Come Influisce Il Cambio Di Amministratore In Una Srl Sui Debiti Pregressi?

Su questo tema la lettera del codice civile dice poco e la giurisprudenza dice quasi tutto. Il codice si limita a stabilire che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.) e che gli amministratori rispondono verso la società, verso i creditori sociali e verso i terzi quando violano i doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo (art. 2476 c.c.). Fra queste due proposizioni si apre uno spazio enorme, ed è in quello spazio che si gioca la domanda concreta di chi entra o esce da una carica: chi risponde dei debiti che la SRL aveva già accumulato quando l’amministratore è cambiato?

La risposta secca — “i debiti restano della società, il cambio di amministratore non li sposta su nessuno” — è giuridicamente esatta e praticamente insufficiente. È esatta perché nessuna norma prevede una successione dell’amministratore nei debiti sociali. È insufficiente perché, nei fatti, l’amministratore uscente continua a rispondere del danno prodotto durante la sua gestione, l’amministratore entrante assume obblighi di verifica il cui inadempimento genera responsabilità propria, e i creditori rimasti insoddisfatti dispongono di azioni dirette che colpiscono il patrimonio personale di entrambi. La differenza tra le due risposte la fanno le sentenze. Questa guida raccoglie le decisioni che devi conoscere — Cassazione civile e penale, tribunali delle imprese, Corte costituzionale — e le traduce in conseguenze pratiche per chi lascia la carica, per chi la assume e per il creditore che deve decidere contro chi agire.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il contenzioso sulla responsabilità degli amministratori è materia in cui il principio applicato dal Tribunale viene spesso riformato in appello e definito solo in sede di legittimità: per questo la presenza di un avvocato cassazionista consente di impostare fin dall’atto introduttivo una linea che regge davanti alla Suprema Corte, senza cambi di difensore e senza cambi di strategia. A ciò si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando la difesa richiede di ricostruire patrimoni netti, bilanci e movimenti contabili di gestioni diverse per stabilire quale danno appartiene a quale periodo di carica.

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Il quadro normativo in breve: le poche norme su cui i giudici hanno costruito tutto

La base di legge è essenziale, e conviene tenerla a mente perché ogni pronuncia commentata più avanti si aggancia a uno di questi articoli.

Art. 2462 c.c. — autonomia patrimoniale. Nella società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. È la regola di partenza: il debito è della SRL, non di chi la amministra. Il cambio di amministratore non produce alcun effetto novativo, non libera nessuno e non obbliga nessuno.

Art. 2476 c.c. — responsabilità degli amministratori. Il primo comma prevede la responsabilità solidale verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri di legge e di statuto, con esonero per chi dimostri di essere esente da colpa e di aver fatto annotare il proprio dissenso. Il sesto comma introduce la responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, azionabile quando il patrimonio risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti. Il settimo comma lascia impregiudicato il risarcimento al singolo socio o al terzo direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi. L’ottavo comma estende la responsabilità solidale ai soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi.

Art. 2486 c.c. — poteri degli amministratori dopo una causa di scioglimento. Al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Il terzo comma, introdotto dall’art. 378 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), presume il danno risarcibile pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica (o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, salva la prova di un diverso ammontare; in via sussidiaria, quando le scritture mancano o sono irregolari, il danno si liquida nella differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. La norma contiene, in sé, il criterio che spacca il danno per gestioni: il “quando sei uscito” è un dato di calcolo, non una circostanza di contorno.

Artt. 2383 e 2385 c.c. (applicabili alla SRL): la rinuncia alla carica ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, altrimenti opera la prorogatio fino all’accettazione dei nuovi; la cessazione per qualsiasi causa va iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni.

Artt. 2193 e 2448 c.c. — pubblicità legale. I fatti soggetti a iscrizione, se non iscritti, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che ne erano a conoscenza. È la norma che regola il rapporto tra data reale della cessazione e data “visibile” al creditore.

Art. 2086, comma 2, c.c. e art. 3 CCII — adeguati assetti. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti di regolazione. È l’articolo che trasforma l’inerzia del nuovo amministratore davanti a un passivo ereditato in un inadempimento proprio.

Artt. 2949 e 2941 n. 7 c.c. — prescrizione. Le azioni di responsabilità si prescrivono in cinque anni; la prescrizione resta sospesa tra la società e i suoi amministratori finché questi sono in carica.


L’orientamento consolidato: i debiti non si trasmettono, la responsabilità si misura sul periodo di carica

Su un punto la giurisprudenza non ha mai oscillato: il cambio di amministratore non trasferisce i debiti sociali da un soggetto all’altro, perché quei debiti non sono mai stati di nessuno dei due. Quello che cambia con l’avvicendamento è un altro oggetto: la titolarità della posizione di garanzia e, con essa, la perimetrazione temporale di ciò che ciascuno ha fatto o omesso.

Il periodo di investitura come confine della responsabilità personale

La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità personale di chi riveste cariche sociali va circoscritta alle obbligazioni sorte nel periodo della relativa investitura, in coerenza con il criterio dell’effettività dell’ingerenza gestoria (principio ribadito, fra le altre, da Cass. civ. n. 11869/2024 in materia di enti con struttura associativa, ma espressivo di una regola generale sul rapporto tra carica e imputazione). Il principio, calato nella pratica, significa che il creditore non può limitarsi ad allegare l’esistenza di un debito e la qualità di amministratore: deve collocare la condotta dannosa dentro il periodo in cui quel soggetto governava la società.

