Se stai cercando una risposta unica alla domanda “cosa succede al mio leasing se deposito domanda di concordato preventivo”, devi sapere fin da subito che quella risposta non esiste. Nel rapporto tra concordato preventivo e locazione finanziaria non c’è una regola sola: ci sono regole diverse che cambiano radicalmente a seconda di chi sei, di che tipo di concordato stai costruendo e di quale ruolo occupi nel contratto.
Due esempi lampo. Un’azienda manifatturiera che produce con tre linee di macchinari in leasing e deposita un concordato in continuità diretta ha dalla sua l’art. 97, comma 1, del Codice della crisi — il contratto prosegue, i patti contrari sono inefficaci — e l’art. 94-bis, che vieta al concedente di risolvere o modificare il rapporto solo perché è stata depositata la domanda. La stessa azienda, se deposita invece un concordato liquidatorio e chiede lo scioglimento del leasing sul capannone, entra in un meccanismo completamente diverso: restituzione del bene, vendita a valori di mercato, conguaglio, credito residuo del concedente degradato a chirografo anteriore. Stesso contratto, stessa norma di partenza, esiti opposti.
E poi c’è chi il leasing non l’ha stipulato, ma lo paga lo stesso: il socio che ha firmato la fideiussione, il coobbligato, il terzo garante. Per lui il concordato del debitore principale, anche se omologato ed eseguito, non è una liberazione.
In questa guida trovi sei profili: l’impresa in continuità diretta che non può perdere il bene; l’impresa che vuole liberarsi del contratto; l’impresa che cede o affitta l’azienda; la società di leasing che si difende dal lato del creditore; il garante; l’imprenditore minore che accede al concordato minore. Ogni sezione è scritta per chi si trova in quella posizione, con le regole, i numeri e le mosse che valgono per lui.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questo significa avere dimestichezza operativa con la fase in cui l’impresa deve decidere se il leasing è un asset da difendere o una zavorra da sciogliere; è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, competenza decisiva perché il leasing è prima di tutto un contratto finanziario, il cui credito va ricalcolato voce per voce (canoni in linea capitale, indicizzazione, opzione finale, spese) e non accettato per come lo scrive il concedente; è avvocato cassazionista, e nelle controversie su contratti pendenti — reclami contro il decreto autorizzativo, opposizioni all’omologa, giudizi ordinari sull’indennizzo — la partita si gioca spesso oltre il primo grado.
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Le regole comuni a tutti: cosa dice davvero l’art. 97 CCII
Prima di entrare nel tuo profilo, serve la base normativa condivisa, perché tutti i profili ne discendono. La leggiamo una volta sola, qui.
Il punto di partenza è l’art. 97, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). I contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo proseguono anche durante il concordato. E, aggiunge la norma, sono inefficaci eventuali patti contrari. È una regola rovesciata rispetto a quella della liquidazione giudiziale, dove l’art. 172 CCII congela il rapporto in attesa della scelta del curatore: nel concordato il contratto va avanti da solo, e chi vuole fermarlo deve chiederlo.
La prosecuzione, quindi, non è un favore del concedente: è l’effetto legale automatico del deposito della domanda, e la clausola che prevede la risoluzione “in caso di domanda di concordato” non produce effetti.
Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, ma solo a una condizione precisa: che la prosecuzione non sia coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Non basta che il contratto sia oneroso o antipatico. Serve una dimostrazione di incoerenza rispetto al piano. Insieme all’istanza va depositata la prova dell’avvenuta notificazione alla controparte.
Da qui in avanti il meccanismo è scandito dai commi successivi dell’art. 97:
- Comma 2: la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta. Nella fase prenotativa “con riserva” si può chiedere la sospensione, non lo scioglimento.
- Comma 3: con l’istanza il debitore propone anche una quantificazione dell’indennizzo dovuto alla controparte, di cui si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
- Comma 4: la controparte può opporsi depositando una memoria entro sette giorni dalla notificazione dell’istanza. Sette giorni: un termine strettissimo, che non ammette reazioni improvvisate.
- Comma 5: prima del decreto di apertura ex art. 47 provvede il tribunale, con decreto motivato e reclamabile; dopo l’apertura provvede il giudice delegato.
- Comma 6: sospensione e scioglimento hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo alla controparte. E, nel frattempo — cioè tra la notifica dell’istanza e la notifica del provvedimento — la controparte non può esigere la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto per il mancato adempimento di obbligazioni scadute dopo il deposito della domanda.
- Comma 7: la sospensione richiesta in fase prenotativa non può eccedere il termine concesso dal tribunale ex art. 44, comma 1, lett. a); con proposta e piano depositati, può arrivare fino a un massimo di trenta giorni dal decreto di apertura, non prorogabili.
- Comma 8: lo scioglimento non travolge la clausola compromissoria contenuta nel contratto.
- Commi 9 e 10: in caso di sospensione o scioglimento il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno da mancato adempimento; se non c’è accordo sulla misura, la determinazione spetta al giudice competente secondo le regole ordinarie, mentre il giudice delegato quantifica il credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ex art. 109.
- Comma 11: l’indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, resta ferma la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione prevista dall’art. 40, comma 3, e prima della notificazione del provvedimento.
E poi c’è il comma che riguarda direttamente te, se il contratto è un leasing. Il comma 12 dell’art. 97 CCII detta una disciplina speciale per la locazione finanziaria: in caso di scioglimento il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino allo scioglimento, dei canoni a scadere solo in linea capitale, del prezzo pattuito per l’opzione finale di acquisto, oltre alle spese anticipate per il recupero, la stima e la conservazione del bene fino alla vendita.
Tre corollari, tutti pesanti sul piano pratico. Primo: la somma versata al debitore è acquisita alla procedura, quindi arricchisce l’attivo concordatario. Secondo: se il valore realizzato è inferiore all’importo dovuto al concedente, quest’ultimo ha diritto di far valere il credito per la differenza come credito anteriore al concordato. Terzo: la vendita o l’allocazione devono avvenire secondo i criteri e le modalità dell’art. 1, comma 139, della L. 4 agosto 2017, n. 124, cioè sulla base di valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati e, in mancanza, sulla base di una stima di un perito indipendente scelto secondo la procedura prevista dalla legge.
Il comma 13 chiude il perimetro: le disposizioni dell’art. 97 non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato né ai contratti indicati negli artt. 173, comma 3, 176 e 185, comma 1, CCII. Il comma 14, infine, si occupa dei finanziamenti bancari autoliquidanti, tema contiguo ma distinto.
Va aggiunto un dato che molti trascurano: l’art. 97 presuppone un contratto pendente. Se il leasing è già stato risolto prima del deposito della domanda — perché il concedente ha attivato la clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento dei canoni — quel contratto non è più pendente, l’art. 97 non lo tocca e i rapporti tra le parti si regolano secondo la disciplina sostanziale applicabile alla risoluzione. È la logica che le Sezioni Unite hanno fissato, con riferimento al fallimento, nella sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, e che resta il criterio di orientamento anche oggi: la norma concorsuale sui rapporti pendenti governa i contratti ancora in vita all’apertura della procedura, non quelli già definiti prima.
Infine, una nota sui tempi. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto; la sua incidenza sui termini endoconcorsuali va però verificata in concreto, e in ogni caso il termine di sette giorni del comma 4 impone di avere la difesa pronta prima, non dopo.
Se sei l’impresa in continuità diretta e quel bene non puoi perderlo
La tua situazione
Produci con quei macchinari. Oppure lavori in quel capannone, o gestisci quell’albergo, o movimenti la merce con quella flotta. Il bene in leasing non è un accessorio del tuo patrimonio: è il presupposto materiale del piano che stai scrivendo. Se il concedente se lo riprende, il concordato in continuità diretta non ha più oggetto, perché senza quel bene non c’è nessuna attività da proseguire. E tu lo sai: è esattamente la leva che il concedente userà nella trattativa.
