I Debiti Con Amici E Parenti Vanno Indicati Nella Liquidazione Controllata?

La risposta breve è sì: vanno indicati tutti, sempre, con il loro importo reale e con la loro storia. Il prestito della madre per pagare l’affitto, i soldi anticipati dal fratello per la revisione dell’auto, i 3.000 euro dell’amico d’infanzia restituiti “quando potrai”, la somma che l’ex compagna dice di aver versato per la cucina: nella liquidazione controllata non esistono debiti di serie B. Esistono debiti che si possono provare e debiti che non si possono provare, debiti che il creditore deciderà di far valere e debiti a cui rinuncerà. Ma la scelta di farli comparire o sparire non spetta al debitore.

La domanda però non si esaurisce in un sì. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Un debito familiare omesso nell’elenco dei creditori non resta un segreto di famiglia: torna fuori nella relazione dell’OCC, nei movimenti bancari che il liquidatore esamina, nel progetto di stato passivo, oppure tre anni dopo, quando si discute l’esdebitazione. E ogni volta che torna fuori, arriva in un momento diverso della procedura, con conseguenze diverse: un’integrazione chiesta dal giudice, una revoca dell’apertura, un’azione revocatoria contro il parente, un diniego dell’esdebitazione.

Questo articolo ricostruisce la vicenda del debito con amici e parenti lungo tutto il calendario della liquidazione controllata. Si parte dai mesi che precedono il ricorso, quando il debitore siede davanti all’OCC con gli estratti conto. Si passa al deposito della domanda e alla sentenza di apertura, con i sette giorni per depositare l’elenco dei creditori. Poi vengono i novanta giorni entro cui anche il parente deve presentare la sua domanda, il progetto di stato passivo in cui si decide se quel prestito è provato, le azioni del liquidatore sui pagamenti fatti ai familiari, i riparti e, dopo tre anni, l’esdebitazione, con il suo effetto sui creditori rimasti fuori.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è esattamente il terreno di lavoro di un gestore della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il modo in cui l’organismo ricostruisce il passivo, verifica i prestiti informali e redige la relazione che accompagna il ricorso. È in quella fase che i debiti con amici e parenti decidono gran parte della partita.

📩 Se hai debiti con familiari o amici e stai valutando la liquidazione controllata, scrivici adesso: tutti i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Il calendario del debito familiare, dall’OCC all’esdebitazione

Prima di entrare nelle singole tappe, conviene vedere la vicenda dall’alto. La liquidazione controllata è la procedura con cui il debitore sovraindebitato (consumatore, professionista, imprenditore minore e gli altri soggetti dell’art. 2 c.1 lett. c CCII) mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio liquidabile, sotto la guida di un liquidatore nominato dal tribunale, per ottenere poi la liberazione dai debiti residui: è l’unico paragrafo di inquadramento generale che serve, perché il resto riguarda il debito verso persone vicine.

Il debito con un parente o un amico attraversa la procedura come qualunque altro credito chirografario, ma lungo il percorso incontra controlli che i crediti bancari non incontrano: la banca ha un contratto firmato, una data certa, un estratto conto; la zia che ha prestato 12.000 euro spesso ha solo un bonifico, a volte nemmeno quello. Per questo il calendario va letto con due occhi: quello del debitore, che deve dichiarare, e quello del familiare, che deve provare.

Tappa Momento Atto chiave Norma Cosa riguarda il debito familiare Sezione
1 Da 2-6 mesi prima del ricorso Incarico all’OCC e ricognizione dei debiti art. 269 c.1-3 CCII Il prestito va dichiarato, documentato e qualificato Mesi prima
2 Giorno 0 Deposito del ricorso con la relazione OCC artt. 268 e 269 c.2 CCII Completezza del passivo, stop agli interessi Giorno 0
3 Dal giorno 1 alla sentenza Esame del tribunale, eventuali integrazioni artt. 268 c.3, 270 c.1 CCII Omissioni e incoerenze emergono qui Dal giorno 1
4 Sentenza + 7 giorni Deposito dell’elenco dei creditori art. 270 c.2 lett. c CCII Il parente deve essere nell’elenco per ricevere la notifica Entro 7 giorni
5 Entro il termine fissato (max 90 giorni) Domande di ammissione via PEC art. 270 c.2 lett. d CCII Anche il familiare deve fare domanda, con prova del credito Entro 90 giorni
6 Dopo il termine Progetto di stato passivo, osservazioni, reclamo art. 273 CCII Data certa, causa del versamento, ammissione o esclusione Stato passivo
7 Primi 6-18 mesi Azioni del liquidatore art. 274 CCII Pagamenti e cessioni di beni a familiari Azioni del liquidatore
8 Dopo le vendite Progetto di riparto art. 275 CCII Il parente prende la stessa percentuale degli altri chirografari Riparti
9 Dopo 3 anni o alla chiusura Esdebitazione artt. 278, 280, 282 CCII Inesigibilità, creditori non insinuati, debiti esclusi Dopo tre anni

Il calendario ora corre: ogni tappa ha una finestra, e ogni finestra chiusa non si riapre facilmente. Vediamole una per una.

Da due a sei mesi prima del ricorso: la ricognizione dei debiti con l’OCC

Cosa succede

Il debitore conferisce l’incarico all’Organismo di composizione della crisi. In questa fase non c’è ancora nessun giudice, nessun liquidatore, nessun termine processuale. C’è un professionista dell’OCC che chiede tutto: estratti conto degli ultimi anni, contratti di finanziamento, cartelle, dichiarazioni dei redditi, visure, e soprattutto l’elenco completo di chi deve ricevere denaro. È il momento in cui i debiti con amici e parenti vengono messi per iscritto per la prima volta, spesso dopo anni di silenzio.

Nella pratica il colloquio con l’OCC segue quasi sempre la stessa traiettoria. Il debitore elenca le banche e le finanziarie, poi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, poi il condominio. Solo alla domanda esplicita (“ci sono persone fisiche a cui deve dei soldi?”) emergono la madre, il suocero, il collega che ha anticipato la caparra. Molti debitori esitano: temono di coinvolgere i familiari, di esporli a una procedura giudiziaria, di vederli trattati come “creditori qualunque”. Altri, al contrario, vorrebbero gonfiare il debito verso i familiari nella speranza che una parte del ricavato torni in famiglia.

La norma

L’art. 269 c.1 CCII consente al debitore di presentare il ricorso personalmente, con l’assistenza dell’OCC. Il comma 2 impone di allegare una relazione dell’OCC che valuti la completezza e l’attendibilità della documentazione, illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, e contenga l’attestazione prevista dall’art. 268 c.3, quarto periodo (cioè che è possibile acquisire attivo da distribuire). Il comma 3 obbliga l’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, a darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale.

Nessuna norma crea una categoria speciale per i creditori familiari. Ma la relazione dell’OCC deve spiegare “le cause dell’indebitamento”: e se il debitore ha chiesto soldi alla madre per pagare la rata della finanziaria, quel prestito fa parte della storia dell’indebitamento, non è un dettaglio privato.

I termini che si attivano

In questa fase c’è un solo termine di legge, ed è a carico dell’OCC: sette giorni dal conferimento dell’incarico per la comunicazione al Fisco e all’agente della riscossione (art. 269 c.3). Il resto è tempo organizzativo. Ma è tempo prezioso, perché è l’unico momento della procedura in cui il debitore può ricostruire il passivo con calma, raccogliere le prove dei prestiti familiari e decidere insieme all’OCC come qualificarli.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra più ampia di tutta la procedura, e va sfruttata per tre operazioni.

La prima è censire ogni rapporto. Non solo i prestiti veri e propri, ma anche le somme anticipate da altri (il cognato che ha pagato una bolletta, l’amico che ha saldato la multa), le garanzie prestate da familiari a favore del debitore (la madre fideiussore del prestito personale), i debiti verso l’ex coniuge per assegni arretrati, i rimborsi chiesti dall’ex convivente. Ognuno ha un trattamento diverso, ma tutti devono essere dichiarati.

