Con L’accordo Di Ristrutturazione Debiti I Soci E Gli Amministratori Sono Al Sicuro?

Chi guida una società in difficoltà e firma con banche e fornitori un accordo di ristrutturazione dei debiti tende a leggere l’omologazione come un punto di arrivo: il tribunale ha detto sì, il piano parte, la tempesta è passata. Ma la domanda che soci e amministratori si pongono subito dopo è molto più personale: io, con il mio patrimonio, con la mia firma, con le scelte che ho fatto negli anni della crisi, sono davvero fuori pericolo?

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza risponde con poche righe, sparse in articoli diversi: una norma sui soci illimitatamente responsabili, una sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, una sulle esenzioni penali, una sui finanziamenti dei soci. Poche righe che, prese da sole, lasciano più dubbi che certezze. È per questo che su questo tema conta più ciò che hanno deciso i giudici di ciò che si legge nel testo: le Sezioni Unite sul socio che è anche garante, la Prima Sezione civile su cosa accade quando l’accordo salta, la Quinta Sezione penale sui confini della bancarotta. Questa analisi mette in fila le decisioni che devi conoscere e le traduce, una per una, in conseguenze pratiche per chi è socio o amministratore di un’impresa che ristruttura.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa linea di confine tra la sorte della società e quella delle persone che la guidano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera nel percorso di composizione negoziata da cui molti accordi di ristrutturazione nascono e in cui si decide come verranno trattati soci e garanti; è avvocato cassazionista, e su questa materia gli orientamenti che proteggono o espongono amministratori e soci si formano proprio davanti alla Corte di legittimità; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, competenza decisiva quando il socio persona fisica, chiusa la partita della società, deve regolare anche la propria posizione debitoria.

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La cornice normativa su cui i giudici si sono pronunciati

Prima di entrare nelle sentenze serve una mappa essenziale delle norme. Non è un trattato: è solo il perimetro entro cui si sono mosse le decisioni che commenteremo.

Gli accordi di ristrutturazione. Sono disciplinati dagli artt. 57 e seguenti del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Il Codice ne conosce una versione ordinaria (art. 57, con adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti), una agevolata (art. 60, con soglia ridotta) e una ad efficacia estesa (art. 61), in cui gli effetti dell’accordo vengono imposti anche a creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria. A queste si affianca la possibilità di omologare l’accordo superando il dissenso del Fisco e degli enti previdenziali (art. 63, comma 2-bis, CCII).

La norma sui soci. L’art. 59 CCII è rubricato proprio “Coobbligati e soci illimitatamente responsabili”. Il terzo comma stabilisce che, salvo patto contrario, l’accordo della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; ma aggiunge che quei soci, se hanno anche prestato una garanzia, continuano a rispondere a quel diverso titolo, salvo che non sia previsto diversamente. È su questa seconda parte che si concentra il contenzioso più delicato.

Le regole societarie sospese. L’art. 64 CCII interviene sul diritto societario della crisi: dal deposito della domanda di omologazione e fino all’omologazione non si applicano le norme del codice civile che impongono di ridurre il capitale per perdite e di ricapitalizzare (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.), e non opera la causa di scioglimento per perdita del capitale. È una norma che incide direttamente sul regime di responsabilità degli amministratori delineato dall’art. 2486 c.c., perché neutralizza — per quel periodo — l’obbligo di gestire in via soltanto conservativa.

Chi decide. L’art. 120-bis CCII, come riscritto dal correttivo del 2024, attribuisce agli amministratori (o ai liquidatori) la competenza esclusiva a decidere l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, e a determinarne il contenuto. I soci perdono il potere di bloccare la scelta, e la revoca degli amministratori dopo l’accesso richiede una giusta causa sottoposta al vaglio del tribunale.

I finanziamenti dei soci. L’art. 102 CCII, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., riconosce la prededuzione ai finanziamenti erogati dai soci in funzione della domanda di omologazione o in esecuzione dell’accordo omologato, fino all’80% del loro ammontare.

Le esenzioni. L’art. 166, comma 3, lett. e), CCII sottrae alla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato; l’art. 324 CCII esclude l’applicazione della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di accordi omologati.

Il versante penale. L’art. 341 CCII estende alcune fattispecie di bancarotta societaria agli amministratori delle imprese che accedono al concordato preventivo e, per espressa previsione del terzo comma, anche agli accordi ad efficacia estesa, alla convenzione di moratoria e agli accordi omologati con il superamento del dissenso fiscale ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis.

Il principio, calato nella pratica, significa che la “sicurezza” di soci e amministratori non dipende da una sola norma, ma da quale tipo di accordo è stato scelto, da quando è stata depositata la domanda, da quale veste ricopre la persona e da cosa accade dopo l’omologazione. Su ciascuno di questi snodi i giudici hanno detto qualcosa di preciso.


Il punto fermo della giurisprudenza: si risponde per ciò che si è, non per come si chiama il documento firmato

C’è un filo che attraversa trent’anni di pronunce e che oggi si può considerare stabile: per stabilire se un socio beneficia della ristrutturazione della società bisogna guardare alla sostanza della sua posizione rispetto ai debiti sociali, non all’etichetta dell’atto che ha sottoscritto. Quattro decisioni costruiscono questo orientamento.

Le Sezioni Unite del 1989: il socio che firma anche la fideiussione resta prima di tutto socio

La vicenda da cui nasce la pronuncia è tipica delle società di persone: un socio illimitatamente responsabile aveva sottoscritto, in aggiunta, una fideiussione in favore di una banca creditrice della società. Omologato il concordato preventivo della società, la banca pretendeva dal socio l’intero credito, sostenendo di agire non contro il socio ma contro il fideiussore, e quindi al di fuori degli effetti del concordato.

