Impresa In Crisi Con L’Agente Della Riscossione Che Segnala I Carichi Scaduti: Come La Tutela Uno Studio Legale?

Arriva una PEC dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Non è una cartella, non è un’intimazione, non è un pignoramento: è una segnalazione ai sensi dell’art. 25-novies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che informa l’imprenditore, e insieme a lui l’organo di controllo, che i carichi affidati alla riscossione e scaduti da oltre novanta giorni hanno superato una certa soglia. In poche ore il titolare ha già sentito tre versioni diverse: il collega che parla di “lettera che precede il pignoramento del conto”, il conoscente che consiglia di “impugnarla subito”, il fornitore convinto che basti “entrare in composizione negoziata” per far sparire le cartelle. È comprensibile: la norma è giovane, è stata riscritta più volte e mescola diritto della crisi d’impresa e diritto della riscossione, due materie che raramente si incontrano nei discorsi da bar.

Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto. Chi scambia la segnalazione per un atto esecutivo spreca energie a contestare un documento che non va contestato e intanto lascia scadere i termini per impugnare l’intimazione vera. Chi la ignora perché “tanto non c’è sanzione” perde la finestra in cui gli strumenti di risanamento funzionano meglio. Chi confida in un blocco automatico delle cartelle scopre che le misure protettive vanno chieste, confermate dal tribunale e non coprono tutto.

In questa guida mettiamo alla prova, uno per uno, i miti più diffusi:

  1. “La segnalazione è l’anticamera del pignoramento.”
  2. “La segnalazione si impugna entro sessanta giorni, altrimenti il debito diventa definitivo.”
  3. “Se la ignoro non succede nulla.”
  4. “Con la composizione negoziata le cartelle si bloccano da sole.”
  5. “Con il Fisco non si tratta: i carichi a ruolo si pagano per intero o a rate.”
  6. “Le cartelle vecchie sono prescritte: lo farò valere quando arriva il pignoramento.”
  7. “Ad agosto i termini sono sospesi per tutti.”

Perché ce ne occupiamo con questa specificità? Perché la segnalazione dell’Agente della riscossione sta esattamente sul confine tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: da un lato la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè il ruolo che la stessa segnalazione invita l’imprenditore ad attivare, chiedendo l’accesso alla composizione negoziata; dall’altro il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per verificare uno per uno i carichi segnalati, la loro esigibilità e la loro eventuale prescrizione. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire le impugnazioni degli atti della riscossione fino all’ultimo grado.

📩 Hai ricevuto la segnalazione dell’Agente della riscossione e non sai da dove cominciare? Scrivici adesso: i riferimenti per raggiungere lo studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Mito n. 1: “La segnalazione dell’Agente della riscossione è l’anticamera del pignoramento”

Il mito

“Se l’Agenzia delle entrate-Riscossione mi scrive che ho carichi scaduti oltre soglia, vuol dire che sta per pignorarmi il conto o i crediti verso i clienti.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste ed è robusto. La segnalazione parte solo quando l’impresa ha già accumulato debiti importanti verso la riscossione: l’art. 25-novies, comma 1, lett. d), CCII fa scattare l’obbligo per l’Agenzia delle entrate-Riscossione quando i crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superano 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società. Un carico affidato all’agente della riscossione e scaduto è, per definizione, un credito per il quale l’agente può già procedere con gli strumenti della riscossione coattiva. È naturale, quindi, che l’imprenditore associ la PEC al passo successivo che conosce: il pignoramento presso terzi.

C’è poi un dato storico. La prima versione del Codice della crisi, quella del 2019, costruiva un sistema di “allerta” con un’impronta più coercitiva: segnalazioni, organismi di composizione della crisi coinvolti d’ufficio, un meccanismo che molti commentatori avevano descritto come una sorta di anticamera della procedura concorsuale. Quell’impostazione è stata abbandonata, ma la memoria collettiva è rimasta.

La realtà

In realtà la norma dice un’altra cosa. L’art. 25-novies, comma 3, CCII stabilisce che le segnalazioni contengono l’invito a presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti. La segnalazione è uno strumento di emersione precoce della crisi, di derivazione europea (attua l’art. 3 della Direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva), e non un atto della riscossione coattiva.

La conferma più recente arriva dall’amministrazione finanziaria stessa. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, che ricostruisce la Parte I del Codice, qualifica la segnalazione come un mero invito a valutare l’accesso alla composizione negoziata, che non comporta obblighi consequenziali né sanzioni dirette in caso di inerzia del debitore, e dà atto del superamento del modello coercitivo della versione originaria del Codice.

La segnalazione, dunque, non pignora nulla, non interrompe nulla e non aggiunge nulla al debito: fotografa una situazione e invita l’imprenditore a reagire. Il pignoramento, se arriverà, arriverà per un’altra strada: quella degli atti tipici della riscossione (cartella, eventuale intimazione, pignoramento presso terzi, fermo, ipoteca), ciascuno con i propri presupposti e i propri termini.

Attenzione, però, a non rovesciare il mito nel suo opposto. Che la segnalazione non sia un atto esecutivo non significa che l’esecuzione non possa arrivare: i carichi che l’hanno generata restano esigibili e l’agente della riscossione può agire su di essi indipendentemente dalla segnalazione. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il pericolo non viene dalla PEC, ma dai debiti che la PEC descrive.

La prova

La prova è doppia. Testuale: l’art. 25-novies CCII, ai commi 1 e 3, definisce soglie, destinatari (l’imprenditore e l’organo di controllo, nel collegio sindacale il presidente), canale (PEC o, in mancanza, raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria) e contenuto (l’invito alla composizione negoziata). Nessuno di questi elementi ha natura esecutiva. Interpretativa: la circolare n. 5/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate, come commentata sulla stampa specializzata, conferma la lettura dell’invito non coercitivo.

C’è anche un elemento di contesto utile: l’obbligo di segnalazione dell’Agente della riscossione riguarda i carichi affidati dal 1° luglio 2022 (art. 25-novies, comma 4, lett. c). I carichi più vecchi possono esistere e pesare sul bilancio, ma non concorrono a far scattare la segnalazione.