La seconda è qualificare. Un bonifico del padre con causale “regalo per la laurea” non è un debito. Un versamento della sorella senza causale, accompagnato da messaggi in cui si parla di “restituzione appena possibile”, probabilmente lo è. La Cassazione ha ricordato (Cass. n. 11337/2025, nota da sintesi iusletter del 16/5/2025) che chi chiede la restituzione di somme versate a una persona legata da un rapporto affettivo deve provare non solo il versamento ma anche l’accordo sulla restituzione: in mancanza, il denaro si presume dato a titolo gratuito. Il principio, nato in una lite tra ex partner, è esattamente quello che il liquidatore applicherà al parente che chiede di essere ammesso. Se il versamento era un regalo, dichiararlo come debito significa aumentare il passivo con una passività che non esiste.

La terza è documentare. Bonifici con causale, scritture private, messaggi, eventuali ricevute firmate, e soprattutto qualunque elemento che dia una data certa al prestito: registrazione della scrittura, PEC, raccomandata, timbro postale, firma autenticata. Ciò che oggi non esiste non va creato a posteriori retrodatandolo: una scrittura “di comodo” firmata oggi con la data di tre anni fa è il modo più rapido per trasformare un debito vero in un problema penale.

Nella fase di preparazione del ricorso lo Studio Monardo lavora come lavorerebbe l’OCC: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero e fiduciario di un OCC, ricostruisce con il debitore ogni prestito familiare prima che lo faccia il liquidatore.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è doppio e speculare. Da una parte c’è chi tace il debito con la madre “per non coinvolgerla”, convinto che tanto la madre non chiederà mai nulla. Dall’altra c’è chi lo dichiara con importi arrotondati per eccesso (“saranno stati 20.000 euro”) senza alcun riscontro. Nel primo caso il passivo è incompleto; nel secondo è sovrastimato. In entrambi i casi la relazione dell’OCC rischia di attestare una documentazione non attendibile, e l’art. 269 c.2 chiede proprio un giudizio di completezza e attendibilità.

C’è poi un errore più sottile: restituire i soldi ai familiari prima di depositare il ricorso, “così almeno loro sono a posto”. Ne parleremo alla tappa delle azioni del liquidatore: per ora basti dire che quei pagamenti compariranno negli estratti conto che il debitore stesso consegna.

Quanto dura realmente

La fase davanti all’OCC dura nella pratica da due a sei mesi, a seconda della rapidità con cui il debitore consegna i documenti e di quanto è complessa la ricostruzione. I debiti familiari allungano i tempi soprattutto quando mancano le prove: l’OCC può chiedere dichiarazioni scritte ai familiari, copie dei loro estratti conto, chiarimenti sulle causali. Un mese in più qui vale più di un anno di contestazioni dopo.

Giorno 0: il deposito del ricorso e la fotografia del passivo

Cosa succede

Siamo al giorno del deposito. Il ricorso arriva in tribunale con la relazione dell’OCC, l’elenco dei creditori e la documentazione raccolta. Da questo momento il passivo dichiarato è una fotografia ufficiale: il tribunale la leggerà per decidere se aprire la procedura, il liquidatore la userà per notificare la sentenza, i creditori la confronteranno con le proprie pretese.

Per i debiti con amici e parenti, il deposito produce un effetto economico immediato, che molti ignorano. Se il prestito familiare era fruttifero (la sorella che ha chiesto il 4% annuo, il socio d’affari del padre che ha preteso un interesse), gli interessi smettono di correre ai fini del concorso.

La norma

L’art. 268 c.5 CCII stabilisce che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. I prestiti familiari sono quasi sempre chirografari: nessuna ipoteca, nessun pegno, nessun privilegio. Quindi per il parente-creditore il conto si ferma al giorno del deposito.

L’art. 268 c.1 e c.2 regola la legittimazione: il ricorso lo presenta il debitore, oppure un creditore se il debitore è insolvente. Qui si apre uno scenario particolare: anche un familiare creditore potrebbe, in astratto, chiedere la liquidazione controllata del parente insolvente, ma solo se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria raggiungono 50.000 euro (art. 268 c.2) e, se il debitore è persona fisica, fatta salva l’eccezione di incapienza del comma 3. Sul calcolo di quella soglia la Cassazione (Cass. n. 17508/2025) ha considerato anche il credito postergato del socio: un’indicazione utile, per analogia, a capire che anche i crediti “interni” alla cerchia del debitore entrano nei conti.

I termini che si attivano

Il deposito non fa partire termini a carico del debitore, ma cristallizza due dati: la data da cui si sospendono gli interessi e la data rispetto alla quale si valuteranno gli atti compiuti prima. Tutto ciò che è stato pagato ai familiari prima del giorno 0 diventa materiale per le verifiche del liquidatore; tutto ciò che verrà pagato dopo, con beni destinati alla procedura, è un atto da evitare.

Sul calendario c’è un’informazione da fissare subito: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII). Se una delle scadenze successive cade dal 1° al 31 agosto, corre comunque.

Cosa può fare il debitore ora

Al giorno 0 il debitore può ancora correggere la fotografia, ma con strumenti più limitati. Se nelle ultime settimane un familiare ha versato altre somme, vanno aggiunte. Se un parente ha deciso di rinunciare al proprio credito, la rinuncia deve essere reale e documentata (una remissione del debito scritta e datata): non basta che il debitore “decida” che quel debito non esiste più.

Va chiarita anche la posizione dei familiari garanti. Se la madre ha firmato una fideiussione per il prestito personale del figlio, la banca resta creditrice principale e va indicata come tale; la madre va indicata come coobbligata, e il suo eventuale credito di regresso (se ha già pagato qualche rata) come credito autonomo. Sono due righe diverse dell’elenco, con due importi diversi.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è depositare il ricorso con un elenco dei creditori diverso da quello che emerge dagli estratti conto allegati. Il debitore allega i movimenti degli ultimi anni, nei quali compaiono bonifici in entrata dal fratello per 8.400 euro, ma il fratello non figura tra i creditori. Il tribunale, o più spesso il liquidatore, si chiederà perché: o quei soldi erano un regalo (e allora va detto), o erano un prestito (e allora il fratello doveva essere in elenco).

Quanto dura realmente

Il deposito in sé è un atto istantaneo. Ma per il debito familiare il giorno 0 ha un effetto che dura anni: fissa l’importo massimo per cui il parente potrà partecipare al concorso (capitale più interessi maturati fino a quel giorno, se dovuti) e segna lo spartiacque per tutte le verifiche sui pagamenti precedenti.

Dal giorno 1 alla sentenza: il tribunale legge il passivo

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase: il fascicolo è sul tavolo del giudice. Il tribunale verifica i presupposti degli artt. 268 e 269 e, in assenza di domande di accesso agli strumenti del titolo IV (piano del consumatore, concordato minore), dichiara aperta la liquidazione controllata con sentenza (art. 270 c.1). Prima di farlo, può chiedere chiarimenti o integrazioni, e in alcuni casi lo fa proprio sui debiti verso persone vicine al debitore.

La norma

Le norme da tenere davanti sono l’art. 269 c.2 (contenuto della relazione OCC) e l’art. 270 c.1 (sentenza di apertura). La giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito quanto pesi la relazione in questa fase. Con l’ordinanza Sez. I n. 28576 del 28/10/2025 (massima Brocardi) la Cassazione ha stabilito che la relazione dell’OCC è un presupposto di ammissibilità e che il giudice ne verifica non solo il deposito ma la corretta predisposizione, cioè la completezza e l’attendibilità dei dati; nel caso deciso ha confermato la revoca dell’apertura perché ricorso e relazione tacevano la vendita di un intero compendio immobiliare a una società collegata a un prezzo quasi simbolico e la gestione di un ristorante. Il principio si estende con naturalezza ai rapporti economici con i familiari: omettere un rapporto rilevante con una persona vicina è esattamente il tipo di lacuna che rende la relazione inattendibile.

Nello stesso senso Cass. I ord. n. 11603 del 28/4/2026 (nota da sintesi diritto.it del 20/5/2026): per aprire la liquidazione controllata non serve un giudizio di meritevolezza, ma la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità, con un controllo sostanziale del giudice. Coerente con Cass. I ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi), secondo cui l’apertura non può essere negata per non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore contano nella successiva fase dell’esdebitazione.

