Posso Chiedere Al Giudice Di Lasciarmi Più Soldi Per Vivere Durante La Liquidazione Controllata?

La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: la procedura è stata aperta, il liquidatore ha scritto alla tua azienda o all’INPS, e sul conto ti arriva una cifra più bassa di quella con cui avevi fatto i conti. A quel punto la domanda diventa urgente, e suona così: posso chiedere al giudice di lasciarmi di più?

La risposta esiste, ma non è una sola. Non c’è un importo “giusto” valido per tutti: la somma che la legge ti lascia per vivere durante la liquidazione controllata dipende da chi sei, da come produci reddito e da chi hai intorno. Un lavoratore dipendente con 1.650 € netti e due figli non viene trattato come un pensionato con 1.180 € che vive solo, e nessuno dei due viene trattato come un professionista con incassi che oscillano di mese in mese. La norma che governa la materia — l’articolo 268, comma 4, lettera b) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza — non fissa una cifra: dice che restano fuori dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività “nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia”, e affida al giudice il compito di stabilire quel limite. È una norma elastica, e l’elasticità è esattamente lo spazio in cui si può lavorare.

Questa guida è costruita per profili: lavoratore dipendente, pensionato, lavoratore autonomo con partita IVA, imprenditore individuale (o ex imprenditore), persona senza reddito proprio. Per ciascuno vedrai cosa cambia davvero, quali numeri contano, quali rischi corri più degli altri e quali mosse hanno senso nel tuo caso.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché la materia è esattamente quella delle sue abilitazioni: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) — cioè conosce la liquidazione controllata anche dal lato di chi redige la relazione su cui il giudice fonda il calcolo della quota di mantenimento. E poiché la determinazione della quota si contesta con un reclamo, e il reclamo può risalire i gradi, conta che sia anche avvocato cassazionista: la strategia non si interrompe al primo provvedimento sfavorevole.

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Le regole comuni a tutti: chi decide quanto ti resta, e quando

Prima di entrare nel tuo profilo, serve la base normativa condivisa. Vale per chiunque, e ai profili che seguono basterà richiamarla.

La liquidazione controllata è la procedura di sovraindebitamento disciplinata dagli articoli 268 e seguenti del Codice della crisi, nella versione oggi vigente dopo il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024). È la procedura “liquidatoria” del sovraindebitato: il patrimonio viene messo a disposizione dei creditori, un liquidatore nominato dal tribunale lo gestisce e lo distribuisce, e alla fine il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.

Il punto che interessa questa guida sta nel comma 4 dell’articolo 268, che elenca ciò che non entra nella liquidazione. Sono quattro categorie:

  • i crediti impignorabili per legge;
  • i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, secondo quanto indicato dal giudice;
  • i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto previsto dall’articolo 170 del codice civile;
  • le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

La seconda categoria è quella su cui si gioca la tua qualità di vita per tutta la durata della procedura, ed è l’unica delle quattro in cui il giudice ha un potere di apprezzamento: le altre sono automatiche, questa è decisa provvedimento per provvedimento.

Chi fissa la cifra, e in che momento

Il percorso tipico ha due tempi. Nella sentenza di apertura della liquidazione controllata (articolo 270 CCII) il tribunale dispone che i redditi eccedenti il necessario al mantenimento vengano versati al liquidatore, e spesso in questa prima fase si limita a rinviare a quanto l’OCC ha indicato nella relazione. In un secondo momento il giudice delegato determina l’importo in modo definitivo, sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi complessivi che vi affluiscono, delle spese effettive documentate e di ciò che, in astratto, sarebbe aggredibile secondo le regole ordinarie del codice di procedura civile. Questo schema a due tempi è esattamente quello seguito, per esempio, dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 390/2025 del 22 maggio 2025 (R.G. 524-1/2025), che affida al liquidatore la trattenuta provvisoria “nei limiti indicati dall’OCC” e riserva al giudice delegato la determinazione definitiva.

Da qui discendono due conseguenze pratiche che quasi nessuno considera in tempo:

  1. Il numero che ti ritrovi addosso nasce, nella grandissima parte dei casi, dalla relazione dell’OCC: se quella relazione descrive male il tuo bilancio familiare, il giudice calcolerà su dati sbagliati. È molto più facile impostare bene il dato in partenza che correggerlo dopo.
  2. La determinazione non è immutabile. È un provvedimento del giudice delegato, e come tale è modificabile quando cambiano i presupposti, oltre che reclamabile.

La strada per chiedere di più

Ci sono due vie, e non sono alternative in senso stretto: si scelgono in base a cosa è successo.

La prima è l’istanza di revisione al giudice delegato. Si deposita una richiesta motivata di rideterminazione dell’importo lasciato al debitore, documentando la ragione: una spesa sanitaria nuova, la nascita di un figlio, la perdita del reddito del coniuge, un aumento del canone di locazione, il passaggio da un contratto pieno a uno part time. Nelle prassi organizzate dei tribunali — le linee guida della prima sezione civile del Tribunale di Pavia, aggiornate al 15 dicembre 2025, sono un buon esempio — l’istanza viene depositata insieme al parere del liquidatore, che è la controparte tecnica naturale della richiesta. Vale la regola opposta: anche il liquidatore può chiedere di ridurre la quota lasciata al debitore se lo stipendio cresce o le spese calano. È un rapporto dinamico in entrambe le direzioni.

La seconda è il reclamo. I provvedimenti del giudice delegato sono reclamabili secondo lo schema dell’articolo 124 CCII, richiamato nella liquidazione controllata in quanto compatibile: l’ammissibilità del reclamo contro i decreti del giudice delegato in questa procedura è stata affermata, tra gli altri, dal Tribunale di Ferrara, che se n’è occupato anche in relazione all’uso dell’abitazione familiare. Il termine è breve — dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento — e va calcolato con attenzione: la sospensione feriale dei termini opera soltanto dal 1° al 31 agosto, e nessun altro periodo dell’anno la richiama.

I limiti che il giudice tiene sullo sfondo: l’articolo 545 c.p.c.

Il giudice non decide nel vuoto. Il riferimento tecnico che orienta quasi tutte le determinazioni è l’articolo 545 del codice di procedura civile, cioè la disciplina dell’impignorabilità di stipendi e pensioni. In sintesi, e semplificando quanto serve:

  • stipendi e salari: la quota aggredibile per debiti ordinari è un quinto del netto; se concorrono crediti di natura diversa (alimentari, tributari, ordinari) il cumulo può arrivare a metà;
  • pensioni: resta comunque impignorabile un “minimo vitale” pari al doppio dell’assegno sociale, e comunque non inferiore a 1.000 €; sulla parte che eccede si applica il quinto. Nel 2025 l’assegno sociale era pari a 538,69 € mensili, quindi il minimo vitale pensionistico si attestava a 1.077,38 €. L’importo viene rivalutato ogni anno, quindi va sempre verificato sull’anno in corso: usare il dato dell’anno precedente è uno degli errori di calcolo più frequenti.

Attenzione, però, al punto decisivo: nella liquidazione controllata l’articolo 545 c.p.c. è un riferimento, non una gabbia. L’articolo 268 non dice “si applica il quinto”: dice “quanto occorra al mantenimento”. Ci sono tribunali che si attestano sulla soglia del quinto e altri che lasciano al debitore molto di più, perché il bilancio familiare concreto lo impone. Il Tribunale di Torino, nella sentenza n. 51/2025 dell’11 febbraio 2025, su un reddito del debitore di 1.469 € ha lasciato fuori dalla liquidazione 1.233 € mensili — circa l’84% — ricostruendo le spese mediane ISTAT per una famiglia analoga (2.466 € complessivi) e ripartendole tra i coniugi in proporzione ai rispettivi redditi. Questa è la ragione per cui vale la pena chiedere: la forbice tra “il quinto” e “quanto occorre davvero” può valere centinaia di euro al mese per tre anni.

Cosa resta fuori sempre, qualunque sia il tuo profilo

Alcune voci non entrano nella procedura in nessun caso, e non richiedono alcuna istanza:

  • crediti alimentari e assegni di mantenimento ricevuti;
  • assegno sociale, assegno di inclusione e i trattamenti assistenziali in senso proprio;
  • sussidi di maternità, malattia, funerali, pensioni di invalidità nella componente assistenziale;
  • somme erogate da enti di assistenza a titolo di sostentamento;
  • beni in fondo patrimoniale, nei limiti dell’articolo 170 c.c.;
  • beni di uso quotidiano e cose dichiarate impignorabili dalla legge.

Su una voce specifica — l’assegno unico e universale per i figli — la prassi prevalente è nel senso della non acquisibilità, perché si tratta di una provvidenza destinata ai figli e non di reddito del debitore; è tuttavia una questione che va posta espressamente, perché se il conto corrente viene monitorato in blocco l’assegno rischia di finire conteggiato nella capienza mensile.


Se sei un lavoratore dipendente

La tua situazione

Hai una busta paga, un netto prevedibile, tredicesima e a volte quattordicesima. I debiti sono arrivati da finanziamenti, carte revolving, forse una separazione, forse un periodo di cassa integrazione. Il tuo reddito è il tuo unico patrimonio: non hai immobili liberi, o ne hai uno già gravato. Hai scelto la liquidazione controllata — o ci sei finito su istanza di un creditore — e adesso il liquidatore scrive al tuo datore di lavoro.

Per chi è nella tua posizione, la questione centrale non è “quanto mi tolgono”, ma “su quale base hanno calcolato quello che mi lasciano”.

Cosa cambia per te

Il tuo reddito è certo, documentabile e ricorrente: è il profilo su cui i tribunali lavorano con più sicurezza, e anche quello su cui applicano più spesso, quasi per automatismo, il parametro dell’articolo 545 c.p.c. Il rischio è precisamente questo: che il tuo caso venga trattato come un pignoramento presso terzi e non come quello che è, cioè una determinazione equitativa del fabbisogno familiare.

La regola che devi conoscere a memoria è che l’articolo 268, comma 4, lettera b) CCII non impone il quinto: impone di lasciarti quanto occorre al mantenimento tuo e della tua famiglia. Il quinto è il punto di partenza del ragionamento del giudice, non il punto di arrivo.

Ci sono poi tre regole di dettaglio che riguardano quasi solo te:

  • Tredicesima e quattordicesima rientrano nella nozione di retribuzione e vengono acquisite negli stessi limiti percentuali applicati al mensile. Se hai spese concentrate a dicembre (imposte locali, assicurazione auto, spese scolastiche), è un dato da far emergere.
  • Il TFR è una posta a sé: finché il rapporto prosegue non c’è nulla da acquisire, ma se il rapporto cessa durante la procedura, o se chiedi un anticipo, la somma finisce nel perimetro della liquidazione.
  • La cessione del quinto già in corso è il tema più delicato. Se stai già rimborsando una cessione, quel quinto è materialmente uscito dalla tua busta paga prima ancora che si ponga il problema della procedura: partire dal lordo o dal netto post-cessione cambia radicalmente il risultato.

I numeri

Prendiamo un netto mensile di 1.740 € con coniuge che lavora part time a 780 € e un figlio minore.

Il fabbisogno del nucleo va ricostruito per voci reali: locazione 620 €, utenze 185 €, spesa alimentare 480 €, trasporti e carburante 165 €, spese scolastiche e sportive del figlio 95 €, spese sanitarie ricorrenti 60 €. Totale 1.605 €, cui si aggiunge una quota per imprevisti. Il reddito complessivo del nucleo è 2.520 €. Applicando il criterio della proporzionalità seguito dal Tribunale di Torino, il debitore contribuisce al fabbisogno nella misura del 69% (1.740 su 2.520), cioè per circa 1.107 €: questa è la cifra che dovrebbe restargli, con un’eccedenza acquisibile intorno ai 630 €.

Se invece si applicasse meccanicamente il quinto, il calcolo sarebbe 1.740 × 20% = 348 € acquisiti e 1.392 € lasciati. La differenza tra i due metodi, nel caso concreto, può giocare a favore o contro di te: il quinto è più generoso quando il tuo reddito è alto rispetto alle spese del nucleo, il criterio del fabbisogno reale è più generoso quando le spese sono alte e il reddito è uno solo. Sapere in anticipo quale dei due ti conviene, e argomentarlo, è la parte del lavoro che cambia l’esito.

I rischi specifici

Il rischio maggiore, per il dipendente, è il doppio prelievo: una cessione del quinto in corso che continua a essere trattenuta dal datore di lavoro e, sopra di essa, la quota versata al liquidatore, con un netto residuo che scende sotto la soglia di sopravvivenza. Va posto subito, con dati alla mano, come questione di perimetro del calcolo.

Altri rischi tipici:

  • la relazione OCC che fotografa le spese di un mese “buono”, senza le voci stagionali;
  • il mancato aggiornamento dopo un cambio contrattuale (passaggio a part time, fine di uno straordinario strutturale, perdita di un’indennità);
  • la tredicesima acquisita integralmente perché nessuno ha spiegato a cosa serviva;
  • l’imbarazzo verso il datore di lavoro, che porta molti a non chiedere nulla pur di “non fare rumore”: il silenzio non riduce di un euro l’importo trattenuto.

Le mosse giuste

  1. Ricostruire il netto reale, cioè il netto effettivamente disponibile dopo cessioni e deleghe già in corso, e chiarire su quale base va calcolata l’eccedenza.
  2. Documentare il fabbisogno per voci, con estratti conto e ricevute di dodici mesi, non con dichiarazioni generiche: la differenza tra “spendo circa 500 € di spesa” e una serie documentata di scontrini e addebiti è la differenza tra una richiesta accolta e una respinta.
  3. Far emergere le spese stagionali e straordinarie (libri, imposte, manutenzioni, spese mediche periodiche) in modo che il calcolo annuale non venga costruito su una media mensile falsata.
  4. Presidiare la relazione dell’OCC prima che venga depositata, perché è il documento su cui il giudice calcola.
  5. Se l’importo è già stato fissato e non regge, depositare istanza di rideterminazione al giudice delegato con il parere del liquidatore, e valutare il reclamo nei dieci giorni dalla comunicazione.

Su questo profilo lo Studio Monardo lavora sfruttando entrambe le prospettive: quella del difensore e quella del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, cioè di chi sa come una relazione OCC viene costruita e quali dati il giudice vi cerca.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Torino, sentenza n. 51/2025 dell’11 febbraio 2025, è la pronuncia più utile per questo profilo: su un reddito di 1.469 € ha escluso dalla liquidazione 1.233 € mensili, ricavando il fabbisogno dai dati ISTAT per una famiglia analoga e ripartendolo tra i coniugi in proporzione ai redditi, senza applicare in modo rigido né il quinto né il parametro dell’assegno sociale. Nella stessa direzione si muove il Tribunale di Rimini, che in una decisione in tema di liquidazione controllata del debitore titolare del solo stipendio ha affrontato specificamente sia la percentuale mensilmente sottraibile sia la durata massima del prelievo (massima pubblicata nell’Osservatorio Unijuris sulla giurisprudenza fallimentare, scheda n. 7528).


Se sei un pensionato

La tua situazione

Ricevi un assegno ogni mese, fisso, e non hai modo di aumentarlo. Forse i debiti vengono da un’attività chiusa anni fa, forse da prestiti contratti per aiutare un figlio, forse da una malattia. La differenza rispetto a tutti gli altri profili è strutturale: tu non hai leve sul reddito. Non puoi lavorare di più, non puoi cambiare inquadramento, non puoi aspettare un rinnovo contrattuale. Quello che ti resta ogni mese è quello con cui vivrai fino alla fine della procedura.

Cosa cambia per te

La legge ti protegge più degli altri, e in modo più rigido. Il comma 7-bis dell’articolo 545 c.p.c. fissa un minimo vitale sotto il quale la pensione non può essere aggredita: il doppio dell’assegno sociale, e comunque non meno di 1.000 €. Solo la parte che eccede quel minimo entra nel ragionamento, e su quella si applica il quinto.

Nella liquidazione controllata questo si traduce in una regola pratica molto concreta: se la tua pensione è pari o inferiore al minimo vitale, non c’è materialmente nulla da acquisire dal tuo reddito, e la procedura potrà contare solo su altri cespiti (un immobile, un’auto, somme sopravvenute). Se la supera, l’eccedenza va calcolata sulla differenza, non sull’intero assegno: è l’errore di calcolo più frequente e va verificato ogni volta.

Vanno poi tenute distinte le componenti dell’assegno. Le prestazioni di natura assistenziale — assegno sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegno di inclusione — non sono aggredibili e non entrano nella liquidazione. Se la tua posizione è mista (una quota previdenziale e una assistenziale), la scomposizione va fatta e documentata: altrimenti il calcolo parte da un numero che non è il numero giusto.

