Perché, su questo tema, conta più la giurisprudenza della lettera della legge
Chi amministra una SRL con quattro, sei o dieci dipendenti e vede i conti peggiorare mese dopo mese si pone quasi sempre la stessa domanda: il cosiddetto concordato “in bianco” – oggi, nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la domanda di accesso con riserva disciplinata dall’art. 44 CCII – può davvero comprare il tempo necessario per salvare l’azienda? Oppure è una scorciatoia che, per una realtà piccola, costa più di quanto rende?
La norma, letta da sola, dà una risposta incompleta. Dice cosa depositare, quali termini il tribunale concede, quali obblighi gravano sul debitore. Non dice, però, quando una domanda viene considerata abusiva, quali pagamenti l’amministratore può fare mentre la procedura è “prenotata”, quale sorte hanno i crediti sorti in quella fase, e soprattutto se una SRL di piccole dimensioni possa accedervi o debba invece imboccare altre strade. Su ciascuno di questi punti la parola decisiva l’hanno detta la Corte di Cassazione e i tribunali, con pronunce che negli ultimi tre anni hanno ridisegnato i confini dell’istituto.
In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere prima di depositare una domanda con riserva per la tua SRL, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica: cosa puoi fare, cosa devi evitare, quale rischio corri. Non una rassegna astratta, ma un percorso ragionato che parte dal principio affermato dai giudici e arriva alla scelta operativa.
Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione specifica. La scelta tra concordato con riserva, composizione negoziata e strumenti per le imprese minori è esattamente il terreno dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 – e quindi conosce dall’interno il percorso alternativo al concordato – ed è al tempo stesso Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè l’organismo che accompagna le SRL “sotto soglia” nel concordato minore. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di seguire le questioni di ammissibilità fino all’ultimo grado.
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Il quadro normativo in breve: su cosa si sono pronunciati i giudici
Per comprendere le pronunce occorre avere presente, in sintesi, l’impianto normativo vigente dopo il D.Lgs. 83/2022 e il terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136).
L’art. 44 CCII consente al debitore di presentare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi depositando soltanto la documentazione indicata dall’art. 39, comma 3 – in sostanza i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti – e riservandosi di depositare in seguito proposta, piano e accordi. Gli sbocchi possibili sono tre: il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis).
Il tribunale, con decreto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, che decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese e può essere prorogato fino a ulteriori sessanta giorni, su istanza del debitore, soltanto in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Il tetto massimo è dunque di centoventi giorni complessivi.
Con lo stesso decreto il tribunale nomina un commissario giudiziale, che deve riferire immediatamente su ogni atto in frode ai creditori non dichiarato e su ogni condotta che possa pregiudicare una soluzione efficace della crisi; stabilisce obblighi informativi a cadenza almeno mensile, anche sulla gestione finanziaria, con deposito di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che viene iscritta nel registro delle imprese; ordina il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura.
Il comma 1-bis, introdotto dal correttivo del 2024, stabilisce che dal deposito della domanda e fino alla scadenza del termine si producono gli effetti dell’art. 46 CCII (il cosiddetto spossessamento attenuato: gestione ordinaria al debitore, atti urgenti di straordinaria amministrazione solo con autorizzazione). Per lo stesso periodo – ed è un punto di grande rilievo per una SRL – non si applicano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento per perdita del capitale. Il comma 1-ter sanziona gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione con l’inefficacia e con la revoca del decreto. Il comma 1-quater permette al debitore di chiedere di giovarsi del regime proprio dello strumento prescelto, depositando un progetto di regolazione conforme alla relativa disciplina.
Il comma 2 prevede la revoca del termine, con decreto non reclamabile, se emergono atti in frode, condotte pregiudizievoli, gravi violazioni degli obblighi informativi o il mancato versamento delle spese. Il comma 3 precisa che i termini fissati dal decreto non sono soggetti alla sospensione feriale: il periodo dal 1° al 31 agosto, che normalmente “congela” i termini processuali, qui non sposta nulla.
Accanto all’art. 44 vanno tenute presenti tre norme che, per una SRL piccola, diventano decisive. La prima è l’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, che definisce l’impresa minore: quella che nei tre esercizi antecedenti presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. L’impresa minore non è soggetta a liquidazione giudiziale (art. 121 CCII) e non accede al concordato preventivo, ma al concordato minore (artt. 74 ss.) e agli altri strumenti da sovraindebitamento. La seconda è l’art. 84 CCII, che nella formulazione vigente attribuisce al concordato in continuità la finalità di tutelare l’interesse dei creditori preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro. La terza è l’art. 4, comma 3 CCII, che impone una procedura di informazione e consultazione sindacale solo al datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti.
L’orientamento consolidato: la domanda con riserva è uno strumento serio, non una sospensione gratuita
La completezza minima della domanda
La prima vicenda su cui conviene soffermarsi riguarda un’impresa che aveva depositato la domanda di concordato con riserva senza allegare un elenco nominativo dei creditori completo dei rispettivi crediti. La Suprema Corte, con Cass. civ., Sez. I, ord. 23 luglio 2024, n. 20476, ha chiarito che l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti costituisce un requisito di ammissibilità della domanda con riserva, e non un adempimento formale integrabile a piacimento. La pronuncia si colloca nel solco di Cass. 6 agosto 2021, n. 22454, e, pur resa sulla legge fallimentare, esprime un principio che la dottrina e i giudici di merito considerano pienamente trasferibile all’art. 44 CCII, che richiama la stessa documentazione.