Le Sezioni Unite, con la sentenza Cass., Sez. Un., n. 3749/1989, hanno respinto questa lettura. La Suprema Corte ha chiarito che la salvezza dei diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati riguarda i soggetti estranei alla società, mentre il socio illimitatamente responsabile risponde dei debiti sociali in forza della sua appartenenza alla compagine. Quando le due qualità si sommano nella stessa persona, prevale quella di socio, e con essa l’estensione dell’effetto remissorio del concordato.

Il principio, calato nella pratica, significa che la fideiussione firmata da chi era già illimitatamente responsabile non aggiunge, in sede concorsuale, una seconda e più pesante esposizione: il socio paga come paga la società, nella percentuale concordata.

Il 2007: la fideiussione del socio è valida, ma la validità non risolve la questione concorsuale

Diciotto anni dopo la Prima Sezione affronta un profilo diverso. In una controversia di diritto societario, non concorsuale, si discuteva se una banca potesse legittimamente farsi rilasciare una fideiussione da un socio già illimitatamente responsabile. Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2007, n. 26012 ha risposto affermativamente, valorizzando l’autonomia patrimoniale imperfetta della società di persone e la distinzione tra la sfera giuridica dell’ente e quella del socio: la garanzia personale del socio rientra tra quelle prestate per un debito altrui e non si sovrappone alla responsabilità illimitata che deriva dalla legge.

La Corte ha però deciso della validità della garanzia, non dei suoi rapporti con gli effetti di una procedura concorsuale della società. È un punto che la dottrina ha sottolineato proprio per evitare che la pronuncia venisse letta come una smentita delle Sezioni Unite del 1989.

In altre parole, se sei socio di una s.n.c. e hai firmato una fideiussione, quella firma è valida e produce effetti; la domanda su come quegli effetti si coordinino con la ristrutturazione della società resta aperta, e va risolta guardando alla procedura.

Le Sezioni Unite del 2015: il socio non è un terzo, neppure quando concede ipoteca

La terza tappa è la più articolata. Un socio di società in nome collettivo aveva concesso ipoteca su un proprio immobile a garanzia di un finanziamento bancario alla società. Dopo l’omologazione e l’esecuzione del concordato preventivo della società, il socio chiedeva la cancellazione dell’ipoteca, sostenendo che l’effetto esdebitatorio si fosse esteso anche a lui.

Con la sentenza Cass., Sez. Un., n. 3022/2015 la Suprema Corte ha ribadito la ratio della norma sui coobbligati: i rapporti che i creditori della società intrattengono con soggetti davvero estranei all’ente restano fuori dal concordato, tanto per le garanzie personali quanto per quelle reali. Ma il socio illimitatamente responsabile non può essere considerato un terzo estraneo: la garanzia che concede sui propri beni non è una garanzia per un debito altrui in senso proprio. Da qui la conseguenza che il creditore assistito da quella garanzia va considerato, nel concordato, come creditore munito di prelazione nei limiti del valore del bene.

Il principio, calato nella pratica, ha una doppia faccia: il socio non viene trattato come un garante esterno esposto per l’intero, ma il bene che ha vincolato resta destinato a soddisfare quel creditore secondo le regole della prelazione. Chi ha iscritto ipoteca sulla casa per la società non la libera automaticamente con l’omologazione.

Il 2026: il principio vive anche nelle procedure del Codice della crisi

L’orientamento non è rimasto confinato alla legge fallimentare. Con la sentenza Trib. Padova, n. 1027/2026, pubblicata il 15 giugno 2026, il giudice veneto ha affrontato il caso di un socio accomandatario che aveva anche prestato fideiussione, persino con clausola “a prima richiesta”, a garanzia delle obbligazioni di una società ammessa al concordato semplificato. Il Tribunale ha recuperato l’elaborazione delle Sezioni Unite del 1989 e del 2015 e ha ritenuto che la responsabilità derivante dalla qualità di socio assorba le ulteriori fonti di responsabilità per gli stessi debiti sociali, con estensione dell’effetto esdebitatorio anche alla fideiussione.

L’orientamento si è consolidato nel senso che, nelle procedure concorsuali della società, il socio illimitatamente responsabile è trattato come parte del “sistema debitore” e non come un garante esterno. Vedremo subito, però, che per gli accordi di ristrutturazione il Codice ha scritto una regola che rischia di rimettere tutto in discussione.


Prima questione aperta: il socio illimitatamente responsabile che ha firmato una garanzia è protetto dall’accordo?

La questione, come se la pone il socio

Sono socio di una s.a.s. o di una s.n.c. La società ha chiuso un accordo di ristrutturazione con le banche: pagherà il 45% dei crediti chirografari in cinque anni. Anni fa, per ottenere il fido, ho firmato anche una fideiussione. La banca, che ha aderito all’accordo, mi scrive che per la parte stralciata risponderò io, come garante. Ha ragione?

Cosa dicono la legge e i giudici

Qui la difficoltà è che il testo del Codice sembra andare in direzione opposta rispetto alla giurisprudenza appena vista. L’art. 59, comma 3, CCII, dopo aver esteso gli effetti dell’accordo ai soci illimitatamente responsabili, precisa che i soci che hanno prestato garanzia continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo diversa previsione. È una formula che, letta alla lettera, mantiene in vita proprio quel “secondo binario” della garanzia che le Sezioni Unite del 1989 avevano assorbito nella qualità di socio.

Le decisioni recenti che applicano il principio di prevalenza della qualità di socio riguardano però il concordato (compreso il concordato semplificato deciso da Trib. Padova n. 1027/2026), cioè procedure per le quali l’art. 117 CCII non contiene quella precisazione espressa. Per gli accordi di ristrutturazione non risultano, allo stato, pronunce di legittimità che abbiano stabilito se la clausola dell’art. 59, comma 3, superi l’orientamento delle Sezioni Unite o debba essere letta alla sua luce.