I termini che si attivano

La legge non fissa un termine entro cui il tribunale deve decidere. Ci sono però termini indiretti: se il giudice chiede integrazioni, assegna un termine al debitore, e quel termine va rispettato. Se la domanda è di un creditore e il debitore persona fisica eccepisce l’incapienza, l’eccezione va sollevata entro la prima udienza (art. 268 c.3), con i documenti dell’art. 283 c.3; se l’attestazione dell’OCC non è pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore che si accorge di aver dimenticato un debito familiare deve correggere ora, non dopo l’apertura. Un’integrazione spontanea prima della sentenza vale molto più di una scoperta del liquidatore sei mesi dopo. L’integrazione si fa con una nota dell’OCC che aggiorna l’elenco dei creditori e spiega l’origine del credito omesso.

Se invece è il tribunale a chiedere chiarimenti su un rapporto con un familiare (ad esempio un bonifico ricorrente verso la madre, o una serie di prelievi in contanti), la risposta deve essere documentata e coerente: spiegare se quei versamenti erano restituzioni di prestiti, contributi al mantenimento di un genitore anziano, spese condivise.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è pensare che, siccome per aprire la procedura non serve la meritevolezza, l’omissione di un debito familiare sia irrilevante. Non è così per due ragioni. La prima: la completezza della relazione è requisito di ammissibilità (Cass. 28576/2025), e una relazione che tace rapporti rilevanti può portare a una revoca dell’apertura. La seconda: le stesse omissioni verranno riesaminate alla fine, quando l’esdebitazione richiede che il debitore non abbia esposto passività insussistenti, non abbia ostacolato la procedura e abbia fornito tutte le informazioni utili (art. 280 lett. b e c CCII).

Quanto dura realmente

Dal deposito alla sentenza di apertura passano, nella pratica dei tribunali, da qualche settimana a qualche mese. Nei fascicoli puliti, con un elenco dei creditori completo e coerente con gli estratti conto, i tempi sono più brevi. Le richieste di integrazione aggiungono di solito qualche settimana per ciascun giro.

Entro 7 giorni dalla sentenza: l’elenco dei creditori che decide chi riceve la notizia

Cosa succede

Siamo al giorno della sentenza di apertura. Il tribunale nomina il giudice delegato e il liquidatore (se la domanda è del debitore, conferma l’OCC che lo ha assistito, art. 270 c.2 lett. b) e ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell’elenco dei creditori (art. 270 c.2 lett. c). Con la stessa sentenza il tribunale assegna ai terzi titolari di diritti sui beni e ai creditori risultanti dall’elenco un termine non superiore a 90 giorni per presentare al liquidatore, via PEC, le domande (lett. d). La sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti (c.4).

Qui si tocca il cuore pratico del titolo. L’elenco dei creditori non è un adempimento formale: è la lista delle persone che riceveranno la notifica della sentenza e quindi sapranno di dover presentare domanda. Il parente che non è nell’elenco non riceve nulla.

La norma

Art. 270 c.2 lett. c (elenco dei creditori entro sette giorni), lett. d (termine non superiore a 90 giorni per le domande, con applicazione dell’art. 10 c.3 sulle comunicazioni), c.4 (notifica della sentenza ai creditori). L’art. 270 c.5 richiama, in quanto compatibili, gli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII: tra questi, il divieto di azioni esecutive individuali e il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.

I termini che si attivano

Il termine di sette giorni per il deposito dell’elenco dei creditori (art. 270 c.2 lett. c) è il primo termine che grava direttamente sul debitore dopo l’apertura. Si calcola dalla sentenza; se scade di sabato o domenica, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Non c’è sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII).

Contemporaneamente parte il conto alla rovescia dei creditori, che vedremo alla prossima tappa.

Cosa può fare il debitore ora

Per ogni creditore familiare o amico, l’elenco deve contenere ciò che serve al liquidatore per notificare: nome e cognome, indirizzo, e se disponibile l’indirizzo PEC. Molti familiari, soprattutto anziani, non hanno una PEC: in quel caso valgono le regole dell’art. 10 c.3, e il debitore deve comunque fornire un recapito utilizzabile. Per ciascuno vanno indicati l’importo, la causa (prestito, anticipazione, regresso del garante, assegni arretrati) e i documenti disponibili.

Il debitore può anche, in questa fase, informare personalmente i familiari di ciò che sta per accadere: riceveranno un atto giudiziario, dovranno decidere se presentare domanda, dovranno documentare il credito. Non è un obbligo di legge, ma evita che la madre settantenne si spaventi davanti a una PEC o a una raccomandata del liquidatore, o che la ignori.

Una cautela: il debitore non deve suggerire al familiare di non presentare domanda in cambio di una restituzione “privata” fuori dalla procedura. Un pagamento preferenziale a un creditore, fatto con beni che spettano alla massa, è esattamente ciò che il concorso vieta, e può pesare sulla valutazione della condotta del debitore in sede di esdebitazione (art. 280 lett. c e art. 282 c.2 CCII).

L’errore tipico di questa fase

Il debitore deposita un elenco “aggiornato” che è più corto di quello allegato al ricorso: il cugino è sparito, perché nel frattempo “si sono chiariti”. Oppure lo deposita in ritardo, all’ottavo o al decimo giorno. Nel primo caso il liquidatore confronterà i due elenchi e chiederà spiegazioni; nel secondo la notifica ai creditori parte in ritardo, e con essa tutto il calendario.

Quanto dura realmente

Sette giorni sono sette giorni. Ma la notifica della sentenza ai creditori, a cura del liquidatore, richiede di solito qualche giorno o qualche settimana in più, soprattutto quando molti creditori sono persone fisiche senza PEC. È da quel momento, in genere, che i familiari prendono davvero coscienza della procedura.

Entro il termine fissato dal tribunale (massimo 90 giorni): la domanda del parente

Cosa succede

Il calendario ora corre per i creditori. Ogni creditore, compresi il fratello, l’amica, l’ex suocero, deve inviare al liquidatore via PEC la propria domanda di ammissione al passivo, indicando l’importo, la causa e allegando le prove. Le banche e le finanziarie lo fanno con moduli standard e allegano contratti ed estratti. I familiari, invece, partono quasi sempre da zero: devono capire che cosa sia una domanda di ammissione, procurarsi una PEC o un professionista che la invii per loro, ricostruire il prestito.

Il familiare può anche decidere di non presentare domanda. È una scelta legittima: può non voler partecipare, può non avere prove, può considerare quel denaro ormai perso o regalato. Ma la scelta ha conseguenze, che vedremo all’ultima tappa.

La norma

Art. 270 c.2 lett. d: il termine è fissato dal tribunale, non può superare 90 giorni e le domande presentate oltre quel termine sono inammissibili. La Cassazione, con la pronuncia n. 28573/2025 (massima Brocardi), ha chiarito che il termine indicato dal liquidatore nell’avviso ai creditori è perentorio, perché è un termine di legge con funzione acceleratoria: la domanda tardiva è preclusa, salvo che il creditore ottenga la rimessione in termini ai sensi dell’art. 273 c.7, dimostrando una causa a lui non imputabile.

Il principio è severo e ha un effetto diretto sui familiari. Il parente che non è stato indicato nell’elenco e non ha ricevuto la notifica potrà sostenere di non aver saputo nulla per causa a lui non imputabile; il parente che ha ricevuto la notifica e l’ha lasciata nel cassetto, no.

I termini che si attivano

Il termine per presentare la domanda di ammissione (art. 270 c.2 lett. d CCII) è perentorio: la domanda presentata dopo la scadenza è inammissibile, salvo rimessione in termini per causa non imputabile (art. 273 c.7; Cass. 28573/2025). Il calcolo va fatto sulla data indicata nella sentenza o nell’avviso del liquidatore. Se il termine attraversa il mese di agosto, non si sospende (art. 9 c.1 CCII).

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore non presenta domande per conto dei creditori, ma può fare due cose utili e legittime.

Può mettere a disposizione del familiare i documenti che ha già consegnato all’OCC: copia dei bonifici, messaggi, scritture. Il credito del familiare è anche nell’interesse del debitore che vuole un passivo coerente con ciò che ha dichiarato: se il debito era vero, è meglio che sia provato.

Può, soprattutto, non fare ciò che danneggia la procedura: non suggerire importi superiori a quelli reali, non predisporre documenti nuovi con date passate, non promettere restituzioni fuori dal concorso.