Il principio, calato nella pratica, significa che una SRL non può depositare una domanda “vuota” per bloccare un creditore aggressivo, riservandosi di capire dopo a chi deve cosa. Se l’amministrazione non è in grado di ricostruire in pochi giorni l’elenco dei creditori – fornitori, banche, dipendenti, enti – la domanda nasce già esposta a una declaratoria di inammissibilità.
Il limite dell’abuso
Il secondo pilastro dell’orientamento consolidato riguarda l’abuso. La Corte d’Appello di Potenza, sentenza 22 aprile 2025, n. 111, ha esaminato il caso di una società che aveva depositato una domanda con riserva a ridosso dell’udienza fissata per i ricorsi di liquidazione giudiziale, pochi giorni dopo aver rinunciato a un’identica domanda, senza allegare alcun mutamento delle proprie condizioni economiche e finanziarie. La Corte ha ritenuto che una domanda con riserva presentata al solo scopo di differire la decisione sulla liquidazione giudiziale, senza alcun fatto nuovo, integra abuso del processo e va respinta.
Su una linea complementare si pone il Tribunale di Brescia, decreto 1° febbraio 2024, il quale ha osservato che il CCII non riproduce il divieto, previsto dalla vecchia legge fallimentare, di ripresentare la domanda in bianco entro due anni da una precedente non seguita da ammissione. Di conseguenza la riproposizione è in linea di principio consentita, purché non si traduca in un uso abusivo dello strumento concordatario, e il tribunale ha concesso il termine alla società che aveva rinunciato alla prima domanda.
In altre parole, se la tua SRL ha già presentato una domanda con riserva e l’ha lasciata cadere, non sei escluso per sempre dallo strumento: ma la seconda domanda deve poggiare su qualcosa di diverso – un investitore, un accordo con la banca, un piano nuovo – e non sulla semplice speranza di guadagnare altre settimane.
Il vaglio iniziale: non ogni carenza porta all’inammissibilità
La terza pronuncia che definisce l’orientamento è della Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 17 dicembre 2024. Il caso riguardava una domanda di concordato liquidatorio con riserva contestata per carenze documentali. La Corte ha affermato che l’inammissibilità immediata della domanda ex art. 44 si giustifica solo in presenza di una radicale carenza informativa o di un abuso manifesto, mentre semplici irregolarità o lacune documentali parziali non bastano.
Il principio, applicato a una SRL di piccole dimensioni, è rassicurante ma va letto insieme a Cass. 20476/2024: una lacuna marginale (un fornitore dimenticato, un importo da aggiornare) non affossa la domanda; l’assenza strutturale di informazioni sì. La differenza la fa la qualità della contabilità.
La competenza: dove si deposita
Un ultimo tassello, meno appariscente ma frequente fonte di errori, è la competenza territoriale. Con Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620, la Suprema Corte ha precisato che la domanda ex art. 44 va proposta al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede effettiva, cioè dove si assumono concretamente le decisioni gestionali, che di regola coincide con la sede legale, salvo prova contraria fondata su elementi riconoscibili dai terzi. Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865, che ha legato la competenza al centro degli interessi principali, presunto coincidente con la sede legale.
Per una SRL piccola, magari con sede legale presso lo studio del commercialista in una città e operatività in un’altra, la verifica preliminare della competenza evita di perdere settimane preziose in un conflitto tra tribunali mentre il termine corre.
Questione aperta n. 1: una SRL con pochi dipendenti può davvero usare il concordato in bianco?
La questione
Il dubbio, posto come lo porrebbe un amministratore, è questo: “La mia SRL ha sei dipendenti e un fatturato modesto. Il concordato in bianco è pensato per aziende come la mia, oppure rischio di bussare alla porta sbagliata?”
La risposta non dipende dal numero dei dipendenti, che il Codice non utilizza come criterio di accesso, ma dalle tre soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d). Se la SRL rientra congiuntamente in tutte e tre, è impresa minore: non accede al concordato preventivo e, quindi, nemmeno alla domanda con riserva finalizzata a quel concordato. Se ne supera anche una sola, è impresa “maggiore” e il concordato in bianco è disponibile.
Cosa hanno deciso i giudici
Il punto su cui la giurisprudenza si è concentrata è l’onere della prova. Sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva stabilito che spetta all’imprenditore dimostrare di non superare le soglie, e che i bilanci sono lo strumento di prova privilegiato (Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2018, n. 30516). Il CCII, all’art. 121, ha formulato la regola in negativo – la liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore – confermando la distribuzione dell’onere.
La Corte d’Appello di Ancona, Sez. I, sentenza 11 novembre 2024, n. 1607, ha applicato questo impianto a una società che invocava lo status di impresa minore producendo bilanci non depositati presso il registro delle imprese. La Corte ha ritenuto inattendibili, ai fini della prova delle soglie, i bilanci non depositati nel registro delle imprese, e ha quindi trattato la società come impresa non minore. Nella stessa direzione si collocano numerose decisioni di merito successive, che hanno negato valore probatorio a bozze di bilancio non approvate dall’assemblea e prodotte tardivamente.
C’è poi un profilo che riguarda le SRL che, nella crisi, pensano di “chiudere e ripartire”. La Cassazione civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141, pronunciandosi sul concordato minore di un’imprenditrice individuale già cancellata dal registro delle imprese, ha affermato che la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato è comunque inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando il concordato sia liquidatorio e sostenuto da finanza esterna. La norma richiamata vale espressamente anche per il concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione: la cancellazione chiude la porta a tutti gli strumenti negoziali.