Hai probabilmente canoni arretrati. Hai ricevuto lettere che minacciano la decadenza dal beneficio del termine. Forse hai già letto, nel contratto, la clausola che prevede la risoluzione automatica “in caso di presentazione di domanda di concordato preventivo”.
Cosa cambia per te
Cambia quasi tutto, e in tuo favore. Sei il profilo più protetto dal Codice, a due condizioni: che il concordato sia effettivamente in continuità aziendale e che tu attivi correttamente gli strumenti.
Il primo scudo è l’art. 97, comma 1: il contratto prosegue di diritto e i patti contrari sono inefficaci. La clausola che lega la risoluzione alla domanda di concordato non produce effetto.
Il secondo scudo, più incisivo, è l’art. 94-bis CCII, introdotto dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccato dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024). La norma contiene due divieti distinti. Il primo, di portata generale, vieta ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità, dell’emissione del decreto di apertura o della concessione delle misure protettive o cautelari: è il divieto di efficacia delle cosiddette clausole ipso facto. Il secondo divieto, più specifico, riguarda i creditori interessati dalle misure protettive ex art. 54, comma 2, e vieta loro di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla domanda. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi quelli relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività.
Tradotto nella tua situazione: se il leasing è essenziale alla continuità e tu hai ottenuto le misure protettive, il concedente non può risolvere il contratto per i canoni non pagati prima della domanda. È una compressione forte dell’autonomia negoziale del creditore, ed è il cuore della tua difesa.
Attenzione però a un punto che la giurisprudenza ha discusso a lungo: l’operatività dell’art. 94-bis nella fase prenotativa, cioè quando hai depositato la domanda “con riserva” ex art. 44 CCII e non hai ancora presentato piano e proposta. Su questo si sono formati orientamenti diversi, e la soluzione pratica passa spesso dalle misure cautelari.
I numeri
Il ragionamento economico che devi portare al tribunale non è “il bene mi serve”, ma un confronto quantificato. Ipotizza un impianto con valore di libro residuo di 412.000 €, canoni residui per 268.400 € di cui 214.900 € in linea capitale, opzione finale 18.700 €, canoni scaduti impagati 47.300 €. Se prosegui, il costo complessivo per arrivare al riscatto è 268.400 € più l’opzione, con i canoni post-domanda che maturano in prededuzione. Se ti sciogli, restituisci un bene che sul mercato dell’usato realizza — poniamo — 176.000 €, e il concedente vanta come credito anteriore la differenza tra quanto gli spetta (214.900 + 18.700 + 47.300 + spese) e i 176.000 € ricavati.
Il confronto tra questi due scenari, con i flussi del piano a fianco, è ciò che rende credibile la scelta di proseguire. Senza numeri, la “essenzialità” del bene resta un’affermazione.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è l’intervallo temporale tra il deposito della domanda e il momento in cui le protezioni diventano pienamente operative: è lì che il concedente prova a riprendersi il bene, e una restituzione materiale del macchinario è quasi sempre irreversibile sul piano pratico, anche se poi risulta illegittima.
Il secondo rischio è di natura diversa: pagare i canoni arretrati anteriori senza autorizzazione. Il pagamento di crediti pregressi va autorizzato ai sensi dell’art. 100 CCII, e un pagamento non autorizzato di crediti anteriori espone a contestazioni sulla par condicio e, nei casi più gravi, a valutazioni sugli atti di frode ex art. 106 CCII.
Terzo rischio: confondere continuità dichiarata e continuità dimostrata. Se il piano non spiega perché quel bene è indispensabile, non c’è protezione che tenga.
Le mosse giuste
- Mappare i contratti prima di depositare. Elenco dei leasing in corso, stato dei pagamenti, clausole risolutive, garanzie collegate, valore di mercato dei beni. Va fatto prima, non dopo.
- Chiedere le misure protettive e, se serve, quelle cautelari. Le misure protettive ex art. 54, comma 2, attivano il secondo comma dell’art. 94-bis. Quando la fase è ancora prenotativa, la strada è la misura cautelare ex art. 54, comma 1, con contenuto inibitorio mirato sul concedente.
- Qualificare per iscritto il leasing come contratto essenziale, con documentazione tecnica: layout produttivo, ciclo di lavorazione, impossibilità o antieconomicità della sostituzione nei tempi del piano.
- Gestire la posta in prededuzione. I canoni maturati dopo la pubblicazione della domanda, se il contratto prosegue legalmente, sono crediti prededucibili ex art. 6 CCII: vanno appostati nel piano, non nascosti.
- Preparare la risposta al concedente. Se arriva una diffida o una dichiarazione di risoluzione, la reazione deve essere immediata e documentata.
Qui la scelta del difensore pesa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la difesa del contratto essenziale si costruisce con la logica del negoziatore nella fase di accesso e con quella dell’impugnazione nella fase giudiziale, senza cambiare interlocutore a metà percorso.
Giurisprudenza dedicata
Il precedente più parlante per il tuo profilo è il provvedimento del Tribunale di Verona, Sez. II civile, 13 aprile 2026 (giudice designato Pier Paolo Lanni): nell’ambito di un ricorso ex art. 44 CCII, il tribunale ha accolto un’istanza di misura cautelare ex art. 54, comma 1, inibendo a una società di leasing di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarne il contenuto in danno della debitrice per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori o del deposito del ricorso. La finalità dichiarata era anticipare, già nella fase prenotativa, gli effetti dell’art. 94-bis. È il modello operativo da studiare quando il bene in leasing regge la continuità.
Nella stessa direzione si muove il Tribunale di Milano, Sez. II civile – Crisi d’Impresa, decreto 2 novembre 2025 (est. De Simone), secondo cui una lettura funzionale e sistematica non consente di escludere l’estensione degli effetti protettivi dell’art. 94-bis alla fase prenotativa, purché la domanda descriva in modo dettagliato il percorso di risanamento: negare quelle tutele durante il termine ex art. 44 significherebbe esporre l’impresa alla risoluzione dei contratti strategici proprio nel momento più critico.
Se sei l’impresa che dal leasing vuole liberarsi
La tua situazione
Il bene non ti serve più, o non ti serve più a quel prezzo. Magari è un immobile troppo grande per l’attività ridimensionata, un impianto obsoleto, una flotta sovradimensionata. Il canone drena cassa che il piano non può permettersi. Il tuo obiettivo non è difendere il contratto: è uscirne pagando il meno possibile e senza creare un buco nel fabbisogno concordatario.
È una posizione frequente nei concordati liquidatori, ma anche in molte continuità che prevedono la dismissione di rami non profittevoli.
Cosa cambia per te
Cambia che devi passare da un’autorizzazione giudiziale, e che la soglia non è la convenienza: è la coerenza con il piano. L’art. 97, comma 1, ti consente di chiedere sospensione o scioglimento se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il tribunale, o il giudice delegato dopo l’apertura, valuta proprio questo.
Secondo vincolo: lo scioglimento richiede piano e proposta depositati (comma 2). Nella fase con riserva puoi ottenere solo la sospensione, e per una durata contenuta nei limiti del comma 7.
Terzo: insieme all’istanza devi proporre la quantificazione dell’indennizzo (comma 3), che confluisce nel fabbisogno. Non è un dettaglio: una quantificazione irrealisticamente bassa ti espone all’opposizione della controparte entro sette giorni e mina la credibilità del piano davanti al commissario giudiziale.
Lo scioglimento del leasing non è una cancellazione del debito: è una conversione del debito in credito chirografario anteriore, con in più la restituzione del bene e un conguaglio da calcolare.
I numeri
Applichiamo il comma 12. Ipotesi: leasing immobiliare su capannone, canoni scaduti impagati 38.600 €, canoni a scadere in linea capitale 421.500 €, opzione finale 61.000 €, spese di recupero, stima e custodia 9.300 €. Totale delle poste deducibili a favore del concedente: 530.400 €.
