Una SRL In Liquidazione Può Presentare Un Piano Attestato Ex Art. 56 Ccii?

Il giorno in cui una srl viene iscritta nel registro delle imprese come “in liquidazione”, molti soci e amministratori pensano che il calendario sia già scritto: vendita dei beni, pagamento di chi si riesce a pagare, cancellazione. Non è necessariamente così. Lo stato di liquidazione volontaria non trasforma la società in un soggetto privo di alternative, e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) mette a disposizione, anche in questa fase, uno strumento stragiudiziale che non passa dal tribunale: il piano attestato di risanamento dell’art. 56.

La risposta breve alla domanda del titolo è sì, ma a condizioni precise. La società in liquidazione resta un imprenditore, e quindi è astrattamente legittimata. Il problema non è chi presenta il piano, ma che cosa il piano contiene: la norma pretende un progetto idoneo a risanare l’esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione economico-finanziaria, e l’orientamento prevalente legge in questa formula un collegamento con la continuità aziendale, diretta o almeno indiretta. Un piano che si limitasse a vendere tutto e chiudere rischia di non essere un “piano di risanamento” nel senso dell’art. 56, con la conseguenza di perdere proprio le protezioni che lo rendono utile.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. In una srl in liquidazione questa regola vale doppio, perché ogni settimana di attesa erode il valore dell’azienda e avvicina l’iniziativa dei creditori.

La timeline che ricostruiamo in questo articolo segue sei passaggi: l’iscrizione della causa di scioglimento; la diagnosi tra crisi e insolvenza; la scelta dell’architettura del piano (revoca della liquidazione, continuità diretta o indiretta, oppure strumento diverso); la redazione e l’attestazione; le trattative, gli accordi e la pubblicazione; l’esecuzione pluriennale, con il suo possibile epilogo patologico nella liquidazione giudiziale, dove il piano viene giudicato “col senno di prima”.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno della sua specializzazione nella crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la composizione negoziata è proprio il percorso che il Codice collega espressamente al piano attestato come possibile esito. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile perché in una srl in liquidazione il passivo è quasi sempre composto da banche ed Erario, e la qualifica di cassazionista che consente di sostenere fino all’ultimo grado il contenzioso che nasce quando un piano viene contestato.

📩 Il calendario della tua srl sta già correndo: scrivici ora, trovi tutti i riferimenti per contattare lo studio in fondo a questo articolo.


La mappa temporale: dove si trova oggi la tua società

Prima di entrare nelle singole tappe, serve una fotografia d’insieme. Il piano attestato è uno strumento privatistico: non esistono un ricorso, un’udienza, un decreto di apertura. Questo significa che la maggior parte delle scadenze non è fissata dalla legge processuale, ma dipende dalle scelte dei liquidatori, dei soci e dei creditori. Esistono però alcuni termini legali duri, che si agganciano al diritto societario (la revoca dello stato di liquidazione) e alla fase patologica (revocatorie e reclamo contro l’apertura della liquidazione giudiziale). Sono questi i punti fissi attorno ai quali costruire il calendario.

Nella tabella che segue indichiamo per ciascuna tappa l’arco temporale indicativo, l’atto che la caratterizza, la norma di riferimento e la natura del termine. I tempi “reali” sono ricavati dalla prassi degli strumenti stragiudiziali e hanno valore orientativo: variano molto in base alla complessità del passivo e alla disponibilità dei creditori.

TappaArco temporale indicativoAtto o evento chiaveNorma di riferimentoNatura del termine
1Giorno 0Iscrizione della causa di scioglimento e nomina dei liquidatoriartt. 2484, 2485, 2487 c.c.Obbligo “senza indugio”
2Giorni 1-30Diagnosi: crisi o insolvenza, valore dell’aziendaart. 2 CCII; art. 56, co. 1 CCIINessun termine legale, urgenza di fatto
3Giorni 30-60Scelta dell’architettura: revoca, continuità, strumento alternativoartt. 2487, 2487-ter c.c.; artt. 56, 57, 12 ss. CCIINessun termine legale
4Mesi 2-4Redazione del piano con data certaart. 56, co. 2 CCIIRequisito di forma (data certa)
5Mesi 3-5Attestazione del professionista indipendenteart. 56, co. 3; art. 2, lett. o) CCIIRequisito di validità
6Mesi 4-6Trattative, accordi scritti, pubblicazione facoltativaart. 56, co. 4-5 CCIIForma scritta e data certa
7Iscrizione + 60 giorniEfficacia della revoca dello stato di liquidazioneart. 2487-ter c.c.Termine legale di 60 giorni
8Da 6 mesi a 3-5 anniEsecuzione, monitoraggio, gestione degli scostamentiart. 56, co. 2, lett. f) CCIITempi del piano
9In caso di insuccessoLiquidazione giudiziale, revocatoria, profili penaliartt. 33, 51, 166, 170, 324, 342 CCIITermini perentori e di decadenza

Le sezioni che seguono sviluppano queste nove tappe nello stesso ordine. Chi ha già superato alcune fasi può saltare direttamente al punto in cui si trova, ma conviene leggere comunque la tappa 9: è lì che si capisce perché tutte le precedenti vanno fatte bene.


Giorno 0: la causa di scioglimento entra nel registro delle imprese

Cosa succede

Il cronometro parte da un fatto societario, non da un atto di un creditore. Una srl entra in liquidazione quando si verifica una delle cause di scioglimento previste dalla legge o dall’atto costitutivo: il più delle volte, nelle società in difficoltà, si tratta della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per effetto di perdite non ripianate, oppure dell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, oppure ancora di una delibera volontaria dei soci che, davanti a numeri negativi, preferiscono “chiudere ordinatamente”.

Gli amministratori accertano la causa, la iscrivono nel registro delle imprese e convocano l’assemblea per la nomina dei liquidatori. Da quel momento la denominazione si arricchisce della dicitura “in liquidazione”, i poteri di gestione passano ai liquidatori e la finalità dell’attività sociale cambia: non più produrre utili, ma convertire il patrimonio in denaro per pagare i creditori e ripartire l’eventuale residuo tra i soci.

La norma

L’art. 2484 c.c. elenca le cause di scioglimento e stabilisce che, per le principali, lo scioglimento opera dalla data di iscrizione della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. L’art. 2485 c.c. impone agli amministratori di procedere all’accertamento senza indugio, pena la responsabilità personale per i danni. L’art. 2486 c.c. limita i poteri degli amministratori, dopo il verificarsi della causa, alla sola conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio. L’art. 2487 c.c. disciplina la nomina dei liquidatori e i loro poteri, compresa la possibilità, se l’assemblea lo prevede, di esercitare provvisoriamente l’impresa o singoli rami di essa in funzione del miglior realizzo.

Per le srl, gli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. regolano la perdita di oltre un terzo del capitale e la riduzione al di sotto del minimo legale: se i soci non ricapitalizzano o non trasformano la società, scatta la causa di scioglimento.

I termini che si attivano

A questo punto non esistono termini perentori in senso processuale, ma esiste un obbligo di tempestività con effetti molto concreti. L’accertamento della causa di scioglimento va fatto “senza indugio”: ogni ritardo espone gli amministratori a responsabilità personale per gli atti non conservativi compiuti nel frattempo. Contestualmente va convocata l’assemblea per nominare i liquidatori e, se lo si ritiene utile, per autorizzare l’esercizio provvisorio.

C’è un elemento che molti trascurano: la delibera di nomina dei liquidatori è anche il momento in cui si decide se lasciare aperta la porta della continuità. Se l’assemblea non attribuisce ai liquidatori il potere di proseguire l’attività, anche solo per un ramo, l’azienda si ferma, i contratti si sfilacciano, i dipendenti se ne vanno. E un’azienda ferma da sei mesi è molto più difficile da inserire in un piano di risanamento credibile.

Cosa può fare la società ora

Il giorno 0 è la finestra in cui la continuità si salva o si perde. Le opzioni disponibili in questa fase sono essenzialmente tre. La prima è ricapitalizzare, eliminando la causa di scioglimento prima ancora che la liquidazione produca i suoi effetti: una strada possibile solo se i soci hanno risorse. La seconda è nominare i liquidatori attribuendo loro espressamente il potere di esercizio provvisorio, così da mantenere in vita l’azienda in attesa di valutare un piano. La terza è avviare immediatamente una verifica sulla sostenibilità del debito, anche attraverso gli strumenti di autodiagnosi messi a disposizione per la composizione negoziata.