Dal lato del familiare, la domanda deve contenere: generalità e recapiti, importo del credito capitale e degli eventuali interessi maturati fino al deposito del ricorso (art. 268 c.5), causa del credito (prestito con obbligo di restituzione, pagamento di debiti altrui con diritto di rimborso, regresso del fideiussore), documenti. Il familiare può farsi assistere da un professionista, ma non è un obbligo di legge.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del familiare è presentare una domanda che dice soltanto “ho prestato a mio figlio 15.000 euro”. Senza indicare quando, come, con quale accordo sulla restituzione, e senza allegare nulla. Sarà quasi certamente esclusa, oppure ammessa per la sola parte documentata.

L’errore tipico del debitore è opposto: convincere il familiare a chiedere di più, sommando regali, spese di mantenimento, ospitalità. Una domanda gonfiata, se sostenuta da documenti predisposti ad hoc, può avere conseguenze penali per chi la presenta e per chi l’ha suggerita: è un profilo da valutare con un difensore penale, mai da sottovalutare.

Quanto dura realmente

Il termine lo fissa il tribunale, entro il tetto di 90 giorni. Nella pratica molti tribunali usano proprio il termine massimo. Le domande dei familiari arrivano spesso negli ultimi giorni, perché la ricostruzione delle prove richiede tempo: conviene muoversi dal primo giorno.

Dopo la scadenza: il progetto di stato passivo e la prova del prestito familiare

Cosa succede

Da questo momento in poi il liquidatore esamina le domande e predispone il progetto di stato passivo: per ciascun creditore propone l’ammissione (totale o parziale) o l’esclusione, con la motivazione. È la tappa in cui il prestito della madre o dell’amico smette di essere una dichiarazione del debitore e diventa un credito accertato, o non accertato.

La norma

L’art. 273 CCII regola la formazione del passivo: il progetto di stato passivo è comunicato agli interessati, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni; il provvedimento è poi reclamabile ai sensi dell’art. 133 entro 8 giorni; contro la decisione sul reclamo è ammesso ricorso per cassazione entro 30 giorni. Il comma 7 dello stesso articolo, come abbiamo visto, regola la rimessione in termini.

Il liquidatore, rispetto al prestito tra il debitore e il suo familiare, è un terzo. Questo ha una conseguenza decisiva: le scritture private prodotte dal familiare valgono nei confronti del liquidatore solo se hanno data certa. Il principio è stato riaffermato dalla Cassazione in materia fallimentare con l’ordinanza Sez. I n. 27974 del 30/10/2024 (massima Brocardi): la documentazione dei crediti insinuati che non ha data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. non è opponibile alla curatela e non costituisce prova adeguata nei suoi confronti. La pronuncia riguarda il fallimento, ma la posizione del liquidatore nella liquidazione controllata, che amministra il patrimonio nell’interesse di tutti i creditori, è analoga: è la lettura che i liquidatori applicano comunemente, ed è prudente darla per scontata.

L’art. 2704 c.c. indica i fatti che danno data certa alla scrittura privata: la registrazione, la morte o l’impossibilità fisica di uno dei firmatari, la riproduzione in un atto pubblico, o un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Un bonifico bancario tracciato ha una sua data certa come movimento; la difficoltà riguarda semmai la causa del versamento (prestito o regalo), che va provata secondo il principio di Cass. 11337/2025.

I termini che si attivano

Quindici giorni per le osservazioni al progetto di stato passivo (art. 273 CCII), otto giorni per il reclamo ex art. 133, trenta giorni per il ricorso per cassazione. Sono termini brevi e perentori nella sostanza: chi li lascia passare consolida lo stato passivo. Nessuna sospensione ad agosto (art. 9 c.1 CCII).

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore è un interessato. Può presentare osservazioni anche sui crediti dei familiari, per confermare un credito vero escluso per difetto di documenti o per contestare un credito che non riconosce. Questo secondo caso è meno raro di quanto si pensi: l’ex convivente che chiede il rimborso delle spese sostenute durante la convivenza, il socio del padre che rivendica un prestito mai esistito, l’amico che somma regali e prestiti. Il debitore che ha dichiarato un importo all’OCC deve restare coerente con quella dichiarazione: se la madre chiede 23.000 euro e il debitore ne aveva dichiarati 14.600, il liquidatore ne terrà conto.

Il familiare escluso può presentare osservazioni e poi reclamo, integrando le prove: estratti conto propri, testimonianze scritte, messaggi con data, ricevute.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è presentare in sede di osservazioni una “scrittura di riconoscimento del debito” firmata dal debitore dopo l’apertura della procedura. Non ha data certa anteriore, e un riconoscimento fatto dal debitore durante la procedura non è opponibile ai creditori: il debitore, in quella fase, non dispone più liberamente del proprio patrimonio a danno della massa. Peggio ancora, se la scrittura è retrodatata, si entra nel terreno della documentazione alterata: l’art. 344 c.1 lett. b CCII, che richiama espressamente anche la liquidazione controllata, punisce il debitore che produce documentazione contraffatta o alterata per accedere alla procedura; per le condotte successive all’accesso, la qualificazione penale va esaminata con un difensore penale.

Quanto dura realmente

La formazione dello stato passivo richiede di regola qualche mese dalla scadenza del termine per le domande. Se ci sono osservazioni e reclami, si allunga di qualche settimana o mese. I crediti dei familiari, proprio perché meno documentati, sono quelli che più spesso generano un secondo esame.

Le prove che reggono e quelle che non reggono

Il punto pratico, in questa tappa, è che cosa possa portare il familiare per essere ammesso. Lo schema seguente riassume i documenti che si incontrano più spesso nei fascicoli e il loro peso probabile davanti al liquidatore, alla luce dei due principi visti sopra: data certa (art. 2704 c.c., Cass. 27974/2024) e prova dell’accordo di restituzione (Cass. 11337/2025). È una guida di orientamento, non una regola fissa: la valutazione spetta al liquidatore e, in caso di contestazione, al giudice.

Documento Data certa Prova della restituzione Peso probabile
Bonifico con causale “prestito” o “mutuo” Sì, la data del movimento bancario Indizio forte, se coerente con altri elementi Alto
Bonifico senza causale Sì, la data del movimento Debole: da solo non distingue il prestito dal regalo Basso, salvo altri elementi
Scrittura privata registrata o con firma autenticata Sì, dalla registrazione o autentica Sì, se contiene l’obbligo di restituzione Alto
Scrittura privata non registrata No, salvo altri fatti ex art. 2704 c.c. Sì nel contenuto, ma non opponibile per la data Basso
Ricevuta di contanti firmata dal debitore Di regola no Dipende dal testo Basso
Messaggi, e-mail, chat sulla restituzione Da valutare: la data del sistema non equivale automaticamente alla data certa Utili come elemento di riscontro Medio, se integrano un bonifico
PEC o raccomandata di sollecito anteriore alla procedura Sì, dalla data di invio Sì, se il debitore non ha contestato Medio-alto
Restituzioni parziali documentate prima della crisi Sì, la data dei movimenti Indizio forte dell’esistenza del prestito Alto, in combinazione
Dichiarazione scritta del debitore successiva all’apertura No Non opponibile ai creditori Nullo o quasi

Due osservazioni completano il quadro. La prima riguarda le restituzioni parziali: se il debitore, negli anni in cui stava ancora bene, ha restituito alla madre 300 euro al mese per un certo periodo, quei bonifici in uscita sono spesso la prova più convincente che il versamento iniziale era un prestito e non un regalo. Chi regala non riceve rate. Paradossalmente, sono proprio i pagamenti che il debitore teme di dover giustificare a dare solidità al credito del familiare.

La seconda riguarda i contanti. Il prestito in contanti dell’amico, accompagnato da una ricevuta firmata ma non registrata, è il caso più difficile. La ricevuta non ha data certa; il versamento non lascia tracce bancarie dal lato del creditore. Possono aiutare i movimenti del conto dell’amico (un prelievo di pari importo nei giorni precedenti), i versamenti in contanti sul conto del debitore nei giorni successivi, i messaggi coevi. Se nulla di questo esiste, il debitore deve comunque indicare il debito nell’elenco: dichiarare un debito vero non è mai un errore, anche quando il creditore non riuscirà a provarlo. Sarà poi il liquidatore a decidere sull’ammissione.