A complicare il quadro interviene il primo comma dello stesso articolo: ai creditori che hanno aderito all’accordo si applica l’art. 1239 c.c., secondo cui la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. Ne deriva una combinazione a più variabili. Se la banca ha aderito e non si è riservata espressamente le garanzie, il socio-garante può invocare la liberazione ai sensi dell’art. 1239 c.c. anche se si ritenesse che l’art. 59, comma 3, lo mantenga obbligato come garante. Se invece il creditore è stato vincolato per estensione ai sensi dell’art. 61 CCII, il secondo comma dell’art. 59 gli conserva i diritti verso coobbligati e fideiussori; su questo punto Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662 ha affermato che la conservazione delle azioni verso i garanti vale anche per gli accordi ad efficacia estesa anteriori alla riforma del 2021, ragionando per analogia con il concordato preventivo.

Se c’è contrasto

Il contrasto non è tra due sentenze della Cassazione, ma tra un orientamento giurisprudenziale consolidato nato sul concordato e una norma espressa dettata per gli accordi. L’assunzione prudenziale è che, nell’accordo di ristrutturazione, il socio illimitatamente responsabile che ha firmato una garanzia non possa fare affidamento sulla sola prevalenza della qualità di socio: la sua liberazione va scritta nell’accordo, oppure ricavata dall’adesione del creditore senza riserve. Gli argomenti fondati sulle Sezioni Unite restano spendibili in giudizio, ma come difesa di secondo livello.

E i soci a responsabilità limitata?

Il socio di s.r.l. o di s.p.a. e l’accomandante di s.a.s. non rispondono personalmente dei debiti sociali, e quindi l’accordo non li riguarda sotto questo profilo. La loro esposizione passa per due canali diversi. Il primo è la garanzia personale eventualmente firmata, che segue le regole generali dell’art. 59, commi 1 e 2, CCII. Il secondo è il finanziamento concesso alla società: la Suprema Corte, con Cass. civ., Sez. I, ord. 31 gennaio 2019, n. 3017, ha chiarito che rientra nella nozione di finanziamento dei soci qualsiasi attribuzione patrimoniale accompagnata da un obbligo di restituzione, a prescindere dalla forma e dalla misura della partecipazione. Quei crediti, se erogati in situazione di squilibrio, sono postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c.; l’art. 102 CCII consente però di sottrarli alla postergazione, fino all’80%, quando il denaro viene immesso in funzione della domanda di omologazione o in esecuzione dell’accordo.

Cosa significa per te

Se sei socio illimitatamente responsabile e hai firmato una garanzia, la tua protezione si costruisce nel momento in cui l’accordo viene scritto e le adesioni vengono raccolte, non dopo l’omologazione. Occorre chiedere che l’accordo preveda espressamente l’estensione dell’effetto liberatorio alle garanzie dei soci e verificare, adesione per adesione, se i creditori si sono riservati le azioni verso i garanti. Se sei socio di capitali e intendi finanziare la ristrutturazione, la collocazione temporale e la documentazione del finanziamento decidono se riavrai quel denaro prima dei creditori o dopo tutti.


Seconda questione aperta: l’amministratore che ha portato la società all’accordo può ancora essere chiamato a risarcire?

La questione, come se la pone l’amministratore

Ho amministrato una s.r.l. negli anni in cui le perdite hanno eroso il capitale. Non l’ho messa in liquidazione: ho continuato a lavorare, ho trattato con le banche e alla fine ho depositato la domanda di omologazione di un accordo. Il piano è stato omologato. Posso considerare chiusi i conti con i creditori e con la società, oppure qualcuno potrà contestarmi di aver proseguito l’attività quando avrei dovuto fermarmi?

Cosa hanno deciso i giudici

La risposta va divisa in due periodi, perché la legge li tratta in modo radicalmente diverso.

Dopo il deposito della domanda. L’art. 64 CCII sospende, dal deposito e fino all’omologazione, gli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e la causa di scioglimento per perdita del capitale. La dottrina che ha studiato il nuovo art. 2486 c.c. osserva che, per effetto di questa sospensione, da quel momento l’amministratore non è più tenuto ai limiti della gestione meramente conservativa, ma deve attenersi ai termini dell’accordo e al piano. Per il periodo coperto dall’art. 64 CCII, la prosecuzione dell’attività secondo il piano non può essere qualificata, di per sé, come gestione illegittima dopo lo scioglimento.

Prima del deposito. Qui l’art. 64 non arriva, e tornano applicabili le regole ordinarie. La giurisprudenza di legittimità degli ultimi due anni è stata particolarmente severa.

Con Cass. civ., 28 febbraio 2024, n. 5252 la Suprema Corte ha qualificato i criteri di quantificazione introdotti nell’art. 2486, comma 3, c.c. dal Codice della crisi — la differenza tra i patrimoni netti e, in via sussidiaria, lo sbilancio tra attivo e passivo della procedura — come parametri di liquidazione equitativa del danno, applicabili anche ai giudizi già pendenti quando la norma è entrata in vigore, salvo che emergano elementi che giustifichino un criterio più aderente al caso concreto. In altre parole, l’amministratore convenuto non può difendersi sostenendo che quei criteri non esistevano quando ha agito.

Con Cass. civ. n. 28320/2024 la Corte ha affermato che la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale e la percezione di compensi non deliberati dall’assemblea costituiscono violazioni di obblighi specifici previsti dalla legge, e non semplici scelte gestionali opinabili. È un passaggio decisivo: su queste condotte l’amministratore non può invocare la discrezionalità delle scelte imprenditoriali.

Con Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150 la Suprema Corte ha poi precisato che, una volta accertata la violazione del dovere di gestione conservativa, il danno può essere misurato anche sui debiti indebitamente assunti tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi e quello in cui la procedura è stata aperta, senza che sia necessario ricorrere al criterio dei netti patrimoniali.

Se c’è contrasto

Sul significato dei parametri dell’art. 2486, comma 3, c.c. un contrasto esiste, ma è prevalentemente dottrinale. Una parte degli interpreti ha criticato la lettura di Cass. n. 5252/2024, sostenendo che quei criteri, sganciati dal nesso di causalità, alleggeriscano eccessivamente l’onere probatorio di chi agisce contro l’amministratore. L’orientamento prevalente in sede di legittimità resta quello della liquidazione equitativa con criteri legali, e l’assunzione prudenziale è che l’amministratore debba prepararsi a dimostrare in positivo che la prosecuzione dell’attività non ha aggravato il dissesto, o a indicare elementi concreti che giustifichino un diverso criterio.

Il contrasto, del resto, resta spesso teorico finché l’accordo regge. Diventa concreto quando l’accordo fallisce e si apre la liquidazione giudiziale: è allora che il curatore acquisisce la legittimazione all’azione di responsabilità e che il periodo anteriore al deposito della domanda viene riesaminato con attenzione.

Il ruolo del commissario e la trasparenza delle scelte

Un ultimo profilo riguarda gli accordi ad efficacia estesa, in cui il tribunale può nominare un commissario giudiziale. Con Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817 la Suprema Corte ha affermato che il commissario ha il compito di riferire su ogni aspetto utile e che la sua valutazione è rilevante ai fini dell’omologazione, senza che l’attestazione del professionista indipendente precluda il suo esame. Il principio, calato nella pratica, significa che le scelte compiute dagli amministratori negli anni della crisi possono entrare nel fascicolo dell’omologazione attraverso la relazione del commissario, e quel documento resterà agli atti anche se, un domani, l’accordo dovesse saltare.

Cosa significa per te

La data di deposito della domanda di omologazione è la linea che separa il periodo in cui l’amministratore risponde secondo le regole ordinarie da quello in cui la legge sospende gli obblighi legati alla perdita del capitale. Chi amministra una società in perdita ha tutto l’interesse a non ritardare l’accesso allo strumento e a documentare, mese per mese, perché la prosecuzione dell’attività era funzionale al risanamento. Su questo terreno la competenza specifica fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, conosce dall’interno i tempi e la documentazione con cui la crisi viene portata davanti al tribunale. Va ricordato infine che l’art. 120-bis CCII protegge l’amministratore anche verso i soci: dopo l’accesso allo strumento, la revoca è possibile solo per giusta causa e con l’approvazione del tribunale.


Terza questione aperta: l’omologazione mette l’amministratore al riparo dalla bancarotta?

La questione, come se la pone chi ha firmato gli atti

Negli ultimi due anni prima dell’accordo ho pagato alcuni fornitori strategici prima di altri, ho ceduto un ramo d’azienda a una società vicina alla famiglia, ho restituito parte del finanziamento che avevo fatto io stesso alla società. Poi l’accordo è stato omologato. Se le cose dovessero andare male e la società finisse in liquidazione giudiziale, quelle operazioni potrebbero essere contestate penalmente? E quelle compiute dopo l’omologazione, in esecuzione del piano?

Cosa hanno deciso i giudici

La risposta della giurisprudenza penale è articolata e si muove su tre piani.

Primo piano: le esenzioni coprono solo alcune condotte. L’art. 324 CCII, erede dell’art. 217-bis l.fall., esclude la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un accordo omologato. Non menziona la bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Suprema Corte, con Cass. pen., Sez. V, 1° dicembre 2016, n. 51277, lo ha chiarito proprio in relazione al concordato: l’esenzione non si estende alle condotte distrattive, e i fatti di spoliazione successivi all’omologazione, o presentati come coperti da essa, restano punibili. Il principio, tradotto, dice che l’omologazione protegge i pagamenti eseguiti secondo il piano, non le operazioni che svuotano il patrimonio a danno dei creditori, anche se formalmente inserite nel percorso di ristrutturazione.

Secondo piano: il tipo di accordo cambia l’area di rischio. La Quinta Sezione penale, con Cass. pen., Sez. V, 18 maggio 2022, n. 19540, ha escluso che la bancarotta societaria cosiddetta impropria, prevista dall’art. 236, comma 2, l.fall., potesse configurarsi in relazione agli accordi di ristrutturazione ordinari: la norma penale richiamava soltanto il concordato preventivo e gli accordi con intermediari finanziari, e non poteva essere estesa oltre quei confini senza violare il principio di legalità. Il Codice della crisi, tuttavia, con l’art. 341, comma 3, CCII ha espressamente esteso l’applicazione dei fatti di bancarotta fraudolenta e semplice societaria agli accordi ad efficacia estesa, alla convenzione di moratoria e agli accordi omologati superando il dissenso del Fisco ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis. Ne deriva una distinzione che nessun amministratore dovrebbe ignorare: scegliere un accordo ordinario o un accordo con efficacia estesa o con cram down fiscale non è solo una scelta di tecnica negoziale, ma cambia il perimetro della responsabilità penale.

Terzo piano: non serve attendere la liquidazione giudiziale. Con Cass. pen., Sez. V, 8 luglio 2022, n. 26435 la Suprema Corte ha affermato, in materia di concordato preventivo, che le condotte di bancarotta poste in essere dagli amministratori prima dell’ammissione alla procedura sono punibili ai sensi dell’art. 236, comma 2, l.fall. anche senza una successiva dichiarazione di fallimento. E già con Cass. pen., Sez. V, 29 novembre 2016, n. 50675 la Corte aveva riconosciuto che la procedura omologata può essere utilizzata in frode ai creditori e che la giurisdizione penale può attivarsi anche prima che l’omologazione venga revocata o risolta.