Sul versante civilistico della SRL, il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza 10 febbraio 2025, n. 713/2025, ha affermato che l’allegazione, da parte dei creditori sociali, di irregolarità di carattere meramente contabile — come la mancata appostazione del credito in bilancio o il mancato accantonamento delle risorse per farvi fronte — non basta, di per sé, a configurare la responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., addossando loro la perdita di gestione e l’incapienza del capitale rispetto ai debiti sociali. La stessa decisione ha ricordato che la responsabilità verso i creditori presuppone l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio, tale da far venir meno la garanzia generica e da rendere il patrimonio insufficiente. Tradotto: un bilancio impreciso non è, da solo, la porta d’ingresso al patrimonio personale dell’amministratore; serve la prova di una condotta che abbia eroso la garanzia patrimoniale.

La cessazione dalla carica come limite, non come scudo

Con l’ordinanza 17 maggio 2021, n. 13221, la Prima Sezione civile della Cassazione ha affrontato la posizione dell’amministratore dimissionario le cui dimissioni non erano state iscritte nel registro delle imprese. La Corte ha affermato che la mancata iscrizione è inopponibile alla società, ma non all’amministratore dimissionario, escludendo la sua responsabilità per i fatti verificatisi dopo le dimissioni; e ha valorizzato il dato testuale dell’art. 2385 c.c., secondo cui la rinuncia ha effetto immediato, con la conseguenza che l’iscrizione svolge funzione dichiarativa verso i terzi. In altre parole: l’omessa pubblicità non può essere usata dalla società per allungare artificialmente la responsabilità di chi se n’è andato, ma non vale come scudo verso il terzo creditore in buona fede.

Il completamento del quadro arriva dalla giurisprudenza delle imprese in tema di art. 2385 c.c., che ha ritenuto le dimissioni non iscritte non opponibili ai terzi in buona fede ai sensi dell’art. 2193 c.c., precisando al contempo che la responsabilità per il danno derivante da garanzie non onorate grava unicamente sugli amministratori in carica alla data della stipula delle fideiussioni, restando esclusa quella di chi aveva già lasciato l’incarico. Il criterio è quello della fotografia al momento dell’atto: conta chi decideva quando l’obbligazione è stata assunta.

L’amministratore uscente resta titolare del “suo” periodo

Sul fronte penale-fallimentare, la Cassazione ha consolidato un principio simmetrico. Con la sentenza n. 33997/2024 la Corte ha riaffermato che, in caso di avvicendamento nella gestione, l’amministratore cessato rimane responsabile della effettiva e regolare tenuta della contabilità per il periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo anche dell’eventuale occultamento, totale o parziale, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore; e ciò a prescindere dall’autonomo obbligo di quest’ultimo di ripristinare libri e documenti mancanti e di regolarizzare le scritture di cui rilevi erroneità, lacunosità o falsità (nello stesso senso, Cass. pen., Sez. V, n. 15988 dell’11 marzo 2019). La responsabilità non si consegna insieme alle chiavi: resta attaccata al periodo in cui si è governato.

Il dovere di gestione conservativa come spartiacque

L’ultimo pilastro è l’art. 2486 c.c. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza 25 marzo 2024, n. 8069, ha ribadito che chi agisce contro gli amministratori per atti gestori non conservativi compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento deve allegare e provare la causa di scioglimento e il successivo compimento di atti di gestione, mentre spetta agli amministratori dimostrare che quegli atti avevano finalità meramente conservativa e non hanno comportato un nuovo rischio d’impresa. La stessa pronuncia ha confermato che i criteri di liquidazione previsti dall’art. 2486, comma 3, c.c. — differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale — costituiscono una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. e si applicano anche ai giudizi pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma, salvo che siano dedotti elementi di fatto che giustifichino un criterio liquidatorio più aderente al caso concreto (in senso analogo, Cass., Sez. I, 24 gennaio 2024, n. 2350).

Il principio, calato nella pratica, significa che il momento del cambio di amministratore diventa una data di bilancio: il patrimonio netto a quella data è uno dei due termini del calcolo del danno.


Prima questione aperta: il nuovo amministratore risponde dei debiti maturati prima del suo ingresso?

LA QUESTIONE. È la domanda che chi subentra si pone il primo giorno: “Ho trovato 180.000 euro di debiti verso fornitori e banche maturati prima di me. Ne rispondo?”.

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. La risposta civilistica è tendenzialmente negativa, ma con un’eccezione che si è progressivamente ingrossata. Il nuovo amministratore non subentra nel debito e non risponde delle scelte gestionali altrui; risponde però delle proprie omissioni successive all’insediamento, quando queste aggravano la posizione dei creditori.

Il primo binario è quello della conservazione del patrimonio ex art. 2476, comma 6, c.c.: il Tribunale di Venezia (sent. n. 713/2025) ha chiarito che ciò che rileva è la violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità patrimoniale, non il semplice fatto che i debiti esistano. Se il nuovo amministratore, insediato su un passivo pregresso, prosegue l’attività erodendo ulteriormente la garanzia, la condotta rilevante è la sua.

Il secondo binario è quello degli adeguati assetti. La Cassazione, con la pronuncia n. 36365/2021, ha affermato che grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. come modificato dal Codice della crisi. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza 6 febbraio 2024, ha qualificato l’assenza di adeguati assetti come grave irregolarità gestoria, sottolineando che la carenza è ancor più seria nelle società non ancora in crisi, perché impedisce di intercettare i segnali che preannunciano la difficoltà. Più di recente, il Tribunale di Bari, con la decisione del 23 gennaio 2026, è intervenuto sulla responsabilità di amministratori e organi di controllo per violazione dell’art. 2086, comma 2, c.c., in connessione con la business judgment rule e con la prova del nesso causale; nella medesima direzione, la giurisprudenza delle imprese ha precisato che la mancata predisposizione di assetti adeguati non è fonte di un danno autonomo, ma va valutata come concausa della mancata tempestiva rilevazione della crisi che avrebbe imposto l’accesso a uno strumento di regolazione.

Il terzo binario, quello che produce più condanne, è penale-tributario. Con la sentenza n. 31116/2024 la Cassazione ha confermato la responsabilità del nuovo amministratore per l’omesso versamento IVA relativo a un debito sorto prima del suo incarico, ritenendo che l’assunzione della carica comporti l’onere di una verifica diligente della situazione pregressa e l’obbligo di adempiere alle scadenze fiscali, e che la crisi di liquidità rientri nel normale rischio d’impresa. Sulla stessa linea si colloca l’orientamento che riconosce al subentro nella carica il valore di accettazione consapevole del rischio derivante dalle pregresse inadempienze, quando chi entra non effettua un controllo preventivo su contabilità, bilanci e ultime dichiarazioni.

SE C’È CONTRASTO. Non si tratta di un vero contrasto interno, ma di due statuti che convivono e vengono spesso confusi. Sul piano civile, il nuovo amministratore non eredita il debito; sul piano degli obblighi di adempimento a scadenza — in particolare tributari e contributivi — l’inerzia dopo l’insediamento diventa condotta propria e può fondare una responsabilità personale. L’assunzione prudenziale è che nessun debito scaduto ereditato possa essere trattato come “roba del predecessore”: ogni scadenza che cade dopo l’insediamento è, agli occhi del giudice, una scadenza propria.

COSA SIGNIFICA PER TE. Se stai per accettare la carica, la finestra utile per proteggerti si chiude il giorno dell’accettazione. La verifica preventiva su bilanci, libri sociali, posizione debitoria e ultime dichiarazioni non è una cautela di stile: è l’unico elemento che, in giudizio, distingue chi ha accettato un incarico da chi ha accettato un rischio. Se sei già entrato, la contromisura non è il silenzio ma la tracciabilità: verbalizzazione dello stato in cui la società è stata trovata, richiesta formale della documentazione al predecessore, immediata messa a punto di un assetto che consenta di misurare la continuità aziendale.


Seconda questione aperta: l’amministratore uscente si libera davvero con le dimissioni?

LA QUESTIONE. “Mi sono dimesso a marzo. La società è fallita a novembre. Sono fuori?”

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. La risposta dipende da tre variabili che la giurisprudenza ha isolato con precisione: l’efficacia della cessazione, la sua opponibilità ai terzi, e ciò che si è consegnato uscendo.

Sull’efficacia, l’ordinanza Cass., Sez. I, n. 13221 del 17 maggio 2021 ha chiarito che la rinuncia ha effetto immediato e che l’iscrizione ha funzione dichiarativa; la mancata iscrizione non è opponibile all’amministratore dimissionario, che non risponde dei fatti successivi. Sulla decorrenza degli adempimenti pubblicitari, la giurisprudenza delle imprese ha precisato che il termine di trenta giorni per iscrivere la cessazione (art. 2385 c.c., applicabile anche alla SRL) decorre dal momento in cui la cessazione è efficace, perché altrimenti si consentirebbe all’amministratore di opporre ai terzi una cessazione mentre conserva ancora, in prorogatio, il potere di amministrare.

Sull’opponibilità, il quadro è governato dalla pubblicità legale: già Cass., Sez. I, n. 4180 del 23 marzo 2001 aveva scandito il meccanismo dell’art. 2448 c.c., per cui l’opponibilità ai terzi diventa piena decorso il termine di legge dalla pubblicazione, mentre prima di quel momento l’atto è inopponibile solo se il terzo dimostri di non averne avuto conoscenza, e in caso di mancata pubblicazione l’inopponibilità permane finché la società non provi la conoscenza del terzo. Nella stessa direzione Cass. n. 16692/2002, in tema di nomina e revoca degli amministratori, ha affermato che tali vicende diventano opponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione, salvo che la società provi che i terzi ne fossero comunque a conoscenza, con riflessi anche sulla notifica al legale rappresentante.

Sul passaggio di consegne, la Cassazione penale ha costruito una griglia netta. L’amministratore cessato prima dell’apertura della procedura non ha un obbligo di consegna delle scritture al curatore (principio affermato da Cass. pen. n. 21818/2017 e ripreso dalla giurisprudenza di merito), perché la posizione di garanzia verso l’organo della procedura grava su chi è in carica in quel momento; ha però l’obbligo del passaggio di consegne verso il successore, e la sentenza n. 33997/2024 ha posto a suo carico l’onere di dimostrare di aver effettivamente consegnato le scritture, ritenendo che la mancata consegna, o la consegna di documentazione incompleta, integri la fattispecie a prescindere dal fatto che al momento del fallimento non rivestisse più la carica. Va ricordato, per completezza, che anche l’amministratore solo formale è titolare di un obbligo diretto e personale di tenuta e conservazione delle scritture (Cass. pen. n. 6406/2024).

SE C’È CONTRASTO. Il punto più delicato riguarda il periodo intermedio tra dimissioni efficaci e iscrizione: alcune decisioni hanno valorizzato la pubblicità come condizione di opponibilità ai terzi in buona fede ai sensi dell’art. 2193 c.c., altre — come l’ordinanza n. 13221/2021 — hanno escluso che l’omessa iscrizione possa ricadere sull’amministratore dimissionario nei rapporti con la società. L’orientamento prevalente distingue il rapporto interno da quello esterno; l’assunzione prudenziale, per chi esce, è di non considerarsi fuori finché la cessazione non risulta iscritta e finché non è documentato il passaggio di consegne.

COSA SIGNIFICA PER TE. Uscire da una SRL indebitata è un’operazione che si documenta, non che si comunica. Le dimissioni proteggono per il futuro solo se sono accompagnate da tre prove: data certa della rinuncia, iscrizione tempestiva della cessazione, inventario firmato di ciò che è stato consegnato al successore. In questa fase il contributo di un avvocato cassazionista affiancato da uno staff di avvocati e commercialisti che ricostruiscono contabilità e flussi finanziari è ciò che consente di fissare prove destinate a reggere anche a distanza di anni, quando l’azione di responsabilità arriva e la memoria dei fatti non basta più.


Terza questione aperta: quando il patrimonio non basta, come si divide il danno tra le gestioni?

LA QUESTIONE. Il caso più frequente nei tribunali: la SRL è insolvente, i creditori restano scoperti, e nel triennio precedente si sono avvicendati due o tre amministratori. Chi paga, e quanto?

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Il presupposto dell’azione dei creditori sociali è l’insufficienza del patrimonio: gli amministratori rispondono per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità patrimoniale che abbia fatto venir meno la garanzia generica, rendendo il patrimonio incapiente (Trib. Venezia, sez. impresa, n. 713/2025). Va tenuta distinta l’ipotesi del danno diretto al creditore ex art. 2476, comma 7, c.c. da quella del danno indiretto ex comma 6: la giurisprudenza veneziana ha escluso l’illecito da danno diretto nella mera stipula di un contratto in fase di difficoltà economica, in assenza di prova della consapevolezza di non poter adempiere, ravvisando invece il danno indiretto nei prelievi indebiti dalle casse sociali che avevano reso il patrimonio incapiente.

Sulla quantificazione, il criterio dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c. incorpora la data di cessazione dalla carica come termine finale di raffronto, il che rende tecnicamente possibile — e doveroso — separare il danno delle singole gestioni. La Cassazione ha però precisato che si tratta di criteri equitativi e non automatici: con la sentenza Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150 ha affermato che, accertata la responsabilità per violazione del dovere di gestione conservativa, il danno risarcibile può essere determinato in base ai debiti indebitamente assunti tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi e quello in cui la procedura è stata aperta, indipendentemente dall’applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza 26 marzo 2025, n. 757/2025, ha ricordato che il ricorso al criterio presuntivo è consentito in via equitativa quando l’incompletezza dei dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto alla dichiarazione di fallimento impediscano una ricostruzione analitica, purché l’attore alleghi un inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno e specifichi le ragioni che impediscono l’accertamento analitico. Sullo sfondo restano i principi delle Sezioni Unite 6 maggio 2015, n. 9100, che avevano escluso l’automatismo del deficit fallimentare, e le pronunce successive sul criterio differenziale (fra le altre, Cass., Sez. I, 6 novembre 2023, n. 30851).

Sul versante della solidarietà passiva, la Cassazione, Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252, ha definito i presupposti della responsabilità solidale degli amministratori non esecutivi per fatti illeciti degli operativi, confermando che la solidarietà non discende dalla carica ma dalla violazione di doveri propri. Sul versante dei soci, l’art. 2476, comma 8, c.c. è stato letto restrittivamente: l’ordinanza Cass. n. 22169 del 1° agosto 2025 ha escluso che l'”intenzionale decisione o autorizzazione” coincida con il dolo di danno, richiedendo che l’intenzionalità abbia a oggetto l’atto compiuto dagli amministratori nella consapevolezza della sua antigiuridicità; l’ordinanza n. 32545/2025 ha consolidato l’interpretazione, in un percorso già avviato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 5663/2025.

Infine la prescrizione, che nella pratica decide molte cause. Entrambe le azioni si prescrivono in cinque anni ex art. 2949 c.c., ma con dies a quo diversi: per l’azione sociale il termine decorre da quando il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno (Cass. 4 dicembre 2015, n. 24715), con sospensione ex art. 2941 n. 7 c.c. finché l’amministratore è in carica; per l’azione dei creditori il termine decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diventa oggettivamente conoscibile, momento che non coincide necessariamente con l’insolvenza e può precedere o seguire l’apertura della procedura. La Corte costituzionale ha progressivamente esteso la portata della sospensione, dichiarando l’illegittimità dell’art. 2941 n. 7 c.c. nella parte in cui non la prevedeva per le società di persone (sentenze n. 322 del 1998 e n. 262 del 2015) e, da ultimo, per le associazioni non riconosciute (sentenza n. 86 del 2025).

SE C’È CONTRASTO. Sì, ed è rilevante: una linea privilegia il criterio dei netti patrimoniali come parametro tendenzialmente prioritario, un’altra — rappresentata da Cass. n. 20150/2025 — valorizza la ricostruzione analitica dei debiti indebitamente assunti quando i dati lo consentono. L’orientamento prevalente è che i criteri presuntivi siano strumenti di liquidazione equitativa e non regole automatiche; l’assunzione prudenziale, per chi si difende, è che il criterio applicabile vada contestato subito, perché la scelta del metodo determina l’ordine di grandezza della condanna.

COSA SIGNIFICA PER TE. Se sei stato amministratore per un periodo circoscritto, la tua difesa non è “non ne sapevo nulla” ma la ricostruzione contabile del patrimonio netto all’inizio e alla fine del tuo mandato: è quel delta, non il passivo complessivo della società, il perimetro entro cui puoi essere chiamato a rispondere. Se sei un creditore, il calendario conta quanto il merito: individuare il momento in cui l’incapienza è diventata conoscibile è il primo accertamento da fare, prima ancora di scegliere il convenuto.


La pronuncia più recente e rilevante: l’amministratore subentrante deve verificare e, se serve, ricostruire

Le decisioni più fresche spostano il baricentro esattamente dove serve a chi si trova davanti a un cambio di carica. Con le sentenze nn. 30669 e 30671 del 2026 la Corte di cassazione è tornata sui presupposti della bancarotta documentale semplice e sulla responsabilità dell’amministratore per l’omessa o irregolare tenuta delle scritture, affermando che il reato può configurarsi anche per colpa e per omissioni riferite a un periodo inferiore al triennio, che la contabilità fiscalmente semplificata non elimina gli obblighi civilistici, che l’affidamento dell’incarico a un professionista non costituisce un’esimente automatica e — passaggio centrale per il nostro tema — che l’amministratore subentrante deve verificare la documentazione ricevuta e, nei limiti del possibile, ricostruirla.

Il contesto di queste pronunce è quello della successione nella gestione di imprese già in difficoltà, dove la contabilità arriva al nuovo amministratore incompleta, disordinata o non arriva affatto. La motivazione, tradotta in linguaggio piano, dice che la posizione di chi entra non è passiva: non basta ricevere ciò che il predecessore consegna, occorre controllarlo e attivarsi per colmare le lacune. La stessa impostazione era già stata espressa dalla giurisprudenza che riconosce in capo al subentrante il dovere di istituire ex novo le scritture per il periodo della propria gestione, quando quelle precedenti non siano state consegnate, equiparando l’omessa tenuta alla sottrazione.

Cosa cambia rispetto a prima. Fino a qualche anno fa la difesa “non ho ricevuto nulla dal mio predecessore” veniva spesso spesa come esimente di fatto. Oggi quella circostanza ha un peso diverso: è rilevante per delimitare la responsabilità sul pregresso, ma non copre l’inerzia successiva. Il nuovo amministratore non risponde di ciò che il predecessore ha distrutto; risponde di non aver ricostruito ciò che poteva ricostruire.

Accanto a questo, la Cassazione ha rafforzato le garanzie in senso opposto, impedendo automatismi sanzionatori. Con la sentenza n. 38791/2025 la Corte ha richiesto una motivazione rafforzata per condannare per bancarotta distrattiva l’amministratore che si sia avvicendato nella carica. Con la n. 40239/2025 ha annullato una condanna, affermando che la responsabilità del prestanome non può discendere dalla sola titolarità formale e che il giudice non può limitarsi a richiamare il rapporto di parentela o la vicinanza con il dominus, dovendo dimostrare almeno la generica consapevolezza delle attività illecite compiute per iniziativa dell’amministratore di fatto. Nello stesso solco la n. 34809/2025, che richiede la prova di una significativa rappresentazione della possibilità che il gestore di fatto compisse atti illeciti, e la n. 4329/2025 sull’onere di motivazione. Sul lato opposto, la Sez. V, con la sentenza 14 luglio 2025 (dep. 4 agosto 2025), n. 28543, ha ribadito che l’amministratore di diritto risponde a titolo omissivo quando non vigila sul gestore di fatto, e la Sez. III, con la n. 17283 dell’8 maggio 2025, ha confermato che il prestanome risponde a titolo diretto dei reati dichiarativi commessi nella qualità di rappresentante legale.

L’orientamento si è consolidato nel senso di una simmetria: nessuna condanna automatica per la sola carica, nessuna assoluzione automatica per la sola inconsapevolezza dichiarata. Chi accetta di firmare per una SRL indebitata si trova esattamente in mezzo a questi due principi.


I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi seguiti dallo Studio: servono a mostrare come i principi appena visti operano su numeri e date concrete.

Ipotesi 1 — Subentro su passivo pregresso e scadenze successive. Una SRL presenta al 31 dicembre un passivo di 217.400 € (fornitori 138.900 €, banche 51.200 €, debiti erariali 27.300 €). Il nuovo amministratore accetta la carica il 14 febbraio; l’iscrizione al registro delle imprese avviene il 3 marzo. Alla luce dell’art. 2462 c.c., i 217.400 € restano debiti della società: il subentrante non li assume. Ma una scadenza erariale che cade il 16 aprile, riferita a un periodo d’imposta precedente, cade sotto la sua gestione: applicando l’impostazione di Cass. n. 31116/2024, l’omissione a quella data è condotta propria, e l’invocata crisi di liquidità rientra nel rischio d’impresa. Se invece il subentrante, entro il 14 febbraio, avesse acquisito e verbalizzato la situazione debitoria e avviato senza indugio un percorso di regolazione, la sua posizione sarebbe ancorata a una condotta attiva documentata.

Ipotesi 2 — Due gestioni, un solo passivo, due perimetri di danno. Causa di scioglimento per perdita del capitale verificatasi il 30 giugno dell’anno X, con patrimonio netto negativo per 84.600 €. L’amministratore A cessa dalla carica il 12 novembre dell’anno X, quando il patrimonio netto è negativo per 129.800 €. L’amministratore B resta in carica fino all’apertura della liquidazione giudiziale, il 9 maggio dell’anno X+2, con patrimonio netto negativo per 342.100 €. Applicando il criterio dell’art. 2486, comma 3, c.c. nella lettura di Cass. n. 8069/2024, il delta riferibile alla gestione A è 45.200 € (129.800 − 84.600), quello riferibile alla gestione B è 212.300 € (342.100 − 129.800). Se però il curatore dimostra, secondo l’impostazione di Cass. n. 20150/2025, che A ha assunto dopo il 30 giugno debiti specifici per 61.000 € privi di finalità conservativa, la liquidazione analitica può sostituire quella presuntiva. E se le scritture risultano incomplete, si apre la via sussidiaria del deficit, con le condizioni richieste da Trib. Bologna n. 757/2025.

Ipotesi 3 — Dimissioni non iscritte e obbligazione assunta dopo. L’amministratore rassegna le dimissioni con lettera raccomandata ricevuta dalla società il 7 settembre; la cessazione viene iscritta solo il 21 novembre. Il 2 ottobre la società stipula una fideiussione bancaria per 95.500 €, poi non onorata. Alla luce dell’ordinanza Cass. n. 13221/2021 e del meccanismo degli artt. 2193 e 2448 c.c.: nel rapporto con la società, il dimissionario non risponde di un atto compiuto dopo l’efficacia della rinuncia; verso la banca che ignorava la cessazione, la vicenda non iscritta è in linea di principio inopponibile, salvo la prova che il terzo ne fosse a conoscenza. La differenza tra i due esiti sta interamente nella prova documentale della data e della conoscenza: raccomandata con avviso di ricevimento, PEC, comunicazione all’istituto di credito.


La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutti i riferimenti utilizzati in questa analisi. Serve a ritrovare rapidamente la decisione pertinente al proprio problema: la colonna sulla rilevanza pratica indica a chi — uscente, subentrante o creditore — quella pronuncia parla per prima.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. civ., Sez. I, 25.3.2024, n. 8069Atti non conservativi dopo lo scioglimentoOnere della prova sull’attore per causa di scioglimento e atti gestori; sugli amministratori la finalità conservativa; criteri ex art. 2486 c.3 equitativi e applicabili ai giudizi pendentiÈ la cornice del calcolo del danno per periodi di carica
Cass. civ., Sez. I, 18.7.2025, n. 20150Determinazione del dannoIl danno può essere quantificato sui debiti indebitamente assunti, anche a prescindere dal criterio dei netti patrimonialiPermette la ricostruzione analitica per singola gestione
Cass. civ., Sez. I, 24.1.2024, n. 2350Criterio dei netti patrimoniali ex art. 378 CCIIApplicazione ai giudizi pendenti, con limitiIncide sulle cause avviate prima della riforma
Cass. civ., n. 28320/2024Prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitaleLa prosecuzione e i compensi non deliberati integrano violazioni di norme specificheTipizza le condotte più contestate nei passaggi di gestione
Cass. civ., Sez. I, 28.2.2024, n. 5252Amministratori non esecutiviLa responsabilità solidale richiede presupposti propri, non discende dalla caricaRileva nei CdA con deleghe e avvicendamenti parziali
Cass. civ., Sez. I, ord. 17.5.2021, n. 13221Dimissioni non iscritteLa mancata iscrizione è inopponibile alla società ma non al dimissionario; nessuna responsabilità per fatti successiviPrima difesa dell’amministratore uscente
Cass. civ., Sez. I, 23.3.2001, n. 4180Pubblicità ex art. 2448 c.c.L’opponibilità ai terzi si perfeziona con la pubblicazione; prima, rileva la conoscenza effettivaRegola i rapporti con i creditori nel periodo intermedio
Cass. civ., n. 16692/2002Nomina e revoca degli amministratoriOpponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione, salvo prova della conoscenzaRileva anche per la validità delle notifiche
Cass. civ., 4.12.2015, n. 24715Dies a quo dell’azione socialeDecorre da quando il danno è oggettivamente percepibile all’esternoDetermina se l’azione è ancora esperibile
Cass. civ., Sez. Un., 6.5.2015, n. 9100Deficit fallimentareEsclusa l’automatica equazione tra sbilancio e dannoArgine alle quantificazioni indiscriminate
Cass. civ., Sez. I, 6.11.2023, n. 30851Criterio differenzialeConferma del criterio come parametro equitativoUtile nel confronto tra metodi liquidatori
Cass. civ., ord. 1.8.2025, n. 22169Responsabilità del socio ex art. 2476 c.8L’intenzionalità riguarda l’atto e la consapevolezza della sua antigiuridicità, non il dolo di dannoLimita il coinvolgimento dei soci nei cambi di gestione
Cass. civ., ord. n. 32545/2025Confini della solidarietà del socioConsolida la lettura restrittiva dell’art. 2476 c.8Rileva nelle SRL a base familiare
Cass. civ., n. 36365/2021Adeguati assetti ex art. 2086 c.2Obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuitàFondamento dell’obbligo del subentrante di attrezzarsi
Corte cost., n. 322/1998 e n. 262/2015Sospensione ex art. 2941 n. 7Estensione alle società di personeAllunga i tempi utili per l’azione
Corte cost., n. 86/2025Sospensione ex art. 2941 n. 7Estensione alle associazioni non riconosciuteConferma la ratio del conflitto di interessi dell’organo gestorio
Trib. Venezia, sez. impresa, 10.2.2025, n. 713/2025Art. 2476 c.6 c.c.Le irregolarità meramente contabili non bastano a fondare la responsabilità verso i creditoriDifesa contro le citazioni “generiche” dei creditori
Trib. Bologna, 26.3.2025, n. 757/2025Criterio presuntivo dei nettiAmmesso in via equitativa a precise condizioni di allegazioneContesta l’uso disinvolto della presunzione
Trib. Catanzaro, 6.2.2024Adeguati assettiL’assenza di assetti è grave irregolarità gestoriaRileva per chi subentra e non si attrezza
Trib. Bari, 23.1.2026Assetti, BJR e nesso causaleLa violazione dell’art. 2086 va valutata in nesso causale con l’irregolarità gestoriaUltimo approdo di merito sul tema
Trib. Roma, n. 5663/2025Art. 2476 c.8 c.c.Precisa i presupposti della responsabilità del socioPrecede l’approdo di legittimità del 2025
Cass. pen., nn. 30669 e 30671/2026Bancarotta documentale sempliceConfigurabile anche per colpa; il subentrante deve verificare e ricostruire la documentazione ricevutaPronunce più recenti sul passaggio di consegne
Cass. pen., n. 33997/2024Avvicendamento e contabilitàIl cessato risponde del suo periodo e deve provare la consegna al successoreCardine della difesa dell’uscente
Cass. pen., Sez. V, n. 15988/2019Avvicendamento e contabilitàObblighi autonomi e distinti di cessato e subentrantePrecedente su cui poggia il filone attuale
Cass. pen., n. 21818/2017Obbligo di consegna al curatoreNon grava sull’amministratore cessato prima dell’apertura della proceduraDelimita la posizione di garanzia
Cass. pen., n. 6406/2024Amministratore formaleObbligo personale e non delegabile di tenuta e conservazione delle scrittureSmonta la difesa della delega totale
Cass. pen., n. 31116/2024Debito tributario pregressoIl nuovo amministratore risponde dell’omesso versamento a scadenza successiva all’insediamentoIl rischio più concreto per chi subentra
Cass. pen., Sez. III, 8.5.2025, n. 17283Prestanome e reati dichiarativiResponsabilità diretta dell’amministratore di dirittoNessuno scudo nella titolarità formale
Cass. pen., Sez. V, 14.7.2025 (dep. 4.8.2025), n. 28543Omessa vigilanza sul gestore di fattoResponsabilità omissiva dell’amministratore di dirittoRileva quando il predecessore continua a gestire
Cass. pen., n. 34809/2025Consapevolezza del prestanomeServe la rappresentazione del rischio di atti illecitiContrappeso garantista
Cass. pen., n. 38791/2025Avvicendamento nella caricaMotivazione rafforzata per la condanna di chi si è avvicendatoArgomento difensivo per le gestioni brevi
Cass. pen., n. 40239/2025Prestanome inconsapevoleNiente condanna sulla sola carica o sui rapporti personali con il dominusAnnulla gli automatismi probatori
Cass. pen., n. 4329/2025Onere di motivazioneObbligo di motivazione puntuale sul coefficiente psicologicoStandard di verifica della sentenza di merito

La sintesi operativa

Dalla giurisprudenza appena percorsa si estraggono principi pratici che valgono indipendentemente dal ruolo occupato.

  • Il cambio di amministratore non trasferisce i debiti sociali: restano della SRL, che ne risponde con il proprio patrimonio ex art. 2462 c.c.
  • Ciò che cambia con l’avvicendamento è la titolarità della posizione di garanzia, e quindi il perimetro temporale delle condotte imputabili a ciascuno.
  • L’amministratore uscente continua a rispondere del danno prodotto nel proprio periodo di carica e della regolare tenuta delle scritture di quel periodo (Cass. pen. n. 33997/2024).
  • Le dimissioni hanno effetto immediato, ma l’opponibilità ai terzi passa dall’iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2385, 2193 e 2448 c.c.; Cass. n. 13221/2021).
  • Il subentrante non eredita il debito, ma eredita le scadenze: l’omissione a una scadenza successiva all’insediamento è condotta propria (Cass. pen. n. 31116/2024).
  • Chi subentra deve verificare la documentazione ricevuta e, nei limiti del possibile, ricostruirla (Cass. pen. nn. 30669 e 30671/2026).
  • L’inerzia davanti ai segnali di crisi ereditati è violazione dell’art. 2086, comma 2, c.c. ed è valutata come concausa della tardiva emersione della crisi.
  • L’azione dei creditori ex art. 2476, comma 6, c.c. richiede la prova della violazione degli obblighi di conservazione e dell’insufficienza patrimoniale, non la semplice esistenza del debito (Trib. Venezia n. 713/2025).
  • La data di cessazione dalla carica è un termine di calcolo del danno ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c.: da qui la possibilità di separare le responsabilità per gestioni.
  • I criteri presuntivi di liquidazione sono strumenti equitativi e non automatismi: la scelta del metodo va contestata subito (Cass. n. 8069/2024; Cass. n. 20150/2025).
  • La prescrizione quinquennale decorre in modo diverso per l’azione sociale e per quella dei creditori, con sospensione finché l’amministratore è in carica (artt. 2949 e 2941 n. 7 c.c.).
  • Nessuna responsabilità può fondarsi sulla sola titolarità formale della carica, ma nemmeno la titolarità formale costituisce uno scudo (Cass. pen. nn. 40239/2025 e 17283/2025).

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se accetto la carica in una SRL con 300.000 euro di debiti, quei debiti diventano miei? No. Restano obbligazioni della società ai sensi dell’art. 2462 c.c. Diventa però tua la gestione di quei debiti da quel momento: le scadenze che maturano dopo l’insediamento sono valutate come condotta propria, secondo l’impostazione confermata da Cass. pen. n. 31116/2024, e l’inerzia davanti a una crisi già in atto è misurata alla luce dell’art. 2086, comma 2, c.c.

Il predecessore non mi ha consegnato nulla. Sono al riparo? Solo in parte. Il fatto va documentato subito, con richiesta formale e scritta. Ma le sentenze nn. 30669 e 30671/2026 hanno affermato che il subentrante deve verificare la documentazione ricevuta e, nei limiti del possibile, ricostruirla; il filone che impone di istituire ex novo le scritture per il proprio periodo va nella stessa direzione. La mancata consegna delimita la responsabilità sul pregresso, non giustifica l’inerzia successiva.

Mi sono dimesso ma la società non ha iscritto la cessazione. Rispondo di quello che è successo dopo? Nei rapporti con la società no, perché la rinuncia ha effetto immediato e la mancata iscrizione non è opponibile al dimissionario (Cass. n. 13221/2021). Verso i terzi la questione si sposta sulla pubblicità legale: fino all’iscrizione, l’inopponibilità dipende dalla conoscenza effettiva del terzo (artt. 2193 e 2448 c.c.). Per questo l’iscrizione va sollecitata e, se la società non provvede, va documentata l’attivazione.

Il creditore può aggredire direttamente il mio patrimonio personale? Solo esercitando l’azione ex art. 2476, comma 6, c.c. e provando l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità patrimoniale, il danno, il nesso causale e l’insufficienza del patrimonio sociale. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 713/2025, ha escluso che irregolarità meramente contabili siano sufficienti. Non si tratta di una garanzia automatica sui debiti della SRL.

Sono stato amministratore solo per sette mesi: come mi difendo da una richiesta che riguarda l’intero passivo? Ricostruendo il patrimonio netto all’inizio e alla fine del mandato e contestando il criterio liquidatorio applicato. L’art. 2486, comma 3, c.c. individua nella data di cessazione uno dei termini di raffronto; Cass. n. 8069/2024 e Cass. n. 20150/2025 chiariscono che si tratta di criteri equitativi, non automatici. Sul versante penale, Cass. n. 38791/2025 richiede una motivazione rafforzata per condannare chi si è avvicendato nella carica.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Su questa materia lo Studio applica gli orientamenti appena esaminati al singolo fascicolo, con interventi concreti:

  1. Ricostruiamo la cronologia della carica acquisendo visure storiche, verbali assembleari, lettere di dimissioni e ricevute, per fissare con data certa l’inizio e la fine del periodo di responsabilità.
  2. Verifichiamo l’iscrizione della cessazione nel registro delle imprese e, se manca, attiviamo i rimedi per renderla opponibile, documentando ogni sollecito alla società.
  3. Redigiamo e formalizziamo il verbale di passaggio delle consegne, con inventario analitico dei libri sociali, delle scritture e della documentazione fiscale ricevuta o non ricevuta.
  4. Ricostruiamo i patrimoni netti alle date rilevanti — verificarsi della causa di scioglimento, cessazione dalla carica, apertura della procedura — per delimitare il danno imputabile a ciascuna gestione ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c.
  5. Contestiamo il criterio di liquidazione del danno adottato dalla controparte, opponendo la ricostruzione analitica ai criteri presuntivi quando i dati contabili lo consentono.
  6. Eccepiamo la prescrizione dell’azione sociale e di quella dei creditori, individuando il dies a quo alla luce della percepibilità del danno e della conoscibilità dell’insufficienza patrimoniale.
  7. Predisponiamo la difesa nell’azione ex art. 2476, comma 6, c.c., contestando l’assenza di prova sulla violazione degli obblighi di conservazione, sul nesso causale e sull’insufficienza patrimoniale.
  8. Impostiamo il piano di emersione della crisi ereditata, valutando gli strumenti di regolazione previsti dal Codice della crisi e l’adeguamento degli assetti ex art. 2086, comma 2, c.c.
  9. Assistiamo il creditore nella scelta del convenuto e nella costruzione probatoria dell’azione diretta, distinguendo danno diretto e danno indiretto.
  10. Impugniamo le sentenze sfavorevoli in appello e in Cassazione, portando la questione fino al grado in cui gli orientamenti qui commentati si formano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia costruita dalle sentenze, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti esaminati in questa guida — dai criteri di liquidazione del danno alla portata delle dimissioni non iscritte — si sono formati in sede di legittimità, e difenderli richiede di impostare la linea fin dal primo atto, con lo stesso difensore e la stessa strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di cassazione, senza le discontinuità che nascono dal cambio di professionista tra un grado e l’altro. A questo si affianca uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la ricostruzione dei patrimoni netti, la verifica delle scritture e l’analisi dei flussi finanziari sono attività contabili prima che giuridiche, e determinano il perimetro entro cui la difesa può muoversi.


In chiusura

Il cambio di amministratore in una SRL non sposta i debiti pregressi, ma ridisegna il campo delle responsabilità: sposta la posizione di garanzia, fissa una data di calcolo del danno, apre obblighi di verifica in capo a chi entra e lascia in capo a chi esce ciò che ha fatto mentre governava. Sono conclusioni che nessuna norma enuncia per esteso e che si ricavano solo leggendo insieme decine di decisioni.

È per questo che lo Studio Monardo è attrezzato proprio su questa materia. Il contenzioso sulla responsabilità degli amministratori si decide sugli orientamenti di legittimità, e la presenza di un avvocato cassazionista consente di costruire fin dall’inizio una difesa coerente con il grado in cui quei principi si formano; quando il cambio di amministratore si accompagna a una crisi d’impresa già in atto, entrano in gioco anche le abilitazioni di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, utili quando la responsabilità personale si riflette sul patrimonio dell’amministratore persona fisica. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti delle azioni proposte o proponibili e costruiamo la strategia più difendibile.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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