Cosa rischia chi ci crede

Chi legge la segnalazione come preavviso di pignoramento tende a due reazioni sbagliate. La prima è il panico: pagamenti disordinati al primo creditore che alza la voce, svuotamento dei conti, spostamenti di liquidità che in un’eventuale procedura successiva possono essere guardati con sospetto. La seconda è la paralisi: “tanto ormai pignorano”, e l’imprenditore smette di gestire. Entrambe bruciano proprio il tempo che la segnalazione voleva regalargli. Il risultato più frequente è che l’impresa arriva al primo pignoramento presso terzi senza aver avviato alcuno strumento di protezione, quando avrebbe potuto presentarsi al tribunale con una richiesta di misure protettive ancora credibile.

Mito n. 2: “La segnalazione si impugna entro sessanta giorni, altrimenti il debito diventa definitivo”

Il mito

“Ogni atto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione va impugnato entro sessanta giorni: se non contesto la segnalazione, accetto il debito che c’è scritto.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità è solido. Nel processo tributario il termine ordinario per impugnare gli atti è di sessanta giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992) e la regola dei sessanta giorni è entrata nel lessico comune di chiunque abbia ricevuto una cartella. Inoltre la segnalazione arriva dallo stesso soggetto che notifica cartelle e intimazioni, spesso con la stessa PEC, con un elenco di importi che sembra un estratto di ruolo. È facile pensare che abbia lo stesso regime.

La realtà

La realtà va ricomposta con attenzione. Gli atti impugnabili davanti alle Corti di giustizia tributaria sono quelli indicati dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992 (tra gli altri: avviso di accertamento, ruolo e cartella di pagamento, avviso di mora o intimazione, fermo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca) e, secondo l’evoluzione giurisprudenziale, gli atti che portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita. La segnalazione dell’art. 25-novies CCII non è costruita come pretesa: non intima di pagare, non assegna un termine per l’adempimento, non annuncia un’azione esecutiva. Il suo contenuto legale tipico è l’invito alla composizione negoziata.

Il fatto di non “impugnare” la segnalazione non rende definitivo nulla che non lo fosse già: ciò che consolida il debito è la mancata impugnazione degli atti della riscossione veri e propri, ciascuno nei suoi termini. Qui sta la trappola: l’attenzione si concentra sulla segnalazione e si perde di vista che, nelle stesse settimane, possono essere notificate intimazioni di pagamento relative ai medesimi carichi. E quelle sì, vanno valutate subito.

Se dalla verifica emerge che uno o più carichi segnalati sono illegittimi (cartella mai notificata, prescrizione maturata, sgravio non registrato, duplicazione), lo strumento non è “contestare la segnalazione”, ma agire sugli atti della riscossione: istanza di sospensione legale o di sgravio all’agente della riscossione quando ne ricorrono i presupposti, ricorso contro l’intimazione o contro l’atto successivo correttamente notificato, ricorso contro il ruolo se la cartella non è mai stata notificata e se ne ha conoscenza per altra via nei limiti in cui l’ordinamento lo consente.

La prova

L’art. 25-novies CCII non prevede alcun rimedio giurisdizionale contro la segnalazione e la circolare n. 5/E/2026 la descrive come invito non vincolante. Sul versante della riscossione, la Cassazione ha ribadito l’importanza di impugnare tempestivamente l’intimazione: con l’ordinanza della Sezione V n. 28706 del 30 ottobre 2025, secondo quanto riportato da Brocardi, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate-Riscossione affermando che la prescrizione maturata prima dell’intimazione va fatta valere impugnando quell’atto nel termine, perché il silenzio comporta il consolidamento della pretesa. Lo stesso commento colloca la pronuncia in un orientamento che comprende anche Cass. n. 6436/2025.

«La segnalazione dell’Agente della riscossione non si “vince” né si “perde”: si usa. Il nostro lavoro comincia dall’elenco dei carichi che contiene, per capire quali reggono e quali no, e per far sì che nessun atto vero della riscossione resti senza risposta nei suoi termini.» — Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa

Come si lavora, in concreto, sull’elenco contenuto nella segnalazione? Il primo passo è affiancarlo alla situazione debitoria completa dell’impresa, che l’interessato può consultare nell’area riservata dell’Agente della riscossione, e verificare che ogni carico richiamato abbia una cartella identificabile, una data di notifica documentata e una natura precisa (imposte, contributi, sanzioni, tributi locali). Il secondo passo è distinguere i carichi in quattro gruppi: quelli già definitivi perché le cartelle sono state notificate regolarmente e mai impugnate; quelli per cui pende un giudizio; quelli per cui è stata notificata un’intimazione con termine ancora aperto; quelli per cui la notifica della cartella non risulta o appare viziata. Solo per gli ultimi due gruppi esiste uno spazio immediato di contestazione davanti al giudice tributario, ciascuno con il suo atto e il suo termine. Il terzo passo è valutare, per i carichi definitivi, se rientrano in istituti di sospensione o di definizione previsti dalla legge vigente al momento della verifica, senza dare per scontate finestre che non sono state aperte.

Questa classificazione ha un’utilità che va oltre il contenzioso: è la base informativa del piano di risanamento. L’esperto della composizione negoziata, il professionista che attesta la convenienza di una transazione fiscale e lo stesso ufficio dell’Agenzia delle Entrate ragionano su un debito tributario che deve essere certo nella sua composizione. Un elenco ripulito dai carichi contestabili, e corredato dall’indicazione dei giudizi pendenti, rende la proposta più credibile e meno esposta a obiezioni.

Cosa rischia chi ci crede

Chi ritiene di dover impugnare la segnalazione rischia di proporre un ricorso inammissibile, con il relativo contributo unificato e l’eventuale condanna alle spese del giudizio, senza alcun vantaggio pratico. Ma il rischio più grave è l’effetto di distrazione: mentre si discute di un atto che non produce effetti sul debito, scade il termine per impugnare l’intimazione che invece li produce. Un’impresa in crisi non può permettersi di sprecare né denaro né termini.