Ciò che è già precluso, invece, è la gestione “come prima”: dopo la causa di scioglimento, gli atti che non abbiano finalità conservativa o liquidatoria espongono amministratori e liquidatori a responsabilità.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è considerare la liquidazione volontaria come una soluzione in sé, quasi un modo per “congelare” i debiti. Non lo è. La liquidazione volontaria non sospende le azioni esecutive dei creditori, non blocca i decreti ingiuntivi, non impedisce a un creditore di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. Soci e amministratori che deliberano la messa in liquidazione e poi aspettano, senza un progetto, lasciano semplicemente scorrere il tempo a favore dei creditori più aggressivi.

Un secondo errore, più sottile, è nominare liquidatore la stessa persona che ha gestito la società fino alla crisi senza affiancarle alcuna competenza specifica, dando per scontato che la liquidazione sia un’attività puramente amministrativa. In una società che ha ancora un’azienda con valore, la liquidazione è invece un’attività di gestione della crisi, con implicazioni civili e penali.

Quanto dura realmente

L’iscrizione della causa di scioglimento e la nomina dei liquidatori richiedono, nella prassi, da pochi giorni a qualche settimana, a seconda dei tempi di convocazione dell’assemblea e dell’eventuale intervento notarile. È il tratto più breve della timeline, ma è quello che condiziona tutti gli altri.


Dai giorni 1 ai 30: la diagnosi, tra crisi e insolvenza

Cosa succede

Sono passati pochi giorni dall’iscrizione. I liquidatori si insediano e si trovano davanti a una domanda che viene prima di qualunque scelta tecnica: la società è semplicemente in crisi o è già insolvente? E, soprattutto, esiste ancora un’azienda che valga più da viva che da smembrata?

In questa fase si ricostruisce la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata: debiti per scadenza e natura (bancari, fornitori, dipendenti, erariali, previdenziali), garanzie prestate dai soci, contratti in corso, valore dei beni a prezzi di realizzo e non di bilancio, flussi di cassa prospettici se l’attività proseguisse.

La norma

Il CCII definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2, lett. a); l’insolvenza è lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, lett. b).

L’art. 56, comma 1, CCII consente il piano attestato all’imprenditore “in stato di crisi o di insolvenza”. Questo passaggio è importante per la nostra domanda: la norma non richiede che l’impresa sia in attività piena, né esclude le società in liquidazione. L’unico requisito soggettivo è la qualità di imprenditore, che la srl in liquidazione conserva fino alla cancellazione.

Per le società in liquidazione, però, la giurisprudenza valuta l’insolvenza con un criterio particolare. Poiché la società non mira più a proseguire l’attività, conta soprattutto se l’attivo patrimoniale, a valori di realizzo, sia sufficiente a pagare integralmente tutti i creditori. La Cassazione, con la sentenza n. 31086 del 27 novembre 2025, ha precisato che in questo accertamento anche le immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere considerate prive di valore quando non esiste una concreta prospettiva di liquidarle. Con l’ordinanza n. 18011/2025 la stessa Corte ha ricordato che, se è un creditore a chiedere l’apertura della procedura, spetta a lui dimostrare con elementi specifici che il patrimonio della società in liquidazione non basta a soddisfare tutti i creditori.

I termini che si attivano

Nessun termine legale scandisce la diagnosi. Esiste però un orologio di fatto, che corre su due quadranti. Il primo è quello dei creditori: ogni decreto ingiuntivo notificato, ogni pignoramento, ogni ricorso per liquidazione giudiziale restringe lo spazio di manovra. Il secondo è quello dell’azienda: clienti, fornitori strategici e dipendenti leggono la dicitura “in liquidazione” e reagiscono.

Va anche ricordato che, per le società dotate di organo di controllo, gli obblighi di segnalazione tempestiva della crisi continuano a operare anche durante la liquidazione, e che l’obbligo di assetti organizzativi adeguati a rilevare la crisi, previsto dall’art. 2086 c.c., non viene meno con lo scioglimento.

Cosa può fare la società ora

Nei primi trenta giorni la società può ancora scegliere tra tutti gli strumenti del Codice; dopo, le opzioni cominciano a chiudersi una alla volta. In questa finestra i liquidatori possono: commissionare una situazione patrimoniale a valori di realizzo; verificare la sostenibilità del debito con il test pratico disponibile sulla piattaforma della composizione negoziata; mappare i creditori “negoziabili” (banche, fornitori strategici) e quelli con cui una trattativa stragiudiziale è strutturalmente difficile; valutare se esiste un soggetto interessato a rilevare o affittare l’azienda.

Qui emerge un dato che orienterà tutto il resto: il piano attestato non consente di imporre nulla ai creditori che non aderiscono. Chi non firma deve essere pagato integralmente alle scadenze. Se la diagnosi rivela un passivo concentrato su creditori che non trattano, il piano attestato è probabilmente lo strumento sbagliato, e conviene saperlo subito.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è fare la diagnosi con i valori di bilancio. Un capannone iscritto a 480.000 euro può valerne 290.000 in una vendita rapida; un magazzino di componenti obsoleti può valere quasi zero; un marchio non sfruttato da due anni può non avere alcun mercato. La sentenza del 2025 sulle società in liquidazione è chiara proprio su questo punto: ciò che non si può realisticamente vendere non conta. Un piano costruito su valori gonfiati è destinato a crollare nella tappa dell’attestazione o, peggio, nella tappa 9, quando un curatore lo esaminerà a distanza di anni.

Quanto dura realmente

Una diagnosi seria richiede nella prassi da due a sei settimane, a seconda della qualità della contabilità disponibile. Nelle società che arrivano alla liquidazione dopo mesi di contabilità trascurata, i tempi si allungano perché bisogna ricostruire i dati prima ancora di analizzarli.


Dai giorni 30 ai 60: la scelta dell’architettura del piano

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. La diagnosi è sul tavolo e i liquidatori, insieme ai soci, devono rispondere alla domanda centrale di questo articolo in forma concreta: con quale architettura una srl in liquidazione può presentare un piano che resti “di risanamento”?

Le strade praticabili sono sostanzialmente quattro, e conviene metterle in fila.

La prima è la revoca dello stato di liquidazione accompagnata dal piano: i soci eliminano la causa di scioglimento (per esempio con un aumento di capitale, anche finanziato con la rinuncia a crediti propri) e la società torna in bonis, con un piano che ristruttura il debito verso i creditori aderenti. È l’ipotesi più lineare, perché il risanamento coincide con il ritorno all’attività ordinaria.

La seconda è la continuità diretta in costanza di liquidazione: la società resta formalmente in liquidazione, ma i liquidatori, autorizzati all’esercizio provvisorio, proseguono l’attività secondo il piano, con l’obiettivo di riequilibrare i conti e, una volta raggiunto l’equilibrio, revocare la liquidazione. È una costruzione più delicata, perché la finalità liquidatoria della società e la finalità di risanamento del piano devono essere coordinate.

La terza è la continuità indiretta: l’azienda, o il suo ramo vitale, prosegue in capo a un terzo (affittuario o acquirente), e il ricavato serve a pagare i creditori secondo gli accordi. Qui la società debitrice, a operazione conclusa, può anche estinguersi. È l’ipotesi più discussa: parte degli interpreti la ammette nel piano attestato, sottolineando che l’impresa sopravvive e che l’esposizione debitoria viene risanata; altri la ritengono difficilmente conciliabile con il riequilibrio “dell’impresa” richiesto dall’art. 56.

La quarta è il cambio di strumento: se non c’è nulla da far proseguire, il piano attestato non è la scelta coerente e bisogna guardare agli accordi di ristrutturazione dell’art. 57 CCII, che possono avere anche contenuto liquidatorio, al concordato preventivo liquidatorio o alla composizione negoziata come fase di trattativa assistita.

La norma

L’art. 56 CCII richiede un piano “idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria”. La Relazione illustrativa al Codice collega il piano alla continuità aziendale, e la dottrina prevalente, già sotto la legge fallimentare, riteneva che il “risanamento” presupponesse almeno una continuità parziale. Non mancano però voci che, valorizzando la logica complessiva del Codice, ammettono anche piani con forte componente liquidatoria, purché l’esposizione debitoria venga effettivamente risanata con il consenso dei creditori.

Sul versante societario, l’art. 2487-ter c.c. consente di revocare in ogni momento lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera assembleare adottata con le maggioranze richieste per le modifiche dell’atto costitutivo. L’art. 2487, comma 1, lett. c), c.c. permette all’assemblea di attribuire ai liquidatori il potere di esercizio provvisorio dell’impresa o di suoi rami.

