Si Possono Ottenere Finanziamenti Prededucibili Nella Composizione Negoziata?

Chi guida un’impresa in difficoltà conosce bene il paradosso: per uscire dalla crisi servono soldi freschi, ma proprio la crisi rende quasi impossibile trovarli. La banca chiede garanzie che l’impresa non ha più, il socio teme di perdere anche il nuovo apporto, il fornitore strategico non vuole aumentare l’esposizione. La composizione negoziata della crisi offre una risposta precisa a questo blocco: l’art. 22 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) consente al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili, cioè crediti che, se le cose andassero male, verrebbero pagati prima degli altri nelle procedure successive.

La risposta breve alla domanda del titolo, dunque, è sì. Ma la risposta utile è un’altra, e la danno i giudici più che la legge. La norma usa formule ampie, come “funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori”, che da sole non dicono quando un finanziamento passa e quando viene respinto. Sono i decreti dei tribunali, raccolti dal 2021 a oggi nelle rassegne specializzate e nel massimario della Camera di commercio di Pistoia-Prato aggiornato a maggio 2026, a dare contenuto a quelle parole. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, tradotte una per una in conseguenze pratiche per chi deve chiedere, concedere o contestare un finanziamento in composizione negoziata.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla categoria di professionisti che le Camere di commercio nominano per condurre le trattative e che i tribunali consultano proprio quando si discute di autorizzazioni ex art. 22. Per l’impresa minore, poi, la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC copre le procedure (concordato minore, liquidazione controllata) in cui gli effetti degli atti autorizzati devono essere conservati. È questa doppia prospettiva che proviamo a trasferire nelle pagine che seguono.

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Il quadro normativo in breve: cosa dice oggi l’art. 22 CCII

Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici serve partire dal testo vigente. L’art. 22 CCII, intitolato “Autorizzazioni del tribunale”, è stato riscritto dal D.Lgs. 83/2022 e poi modificato dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo ter), che ha toccato il comma 1, ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter e ha ritoccato il comma 2. La versione consultata su Brocardi è aggiornata al 12 agosto 2026 e non segnala interventi del D.Lgs. 147/2026, che ha invece inciso su altre norme della composizione negoziata, in particolare sull’art. 23 comma 2-bis in materia di transazione fiscale.

Il comma 1 stabilisce che, su richiesta dell’imprenditore, il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

  • lett. a) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili in qualsiasi forma, “compresa la richiesta di emissione di garanzie”, oppure autorizzare l’accordo con la banca o l’intermediario finanziario per la “riattivazione di linee di credito sospese”;
  • lett. b) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci, anch’essi prededucibili;
  • lett. c) autorizzare una o più società appartenenti a un gruppo che ha avviato la composizione negoziata a contrarre finanziamenti prededucibili;
  • lett. d) autorizzare il trasferimento in qualunque forma dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c. (cioè senza che l’acquirente risponda dei debiti risultanti dai libri contabili), dettando le misure opportune a tutela degli interessi coinvolti, ferme le tutele dei lavoratori dell’art. 2112 c.c. e verificato il rispetto del principio di competitività nella scelta dell’acquirente.

Il comma 1-bis, aggiunto nel 2024, permette che l’autorizzazione venga attuata prima o dopo la chiusura della composizione negoziata, se così prevede il tribunale o se lo indica la relazione finale dell’esperto. Il comma 1-ter chiarisce che la prededucibilità opera qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nelle procedure esecutive o concorsuali, e permane quando si susseguono più procedure.

Il comma 2 disciplina il procedimento: si svolge davanti al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, che decide in composizione monocratica, “sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie”; si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile (il rito camerale) e il reclamo va al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Il testo vigente, letto su Brocardi, non menziona espressamente il parere dell’esperto: è un punto che, come vedremo, i giudici hanno dovuto risolvere.

Accanto all’art. 22 contano due norme sugli effetti. L’art. 24 comma 1 prevede che gli atti autorizzati dal tribunale “conservano i propri effetti” anche se intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato omologato. L’art. 24 comma 3 aggiunge che gli atti restano esposti alle azioni revocatorie degli artt. 165 e 166 “se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione”. Per l’impresa minore, infine, l’art. 25-quater comma 6 contiene una regola autonoma di conservazione degli effetti, calibrata sulle procedure del sovraindebitamento, mentre il comma 5 dello stesso articolo richiama l’art. 22 “in quanto compatibile”.

Il punto da fissare subito è che l’autorizzazione non serve per poter fare l’operazione, ma per attribuirle effetti speciali: la prededuzione del credito e, nella cessione d’azienda, l’esonero dell’acquirente dai debiti pregressi. Tutto il resto della giurisprudenza ruota attorno a questa distinzione.

L’orientamento consolidato: il finanziamento si autorizza se serve davvero al risanamento

L’orientamento si è consolidato nel senso che il tribunale non compie una verifica formale, ma un vero giudizio prognostico: confronta lo scenario in cui il finanziamento arriva con quello in cui non arriva e si chiede se i creditori, nel complesso, stiano meglio nel primo. Le pronunce che hanno costruito questo criterio sono nate quando la disciplina era ancora contenuta nell’art. 10 del D.L. 118/2021, ma il linguaggio usato dal legislatore è rimasto lo stesso nell’art. 22 CCII, e per questo le decisioni continuano a essere richiamate.