C’è contrasto?
Sull’onere della prova non vi è un vero contrasto: l’orientamento è stabile e trova conferma nelle Corti d’appello. Il margine di discussione riguarda piuttosto il tipo di prova ammessa quando i bilanci mancano, ma l’assunzione prudenziale è che, senza bilanci regolarmente approvati e depositati, la SRL non riuscirà a dimostrare di essere impresa minore – con la conseguenza, a seconda dei casi, di essere trattata come impresa “maggiore” (accesso al concordato preventivo, ma anche esposizione alla liquidazione giudiziale).
Cosa significa per te
La prima verifica, prima di qualunque ragionamento sulla convenienza, è dimensionale e documentale. Occorre prendere i bilanci degli ultimi tre esercizi e confrontarli, anno per anno, con le tre soglie. Se la tua SRL supera anche uno solo dei limiti, il concordato in bianco è un’opzione reale; se li rispetta tutti e tre, la strada passa invece per il concordato minore gestito con l’OCC o per la composizione negoziata riservata alle imprese sotto soglia. E in nessun caso conviene cancellare la società dal registro delle imprese pensando di risolvere il problema: la Cassazione del giugno 2026 ha chiarito che così facendo si perdono tutti gli strumenti di regolazione negoziata.
C’è un ulteriore aspetto, spesso trascurato. Per una SRL con pochi dipendenti, la soglia dei ricavi è quella che più facilmente viene superata anche con una struttura snella: bastano poco più di 16.700 euro di ricavi medi mensili per oltrepassare i 200.000 euro annui. Per questo la qualificazione va calcolata con precisione, e non “a sensazione”.
Questione aperta n. 2: cosa può fare l’amministratore durante il periodo di riserva (stipendi, fornitori, garanzie, rate)
La questione
“Ho depositato la domanda. Posso continuare a pagare gli stipendi? E i fornitori con cui ho debiti vecchi? Posso rinnovare la fideiussione che la banca mi chiede? E le rate della rateizzazione in corso?”
È la domanda più concreta di tutte, perché il periodo di riserva è un periodo in cui l’impresa continua a vivere: produce, vende, paga il personale. Ma lo fa sotto un regime di spossessamento attenuato: la gestione ordinaria resta all’amministratore, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, e gli atti non autorizzati sono inefficaci e possono portare alla revoca del termine (art. 44, comma 1-ter).
Cosa hanno deciso i giudici
La linea di confine tra ordinaria e straordinaria amministrazione è stata tracciata dalla giurisprudenza, e non dalla legge. La Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652, ha affermato che la prededucibilità dei crediti nati da atti del debitore durante la procedura richiede di verificare se l’atto fosse di ordinaria o straordinaria amministrazione, e, in quest’ultimo caso, se fosse stato debitamente autorizzato. Senza autorizzazione, il terzo che ha contrattato con la SRL rischia di trovarsi con un credito privo di rango privilegiato.
La Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638, di cui parleremo più diffusamente, ha aggiunto che per qualificare un atto compiuto dopo la domanda con riserva occorre conoscere il tipo di proposta o il contenuto del piano che il debitore intende presentare: se queste informazioni mancano, l’atto capace di incidere negativamente sul patrimonio va trattato come di straordinaria amministrazione, e la proroga concordata di una fideiussione scaduta costituisce un nuovo contratto che richiede autorizzazione.
Sul versante dei debiti anteriori, la Cass. civ., Sez. V, ord. 7 maggio 2026, n. 13243, ha esaminato il caso di una società in concordato con riserva che aveva sospeso le rate di una rateizzazione in corso. La Corte ha chiarito che dal deposito della domanda il pagamento dei debiti anteriori, anche se rateizzati, è atto di straordinaria amministrazione consentito solo con autorizzazione, e che quindi il mancato pagamento dovuto al rispetto di questo vincolo non è un inadempimento colpevole e non giustifica sanzioni collegate alla decadenza dalla rateazione.
Da ultimo, una pronuncia che riguarda il ruolo dei consulenti: la Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020, ha escluso il diritto al compenso, nel successivo fallimento, del professionista che non aveva informato il debitore del divieto di eseguire, in corso di procedura, pagamenti non autorizzati di debiti concorsuali. Il principio conferma quanto la regola sia considerata centrale: è dovere di chi assiste l’impresa spiegare, fin dal primo giorno, cosa si può e cosa non si può pagare.
C’è contrasto?
Il contrasto riguarda meno i principi e più la loro applicazione ai singoli atti. Tre delle pronunce citate sono state rese sulla legge fallimentare (art. 161, comma 7, e art. 167 l.f.), ma l’art. 46 CCII riproduce lo stesso schema, e la stessa Cass. 14638/2026 richiama in motivazione il Codice della crisi. Resta incerta la qualificazione di alcuni atti “di confine” – ad esempio un acconto a un fornitore strategico per ottenere nuove forniture – che la giurisprudenza di merito valuta caso per caso. L’assunzione prudenziale è trattare come straordinario ogni pagamento di debiti sorti prima della domanda e ogni nuovo impegno di garanzia, e chiedere l’autorizzazione.
