Quale Tribunale È Competente Se I Familiari Vivono In Città Diverse Nella Procedura Familiare?

Una madre che vive a Bari e ha firmato un mutuo che non riesce più a pagare. Un figlio che da qualche mese lavora a Torino e che, anni fa, aveva fatto da fideiussore proprio su quel mutuo. Due residenze, due circondari giudiziari, due Organismi di composizione della crisi possibili, un solo problema economico. È la situazione in cui la procedura familiare dell’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) viene pensata più spesso, ed è anche quella in cui si sbaglia più facilmente la prima mossa: si deposita davanti al tribunale “più comodo”, si scopre mesi dopo che non era competente, e intanto il pignoramento dello stipendio continua a correre.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nella procedura familiare con residenze diverse questo principio vale doppio, perché la scelta del tribunale non si corregge con un semplice atto: condiziona l’Organismo che istruisce la pratica, il giudice che concede le misure protettive, la corte d’appello che deciderà un eventuale reclamo.

Questa inchiesta ricostruisce la sequenza completa, tappa per tappa. Si parte dodici mesi prima della domanda, perché è lì che si decide se un cambio di residenza conta oppure no (art. 28 CCII). Si passa alla fotografia anagrafica della famiglia (art. 27 c.3), alla scelta del tribunale e dell’OCC (artt. 66 e 68), alle comunicazioni agli enti, al deposito e al primo controllo di competenza, all’eventuale dichiarazione di incompetenza (art. 29), al caso delle domande separate coordinate dal “giudice adito per primo” (art. 66 c.4), fino all’omologa e al reclamo.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come gli Organismi si distribuiscono sul territorio, come si costruisce la relazione che accompagna una domanda familiare e perché un errore sul circondario può costringere a rifare il lavoro. Essendo anche avvocato cassazionista, può seguire senza cambi di linea le questioni di competenza che arrivano fino al regolamento davanti alla Corte di cassazione.

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La mappa temporale: dalle due residenze al tribunale unico

Prima di entrare nelle singole fasi conviene vedere l’intero calendario in un colpo d’occhio. La regola di fondo si riassume in tre righe. Ogni debitore persona fisica ha un suo tribunale naturale: quello del circondario in cui ha il centro degli interessi principali, che per chi non esercita un’impresa si presume coincidere con la residenza o il domicilio (art. 27 c.2 e c.3 lett. b CCII). La procedura familiare consente di presentare un’unica domanda se i familiari convivono o se il sovraindebitamento ha un’origine comune (art. 66 c.1). Quando invece le domande sono più d’una, il codice risolve il conflitto in modo secco: è competente il giudice adito per primo, che adotta i provvedimenti di coordinamento (art. 66 c.4).

Il codice non contiene però una regola espressa per il caso, molto frequente, dell’unica domanda presentata da familiari che non abitano nello stesso circondario. È qui che si gioca la partita, ed è qui che la cronologia diventa decisiva.

Tappa Quando Cosa succede Norma di riferimento Sezione
1 Nei 12 mesi prima della domanda Ogni cambio di residenza o di centro degli interessi è irrilevante per la competenza Art. 28 CCII “Dodici mesi prima”
2 Giorno 0 Si fotografano residenze, domicili, stato di famiglia e origine dei debiti Art. 27 c.3 lett. a-b; art. 66 c.1-2 “Giorno 0”
3 Giorni 1-15 Si sceglie la strada: domanda unica o domande separate; si individua tribunale e OCC Artt. 66, 68 c.1 “Dal giorno 1 al giorno 15”
4 Giorni 15-60 Incarico all’OCC; entro 7 giorni avviso all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che rispondono entro 15 Art. 68 c.4 “Dal giorno 15 al giorno 60”
5 Giorno del deposito Il giudice verifica la propria competenza appena ha gli elementi Art. 27; Cass. 9371/2025 “Giorno del deposito”
6 Settimane successive Se incompetente: ordinanza, trasmissione degli atti, eventuale regolamento d’ufficio Art. 29 CCII; art. 45 c.p.c. “Dal deposito al decreto”
7 In qualsiasi momento Domande separate in città diverse: coordinamento, competente il giudice adito per primo Art. 66 c.4 “Domande separate”
8 Dopo 3-6 mesi Omologa con sentenza; reclamo in corte d’appello entro 30 giorni; esecuzione Artt. 70, 51 CCII; Cass. 8875/2026 “Dopo 3-6 mesi”

I tempi delle tappe 4-8 sono orientativi e dipendono dal carico dei singoli uffici. Una precisazione vale per tutto il calendario: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII), quindi i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. Chi conta su una pausa estiva per preparare un reclamo o una risposta all’OCC sbaglia i conti.

Dodici mesi prima della domanda: la regola dell’anno sul cambio di residenza

Cosa succede

La cronologia di una procedura familiare con residenze diverse comincia prima ancora che qualcuno pensi alla procedura. Comincia nel momento in cui un familiare cambia città. Il figlio che si trasferisce per lavoro, la sorella che va a vivere con il compagno in un’altra provincia, il genitore anziano che rientra al paese d’origine: ogni spostamento sposta potenzialmente anche il tribunale naturale di quella persona. Ma non subito.

Il codice prevede infatti un periodo di “congelamento”. Se il centro degli interessi principali viene trasferito nell’anno che precede il deposito della domanda, quel trasferimento non conta ai fini della competenza: si guarda al luogo di prima.

La norma

Secondo l’art. 28 CCII, il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata. La norma è stata ritoccata dal D.Lgs. 83/2022 e, al comma 1, dal D.Lgs. 136/2024. La lettura redazionale di Brocardi la descrive come una presunzione assoluta: non si può dimostrare che il trasferimento era genuino per “salvare” la nuova competenza.

La ratio è evidente: impedire il cosiddetto forum shopping, cioè lo spostamento strategico della residenza per scegliersi un tribunale ritenuto più favorevole. Nella procedura familiare, però, la regola produce effetti che molte famiglie non si aspettano, perché il trasferimento è quasi sempre del tutto genuino.

I termini che si attivano

L’anno si conta a ritroso dalla data del deposito della domanda. Se la domanda viene depositata il 15 gennaio 2027, l’anno rilevante va dal 15 gennaio 2026 al 15 gennaio 2027. Un figlio che ha trasferito la residenza a Torino il 16 marzo 2026 è, per la competenza, ancora “barese”. Lo stesso figlio, se la domanda fosse depositata dopo il 16 marzo 2027, sarebbe ormai a tutti gli effetti un debitore con centro degli interessi a Torino.

Il termine annuale dell’art. 28 non è un termine da rispettare, ma una finestra che si chiude da sola: nessun atto può accorciarla. Non si sospende in agosto (art. 9 c.1) e non dipende da comunicazioni o notifiche.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase, che spesso coincide con i primi segnali di difficoltà, le opzioni sono tre.

La prima è documentare con precisione le date dei trasferimenti: il certificato storico di residenza di ciascun familiare è il documento che risolve in partenza la questione. Chiedere subito il certificato storico di residenza di ogni familiare coinvolto è la finestra difensiva più economica dell’intera procedura.

La seconda è valutare se conviene presentare la domanda subito, con la competenza “vecchia”, oppure attendere che l’anno sia trascorso. La scelta non è mai solo tecnica: se è in corso un pignoramento dello stipendio o un’esecuzione immobiliare, aspettare mesi per far maturare una competenza più comoda può costare più di quanto si guadagni.

La terza è non fare nulla di artificioso. Spostare la residenza di un familiare per avvicinarlo al tribunale dell’altro, nell’imminenza della domanda, non produce alcun effetto sulla competenza (art. 28) e può essere letto come un indizio negativo sulla trasparenza del debitore, che l’OCC deve comunque valutare nella relazione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è ragionare solo sulla residenza attuale, quella scritta sulla carta d’identità. Chi si è trasferito da pochi mesi presume di poter depositare nella nuova città, magari insieme a un familiare che vive lì. Il tribunale, verificata la data del cambio di residenza, può ritenere che per quel debitore la competenza resti nel luogo precedente. Se il ricorso è unico e congiunto, il problema si estende all’intera domanda.