Trib. Bergamo, 5 luglio 2022: la verifica parte dal piano e dal fabbisogno

La vicenda è quella tipica: un’impresa in composizione negoziata chiede di essere autorizzata a contrarre un finanziamento per sostenere la prosecuzione dell’attività durante le trattative. Il tribunale lombardo ha colto l’occasione per spiegare con precisione che cosa deve controllare il giudice. Secondo il Tribunale di Bergamo, l’autorizzazione risponde alla necessità, o anche solo all’utilità, di ottenere nuova finanza durante le trattative, ma il giudice deve prima verificare che sussista il presupposto stesso della composizione negoziata, cioè uno squilibrio che renda probabile la crisi o l’insolvenza unito a un risanamento ragionevolmente perseguibile, esaminando il piano di risanamento e il fabbisogno finanziario complessivo dell’impresa. Solo dentro questo perimetro si valuta poi la strumentalità del finanziamento alla continuità e la migliore soddisfazione dei creditori, attraverso il confronto tra la situazione senza finanziamento e quella in cui l’impresa ne beneficia pur gravandosi di un nuovo debito prededucibile.

Il principio, calato nella pratica, significa che una richiesta di autorizzazione non può reggersi da sola. In altre parole, se ti trovi a dover presentare il ricorso, devi allegare un piano che mostri dove andranno i soldi, quanto ne servono in totale e perché, con quel denaro, i creditori riceveranno di più rispetto all’alternativa liquidatoria. Un finanziamento “tappabuchi” senza piano rischia il rigetto.

Trib. Treviso, 8 luglio 2022: ogni nuovo finanziamento richiede una verifica nuova

Pochi giorni dopo, il Tribunale di Treviso si è trovato davanti a una società che, già autorizzata in precedenza, chiedeva di poter contrarre un ulteriore finanziamento “ponte”. Il giudice ha affermato che un nuovo finanziamento prededucibile può essere autorizzato solo se il tribunale accerta ex novo, sulla base del business plan aggiornato, la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. La prima autorizzazione, insomma, non fa da lasciapassare per le successive.

Lo stesso tribunale, con il decreto del 20 giugno 2022, aveva già precisato il metodo: quando l’impresa deposita un nuovo ricorso per un ulteriore finanziamento, il giudice chiede all’esperto una sintetica relazione sullo stato delle trattative e conferma la nomina dell’ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., incaricato di aggiornare la verifica tecnica dei presupposti. Per chi chiede il secondo o il terzo finanziamento, il messaggio è chiaro: occorre dimostrare che il piano procede e che la nuova finanza è ancora coerente con esso, non limitarsi a richiamare l’autorizzazione già ottenuta.

Trib. Bologna, 9 gennaio 2023: il rigetto non è definitivo se cambiano i fatti

Il Tribunale di Bologna ha esaminato un’istanza di autorizzazione che era stata respinta in un primo momento e poi riproposta dalla società dopo alcuni sviluppi delle trattative. Il principio affermato è che l’istanza inizialmente rigettata può essere accolta se, nel frattempo, la prosecuzione dell’attività cui il finanziamento è destinato è diventata vantaggiosa per i creditori e si rendono prevedibili adesioni sufficienti a perfezionare un accordo di ristrutturazione.

Questa decisione è importante perché collega la valutazione del finanziamento allo stato concreto delle trattative. In altre parole, il giudice guarda anche al consenso dei creditori: quanto più le adesioni sono avanzate, tanto più la nuova finanza appare uno strumento per arrivare a una soluzione, e non un modo per rinviare l’inevitabile.

Trib. Fermo, 12 febbraio 2026 e Trib. Parma, 16 gennaio 2026: la formula dei tre requisiti

Le decisioni più recenti, rese in materia di cessione d’azienda ma costruite sullo stesso comma 1 dell’art. 22, hanno dato al criterio una forma ormai stabile. Il Tribunale di Fermo ha ribadito che il giudice deve verificare la funzionalità dell’atto alla continuità aziendale, la funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori e, quando si tratta di cedere l’azienda, il rispetto della competitività nella scelta dell’acquirente. Il Tribunale di Parma ha precisato che la migliore soddisfazione dei creditori va misurata con un raffronto rispetto allo scenario liquidatorio concorsuale e che il progetto di risanamento deve essere delineato nelle sue concrete modalità operative.

La traduzione pratica di questo orientamento consolidato è semplice da enunciare e impegnativa da realizzare: il ricorso ex art. 22 vince se contiene un confronto numerico credibile tra “con finanziamento” e “senza finanziamento”, sorretto da un piano concreto e da trattative realmente avviate.

Prima questione aperta: il tribunale può autorizzare senza il parere dell’esperto?

La questione

Chi avvia la composizione negoziata si chiede spesso se debba attendere la nomina dell’esperto, o un suo parere scritto, prima di chiedere al tribunale l’autorizzazione al finanziamento. La domanda è tutt’altro che teorica: a volte la liquidità serve subito, magari per pagare stipendi o fornitori strategici, e i tempi di nomina e di primo esame dell’esperto possono non coincidere con l’urgenza dell’impresa.

Cosa hanno deciso i giudici

La Suprema Corte non si è ancora pronunciata espressamente su questo profilo dell’art. 22. Le risposte vengono dai giudici di merito.

Il Tribunale di Treviso, con il decreto del 22 dicembre 2021, ha affrontato il caso di un’impresa che aveva chiesto l’autorizzazione prima che l’esperto fosse nominato. Secondo il tribunale, la mancata nomina dell’esperto non impedisce l’autorizzazione, perché la norma sui finanziamenti, a differenza di quella sulla conferma delle misure protettive, richiede soltanto la verifica di funzionalità dell’atto rispetto alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori.

La Corte d’Appello di Venezia, Sez. I, con la decisione del 28 marzo 2024, ha confermato questa lettura. Per la Corte, la valutazione del tribunale sul finanziamento è autonoma rispetto alla conduzione delle trattative, perché la norma non subordina l’autorizzazione al parere dell’esperto e perché il finanziamento ha un carattere anticipatorio: serve a garantire la sostenibilità economica dell’impresa nella prima fase di emersione della crisi. Si tratta di una pronuncia di secondo grado, quindi di peso maggiore rispetto ai singoli decreti di primo grado.