Cosa significa per te
Per una SRL con pochi dipendenti la regola pratica è piuttosto netta. Le retribuzioni che maturano dopo il deposito, i contributi correnti, le forniture necessarie a lavorare sono gestione corrente e si pagano regolarmente. Gli stipendi arretrati del mese precedente, le fatture vecchie dei fornitori, le rate di finanziamenti e rateizzazioni scadute prima della domanda sono debiti concorsuali: si pagano solo se il tribunale lo autorizza, o si collocano nel piano. Pagare “per correttezza” un debito vecchio senza autorizzazione può rendere l’atto inefficace e costare la revoca del termine.
È su questo crinale che si colloca il lavoro dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista: distinguere, atto per atto, ciò che la SRL può fare da sola da ciò che va sottoposto al tribunale.
Per le SRL fino a quindici dipendenti c’è anche una buona notizia: la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall’art. 4, comma 3 CCII non si applica, perché riguarda solo i datori che occupano complessivamente più di quindici lavoratori. Questo non significa che i dipendenti possano essere lasciati all’oscuro: significa che l’impresa non deve seguire la sequenza formale di comunicazioni scritte, richiesta d’incontro entro tre giorni e consultazione di dieci giorni prevista per le realtà più grandi.
Questione aperta n. 3: quanto “pesa” il periodo di riserva e chi sostiene i costi della fase prenotativa
La questione
“Se deposito la domanda con riserva, il tribunale mi chiede di versare subito una somma. E se il concordato poi non va in porto, i consulenti che mi hanno assistito vengono pagati prima degli altri creditori?”
La domanda tocca il cuore della convenienza per una piccola SRL: la liquidità, già scarsa, deve bastare per le spese della procedura e per il lavoro di predisposizione del piano e dell’attestazione.
Cosa hanno deciso i giudici
Sul versamento delle spese la giurisprudenza ha distinto nettamente tra il vecchio e il nuovo regime. La Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352, ha stabilito che, nel concordato con riserva regolato dalla legge fallimentare, il mancato o insufficiente deposito della somma per le spese non poteva comportare automaticamente l’inammissibilità della domanda, in assenza di una norma espressa, e ha sottolineato che le regole più severe dell’art. 44 CCII non erano applicabili ratione temporis. Oggi quella norma espressa c’è: l’art. 44, comma 2, prevede la revoca del termine anche per la violazione dell’obbligo di versamento.
La Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523, ha poi chiarito che il decreto che ordina il versamento delle spese ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d) CCII non è reclamabile autonomamente: le contestazioni sulla misura della somma si possono far valere solo nel reclamo contro l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Sul rango dei crediti dei professionisti che assistono l’impresa nella fase con riserva, la Cassazione ha seguito una linea progressivamente più rigorosa. Con Cass. civ., Sez. I, ord. 1° luglio 2024, n. 17962, la Corte ha esaminato il credito del professionista incaricato di prestazioni tecniche per l’accesso al concordato con riserva, ammettendo che possa essere considerato prededucibile, ma entro limiti da verificare in concreto. Con Cass. civ., Sez. I, ord. 6 marzo 2025, n. 6059, ha precisato che il credito del professionista incaricato per l’accesso al concordato non è prededucibile automaticamente per il solo fatto di essere sorto in funzione della procedura. E con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 6380 del 2025, ha ribadito che la prededuzione presuppone una prestazione concretamente funzionale, in una valutazione ex ante, alla conservazione o all’incremento del patrimonio a vantaggio dei creditori. Il Codice della crisi, all’art. 6, ha del resto limitato la prededuzione dei crediti professionali sorti per la domanda di concordato preventivo all’ipotesi in cui la procedura sia aperta, e nella misura del 75% del credito accertato.
C’è contrasto?
Sulle spese di procedura il quadro è ormai stabile: sotto il CCII il mancato versamento porta alla revoca del termine. Sulla prededuzione dei professionisti il contrasto storico – tra chi riteneva la prededuzione automatica e chi esigeva una verifica di utilità – si è ricomposto nel senso della verifica, e le pronunce del 2025 lo confermano. L’assunzione prudenziale è che nulla, nella fase di riserva, è “gratuito” per la massa: ogni costo deve essere giustificato dalla sua funzionalità al risanamento.
Cosa significa per te
Per una SRL piccola il periodo con riserva ha un costo di giustizia e organizzativo che va messo in conto prima del deposito: la somma per le spese fissata dal tribunale, da versare entro un massimo di dieci giorni; il lavoro mensile di rendicontazione al commissario; la predisposizione del piano e dell’attestazione entro un termine che, al massimo, arriva a centoventi giorni. Se la liquidità non consente di sostenere questi adempimenti, la domanda con riserva rischia di trasformarsi in un’anticamera della liquidazione giudiziale anziché in un riparo. È questo, più di ogni altro, il criterio con cui misurare la convenienza.
C’è però anche un vantaggio tipicamente societario da non sottovalutare. Per tutta la durata del termine, grazie all’art. 44, comma 1-bis, non operano gli obblighi di ricapitalizzazione per perdite né la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale. Per una SRL che ha bruciato il patrimonio netto, questo significa poter lavorare al piano senza essere costretta, nel frattempo, a convocare l’assemblea per ricapitalizzare o sciogliere la società – fermo restando che, per il periodo anteriore al deposito, resta applicabile l’art. 2486 c.c. sulla gestione conservativa e la connessa responsabilità degli amministratori.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 18 maggio 2026, n. 14638
Il contesto
Tra le decisioni degli ultimi mesi, quella che incide di più sulla vita quotidiana di una SRL in concordato con riserva è la Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638. La vicenda nasce da un’impresa che, dopo aver depositato una domanda di concordato con riserva, aveva concordato con i garanti la proroga di fideiussioni ormai scadute, senza chiedere alcuna autorizzazione al tribunale. Le garanzie erano state poi escusse e, nel fallimento che era seguito, i garanti avevano chiesto di essere ammessi in prededuzione per il loro credito di regresso.