Un secondo errore, speculare, riguarda chi ha cambiato residenza da più di un anno ma ha conservato nel luogo di origine il centro reale dei propri interessi (lavoro, conto corrente, immobile, figli a scuola). La presunzione dell’art. 27 c.3 lett. b collega il centro degli interessi alla residenza o al domicilio: dove i due luoghi divergono, occorre ricostruire con documenti quale sia davvero il centro, perché la questione potrà essere sollevata.

Quanto dura realmente

Questa fase dura esattamente dodici mesi, né uno di più né uno di meno, e non c’è giudice che possa modificarla. Il lavoro pratico per ricostruire le date richiede invece pochi giorni: il tempo di ottenere dall’anagrafe i certificati storici e, se serve, la documentazione che attesta dove si svolge effettivamente la vita lavorativa e familiare.

Giorno 0: la fotografia anagrafica della famiglia

Cosa succede

Siamo al giorno zero. La famiglia ha deciso di chiedere aiuto e mette sul tavolo i documenti. Prima ancora di parlare di piani, percentuali e rate, occorre rispondere a due domande che determinano tutto il resto: chi sono, giuridicamente, i familiari coinvolti, e dove ciascuno di loro ha il proprio centro degli interessi principali.

La norma

L’art. 66 c.2 CCII definisce il perimetro: sono membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto disciplinati dalla L. 76/2016. Il comma 1 indica i due presupposti alternativi per la domanda unica: la convivenza oppure l’origine comune del sovraindebitamento.

Per la competenza il punto di partenza è l’art. 27 CCII, applicabile al sovraindebitamento anche per il rinvio generale dell’art. 65 c.2. Il comma 2 attribuisce la competenza al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Il comma 3 introduce le presunzioni:
– per la persona fisica che esercita un’attività d’impresa (lett. a), il centro coincide con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;
– per la persona fisica non esercente attività d’impresa (lett. b), il centro coincide con la residenza o il domicilio; se questi sono sconosciuti, conta l’ultima dimora nota o, in mancanza, il luogo di nascita; se anche questo è all’estero, è competente il Tribunale di Roma.

I termini che si attivano

Il giorno zero non fa scattare termini processuali. Fa scattare però il conto alla rovescia dell’art. 28 visto nella tappa precedente, perché ogni giorno che passa prima del deposito sposta in avanti la finestra annuale. E fa emergere, quasi sempre, termini esterni alla procedura che corrono comunque: un’udienza di assegnazione nel pignoramento presso terzi, un’asta già fissata, una scadenza di rata.

Cosa può fare il debitore ora

La fotografia si costruisce con documenti precisi, non con le dichiarazioni dei familiari. Servono:
– il certificato di residenza e, dove ci sono stati spostamenti, il certificato storico di residenza di ciascun familiare;
– il certificato di stato di famiglia, che documenta la convivenza (il Tribunale di Castrovillari, nel decreto di ammissione della domanda R.G. 41/2025, richiama proprio lo stato di famiglia a sostegno della competenza);
– per chi è imprenditore individuale, la visura camerale con sede legale ed eventuali unità locali;
– i contratti da cui nascono i debiti comuni: mutui cointestati, fideiussioni, coobbligazioni, finanziamenti a favore di un’impresa di famiglia;
– la documentazione sul luogo effettivo di lavoro e di vita quando residenza e domicilio non coincidono.

Il presupposto dell’origine comune va dimostrato contratto per contratto: è l’unico ponte giuridico tra familiari che vivono in città diverse. Se due familiari non convivono, la convivenza non può essere invocata; resta solo l’origine comune. Il Tribunale di Rimini (sent. n. 84/2023 del 22/11/2023) ha aperto una liquidazione controllata familiare su ricorso di due congiunte non conviventi, ritenendo sufficiente che l’indebitamento avesse un’origine comune, ferma la distinzione delle masse. Il Tribunale di Castrovillari (R.G. 41/2025) ha riconosciuto l’origine comune tra padre e figlio perché il figlio si era coobbligato per le obbligazioni del padre.

C’è poi una distinzione che il giorno zero deve chiarire: chi tra i familiari è consumatore e chi non lo è. Secondo l’art. 66 c.1, se uno dei debitori non è consumatore, non si applicano le norme sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore (sezione II del capo), salvo l’art. 67 c.5 sul mutuo dell’abitazione principale. La qualifica incide anche sulla presunzione di competenza: per l’imprenditore individuale conta la sede risultante dal registro delle imprese, non la residenza. Per il professionista non organizzato in forma d’impresa la lettura più diffusa applica la presunzione della lett. b (residenza o domicilio), ma è un punto da verificare sul caso concreto.

I casi di confine che emergono al giorno zero

La fotografia anagrafica fa emergere quasi sempre una delle situazioni che seguono. Conviene riconoscerle subito, perché ciascuna sposta la scelta del tribunale in una direzione diversa.

Coniugi separati di fatto, ancora sposati. Il coniuge resta “membro della stessa famiglia” per l’art. 66 c.2 anche se non convive più. Se ciascuno vive ormai in una città diversa, la domanda unica può fondarsi solo sull’origine comune del debito: il mutuo cointestato sulla vecchia casa coniugale, il finanziamento firmato da entrambi, la fideiussione prestata da uno per l’altro. Per i debiti personali di ciascuno, contratti dopo la separazione, l’origine comune normalmente manca.

Il lavoratore o lo studente fuori sede. È il caso di chi ha la residenza anagrafica nella città d’origine e vive, lavora e ha il conto corrente in un’altra. L’art. 27 c.3 lett. b mette sullo stesso piano residenza e domicilio, e il domicilio, nel linguaggio del codice civile, è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Quando i due luoghi divergono, la presunzione non indica da sola un tribunale preciso: occorre scegliere e documentare. La giurisprudenza della Cassazione sulla presunzione della sede, richiamata più avanti, chiede prove concrete e riconoscibili dai terzi a chi sostiene che il centro reale sia altrove.

Il genitore anziano trasferito presso un figlio o in una struttura. Se il trasferimento è recente, vale la regola dell’anno dell’art. 28: per la competenza conta ancora il luogo precedente. Se è più vecchio di un anno, la nuova residenza diventa rilevante e può coincidere con quella del figlio, rendendo possibile anche il presupposto della convivenza.

Il familiare imprenditore con sede dell’impresa altrove. Come visto, per lui la presunzione guarda al registro delle imprese. Se la sede è nel circondario in cui vive l’altro familiare, la domanda unica davanti a quel tribunale trova un collegamento concreto per entrambi.

Il familiare residente all’estero. È l’ipotesi più delicata: prima ancora della competenza territoriale interna si pone una questione di giurisdizione, che va esaminata con le regole europee e internazionali sulle procedure di insolvenza. L’art. 27 c.3 lett. b indica il Tribunale di Roma solo per l’ipotesi residuale in cui residenza e domicilio siano sconosciuti e il luogo di nascita sia all’estero. Non è una regola generale per chi vive fuori dall’Italia, e il caso richiede una verifica specifica.

In tutti questi casi vale la stessa cautela: il ricorso deve spiegare il caso di confine, non sperare che il giudice non lo veda. La documentazione che lo risolve va raccolta al giorno zero, non quando il tribunale la chiede.

Situazione Presupposto per la domanda unica Criterio di competenza da verificare
Coniugi separati di fatto in città diverse Solo origine comune (mutuo, fideiussione, finanziamento cointestato) Residenza o domicilio di ciascuno (art. 27 c.3 lett. b)
Figlio fuori sede con residenza nella città d’origine Convivenza anagrafica o origine comune Residenza o domicilio: va scelto e documentato
Genitore trasferito da meno di un anno Origine comune; convivenza solo se rilevante Luogo precedente al trasferimento (art. 28)
Familiare imprenditore individuale Origine comune o convivenza; niente piano del consumatore (art. 66 c.1) Sede risultante dal registro delle imprese (art. 27 c.3 lett. a)
Familiare residente all’estero Da verificare Prima la giurisdizione, poi la competenza

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è fermarsi alla parentela. Due fratelli che vivono in città diverse e hanno ciascuno i propri debiti, senza alcun legame contrattuale tra loro, non diventano una “famiglia sovraindebitata” ai fini dell’art. 66 solo perché sono fratelli. Senza convivenza e senza origine comune non c’è domanda unica: ci sono due domande, ciascuna davanti al proprio tribunale.