Sul versante opposto non troviamo decisioni che affermino la necessità del parere come condizione di ammissibilità. Troviamo però, come visto, il metodo del Tribunale di Treviso del 20 giugno 2022, che in presenza di un esperto già nominato gli chiede una relazione sintetica sullo stato delle trattative e affianca un ausiliario tecnico. E troviamo il Tribunale di Vasto, con il decreto del 5 febbraio 2025, che valorizza il ruolo dell’esperto sul piano della gestione: il finanziamento è un atto di straordinaria amministrazione che l’imprenditore deve comunicare preventivamente all’esperto ai sensi dell’art. 21 comma 2 CCII; l’esperto può segnalare il pregiudizio per i creditori e, se l’atto viene comunque compiuto, iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Se c’è contrasto

Più che un contrasto vero e proprio, c’è una differenza di accento. La lettera della norma vigente, che parla di parti interessate da sentire e di informazioni da assumere, non impone il parere dell’esperto, e le due pronunce che hanno affrontato il punto in modo diretto (Treviso 2021 e Venezia 2024) escludono che sia una condizione necessaria. Nella prassi, però, quando l’esperto c’è, il tribunale lo coinvolge, e le sue valutazioni pesano. L’assunzione prudenziale è questa: il parere dell’esperto non è un requisito di legge, ma un ricorso accompagnato dalla sua valutazione favorevole ha molte più probabilità di essere accolto rapidamente.

Cosa significa per te

Se la tua impresa ha un bisogno urgente di liquidità, non sei obbligato ad aspettare l’esperto per depositare il ricorso. Ma devi sapere che l’esperto, una volta nominato, sarà quasi certamente ascoltato, e che una sua segnalazione negativa ai sensi dell’art. 21 o, peggio, un dissenso iscritto nel registro delle imprese rendono molto difficile ottenere l’autorizzazione. C’è poi un effetto collaterale da non sottovalutare: in base all’art. 24 comma 3 CCII, se il tribunale rigetta la richiesta, gli atti compiuti restano esposti alle azioni revocatorie. Chiedere l’autorizzazione senza preparazione, quindi, non è neutro: un rigetto può peggiorare la posizione del finanziatore rispetto al non averla chiesta affatto.

L’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) consente di impostare il ricorso guardandolo con gli occhi di chi dovrà esprimersi sulle trattative: è la prospettiva da cui il tribunale riceverà le informazioni.

Seconda questione aperta: chi può finanziare e quale finanziamento è prededucibile?

La questione

La seconda domanda tipica riguarda il soggetto che mette i soldi. Il socio che finanzia la propria società in crisi teme di essere postergato, come accade normalmente ai sensi dell’art. 2467 c.c. Un terzo non bancario, per esempio un imprenditore interessato all’operazione o un fornitore che concede una dilazione, si chiede se anche il suo apporto possa diventare prededucibile. E l’imprenditore vuole sapere se l’autorizzazione può arrivare dopo che il denaro è già stato erogato.

Cosa hanno deciso i giudici

Il Tribunale di Napoli, Sez. VII civile, con la sentenza n. 3424 dell’8 aprile 2025, ha offerto la ricostruzione più completa. Il tribunale ha chiarito che la lett. b) dell’art. 22 consente di attribuire la prededuzione anche ai finanziamenti dei soci proprio per incentivarli a sostenere la soluzione della crisi, in deroga alla postergazione prevista dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.; e che nella composizione negoziata non vale il limite dell’80% che l’art. 102 comma 2 CCII prevede per i finanziamenti dei soci nel concordato preventivo, sicché la prededuzione può riguardare l’intero importo. La stessa decisione ha poi fissato due regole operative: l’autorizzazione serve solo a ottenere la prededuzione, perché l’imprenditore in composizione negoziata conserva i suoi poteri di gestione; e deve essere chiesta prima dell’erogazione, non a posteriori, perché manca nella composizione negoziata una norma analoga all’art. 99 comma 5 CCII, che nel concordato preventivo consente di riconoscere la prededuzione ai finanziamenti “ponte” anche senza autorizzazione preventiva.

Il Tribunale di Vasto, con il decreto del 5 febbraio 2025, si è occupato invece di un finanziamento concesso da un terzo non socio, concordato a trattativa privata e destinato a mantenere i benefici di una definizione agevolata dei debiti con l’amministrazione finanziaria, con vantaggio anche per gli altri creditori. Il tribunale ha ritenuto che la lett. a), dopo il correttivo del 2024, consenta finanziamenti “in qualsiasi forma” anche da parte di soggetti diversi dalle banche, purché il prestito sia essenziale per la continuità e per la migliore soddisfazione dei creditori e ne siano indicate natura e destinazione; e ha escluso una violazione delle regole bancarie sulla raccolta del risparmio, perché la prededuzione non incide sull’attuazione del piano e rileva solo nell’eventuale procedura successiva.

A completare il quadro c’è il Tribunale di Milano, con il decreto del 28 marzo 2024. Il tribunale ha affermato che nel corso della composizione negoziata non possono maturare crediti prededucibili in via generale, perché la composizione non è una procedura concorsuale ai fini dell’art. 6 CCII ma un percorso di natura essenzialmente privatistica. La conseguenza è che la prededuzione nasce solo dalle fonti che la legge prevede espressamente, e l’autorizzazione ex art. 22 è la principale.

Se c’è contrasto

Sul finanziamento dei soci l’orientamento è lineare: la prededuzione è possibile, per intero, se autorizzata prima. Sulla nozione di “finanziamento” il dibattito è invece aperto. La lettura ampia del Tribunale di Vasto valorizza la formula “in qualsiasi forma”; il testo della lett. a), tuttavia, continua a menzionare la banca e l’intermediario finanziario, e la ratio della prededuzione (che altera l’ordine delle prelazioni a danno degli altri creditori) spinge verso interpretazioni restrittive. Contratti che sostengono l’impresa solo indirettamente, come dilazioni di fornitura o crediti commerciali rotativi, sono esposti al rischio di essere considerati estranei alla norma. La scelta prudente è strutturare la nuova finanza come un vero finanziamento, con erogazione di denaro o rilascio di garanzie, e non come un contratto commerciale rinominato.