La questione, apparentemente tecnica, è in realtà quotidiana: nelle piccole società le banche chiedono spesso, proprio quando la crisi emerge, il rinnovo o il rafforzamento delle garanzie, e l’amministratore – magari anche garante personale – tende a considerare il rinnovo un atto dovuto e neutro.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito anzitutto un criterio di metodo. Per stabilire se un atto compiuto durante il periodo di riserva sia di ordinaria o di straordinaria amministrazione non basta guardare all’atto in sé: occorre metterlo in relazione con il tipo di proposta e con il contenuto del piano che il debitore intende presentare. Un pagamento o un contratto possono essere ordinari in un piano di continuità e straordinari in un piano liquidatorio. Ma se il debitore non ha fornito alcuna informazione su proposta e piano, il giudice non ha il parametro di confronto: in quel caso, ogni atto idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell’impresa va considerato straordinario, e quindi bisognoso di autorizzazione.
Su questa base la Corte ha qualificato la proroga pattizia di una fideiussione scaduta non come la semplice prosecuzione di un rapporto esistente, ma come la stipula di un nuovo contratto, con nuove obbligazioni potenzialmente gravanti sulla massa. Un atto di questo tipo, compiuto senza autorizzazione, non genera i benefici che la legge riconosce agli atti legalmente compiuti.
Cosa cambia rispetto a prima
Il cambiamento è duplice. In primo luogo, la pronuncia sposta l’onere informativo sul debitore: più la domanda con riserva è “in bianco” in senso letterale, cioè priva di indicazioni sul tipo di soluzione che si intende proporre, più ampia diventa l’area degli atti che richiedono autorizzazione. In secondo luogo, rafforza la lettura restrittiva già emersa con Cass. 10652/2025 sulla prededucibilità dei crediti sorti durante la procedura.
Questa impostazione si armonizza con le novità introdotte dal terzo correttivo. Il Tribunale di Modena, 18 febbraio 2025, ha spiegato che l’art. 44, comma 1-quater, consente al debitore di beneficiare già nella fase con riserva del regime proprio dello strumento prescelto (accordi, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o concordato); se però lo strumento non viene indicato o manca il progetto di regolazione, si applica il regime generale dell’art. 46 CCII, integrato ove necessario dalle norme sul concordato preventivo. Il Tribunale di Verona, 16 ottobre 2024, ha a sua volta precisato che il progetto di piano da depositare per ottenere questo beneficio deve contenere almeno gli elementi strutturali minimi, in coerenza con il modello del piano di risanamento della composizione negoziata.
Il principio, calato nella pratica, significa che una SRL che deposita la domanda indicando fin dall’inizio lo strumento scelto e un progetto di piano ben costruito gode di maggiore libertà di gestione e di maggiore certezza sugli atti compiuti; una SRL che deposita una domanda davvero “in bianco” lavora invece sotto una presunzione di straordinarietà. Per una piccola impresa, che non ha un ufficio legale interno e compie ogni giorno decine di atti gestionali, la differenza è enorme.
Le pronunce che completano il quadro sulla continuità
Per le SRL con pochi dipendenti che puntano a salvare l’attività, anche attraverso l’affitto dell’azienda a un terzo, meritano attenzione altre due decisioni. La Cass. civ., Sez. I, n. 11220 dell’aprile 2025 ha ritenuto irrilevante, ai fini della qualificazione come continuità indiretta, che al momento della domanda l’azienda fosse già affittata ed esercitata da un terzo, richiedendo però che l’attestatore certifichi la funzionalità del piano al miglior soddisfacimento dei creditori. Il Tribunale di Spoleto, 4 luglio 2024, ha ammesso un concordato in continuità indiretta basato su un affitto d’azienda stipulato prima del ricorso, a condizione che esista un nesso funzionale tra quel contratto e la procedura. Per le SRL sotto soglia, il Tribunale di Parma, 2 giugno 2024, ha applicato al concordato minore in continuità i principi del concordato preventivo quanto al contenuto necessario della relazione dell’attestatore.
I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni dimostrative
Le simulazioni che seguono sono ipotesi costruite a scopo esclusivamente dimostrativo, con dati di fantasia, per mostrare come i principi giurisprudenziali esaminati si traducono in numeri e scadenze. Non si tratta di casi seguiti dallo studio.
Simulazione 1 – La SRL è impresa minore oppure no?
Ipotesi: SRL con sei dipendenti. Dati degli ultimi tre esercizi approvati e depositati:
- attivo patrimoniale: 287.450 € (2023), 311.900 € (2024), 296.300 € (2025);
- ricavi lordi: 188.700 € (2023), 214.350 € (2024), 176.900 € (2025);
- debiti complessivi alla data della domanda: 468.920 €.
Sviluppo: i debiti restano sotto i 500.000 €, ma nel 2024 sia l’attivo (311.900 €) sia i ricavi (214.350 €) superano le rispettive soglie. Poiché la qualifica di impresa minore richiede il rispetto congiunto di tutti i limiti in ciascuno dei tre esercizi, basta uno sforamento per perderla.