Mito n. 3: “Se ignoro la segnalazione non succede nulla”

Il mito

“Non ci sono sanzioni: la segnalazione la metto nel cassetto e vado avanti come prima.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito è vero a metà, e proprio per questo è insidioso. È vero che, secondo la circolare n. 5/E/2026, l’inerzia dell’imprenditore che riceve la segnalazione non comporta sanzioni dirette: nessuna multa, nessuna procedura aperta d’ufficio, nessun obbligo di presentare l’istanza di composizione negoziata. Ed è vero anche che, secondo il commento di Brocardi alla norma, non è più prevista alcuna sanzione per il creditore pubblico qualificato che omette la segnalazione. Chi legge “nessuna sanzione” ne deduce “nessuna conseguenza”.

La realtà

La conseguenza, però, non passa per la segnalazione: passa per i doveri ordinari di chi amministra un’impresa. L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 CCII declina lo stesso dovere e, al comma 4, indica tra i segnali che consentono di prevedere l’emersione della crisi proprio l’esistenza di esposizioni nei confronti dei creditori pubblici qualificati di importo pari alle soglie dell’art. 25-novies. La circolare n. 5/E/2026 lo dice espressamente: le soglie valgono anche come indicatori interni di squilibrio, da monitorare indipendentemente dal ricevimento della segnalazione.

In altri termini, la segnalazione non crea il dovere di reagire: certifica, con data e firma di un ente pubblico, che quel dovere era già sorto. Da quel momento è difficile per gli amministratori sostenere di non sapere.

C’è poi un secondo destinatario. La segnalazione va anche all’organo di controllo societario, se esistente. Il sindaco o il collegio che la riceve ha un proprio dovere di vigilanza e di sollecitazione dell’organo amministrativo (art. 25-octies CCII prevede la segnalazione dell’organo di controllo all’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per l’istanza di composizione negoziata). Un collegio sindacale che riceve la PEC e tace si espone a sua volta; un collegio che sollecita e non riceve risposta lascerà traccia scritta della propria iniziativa. In entrambi i casi la segnalazione diventa un fatto documentale che pesa nelle successive valutazioni di responsabilità.

Che cosa significa, in pratica, “reagire” alla segnalazione senza essere obbligati a nulla? Significa almeno tre cose. Primo: convocare l’organo amministrativo e mettere a verbale la ricezione della PEC, l’importo dei carichi e le prime valutazioni, perché la traccia documentale delle decisioni è la migliore protezione degli amministratori. Secondo: aggiornare i flussi di cassa prospettici, almeno sui dodici mesi successivi, per capire se l’impresa è in grado di sostenere il debito con le sole risorse ordinarie o con una rateizzazione, oppure se serve uno strumento di regolazione della crisi. Terzo: decidere, in modo motivato, se presentare l’istanza di composizione negoziata, se intraprendere direttamente un altro strumento o se la situazione è gestibile senza strumenti concorsuali. Anche la decisione di non accedere alla composizione negoziata è legittima, se è ragionata e documentata: ciò che il diritto della crisi non tollera è l’assenza di decisione.

Infine, mentre l’impresa tace, l’agente della riscossione non tace: i carichi restano esigibili e le azioni di riscossione proseguono secondo il loro corso. La segnalazione non sospende nulla.

La prova

La prova è nel combinato dei testi: art. 2086 c.c., art. 3 CCII, art. 25-novies, comma 1 (destinatari: imprenditore e organo di controllo), comma 3 (invito alla composizione negoziata). La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 conferma sia l’assenza di sanzioni dirette sia la funzione delle soglie come indicatori endo-aziendali.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che “mette nel cassetto” la segnalazione perde anzitutto tempo utile: la composizione negoziata richiede, per funzionare, che il risanamento sia ancora ragionevolmente perseguibile, e ogni mese di inerzia lo rende meno credibile davanti all’esperto e al tribunale. In secondo luogo, gli amministratori si espongono, in caso di successiva procedura, a contestazioni sull’aggravamento del dissesto: la data della segnalazione diventa il punto da cui si misura il ritardo. Per le scelte che toccano il piano penale, come i possibili riflessi degli atti compiuti nella composizione negoziata, la valutazione va fatta sul testo vigente e con il difensore penale: non è materia su cui affidarsi al passaparola.

Mito n. 4: “Con la composizione negoziata le cartelle si bloccano da sole”

Il mito

“Presento l’istanza di composizione negoziata e da quel momento l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può più fare nulla: niente cartelle, niente pignoramenti, niente rate da pagare.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che la composizione negoziata offre davvero una protezione forte: le misure protettive previste dagli artt. 18 e 19 CCII impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività. Chi ne sente parlare in termini generici conclude che “si blocca tutto”. Ed è vero che la segnalazione stessa invita proprio a presentare l’istanza.

La realtà

Le condizioni che il mito ha cancellato sono almeno quattro.

Primo: le misure protettive non sono automatiche. L’imprenditore deve chiederle, con l’istanza di nomina dell’esperto o con un’istanza successiva; decorrono dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, ma il debitore deve ricorrere al tribunale per la conferma o la modifica entro il giorno successivo alla pubblicazione. Se il ricorso non viene depositato in tempo, la protezione viene meno.

Secondo: il tribunale non conferma in bianco. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha chiarito che in sede di conferma il giudice non verifica la fattibilità piena del piano, ma accerta che la proposta non sia manifestamente pretestuosa e sia sostenuta da un progetto coerente, documentato e ragionevolmente realizzabile, alla luce del parere dell’esperto. Un’istanza presentata solo per fermare l’Agente della riscossione, senza un percorso di risanamento credibile, rischia di non superare questo filtro.

Terzo: le misure protettive fermano le azioni esecutive e cautelari, non l’accertamento né la formazione del titolo. La circolare n. 5/E/2026, nella lettura riportata da EC News, ricorda che durante le misure restano possibili l’iscrizione a ruolo e la notifica di cartelle e altri atti di pretesa, perché attività propedeutiche e non esecutive. È l’orientamento già espresso dal Tribunale di Trento, 23 settembre 2022 (le misure non impediscono l’iscrizione a ruolo che consente al creditore di munirsi del titolo) e dal Tribunale di Gela, 4 aprile 2024 (la notifica di cartelle e atti di pretesa non rientra nel divieto e non va inibita). Quindi le cartelle continuano ad arrivare, e i relativi termini di impugnazione continuano a decorrere.