Una conferma utile della compatibilità tra liquidazione e continuità arriva, per il concordato preventivo, dalla giurisprudenza di merito: il Tribunale di Spoleto, con decreto del 4 luglio 2024, ha ritenuto che lo stato di liquidazione non precluda di per sé una proposta in continuità, neppure indiretta, e non imponga la revoca preventiva della liquidazione. Il ragionamento, pur formulato per un altro strumento, aiuta a inquadrare anche il piano attestato. E sul piano della prassi amministrativa, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 222/2024 ha esaminato proprio il caso di una società posta in liquidazione per perdite che intendeva attuare un piano ex art. 56, riconoscendo l’agevolazione sulle sopravvenienze attive a condizione che il piano fosse pubblicato nel registro delle imprese.

I termini che si attivano

La scelta dell’architettura non ha termini legali propri, ma ne attiva di indiretti. Se si opta per la revoca della liquidazione, si mette in moto il termine di sessanta giorni dell’art. 2487-ter c.c., che analizziamo nella tappa 7. Se si opta per la continuità diretta in liquidazione, serve una delibera assembleare che autorizzi l’esercizio provvisorio, con i tempi di convocazione previsti dallo statuto. Se si sceglie la continuità indiretta, i tempi dipendono dalla trattativa con l’affittuario o l’acquirente.

Un punto va chiarito subito: il piano attestato non sospende gli obblighi di ricapitalizzazione. A differenza di quanto accade per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, per i quali il Codice disattiva temporaneamente le regole sulla riduzione del capitale per perdite dal deposito della domanda, il piano attestato non ha un’analoga protezione. Se la causa di scioglimento è la perdita del capitale, la revoca della liquidazione richiede di eliminarla davvero.

Cosa può fare la società ora

È in questa finestra che si decide se il piano attestato sarà uno strumento protetto o un documento esposto a contestazioni. Le mosse utili sono: formalizzare per iscritto le ragioni della scelta dell’architettura; verificare con i soci la disponibilità a ricapitalizzare o a convertire i finanziamenti in capitale; sondare in via riservata le banche principali; valutare se l’accesso alla composizione negoziata, che consente di chiedere misure protettive, sia preferibile a una trattativa del tutto libera.

Chi si trova in questa fase dovrebbe sapere che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata, uno dei cui esiti tipici è proprio la predisposizione del piano attestato di risanamento.

Ciò che resta precluso è costruire un piano puramente liquidatorio e chiamarlo “di risanamento”: la qualificazione non dipende dal titolo del documento, ma dal suo contenuto.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è scegliere il piano attestato perché è “più semplice e senza giudice”, senza chiedersi se la sua architettura regga. In una srl in liquidazione il rischio è concreto: il documento viene impostato come cronoprogramma di vendite, con qualche accordo di saldo e stralcio, e l’azienda nel frattempo non prosegue. A distanza di tempo, in caso di insuccesso, un curatore potrà sostenere che quel piano non mirava ad alcun risanamento e che quindi gli atti compiuti non meritano l’esenzione dalla revocatoria.

Un secondo errore è ignorare i criteri con cui la Cassazione misura la continuità. Con la sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025, resa in materia di concordato misto, la Corte ha spiegato che la continuità richiede la conservazione dell’identità dell’attività d’impresa, da verificare con indici concreti come il tipo di attività, l’impiego almeno parziale della stessa forza lavoro, il mantenimento della clientela e l’utilizzo dei beni già destinati all’attività. Un piano che dichiara la continuità indiretta, ma trasferisce al terzo soltanto un marchio e un elenco clienti, difficilmente supererà quel test.

Quanto dura realmente

La scelta dell’architettura richiede di norma da tre a otto settimane. Quando coinvolge un terzo interessato all’azienda, la sola trattativa preliminare può occupare questo intero arco temporale, e conviene condurla in parallelo con la diagnosi anziché dopo.


Dai mesi 2 ai 4: la redazione del piano e la data certa

Cosa succede

Il calendario ora corre sul piano documentale. Sono passati circa due mesi dall’iscrizione della liquidazione. I liquidatori, con i loro consulenti, trasformano l’architettura scelta in un documento che deve rispondere a un contenuto minimo fissato dalla legge. Non basta un business plan ottimistico: il piano deve spiegare da dove parte la società, perché è arrivata alla crisi, come intende uscirne, con quali risorse e in quanto tempo, e cosa farà se i numeri si discosteranno dalle previsioni.

In una srl in liquidazione il piano deve anche dare conto, in modo esplicito, del rapporto tra stato di liquidazione e risanamento: se si prevede la revoca, quando e con quali risorse; se si prosegue in liquidazione, con quali poteri e fino a quando; se si opta per la continuità indiretta, a chi e a quali condizioni passa l’azienda.

La norma

L’art. 56, comma 2, CCII stabilisce che il piano deve avere data certa e deve indicare: la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; le principali cause della crisi; le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; i creditori e l’ammontare dei crediti di cui si propone la rinegoziazione, lo stato delle trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate al loro integrale soddisfacimento alla scadenza; gli apporti di finanza nuova; i tempi delle azioni da compiersi, che consentano di verificarne la realizzazione, e gli strumenti da adottare in caso di scostamento tra obiettivi e situazione in atto; il piano industriale e l’evidenza dei suoi effetti sul piano finanziario.

I termini che si attivano

La data certa del piano è un requisito legale, non una formalità: senza di essa diventa impossibile dimostrare, anni dopo, che gli atti contestati erano previsti da un piano già esistente. La data certa si ottiene con gli strumenti ordinari: registrazione, autentica notarile, marca temporale, invio a mezzo PEC a sé stessi o a terzi, deposito presso il registro delle imprese in caso di pubblicazione.

Un secondo elemento temporale è il cosiddetto orizzonte di piano. La legge non fissa una durata massima, ma il piano deve indicare i tempi necessari al riequilibrio. Nella prassi gli orizzonti oscillano tra tre e cinque anni: oltre questa soglia, la prevedibilità dei flussi si riduce al punto da rendere difficile qualunque attestazione di fattibilità.

Cosa può fare la società ora

La fase di redazione è l’ultima in cui la società può correggere liberamente il piano senza che nessuno le contesti di averlo cambiato. In questa finestra i liquidatori possono: individuare con precisione gli atti che si intendono compiere in esecuzione del piano, perché l’esenzione dalla revocatoria riguarda gli atti “in esso indicati”; separare i creditori aderenti da quelli estranei, stanziando per questi ultimi le risorse per il pagamento integrale; inserire indicatori di monitoraggio con soglie numeriche; prevedere espressamente le misure correttive in caso di scostamento.

Sul fronte dei debiti fiscali e previdenziali va fatta un’avvertenza. Il piano attestato non offre un meccanismo di transazione fiscale analogo a quello previsto per gli accordi di ristrutturazione e per il concordato: verso l’Erario e gli enti previdenziali, di regola, restano percorribili soltanto gli strumenti ordinari di rateizzazione. Chi ha un passivo erariale rilevante deve tenerne conto già nella scelta dell’architettura, perché quei debiti andranno pagati integralmente secondo le regole ordinarie.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è redigere un piano generico sugli atti esecutivi. Frasi come “la società procederà alla dismissione degli asset non strategici” o “saranno definiti accordi con il ceto bancario” non individuano alcun atto. Se, dopo il fallimento del piano, il curatore contesta la cessione di un immobile o un pagamento a una banca, la società (o meglio, il terzo che ha contrattato con essa) dovrà dimostrare che quell’atto era specificamente previsto. Un piano vago lascia l’atto senza copertura.

Il secondo errore è dimenticare i creditori estranei. Il piano attestato non vincola chi non aderisce, e se il documento non stanzia risorse sufficienti per pagare integralmente questi creditori alle scadenze, basta un solo fornitore non aderente che agisce in via esecutiva per far saltare l’intero equilibrio.

Quanto dura realmente

La redazione di un piano completo richiede nella prassi da uno a tre mesi. In una srl in liquidazione con contabilità in ordine e un’architettura già definita, sei-otto settimane sono un tempo realistico; con dati da ricostruire e trattative ancora aperte con un terzo acquirente, si superano facilmente i tre mesi.


Dai mesi 3 ai 5: l’attestazione del professionista indipendente

Cosa succede

Da questo momento in poi entra in scena una figura che non lavora per la società, pur essendo scelta e pagata da essa: il professionista attestatore. Il suo compito è verificare due cose, e metterle per iscritto in una relazione: che i dati aziendali su cui il piano si fonda siano veri, e che il piano sia economicamente fattibile.

L’attestatore non si limita a leggere il documento. Esegue verifiche a campione sulla contabilità, controlla l’esistenza dei crediti e dei debiti, riscontra i valori dei beni, analizza le ipotesi del piano industriale e le sottopone a scenari di stress. In una società in liquidazione il suo lavoro si concentra spesso sui valori di realizzo e sulla sostenibilità della continuità: se l’azienda è ferma da mesi, dovrà spiegare perché ritiene credibile la ripresa.