Esito: la SRL non è impresa minore. Può depositare una domanda con riserva ex art. 44 finalizzata al concordato preventivo, ma è anche esposta alla liquidazione giudiziale se il concordato non va in porto. Variante: se i bilanci 2024 e 2025 non fossero stati depositati nel registro delle imprese, alla luce di Corte d’Appello di Ancona n. 1607/2024 la società non potrebbe utilmente sostenere il contrario, e l’esito pratico sarebbe lo stesso anche con numeri inferiori alle soglie.
Simulazione 2 – Il calendario del termine e il mese di agosto
Ipotesi: la SRL deposita la domanda con riserva il 14 luglio 2026; il decreto che concede il termine di 60 giorni viene iscritto nel registro delle imprese il 21 luglio 2026. La somma per le spese deve essere versata entro dieci giorni.
Sviluppo: il termine decorre dall’iscrizione e non dal deposito della domanda. Dal 21 luglio, sessanta giorni conducono al 19 settembre 2026. L’amministratore presume che agosto “non conti” per la sospensione feriale, e programma il deposito del piano per metà ottobre. Ma l’art. 44, comma 3, esclude la sospensione feriale (1-31 agosto) per i termini del decreto: la scadenza resta il 19 settembre. Le relazioni mensili andranno depositate intorno al 21 agosto e al 21 settembre, secondo la cadenza fissata dal decreto.
Esito: se entro il 19 settembre la SRL chiede la proroga documentando un progetto di regolazione già in fase avanzata e non sono pendenti ricorsi per liquidazione giudiziale, può ottenere fino a ulteriori sessanta giorni, cioè fino al 18 novembre 2026. Se invece lascia scadere il termine confidando nella sospensione di agosto, la domanda perde efficacia, con il rischio concreto dell’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori.
Simulazione 3 – Stipendi, arretrati e rate durante la riserva
Ipotesi: la domanda è depositata il 3 marzo 2026. Alla data del deposito la SRL deve ai sei dipendenti le retribuzioni di febbraio, pari complessivamente a 14.380 €, e ha in corso una rateizzazione con una rata di 3.217 € in scadenza il 31 marzo. Il 10 marzo la banca chiede la proroga di una fideiussione scaduta il 28 febbraio a garanzia di un fido.
Sviluppo: le retribuzioni di marzo, che maturano dopo il deposito, sono gestione corrente e vanno pagate regolarmente. Le retribuzioni di febbraio (14.380 €) sono crediti anteriori: pagarle senza autorizzazione esporrebbe l’atto all’inefficacia e il termine alla revoca; la via corretta è chiedere l’autorizzazione motivando la necessità di preservare l’organico, oppure collocare il credito – assistito da privilegio – nel piano. La rata del 31 marzo riguarda un debito anteriore: alla luce di Cass. 13243/2026, il suo mancato pagamento dovuto al vincolo della procedura non può essere trattato come inadempimento colpevole. La proroga della fideiussione, alla luce di Cass. 14638/2026, è un nuovo contratto di straordinaria amministrazione.
Esito: l’amministratore deposita un’unica istanza di autorizzazione per il pagamento delle retribuzioni arretrate e per la proroga della garanzia, allegando le informazioni sul piano che intende presentare, e nel frattempo sospende la rata. In questo modo la gestione resta dentro i binari tracciati dalla Cassazione.
La giurisprudenza in tabella: il quadro riepilogativo
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi, con la questione decisa, il principio ridotto all’essenziale e la ricaduta concreta per una SRL di piccole dimensioni che valuta o ha già depositato una domanda con riserva. Alcune decisioni sono state rese sulla legge fallimentare: sono state incluse perché i principi che esprimono vengono applicati anche alle corrispondenti norme del Codice della crisi, come segnalato nel testo. Le pronunce di merito sono indicate con la data della decisione; per quelle di legittimità sono riportati numero e data.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. 23/07/2024 n. 20476 | Contenuto minimo della domanda con riserva | L’elenco nominativo dei creditori con i crediti è requisito di ammissibilità | Ricostruire i debiti prima del deposito |
| Corte App. Potenza, 22/04/2025 n. 111 | Domanda a ridosso dell’udienza di liquidazione | Senza fatti nuovi, la domanda solo dilatoria è abuso del processo | Serve una ragione concreta, non solo tempo |
| Trib. Brescia, 01/02/2024 | Riproposizione dopo rinuncia | Nel CCII manca il divieto biennale; limite è l’abuso | Seconda domanda possibile se motivata |
| Corte App. Firenze, 17/12/2024 | Inammissibilità immediata | Solo radicale carenza informativa o abuso manifesto | Lacune minori non affossano la domanda |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 12/03/2025 n. 6620 | Competenza territoriale | Conta la sede effettiva, di regola la sede legale | Verificare il tribunale giusto |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 29/07/2025 n. 21865 | Competenza territoriale | Centro degli interessi presunto nella sede legale | Prova contraria solo se riconoscibile dai terzi |
| Corte App. Ancona, 11/11/2024 n. 1607 | Prova delle soglie dell’impresa minore | Bilanci non depositati non attendibili | Senza bilanci depositati non si è “minori” |
| Cass. civ., Sez. I, 16/06/2026 n. 20141 | Imprenditore cancellato | Domanda di concordato minore inammissibile dopo la cancellazione | Mai cancellare la società prima di scegliere |
| Cass. civ., Sez. I, 23/04/2025 n. 10652 | Prededuzione di crediti da atti in procedura | Serve verificare natura dell’atto e autorizzazione | Terzi tutelati solo se l’atto è regolare |
| Cass. civ., Sez. I, 18/05/2026 n. 14638 | Atti durante la riserva; fideiussioni | Senza informazioni sul piano, l’atto pregiudizievole è straordinario | Chiedere autorizzazione per garanzie |
| Cass. civ., Sez. V, ord. 07/05/2026 n. 13243 | Rate di debiti anteriori | Pagarle richiede autorizzazione; il mancato pagamento non è colpevole | Sospendere le rate senza sanzioni |
| Cass. civ., Sez. I, 03/07/2025 n. 18020 | Dovere informativo del professionista | Niente compenso a chi non avvisa del divieto di pagamenti | Il consulente deve spiegare i vincoli |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 09/05/2025 n. 12352 | Mancato deposito delle spese (l.f.) | Nel vecchio regime nessuna inammissibilità automatica | Nel CCII invece scatta la revoca |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 08/05/2024 n. 12523 | Reclamabilità del decreto sulle spese | Decreto non reclamabile autonomamente | Pagare nei termini, contestare dopo |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 01/07/2024 n. 17962 | Crediti professionali nella fase con riserva | Prededuzione possibile entro limiti da verificare | Costi della fase da giustificare |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 06/03/2025 n. 6059 | Prededuzione del professionista | Non automatica per il solo collegamento alla procedura | Funzionalità da dimostrare |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6380/2025 | Prededuzione e funzionalità | Valutazione ex ante dell’utilità per la massa | Ogni costo deve servire al piano |
| Cass. civ., Sez. I, n. 11220/2025 (aprile) | Continuità indiretta con azienda già affittata | L’affitto preesistente non esclude la continuità | Affitto d’azienda come leva di salvataggio |
| Trib. Spoleto, 04/07/2024 | Affitto d’azienda anteriore al ricorso | Necessario nesso funzionale con la procedura | Contratto da costruire in vista del piano |
| Trib. Parma, 02/06/2024 | Concordato minore in continuità | Relazione dell’attestatore come nel concordato preventivo | Stesso rigore per le SRL sotto soglia |
| Trib. Modena, 18/02/2025 | Art. 44, comma 1-quater | Senza indicazione dello strumento vale il regime generale | Dichiarare subito lo sbocco scelto |
| Trib. Verona, 16/10/2024 | Contenuto del progetto di piano | Elementi strutturali minimi coerenti con la composizione negoziata | Progetto serio, non una bozza |
La sintesi operativa: i principi da portare con sé
Dall’insieme delle pronunce esaminate si ricavano alcune regole di condotta che una SRL con pochi dipendenti dovrebbe considerare prima di scegliere il concordato in bianco.
- Prima di tutto la qualificazione: se la SRL rispetta congiuntamente le tre soglie dell’impresa minore, il concordato in bianco non è la strada; se ne supera anche una, lo è, ma con l’esposizione alla liquidazione giudiziale.
- La prova delle soglie passa per bilanci approvati e depositati: senza di essi, il tribunale tratterà la società come impresa non minore.
- La domanda deve contenere almeno i bilanci e un elenco completo dei creditori con i relativi importi: è un requisito di ammissibilità, non una formalità.
- La domanda presentata solo per guadagnare tempo, senza un progetto e senza fatti nuovi, viene qualificata come abuso e respinta.
- Dopo una rinuncia si può ripresentare la domanda, ma serve un elemento nuovo e concreto che la giustifichi.
- Il termine va da trenta a sessanta giorni, prorogabile di altri sessanta al massimo, decorre dall’iscrizione del decreto e non si sospende nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto.
- La somma per le spese va versata entro il termine fissato dal tribunale, non superiore a dieci giorni: il mancato versamento porta alla revoca.
- Gli stipendi correnti si pagano, gli arretrati e ogni altro debito anteriore solo con autorizzazione: il pagamento spontaneo di un debito vecchio è l’errore più pericoloso della fase.
- Rinnovi e proroghe di garanzie sono nuovi contratti di straordinaria amministrazione e richiedono autorizzazione.
- Indicare fin dall’inizio lo strumento prescelto e depositare un progetto di piano strutturato amplia la libertà di gestione e riduce le incertezze.
- Per tutta la durata del termine la SRL è al riparo dagli obblighi di ricapitalizzazione e dalla causa di scioglimento per perdita del capitale, ma non dalla responsabilità per la gestione anteriore.
- Non cancellare mai la società dal registro delle imprese prima di aver scelto lo strumento: la cancellazione rende inammissibile ogni soluzione negoziata.
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Con cinque dipendenti, il concordato in bianco conviene più della composizione negoziata?
Non esiste una risposta valida per tutti, ma la giurisprudenza offre un criterio. Il concordato con riserva è una procedura giudiziale, con commissario, obblighi mensili, spese da versare subito e un termine massimo di centoventi giorni; è adatto quando serve una protezione forte e rapida e quando esiste già un’idea di piano credibile. La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale, riservato, con un esperto indipendente, più flessibile per negoziare con banche e fornitori. Alla luce di Corte d’Appello di Potenza n. 111/2025, se l’unico obiettivo è guadagnare tempo il concordato in bianco è esposto alla censura di abuso; in quel caso la composizione negoziata è spesso la scelta più coerente.
I dipendenti possono perdere il posto per effetto della domanda con riserva?