Cosa significa per te

Se sei socio e vuoi finanziare la tua società in composizione negoziata, il percorso corretto è: prima il ricorso, poi il decreto, poi l’erogazione. Se versi prima, rischi di restare postergato. Se sei un terzo, puoi chiedere che il tuo finanziamento sia autorizzato come prededucibile, ma devi accettare che il tribunale valuti la sua reale funzione nel piano e la trasparenza dell’operazione. La regola da ricordare è che senza decreto preventivo non c’è prededuzione: nella composizione negoziata non esiste un “rimedio a posteriori” come nel concordato preventivo.

Terza questione aperta: la cessione d’azienda autorizzata e il principio di competitività

La questione

Molte operazioni di risanamento in composizione negoziata passano dalla vendita dell’azienda o di un ramo: l’acquirente porta liquidità, i lavoratori conservano il posto, i creditori vengono pagati con il prezzo. Ma l’acquirente non vuole ereditare i debiti, e l’art. 2560 secondo comma c.c. lo renderebbe responsabile di quelli risultanti dai libri contabili. L’art. 22 lett. d) permette di evitarlo. La domanda è: a quali condizioni, e per quali operazioni?

Cosa hanno deciso i giudici

Il Tribunale di Parma, con il decreto del 4 novembre 2022, ha posto le basi. La cessione può essere autorizzata se è stata prevista o ipotizzata una procedura competitiva con adeguata pubblicità, se sono salvaguardati i rapporti con i principali partner commerciali e i livelli occupazionali, e se il ricavato non è inferiore a quanto i creditori otterrebbero da una vendita dell’azienda in esercizio nello scenario liquidatorio concorsuale; il piano di risanamento deve essere descritto nelle sue modalità operative, con lo stato delle trattative e il grado di consenso dei creditori.

Il Tribunale di Brescia, con il decreto del 6 novembre 2024, ha aggiunto un tassello decisivo. La competitività nella scelta dell’acquirente è un requisito autonomo, ulteriore rispetto alla funzionalità della cessione al piano, e il tribunale lo verifica anche se nessuno lo contesta. Lo stesso tribunale, con il decreto del 4 giugno 2025, ha negato l’autorizzazione in un caso in cui il cessionario, individuato con procedura competitiva, aveva dichiarato di non voler più acquistare: l’autorizzazione presuppone un acquirente individuato con criterio competitivo che abbia manifestato in modo inequivoco la volontà di concludere.

Il Tribunale di Parma, con il decreto del 30 luglio 2024, ha ammesso che l’esonero dell’art. 2560 c.c. possa estendersi anche ai debiti erariali, ma ha ritenuto opportuno subordinare l’efficacia dell’autorizzazione e della cessione al successo delle trattative e alla conclusione dell’accordo programmato ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) CCII. In altre parole, l’effetto purgativo è legato al buon esito della composizione negoziata e non può essere sganciato dal percorso di risanamento.

Sul perimetro delle operazioni, il Tribunale di Piacenza, con il decreto del 1° giugno 2023, ha dichiarato inammissibile la richiesta di autorizzare un affitto d’azienda quinquennale con proposta irrevocabile di acquisto finale da parte dell’affittuario, all’esito di una procedura competitiva non meglio precisata. Il Tribunale di Terni, con il decreto del 30 aprile 2025, ha chiarito che l’affitto d’azienda non rientra nel regime autorizzatorio della lett. d), perché il “trasferimento”, pur inteso in senso ampio, richiama i contratti a effetti reali (come la vendita o il conferimento in una newco) e non l’affitto.

Infine, il Tribunale di Genova, con il decreto del 30 marzo 2026, ha sintetizzato la funzione dell’istituto. L’autorizzazione non è necessaria per la validità della cessione, ma serve a far ottenere all’acquirente l’esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti anteriori risultanti dai libri contabili; e questo effetto, per l’art. 24 comma 1 CCII, permane anche se si apre una procedura concorsuale successiva.

Se c’è contrasto

Sulla cessione l’orientamento è sostanzialmente uniforme: tre requisiti (continuità, migliore soddisfazione, competitività) e un acquirente vero. Le differenze riguardano il grado di condizionamento: alcuni tribunali, come Parma nel 2024, legano l’efficacia al successo dell’accordo; altri si concentrano sulla stabilità dell’effetto anche in caso di procedura successiva. L’assunzione prudenziale è che l’acquirente debba essere scelto con una procedura competitiva documentata, e che la cessione debba comparire nel piano come tassello essenziale del risanamento, non come operazione isolata.

Cosa significa per te

Se stai pensando di vendere l’azienda o un ramo durante la composizione negoziata, la scelta dell’acquirente deve essere tracciabile: avviso pubblico o comunque una sollecitazione di offerte, criteri di selezione, tempi certi. Un accordo “blindato” con un acquirente scelto in via riservata espone al rigetto. Se invece intendi solo affittare l’azienda, non hai bisogno dell’autorizzazione ex art. 22, ma non otterrai nemmeno i suoi effetti speciali. Per l’acquirente, la regola chiave è che solo il decreto del tribunale lo mette al riparo dai debiti dei libri contabili, e solo una procedura competitiva rende quel decreto ottenibile.

La pronuncia più recente e rilevante: Trib. Genova, 30 marzo 2026, e la tenuta degli effetti dopo la composizione

Il contesto

Tra le decisioni del 2026 riportate nel massimario camerale e nella rassegna Unijuris dedicata all’art. 22, quella del Tribunale di Genova (Sez. VII civile) del 30 marzo 2026 è la più utile per capire che cosa resta in mano a chi ha ottenuto l’autorizzazione quando la composizione negoziata finisce. Il caso riguardava una cessione d’azienda ai sensi della lett. d), ma il ragionamento investe l’intero meccanismo degli atti autorizzati, compresi i finanziamenti.

La motivazione in linguaggio piano

Il tribunale ha distinto con nettezza due piani. Sul primo c’è la validità dell’atto: la cessione (come il contratto di finanziamento) è valida ed efficace anche senza il decreto, perché l’imprenditore in composizione negoziata conserva la gestione dell’impresa. Sul secondo piano ci sono gli effetti speciali, che solo il decreto attribuisce: per la cessione, l’esonero dalla responsabilità per i debiti anteriori; per il finanziamento, la prededuzione. Il principio affermato è che questi effetti speciali non si esauriscono con la chiusura delle trattative, ma permangono anche se si apre una procedura concorsuale successiva, come prevede l’art. 24 comma 1 CCII.

Cosa cambia rispetto a prima

Prima del correttivo del 2024 la stabilità della prededuzione nelle procedure successive era affidata soprattutto all’art. 24 e all’interpretazione dei giudici. Oggi il quadro è più solido per tre ragioni, che la decisione genovese rende evidenti.

La prima è il comma 1-ter dell’art. 22: la prededucibilità opera qualunque sia l’esito della composizione negoziata e “permane” quando si susseguono più procedure. Il finanziatore autorizzato, quindi, non perde la sua posizione se dalla composizione si passa, per esempio, a un concordato e poi a una liquidazione.

La seconda è il comma 1-bis: l’autorizzazione può essere attuata anche dopo la chiusura della composizione negoziata, se lo prevede il tribunale o se lo indica la relazione finale dell’esperto. Il Tribunale di Ancona, con il decreto del 27 marzo 2025, ha mostrato un’applicazione concreta di questa regola combinata con l’art. 16 comma 1 CCII: l’accordo può prevedere che il prezzo della cessione dell’azienda autorizzata confluisca su un conto vincolato all’ordine dell’esperto, che lo ripartisce tra i creditori anche dopo la chiusura, man mano che i creditori ipotecari consentono la cancellazione delle loro iscrizioni. Il Tribunale di Lanciano, con il decreto del 17 ottobre 2025, ha poi ammesso misure cautelari oltre i 240 giorni delle misure protettive, entro i dodici mesi complessivi, proprio per proteggere la liquidità derivante dalla vendita di un ramo d’azienda autorizzata ai sensi dell’art. 22.

La terza riguarda l’impresa minore, e qui serve un’analisi a parte, perché la decisione di Genova (resa per un’impresa sopra soglia) richiama l’art. 24, che per l’impresa sotto soglia è sostituito da una norma propria.

La conservazione degli effetti per l’impresa minore: l’art. 25-quater comma 6

L’impresa minore, come definita dall’art. 2 comma 1 lett. d) CCII, è quella che nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve) ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Per queste imprese la composizione negoziata è regolata dall’art. 25-quater, che al comma 5 richiama, “in quanto compatibili”, una lunga serie di norme della disciplina generale, tra cui l’art. 22 e l’art. 24 limitatamente ai commi 3 e 4.

Il comma 6 dell’art. 25-quater stabilisce che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’art. 25-sexies omologato. È, in sostanza, la versione “sotto soglia” dell’art. 24 comma 1: al posto del concordato preventivo e della liquidazione giudiziale, cui l’impresa minore non è soggetta, compaiono le procedure del sovraindebitamento.

Dalla lettura combinata dei due commi derivano alcune conseguenze, che presentiamo come lettura del testo perché, allo stato, non abbiamo trovato pronunce edite sull’applicazione dell’art. 22 alle imprese sotto soglia, né nel massimario della Camera di commercio aggiornato a maggio 2026 né nella rassegna consultata:

  • anche l’impresa minore può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, finanziamenti dei soci e a trasferire l’azienda senza gli effetti dell’art. 2560 c.c., perché l’art. 22 è richiamato; la lett. c) sui gruppi, invece, difficilmente troverà applicazione pratica;
  • il finanziamento autorizzato resta prededucibile se la composizione sfocia in un concordato minore omologato o se si apre la liquidazione controllata, e ciò anche per effetto del comma 1-ter dell’art. 22, che fa permanere la prededuzione nelle procedure successive;
  • resta applicabile l’art. 24 comma 3: se il tribunale rigetta l’autorizzazione, gli atti compiuti non godono di protezione;
  • l’art. 24 comma 2 (esclusione della revocatoria ai sensi dell’art. 166 comma 2) e il comma 5 (esclusione di alcune fattispecie di bancarotta, che nel testo vigente riguarda anche le operazioni autorizzate ai sensi dell’art. 22) non sono richiamati dall’art. 25-quater comma 5: la portata di questa omissione per l’impresa minore è una questione da valutare caso per caso.

Per l’impresa minore, il principio pratico è che l’autorizzazione ex art. 22 è lo strumento più solido per far sopravvivere la nuova finanza a un eventuale concordato minore o a una liquidazione controllata, ma la richiesta va costruita tenendo conto che le regole di protezione non coincidono del tutto con quelle delle imprese maggiori.

Il perimetro dell’intervento del giudice

Un’ultima annotazione aiuta a collocare l’art. 22 nel sistema. Il Tribunale di Roma, con il decreto dell’8 agosto 2025, ha escluso che il giudice possa sindacare l’archiviazione disposta dal segretario generale della Camera di commercio, osservando che l’intervento dell’autorità giudiziaria nella composizione negoziata è limitato alle ipotesi tassativamente previste, come la conferma delle misure protettive o le autorizzazioni ex art. 22. E il Tribunale di Bologna, con il decreto del 30 gennaio 2024, ha ritenuto che il deposito di una richiesta ai sensi degli artt. 19 o 22 prima della scadenza dei 180 giorni dell’incarico dell’esperto (art. 17 comma 7 CCII) sia sufficiente a determinare la prosecuzione dell’incarico per il tempo necessario alla decisione. Il ricorso ex art. 22, quindi, è uno dei pochi momenti in cui il tribunale entra nella composizione negoziata: va preparato con la cura che si riserva a un atto giudiziale vero e proprio.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati di fantasia, che applicano i principi visti a situazioni tipo. Non descrivono casi seguiti dallo studio.

Simulazione 1: finanziamento bancario per una S.r.l. sopra soglia

Ipotesi: S.r.l. manifatturiera con debiti per 1.846.300 euro, istanza di composizione negoziata depositata martedì 3 novembre 2026, esperto che accetta lunedì 9 novembre 2026. Il piano prevede la prosecuzione dell’attività con un fabbisogno di cassa di 412.700 euro nei successivi nove mesi; una banca è disposta a erogare 340.000 euro solo se il credito sarà prededucibile.

  • Lunedì 14 dicembre 2026 l’impresa deposita il ricorso ex art. 22 comma 1 lett. a) al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, allegando piano, prospetto di tesoreria e un confronto tra scenari: senza finanziamento, liquidazione con un recupero stimato per i chirografari dell’11,4%; con finanziamento, accordo con un pagamento stimato del 27,8% anche dopo aver rimborsato in prededuzione i 340.000 euro.
  • Alla luce di Trib. Bergamo 5/7/2022 e di Trib. Parma 16/1/2026, il tribunale verificherà il presupposto della composizione, il fabbisogno complessivo e il confronto prognostico. Il raffronto è favorevole, e le trattative sono avviate con i creditori principali, come valorizzato da Trib. Bologna 9/1/2023.
  • Se a marzo 2027 serve un secondo finanziamento di 96.400 euro, l’impresa dovrà depositare un nuovo ricorso con il business plan aggiornato: secondo Trib. Treviso 8/7/2022 e 20/6/2022 la verifica va rifatta da capo, con relazione dell’esperto sullo stato delle trattative.
  • Esito: se le trattative falliscono e si apre la liquidazione giudiziale, la banca è pagata in prededuzione per effetto degli artt. 22 comma 1-ter e 24 comma 1 CCII.

Simulazione 2: finanziamento del socio in un’impresa minore

Ipotesi: S.n.c. artigiana sotto soglia (attivo 263.900 euro, ricavi 187.400 euro, debiti 431.250 euro). Istanza di composizione negoziata al segretario generale della Camera di commercio ai sensi dell’art. 25-quater comma 2. Un socio è pronto a versare 47.500 euro per acquistare un macchinario indispensabile alla commessa che sostiene il piano.

  • Prima ipotesi: il socio versa il 23 novembre 2026, senza autorizzazione. Il credito resta soggetto alla disciplina ordinaria (anche postergazione, se ne ricorrono i presupposti) e la prededuzione non può essere recuperata dopo: secondo Trib. Napoli n. 3424/2025 l’autorizzazione va chiesta prima dell’erogazione.
  • Seconda ipotesi: l’impresa deposita il ricorso ex art. 22 lett. b), richiamato dall’art. 25-quater comma 5, lunedì 21 dicembre 2026; il decreto arriva martedì 12 gennaio 2027 e il socio versa venerdì 22 gennaio 2027. Il credito è prededucibile per intero, senza il limite dell’80% previsto nel concordato preventivo (Trib. Napoli n. 3424/2025).
  • Esito: se le trattative non portano a un contratto o a un accordo e l’impresa propone un concordato minore poi omologato, l’art. 25-quater comma 6 conserva gli effetti dell’atto autorizzato: i 47.500 euro del socio mantengono la prededuzione anche dentro il concordato minore.

Simulazione 3: cessione di un ramo d’azienda

Ipotesi: S.p.A. del settore logistico intende cedere un ramo con 38 dipendenti. Un operatore ha offerto 1.215.000 euro, ma chiede l’esonero dai debiti dei libri contabili (612.800 euro riferibili al ramo).

  • Primo scenario: l’impresa chiede l’autorizzazione indicando solo l’offerente già individuato in via riservata. Alla luce di Trib. Brescia 6/11/2024, la mancanza di competitività è rilevabile d’ufficio e conduce al rigetto; per l’art. 24 comma 3, l’atto resta esposto alle azioni revocatorie.
  • Secondo scenario: l’esperto pubblica un invito a presentare offerte con termine di 30 giorni; arrivano due offerte, la migliore di 1.287.000 euro. L’impresa deposita il ricorso lunedì 8 febbraio 2027 con il confronto con il valore di realizzo stimato in liquidazione (941.000 euro) e la garanzia di prosecuzione dei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c.
  • Esito: soddisfatti i tre requisiti indicati da Trib. Fermo 12/2/2026, il tribunale può autorizzare. Il prezzo può confluire su un conto vincolato all’esperto e venire ripartito anche dopo la chiusura (Trib. Ancona 27/3/2025); l’esonero dell’acquirente regge anche in caso di procedura successiva (Trib. Genova 30/3/2026). Se però l’aggiudicatario si ritira prima del decreto, l’autorizzazione non può essere concessa (Trib. Brescia 4/6/2025).