Se c’è contrasto

Il vero punto controverso riguarda la trasposizione di questi principi nel Codice della crisi. La sentenza n. 19540/2022 ha ragionato su una norma — l’art. 236 l.fall. — che non menzionava gli accordi ordinari; l’art. 341 CCII continua a non menzionarli, ma include gli accordi ad efficacia estesa e quelli con cram down fiscale. Resta da stabilire, in sede di legittimità, se l’orientamento di Cass. n. 26435/2022, nato per il concordato, possa valere anche per queste nuove ipotesi, rendendo punibili le condotte anteriori all’omologazione a prescindere dall’apertura della liquidazione giudiziale. L’assunzione prudenziale è che, quando l’accordo è ad efficacia estesa o passa per il cram down fiscale, l’amministratore debba considerarsi esposto allo stesso regime penale previsto per il concordato preventivo, e che le operazioni anteriori al deposito debbano essere ricostruite e giustificate prima di presentare la domanda.

Cosa significa per te

L’omologazione non è un’amnistia. Protegge i pagamenti e le operazioni coerenti con il piano, ma non cancella le distrazioni e non impedisce che le scelte degli anni precedenti vengano riesaminate. Chi amministra una società che si avvia verso un accordo dovrebbe far verificare, prima del deposito, tutte le operazioni con parti correlate, i rimborsi ai soci e i pagamenti preferenziali, e valutare con attenzione quale tipo di accordo scegliere anche alla luce del diverso perimetro dell’art. 341 CCII.


La decisione che sposta davvero il baricentro: cosa succede quando l’accordo salta

Tra le molte pronunce esaminate, quella che più incide oggi sulla posizione di soci e amministratori non riguarda il momento in cui l’accordo nasce, ma quello in cui fallisce. È Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996.

Il contesto

Una società aveva ottenuto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis l.fall. I creditori aderenti avevano accettato riduzioni e dilazioni. Successivamente, però, la società era stata dichiarata fallita. In sede di verifica dello stato passivo si poneva una domanda secca: i creditori che avevano aderito all’accordo dovevano essere ammessi per il credito ridotto previsto dall’accordo oppure per il credito originario?

La motivazione in linguaggio piano

La Suprema Corte ha scelto la seconda soluzione e l’ha motivata in modo netto. L’accordo di ristrutturazione è, nella sua struttura, un insieme di contratti tra il debitore e i singoli creditori, ciascuno sorretto da una causa di risanamento. Quando interviene il fallimento, l’attuazione dell’accordo diventa giuridicamente impossibile: la causa di risanamento viene meno e ogni singolo accordo si risolve per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 c.c. La conseguenza è che l’obbligazione originaria si riespande, e il creditore va ammesso al passivo per l’importo iniziale, detratti soltanto i pagamenti già ricevuti e non più revocabili.

La Corte ha anche confrontato questa soluzione con il concordato preventivo, dove l’omologazione non produce novazione ma solo una parziale inesigibilità del credito, che diventa definitiva quando è decorso il termine per chiederne la risoluzione. Nell’accordo di ristrutturazione, invece, il sopraggiungere della procedura liquidatoria priva l’accordo della sua giustificazione e scioglie il vincolo dei creditori.

Cosa cambia rispetto a prima

Per soci e amministratori le ricadute sono tre, e tutte pesanti.

La prima riguarda i soci illimitatamente responsabili. L’effetto favorevole dell’art. 59, comma 3, CCII è legato alla tenuta dell’accordo. Se l’accordo si risolve e i crediti si riespandono, anche la protezione del socio perde la sua base; e l’apertura della liquidazione giudiziale della società comporta, ai sensi dell’art. 256 CCII, l’apertura della liquidazione anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La sicurezza del socio, in un accordo di ristrutturazione, è quindi condizionata all’effettiva esecuzione del piano fino all’ultima rata.

La seconda riguarda gli amministratori. Un passivo che si riespande agli importi originari aumenta lo sbilancio tra attivo e passivo della procedura, cioè proprio uno dei parametri che l’art. 2486, comma 3, c.c. utilizza per quantificare il danno, secondo la lettura di Cass. n. 5252/2024. Il fallimento dell’accordo, in altre parole, può amplificare l’esposizione risarcitoria dell’amministratore per il periodo anteriore al deposito della domanda.

La terza riguarda i pagamenti eseguiti. La Corte fa salvi i pagamenti “non più revocabili”: è qui che tornano in gioco l’esenzione dalla revocatoria dell’art. 166, comma 3, lett. e), CCII e l’esenzione penale dell’art. 324 CCII per i pagamenti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato. Tutto ciò che è stato pagato in conformità al piano resta, in linea di principio, stabile; tutto ciò che se ne discosta torna aggredibile.

A questa pronuncia si affianca, sul versante dei garanti, Cass. n. 6662/2026 già citata, che conferma come i creditori vincolati per estensione conservino le azioni verso chi ha firmato garanzie: un ulteriore tassello che rende la posizione del socio-garante strettamente dipendente dal tipo di adesione di ciascun creditore.


Gli orientamenti applicati a casi-tipo: tre simulazioni con i numeri

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, utili a mostrare come i principi esaminati si traducano in cifre. Non descrivono casi reali e non costituiscono previsione di esito.

Ipotesi 1 — Il socio accomandatario con fideiussione

Una s.a.s. deposita la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ordinario il 17 marzo 2025. Una banca vanta un credito chirografario di 318.460 €, garantito anche da fideiussione del socio accomandatario per 350.000 €. L’accordo prevede il pagamento del 44% in cinque rate annuali, pari a 140.122,40 €. L’accordo è omologato il 23 ottobre 2025.

Primo scenario: la banca aderisce senza riservarsi le garanzie. In base all’art. 59, comma 1, CCII si applica l’art. 1239 c.c. e la remissione di 178.337,60 € si comunica alla fideiussione; il socio beneficia inoltre dell’efficacia dell’accordo in quanto illimitatamente responsabile. La sua esposizione residua verso la banca, finché il piano viene eseguito, è pari a zero oltre le rate della società.

Secondo scenario: la banca aderisce ma inserisce nell’atto di adesione una clausola di conservazione delle garanzie personali. L’art. 1239 c.c. non opera per patto contrario, e l’art. 59, comma 3, CCII mantiene il socio obbligato “per il diverso titolo” della garanzia. Il socio può invocare in giudizio la prevalenza della qualità di socio affermata da Cass., Sez. Un., n. 3749/1989 e ripresa da Trib. Padova n. 1027/2026, ma parte da una posizione più debole: la banca ha argomenti testuali per chiedergli fino a 178.337,60 €.

Terzo scenario: dopo aver pagato due rate (56.048,96 €), la società viene sottoposta a liquidazione giudiziale il 9 giugno 2027. Alla luce di Cass. n. 32996/2024 l’accordo si risolve e il credito si riespande a 318.460 € meno 56.048,96 €, cioè 262.411,04 €. Ai sensi dell’art. 256 CCII la liquidazione si estende al socio illimitatamente responsabile, e l’intera differenza torna a gravare sul suo patrimonio personale, indipendentemente dal destino della fideiussione.

Ipotesi 2 — L’amministratore di s.r.l. e la data del deposito

Una s.r.l. con capitale di 50.000 € chiude il bilancio 2023 con una perdita che azzera il patrimonio netto e lo porta a un valore negativo di 212.700 €. L’assemblea che approva il bilancio si tiene il 29 aprile 2024. L’amministratore non convoca l’assemblea per la ricapitalizzazione o la liquidazione e prosegue l’attività ordinaria. Il 14 gennaio 2025 deposita la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione; al deposito il patrimonio netto negativo è salito a 489.300 €.

Nel periodo dal 29 aprile 2024 al 14 gennaio 2025 l’art. 64 CCII non opera: valgono gli artt. 2482-ter e 2486 c.c. Se l’accordo regge, nessun curatore avrà legittimazione ad agire e la questione resterà, di fatto, sullo sfondo. Se invece l’accordo fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, il curatore potrà quantificare il danno con la differenza dei netti patrimoniali: 489.300 € meno 212.700 €, cioè 276.600 €, al netto dei costi che si sarebbero comunque sostenuti per la liquidazione. In alternativa, secondo Cass. n. 20150/2025, potrà misurarlo sui debiti indebitamente assunti in quel periodo. Se nello stesso arco temporale l’amministratore ha percepito compensi non deliberati per 38.400 €, Cass. n. 28320/2024 li qualifica come violazione di un obbligo specifico. Dal 14 gennaio 2025 in poi, invece, la gestione coerente con l’accordo è coperta dalla sospensione dell’art. 64 CCII. La lezione numerica è semplice: ogni mese di ritardo nel deposito, in una società con perdite, si traduce in una possibile voce di danno personale dell’amministratore.

Ipotesi 3 — Pagamenti in esecuzione e operazioni con parti correlate

Una s.p.a. ottiene l’omologazione di un accordo ad efficacia estesa l’11 settembre 2025. In esecuzione del piano, l’amministratore paga tre fornitori strategici per complessivi 97.850 €, come previsto dall’accordo. Nello stesso periodo, però, cede un macchinario del valore di perizia di 164.000 € a una società riconducibile al socio di maggioranza per 41.000 €, operazione non prevista dal piano. Il 3 febbraio 2027 si apre la liquidazione giudiziale.

I pagamenti ai fornitori per 97.850 € sono conformi al piano: restano stabili ai sensi dell’art. 166, comma 3, lett. e), CCII e sono sottratti alla bancarotta preferenziale e semplice ai sensi dell’art. 324 CCII. La cessione del macchinario sotto valore, invece, genera uno scarto di 123.000 € che non gode di alcuna esenzione: secondo Cass. pen. n. 51277/2016 l’esenzione non copre le condotte distrattive, e trattandosi di accordo ad efficacia estesa l’art. 341, comma 3, CCII rende applicabili i fatti di bancarotta fraudolenta societaria. Lo stesso amministratore, nella stessa procedura, può quindi essere perfettamente protetto per una parte delle operazioni e pienamente esposto per un’altra.