La domanda con riserva non incide di per sé sui rapporti di lavoro, che proseguono regolarmente: le retribuzioni correnti si pagano come gestione ordinaria. Il rischio per l’occupazione nasce se la procedura fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, dove l’art. 189 CCII prevede la sospensione dei rapporti in attesa delle decisioni del curatore. Per questo, in una SRL piccola, la tenuta del concordato è anche la migliore tutela per i lavoratori, coerentemente con l’art. 84 CCII che assegna alla continuità il compito di preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro.
Posso pagare con i miei soldi personali, da socio, un fornitore strategico?
Il pagamento eseguito da un terzo con risorse proprie non è, in sé, un atto dispositivo del patrimonio sociale; tuttavia genera un credito di regresso verso la società e altera l’equilibrio tra i creditori. Alla luce di Cass. 14638/2026, ogni operazione che possa incidere sul patrimonio dell’impresa, in assenza di informazioni sul piano, rischia di essere qualificata come straordinaria. La soluzione prudente è inserire l’apporto del socio nel piano come finanza esterna o sottoporlo preventivamente al tribunale.
Se la mia SRL è impresa minore, resto senza protezione?
No. La SRL sotto soglia può accedere al concordato minore con l’assistenza dell’OCC, anche in continuità, e il giudice può disporre il divieto di azioni esecutive sul patrimonio fino alla definitività dell’omologazione; può inoltre utilizzare la composizione negoziata nella forma prevista per le imprese sotto soglia. Il Tribunale di Parma, nel giugno 2024, ha però chiarito che anche nel concordato minore in continuità la relazione dell’attestatore deve avere un contenuto rigoroso: gli strumenti “minori” non sono strumenti “facili”.
Il commissario giudiziale gestisce l’azienda al posto mio?
No. Nella fase con riserva la gestione resta all’amministratore; il commissario vigila, riceve le informazioni mensili e segnala al tribunale atti in frode o condotte pregiudizievoli. Proprio per questo la trasparenza è decisiva: la revoca del termine per grave violazione degli obblighi informativi è prevista dall’art. 44, comma 2, con decreto non reclamabile.
Cosa può fare lo Studio Monardo: applicare questi orientamenti alla tua SRL
Le pronunce esaminate diventano utili solo quando vengono calate sul fascicolo concreto della tua società. Questo è ciò che lo Studio Monardo fa, passo dopo passo, per l’amministratore di una SRL che valuta il concordato in bianco:
- Verifichiamo la qualificazione dimensionale, confrontando anno per anno i bilanci degli ultimi tre esercizi con le soglie dell’art. 2 CCII e controllando che siano stati approvati e depositati, come richiesto dalla giurisprudenza.
- Ricostruiamo l’elenco nominativo dei creditori con gli importi aggiornati, incrociando contabilità, estratti conto e posizioni dei dipendenti, per evitare l’inammissibilità affermata da Cass. 20476/2024.
- Confrontiamo le alternative – concordato con riserva, composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato minore – e indichiamo per iscritto quale strumento regge meglio al vaglio di abuso delineato dalle Corti d’appello.
- Individuiamo il tribunale competente, verificando la sede effettiva della società secondo i criteri di Cass. 6620/2025 e 21865/2025.
- Redigiamo la domanda ex art. 44 indicando, quando possibile, lo strumento prescelto e depositando il progetto di regolazione previsto dal comma 1-quater.
- Costruiamo il calendario del termine, calcolando la decorrenza dall’iscrizione del decreto, le scadenze delle relazioni mensili e il termine per l’eventuale proroga, senza sospensione feriale.
- Predisponiamo le istanze di autorizzazione per il pagamento di retribuzioni arretrate, per la proroga di garanzie e per ogni atto urgente di straordinaria amministrazione, secondo i principi di Cass. 14638/2026 e 10652/2025.
- Coordiniamo avvocati e commercialisti sulla predisposizione del piano e sui rapporti con l’attestatore, in modo che la parte giuridica e quella economico-finanziaria procedano insieme.
- Gestiamo i rapporti con il commissario giudiziale e la rendicontazione mensile, per prevenire le revoche per violazione degli obblighi informativi.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, dal reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale fino al ricorso in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ha qui un peso particolare: gli orientamenti analizzati in questo articolo – sull’ammissibilità, sull’abuso, sulla natura degli atti compiuti durante la riserva – si difendono fino all’ultimo grado, e poterlo fare con lo stesso difensore e con la stessa strategia impostata dal primo giorno evita discontinuità pericolose proprio nei momenti decisivi. L’esperienza di Esperto Negoziatore consente inoltre di valutare con cognizione di causa l’alternativa della composizione negoziata, mentre la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC copre la strada del concordato minore per le SRL sotto soglia.
Lo studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: la domanda, il piano, i rapporti con il commissario e le eventuali impugnazioni vengono costruiti come un’unica strategia, non come pezzi separati affidati a professionisti che non si parlano.
Chiusura
Il concordato in bianco può essere, per una SRL con pochi dipendenti, uno strumento prezioso oppure un passo falso. La differenza, come mostrano le pronunce esaminate, non la fa il numero dei lavoratori, ma la corretta qualificazione dimensionale, la completezza della domanda, la serietà del progetto e la disciplina con cui si gestisce il periodo di riserva.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto d’incontro delle competenze certificate del suo titolare: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, conosce l’alternativa della composizione negoziata; come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC, conosce la strada del concordato minore riservata alle imprese sotto soglia; come cassazionista, può difendere le scelte fatte fino all’ultimo grado di giudizio. È questa combinazione che permette di valutare quale strumento sia davvero adatto alla tua società.
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