Un secondo errore riguarda l’imprenditore individuale che vive in una città e ha la sede dell’impresa in un’altra. In famiglia si dà per scontato che “conta la residenza”, ma per lui la presunzione guarda alla sede legale risultante dal registro delle imprese. Il marito artigiano con sede a Lecce e la moglie consumatrice residente a Brindisi hanno, presuntivamente, due tribunali diversi anche se dormono sotto lo stesso tetto.

Quanto dura realmente

Raccogliere la documentazione anagrafica richiede in genere pochi giorni; ricostruire l’origine dei debiti, soprattutto quando le fideiussioni sono vecchie o i contratti sono andati persi, può richiedere alcune settimane, con richieste formali alle banche. È tempo ben speso: la stessa documentazione servirà all’OCC per la relazione.

Dal giorno 1 al giorno 15: la scelta del tribunale e dell’OCC

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella fase che decide tutto. Con la fotografia in mano bisogna scegliere la strada. Le alternative concrete, quando i familiari vivono in circondari diversi, sono tre:
1. una domanda unica davanti a un solo tribunale, scelto tra quelli competenti per almeno uno dei familiari;
2. due (o più) domande separate, ciascuna davanti al tribunale naturale del singolo familiare, con il coordinamento dell’art. 66 c.4;
3. una domanda individuale per uno solo dei familiari, quando l’altro non ha i presupposti o non ne ha bisogno.

La norma

Il codice disciplina espressamente solo la seconda ipotesi: secondo l’art. 66 c.4, quando sono presentate più domande per membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento e la competenza appartiene al giudice adito per primo.

Per la domanda unica di familiari con residenze diverse la legge tace. Le letture possibili sono due, e vanno presentate per quello che sono: interpretazioni, non regole scritte.

Secondo una prima lettura, il comma 4 esprime un principio di concentrazione: se perfino domande separate finiscono davanti a un solo giudice, quello adito per primo, a maggior ragione la domanda unica può essere proposta davanti al tribunale competente per uno qualsiasi dei familiari. A sostegno si richiama l’analogia con l’art. 33 c.p.c., che nel processo ordinario consente di proporre davanti al giudice della residenza di uno dei convenuti le cause connesse contro più persone.

Secondo una seconda lettura, più prudente, la competenza dell’art. 27 resta individuale per ciascun debitore: la domanda unica è possibile senza problemi solo quando i familiari hanno lo stesso tribunale; se i circondari sono diversi, la via sicura è quella delle domande separate coordinate dal giudice adito per primo.

Non risultano, nelle fonti consultate per questo articolo, pronunce di legittimità che abbiano risolto la questione per la procedura familiare. Per questo la scelta del tribunale va motivata espressamente nel ricorso, con i documenti sull’origine comune e sulla residenza di ciascun familiare, e non lasciata implicita.

La scelta del tribunale trascina con sé quella dell’Organismo. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 68 c.1 stabilisce che la domanda è presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente; se nel circondario non c’è un OCC, le funzioni sono svolte da un professionista o da una società tra professionisti nominati dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Lo stesso comma precisa che per questa procedura non è necessaria l’assistenza di un difensore. Per la liquidazione controllata l’art. 268 c.1 rinvia anch’esso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 c.2.

I termini che si attivano

Nessun termine legale corre in questa fase, ma il calendario esterno sì. Se c’è un’esecuzione in corso, ogni giorno di indecisione è un giorno in più di trattenute sullo stipendio o di avvicinamento all’asta. Le misure protettive, infatti, non arrivano con la scelta dell’OCC: arrivano solo dopo il deposito, con il decreto del giudice (art. 70 c.4 per il consumatore; art. 78 c.2 lett. d per il concordato minore).

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra in cui un errore costa di più e si corregge con meno fatica: prima di firmare l’incarico all’OCC, non dopo. In concreto:
– se i familiari risiedono nello stesso circondario, la scelta è obbligata e non pone problemi;
– se risiedono in circondari diversi e il debito comune è nettamente prevalente per uno di loro (per esempio la madre debitrice principale del mutuo e il figlio solo fideiussore), è ragionevole incardinare la domanda presso il tribunale del debitore principale, motivando la scelta;
– se le posizioni sono equivalenti o le procedure richieste sono diverse (il consumatore chiede il piano, il familiare imprenditore il concordato minore), valutare seriamente la strada delle domande separate, depositate in sequenza ravvicinata, sapendo che il primo deposito fissa il giudice del coordinamento.

“Nelle procedure familiari la competenza si decide prima di aprire la pratica all’OCC, non dopo il deposito: cambiare tribunale a metà strada significa spesso cambiare anche Organismo e rifare la relazione”, osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.

Va ricordato anche il comma 3 dell’art. 66: le masse attive e passive restano distinte. La domanda unica non fonde i patrimoni: ciascun familiare risponde con i propri beni verso i propri creditori, e i creditori di uno non aggrediscono i beni dell’altro per effetto della procedura. Questo rende più semplice spiegare al giudice perché la concentrazione davanti a un solo tribunale non pregiudica nessuno.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è scegliere l’OCC per vicinanza o per conoscenza personale, e solo dopo chiedersi quale sia il tribunale. Se l’Organismo è costituito nel circondario di un tribunale che non è competente per nessuno dei familiari, o lo è solo per quello marginale, si crea un disallineamento che può emergere al momento del deposito.

Un altro errore è dare per scontato che il tribunale “più grande” sia sempre preferibile. La competenza non è una scelta di convenienza: è un criterio legale, e ciò che si può scegliere, nei limiti visti, è solo tra tribunali che abbiano un collegamento reale con almeno uno dei familiari.

Quanto dura realmente

La scelta in sé richiede pochi giorni. Il passaggio più lento è quasi sempre il primo contatto con l’OCC del circondario prescelto, che deve accettare la pratica e nominare il gestore. I tempi dipendono dall’organizzazione dei singoli Organismi e non sono uniformi sul territorio.

Dal giorno 15 al giorno 60: l’incarico all’OCC e le comunicazioni agli enti

Cosa succede

Il calendario ora corre su un binario preciso. Il gestore nominato dall’OCC riceve l’incarico e comincia l’istruttoria: raccoglie i documenti di ciascun familiare, interroga le banche dati, chiede ai creditori le posizioni aggiornate, ricostruisce le cause dell’indebitamento. Nella procedura familiare con residenze diverse il lavoro è doppio, perché l’istruttoria riguarda patrimoni e redditi distinti, e spesso anche uffici fiscali e enti locali diversi.

La norma

L’art. 68 c.4 CCII fissa due termini precisi. Entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico, l’OCC ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, in ragione del domicilio fiscale dell’istante. Entro 15 giorni questi devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Nella procedura familiare con due città il passaggio si moltiplica: il domicilio fiscale della madre è a Bari, quello del figlio a Torino; i Comuni creditori di tributi locali sono diversi; gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate sono diversi. L’OCC, ovunque sia costituito, deve raggiungerli tutti.

La relazione che l’OCC allegherà alla domanda deve indicare, per ciascun debitore, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e i costi presunti della procedura (art. 68 c.2), oltre al giudizio sul merito creditizio valutato dal finanziatore (art. 68 c.3).

I termini che si attivano

Il termine di 7 giorni per l’avviso all’agente della riscossione e agli uffici fiscali grava sull’OCC; quello di 15 giorni per la risposta grava sugli enti. Non sono termini a carico del debitore, ma il debitore ha interesse a che siano rispettati: senza il quadro fiscale completo la relazione non si chiude. Entrambi corrono anche in agosto (art. 9 c.1).

Esempio pratico: incarico conferito lunedì 2 novembre 2026; l’avviso agli enti va dato entro lunedì 9 novembre 2026; le risposte sono attese entro martedì 24 novembre 2026.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase il debitore non è spettatore. Le mosse utili sono:
– consegnare subito all’OCC i documenti di entrambi i familiari, senza aspettare che il gestore li chieda uno per uno;
– indicare espressamente al gestore i diversi domicili fiscali e i Comuni con cui ciascun familiare ha posizioni aperte, così che nessun ente resti fuori;
– segnalare con precisione quali debiti sono comuni (mutuo cointestato, fideiussione, coobbligazione) e quali sono personali, perché la relazione deve tenere distinte le masse (art. 66 c.3);
– se è in corso un’esecuzione, preparare già la richiesta di misure protettive da inserire nel ricorso.

