La scena si ripete ogni settimana in migliaia di aziende italiane. Nella casella di posta elettronica certificata della società arriva un messaggio firmato dall’INPS, dall’INAIL, dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non è una cartella, non è un avviso di accertamento, non è un pignoramento. È una segnalazione ai sensi dell’art. 25-novies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): una comunicazione che informa l’imprenditore che un certo debito ha superato una soglia di legge e lo invita, se ne ricorrono i presupposti, a presentare istanza di composizione negoziata della crisi.
Molti la archiviano come l’ennesimo sollecito. Altri si spaventano e pensano che sia l’anticamera del fallimento. Entrambe le reazioni sono sbagliate, e la ragione sta tutta nel calendario. La segnalazione non arriva a caso: arriva in un punto preciso di una sequenza temporale che comincia con un versamento saltato e che, se nessuno interviene, può proseguire con cartelle, avvisi di addebito, pignoramenti, istanze di liquidazione giudiziale e, nei casi più gravi, contestazioni penali agli amministratori. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire.
Questa guida ricostruisce l’intera cronologia, tappa per tappa: dal giorno in cui il debito scade al giorno in cui scatta la soglia, dalla finestra entro cui l’ente deve spedire la PEC ai trenta giorni in cui l’organo di controllo pretende risposte, fino alla composizione negoziata, alle misure protettive, alla transazione fiscale e alla chiusura del percorso. Per ogni tappa troverai cosa succede, quale norma lo regola, quali termini si attivano, cosa può fare l’impresa proprio in quel momento e quale errore si commette più spesso.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la segnalazione dei creditori pubblici qualificati ha una sola destinazione dichiarata dalla legge: l’invito alla composizione negoziata della crisi, il percorso introdotto dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del CCII. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene proprio alla figura professionale che la legge mette al centro di quel percorso; e poiché i creditori che segnalano sono Fisco, Riscossione ed enti previdenziali, il suo ruolo di coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere nello stesso momento il lato fiscale e il lato concorsuale della stessa PEC.
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La mappa del tempo: dal versamento saltato alla chiusura delle trattative
Prima di entrare nelle singole fasi, conviene guardare la procedura dall’alto. La segnalazione dei creditori pubblici qualificati non è un procedimento autonomo con un inizio e una fine propri: è un segnale che si inserisce dentro una timeline più ampia, fatta di tre binari che corrono in parallelo. Il primo è il binario del debito, che matura, scade, supera la soglia e, se non pagato, diventa titolo per la riscossione coattiva. Il secondo è il binario dell’allerta, che la legge affida ai creditori pubblici (art. 25-novies CCII), agli organi di controllo e ai revisori (art. 25-octies CCII) e alle banche (art. 25-decies CCII). Il terzo è il binario della reazione, che l’imprenditore può aprire volontariamente: composizione negoziata, misure protettive, trattative, transazione fiscale, accordi.
La tabella che segue fissa le tappe principali nell’ordine in cui si presentano, con il termine rilevante e il rinvio alla sezione di dettaglio. I termini indicati sono quelli di legge; i tempi effettivi dipendono dall’ente, dal tribunale e dalla condotta dell’impresa, come vedremo tappa per tappa.
| Tappa | Cosa succede | Termine chiave | Base normativa |
|---|---|---|---|
| Giorno 0 | Il versamento scade e non viene effettuato | Scadenza del contributo, del premio, dell’IVA, del carico affidato | Normativa di settore; art. 3 CCII |
| Giorni 1-90 | Il debito “invecchia” e si avvicina alla soglia | 90 giorni di ritardo per INPS, INAIL e AdER; LIPE per l’Agenzia delle Entrate | Art. 25-novies, co. 1, CCII |
| Giorni 91-150 | Si apre la finestra di invio della segnalazione | 60 giorni dal superamento della soglia (INPS, INAIL, AdER); 150 giorni dal termine LIPE (Agenzia delle Entrate) | Art. 25-novies, co. 2, CCII |
| Giorno della PEC | L’impresa e l’organo di controllo ricevono la segnalazione con l’invito alla composizione negoziata | Nessun termine di risposta imposto all’impresa, ma il tempo inizia a pesare | Art. 25-novies, co. 3, CCII |
| Entro 30 giorni | L’organo di controllo segnala all’organo amministrativo e chiede di riferire sulle iniziative | Termine non superiore a 30 giorni | Art. 25-octies CCII |
| Almeno 10 giorni prima dell’istanza | Si chiedono i certificati dei debiti tributari, contributivi e la situazione AdER | Richiesta almeno 10 giorni prima, se si vuole usare la dichiarazione sostitutiva | Art. 17, co. 3 e 3-bis, CCII |
| Giorno X | Istanza di composizione negoziata, nomina e accettazione dell’esperto | Accettazione entro 2 giorni lavorativi dalla nomina | Art. 17, co. 4, CCII |
| Giorno X+1 | Ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive | Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza | Art. 19 CCII |
| Giorni X+1 / X+20 | Iscrizione del numero di ruolo nel registro imprese; udienza | 20 giorni per l’iscrizione del numero di ruolo; udienza fissata entro 10 giorni dal deposito | Art. 19 CCII (testo post D.Lgs. 136/2024) |
| Mesi 1-6 | Trattative, misure premiali, eventuale proposta di transazione fiscale | Durata delle misure protettive da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi | Artt. 19, 23 co. 2-bis, 25-bis CCII |
| Giorno 180 (fino a 360) | Chiusura del percorso, relazione finale, esito | 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabili per non oltre altri 180 | Art. 17, co. 7-8, CCII |
Questa mappa è il filo conduttore del resto dell’articolo. Ogni sezione che segue corrisponde a una riga della tabella e, soprattutto, a una domanda che le imprese pongono con più frequenza quando ricevono la segnalazione.
Giorno 0: il versamento che salta e il debito che comincia a correre
Cosa succede
Tutto comincia con un’omissione apparentemente banale. Il 16 del mese scade il versamento dei contributi previdenziali per i dipendenti, oppure la rata del premio INAIL, oppure il saldo IVA periodico. L’impresa ha poca liquidità, un cliente importante non ha pagato, una banca ha ridotto un fido, e l’amministratore decide di rinviare. Il versamento salta. Nessuno, in quel momento, riceve alcuna comunicazione. Il sistema informatico dell’ente registra semplicemente il mancato pagamento.
È il giorno 0 della timeline. È anche il giorno che quasi tutte le imprese dimenticano, perché non produce effetti visibili. Eppure è da qui che la legge fa decorrere il ritardo rilevante per la segnalazione: per l’INPS conta il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento dei contributi; per l’INAIL conta il premio scaduto da oltre novanta giorni e non versato; per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione conta il carico affidato, autodichiarato o definitivamente accertato, scaduto da oltre novanta giorni. Solo per l’Agenzia delle Entrate il meccanismo è diverso, perché il debito IVA rilevante è quello che emerge dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE) previste dall’art. 21-bis del D.L. 78/2010.
La norma
Il riferimento centrale è l’art. 25-novies CCII, introdotto dal D.Lgs. 83/2022 e modificato dal D.L. 73/2022, che ha sostituito il vecchio sistema di “allerta esterna” dell’originario art. 15 del Codice. Accanto a questa norma va letta quella sugli indicatori: l’art. 3, comma 4, CCII elenca tra i segnali che l’impresa deve intercettare con i propri assetti organizzativi anche l’esistenza di una o più delle esposizioni previste dall’art. 25-novies. In altre parole: la legge pretende che l’impresa si accorga della soglia prima che se ne accorga l’ente. L’obbligo di dotarsi di assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi discende dall’art. 2086, secondo comma, del codice civile e dall’art. 3 CCII.
I termini che si attivano
Al giorno 0 si attiva un unico termine davvero rilevante: quello dei novanta giorni di ritardo, che per INPS, INAIL e AdER è la prima condizione della segnalazione. Si tratta di un termine sostanziale, non processuale: non è soggetto alla sospensione feriale dei termini (che riguarda solo i termini processuali e opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto), e corre in modo continuo, festivi compresi. Chi pensa che agosto “congeli” il ritardo sbaglia.
Cosa può fare l’impresa ora
In questa fase le opzioni sono le più ampie di tutta la timeline, perché nessun ente si è ancora mosso. Il giorno 0 è la finestra in cui l’impresa ha la massima libertà e il minimo costo di reazione. Può pagare con ravvedimento operoso, può verificare se il debito è corretto (errori nel modello F24, compensazioni non andate a buon fine, codici tributo sbagliati), può pianificare una rateizzazione, può aggiornare il piano di tesoreria a tredici settimane, può, se il ritardo non è episodico ma strutturale, valutare fin da subito l’accesso alla composizione negoziata senza attendere alcuna segnalazione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare il mancato versamento come un finanziamento gratuito. Non versare contributi e IVA per pagare fornitori e stipendi sembra, nel breve periodo, una scelta di sopravvivenza. Nel medio periodo diventa un problema di responsabilità: la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 927 della Quinta Sezione depositata il 9 gennaio 2026, ha confermato che l’omesso pagamento sistematico di debiti tributari e previdenziali può integrare la bancarotta impropria da operazioni dolose anche quando si limita ad aggravare un dissesto già in atto, senza esserne la causa unica. La stessa linea è stata ribadita da Cass. pen. n. 8756 del 5 marzo 2026, che ha ricondotto alla medesima fattispecie un’omissione ingente e preordinata dei versamenti erariali.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 dura un giorno, ma le sue conseguenze si vedono solo dopo tre mesi. È questo sfasamento a ingannare le imprese: fra l’omissione e il primo segnale esterno passa un tempo sufficiente a far dimenticare l’origine del problema.
Dal giorno 1 al giorno 90: il conto alla rovescia silenzioso verso la soglia
Cosa succede
Per novanta giorni non accade nulla di visibile. Nel frattempo, però, il debito si somma ad altri debiti della stessa natura, gli interessi maturano e soprattutto l’importo complessivo si avvicina alle soglie che la legge ha fissato per ciascun creditore pubblico. Il calendario ora corre in silenzio: è la fase in cui un’impresa con un buon controllo di gestione può ancora evitare di finire nel radar degli enti.
La norma: le quattro soglie, una per ciascun creditore
L’art. 25-novies, comma 1, CCII fissa per ciascun creditore pubblico qualificato una soglia diversa. Conviene leggerle con attenzione, perché la maggior parte degli equivoci nasce qui.
| Creditore | Presupposto | Soglia |
|---|---|---|
| INPS – imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati | Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi | Importo superiore sia al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente sia a 15.000 € |
| INPS – imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati | Ritardo di oltre 90 giorni | Importo superiore a 5.000 € |
| INAIL | Premio assicurativo scaduto da oltre 90 giorni e non versato | Importo superiore a 5.000 € |
| Agenzia delle Entrate | Debito IVA scaduto e non versato risultante dalla LIPE | Superiore a 5.000 € e non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente; in ogni caso se superiore a 20.000 € |
| Agenzia delle Entrate-Riscossione | Crediti affidati, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni | Oltre 100.000 € (imprese individuali); oltre 200.000 € (società di persone); oltre 500.000 € (altre società) |
Tre dettagli meritano di essere sottolineati. Il primo: per l’INPS con dipendenti le due condizioni sono cumulative. Un’impresa che nel 2025 ha versato 60.000 € di contributi e oggi ne deve 16.000 supera i 15.000 €, ma non il 30% (che sarebbe 18.000 €): la soglia non è superata. Il secondo: per l’Agenzia delle Entrate esiste una “soglia di sicurezza” dei 20.000 €, oltre la quale la segnalazione parte comunque, anche se il debito è inferiore al 10% del volume d’affari. Il terzo: per l’AdER la soglia è molto più alta e dipende dalla forma giuridica, ma riguarda solo carichi autodichiarati o definitivamente accertati. Un carico derivante da un accertamento ancora impugnato, e quindi non definitivo, non concorre alla soglia.
Esiste poi una regola di decorrenza che molte imprese ignorano: il comma 4 dell’art. 25-novies stabilisce che per l’INPS la disciplina si applica ai debiti accertati dal 1° gennaio 2022, per l’Agenzia delle Entrate alle comunicazioni LIPE a partire da quelle del secondo trimestre 2022 e per l’AdER ai carichi affidati dal 1° luglio 2022. I debiti più vecchi non fanno scattare la segnalazione, anche se naturalmente restano dovuti.
I termini che si attivano
In questa fase l’unico termine rilevante è quello dei novanta giorni, che si compie al novantesimo giorno successivo alla scadenza. Il superamento della soglia, unito al decorso di oltre novanta giorni, è il fatto che fa partire il termine di sessanta giorni per l’invio della segnalazione da parte di INPS, INAIL e AdER. Per l’Agenzia delle Entrate, come vedremo, il riferimento è invece la scadenza di presentazione della LIPE.
Cosa può fare l’impresa ora
Tra il giorno 1 e il giorno 90 l’impresa può ancora rientrare sotto soglia o regolarizzare, evitando che la segnalazione parta. Può pagare parzialmente in modo da restare sotto la soglia rilevante, può chiedere una rateizzazione all’ente previdenziale, può ricostruire con il proprio consulente il calcolo esatto del 30% dei contributi dell’anno precedente, può verificare la LIPE prima dell’invio. È anche il momento in cui l’organo di controllo, se esiste, dovrebbe già vedere il fenomeno nei flussi informativi e chiederne conto.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è calcolare male la soglia, in eccesso o in difetto. Chi la sovrastima si allarma senza motivo; chi la sottostima si sente al sicuro e viene sorpreso dalla PEC. Un altro errore frequente è dimenticare che, per l’IVA, il dato che conta non è quello contabile ma quello dichiarato nella LIPE: se la comunicazione riporta un debito e il versamento non è stato fatto, per l’Agenzia il debito esiste, indipendentemente da ciò che si pensa di poter compensare in seguito.
Quanto dura realmente
Novanta giorni esatti per INPS, INAIL e AdER. Per l’Agenzia delle Entrate la durata di questa fase dipende dal trimestre: le LIPE si presentano entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (con regole particolari per il quarto trimestre), e da quella scadenza si misura la finestra di invio della segnalazione.
Dal giorno 91 in poi: la finestra entro cui l’ente deve spedire la segnalazione
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. La soglia è superata, il ritardo è qualificato e l’ente ha l’obbligo di attivarsi. Il messaggio non è una scelta discrezionale del funzionario: è un adempimento previsto dalla legge, generato in larga parte in modo automatizzato sulla base dei dati disponibili nelle banche dati.
La norma
Il comma 2 dell’art. 25-novies CCII distingue due tempi di invio. Per l’Agenzia delle Entrate la segnalazione parte contestualmente alla comunicazione di irregolarità prevista dall’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 e comunque non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione della LIPE. Per INPS, INAIL e AdER la segnalazione parte entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi. Il comma 1 stabilisce anche la forma: posta elettronica certificata o, in mancanza, raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria. I destinatari sono due: l’imprenditore e, ove esistente, l’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale se l’organo è collegiale.
I termini che si attivano
I termini di questa fase riguardano l’ente, non l’impresa. Ed è proprio qui che si colloca una delle domande più frequenti: “Se l’INPS mi scrive dopo i sessanta giorni, la segnalazione è nulla?”. La risposta onesta è che la norma vigente non collega alcuna sanzione al ritardo o all’omissione. Il testo originario del Codice (art. 15) prevedeva conseguenze pesanti per il creditore pubblico inadempiente, tra cui l’inefficacia del titolo di prelazione sul credito; il sistema attuale le ha eliminate. Il ritardo nell’invio, quindi, non cancella né riduce il debito e non impedisce all’ente di riscuoterlo.
Cosa può fare l’impresa ora
Anche in questa fase l’impresa può muoversi prima che la PEC arrivi. Se la soglia è superata da pochi giorni, chi presenta di propria iniziativa l’istanza di composizione negoziata arriva al tavolo con un vantaggio reputazionale e negoziale: dimostra di aver intercettato la crisi da sé, come l’art. 3 CCII richiede. Può inoltre preparare la documentazione (vedremo quale) e interrogare le banche dati degli enti per avere il quadro completo dei debiti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è aspettare la PEC come se fosse l’unico vero segnale. In realtà, quando la segnalazione arriva, l’ente ha già registrato un ritardo di almeno tre mesi (e per l’IVA, a volte, di molti di più). Nel frattempo la riscossione ordinaria prosegue: la segnalazione non sospende nulla e non concede alcuna tregua.
Quanto dura realmente
Sulla carta la finestra è di sessanta giorni per INPS, INAIL e AdER e fino a centocinquanta giorni dal termine LIPE per l’Agenzia delle Entrate. Nella prassi le segnalazioni tendono ad arrivare in blocchi, in corrispondenza delle elaborazioni massive degli enti; un’impresa con più debiti può quindi ricevere più segnalazioni, da enti diversi, in momenti diversi dell’anno.
Il giorno della PEC: cosa c’è scritto, cosa significa e cosa non significa
Cosa succede
La PEC arriva. Contiene l’indicazione dell’ente, il riferimento all’art. 25-novies, l’esposizione debitoria che ha fatto scattare la soglia e, soprattutto, l’invito a presentare l’istanza di composizione negoziata di cui all’art. 17, comma 1, CCII, “se ne ricorrono i presupposti” (art. 25-novies, comma 3). Una copia arriva, in parallelo, all’organo di controllo.
La norma e la natura dell’atto
Per capire come reagire bisogna capire che cosa sia, giuridicamente, questa comunicazione. La segnalazione è un atto informativo e di impulso, non un atto impositivo né un titolo esecutivo. Non accerta un nuovo debito, non irroga sanzioni, non intima il pagamento entro un termine a pena di esecuzione. Il debito che richiama nasce altrove: dalla denuncia contributiva, dalla LIPE, dall’avviso di addebito, dalla cartella. Per questo, di regola, non è la segnalazione in sé a dover essere contestata: se l’importo è sbagliato, a essere contestato, nei modi e nei termini propri, è l’atto da cui il debito deriva.
La natura informativa della segnalazione spiega anche perché la legge abbia rinunciato alle sanzioni per l’ente inadempiente: il sistema punta sull’emersione tempestiva della crisi, non sulla punizione del creditore. Il messaggio implicito è rivolto all’imprenditore: il tempo per agire in modo ordinato si sta esaurendo.
I termini che si attivano
Per l’impresa la segnalazione non fa decorrere alcun termine perentorio di risposta. Ma per l’organo di controllo sì: ricevuta la PEC, il collegio sindacale o il sindaco unico non può ignorarla, perché l’art. 25-octies CCII gli impone di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata, con una comunicazione motivata che fissa un termine non superiore a trenta giorni entro il quale l’organo amministrativo deve riferire sulle iniziative intraprese. La PEC dell’ente, in sostanza, accende il cronometro interno della governance.
Cosa può fare l’impresa ora
Il giorno della PEC l’impresa deve fare tre cose: verificare, fotografare, decidere. Verificare significa controllare che l’importo segnalato corrisponda alla realtà (pagamenti non abbinati, compensazioni, rateizzazioni già in corso, sgravi). Fotografare significa ricostruire l’intera esposizione verso tutti i creditori pubblici, non solo quello che ha scritto, perché è frequente che dietro una segnalazione INPS si nascondano anche debiti IVA e carichi affidati. Decidere significa scegliere, entro poche settimane, se la situazione è gestibile con strumenti ordinari (pagamento, rateizzazione) o se richiede uno strumento della crisi.
L’errore tipico di questa fase
Due errori opposti. Il primo è il panico: la segnalazione viene letta come una dichiarazione di insolvenza e l’impresa si paralizza. Non lo è: l’invito alla composizione negoziata presuppone anzi che l’impresa sia ancora risanabile. Il secondo errore è l’indifferenza: la PEC viene archiviata e non inoltrata ai sindaci o al consulente. Se l’organo di controllo ha ricevuto la stessa comunicazione e l’organo amministrativo non reagisce, si crea una traccia documentale dell’inerzia che, in un eventuale futuro contenzioso di responsabilità, peserà sugli amministratori.
Quanto dura realmente
La lettura della PEC richiede minuti; la verifica dei numeri, se l’amministrazione è ordinata, qualche giorno. Il tempo vero è quello della decisione, che la legge comprime implicitamente entro i trenta giorni concessi dall’organo di controllo.
Entro trenta giorni: la risposta interna, tra organo di controllo, amministratori e rischio penale
Cosa succede
Il calendario ora corre dentro l’impresa. L’organo di controllo, ricevuta la segnalazione esterna (e comunque ogni volta che riscontra i presupposti), invia all’organo amministrativo la propria segnalazione interna, motivata, con un termine di risposta. Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha esteso questo dovere anche al revisore legale, nell’ambito delle proprie funzioni; va però ricordato che il revisore non è destinatario delle PEC dei creditori pubblici qualificati, che arrivano solo all’imprenditore e all’organo di controllo.
La norma
L’art. 25-octies CCII stabilisce che la segnalazione dell’organo di controllo sia scritta, motivata e contenga un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. La tempestiva segnalazione e la vigilanza successiva sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità dei sindaci. È un meccanismo che sposta il peso delle decisioni: dopo la segnalazione, chi non agisce lo fa a proprio rischio.
I termini che si attivano
Il termine di trenta giorni fissato dall’organo di controllo è il primo vero termine che l’impresa deve rispettare dopo la PEC. Non è un termine processuale e non si sospende in agosto. La sua violazione non produce decadenze automatiche, ma fa sorgere per i sindaci il dovere di vigilare sulle iniziative e, nei casi più gravi, di attivare gli ulteriori strumenti che la legge mette loro a disposizione.
Cosa può fare l’impresa ora
Entro questi trenta giorni l’organo amministrativo dovrebbe riferire con un documento serio, non con una lettera di circostanza. Le opzioni realistiche sono quattro: pagamento integrale e rientro sotto soglia; rateizzazione con l’ente o con l’agente della riscossione; accesso alla composizione negoziata; accesso diretto a uno strumento di regolazione della crisi (accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo) quando lo squilibrio è già insolvenza. Ogni opzione va motivata con numeri: un piano di tesoreria, una stima dei flussi, una valutazione della sostenibilità del debito.
In questa fase entra in gioco anche il profilo penale, che molte imprese sottovalutano. Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto nell’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 il comma 3-bis, secondo cui l’omesso versamento di ritenute e IVA non è punibile se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute all’incasso dell’imposta o all’effettuazione delle ritenute. La Cassazione ha dato applicazione alla nuova causa di non punibilità già con la sentenza della Terza Sezione penale n. 41238 depositata l’11 novembre 2024, annullando con rinvio una condanna per omesso versamento IVA in presenza di una crisi di liquidità documentata; e con la sentenza n. 30532 depositata il 25 luglio 2024 aveva già valorizzato la novella in un caso di inesigibilità dei crediti. Ma il perimetro è stretto: con la sentenza n. 20070 del 29 maggio 2025 la Terza Sezione ha escluso la non punibilità in un caso in cui la crisi non era riconducibile alle cause tipiche individuate dalla legge, sottolineando che la crisi rilevante è anche quella in cui non vi siano azioni esperibili per superarla. Il corollario pratico è evidente: un’impresa che riceve la segnalazione e non attiva alcuno strumento disponibile, compresa la composizione negoziata, si priva di un argomento difensivo prezioso. Non a caso Cass. pen., Sez. III, n. 16526/2025 ha richiesto oneri rigorosi di allegazione e prova per invocare la crisi di liquidità anche per i fatti anteriori alla riforma.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è rispondere all’organo di controllo con una promessa generica (“stiamo valutando”, “attendiamo incassi importanti”). Una risposta del genere non protegge gli amministratori e non protegge i sindaci. Un secondo errore è lasciare che la risposta sia scritta dal solo consulente fiscale senza una lettura giuridica delle alternative: la scelta tra rateizzazione e composizione negoziata, ad esempio, ha conseguenze molto diverse sulle azioni esecutive in corso.
Quanto dura realmente
Trenta giorni al massimo, per legge, se l’organo di controllo li concede tutti. Nella pratica, un collegio sindacale attento fissa termini più brevi quando la situazione è grave, e chiede aggiornamenti periodici.
Almeno dieci giorni prima dell’istanza: la preparazione del fascicolo
Cosa succede
Se la risposta interna porta alla composizione negoziata, la timeline cambia passo. Da questo momento in poi il tempo non serve più a capire, ma a preparare. La composizione negoziata non si apre con una lettera: si apre caricando sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio un’istanza corredata da una documentazione precisa. Chi arriva impreparato rischia che l’esperto, alla prima convocazione, non trovi elementi per ritenere concrete le prospettive di risanamento.
La norma
L’art. 17, comma 3, CCII elenca ciò che l’imprenditore deve inserire nella piattaforma al momento dell’istanza: i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (o, per chi non è tenuto al deposito, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi) e una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni; in mancanza di bilanci approvati, i progetti di bilancio o una situazione aggiornata; un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo ministeriale e una relazione sull’attività con un piano finanziario per i sei mesi successivi; l’elenco dei creditori con i crediti scaduti e a scadere e le garanzie; le dichiarazioni sostitutive sulla pendenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale e sull’assenza di domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi; il certificato unico dei debiti tributari (art. 364 CCII); la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (art. 363 CCII); un estratto della Centrale dei rischi della Banca d’Italia non anteriore di tre mesi.
I termini che si attivano
Qui si trova un termine che poche imprese conoscono. Il comma 3-bis dell’art. 17, introdotto dal correttivo del 2024, consente di presentare l’istanza anche prima di aver ottenuto i tre certificati pubblici, purché l’imprenditore dichiari di averli richiesti almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza. La situazione economico-patrimoniale, a sua volta, non può essere anteriore di oltre sessanta giorni all’istanza, e l’estratto della Centrale dei rischi non può essere più vecchio di tre mesi. Sono termini a ritroso, che si calcolano partendo dal giorno in cui si intende depositare l’istanza: chi li sbaglia deve rifare i documenti.
Cosa può fare l’impresa ora
Il periodo di preparazione è la finestra in cui si costruisce la credibilità del percorso: i numeri caricati sulla piattaforma sono quelli su cui l’esperto, i creditori pubblici e, se necessario, il tribunale giudicheranno la serietà del piano. In concreto l’impresa può richiedere subito i tre certificati, far chiudere una situazione contabile infrannuale, costruire un piano di tesoreria a sei mesi e redigere il progetto di piano seguendo la lista di controllo, compilando anche il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento reso disponibile sulla piattaforma. Qui la qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, affiancata al coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, consente di preparare il fascicolo con lo sguardo di chi conosce il percorso dall’interno.
Questa è anche la fase in cui decidere se chiedere o no le misure protettive e, se sì, verso chi. Dopo il correttivo del 2024 la protezione può essere modulata: verso tutti i creditori, verso categorie, verso singoli creditori o singole iniziative. Un’impresa che ha un solo creditore aggressivo può evitare di “congelare” tutti gli altri rapporti, preservando la fiducia di banche e fornitori strategici.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare l’istanza con un piano di risanamento che è in realtà un elenco di speranze. I tribunali hanno mostrato di non avere indulgenza verso istanze dilatorie: il Tribunale di Fermo, con ordinanza del 31 luglio 2025, ha negato la conferma delle misure protettive a un’impresa il cui piano si limitava alla vendita di immobili, senza prosecuzione dell’attività né cessione dell’azienda, ritenendo lo strumento usato in modo meramente dilatorio. Un secondo errore è dimenticare che non si può accedere alla composizione negoziata se è pendente uno strumento di regolazione della crisi: la Cassazione civile, Sez. I, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha chiarito che il tribunale investito della domanda di fallimento può valutare in via incidentale l’inammissibilità dell’istanza presentata mentre era ancora pendente una domanda di concordato, anche se rinunciata ma non ancora dichiarata improcedibile.
Quanto dura realmente
La legge impone un minimo di dieci giorni se si vuole usare la dichiarazione sostitutiva sui certificati. Nella pratica, per un’impresa con contabilità aggiornata, la preparazione di un fascicolo completo richiede alcune settimane; per un’impresa con contabilità in ritardo, di più. È tempo che conviene iniziare a spendere il giorno stesso della PEC, non dopo.
Giorno X: l’istanza, la nomina dell’esperto e le prime quarantotto ore lavorative
Cosa succede
Il giorno X l’istanza viene caricata sulla piattaforma. La commissione istituita presso la Camera di commercio del capoluogo di regione nomina l’esperto indipendente, scegliendolo dall’elenco dei professionisti abilitati. Da questo momento il percorso non è più un progetto interno: c’è un terzo, indipendente, che valuterà la risanabilità e guiderà le trattative.
La norma
L’art. 17, comma 4, CCII stabilisce che l’esperto, verificata la propria indipendenza e la disponibilità di tempo, comunichi l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, inserendo nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e quella sui requisiti di indipendenza. Il comma 5 gli impone di convocare senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche sulla base delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore. Se le prospettive sono concrete, l’esperto incontra le altre parti e fissa incontri a cadenza ravvicinata; se non lo sono, lo comunica all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Il comma 6 concede alle parti tre giorni dalla comunicazione della convocazione per presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto.
Se l’imprenditore ha chiesto misure protettive, l’art. 18 CCII prevede che l’istanza sia pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Dal giorno della pubblicazione i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività; restano esclusi dalla protezione i crediti dei lavoratori.
I termini che si attivano
Il giorno X attiva una cascata di termini brevissimi: due giorni lavorativi per l’accettazione dell’esperto; tre giorni per le osservazioni sull’indipendenza; cinque giorni lavorativi per l’eventuale archiviazione. Ma il termine che conta di più per l’impresa è un altro, e si attiva con la pubblicazione nel registro delle imprese: quello per il ricorso al tribunale, che vedremo nella prossima tappa. Va ricordato che la sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto) non è un rifugio in questa materia: i procedimenti relativi alle misure protettive e cautelari hanno natura urgente e i termini del Codice sono costruiti per correre senza pause. Chi presenta l’istanza a fine luglio deve organizzarsi per lavorare anche ad agosto.
Cosa può fare l’impresa ora
Nelle prime quarantotto ore lavorative l’impresa deve essere pronta a rispondere all’esperto: il primo incontro decide se il percorso prosegue o viene archiviato. Può preparare una presentazione sintetica dell’azienda, dei numeri e delle leve di risanamento; può individuare i creditori pubblici e privati con cui aprire subito le trattative; può predisporre in anticipo il ricorso per la conferma delle misure protettive, in modo da depositarlo appena avvenuta la pubblicazione. L’imprenditore partecipa personalmente agli incontri e può farsi assistere dai propri consulenti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che l’esperto sia un consulente dell’impresa. Non lo è: è un facilitatore indipendente, tenuto a riferire con imparzialità. Un imprenditore che si presenta al primo incontro senza numeri, o con numeri diversi da quelli caricati sulla piattaforma, rischia l’archiviazione. E l’archiviazione ha una conseguenza temporale pesante: ai sensi dell’art. 17, comma 9, CCII non si può presentare una nuova istanza prima di un anno, termine ridotto a quattro mesi, per una sola volta, solo se l’archiviazione è chiesta dallo stesso imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.
Quanto dura realmente
La fase di avvio, dalla nomina al primo incontro, si consuma nei termini brevi indicati dalla legge. I tempi effettivi della nomina dipendono dall’organizzazione della Camera di commercio competente; una volta nominato, l’esperto ha termini stringenti e la convocazione avviene di regola a pochi giorni dall’accettazione.
Dal giorno X+1 al giorno X+20: il tribunale, lo scudo e le sue condizioni
Cosa succede
La protezione prevista dall’art. 18 CCII scatta con la pubblicazione, ma è provvisoria. Per mantenerla l’impresa deve chiedere al tribunale di confermarla. Da questo momento in poi la composizione negoziata, che è un percorso stragiudiziale e riservato, incrocia per la prima volta un procedimento giudiziale.
La norma
L’art. 19 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che l’imprenditore, con ricorso al tribunale competente, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chieda la conferma o la modifica delle misure protettive e, se occorre, i provvedimenti cautelari necessari. Entro venti giorni dalla pubblicazione deve chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento. L’omesso o ritardato deposito del ricorso rende inefficaci le misure protettive. Il tribunale fissa l’udienza con decreto entro dieci giorni dal deposito; sente le parti e l’esperto; provvede con ordinanza stabilendo la durata delle misure, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni. Su richiesta, e con il parere dell’esperto, le misure possono essere prorogate per il tempo necessario, fino a una durata complessiva di duecentoquaranta giorni.
I termini che si attivano
Questa è la tappa con i termini più severi dell’intera timeline. Il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione: è un termine perentorio, il cui mancato rispetto fa cadere lo scudo. Il termine di venti giorni per l’iscrizione del numero di ruolo è a sua volta presidiato dalla cancellazione dell’iscrizione dell’istanza. La durata delle misure, tra trenta e centoventi giorni, e il tetto complessivo di duecentoquaranta giorni delimitano il tempo in cui l’impresa può trattare senza il rischio di azioni esecutive dei creditori protetti.
Cosa può fare l’impresa ora
Tra il deposito del ricorso e l’udienza l’impresa deve dimostrare al tribunale che le misure sono funzionali alle trattative e non sproporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori. Può chiedere misure selettive; può chiedere provvedimenti cautelari specifici; può depositare il parere dell’esperto sulle prospettive di risanamento. I tribunali di merito hanno mostrato di valutare con attenzione la proporzione: il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato per centoventi giorni le misure tipiche (divieto di azioni esecutive e cautelari, divieto di revoca unilaterale dei contratti per crediti anteriori), delimitandone però con precisione il perimetro; il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 4 aprile 2025, ha esaminato congiuntamente conferma delle misure protettive e concessione di misure cautelari ex art. 19 CCII in un’ipotesi di composizione negoziata con estensione alla posizione del socio illimitatamente responsabile.
La protezione può avere effetti anche fuori dal processo civile. La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 30109 del 9 luglio 2025 (depositata il 2 settembre 2025), ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro un’ordinanza che aveva escluso il pericolo di dispersione ai fini del sequestro preventivo tributario valorizzando proprio l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati positivi rilevati dall’esperto.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è usare le misure protettive come strumento dell’ultimo minuto per bloccare un’udienza di liquidazione giudiziale. La Cassazione civile, Sez. I, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha escluso che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata obblighi il giudice a rinviare l’udienza sull’insolvenza: il debitore non ha un diritto pieno al differimento per coltivare percorsi alternativi. E se l’esperto archivia il percorso per mancanza di buona fede, lo scudo cade: il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso pronunciarsi sulla conferma delle misure dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di correttezza nelle trattative, mentre il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che la conferma delle misure era stata negata per assenza di prospettive di risanamento.
Quanto dura realmente
Dal deposito del ricorso all’ordinanza passano di regola poche settimane, perché l’udienza va fissata entro dieci giorni dal deposito e il procedimento è strutturato per essere rapido; in alcuni casi l’udienza viene differita per consentire all’esperto di depositare il proprio parere. Lo scudo, una volta confermato, dura quanto stabilito dal giudice, con il limite complessivo dei duecentoquaranta giorni.
Dal primo al sesto mese: le trattative con il Fisco, con gli enti previdenziali e con la Riscossione
Cosa succede
Siamo nel cuore della composizione negoziata. L’esperto convoca le parti, i tavoli si aprono, le proposte circolano. Per le imprese che hanno ricevuto la segnalazione, i protagonisti di queste trattative sono proprio i creditori che hanno scritto: l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS, l’INAIL. È un paradosso solo apparente: lo stesso ente che ha segnalato il debito è quello con cui si deve cercare la soluzione.
La norma
Due gruppi di norme governano questa fase. Il primo è quello delle misure premiali dell’art. 25-bis CCII: riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari che maturano durante la composizione negoziata, quando il percorso si chiude con una delle soluzioni previste dalla legge; riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista la riduzione in caso di pagamento entro un termine, se quel termine scade dopo la presentazione dell’istanza; riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti tributari oggetto della composizione negoziata nell’ambito di un successivo strumento di regolazione della crisi; possibilità di ottenere una rateizzazione delle imposte non ancora iscritte a ruolo (imposte sui redditi, ritenute, IVA, IRAP) fino a settantadue rate mensili, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, e fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave difficoltà, con decadenza in caso di mancato pagamento anche di una sola rata e negli altri casi previsti dalla norma.
Il secondo è la transazione fiscale nella composizione negoziata, introdotta dal D.Lgs. 136/2024 con il comma 2-bis dell’art. 23 CCII per i percorsi avviati con istanza depositata dopo il 28 settembre 2024. L’imprenditore può proporre all’Amministrazione finanziaria e all’Agente della riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori, allegando una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali e una relazione di un professionista indipendente sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Se l’accordo viene concluso, il tribunale, verificata la regolarità della documentazione, ne autorizza l’esecuzione. In questa sede non è previsto il cram down: senza l’adesione effettiva dell’Amministrazione l’accordo non si fa. Restano inoltre fuori, allo stato, i contributi previdenziali, che non possono essere oggetto di transazione nella composizione negoziata e vanno gestiti con altri strumenti.
I termini che si attivano
In questa fase i termini sono quelli della durata delle misure protettive (da trenta a centoventi giorni, fino a duecentoquaranta complessivi) e quello dell’incarico dell’esperto (centottanta giorni dall’accettazione). Sul fronte tributario, la rateizzazione premiale richiede che il percorso si chiuda con un contratto o un accordo tra quelli previsti dalla legge; la decadenza per mancato pagamento di una sola rata è molto più severa del regime ordinario della riscossione.
Cosa può fare l’impresa ora
Nei mesi delle trattative l’impresa può trasformare la segnalazione in una proposta: con il Fisco attraverso la transazione dell’art. 23, comma 2-bis, con la Riscossione attraverso la dilazione, con gli enti previdenziali attraverso rateizzazioni e, se necessario, attraverso uno strumento di regolazione della crisi. La giurisprudenza di merito comincia a fornire indicazioni: il Tribunale di Monza, con provvedimento del 31 dicembre 2025, nell’autorizzare l’esecuzione di un accordo transattivo fiscale concluso in composizione negoziata, ha sottolineato che l’adesione dell’Erario non è una rinuncia indiscriminata, ma una soluzione efficiente quando, nella liquidazione giudiziale, il credito resterebbe in larga parte insoddisfatto per l’incapienza dell’attivo.
È in questa fase che la segnalazione cambia volto. L’ente che tre o quattro mesi prima aveva scritto per comunicare il superamento della soglia diventa ora un interlocutore negoziale, con cui si discutono numeri, garanzie e tempi. La qualità del dialogo dipende in larga misura da ciò che l’impresa ha preparato prima: una situazione debitoria riconciliata con i dati degli enti, un piano che dimostri la capacità di rispettare i nuovi impegni, relazioni professionali che reggano il vaglio degli uffici.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è presentare al Fisco una proposta senza la dimostrazione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Le Agenzie decidono sulla base dei numeri e delle relazioni professionali; una proposta ben scritta ma mal documentata viene respinta. Un altro errore è confidare nella transazione per i contributi INPS: nella composizione negoziata non è ammessa, e contarci significa costruire un piano su un presupposto sbagliato.
Quanto dura realmente
Le trattative con i creditori pubblici tendono a occupare buona parte dei centottanta giorni dell’incarico, perché le Agenzie devono istruire la proposta e le relazioni. È per questo che conviene aprire il tavolo fiscale fin dalle prime settimane, non a ridosso della scadenza.
Dal giorno 180 al giorno 360: la chiusura del percorso e gli esiti possibili
Cosa succede
Il calendario si avvicina al termine naturale. L’art. 17, comma 7, CCII prevede che l’incarico dell’esperto si consideri concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata. L’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo chiedono l’imprenditore o le parti e l’esperto acconsente, oppure quando l’imprenditore ha fatto ricorso al tribunale o pendono misure protettive o cautelari. Al termine, l’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore, ai partecipanti alle trattative e, se sono state concesse misure, al giudice, che ne dichiara cessati gli effetti.
La norma: gli sbocchi
Gli esiti sono indicati dall’art. 23 CCII. Da un lato le soluzioni negoziali: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni secondo la relazione dell’esperto; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto; l’accordo transattivo fiscale del comma 2-bis. Dall’altro lato gli strumenti di regolazione della crisi: piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo e, quando l’esperto riferisce che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio previsto dall’art. 25-sexies CCII, da proporre nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale.
I termini che si attivano
I centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto sono il termine naturale del percorso; la prosecuzione non può superare ulteriori centottanta giorni. Se si vuole accedere al concordato semplificato, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale è decisivo. E se il percorso si chiude con un’archiviazione, riparte il termine di un anno prima di poter presentare una nuova istanza.
Cosa può fare l’impresa ora
Negli ultimi mesi del percorso l’impresa deve scegliere lo sbocco giusto prima che il termine scada, non dopo. Se l’accordo con il Fisco non si è chiuso, può trasferire la stessa proposta in un accordo di ristrutturazione o in un concordato preventivo, dove, a determinate condizioni, il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali (artt. 63 e 88 CCII). Se le trattative sono fallite senza colpa, può valutare il concordato semplificato. Se l’accordo è stato raggiunto, deve rispettarlo scrupolosamente: la decadenza dalle misure premiali e dalla rateizzazione è severa.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è arrivare al giorno 180 senza aver preparato un piano B. Un percorso che si chiude senza esito e senza un’alternativa già pronta lascia l’impresa esposta, nello stesso momento, alla cessazione della protezione e alla ripresa delle azioni dei creditori, compresi quelli pubblici che avevano inviato la segnalazione.
Quanto dura realmente
Il percorso dura centottanta giorni, che possono diventare fino a trecentosessanta in caso di prosecuzione. A questo si aggiunge il tempo dell’eventuale strumento di regolazione della crisi successivo, che ha una propria scansione processuale.
La stessa procedura, due calendari
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati numerici plausibili per mostrare come cambia la timeline a seconda delle scelte. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 – Contributi INPS: il calendario di chi agisce e quello di chi lascia correre
Ipotesi di partenza. S.r.l. con undici dipendenti. Contributi dovuti nell’anno 2025: 148.300 €. La soglia del 30% è quindi pari a 44.490 €. La società non versa i contributi in scadenza il 16 gennaio 2026 (15.940 €), il 16 febbraio 2026 (15.310 €) e il 16 marzo 2026 (16.610 €), per un totale di 47.860 €. Il 16 marzo 2026 più novanta giorni porta al 14 giugno 2026: dal 15 giugno 2026 l’intero importo è in ritardo di oltre novanta giorni e supera sia i 15.000 € sia il 30% dei contributi dell’anno precedente. La condizione dell’art. 25-novies è integrata il 15 giugno 2026; l’INPS deve inviare la segnalazione entro sessanta giorni, cioè entro il 14 agosto 2026. Il termine è amministrativo e corre anche in agosto.
| Data | Calendario A – l’impresa che agisce | Calendario B – l’impresa che lascia correre |
|---|---|---|
| 28 luglio 2026 | Arriva la PEC dell’INPS; il giorno stesso viene inoltrata al collegio sindacale e ai consulenti | Arriva la PEC; viene archiviata come sollecito |
| 3 agosto 2026 | Il collegio sindacale invia la segnalazione ex art. 25-octies con termine di 20 giorni | Il collegio sindacale invia la segnalazione con termine di 30 giorni |
| 4 agosto 2026 | Richiesta del certificato unico dei debiti tributari, del certificato dei debiti contributivi e della situazione AdER | Nessuna iniziativa |
| 18 agosto 2026 | Istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive (sono passati 14 giorni dalla richiesta dei certificati, più dei 10 richiesti) | Nessuna iniziativa |
| 20 agosto 2026 | L’organo amministrativo riferisce ai sindaci allegando l’istanza e il piano finanziario a sei mesi | — |
| Ipotesi: nomina il 24 agosto, accettazione il 26 agosto 2026 | Accettazione entro due giorni lavorativi; pubblicazione dell’istanza nel registro imprese il 27 agosto | — |
| 28 agosto 2026 | Deposito del ricorso ex art. 19 CCII, il giorno successivo alla pubblicazione | — |
| 2 settembre 2026 | — | Scade il termine dei sindaci senza risposta; il collegio ne dà atto a verbale |
| Ipotesi: 7 settembre 2026 | Udienza fissata entro dieci giorni dal deposito; ordinanza di conferma delle misure per 120 giorni | — |
| Entro il 16 settembre 2026 | Iscrizione del numero di ruolo nel registro imprese (20 giorni dalla pubblicazione) | — |
| Autunno 2026 | Trattative: rateizzazione con l’INPS; per i debiti tributari, proposta di transazione ex art. 23, co. 2-bis | Ipotesi: notifica di un avviso di addebito INPS per i contributi omessi |
| Inverno 2026-2027 | Chiusura dell’accordo o prosecuzione dell’incarico | Ipotesi: pignoramento presso terzi dei crediti verso clienti; riduzione degli affidamenti bancari |
| 22 febbraio 2027 | Scadenza dei 180 giorni dall’accettazione dell’esperto (26 agosto 2026) | Ipotesi: ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale da parte di un creditore |
Il confronto mostra che nello stesso arco temporale di sette mesi l’impresa del calendario A ha trasformato la segnalazione in un percorso protetto, mentre l’impresa del calendario B ha consumato ogni finestra difensiva. Se quest’ultima presentasse l’istanza di composizione negoziata a ridosso dell’udienza sull’insolvenza, non avrebbe alcun diritto al rinvio (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634/2025) e dovrebbe convincere un tribunale che il percorso non è meramente dilatorio.
Simulazione 2 – Debito IVA: la soglia dei 20.000 € e i 150 giorni dopo la LIPE
Ipotesi di partenza. S.r.l. con volume d’affari 2025 di 612.000 €. La soglia del 10% sarebbe 61.200 €. Nella LIPE del secondo trimestre 2026, da presentare entro il 30 settembre 2026, emerge un’IVA dovuta e non versata di 23.740 €. Il debito è inferiore al 10% del volume d’affari, ma supera i 20.000 €: la segnalazione va inviata “in ogni caso”.
Sviluppo. L’Agenzia delle Entrate invia la segnalazione contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 e comunque non oltre centocinquanta giorni dal 30 settembre 2026, cioè entro il 27 febbraio 2027. Se la società riceve la segnalazione insieme alla comunicazione di irregolarità, ha davanti due strade: pagare con le riduzioni previste per la definizione della comunicazione, eventualmente con dilazione; oppure, se il debito IVA è solo la parte visibile di uno squilibrio più ampio, avviare la composizione negoziata. In questo secondo caso, se le sanzioni sono irrogate con una comunicazione il cui termine di pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza, può fruire della riduzione delle sanzioni alla misura minima prevista dall’art. 25-bis, comma 2, CCII.
Esito. Con un’istanza depositata, ad esempio, il 19 novembre 2026, prima dell’arrivo della comunicazione, l’impresa entra nel percorso con il vantaggio temporale di aver anticipato l’ente; con un’istanza depositata dopo il 27 febbraio 2027, arriva quando la comunicazione è già stata notificata e il ciclo della riscossione potrebbe essere avviato.
Simulazione 3 – Carichi affidati all’AdER: la soglia che dipende dalla forma giuridica
Ipotesi di partenza. S.n.c. con carichi affidati all’Agente della riscossione, autodichiarati o definitivi, per 213.470 €, tutti scaduti da oltre novanta giorni. Per le società di persone la soglia è di 200.000 €: la condizione è integrata. Se la stessa esposizione facesse capo a una S.r.l., la soglia sarebbe di 500.000 € e la segnalazione non partirebbe. Se invece 31.000 € dei carichi derivassero da un accertamento ancora impugnato e non definitivo, l’esposizione rilevante scenderebbe a 182.470 € e la soglia non sarebbe superata.
Esito. Il calcolo corretto della soglia, e in particolare la distinzione tra carichi definitivi e contestati, cambia la timeline: in un caso l’AdER deve segnalare entro sessanta giorni, nell’altro no.
I binari paralleli: come cambia la timeline se l’impresa attiva un rimedio
La timeline descritta finora segue il binario principale, quello della composizione negoziata. Ma la segnalazione può essere gestita anche con altri strumenti, ciascuno dei quali cambia il calendario in modo diverso.
Il binario della rateizzazione ordinaria. Se il debito è circoscritto e l’impresa ha flussi sufficienti, la soluzione più semplice è la rateizzazione con l’ente o con l’Agente della riscossione secondo la disciplina ordinaria (per i carichi affidati, art. 19 del D.P.R. 602/1973). Il vantaggio è la rapidità; il limite è che la rateizzazione non protegge dagli altri creditori e non incide sul debito complessivo. Sul piano penale, la rateizzazione in corso ha assunto un peso nuovo: la Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 38438 depositata il 27 novembre 2025, ha riconosciuto che la disciplina più favorevole introdotta nel 2024 per chi sta pagando a rate il debito IVA si applica anche ai fatti commessi prima della riforma.
Il binario della contestazione dell’atto presupposto. Se la segnalazione si fonda su un debito sbagliato, il rimedio non è contro la PEC ma contro l’atto da cui il debito nasce: il ricorso tributario contro la cartella o l’atto impositivo nei termini di legge; l’opposizione all’avviso di addebito INPS davanti al giudice del lavoro nei termini previsti per quel titolo; la richiesta di annullamento in autotutela per errori materiali. La timeline, in questo caso, si sposta sul calendario del contenzioso, con i suoi tempi e i suoi gradi di giudizio.
Il binario della composizione negoziata. È il binario descritto nelle tappe precedenti, quello a cui la segnalazione espressamente invita. Aggiunge alla rateizzazione due elementi decisivi: la protezione verso tutti i creditori (o verso quelli scelti) e l’accesso a misure premiali e alla transazione fiscale.
Il binario degli strumenti di regolazione della crisi. Quando lo squilibrio è già insolvenza o quando il Fisco e gli enti non aderiscono, l’impresa può accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti o al concordato preventivo, nei quali la transazione fiscale e contributiva può essere omologata anche contro il dissenso dell’Amministrazione quando ricorrono le condizioni degli artt. 63 e 88 CCII. La timeline si allunga, ma gli strumenti di tutela diventano più incisivi.
Il binario delle imprese minori. Le imprese sotto soglia (le “imprese minori” del Codice) possono accedere alla composizione negoziata con le regole semplificate dell’art. 25-quater CCII e, quando la crisi non è risolvibile in via negoziale, alle procedure di sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata. In questi casi il calendario passa per l’Organismo di composizione della crisi e per i suoi gestori.
La scelta del binario non è definitiva: la composizione negoziata può sfociare in un accordo di ristrutturazione, una rateizzazione può essere inserita in un piano più ampio, un contenzioso può correre in parallelo alle trattative. Ciò che conta è che ogni cambio di binario rispetti i termini del binario di arrivo.
Le 5 finestre critiche in cui agire o non agire cambia l’esito
- Tra il giorno 0 e il giorno 90: la finestra della prevenzione. È l’unico momento in cui l’impresa può evitare del tutto la segnalazione, rientrando sotto soglia, regolarizzando o correggendo errori di versamento. Dopo, l’ente è obbligato a scrivere.
- Il giorno della PEC e i trenta giorni successivi: la finestra della decisione. È la finestra in cui l’organo amministrativo deve rispondere all’organo di controllo con iniziative concrete. Un’inerzia documentata in questa fase pesa sulla posizione degli amministratori, sia nel contenzioso civile di responsabilità sia sul piano penale.
- Il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza: la finestra dello scudo. Il ricorso ex art. 19 CCII va depositato entro il giorno successivo, e il numero di ruolo va iscritto entro venti giorni. Un ritardo di un solo giorno fa perdere le misure protettive.
- I primi due mesi dall’accettazione dell’esperto: la finestra della serietà. È il periodo in cui l’esperto valuta la concretezza del risanamento e in cui un’archiviazione chiesta dall’imprenditore riduce a quattro mesi, anziché un anno, il blocco per una nuova istanza. È anche il momento giusto per aprire il tavolo fiscale.
- I sessanta giorni dopo la relazione finale: la finestra dell’ultima uscita. Se le trattative non hanno avuto esito ma si sono svolte correttamente, è la finestra entro cui proporre il concordato semplificato. Superata, restano gli strumenti ordinari, con tempi e requisiti diversi.
Le domande sul tempo che le imprese fanno più spesso
Ho ricevuto la segnalazione dell’INPS: entro quanto devo rispondere all’ente? La legge non impone all’impresa un termine di risposta all’ente che ha segnalato. Ma il tempo non è neutro: la segnalazione arriva anche all’organo di controllo, che deve fissare all’organo amministrativo un termine non superiore a trenta giorni per riferire sulle iniziative; e nel frattempo la riscossione ordinaria prosegue. In pratica, la finestra utile per decidere è di circa un mese.
La segnalazione è arrivata oltre i sessanta giorni dal superamento della soglia: posso contestarla? La norma vigente non prevede sanzioni o invalidità per il ritardo dell’ente. Il ritardo, quindi, non cancella il debito. Ha senso, invece, verificare che la soglia sia davvero superata: se l’importo comprende debiti già pagati, rateizzati o non ancora definitivi, l’errore va fatto valere sull’atto presupposto o segnalato all’ente.
Se presento l’istanza di composizione negoziata dopo aver ricevuto un ricorso per liquidazione giudiziale, sono ancora in tempo? La composizione negoziata resta accessibile, ma non garantisce il rinvio dell’udienza: la Cassazione (ord. n. 3634/2025) ha escluso un diritto pieno del debitore al differimento. Più l’istanza è tardiva, più è difficile dimostrare che non sia dilatoria.
Quanto dura in tutto il percorso che la segnalazione mi invita ad avviare? L’incarico dell’esperto dura centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili per non oltre altri centottanta. Le misure protettive durano da trenta a centoventi giorni, prorogabili fino a duecentoquaranta complessivi. Se il percorso sfocia in uno strumento di regolazione della crisi, a questi tempi si aggiungono quelli del relativo procedimento.
Ad agosto i termini si fermano? No. I termini dell’art. 25-novies e dell’art. 25-octies sono amministrativi e corrono anche in agosto. La sospensione feriale riguarda i soli termini processuali e opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto; nei procedimenti urgenti della crisi d’impresa, come quello sulle misure protettive, non conviene fare alcun affidamento su di essa. Chi riceve la segnalazione a luglio non deve contare sulla pausa estiva.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione al caso concreto è sempre necessaria la lettura integrale del provvedimento.
Giorno 0 e fase di accumulo: la responsabilità per l’omesso versamento
Cass. pen., Sez. V, sent. n. 927/2026, depositata il 9 gennaio 2026. Principio: l’amministratore può rispondere di bancarotta impropria da operazioni dolose quando l’omesso pagamento sistematico di imposte e contributi ha causato o anche solo aggravato il dissesto della società. Rilevanza: spiega perché ignorare la soglia e la segnalazione non è mai una scelta neutra.
Cass. pen., sent. n. 8756 del 5 marzo 2026. Principio: l’omissione ingente e preordinata dei versamenti erariali può integrare la bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose. Rilevanza: conferma che l’accumulo di debiti verso l’Erario, se frutto di una scelta gestionale, ha rilievo penale.
Cass. pen., sent. n. 30791/2026. Principio: il sistematico inadempimento di obblighi fiscali e previdenziali integra un’operazione dolosa quando costituisce una consapevole scelta di gestione causalmente legata al dissesto. Rilevanza: consolida l’orientamento sulle conseguenze penali della “finanza da omesso versamento”.
Cass. pen., sent. n. 8559/2026. Principio: il giudice deve distinguere l’omesso versamento usato come modalità di finanziamento da quello conseguente a una crisi già in atto, con ricadute sull’elemento soggettivo. Rilevanza: mostra quanto conti documentare la crisi e le iniziative adottate per affrontarla.
I trenta giorni dopo la PEC: crisi di liquidità e non punibilità
Cass. pen., Sez. III, sent. n. 30532/2024, depositata il 25 luglio 2024. Principio: alla luce della riforma del 2024, la crisi di liquidità dovuta all’inesigibilità dei crediti può escludere la responsabilità per l’omesso versamento IVA. Rilevanza: prima apertura della Cassazione alla nuova causa di non punibilità.
Cass. pen., Sez. III, sent. n. 41238, depositata l’11 novembre 2024. Principio: la nuova causa di non punibilità dell’art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000 si applica quando l’omesso versamento dipende da cause non imputabili sopravvenute, con annullamento della condanna in presenza di prove della crisi finanziaria. Rilevanza: mostra il valore della documentazione della crisi prodotta tempestivamente.
Cass. pen., Sez. III, sent. n. 16526/2025 (udienza 4 aprile 2025, deposito 2 maggio 2025). Principio: la causa di non punibilità si applica anche ai fatti anteriori alla riforma, ma solo se l’imputato assolve oneri rigorosi di allegazione e prova. Rilevanza: la prova della crisi va costruita nel momento in cui la crisi si manifesta, non anni dopo.
Cass. pen., Sez. III, sent. n. 20070 del 29 maggio 2025. Principio: la crisi di liquidità rilevante è quella riconducibile alle cause tipiche previste dalla legge e non superabile con le azioni esperibili; il normale rischio d’impresa non basta. Rilevanza: chi riceve la segnalazione e non attiva gli strumenti disponibili indebolisce la propria difesa.
Cass. pen., Sez. III, sent. n. 38438/2025, depositata il 27 novembre 2025. Principio: la disciplina più favorevole introdotta nel 2024 per il contribuente che sta pagando a rate il debito IVA si applica retroattivamente anche ai fatti commessi prima della riforma. Rilevanza: collega il binario della rateizzazione alla tutela penale degli amministratori.
Preparazione e istanza: i limiti di accesso
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31856 del 6 dicembre 2025. Principio: il tribunale investito della domanda di fallimento può valutare in via incidentale l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata presentata mentre era pendente una domanda di concordato preventivo, anche se rinunciata ma non ancora dichiarata improcedibile. Rilevanza: prima di presentare l’istanza bisogna verificare l’assenza di procedure pendenti.
Trib. Fermo, ord. 31 luglio 2025. Principio: le misure protettive non vanno confermate quando il piano si limita alla liquidazione di beni senza continuità né cessione dell’azienda, configurando un uso dilatorio dello strumento. Rilevanza: il fascicolo deve contenere un vero progetto di risanamento.
Il tribunale e lo scudo: le misure protettive
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. Principio: la pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non obbliga il giudice a rinviare l’udienza sull’insolvenza. Rilevanza: la tempestività dell’istanza è decisiva; l’ultimo minuto non protegge.
Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025). Principio: il tribunale può confermare le misure protettive tipiche per centoventi giorni, delimitandone con precisione il perimetro in base alla loro funzionalità alle trattative. Rilevanza: mostra come i giudici modulano durata e ampiezza dello scudo.
Trib. Palermo, ord. 4 aprile 2025. Principio: nella composizione negoziata il tribunale può esaminare congiuntamente la conferma delle misure protettive e la concessione di specifiche misure cautelari ex art. 19 CCII, anche con riferimento alla posizione del socio illimitatamente responsabile. Rilevanza: le misure possono essere calibrate sulle esigenze concrete del piano.
Trib. Milano, sez. II, ord. 19 febbraio 2025. Principio: dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per mancanza di buona fede e correttezza nelle trattative, il tribunale non può più pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive. Rilevanza: la condotta nelle trattative condiziona la sopravvivenza dello scudo.
Trib. Mantova, sent. 13 febbraio 2025. Principio: negata la conferma delle misure per assenza di prospettive di risanamento, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. Rilevanza: il fallimento del percorso negoziale riapre immediatamente il binario dell’insolvenza.
Cass. pen., Sez. III, sent. n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). Principio: l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati positivi rilevati dall’esperto possono essere valorizzati per escludere il pericolo di dispersione ai fini del sequestro preventivo tributario. Rilevanza: la composizione negoziata ha effetti protettivi anche sul fronte penale-tributario.
Le trattative con il Fisco
Trib. Monza, Sez. III civ., provvedimento del 31 dicembre 2025. Principio: nell’autorizzare l’esecuzione dell’accordo transattivo fiscale concluso ex art. 23, comma 2-bis, CCII, il giudice considera che l’adesione dell’Erario costituisce una soluzione efficiente, e non una rinuncia, quando nella liquidazione giudiziale il credito resterebbe insoddisfatto. Rilevanza: prima indicazione applicativa sulla transazione fiscale nella composizione negoziata, lo sbocco naturale di molte segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’AdER.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo Studio interviene nella tappa in cui l’impresa si trova, con strumenti diversi a seconda del punto della timeline. Ecco, in concreto, cosa facciamo.
- Ricostruiamo la soglia prima dell’ente. Se sei tra il giorno 0 e il giorno 90, calcoliamo l’esposizione verso INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e AdER applicando le soglie dell’art. 25-novies, distinguiamo i carichi definitivi da quelli contestati e ti diciamo se e quando la segnalazione può partire.
- Verifichiamo la segnalazione ricevuta. Se la PEC è già arrivata, confrontiamo gli importi segnalati con estratti di ruolo, cassetto previdenziale e fiscale, pagamenti e rateizzazioni in corso, individuando errori e debiti non dovuti.
- Impostiamo la risposta all’organo di controllo. Entro i trenta giorni dell’art. 25-octies, redigiamo con gli amministratori una relazione motivata sulle iniziative, con numeri e alternative, per tutelare la governance e documentare la gestione della crisi.
- Prepariamo il fascicolo della composizione negoziata. Richiediamo i certificati degli artt. 363 e 364 CCII e la situazione AdER rispettando il termine dei dieci giorni, coordiniamo con i commercialisti dello staff la situazione patrimoniale, il piano finanziario a sei mesi e il progetto di piano di risanamento.
- Depositiamo il ricorso per le misure protettive nei termini. Predisponiamo in anticipo il ricorso ex art. 19 CCII per depositarlo entro il giorno successivo alla pubblicazione, curiamo l’iscrizione del numero di ruolo entro venti giorni e sosteniamo l’udienza, calibrando misure selettive o cautelari.
- Costruiamo la proposta al Fisco. Impostiamo la transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando le relazioni richieste, e le istanze di rateizzazione premiale dell’art. 25-bis.
- Gestiamo il fronte previdenziale. Poiché i contributi non sono transigibili nella composizione negoziata, costruiamo le soluzioni alternative (rateizzazioni, inserimento in accordi di ristrutturazione o concordato) e verifichiamo gli avvisi di addebito per le eventuali opposizioni.
- Difendiamo contro gli atti esecutivi. Se la riscossione è già partita, esaminiamo cartelle, avvisi di addebito e pignoramenti e valutiamo le impugnazioni e le opposizioni nei termini, coordinandole con il percorso negoziale.
- Prepariamo lo sbocco prima del giorno 180. Valutiamo con anticipo accordi, piani, concordato preventivo, concordato semplificato o, per le imprese minori, gli strumenti del sovraindebitamento, così che la chiusura del percorso non lasci l’impresa senza alternative.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la segnalazione dei creditori pubblici qualificati invita proprio alla composizione negoziata, e conoscere come l’esperto indipendente valuta la risanabilità, legge un piano e conduce le trattative consente di preparare l’impresa a superare quel vaglio. Va precisato che, quando assiste l’impresa, lo Studio agisce come suo difensore e consulente, mentre l’esperto nominato dalla Camera di commercio resta un terzo indipendente.
Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale della segnalazione fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la tappa amministrativa, quella negoziale, quella davanti al tribunale e quella delle impugnazioni, senza cambi di linea. Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso, perché nella segnalazione dei creditori pubblici il profilo tributario, quello previdenziale e quello concorsuale non si possono separare.
Il tempo che resta
La segnalazione dei creditori pubblici qualificati non è una condanna e non è un sollecito qualsiasi. È un orologio che la legge fa suonare quando il debito verso Fisco, Riscossione o enti previdenziali ha superato una soglia precisa, con un invito altrettanto preciso: aprire la composizione negoziata finché la crisi è ancora gestibile. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’impresa in difficoltà, ed è anche la più sprecata. Ogni tappa della timeline ha la sua finestra, e ogni finestra chiusa restringe le opzioni di quella successiva.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo passaggio perché la destinazione indicata dalla segnalazione è il percorso in cui l’Avv. Monardo è qualificato come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e perché i creditori che segnalano parlano il linguaggio del diritto tributario e previdenziale, che lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avvocato tratta ogni giorno. La qualifica di cassazionista assicura che la stessa strategia possa essere sostenuta, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Il calendario della tua segnalazione è già partito: scrivici oggi e analizzeremo insieme a quale tappa ti trovi. I contatti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa pagina.