La norma

L’art. 56, comma 3, CCII prevede che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. L’art. 2, lett. o), CCII definisce i requisiti del professionista indipendente: iscrizione nel registro dei revisori legali e nell’albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure, possesso dei requisiti di indipendenza (tra cui l’assenza, negli ultimi cinque anni, di rapporti di lavoro o di incarichi di amministrazione e controllo presso il debitore) e assenza di legami con l’impresa e con chi vi ha interesse.

Sul piano penale, l’art. 342 CCII punisce il professionista che, nelle relazioni o attestazioni, espone informazioni false o omette informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti allegati. La Cassazione penale, con la sentenza n. 13016/2024 (udienza del 23 febbraio 2024), ha escluso che il passaggio dalla vecchia norma della legge fallimentare all’art. 342 abbia ristretto l’area del reato: resta rilevante la correttezza e completezza della base informativa e dei metodi di valutazione utilizzati. Il caso riguardava un attestatore che aveva dato conto di un rilevante apporto di nuova finanza, promesso da un congiunto del liquidatore, senza verificarne l’effettiva disponibilità. Un precedente che parla direttamente alle srl in liquidazione, dove l’apporto dei soci o dei loro familiari è spesso la chiave del piano.

I termini che si attivano

L’attestazione non ha un termine legale, ma deve logicamente precedere l’esecuzione degli atti del piano. Gli atti compiuti prima che il piano sia attestato e munito di data certa non godono dell’esenzione dalla revocatoria, perché non sono atti “in esecuzione” di un piano attestato. Anche gli atti meramente preparatori, come i compensi dei consulenti per la redazione, restano fuori dall’esenzione prevista per gli atti esecutivi, pur potendo trovare tutela in altre ipotesi di esenzione previste dall’art. 166 CCII.

Cosa può fare la società ora

Durante l’attestazione la società può ancora integrare e correggere il piano sulla base dei rilievi del professionista, ed è molto meglio farlo ora che scoprirlo in un giudizio di revocatoria. Le mosse utili sono: scegliere un attestatore con requisiti di indipendenza documentabili e verificati, evitando qualunque relazione anche indiretta con soci, liquidatori o consulenti ordinari; fornire accesso completo alla documentazione, senza filtri; accogliere le richieste di stress test anziché resisterle; documentare per iscritto l’effettiva disponibilità della finanza nuova (delibere, impegni vincolanti, somme già versate su conti dedicati).

Ciò che non si può fare è “orientare” l’attestazione. Oltre al rischio penale per il professionista, un’attestazione compiacente priva di valore l’intero piano: l’art. 166 CCII esclude l’esenzione dalla revocatoria in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è pensare che l’attestazione “blindi” il piano. La Cassazione lo ha escluso con una linea costante. Già con la sentenza n. 13719 del 5 luglio 2016 ha affermato che l’esenzione dalla revocatoria non discende automaticamente dall’esistenza di un piano attestato, perché il giudice deve verificare con un giudizio ex ante la ragionevole attitudine del piano al risanamento. Con la sentenza n. 3018/2020 ha aggiunto che la veridicità dei dati è elemento costitutivo dell’attestazione e che la valutazione del giudice va parametrata sulla condizione professionale del terzo che ha contrattato, pur nei limiti della evidente inidoneità del piano. Il principio è stato ribadito con l’ordinanza n. 9743 del 25 marzo 2022 e con l’ordinanza n. 6508 del 3 marzo 2023.

In altre parole, l’attestazione è necessaria ma non sufficiente. Il suo valore dipende dalla qualità del lavoro svolto, e il suo contenuto sarà riletto da un giudice se il piano non avrà successo.

Quanto dura realmente

L’attestazione richiede nella prassi da tre a otto settimane, a seconda della dimensione della società e dello stato della contabilità. Se l’attestatore viene coinvolto già durante la redazione, con un confronto continuo sui dati, i tempi si comprimono sensibilmente e si evitano riscritture tardive.


Dai mesi 4 ai 6: le trattative, gli accordi scritti e la pubblicazione

Cosa succede

Siamo al quarto mese. Il piano ha una data certa e un’attestazione. Adesso deve incontrare i creditori. È il momento in cui il documento smette di essere un progetto unilaterale e diventa una rete di accordi: con le banche per lo stralcio o il riscadenzamento, con i fornitori strategici per il pagamento dilazionato o parziale, con i soci per l’apporto di finanza nuova, eventualmente con il terzo che rileva o affitta l’azienda.

Le trattative, in realtà, sono iniziate prima, perché nessun piano serio viene redatto senza sondare i principali creditori. Ma è in questa fase che le intese si formalizzano, con contratti che richiamano espressamente il piano e ne costituiscono l’esecuzione.

La norma

L’art. 56, comma 4, CCII consente di pubblicare nel registro delle imprese, su richiesta del debitore, il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con i creditori. Il comma 5 stabilisce che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e avere data certa.

L’art. 324 CCII collega a questi accordi un effetto penale: le norme sulla bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3) e sulla bancarotta semplice (art. 323) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione, tra l’altro, degli accordi in esecuzione del piano attestato. Il riferimento letterale agli “accordi” rende ancora più importante la loro formalizzazione.

I termini che si attivano

Forma scritta e data certa sono requisiti di legge per ogni atto esecutivo: un pagamento eseguito sulla base di un’intesa verbale resta, di fatto, privo di copertura. La pubblicazione nel registro delle imprese non ha un termine, ma è consigliabile effettuarla appena conclusi gli accordi principali. Oltre a rafforzare la data certa e l’opponibilità, la pubblicazione ha rilievo fiscale: come ricordato, la risposta a interpello n. 222/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha subordinato alla pubblicazione l’applicazione dell’agevolazione sulle sopravvenienze attive che derivano dagli stralci.

Va segnalato un aspetto pratico sul calendario estivo. Le trattative stragiudiziali e i termini di esecuzione contrattuale non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali, che riguarda soltanto il periodo dal 1 al 31 agosto e soltanto i termini dei processi. Chi confida che “ad agosto si ferma tutto” rischia di trovarsi con scadenze contrattuali maturate senza accorgersene.

Cosa può fare la società ora

La firma degli accordi è la finestra in cui la società sceglie quanta protezione portare con sé nei successivi tre-cinque anni. Le mosse utili: far sottoscrivere accordi scritti che richiamino espressamente il piano, la data dell’attestazione e l’atto esecutivo cui si riferiscono; raccogliere il consenso dei creditori aderenti anche alla futura revoca della liquidazione, così da accelerare la tappa 7; chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese; mantenere un fascicolo ordinato di ogni accordo con prova della data certa.

In questa fase la società non può, invece, pretendere nulla dai creditori che non aderiscono. Non esistono misure protettive, né un meccanismo che estenda gli effetti degli accordi ai dissenzienti. Se durante le trattative un creditore avvia un’esecuzione, l’unico modo per ottenere una protezione è accedere a un altro strumento: la composizione negoziata, con la richiesta di misure protettive, o gli strumenti giudiziali come gli accordi di ristrutturazione e il concordato.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è pagare prima di firmare. Sotto la pressione di un creditore strategico, i liquidatori anticipano un pagamento “in attesa dell’accordo”. Se il piano fallisce, quel pagamento non è un atto in esecuzione del piano, ma un atto preferenziale compiuto in piena crisi, esposto sia alla revocatoria sia, sul piano penale, al rischio di contestazione per bancarotta preferenziale nei confronti del liquidatore, al quale le fattispecie di bancarotta si estendono in quanto organo della società.

Un altro errore frequente è concludere accordi che si discostano dal piano attestato senza aggiornarlo. Se la banca accetta uno stralcio del 30% invece del 38% previsto, il piano deve essere adeguato e, se lo scostamento incide sulla fattibilità, sottoposto nuovamente al vaglio dell’attestatore.

Quanto dura realmente

Le trattative e la firma degli accordi richiedono tipicamente da uno a tre mesi, ma con creditori bancari di grandi dimensioni i tempi possono dilatarsi, perché le delibere di approvazione degli stralci passano attraverso comitati interni. È buona prassi avviare i contatti con le banche già durante la redazione del piano.


Iscrizione della revoca + 60 giorni: quando la srl torna in bonis

Cosa succede

Il calendario ora corre su un termine legale preciso, l’unico vero termine sostanziale dell’intera fisiologia del piano. Se l’architettura scelta prevede che la società esca dalla liquidazione, i soci devono prima eliminare la causa di scioglimento e poi deliberare la revoca dello stato di liquidazione. La delibera viene iscritta nel registro delle imprese e da quel momento inizia a decorrere il periodo durante il quale i creditori anteriori possono opporsi.