Il caso dell’ex partner e delle spese di convivenza

Una categoria a sé, sempre più frequente nei fascicoli, è quella dell’ex convivente o dell’ex coniuge che rivendica il rimborso di somme versate durante la relazione: la quota del mutuo pagata per la casa intestata all’altro, i mobili, le vacanze, le rate dell’auto. Anche questi crediti, se il debitore li riconosce come veri, vanno indicati nell’elenco con la loro causa. Se il debitore non li riconosce, va comunque segnalata la pretesa all’OCC, spiegando perché la si contesta: il creditore, ricevuta la notifica, presenterà la sua domanda e il liquidatore deciderà.

È esattamente il terreno su cui è nata Cass. 11337/2025: i soli bonifici non bastano, serve la prova di un accordo di restituzione, altrimenti si presume che il denaro sia stato dato a titolo gratuito nell’ambito del rapporto affettivo. Per il debitore, questo significa che dichiarare la pretesa dell’ex partner non equivale a riconoscerla: si può indicarla come “credito contestato”, con le ragioni della contestazione. È la soluzione più corretta e più sicura, perché evita sia l’omissione sia il riconoscimento di un debito che forse non esiste.

Diverso è il caso degli assegni di mantenimento arretrati stabiliti da un provvedimento del giudice della famiglia: lì il titolo esiste, la data è certa, l’importo è determinato. Il credito va indicato per intero e, come si vedrà all’ultima tappa, resta escluso dall’esdebitazione.

Nei primi 6-18 mesi: le azioni del liquidatore sui pagamenti ai familiari

Cosa succede

Sono passati alcuni mesi dall’apertura. Lo stato passivo è formato o in via di formazione, e il liquidatore lavora sull’attivo: vende i beni, incassa la quota di reddito eccedente il mantenimento, e verifica se negli anni precedenti il debitore ha fatto uscire dal proprio patrimonio beni o denaro a danno dei creditori. Gli estratti conto che il debitore ha consegnato all’OCC diventano la mappa di questa verifica. E i familiari, statisticamente, sono i destinatari più frequenti degli atti che il liquidatore esamina: l’auto intestata al figlio, il bonifico di 9.000 euro alla madre “a restituzione”, la quota della casa ceduta al fratello.

La norma

L’art. 274 CCII attribuisce al liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, il potere di esercitare o proseguire ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni del debitore e per recuperare i crediti (c.1), e le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile (c.2). Il giudice delegato autorizza le azioni quando sono utili per il miglior soddisfacimento dei creditori (c.3). Il rinvio è alla revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c., non alla revocatoria concorsuale.

Questo dettaglio cambia il quadro rispetto a ciò che molti debitori temono. La revocatoria ordinaria richiede un atto che pregiudichi le ragioni dei creditori e, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo; per gli atti anteriori al sorgere del credito serve la dolosa preordinazione. L’art. 2901 c.3 c.c. stabilisce inoltre che non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

I termini che si attivano

La revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.). È un termine che corre a favore del familiare che ha ricevuto il bene: gli atti compiuti negli ultimi cinque anni sono quelli più esposti. Non è un caso che la documentazione richiesta nelle procedure di sovraindebitamento guardi proprio agli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (ad esempio art. 67 c.2 lett. c e art. 283 c.3 lett. b CCII).

Cosa può fare il debitore ora

A questo punto il debitore non può più cambiare ciò che è stato fatto. Può però incidere su come viene letto. La differenza tra un pagamento legittimo e un atto revocabile si gioca spesso sui documenti.

Se il debitore ha restituito alla sorella 4.800 euro di un prestito scaduto, e il prestito risulta da bonifici e messaggi anteriori, quel pagamento è con buona probabilità un adempimento di un debito scaduto, sottratto alla revocatoria dall’art. 2901 c.3 c.c. Se invece ha trasferito al fratello l’auto del valore di 9.800 euro “a saldo” di un debito di cui non esiste alcuna traccia, il liquidatore potrà sostenere che si tratta di un atto dispositivo a danno dei creditori, e la consegna di un bene diverso dal denaro non è un semplice adempimento: la valutazione spetterà al giudice. Se infine ha “regalato” alla madre i propri risparmi pochi mesi prima del ricorso, si tratta di un atto a titolo gratuito, il terreno più favorevole per la revocatoria.

La finestra difensiva, qui, è la trasparenza preventiva: gli atti verso familiari dichiarati e spiegati nel ricorso, con la documentazione del debito sottostante, sono quelli che reggono meglio l’esame del liquidatore. Il caso deciso da Cass. 28576/2025, con la vendita a prezzo quasi simbolico a una società collegata taciuta nella relazione, mostra l’esito opposto.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è chiedere al familiare di “restituire” il bene o il denaro di nascosto al debitore, per sistemare le cose. Il risultato è doppio: il bene rientra nel patrimonio del debitore ma fuori dal controllo del liquidatore, e la vicenda si complica invece di risolversi. Se un atto verso un familiare è contestabile, la strada è un confronto aperto con il liquidatore, eventualmente con una restituzione alla procedura, non al debitore.

Quanto dura realmente

Le verifiche del liquidatore si concentrano nei primi mesi. Un’azione revocatoria vera e propria, se viene autorizzata, è un giudizio ordinario di cognizione e può durare anni: in quel giudizio, a differenza della procedura, vale la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969), perché è un processo civile ordinario e non un procedimento disciplinato dal Codice della crisi. Per i familiari convenuti, però, la soluzione più frequente è transattiva.

Dopo le vendite: i riparti e la percentuale del parente

Cosa succede

Il patrimonio liquidabile è stato venduto, le somme sono sul conto della procedura. Il liquidatore predispone il progetto di riparto: prima si pagano le spese e i crediti prededucibili (tra cui i compensi dell’OCC e del liquidatore, liquidati secondo il D.M. 202/2014 come prevede l’art. 275 c.3), poi i crediti privilegiati secondo il loro grado, infine i chirografari in proporzione. Il prestito della madre, dell’amico, del cugino è quasi sempre chirografario: viene pagato nella stessa percentuale della carta di credito revolving e del prestito personale.

La norma

Art. 275 CCII: c.5 progetto di riparto comunicato agli interessati con 15 giorni per le osservazioni; c.6 decreto del giudice delegato reclamabile ai sensi dell’art. 124; c.6-bis rinvio agli artt. 221 (ordine di distribuzione), 223-227 (con i riparti parziali dell’art. 227 entro l’80% e gli accantonamenti), 229, 230 e 232.

Nessuna norma consente di trattare meglio il creditore familiare. Né, va detto, di trattarlo peggio: nella liquidazione controllata non c’è un voto dei creditori, e quindi non opera l’esclusione dal voto che l’art. 79 c.2 CCII prevede nel concordato minore per il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e i parenti e affini fino al quarto grado. Quella regola, però, dice molto sull’atteggiamento del legislatore: i crediti dei familiari sono considerati a rischio di conflitto d’interessi, ed è per questo che nella liquidazione il controllo si sposta tutto sulla prova del credito.

I termini che si attivano

Quindici giorni per le osservazioni al progetto di riparto (art. 275 c.5) e dieci giorni per il reclamo contro il decreto del giudice delegato (art. 124 CCII), calcolati dalla comunicazione. Anche qui nessuna sospensione ad agosto.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può verificare che il riparto rispetti lo stato passivo e che non siano stati considerati crediti esclusi o importi diversi da quelli ammessi. Non può proporre trattamenti preferenziali per i familiari, né “compensare” privatamente la differenza tra quanto il parente riceve dalla procedura e quanto gli avrebbe voluto restituire.

Un esempio numerico rende l’idea. Attivo netto disponibile per i chirografari dopo prededuzioni e privilegi: 41.380 euro. Totale dei crediti chirografari ammessi: 186.400 euro. Percentuale di riparto: circa il 22,2%. La madre ammessa per 18.700 euro riceve circa 4.151 euro; l’amico ammesso per 4.350 euro ne riceve circa 966. Se il cugino non ha presentato domanda per il suo credito di 7.900 euro, non riceve nulla in riparto.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è che il debitore, con il reddito che gli è lasciato per il mantenimento (art. 268 c.4 lett. b), inizi a pagare il familiare “per la differenza” mentre la procedura è aperta. Quel reddito serve al mantenimento suo e della famiglia; usarlo per pagare un creditore concorsuale significa privilegiarlo rispetto agli altri, e la condotta potrà essere valutata in sede di esdebitazione. La prudenza suggerisce di non farlo.

Quanto dura realmente

I riparti arrivano dopo le vendite: a seconda dei beni, dopo uno o più anni dall’apertura. Possono essere parziali (art. 227, richiamato dall’art. 275 c.6-bis) e poi finali. Nelle liquidazioni con poco attivo il riparto è spesso uno solo, alla fine.

Dopo tre anni o alla chiusura: l’esdebitazione e il destino dei debiti familiari

Cosa succede

Sono passati tre anni dall’apertura, oppure la procedura si è chiusa prima. Il debitore persona fisica chiede l’esdebitazione: la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. È la tappa in cui si vede chiaramente perché la domanda del titolo non è oziosa. Ciò che il debitore ha fatto con i debiti familiari all’inizio, tre anni prima, viene ora riesaminato in una prospettiva diversa: non più “il passivo è completo?”, ma “il debitore merita di essere liberato?”.

La norma

Art. 282 c.1 CCII: l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore; l’istanza è comunicata ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro 15 giorni. Il c.2 richiede le condizioni dell’art. 280, l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il c.3 prevede il reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124.

L’art. 280 c.1 lett. b esclude il beneficio per chi ha distratto l’attivo o esposto passività insussistenti; la lett. c per chi ha ostacolato o rallentato la procedura e non ha fornito agli organi tutte le informazioni utili e i documenti necessari. Le due lettere fotografano i due errori speculari della prima tappa: gonfiare il debito verso i familiari (passività insussistenti) o tacerlo (informazioni non fornite). Il Tribunale di Genova, con decreto del 24/9/2026 (liquidazione controllata R.G. 11/2025), ha chiuso una procedura senza esdebitazione proprio per la lett. b, in un caso di distrazioni e contabilità assente: la vicenda riguardava una società, ma mostra come la norma venga applicata in concreto.

D’altra parte, la Cassazione ha escluso che conti la misura della soddisfazione dei creditori: Cass. I ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi) ha affermato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Il debitore che ha pochi beni e molti debiti familiari non è penalizzato in quanto tale: è penalizzato se ha nascosto o inventato.

Gli effetti sono regolati dall’art. 278 CCII. Il c.1 stabilisce l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti. Il c.2 prevede che, nei confronti dei creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione operi solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Il c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il c.7 esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a) e i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, oltre alle sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (lett. b).

Sull’art. 278 c.2 pende una questione di legittimità costituzionale: con l’ord. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Ad oggi la regola è vigente.

I termini che si attivano

Quindici giorni per le osservazioni dei creditori ammessi sull’istanza di esdebitazione (art. 282 c.1) e trenta giorni per il reclamo contro il decreto, nelle forme dell’art. 124 (art. 282 c.3). Attenzione: il termine speciale è di trenta giorni, non i dieci dell’art. 124. Anche il familiare ammesso al passivo riceve la comunicazione e può fare osservazioni.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore deve sapere, prima di presentare l’istanza, che cosa succederà a ciascun debito familiare.

Il prestito della madre ammesso al passivo e pagato al 22,2%: per il residuo diventa inesigibile. La madre non potrà agire per il resto.

Il prestito del cugino mai insinuato (perché il cugino non era in elenco o perché ha scelto di non presentare domanda): per effetto dell’art. 278 c.2, l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale riconosciuta ai chirografari. Sul credito di 7.900 euro, il cugino potrà quindi pretendere ancora circa il 22,2%, cioè circa 1.754 euro, e il resto sarà inesigibile. Se il cugino è stato tenuto fuori dall’elenco deliberatamente, il problema non sarà solo quei 1.754 euro: sarà la valutazione dell’omissione ai sensi dell’art. 280 lett. c.

Gli arretrati dell’assegno di mantenimento verso l’ex coniuge o verso i figli: sono debiti “verso familiari” in senso lato, vanno indicati in elenco, partecipano al riparto, ma restano esclusi dall’esdebitazione (art. 278 c.7 lett. a). Il debitore continuerà a doverli.

Il risarcimento dovuto a un parente per un fatto illecito (l’incidente in cui è stato ferito il fratello, se non coperto da assicurazione): escluso dall’esdebitazione per la lett. b del c.7.

La madre fideiussore della banca: l’esdebitazione del figlio non la libera (art. 278 c.6). La banca potrà chiederle tutto il residuo. Se la madre ha difficoltà, deve valutare una propria procedura, anche nella forma della procedura familiare dell’art. 66 CCII.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è pensare che l’esdebitazione “cancelli” tutto, anche ciò che non è stato dichiarato. Non è così per tre categorie: i creditori non insinuati (che conservano la percentuale, art. 278 c.2), i debiti esclusi (c.7) e i garanti (c.6). E non è così, soprattutto, per il debitore che ha costruito o nascosto passività: per lui il rischio non è un debito residuo, è il diniego dell’intero beneficio.

Quanto dura realmente

L’istanza si può presentare decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura. La decisione del tribunale arriva di solito dopo la scadenza dei quindici giorni per le osservazioni, in tempi variabili. La procedura, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, resta comunque aperta per tre anni dall’apertura (art. 272 c.3 CCII), e l’esdebitazione non incide sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione (art. 282 c.2-bis).

Due debitori, un prestito familiare: i calendari a confronto

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Stesso patrimonio, stessi debiti, stessa procedura: cambia solo il modo di gestire i debiti con amici e parenti.

Dati comuni. Debito complessivo chirografario 186.400 euro, di cui: prestito della madre 18.700 euro (bonifici tracciati tra il 2021 e il 2024, messaggi sulla restituzione), prestito di un amico 4.350 euro (contanti, ricevuta firmata ma non registrata), prestito di un cugino 7.900 euro (bonifici con causale “prestito”). Attivo netto disponibile per i chirografari 41.380 euro. Percentuale di riparto ipotetica: 22,2%.

Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste.

  • Lunedì 16/11/2026: incarico all’OCC. Il debitore consegna un elenco con tutti e tre i creditori familiari e i documenti. L’OCC comunica l’incarico al Fisco e all’agente della riscossione entro lunedì 23/11/2026 (sette giorni, art. 269 c.3).
  • Novembre-dicembre 2026: l’OCC qualifica i rapporti. Un bonifico del padre del 2022 con causale “regalo” viene escluso dal passivo e indicato nella relazione come liberalità.
  • Martedì 12/1/2027: deposito del ricorso. Da questa data si fermano, ai fini del concorso, gli interessi sui prestiti chirografari (art. 268 c.5).
  • Martedì 9/2/2027: sentenza di apertura. Termine fissato per le domande: 90 giorni dalla notifica.
  • Giovedì 11/2/2027: il debitore deposita l’elenco dei creditori, identico a quello del ricorso, con i recapiti dei tre familiari, ben prima della scadenza dei sette giorni (martedì 16/2/2027, art. 270 c.2 lett. c).
  • Venerdì 12/2/2027: il liquidatore notifica la sentenza ai creditori (ipotesi). Termine per le domande: giovedì 13/5/2027.
  • Entro il 13/5/2027: madre, amico e cugino presentano domanda via PEC con i documenti.
  • Lunedì 14/6/2027: progetto di stato passivo. Madre e cugino ammessi; l’amico ammesso per la parte riscontrata anche dai prelievi sul conto del debitore. Osservazioni entro martedì 29/6/2027.
  • Mercoledì 7/7/2027: stato passivo definitivo comunicato; reclamo ex art. 133 entro giovedì 15/7/2027 (otto giorni). Nessun reclamo.
  • 2028-2029: vendite e riparto. Madre circa 4.151 euro, amico circa 966 euro (se ammesso per intero), cugino circa 1.754 euro.
  • Lunedì 11/2/2030: istanza di esdebitazione (i tre anni dall’apertura sono maturati sabato 9/2/2030). Osservazioni dei creditori entro martedì 26/2/2030.
  • Giovedì 28/3/2030: decreto di esdebitazione comunicato. Il termine di trenta giorni per il reclamo scadrebbe sabato 27/4/2030 e slitta a lunedì 29/4/2030. I residui dei tre prestiti familiari diventano inesigibili.

Calendario B: il debitore che lascia correre.

  • Lunedì 16/11/2026: incarico all’OCC. Il debitore indica solo la madre, “per non coinvolgere” il cugino, e non menziona l’amico. Nelle settimane precedenti ha restituito alla madre 6.000 euro con un bonifico, senza dirlo all’OCC.
  • Martedì 12/1/2027: deposito del ricorso. Negli estratti conto allegati compaiono i bonifici in entrata del cugino e quello in uscita verso la madre.
  • Gennaio-febbraio 2027: il tribunale chiede chiarimenti sui movimenti. Il debitore integra con ritardo; l’apertura slitta di qualche settimana.
  • Sentenza di apertura e termine per le domande: il cugino non è in elenco e non riceve la notifica. Scopre la procedura a settembre 2027, quando il termine per le domande è già scaduto.
  • Settembre 2027: il cugino presenta domanda tardiva e chiede la rimessione in termini per causa non imputabile (art. 273 c.7). Il liquidatore e il giudice dovranno valutare perché non era in elenco.
  • Nel frattempo il liquidatore esamina il bonifico di 6.000 euro alla madre: se il debito era scaduto e documentato, l’atto è difendibile come adempimento; se la documentazione manca, il rischio di un’azione revocatoria contro la madre è concreto.
  • Febbraio 2030: istanza di esdebitazione. I creditori ammessi possono fare osservazioni sulle omissioni iniziali. Il tribunale valuta l’art. 280 lett. c (informazioni non fornite) e l’art. 282 c.2.
  • Esito possibile: esdebitazione concessa con qualche mese di ritardo, oppure negata. In ogni caso il cugino, se è rimasto fuori dal concorso, conserva il diritto alla percentuale (art. 278 c.2), e la madre può trovarsi convenuta in un giudizio di revocatoria.

La differenza tra i due calendari non sta nei numeri del debito, ma nella sequenza: nel calendario A ogni informazione arriva nella prima finestra utile, nel calendario B ogni informazione arriva in ritardo, e ogni ritardo apre un fronte nuovo.

Quando la timeline cambia binario

Il percorso descritto finora è quello lineare. Ma ci sono deviazioni che modificano il calendario dei debiti familiari, a volte in meglio, a volte no.

Il familiare rinuncia prima del ricorso. Se la madre decide davvero di non voler essere restituita, può rimettere il debito con un atto scritto (art. 1236 c.c.). Il debito esce dal passivo prima del giorno 0, e la relazione dell’OCC darà atto della rinuncia. È una strada legittima solo se la rinuncia è reale e non nasconde un accordo di restituzione privata futura: in quel caso il debito esisterebbe ancora, solo spostato fuori dal concorso.

Il familiare chiede lui l’apertura. Se il parente creditore ritiene che il debitore sia insolvente e i debiti scaduti superino 50.000 euro, può presentare egli stesso il ricorso (art. 268 c.2). Il debitore persona fisica può eccepire, entro la prima udienza, che non c’è attivo da distribuire (art. 268 c.3). È uno scenario raro nei rapporti familiari, ma si presenta quando la famiglia si è divisa (eredi, ex coniugi, ex soci).

La procedura familiare. Se più membri della stessa famiglia sono sovraindebitati, possono presentare un’unica domanda (art. 66 CCII), purché conviventi o con un’origine comune del sovraindebitamento; dopo il correttivo è prevista espressamente anche la liquidazione controllata congiunta, con un familiare incapiente, purché per almeno uno ci sia attivo da distribuire. Le masse attive e passive restano distinte (c.3). In questo scenario i debiti reciproci tra familiari (il marito che ha prestato alla moglie) diventano particolarmente delicati, perché ognuno è creditore nella massa dell’altro: vanno dichiarati entrambi, con la stessa cura.

La conversione da un’altra procedura. Se il debitore aveva proposto un concordato minore e l’omologazione è negata, il giudice, su istanza del debitore, può aprire la liquidazione controllata (art. 80 c.5); in caso di revoca del piano del consumatore omologato si procede ai sensi dell’art. 73. Nel concordato minore i parenti fino al quarto grado non votano (art. 79 c.2): passando alla liquidazione, quella distinzione scompare e tornano creditori come gli altri, ma con l’onere della prova davanti al liquidatore.

Il familiare è anche garante. Se la sorella ha firmato una fideiussione per il debito bancario del fratello, la timeline si sdoppia: nella procedura del fratello la banca è creditrice principale; fuori dalla procedura la banca può agire contro la sorella per l’intero (art. 278 c.6). Se la sorella paga, acquista un credito di regresso verso il fratello, che va considerato nel passivo. Il calendario della sorella, a quel punto, è un calendario autonomo: può valutare un proprio strumento, anche nella forma dell’art. 66.

L’incapienza. Se il debitore non ha alcun attivo da offrire, nemmeno in prospettiva, la liquidazione controllata non si apre su sua domanda (art. 268 c.3) e la strada è l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283). Anche lì l’elenco dei creditori deve essere completo (art. 283 c.3 lett. a), compresi gli indirizzi PEC: i debiti con amici e parenti vanno indicati nello stesso modo.

Le cinque finestre in cui il debito familiare si decide

  1. La ricognizione davanti all’OCC, prima del ricorso. È il momento in cui si stabilisce che cosa era prestito e che cosa era regalo, si raccolgono le prove, si evitano scritture postume. Ogni errore fatto qui si paga in tutte le tappe successive.

  2. Il deposito dell’elenco dei creditori entro sette giorni dalla sentenza. Chi è nell’elenco riceve la notifica e può presentare domanda nei termini; chi non c’è rischia di restare fuori dal concorso. Per il debitore è anche la conferma ufficiale della coerenza delle sue dichiarazioni.

  3. Il termine per le domande, al massimo 90 giorni. Per il familiare è l’unica occasione ordinaria per partecipare al riparto. È perentorio (Cass. 28573/2025): dopo, serve una causa non imputabile.

  4. Le osservazioni allo stato passivo, quindici giorni. È qui che si decide se il prestito è provato. La data certa (Cass. 27974/2024) e la prova della causa di restituzione (Cass. 11337/2025) sono i due ostacoli da superare.

  5. L’istanza di esdebitazione e i quindici giorni per le osservazioni. È il momento in cui le scelte fatte tre anni prima vengono giudicate. Un passivo completo e veritiero è la miglior difesa contro le osservazioni dei creditori basate sull’art. 280.

Le domande sul tempo

Ho già depositato il ricorso senza indicare il prestito di mio fratello. Posso ancora rimediare?
Sì, e prima lo si fa meglio è. Se la sentenza di apertura non è ancora stata pronunciata, l’integrazione si fa con una nota dell’OCC. Se è già stata pronunciata, il fratello va inserito nell’elenco da depositare entro sette giorni (art. 270 c.2 lett. c); se anche questo termine è passato, va comunicato subito al liquidatore, perché possa notificargli la sentenza e il fratello possa presentare domanda.

Mio cugino ha saputo della procedura dopo la scadenza dei 90 giorni. Può ancora insinuarsi?
Solo chiedendo la rimessione in termini (art. 273 c.7), cioè dimostrando che il ritardo dipende da una causa a lui non imputabile (Cass. 28573/2025). Il fatto di non essere stato indicato nell’elenco, e quindi di non aver ricevuto la notifica, è l’argomento tipico. Se non ottiene la rimessione, resta fuori dal riparto, ma l’esdebitazione nei suoi confronti opererà solo per la parte eccedente la percentuale dei chirografari (art. 278 c.2).

Ho restituito 5.000 euro a mia madre tre mesi prima del ricorso. Il liquidatore può riprenderseli?
Dipende dalla natura del pagamento. Il liquidatore può esercitare la revocatoria ordinaria (art. 274 c.2 CCII, art. 2901 c.c.) entro cinque anni dall’atto, ma l’adempimento di un debito scaduto non è soggetto a revoca (art. 2901 c.3 c.c.). Se il prestito era reale, scaduto e documentato, il pagamento è difendibile; se mancano le prove del debito, il rischio aumenta.

Quanto tempo deve passare prima che i miei debiti con amici e parenti si estinguano?
Tecnicamente non si “estinguono”, diventano inesigibili con l’esdebitazione, che opera alla chiusura della procedura o decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1). Prima, il familiare ammesso riceve la sua quota nei riparti. Dopo, non può pretendere il residuo, salvo che si tratti di debiti esclusi dall’art. 278 c.7 (mantenimento, alimenti, risarcimento da illecito).

Se la scadenza per le osservazioni cade ad agosto, si sospende?
No. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII): i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione vale invece nell’eventuale giudizio ordinario di revocatoria promosso dal liquidatore contro il familiare.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuna è indicata la fonte letta.

Tappa 1-3: la relazione dell’OCC e la completezza del passivo.

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28/10/2025 (massima Brocardi). Principio: la relazione dell’OCC è presupposto di ammissibilità del ricorso e il giudice ne controlla completezza e attendibilità; legittima la revoca dell’apertura quando ricorso e relazione tacciono atti patrimoniali rilevanti, come una vendita a prezzo quasi simbolico a una società collegata. Rilevanza: un rapporto economico rilevante con persone vicine al debitore, se omesso, rende la relazione incompleta.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it del 20/5/2026). Principio: per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità, soggetto a controllo sostanziale. Rilevanza: la storia dei prestiti familiari fa parte delle cause dell’indebitamento.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). Principio: l’apertura non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza contano nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: spiega perché un’omissione sui debiti familiari può non bloccare l’apertura ma riemergere tre anni dopo.

Tappa 2: la legittimazione del creditore.

  1. Cass. n. 17508/2025. Principio: il credito del socio postergato si computa ai fini della soglia di 50.000 euro per la domanda del creditore (art. 268 c.2). Rilevanza: per analogia, anche i crediti di soggetti vicini al debitore entrano nel calcolo dei debiti scaduti quando un creditore chiede l’apertura.

Tappa 5-6: domande e stato passivo.

  1. Cass. n. 28573/2025 (massima Brocardi). Principio: il termine per le domande fissato ai sensi dell’art. 270 c.2 lett. d è perentorio; la domanda tardiva è ammessa solo con rimessione in termini per causa non imputabile (art. 273 c.7). Rilevanza: il familiare che non presenta domanda in tempo resta fuori, salvo dimostrare di non aver potuto farlo.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27974 del 30/10/2024 (massima Brocardi). Principio: la documentazione dei crediti insinuati priva di data certa ex art. 2704 c.c. non è opponibile alla curatela e non costituisce prova adeguata. Rilevanza: la scrittura privata del prestito familiare senza data certa rischia di non valere davanti al liquidatore, che è terzo come il curatore (lettura per analogia).

  3. Cass. n. 11337/2025 (sintesi iusletter del 16/5/2025; sezione e data non indicate nella fonte). Principio: chi chiede la restituzione di somme versate nell’ambito di un rapporto affettivo deve provare l’accordo sulla restituzione; i soli bonifici non bastano e, in mancanza, si presume la gratuità. Rilevanza: è la regola con cui si distingue il prestito familiare dal regalo.

Tappa 6: impugnazioni nella liquidazione controllata.

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483 del 27/10/2025 (massima Brocardi). Principio: l’art. 51 c.15 CCII (condanna in solido alle spese e al doppio del contributo unificato in caso di mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura) si applica alla liquidazione controllata in forza degli artt. 270 c.5 e 65 c.2, anche in Cassazione. Rilevanza: impugnazioni pretestuose, anche promosse da società riconducibili a familiari del debitore, hanno un costo processuale preciso.

Tappa 9: esdebitazione.

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi). Principio: la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non contiene un requisito oggettivo. Rilevanza: avere molti debiti familiari e poco attivo non è di per sé un ostacolo; lo è nasconderli o inventarli.

  2. Trib. Genova, decreto del 24/9/2026, liquidazione controllata R.G. 11/2025. Principio: chiusura della procedura senza esdebitazione per la causa ostativa dell’art. 280 lett. b (distrazioni e contabilità assente). Rilevanza: mostra come la lett. b, che comprende anche l’esposizione di passività insussistenti, venga applicata in concreto; il caso riguardava una società.

  3. Corte cost., ord. n. 104/2026. Contenuto: sulla questione di legittimità dell’art. 278 c.2 CCII (esdebitazione verso i creditori che non hanno partecipato al concorso), la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: riguarda direttamente il familiare non insinuato, che oggi conserva il diritto alla percentuale dei creditori di pari grado.

Lo Studio Monardo, tappa per tappa

Interveniamo nella tappa in cui ti trovi. Se sei ancora prima del ricorso, lavoriamo sulla ricognizione; se la sentenza è già stata pronunciata, lavoriamo sull’elenco e sui termini; se sei vicino ai tre anni, prepariamo l’esdebitazione.

  1. Ricostruiamo il passivo familiare movimento per movimento: esaminiamo gli estratti conto degli ultimi anni e individuiamo ogni versamento in entrata e in uscita con parenti, amici, ex partner.
  2. Qualifichiamo ogni rapporto: distinguiamo prestito, liberalità, contributo al mantenimento, regresso del garante, assegno arretrato, alla luce dei criteri sulla prova della restituzione.
  3. Verifichiamo la data certa dei documenti: controlliamo quali scritture e ricevute sono opponibili al liquidatore e quali no, e lo diciamo con chiarezza prima del deposito.
  4. Prepariamo l’elenco dei creditori completo: con importi, causa, recapiti e PEC dei familiari, coerente con gli estratti conto allegati.
  5. Esaminiamo i pagamenti e le cessioni ai familiari degli ultimi cinque anni: valutiamo il rischio di revocatoria ordinaria e li rappresentiamo in modo trasparente nel ricorso.
  6. Presidiamo i sette giorni dopo la sentenza: verifichiamo il deposito dell’elenco e la sua identità con quello del ricorso.
  7. Seguiamo lo stato passivo: esaminiamo il progetto, prepariamo le osservazioni del debitore entro i quindici giorni e valutiamo il reclamo entro gli otto giorni.
  8. Gestiamo il confronto con il liquidatore sugli atti verso familiari: rappresentiamo le ragioni del debitore e valutiamo soluzioni che restituiscano alla procedura, non al debitore.
  9. Prepariamo l’istanza di esdebitazione: ricostruiamo la condotta tenuta durante la procedura e rispondiamo alle osservazioni dei creditori nei quindici giorni.
  10. Coordiniamo le posizioni dei familiari garanti: valutiamo se e quale procedura autonoma o familiare (art. 66) sia percorribile per chi ha firmato garanzie.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica che pesa di più su questo tema è quella di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: chi ha redatto relazioni particolareggiate sa quali domande l’organismo porrà sui prestiti familiari, quali documenti chiederà e quali incoerenze farà emergere. Lavorare con quel metodo prima del deposito significa arrivare alla relazione con un passivo già verificato.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta l’elenco dei creditori è lo stesso difensore che, se necessario, sostiene il reclamo sullo stato passivo o sull’esdebitazione. Avvocati e commercialisti dello staff multidisciplinare lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché la ricostruzione dei flussi bancari e la qualificazione giuridica dei rapporti richiedono entrambe le competenze.

Il tempo non aspetta i familiari

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Nella liquidazione controllata i debiti con amici e parenti non si decidono il giorno dell’esdebitazione, ma mesi prima, davanti all’OCC, quando si sceglie se dichiararli, come qualificarli, con quali prove. Ogni settimana persa in quella fase si paga con un’integrazione, una domanda tardiva, una revocatoria contro un familiare o un’osservazione dei creditori tre anni dopo.

Lo Studio Monardo affronta questo tema con le competenze che lo riguardano direttamente: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il lavoro di ricostruzione del passivo che decide la sorte dei prestiti familiari; ed è cassazionista, il che consente di seguire le eventuali impugnazioni sullo stato passivo e sull’esdebitazione fino all’ultimo grado con la stessa linea.

📩 Prima che si chiuda la prossima finestra della tua procedura, contatta lo Studio Monardo: i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO