Questa pagina raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da due persone che, in apparenza, stanno su fronti opposti: il lavoratore che non ha ricevuto il TFR e si è rivolto al Fondo di garanzia dell’INPS, e l’ex datore di lavoro persona fisica (il titolare di una ditta individuale, l’artigiano, il piccolo commerciante) che, dopo aver chiuso l’attività, sta valutando la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente e si chiede che fine farà il debito che l’INPS gli contesta dopo aver pagato il TFR al posto suo. Le risposte sono complete, ma ciascuna si può leggere anche da sola.
Il quadro normativo, in breve. L’art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l’INPS il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, che paga il TFR quando il datore è insolvente e poi subentra di diritto nel privilegio del lavoratore sul patrimonio del datore (comma 7). Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 estende la garanzia alle ultime tre mensilità di retribuzione. La circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023 ha aggiornato le istruzioni alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Infine gli artt. 278-283 CCII, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, disciplinano l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti.
Perché ce ne occupiamo noi. Il nodo di questo tema sta all’incrocio tra il sovraindebitamento (liquidazione controllata, esdebitazione, posizione dei creditori privilegiati come l’INPS surrogato) e il contenzioso previdenziale con l’Istituto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si forma lo stato passivo di una liquidazione controllata e come si arriva al decreto di esdebitazione. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti permette poi di ricostruire le posizioni contributive e di TFR che l’INPS fa valere.
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Il mio ex datore non mi ha pagato il TFR: cos’è esattamente il Fondo di garanzia e quando paga al posto suo?
È un fondo gestito dall’INPS che si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR, ma solo se ricorrono presupposti precisi. Non è un anticipo “a richiesta” né una forma di prestito: è una prestazione che la legge riconosce al lavoratore quando il datore non può più pagare.
L’art. 2 della L. 297/1982 prevede due strade, e conviene capire subito in quale ci si trova.
La prima strada riguarda il datore sottoposto a una procedura concorsuale. Il lavoratore chiede al curatore (o al commissario, o al liquidatore) di essere ammesso allo stato passivo per il TFR; trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, oppure dopo la decisione sulle eventuali opposizioni o impugnazioni, può chiedere il pagamento al Fondo, al netto delle somme già ricevute (commi 2 e 4 dell’art. 2). La norma è stata scritta con i riferimenti alla legge fallimentare; la circolare INPS n. 70/2023 elenca tra le procedure che danno titolo la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria e anche il concordato semplificato dell’art. 25-sexies CCII.
La seconda strada riguarda il datore non soggetto alle procedure concorsuali maggiori. Qui il comma 5 dell’art. 2 consente di rivolgersi al Fondo quando, cessato il rapporto, il datore non ha pagato o ha pagato in parte e l’esecuzione forzata si è rivelata in tutto o in parte insufficiente. È la strada tipica del piccolo imprenditore sotto soglia, dell’artigiano, del professionista con dipendenti.
C’è poi una regola che vale in entrambi i casi: il Fondo deve pagare entro 60 giorni dalla richiesta (comma 7). E c’è un principio che la Cassazione ripete da anni e che è decisivo per tutto quello che diremo dopo: la prestazione del Fondo non è la stessa obbligazione del datore, ma un’obbligazione previdenziale autonoma, che nasce dalla legge. Lo ha ribadito, tra le altre, Cass. lav. ord. n. 30746 del 21 novembre 2025, secondo cui il diritto alla garanzia deriva da un rapporto previdenziale distinto da quello di lavoro, regolato soltanto dalle norme imperative.
Per le ultime tre mensilità di retribuzione (diverse dal TFR) interviene invece il D.Lgs. 80/1992, con un massimale e con un periodo di riferimento ancorato ai dodici mesi precedenti l’apertura della procedura o l’inizio dell’esecuzione: ne parliamo più avanti.
Se l’INPS mi paga il TFR, il debito del datore sparisce?
No. Il datore resta debitore, solo che da quel momento il suo creditore, per la parte pagata, diventa l’INPS.
È il meccanismo della surrogazione legale. L’art. 2, comma 7, della L. 297/1982 stabilisce che, eseguito il pagamento ed esibita la contabile, il Fondo subentra di diritto nel privilegio che il lavoratore aveva sul patrimonio del datore di lavoro e degli eventuali condebitori solidali, con espresso richiamo agli artt. 2751-bis e 2776 del codice civile. Detto in parole semplici: l’INPS prende il posto del lavoratore nella fila dei creditori, con lo stesso rango.
Questo ha tre conseguenze pratiche.
La prima riguarda il lavoratore: per la parte pagata dal Fondo non ha più nulla da pretendere dal datore. Se ha anche altri crediti (straordinari, differenze retributive, mensilità non coperte dal Fondo), quelli restano suoi e continua a farli valere personalmente.
La seconda riguarda il datore: il debito non si estingue, cambia titolare. Molti ex titolari di ditta individuale lo scoprono anni dopo, quando arriva la richiesta dell’Istituto o quando, presentando la domanda di liquidazione controllata, trovano l’INPS tra i creditori per somme che pensavano “chiuse” con la cessazione dei rapporti.
La terza riguarda il rapporto tra le due obbligazioni. Proprio perché la prestazione del Fondo è autonoma, l’INPS non può contestare al lavoratore l’esistenza o l’entità del credito sulla base di vicende interne al rapporto di lavoro, una volta che il credito è stato accertato verso il datore: è un principio richiamato da Cass. lav. sent. n. 1864 del 27 gennaio 2025, che collega l’esigenza di un accertamento giudiziale del credito proprio alla tutela del diritto di surroga del Fondo e del privilegio sul patrimonio del datore.
La surroga, insomma, non è un dettaglio burocratico: è il motivo per cui la domanda di questa pagina ha senso. Se l’INPS non si surrogasse, non ci sarebbe alcun debito “verso il Fondo” da cancellare. Ed è proprio perché il credito dell’INPS è lo stesso credito del lavoratore, passato di mano, che la sua sorte nell’esdebitazione segue le regole dei crediti concorsuali.
Con quale privilegio l’INPS si mette in fila tra i creditori?
Con il privilegio generale sui mobili che spettava al lavoratore per il TFR, quello dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., e con la collocazione sussidiaria sugli immobili richiamata dall’art. 2776 c.c.
È la legge a dirlo, senza margini: il comma 7 dell’art. 2 L. 297/1982 parla di subentro “nel privilegio” del lavoratore, richiamando entrambe le norme del codice. Il credito per TFR è tra quelli che l’art. 2751-bis, n. 1, collega al lavoro subordinato e alle indennità dovute per la cessazione del rapporto; l’art. 2776 serve a far concorrere quel credito, quando i beni mobili non bastano, anche sul ricavato degli immobili, dopo i crediti che vi sono preferiti.
Nella pratica di una liquidazione (giudiziale o controllata) questo significa che l’INPS surrogato:
- viene pagato dopo le spese della procedura e i crediti prededucibili;
- concorre alla pari con gli altri crediti di lavoro dello stesso grado, compresi quelli residui degli stessi lavoratori;
- passa prima dei chirografari (fornitori, banche senza garanzia, carte di credito) e di molti altri privilegiati di grado inferiore.
Due avvertenze. La circolare n. 70/2023 ricorda che il credito deve essere stato ammesso al passivo espressamente come TFR o retribuzione e con il titolo di prelazione indicato: se nel ricorso il privilegio non è stato chiesto, il credito resta chirografario e il Fondo non può intervenire, perché verrebbe meno proprio la possibilità di surrogarsi nel privilegio. È un errore che si paga caro, e lo commette spesso chi presenta la domanda di insinuazione da solo.
La seconda avvertenza riguarda le quote di TFR che il datore avrebbe dovuto versare al Fondo di Tesoreria (aziende con almeno 50 dipendenti, per il TFR maturato dal 2007). Nell’ordinanza interlocutoria n. 25175/2025 la Sezione lavoro ha riportato l’orientamento secondo cui il credito surrogato dal Fondo di garanzia gode del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, mentre il credito che l’INPS insinua al posto del lavoratore per le quote di Tesoreria avrebbe, secondo Cass. n. 10082/2025, un privilegio di grado minore. Su quel tema sono intervenute nell’ottobre 2026 le Sezioni Unite: lo vediamo più avanti.
E l’esdebitazione cancella anche il debito verso l’INPS?
In linea di principio sì: la parte del credito dell’INPS che resta insoddisfatta alla fine della liquidazione diventa inesigibile, perché è un credito concorsuale anteriore e non rientra tra i debiti che la legge esclude. Ma prima di dirlo con certezza vanno fatte alcune verifiche.
L’art. 278, comma 1, CCII definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti, che comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una liquidazione giudiziale o controllata. Il credito dell’INPS surrogato ha tre caratteristiche che lo portano dentro questa regola:
- è anteriore: nasce dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione, cioè da fatti precedenti all’apertura della procedura (la surroga cambia il titolare, non l’origine del credito);
- è concorsuale: l’INPS partecipa al concorso, si fa ammettere al passivo e riceve i riparti;
- non è tra le esclusioni del comma 7, che riguardano soltanto gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
Il TFR, e quindi il credito di chi paga il TFR al posto del datore, non è in quell’elenco. Nessuna norma del CCII prevede un trattamento di favore per i crediti previdenziali dell’INPS rispetto all’esdebitazione.
Le verifiche, però, sono reali e le trattiamo una per una nelle risposte che seguono: se l’INPS ha partecipato o no al concorso (art. 278, comma 2); se ci sono coobbligati o garanti, che restano esposti (comma 6); se il debitore ha i requisiti soggettivi degli artt. 280 e 282, comma 2; se il debitore era già fallito con la vecchia legge, perché in quel caso le regole sono diverse; se si tratta di esdebitazione dell’incapiente, che ha una struttura propria.
Serve per forza che il datore sia in una procedura concorsuale perché il Fondo paghi?
No. Serve una procedura concorsuale se il datore vi è assoggettabile; se non lo è, basta un’esecuzione individuale rimasta infruttuosa.
È la distinzione tra i commi 2-4 e il comma 5 dell’art. 2 L. 297/1982, ripresa per le ultime mensilità dall’art. 1 del D.Lgs. 80/1992: il comma 1 di quell’articolo riguarda il datore sottoposto a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria; il comma 2 il datore non assoggettabile, per il quale il Fondo interviene solo se l’esecuzione forzata è risultata in tutto o in parte insufficiente.
La circolare n. 70/2023 (par. 5.2) elenca per il datore non assoggettabile quattro requisiti:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- inapplicabilità delle procedure concorsuali, che l’INPS verifica sulle soglie dimensionali dell’impresa (attivo, ricavi e debiti entro i limiti di 300.000, 200.000 e 500.000 euro);
- prova del credito con un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo, sentenza, verbale di conciliazione con efficacia esecutiva);
- insufficienza delle garanzie patrimoniali emersa da un’esecuzione forzata seria e adeguata.
Il punto di confine è il datore persona fisica sovraindebitato. Per lui non c’è la liquidazione giudiziale (se è un imprenditore minore o non è imprenditore), ma ci sono gli strumenti del sovraindebitamento: liquidazione controllata, concordato minore, esdebitazione dell’incapiente. La circolare se ne occupa in un paragrafo dedicato (6.2), con una regola di prudenza: per le procedure non espressamente previste, l’intervento del Fondo va valutato caso per caso.
Qualche indicazione concreta però c’è. Per il concordato minore l’INPS distingue in base al voto: il lavoratore che ha votato a favore o non ha votato non può chiedere l’intervento del Fondo; se il concordato è stato omologato nonostante il suo voto contrario, può chiederlo. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) è esclusa. La composizione negoziata e i relativi accordi non danno titolo. Della liquidazione controllata parliamo nella risposta successiva.
Cosa significa per il lavoratore: prima di scegliere la strada, bisogna capire che tipo di datore si ha davanti. Chi avvia un pignoramento contro un datore che era in realtà assoggettabile a liquidazione giudiziale rischia di vedersi respingere la domanda dal Fondo; chi aspetta una procedura che non arriverà mai rischia di perdere tempo prezioso rispetto alla prescrizione.
Il mio ex datore è una persona fisica e ha chiesto la liquidazione controllata: il Fondo interviene lo stesso?
Sì, la circolare INPS n. 70/2023 considera la liquidazione controllata, ma con un’impostazione propria: conta soprattutto la prova che il patrimonio del datore non basta.
Il paragrafo 6.2.1 della circolare ricorda le regole di accesso alla liquidazione controllata dell’art. 268 CCII: la domanda può venire dal debitore o da un creditore; il creditore può chiederla solo se il debitore è insolvente e, quando agisce lui, la procedura non si apre se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro. La stessa circolare aggiunge un elemento molto utile per il lavoratore: l’attestazione dell’OCC sull’impossibilità di acquisire attivo da distribuire può valere come prova dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore. Per le modalità operative rinvia a un messaggio precedente (n. 4968/2015), che non abbiamo esaminato in questa sede e va consultato caso per caso.
Ricordiamo cosa dice l’art. 268, comma 3, CCII nel testo vigente: se è un creditore ad agire contro una persona fisica, la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie; se è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che un attivo è acquisibile. Questa attestazione, che nasce per regolare l’accesso alla procedura, finisce per pesare anche sul rapporto tra il lavoratore e il Fondo.
In pratica si possono presentare due scenari.
Liquidazione controllata aperta. Il lavoratore presenta la domanda di ammissione al passivo al liquidatore, chiedendo espressamente il privilegio per TFR e retribuzioni. Una volta formato lo stato passivo, chiede l’intervento del Fondo secondo le istruzioni INPS. Il Fondo paga, si surroga e incassa i riparti al posto del lavoratore, per la quota pagata.
Liquidazione controllata non aperta per mancanza di attivo. Se il lavoratore (o un altro creditore) ha chiesto la liquidazione e il datore ha opposto l’attestazione dell’OCC sull’assenza di attivo, la procedura non parte. Qui la circolare suggerisce che quell’attestazione può supplire alla prova dell’esecuzione infruttuosa. Resta però necessario il titolo che accerta il credito verso il datore, come ha ricordato Cass. lav. n. 1864/2025: l’accertamento giudiziale del credito è un requisito che non si può saltare, perché l’INPS è terzo rispetto al rapporto e la sua prestazione è modulata sul credito accertato.
Dal lato del datore, la cosa da tenere presente è una sola: se il Fondo ha già pagato, l’INPS comparirà nell’elenco dei creditori come surrogato, con privilegio, e andrà indicato come tale nella domanda e nella relazione dell’OCC.
Come fa l’INPS a entrare nello stato passivo dopo aver pagato il TFR?
Facendo valere la surroga davanti al curatore o al liquidatore: la legge collega il subentro al pagamento documentato, cioè alla contabile.
L’art. 2, comma 7, L. 297/1982 è chiaro su un punto: il Fondo subentra nel privilegio “di diritto”, dopo l’esibizione della contabile di pagamento. Non serve un accordo con il lavoratore, né il suo consenso. Nella pratica le situazioni sono due.
Se il credito del lavoratore è già stato ammesso al passivo (ed è il caso normale, perché nelle procedure concorsuali il Fondo paga proprio sulla base dello stato passivo), l’INPS comunica al curatore o al liquidatore l’avvenuto pagamento e chiede di essere considerato titolare del credito, per l’importo pagato, ai fini dei riparti. Il credito resta quello ammesso, con lo stesso rango; cambia il soggetto che incassa. Se il Fondo ha pagato solo una parte, il lavoratore resta titolare del residuo.
Se il credito non era ancora insinuato (situazione frequente quando il Fondo è intervenuto per esecuzione infruttuosa e il datore, solo dopo, entra in liquidazione controllata), è l’INPS che presenta la domanda di ammissione al passivo come creditore surrogato, documentando titolo, pagamento e privilegio.
La circolare n. 70/2023 dedica alla surroga un paragrafo specifico (il n. 15, secondo l’indice); nella copia che abbiamo consultato quella parte non era leggibile, per cui le istruzioni di dettaglio vanno verificate sul testo integrale pubblicato dall’Istituto. Quello che si legge con certezza è il collegamento, nel par. 5.1, tra intervento del Fondo, imputazione del credito a TFR o retribuzione e possibilità di surrogarsi nel privilegio.
Ecco i passaggi in sequenza, dal lato del lavoratore e dell’INPS, con i termini che conosciamo dalle fonti lette.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Cessazione del rapporto | Il datore non paga il TFR | Da qui decorre la prescrizione quinquennale del TFR (circ. 70/2023, par. 4) | — |
| 2a. Datore in procedura concorsuale | Domanda di ammissione al passivo con privilegio art. 2751-bis n. 1 c.c. | Nei termini fissati dalla procedura | Curatore / liquidatore / commissario |
| 2b. Datore non assoggettabile | Titolo giudiziale + esecuzione forzata infruttuosa | Esecuzione “seria e adeguata” (circ. 70/2023, par. 5.2) | Giudice del lavoro, poi ufficiale giudiziario |
| 3. Domanda al Fondo | Istanza telematica all’INPS | Decorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo o dopo la decisione sulle opposizioni (art. 2, c. 2, L. 297/1982) | INPS |
| 4. Pagamento | Accredito al lavoratore | Entro 60 giorni dalla richiesta (art. 2, c. 7) | INPS |
| 5. Surroga | Subentro nel privilegio dopo la contabile | Dal pagamento | Curatore / liquidatore |
| 6. Riparti | Incasso da parte dell’INPS per la quota pagata | Secondo i piani di riparto | Organi della procedura |
| 7. Esdebitazione (liquidazione controllata) | Decreto che dichiara inesigibili i residui | Alla chiusura o decorsi 3 anni dall’apertura (art. 282, c. 1, CCII) | Tribunale, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore |
| 8. Osservazioni dei creditori | INPS e lavoratori ammessi possono interloquire | 15 giorni dalla comunicazione dell’istanza (art. 282, c. 1) | Tribunale |
| 9. Reclamo | Contro il decreto | 30 giorni, nelle forme dell’art. 124 CCII (art. 282, c. 3) | Tribunale |
Un’avvertenza sui termini processuali: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9, comma 1, CCII). Il reclamo contro il decreto di esdebitazione e il termine per le osservazioni corrono anche nel mese di agosto.
E se il datore non è “fallibile” e il pignoramento va a vuoto?
È proprio il caso del comma 5: l’esecuzione infruttuosa apre la porta al Fondo, ma deve essere un’esecuzione vera, non un tentativo di facciata.
Il lavoratore deve prima procurarsi un titolo che accerti il credito verso il datore. Cass. lav. n. 1864/2025 ha confermato il rigetto della domanda di una lavoratrice che si era rivolta al Fondo senza un titolo giudiziale, in un caso in cui il datore era una società già cancellata dal registro delle imprese. La Corte ha spiegato che il fatto costitutivo del diritto verso il Fondo non è la semplice cessazione del rapporto, ma la presenza dei presupposti dell’art. 2: insinuazione al passivo oppure, per il datore non fallibile, un’esecuzione forzata infruttuosa. E ha aggiunto che la cancellazione della società non impedisce di formare il titolo, perché i soci subentrano nei rapporti non definiti.
Quanto all’esecuzione, la stessa pronuncia ricorda l’orientamento per cui l’onere di agire esecutivamente si misura sull’ordinaria diligenza: non si pretende che il lavoratore tenti ogni possibile azione, anche palesemente inutile, ma che faccia ciò che un creditore diligente farebbe. La circolare n. 70/2023 traduce questo principio in indicazioni operative: verbali di pignoramento mobiliare negativo presso la sede e la residenza (a seconda della forma giuridica del datore) e, per i crediti di importo lordo fino a 5.000 euro, nessun obbligo di tentare anche il pignoramento immobiliare.
Per il datore persona fisica questo passaggio ha una conseguenza che pochi considerano. L’esecuzione infruttuosa non chiude la partita: l’INPS paga, si surroga e da quel momento è un creditore con titolo e privilegio. Se il datore, mesi o anni dopo, chiede la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente, l’INPS sarà lì, e il suo credito andrà trattato nella procedura come quello di qualunque altro creditore privilegiato anteriore.
Un ultimo dettaglio sul periodo coperto per le ultime mensilità: il D.Lgs. 80/1992 (art. 2, comma 1) collega i tre mesi garantiti ai dodici mesi che precedono, a seconda dei casi, l’apertura della procedura o l’inizio dell’esecuzione forzata. La circolare (par. 9.1) precisa che il riferimento è al deposito del ricorso per l’esecuzione individuale. Chi lascia passare troppo tempo tra la cessazione del rapporto e l’avvio dell’esecuzione può trovarsi con mensilità fuori dalla finestra di garanzia.
Quando arriva l’esdebitazione e cosa succede alla parte che l’INPS non ha recuperato?
Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera alla chiusura della procedura oppure, se prima, decorsi tre anni dall’apertura; da quel momento il residuo non pagato all’INPS non si può più pretendere dal debitore.
L’art. 282, comma 1, CCII stabilisce che l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. L’istanza viene comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi al passivo, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese; quello che riguarda il consumatore o il professionista si pubblica in un’area apposita del sito del tribunale o del Ministero della giustizia. Contro il decreto (o contro quello che accerta le preclusioni) creditori e debitore possono proporre reclamo entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 124 (comma 3).
Per la liquidazione giudiziale (il caso dell’imprenditore individuale sopra soglia) l’art. 281 prevede un meccanismo analogo: il tribunale, su istanza del debitore, insieme al decreto di chiusura o decorsi almeno tre anni dall’apertura, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti, dopo aver sentito gli organi della procedura e dato ai creditori 15 giorni per le osservazioni. Sulla “contestualità” con il decreto di chiusura è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 74/2026, che l’ha letta in senso logico-funzionale: l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo.
Cosa succede, concretamente, al credito dell’INPS surrogato:
- la parte incassata con i riparti è definitivamente acquisita dall’Istituto;
- la parte non incassata diventa inesigibile verso il debitore (art. 278, comma 1);
- l’esdebitazione non incide sui giudizi in corso e sulle operazioni di liquidazione ancora da completare (art. 282, comma 2-bis): se l’esdebitazione è dichiarata a procedura aperta e poi arriva altro attivo, l’INPS partecipa ai riparti successivi.
Inesigibile non vuol dire che l’INPS debba “restituire” qualcosa o che il lavoratore perda quanto ha ricevuto dal Fondo. Significa che l’Istituto non può più agire contro il debitore esdebitato per quella somma: niente nuovi pignoramenti, niente compensazioni forzose con altre prestazioni (su quest’ultimo punto la prassi andrà verificata caso per caso), niente richieste di pagamento.
E se l’INPS non si è insinuata al passivo della liquidazione?
L’esdebitazione opera lo stesso, ma solo per la parte che eccede la percentuale pagata nel concorso ai creditori dello stesso grado.
È la regola dell’art. 278, comma 2, CCII: nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Applicata al nostro caso: se nella liquidazione controllata i crediti di lavoro con privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, sono stati pagati al 40%, l’INPS surrogato che non si è insinuato può ancora pretendere dal debitore esdebitato il 40% del suo credito; il restante 60% è inesigibile.
Quando succede? Più spesso di quanto si pensi, per due ragioni. Il Fondo può aver pagato dopo la formazione dello stato passivo per un lavoratore che non si era insinuato e che ha percorso la strada dell’esecuzione individuale prima dell’apertura della liquidazione; oppure il debitore, nella domanda, non ha indicato l’INPS come creditore surrogato e l’Istituto non ha ricevuto le comunicazioni. È per questo che, dal lato del datore, è fondamentale indicare l’INPS nell’elenco dei creditori con il titolo corretto: un creditore escluso per negligenza del debitore è un problema in sede di esdebitazione, non un vantaggio.
Va segnalato che la regola del comma 2 è contestata. I Tribunali di Verona e di Milano, in giudizi di esdebitazione successivi a liquidazioni controllate, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, sostenendo che, alla luce della Direttiva UE 2019/1023, l’esdebitazione dovrebbe operare pienamente anche verso i creditori anteriori non insinuati. Con l’ordinanza n. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti senza esaminare il merito, perché le ordinanze non erano state notificate ai creditori ammessi al passivo, che sono parti del giudizio di esdebitazione. La questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Oggi la regola del comma 2 è vigente e va applicata.
Un dettaglio che deriva proprio dall’ord. 104/2026 e che riguarda direttamente l’INPS: se i creditori ammessi al passivo sono parti necessarie del giudizio di esdebitazione, l’INPS surrogato ammesso deve ricevere le comunicazioni dell’istanza e del decreto. Un’esdebitazione dichiarata senza che l’Istituto sia stato messo in condizione di interloquire è più esposta a contestazioni.
Il mio ex datore ha chiesto l’esdebitazione dell’incapiente, senza liquidazione: il debito verso l’INPS si cancella lo stesso?
Sì, l’esdebitazione dell’incapiente libera da tutti i debiti, compresi quelli verso l’INPS surrogato, ma con regole diverse: niente riparti, un controllo di meritevolezza più stringente e tre anni di “osservazione”.
L’art. 283 CCII riguarda il debitore persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Può accedere all’esdebitazione una sola volta. Il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto serve al mantenimento della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (comma 2): con i valori 2026 dell’assegno sociale, per una persona sola la soglia è di 10.651,68 euro annui.
Per il nostro tema contano quattro aspetti.
La domanda va presentata tramite l’OCC con l’elenco di tutti i creditori, con importi e indirizzi PEC (comma 3, lett. a). L’INPS surrogato deve esserci, con il credito per il TFR pagato dal Fondo. Il decreto è comunicato ai creditori, che possono proporre reclamo entro 30 giorni (comma 8).
Il giudice valuta la meritevolezza ed esclude il beneficio in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (comma 7). Un datore che ha trattenuto il TFR senza pagarlo mentre l’attività era ancora in piedi deve aspettarsi che la sua condotta venga esaminata: torneremo su questo punto nella “domanda che nessuno fa”.
Per tre anni dal decreto resta ferma l’esigibilità nei limiti del comma 9: se sopravvengono utilità ulteriori che consentono l’utile soddisfacimento dei creditori, l’OCC, con l’autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità. L’INPS è uno di questi creditori.
C’è un limite per chi era già fallito con la vecchia legge. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 ha affermato che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti del fallimento. L’ex imprenditore individuale fallito prima del 15 luglio 2022, con l’INPS surrogato tra i creditori di quel fallimento, non può quindi usare l’art. 283 per cancellare quei debiti; la Corte ha lasciato aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento.
C’è poi un problema dal lato del lavoratore che ancora non è stato pagato: l’esdebitazione dell’incapiente non è una procedura concorsuale con stato passivo, e la circolare n. 70/2023 non la menziona tra le procedure che danno titolo. Il lavoratore che non ha ancora chiesto il Fondo deve muoversi con la strada del comma 5 (titolo ed esecuzione infruttuosa) o attraverso l’attestazione dell’OCC, e conviene che lo faccia prima che il decreto renda il credito inesigibile verso il datore: come l’INPS valuti una domanda presentata dopo il decreto ex art. 283 è un punto che, nelle fonti esaminate, non trova una risposta espressa.
Ci sono altre persone che restano esposte anche dopo l’esdebitazione del datore?
Sì, e qui l’INPS surrogato può ancora recuperare: l’esdebitazione libera il debitore, non i coobbligati e i garanti.
L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. E l’art. 2, comma 7, L. 297/1982 prevede che il Fondo subentri nel privilegio del lavoratore sul patrimonio del datore “e degli eventuali condebitori solidali”. Le due norme si saldano: l’esdebitazione chiude la posizione del datore persona fisica, ma l’INPS conserva le azioni verso chi era obbligato con lui.
Chi sono, in concreto, questi condebitori? Nel lavoro dipendente le ipotesi più frequenti sono:
- il cessionario dell’azienda o del ramo d’azienda, quando il rapporto è passato a un nuovo titolare e opera la solidarietà per i crediti maturati presso il cedente;
- il committente nei contratti di appalto, per i crediti retributivi e di TFR dei dipendenti dell’appaltatore, nei limiti previsti dalla legge;
- nelle società di persone, i soci illimitatamente responsabili, con la precisazione che l’art. 278, comma 5, CCII estende ai soci illimitatamente responsabili l’esdebitazione della società.
Sul cessionario c’è una pronuncia recente da conoscere. Cass. lav. ord. n. 30746/2025 ha escluso l’intervento del Fondo in un caso in cui il rapporto era proseguito presso il cessionario e i lavoratori, con accordo sindacale, avevano rinunciato alla solidarietà di quest’ultimo per il TFR maturato presso il cedente: l’accordo non è opponibile all’INPS e il Fondo copre i crediti rimasti insoddisfatti nel periodo in cui l’inadempimento dipende dall’insolvenza, non le situazioni in cui il rapporto continua con un altro datore. La Corte richiama sul punto Cass. n. 30835 del 2 dicembre 2024 come orientamento da confermare.
Dal lato del datore persona fisica, la lezione è che l’esdebitazione è personale: protegge lui, non chi ha firmato o risponde accanto a lui. Un familiare che ha prestato fideiussione, un socio, un cessionario restano esposti per il loro titolo. Quando questi soggetti pagano, possono avere a loro volta un’azione di regresso, ma verso un debitore esdebitato per un debito anteriore il regresso incontra gli stessi limiti.
Nella nostra esperienza professionale, maturata come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, il punto che più spesso viene trascurato nelle domande di sovraindebitamento è proprio la mappa dei coobbligati: va ricostruita prima di depositare, non dopo il decreto.
Vale anche per le quote di TFR che il datore doveva versare al Fondo di Tesoreria?
Sì: secondo le Sezioni Unite dell’ottobre 2026, quelle quote non versate restano credito retributivo verso il datore, si insinuano al passivo e restano coperte dal Fondo di garanzia; il loro residuo segue quindi le stesse regole dell’esdebitazione.
Il tema riguarda i datori con almeno 50 dipendenti, obbligati dal 2007 a versare il TFR maturato al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS, per i lavoratori che non lo hanno destinato alla previdenza complementare. Per anni la Cassazione si è divisa: Cass. n. 25035/2023 (e altre conformi) attribuiva natura previdenziale alla prestazione del Fondo di Tesoreria, con il datore ridotto a semplice incaricato del pagamento; Cass. n. 16928/2024 e Cass. n. 10082/2025 riaffermavano la natura retributiva e il diritto del lavoratore a insinuarsi al passivo per le quote non versate. Con l’ordinanza interlocutoria n. 25175/2025 la Sezione lavoro ha rimesso la questione al Primo Presidente.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026 (ne abbiamo letto la sintesi su EC News del 16 ottobre 2026). I principi, per quello che interessa qui:
- il TFR resta retribuzione differita, anche quando le quote devono essere trasferite al Fondo di Tesoreria; la legge del 2006 ha cambiato le modalità di gestione e finanziamento, non la natura del credito;
- il Fondo di Tesoreria liquida solo quanto è stato effettivamente versato; la parte non versata resta a carico del datore, e il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non si applica;
- nella liquidazione giudiziale del datore il lavoratore può chiedere l’ammissione al passivo anche per le quote maturate dopo il 2007 e non versate, che conservano natura e tutela retributiva;
- il Fondo di garanzia continua a tutelare il lavoratore anche per quelle quote, se ricorrono gli altri presupposti.
La sintesi letta non affronta espressamente la questione del grado del privilegio quando a insinuarsi è l’INPS per le quote di Tesoreria. Per il datore persona fisica che sta valutando l’esdebitazione la conseguenza pratica è comunque chiara: tutti i crediti per TFR, versati o non versati, accantonati in azienda o dovuti al Fondo di Tesoreria, sono crediti anteriori che il residuo insoddisfatto rende inesigibili alle condizioni dell’art. 278. Per i datori con meno di 50 dipendenti, che accantonano il TFR in azienda, la questione non si pone.
Da lavoratore, rischio di perdere il TFR se il mio ex datore ottiene l’esdebitazione?
No, se hai già ottenuto il pagamento dal Fondo di garanzia: quello che l’INPS ti ha versato resta tuo, perché il Fondo paga in forza di un’obbligazione propria. L’esdebitazione del datore riguarda il rapporto tra il datore e i suoi creditori, tra cui l’INPS surrogato; non ha alcun effetto su una prestazione previdenziale già erogata.
Il rischio, invece, esiste per ciò che il Fondo non copre. Il Fondo paga il TFR accertato e le ultime tre mensilità entro il massimale previsto dal D.Lgs. 80/1992 (art. 2, comma 2: tre volte la misura massima mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale, al netto delle trattenute). Tutto il resto, cioè altre mensilità arretrate, differenze retributive, straordinari, eventuali risarcimenti, rimane un tuo credito verso il datore. Se partecipi alla liquidazione, quel residuo riceve i riparti con il privilegio dei crediti di lavoro; alla fine della procedura, ciò che non è stato pagato diventa inesigibile come qualunque altro credito concorsuale.
Ci sono poi due rischi evitabili:
- non insinuarti al passivo o farlo senza chiedere il privilegio: la circolare n. 70/2023 ricorda che, senza titolo di prelazione, il credito è chirografario e il Fondo non può intervenire;
- lasciar trascorrere i termini: il TFR si prescrive in cinque anni dalla cessazione del rapporto, salvo atti interruttivi, e l’intervento del Fondo presuppone un credito non prescritto.
La rassicurazione fondata è che il Fondo di garanzia esiste proprio per il caso in cui il datore non può pagare: l’esdebitazione del datore non lo neutralizza. Il limite reale è che il Fondo non copre tutto, e che i tuoi crediti residui seguono la sorte di quelli degli altri creditori.
Da ex datore, l’INPS può comunque pignorarmi per il TFR dopo l’esdebitazione?
Per la parte rimasta insoddisfatta nella liquidazione, no: dopo il decreto l’INPS non può più esigere quel credito da te. Ma ci sono eccezioni da conoscere prima di sentirsi al sicuro.
La regola, come detto, è l’inesigibilità dei crediti concorsuali non soddisfatti (art. 278, comma 1). Se l’INPS dovesse comunque avviare azioni, il decreto di esdebitazione è il documento da opporre.
Le eccezioni sono quattro, e conviene averle chiare:
- Partecipazione al concorso. Se l’INPS non si è insinuato, l’inesigibilità vale solo per la parte che eccede la percentuale pagata ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2): per la differenza l’Istituto può ancora agire.
- Requisiti soggettivi. L’esdebitazione nella liquidazione controllata opera solo se ricorrono le condizioni dell’art. 280 (nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o delitti connessi all’impresa, nessuna distrazione dell’attivo, collaborazione con gli organi della procedura, nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti, non più di due esdebitazioni già ottenute) e, in più, se il debitore non è stato condannato per i reati dell’art. 344 e non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2).
- Debiti diversi dal TFR. Se l’INPS vanta anche sanzioni amministrative non accessorie a debiti estinti, queste restano escluse (art. 278, comma 7, lett. b). Le sanzioni accessorie a debiti estinti seguono invece la sorte del debito principale.
- Esdebitazione dell’incapiente. Nei tre anni successivi al decreto, le utilità sopravvenute possono essere aggredite dai creditori, INPS compreso (art. 283, commi 1 e 9).
La rassicurazione fondata: il credito dell’INPS per il TFR anticipato non gode di alcuna corsia preferenziale nell’esdebitazione. Il limite reale: l’esdebitazione è un beneficio che il tribunale verifica, non un effetto automatico della procedura, e la condotta tenuta verso i dipendenti può pesare.
Quanto tempo ho davvero per muovermi?
Dipende da chi sei, ma in entrambi i casi il tempo conta più di quanto sembri.
Per il lavoratore, i riferimenti sono:
- cinque anni dalla cessazione del rapporto per il TFR verso il datore (art. 2948 c.c., richiamato dalla circolare n. 70/2023, par. 4), che diventano dieci se il credito è riconosciuto da una sentenza passata in giudicato;
- per le ultime tre mensilità, il D.Lgs. 80/1992 (art. 2, comma 5, nel testo che abbiamo consultato) prevede che il diritto alla prestazione del Fondo si prescriva in un anno; i termini aggiornati vanno verificati sulla circolare n. 70/2023, la cui parte sulla prescrizione (par. 10.3) nella copia consultata non era leggibile;
- la finestra dei dodici mesi per le ultime mensilità, che si calcola a ritroso dalla domanda di apertura della procedura o dal ricorso per l’esecuzione individuale.
Per l’ex datore, i tempi sono quelli dell’esdebitazione: tre anni dall’apertura della liquidazione o la chiusura, se arriva prima (artt. 279 e 282 CCII); 30 giorni per il reclamo contro il decreto; 15 giorni per le osservazioni dei creditori sull’istanza. Questi termini corrono anche ad agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice.
C’è un tempo che nessuna norma indica ma che pesa: quello che passa tra la cessazione dell’attività e la domanda di sovraindebitamento. Più passa, più crescono gli interessi sui crediti privilegiati (che la liquidazione non sospende, art. 268, comma 5) e più si moltiplicano le azioni individuali dei creditori, INPS compreso.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Certo. Sono due ipotesi dimostrative, con importi e date di fantasia ma coerenti con le norme richiamate sopra; non descrivono casi reali.
Ipotesi 1 – Ditta individuale in liquidazione controllata, INPS ammesso al passivo.
- Datore: titolare di una ditta individuale, impresa minore, due dipendenti cessati a fine 2025.
- Liquidazione controllata aperta su domanda del debitore il 12 marzo 2026 (giovedì).
- Il primo dipendente si insinua per TFR di 18.437,62 € e per retribuzioni non coperte dal Fondo di 4.215,90 €, entrambi con privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.; il secondo per TFR e retribuzioni complessive di 22.981,04 €, con lo stesso privilegio.
- Stato passivo esecutivo il 19 maggio 2026 (martedì). Il primo dipendente presenta domanda al Fondo il 15 giugno 2026 (lunedì): il Fondo deve pagare entro 60 giorni, cioè entro il 14 agosto 2026 (venerdì). Il termine di 60 giorni riguarda l’INPS e non è un termine processuale.
- Pagato il TFR, l’INPS documenta il pagamento e subentra nel credito di 18.437,62 € con lo stesso privilegio.
Riparto finale:
- attivo realizzato: 47.316,80 €;
- prededuzioni e spese della procedura: 7.912,35 €;
- disponibile per i crediti di lavoro privilegiati: 39.404,45 €;
- crediti dello stesso grado: 18.437,62 € (INPS surrogato) + 4.215,90 € (residuo primo dipendente) + 22.981,04 € (secondo dipendente) = 45.634,56 €;
- percentuale di soddisfazione: 86,35% circa; nulla resta per i chirografari.
| Creditore | Credito ammesso | Riparto (86,35%) | Residuo |
|---|---|---|---|
| INPS surrogato (TFR) | 18.437,62 € | 15.920,48 € | 2.517,14 € |
| Primo dipendente (retribuzioni) | 4.215,90 € | 3.640,34 € | 575,56 € |
| Secondo dipendente | 22.981,04 € | 19.843,63 € | 3.137,41 € |
Esito: se la procedura non si chiude prima, l’esdebitazione opera decorsi tre anni dall’apertura, cioè dal 12 marzo 2029 (lunedì), con decreto del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore e dopo i 15 giorni per le osservazioni dei creditori. Se il debitore ha i requisiti degli artt. 280 e 282, comma 2, i residui di 2.517,14 € (INPS), 575,56 € e 3.137,41 € diventano inesigibili. Il primo dipendente ha comunque ricevuto per intero il TFR dal Fondo. Se nel frattempo il liquidatore realizza altro attivo (per esempio da un’azione giudiziaria ancora pendente), i riparti successivi proseguono, perché l’esdebitazione non incide sulle operazioni liquidatorie in corso (art. 282, comma 2-bis).
Variante: se l’INPS non si fosse insinuato, i due crediti dei dipendenti dello stesso grado (27.196,94 € in tutto) sarebbero stati pagati per intero con i 39.404,45 € disponibili, e il resto (12.207,51 €) sarebbe andato ai chirografari. I creditori di pari grado avrebbero quindi ricevuto il 100%: in base all’art. 278, comma 2, l’esdebitazione non coprirebbe nulla del credito dell’INPS, che potrebbe pretendere dal debitore esdebitato tutti i 18.437,62 €. Per il debitore, un creditore privilegiato rimasto fuori dal concorso è il peggiore degli scenari: l’esdebitazione gli toglie poco o niente, e quell’attivo intanto è andato ad altri.
Ipotesi 2 – Artigiano sotto soglia, esecuzione infruttuosa, poi esdebitazione dell’incapiente.
- Datore: artigiano persona fisica, sotto le soglie della liquidazione giudiziale; una dipendente, rapporto cessato il 30 giugno 2025 (lunedì).
- TFR non pagato: 4.786,30 € lordi. La dipendente ottiene un decreto ingiuntivo esecutivo e avvia il pignoramento mobiliare presso la residenza del datore: verbale negativo il 10 febbraio 2026 (martedì). Poiché il credito lordo non supera 5.000 €, secondo la circolare n. 70/2023 non è necessario tentare il pignoramento immobiliare.
- Domanda al Fondo il 23 febbraio 2026 (lunedì); pagamento entro il 24 aprile 2026 (venerdì). L’INPS si surroga con il privilegio.
- Situazione del datore: debiti complessivi per 61.420,00 € (compreso l’INPS surrogato), nessun bene aggredibile, reddito annuo, dedotte le spese di produzione e di mantenimento, inferiore alla soglia dell’art. 283, comma 2, per una persona sola (10.651,68 € con i valori 2026).
- L’artigiano presenta, tramite l’OCC, la domanda di esdebitazione dell’incapiente, con l’elenco dei creditori e le PEC: l’INPS è indicato per 4.786,30 € come surrogato nel credito di TFR. Il giudice concede l’esdebitazione con decreto del 17 settembre 2026 (giovedì), valutata la meritevolezza.
Esito: il credito dell’INPS diventa inesigibile insieme agli altri. Fino al 17 settembre 2029 (lunedì) il debitore deve depositare la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute nel termine indicato dal decreto, e l’OCC vigila (comma 9). Se nel 2028 l’artigiano ricevesse un’eredità, l’OCC, con l’autorizzazione del giudice, lo comunicherebbe ai creditori, e anche l’INPS potrebbe agire esecutivamente su quel bene. La dipendente ha ricevuto il TFR dal Fondo e non subisce conseguenze.
Variante: se la dipendente non avesse ancora chiesto il Fondo alla data del decreto, la strada resterebbe in salita: il titolo c’è e l’esecuzione infruttuosa pure, ma il credito è ormai inesigibile verso il datore e le fonti esaminate non chiariscono come l’INPS tratti una domanda presentata dopo il decreto ex art. 283. Muoversi prima del decreto è la scelta prudente.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il modo in cui ho gestito il TFR dei miei dipendenti quando l’attività era ancora aperta può costarmi l’esdebitazione?”
La risposta onesta è: sì, può pesare, e l’INPS ha gli strumenti per segnalarlo.
L’esdebitazione non è il premio automatico per chi ha attraversato una liquidazione. Nella liquidazione controllata opera solo se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e se il debitore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2). Tra le condizioni dell’art. 280 ci sono il non aver distratto l’attivo, il non aver aggravato il dissesto e il non aver ostacolato la procedura; nell’esdebitazione dell’incapiente il giudice valuta espressamente la meritevolezza ed esclude il beneficio in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (art. 283, comma 7).
Il TFR è un terreno delicato perché è denaro che il datore trattiene mentre il rapporto è in corso. Nelle aziende con almeno 50 dipendenti, poi, il datore anticipa il TFR per conto del Fondo di Tesoreria e lo recupera “a conguaglio” sui contributi. La circolare INPS n. 70/2023 (par. 8) prevede che il curatore sia informato quando risulta un recupero a conguaglio di TFR non corrisposto al lavoratore, proprio perché possa valutare la condotta del datore ai fini del beneficio dell’esdebitazione. In altre parole: l’Istituto ha previsto un canale per far arrivare questa informazione a chi deve riferire al tribunale.
Che peso abbia in concreto dipende dai fatti. La Cassazione ha chiarito che la condotta del debitore non conta per entrare nella liquidazione controllata (Cass. I ord. n. 22074 del 31 luglio 2025; Cass. I ord. n. 11603 del 28 aprile 2026, che però considera la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento un requisito di ammissibilità), ma conta, eccome, nella fase dell’esdebitazione. Un mancato pagamento del TFR dovuto a una crisi improvvisa, con l’azienda che non incassava più, è cosa ben diversa da un TFR trattenuto mentre si continuavano a pagare altri debiti personali o, peggio, recuperato a conguaglio senza essere versato.
Per l’ex datore che vuole prepararsi, la mossa sensata è ricostruire per tempo la storia del TFR: quanto era accantonato, quando sono cessati i pagamenti, cosa è stato fatto con la liquidità degli ultimi mesi, se ci sono stati conguagli. Quella ricostruzione entra nella relazione dell’OCC e nella segnalazione del liquidatore, e conviene che sia il debitore a offrirla in modo trasparente, piuttosto che subirla.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco i riferimenti che abbiamo verificato per questa pagina, con gli estremi come riportati nelle fonti consultate. Dove abbiamo letto solo una sintesi o la pronuncia è citata all’interno di un’altra decisione, lo indichiamo.
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Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 26356 del 7 ottobre 2026 (letta nella sintesi di EC News del 16/10/2026). Il TFR destinato al Fondo di Tesoreria resta retribuzione differita; le quote non versate restano a carico del datore, si insinuano al passivo e restano coperte dal Fondo di garanzia. Rilevanza: conferma che tutti i crediti di TFR, anche quelli “di Tesoreria”, sono crediti verso il datore che entrano nel concorso e, per il residuo, nell’esdebitazione.
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Cass. civ., Sez. lavoro, ord. interlocutoria n. 25175/2025 (letto il testo sul sito della Cassazione). Ha rimesso al Primo Presidente il contrasto sulla natura delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, ricordando che il Fondo di garanzia si surroga al lavoratore nei suoi diritti verso il datore insolvente e che il credito surrogato gode del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. Rilevanza: è la ricognizione più ampia e recente della giurisprudenza sul tema e sul rango del credito dell’INPS.
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Cass. civ., Sez. lavoro, ord. n. 30746 del 21 novembre 2025 (letto il testo). Il diritto alla garanzia del Fondo nasce da un rapporto previdenziale autonomo, regolato da norme imperative; l’accordo sindacale con cui i lavoratori rinunciano alla solidarietà del cessionario non è opponibile all’INPS e il Fondo non interviene quando il rapporto è proseguito con il cessionario. Rilevanza: chiarisce l’autonomia dell’obbligazione del Fondo e il ruolo dei condebitori solidali.
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Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 1864 del 27 gennaio 2025 (letta la riproduzione su studiocerbone.com). Per accedere al Fondo serve un titolo che accerti il credito verso il datore; per il datore non fallibile occorre un’esecuzione infruttuosa, da valutare secondo l’ordinaria diligenza; l’accertamento tutela il diritto di surroga e il privilegio. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per la strada del comma 5 e per il legame tra accertamento e surroga.
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Cass. n. 30835 del 2 dicembre 2024 (richiamata in Cass. 30746/2025). Orientamento, confermato dalla pronuncia del 2025, sull’esclusione del Fondo quando il rapporto prosegue presso il cessionario. Rilevanza: utile nei casi di cessione d’azienda prima della crisi.
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Cass. n. 10082/2025 e Cass. n. 16928/2024 (richiamate nell’ord. 25175/2025). Le quote di TFR non versate al Fondo di Tesoreria restano crediti retributivi; il lavoratore può chiederne l’ammissione al passivo; secondo la n. 10082/2025 il credito insinuato dall’INPS per quelle quote avrebbe un privilegio minore. Rilevanza: sono l’orientamento poi accolto dalle Sezioni Unite.
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Cass. n. 25035/2023 (richiamata nell’ord. 25175/2025 e nella sintesi della sent. 26356/2026). Attribuiva natura previdenziale alla prestazione del Fondo di Tesoreria; le Sezioni Unite non l’hanno seguita. Rilevanza: va conosciuta per leggere correttamente i provvedimenti emessi tra il 2023 e il 2026.
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Cass. n. 9284/2023 e Cass. n. 23562/2024 (richiamate in Cass. 1864/2025). La prima considera l’accertamento giudiziale del credito elemento costitutivo per l’accesso al Fondo; la seconda richiama il principio per cui l’INPS non può opporre eccezioni interne al rapporto di lavoro. Rilevanza: rafforzano la posizione del lavoratore munito di titolo.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Il debitore incapiente già fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere l’esdebitazione dell’art. 283 CCII per i debiti di quel fallimento; resta aperto il caso dei debiti successivi. Rilevanza: decisiva per l’ex imprenditore individuale fallito con l’INPS surrogato tra i creditori.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 (lette la massima e le citazioni nella n. 30108/2025). L’istanza di esdebitazione di chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolata dalla legge fallimentare, e lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: individua quale disciplina si applica al residuo del credito INPS nelle procedure “vecchie”.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima) e ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza; la condotta del debitore si valuta nell’esdebitazione; la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento è requisito di ammissibilità. Rilevanza: spiega perché la gestione del TFR conta nella fase finale, non all’ingresso.
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Corte cost., sent. n. 74/2026 e ord. n. 104/2026. La prima legge in senso logico-funzionale la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione nella liquidazione giudiziale; la seconda ha restituito ai Tribunali di Verona e Milano le questioni sull’art. 278, comma 2, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi, parti del giudizio di esdebitazione. Le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23/9/2026 e la questione è in attesa di decisione. Rilevanza: riguardano direttamente l’INPS come creditore ammesso e la sorte del creditore non insinuato.
In sintesi, non risulta dalle fonti esaminate una pronuncia che escluda il credito surrogato del Fondo di garanzia dall’esdebitazione: la conclusione dell’inesigibilità del residuo discende dal testo dell’art. 278 CCII e dalla natura del credito surrogato, e va comunque verificata sul singolo caso.
E voi, concretamente, cosa fate?
Questo è ciò che facciamo quando ci viene sottoposta una posizione in cui si intrecciano TFR, Fondo di garanzia ed esdebitazione:
- Ricostruiamo la posizione del TFR: accantonamenti in azienda, quote dovute al Fondo di Tesoreria, pagamenti parziali, conguagli contributivi, con il supporto dei commercialisti dello staff.
- Verifichiamo se e quanto il Fondo ha pagato e per quali voci (TFR, ultime tre mensilità), confrontando gli importi con quelli ammessi o richiesti nello stato passivo.
- Controlliamo la surroga dell’INPS: titolo, documentazione del pagamento, privilegio fatto valere, eventuali duplicazioni tra credito del lavoratore e credito dell’Istituto.
- Prepariamo o verifichiamo le domande di ammissione al passivo, con l’indicazione espressa del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., per il lavoratore o per la corretta indicazione dell’INPS nell’elenco dei creditori del debitore.
- Valutiamo la strada per il lavoratore quando il datore non è assoggettabile alle procedure maggiori: titolo giudiziale, esecuzione seria e adeguata, uso dell’attestazione dell’OCC.
- Mappiamo i coobbligati (cessionari, committenti, soci, fideiussori) e valutiamo le loro posizioni prima che il datore depositi la domanda.
- Costruiamo con l’OCC la domanda di liquidazione controllata o di esdebitazione dell’incapiente, curando la parte sulle cause dell’indebitamento e la ricostruzione trasparente della gestione del TFR.
- Seguiamo la fase di esdebitazione: istanza, osservazioni dei creditori nei 15 giorni, comunicazioni a tutti i creditori ammessi (INPS compreso), eventuale reclamo nei 30 giorni.
- Assistiamo nei contenziosi con l’INPS sulla prestazione del Fondo o sulle richieste successive al decreto, fino all’ultimo grado di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: è la prospettiva di chi vede come si forma l’elenco dei creditori, come si redige la relazione sulle cause dell’indebitamento e quali elementi il liquidatore segnala al tribunale per la concessione o il diniego dell’esdebitazione. Per l’imprenditore che è ancora in attività, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare se una composizione negoziata della crisi possa evitare che il TFR resti insoluto.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la posizione in ogni fase, senza passaggi di mano. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in questa materia i conti del TFR e le regole della procedura vanno letti insieme.
In chiusura: i tre messaggi da portare via
Primo: quando il Fondo di garanzia paga il TFR, il debito del datore non sparisce, passa all’INPS, che subentra nel privilegio del lavoratore e si mette in fila tra i creditori con lo stesso rango.
Secondo: con l’esdebitazione il residuo non pagato all’INPS diventa inesigibile, perché è un credito concorsuale anteriore che la legge non esclude; ma l’effetto dipende dalla partecipazione dell’Istituto al concorso, dai requisiti personali del debitore, dalla presenza di coobbligati e dalla disciplina applicabile (CCII o vecchia legge fallimentare).
Terzo: il lavoratore che ha già ricevuto il TFR dal Fondo non perde nulla; chi non l’ha ancora chiesto deve muoversi in tempo e con le forme giuste, soprattutto se il datore sta per depositare una domanda di sovraindebitamento.
Perché rivolgersi a noi su questo tema: la sorte del credito surrogato dell’INPS si decide dentro le procedure di sovraindebitamento, ed è lì che l’Avv. Monardo opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; le eventuali contestazioni con l’Istituto possono arrivare fino alla Cassazione, dove la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della difesa.
📩 Che tu sia il lavoratore in attesa del TFR o l’ex datore che vuole sapere cosa resterà del debito con l’INPS, raccontaci la tua situazione: tutti i contatti per raggiungerci sono qui sotto, a fine articolo.