La giurisprudenza in tabella

La tabella raccoglie tutte le pronunce citate in questa analisi. Si tratta quasi esclusivamente di provvedimenti di merito, spesso decreti di volontaria giurisdizione resi in camera di consiglio e pubblicati senza numero: per questo indichiamo il tribunale e la data, e il numero solo quando la fonte lo riporta. Le decisioni del 2021-2022 sono state rese sull’art. 10 del D.L. 118/2021, che conteneva i medesimi criteri oggi trasfusi nell’art. 22 CCII. Le fonti consultate sono il massimario sulla composizione negoziata della Camera di commercio di Pistoia-Prato (edizione maggio 2026) e la rassegna Unijuris sull’art. 22.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Trib. Treviso, 22/12/2021 Autorizzazione senza esperto La nomina dell’esperto non è condizione necessaria Il ricorso urgente può precedere la nomina
Trib. Treviso, 20/6/2022 Nuovo ricorso per altro finanziamento Relazione dell’esperto e ausiliario ex art. 68 c.p.c. Ogni richiesta va istruita da capo
Trib. Bergamo, 5/7/2022 Criteri di valutazione Verifica del presupposto, del piano e del fabbisogno Serve un piano con fabbisogno complessivo
Trib. Treviso, 8/7/2022 Finanza ponte successiva Accertamento ex novo sul business plan aggiornato La prima autorizzazione non copre le successive
Trib. Parma, 4/11/2022 Criteri per la cessione d’azienda Procedura competitiva e non inferiorità rispetto alla liquidazione Documentare la ricerca dell’acquirente
Trib. Bologna, 9/1/2023 Istanza riproposta Accoglibile se migliorano prospettive e adesioni Il rigetto non chiude la strada
Trib. Piacenza, 1/6/2023 Affitto con proposta irrevocabile Inammissibile l’autorizzazione richiesta Non usare l’affitto per aggirare la competitività
Trib. Bologna, 30/1/2024 Durata dell’incarico Il deposito della richiesta ex art. 22 proroga l’incarico Depositare entro i 180 giorni
App. Venezia, Sez. I, 28/3/2024 Parere dell’esperto Non necessario: valutazione autonoma del tribunale Conferma di secondo grado
Trib. Milano, 28/3/2024 Prededuzione in generale Non maturano crediti prededucibili oltre quelli di legge Senza autorizzazione niente prededuzione
Trib. Parma, 30/7/2024 Esonero e debiti erariali Efficacia subordinata al successo dell’accordo L’effetto purgativo segue il risanamento
Trib. Brescia, 6/11/2024 Competitività Requisito autonomo, verificato d’ufficio Senza gara niente esonero
Trib. Vasto, 5/2/2025 Finanziamento da terzi Ammesso se essenziale, trasparente e funzionale Anche i non soci possono finanziare
Trib. Ancona, 27/3/2025 Attuazione dopo la chiusura Prezzo su conto vincolato all’esperto Uso del comma 1-bis
Trib. Napoli, Sez. VII, n. 3424, 8/4/2025 Finanziamenti dei soci Prededuzione piena, ma autorizzazione preventiva Il socio versa dopo il decreto
Trib. Terni, 30/4/2025 Affitto d’azienda Escluso dal regime della lett. d) L’affitto non dà esonero
Trib. Brescia, 4/6/2025 Acquirente ritirato Serve un cessionario certo e scelto con gara Vincolare l’offerente
Trib. Roma, 8/8/2025 Ruolo del giudice Intervento limitato a misure e autorizzazioni Il ricorso ex art. 22 è atto centrale
Trib. Lanciano, 17/10/2025 Cautele sulla liquidità Misure fino a 12 mesi per proteggere il prezzo Tutela del ricavato della cessione
Trib. Parma, 16/1/2026 Giudizio prognostico Confronto tra scenari con e senza l’atto Il confronto numerico è decisivo
Trib. Fermo, 12/2/2026 Requisiti della cessione Continuità, soddisfazione, competitività Checklist del ricorso
Trib. Genova, 30/3/2026 Funzione dell’autorizzazione Effetto speciale che permane nelle procedure successive Stabilità per finanziatori e acquirenti

La sintesi operativa

Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano principi pratici che valgono sia per l’impresa che chiede la nuova finanza sia per chi la concede:

  • L’autorizzazione non serve per fare l’operazione, ma per renderla prededucibile o, nella cessione, per esonerare l’acquirente dai debiti pregressi.
  • Il tribunale compie un giudizio prognostico: confronta lo scenario con il finanziamento e quello senza, rispetto all’alternativa liquidatoria.
  • Senza un piano di risanamento concreto e un fabbisogno finanziario quantificato l’istanza rischia il rigetto.
  • Il parere dell’esperto non è un requisito di legge, ma il suo coinvolgimento pesa e un dissenso iscritto nel registro delle imprese è un ostacolo serio.
  • Ogni nuovo finanziamento richiede un nuovo ricorso e una verifica aggiornata.
  • Il finanziamento del socio può essere prededucibile per intero, ma solo se autorizzato prima dell’erogazione.
  • La nozione di finanziamento va maneggiata con prudenza: conviene strutturare la nuova finanza come erogazione di denaro o garanzia, non come dilazione commerciale.
  • Nella cessione d’azienda la competitività è condizione imprescindibile e l’acquirente deve essere certo.
  • Un rigetto lascia gli atti esposti alle revocatorie: l’istanza va preparata, non tentata.
  • La prededuzione autorizzata sopravvive alle procedure successive; per l’impresa minore lo garantisce l’art. 25-quater comma 6 anche nel concordato minore e nella liquidazione controllata.

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Se il tribunale autorizza il finanziamento, l’impresa è obbligata a contrarlo?

No. L’autorizzazione è una facoltà. Come chiarito da Trib. Napoli n. 3424/2025, serve ad attribuire la prededuzione; l’imprenditore conserva la gestione e può decidere di non utilizzarla, per esempio se trova condizioni migliori. Il comma 1-bis consente anche di attuarla dopo la chiusura della composizione negoziata, se il decreto o la relazione finale dell’esperto lo prevedono.

Il socio che ha già versato può ancora ottenere la prededuzione?

Secondo la decisione napoletana del 2025, no: l’autorizzazione va chiesta prima dell’erogazione e nella composizione negoziata manca una norma che consenta il riconoscimento a posteriori, come quella prevista per il concordato preventivo dall’art. 99 comma 5 CCII. Chi ha già versato dovrà valutare con il professionista la propria posizione nelle eventuali procedure successive.

Serve un avvocato per il ricorso ex art. 22?

Il procedimento si svolge davanti al tribunale con le forme del rito camerale ed è soggetto a reclamo al collegio. Considerato che il giudice sente le parti interessate e può assumere informazioni, e che dal rigetto derivano conseguenze sulle azioni revocatorie (art. 24 comma 3), è un atto che richiede una difesa tecnica attenta, coordinata con l’esperto e con i consulenti contabili dell’impresa.

Quanto tempo serve per ottenere l’autorizzazione?

La legge non fissa un termine per la decisione. Le pronunce mostrano che i tempi dipendono dalla completezza del ricorso, dall’audizione delle parti e dall’eventuale nomina di un ausiliario (Trib. Treviso 20/6/2022). È però importante depositare il ricorso entro la durata dell’incarico dell’esperto: secondo Trib. Bologna 30/1/2024 il deposito tempestivo consente la prosecuzione dell’incarico.

Il fornitore che concede dilazioni può chiedere la prededuzione?

È il terreno più incerto. Trib. Vasto 5/2/2025 ha letto in senso ampio la formula “in qualsiasi forma” con riferimento a un finanziamento da terzi, ma il testo della norma continua a richiamare banche e intermediari e la prededuzione va interpretata con rigore perché altera le prelazioni. Una semplice dilazione di fornitura rischia di non essere considerata un finanziamento: meglio strutturare l’operazione in modo diverso.

Come applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo: il lavoro dello Studio Monardo

Gli orientamenti che hai letto diventano utili solo se tradotti in atti. Ecco come lo Studio Monardo li applica concretamente.

  1. Verifichiamo i presupposti di accesso: controlliamo che sussista lo squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza e che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, come richiesto da Trib. Bergamo 5/7/2022, e per l’impresa minore controlliamo le soglie dell’art. 2 comma 1 lett. d).
  2. Costruiamo il confronto tra scenari: con i commercialisti dello staff elaboriamo il prospetto “con finanziamento” e “senza finanziamento” rispetto all’alternativa liquidatoria, che è il cuore del giudizio prognostico.
  3. Quantifichiamo il fabbisogno complessivo: redigiamo il prospetto di tesoreria che collega l’importo richiesto agli impieghi del piano.
  4. Strutturiamo la nuova finanza: valutiamo se l’operazione ricade nella lett. a), b) o c) e la configuriamo in modo coerente con la nozione di finanziamento, evitando forme a rischio di inammissibilità.
  5. Redigiamo e depositiamo il ricorso ex art. 22 davanti al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, prima dell’erogazione, e lo coordiniamo con l’esperto ai sensi dell’art. 21.
  6. Organizziamo la procedura competitiva nella cessione d’azienda: avviso, raccolta delle offerte, criteri di scelta, vincolo dell’offerente, così da soddisfare i requisiti indicati da Trib. Brescia e Trib. Fermo.
  7. Partecipiamo all’audizione e assistiamo l’impresa nell’eventuale reclamo al collegio, oppure assistiamo il finanziatore o il creditore che intende contestare l’autorizzazione.
  8. Prevediamo l’attuazione dopo la chiusura: quando serve, chiediamo che il decreto o la relazione finale indichino l’attuazione ai sensi del comma 1-bis, anche con conto vincolato.
  9. Difendiamo la prededuzione nelle procedure successive: concordato, liquidazione giudiziale o, per l’impresa minore, concordato minore e liquidazione controllata, facendo valere gli artt. 22 comma 1-ter, 24 comma 1 e 25-quater comma 6.
  10. Valutiamo gli effetti dei debiti tributari nel percorso, coordinando l’autorizzazione con l’eventuale transazione fiscale dell’art. 23 comma 2-bis, come modificato dal D.Lgs. 147/2026.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista significa che gli orientamenti analizzati in queste pagine si difendono con la stessa strategia dal ricorso ex art. 22 al reclamo al collegio, fino agli eventuali giudizi di legittimità nelle procedure successive in cui si discute la prededuzione, con lo stesso difensore e la stessa linea. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di conoscere dall’interno le trattative su cui il tribunale fonda la sua valutazione, mentre quella di Gestore della crisi e di fiduciario OCC copre le procedure dell’impresa minore in cui gli effetti degli atti autorizzati devono essere conservati. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i numeri del piano e gli argomenti giuridici del ricorso nascono insieme.

Chiusura

La domanda del titolo ha una risposta affermativa, ma condizionata: i finanziamenti prededucibili in composizione negoziata si ottengono se l’impresa dimostra al tribunale, prima dell’erogazione, che la nuova finanza è funzionale alla continuità e porta ai creditori più di quanto otterrebbero senza. I decreti dal 2021 al 2026 mostrano che il giudice guarda ai numeri, al piano, allo stato delle trattative e, nella cessione d’azienda, alla competitività della scelta dell’acquirente. Una volta ottenuta, l’autorizzazione dà una protezione robusta, che resiste anche alle procedure successive, comprese quelle dell’impresa minore.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché unisce competenze certificate che coprono ogni fase: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce quindi il percorso dal punto di vista di chi conduce le trattative; è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, e segue perciò il concordato minore e la liquidazione controllata in cui l’art. 25-quater comma 6 fa sopravvivere gli atti autorizzati; è avvocato cassazionista, e può difendere la prededuzione fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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