Se il concedente ricolloca l’immobile a 615.000 € secondo i criteri dell’art. 1, comma 139, L. 124/2017, deve versare alla procedura la differenza, 84.600 €, che entra nell’attivo concordatario e migliora la percentuale offerta ai chirografari.
Se invece la vendita realizza 468.000 €, non c’è nulla da versare alla procedura e il concedente vanta un credito di 62.400 € come credito anteriore al concordato, destinato a essere soddisfatto nella misura prevista per la sua classe.
Cambia tutto, e cambia in funzione di un numero — il valore di realizzo — che non è deciso da te. Ecco perché la verifica delle modalità di vendita non è un adempimento formale.
I rischi specifici
Il rischio più concreto è subire passivamente la stima del bene: se il concedente colloca l’asset sotto il valore di mercato, la differenza si scarica integralmente sul tuo passivo concordatario sotto forma di credito anteriore più alto. Il comma 12 richiama espressamente i criteri del comma 139 della L. 124/2017, che impongono il riferimento a pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati e, in mancanza, una stima peritale con regole precise sulla scelta e sull’indipendenza del perito. Quei criteri sono il tuo appiglio.
Secondo rischio: la mancata restituzione del bene dopo lo scioglimento. Trattenere l’asset genera contenzioso e pretese risarcitorie o indennitarie per occupazione senza titolo, con la questione — tutt’altro che teorica — del rango del relativo credito.
Terzo rischio: chiedere lo scioglimento di un contratto che nel frattempo il concedente ha già risolto. Se la risoluzione è anteriore al deposito della domanda, non sei nell’area dell’art. 97 e il calcolo cambia impostazione.
Le mosse giuste
- Verificare per prima cosa se il contratto è ancora pendente alla data della domanda. È la domanda preliminare a ogni strategia.
- Costruire il test di coerenza con il piano, con evidenza dei flussi che si liberano sciogliendosi e dell’impatto sul fabbisogno.
- Quantificare l’indennizzo con criteri difendibili, sapendo che il giudice delegato lo quantificherà ai soli fini del voto e che la determinazione definitiva, in caso di disaccordo, spetta al giudice ordinario.
- Presidiare la fase di vendita del bene: chiedere i valori di riferimento, verificare la nomina e l’indipendenza del perito, contestare tempestivamente le stime anomale.
- Pianificare la riconsegna in modo documentato, con verbale e stato del bene, per prevenire pretese per deterioramento o per detenzione senza titolo.
Giurisprudenza dedicata
Sul rango dei crediti che nascono attorno allo scioglimento, il riferimento è Cass. civ., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999: la prededucibilità non discende dal mero dato cronologico della nascita del credito nel corso della procedura concordataria, perché il criterio è duplice, cronologico e teleologico, e va accertato in concreto se il credito sia riferibile all’attività degli organi della procedura o come si atteggi rispetto all’attività d’impresa del debitore, tanto più in un contesto — il concordato — che non comporta spossessamento. La Corte ha censurato proprio il riconoscimento automatico della prededuzione al credito di una società di leasing legato alla mancata restituzione dell’immobile dopo lo scioglimento del contratto.
È una pronuncia che va letta in due direzioni: ti protegge da automatismi sfavorevoli, ma ti avverte che trattenere il bene non è una posizione neutra.
Se stai cedendo o affittando l’azienda: la continuità indiretta
La tua situazione
Il tuo piano non prevede che sia tu a proseguire l’attività. Prevede che l’azienda, o un ramo, passi a un terzo: un affitto d’azienda già in corso destinato a sfociare in cessione, oppure una cessione diretta all’esito di una procedura competitiva. In azienda ci sono contratti di leasing su beni strumentali che, per il compratore, fanno parte del valore che sta acquistando.
La domanda che ti tiene sveglio è una sola: quei leasing passano al cessionario, e a quali condizioni?
Cosa cambia per te
Cambia che hai due contropartite da tenere insieme, e non una. Da un lato il concedente, che deve accettare — o subire — il trasferimento della posizione contrattuale. Dall’altro l’acquirente, che comprerà solo se i contratti strategici arrivano integri e non risolvibili il giorno dopo il closing.
La continuità aziendale indiretta è espressamente contemplata dall’art. 84 CCII, e i beni in leasing possono fare parte del compendio trasferito. Ma il leasing non è un bene di proprietà: è un rapporto contrattuale, e il suo trasferimento passa dalla cessione del contratto, con le conseguenze che il codice civile ricollega alla posizione del contraente ceduto e con le clausole pattizie che spesso subordinano la cessione al consenso del concedente.
Nella continuità indiretta la protezione dell’art. 94-bis continua a operare, perché la norma guarda alla natura del concordato in continuità aziendale e non alla persona che materialmente prosegue l’attività: ma la protezione riguarda il contratto in corso, non crea automaticamente un obbligo del concedente di contrarre con il cessionario alle stesse condizioni.
Un punto ulteriore, delicatissimo, riguarda la possibilità che la proposta incida direttamente sul contenuto economico del rapporto di leasing pendente — riducendo i canoni, eliminando meccanismi di indicizzazione, spostando valore sul prezzo di riscatto. È terreno di scontro: i concedenti reagiscono con reclamo contro l’omologazione, deducendo l’illegittimità della modifica unilaterale del contratto.
I numeri
Ipotesi concreta. Ramo d’azienda con quattro leasing strumentali: debito residuo complessivo in linea capitale 507.800 €, canoni scaduti anteriori 61.200 €, valore di mercato dei beni 640.000 €. L’offerta del cessionario è di 880.000 € per il ramo, a condizione che i quattro contratti siano subentrati.
Se i contratti passano: il cessionario si accolla il residuo e gli 880.000 € entrano nell’attivo, mentre i canoni anteriori restano debito concorsuale del proponente, da trattare nel piano. Se anche un solo contratto salta e il bene torna al concedente: il cessionario riduce l’offerta — poniamo a 690.000 € — oppure si ritira, e il piano perde 190.000 € di attivo, cioè una fetta rilevante della percentuale offerta ai creditori.
Questa è la ragione per cui la sorte dei leasing va negoziata prima del deposito della proposta, non dopo l’omologa.
I rischi specifici
Il rischio principale è costruire un piano che regge solo se i leasing passano, senza avere in mano né il consenso del concedente né una protezione giudiziale che lo renda superfluo. È un piano che vive su una condizione non presidiata.
Secondo rischio: il pagamento dei canoni anteriori come condizione di fatto del consenso del concedente. Se quel pagamento serve davvero, la strada è l’autorizzazione ex art. 100 CCII, non l’accordo sottobanco.
Terzo rischio: l’affitto d’azienda stipulato in fretta prima della domanda, con clausole che il concedente in leasing può contestare come atti dispositivi non autorizzati. Dopo il deposito della domanda, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 46 CCII.
Le mosse giuste
- Censire i leasing con clausola di divieto o di consenso alla cessione e, per ciascuno, definire in anticipo la strategia: consenso negoziato, subentro condizionato, oppure scioglimento e nuova locazione a carico del cessionario.
- Portare il concedente al tavolo prima del deposito, quando ha ancora un interesse a conservare un utilizzatore solvibile, invece di trattare da posizione debole a procedura aperta.
- Strutturare l’offerta del cessionario in modo che sia resiliente: prevedere meccanismi di aggiustamento del prezzo per il caso in cui uno dei contratti non subentri, invece di una condizione risolutiva secca che fa saltare tutto.
- Chiedere le misure protettive con perimetro esplicito sui concedenti, così che le tutele operino su tutti i rapporti che reggono il valore del ramo.
- Documentare l’essenzialità nel piano, perché la qualificazione di contratto essenziale non si improvvisa in udienza.
Giurisprudenza dedicata
Il riferimento più attuale è Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10271, pronunciata su un concordato preventivo in continuità diretta di una società utilizzatrice di un complesso alberghiero condotto in forza di un contratto di leasing, la cui proposta incideva sulle condizioni economiche del rapporto pendente riducendo i canoni, superando il meccanismo di indicizzazione e spostando parte del valore economico sul prezzo finale di riscatto; le società titolari dei diritti derivanti dal leasing avevano proposto reclamo contro l’omologazione deducendo l’illegittimità della modifica unilaterale. La Corte ha chiarito che, in tema di concordato in continuità, la conferma da parte della corte d’appello della sentenza di omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, CCII presuppone la richiesta del proponente, mentre non richiede l’adesione delle altre parti costituite né quella del creditore reclamante.
Al di là del profilo processuale, la vicenda dice una cosa netta a chi pianifica: quando la proposta tocca l’assetto economico di un leasing, il concedente impugna. Il piano va costruito mettendo in conto quella reazione.
Se sei la società di leasing: la difesa dal lato del concedente
La tua situazione
Hai finanziato l’acquisto di un bene, ne sei rimasto proprietaria e ora l’utilizzatore ha depositato domanda di concordato. Il tuo problema non è concettuale, è patrimoniale: hai un’esposizione, hai un bene che si deprezza ogni mese, e ti trovi davanti una procedura che ti impone di stare ferma mentre il debitore decide.
La sensazione, spesso, è quella di avere la proprietà del bene senza averne la disponibilità. Vale la pena dire che è una sensazione fondata solo in parte: il Codice ti comprime alcune facoltà, ma te ne riconosce altre che nella prassi vengono esercitate poco e male.
Cosa cambia per te
Cambia che non puoi più muoverti unilateralmente sul contratto, ma puoi — e devi — muoverti dentro la procedura.
I limiti li conosci già: l’art. 97, comma 1, rende inefficaci i patti che legano la risoluzione al deposito della domanda; l’art. 94-bis, nel concordato in continuità, ti vieta di rifiutare l’adempimento, provocare la risoluzione, anticipare la scadenza o modificare il contratto in danno dell’imprenditore per il solo fatto della domanda, dell’apertura o delle misure protettive, e — se sei interessata dalle misure protettive e il contratto è essenziale — anche per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Inoltre, tra la notifica dell’istanza di sospensione o scioglimento e la notifica del provvedimento, l’art. 97, comma 6, ti impedisce di esigere la prestazione e di invocare la risoluzione di diritto per le obbligazioni scadute dopo il deposito della domanda.
Ma ecco cosa il Codice ti riconosce, e che troppo spesso resta inutilizzato.
Hai sette giorni dalla notificazione dell’istanza per depositare una memoria di opposizione ai sensi dell’art. 97, comma 4: è la tua unica finestra per contestare, nel merito, che la prosecuzione sia incoerente con il piano. Non è una formalità: è il momento in cui si decide se il contratto muore o vive.
Hai diritto all’indennizzo equivalente al risarcimento del danno da mancato adempimento (comma 9). Hai diritto a contestare la quantificazione proposta dal debitore e a portare la determinazione davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie, mentre il giudice delegato quantifica solo ai fini del voto e delle maggioranze ex art. 109 (comma 10). Hai diritto alla prededuzione per i crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione ex art. 40, comma 3, e prima della notificazione del provvedimento (comma 11). E hai, in caso di scioglimento, il diritto alla restituzione del bene e il diritto a far valere come credito anteriore la differenza non coperta dal realizzo (comma 12).
Hai infine il diritto di voto, e la possibilità di discutere la collocazione in classe: la formazione delle classi è obbligatoria, tra gli altri casi, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 85 CCII), ipotesi tutt’altro che rara nei leasing assistiti da fideiussioni dei soci.
I numeri
Ipotesi: leasing strumentale, credito residuo in linea capitale 289.400 €, canoni scaduti impagati 52.700 €, opzione finale 14.200 €, spese di recupero e stima 7.800 €. Somma delle poste deducibili: 364.100 €.
Scenario A — vendita rapida a 198.000 €: nessun versamento alla procedura, credito anteriore per 166.100 €, che in un concordato che offre il 22% ai chirografari si traduce in un incasso atteso di circa 36.500 €. Totale recuperato: circa 234.500 €.
Scenario B — ricollocazione mirata a 271.000 € dopo quattro mesi, con 6.100 € di costi di custodia aggiuntivi: credito anteriore 99.200 €, incasso atteso al 22% circa 21.800 €. Totale recuperato: circa 286.700 €.
Il confronto è impietoso: la variabile che pesa di più sul tuo recupero non è la percentuale concordataria, ma il valore di realizzo del bene. Svendere per chiudere in fretta la pratica significa, nella maggior parte dei casi, trasferire valore dal tuo bilancio al ceto chirografario.
I rischi specifici
Il rischio più grave per il concedente è reagire fuori dagli schemi della procedura: dichiarare la risoluzione quando non si può, riprendere il bene senza titolo, incamerare somme o garanzie in violazione delle regole concorsuali. Sono condotte che, oltre a esporre a responsabilità, indeboliscono la posizione proprio quando servirebbe credibilità al tavolo.
Il secondo rischio è la passività procedurale: lasciar scadere i sette giorni del comma 4, non contestare la quantificazione dell’indennizzo, non insinuare correttamente il credito quando la procedura evolve in liquidazione giudiziale. Sul punto la Cassazione è chiara: i crediti risarcitori vanno domandati, provati e allegati, non presunti.
Terzo rischio: applicare il regime sbagliato. Un leasing risolto per inadempimento prima dell’accesso alla procedura non segue la disciplina dei rapporti pendenti, e il credito va costruito secondo la disciplina sostanziale applicabile alla risoluzione.
Le mosse giuste
- Attivare subito il monitoraggio delle pubblicazioni: la notifica dell’istanza ex art. 97 apre un termine di sette giorni che non tollera ritardi di smistamento interno.
- Preparare una memoria di opposizione argomentata sul piano, non sul contratto: la norma richiede l’incoerenza con il piano, quindi è lì che si vince o si perde.
- Costruire la quantificazione dell’indennizzo con criteri documentati e, se necessario, portarla nella sede ordinaria.
- Governare la vendita del bene secondo i criteri dell’art. 1, comma 139, L. 124/2017, documentando valori di riferimento e nomina del perito: è la miglior difesa contro la contestazione del realizzo.
- Verificare le garanzie collaterali (fideiussioni, pegni, coobbligati) e coordinare le azioni verso i terzi con la posizione nel concordato.
Giurisprudenza dedicata
Due riferimenti fanno da bussola. Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21293: in caso di leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore e successivo fallimento di quest’ultimo, il credito risarcitorio fondato sulla clausola penale a favore del concedente può essere riconosciuto solo se è stata proposta apposita domanda di insinuazione, con i relativi oneri di allegazione e prova, e resta soggetto alla possibilità di riduzione giudiziale dell’ammontare.
Cass. civ., Sez. III, 14 aprile 2022, n. 12255: nel caso di fallimento della società beneficiaria di un leasing e di mancata restituzione del bene, la concedente proprietaria che si insinua al passivo per l’occupazione senza titolo ha comunque l’onere di allegare e provare il danno subito. Il diritto non si autoalimenta: va dimostrato.
Se sei il garante, il fideiussore o il coobbligato
La tua situazione
Non sei tu ad aver depositato il concordato. Sei il socio che ha firmato la fideiussione per far ottenere il leasing alla società, o il familiare che ha garantito, o la società collegata che si è accollata l’obbligazione in solido. Hai seguito la crisi da vicino, e ora ti stai dicendo: se la società ristruttura il debito e paga il 20%, io sono a posto.
Non è così. Ed è meglio saperlo prima che arrivi la lettera del concedente.