Questa è la finestra per evitare che la relazione dell’OCC sia incompleta su uno dei due familiari: un buco documentale sul familiare “lontano” è il motivo più frequente di richieste di integrazione. Il giudice, nel decreto di apertura, può concedere fino a 15 giorni per integrazioni (art. 70 c.1), ma è tempo che si aggiunge al calendario.

Un aspetto economico va chiarito subito con l’OCC: secondo l’art. 66 c.5, nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024, il compenso dell’Organismo è ripartito tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno. Il familiare con meno beni sostiene una quota minore.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è trattare il familiare che vive lontano come una “appendice” della pratica. Si raccolgono con cura i documenti di chi abita nella città dell’OCC e si rimandano quelli dell’altro. Poi si scopre che il figlio residente a Torino ha una cartella del Comune di Torino mai notificata correttamente, un finanziamento personale non dichiarato, un conto corrente presso una banca diversa. La relazione si ferma, e con essa tutto il calendario.

Quanto dura realmente

I termini dell’art. 68 c.4 coprono le prime tre settimane. L’istruttoria completa dell’OCC, nella pratica, richiede di solito da uno a tre mesi per una procedura familiare con due nuclei di documenti; può allungarsi se i creditori tardano a rispondere o se la ricostruzione delle fideiussioni richiede richieste formali alle banche. Sono indicazioni orientative: non esistono dati ufficiali pubblicati sui tempi medi degli OCC.

Giorno del deposito: il primo vaglio di competenza

Cosa succede

Siamo al giorno del deposito. Il ricorso, con la proposta, il piano e la relazione dell’OCC, arriva nella cancelleria del tribunale prescelto. Il giudice, prima di entrare nel merito, si pone la domanda che dà il titolo a questo articolo: sono competente per questi familiari?

La norma

Il codice non affida la competenza alla buona volontà delle parti. La Corte di cassazione, in tema di concordato preventivo, ha chiarito che l’incompetenza territoriale va rilevata d’ufficio nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi necessari, cioè proposta, piano e documentazione, momento che coincide con la decisione sull’ammissione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9371 del 9/4/2025, nota da massima Brocardi sull’art. 27). In un’altra pronuncia la Corte ha precisato che la questione di competenza va valutata appena disponibili tutti gli elementi, nel rispetto del contraddittorio (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30212 del 22/11/2024, massima Brocardi). Si tratta di principi espressi per il concordato preventivo e le procedure concorsuali maggiori; la loro applicazione al sovraindebitamento passa per il rinvio dell’art. 65 c.2 alle norme del titolo III, in quanto compatibili.

Quanto al contenuto del controllo, la Cassazione ha più volte ribadito che le presunzioni dell’art. 27 c.3 sono relative e che chi sostiene che il centro degli interessi principali sia in un luogo diverso deve dimostrarlo con elementi concreti e univoci, riconoscibili dai terzi (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31727 del 4/12/2025; ord. n. 31966 del 9/12/2025; ord. n. 3409 del 16/2/2026; ord. n. 21865 del 29/7/2025, tutte note da massime Brocardi e pronunciate su società, dove la presunzione riguarda la sede legale). Trasposto alla persona fisica non imprenditore, il principio significa che la residenza anagrafica è il punto di partenza; chi vuole far valere un domicilio diverso deve provarlo.

I termini che si attivano

Con il deposito si attivano due effetti immediati. Il primo riguarda i crediti: secondo l’art. 68 c.5, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Il secondo riguarda la finestra annuale dell’art. 28: da questo momento è fissata, e nessun trasferimento successivo potrà cambiarla.

Il deposito, invece, non sospende da solo le esecuzioni. Per il piano del consumatore le misure protettive arrivano con il decreto del comma 1 dell’art. 70, su istanza del debitore (art. 70 c.4).

Cosa può fare il debitore ora

Il ricorso deve affrontare la competenza di petto, non lasciarla alla deduzione del giudice. Il paragrafo sulla competenza deve indicare, per ciascun familiare, residenza, domicilio, eventuali trasferimenti negli ultimi dodici mesi e la ragione per cui si è scelto quel tribunale. Se si è scelta la domanda unica davanti al tribunale di uno solo dei familiari, va spiegata l’origine comune del debito e va dichiarato espressamente perché la concentrazione è coerente con l’art. 66.

In più, se è in corso un’esecuzione, il ricorso deve contenere l’istanza di misure protettive con l’indicazione puntuale dei procedimenti da sospendere: numero di ruolo, tribunale dell’esecuzione, prossima udienza. Nelle famiglie con due città le esecuzioni possono pendere davanti a tribunali diversi da quello della procedura familiare; il giudice della procedura deve sapere esattamente dove intervenire.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è un ricorso che dichiara “i ricorrenti risiedono in…” indicando una sola città, magari quella del familiare principale, senza dar conto della residenza dell’altro. Il giudice che scopre la diversa residenza dai documenti allegati, e non dal ricorso, è portato a dubitare della propria competenza o a chiedere chiarimenti; il calendario rallenta.

Un errore più grave è allegare un certificato di residenza attuale del familiare trasferito da pochi mesi senza dire che, ai fini dell’art. 28, il trasferimento è irrilevante. Se il giudice rileva il punto da solo, il dubbio sulla competenza investe tutta la domanda.

Quanto dura realmente

Il controllo di competenza, quando i documenti sono chiari, si esaurisce nella prima lettura del fascicolo. Il decreto che apre la procedura del consumatore o ne dichiara l’inammissibilità arriva, nella pratica, in tempi che variano molto da tribunale a tribunale: da poche settimane a qualche mese. Il codice non fissa un termine per il giudice.

Dal deposito al decreto: l’incompetenza e la trasmissione degli atti

Cosa succede

Da questo momento in poi il calendario può biforcarsi. Se il tribunale si ritiene competente, la procedura prosegue verso il decreto di apertura. Se invece ritiene che la competenza appartenga a un altro tribunale, ad esempio perché il familiare principale risiede altrove o perché il trasferimento di uno dei ricorrenti è avvenuto nell’anno precedente, scatta il meccanismo dell’incompetenza.

La norma

Secondo l’art. 29 CCII, quando il tribunale dichiara la propria incompetenza, decide con ordinanza e ne trasmette copia, insieme agli atti del procedimento, al tribunale ritenuto competente. Il tribunale che riceve gli atti, se a sua volta si ritiene incompetente, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; se non lo fa, dispone la prosecuzione del procedimento e ne dà comunicazione alle parti. La norma prevede anche che, se l’incompetenza è dichiarata all’esito del giudizio dell’art. 51, il reclamo per le questioni diverse dalla competenza sia riassunto davanti alla corte d’appello competente secondo l’art. 50 c.p.c. La norma non fissa termini specifici per queste fasi.

Il meccanismo è pensato per non disperdere il lavoro fatto: il fascicolo non torna al debitore, viaggia da un tribunale all’altro. Nel sovraindebitamento, però, il viaggio porta con sé un problema pratico che il codice non risolve espressamente: la relazione è stata redatta da un OCC costituito nel circondario del tribunale che si è dichiarato incompetente, mentre l’art. 68 c.1 collega l’Organismo al circondario del tribunale competente.

I termini che si attivano

L’art. 29 non indica termini per la trasmissione né per la prosecuzione. Il regolamento di competenza d’ufficio segue le regole dell’art. 45 c.p.c. Se la parte intende contestare la declaratoria di incompetenza con un proprio regolamento di competenza, deve tener conto dei termini del codice di procedura civile, da verificare sul caso concreto. Anche qui vale l’art. 9 c.1: nessuna sospensione in agosto per i procedimenti regolati dal CCII.

Cosa può fare il debitore ora

Le opzioni, in questa fase, sono diverse a seconda di come la si legge.

Se l’ordinanza di incompetenza è corretta, la strategia migliore è accompagnare la trasmissione: depositare subito presso il tribunale competente un’istanza che segnali la pendenza, chieda la prosecuzione, e soprattutto affronti la questione dell’OCC. Le soluzioni concrete sono due: chiedere al tribunale competente di valutare la relazione già redatta, oppure attivare l’OCC del nuovo circondario perché la faccia propria o la integri. Quale delle due sia percorribile dipende dalla prassi dell’ufficio e va verificato subito con la cancelleria.

Se l’ordinanza è discutibile, si apre la strada del regolamento di competenza, cioè della questione portata direttamente davanti alla Corte di cassazione. La decisione se contestare l’incompetenza o accettarla va presa nei primi giorni dopo la comunicazione dell’ordinanza: è la finestra in cui si sceglie tra velocità e principio. Contestarla ha senso quando la competenza scelta era solidamente motivata e lo spostamento comporterebbe la perdita del lavoro dell’OCC; accettarla ha senso quando l’esecuzione in corso rende prioritario arrivare presto alle misure protettive.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è credere che, con la trasmissione degli atti, il debitore possa restare inerte. Il fascicolo arriva al nuovo tribunale, ma nessuno, se non il debitore, ha interesse a far ripartire il calendario in fretta. Nel frattempo le esecuzioni individuali proseguono, perché le misure protettive non sono ancora state concesse.

Un secondo errore è ripresentare da capo una nuova domanda presso il tribunale competente senza coordinarla con il fascicolo in viaggio. Si rischia una duplicazione di procedimenti sugli stessi debitori, con l’effetto paradossale di attivare il comma 4 dell’art. 66 su domande che riguardano le stesse persone.

Quanto dura realmente

Una declaratoria di incompetenza con trasmissione degli atti, se il tribunale ricevente prosegue senza sollevare il regolamento, può costare da qualche settimana a qualche mese di ritardo, a seconda dei tempi di cancelleria. Se invece si arriva al regolamento di competenza, i tempi si allungano sensibilmente, perché la decisione spetta alla Corte di cassazione. Sono stime prudenziali, non dati statistici.

In qualsiasi momento: domande separate in due città e il giudice adito per primo

Cosa succede

Non sempre la famiglia sceglie la domanda unica. A volte la scelta è consapevole: i familiari hanno bisogno di strumenti diversi, o i loro tribunali naturali sono lontani e la concentrazione appare rischiosa. Altre volte non è una scelta: un familiare si muove per primo, da solo, e solo in seguito l’altro decide di affrontare la propria situazione. In entrambi i casi si arriva alla stessa fotografia: due ricorsi, due tribunali, due fascicoli che riguardano debiti in tutto o in parte comuni.

La norma

L’art. 66 c.4 CCII è l’unica regola espressa sul conflitto territoriale tra familiari: quando sono presentate più richieste per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento di membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento, e la competenza appartiene al giudice adito per primo.

La formula ha due parti. La prima è un potere-dovere di coordinamento: il giudice deve evitare che due procedure sugli stessi debiti comuni procedano senza parlarsi, con il rischio di trattamenti incompatibili dello stesso creditore. La seconda è un criterio cronologico puro: conta chi ha depositato prima, non chi ha più debiti, non chi ha l’esecuzione più urgente, non dove si trova il bene principale.

Il comma 3, che mantiene distinte le masse attive e passive, è il presupposto che rende praticabile questa concentrazione: anche davanti allo stesso giudice, ciascun familiare conserva il proprio patrimonio e il proprio passivo.

I termini che si attivano

Il “termine” che conta, qui, è la data di deposito del primo ricorso. È il momento che radica la competenza del coordinamento per tutti i familiari. Chi deposita per primo sceglie, di fatto, il tribunale di tutta la famiglia: la data del primo deposito va decisa, non subita.

La norma non indica in che forma il secondo tribunale debba spogliarsi del procedimento. Il meccanismo dell’art. 29 (ordinanza, trasmissione degli atti, eventuale regolamento d’ufficio) è lo strumento naturale per far confluire il secondo fascicolo davanti al giudice adito per primo, ma le modalità concrete dipendono dalla prassi degli uffici e vanno verificate caso per caso.

Cosa può fare il debitore ora

Le finestre utili, in questa tappa, sono tre.

La prima si apre prima del primo deposito: se la famiglia ha deciso di presentare domande separate, conviene stabilire l’ordine. Il primo ricorso dovrebbe essere quello depositato davanti al tribunale che si ritiene più adatto a coordinare: di solito quello del familiare con la posizione debitoria principale o con l’esecuzione più delicata.

La seconda si apre al momento del secondo deposito: il ricorso del secondo familiare deve dichiarare espressamente la pendenza del primo procedimento, indicandone tribunale e numero di ruolo, e chiedere che il giudice provveda ai sensi dell’art. 66 c.4. Tacere la pendenza è il modo più sicuro per ottenere, mesi dopo, un provvedimento di coordinamento che azzera parte del lavoro.

La terza riguarda l’OCC. Se il secondo familiare è stato seguito dall’OCC del proprio circondario, la concentrazione davanti al giudice adito per primo pone lo stesso problema già visto per l’incompetenza: una relazione redatta da un Organismo di un circondario diverso. È utile chiedere fin dall’inizio ai due Organismi di collaborare e di condividere le parti comuni dell’istruttoria (i contratti di mutuo, le fideiussioni, le comunicazioni dei creditori comuni).

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il deposito “a sorpresa” di un familiare che non ha informato l’altro. Accade spesso tra ex coniugi o tra fratelli che non hanno più rapporti: uno dei due deposita da solo, magari in una città lontana, e il secondo scopre solo dopo di avere ormai un giudice già individuato dall’art. 66 c.4. Se poi le proposte trattano in modo incompatibile lo stesso creditore comune (uno offre il 30%, l’altro il 12% sullo stesso mutuo), il coordinamento diventa difficile.

Un secondo errore è pensare che l’art. 66 c.4 trasformi due domande in una procedura unica. Non è così: il giudice coordina, ma le domande restano due, ciascuna con il proprio piano, i propri creditori, il proprio esito. Uno dei due familiari può ottenere l’omologa e l’altro no.

Quanto dura realmente

Il coordinamento non ha un tempo proprio. Se le domande sono depositate a pochi giorni di distanza e dichiarano reciprocamente la pendenza, il giudice può trattarle in parallelo senza ritardi apprezzabili. Se invece il secondo ricorso è depositato mesi dopo, il calendario del primo non si ferma ad aspettare: il coordinamento opera da quel momento in avanti.

Dopo 3-6 mesi: l’omologa, il reclamo e la corte d’appello competente

Cosa succede

Superato il vaglio di competenza, la procedura del consumatore segue il suo binario ordinario. Con il decreto di ammissibilità il giudice dispone la pubblicazione di proposta e piano e l’OCC li comunica ai creditori; i creditori formulano le loro osservazioni; l’OCC riferisce; il giudice decide sull’omologa. Per i familiari che vivono in città diverse questa fase ha due particolarità: i creditori comuni ricevono comunicazioni che riguardano due debitori, e le eventuali impugnazioni seguono il tribunale che ha deciso, non la residenza di ciascun familiare.

La norma

Per il piano del consumatore l’art. 70 CCII scandisce il calendario. Secondo il comma 1, l’OCC comunica proposta e piano ai creditori entro 30 giorni dal decreto; il giudice può concedere al debitore fino a 15 giorni per integrazioni; il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni dalla comunicazione e, in sede di reclamo, piano e proposta non possono essere modificati. Secondo il comma 3, entro 20 giorni dalla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni all’OCC via PEC. Secondo il comma 6, entro 10 giorni dalla scadenza di quel termine l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche necessarie. Il comma 7 prevede l’omologa con sentenza; il comma 8 che la sentenza è comunicata ai creditori, pubblicata entro 2 giorni e impugnabile ai sensi dell’art. 51.

La Corte di cassazione ha chiarito proprio in un caso di procedura familiare che, dopo il D.Lgs. 136/2024, il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore, sia di accoglimento sia di rigetto, deve avere forma di sentenza e va impugnato con reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51, anche contro il diniego (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026, massima Brocardi sugli artt. 66 e 70). Per il regime anteriore al correttivo, la stessa Corte aveva indicato che il reclamo contro il decreto di inammissibilità andava al tribunale in composizione collegiale (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21731 del 28/7/2025, massima Brocardi sull’art. 70).

L’art. 51 c.1 prevede il deposito del reclamo nella cancelleria della corte d’appello nel termine di 30 giorni; il comma 3 fa decorrere il termine, per le parti, dalla notificazione telematica del provvedimento a cura dell’ufficio. La corte d’appello competente è quella del distretto in cui si trova il tribunale che ha pronunciato: se la procedura familiare è stata concentrata a Bari, il reclamo va alla Corte d’appello di Bari anche per il familiare che vive a Torino.

I termini che si attivano

Il reclamo contro la sentenza di omologa o di diniego si deposita in corte d’appello entro 30 giorni dalla notificazione telematica (art. 51 c.1 e c.3): è un termine perentorio e corre anche in agosto. Il reclamo contro il decreto di inammissibilità del piano del consumatore va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 70 c.1). Se l’ultimo giorno cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno non festivo successivo.

Dopo l’omologa, l’esecuzione del piano ha un proprio ritmo: secondo l’art. 71 c.1, ogni sei mesi l’OCC riferisce per iscritto al giudice sullo stato dell’esecuzione. La revoca dell’omologazione per frode o inadempimento non può essere chiesta decorsi sei mesi dal deposito della relazione finale (art. 72 c.4).

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase le mosse del debitore che vive lontano dal tribunale sono soprattutto organizzative:
– eleggere un domicilio digitale efficiente e controllare con regolarità le comunicazioni, perché la notificazione telematica fa decorrere il termine per il reclamo indipendentemente da dove si trova fisicamente il familiare;
– rispondere con tempestività alle richieste dell’OCC nei 10 giorni del comma 6, quando il gestore deve riferire e può proporre modifiche al piano;
– se un creditore comune contesta la convenienza, preparare con l’OCC il confronto con l’alternativa liquidatoria per ciascun familiare, perché il giudice omologa se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore a quella liquidatoria (art. 70 c.7).

Questa è la finestra in cui la distanza fisica dal tribunale non deve diventare distanza dalla procedura: ogni comunicazione persa è un termine che corre a vuoto.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è depositare il reclamo davanti alla corte d’appello del luogo in cui si vive, o peggio davanti al tribunale stesso, invece che alla corte d’appello del distretto del tribunale che ha deciso. Un secondo errore, frequente nelle famiglie divise tra due città, è che ciascun familiare pensi che sia l’altro a seguire le comunicazioni. La sentenza è una, ma i termini decorrono per ciascuna parte dalla propria notificazione.

Quanto dura realmente

Sommando i termini dell’art. 70 (30 giorni per la comunicazione ai creditori, 20 per le osservazioni, 10 per la relazione dell’OCC) si arriva a circa due mesi dal decreto di ammissibilità; i tempi effettivi fino all’omologa dipendono dal calendario del giudice e, orientativamente, si collocano tra tre e sei mesi dal deposito quando non ci sono contestazioni. L’esecuzione del piano dura il tempo previsto dal piano stesso, che può essere di diversi anni.

La stessa procedura, due calendari

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma realistici, non casi seguiti dallo Studio. Le date sono state verificate sul calendario.

Situazione di partenza comune. Madre consumatrice residente a Bari da sempre. Figlio consumatore che ha trasferito la residenza a Torino il 16 marzo 2026 per lavoro. Mutuo intestato alla madre con debito residuo di 87.340 €, rate insolute da otto mesi; il figlio ha prestato fideiussione su quel mutuo. Il figlio ha anche un finanziamento personale di 14.780 € e subisce un pignoramento dello stipendio con trattenuta di 312,40 € al mese. La famiglia si rivolge a un professionista lunedì 26 ottobre 2026.

Calendario A: chi agisce alle finestre giuste.
– 26/10/2026 (lunedì): si raccolgono i certificati storici di residenza. Emerge che il trasferimento del figlio è del 16/3/2026: per qualsiasi domanda depositata prima del 16/3/2027 il figlio resta, per la competenza, nel circondario di Bari (art. 28).
– 2/11/2026 (lunedì): incarico all’OCC costituito nel circondario di Bari, con domanda unica fondata sull’origine comune (mutuo e fideiussione).
– 9/11/2026 (lunedì): scadenza dei 7 giorni per l’avviso all’agente della riscossione e agli uffici fiscali di Bari e di Torino (art. 68 c.4).
– 24/11/2026 (martedì): scadenza dei 15 giorni per le risposte degli enti.
– 15/1/2027 (venerdì): deposito del ricorso al Tribunale di Bari, con paragrafo dedicato alla competenza di entrambi e istanza di sospensione del pignoramento dello stipendio del figlio, pendente davanti al tribunale dell’esecuzione di Torino.
– 5/2/2027 (venerdì): decreto di ammissibilità con misure protettive (art. 70 c.1 e c.4).
– 8/3/2027 (lunedì): ultimo giorno utile per la comunicazione dell’OCC ai creditori (il trentesimo giorno cade domenica 7/3).
– 29/3/2027 (lunedì): scadenza delle osservazioni dei creditori comunicate l’8/3 (il ventesimo giorno cade domenica 28/3).
– 8/4/2027 (giovedì): scadenza dei 10 giorni per la relazione dell’OCC al giudice.
– 3/5/2027 (lunedì): sentenza di omologa, notificata telematicamente lo stesso giorno.
– 3/6/2027 (giovedì): ultimo giorno per un eventuale reclamo in Corte d’appello di Bari; il trentesimo giorno sarebbe il 2/6, festa della Repubblica.
Trattenute subite dal figlio dal primo contatto alla sospensione: tre mensilità, pari a 937,20 €.

Calendario B: chi lascia correre (e sceglie il tribunale sbagliato).
– 26/10/2026: la famiglia decide di depositare a Torino “perché il figlio vive lì e ha l’esecuzione lì”. Nessuna verifica sulle date di residenza.
– 2/11/2026: incarico all’OCC del circondario di Torino, domanda unica per madre e figlio.
– 15/1/2027 (venerdì): deposito al Tribunale di Torino. Il ricorso indica la residenza torinese del figlio e tace sul trasferimento avvenuto nell’anno precedente.
– 25/2/2027 (giovedì): il tribunale rileva che la madre non ha alcun collegamento con il circondario e che il trasferimento del figlio è irrilevante ai sensi dell’art. 28; dichiara l’incompetenza con ordinanza e trasmette gli atti a Bari (art. 29).
– 15/3/2027 (lunedì): il Tribunale di Bari dispone la prosecuzione, ma chiede che la relazione sia riferita all’OCC del proprio circondario; si attiva un nuovo Organismo, che deve rivedere l’istruttoria.
– 12/7/2027 (lunedì): decreto di ammissibilità con misure protettive.
Trattenute subite dal figlio dal primo contatto alla sospensione: nove mensilità, pari a 2.811,60 €, oltre agli interessi che nel frattempo continuano a maturare sul mutuo ipotecario, escluso dalla sospensione degli interessi dell’art. 68 c.5.

Il confronto. Tra i due calendari la differenza è di cinque mesi e una settimana sul decreto di apertura e di 1.874,40 € di sole trattenute sullo stipendio del figlio. Nessuno dei due calendari ha sbagliato il contenuto del piano: ha sbagliato solo la data di partenza della competenza.

Variante: domande separate. Se nel calendario A la famiglia avesse scelto due domande, depositando la madre a Bari mercoledì 20/1/2027 e il figlio a Torino lunedì 25/1/2027, il giudice adito per primo sarebbe stato quello di Bari (art. 66 c.4), e il coordinamento si sarebbe radicato lì anche per il figlio. Con il deposito del figlio dopo il 16/3/2027, il suo tribunale naturale sarebbe stato Torino, ma la regola del giudice adito per primo avrebbe comunque portato il coordinamento a Bari.

Terza ipotesi: un familiare imprenditore. Padre artigiano con impresa individuale e sede risultante dal registro delle imprese a Lecce, residente però a Brindisi; figlia consumatrice residente a Brindisi e convivente con lui. Debiti dell’impresa per 61.920 €, di cui 23.450 € garantiti da una fideiussione della figlia; la figlia ha anche un prestito personale di 9.870 €. Il dato decisivo emerge al giorno zero: per il padre la presunzione dell’art. 27 c.3 lett. a punta su Lecce, per la figlia la lett. b punta su Brindisi. Poiché il padre non è consumatore, la domanda familiare non può seguire il piano del consumatore (art. 66 c.1) e dovrà essere valutata come concordato minore, se c’è prosecuzione dell’attività (art. 74 c.1). Le strade sono due. Con la domanda unica, la scelta più coerente è il tribunale di Lecce, collegato all’impresa da cui nasce il debito comune, motivando nel ricorso sia la convivenza sia l’origine comune. Con le domande separate, il padre deposita il concordato minore a Lecce lunedì 1/2/2027 e la figlia la propria domanda a Brindisi mercoledì 3/2/2027, dichiarando la pendenza della prima: il giudice adito per primo, quello di Lecce, coordina entrambe (art. 66 c.4). In entrambi i casi la quota del compenso dell’OCC si ripartisce in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66 c.5), e la figlia, con meno beni, ne sostiene una parte minore. Ciò che cambia è il rischio: la domanda unica è più rapida ma espone l’intero fascicolo a una contestazione di competenza; le domande separate sono più lente ma ciascuna poggia sul tribunale naturale del singolo familiare.

I binari paralleli: quando la timeline cambia strada

La cronologia descritta finora presuppone che la famiglia chieda il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e che tutto vada a buon fine. Nella realtà la procedura può spostarsi su binari diversi, e ogni cambio di binario porta con sé una domanda di competenza.

Primo binario: uno dei familiari non è consumatore. Se, per esempio, il padre è un artigiano con impresa individuale e il figlio è un lavoratore dipendente, l’art. 66 c.1 esclude l’applicazione della sezione dedicata al piano del consumatore, salvo l’art. 67 c.5 sul mutuo dell’abitazione principale. La domanda familiare dovrà seguire uno strumento diverso, tipicamente il concordato minore, che richiede la prosecuzione dell’attività o un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo (art. 74 c.1-2). Sul piano della competenza il cambio pesa: per l’imprenditore individuale la presunzione dell’art. 27 c.3 lett. a guarda alla sede legale risultante dal registro delle imprese, non alla residenza. La mappa dei tribunali possibili può quindi cambiare rispetto a quella disegnata sulle sole residenze.

Secondo binario: la liquidazione controllata congiunta. Prima del correttivo una parte della giurisprudenza di merito escludeva la liquidazione controllata familiare. La pagina Brocardi sull’art. 66 riporta per la tesi restrittiva Trib. Lucca 27/2/2024 e Trib. Rimini 21/4/2022, e in senso contrario Trib. Verona 6/10/2022 e Trib. Pesaro 12/2/2024; il Tribunale di Bari (6/12/2023) richiedeva che i familiari chiedessero la medesima procedura. Il testo vigente dell’art. 66 c.1, modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede ora espressamente che la domanda di liquidazione controllata possa essere proposta anche se uno o più debitori sono incapienti ai sensi dell’art. 283, purché per almeno uno di essi l’OCC attesti che c’è attivo da distribuire (art. 268 c.3). Per la competenza vale lo stesso criterio: l’art. 268 c.1 rinvia al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 c.2. Il Tribunale di Rimini ha aperto liquidazioni controllate familiari dando conto della residenza dei ricorrenti nel circondario (sent. n. 84/2023 del 22/11/2023 e sent. n. 1/2024 del 4/1/2024).

Terzo binario: la conversione dopo un esito negativo. Se l’omologa del piano del consumatore viene revocata, il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore, se ricorrono le condizioni degli artt. 268 e 269, procede all’apertura della liquidazione controllata (art. 73 c.1), concedendo al debitore un termine per integrare la documentazione (art. 73 c.3). Nel concordato minore, il diniego dell’omologa comporta l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, l’apertura della liquidazione controllata (art. 80 c.5). In entrambi i casi la conversione avviene davanti allo stesso tribunale: è un’altra ragione per cui la scelta iniziale della competenza conta per tutta la vita della procedura.

Quarto binario: un familiare esce dalla domanda unica. Può accadere che, durante l’istruttoria, emerga che uno dei familiari non ha i requisiti o ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti (art. 69 c.1). La domanda prosegue per l’altro; il familiare escluso, se vuole, presenterà una propria domanda davanti al proprio tribunale naturale, e a quel punto opererà il coordinamento dell’art. 66 c.4 con il giudice già adito.

Quinto binario: il regolamento di competenza. Se il tribunale si dichiara incompetente e la famiglia ritiene la declaratoria sbagliata, la questione può essere portata davanti alla Corte di cassazione con il regolamento di competenza; il tribunale che riceve gli atti può anche sollevarlo d’ufficio (art. 29). È un binario che allunga i tempi, ma che può valere la pena quando la competenza scelta era fondata e lo spostamento azzererebbe mesi di istruttoria.

Le 5 finestre critiche

  1. Prima del deposito, la finestra dell’anno: verificare la data di ogni cambio di residenza negli ultimi dodici mesi, perché un trasferimento recente non sposta la competenza (art. 28). È la verifica che costa meno e che evita l’errore più grave.

  2. Prima di firmare l’incarico all’OCC, la finestra della scelta: decidere tra domanda unica e domande separate e individuare il tribunale, perché l’Organismo deve appartenere al circondario del tribunale competente (art. 68 c.1). Cambiare idea dopo significa rifare una parte del lavoro.

  3. Al deposito, la finestra della motivazione: dichiarare per ciascun familiare residenza, domicilio, trasferimenti e origine comune del debito, così che il giudice possa verificare subito la propria competenza. Un ricorso reticente provoca richieste di chiarimenti o una declaratoria di incompetenza.

  4. In caso di domande separate, la finestra del primo deposito: chi deposita per primo individua il giudice del coordinamento di tutta la famiglia (art. 66 c.4). L’ordine dei depositi va concordato, non lasciato al caso.

  5. Dopo l’omologa o il diniego, la finestra dei 30 giorni: il reclamo va depositato nella corte d’appello del distretto del tribunale che ha deciso, entro 30 giorni dalla notificazione, anche in agosto (artt. 51 e 9 c.1). La residenza del familiare non sposta la corte competente.

Le domande sul tempo

Mio figlio si è trasferito sei mesi fa in un’altra città: possiamo depositare lì la domanda familiare?
Se la domanda viene depositata prima che sia trascorso un anno dal trasferimento, per la competenza conta ancora il luogo precedente (art. 28 CCII). La Cassazione, in un caso di trasferimento all’estero avvenuto poco prima dell’iniziativa del creditore, ha posto a carico del debitore la prova dell’effettività del trasferimento e della riconoscibilità del nuovo centro (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13368 del 15/5/2024, massima Brocardi). Depositare nella nuova città prima dello scadere dell’anno espone al rischio di incompetenza.

Se aspettiamo che passi l’anno, la competenza cambia?
Sì: un trasferimento avvenuto da più di un anno prima del deposito torna rilevante, e il centro degli interessi si presume coincidente con la nuova residenza o domicilio (art. 27 c.3 lett. b). Ma aspettare ha un prezzo se ci sono esecuzioni in corso, perché le misure protettive arrivano solo con il decreto del giudice dopo il deposito.

Abbiamo già depositato davanti al tribunale sbagliato da due mesi: dobbiamo ricominciare da capo?
Non necessariamente. Se il tribunale dichiara l’incompetenza, trasmette gli atti al tribunale competente (art. 29), che può proseguire. Il punto critico è la relazione dell’OCC, legata al circondario: va verificata subito con il nuovo ufficio la possibilità di utilizzarla o integrarla.

Mia sorella ha depositato la sua domanda tre mesi fa in un’altra città: posso ancora presentare la mia davanti al mio tribunale?
Puoi presentare la tua domanda, ma se i vostri debiti hanno origine comune e siete membri della stessa famiglia ai sensi dell’art. 66 c.2, la competenza per il coordinamento appartiene al giudice adito per primo, cioè quello di tua sorella (art. 66 c.4). Conviene dichiarare subito la pendenza della sua procedura.

Quanto tempo abbiamo per impugnare il diniego di omologa?
Trenta giorni dalla notificazione telematica, con reclamo alla corte d’appello del distretto del tribunale che ha deciso (art. 51 c.1 e c.3; Cass. 8875/2026). Il termine corre anche in agosto (art. 9 c.1).

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuna è indicato da quale fonte è nota: nessuna è stata letta qui nel testo integrale salvo i provvedimenti di merito pubblicati sui siti dei tribunali. Nessuna pronuncia di legittimità tra quelle reperite decide espressamente quale sia il tribunale competente per la domanda unica di familiari residenti in circondari diversi: i principi vanno quindi applicati per analogia.

Tappa 1, il trasferimento recente.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13368 del 15/5/2024 (massima Brocardi, art. 27). Principio: quando il trasferimento del centro degli interessi, nel caso all’estero, è avvenuto a ridosso dell’iniziativa, spetta al debitore provare che il trasferimento è effettivo e che il nuovo centro è abituale e riconoscibile. Rilevanza: chi vuole far valere una nuova residenza deve documentarla in modo solido, e nell’anno anteriore alla domanda opera comunque l’art. 28.

Tappa 2, la fotografia della famiglia.
– Trib. Rimini, sent. n. 84/2023 del 22/11/2023 (provvedimento letto sul sito del tribunale). Principio: due congiunte non conviventi possono presentare un ricorso congiunto di liquidazione controllata se l’indebitamento ha un’origine comune, ferma la distinzione delle masse; competenza affermata in base alla residenza nel circondario. Rilevanza: la non convivenza, tipica di chi vive in città diverse, non esclude la procedura familiare.
– Trib. Rimini, sent. n. 1/2024 del 4/1/2024 (provvedimento letto sul sito del tribunale). Principio: ricorso congiunto ammesso per familiari conviventi con indebitamento di origine comune, anche con attivo derivante da un immobile in comunione; competenza fondata sulla residenza dei ricorrenti nel circondario (art. 27 c.2-3). Rilevanza: mostra come i tribunali motivano la competenza nella procedura familiare.
– Trib. Castrovillari, decreto di ammissibilità nella procedura R.G. 41/2025 (provvedimento letto sul sito del tribunale; data di deposito non indicata). Principio: origine comune riconosciuta tra padre e figlio perché il figlio si era coobbligato per le obbligazioni del padre; competenza affermata sulla residenza, con richiamo al certificato di stato di famiglia. Rilevanza: la coobbligazione è il tipico ponte tra familiari con residenze diverse.

Tappa 3, la scelta della strada.
– Trib. Bari, 6/12/2023 (nota dalla “Spiegazione” Brocardi sull’art. 66, senza numero). Principio: il ricorso congiunto richiede che i familiari chiedano la medesima procedura. Rilevanza: quando i familiari hanno bisogno di strumenti diversi, la strada delle domande separate coordinate ex art. 66 c.4 è la più sicura. Da leggere alla luce del testo dell’art. 66 c.1 modificato dal correttivo.

Tappa 5, il vaglio di competenza.
– Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9371 del 9/4/2025 (massima Brocardi, art. 27). Principio: nel concordato preventivo l’incompetenza territoriale si rileva d’ufficio quando il giudice dispone di proposta, piano e documentazione, cioè al momento della decisione sull’ammissione. Rilevanza: per analogia, il ricorso familiare deve offrire subito al giudice tutti gli elementi sulla competenza.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30212 del 22/11/2024 (massima Brocardi, art. 27). Principio: la questione di competenza va esaminata appena sono disponibili tutti gli elementi, nel rispetto del contraddittorio. Rilevanza: conferma che la competenza si decide all’inizio, non alla fine.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21865 del 29/7/2025 (massima Brocardi, art. 27). Principio: per l’accesso agli strumenti di regolazione è competente il tribunale del centro degli interessi principali, presunto nella sede legale; la presunzione cede solo se si prova un centro diverso percepibile dai terzi. Rilevanza: lo schema presunzione-prova contraria vale anche per la residenza del debitore persona fisica.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31727 del 4/12/2025 (massima Brocardi, art. 27). Principio: chi invoca una competenza diversa deve provare sia che il centro è altrove sia che i terzi lo percepiscono così; se manca una delle due prove, la presunzione resta ferma. Rilevanza: chi vuole far valere un domicilio diverso dalla residenza deve documentare entrambi gli aspetti.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31966 del 9/12/2025 (massima Brocardi, art. 27). Principio: la presunzione di coincidenza tra sede legale e centro direzionale è relativa e si vince con prove univoche del carattere solo formale della sede. Rilevanza: una residenza solo formale non basta a radicare la competenza, ma va dimostrato che lo è.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3409 del 16/2/2026 (massima Brocardi, art. 27). Principio: la presunzione è superabile solo con prove concrete e univoche che la direzione effettiva si trova altrove e che ciò è riconoscibile dai terzi. Rilevanza: è la pronuncia più recente sul criterio; conferma l’orientamento rigoroso.

Tappa 8, omologa e reclamo.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 (massima Brocardi, artt. 66 e 70). Principio: dopo il D.Lgs. 136/2024 il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore, anche di rigetto, ha forma di sentenza e si reclama in corte d’appello ai sensi dell’art. 51. Rilevanza: individua il giudice dell’impugnazione anche nella procedura familiare, e quindi la corte del distretto del tribunale che ha deciso.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21731 del 28/7/2025 (massima Brocardi, art. 70). Principio: nel regime anteriore al correttivo il reclamo contro il decreto di inammissibilità andava al tribunale in composizione collegiale, non alla corte d’appello. Rilevanza: per le procedure ancora regolate dal testo previgente il giudice del reclamo può essere diverso.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei ancora prima del deposito, lavoriamo sulla competenza; se il fascicolo è già in viaggio tra due tribunali, lavoriamo sul recupero dei tempi; se è arrivata la sentenza, lavoriamo sul reclamo. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa anagrafica della famiglia: acquisiamo i certificati storici di residenza e lo stato di famiglia di ciascun familiare e verifichiamo, data per data, se un trasferimento cade nell’anno anteriore alla domanda (art. 28).
  2. Verifichiamo l’origine comune dei debiti: esaminiamo mutui, fideiussioni e coobbligazioni per documentare il presupposto dell’art. 66 c.1 quando i familiari non convivono.
  3. Scegliamo con la famiglia la strada processuale: domanda unica o domande separate, e in quale ordine depositarle, motivando per iscritto le ragioni della scelta del tribunale.
  4. Individuiamo l’OCC del circondario corretto prima del conferimento dell’incarico, così che la relazione sia coerente con il tribunale competente (art. 68 c.1).
  5. Prepariamo il fascicolo documentale di entrambi i familiari per l’OCC, con l’indicazione dei diversi domicili fiscali e degli enti locali da interpellare (art. 68 c.4).
  6. Redigiamo il paragrafo sulla competenza del ricorso e l’istanza di misure protettive con l’elenco puntuale delle esecuzioni pendenti, anche davanti a tribunali di altre città.
  7. Gestiamo la declaratoria di incompetenza: depositiamo l’istanza di prosecuzione presso il tribunale competente e affrontiamo il nodo della relazione dell’OCC.
  8. Valutiamo e proponiamo il regolamento di competenza quando la declaratoria di incompetenza ci appare infondata.
  9. Coordiniamo le domande separate dichiarando la pendenza dell’altra procedura e chiedendo i provvedimenti dell’art. 66 c.4.
  10. Proponiamo il reclamo in corte d’appello contro la sentenza di omologa o di diniego, nel termine di 30 giorni dell’art. 51, e seguiamo l’eventuale fase successiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una procedura familiare con residenze diverse pesano soprattutto due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di conoscere dall’interno come lavorano gli Organismi, come si costruisce la relazione dell’art. 68 e quali documenti servono perché regga anche davanti a un tribunale diverso da quello previsto all’inizio. La qualifica di cassazionista consente di seguire senza cambio di difensore le questioni di competenza che arrivano al regolamento davanti alla Corte di cassazione e i reclami contro le sentenze di omologa.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi ha scelto il tribunale è anche chi difende quella scelta, se viene contestata. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i professionisti contabili ricostruiscono redditi, patrimoni e posizioni fiscali di ciascun familiare, gli avvocati ne traggono la strategia processuale. Nessun impegno di risultato: l’impegno è sui mezzi, cioè analizzare, verificare e costruire la strategia più solida per quella famiglia.

Chiusura: il tempo che la famiglia può ancora usare

Nella procedura familiare con residenze diverse la domanda “quale tribunale è competente” non ha una risposta unica scritta nel codice. Ha però una risposta costruibile, se la si affronta per tempo: ogni familiare ha un tribunale naturale, fissato dalla residenza o dalla sede dell’impresa e congelato per un anno da ogni trasferimento; la domanda unica richiede convivenza o origine comune; le domande separate si concentrano davanti al giudice adito per primo. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: lo si spreca quando si deposita nel posto sbagliato, quando si lascia il familiare lontano ai margini della pratica, quando si perde una notifica in un’altra città.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno la costruzione delle domande di sovraindebitamento e il rapporto tra Organismi e tribunali; e, come avvocato cassazionista, può portare la questione di competenza fino all’ultimo grado senza cambi di linea.

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