Quarto: le rate in corso non si sospendono da sole. La sospensione dei pagamenti delle rateazioni già in essere verso Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione e INPS può essere ottenuta come misura cautelare disposta dal giudice, come ha fatto il Tribunale di Catania il 25 luglio 2022. Ma va chiesta e motivata: senza un provvedimento, la rateazione prosegue e il mancato pagamento può portare alla decadenza dal beneficio.

C’è anche una buona notizia che il mito non conosce: la tutela cautelare nella composizione negoziata può essere modellata sul caso concreto. Il Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025, per esempio, ha concesso una misura cautelare atipica che impediva temporaneamente a una banca di escutere la garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI. Lo strumento è flessibile, ma presuppone una richiesta mirata. Sul piano processuale, poi, la Cassazione ha ammesso che l’istanza di accesso alla composizione negoziata e le relative misure possano trovare spazio anche in pendenza di una domanda di concordato (Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025, secondo la sintesi di dirittobancario.it), a conferma che il sistema non è rigido, ma richiede scelte tecniche consapevoli.

La prova

Artt. 18 e 19 CCII; circolare AE n. 5/E/2026; Trib. Trento 23 settembre 2022; Trib. Gela 4 aprile 2024; Trib. Catania 25 luglio 2022; Trib. Nola 15 maggio 2025; Trib. Vicenza 23 luglio 2025.

Cosa rischia chi ci crede

Chi presenta l’istanza e “si siede” scopre che: le cartelle notificate durante le trattative diventano definitive se non impugnate; le rate non pagate senza provvedimento cautelare fanno decadere dalla dilazione; il ritardo nel ricorso per la conferma fa cadere le misure; un’istanza pretestuosa viene respinta e lascia l’impresa più esposta di prima, perché i creditori sono ormai informati della crisi tramite la pubblicazione nel registro delle imprese. La composizione negoziata è uno strumento potente, ma è un percorso da governare, non un interruttore.

Mito n. 5: “Con il Fisco non si tratta: i carichi a ruolo si pagano per intero o a rate”

Il mito

“Il debito fiscale è intoccabile: al massimo puoi chiedere una rateizzazione, ma sanzioni, interessi e IVA vanno pagati fino all’ultimo euro.”

Perché ci credono in tanti

Per decenni è stato così, o quasi. La rateizzazione dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 (oggi nella versione modificata dal D.Lgs. 110/2024) è lo strumento che ogni imprenditore conosce. Le definizioni agevolate (“rottamazioni”) hanno rafforzato l’idea che gli sconti arrivino solo per legge, a finestre, e mai per trattativa. L’IVA, poi, è stata a lungo considerata un tributo infalcidiabile per ragioni di diritto europeo.

La realtà

Il quadro vigente a ottobre 2026 è molto diverso.

Nel concordato preventivo, l’art. 88 CCII consente la transazione fiscale: il pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari e contributivi, compresi quelli affidati agli agenti della riscossione, purché il trattamento non sia deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti lo stesso risultato si ottiene con l’art. 63 CCII. In entrambi i casi l’ordinamento prevede, a determinate condizioni, che il tribunale possa omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione (il cosiddetto cram down fiscale). Il Tribunale di Roma, con decreto del 9 maggio 2023, ha valorizzato la prevalenza dell’interesse concorsuale sulle resistenze degli uffici; il Tribunale di Piacenza, con decreto del 26 novembre 2024, ha affrontato l’effetto di cristallizzazione del debito tributario complessivo derivante dalla transazione fiscale proposta in un concordato poi omologato.

L’IVA non è più un tabù: la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il pagamento parziale del credito IVA quando un esperto indipendente attesta che il Fisco non otterrebbe di più dalla liquidazione.

Novità decisiva per chi riceve la segnalazione: anche nella composizione negoziata è oggi possibile un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate (art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal correttivo del 2024). Secondo la circolare n. 5/E/2026, nella lettura di EC News, l’accordo può riguardare il pagamento anche parziale o dilazionato dei debiti tributari e accessori, compreso lo stralcio dell’IVA, se la falcidia assicura la migliore soddisfazione possibile rispetto alla liquidazione giudiziale; riguarda i debiti sorti fino alla presentazione dell’istanza; richiede la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza e una relazione del revisore legale su completezza e veridicità dei dati; è sottoscritto dal direttore dell’ufficio con parere conforme della direzione regionale ed è eseguibile dopo il provvedimento del tribunale. Le rateazioni in corso restano dovute fino all’efficacia dell’accordo, che di norma le sostituisce.

La correzione essenziale, quindi, è questa: con il Fisco si tratta, ma dentro gli strumenti della crisi e con numeri attestati, non con una telefonata allo sportello.

La prova

Artt. 63, 88 e 23, comma 2-bis, CCII; CGUE 7 aprile 2016, C-546/14; Trib. Roma 9 maggio 2023; Trib. Piacenza 26 novembre 2024; circolare AE n. 5/E/2026.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che l’unica via sia la rateizzazione accumula un piano di rate che l’impresa in crisi non riesce a sostenere, decade, si ritrova con l’intero residuo esigibile e un’esposizione aggravata. Oppure attende una “rottamazione” che potrebbe non arrivare o non coprire i carichi più recenti. Nel frattempo, la convenienza di una transazione fiscale si misura rispetto all’alternativa liquidatoria: se il patrimonio si erode, anche la proposta possibile si riduce. Chi aspetta perde potere negoziale.