La giurisprudenza esaminata in un colpo d’occhio

La tabella raccoglie tutte le pronunce utilizzate in questa analisi. Per ciascuna sono indicati gli estremi, la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la ragione per cui conta per un socio o un amministratore. È lo strumento da tenere accanto al fascicolo quando si valuta la propria esposizione: ogni riga corrisponde a una domanda che il difensore deve porsi prima di impostare la strategia, e le righe vanno sempre lette insieme, perché la stessa persona può trovarsi contemporaneamente in più di una delle situazioni descritte.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza per soci e amministratori
Cass., Sez. Un., n. 3749/1989Socio illimitatamente responsabile che è anche fideiussorePrevale la qualità di socio e si estende l’effetto remissorio del concordatoArgomento difensivo di base per il socio-garante
Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2007, n. 26012Validità della fideiussione del socio illimitatamente responsabileLa garanzia è valida perché riferita a debito altrui, data l’autonomia della societàLa firma produce effetti: la difesa va spostata sul piano concorsuale
Cass., Sez. Un., n. 3022/2015Ipoteca concessa dal socio per debiti della societàIl socio non è terzo; il creditore garantito è trattato come munito di prelazioneL’immobile vincolato non si libera con l’omologazione
Trib. Padova, n. 1027/2026 (15 giugno 2026)Socio accomandatario fideiussore nel concordato semplificatoL’esdebitazione del socio si estende alla fideiussione per i debiti socialiConferma attuale del principio di prevalenza
Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662Accordi ad efficacia estesa anteriori alla riformaI creditori vincolati per estensione conservano le azioni verso i garantiIl socio-garante resta esposto verso i non aderenti
Cass. civ., Sez. I, ord. 31 gennaio 2019, n. 3017Nozione di finanziamento dei sociRileva ogni attribuzione con obbligo di restituzione, in qualsiasi formaDecide se il credito del socio è postergato
Cass. civ., 28 febbraio 2024, n. 5252Criteri di danno dell’art. 2486, comma 3, c.c.Parametri di liquidazione equitativa, applicabili anche ai giudizi pendentiL’amministratore non può eccepire l’irretroattività dei criteri
Cass. civ. n. 28320/2024Prosecuzione dopo la perdita del capitale e compensiSono violazioni di obblighi specifici, non scelte discrezionaliEsclude lo scudo della business judgment rule
Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150Misura del danno per gestione non conservativaIl danno può coincidere con i debiti indebitamente assunti nel periodoAllarga le modalità di quantificazione a carico dell’amministratore
Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817Ruolo del commissario negli accordi ad efficacia estesaIl commissario riferisce su ogni aspetto e il suo parere pesa sull’omologazioneLe scelte gestorie entrano nel fascicolo
Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996Fallimento successivo all’omologazioneGli accordi si risolvono e i crediti si riespandono al valore originarioLa protezione di soci e amministratori dipende dalla tenuta del piano
Cass. pen., Sez. V, 1° dicembre 2016, n. 51277Portata dell’esenzione dai reati di bancarottaL’esenzione non copre la bancarotta fraudolenta patrimonialeL’omologazione non sana le distrazioni
Cass. pen., Sez. V, 29 novembre 2016, n. 50675Uso fraudolento della procedura omologataLa procedura può essere strumento di frode; il giudice penale può intervenire prima della revocaNessuna immunità derivante dall’omologa
Cass. pen., Sez. V, 18 maggio 2022, n. 19540Bancarotta impropria e accordi ordinariFattispecie non configurabile per gli accordi ordinari nel regime della legge fallimentareIl tipo di accordo scelto incide sul rischio penale
Cass. pen., Sez. V, 8 luglio 2022, n. 26435Condotte anteriori all’ammissione al concordatoPunibili anche senza successiva dichiarazione di fallimentoPossibile applicazione alle ipotesi dell’art. 341, comma 3, CCII

I principi operativi che si ricavano da tutta questa giurisprudenza

  • L’accordo di ristrutturazione non protegge “i soci” in blocco: protegge in modo diverso il socio illimitatamente responsabile, il socio-garante e il socio di capitali, e ciascuna posizione va esaminata separatamente.
  • Il socio illimitatamente responsabile beneficia dell’accordo della società, salvo patto contrario, ma se ha firmato una garanzia l’art. 59, comma 3, CCII lo mantiene esposto a quel titolo: la liberazione va negoziata e scritta nell’accordo.
  • L’orientamento delle Sezioni Unite sulla prevalenza della qualità di socio resta un argomento difensivo solido, confermato ancora nel 2026 in materia di concordato, ma non è un automatismo negli accordi di ristrutturazione.
  • La garanzia reale concessa dal socio sui propri beni non si estingue con l’omologazione: il creditore conserva la prelazione su quel bene.
  • L’adesione del creditore senza riserve fa operare l’art. 1239 c.c. a favore dei garanti; l’estensione coattiva degli effetti, invece, lascia intatte le azioni verso di loro.
  • Il socio di capitali che finanzia la ristrutturazione deve documentare il nesso con la domanda di omologazione o con l’esecuzione dell’accordo, per sottrarre il credito alla postergazione fino all’80%.
  • Per l’amministratore la data di deposito della domanda è lo spartiacque: prima valgono gli obblighi ordinari legati alla perdita del capitale, dopo opera la sospensione dell’art. 64 CCII.
  • Prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale e compensi non deliberati sono violazioni specifiche: non si difendono invocando la discrezionalità imprenditoriale.
  • L’omologazione non è un’amnistia penale: copre preferenziale e semplice per i pagamenti conformi al piano, non le distrazioni.
  • Accordi ad efficacia estesa, convenzioni di moratoria e accordi con cram down fiscale espongono gli amministratori ai fatti di bancarotta societaria ai sensi dell’art. 341, comma 3, CCII.
  • Se l’accordo salta e si apre la liquidazione giudiziale, i crediti si riespandono: la sicurezza di soci e amministratori dipende dall’esecuzione del piano fino in fondo.

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Sono socio di una s.n.c.: dopo l’omologazione dell’accordo i creditori possono ancora pignorarmi la casa? Per i debiti sociali l’accordo produce effetti anche nei tuoi confronti, salvo patto contrario (art. 59, comma 3, CCII), finché viene eseguito. Restano però due eccezioni rilevanti: il creditore che ha un’ipoteca sulla tua casa conserva la prelazione su quel bene, secondo la logica di Cass., Sez. Un., n. 3022/2015; e se l’accordo si risolve per l’apertura della liquidazione giudiziale, i crediti si riespandono (Cass. n. 32996/2024) e la liquidazione si estende a te.

Ho firmato anche una fideiussione: posso invocare le Sezioni Unite del 1989? Puoi, ed è un argomento serio, confermato in materia di concordato anche da Trib. Padova n. 1027/2026. Ma nell’accordo di ristrutturazione il Codice prevede espressamente che il socio-garante continui a rispondere come garante, salvo diversa previsione. La difesa più efficace è quella che si costruisce prima: una clausola dell’accordo che estenda l’effetto liberatorio alle garanzie dei soci, oppure la verifica che la banca abbia aderito senza riservarsi le garanzie.

Sono amministratore di una s.r.l.: se l’accordo viene omologato nessuno potrà farmi causa? Finché l’accordo regge, nessun curatore è legittimato ad agire. Ma se si apre la liquidazione giudiziale, il periodo anteriore al deposito della domanda può essere riesaminato con i criteri di Cass. n. 5252/2024 e Cass. n. 20150/2025, e la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale è qualificata come violazione specifica da Cass. n. 28320/2024. Il periodo successivo al deposito è invece coperto dalla sospensione dell’art. 64 CCII.