I numeri

Ipotesi: pensione lorda di 1.510 €, netto 1.340 €, nessun altro reddito nel nucleo, coniuge a carico.

Partendo dal parametro 2025 (assegno sociale 538,69 €, minimo vitale 1.077,38 €), l’eccedenza è pari a 1.340 − 1.077,38 = 262,62 €. Il quinto di quell’eccedenza è 52,52 €. Su un assegno di 1.340 €, quindi, la somma teoricamente acquisibile alla procedura è nell’ordine di cinquanta euro al mese, non di duecentosessanta e ancor meno di duecentosessantotto (il quinto dell’intero). Se poi si documenta che il nucleo comprende un coniuge senza reddito e che le spese sanitarie ricorrenti superano i 120 € mensili, c’è spazio per chiedere che non venga acquisito nulla.

Secondo caso: pensione netta 980 €. È sotto la soglia dei 1.000 €: nulla è acquisibile dal reddito, e ogni trattenuta operata su quell’assegno va contestata subito.

Terzo caso: pensione netta 2.150 €, debitore che vive solo. Eccedenza 1.072,62 €, quinto 214,52 €. Qui il margine di trattativa si sposta: non tanto sull’an, quanto sulla dimostrazione di spese sanitarie, di assistenza domiciliare o di sostegno a un familiare non autosufficiente, che possono giustificare una quota lasciata superiore al minimo di legge.

I rischi specifici

Il rischio più grave per il pensionato è che la trattenuta venga calcolata sull’intero assegno invece che sulla sola parte eccedente il minimo vitale: è un errore che produce una perdita costante, mese dopo mese, per tutta la durata della procedura, e che quasi nessuno contesta perché sembra “normale”.

Poi:

  • il mancato scorporo delle componenti assistenziali dall’assegno complessivo;
  • l’uso del valore dell’assegno sociale di un anno precedente, che abbassa artificialmente la soglia protetta;
  • il concorso con una cessione del quinto della pensione già in essere;
  • le spese sanitarie non documentate, che nel tuo profilo sono spesso la voce più pesante e la più facile da provare, se si raccolgono le ricevute;
  • il conto corrente su cui affluisce la pensione, che va tenuto distinto: le regole di impignorabilità seguono la natura della somma, non il contenitore.

Le mosse giuste

  1. Verificare la soglia dell’anno in corso e ricalcolare l’eccedenza: è una verifica di cinque minuti che può valere centinaia di euro.
  2. Scomporre l’assegno tra componente previdenziale e componente assistenziale, chiedendo all’ente la certificazione delle singole voci.
  3. Documentare le spese sanitarie e assistenziali con ricevute, piani terapeutici, certificazioni di invalidità proprie o di un familiare convivente.
  4. Controllare se una cessione del quinto è già in corso e porre il tema della somma dei prelievi.
  5. Chiedere la rideterminazione ogni volta che una spesa strutturale cambia: nel tuo profilo le variazioni sono quasi sempre sanitarie, e quasi sempre permanenti.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Rovigo, in tema di procedura liquidatoria del sovraindebitato, ha affrontato specificamente le modalità di calcolo dell’importo necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia (Osservatorio Unijuris, scheda n. 5765), affermando che il calcolo non può essere condotto in astratto ma deve muovere dalla composizione del nucleo e dalle spese effettive. Sul versante della soglia protetta, il Tribunale di Rimini — in una decisione resa sotto la disciplina della Legge 3/2012, il cui principio resta attuale — ha affermato che lo stipendio (e per identità di ratio la pensione) deve considerarsi non liquidabile nel rispetto dei limiti di impignorabilità fissati dall’articolo 545 c.p.c. (Osservatorio Unijuris, scheda n. 5104).


Se sei un lavoratore autonomo o un professionista con partita IVA

La tua situazione

Fatturi, ma non sai quanto fatturerai tra due mesi. Hai mesi da 4.000 € e mesi da 900 €. Paghi contributi, IVA trimestrale, acconti d’imposta, forse un affitto per lo studio o per il laboratorio, forse un collaboratore. I debiti magari nascono proprio da lì: un cliente che non ha pagato, un’annata storta, imposte accumulate.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo reddito non è una busta paga, è il residuo di un’attività che deve continuare a funzionare, altrimenti smette di produrre anche quel residuo.

Cosa cambia per te

L’articolo 268, comma 4, lettera b) CCII parla espressamente di “ciò che il debitore guadagna con la sua attività”: sei dentro la norma a pieno titolo. Ma il calcolo è diverso, per tre ragioni.

Primo: nel tuo caso “reddito” non coincide con “incasso”. Ciò che entra sul conto comprende l’IVA che dovrai versare, i contributi che dovrai pagare e i costi che devi sostenere per produrre il fatturato successivo: acquisire una quota calcolata sugli incassi lordi significa, matematicamente, spegnere l’attività. È il punto su cui va costruita la richiesta: la base di calcolo deve essere il reddito netto disponibile dopo costi, imposte e contributi, non il transitato sul conto.

Secondo: la variabilità impone un criterio diverso. Su un reddito oscillante, una quota fissa mensile è un meccanismo fragile. Ha molto più senso ragionare su una media annuale con conguaglio, oppure su una percentuale dell’eccedenza rispetto a una soglia di fabbisogno, in modo che nei mesi magri la trattenuta si riduca da sé.

Terzo: la prosecuzione dell’attività è compatibile con la procedura. La Corte d’Appello di Napoli ha riconosciuto che la liquidazione controllata può essere aperta su istanza del debitore anche quando l’attivo è costituito esclusivamente dai redditi futuri derivanti dalla prosecuzione dell’attività lavorativa autonoma (Osservatorio Unijuris, scheda n. 9369). È un principio che ti riguarda direttamente: il tuo lavoro non è un ostacolo alla procedura, è l’attivo della procedura — e proprio per questo va messo in condizione di continuare.

I numeri

Ipotesi: professionista in regime forfettario, incassi annui 38.400 €, con oscillazione mensile tra 1.100 € e 4.300 €.

Dagli incassi vanno detratti i costi effettivi di studio (affitto 480 € al mese, utenze e software 140 €, commercialista e assicurazione 95 € su base mensilizzata, pari a 8.580 € annui) e la contribuzione previdenziale e fiscale, che nel forfettario incide in misura significativa: ipotizziamo 9.200 € tra imposta sostitutiva e contributi. Il reddito netto disponibile scende quindi a circa 20.620 € annui, pari a 1.718 € mensili.

Su quella base, e non sui 3.200 € di incasso medio, si calcola il fabbisogno familiare e l’eccedenza. Se il fabbisogno documentato del nucleo (debitore, coniuge con reddito 600 €, un figlio) è di 2.100 € complessivi, la quota a carico del debitore in proporzione ai redditi è di circa 1.556 €, e l’eccedenza acquisibile si attesta intorno ai 160 € mensili, con conguaglio annuale sui mesi di punta.

La differenza tra calcolare sull’incasso (3.200 €) e calcolare sul netto disponibile (1.718 €) non è una sfumatura contabile: è la differenza tra una procedura sostenibile e una procedura che ti costringe a chiudere la partita IVA entro sei mesi.

I rischi specifici

Il rischio più serio, per l’autonomo, è la trattenuta calcolata sui flussi in entrata del conto corrente: è il meccanismo che uccide l’attività, perché sottrae liquidità destinata a imposte e costi che restano comunque dovuti.

Inoltre:

  • l’assenza di una separazione tra conto personale e conto dell’attività, che rende impossibile dimostrare quale somma è reddito e quale è partita di giro;
  • i compensi maturati prima dell’apertura e incassati dopo, che pongono un problema di imputazione alla massa;
  • l’acconto d’imposta di novembre, che se non è stato considerato nel piano rende il mese di novembre insostenibile;
  • il crollo del fatturato durante la procedura, che quasi nessuno segnala tempestivamente al giudice delegato per chiedere la rideterminazione;
  • la tentazione di “non fatturare” per abbassare il calcolo, che è la mossa peggiore: mette a rischio l’esdebitazione e l’attività stessa.

Le mosse giuste

  1. Separare i conti, subito: uno dedicato all’attività, uno personale, così che il reddito disponibile sia dimostrabile per differenza e non per affermazione.
  2. Costruire un prospetto costi-imposte-contributi su base annuale, non mensile, e proporlo come base di calcolo al posto degli incassi.
  3. Proporre un meccanismo elastico — media annua con conguaglio, o percentuale sull’eccedenza — anziché una quota fissa che nei mesi magri diventa impossibile.
  4. Accantonare separatamente le imposte e chiedere che quegli accantonamenti siano riconosciuti come costo, non come disponibilità.
  5. Segnalare tempestivamente i cali di fatturato con istanza al giudice delegato: aspettare la fine dell’anno significa accumulare un arretrato che poi nessuno cancella.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla pronuncia della Corte d’Appello di Napoli già citata sull’attivo costituito dai soli redditi futuri da lavoro autonomo, è pertinente il Tribunale di Udine, che ha ammesso l’accesso alla procedura anche in assenza di beni quando il debitore mette a disposizione l’eccedenza della quota di reddito necessaria al sostentamento, eventualmente integrata da finanza esterna (Osservatorio Unijuris, scheda n. 8301): il principio conferma che il reddito prodotto dall’attività è l’attivo della procedura e va trattato come tale, cioè preservandone la fonte.


Se sei un imprenditore individuale (o lo sei stato fino a ieri)

La tua situazione

Hai avuto, o hai ancora, un’impresa individuale: un negozio, un’officina, una ditta edile, un’azienda agricola, una piccola attività commerciale. I debiti hanno una componente fiscale e contributiva rilevante, forse un fido bancario revocato, forse fornitori rimasti scoperti. Sei sotto le soglie dell’articolo 2, comma 1, lettera d) CCII — oppure hai cessato l’attività — e quindi la tua strada è la liquidazione controllata e non la liquidazione giudiziale.

Per chi è nella tua posizione il tema è doppio: quanto ti lasciano per vivere e cosa resta della tua capacità di produrre reddito domani.

Cosa cambia per te

Tre differenze rispetto agli altri profili.

La prima è la confusione tra patrimonio personale e patrimonio d’impresa, che nell’impresa individuale è una caratteristica strutturale e non un errore: rispondi con tutto il tuo patrimonio, e il perimetro di ciò che entra nella liquidazione è più ampio. Beni strumentali, magazzino, crediti verso clienti, attrezzature: tutto ciò che non è protetto da una norma specifica è acquisibile. Il che rende cruciale distinguere i beni strumentali indispensabili a produrre il reddito futuro da quelli semplicemente liquidabili.

La seconda è la composizione del debito, tipicamente pesante sul lato tributario e contributivo. Qui il fatto che concorrano crediti di natura diversa ha un effetto diretto sul calcolo: la disciplina dell’articolo 545 c.p.c. consente, in caso di concorso tra crediti alimentari, tributari e ordinari, un cumulo che può arrivare alla metà del reddito. Questa è la ragione per cui il tuo profilo rischia, più degli altri, di vedersi applicare una percentuale di prelievo superiore al quinto: contestare il cumulo automatico, quando i presupposti non ci sono, è una delle mosse a maggiore rendimento.

La terza è l’alternativa strategica: se l’impresa è ancora viva e la crisi è reversibile, la liquidazione controllata non è necessariamente lo strumento giusto. Gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa — a partire dalla composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 — perseguono un obiettivo diverso: non liquidare, ma risanare mantenendo la continuità. La scelta tra i due binari va fatta prima, non dopo.

I numeri

Ipotesi: ex titolare di impresa individuale artigiana, attività cessata, oggi lavoratore dipendente presso terzi con netto 1.580 €; debito residuo 78.300 € di cui 41.200 € tra imposte e contributi, 24.600 € bancario, 12.500 € verso fornitori.

Se il giudice applicasse il cumulo alla metà in ragione della presenza di crediti tributari, la quota acquisibile sarebbe 790 € e il residuo 790 €: una cifra che per un nucleo di due persone in locazione è insostenibile. Se invece si documenta un fabbisogno familiare di 1.430 €, la richiesta corretta è che resti quella cifra, con un’eccedenza acquisibile di 150 €. Su trentasei mesi, la differenza tra i due scenari vale circa 23.040 €: è per questo che la determinazione della quota non è una formalità di apertura, ma la decisione economicamente più rilevante dell’intera procedura per chi vive del proprio reddito.

Secondo caso: impresa ancora attiva, ricavi 96.000 € annui, utile netto 21.600 €, un furgone e attrezzature per 14.000 €. Qui la domanda da porre al giudice non è solo quanto lasciare come reddito, ma quali beni strumentali siano esclusi dalla liquidazione perché indispensabili all’esercizio dell’attività da cui il reddito proviene: acquisire il furgone per ricavarne 8.000 € e azzerare la capacità di produrre 21.600 € annui è un’operazione che danneggia anche i creditori.

I rischi specifici

Il rischio principale è l’applicazione automatica del prelievo alla metà del reddito per la sola presenza di debiti fiscali, senza una verifica concreta dei presupposti del cumulo.

Oltre a questo:

  • la liquidazione dei beni strumentali che producono il reddito futuro, con un ricavato modesto e un danno permanente;
  • i crediti verso clienti non riscossi, che entrano nell’attivo ma che nessuno incassa se non li si segnala;
  • la posizione dei coobbligati e dei garanti (spesso un familiare), che resta autonoma e va gestita separatamente;
  • la confusione tra beni aziendali e beni della famiglia, in particolare l’auto usata promiscuamente;
  • la scelta tardiva dello strumento: arrivare alla liquidazione controllata quando la composizione negoziata sarebbe stata percorribile è un errore che non si corregge a procedura aperta.

Le mosse giuste

  1. Mappare il patrimonio distinguendo beni strumentali, beni personali e beni impignorabili, con una perizia o una stima documentata dove serve.
  2. Contestare il cumulo automatico alla metà quando non ricorrono i presupposti, riportando il calcolo alla regola ordinaria.
  3. Documentare il fabbisogno familiare come per qualunque altro profilo: essere stati imprenditori non riduce di un euro il diritto al mantenimento.
  4. Verificare prima dell’accesso se la strada giusta è davvero quella liquidatoria, confrontandola con gli strumenti di composizione della crisi d’impresa.
  5. Gestire per tempo la posizione dei garanti, perché l’esdebitazione che otterrai non li libera automaticamente.

Giurisprudenza dedicata

La Corte costituzionale, con la sentenza 19 gennaio 2024, n. 6, è intervenuta sul limite quantitativo e temporale all’acquisizione dei beni sopravvenuti all’apertura della procedura: una pronuncia che interessa in modo diretto chi, come te, continua a produrre reddito dopo l’apertura, perché delimita fin dove la procedura può spingersi nel tempo. Sul versante dell’accesso, la Corte d’Appello di Napoli (Osservatorio Unijuris, scheda n. 9369) ha ammesso l’apertura anche quando l’attivo è rappresentato dai soli redditi futuri da attività lavorativa: principio speculare a quello che ti consente di sostenere la conservazione dei beni strumentali necessari a produrli.


Se non hai un reddito tuo: disoccupato, inoccupato, sostenuto dalla famiglia

La tua situazione

Non lavori, o lavori saltuariamente. Vivi con il coniuge, con un figlio, con i genitori. Percepisci forse la NASpI, forse un assegno di inclusione, forse nulla. I debiti sono rimasti da un periodo precedente, e non hai patrimonio.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma a una condizione: che qualcuno lo dica al giudice nel modo giusto.

Cosa cambia per te

Il punto di partenza è che le prestazioni assistenziali non entrano nella liquidazione. L’assegno di inclusione, l’assegno sociale, i sussidi erogati da enti di assistenza, le provvidenze per maternità, malattia, invalidità: sono fuori, per effetto diretto dell’articolo 268, comma 4, lettere a) e d) CCII e delle norme sull’impignorabilità. Non serve nemmeno un’istanza: serve che siano correttamente qualificate e non conteggiate come “entrate del nucleo” in senso generico.

Più delicata è la NASpI, che ha natura previdenziale e segue le regole dell’articolo 545 c.p.c. come una retribuzione: entra nel perimetro, ma con i medesimi limiti di impignorabilità e con il medesimo diritto al mantenimento.

Il tema più importante, però, è un altro. Il reddito del coniuge o del convivente non è tuo, e non è acquisibile alla procedura. Quello che il giudice valuta è il fabbisogno del nucleo e il concorso di ciascuno a sostenerlo: se il coniuge contribuisce con il proprio reddito, questo rileva per stabilire quanto ti occorre, non per creare una massa aggredibile. È una distinzione che nella pratica viene talvolta sfumata, e va tenuta ferma.

Infine, se non hai né reddito aggredibile né patrimonio, l’ordinamento prevede uno strumento dedicato: l’esdebitazione del debitore incapiente dell’articolo 283 CCII, che consente di ottenere la liberazione dai debiti anche senza nulla da liquidare, con l’obbligo di riversare eventuali utilità sopravvenute nei quattro anni successivi. È una strada che va valutata prima di aprire una liquidazione controllata che non avrebbe alcun attivo da distribuire.

I numeri

Ipotesi: debitore senza reddito, convivente con il coniuge che percepisce 1.620 € netti e un figlio minore; assegno unico 175 € mensili.

Il fabbisogno del nucleo, ricostruito per voci, è di 1.890 €. Il reddito disponibile è di 1.620 € più l’assegno unico, che è destinato al figlio. Il debitore non ha alcuna capacità contributiva propria: non esiste eccedenza acquisibile, e la procedura non può attingere al reddito del coniuge. In un quadro di questo tipo la domanda corretta non è quanto chiedere al giudice, ma se lo strumento giusto sia la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente.

Secondo caso: NASpI di 1.190 € mensili, debitore che vive solo in locazione a 480 €. Il fabbisogno documentato (locazione, utenze, alimentari, trasporti per la ricerca di lavoro) si attesta a 1.080 €. L’eccedenza è di 110 €, e va tenuto conto che la NASpI è decrescente e a termine: la determinazione dovrebbe prevedere un adeguamento automatico, o quantomeno essere rivista alla prima riduzione.

I rischi specifici

Il rischio più concreto, nel tuo profilo, è che il reddito del familiare convivente venga trattato come una risorsa della procedura: è un errore di impostazione che, se non viene contestato subito, si consolida in un importo mensile che qualcuno dovrà pagare — cioè il coniuge.

Poi:

  • le prestazioni assistenziali conteggiate genericamente tra le entrate;
  • l’assegno unico incluso nel calcolo della capienza mensile;
  • la scelta di aprire una liquidazione controllata priva di attivo, quando l’articolo 283 CCII offre una via più breve;
  • la fine della NASpI durante la procedura senza alcuna istanza di rideterminazione;
  • il lavoro occasionale non dichiarato, che mette a rischio l’esdebitazione finale per condotta non collaborativa.

Le mosse giuste

  1. Qualificare ogni entrata per natura giuridica — assistenziale, previdenziale, alimentare — perché il regime cambia radicalmente da una categoria all’altra.
  2. Tenere separato il reddito del coniuge, chiarendo che rileva ai fini del fabbisogno e non come attivo.
  3. Valutare l’esdebitazione del debitore incapiente come alternativa prima di aprire la procedura.
  4. Chiedere l’adeguamento automatico quando il reddito è decrescente o a termine.
  5. Documentare la ricerca attiva di lavoro, che rileva sia per il fabbisogno (spese di trasporto, formazione) sia per la valutazione di collaborazione che accompagna l’esdebitazione.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Udine (Osservatorio Unijuris, scheda n. 8301) ha ammesso la procedura anche in assenza di beni quando il debitore mette a disposizione l’eccedenza della quota di reddito necessaria al sostentamento, integrata da finanza esterna: principio che nel tuo profilo apre la strada all’apporto di un terzo (un familiare) come elemento che rende praticabile la procedura senza intaccare il minimo vitale. Il Tribunale di Bologna (Osservatorio Unijuris, scheda n. 6606) si è occupato congiuntamente della documentazione da allegare al ricorso, della quantificazione dell’importo da sottrarre alla liquidazione per le necessità familiari e della durata della procedura: tre profili che, nel caso di chi non ha reddito proprio, si tengono insieme.


Non solo denaro: la casa e l’auto dentro la procedura

“Quanto mi lasciano per vivere” non è soltanto una cifra sul conto. Per la maggior parte delle persone le due voci che determinano davvero la vita quotidiana durante la procedura sono l’abitazione e il mezzo di trasporto, e su entrambe esiste uno spazio di richiesta che viene usato molto meno di quanto potrebbe.

L’abitazione. Se vivi in locazione, il canone è la prima voce del fabbisogno e va documentata con il contratto registrato e le quietanze: è anche la voce che più spesso cambia durante i tre anni, e ogni aumento giustifica un’istanza di rideterminazione. Se l’immobile è di tua proprietà, la situazione è diversa: l’immobile è un bene che entra nella liquidazione, ma il tempo e il modo della liquidazione non sono indifferenti. Il diritto di continuare ad abitarvi fino alla vendita, la gestione degli oneri condominiali nel frattempo, il rapporto con un’eventuale ipoteca e con una procedura esecutiva già pendente sono tutti aspetti che si governano davanti al giudice delegato, ed è proprio in questa sede che il Tribunale di Ferrara si è occupato del regime dei reclami in relazione all’utilizzo dell’abitazione familiare (Osservatorio Unijuris, scheda n. 7470). Se l’immobile è in fondo patrimoniale, va richiamata l’esclusione prevista dall’articolo 268, comma 4, lettera c) CCII nei limiti dell’articolo 170 del codice civile: è un’esclusione che opera per legge, ma che qualcuno deve eccepire.

L’auto. È il tema su cui si concentrano più equivoci. L’autovettura è un bene mobile registrato, quindi in linea di principio liquidabile; ma il valore di realizzo di un’utilitaria con dieci anni di anzianità è spesso modesto, mentre la sua utilità per il debitore può essere decisiva — raggiungere il posto di lavoro, accompagnare un familiare non autosufficiente a una terapia, esercitare l’attività autonoma da cui proviene il reddito che alimenta la procedura. Chiedere che l’auto non venga liquidata non è una richiesta di favore: è un argomento economico, perché sottrarre al debitore lo strumento con cui produce reddito riduce l’attivo che i creditori riceveranno. La questione è oggetto di attenzione specifica nella letteratura sulla liquidazione controllata proprio perché si colloca nel punto di contatto tra il perimetro dei beni liquidabili e il diritto al mantenimento. La richiesta va costruita con tre elementi: una stima documentata del valore di realizzo al netto dei costi di custodia e vendita, la prova dell’indispensabilità (distanza casa-lavoro, assenza di trasporto pubblico utilizzabile negli orari di turno, certificazione sanitaria del familiare), e il calcolo comparativo tra ricavato atteso e reddito preservato.

Gli altri beni di uso quotidiano. Le cose dichiarate impignorabili dalla legge restano fuori dalla liquidazione senza bisogno di istanza: arredi e apparecchi di uso comune nella misura necessaria, strumenti di lavoro nei limiti previsti, beni personali. Il problema pratico non è il diritto, ma l’inventario: se l’elenco redatto in apertura è generico, la discussione si sposta a valle, quando è più difficile. Anche qui la regola è la stessa che attraversa tutta questa guida: quello che viene documentato all’inizio pesa dieci volte più di quello che si prova a spiegare dopo.

Le utenze e i contratti in corso. Durante la procedura restano a tuo carico, e vanno considerati nel fabbisogno: canoni di utenza, assicurazione obbligatoria del veicolo che resta nella tua disponibilità, spese condominiali dell’immobile che continui ad abitare. Sono voci ordinarie e ricorrenti, quindi legittimamente incluse nel calcolo; ometterle dal prospetto significa consegnare al giudice un fabbisogno più basso del reale e poi doverci convivere per tre anni.


Come si scrive una richiesta che il giudice può accogliere

Vale per tutti i profili, ed è la parte che nella pratica separa le istanze accolte da quelle respinte. Il giudice delegato non decide sulla base della gravità percepita della situazione: decide sulla base di ciò che il fascicolo dimostra. Una richiesta ben costruita ha cinque componenti.

La prima è la fotografia del nucleo. Chi vive nell’abitazione, con quale rapporto, con quale reddito ciascuno. Servono stato di famiglia, dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti che ne producono, certificazioni di invalidità o di non autosufficienza dove esistono. È il dato su cui poggia tutto il resto: se il nucleo è descritto male, il fabbisogno calcolato sarà un numero sbagliato per definizione.

La seconda è il fabbisogno per voci, documentato su dodici mesi. Non una media dichiarata, ma un prospetto che riporti locazione o rata di mutuo, utenze, spesa alimentare, trasporti, spese scolastiche, spese sanitarie, assicurazioni obbligatorie, con il documento corrispondente a ciascuna voce. Dodici mesi e non tre, perché è l’unico modo per far emergere le voci stagionali — libri di testo a settembre, imposte locali a giugno e dicembre, assicurazione auto, manutenzione della caldaia — che una media trimestrale cancella e che nella vita reale vanno comunque pagate. La differenza tra una dichiarazione di spesa e una spesa documentata è la differenza tra un’istanza che viene letta e una che viene accolta.

La terza è il confronto con un parametro esterno. I dati ISTAT sulla spesa media per tipologia di famiglia e area geografica sono lo strumento che diversi tribunali utilizzano, e che il Tribunale di Torino ha applicato in modo esplicito nella sentenza n. 51/2025. Il confronto serve a due cose: dimostrare che il tuo fabbisogno non è fuori scala rispetto a famiglie analoghe, e dare al giudice un ancoraggio oggettivo su cui fondare una decisione che altrimenti resterebbe puramente discrezionale. Attenzione però: i parametri statistici non vanno usati per sostituire il dato reale, ma per validarlo. Dove la tua spesa effettiva è inferiore alla media, il numero da indicare è il tuo.

La quarta è il criterio di ripartizione tra i componenti del nucleo. Se in casa entra più di un reddito, va spiegato come il fabbisogno complessivo si distribuisce. Il criterio proporzionale — ciascuno contribuisce in ragione del proprio reddito — è quello seguito nelle decisioni più recenti ed è generalmente il più favorevole al debitore quando il suo reddito è una quota minoritaria delle entrate familiari. Va indicato con il calcolo esplicito, non lasciato all’intuizione di chi legge.

La quinta è il parere del liquidatore. Nelle prassi organizzate dei tribunali l’istanza si deposita unitamente al parere di chi gestisce la procedura, e un parere favorevole, o anche solo non ostativo, cambia sensibilmente la probabilità di accoglimento. Questo significa che il liquidatore va coinvolto prima, non messo davanti al fatto compiuto: la sua funzione è verificare che le somme siano attuali, e un’istanza che gli fornisce elementi di verifica gli facilita il compito invece di contrapporsi.

Cosa non puoi ottenere, e perché è utile saperlo

Una richiesta credibile si riconosce anche da ciò che non chiede. Non si ottiene l’azzeramento del prelievo sulla base della sola affermazione che “non ci si arriva”: il diritto al mantenimento è pieno, ma va misurato, e il giudice deve poter scrivere un numero motivato. Non si ottiene il riconoscimento di spese voluttuarie o sproporzionate rispetto al tenore di vita compatibile con una procedura concorsuale: abbonamenti non necessari, seconde auto, vacanze, rate di beni non essenziali vengono espunti dal calcolo, e la loro presenza nel prospetto indebolisce anche le voci legittime. Non si ottiene la protezione di somme che la legge destina altrove, né si ottiene di sottrarre alla procedura redditi non dichiarati: il lavoro non emerso, oltre a essere un illecito autonomo, mette a rischio l’esdebitazione finale, che presuppone una condotta collaborativa.

E soprattutto non si ottiene nulla retroattivamente per il periodo in cui non si è chiesto niente. La rideterminazione opera, di regola, dal momento in cui viene chiesta: i mesi trascorsi in silenzio restano acquisiti alla procedura. È la ragione più concreta per cui il tempo, in questa materia, è denaro in senso letterale.


Tre buste paga, tre esiti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare come lo stesso problema — quanto resta per vivere — produca risultati profondamente diversi a seconda del profilo. Gli importi vanno sempre riverificati sui parametri dell’anno in corso.

Simulazione A — Dipendente, netto 1.650 €, coniuge senza reddito, due figli minori. Fabbisogno familiare documentato: locazione 590 €, utenze 210 €, alimentari 620 €, trasporti 140 €, spese scolastiche e sanitarie 130 €. Totale 1.690 €. Il reddito del nucleo è 1.650 € più l’assegno unico per due figli (che resta destinato ai figli e non concorre alla capienza). Il fabbisogno supera il reddito disponibile: la richiesta corretta è che nulla venga acquisito dalla retribuzione mensile, con eventuale acquisizione parziale della sola tredicesima se non destinata a spese documentate di dicembre. Se invece si applicasse meccanicamente il quinto, verrebbero prelevati 330 € al mese — 11.880 € su tre anni — sottraendoli a un nucleo già sotto la soglia del proprio fabbisogno.

Simulazione B — Pensionato, assegno netto 1.180 €, vive solo. Parametro 2025: minimo vitale 1.077,38 €. Eccedenza: 102,62 €. Quinto dell’eccedenza: 20,52 €. La somma teoricamente acquisibile è di circa venti euro al mese. Se si documentano spese sanitarie ricorrenti per 95 € mensili (farmaci non rimborsati, visite specialistiche, fisioterapia), la richiesta motivata è che non venga acquisito nulla, perché il fabbisogno reale assorbe l’intera eccedenza. Da notare il contrasto: applicare il quinto sull’intero assegno avrebbe prodotto 236 € mensili, cioè undici volte l’importo corretto. È l’errore di calcolo che questa guida invita a verificare per primo.

Simulazione C — Autonomo, incassi variabili, media mensile 3.200 €. Costi di attività 715 € al mese, imposte e contributi accantonati 767 €: reddito netto disponibile 1.718 €. Nucleo composto da debitore, coniuge con reddito 600 € e un figlio; fabbisogno complessivo 2.100 €. Quota a carico del debitore in proporzione ai redditi (1.718 su 2.318, pari al 74%): circa 1.554 €. Eccedenza acquisibile: circa 164 € mensili, da regolare con conguaglio annuale perché nei mesi da 1.100 € di incasso non esiste alcuna eccedenza. Se la trattenuta fosse calcolata sull’incasso medio anziché sul netto disponibile, l’importo preteso sarebbe di 640 € al mese: una cifra che nei mesi magri non esiste materialmente e che, pretesa comunque, porta alla chiusura dell’attività e quindi all’azzeramento dell’attivo della procedura.

Tre profili, tre metodi di calcolo, tre risultati incompatibili tra loro. È esattamente questa la ragione per cui la domanda “posso chiedere di più?” ha una risposta tecnica e non una risposta standard.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

La realtà raramente si lascia incasellare. Ecco le combinazioni più frequenti e come si compongono le regole.

Pensionato che lavora ancora part time. Due redditi di natura diversa: sulla pensione opera il minimo vitale del doppio dell’assegno sociale; sulla retribuzione operano i limiti ordinari. Non si sommano i due redditi per poi applicare un’unica percentuale: si calcola separatamente l’aggredibilità di ciascuno e si verifica poi che il totale lasciato copra il fabbisogno. La protezione più forte, quella pensionistica, non si perde per il fatto di lavorare: si applica alla pensione, quale che sia l’altro reddito.

Dipendente con partita IVA accessoria. Situazione sempre più comune. La busta paga segue le regole del profilo 1, l’attività autonoma quelle del profilo 3, con la differenza che qui l’attività accessoria ha costi contenuti e reddito più facilmente determinabile. Va evitato il doppio conteggio: se l’attività autonoma serve a coprire una spesa specifica del nucleo (per esempio la retta di un familiare non autosufficiente), quella destinazione va rappresentata, non nascosta.

Pensionato garante di un figlio. Frequentissimo, e giuridicamente insidioso. La fideiussione prestata per il mutuo o il finanziamento del figlio ti rende debitore in proprio, e i debiti da garanzia entrano nel passivo della tua procedura. Ma l’esdebitazione che otterrai libera te, non il debitore principale, e non estingue la garanzia rispetto alle obbligazioni del figlio: la posizione va gestita in parallelo, valutando se abbia senso un percorso coordinato.

Coniugi entrambi sovraindebitati. Due procedure distinte, salvo il caso della procedura familiare, che il Codice consente quando i debiti hanno origine comune o i debitori sono conviventi. Qui la determinazione della quota va fatta una volta sola sul fabbisogno complessivo, altrimenti si rischia il paradosso di due calcoli che, sommati, lasciano al nucleo meno di quanto ciascuno dei due tribunali riteneva necessario.

Imprenditore cessato che ora è dipendente. È il profilo 4 sul lato del passivo e il profilo 1 sul lato del reddito: debiti di impresa, spesso con forte componente fiscale, e una busta paga da proteggere. È il caso in cui la contestazione del cumulo alla metà pesa di più, perché il debito fiscale c’è davvero ma il reddito da aggredire è una retribuzione da lavoro dipendente con tutte le sue tutele.

Debitore che cambia profilo durante la procedura. Chi perde il lavoro, chi va in pensione, chi apre una partita IVA dopo due anni di disoccupazione. Il cambiamento non opera da solo: la determinazione resta quella fissata finché qualcuno non chiede di modificarla. Ed è qui che si perdono più soldi, per inerzia più che per rigidità del sistema.


Il confronto tra profili

La tabella che segue mette in fila le differenze che contano davvero. Va letta come una mappa di orientamento: i valori concreti dipendono sempre dal fabbisogno documentato e dai parametri dell’anno in corso.

AspettoDipendentePensionatoAutonomo / P. IVAImprenditore individualeSenza reddito proprio
Base di calcoloNetto in busta, al netto di cessioni già in corsoAssegno netto, scorporata la componente assistenzialeReddito netto dopo costi, imposte e contributiReddito netto + patrimonio d’impresaSolo prestazioni previdenziali; le assistenziali restano fuori
Soglia protetta di leggeQuattro quinti del netto (art. 545 c.p.c.), salvo cumuloDoppio dell’assegno sociale e comunque non meno di 1.000 €Nessuna soglia automatica: conta il fabbisognoQuattro quinti, ma con rischio cumulo alla metà per debiti fiscaliImpignorabilità piena delle provvidenze assistenziali
Tutela più fortePrevedibilità del reddito, facile da documentareMinimo vitale pensionistico, non derogabileProsecuzione dell’attività riconosciuta come attivoEsclusione dei beni strumentali indispensabiliIntangibilità del reddito del coniuge convivente
Rischio principaleDoppio prelievo con cessione del quinto in corsoCalcolo sull’intero assegno anziché sull’eccedenzaTrattenuta sugli incassi invece che sul nettoCumulo automatico alla metà del redditoReddito del familiare trattato come attivo
Voce da documentare per primaSpese stagionali e tredicesimaSpese sanitarie e assistenziali ricorrentiCosti, imposte e contributi su base annuaPerizia sui beni strumentaliNatura giuridica di ogni entrata del nucleo
Meccanismo di calcolo consigliatoQuota fissa mensile, rivista a ogni cambio contrattualeQuota fissa, ricalcolata a ogni rivalutazione annualeMedia annua con conguaglio o percentuale sull’eccedenzaQuota fissa + regime separato per i beni strumentaliNessuna quota, o quota simbolica adeguabile
Alternativa da valutare——Continuità dell’attività dentro la proceduraStrumenti di composizione della crisi d’impresaEsdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)

Le domande trasversali

Cosa succede se perdo il lavoro durante la procedura? La determinazione non si adegua da sola. Il venir meno del reddito va comunicato al liquidatore e portato al giudice delegato con istanza di rideterminazione, allegando la cessazione del rapporto e l’eventuale prestazione sostitutiva. Finché l’istanza non viene depositata, l’importo fissato resta formalmente dovuto e si accumula come arretrato.

Se mi aumentano lo stipendio, il liquidatore può chiedere di aumentare il prelievo? Sì, e succede regolarmente: la verifica periodica dell’attualità delle somme fa parte dei compiti del liquidatore. Ma l’aumento del reddito non si traduce automaticamente in un aumento della quota acquisita, perché nel frattempo può essere aumentato anche il fabbisogno. È un contraddittorio, non un automatismo.

Per quanto tempo continuano a prendermi una parte del reddito? L’acquisizione dei redditi sopravvenuti non è perpetua. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024, ha affrontato proprio il tema del limite quantitativo e temporale all’acquisizione dei beni sopravvenuti, e il correttivo del 2024 ha chiarito il collegamento tra acquisizione dei redditi e momento dell’esdebitazione. Per il debitore persona fisica l’orizzonte di riferimento è il triennio dall’apertura della procedura, salva la chiusura anticipata.

Posso chiedere di più anche se la cifra l’ho accettata all’inizio? Sì. L’importo fissato nella sentenza di apertura o nel decreto del giudice delegato non è un contratto: è un provvedimento fondato su una fotografia del tuo bilancio familiare in un dato momento. Se la fotografia cambia — o se era sbagliata — l’istanza di rideterminazione è ammissibile. Non aver reclamato subito non ti preclude di chiedere la revisione dopo, quando emergono fatti nuovi.

Se convivo con i miei genitori, il loro reddito entra nel calcolo? Il reddito dei familiari conviventi non è acquisibile alla procedura. Rileva però, indirettamente, per determinare quanto ti occorre: se le spese di casa sono sostenute da altri, il tuo fabbisogno personale è più contenuto. È un ragionamento legittimo, che va però contenuto nei suoi limiti — la convivenza non ti priva del diritto a una quota di mantenimento propria. L’importo che mi hanno fissato copre anche le spese straordinarie? Di regola no: la quota mensile è calcolata su un fabbisogno ordinario, e le spese straordinarie — un intervento sanitario non differibile, la riparazione dell’unico mezzo con cui si raggiunge il lavoro, una spesa scolastica non prevista — richiedono un’istanza dedicata. Vanno chieste quando si presentano, documentate, e non recuperate a posteriori lamentando che la quota era insufficiente.

Se ottengo un aumento della quota, vale anche per il passato? Nella normalità dei casi la rideterminazione dispone per il futuro, dalla data dell’istanza o del provvedimento. È un motivo in più per non rinviare: ogni mese trascorso senza richiesta è un mese in cui la cifra fissata resta dovuta per intero.

Il liquidatore può oppormi che sto spendendo troppo? Può, ed è parte del suo compito verificare che le somme lasciate al debitore siano attuali e proporzionate. La risposta non è difensiva ma documentale: un prospetto di spesa coerente, senza voci voluttuarie, regge il confronto; un prospetto gonfiato lo perde, e trascina con sé anche le voci fondate.


La giurisprudenza profilo per profilo

I riferimenti che seguono sono ordinati per profilo di applicazione. Dove il provvedimento è pubblicato con estremi completi, questi sono riportati per esteso; dove la decisione è nota attraverso la massima dell’Osservatorio Unijuris sulla giurisprudenza fallimentare, è indicata la scheda di riferimento, così che sia sempre verificabile. I principi sono riformulati.

Riferimenti generali, validi per ogni profilo

  1. Corte costituzionale, sentenza 19 gennaio 2024, n. 6. La Consulta è intervenuta sul limite quantitativo e temporale all’acquisizione dei beni e dei redditi sopravvenuti all’apertura della liquidazione, delimitando fin dove la procedura può spingersi nel tempo. Rilevanza: fissa il perimetro entro cui il prelievo sul reddito futuro è legittimo, e offre l’argomento principale contro acquisizioni prolungate oltre l’orizzonte fisiologico della procedura.
  2. Tribunale di Milano, sentenza n. 390/2025 del 22 maggio 2025 (R.G. 524-1/2025). La sentenza di apertura dispone che il liquidatore trattenga in via provvisoria quanto indicato dall’OCC, riservando al giudice delegato la determinazione definitiva dell’importo sulla base della composizione del nucleo, dei redditi complessivi, delle spese necessarie e di quanto sarebbe astrattamente aggredibile secondo le regole processuali ordinarie. Rilevanza: conferma che l’importo iniziale è provvisorio e che la sede propria della discussione è il procedimento davanti al giudice delegato.
  3. Tribunale di Bologna (Osservatorio Unijuris, scheda n. 6606). Affronta congiuntamente la documentazione da allegare al ricorso, la quantificazione dell’importo da sottrarre alla liquidazione per le necessità familiari del proponente e la durata della procedura. Rilevanza: mostra che la quantificazione della quota di mantenimento è questione documentale prima ancora che argomentativa.
  4. Tribunale di Ferrara (Osservatorio Unijuris, scheda n. 7470). Si occupa del regime dei reclami contro i provvedimenti del giudice delegato nella liquidazione controllata e della normativa applicabile, anche in relazione all’utilizzo dell’abitazione familiare. Rilevanza: è il riferimento sul quale si fonda la reclamabilità della determinazione della quota.

Profilo lavoratore dipendente

  1. Tribunale di Torino, sentenza n. 51/2025 dell’11 febbraio 2025 (pubblicata il 12 febbraio 2025). Su un reddito del debitore di 1.469 € mensili, ha escluso dalla liquidazione 1.233 €, ricostruendo il fabbisogno familiare sulla base delle spese mediane ISTAT per un nucleo analogo (2.466 € complessivi) e ripartendolo tra i coniugi in proporzione ai rispettivi redditi, senza applicare in modo rigido né il quinto né il parametro dell’assegno sociale. Rilevanza: è la pronuncia che meglio dimostra quanto la quota lasciata al debitore possa superare la soglia meccanica del quinto quando il fabbisogno è documentato.
  2. Tribunale di Rimini (Osservatorio Unijuris, scheda n. 7528). In un caso di liquidazione controllata di debitore titolare del solo stipendio, ha affrontato sia la percentuale mensilmente sottraibile alla retribuzione sia la durata massima del prelievo. Rilevanza: tratta insieme i due parametri che definiscono il sacrificio complessivo chiesto al lavoratore dipendente.
  3. Tribunale di La Spezia (Osservatorio Unijuris, scheda n. 6878). Individua i parametri per l’esclusione dalla liquidazione, a norma dell’articolo 268, comma 4, lettera b) CCII, dei redditi necessari al mantenimento del debitore. Rilevanza: conferma che l’individuazione dei parametri è operazione riservata al giudice e non risolta a monte dalla legge.

Profilo pensionato

  1. Tribunale di Rovigo (Osservatorio Unijuris, scheda n. 5765). Si pronuncia sulle modalità di calcolo dell’importo necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia nella procedura liquidatoria da sovraindebitamento. Rilevanza: afferma che il calcolo muove dalla composizione del nucleo e dalle spese effettive, il che nel profilo pensionistico significa dare peso pieno alle spese sanitarie ricorrenti.
  2. Tribunale di Rimini (Osservatorio Unijuris, scheda n. 5104). Sotto la disciplina della Legge 3/2012, ha affermato che il reddito da lavoro del debitore non è liquidabile oltre i limiti di impignorabilità dell’articolo 545 c.p.c. Rilevanza: il principio conserva attualità sotto il Codice della crisi e sorregge, per il pensionato, l’intangibilità del minimo vitale.

Profilo lavoratore autonomo

  1. Corte d’Appello di Napoli (Osservatorio Unijuris, scheda n. 9369). Ha ritenuto possibile l’apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore anche quando l’attivo è costituito esclusivamente dai redditi futuri derivanti dalla prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo. Rilevanza: riconosce che l’attività è la fonte dell’attivo, e dunque che va preservata la capacità di produrlo.
  2. Tribunale di Udine (Osservatorio Unijuris, scheda n. 8301). Ammette l’accesso alla procedura anche in assenza di beni, quando il debitore mette a disposizione l’eccedenza della quota di reddito necessaria al sostentamento e dispone inoltre di finanza esterna. Rilevanza: conferma la centralità del concetto di “eccedenza rispetto al sostentamento” come misura del contributo richiesto al debitore.

Prassi organizzative dei tribunali

  1. Tribunale di Pavia, linee guida della prima sezione civile in materia di liquidazioni controllate, aggiornate al 15 dicembre 2025, e Tribunale di Spoleto, linee guida sulla liquidazione controllata ex art. 268 CCII. Non sono pronunce, ma documenti organizzativi che descrivono i criteri operativi effettivamente seguiti: determinazione caso per caso senza automatismi ISTAT, relazione OCC che deve indicare composizione del nucleo, redditi di ciascun componente e spese necessarie con esclusione di quelle voluttuarie, possibilità per il debitore di chiedere la revisione dell’importo depositando l’istanza unitamente al parere del liquidatore, e verifica periodica dell’attualità delle somme da parte del liquidatore. Rilevanza: mostrano da vicino cosa il giudice si aspetta di trovare nel fascicolo quando gli si chiede di lasciare di più.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Su questo tema l’attività dello Studio si concentra su ciò che determina materialmente la cifra che ti resta ogni mese. In concreto:

  1. Ricostruiamo la base di calcolo corretta per il tuo profilo: netto post-cessioni per il dipendente, assegno scorporato della componente assistenziale per il pensionato, reddito al netto di costi, imposte e contributi per l’autonomo.
  2. Costruiamo il prospetto documentale del fabbisogno familiare voce per voce, con dodici mesi di estratti conto, contratti, ricevute e spese sanitarie, perché è sul documento che il giudice decide.
  3. Verifichiamo il calcolo della soglia protetta sull’anno in corso, ricalcolando l’eccedenza quando è stato applicato il parametro di un’annualità precedente o quando il quinto è stato applicato all’intero assegno anziché alla sola parte eccedente il minimo vitale.
  4. Interveniamo sulla relazione dell’OCC prima del deposito, affinché i dati su cui verrà fondata la determinazione siano completi e corretti fin dall’origine.
  5. Depositiamo l’istanza di rideterminazione al giudice delegato, corredata del parere del liquidatore, ogni volta che il fabbisogno cambia: nascita di un figlio, perdita del reddito del coniuge, aumento del canone, nuova spesa sanitaria strutturale.
  6. Proponiamo per i redditi variabili meccanismi di calcolo elastici — media annua con conguaglio, percentuale sull’eccedenza — al posto della quota fissa che nei mesi magri diventa insostenibile.
  7. Contestiamo il cumulo automatico alla metà del reddito quando i presupposti del concorso tra crediti di natura diversa non ricorrono, riportando il calcolo alla regola ordinaria.
  8. Redigiamo il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato nel termine breve previsto, curando il calcolo della decorrenza e tenendo conto che la sospensione feriale opera solo dal 1° al 31 agosto.
  9. Per gli imprenditori individuali, perimetriamo i beni strumentali indispensabili alla produzione del reddito e sosteniamo la loro esclusione dalla liquidazione, con stime e perizie dove occorre.
  10. Valutiamo, prima dell’accesso, se la liquidazione controllata sia davvero lo strumento giusto, confrontandola con l’esdebitazione del debitore incapiente e con gli strumenti di composizione della crisi d’impresa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. L’iscrizione negli elenchi ministeriali come Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno il documento su cui il giudice fonda il calcolo della quota di mantenimento: sapere come una relazione OCC viene costruita, quali dati contiene e quali omissioni la rendono inutilizzabile cambia il modo in cui si imposta la richiesta. E poiché la determinazione si contesta con un reclamo che può risalire i gradi di giudizio, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la linea difensiva resti la stessa dall’istanza al giudice delegato fino all’ultimo grado, senza il passaggio di mano che di solito disperde la strategia. Per chi è imprenditore, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di valutare, prima di imboccare la strada liquidatoria, se esista un percorso di continuità praticabile.

Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la ricostruzione del reddito disponibile di un autonomo, lo scorporo delle componenti di un assegno pensionistico o la perizia sui beni strumentali di un’impresa individuale sono operazioni contabili prima che giuridiche, e il risultato dipende dal fatto che le due competenze si parlino. L’impegno è di mezzi e di metodo: analizziamo, verifichiamo, documentiamo e costruiamo la richiesta più solida che i tuoi dati consentono.


In conclusione

Sì, puoi chiedere al giudice di lasciarti più soldi per vivere durante la liquidazione controllata. Ma la richiesta funziona solo se parte dal punto giusto. Il primo passo è capire a quale profilo appartieni, perché le regole che ti proteggono non sono le stesse per tutti: il pensionato ha un minimo vitale che nessuno può toccare, l’autonomo ha il diritto di veder calcolata l’eccedenza sul netto e non sugli incassi, il dipendente ha spese stagionali che una media mensile cancella, chi non ha reddito ha il diritto a che il reddito del coniuge resti fuori. Il secondo passo è agire secondo le TUE regole, con i documenti che il tuo profilo richiede e nei termini che il tuo provvedimento impone.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché la materia coincide con le abilitazioni certificate dell’Avvocato: Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè di chi conosce la liquidazione controllata anche dal lato di chi redige la relazione da cui dipende il calcolo; e avvocato cassazionista, perché la determinazione della quota si contesta con un reclamo e il reclamo, quando serve, deve poter arrivare fino in fondo con la stessa linea difensiva con cui è iniziato.

📩 Non lasciare che l’importo fissato diventi definitivo per inerzia: ogni mese che passa senza una richiesta motivata è denaro che non torna indietro. Scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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