Mito n. 6: “Le cartelle vecchie sono prescritte: lo farò valere quando arriva il pignoramento”

Il mito

“Tra i carichi segnalati ce ne sono di molto vecchi: sono prescritti, quindi non devo fare niente adesso. Se un giorno mi pignorano, solleverò la prescrizione e vincerò.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo esiste davvero e che non pochi carichi, specie quelli rimasti a lungo inerti, possono essere effettivamente estinti. Il passaparola su “cartelle che si prescrivono in cinque anni” è alimentato da casi reali: contributi, sanzioni amministrative e tributi locali hanno termini brevi, e molti contribuenti hanno ottenuto l’annullamento di atti tardivi. Inoltre, l’idea che “si difende quando arriva l’attacco” è intuitiva.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada riguarda il momento in cui la prescrizione va fatta valere. Se dopo la cartella l’agente della riscossione notifica un’intimazione di pagamento, la prescrizione maturata prima di quell’atto va eccepita impugnando l’intimazione nel termine di sessanta giorni. Se l’intimazione non viene impugnata, la pretesa si consolida e non è possibile recuperare la difesa in occasione del successivo pignoramento o fermo.

Chi aspetta il pignoramento per dire “è prescritto” rischia di arrivare con un’eccezione ormai preclusa. Questo vale in modo particolare per l’impresa che riceve la segnalazione: proprio perché i carichi superano soglie elevate, è probabile che l’agente della riscossione stia notificando, o abbia notificato, intimazioni sui carichi più vecchi. L’elenco contenuto nella segnalazione è l’occasione per ricostruire, carico per carico, la catena delle notifiche e capire su quali atti c’è ancora un termine aperto.

C’è poi una seconda condizione dimenticata: la prescrizione non è uguale per tutti i crediti. Secondo la ricostruzione divulgativa riportata da Brocardi, per i principali tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES, registro) si fa riferimento al termine decennale, mentre termini più brevi riguardano, tra gli altri, contributi previdenziali e assistenziali, sanzioni amministrative e tributi locali. Ogni carico va quindi classificato per natura prima di dire che è prescritto: la valutazione “a colpo d’occhio” sull’elenco della segnalazione è sempre inaffidabile.

La prova

Cass., Sez. V, ord. n. 28706 del 30 ottobre 2025: secondo la sintesi di Brocardi, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, riformando la decisione di merito favorevole alla contribuente, e ha affermato che la prescrizione maturata tra cartella e intimazione andava eccepita impugnando tempestivamente l’intimazione; in mancanza, il credito si cristallizza e non basta attendere un atto successivo come il fermo. Il commento collega la pronuncia a un orientamento che comprende Cass. n. 6436/2025, secondo cui l’intimazione è il momento conclusivo per contestare i vizi della pretesa, anche quando la cartella sia stata notificata irregolarmente.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di pagare debiti estinti. Nel contesto di un’impresa in crisi il danno è doppio: un carico prescritto che si consolida per mancata impugnazione non solo va pagato, ma entra anche nel conteggio che determina le soglie, nella massa dei debiti da trattare in composizione negoziata o in transazione fiscale e, in definitiva, nella sostenibilità del piano. Ogni euro prescritto lasciato consolidare è un euro che il piano di risanamento deve trovare altrove.

Mito n. 7: “Ad agosto i termini sono sospesi per tutti”

Il mito

“Se la segnalazione o l’intimazione arriva d’estate, ho tempo: ad agosto si ferma tutto e riprendo a settembre.”

Perché ci credono in tanti

Perché la sospensione feriale esiste ed è una delle poche regole processuali che chiunque conosce: la L. 742/1969 sospende di diritto il decorso dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno e li fa riprendere dalla fine del periodo. Molti imprenditori l’hanno sperimentata in un giudizio civile o tributario e la danno per universale.

La realtà

La sospensione feriale vale per alcuni procedimenti e non per altri. È qui che l’impresa che ha ricevuto la segnalazione deve distinguere con precisione.

Nel processo tributario la sospensione dal 1° al 31 agosto si applica. Il termine di sessanta giorni per impugnare un’intimazione di pagamento o una cartella si sospende in agosto e riprende a settembre. Lo stesso vale per il processo civile ordinario di cognizione e per il processo amministrativo.

Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, invece, la sospensione feriale è esclusa: l’art. 9, comma 1, CCII stabilisce che i termini corrono anche in agosto. Quindi il deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza, i termini fissati dal tribunale nel procedimento di conferma, i termini delle procedure di concordato o di accordo di ristrutturazione non si fermano d’estate.

C’è poi un terzo ambito che il mito confonde: l’esecuzione. La sospensione feriale non si applica al processo esecutivo né, di regola, ai procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario). Se in agosto arriva un pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione, il calendario non concede pause per le iniziative di tutela nelle sedi competenti.

La correzione essenziale: in agosto si sospendono i termini del ricorso tributario, non quelli della crisi d’impresa né quelli dell’esecuzione.

La prova

L. 742/1969, art. 1 (sospensione 1-31 agosto) e art. 3 (esclusioni); art. 9, comma 1, CCII (esclusione della sospensione feriale nei procedimenti del Codice).

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita a settembre il ricorso per la conferma delle misure protettive pubblicate il 4 agosto ha semplicemente perso la protezione. Chi, al contrario, applica per prudenza il calendario “senza sospensione” anche al ricorso tributario non subisce danni, ma rischia di lavorare in fretta e male su un atto che avrebbe meritato tutto il tempo disponibile. La regola giusta è una sola: individuare, per ogni atto, in quale procedimento si colloca e quale regime di termini gli si applica.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare la sequenza reale dei fatti quando si agisce credendo a un mito. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione A – La segnalazione nel cassetto (miti 1, 3 e 6).
Ipotesi: S.r.l. con carichi affidati dal 2023 e scaduti da oltre novanta giorni per 538.712,40 €; tra questi, un carico contributivo di 41.380,15 € relativo a una cartella notificata molti anni prima e mai seguita da atti per un lungo periodo. Il superamento della soglia di 500.000 € fa scattare la segnalazione, che arriva via PEC lunedì 12 ottobre 2026 all’amministratore e al presidente del collegio sindacale.
Convinto che “non succede nulla”, l’amministratore non risponde neppure al collegio. Lunedì 19 ottobre 2026 viene notificata un’intimazione di pagamento sul carico contributivo. Il termine di sessanta giorni per impugnarla scade venerdì 18 dicembre 2026 (giorno feriale, nessuno slittamento). L’intimazione non viene impugnata.
Sequenza reale: il carico da 41.380,15 €, che avrebbe potuto essere contestato per prescrizione, si consolida; l’esposizione resta sopra soglia; a gennaio arriva un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti. A quel punto la richiesta di misure protettive deve fare i conti con una liquidità già intaccata e con creditori ormai allarmati. Se invece l’impresa avesse reagito entro ottobre: ricorso tributario sull’intimazione, verifica dell’intero elenco, istanza di composizione negoziata con misure protettive e ricorso per la conferma il giorno successivo alla pubblicazione.