Per una srl in liquidazione per perdite, eliminare la causa significa, di norma, ricostituire il capitale: con versamenti in denaro, con la conversione di finanziamenti soci in capitale o con la rinuncia a crediti dei soci che produce l’effetto di coprire le perdite.

La norma

L’art. 2487-ter c.c. prevede che la revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Se entro quel termine i creditori anteriori all’iscrizione propongono opposizione, si applica, in quanto compatibile, la disciplina dell’art. 2445, ultimo comma, c.c., che consente al tribunale di disporre comunque l’esecuzione della delibera se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o se la società presta idonea garanzia. La delibera richiede le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo e il verbale notarile.

I termini che si attivano

Il termine di sessanta giorni dall’iscrizione della delibera di revoca è un termine legale: prima della sua scadenza la revoca non produce effetti, a meno di consenso o pagamento di tutti i creditori. Si tratta di un termine sostanziale e non processuale, e quindi non è interessato dalla sospensione feriale dal 1 al 31 agosto: una delibera iscritta a metà luglio diventa efficace a metà settembre, senza alcuna proroga estiva.

Cosa può fare la società ora

Chi raccoglie per iscritto il consenso dei creditori alla revoca, già negli accordi della tappa 6, accorcia o azzera l’attesa dei sessanta giorni. Le mosse utili in questa fase: verificare che la causa di scioglimento sia effettivamente eliminata prima della delibera; predisporre la documentazione del consenso dei creditori aderenti; valutare il pagamento integrale dei piccoli creditori non aderenti, che spesso costa meno del rischio di un’opposizione; in caso di opposizione, preparare la dimostrazione che il piano attestato riduce, anziché aumentare, il rischio per i creditori.

Durante i sessanta giorni la società resta formalmente in liquidazione. Se il piano prevede atti che presuppongono il ritorno in bonis, conviene calendarizzarli dopo la scadenza, oppure assicurarsi che i liquidatori abbiano i poteri necessari per compierli comunque.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è deliberare la revoca senza aver davvero eliminato la causa di scioglimento. Un aumento di capitale sottoscritto ma non versato, oppure una rinuncia a finanziamenti soci che non basta a coprire le perdite accertate, espongono la delibera a contestazioni e la società al rischio di ricadere immediatamente nella causa di scioglimento. Non va dimenticato che il piano attestato, a differenza degli strumenti giudiziali, non sospende l’applicazione delle regole sulla riduzione del capitale per perdite.

Un secondo errore è sottovalutare l’opposizione di un creditore escluso dagli accordi. Un fornitore rimasto fuori dal piano, che vede la società tornare operativa senza essere stato pagato, ha tutto l’interesse a opporsi, anche solo per ottenere il pagamento in cambio del ritiro.

Quanto dura realmente

Dall’assemblea all’efficacia della revoca passano, in assenza di consensi, circa due mesi e mezzo: qualche giorno per il verbale notarile e l’iscrizione, poi i sessanta giorni di legge. In caso di opposizione, i tempi dipendono dal tribunale e possono estendersi di diversi mesi, salvo che il giudice autorizzi l’esecuzione della delibera.


Dal sesto mese ai tre-cinque anni: l’esecuzione, il monitoraggio e gli scostamenti

Cosa succede

Sono passati sei mesi dall’iscrizione della liquidazione. Se tutto è andato secondo il calendario, la società ha un piano attestato con data certa, accordi firmati, eventualmente una revoca già efficace. Adesso il piano va eseguito, e l’esecuzione è la fase più lunga e meno visibile: rate da pagare alle banche, forniture da onorare, obiettivi di fatturato e di margine da raggiungere, finanza nuova da immettere secondo le scadenze promesse.

In una srl che era in liquidazione, l’esecuzione ha un’insidia in più: la reputazione. Clienti e fornitori ricordano la dicitura “in liquidazione”, e il piano deve prevedere tempi realistici per il recupero della fiducia commerciale.

La norma

L’art. 56, comma 2, lett. f), CCII impone che il piano indichi i tempi delle azioni, così da consentirne la verifica, e gli strumenti da adottare in caso di scostamento tra obiettivi e situazione in atto. Non esiste un organo di vigilanza esterno: il controllo è affidato all’organo amministrativo, all’eventuale organo di controllo, ai creditori aderenti che possono pretendere il rispetto degli accordi.

La composizione negoziata offre un collegamento interessante con questa fase: l’art. 23 CCII prevede, tra gli esiti possibili delle trattative, sia la predisposizione del piano attestato di risanamento sia un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di esenzione da revocatoria e da bancarotta propri del piano attestato, senza necessità di attestazione, con l’esperto che dà atto della coerenza del piano con la regolazione della crisi.

I termini che si attivano

I termini di questa fase sono quelli del piano e degli accordi: scadenze delle rate, date di verifica degli indicatori, termini per l’apporto di finanza nuova. Ogni scadenza contrattuale mancata verso un creditore aderente può far venire meno l’accordo con quel creditore e riaprire la sua libertà di azione esecutiva. Molti accordi prevedono clausole risolutive espresse o di decadenza dal beneficio dello stralcio, che vanno lette con attenzione e monitorate in un calendario unico.

Cosa può fare la società ora

La finestra decisiva dell’esecuzione è il primo scostamento: affrontarlo subito, con le misure già previste nel piano, è ciò che distingue un piano attestato riuscito da uno contestato. Le mosse utili: istituire un report periodico sugli indicatori, confrontando previsioni e consuntivi; attivare immediatamente le misure correttive previste in caso di scostamento; se lo scostamento è significativo, aggiornare il piano e richiedere una nuova attestazione; rinegoziare con i creditori aderenti prima della scadenza, non dopo; valutare, se la situazione peggiora, l’accesso alla composizione negoziata o a uno strumento giudiziale che offra protezione.

Ciò che la società non può fare è continuare a eseguire un piano che ha smesso di essere fattibile. Gli atti compiuti “in esecuzione” di un piano ormai palesemente superato rischiano di non essere più considerati tali, con la perdita dell’esenzione per tutto ciò che viene fatto dopo.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è l’inerzia davanti ai numeri. Un semestre sotto le attese viene spiegato come “congiunturale”, il secondo come “stagionale”, e al terzo la cassa è finita. A quel punto le alternative si sono ridotte drasticamente, e i pagamenti eseguiti negli ultimi mesi verso alcuni creditori sono esattamente quelli che un curatore esaminerà per primi.

Un secondo errore è modificare il piano “di fatto”: cedere un bene non previsto, pagare un creditore non indicato, concedere una garanzia nuova. Ogni atto non contemplato nel piano resta fuori dall’esenzione, anche se compiuto in buona fede per salvare l’impresa.

Quanto dura realmente

L’esecuzione dura quanto l’orizzonte del piano, generalmente tra tre e cinque anni. I primi dodici-diciotto mesi sono i più delicati: è in questo periodo che si verifica se le ipotesi di ripresa erano realistiche.


Se il piano fallisce: liquidazione giudiziale, revocatoria e il giudizio “col senno di prima”

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella sua fase patologica. Il piano non ha retto: i flussi non sono arrivati, un creditore estraneo ha agito, la finanza nuova non è stata versata. Un creditore, o la stessa società, deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il tribunale apre la procedura, nomina il curatore, e il curatore comincia a guardare indietro.

È solo ora che il piano attestato mostra il suo vero valore, o la sua fragilità. Le protezioni dell’art. 56 sono infatti effetti differiti: servono soprattutto quando le cose vanno male.

La norma

L’art. 166, comma 3, lett. d), CCII sottrae all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato e in esso indicati. L’esenzione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore, o di dolo o colpa grave del debitore quando il creditore ne era a conoscenza al momento dell’atto. La norma richiama anche la revocatoria ordinaria, ma resta discusso in dottrina se l’esenzione operi pienamente al di fuori di una procedura concorsuale.

Senza esenzione, si applicano i periodi sospetti dell’art. 166 CCII: un anno o sei mesi, secondo il tipo di atto, calcolati a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura. L’art. 170 CCII fissa i limiti temporali per l’azione del curatore. Sul piano penale, l’art. 324 CCII esclude la bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni in esecuzione degli accordi del piano attestato, mentre restano ferme le fattispecie fraudolente.

Per le società in liquidazione, la valutazione dell’insolvenza segue il criterio patrimoniale già visto nella tappa 2, con il rigore sui valori di realizzo affermato da Cass. n. 31086/2025. L’art. 33 CCII consente di aprire la liquidazione giudiziale anche dopo la cancellazione della società, entro un anno, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo.

