Comunicazione Di Irregolarità Per Pianificazione Successoria Internazionale: Cosa Fare E Difesa Legale

Chi ha ereditato o pianificato un patrimonio con beni, conti o strutture (come un trust) situati all’estero può ricevere dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione di irregolarità: un avviso che segnala presunte anomalie nella dichiarazione di successione, nel quadro RW o nel trattamento fiscale di un trust. Il rischio principale è lasciar decorrere il termine di risposta senza reagire: la comunicazione, da sola, non è ancora un atto definitivo, ma se ignorata apre la strada a una cartella di pagamento con sanzioni piene, spesso calcolate su basi imponibili che l’ufficio ricostruisce in modo automatico e non sempre corretto quando il patrimonio ha una componente estera.

Sul piano della difesa, la materia richiede competenze che si intrecciano: diritto successorio internazionale, fiscalità dei trust, monitoraggio fiscale e contenzioso tributario. Una pianificazione successoria con elementi esteri — un conto detenuto in un altro Paese, un immobile ereditato fuori dall’Italia, un trust istituito per proteggere il patrimonio familiare — non è di per sé un’operazione irregolare, ma richiede adempimenti dichiarativi precisi, la cui inosservanza, spesso involontaria, è ciò che genera la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio perché l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario — competenza necessaria quando la comunicazione riguarda conti esteri, IVAFE o crediti d’imposta da convenzioni internazionali — e perché la difesa può proseguire, se necessario, fino in Cassazione grazie alla qualifica di cassazionista dell’Avvocato, requisito rilevante quando la controversia coinvolge orientamenti di legittimità ancora in evoluzione, come accade per la tassazione dei trust.

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Inquadramento normativo

La comunicazione di irregolarità è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rende noto al contribuente l’esito di un controllo sulla dichiarazione, prima di procedere all’iscrizione a ruolo. Nel contesto delle successioni internazionali possono presentarsi tre varianti, spesso confuse tra loro ma disciplinate da norme distinte.

La prima è il controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, che verifica in modo meccanico la coerenza dei dati dichiarati (ad esempio, un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 346/1990, il Testo Unico dell’imposta di successione, di seguito TUS). La seconda è il controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, più penetrante, che confronta i dati dichiarati con la documentazione in possesso del contribuente e con l’Anagrafe Tributaria: è la sede tipica in cui emergono contestazioni su quadro RW omesso o incompleto relativo ad attività ereditate all’estero. La terza, propria della materia successoria, è l’avviso di liquidazione o rettifica dell’imposta di successione ai sensi degli artt. 33-34 del TUS, con cui l’ufficio ricalcola l’imposta dovuta, incluse le imposte su beni esteri quando il de cuius era residente in Italia.

Rientrano in questo perimetro anche le comunicazioni collegate al mancato rispetto delle regole sul certificato successorio europeo, quando gli eredi lo utilizzano per far valere in Italia diritti su beni situati in un altro Stato membro senza aver prima regolarizzato gli adempimenti fiscali italiani collegati alla medesima successione: l’ufficio, ricevuta notizia dell’apertura della procedura successoria tramite i canali di cooperazione tra Stati membri, può attivare un controllo autonomo sulla posizione italiana, indipendentemente dall’esito della procedura successoria estera.

La comunicazione di irregolarità non è, di per sé, un atto definitivo: è un invito a chiarire la propria posizione o a versare quanto richiesto con sanzione ridotta, prima che si formi il ruolo. Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, la sua omissione — quando dovuta — rende nulla la successiva cartella di pagamento; per contro, se il controllo automatico conferma quanto dichiarato, l’obbligo di comunicazione non sussiste affatto. Nel perimetro internazionale, l’art. 6, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) impone comunque il contraddittorio preventivo quando permangono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione tipica quando la posizione fiscale del de cuius o degli eredi si interseca con più ordinamenti.

Va inoltre distinto l’avviso di liquidazione dall’avviso di rettifica e liquidazione, entrambi disciplinati dagli artt. 33 e 34 del TUS: il primo si limita a liquidare l’imposta sulla base di quanto dichiarato dal contribuente, mentre il secondo presuppone una rettifica del valore dei beni o delle passività dichiarate, tipicamente quando l’ufficio ritiene sottostimato un immobile estero o non correttamente documentato un debito del de cuius verso creditori esteri. Questa distinzione è rilevante perché incide sull’onere della prova: nel primo caso il contribuente contesta un errore di calcolo o di applicazione della norma; nel secondo deve confrontarsi con una valutazione di merito compiuta dall’ufficio, spesso fondata su elementi presuntivi che vanno verificati con attenzione quando riguardano beni situati in un altro ordinamento, per i quali le fonti di valutazione (catasti, registri immobiliari, quotazioni di mercato) seguono regole diverse da quelle italiane.

In termini operativi, quando la successione presenta elementi di internazionalità, la comunicazione di irregolarità si inserisce spesso in un procedimento più ampio, alimentato dallo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati (Common Reporting Standard): l’Agenzia delle Entrate riceve dati su conti, immobili e partecipazioni detenuti all’estero da soggetti collegati a un de cuius o a un erede residente, e da questi dati può originare sia un controllo formale sul quadro RW sia una rettifica della dichiarazione di successione. Comprendere quale flusso informativo ha originato la contestazione è spesso il primo passo per costruire una difesa efficace.

Va infine ricordato che l’Italia ha stipulato, con un numero limitato di Stati (tra cui Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca, Grecia e Israele), convenzioni specifiche contro la doppia imposizione in materia di imposte di successione, distinte dalle convenzioni sui redditi. In assenza di una convenzione specifica con lo Stato in cui si trovano i beni esteri, la doppia imposizione può essere attenuata solo tramite il credito d’imposta unilaterale previsto dall’art. 26 del TUS: una comunicazione di irregolarità che disconosca tale credito senza considerare l’assenza di una convenzione applicabile, o che applichi criteri di calcolo non corretti, costituisce uno dei rilievi più frequentemente superabili in sede di autotutela, proprio perché la norma unilaterale opera a prescindere dall’esistenza di un accordo bilaterale.

Requisiti e termini

In termini operativi, la reazione alla comunicazione dipende dal tipo di controllo e dalla natura del termine, che può essere perentorio (la sua scadenza preclude alcuni benefici) oppure ordinatorio (la sua scadenza non estingue il diritto ma fa perdere vantaggi procedurali).

Per il controllo automatizzato (art. 36-bis), a seguito del D.Lgs. 108/2024 il termine per fornire chiarimenti o versare con sanzione ridotta è di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione. Per il controllo formale (art. 36-ter), il termine — elevato dal medesimo intervento normativo — è di 60 giorni. Per la dichiarazione di successione, il termine ordinario di presentazione resta di 12 mesi dalla data del decesso, e su questo termine può incidere la sospensione feriale dei termini processuali, che riguarda però i termini per il ricorso giurisdizionale e non l’adempimento dichiarativo in sé.

Il termine più critico è quello per l’istanza di autotutela o per il versamento con sanzione ridotta, perché il suo mancato rispetto comporta l’iscrizione a ruolo dell’intera pretesa, comprensiva di sanzioni piene (fino al 30% per omesso versamento, non ridotte) e interessi. Se la cartella viene poi notificata, si apre un nuovo termine di 60 giorni per l’impugnazione davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per il domicilio fiscale del contribuente (o, per i soggetti non residenti, secondo i criteri residuali dell’art. 4 del D.Lgs. 546/1992), e su questo termine la sospensione feriale (1-31 agosto) opera pienamente.

Va precisato che i termini di 90 e 60 giorni sopra indicati non sono termini di decadenza dal diritto di difesa, ma termini che condizionano l’accesso alla sanzione ridotta: superata la scadenza, il contribuente può ancora presentare osservazioni e chiedere l’annullamento in autotutela, ma perde la possibilità di versare con lo sconto previsto (pari, a seconda dei casi, a due terzi o a un terzo della sanzione ordinaria). Diverso è il termine quinquennale di decadenza dell’ufficio dall’azione di accertamento sulla dichiarazione di successione: decorsi cinque anni dalla presentazione, l’Agenzia delle Entrate non può più notificare alcun avviso di rettifica o liquidazione, termine che sale a sei anni in caso di omessa dichiarazione, decorrenti dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. Questo secondo termine è invece perentorio in senso proprio: la sua scadenza estingue il potere impositivo dell’ufficio, ed è quindi il primo elemento da verificare quando la comunicazione arriva a distanza di anni dall’apertura della successione.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
90 giorni (art. 36-bis)Ricevimento comunicazioneOrdinatorio ai fini della riduzione sanzionePerdita della sanzione ridotta; iscrizione a ruolo
60 giorni (art. 36-ter)Ricevimento comunicazioneOrdinatorio ai fini della riduzione sanzionePerdita della sanzione ridotta; prosecuzione controllo
12 mesiData del decessoPerentorio (dichiarativo)Sanzione per tardiva presentazione, dal 120% al 240% dell’imposta
60 giorniNotifica cartella di pagamentoPerentorio (processuale)Decadenza dal diritto di impugnazione; sospeso dall’1 al 31 agosto
5 anniPresentazione della dichiarazione di successioneDecadenza per l’ufficioL’ufficio non può più notificare avviso di rettifica/liquidazione

In termini operativi, quando la successione coinvolge più eredi residenti in Stati diversi, conviene individuare fin da subito un referente unico per la gestione dei rapporti con l’ufficio, anche tramite delega formale, poiché i termini corrono in modo identico per tutti i coeredi mentre la raccolta della documentazione dall’estero richiede spesso tempi più lunghi di quelli concessi: pianificare questa fase con anticipo evita di ridursi a rispondere nelle ultime settimane utili con una documentazione ancora incompleta.

Procedura passo-passo

La gestione di una comunicazione di irregolarità in ambito successorio internazionale richiede una sequenza ordinata di verifiche, perché l’errore più frequente è rispondere in modo generico senza aver prima ricostruito con precisione l’origine della contestazione.

1. Verifica formale della comunicazione. Va controllato il canale di notifica (PEC, raccomandata) e il destinatario effettivo: se la comunicazione risulta inviata a un professionista delegato, occorre verificare che la delega fosse valida e attiva al momento dell’invio, perché una delega scaduta o mai perfezionata può viziare la notifica. Va inoltre controllata la correttezza dei dati anagrafici indicati, incluso il codice fiscale del de cuius se assegnato dal consolato, poiché eventuali discrepanze possono rendere la comunicazione non idonea a produrre gli effetti previsti.

2. Identificazione del tipo di controllo. Occorre stabilire se si tratta di controllo automatizzato, controllo formale o avviso di liquidazione dell’imposta di successione: cambiano termini, disciplina applicabile e margini di difesa. La comunicazione riporta sempre il riferimento normativo e un codice ufficio, elementi da cui si individua l’organo competente secondo gli artt. 31 e 39 del D.Lgs. 241/1997, competenza che in materia successoria segue di regola l’ultimo domicilio fiscale del de cuius e che va sempre riscontrata quando la successione coinvolge più residenze nel tempo.

3. Ricostruzione del rilievo contestato. Nelle successioni internazionali le contestazioni più frequenti riguardano: omessa o incompleta compilazione del quadro RW per attività ereditate all’estero; disconoscimento del credito d’imposta per imposte di successione pagate in un altro Stato (art. 26 TUS); riqualificazione fiscale di un apporto in trust come tassazione “in entrata” anziché “in uscita”; mancata applicazione della territorialità dell’imposta quando de cuius e beni erano entrambi fuori dal territorio italiano; contestazione della residenza fiscale del de cuius, quando l’ufficio ritiene che risultasse solo formalmente iscritto all’AIRE ma avesse mantenuto in Italia il centro degli interessi vitali. In questa fase è utile richiedere all’ufficio, se non già allegati, gli elementi istruttori posti a base del rilievo, così da poter controbattere su basi puntuali anziché su semplici ipotesi.

4. Raccolta della documentazione probatoria. In termini operativi, servono: certificazioni consolari o certificato successorio europeo; attestazioni dell’amministrazione fiscale estera sull’imposta effettivamente versata, tradotte e, se richiesto, asseverate; estratti conto e documentazione bancaria per le attività oggetto di quadro RW, comprensivi della movimentazione dell’anno di apertura della successione; atto istitutivo del trust e atti di dotazione patrimoniale, se rilevanti, insieme ai rendiconti del trustee che dimostrino l’assenza di trasferimenti ai beneficiari prima della data contestata; eventuale documentazione anagrafica e reddituale estera utile a sostenere la residenza fiscale effettiva del de cuius, quando questo profilo sia oggetto di contestazione. La qualità e la coerenza cronologica di questi documenti incide direttamente sulla probabilità di ottenere l’annullamento in autotutela senza dover attendere la fase contenziosa.

5. Valutazione della fondatezza del rilievo. Solo a questo punto è possibile stabilire se la pretesa sia fondata, parzialmente fondata o infondata, confrontando ogni singola voce contestata con la documentazione raccolta e con la disciplina applicabile ratione temporis, che nelle successioni internazionali cambia spesso in funzione della data del decesso o del conferimento contestato. Un errore frequente è aderire per prudenza a una pretesa infondata solo per beneficiare della sanzione ridotta, senza considerare che l’adesione preclude poi ogni contestazione sul merito e può avere effetti anche su annualità o beni collegati non ancora oggetto di controllo.

6. Predisposizione della risposta. Se il rilievo è infondato, si predispone un’istanza di autotutela motivata, corredata di documenti, da inviare all’ufficio prima della scadenza del termine, anche se formalmente l’istanza di autotutela può essere presentata anche oltre tale termine mentre non sia ancora stata formata la cartella. Se il rilievo è parzialmente fondato, si valuta il versamento con sanzione ridotta limitatamente alla quota non contestabile, predisponendo comunque osservazioni scritte per la parte che si intende continuare a contestare, in modo da non perdere la possibilità di farla valere nelle fasi successive.

7. Gestione dell’eventuale cartella successiva. In caso di rigetto dell’autotutela, di inerzia dell’ufficio o di mancata risposta nei termini, la contestazione prosegue con l’impugnazione della cartella di pagamento davanti al giudice tributario, entro 60 giorni dalla notifica, deducendo sia i vizi originari del controllo sia eventuali vizi propri della cartella (ad esempio la nullità per omessa comunicazione preventiva, quando dovuta, o vizi di notifica quando la cartella sia stata inviata a un indirizzo estero non aggiornato). In questa fase il ricorso va corredato di tutta la documentazione raccolta in precedenza, organizzata in modo da rispondere punto per punto ai rilievi dell’ufficio.

8. Individuazione del giudice competente. La competenza per territorio segue il domicilio fiscale del contribuente al momento della notifica dell’atto impugnato; per gli eredi non residenti si applicano i criteri residuali che, in materia successoria, spesso rinviano al domicilio fiscale del de cuius risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, o alla sede dell’ufficio che ha emesso l’atto quando anche questo criterio risulti inapplicabile.

9. Valutazione degli ulteriori gradi di giudizio. Se la decisione di primo grado risulta sfavorevole e permangono profili di diritto controversi — situazione frequente sulla tassazione dei trust e sulla territorialità dell’imposta di successione, ambiti in cui la giurisprudenza di legittimità è tuttora in fase di consolidamento — va valutata con attenzione la proposizione dell’appello e, se necessario, del ricorso per Cassazione, mantenendo la medesima linea difensiva impostata sin dalla risposta alla comunicazione originaria.

Verifiche sul campo

Due esempi di calcolo aiutano a comprendere l’incidenza pratica dei termini e delle sanzioni.

Esempio 1 — Quadro RW omesso su conto ereditato all’estero. Un erede residente in Italia riceve, in data 14 gennaio, una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis relativa all’omessa compilazione del quadro RW per un conto corrente detenuto in Svizzera, ereditato l’anno precedente, con saldo di 187.500 €. Il termine di 90 giorni per la definizione con sanzione ridotta scade il 14 aprile. La sanzione minima per Paesi collaborativi è pari al 3% del valore non dichiarato (5.625 €); se l’ufficio applica la sanzione massima ordinaria del 15% (28.125 €), la differenza giustifica una verifica puntuale della classificazione dello Stato estero come collaborativo ai fini dello scambio automatico di informazioni, elemento che incide direttamente sulla misura sanzionatoria applicabile. Va inoltre verificato l’anno di riferimento della violazione: se il conto è stato ereditato a metà anno, l’obbligo dichiarativo per l’annualità del decesso ricade sull’erede solo dal momento dell’accettazione dell’eredità, e non necessariamente per l’intero periodo d’imposta, elemento che può ridurre ulteriormente la base sanzionabile se correttamente documentato con l’atto di accettazione e la data di apertura della successione.

Esempio 2 — Riqualificazione dell’apporto in trust. Un disponente conferisce in un trust istituito a Jersey un immobile situato in Francia, del valore di 340.000 €, con beneficiario un discendente in linea retta. L’ufficio invia comunicazione, datata 22 febbraio, che pretende l’imposta di successione e donazione calcolata “in entrata” all’atto del conferimento, con aliquota dell’8% (27.200 €) anziché la franchigia e l’aliquota ridotta previste per la linea retta. Il termine per l’istanza di autotutela scade il 22 aprile (60 giorni). La contestazione si fonda sull’art. 4-bis del TUS, introdotto dal D.Lgs. 139/2024, che codifica la tassazione “in uscita”: l’imposta proporzionale è dovuta solo al momento dell’effettivo arricchimento del beneficiario, non al conferimento, salvo che il disponente abbia espressamente optato per la tassazione anticipata in entrata. Nell’istanza va quindi dimostrato, tramite l’atto istitutivo e i rendiconti del trustee, che alla data del conferimento non si è verificato alcun trasferimento definitivo di ricchezza al beneficiario, il quale resta privo di diritti attuali sul bene fino alla devoluzione: solo a quel momento, se e quando si verificherà, sorgerà l’obbligo di versare l’imposta proporzionale, calcolata secondo la disciplina vigente in quel momento oppure, se esercitata, secondo l’opzione di tassazione anticipata regolarmente comunicata all’ufficio.

Casi particolari

Al di là della sequenza ordinaria, esistono situazioni che si discostano dalla regola generale e che richiedono un approccio dedicato, spesso perché coinvolgono la sovrapposizione tra più ordinamenti fiscali o tra la disciplina civilistica e quella tributaria della successione.

Beneficiario e de cuius entrambi non residenti, con beni esteri. Quando né il de cuius né l’erede risiedevano in Italia al momento del decesso e i beni oggetto di successione si trovano interamente all’estero, l’imposta italiana di successione non è dovuta, in applicazione del principio di territorialità dell’art. 2 del TUS: una comunicazione che pretenda comunque l’imposta su questi beni è, in linea di principio, contestabile alla radice, verificando in primo luogo che l’ufficio non abbia erroneamente attratto a tassazione anche quote di beni italiani presenti nella medesima massa ereditaria, ipotesi in cui l’imposta resterebbe dovuta limitatamente a tali beni.

De cuius con doppia residenza fiscale contestata. Se l’amministrazione ritiene che il de cuius fosse fiscalmente residente in Italia (ad esempio per iscrizione anagrafica) mentre gli eredi sostengono una residenza estera effettiva, la questione si risolve applicando i criteri delle convenzioni contro le doppie imposizioni quando esistenti, o comunque valorizzando gli elementi di fatto (centro degli interessi vitali, dimora abituale, disponibilità di un’abitazione stabile) che l’ufficio deve provare con rigore, non potendosi limitare al solo dato anagrafico dell’iscrizione o cancellazione dall’AIRE, che costituisce una presunzione superabile con prova contraria.

Notifica al professionista delegato senza delega valida. Quando la comunicazione viene trasmessa alla PEC del commercialista o del consulente senza che la delega fosse regolarmente registrata e attiva, la notifica può essere viziata: si tratta di un profilo da verificare sempre come prima cosa, perché incide sulla stessa decorrenza del termine di risposta.

Eredità comprendente quote di società estera con partecipazioni indirette in beni italiani. Quando il de cuius deteneva, tramite una società o una struttura fiduciaria estera, partecipazioni che a loro volta possedevano beni situati in Italia, l’ufficio può ritenere applicabile l’imposta di successione anche in assenza di un trasferimento diretto di beni italiani, valorizzando la partecipazione secondo il principio di trasparenza sostanziale. In questi casi la difesa richiede una ricostruzione puntuale della catena partecipativa e della reale natura della struttura estera, per verificare se essa costituisca un’entità autonoma con propria capacità patrimoniale o un mero schermo interposto, distinzione che la giurisprudenza più recente ha reso decisiva anche per la tassazione dei trust e delle altre strutture di pianificazione patrimoniale internazionale, dove la sostanza dell’operazione prevale sempre sulla sua forma giuridica.

In questi casi la valutazione preliminare fa la differenza tra una difesa efficace e una reazione tardiva: L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo mette a disposizione la propria esperienza di cassazionista per individuare, sin dal primo esame della comunicazione, i profili di illegittimità più solidi su cui costruire la strategia difensiva.

Un ulteriore caso ricorrente riguarda il neoresidente che ha optato per l’imposta sostitutiva forfetaria ai sensi dell’art. 24-bis del TUIR: per questi soggetti, in deroga ai principi ordinari di territorialità, l’imposta di successione è dovuta solo sui beni situati in Italia, e non su quelli esteri, anche quando l’erede risulti residente nel nostro Paese. Una comunicazione che pretenda l’imposta sui beni esteri di un simile de cuius, senza considerare l’opzione esercitata, è contestabile fin dal principio, previa verifica che l’opzione fosse effettivamente valida ed efficace all’apertura della successione.

Domande frequenti

Le domande raccolte in questa sezione riprendono i dubbi più ricorrenti tra chi riceve una comunicazione di irregolarità collegata a una successione con elementi esteri, distinguendo tra i profili puramente procedurali e quelli di merito sulla debenza dell’imposta.

Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità per un conto estero ereditato: devo pagare subito? No, non è obbligatorio pagare immediatamente. Prima va verificato se il rilievo è fondato: se il conto rientra in un Paese collaborativo e la sanzione applicata è quella massima, o se esistono ragioni di territorialità che escludono l’obbligo dichiarativo, conviene presentare osservazioni o istanza di autotutela prima di versare somme che potrebbero non essere dovute.

La comunicazione di irregolarità è impugnabile direttamente davanti al giudice tributario? In linea generale no: è considerata un atto interlocutorio, non compreso tra gli atti impugnabili elencati dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. La giurisprudenza ammette tuttavia, in alcune fattispecie, l’impugnazione facoltativa quando la comunicazione esprime già una pretesa impositiva compiuta; nella generalità dei casi lo strumento resta l’istanza di autotutela, riservando il ricorso alla successiva cartella.

Cosa succede se non rispondo entro il termine indicato? Perdi la possibilità di versare con sanzione ridotta e l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dell’importo per intero, con sanzioni piene e interessi. Riceverai poi una cartella di pagamento, impugnabile entro 60 giorni, in cui potrai comunque far valere i vizi del controllo originario.

Il trust che ho istituito per pianificare la successione mi espone comunque a queste comunicazioni? Sì, è possibile, soprattutto per i conferimenti effettuati prima del 2025 o non correttamente documentati. Dal 1° gennaio 2025 l’art. 4-bis del TUS chiarisce che la dotazione patrimoniale al trust è di regola fiscalmente neutra, ma l’ufficio può comunque contestare la sostanza dell’operazione se ritiene che il trust sia stato utilizzato in modo meramente strumentale.

Posso usare il credito d’imposta per le tasse di successione già pagate all’estero? Sì, l’art. 26 del TUS lo consente quando gli stessi beni sono stati assoggettati a imposta di successione anche nello Stato estero in cui si trovano. Serve però una documentazione puntuale rilasciata dall’amministrazione fiscale estera, che indichi in modo chiaro l’importo versato, i beni cui si riferisce e la normativa applicata: la sua assenza, o la sua genericità, è una delle cause più frequenti di rigetto o di comunicazione di irregolarità su questo specifico credito, perché l’ufficio non è in grado di verificare la corrispondenza tra l’imposta estera e i beni oggetto della dichiarazione italiana.

Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per contestare una dichiarazione di successione con beni esteri? Il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di rettifica o di liquidazione è di cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; decorso tale termine, l’ufficio non può più agire, salvo ipotesi di omessa dichiarazione, per la quale il termine decorre diversamente e risulta più ampio. Questo termine vale anche quando i beni si trovano all’estero: la presenza di elementi di internazionalità non sospende né allunga automaticamente la decadenza, salvo specifiche previsioni convenzionali.

Cosa devo fare se la comunicazione riguarda anche l’IVIE o l’IVAFE su beni ereditati all’estero? L’IVIE (sugli immobili esteri) e l’IVAFE (sui prodotti finanziari esteri) sono imposte patrimoniali collegate al quadro RW, distinte dall’imposta di successione. Una comunicazione che le riguarda va verificata separatamente, controllando la corretta valorizzazione del bene secondo i criteri previsti (valore catastale se disponibile nel Paese estero, altrimenti valore di mercato o di acquisto) e l’eventuale credito per imposte patrimoniali analoghe già pagate nello Stato estero, che può ridurre o azzerare quanto dovuto in Italia.

Una donazione fatta all’estero prima del decesso può far scattare una comunicazione di irregolarità in sede di successione? Sì, può accadere quando l’ufficio ricostruisce, tramite lo scambio di informazioni finanziarie, un trasferimento di denaro o beni avvenuto negli anni precedenti il decesso e lo ritiene rilevante ai fini del coacervo successorio o dell’imposta sulle donazioni non registrata. Va verificato, caso per caso, se il trasferimento rientrava effettivamente nell’obbligo di registrazione secondo le regole di territorialità vigenti al momento in cui è avvenuto, tenendo conto della residenza del donante e della natura dei beni trasferiti.

Il quadro giurisprudenziale

La materia delle comunicazioni di irregolarità applicate alle successioni internazionali si nutre di orientamenti che si sono consolidati, in gran parte, negli ultimi tre anni, in un contesto di riforma sia del Testo Unico sulle successioni sia della disciplina del controllo automatizzato e formale.

Sul fronte della tassazione dei trust, la Cassazione, con l’ordinanza n. 2334/2024, ha ribadito che l’atto di conferimento dei beni in trust è fiscalmente neutro e che l’imposta di successione e donazione diventa dovuta solo al momento del trasferimento effettivo della ricchezza al beneficiario finale, perché solo allora si manifesta una reale capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 della Costituzione. Il caso riguardava una società fiduciaria che aveva versato l’imposta al momento del conferimento e ne aveva successivamente chiesto il rimborso: la Corte ha accolto la pretesa, ribaltando l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate favorevole alla cosiddetta tassazione “in entrata”. Questo principio, maturato in sede di legittimità, è stato successivamente recepito dal legislatore nell’art. 4-bis del TUS, introdotto dal D.Lgs. 139/2024, ed è stato confermato da pronunce più recenti come le ordinanze n. 2313/2024 e n. 34075/2024, quest’ultima rilevante anche per la conferma dell’intangibilità del patrimonio in trust rispetto ai creditori del disponente, aspetto che si collega, sul piano successorio, alla necessità di distinguere tra tutela patrimoniale del trust e sua rilevanza ai fini della legittima.

In tema di quadro RW, la Cassazione, con l’ordinanza n. 1851 del 27 gennaio 2026, ha stabilito che l’obbligo di compilazione grava sulle persone fisiche residenti che detengono, anche indirettamente tramite fiduciaria estera, investimenti di natura finanziaria all’estero, confermando un orientamento estensivo sulla nozione di detenzione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale: nel caso esaminato, la contribuente sosteneva di non essere tenuta alla dichiarazione perché la partecipazione era detenuta indirettamente tramite una società estera, tesi respinta dalla Corte. In precedenza, la giurisprudenza aveva già chiarito, anche in sede penale, che il quadro RW è uno strumento meramente ricognitivo, funzionale al monitoraggio dei trasferimenti di ricchezza da e verso l’estero, e non costituisce di per sé fonte autonoma di imposta: principio utile per contestare sanzioni sproporzionate rispetto all’effettiva evasione, quando il rilievo mossa dall’ufficio confonde l’obbligo dichiarativo formale con un’autonoma pretesa impositiva.

Sul piano della successione con elementi di diritto straniero, la Cassazione civile, sez. II, con la sentenza n. 1632/2025, ha applicato integralmente la legge successoria straniera (nel caso di specie australiana) escludendo i discendenti dalla legittima perché tale istituto non era previsto da quella legge: la vicenda riguardava una cittadina straniera con beni in Italia che aveva disposto l’intero patrimonio a favore del convivente, senza che i figli potessero far valere alcuna quota riservata secondo i parametri italiani. La pronuncia conferma la necessità di pianificare con attenzione la scelta della legge applicabile quando si vuole garantire una tutela ai familiari secondo i parametri italiani, scelta che va operata espressamente in un testamento e che ha effetti diretti anche sul piano fiscale, incidendo sulla platea dei soggetti che l’ufficio può individuare come eredi tenuti agli adempimenti dichiarativi.

In materia di responsabilità dell’erede e beneficio di inventario, l’ordinanza n. 33325 del 20 dicembre 2025 ha chiarito che l’accettazione con beneficio di inventario non preclude all’Amministrazione finanziaria di accertare l’an e il quantum dell’obbligazione tributaria del de cuius, potendo comunque notificare l’avviso di liquidazione, ma consente all’erede di far valere la limitazione della propria responsabilità intra vires hereditatis in sede di impugnazione della cartella di pagamento con cui viene concretamente determinata la pretesa esecutiva; la stessa pronuncia richiama il principio, già fissato dalla sentenza n. 22571/2021, secondo cui tale limitazione è opponibile a qualsiasi creditore, compreso l’erario, che pertanto pur potendo notificare l’atto di liquidazione nei confronti dell’erede non può esigere il pagamento oltre il valore dei beni ereditati. Nelle successioni internazionali questo principio assume un rilievo pratico specifico: quando il patrimonio ereditario estero risulta di difficile liquidazione o inferiore al passivo, la corretta accettazione con beneficio di inventario diventa lo strumento con cui l’erede può contenere la propria esposizione fiscale entro il valore effettivo di quanto ricevuto.

Sempre in tema di responsabilità patrimoniale, la sentenza n. 25116/2014, ancora oggi punto di riferimento, ha riconosciuto al giudice tributario il potere di accertare incidentalmente, senza efficacia di giudicato, la qualità di erede accettante con beneficio di inventario, ai fini della corretta quantificazione del debito d’imposta contestato: si tratta di un principio che consente al contribuente di sollevare la questione direttamente nel giudizio tributario, senza dover preventivamente adire il giudice civile per una declaratoria separata, con evidente vantaggio in termini di tempi e di economia processuale quando la successione coinvolge più giurisdizioni e i tempi di accertamento della massa ereditaria estera risultano già di per sé dilatati.

Sul versante procedurale del controllo formale, va segnalato il principio, risalente ma mai superato, secondo cui non sussiste un obbligo di comunicazione quando l’esito del controllo automatico coincide con quanto dichiarato dal contribuente (Cassazione, sentenze nn. 17396/2010 e 8137/2012): principio che, applicato alle successioni internazionali, esclude la necessità di comunicazione preventiva nei soli casi in cui l’ufficio si limiti a recepire i dati già dichiarati senza alcuna rettifica, mentre resta obbligatoria ogni volta che l’ufficio introduca elementi ulteriori, come una diversa valorizzazione dei beni esteri o il disconoscimento di un credito d’imposta.

Quanto alla denuncia di successione e ai suoi effetti, l’ordinanza n. 5474/2025 ha riaffermato che tale adempimento, avendo prevalente contenuto fiscale, non è di per sé idoneo a fondare un’accettazione tacita dell’eredità: l’assunzione della qualità di erede richiede comportamenti che esprimano in modo inequivocabile la volontà di subentrare nella posizione giuridica del de cuius, e non il mero assolvimento di un obbligo dichiarativo verso il fisco. Questo principio è rilevante per gli eredi che intendano mantenere aperta la facoltà di rinuncia pur avendo già gestito gli adempimenti fiscali internazionali, situazione non infrequente quando la massa ereditaria estera presenta passività superiori all’attivo e si sta ancora valutando la convenienza dell’accettazione.

Infine, sul piano delle agevolazioni collegate alla successione, la sentenza n. 8131/2025 ha confermato che i requisiti per l’agevolazione “prima casa” devono sussistere al momento dell’apertura della successione, ossia quando si verifica il trasferimento del bene per effetto della morte del de cuius, e non alla data di presentazione della dichiarazione: principio che, nelle successioni internazionali, assume rilievo pratico quando l’erede risiede stabilmente all’estero e deve dimostrare la sussistenza dei requisiti temporali corretti, eventualmente tramite dichiarazione di successione integrativa, prima che l’ufficio neghi il beneficio per carenza di elementi formali.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità legata a una successione con elementi internazionali, lo Studio Monardo mette in campo un percorso di verifica e difesa strutturato:

  1. Analizziamo la comunicazione ricevuta, individuando con precisione il tipo di controllo (36-bis, 36-ter o avviso di liquidazione dell’imposta di successione), il termine effettivamente applicabile e l’ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del de cuius.
  2. Verifichiamo la regolarità della notifica, controllando canale, destinatario e, quando rilevante, la validità della delega al professionista, così da individuare eventuali vizi che incidono sulla decorrenza dei termini.
  3. Ricostruiamo l’origine del rilievo, distinguendo se la contestazione riguarda il quadro RW, il credito d’imposta per tributi esteri, la tassazione di un trust, la residenza fiscale del de cuius o la territorialità dell’imposta di successione, verificando i dati alla base dell’ipotesi ricostruttiva dell’ufficio.
  4. Raccogliamo e organizziamo la documentazione probatoria, incluse le attestazioni fiscali estere, gli estratti conto, gli atti relativi a eventuali strutture patrimoniali come i trust e la documentazione anagrafica utile a dimostrare la residenza effettiva.
  5. Predisponiamo istanze di autotutela motivate, quando il rilievo appare infondato o solo parzialmente fondato, corredandole di riferimenti normativi e dei più recenti orientamenti di legittimità in materia di trust, quadro RW e successioni internazionali.
  6. Valutiamo la convenienza della definizione agevolata nei casi in cui la pretesa risulti effettivamente dovuta, quantificando con precisione la sanzione ridotta applicabile ed evitando l’aggravio di sanzioni piene per mancato rispetto dei termini.
  7. Impugniamo la cartella di pagamento, quando necessario, davanti al giudice tributario competente, facendo valere sia i vizi originari del controllo sia quelli propri dell’atto successivo, inclusi i vizi di notifica verso l’estero.
  8. Coordiniamo i profili bancari e patrimoniali internazionali dell’eredità, in collaborazione con lo staff multidisciplinare dello Studio, quando la successione coinvolge conti, immobili o strutture fiduciarie in più giurisdizioni, integrando gli aspetti bancari con quelli propriamente tributari.
  9. Costruiamo, dove opportuno, la strategia processuale fino agli ulteriori gradi di giudizio, mantenendo continuità difensiva dalla prima istanza fino alla Cassazione, sui temi non ancora definitivamente consolidati come la tassazione dei trust e la territorialità dell’imposta.
  10. Predisponiamo memorandum di pianificazione successoria preventiva, per ridurre il rischio di future comunicazioni di irregolarità su strutture patrimoniali internazionali non ancora istituite, verificando ex ante la coerenza della struttura scelta con la normativa vigente al momento della pianificazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesano in modo particolare due di queste componenti: la qualifica di cassazionista, che consente di seguire la controversia con la stessa linea difensiva dal primo grado fino all’eventuale ricorso per Cassazione — determinante in un ambito, come la tassazione dei trust e delle successioni internazionali, ancora segnato da orientamenti giurisprudenziali in evoluzione — e il ruolo di coordinatore dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che permette di affrontare in modo unitario i profili bancari, valutari e fiscali propri delle successioni con conti e attività detenute all’estero. Avvocati e commercialisti dello Studio lavorano sullo stesso fascicolo, condividendo la ricostruzione documentale e la strategia difensiva.

Chiusura

Le comunicazioni di irregolarità collegate a successioni con elementi internazionali stanno diventando più frequenti man mano che lo scambio automatico di informazioni tra Stati si consolida: questo rende ancora più importante affrontarle con un metodo, piuttosto che con reazioni improvvisate dettate dall’urgenza del termine. Una comunicazione di irregolarità collegata a una pianificazione successoria internazionale non va né ignorata né affrontata con un pagamento automatico: richiede di individuare il tipo di controllo, verificare i termini applicabili — perentori o ordinatori a seconda della fase in cui ci si trova — e valutare, con il supporto della documentazione estera pertinente, se la pretesa sia effettivamente fondata. La materia si muove costantemente tra normativa interna, convenzioni internazionali e orientamenti di Cassazione ancora in evoluzione, in particolare su trust e territorialità dell’imposta: proprio per questo un esame tempestivo, che distingua i profili realmente contestabili da quelli su cui conviene una definizione agevolata, resta la scelta più efficace per chi ha ricevuto un simile avviso.

Lo Studio Monardo affronta questi casi partendo dalla combinazione tra competenze bancarie, tributarie e di legittimità richiesta dalla materia: dall’analisi della comunicazione fino, se necessario, alla difesa in ogni grado di giudizio, con lo stesso approccio metodico impiegato per ricostruire ogni singolo elemento del patrimonio ereditario che presenti una componente estera.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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