Simulazione B – Il calendario sbagliato (mito 7).
Ipotesi: la stessa impresa riceve lunedì 6 luglio 2026 un’intimazione per 63.947,80 € e, a fine luglio, decide di presentare istanza di composizione negoziata con misure protettive, pubblicata nel registro delle imprese martedì 4 agosto 2026.
– Ricorso tributario contro l’intimazione: dal 7 al 31 luglio decorrono 25 giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso; i restanti 35 giorni decorrono dal 1° settembre, con scadenza lunedì 5 ottobre 2026.
– Ricorso per la conferma delle misure protettive: va depositato entro mercoledì 5 agosto 2026, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale.
Credendo al mito, l’impresa deposita entrambi gli atti a inizio settembre: il ricorso tributario è tempestivo, quello per la conferma no, e le misure perdono efficacia. Il pignoramento che le misure avrebbero impedito diventa possibile.

Simulazione C – “Con il Fisco non si tratta” (mito 5).
Ipotesi: società di capitali con debiti tributari affidati alla riscossione per 1.246.880 €, di cui 412.300 € di IVA, 187.215 € di sanzioni e 96.140 € di interessi; debiti verso fornitori e banche per ulteriori 1.870.000 €. Una stima indipendente indica che in liquidazione giudiziale il Fisco recupererebbe circa il 17% del proprio credito, dopo spese e crediti di grado anteriore.
Strada del mito: richiesta di rateizzazione ordinaria; dopo alcuni mesi l’impresa non riesce a pagare le rate insieme ai debiti correnti, decade e l’intero residuo torna esigibile.
Strada degli strumenti della crisi: con l’esperto, l’impresa costruisce un piano che offre all’Erario il 31% del credito in cinque anni, attestato da un professionista indipendente come più conveniente della liquidazione, con stralcio di parte delle sanzioni e degli interessi e pagamento parziale dell’IVA, nel solco della sentenza Degano. Lo strumento può essere l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII durante la composizione negoziata o, se l’accordo non si conclude, la transazione fiscale in un accordo di ristrutturazione (art. 63) o in un concordato preventivo (art. 88). Il risultato non è garantito: dipende dalla credibilità dei numeri, dall’istruttoria degli uffici e, nelle procedure giudiziali, dal vaglio del tribunale. Ma la differenza di partenza tra le due strade è evidente.

Il fondo di verità

Ogni mito di questa guida è nato da un frammento vero. Rimessi al loro posto, quei frammenti compongono un quadro coerente.

È vero che la segnalazione arriva quando il debito è serio. Le soglie dell’art. 25-novies, comma 1, lett. d), sono alte (100.000, 200.000 e 500.000 euro secondo la forma dell’impresa) e riguardano carichi scaduti da oltre novanta giorni. Un’impresa che le supera ha un problema reale, e il Codice stesso considera quelle esposizioni un segnale di crisi (art. 3 CCII). Ma il frammento vero si ferma qui: la segnalazione non è il pignoramento.

È vero che non ci sono sanzioni per chi ignora la segnalazione. Ma la responsabilità degli amministratori per la mancata attivazione si fonda sull’art. 2086 c.c., che esisteva prima della segnalazione e prescinde da essa. La segnalazione rende solo più difficile negare di aver saputo.

È vero che il termine di sessanta giorni conta. Ma conta per gli atti tipici della riscossione, e in particolare per l’intimazione, che è il momento in cui la Cassazione (ord. 28706/2025) chiede di far valere anche la prescrizione maturata prima. Il frammento vero è stato attaccato all’atto sbagliato.

È vero che la composizione negoziata protegge. Ma protegge attraverso misure da chiedere, confermare e motivare, e non impedisce la notifica di cartelle e atti di pretesa (Trib. Trento 2022, Trib. Gela 2024). Le rateazioni in corso si sospendono con una misura cautelare (Trib. Catania 2022), non da sole; e la conferma presuppone un progetto non pretestuoso (Trib. Nola 2025).

È vero che per lungo tempo con il Fisco si è trattato poco. Oggi, però, la transazione fiscale è disciplinata negli accordi di ristrutturazione e nel concordato, l’IVA può essere falcidiata se l’alternativa liquidatoria è peggiore (CGUE, Degano, 2016) e la composizione negoziata conosce un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate. Anche per le imprese minori il quadro si è aperto: nel concordato minore, la Cassazione ha escluso che la falcidia dei crediti tributari richieda necessariamente una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità (Cass. n. 14555/2026, secondo la sintesi di Fiscal Focus); la stessa Corte ha però ricordato che il contenuto libero della proposta di concordato minore non consente di derogare alla par condicio creditorum (Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574). Libertà sì, ma dentro regole precise.

È vero, infine, che ad agosto molti termini si sospendono. Ma non quelli del Codice della crisi (art. 9, comma 1, CCII) e non quelli dell’esecuzione.

Il filo che unisce tutti i frammenti è uno: la segnalazione è un’informazione, e il valore di un’informazione dipende da ciò che se ne fa nei giorni successivi.

Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue riassume i sette miti e la correzione corrispondente. Va letta come promemoria, non come sostituto della verifica sul caso concreto: ogni riga contiene condizioni che, in una situazione specifica, possono cambiare la risposta. In particolare, i termini indicati vanno sempre ricalcolati sulla data effettiva di notifica, tenendo conto della sospensione feriale solo dove si applica e dello slittamento al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato o di domenica. Allo stesso modo, la possibilità di una transazione con il Fisco dipende dallo strumento scelto, dalla documentazione disponibile e dal confronto con l’alternativa liquidatoria.

Il mito Come stanno le cose
La segnalazione è l’anticamera del pignoramento È un invito a valutare la composizione negoziata (art. 25-novies, c. 3, CCII; circ. AE 5/E/2026); il pignoramento passa per gli atti tipici della riscossione
La segnalazione si impugna entro 60 giorni Non è costruita come pretesa; vanno valutati e, se il caso, impugnati gli atti della riscossione sottostanti (cartella, intimazione, fermo, ipoteca)
Se la ignoro non succede nulla Nessuna sanzione diretta, ma restano i doveri degli artt. 2086 c.c. e 3 CCII; la PEC arriva anche all’organo di controllo e fissa una data
La composizione negoziata blocca le cartelle Le misure protettive vanno chieste e confermate; fermano esecuzioni e cautele, non l’iscrizione a ruolo né la notifica di cartelle; le rate si sospendono solo con misura cautelare
Con il Fisco non si tratta Transazione fiscale negli artt. 63 e 88 CCII, accordo transattivo nell’art. 23, c. 2-bis; IVA falcidiabile se conveniente rispetto alla liquidazione
La prescrizione si fa valere al pignoramento Va eccepita impugnando l’intimazione nei 60 giorni (Cass. ord. 28706/2025); altrimenti il credito si consolida
Ad agosto è tutto sospeso Sospensione 1-31 agosto nel processo tributario, civile ordinario e amministrativo; esclusa nei procedimenti del CCII (art. 9, c. 1) e nell’esecuzione

Le domande di verifica

Quindi è vero che, se ho ricevuto la segnalazione, l’Agente della riscossione non può più pignorarmi finché non decido cosa fare?
No. La segnalazione non sospende la riscossione. Fino a quando non sono efficaci e confermate misure protettive in una composizione negoziata, o non intervengono altri provvedimenti di sospensione, l’agente della riscossione può procedere sui carichi esigibili secondo le regole ordinarie.

Quindi è vero che la segnalazione arriva a tutte le imprese con debiti verso la riscossione?
No. Arriva solo se i carichi affidati dal 1° luglio 2022, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superano la soglia prevista per la forma dell’impresa: 100.000 euro per l’impresa individuale, 200.000 per la società di persone, 500.000 per le altre società. Un’impresa sotto soglia non riceve la segnalazione, ma può essere comunque in crisi, e la valutazione dei propri assetti non dipende dalla PEC.

Quindi è vero che, entrando in composizione negoziata, posso smettere di pagare le rate in corso?
Dipende. Senza un provvedimento del giudice, le rate restano dovute e il mancato pagamento può far decadere dalla dilazione. Il tribunale può disporre, come misura cautelare, la sospensione dei pagamenti delle rateazioni in corso (Trib. Catania, 25 luglio 2022), ma occorre chiederla e motivarla. Se si arriva a un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate, secondo la circolare n. 5/E/2026 i pagamenti restano dovuti fino all’efficacia dell’accordo, che di norma sostituisce la dilazione precedente.

Quindi è vero che anche l’IVA può essere ridotta?
Sì, a condizioni precise. La falcidia dell’IVA è ammessa se il trattamento proposto assicura al Fisco almeno quanto otterrebbe dall’alternativa liquidatoria, con attestazione di un professionista indipendente (CGUE, C-546/14). Il principio opera nella transazione fiscale degli strumenti giudiziali e, secondo la circolare n. 5/E/2026, anche nell’accordo transattivo previsto nella composizione negoziata.

Quindi è vero che il sindaco che riceve la segnalazione deve fare qualcosa?
Sì. La segnalazione è indirizzata anche all’organo di controllo, che ha il dovere di vigilare sull’adeguatezza degli assetti e di sollecitare l’organo amministrativo quando ricorrono i presupposti per l’accesso alla composizione negoziata. Una sollecitazione scritta e motivata è anche la miglior tutela per il sindaco stesso.

Le sentenze che smontano i miti

Di seguito le pronunce richiamate nella guida, con il principio riformulato e il mito che contribuiscono a smontare. Dove la fonte consultata riporta solo una sintesi, lo indichiamo.

  1. Cass. civ., Sez. V, ord. 30 ottobre 2025, n. 28706 (sintesi Brocardi). La prescrizione maturata tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione va fatta valere impugnando l’intimazione nel termine; il silenzio consolida la pretesa e non si recupera con l’impugnazione di atti successivi. Smonta il mito n. 6 e ridimensiona il mito n. 2: il termine che conta è quello dell’intimazione, non della segnalazione.

  2. Cass. n. 6436/2025 (citata nel commento Brocardi come parte dello stesso orientamento). L’intimazione rappresenta il momento conclusivo per far valere i vizi della pretesa, anche in caso di cartella notificata irregolarmente. Rafforza la correzione del mito n. 6.

  3. Trib. Trento, 23 settembre 2022 (sintesi EC News). Richiesta e concessione di misure protettive nella composizione negoziata non impediscono l’iscrizione a ruolo dei debiti tributari, che permette al creditore di formarsi il titolo esecutivo. Smonta il mito n. 4.

  4. Trib. Gela, 4 aprile 2024 (sintesi EC News). La notifica di cartelle e atti di pretesa erariale non rientra nel divieto di azioni esecutive e cautelari e non deve essere inibita. Smonta il mito n. 4: durante le trattative i termini per impugnare continuano a decorrere.

  5. Trib. Catania, 25 luglio 2022 (sintesi EC News). Come misura cautelare nella composizione negoziata è possibile sospendere i pagamenti dei debiti pregressi verso Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione e INPS, comprese le rateazioni in corso. Corregge il mito n. 4 mostrando il fondo di verità: la sospensione delle rate esiste, ma va chiesta al giudice.

  6. Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025 (commento diritto.it). In sede di conferma delle misure protettive il giudice non verifica la fattibilità piena del piano, ma esclude le proposte manifestamente pretestuose e richiede un progetto coerente, documentato e ragionevolmente realizzabile, alla luce del parere dell’esperto. Smonta il mito n. 4 nella versione “basta l’istanza”.

  7. Trib. Vicenza, 23 luglio 2025 (sintesi dirittobancario.it). Nella composizione negoziata può essere concessa una misura cautelare atipica che impedisce temporaneamente alla banca di escutere la garanzia pubblica del Fondo di garanzia PMI. Mostra che la tutela cautelare è modellabile sul caso, purché richiesta in modo mirato.

  8. Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (sintesi dirittobancario.it). La Corte si è pronunciata sull’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e delle misure protettive in pendenza di una domanda di concordato. Conferma che gli strumenti della crisi dialogano tra loro e che la scelta va calibrata, contro l’idea di un percorso unico e automatico.

  9. CGUE, 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti (richiamata da EC News). Il pagamento parziale del credito IVA è compatibile con il diritto dell’Unione se un esperto indipendente attesta che il Fisco non otterrebbe di più dalla liquidazione. Smonta il mito n. 5 nella parte “l’IVA non si tocca”.

  10. Trib. Roma, decreto 9 maggio 2023 (sintesi dirittobancario.it). L’omologazione forzosa tutela l’interesse concorsuale prevalente, superando le resistenze degli uffici fiscali alla transazione. Smonta il mito n. 5: la mancata adesione dell’amministrazione non è sempre l’ultima parola.

  11. Trib. Piacenza, decreto 26 novembre 2024 (sintesi dirittobancario.it). La transazione fiscale proposta in un concordato preventivo omologato produce un effetto di cristallizzazione del debito tributario complessivo dell’impresa. Smonta il mito n. 5 e mostra il valore di certezza che la transazione offre al piano.

  12. Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non presuppone necessariamente una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità; il titolo della nota esclude anche un cram down automatico. Ridimensiona il mito n. 5 per le imprese minori, con le cautele del caso.

  13. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 (sintesi dirittobancario.it). Il contenuto libero della proposta di concordato minore non autorizza deroghe alla par condicio creditorum. Completa il quadro: anche negli strumenti per le imprese minori, il trattamento dei creditori pubblici resta vincolato a regole precise.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, con attività concrete e documentate. Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando un’impresa in crisi riceve la segnalazione dell’Agente della riscossione.

  1. Analizziamo la segnalazione e l’elenco dei carichi, verificando data di affidamento (solo i carichi dal 1° luglio 2022 concorrono alla soglia), natura del credito, importi scaduti da oltre novanta giorni e corretta individuazione della soglia applicabile alla forma dell’impresa.
  2. Ricostruiamo la catena delle notifiche di ogni cartella e di ogni intimazione, confrontando relate e PEC, per individuare gli atti ancora impugnabili e i relativi termini, calcolati con o senza sospensione feriale secondo il procedimento.
  3. Verifichiamo la prescrizione carico per carico, classificando i crediti per natura e controllando gli atti interruttivi, e predisponiamo i ricorsi contro le intimazioni nei sessanta giorni quando la prescrizione o altri vizi lo giustificano.
  4. Valutiamo con l’imprenditore e con l’organo di controllo se ricorrono i presupposti per la composizione negoziata, documentando per iscritto le scelte degli amministratori in coerenza con l’art. 2086 c.c.
  5. Predisponiamo l’istanza di accesso alla composizione negoziata sulla piattaforma telematica, con la documentazione richiesta e, se necessario, con la richiesta di misure protettive.
  6. Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, ricordando che i termini del Codice corrono anche ad agosto, e chiediamo, se utili, misure cautelari mirate come la sospensione delle rateazioni in corso.
  7. Costruiamo con i commercialisti dello staff la proposta di accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando la relazione sulla convenienza rispetto alla liquidazione e quella del revisore sulla veridicità dei dati.
  8. Valutiamo gli strumenti alternativi o successivi: accordo di ristrutturazione con transazione fiscale (art. 63 CCII), concordato preventivo con transazione fiscale (art. 88 CCII) e, per le imprese minori, gli strumenti del sovraindebitamento come il concordato minore.
  9. Gestiamo il contenzioso tributario e di riscossione in parallelo con il percorso di risanamento, perché un carico annullato o ridotto migliora la sostenibilità del piano.
  10. Seguiamo il caso nei gradi di giudizio successivi, fino alla Corte di Cassazione, con la stessa linea difensiva impostata all’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la segnalazione dell’art. 25-novies invita proprio alla composizione negoziata, e conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, i suoi criteri di valutazione e il dialogo con il tribunale sulle misure protettive consente di preparare un’istanza credibile fin dal primo deposito. Accanto a essa, il coordinamento dello staff in diritto tributario permette di affrontare nello stesso momento la verifica dei carichi e la costruzione della proposta al Fisco.

Lavorano sullo stesso fascicolo avvocati e commercialisti, perché la tutela di un’impresa segnalata richiede insieme competenze processuali e contabili. La continuità è garantita dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la strategia la segue in ogni grado. Ci impegniamo nei mezzi, non nei risultati: analizziamo, verifichiamo, costruiamo la strategia più adatta ai numeri reali dell’impresa.

In chiusura

La segnalazione dell’Agente della riscossione non è una condanna e non è un atto da ignorare: è una fotografia del debito, firmata da un ente pubblico, con un invito preciso. Ciò che decide il futuro dell’impresa è quello che accade nelle settimane successive: quali carichi vengono verificati, quali intimazioni impugnate, se e come si apre la composizione negoziata, quale proposta si porta al Fisco. L’informazione corretta è la prima difesa, perché ogni mito creduto si traduce in un termine perso o in un’opportunità sprecata.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché unisce le due competenze che la segnalazione mette in gioco: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per governare il percorso di composizione negoziata e il dialogo sulle misure protettive, e il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, per verificare i carichi e impostare la transazione con l’amministrazione. La qualifica di avvocato cassazionista assicura che il contenzioso sugli atti della riscossione possa essere seguito fino all’ultimo grado.

📩 Non lasciare che la PEC dell’Agente della riscossione resti senza risposta: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi tutti i recapiti al termine di questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO