Chi arriva all’esdebitazione con un elenco di debiti fatto di cartelle, verbali, contributi arretrati e ordinanze-ingiunzioni si pone quasi sempre la stessa domanda: una volta ottenuta la liberazione, le sanzioni spariscono o restano? La risposta del Codice della crisi non è un sì o un no. L’art. 278, comma 7, lett. b), CCII esclude dall’esdebitazione le sanzioni amministrative di carattere pecuniario, ma solo quelle “che non siano accessorie a debiti estinti”. Tutto dipende quindi da una classificazione: la sanzione è legata a un debito principale che viene cancellato, oppure vive da sola?
Il punto riguarda il lettore in modo molto concreto. Chi confonde una sanzione autonoma con una sanzione accessoria rischia di uscire dalla procedura convinto di essere libero e di ricevere, mesi dopo, un’intimazione di pagamento per multe e ordinanze rimaste pienamente esigibili. I termini per far valere le proprie ragioni nella procedura sono brevi: quindici giorni per le osservazioni dei creditori, trenta per il reclamo contro il decreto. E corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.
Lo Studio Monardo tratta questa materia dall’interno della procedura. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi il momento in cui l’elenco dei creditori viene formato e il punto in cui la classificazione dei debiti decide che cosa resterà dopo il decreto. Il coordinamento con lo staff di diritto tributario consente poi di leggere cartelle ed estratti di ruolo voce per voce, distinguendo tributo, sanzione e interessi.
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La regola dell’art. 278, comma 7: testo, definizione e ragione della norma
Sul piano normativo il punto di partenza è il testo letterale. L’art. 278 CCII, nella versione vigente (non modificata dal D.Lgs. 136/2024), stabilisce al comma 7 che “restano esclusi dall’esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti”.
Il comma 1 dello stesso articolo definisce l’esdebitazione come “liberazione dai debiti” che “comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. Va precisato che il legislatore, al comma 1, parla di inesigibilità, mentre al comma 7 usa l’espressione “debiti estinti”. Le due formule non coincidono: il credito non soddisfatto non si estingue in senso tecnico, diventa non più esigibile verso il debitore (tanto che il comma 6 fa salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori). L’espressione “debiti estinti” va letta, quindi, come riferita ai debiti travolti dall’esdebitazione.
La definizione essenziale è questa: una sanzione amministrativa pecuniaria è accessoria quando nasce dal mancato o ritardato pagamento di un debito principale e ne segue la sorte; è autonoma quando punisce un comportamento in sé, senza un debito principale a cui agganciarsi. Solo la seconda resta esclusa dall’esdebitazione.
La ratio
La disciplina prevede due esigenze in tensione. Da un lato l’esdebitazione serve a restituire al debitore persona fisica una possibilità di ripartenza; dall’altro le sanzioni punitive hanno una funzione che verrebbe svuotata se bastasse una procedura concorsuale per cancellarle. Chi ha commesso una violazione del codice della strada o di una norma di vigilanza non deve poter “liquidare” la pena insieme ai debiti commerciali. Per questo la norma accosta le sanzioni amministrative a quelle penali e ai risarcimenti da illecito extracontrattuale: sono tutte poste che hanno a che fare con la responsabilità personale per un fatto, non con un semplice inadempimento.
La sanzione accessoria è trattata in modo opposto perché non punisce un fatto separato: punisce proprio il mancato pagamento del debito principale. Se quel debito diventa inesigibile, mantenere in vita la sola sanzione significherebbe far pagare al debitore la conseguenza di un inadempimento che l’ordinamento ha appena deciso di non pretendere più. Il principio è quello classico secondo cui l’accessorio segue il principale.
La formula non è nuova. Una formulazione analoga si trovava nell’art. 142 della legge fallimentare, che continua ad applicarsi alle esdebitazioni dei falliti secondo quanto indicato dalla Cassazione (ne parliamo nel quadro giurisprudenziale). Questo consente di leggere la norma del Codice in continuità con la tradizione, ma senza dimenticare che la cornice è cambiata: oggi l’esdebitazione riguarda anche consumatori e professionisti, cioè platee con debiti sanzionatori molto diversi da quelli dell’imprenditore fallito.
Distinzione da istituti affini
La regola del comma 7 non va confusa con altre due previsioni dello stesso articolo.
- Comma 2 (creditori che non hanno partecipato al concorso). Riguarda chi, pur essendo creditore per causa anteriore, non si è insinuato: verso di lui l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. È una regola sulla misura dell’effetto liberatorio, non sulla natura del debito. La sua legittimità è stata contestata davanti alla Corte costituzionale: la questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione.
- Comma 6 (coobbligati e fideiussori). L’esdebitazione non libera chi è obbligato insieme al debitore. In materia di sanzioni il tema emerge con l’obbligato in solido previsto dall’art. 6 della L. 689/1981, per esempio il proprietario del veicolo.
Un esempio concreto rende chiara la differenza. Un debitore ha un bollo auto non pagato con la relativa sanzione per omesso versamento, e una multa per eccesso di velocità. Il bollo è un tributo; la sanzione per il suo mancato pagamento è accessoria e cade con esso. La multa, invece, punisce la condotta di guida: non c’è un debito principale, la sanzione è il debito stesso. Resta esclusa dall’esdebitazione, e resta esclusa anche se il creditore si è insinuato al passivo e ha ricevuto qualcosa nel riparto.
Accessorie o autonome: i criteri per classificare ogni voce e i termini da rispettare
In termini operativi la classificazione richiede di verificare, per ogni sanzione, alcune condizioni. Le esaminiamo una per una, partendo dalle categorie che si incontrano più spesso nelle procedure di sovraindebitamento.
Le sanzioni che seguono il debito principale
Sanzioni tributarie per omesso o tardivo versamento. Sono la categoria più frequente nelle cartelle. Si applicano perché un tributo dichiarato o accertato non è stato pagato: senza il tributo non esisterebbero. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (noto da una sintesi pubblicata da Eutekne il 25/4/2026, senza indicazione del numero), ha ritenuto che in una liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione, perché viene meno per effetto dell’estinzione dell’obbligazione principale. È la lettura più coerente con il testo. Va precisato, però, che il diritto tributario considera la sanzione un’obbligazione personale: il testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024) prevede all’art. 8 che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi, e all’art. 4 che ciascuno risponde della propria azione od omissione dolosa o colposa. La natura personale non contraddice l’accessorietà: descrive chi risponde, non da che cosa dipende la sanzione.
Sanzioni civili INPS e degli altri enti previdenziali. Sono le somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi (art. 116, comma 8, L. 388/2000, con le modifiche al regime sanzionatorio intervenute nel 2024). Sono calcolate sul contributo non versato e nascono dal solo fatto dell’omissione o del ritardo. Da qui due argomenti. Il primo è una lettura interpretativa, da verificare perché non risultano pronunce sul punto in materia di esdebitazione: la legge le chiama “sanzioni civili”, e si può sostenere che non siano sanzioni amministrative in senso proprio e quindi non rientrino nell’elenco della lett. b). Il secondo, più solido e indipendente dal primo: anche a volerle considerare sanzioni amministrative, sono accessorie al debito contributivo e ne seguono la sorte. In entrambi i casi, se i contributi diventano inesigibili con l’esdebitazione, le sanzioni civili seguono la stessa strada.
Sanzioni su altri tributi e entrate locali. Le sanzioni per omesso pagamento di TARI, IMU, tassa automobilistica, canoni patrimoniali dovuti a titolo di entrata seguono lo stesso schema: c’è un’entrata principale, la sanzione colpisce il suo mancato pagamento. Il criterio è il medesimo, ma conviene verificare sull’atto quale sia la causa della sanzione, perché nelle entrate locali convivono violazioni di pagamento e violazioni di comportamento (per esempio l’omessa dichiarazione).
Le sanzioni che vivono da sole
Sanzioni per violazioni amministrative regolate dalla L. 689/1981. L’art. 12 della legge estende le disposizioni del Capo I, in quanto compatibili, a tutte le violazioni punite con il pagamento di una somma di denaro. La struttura è quella di una pena: legalità (art. 1), responsabilità per la propria azione o omissione cosciente e volontaria, dolosa o colposa (art. 3), criteri di commisurazione legati alla gravità del fatto e alla personalità dell’agente (art. 11), intrasmissibilità agli eredi (art. 7: “la obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”). Non c’è un debito principale: la sanzione è il debito. Le sanzioni irrogate con ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. 689/1981 sono, salvo casi particolari, autonome e restano escluse dall’esdebitazione.
Sanzioni del codice della strada. Sono il caso tipico di sanzione autonoma: punisce la condotta (velocità, sosta, uso del telefono, mancata revisione), non l’inadempimento di un debito. Restano esigibili dopo il decreto.
Sanzioni dell’Ispettorato del lavoro. Le sanzioni per l’impiego di lavoratori irregolari, per violazioni in materia di orario, di sicurezza o di documentazione puniscono condotte del datore di lavoro e sono autonome. Diverso è il discorso per le sanzioni civili sui contributi che l’ispezione porta a galla: quelle restano accessorie al debito contributivo e vanno classificate separatamente, anche se nascono dallo stesso verbale.
Sanzioni Consob, Banca d’Italia, Autorità garante della concorrenza e del mercato, IVASS. Sono sanzioni di vigilanza che puniscono violazioni di regole di mercato o di condotta. Hanno un forte contenuto afflittivo e nessun debito principale: sono autonome. Nel sovraindebitamento compaiono soprattutto a carico di ex amministratori, esponenti aziendali e promotori.
Interessi, maggiorazioni e oneri di riscossione
La regola pratica è che gli accessori seguono la voce cui si riferiscono.
- Gli interessi su un tributo o su un contributo cadono con il debito principale.
- La maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall’art. 27 L. 689/1981 per il ritardato pagamento della sanzione amministrativa è accessoria alla sanzione, non a un debito estinto: segue la sanzione autonoma e resta esigibile con essa.
- Gli oneri di riscossione e le spese di notifica iscritti a ruolo seguono la partita a cui sono collegati: se la partita è inesigibile, lo sono anche loro; se la partita è una multa, restano.
L’errore più frequente è trattare la cartella come un blocco unico: ogni cartella va scomposta in partite, perché nella stessa cartella possono convivere un tributo che cade, la sua sanzione che cade e una multa che resta.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 3 anni per l’esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 282 c.1; art. 279 c.1) | Dall’apertura della procedura, o chiusura se anteriore | Termine sostanziale di maturazione | Prima della scadenza l’esdebitazione anticipata non opera |
| 15 giorni per le osservazioni dei creditori (art. 282 c.1) | Dalla comunicazione dell’istanza da parte del liquidatore | Termine per il contraddittorio | Il creditore perde l’occasione di contestare prima del decreto |
| 30 giorni per il reclamo contro il decreto (art. 282 c.3; art. 283 c.8) | Dalla comunicazione del decreto | Perentorio, nelle forme dell’art. 124 | Il decreto si consolida, compresa la classificazione delle sanzioni |
| 3 anni di verifica delle utilità sopravvenute per l’incapiente (art. 283 c.1 e c.9) | Dal decreto (c.1); la vigilanza OCC dal deposito (c.9) | Periodo di osservazione | Le utilità sopravvenute rendono esigibile il debito nei limiti del c.9 |
| 30 giorni per gli scritti difensivi (art. 18 L. 689/1981) | Dalla contestazione o notificazione della violazione | Termine procedimentale | L’autorità decide senza le difese dell’interessato |
| 30 giorni per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione (art. 22 L. 689/1981) | Dalla notificazione dell’ordinanza (60 per i residenti all’estero) | Perentorio | L’ordinanza diventa definitiva |
| 5 anni di prescrizione (art. 28 L. 689/1981) | Dal giorno della violazione | Prescrizione, interrompibile secondo il codice civile | Il diritto a riscuotere si estingue se non interrotto |
Il termine più critico è il reclamo di trenta giorni. Le questioni sulla natura di una sanzione si fanno valere prima del decreto, con osservazioni o con la richiesta di una pronuncia espressa, oppure con il reclamo. Dopo, la discussione si sposta nella fase di riscossione, con strumenti diversi e più incerti. Si ricorda che, per l’art. 9, comma 1, CCII, i termini dei procedimenti disciplinati dal Codice non sono sospesi nel periodo feriale: il reclamo va proposto nei trenta giorni anche se cadono in agosto.
Il test in sei passaggi per classificare le proprie sanzioni e come portarlo nella procedura
La classificazione non è un esercizio teorico. Si svolge su documenti precisi e va portata davanti al tribunale nel momento giusto. La sequenza che segue unisce il test di classificazione e i passaggi procedurali.
Il test
1. Che cosa punisce la sanzione? Si legge la motivazione dell’atto: verbale, avviso di accertamento, ordinanza-ingiunzione, cartella. Se la violazione contestata è “omesso versamento”, “tardivo pagamento”, “insufficiente versamento”, la sanzione punisce un inadempimento pecuniario. Se la violazione è una condotta (circolare oltre il limite, impiegare un lavoratore senza comunicazione, omettere una comunicazione alla Consob), la sanzione punisce un fatto.
2. Esiste un debito principale distinto? Un indice pratico: la sanzione è calcolata in percentuale su un’altra somma? Le sanzioni per omesso versamento di tributi e le sanzioni civili contributive sono commisurate al tributo o al contributo non pagato. Le sanzioni autonome hanno invece un importo fissato tra un minimo e un massimo (l’art. 10 L. 689/1981 indica in via generale una sanzione non inferiore a 10 euro e non superiore a 15.000, salvo le sanzioni proporzionali).
3. Il debito principale è travolto dall’esdebitazione? La sanzione è accessoria “a debiti estinti”: il debito principale deve essere tra quelli che diventano inesigibili. Se il tributo principale fosse escluso per altra ragione, o non fosse concorsuale, la sanzione accessoria non avrebbe un debito estinto da seguire. Questo passaggio richiede di verificare anche la data di nascita del debito, perché l’esdebitazione riguarda i debiti rimasti insoddisfatti nella procedura.
4. Chi è il debitore della sanzione? Il testo unico delle sanzioni tributarie prevede all’art. 10, riprendendo l’art. 7 del D.L. 269/2003, che per società ed enti con personalità giuridica la sanzione è esclusivamente a carico della società o dell’ente. Se la sanzione è della società, non entra nell’esdebitazione della persona fisica perché non è un suo debito. Il problema si pone in modo diverso per i soci illimitatamente responsabili, ai quali l’art. 278, comma 5, estende l’esdebitazione della società.
5. Qual è la fonte normativa? Una sanzione irrogata ai sensi della L. 689/1981, del codice della strada, delle norme di vigilanza sui mercati o della disciplina antitrust è, salvo prova contraria, autonoma. Una sanzione prevista dalla disciplina dei versamenti tributari o contributivi è, salvo prova contraria, accessoria.
6. Gli accessori della sanzione seguono la sanzione. Interessi, maggiorazioni semestrali, oneri di riscossione e spese si classificano per ultimi, attribuendoli alla voce a cui si riferiscono.
Un’avvertenza decisiva: il test si applica partita per partita, non atto per atto. Una cartella dell’Agente della riscossione, un verbale ispettivo o un avviso di accertamento possono contenere voci di natura diversa.
La procedura
1. Raccolta documentale prima del deposito. Si richiedono l’estratto di ruolo all’Agente della riscossione, gli estratti contributivi e l’elenco dei verbali non pagati presso i comandi di polizia locale e le prefetture. L’obiettivo è avere ogni partita con la sua causale.
2. Elenco dei creditori con classificazione. Nella domanda di liquidazione controllata (o, per l’incapiente, nell’elenco dei creditori previsto dall’art. 283, comma 3, lett. a) si indicano gli importi distinguendo capitale, sanzioni e interessi. Questa distinzione, che sembra un dettaglio contabile, sarà la base per la discussione sull’esdebitazione.
3. Verifica dello stato passivo. Nella liquidazione controllata i creditori, compresi gli enti, presentano domanda di ammissione. È il momento in cui si controlla come l’ente ha qualificato le proprie pretese: un ente può insinuare come “sanzione” una somma che in realtà è un accessorio del tributo, o viceversa.
4. Istanza di esdebitazione. Per l’art. 282, comma 1, l’esdebitazione è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura. Nell’istanza è opportuno chiedere che il decreto indichi espressamente le partite che restano escluse ai sensi dell’art. 278, comma 7, e qualifichi come accessorie le sanzioni legate a tributi e contributi. Nel caso deciso dal Tribunale di Torino era stato il liquidatore, con la segnalazione, a porre la questione.
5. Osservazioni dei creditori. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni. Un ente che ritenga autonoma una sanzione lo dirà in questa fase: conviene essere pronti a replicare con l’analisi già svolta.
6. Decreto e reclamo. Il decreto è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo entro trenta giorni ai sensi dell’art. 124. Se il decreto ha qualificato in modo errato una sanzione, il reclamo è il rimedio naturale.
7. Dopo il decreto. Se un ente agisce per riscuotere una sanzione accessoria a un debito dichiarato inesigibile, il debitore oppone il decreto di esdebitazione. Lo strumento varia secondo la natura del credito e lo stadio della riscossione: la scelta del giudice e dell’atto va fatta caso per caso. Per le sanzioni autonome, invece, la strada è diversa: si valutano la prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689/1981), eventuali vizi di notifica e la rateazione dell’art. 26, che consente a chi è in condizioni economiche disagiate di pagare in rate mensili da tre a trenta, ciascuna non inferiore a 15 euro.
Dove si sbaglia più spesso
- Si indica nell’elenco dei creditori il totale della cartella senza separare le partite.
- Si considera “multa” ogni sanzione, comprese quelle tributarie, e si rinuncia in partenza a farle rientrare nell’esdebitazione.
- All’opposto, si considera “accessoria” ogni sanzione iscritta a ruolo insieme a un tributo, anche quando punisce una condotta autonoma.
- Si lascia decorrere il termine di reclamo contando sulla sospensione feriale, che per i procedimenti del Codice non opera.
Chi non pone la questione della natura delle sanzioni prima del decreto si espone a doverla discutere dopo, nella fase di riscossione, con l’ente che agisce sulla base di un titolo e con un debitore che non ha più la procedura come cornice.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare il funzionamento della regola. Non riproducono casi reali. Gli importi delle sanzioni sono quelli che si immagina riportati negli atti: le percentuali applicate dagli enti vanno sempre lette sull’atto, perché sono cambiate nel tempo.
Esempio di calcolo n. 1: liquidazione controllata di un artigiano
Dati di partenza. Liquidazione controllata aperta il 12 ottobre 2023. Debiti indicati nell’elenco dei creditori, partita per partita:
| Voce | Importo | Natura | Esito dopo l’esdebitazione |
|---|---|---|---|
| IRPEF non versata | 18.740,00 € | Tributo | Inesigibile |
| Sanzione per omesso versamento IRPEF | 4.685,00 € | Sanzione tributaria accessoria | Inesigibile |
| Interessi sull’IRPEF | 1.312,46 € | Accessorio del tributo | Inesigibile |
| Contributi gestione artigiani | 9.318,72 € | Contributo | Inesigibile per il residuo non pagato |
| Sanzioni civili sui contributi | 1.864,18 € | Sanzione civile accessoria | Inesigibile |
| Tassa automobilistica (tre annualità) | 642,15 € | Tributo | Inesigibile |
| Sanzioni sulla tassa automobilistica | 192,64 € | Sanzione tributaria accessoria | Inesigibile |
| Sette verbali del codice della strada, con maggiorazioni | 2.947,30 € | Sanzioni autonome | Restano esigibili |
| Ordinanza-ingiunzione dell’Ispettorato per impiego di lavoratore irregolare | 6.250,00 € | Sanzione autonoma ex L. 689/1981 | Resta esigibile |
| Finanziamento bancario chirografario | 31.406,88 € | Credito ordinario | Inesigibile |
| Totale | 77.359,33 € |
Sviluppo. Nel corso della procedura il liquidatore realizza un attivo modesto che, dedotte le spese, consente di distribuire 5.418,20 € al credito contributivo privilegiato. Il residuo dei contributi non pagati è quindi di 9.318,72 − 5.418,20 = 3.900,52 €. Nessun altro creditore riceve somme.
Decorsi tre anni dall’apertura (12 ottobre 2026, lunedì), il debitore deposita l’istanza il 14 ottobre 2026 e chiede che il decreto qualifichi espressamente come accessorie le sanzioni tributarie e le sanzioni civili. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori il 16 ottobre 2026. I quindici giorni per le osservazioni scadrebbero sabato 31 ottobre 2026: il termine slitta a lunedì 2 novembre 2026. Il decreto viene depositato il 9 novembre e comunicato il 10 novembre 2026: il reclamo va proposto entro giovedì 10 dicembre 2026.
Esito. Restano esigibili 2.947,30 € (verbali) + 6.250,00 € (ordinanza-ingiunzione) = 9.197,30 €, pari a circa l’11,9% del debito iniziale. Tutto il resto, comprese le sanzioni tributarie (4.685,00 + 192,64 = 4.877,64 €) e le sanzioni civili (1.864,18 €), diventa inesigibile. Se il debitore avesse trattato le sanzioni tributarie come “multe” e non le avesse fatte qualificare nel decreto, avrebbe considerato residui 15.939,12 € invece di 9.197,30 €, con una differenza di 6.741,82 €. Su un’ordinanza-ingiunzione di 6.250,00 €, la rateazione dell’art. 26 L. 689/1981 in trenta rate porta a circa 208,33 € al mese, se il debitore dimostra condizioni economiche disagiate.
Esempio di calcolo n. 2: debitore incapiente e le due letture del comma 7
Dati di partenza. Persona sola, reddito annuo netto di 9.870,00 €. La soglia del comma 2 dell’art. 283 per un nucleo di una persona, calcolata con l’assegno sociale 2026 (provvisorio, 7.101,12 € annui × 1,5 × parametro 1,00), è di 10.651,68 €. Il reddito è sotto la soglia (sul modo di dedurre spese di produzione e mantenimento esistono due letture del comma 2, che qui non incidono). Debiti:
| Voce | Importo | Natura |
|---|---|---|
| Finanziamento personale | 22.614,90 € | Credito ordinario |
| Carta revolving | 6.408,27 € | Credito ordinario |
| TARI di tre annualità | 1.287,00 € | Tributo locale |
| Sanzioni TARI per omesso pagamento | 386,10 € | Sanzione tributaria accessoria |
| Interessi TARI | 74,38 € | Accessorio del tributo |
| Undici verbali del codice della strada | 4.118,60 € | Sanzioni autonome |
| Ordinanza-ingiunzione comunale per violazione in materia di commercio, con tre maggiorazioni semestrali di un decimo (1.032,00 + 309,60) | 1.341,60 € | Sanzione autonoma ex L. 689/1981 e suo accessorio |
| Totale | 36.230,85 € |
La maggiorazione è calcolata, per semplicità, come un decimo della sanzione per ciascuno dei tre semestri; il criterio di calcolo applicato dall’ente va verificato sull’atto.
Sviluppo. La domanda è presentata tramite l’OCC. Il decreto di esdebitazione viene depositato lunedì 23 novembre 2026 e comunicato il 24 novembre: il reclamo dei creditori va proposto entro giovedì 24 dicembre 2026. Per tre anni dal decreto, fino al 23 novembre 2029, il debitore resta soggetto alla verifica delle utilità sopravvenute.
Esito secondo la prima lettura (il comma 7 si applica all’incapiente). Diventano inesigibili 36.230,85 − 5.460,20 = 30.770,65 €. Restano esigibili i verbali (4.118,60 €) e l’ordinanza con le maggiorazioni (1.341,60 €), in totale 5.460,20 €. Le sanzioni TARI cadono con il tributo. Per l’ordinanza la rateazione in trenta rate porterebbe a circa 44,72 € al mese; per i verbali del codice della strada la rateazione segue regole proprie, da verificare sull’atto.
Esito secondo la seconda lettura (il comma 7 non si applica all’incapiente). Diventa inesigibile l’intero importo di 36.230,85 €.
Indicazione operativa. Poiché nessuna pronuncia ha risolto la questione, la condotta prudente è pianificare come se i 5.460,20 € restassero dovuti e chiedere comunque al giudice una presa di posizione espressa nel decreto, così da sapere su quale base si muoverà la fase successiva.
Casi particolari: quando la classificazione non è lineare
Va precisato che le categorie descritte funzionano bene sui casi tipici. Esistono però situazioni in cui il confine tra accessorio e autonomo è incerto o in cui altri fattori cambiano il risultato.
1. Il debitore incapiente: il comma 7 si applica all’art. 283?
È la questione più aperta del tema. L’art. 283 non contiene un proprio elenco di debiti esclusi e non rinvia espressamente all’art. 278. Le letture sono due.
- Il comma 7 si applica. L’art. 278 è collocato nella Sezione I del Capo X, intitolata “Disposizioni generali in materia di esdebitazione”, e l’art. 283 non lo deroga. In questo senso il Tribunale di Rovereto, con decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), ha applicato all’incapiente le esclusioni della lett. b).
- Il comma 7 non si applica. Il comma 1 dell’art. 278 descrive l’esdebitazione come inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti “nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”, mentre l’incapiente non passa per alcuna liquidazione. Una parte della dottrina (Attanasio, in Diritto della Crisi, 12/1/2024) ritiene che le esclusioni parrebbero non operare. La Cassazione, con l’ord. n. 30108 del 14/11/2025, ha osservato incidentalmente che gli artt. 278 ss. presuppongono una liquidazione, e il Tribunale di Milano, con decreto del 27 ottobre 2025, ha concesso l’esdebitazione all’incapiente senza indicare eccezioni.
Nessuna pronuncia risolve il punto. Il consiglio prudente è considerare a rischio le sanzioni autonome e i debiti della lett. a) anche nella procedura dell’incapiente.
2. La sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali
L’omesso versamento delle ritenute previdenziali sotto la soglia di rilevanza penale è punito con una sanzione amministrativa, applicata secondo le regole della L. 689/1981. È un caso limite: la fonte e la procedura sono quelle tipiche delle sanzioni autonome, ma la violazione consiste nel non aver versato un debito, le ritenute, che a sua volta può essere travolto dall’esdebitazione. Gli argomenti per l’accessorietà esistono, perché senza il debito contributivo la violazione non ci sarebbe. Quelli contrari sono altrettanto solidi: la sanzione ha importo predeterminato, contenuto punitivo e punisce anche l’appropriazione di somme trattenute al lavoratore, non solo il ritardo. In assenza di giurisprudenza specifica, va trattata come voce a rischio.
3. Sanzioni a carico della società e del socio
Se la sanzione tributaria è stata irrogata a una società di capitali, è un debito della società (art. 10 del testo unico delle sanzioni tributarie): non compare tra i debiti della persona fisica e non è oggetto della sua esdebitazione. Diverso è il caso della società di persone. L’art. 278, commi 4 e 5, prevede che le condizioni dell’art. 280 siano verificate anche sui soci illimitatamente responsabili e che l’esdebitazione della società abbia efficacia nei loro confronti. In questo caso la classificazione delle sanzioni della società diventa decisiva anche per il socio.
4. L’obbligato in solido e il regresso
L’art. 6 L. 689/1981 rende obbligato in solido con l’autore della violazione il proprietario della cosa utilizzata, chi esercita autorità o vigilanza sull’autore e l’ente o il datore per le violazioni dei dipendenti. Chi paga ha diritto di regresso. Se il debitore in esdebitazione è l’autore della violazione, l’art. 278, comma 6, lascia intatti i diritti dell’ente verso l’obbligato solidale. Resta da capire come qualificare il credito di regresso dell’obbligato che ha pagato: alcuni lo considerano un credito ordinario di rimborso, e quindi esdebitabile; altri lo riconducono alla sanzione. Non risultano pronunce verificate sul punto.
5. Il tributo pagato e la sanzione residua
Può accadere che, nel riparto, il tributo principale venga soddisfatto per intero o quasi, mentre la sanzione resta insoddisfatta. Il testo parla di sanzioni accessorie “a debiti estinti”: una lettura letterale potrebbe ricomprendere anche il debito estinto per pagamento. La lettura più coerente con il sistema, però, collega l’espressione all’effetto dell’esdebitazione. In questo scenario la sanzione insoddisfatta, essendo comunque un credito concorsuale accessorio a un tributo, dovrebbe seguire il regime delle voci accessorie. È uno dei punti in cui conviene ottenere una qualificazione espressa nel decreto.
6. Sanzioni penali pecuniarie e condanne della Corte dei conti
Multe e ammende penali restano escluse per testo espresso, al pari delle sanzioni amministrative autonome. Le condanne risarcitorie della Corte dei conti pongono un problema diverso, perché non sono sanzioni in senso tecnico: la loro qualificazione rispetto alla lett. b) (risarcimento da illecito extracontrattuale o responsabilità di altra natura) richiede un’analisi a parte e non va risolta in modo automatico.
Per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta l’analisi delle sanzioni sulla causale di ogni singola partita, non sul totale della cartella.
Domande frequenti sulle sanzioni e l’esdebitazione
Le multe del codice della strada si cancellano con l’esdebitazione?
No, secondo il testo dell’art. 278, comma 7, lett. b). La multa punisce una condotta di guida e non è accessoria a nessun debito principale: resta esclusa dall’esdebitazione e rimane esigibile anche dopo il decreto. Lo stesso vale per le maggiorazioni dovute per il ritardato pagamento. Si possono invece verificare la prescrizione, la regolarità della notifica e le possibilità di rateazione. Per il debitore incapiente la questione è aperta, perché non è chiaro se l’art. 278, comma 7, si applichi alla procedura dell’art. 283.
Le sanzioni sulle cartelle dell’Agenzia delle entrate restano dovute?
Dipende dalla causa della sanzione. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento di un tributo sono accessorie e seguono il tributo: se questo diventa inesigibile, lo diventa anche la sanzione. In questo senso si è espresso il Tribunale di Torino con il decreto del 9 aprile 2026. Le sanzioni che puniscono violazioni diverse dal mancato pagamento richiedono invece un esame specifico. Per questo ogni cartella va scomposta nelle singole partite.
Le sanzioni civili INPS rientrano nell’esdebitazione?
Secondo la lettura più coerente con il testo, sì. Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi sono calcolate sul contributo non pagato e ne dipendono: sono accessorie al debito contributivo. Esiste anche una lettura interpretativa, da verificare, secondo cui non sarebbero nemmeno sanzioni amministrative in senso proprio, perché la legge le qualifica come “sanzioni civili”. Seguono quindi la sorte dei contributi insoddisfatti. Diverso è il caso delle sanzioni amministrative irrogate dall’Ispettorato per violazioni della disciplina del lavoro, che sono autonome.
Una sanzione Consob o dell’Antitrust si può cancellare?
Di regola no. Le sanzioni delle autorità di vigilanza puniscono violazioni di regole di condotta o di mercato, hanno contenuto afflittivo e nessun debito principale a cui agganciarsi: sono sanzioni amministrative pecuniarie autonome, escluse dall’esdebitazione. Restano possibili le contestazioni sul procedimento sanzionatorio nelle sedi proprie. Va anche verificato chi sia il destinatario: se la sanzione è stata irrogata alla società e non alla persona fisica, non è un debito personale del debitore.
Se l’ente non contesta durante la procedura, la sanzione autonoma si cancella lo stesso?
Non c’è da contarci. L’esclusione del comma 7 discende dalla legge, non dalle osservazioni dei creditori. Un decreto che dichiara inesigibili “i debiti concorsuali” senza distinzioni non trasforma una multa in un debito esdebitabile. Per questo è utile chiedere al giudice di indicare espressamente le partite escluse: il debitore sa subito che cosa resta e può programmarne il pagamento invece di scoprirlo con un’intimazione.
E se ho già pagato il tributo e resta solo la sanzione?
È un caso limite. La norma parla di sanzioni accessorie “a debiti estinti” e il debito pagato è, letteralmente, estinto. La lettura più coerente collega però l’espressione all’effetto dell’esdebitazione: la sanzione insoddisfatta, accessoria a un tributo, segue il regime delle voci accessorie. In mancanza di pronunce specifiche, la qualificazione va chiesta nell’istanza e, se il decreto la nega, valutata in sede di reclamo entro trenta giorni.
Il quadro giurisprudenziale
Sul piano giurisprudenziale la regola dell’art. 278, comma 7, ha ancora poche applicazioni edite con estremi completi. Le pronunce che seguono sono raggruppate per il contributo che danno al tema: alcune riguardano direttamente le sanzioni, altre il perimetro dell’esdebitazione e la procedura con cui la questione arriva al giudice. Per ognuna sono indicati gli estremi riportati dalla fonte consultata; quando la fonte non riporta il numero, lo si segnala.
Le pronunce sulle sanzioni e sui debiti esclusi
1. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non indicato nella fonte; sintesi Eutekne del 25/4/2026). In una liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore, il tribunale ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria sia compresa nell’esdebitazione dell’art. 282, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. È la pronuncia più vicina al tema: conferma che le sanzioni tributarie legate al mancato pagamento seguono il tributo. Va usata con la cautela dovuta a una fonte di sintesi.
2. Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Ha applicato al debitore incapiente le esclusioni della lett. b) dell’art. 278, comma 7. Sostiene la lettura secondo cui le regole generali del Capo X valgono anche per l’art. 283, con la conseguenza che le sanzioni autonome restano dovute anche dopo l’esdebitazione dell’incapiente.
3. Trib. Milano, decreto 27 ottobre 2025. Ha concesso l’esdebitazione all’incapiente senza indicare eccezioni. Viene richiamato a sostegno della lettura opposta, anche se il silenzio di un decreto non equivale a una presa di posizione espressa: per questo va presentato come elemento indiziario.
Le pronunce sul perimetro dell’esdebitazione
4. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può invocare l’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria; il ricorso straordinario contro il decreto di diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile. Per il nostro tema conta l’osservazione incidentale secondo cui gli artt. 278 ss. presuppongono una liquidazione, argomento usato da chi esclude il comma 7 per l’incapiente.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (letta in massima e nei passaggi riportati dalla n. 30108/2025). L’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare. Rileva perché, per i falliti, la regola sulle sanzioni da applicare è quella dell’art. 142 l.fall., non quella del Codice.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1469 (sintesi Unijuris). Conferma l’applicazione della legge fallimentare previgente alle istanze di esdebitazione dei falliti e affronta la compatibilità con il diritto UE del termine annuale dell’art. 143 l.fall. Serve a delimitare i casi in cui il debitore deve ragionare con la norma fallimentare anziché con l’art. 278.
7. Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata l’11/6/2026). Ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e di Milano sulla questione di legittimità dell’art. 278, comma 2, perché le ordinanze non erano state notificate ai creditori ammessi, che sono parti del giudizio di esdebitazione. La questione è poi tornata davanti alla Corte con le ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026 ed è in attesa di decisione. Rileva per il tema perché conferma il ruolo processuale degli enti creditori: sono parti, e possono quindi contestare la qualificazione delle proprie sanzioni.
8. Corte cost., sent. n. 74/2026 (depositata il 12/5/2026). La contestualità tra istanza di esdebitazione e decreto di chiusura nella liquidazione giudiziale va intesa in senso logico-funzionale: l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. Rileva sul piano dei tempi, per chi deve ancora porre al giudice la questione delle sanzioni.
Le pronunce sulla meritevolezza, che pesano sui debiti sanzionatori
9. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; la condotta del debitore si valuta nella fase dell’esdebitazione. Per chi ha accumulato sanzioni significa che il problema non si pone all’ingresso ma all’uscita.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it). Conferma che per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale. La relazione dell’OCC è anche il luogo in cui si spiega perché si sono accumulati debiti tributari e sanzionatori.
11. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non richiede più una soglia di soddisfacimento dei creditori. Il debitore con molte sanzioni autonome non è escluso per il solo fatto di aver pagato poco nel riparto.
12. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (numero non indicato; sintesi Unijuris). Ha respinto un’istanza di esdebitazione ritenendo colpa grave l’omesso pagamento sistematico e reiterato delle imposte, in presenza di un debito erariale prevalente. È un avvertimento importante: le sanzioni tributarie accessorie possono cadere con il tributo, ma un indebitamento fiscale costruito nel tempo può compromettere l’intera esdebitazione.
13. Trib. Rimini, 5 maggio 2026 (numero non indicato; sintesi Unijuris, regime della legge fallimentare). Il patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non impedisce il beneficio in assenza di condotte fraudolente. Rileva per il caso limite delle ritenute: la vicenda penale e sanzionatoria non si traduce automaticamente in un difetto di meritevolezza.
14. Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 (numero non indicato; sintesi Unijuris). Ai fini dell’esdebitazione conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non il grado di soddisfazione dei creditori. Conferma che il giudizio sulla persona è separato dalla classificazione dei singoli debiti.
Le pronunce sulla procedura dell’incapiente
15. Trib. Verona, Sez. II, 12 gennaio 2026 (sintesi Unijuris). Nell’esdebitazione dell’incapiente la domanda può essere presentata personalmente dal debitore, ma va instaurato il contraddittorio con i creditori. Il contraddittorio è la sede in cui gli enti titolari di sanzioni possono far valere l’esclusione del comma 7, e il debitore può chiedere che il giudice si pronunci.
16. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228. È in contrasto con la n. 30108/2025 sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti emessi in materia di esdebitazione dell’incapiente; le fonti ne descrivono il caso in modo non uniforme. Rileva perché, se il decreto qualifica male una sanzione, le possibilità di arrivare in Cassazione non sono ancora definite.
In sintesi: la giurisprudenza edita conferma che le sanzioni tributarie accessorie seguono il tributo, mentre sull’applicazione del comma 7 all’incapiente esistono decisioni di merito di segno diverso e nessuna presa di posizione della Cassazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo sulle sanzioni da portare all’esdebitazione
Lo Studio lavora sulla classificazione dei debiti sanzionatori dal primo documento fino all’eventuale giudizio di legittimità. In concreto:
- Scomponiamo ogni cartella in partite, partendo dall’estratto di ruolo, e indichiamo per ciascuna se è tributo, sanzione accessoria, interesse, onere di riscossione o sanzione autonoma.
- Ricostruiamo la causa di ogni sanzione leggendo l’atto presupposto (avviso di accertamento, verbale, ordinanza-ingiunzione), perché la causale della cartella da sola non basta.
- Predisponiamo l’elenco dei creditori della domanda di liquidazione controllata o dell’art. 283 con la distinzione tra capitale, sanzioni e interessi, così che la classificazione sia agli atti fin dall’inizio.
- Controlliamo le domande di ammissione al passivo degli enti e segnaliamo al liquidatore le qualificazioni errate.
- Redigiamo l’istanza di esdebitazione chiedendo al tribunale di indicare espressamente le partite escluse e di qualificare come accessorie le sanzioni legate a tributi e contributi.
- Rispondiamo alle osservazioni dei creditori nei quindici giorni dell’art. 282, comma 1, con l’analisi documentale già pronta.
- Proponiamo o contrastiamo il reclamo contro il decreto nel termine di trenta giorni, che corre anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
- Verifichiamo prescrizione e notifiche delle sanzioni autonome che restano dovute, e valutiamo la rateazione dell’art. 26 L. 689/1981.
- Opponiamo il decreto di esdebitazione all’ente che, dopo la chiusura, agisce per riscuotere una sanzione accessoria divenuta inesigibile, scegliendo lo strumento adatto alla natura del credito.
- Costruiamo, per l’incapiente, una pianificazione su entrambe le letture del comma 7, così da non dover cambiare strategia quando il giudice si pronuncia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesano in particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC danno familiarità con la fase in cui la relazione dell’Organismo descrive l’origine dei debiti, compresi quelli fiscali e sanzionatori, e in cui la meritevolezza viene costruita o compromessa. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente invece di seguire la questione oltre il merito: con l’orientamento della Corte ancora diviso sulla ricorribilità dei decreti dell’art. 283, la stessa linea difensiva, impostata nell’istanza, può essere sostenuta dal reclamo fino al giudizio di legittimità senza cambiare difensore.
Sul piano organizzativo, avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono le posizioni tributarie e contributive, gli avvocati traducono quella ricostruzione in domande, osservazioni e reclami. È questa combinazione a permettere di distinguere, su ogni singola voce, ciò che il decreto può travolgere da ciò che resterà dovuto. Lo Studio non garantisce l’esito delle singole qualificazioni, che spettano al tribunale: si impegna a presentarle con un’analisi completa e documentata.
In chiusura: ciò che resta e ciò che cade
Le sanzioni amministrative non si cancellano tutte con l’esdebitazione, e non restano tutte. Cadono quelle accessorie, cioè le sanzioni che nascono dal mancato pagamento di un tributo o di un contributo travolto dalla procedura, con i rispettivi interessi; restano quelle autonome, come le multe del codice della strada, le ordinanze-ingiunzioni della L. 689/1981, le sanzioni dell’Ispettorato e delle autorità di vigilanza, con le loro maggiorazioni. Per l’incapiente la regola stessa è in discussione. La classificazione va fatta partita per partita e portata davanti al tribunale prima del decreto, perché dopo il reclamo di trenta giorni lo spazio per discuterne si riduce.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché si colloca esattamente dove si incrociano sovraindebitamento e diritto tributario: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e coordina uno staff nazionale di diritto tributario. Sono le competenze che servono per leggere una cartella dentro una procedura di esdebitazione.
📩 Prima che il decreto renda definitiva la classificazione dei tuoi debiti, mettiti in contatto con lo Studio: tutti i recapiti sono raccolti nella sezione contatti in fondo a questa guida.