Cosa cambia per te
Cambia il principio stesso. L’art. 117 CCII stabilisce che, nonostante l’effetto liberatorio del concordato omologato ed eseguito, i creditori anteriori conservano intatti i propri diritti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso con il debitore. È una deroga espressa al principio di comunicabilità degli effetti favorevoli tra condebitori, che il codice civile detta agli artt. 1301, 1239 e 1941: l’effetto liberatorio resta confinato al debitore concordatario, salvo patto espresso in senso contrario.
Tradotto: il concedente può incassare la percentuale concordataria dalla società e chiedere a te la differenza, e questo non è un abuso — è esattamente ciò che la legge prevede.
Cambia anche il tuo rapporto con il tempo. Le misure protettive proteggono il patrimonio del debitore, non il tuo. Le azioni esecutive contro di te non sono automaticamente bloccate dall’apertura del concordato della società.
E cambia il perimetro della tua unica vera tutela contrattuale: l’estensione della garanzia. Quanto hai garantito? Solo i canoni? Anche l’indennizzo da scioglimento? Anche il credito residuo dopo la vendita del bene? La risposta sta nel testo della fideiussione, e quel testo va letto parola per parola, perché è lì che si decide la tua esposizione reale.
I numeri
Ipotesi. Leasing con credito del concedente post-scioglimento pari a 166.100 € come credito anteriore, concordato che offre ai chirografari il 19%. La società paga 31.559 €. Se la tua fideiussione è omnibus e copre l’intera obbligazione, il concedente può escutere te per i residui 134.541 €, oltre agli accessori previsti dal contratto di garanzia.
Se invece la fideiussione è limitata a 80.000 €, il tetto regge: puoi essere escusso al massimo per quell’importo, e la differenza resta credito insoddisfatto verso una società che, a concordato eseguito, non ne risponde più.
La differenza tra queste due situazioni non dipende dalla crisi dell’impresa: dipende da come è stata scritta la garanzia anni prima.
I rischi specifici
Il rischio principale è scoprire la propria esposizione a concordato già omologato, quando la percentuale è ormai fissata e le scelte del piano non sono più modificabili. A quel punto le uniche difese restano quelle interne al rapporto di garanzia.
Secondo rischio: prestare nuove garanzie, o prorogare quelle esistenti, mentre la procedura è in corso, senza valutarne la qualificazione. Sul punto la Cassazione è intervenuta di recente.
Terzo rischio: trascurare il regresso. Se paghi, subentri nei diritti del creditore soddisfatto, ma nei confronti di un debitore che sta ristrutturando: il valore economico di quel regresso va stimato, non dato per scontato.
Quarto rischio: dimenticare che, se la tua esposizione personale è ingestibile e tu sei una persona fisica non fallibile, esistono strumenti di sovraindebitamento dedicati.
Le mosse giuste
- Recuperare e analizzare il testo della garanzia: importo massimo garantito, durata, clausole di sopravvivenza, rinunce alla decadenza ex art. 1957 c.c., estensione agli accessori e agli indennizzi.
- Chiedere al creditore l’estratto completo della posizione, distinguendo capitale, interessi, indennizzi e spese, e verificarne il calcolo con competenze bancarie oltre che legali.
- Intervenire quando il piano è ancora scrivibile, per verificare se l’inserimento in una classe dedicata dei creditori assistiti da garanzie di terzi può incidere sul trattamento.
- Valutare la posizione personale e, se la sproporzione tra reddito e debito garantito è strutturale, considerare gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento.
- Non pagare acconti senza inquadramento: un pagamento parziale può avere effetti sulla prescrizione e sull’assetto complessivo della posizione.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638: nel concordato con riserva, la proroga di una fideiussione scaduta configura un nuovo contratto e, quale atto di straordinaria amministrazione, richiede la specifica autorizzazione del tribunale. Una pronuncia che vale per chi la garanzia la rilascia e per chi la riceve: senza autorizzazione, l’operazione è esposta a contestazione.
Va letta insieme a Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845, secondo cui l’omologazione del concordato produce sul credito una riduzione percentuale vincolante, restando però possibile il ricorso al giudice ordinario per accertare l’importo reale sul quale quella percentuale va applicata. La base di calcolo, quindi, resta un terreno di verifica: e quando c’è un garante, l’importo reale è esattamente ciò su cui si misura la sua esposizione residua.
Se sei un imprenditore minore o agricolo: il concordato minore e il leasing
La tua situazione
Hai un’impresa sotto le soglie di fallibilità, o sei un imprenditore agricolo, o un professionista con un’attività strutturata. Hai uno o più leasing — il trattore, il furgone, l’impianto, lo studio — e una situazione debitoria che non riesci più a governare. Il concordato preventivo non è la tua strada, perché non sei assoggettabile a liquidazione giudiziale. La tua strada, se vuoi proseguire l’attività, è il concordato minore.
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi su un punto, e meno di quanto speri su un altro.
Cosa cambia per te
Cambia la procedura, non la logica. Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del CCII ed è riservato ai debitori indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore. Può essere proposto quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; fuori da questa ipotesi, solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Sul trattamento dei contratti pendenti il Codice non detta per il concordato minore una disciplina autonoma e dettagliata come quella dell’art. 97: la regola operativa che si è affermata è la prosecuzione dei contratti anche durante la procedura, salva la possibilità per il debitore di chiedere al tribunale, a partire dal deposito della domanda, la sospensione o lo scioglimento quando la prosecuzione non sia coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione, con diritto della controparte a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno da inadempimento, quantificato dal debitore e considerato nel piano.
Il meccanismo, quindi, ti è familiare anche se la procedura è diversa: il leasing non si scioglie da solo, e per scioglierlo serve dimostrare l’incoerenza con il piano.
Un elemento tipico del tuo profilo: nel concordato minore la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Se il leasing è assistito dalla fideiussione di un familiare — situazione frequentissima nelle piccole imprese — quel creditore va classato.
Altro elemento centrale: la procedura si svolge con il ruolo dell’OCC, l’Organismo di Composizione della Crisi, che redige la relazione particolareggiata da allegare alla domanda. Non è un passaggio burocratico: è il documento su cui il tribunale misura l’attendibilità della tua rappresentazione.
I numeri
Ipotesi: impresa agricola con trattore in leasing, canoni scaduti impagati 11.400 €, canoni a scadere in linea capitale 38.900 €, opzione finale 4.300 €. Il mezzo è indispensabile alla continuità: senza, non c’è raccolto e non c’è piano.
Scenario “proseguo”: mantieni il contratto, i canoni post-domanda diventano costo della continuità e vanno appostati nel piano; i canoni anteriori per 11.400 € restano debito concorsuale da trattare nella proposta.
Scenario “sciolgo”: restituisci il mezzo, il concedente lo ricolloca a 29.500 €, e il credito residuo anteriore ammonta a 11.400 + 38.900 + 4.300 = 54.600 € meno 29.500 €, cioè 25.100 €, oltre spese. Hai ridotto il debito complessivo ma hai perso lo strumento di lavoro, e con esso la ragione stessa del concordato minore in continuità.
Per il tuo profilo, nove volte su dieci la domanda giusta non è “quanto risparmio sciogliendomi”, ma “senza questo bene ho ancora un’attività da proporre ai creditori”.
I rischi specifici
Il rischio principale è la rappresentazione lacunosa della situazione: nel concordato minore l’attendibilità della ricostruzione delle cause dell’indebitamento e della situazione economico-patrimoniale è essa stessa condizione di ammissibilità e di omologazione.
Secondo rischio: chiedere un concordato sostanzialmente liquidatorio senza apporto di risorse esterne. Il Codice scoraggia questa via per i piccoli debitori, e la liquidazione dei beni è consentita solo alle condizioni dell’art. 74.
Terzo rischio: sottovalutare i limiti all’accesso reiterato alle procedure, che il Codice disciplina con precisione e che possono precludere una seconda esdebitazione.
Le mosse giuste
- Verificare il presupposto soggettivo prima di tutto: impresa minore, impresa agricola, professionista, e non consumatore.
- Ricostruire la posizione debitoria in modo documentato, con estratti e piani di ammortamento dei leasing, perché la relazione dell’OCC si fonda su quei dati.
- Decidere il destino di ogni leasing in coerenza con il piano di continuità, distinguendo i beni produttivi da quelli superflui.
- Classare correttamente i creditori assistiti da garanzie di terzi, adempimento obbligatorio che, se saltato, mina l’omologabilità.
- Coordinare la posizione dei garanti familiari con la proposta, perché la loro esposizione non si estingue con l’omologa.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., n. 28574/2025: in tema di concordato minore, la proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione come disciplinata per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell’art. 74. La stessa pronuncia chiarisce che il difetto di una rappresentazione attendibile delle cause dell’indebitamento e della situazione economico-patrimoniale integra un vizio rilevante ai fini dell’ammissibilità e dell’omologazione, e che le valutazioni dell’OCC non fungono da salvacondotto rispetto a condotte omissive, opache o fuorvianti del debitore.
È il messaggio più importante per chi accede a queste procedure: la trasparenza non è un requisito morale, è un requisito tecnico.
Tre imprese, tre esiti: gli stessi numeri applicati a profili diversi
Qui prendiamo lo stesso contratto e lo facciamo attraversare da tre profili diversi. Dati identici per tutti: leasing su impianto industriale, canoni scaduti e non pagati alla data di accesso 43.800 €, canoni a scadere in linea capitale 312.600 €, prezzo dell’opzione finale 22.400 €, spese di recupero, stima e conservazione 8.100 €. Somma delle poste che il concedente può dedurre in caso di scioglimento: 386.900 €. Valore di mercato del bene: 296.000 €.
Ipotesi A — Impresa in continuità diretta che conserva il contratto. La società deposita domanda di concordato in continuità con misure protettive e qualifica il leasing come contratto essenziale. Il contratto prosegue ex art. 97, comma 1. I canoni maturati dopo la pubblicazione della domanda, per 96.000 € nell’arco del piano, maturano come crediti legalmente sorti nella continuità e vanno trattati in prededuzione secondo le regole degli artt. 6 e 98 CCII. I 43.800 € di canoni anteriori restano debito concorsuale: se il piano prevede il 24% ai chirografari, il concedente incassa su quella posta 10.512 €. Esito complessivo per l’impresa: il bene resta in azienda, il fabbisogno concordatario cresce per effetto dei canoni futuri, l’impianto continua a generare margine. Se quell’impianto produce un margine di contribuzione di 11.500 € al mese, la prosecuzione si giustifica da sola.
Ipotesi B — Impresa in concordato liquidatorio che chiede lo scioglimento. La società deposita piano e proposta, chiede lo scioglimento ex art. 97, comma 2, e propone un indennizzo quantificato. Autorizzato lo scioglimento e notificato il provvedimento, il bene viene restituito. Il concedente lo colloca a 296.000 € seguendo i criteri dell’art. 1, comma 139, L. 124/2017. Poiché il ricavato è inferiore ai 386.900 € dovuti, nulla va versato alla procedura e il concedente fa valere 90.900 € come credito anteriore al concordato. Con un piano che offre il 24%, incasserà su quella posta 21.816 €. Esito per l’impresa: esce dal contratto, elimina 312.600 € di canoni futuri dai flussi, ma incrementa il passivo chirografario di 90.900 € oltre all’indennizzo riconosciuto.
Ipotesi C — Stesso scioglimento, ma il bene viene collocato male. Identica sequenza, con una differenza: il concedente svende l’impianto a 214.000 € senza documentare il riferimento a rilevazioni pubbliche di mercato né una stima peritale conforme. Il credito anteriore sale a 172.900 €, quasi il doppio dell’ipotesi B. Con lo stesso 24%, il concedente incassa 41.496 € e il ceto chirografario vede peggiorare la propria percentuale, perché il passivo complessivo è aumentato di 82.000 € senza contropartita. Questa terza ipotesi mostra perché contestare le modalità di realizzo non è una questione di principio: sono 82.000 € di passivo che cambiano l’esito del concordato per tutti i creditori.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella realtà quasi nessuno sta in una casella sola. Ecco le combinazioni più frequenti e come si comportano le regole quando si sovrappongono.
Sei l’amministratore-socio che ha garantito il leasing della propria società. È il caso più comune in assoluto. Indossi due maglie: quella dell’impresa che ristruttura e quella del garante che risponde in proprio. L’art. 117 CCII tiene le due posizioni rigorosamente separate: il concordato libera la società, non te. Il che significa che il piano che stai costruendo deve essere valutato anche con l’occhio del garante, perché una proposta che offre poco ai chirografari lascia scoperta una differenza che il concedente verrà a chiedere a te. In questi casi la pianificazione va fatta su due tavoli contemporaneamente, e nulla vieta di esplorare, per la posizione personale, gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento.
Sei un’impresa con alcuni leasing essenziali e altri no. Non devi scegliere un trattamento unico. L’art. 97 consente di chiedere la sospensione o lo scioglimento “di uno o più contratti”: puoi proseguire i due leasing sugli impianti produttivi e sciogliere quello sull’auto aziendale e sul macchinario dismesso. La coerenza non si misura sul portafoglio complessivo, ma contratto per contratto rispetto al piano. Attenzione, però: la selettività va spiegata, perché il commissario giudiziale e i creditori la leggeranno come un indicatore della serietà del piano.
Sei un’impresa in continuità mista: prosegui un ramo e cedi l’altro. Il concordato in continuità può essere diretto per una parte dell’azienda e indiretto per l’altra. I leasing seguono il ramo cui sono funzionali: quelli del ramo che prosegui restano in capo a te e godono delle protezioni; quelli del ramo che cedi entrano nella trattativa con il cessionario e vanno gestiti come posizioni da trasferire. Il rischio è costruire un unico calderone, con la conseguenza che il concedente di un bene destinato al cessionario contesta di essere trattato come contratto essenziale della continuità diretta.
Il leasing è stato risolto due mesi prima del deposito della domanda. Qui non sei nel campo dei contratti pendenti. L’art. 97 non si applica, il bene va restituito secondo le regole del contratto risolto e il credito del concedente si determina secondo la disciplina sostanziale applicabile alla risoluzione, con la distinzione — tracciata dalle Sezioni Unite nel 2021 — tra i contratti risolti prima e dopo l’entrata in vigore della L. 124/2017. La prima verifica, in questi casi, riguarda la legittimità stessa della risoluzione: se i presupposti contrattuali e legali del grave inadempimento non erano integrati, la risoluzione può essere contestata, e il contratto tornare a essere pendente.
Sei un imprenditore agricolo con esposizione mista, leasing e debito bancario. L’impresa agricola non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, ma questo non chiude le strade: restano gli accordi di ristrutturazione e, in presenza dei presupposti soggettivi, il concordato minore. La scelta dello strumento va fatta guardando alla natura dei beni in leasing e alla stagionalità dei flussi, non solo all’entità del debito.
Il confronto tra profili, in una tabella
La tabella che segue mette a confronto i sei profili sugli aspetti che nella pratica determinano l’esito. Serve a orientarsi, non a sostituire l’analisi del singolo contratto: due leasing apparentemente identici possono avere clausole risolutive e garanzie del tutto diverse.
| Aspetto | Continuità diretta | Vuole sciogliersi | Continuità indiretta | Concedente | Garante | Concordato minore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma centrale | Artt. 97 c.1 e 94-bis CCII | Art. 97 cc. 1-2 e 12 CCII | Artt. 84 e 94-bis CCII | Art. 97 cc. 4, 9-12 CCII | Art. 117 CCII | Artt. 74 ss. CCII |
| Effetto automatico del deposito | Prosecuzione del contratto | Prosecuzione fino all’autorizzazione | Prosecuzione del contratto | Compressione delle facoltà unilaterali | Nessuna protezione personale | Prosecuzione del contratto |
| Tutela più forte | Inefficacia delle clausole ipso facto | Scioglimento autorizzato con indennizzo | Trasferimento del rapporto al cessionario | Opposizione entro 7 giorni + indennizzo | Solo i limiti scritti nella garanzia | Continuità dell’attività |
| Termine critico | Immediatezza delle misure protettive | Deposito di piano e proposta | Chiusura della trattativa con il cessionario | 7 giorni dalla notifica dell’istanza | Ricezione dell’atto di escussione | Relazione dell’OCC |
| Rischio principale | Perdere il bene nella finestra iniziale | Subire una stima di realizzo troppo bassa | Piano che regge solo se i leasing subentrano | Passività procedurale e realizzo svenduto | Scoprire l’esposizione a omologa avvenuta | Rappresentazione non attendibile |
| Sorte del credito anteriore | Chirografo concorsuale | Chirografo anteriore + differenza ex c. 12 | Chirografo concorsuale del proponente | Chirografo, salvo prededuzioni di legge | Esigibile per intero verso il garante | Credito concorsuale nel piano |
Le domande trasversali: valgono per tutti i profili
Che succede se, durante la procedura, l’impresa passa dalla continuità alla liquidazione? Cambia il quadro delle protezioni. L’art. 94-bis è costruito sul concordato in continuità aziendale: se la continuità viene abbandonata, le tutele più incisive sui contratti essenziali perdono il loro presupposto, mentre resta la regola generale dell’art. 97 sulla prosecuzione e sull’autorizzazione allo scioglimento. È una delle ragioni per cui il passaggio da un assetto all’altro non va improvvisato.
Il leasing può essere sciolto già nella fase con riserva? No. Il comma 2 dell’art. 97 è esplicito: la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche piano e proposta. Nella fase prenotativa è possibile la sospensione, nei limiti di durata del comma 7, e sono possibili — secondo un orientamento di merito ormai articolato — misure cautelari ex art. 54, comma 1, a contenuto inibitorio.
Se sciolgo il contratto, perdo anche la clausola arbitrale? No. Il comma 8 dell’art. 97 prevede espressamente che lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. Il contenzioso sull’indennizzo o sul conguaglio può quindi restare in sede arbitrale, se così pattuito.
Chi decide quanto vale l’indennizzo? In assenza di accordo, il giudice competente secondo le regole ordinarie (comma 10). Il giudice delegato interviene solo per quantificare il credito ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze ex art. 109. Sono due piani diversi, e confonderli è un errore ricorrente: un credito ammesso al voto per un certo importo non è un credito accertato per quell’importo.
I canoni maturati durante la procedura sono sempre in prededuzione? Non automaticamente. Il comma 11 dell’art. 97 fa salva la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto nella finestra che va dalla pubblicazione ex art. 40, comma 3, alla notificazione del provvedimento. Ma la Cassazione ha chiarito che la prededuzione non si ricava dal solo dato cronologico: serve la verifica in concreto della riferibilità del credito, secondo il criterio insieme cronologico e teleologico.
La giurisprudenza profilo per profilo
Di seguito i riferimenti verificati che sostengono le affermazioni di questa guida, ordinati per profilo di applicazione. Per ciascuno: gli estremi, il principio in sintesi, e il motivo per cui conta qui.
Per chi difende la continuità e il contratto essenziale
- Tribunale di Verona, Sez. II civ., 13 aprile 2026 (giudice designato Pier Paolo Lanni). Nella fase prenotativa ex art. 44 CCII è ammissibile una misura cautelare ex art. 54, comma 1, che inibisca alla società di leasing di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno della debitrice per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori o del deposito del ricorso, così anticipando gli effetti dell’art. 94-bis. Rilevanza: è il precedente che consente di proteggere il leasing strategico prima ancora del deposito di piano e proposta.
- Tribunale di Milano, Sez. II civ. – Crisi d’Impresa, decreto 2 novembre 2025 (est. De Simone). Gli effetti protettivi dell’art. 94-bis possono essere estesi alla fase prenotativa quando la domanda contiene una descrizione dettagliata del percorso di risanamento, perché negarli esporrebbe l’impresa alla risoluzione dei contratti strategici nel momento più critico. Rilevanza: fissa il contenuto minimo che la domanda deve avere per ottenere la protezione anticipata.
- Tribunale di Milano, 24 dicembre 2024. Con motivazione ampia, ammette l’operatività dell’art. 94-bis anche nella fase con riserva. Rilevanza: è il capostipite dell’orientamento estensivo, da citare quando si discute il perimetro temporale della tutela.
- Tribunale di Ancona, 27 marzo 2025. In senso contrario, esclude l’applicazione dell’art. 94-bis alla fase prenotativa, lasciando alle misure cautelari il compito di colmare il vuoto. Rilevanza: va conosciuto perché è la posizione che il concedente opporrà.
- Tribunale di Arezzo, 6 dicembre 2024. Ritiene che, nell’ipotesi dei contratti essenziali di cui al comma 2 dell’art. 94-bis, non operi un automatismo ex lege, essendo necessario un preventivo intervento inibitorio del giudice che verifichi anche il presupposto dell’essenzialità. Rilevanza: spiega perché conviene chiedere il provvedimento giudiziale invece di confidare nell’effetto automatico.
Per chi chiede lo scioglimento e per il rango dei crediti
- Cass. civ., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999. La prededucibilità non discende dal solo momento in cui il credito sorge durante la procedura: il criterio è cronologico e teleologico insieme, e occorre verificare in concreto la riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura, tenuto conto che il concordato non comporta spossessamento; nel caso esaminato era stata erroneamente riconosciuta la prededuzione al credito di una società di leasing collegato alla mancata restituzione dell’immobile dopo lo scioglimento. Rilevanza: è la pronuncia che governa il conflitto sul rango dei crediti post-scioglimento.
- Cass. civ., Sez. I, 1 luglio 2024, n. 18019 (Pres. Cristiano, Rel. Amatore). Il provvedimento sulla sospensione o sullo scioglimento dei contratti pendenti reso dal giudice delegato è contestabile in un giudizio a cognizione piena, e l’intervenuta omologazione del concordato non rileva. Rilevanza: apre una via di tutela successiva a chi ha subito il provvedimento.
- Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2022, n. 8008 (Pres. Scaldaferri, Rel. Vannucci). Contro la pronuncia del tribunale o del giudice delegato sull’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: indica quale strada impugnatoria non è percorribile, evitando di bruciare tempo e termini.
- Cass. civ., Sez. I, 30 dicembre 2021, n. 42008 (Pres. Acierno, Rel. Vannucci). Il decreto di autorizzazione allo scioglimento è reclamabile davanti alla corte d’appello secondo la disciplina dei reclami. Rilevanza: completa la mappa dei rimedi contro il provvedimento autorizzativo.
Per il concedente e per i crediti derivanti dalla risoluzione
- Cass., Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061 (Pres. Curzio, Rel. Vincenti). La L. 124/2017, art. 1, commi 136-140, non ha effetti retroattivi e si applica ai contratti di leasing in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore non si siano ancora verificati alla sua entrata in vigore; per i contratti risolti prima, con fallimento dell’utilizzatore successivo alla risoluzione, resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al secondo e non della norma concorsuale sui contratti pendenti. Rilevanza: stabilisce quale disciplina si applica in funzione del momento della risoluzione, questione preliminare a ogni calcolo del credito.
- Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21293 (Pres. Ferro, Rel. Abete). Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore poi fallito, il credito risarcitorio fondato sulla clausola penale richiede apposita domanda di insinuazione, con i relativi oneri di allegazione e prova, e può essere ridotto dal giudice. Rilevanza: indica al concedente come va costruita la pretesa e all’utilizzatore dove può essere aggredita.
- Cass. civ., Sez. III, 14 aprile 2022, n. 12255 (Pres. Sestini). La concedente proprietaria che, a fronte della mancata restituzione del bene, si insinua al passivo per l’occupazione senza titolo ha l’onere di allegare e provare il danno subito. Rilevanza: chiarisce che la pretesa da mancata riconsegna non è automatica nell’an né nel quantum.
- Tribunale di Milano, 2 dicembre 2025 (G.D. De Simone). In sede di liquidazione giudiziale, a fronte dell’occupazione senza titolo di un immobile in leasing, è ammissibile l’ordine di liberazione. Rilevanza: mostra l’esito pratico della mancata riconsegna quando la procedura evolve.
- Tribunale di Milano, Sez. VI civ., 21 novembre 2025 (giudice Carbone). Nella liquidazione giudiziale dell’utilizzatrice, è inammissibile l’incameramento da parte della concedente di somme ottenute a titolo di pegno regolare. Rilevanza: segna un limite alle iniziative di autotutela del concedente sulle garanzie collaterali.
Per i garanti e per i profili comuni
- Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638. Nel concordato con riserva, la proroga di una fideiussione scaduta configura un nuovo contratto e, come atto di straordinaria amministrazione, richiede la specifica autorizzazione del tribunale. Rilevanza: riguarda direttamente le garanzie collegate ai leasing, spesso prorogate in corso di procedura.
- Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845 (Pres. Terrusi, Rel. Amatore). L’omologazione comporta una riduzione percentuale vincolante del credito, ma resta possibile il ricorso al giudice ordinario per accertare l’importo reale sul quale la percentuale va applicata. Rilevanza: la base di calcolo del credito resta contestabile, e da essa dipende anche l’esposizione residua del garante.
- Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10271. In un concordato in continuità diretta di una società utilizzatrice di un complesso alberghiero in leasing, la cui proposta riduceva i canoni, superava l’indicizzazione e spostava valore sul riscatto, la Corte ha precisato che la conferma dell’omologazione da parte della corte d’appello nonostante l’accoglimento del reclamo ex art. 53, comma 5-bis, CCII presuppone la richiesta del proponente e non richiede l’adesione delle altre parti costituite né del creditore reclamante. Rilevanza: è il precedente più recente sul conflitto tra proposta concordataria e contenuto economico del leasing pendente.
- Cass. civ., n. 28574/2025. Nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione secondo gli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio dell’art. 74; il difetto di rappresentazione attendibile delle cause dell’indebitamento e della situazione economico-patrimoniale rileva ai fini dell’ammissibilità e dell’omologazione, senza che le valutazioni dell’OCC possano fungere da salvacondotto. Rilevanza: fissa lo standard di trasparenza richiesto all’imprenditore minore.
- Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 25 marzo 2025 (Pres. Jachia, Rel. Cottone). Non sono assoggettabili a sospensione o scioglimento ex art. 97, comma 1, CCII i contratti con cui il proponente abbia concesso garanzie a favore di terzi. Rilevanza: delimita la nozione di contratto pendente, tema decisivo quando il leasing è accompagnato da contratti accessori di garanzia.
- Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 2 novembre 2022. Nella liquidazione controllata il contratto di leasing in corso costituisce rapporto pendente ai sensi dell’art. 270, comma 6, CCII, con sospensione del rapporto in attesa della decisione del liquidatore sul subentro. Rilevanza: utile quando il percorso concordatario non regge e si apre uno scenario liquidatorio.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo su questa materia, declinati per profilo dove ha senso.
- Analizziamo il contratto di leasing clausola per clausola: risolutiva espressa, decadenza dal beneficio del termine, indicizzazione, opzione finale, garanzie collegate, e verifichiamo se al momento del deposito il contratto è ancora pendente ai sensi dell’art. 97 CCII.
- Ricalcoliamo il credito del concedente voce per voce — canoni scaduti, canoni a scadere in linea capitale, opzione, spese — confrontandolo con l’estratto contrattuale, perché la cifra comunicata dal concedente è un punto di partenza, non un dato acquisito.
- Per le imprese in continuità diretta, predisponiamo e depositiamo l’istanza di misure protettive e, nella fase prenotativa, l’istanza di misura cautelare ex art. 54, comma 1, con contenuto inibitorio modellato sulle iniziative che il concedente può assumere.
- Documentiamo l’essenzialità del contratto ai sensi dell’art. 94-bis CCII con l’ausilio dei commercialisti dello staff: incidenza del bene sul ciclo produttivo, tempi e costi di sostituzione, effetti della sua perdita sui flussi del piano.
- Per chi vuole liberarsi del contratto, redigiamo l’istanza di scioglimento ex art. 97 e la quantificazione dell’indennizzo, costruendo il test di coerenza con il piano che il tribunale è chiamato a verificare.
- Presidiamo la fase di realizzo del bene, chiedendo al concedente i valori di riferimento e la documentazione della stima, e contestando le collocazioni non conformi ai criteri dell’art. 1, comma 139, L. 124/2017.
- Per i concedenti, prepariamo la memoria di opposizione nei sette giorni dell’art. 97, comma 4, argomentata sulla coerenza con il piano, e curiamo l’insinuazione del credito quando la procedura evolve.
- Per i garanti e i coobbligati, esaminiamo il testo della fideiussione e ricostruiamo l’esposizione residua alla luce dell’art. 117 CCII, valutando in parallelo gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento per la posizione personale.
- Per gli imprenditori minori e agricoli, costruiamo il concordato minore coordinandoci con l’OCC sulla relazione particolareggiata e sulla classazione obbligatoria dei creditori assistiti da garanzie di terzi.
- Impugniamo e resistiamo alle impugnazioni: reclami contro i decreti autorizzativi, giudizi a cognizione piena sui provvedimenti relativi ai contratti pendenti, giudizi ordinari sull’indennizzo, reclami contro l’omologazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di affrontare il rapporto con il concedente nella fase in cui la partita è ancora negoziale, quando la scelta tra prosecuzione e scioglimento può essere costruita con la controparte invece che subita in udienza. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario OCC diventano decisivi quando il profilo è quello dell’imprenditore minore o del garante persona fisica, per i quali il percorso corretto non è il concordato preventivo ma una procedura da sovraindebitamento.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta l’istanza sui contratti pendenti segue il reclamo, il giudizio sull’indennizzo e l’eventuale ricorso di legittimità, senza passaggi di mano e senza cambi di linea a metà percorso. È proprio nelle controversie sui leasing pendenti che questa continuità pesa, perché le questioni decisive — qualificazione del contratto, momento della risoluzione, criteri di realizzo del bene — si impostano all’inizio e si giocano alla fine.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso caso: il profilo giuridico del contratto pendente e il profilo finanziario del piano non sono due pratiche separate, perché la coerenza con il piano — che è il presupposto legale dello scioglimento — è un concetto tecnico-contabile prima ancora che giuridico.
In chiusura
Il primo passo, in questa materia, non è decidere cosa fare del leasing: è capire in quale profilo ti trovi. Impresa che difende la continuità, impresa che vuole uscire dal contratto, impresa che cede l’azienda, concedente, garante, imprenditore minore: sono sei posizioni con sei insiemi di regole diversi, e applicare le regole di un profilo a un altro è l’errore che costa di più. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo, nei tempi che quelle regole impongono — sette giorni per opporsi, l’immediatezza per le misure protettive, il deposito di piano e proposta per poter chiedere lo scioglimento.
Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questo. Il contratto di leasing pendente dentro un concordato preventivo è un punto di intersezione tra crisi d’impresa e diritto bancario: per questo servono insieme la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che presidia la fase di accesso e la trattativa con il concedente, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di ricalcolare il credito del concedente invece di accettarlo. E poiché queste controversie finiscono spesso davanti al giudice dell’impugnazione, la presenza di un avvocato cassazionista assicura che la linea difensiva impostata il primo giorno regga fino all’ultimo grado.
📩 Non aspettare che il concedente prenda l’iniziativa o che i termini dell’art. 97 scadano: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa guida.