I pagamenti che ho fatto in esecuzione del piano possono costarmi un processo penale? I pagamenti e le operazioni conformi all’accordo omologato sono sottratti alla bancarotta preferenziale e semplice (art. 324 CCII). Le operazioni che se ne discostano e depauperano il patrimonio restano punibili come bancarotta fraudolenta, secondo Cass. pen. n. 51277/2016, e nell’accordo ad efficacia estesa l’art. 341, comma 3, CCII rende applicabili i fatti di bancarotta societaria.

I soci possono revocarmi da amministratore perché non condividono l’accordo? Dopo l’accesso allo strumento di regolazione, l’art. 120-bis CCII consente la revoca degli amministratori solo per giusta causa e con l’approvazione del tribunale. La decisione di accedere all’accordo e il contenuto del piano spettano in via esclusiva all’organo amministrativo.


Cosa può fare lo Studio Monardo per applicare questi orientamenti alla tua posizione

Gli orientamenti descritti diventano utili solo quando vengono applicati a documenti precisi: l’atto costitutivo, le garanzie firmate, i bilanci degli anni della crisi, le adesioni dei creditori, il testo dell’accordo. Ecco come interviene concretamente lo Studio.

  1. Mappiamo la tua posizione personale rispetto ai debiti della società, distinguendo responsabilità illimitata da socio, garanzie personali, garanzie reali sui tuoi beni e finanziamenti erogati, perché a ciascuna corrisponde un regime diverso nell’accordo.
  2. Redigiamo o rivediamo le clausole dell’accordo che regolano la sorte delle garanzie dei soci, per inserire l’estensione dell’effetto liberatorio prevista come possibile dall’art. 59, comma 3, CCII e valorizzare l’orientamento delle Sezioni Unite.
  3. Esaminiamo, una per una, le adesioni dei creditori per individuare le riserve sulle garanzie e stabilire verso quali creditori opera l’art. 1239 c.c. e verso quali restano salve le azioni contro i garanti.
  4. Ricostruiamo la cronologia patrimoniale della società con i commercialisti dello staff, individuando la data di perdita del capitale e calcolando la variazione dei netti patrimoniali fino al deposito della domanda, così da misurare in anticipo l’eventuale esposizione dell’amministratore ai sensi dell’art. 2486 c.c.
  5. Pianifichiamo i tempi del deposito della domanda di omologazione in modo da far operare quanto prima la sospensione dell’art. 64 CCII e ridurre il periodo scoperto.
  6. Verifichiamo le operazioni degli anni precedenti — pagamenti preferenziali, rimborsi ai soci, cessioni a parti correlate — per individuare quelle a rischio sul piano revocatorio e penale prima che il fascicolo arrivi al tribunale o al commissario.
  7. Valutiamo con te quale tipo di accordo scegliere tenendo conto non solo delle soglie di adesione, ma anche del diverso perimetro penale che l’art. 341, comma 3, CCII collega agli accordi ad efficacia estesa e al cram down fiscale.
  8. Strutturiamo i finanziamenti dei soci in funzione della domanda di omologazione o dell’esecuzione dell’accordo, documentando il nesso richiesto dall’art. 102 CCII per sottrarli alla postergazione.
  9. Difendiamo soci e amministratori nelle azioni di responsabilità e nelle opposizioni promosse da curatori, creditori o banche, contestando i criteri di quantificazione del danno e la ricostruzione del periodo rilevante.
  10. Valutiamo per il socio persona fisica gli strumenti di sovraindebitamento, quando l’accordo della società non basta a chiudere la sua esposizione personale, e curiamo il rapporto con l’OCC.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un’analisi come questa, costruita sulle decisioni delle Sezioni Unite e delle sezioni civili e penali della Suprema Corte, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista. Il contrasto tra l’art. 59, comma 3, CCII e l’orientamento sulla prevalenza della qualità di socio, così come l’applicazione dei principi penali del concordato agli accordi ad efficacia estesa, sono questioni destinate a essere decise in sede di legittimità: chi imposta la difesa nel primo grado deve già scrivere pensando a quel giudizio, e lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Accanto a questa competenza operano le altre: l’Esperto Negoziatore per la fase in cui l’accordo si negozia e le posizioni dei soci possono ancora essere tutelate; il coordinamento dello staff bancario e tributario per le garanzie e la transazione fiscale; il Gestore della crisi e il fiduciario OCC per il socio persona fisica.

Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i legali costruiscono le clausole, le eccezioni e le difese; i commercialisti ricostruiscono i netti patrimoniali, verificano la sostenibilità del piano e quantificano l’esposizione reale di soci e amministratori. Non ti promettiamo un risultato: analizzeremo la tua posizione, verificheremo ogni profilo di rischio e costruiremo la strategia più solida che i tuoi documenti consentono.


In conclusione

Soci e amministratori di un’impresa che ristruttura non sono “al sicuro” per il solo fatto che il tribunale ha omologato l’accordo. Sono più o meno protetti a seconda della veste che ricoprono, delle firme che hanno apposto, del tipo di accordo scelto, della data in cui la domanda è stata depositata e, soprattutto, della capacità dell’impresa di eseguire il piano fino alla fine. La giurisprudenza offre argomenti forti, ma quasi tutti richiedono di essere preparati prima: nella scrittura dell’accordo, nella raccolta delle adesioni, nella ricostruzione degli anni della crisi.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo intreccio tra la crisi della società e la responsabilità delle persone, perché le competenze certificate dell’Avvocato ne coprono ogni passaggio: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 presidia la fase in cui l’accordo prende forma e le posizioni dei soci si possono ancora negoziare; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere garanzie, finanziamenti e transazione fiscale; il ruolo di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC apre una strada al socio persona fisica; la qualifica di cassazionista assicura che la difesa di soci e amministratori regga fino all’ultimo grado di giudizio.

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