I termini che si attivano

In questa fase i termini diventano perentori. Il reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale va proposto entro trenta giorni, secondo l’art. 51 CCII. Le azioni revocatorie del curatore non possono essere promosse decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170 CCII). I periodi sospetti di un anno e di sei mesi si calcolano a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura. Qui la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto va verificata caso per caso in relazione alla natura del procedimento, ed è prudente non contarvi mai per il calcolo dei termini di reclamo.

Cosa può fare la società ora

Nella fase patologica la difesa si gioca sulla documentazione costruita nelle tappe precedenti: data certa, indicazione analitica degli atti, qualità dell’attestazione. Le mosse ancora disponibili: contestare nel reclamo il presupposto dell’insolvenza, specialmente quando il creditore istante non ha provato l’insufficienza del patrimonio a valori di realizzo; dimostrare, nei giudizi di revocatoria, che gli atti contestati erano espressamente indicati nel piano e che questo, al momento dell’atto, non appariva manifestamente inidoneo; per i terzi che hanno contrattato (banche, acquirenti), documentare le verifiche svolte, in coerenza con il principio che parametra la valutazione alla loro condizione professionale.

Ciò che non si può più fare è ricostruire a posteriori un piano che non esisteva, o retrodatare accordi: condotte che esporrebbero a responsabilità penali ben più gravi di quelle da cui si voleva sfuggire.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è confidare nell’attestazione come in uno scudo. La giurisprudenza che abbiamo ricordato, da Cass. n. 13719/2016 a Cass. n. 6508/2023, dice il contrario: il giudice rilegge il piano con gli occhi di chi lo esaminava allora, e se già allora appariva evidentemente inidoneo, l’esenzione cade. Per una srl in liquidazione il rischio specifico è che il piano venga ritenuto, ex ante, un mero programma di liquidazione mascherato da risanamento.

Un secondo errore è sottovalutare il versante penale del liquidatore e dell’attestatore. L’esenzione dell’art. 324 riguarda soltanto bancarotta preferenziale e semplice; le distrazioni, le operazioni dolose e le false attestazioni restano pienamente punibili. La Cassazione penale a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22474 del 31 marzo 2016, ha chiarito che anche le valutazioni possono essere false quando si discostano da criteri normativi o tecnici generalmente accettati: un principio che, come conferma Cass. pen. n. 13016/2024, si riflette sul lavoro dell’attestatore.

Quanto dura realmente

Dal ricorso all’apertura della liquidazione giudiziale passano di norma alcuni mesi. Le azioni revocatorie possono arrivare anche a distanza di anni, entro i limiti dell’art. 170, e i relativi giudizi, con i successivi gradi di impugnazione, possono durare molti anni ancora. È questa la ragione per cui un piano attestato va scritto pensando al lettore più severo: un giudice che lo leggerà quando nessuno ricorderà più il contesto in cui è nato.


La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici ma non riferite a casi reali. Partono dalla stessa srl e dalla stessa data e mostrano come due gestioni diverse del tempo portino a esiti opposti.

Dati di partenza comuni. Srl manifatturiera con un ramo produttivo ancora operativo. Il 9 febbraio 2026 viene iscritta la causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Passivo complessivo: 1.284.600 euro, così composto: debiti bancari 612.300 euro; debiti verso fornitori 398.750 euro; debiti erariali 173.550 euro; TFR e retribuzioni 100.000 euro. Attivo a valori di realizzo stimato in 846.300 euro, di cui 214.000 euro legati al ramo produttivo, che vale sensibilmente di più se ceduto o gestito in funzionamento.

Calendario A: la società che agisce alle finestre giuste

  • 17 febbraio 2026. L’assemblea nomina il liquidatore e gli attribuisce il potere di esercizio provvisorio del ramo produttivo. L’attività non si ferma.
  • 20 febbraio – 13 marzo 2026. Diagnosi a valori di realizzo e test di sostenibilità del debito. Emerge che le banche e una parte dei fornitori sono disponibili a trattare.
  • 16 marzo 2026. Scelta dell’architettura: i soci si impegnano per iscritto a rinunciare a finanziamenti per 86.400 euro, eliminando la causa di scioglimento; il piano prevede la revoca della liquidazione e la continuità diretta.
  • 14 aprile 2026. Il piano è completato e acquista data certa tramite PEC. Indica analiticamente gli atti esecutivi, tra cui le rate verso le banche e la cessione di un immobile non strumentale.
  • 19 maggio 2026. L’attestatore, coinvolto già da marzo, rilascia la relazione su veridicità dei dati e fattibilità.
  • 25 giugno 2026. Firma degli accordi: le banche accettano uno stralcio del 38% e incasseranno 379.626 euro in 48 mesi; i fornitori aderenti, titolari di 271.940 euro, accettano uno stralcio del 22% e incasseranno 212.113,20 euro; i fornitori non aderenti, per 126.810 euro, saranno pagati integralmente alle scadenze; debiti erariali gestiti con rateizzazione ordinaria; TFR pagato integralmente. Gli accordi contengono il consenso alla revoca della liquidazione.
  • 30 giugno 2026. Piano, attestazione e accordi pubblicati nel registro delle imprese.
  • 8 luglio 2026. Assemblea notarile: rinuncia ai finanziamenti soci e delibera di revoca dello stato di liquidazione.
  • 15 luglio 2026. Iscrizione della delibera. Poiché i creditori aderenti hanno prestato il consenso, residua il tema dei non aderenti: la società sceglie di attendere il termine di legge anziché pagarli anticipatamente.
  • 13 settembre 2026. Decorrono i sessanta giorni (sedici giorni residui di luglio, trentuno di agosto, tredici di settembre), senza opposizioni. Agosto non sospende nulla, trattandosi di termine sostanziale. La società è di nuovo in bonis.
  • 30 settembre 2026. Prima rata alle banche, eseguita come atto indicato nel piano e documentato per iscritto.

Calendario B: la società che lascia correre

  • 17 febbraio 2026. L’assemblea nomina il liquidatore senza poteri di esercizio provvisorio. Il ramo produttivo si ferma il 1° marzo.
  • Marzo-aprile 2026. Nessuna diagnosi strutturata. I dipendenti chiave si dimettono, due clienti principali passano alla concorrenza. Il valore del ramo produttivo si riduce drasticamente.
  • 27 aprile 2026. Un fornitore notifica un decreto ingiuntivo per 58.730 euro.
  • 18 maggio 2026. Il liquidatore paga integralmente 94.200 euro a una banca, verso cui i soci hanno prestato fideiussione. Nessun piano, nessun accordo scritto.
  • 22 luglio 2026. Il fornitore notifica il precetto; a settembre segue il pignoramento dei crediti verso clienti.
  • 14 ottobre 2026. Il fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
  • 25 novembre 2026. Il tribunale apre la liquidazione giudiziale, valutando l’attivo residuo come insufficiente: le immobilizzazioni del ramo fermo non hanno più prospettive concrete di realizzo.
  • Conseguenze. Il pagamento del 18 maggio cade nei sei mesi anteriori al deposito del ricorso (il periodo sospetto parte dal 14 aprile 2026): il curatore può agire in revocatoria provando la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca. Non esistendo alcun piano, non opera l’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d), né quella penale dell’art. 324: il liquidatore è esposto alla contestazione di bancarotta preferenziale.

Una terza verifica: il piano fallito, atto per atto

Riprendiamo il Calendario A e ipotizziamo che, nel 2027, la ripresa non arrivi. Il 3 novembre 2027 viene depositato un ricorso per liquidazione giudiziale, poi accolto. Il periodo sospetto semestrale parte dal 3 maggio 2027.

La rata pagata alle banche il 30 settembre 2027 cade nel periodo sospetto, ma è un atto indicato nel piano, con data certa e accordo scritto: l’esenzione opera, a meno che il curatore dimostri che il piano appariva già allora evidentemente inidoneo, o che ricorre dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore conosciuto dalla banca. Un pagamento di 41.370 euro eseguito il 21 giugno 2027 a un fornitore non aderente per un debito sorto dopo il piano, invece, non era indicato tra gli atti esecutivi: resta esposto alla revocatoria ordinaria del periodo sospetto, se il curatore prova la conoscenza dell’insolvenza da parte del fornitore.

MomentoCalendario ACalendario B
Giorno 8Esercizio provvisorio autorizzatoAttività destinata a fermarsi
Mese 2Architettura scelta, soci impegnatiNessuna strategia
Mese 3-4Piano con data certa e attestazioneDecreto ingiuntivo, pagamento preferenziale
Mese 5-7Accordi, pubblicazione, revoca deliberataPrecetto e pignoramento
Mese 8-9Società in bonis, esecuzione del pianoRicorso e apertura della liquidazione giudiziale
ProtezioniEsenzioni artt. 166 e 324 CCII per gli atti indicatiNessuna esenzione

I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un altro strumento

Il piano attestato non è l’unico binario percorribile, e in una srl in liquidazione capita spesso che, a metà del percorso, sia necessario cambiare treno. Vediamo come si modifica il calendario nelle ipotesi più frequenti.

Il binario della composizione negoziata

Se la società, già durante la diagnosi o durante le trattative, subisce azioni esecutive, il piano attestato da solo non offre alcuna difesa. La composizione negoziata, attivata con istanza sulla piattaforma telematica nazionale, consente di chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, sotto il controllo del tribunale che deve confermarle. Il calendario cambia in modo significativo: le trattative si svolgono con l’assistenza di un esperto indipendente, in un periodo che nella disciplina ordinaria dura alcuni mesi, prorogabili.

L’aspetto interessante per il nostro tema è l’esito. L’art. 23 CCII prevede che, al termine delle trattative, l’imprenditore possa predisporre il piano attestato di risanamento, oppure concludere un accordo con i creditori sottoscritto anche dall’esperto, che produce gli stessi effetti di esenzione da revocatoria e da bancarotta del piano attestato senza la necessità dell’attestazione. In pratica, la composizione negoziata diventa l’anticamera protetta del piano attestato. Inoltre, durante la composizione negoziata, l’imprenditore può dichiarare di voler sospendere l’applicazione delle regole sulla riduzione del capitale per perdite e sulla causa di scioglimento connessa, una protezione che il piano attestato puro non offre.

Il binario degli accordi di ristrutturazione

Se la diagnosi rivela che la continuità non è realistica, ma esiste un nucleo di creditori disponibili a trattare, gli accordi di ristrutturazione dell’art. 57 CCII sono spesso lo strumento più coerente. Richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (con varianti agevolate o a efficacia estesa previste dagli artt. 60 e 61) e l’omologazione del tribunale. Il calendario si allunga di qualche mese per la fase giudiziale, ma si guadagnano effetti che il piano attestato non ha: la possibilità di chiedere misure protettive, la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione dal deposito della domanda e la transazione su crediti tributari e previdenziali secondo le regole dell’art. 63.

A differenza del piano attestato, gli accordi di ristrutturazione non richiedono necessariamente la continuità: possono avere contenuto liquidatorio. Per una srl in liquidazione senza un’azienda da salvare, questo binario elimina alla radice il dubbio sulla qualificazione del piano.

Il binario del concordato preventivo

Se i creditori non aderiscono in misura sufficiente e il passivo va ristrutturato anche contro la volontà di una parte di essi, resta il concordato preventivo, in continuità o liquidatorio. È lo strumento più strutturato e più lungo: domanda, eventuale termine per il deposito del piano, ammissione, voto dei creditori, omologazione. Come abbiamo visto con il decreto del Tribunale di Spoleto del 4 luglio 2024, lo stato di liquidazione non impedisce di proporre un concordato in continuità, anche indiretta. I tempi complessivi, dalla domanda all’omologazione, si misurano nella prassi in molti mesi, ma il calendario è protetto: dal deposito della domanda operano le misure protettive richieste e confermate.

Il binario della conversione in corsa

Uno scenario frequente è il passaggio dal piano attestato a uno strumento giudiziale quando l’esecuzione si inceppa. Il passaggio è possibile, ma ha un costo temporale: occorre predisporre la nuova domanda, spesso aggiornare il piano e l’attestazione, e ricominciare le trattative con creditori che nel frattempo hanno perso fiducia. Per questo il piano attestato ben costruito prevede già, tra gli strumenti per gestire gli scostamenti, l’eventuale conversione in un altro strumento del Codice, indicando le soglie oltre le quali la si attiva.

Il binario dei soci garanti

Accanto alla timeline della società corre spesso una timeline parallela, quella dei soci che hanno prestato fideiussioni. Se il piano fallisce, le banche escutono le garanzie personali. Quando il socio garante è una persona fisica non imprenditore, per lui si aprono gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore se imprenditore minore, liquidazione controllata). Coordinare i due binari fin dall’inizio evita che la soluzione trovata per la società lasci scoperti i soci.


Le 5 finestre critiche

Lungo tutta la timeline ci sono momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito in modo difficilmente reversibile. Li riassumiamo in ordine cronologico.

  1. La delibera di nomina dei liquidatori: se non autorizza l’esercizio provvisorio, l’azienda si ferma e la continuità, presupposto del piano attestato, può svanire in poche settimane. È la prima e più sottovalutata delle finestre, perché si apre e si chiude nei giorni immediatamente successivi alla causa di scioglimento.
  2. La scelta dell’architettura: un piano puramente liquidatorio presentato come piano di risanamento rischia di perdere, anni dopo, tutte le esenzioni. Se non c’è continuità, è in questa finestra che bisogna passare agli accordi di ristrutturazione, al concordato o alla composizione negoziata.
  3. La data certa e l’indicazione analitica degli atti: tutto ciò che non è indicato nel piano, o che è compiuto prima della data certa e dell’attestazione, resta privo di esenzione. Questa finestra si chiude nel momento in cui si esegue il primo pagamento.
  4. La firma degli accordi e il consenso alla revoca: accordi scritti e consenso dei creditori permettono di rendere efficace la revoca della liquidazione senza attendere i sessanta giorni e di accedere all’esenzione penale per i pagamenti. Pagare prima di firmare vanifica entrambe le protezioni.
  5. Il primo scostamento significativo: aggiornare il piano o cambiare strumento subito conserva le protezioni, proseguire nell’esecuzione di un piano ormai superato le dissolve. È l’ultima finestra utile prima che la timeline entri nella fase patologica.

Le domande sul tempo

La società è in liquidazione da oltre un anno: è troppo tardi per un piano attestato?

Non esiste un termine oltre il quale il piano attestato sia precluso, finché la società non è cancellata e non è stata aperta la liquidazione giudiziale. Il problema è sostanziale: dopo un anno di liquidazione, l’azienda è spesso ferma e la continuità difficile da dimostrare. Se il ramo operativo è ancora in funzione o è affittato a un terzo, il piano resta concretamente valutabile, eventualmente con un’architettura di continuità indiretta. Se non c’è più nulla da far proseguire, conviene orientarsi su accordi di ristrutturazione o concordato.

Ho già ricevuto un ricorso per liquidazione giudiziale: posso ancora presentare un piano attestato?

Formalmente il piano può essere redatto, ma non ferma il procedimento. Il piano attestato non ha effetti protettivi e non sospende il giudizio sull’apertura della liquidazione giudiziale. In questa situazione il tempo utile si misura in settimane, e lo strumento coerente è di norma un accesso a uno strumento giudiziale di regolazione della crisi, che il Codice tratta in modo unitario con il procedimento di liquidazione giudiziale.

Quanto tempo passa dall’iscrizione della liquidazione al ritorno in bonis con un piano attestato?

In un percorso ben organizzato, come nel Calendario A, circa sette mesi: diagnosi e architettura in due mesi, piano e attestazione in altri due o tre, accordi e delibera di revoca in circa un mese, poi i sessanta giorni dell’art. 2487-ter c.c., salvo consenso o pagamento di tutti i creditori. Con un passivo complesso o creditori bancari lenti nelle delibere, i tempi possono raddoppiare.

Per quanto tempo gli atti eseguiti con il piano possono essere contestati?

Se si apre la liquidazione giudiziale, il curatore può esercitare le azioni revocatorie entro tre anni dall’apertura e comunque non oltre cinque anni dal compimento dell’atto, secondo l’art. 170 CCII. Gli atti indicati nel piano sono esenti, ma l’esenzione può essere contestata dimostrando che il piano appariva, già al momento dell’atto, evidentemente inidoneo al risanamento, oppure che ricorrono dolo o colpa grave nei termini dell’art. 166 CCII.

Se la srl viene cancellata dopo la cessione dell’azienda, i creditori possono ancora agire?

Sì, entro certi limiti temporali. L’art. 33 CCII consente di aprire la liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o entro l’anno successivo. Per questo, in un piano di continuità indiretta che si conclude con l’estinzione della società, la chiusura va programmata solo dopo l’effettiva esecuzione degli accordi con tutti i creditori.


Le pronunce che scandiscono la procedura

Riportiamo i riferimenti giurisprudenziali e di prassi citati, ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.

Tappa 2 — La diagnosi dell’insolvenza della società in liquidazione

Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2025, n. 31086. Principio: per stabilire se una società in liquidazione sia insolvente si guarda all’idoneità dell’attivo a soddisfare i creditori, e le immobilizzazioni che non possono essere realisticamente vendute vanno considerate prive di valore. Rilevanza: impone di costruire il piano su valori di realizzo e non di bilancio, pena l’inattendibilità della diagnosi.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18011/2025. Principio: quando è un creditore a chiedere l’apertura della procedura contro una società in liquidazione, deve provare in modo specifico che il valore di realizzo del patrimonio non basta a pagare tutti i creditori. Rilevanza: fornisce un argomento difensivo nel reclamo e mostra perché una stima patrimoniale documentata è utile anche in chiave processuale.

Tappa 3 — La scelta dell’architettura e la continuità

Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. Principio: la continuità aziendale richiede che si conservi l’identità dell’attività, da verificare con indici concreti come tipo di attività, forza lavoro, clientela e beni impiegati; una continuità parziale deve riguardare una porzione significativa dell’attività precedente. Rilevanza: pur resa in tema di concordato, offre il metro per valutare se un piano attestato di una srl in liquidazione sia davvero di continuità, diretta o indiretta.

Trib. Spoleto, decreto 4 luglio 2024. Principio: lo stato di liquidazione della società non impedisce di per sé di proporre un concordato preventivo in continuità, anche indiretta, né impone la previa revoca della liquidazione. Rilevanza: conferma, con ragionamento estensibile per analogia, la compatibilità tra liquidazione volontaria e progetti di continuità.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 222/2024. Contenuto: in relazione a una società posta in liquidazione per perdite che intendeva attuare un piano ex art. 56 CCII, l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’agevolazione sulle sopravvenienze attive prevista per i piani attestati, subordinandola alla pubblicazione del piano nel registro delle imprese. Rilevanza: documento di prassi (non giurisprudenza) che mostra come l’ipotesi di una società in liquidazione con piano attestato sia concretamente praticata.

Tappe 5 e 9 — Attestazione e controllo del giudice sull’esenzione

Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. Principio: la sola esistenza di un piano attestato non rende automaticamente esenti dalla revocatoria gli atti esecutivi; il giudice deve verificare ex ante la ragionevole attitudine del piano al risanamento. Rilevanza: è la pronuncia capostipite che esclude l’effetto “scudo” dell’attestazione.

Cass. civ., Sez. I, n. 3018/2020. Principio: la veridicità dei dati aziendali è elemento costitutivo dell’attestazione; il giudice valuta ex ante l’idoneità del piano, tenendo conto della condizione professionale del terzo contraente e nei limiti dell’evidente inidoneità. Rilevanza: spiega perché banche e operatori qualificati che contrattano con una società in liquidazione hanno un onere di verifica più intenso.

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743. Principio: conferma che gli atti esecutivi di un piano attestato non sono esenti per il solo fatto dell’attestazione, richiedendosi la verifica giudiziale dell’idoneità del piano. Rilevanza: consolida l’orientamento, rendendolo un dato stabile per chi progetta un piano.

Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Principio: ribadisce il giudizio ex ante sull’idoneità del piano, parametrato sulla condizione professionale del terzo, e l’inammissibilità dell’esenzione in assenza di ragionevole possibilità di attuazione. Rilevanza: l’orientamento è confermato anche nell’ultimo triennio e va considerato nella redazione di ogni piano attestato.

Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35423. Principio: nel concordato in continuità il giudice verifica la corretta individuazione di attivo e passivo e la realizzabilità della proposta, considerando gli elementi originari e sopravvenuti, compresa la relazione dell’attestatore. Rilevanza: per analogia, conferma che il lavoro dell’attestatore è sempre sottoposto a verifica e che gli elementi sopravvenuti contano.

Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2025, n. 7878. Principio: nel concordato preventivo la veridicità dei dati aziendali è condizione per un voto informato dei creditori e l’attestazione del professionista assume in proposito un peso decisivo. Rilevanza: rafforza l’importanza della base informativa corretta, che nel piano attestato è il fondamento stesso dell’esenzione.

Tappe 5 e 9 — I profili penali

Cass. pen., Sez. U, 31 marzo 2016, n. 22474. Principio: anche le valutazioni possono essere considerate false quando si discostano da criteri fissati dalla legge o da criteri tecnici generalmente accettati. Rilevanza: fonda la rilevanza penale delle stime contenute nel piano e nell’attestazione.

Cass. pen., Sez. V, n. 13016/2024 (udienza 23 febbraio 2024). Principio: tra la previgente disciplina della legge fallimentare e l’art. 342 CCII sul falso in attestazioni vi è continuità normativa; resta penalmente rilevante la correttezza della base informativa e dei metodi valutativi, compresa l’omessa verifica dell’effettiva disponibilità della finanza promessa da un terzo. Rilevanza: nel caso esaminato la finanza nuova proveniva da un congiunto del liquidatore, situazione tipica delle srl in liquidazione che si affidano all’apporto dei soci o delle loro famiglie.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa della timeline in cui la tua srl si trova oggi. Se sei al giorno 0 lavoriamo sulla delibera; se sei nel pieno delle trattative mettiamo in sicurezza gli accordi; se sei già nella fase patologica costruiamo la difesa sulla documentazione esistente. Questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo.

  1. Rivediamo la delibera di nomina dei liquidatori e i poteri di esercizio provvisorio, verificando che consentano di mantenere in funzione il ramo d’azienda da includere nel piano.
  2. Ricostruiamo con i commercialisti dello staff la situazione patrimoniale a valori di realizzo, applicando i criteri che la Cassazione utilizza per valutare l’insolvenza delle società in liquidazione.
  3. Confrontiamo le architetture possibili (revoca della liquidazione, continuità diretta o indiretta, accordi di ristrutturazione, concordato, composizione negoziata) e mettiamo per iscritto le ragioni della scelta.
  4. Redigiamo o revisioniamo il piano ex art. 56 CCII, controllando che contenga tutti gli elementi di legge e che gli atti esecutivi siano indicati in modo analitico, con data certa.
  5. Analizziamo la posizione bancaria, verificando i rapporti e le garanzie con lo staff specializzato in diritto bancario prima di aprire la trattativa sugli stralci.
  6. Esaminiamo il passivo erariale e previdenziale con lo staff tributario, per stabilire se il piano attestato sia compatibile o se serva uno strumento che consenta la transazione fiscale.
  7. Predisponiamo gli accordi con i creditori, con richiamo espresso al piano e all’attestazione, raccogliendo il consenso alla revoca della liquidazione.
  8. Curiamo la pubblicazione nel registro delle imprese e la delibera di revoca ex art. 2487-ter c.c., calcolando i sessanta giorni e gestendo le eventuali opposizioni.
  9. Impostiamo il sistema di monitoraggio degli scostamenti e, se i numeri lo richiedono, valutiamo tempestivamente il passaggio alla composizione negoziata o a uno strumento giudiziale.
  10. Difendiamo la società, i liquidatori e i soci garanti nella fase patologica, dal reclamo contro l’apertura della liquidazione giudiziale ai giudizi di revocatoria, fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: la composizione negoziata è il percorso che il Codice collega espressamente al piano attestato, sia come fase di trattativa protetta sia come sede in cui concludere accordi con effetti analoghi. Conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto consente di valutare con precisione quando conviene arrivare al piano passando da quella strada. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC entrano in gioco quando la crisi della società si riflette sui soci garanti persone fisiche.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi ha costruito il piano conosce ogni scelta e ogni documento, e può difenderli con coerenza in tutti i gradi di giudizio, senza cambi di linea. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in un piano attestato numeri e diritto non si possono separare.


Chiusura

Il tempo è la risorsa più preziosa di una società in crisi, ed è anche la più sprecata. Una srl in liquidazione può presentare un piano attestato ex art. 56 CCII, ma solo se chi la guida sfrutta le finestre giuste: autorizzare subito la prosecuzione dell’attività, scegliere un’architettura realmente di risanamento, documentare ogni atto con data certa, firmare gli accordi prima di pagare, reagire al primo scostamento. Ogni settimana persa riduce il valore dell’azienda e sposta la timeline verso la fase in cui il piano verrà giudicato da altri.

Lo Studio Monardo affronta questa materia dalla prospettiva della crisi d’impresa: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, figura che opera proprio nel percorso della composizione negoziata da cui il piano attestato può nascere; coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, le due aree che compongono il passivo tipico delle srl in liquidazione; ed è cassazionista, così da poter sostenere il piano anche quando viene contestato nei gradi più alti.

📩 Ogni giorno conta per la tua società: contatta oggi lo Studio Monardo, i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO