Sulla composizione negoziata dell’impresa minore circolano più leggende che informazioni. È comprensibile: lo strumento è giovane, è stato ritoccato più volte (da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) e la versione “sotto soglia”, regolata dall’art. 25-quater del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è poco raccontata. Così il piccolo imprenditore, il titolare della ditta individuale, il socio della piccola Srl o l’imprenditore agricolo finiscono per affidarsi al passaparola, ai forum, al consiglio del collega che “ci è passato”. E il passaparola, sui documenti, sbaglia spesso in due direzioni opposte: c’è chi si convince che servano carte impossibili da produrre e rinuncia in partenza, e c’è chi pensa che basti un modulo compilato in fretta e si presenta con una pratica che non sta in piedi.
Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perdono settimane preziose, si presenta un’istanza zoppa, si scopre a metà strada che un certificato richiede un mese per essere rilasciato, e nel frattempo i creditori non restano fermi.
In questa guida mettiamo alla prova, uno per uno, i miti più diffusi sulla documentazione dell’istanza:
- “serve il piano di risanamento”;
- “servono i bilanci certificati”;
- “serve per forza un commercialista o un avvocato”;
- “i debiti fiscali non si dichiarano”;
- “basta un’autocertificazione”;
- “nell’elenco dei creditori bastano i fornitori principali”;
- “i certificati si chiedono dopo, tanto c’è tempo”.
Per ciascuno vedremo da dove nasce, che cosa dicono davvero l’art. 25-quater e l’art. 17 del CCII, quali conseguenze rischia chi ci crede.
Perché ne scrive lo Studio Monardo? Perché la composizione negoziata è il terreno proprio dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ricopre: è l’esperto che, una volta nominato, riceve e legge esattamente quei documenti. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC, che conta molto per l’impresa minore: se la composizione negoziata non va a buon fine, l’art. 25-quater apre la strada al concordato minore e alla liquidazione controllata, cioè agli strumenti del sovraindebitamento.
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Prima dei miti: che cosa dice davvero la norma
Per smontare i miti serve un metro di misura. Eccolo, preso dal testo vigente.
L’art. 25-quater, comma 1, CCII riguarda l’imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d) (cioè l’impresa minore) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. Può chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile.
Le soglie dell’impresa minore, secondo l’art. 2, comma 1, lett. d), sono: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, il tutto riferito ai tre esercizi antecedenti (o all’inizio dell’attività, se più breve). I tre requisiti devono ricorrere insieme.
Il comma 2 è quello che ci interessa: l’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio del luogo in cui l’impresa ha la sede legale, «unitamente ai documenti di cui all’articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h)», nelle forme dell’art. 17, comma 1 (cioè attraverso la piattaforma telematica). Lo stesso comma adatta la dichiarazione della lettera d) all’impresa minore e precisa che è il segretario generale a nominare l’esperto.
Ecco, lettera per lettera, che cosa prevede l’art. 17, comma 3, nel testo vigente aggiornato al D.Lgs. 136/2024:
| Lettera art. 17 c.3 | Contenuto | Richiesta all’impresa minore? |
|---|---|---|
| a) | Bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati al registro delle imprese; per chi non è tenuto al deposito, dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta; in entrambi i casi, situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima dell’istanza | Sì |
| a-bis) | In caso di mancata approvazione dei bilanci, progetti di bilancio o situazione aggiornata a non oltre 60 giorni | Non è nominata nell’art. 25-quater c.2 (v. oltre) |
| b) | Progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo dell’art. 13 c.2, con relazione chiara e sintetica sull’attività e piano finanziario per i sei mesi successivi | No: esclusa |
| c) | Elenco dei creditori, con crediti scaduti e a scadere e con l’indicazione dei diritti reali e personali di garanzia | Sì |
| d) | Dichiarazione sostitutiva (art. 46 D.P.R. 445/2000) sulla pendenza di ricorsi e sul mancato deposito di domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi | Sì, nella versione adattata dall’art. 25-quater c.2 |
| e) | Certificato unico dei debiti tributari (art. 364, comma 1) | Sì |
| f) | Situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione | Sì |
| g) | Certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (art. 363, comma 1) | Sì |
| h) | Estratto della Centrale dei rischi della Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto all’istanza | Sì |
Il comma 3-bis dell’art. 17, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente poi di sostituire temporaneamente i certificati delle lettere e), f) e g), se non ancora rilasciati, con una dichiarazione sostitutiva che attesti di averli chiesti almeno dieci giorni prima dell’istanza. Ci torneremo, perché su questo comma per l’impresa minore c’è un punto da maneggiare con cura.
Con questa tabella in mano, i miti si smontano quasi da soli. Quasi: perché ciascuno ha un fondo di verità che vale la pena riconoscere.
Mito n. 1: “Per avviare la composizione negoziata serve il piano di risanamento”
Il mito
“Senza un piano di risanamento completo, firmato da un professionista, la camera di commercio non ti accetta nemmeno l’istanza.”
Perché ci credono in tanti
Il mito ha basi solide, solo che sono le basi sbagliate. Chi lo ripete ha quasi sempre letto, o sentito raccontare, la disciplina della composizione negoziata ordinaria, quella delle imprese sopra soglia. Lì l’art. 17, comma 3, lettera b) chiede davvero, fin dal primo giorno, un progetto di piano di risanamento redatto seguendo le indicazioni della lista di controllo prevista dall’art. 13, comma 2, accompagnato da una relazione chiara e sintetica sull’attività concretamente esercitata, con un piano finanziario per i sei mesi successivi e le iniziative che l’imprenditore intende adottare.
C’è poi un secondo motivo, più sottile. Tutta la composizione negoziata ruota attorno all’idea di risanamento: lo dice anche l’art. 25-quater, comma 1, che consente di chiedere l’esperto solo «quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa». E il comma 3 dello stesso articolo, quando descrive l’accordo finale sottoscritto anche dall’esperto, stabilisce che con la firma l’esperto dà atto che «il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza». Leggendo queste frasi è facile concludere che il piano debba esistere già all’inizio.
Infine, la giurisprudenza sulla composizione negoziata ordinaria parla spesso del piano. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato le misure protettive verificando che la proposta non fosse manifestamente pretestuosa e fosse sostenuta da un progetto coerente, documentato e ragionevolmente realizzabile. Chi legge queste notizie generalizza: “il piano serve sempre”.
La realtà
In realtà la norma dice un’altra cosa. L’art. 25-quater, comma 2, elenca i documenti dell’art. 17, comma 3, che l’impresa minore deve allegare: lettere a), c), d), e), f), g) e h). La lettera b), quella del progetto di piano di risanamento e del piano finanziario semestrale, non c’è. L’esclusione non è frutto di una dimenticanza o di un’interpretazione creativa: il legislatore ha costruito l’elenco saltando proprio quella lettera, e lo ha mantenuto anche dopo il D.Lgs. 136/2024, che pure ha ritoccato l’art. 25-quater in più punti.
La scelta ha una logica evidente. Un’impresa con meno di 200.000 euro di ricavi annui e meno di 500.000 euro di debiti raramente ha la struttura per produrre, prima ancora di iniziare, un piano costruito secondo la lista di controllo ministeriale. Chiederlo avrebbe significato chiudere la porta proprio a chi lo strumento vuole aiutare.
Questo non significa che l’impresa minore possa presentarsi senza un’idea di dove vuole andare. Vero, ma solo a metà: il piano non è un documento di ingresso, però il risanamento resta il presupposto. L’art. 25-quater, comma 5, richiama infatti, «in quanto compatibili», molte regole generali, tra cui l’art. 17, comma 5: l’esperto convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di concrete prospettive di risanamento e, se non le ravvisa, l’istanza viene archiviata. In altre parole, non devi allegare un piano, ma devi saper spiegare all’esperto perché la tua impresa può farcela.
C’è anche un secondo punto, da trattare con prudenza. Se l’impresa minore chiede le misure protettive (art. 18) e poi la loro conferma al tribunale (art. 19), il rinvio «in quanto compatibili» del comma 5 rende applicabili anche queste norme. Alcuni commentatori (tra cui EC News) segnalano un problema di compatibilità proprio legato al piano finanziario semestrale, che nel rito ordinario accompagna la domanda al tribunale. È una questione aperta: chi intende chiedere le misure protettive farebbe bene a preparare comunque un quadro dei flussi dei mesi successivi, anche se non è tra i documenti dell’istanza.
Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: all’esperto non serve un faldone di previsioni, serve capire in fretta se esiste un’impresa da salvare e su quali numeri si regge.
La prova
Il testo dell’art. 25-quater, comma 2, CCII, che rinvia all’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). Basta mettere l’elenco accanto all’art. 17, comma 3, per vedere che l’unica lettera “saltata” dell’elenco originario è la b). La conferma arriva anche dall’altra parte della norma: il rinvio del comma 5 all’art. 17 riguarda i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e non il comma 3, che resta quindi regolato soltanto dal comma 2 dell’art. 25-quater.
Sul piano giurisprudenziale, il decreto del Tribunale di Nola del 15 maggio 2025 aiuta a capire il ruolo del piano quando c’è: il giudice non ne verifica la fattibilità, ma solo che il progetto non sia manifestamente pretestuoso. Se perfino nel rito ordinario il piano iniziale è valutato con questo metro “leggero”, a maggior ragione per l’impresa minore il suo mancato deposito iniziale non è un vizio.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio più frequente è il ritardo. L’imprenditore convinto di dover produrre un piano completo rimanda l’istanza di settimane o di mesi, magari in attesa di un professionista che glielo prepari. Nel frattempo la situazione peggiora: lo squilibrio “che rende probabile la crisi” diventa crisi conclamata, un creditore notifica un precetto, un fornitore chiede un decreto ingiuntivo. E l’accesso alla composizione negoziata è tanto più utile quanto prima lo si chiede.
Il secondo rischio è opposto e più raro: impiegare risorse per un documento che nessuno ha chiesto, sottraendole a ciò che invece serve davvero, cioè i certificati e una situazione patrimoniale aggiornata e credibile.
Il terzo rischio è la rinuncia. Chi crede che il piano sia obbligatorio e sa di non poterlo produrre, semplicemente non ci prova, e si ritrova più tardi a dover scegliere tra strumenti più invasivi, come la liquidazione controllata, quando una trattativa assistita dall’esperto avrebbe ancora potuto funzionare.
Mito n. 2: “Servono i bilanci certificati”
Il mito
“Per la composizione negoziata ci vogliono i bilanci certificati da un revisore, altrimenti la domanda è inammissibile.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce da una confusione lessicale e da un’esperienza reale. La confusione lessicale: nel linguaggio comune “bilancio certificato” diventa sinonimo di “bilancio in regola”, e la differenza tra un bilancio approvato dall’assemblea, depositato al registro delle imprese e sottoposto a revisione si perde. L’esperienza reale: chi ha chiesto un finanziamento importante a una banca, o ha partecipato a una gara pubblica, sa che talvolta vengono chiesti bilanci accompagnati dalla relazione di un revisore o di un organo di controllo. Si trasferisce quel ricordo alla composizione negoziata.
C’è poi un fondo di verità nella norma: l’art. 17, comma 3, lettera a) parla davvero di bilanci, e di tre esercizi. Per un piccolo imprenditore che magari ha sempre delegato tutto al proprio consulente, “tre anni di bilanci” suona già come una montagna, e la montagna nel passaparola diventa “bilanci certificati”.
La realtà
La lettera a) dell’art. 17, comma 3, che l’art. 25-quater richiama per l’impresa minore, chiede i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso il registro delle imprese. La parola usata è “approvati”, non “certificati” né “revisionati”. E c’è di più: se i bilanci sono già depositati al registro delle imprese, non vanno nemmeno ricaricati, perché sono già consultabili.
Per molti imprenditori minori il problema dei bilanci, poi, non si pone proprio. La stessa lettera a) prevede che gli imprenditori non tenuti al deposito dei bilanci (pensiamo alla ditta individuale o alla società di persone in contabilità semplificata, o a molte imprese agricole) allegano invece le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA degli ultimi tre periodi d’imposta. Sono documenti che ogni impresa ha, o che può recuperare dal proprio intermediario o dal cassetto fiscale.
Vero, però, che la lettera a) contiene un elemento che il mito ignora e che è molto più impegnativo dei bilanci passati: in entrambi i casi, va allegata una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza. È questo il documento “vivo”, quello che l’esperto guarderà con più attenzione, perché fotografa lo stato attuale dell’impresa. E non richiede alcuna certificazione, ma deve essere attendibile e coerente con il resto delle carte.
Un’ultima precisazione, per onestà. Il D.Lgs. 136/2024 ha aggiunto all’art. 17, comma 3, la lettera a-bis), che regola il caso dei bilanci non approvati (si allegano i progetti di bilancio o una situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni). L’art. 25-quater, comma 2, nell’elencare le lettere richieste all’impresa minore, non nomina la a-bis). Si può discutere se la regola valga comunque per l’impresa minore; in pratica, se un bilancio non è stato approvato, la soluzione prudente è allegare il progetto di bilancio e la situazione aggiornata, spiegando il motivo della mancata approvazione.
La prova
Il testo dell’art. 17, comma 3, lettera a), CCII, nella versione vigente: bilanci approvati degli ultimi tre esercizi se non già depositati; per i non obbligati, dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta; in ogni caso, situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni. Nessuna menzione di revisione o certificazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto di dover produrre bilanci certificati rischia, ancora una volta, di non partire. Oppure di affidare a un revisore un incarico non richiesto, perdendo tempo. Ma il rischio più insidioso è un altro: concentrarsi sui bilanci passati e trascurare la situazione aggiornata. Un’istanza con tre bilanci impeccabili e una situazione patrimoniale ferma a quattro mesi prima non rispetta la lettera a). E il termine dei sessanta giorni si calcola all’indietro dalla data di presentazione: se l’istanza slitta, la situazione può “scadere” e va rifatta.
C’è infine un rischio di coerenza. L’esperto confronterà la situazione aggiornata con i certificati fiscali e contributivi, con la Centrale dei rischi e con l’elenco dei creditori. Se i numeri non tornano, la credibilità dell’imprenditore ne esce indebolita fin dal primo incontro. Meglio una situazione redatta con cura che un bilancio “certificato” vecchio di un anno.
Mito n. 3: “Serve per forza un commercialista o un avvocato”
Il mito
“Senza un commercialista o un avvocato che firmi l’istanza, la camera di commercio non la prende in considerazione.”
Perché ci credono in tanti
Il mito si regge su un’osservazione corretta: la composizione negoziata è una procedura tecnica. Ci sono termini da rispettare, documenti contabili da preparare, dichiarazioni sostitutive con conseguenze anche penali se false, certificati da chiedere a enti diversi, una piattaforma telematica da usare. È naturale pensare che tutto questo sia riservato agli addetti ai lavori.
In più, nella composizione negoziata compaiono davvero dei professionisti: l’esperto indipendente, nominato dal segretario generale della camera di commercio, è un professionista iscritto in un elenco apposito. Chi sente parlare di “esperto” pensa che debba essere l’imprenditore a portarselo dietro, magari pagandolo in anticipo.
La realtà
La legge non impone all’imprenditore di farsi assistere da un professionista per presentare l’istanza. L’art. 17, comma 1, richiamato dall’art. 25-quater, comma 2, stabilisce che l’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale (art. 13), compilando il modello disponibile sulla piattaforma con le informazioni utili alla nomina e allo svolgimento dell’incarico. Il testo non indica che l’istanza debba essere sottoscritta da un avvocato o da un commercialista. L’istanza è un atto dell’imprenditore: è lui che la presenta e che risponde di ciò che dichiara.
Quanto all’esperto, non è il consulente dell’imprenditore. È una figura terza e indipendente, nominata dal segretario generale della camera di commercio (art. 25-quater, comma 2, ultimo periodo), che deve verificare la propria indipendenza prima di accettare (art. 17, comma 4). Il suo compenso è liquidato, secondo l’art. 25-quater, comma 7, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato, ai sensi dell’art. 25-ter. Non è quindi qualcuno che l’imprenditore deve “trovare” prima di partire.
Vero, ma solo a metà, è dunque che l’assistenza sia indispensabile. Non è obbligatoria per legge, ma in molti casi è molto opportuna, per tre ragioni concrete:
- la situazione aggiornata a sessanta giorni richiede competenze contabili, e deve essere coerente con bilanci o dichiarazioni dei redditi;
- le dichiarazioni sostitutive (lettera d, ed eventualmente il comma 3-bis) hanno valore giuridico e vanno rese con cognizione di causa;
- se si chiedono le misure protettive e si arriva davanti al tribunale per la loro conferma (artt. 18 e 19, applicabili «in quanto compatibili»), si entra in una fase giudiziale, in cui nella prassi l’imprenditore agisce con un difensore.
C’è anche una distinzione da non perdere: l’avvocato o il commercialista che assiste l’imprenditore è il suo consulente; l’esperto è un terzo che facilita le trattative. Sono ruoli diversi: proprio perché l’esperto deve essere indipendente, l’art. 17, comma 4, gli impone di verificare la propria indipendenza prima di accettare l’incarico, e il consulente di fiducia dell’imprenditore non è in quella posizione.
La prova
Il testo dell’art. 17, comma 1, CCII (istanza tramite piattaforma, mediante modello) e dell’art. 25-quater, commi 2 e 7 (presentazione al segretario generale, nomina dell’esperto da parte sua, liquidazione del compenso dell’esperto da parte dello stesso segretario generale). In giurisprudenza, l’ordinanza del Tribunale di Milano del 15 luglio 2025 ha ammesso l’accesso alla composizione negoziata di un fondo di investimento tramite la SGR che lo rappresenta e lo gestisce: il punto rilevante, per noi, è che i giudici guardano a chi è il soggetto legittimato, cioè all’imprenditore (o a chi lo rappresenta), non a quale professionista firma.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che il professionista sia obbligatorio rischia di aspettare troppo, oppure di rinunciare. Ma c’è anche il rischio speculare, che va detto con franchezza: chi, scoperto che il professionista non è obbligatorio, decide di fare tutto da solo senza avere le competenze, rischia di presentare una situazione patrimoniale incoerente, un elenco creditori incompleto o una dichiarazione sostitutiva imprecisa. L’esperto se ne accorgerà, e l’archiviazione dell’istanza per mancanza di concrete prospettive (art. 17, comma 5) ha una conseguenza pesante: secondo l’art. 17, comma 9, una nuova istanza non può essere presentata prima di un anno dall’archiviazione (quattro mesi, una sola volta, se l’archiviazione è chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto).
Il punto non è “professionista sì o no”, ma sapere quali parti dell’istanza si possono preparare in autonomia e quali richiedono una mano esperta.
Mito n. 4: “I debiti fiscali non si dichiarano”
Il mito
“Nella composizione negoziata si tratta solo con banche e fornitori: i debiti con il Fisco e con l’INPS non c’entrano e non vanno dichiarati.”
Perché ci credono in tanti
Il mito ha almeno tre radici. La prima è storica: per anni, nelle procedure concorsuali, i crediti tributari sono stati considerati un “mondo a parte”, con regole proprie e margini di trattativa ridottissimi. Molti imprenditori ricordano che “con il Fisco non si tratta” e ne deducono che, in una procedura basata sulle trattative, il Fisco resti fuori.
La seconda è psicologica: i debiti fiscali e contributivi sono spesso quelli di cui ci si vergogna di più o che si teme di “far emergere”, per paura di controlli o di sanzioni. Il passaparola rassicura: “tanto non serve dirlo”.
La terza nasce da una lettura parziale della norma. La composizione negoziata è, in effetti, uno strumento stragiudiziale e riservato, centrato sulle trattative con le parti interessate al risanamento: la tentazione di considerare Erario ed enti previdenziali come soggetti estranei è forte.
La realtà
In realtà è esattamente il contrario. Tre dei sette documenti richiesti all’impresa minore riguardano proprio i debiti fiscali, contributivi e assicurativi. L’art. 25-quater, comma 2, richiama infatti le lettere e), f) e g) dell’art. 17, comma 3:
- lettera e): il certificato unico dei debiti tributari previsto dall’art. 364, comma 1, CCII. Lo rilascia l’Agenzia delle Entrate, su richiesta del debitore o del tribunale. Con il provvedimento del 27 giugno 2019, prot. 224245/2019, l’Agenzia ha approvato il modello di certificato, le istruzioni e il modello di richiesta. Secondo la ricostruzione pubblicata da Filodiritto, il certificato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta, dall’ufficio competente in base al domicilio fiscale; riporta i debiti risultanti dall’anagrafe tributaria per imposte dirette, IVA e altre imposte indirette (atti, contestazioni in corso e definite non ancora soddisfatte), con un prospetto analitico che indica tipo di atto, anno d’imposta, data di notifica, importo residuo, eventuali rateizzazioni, sospensioni, definizioni agevolate e contenzioso pendente; se non ci sono debiti, lo attesta;
- lettera f): la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione, cioè il quadro dei carichi affidati all’agente della riscossione (cartelle, avvisi, rateizzazioni in corso);
- lettera g): il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi previsto dall’art. 363, comma 1, CCII. Lo rilasciano l’INPS per i contributi e l’INAIL per i premi assicurativi, su richiesta del debitore o del tribunale. Per l’INAIL, la stessa fonte indica un modello approvato con provvedimento del Direttore generale del 4 luglio 2019 e un termine di rilascio di quarantacinque giorni.
A questi si aggiunge la lettera c): l’elenco dei creditori deve comprendere tutti i creditori, e quindi anche l’Erario, l’agente della riscossione, l’INPS e l’INAIL, con l’indicazione dei crediti scaduti e a scadere.
In una composizione negoziata ben costruita, i debiti fiscali e contributivi non solo si dichiarano: vengono certificati dagli stessi enti creditori. È proprio questo che rende l’istanza credibile: l’esperto non deve fidarsi soltanto di quanto racconta l’imprenditore, perché ha davanti i documenti rilasciati dalle amministrazioni.
La prova
Il testo dell’art. 25-quater, comma 2, CCII, che richiama espressamente le lettere e), f) e g) dell’art. 17, comma 3, e i riferimenti agli artt. 363 e 364 CCII contenuti in quelle lettere. Nessuna interpretazione permette di escludere i debiti pubblici dall’istanza.
Cosa rischia chi ci crede
Chi omette i debiti fiscali nell’elenco dei creditori produce un’istanza che si contraddice da sola: i certificati delle lettere e), f) e g) diranno qualcosa che l’elenco tace. L’esperto se ne accorgerà al primo esame, e la fiducia, che è il motore delle trattative, sarà compromessa.
Ma c’è un rischio ancora più concreto. La dichiarazione della lettera d) e quella eventuale del comma 3-bis sono dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000: dichiarare il falso in questi documenti espone a responsabilità. E un piano di risanamento che ignora il debito fiscale non è un piano: se l’impresa ha 48.000 euro di IVA non versata in riscossione, qualunque prospettiva che non ne tenga conto è destinata a crollare alla prima cartella o al primo pignoramento dell’agente della riscossione.
Infine, nascondere il debito fiscale significa rinunciare a gestirlo. Quando la composizione negoziata dell’impresa minore non porta a un accordo, l’art. 25-quater, comma 4, consente di proporre il concordato minore (art. 74) o di chiedere la liquidazione controllata (art. 268): strumenti in cui il debito pubblico va comunque censito per intero.
Mito n. 5: “Basta un’autocertificazione”
Il mito
“Per la composizione negoziata dell’impresa minore non servono carte: basta un’autocertificazione in cui dichiari la tua situazione.”
Perché ci credono in tanti
Questo è forse il mito con il fondo di verità più consistente, ed è per questo che resiste. Nell’elenco dei documenti richiesti c’è davvero una dichiarazione sostitutiva: la lettera d) dell’art. 17, comma 3, chiede all’imprenditore di rendere una dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, cioè proprio quella che nel linguaggio comune si chiama “autocertificazione”. E il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto il comma 3-bis, che consente di sostituire, a certe condizioni, i certificati fiscali e contributivi con un’altra dichiarazione sostitutiva.
Il passaparola ha fatto il resto: “c’è l’autocertificazione” è diventato “basta l’autocertificazione”.
La realtà
In realtà le dichiarazioni sostitutive previste sono due, e ciascuna ha un oggetto preciso e limitato.
La prima è quella della lettera d). Nella composizione negoziata ordinaria, l’imprenditore dichiara la pendenza (o meno) di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e attesta di non aver depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche nelle ipotesi degli artt. 44, comma 1, lett. a), e 74, nonché il ricorso ai sensi dell’art. 54, comma 3. Per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 2, adatta il contenuto: la dichiarazione riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non aver depositato ricorso ai sensi dell’art. 74 (concordato minore) e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell’art. 57 (accordi di ristrutturazione dei debiti). È un adattamento logico: l’impresa minore non è soggetta alla liquidazione giudiziale, ma alla liquidazione controllata del sovraindebitamento.
La seconda è quella del comma 3-bis dell’art. 17: finché i certificati delle lettere e), f) e g) non sono stati rilasciati, l’imprenditore può inserire una dichiarazione sostitutiva con cui attesta di averli richiesti almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza. Non è un’esenzione: è un “ponte” temporaneo, che presuppone che i certificati siano stati davvero chiesti, e con un anticipo minimo.
Qui c’è un punto che il passaparola non conosce e che va detto con onestà. L’art. 25-quater, comma 2, richiama le lettere del comma 3 dell’art. 17, e il comma 5 richiama i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dello stesso articolo: il comma 3-bis non è nominato espressamente. Si può sostenere che la facoltà valga anche per l’impresa minore, perché riguarda proprio i documenti delle lettere e), f) e g) che l’impresa minore deve produrre; ma il testo non lo dice in modo esplicito. La scelta prudente è chiedere i certificati con largo anticipo, così da non dover dipendere dal comma 3-bis.
E soprattutto: nessuna dichiarazione sostitutiva può prendere il posto dei bilanci o delle dichiarazioni fiscali, della situazione patrimoniale aggiornata, dell’elenco dei creditori o dell’estratto della Centrale dei rischi. Questi documenti vanno prodotti, punto.
Ricapitolando, l’impresa minore deve caricare sulla piattaforma:
- bilanci (o dichiarazioni dei redditi e IVA) degli ultimi tre esercizi e situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni (lett. a);
- elenco dei creditori con crediti scaduti, a scadere e garanzie (lett. c);
- dichiarazione sostitutiva adattata su liquidazione controllata e ricorsi ex artt. 74 e 57 (lett. d);
- certificato unico dei debiti tributari dell’Agenzia delle Entrate (lett. e);
- situazione debitoria complessiva dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (lett. f);
- certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di INPS e INAIL (lett. g);
- estratto della Centrale dei rischi della Banca d’Italia non anteriore di tre mesi (lett. h).
Una sola di queste voci è un’autocertificazione.
La prova
Il testo dell’art. 17, comma 3, lettera d), e comma 3-bis, CCII, e dell’art. 25-quater, comma 2, secondo periodo, che riscrive il contenuto della dichiarazione per l’impresa minore.
Utile anche, per capire che peso abbia la dichiarazione della lettera d), la Corte di Cassazione, sez. I, n. 31856/2025: secondo il commento di EC News, la Corte ha ritenuto inammissibile fin dall’origine un’istanza di composizione negoziata con misure protettive presentata mentre era ancora pendente (benché rinunciata) una domanda di concordato preventivo, e ha riconosciuto al tribunale il potere di verificarlo in via incidentale. Proprio perché la pendenza di altre domande incide sull’accesso allo strumento, la legge vuole che l’imprenditore la dichiari sotto la propria responsabilità.
Cosa rischia chi ci crede
Chi carica sulla piattaforma una sola dichiarazione e nient’altro presenta un’istanza incompleta. E un’istanza incompleta, nella migliore delle ipotesi, fa perdere tempo; nella peggiore, compromette la credibilità dell’imprenditore davanti all’esperto e ai creditori fin dal primo giorno.
C’è poi il rischio legato alla veridicità. Una dichiarazione sostitutiva falsa non è una leggerezza: il D.P.R. 445/2000 collega alle dichiarazioni mendaci conseguenze anche penali. Dichiarare di non avere ricorsi pendenti quando un creditore ha già chiesto la liquidazione controllata, o attestare di aver chiesto i certificati dieci giorni prima quando la richiesta è partita il giorno stesso, espone l’imprenditore a responsabilità e fa crollare la fiducia su cui la composizione negoziata si regge.
Mito n. 6: “Nell’elenco dei creditori bastano i fornitori principali”
Il mito
“L’elenco dei creditori è una formalità: si mettono i fornitori più grossi e la banca, il resto si vedrà.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce da un’intuizione pratica: le trattative della composizione negoziata, di fatto, si concentrano sui creditori che “pesano”. Nessuno negozia per settimane con il fornitore di cancelleria da 340 euro. E nelle imprese minori, spesso, la contabilità dei debiti verso i piccoli creditori è disordinata: l’imprenditore sa a memoria quanto deve alla banca e ai due fornitori principali, ma non saprebbe elencare tutti gli altri.
La realtà
La lettera c) dell’art. 17, comma 3, richiesta anche all’impresa minore, parla di elenco dei creditori, senza soglie: tutti. E chiede tre informazioni: i crediti scaduti, quelli a scadere, l’esistenza di diritti reali e personali di garanzia. Il dettaglio sulle garanzie non è un orpello: ipoteche, pegni e fideiussioni cambiano radicalmente la posizione del creditore e quindi la strategia delle trattative. Una banca garantita da ipoteca sull’immobile dell’impresa, o da una fideiussione del socio, ha un potere negoziale diverso da un fornitore chirografario.
Un elenco incompleto non è “una formalità saltata”: è una fotografia sbagliata dell’impresa, e l’esperto lavora su quella fotografia.
Le garanzie, poi, sono spesso il punto dove si gioca la partita. Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 23 luglio 2025, ha concesso nella composizione negoziata una misura cautelare atipica che vietava temporaneamente alla banca creditrice di escutere una garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (MCC). Per arrivare a un risultato del genere, la garanzia deve essere emersa con chiarezza fin dall’elenco iniziale. Va però detto, con la stessa chiarezza, che i tribunali considerano queste misure atipiche un’eccezione: il Tribunale di Milano (22 novembre 2023) e il Tribunale di Roma (14 ottobre 2024) le ammettono solo in ipotesi eccezionali, circoscritte e limitate nel tempo.
La prova
Il testo dell’art. 17, comma 3, lettera c), CCII, richiamato dall’art. 25-quater, comma 2. Il confronto con le lettere e), f), g) e h) completa il quadro: certificati fiscali, contributivi e Centrale dei rischi consentono all’esperto di verificare che l’elenco sia coerente con quanto risulta agli enti e al sistema bancario.
Cosa rischia chi ci crede
L’elenco incompleto produce tre effetti negativi. Il primo: le incongruenze con i certificati e con la Centrale dei rischi emergono subito. Il secondo: i creditori “dimenticati” restano fuori dalla trattativa e possono agire per conto proprio, magari proprio mentre l’imprenditore tratta con gli altri. Il terzo: se si chiedono le misure protettive, queste operano nei confronti dei creditori, e chi non è stato censito correttamente può contestarle o trovarsi in una posizione non chiara.
E c’è un aspetto quantitativo da non sottovalutare: l’impresa minore è tale anche perché i suoi debiti, compresi quelli non scaduti, non superano i 500.000 euro (art. 2, comma 1, lett. d). Un elenco parziale potrebbe far sembrare l’impresa “sotto soglia” quando non lo è, o viceversa, con il rischio di imboccare lo strumento sbagliato.
Mito n. 7: “I certificati si chiedono dopo, tanto c’è tempo”
Il mito
“Prima presento l’istanza, poi con calma recupero i certificati del Fisco, dell’INPS e della Centrale rischi.”
Perché ci credono in tanti
Il mito si appoggia su due frammenti veri. Il primo: in molte pratiche amministrative si può integrare la documentazione in un secondo momento. Il secondo, più specifico: il comma 3-bis dell’art. 17 consente davvero di presentare l’istanza prima che i certificati fiscali e contributivi siano rilasciati. Chi ne ha sentito parlare conclude che i certificati possono attendere.
La realtà
Il comma 3-bis dice una cosa diversa: si può presentare l’istanza in attesa dei certificati solo se sono stati richiesti almeno dieci giorni prima, e lo si attesta con dichiarazione sostitutiva. Quindi i certificati vanno chiesti prima, non dopo. E, come visto, per l’impresa minore il comma 3-bis non è richiamato in modo esplicito, il che consiglia ancora più anticipo.
I tempi, poi, non sono brevi. Secondo le fonti consultate, l’Agenzia delle Entrate rilascia il certificato unico dei debiti tributari entro trenta giorni dalla richiesta, mentre per l’INAIL il termine indicato è di quarantacinque giorni. Per l’INPS i tempi e le modalità vanno verificati al momento della richiesta, così come quelli per la situazione debitoria dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
E ci sono documenti con una “scadenza” interna. L’estratto della Centrale dei rischi della Banca d’Italia non deve essere anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza; la situazione economico-patrimoniale e finanziaria non deve essere più vecchia di sessanta giorni. Se l’istanza slitta, questi documenti possono “scadere” e vanno rifatti.
La regola pratica, quindi, è la sequenza inversa rispetto al mito: prima si chiedono i certificati, poi si prepara la situazione aggiornata, infine si presenta l’istanza, controllando che tutte le date siano compatibili.
La prova
L’art. 17, comma 3, lettere a) e h), e comma 3-bis, CCII; per i tempi di rilascio, la ricostruzione pubblicata da Filodiritto sui provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2019 e dell’INAIL del 4 luglio 2019.
Cosa rischia chi ci crede
Chi presenta l’istanza senza aver chiesto i certificati non può nemmeno usare il comma 3-bis, perché non può attestare una richiesta che non ha fatto. Si ritrova quindi con un’istanza incompleta, oppure deve rinviarla di settimane, con la situazione aggiornata che nel frattempo invecchia. È il classico circolo vizioso: il documento A arriva quando il documento B è già scaduto.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare la sequenza reale che si produce quando si agisce credendo a un mito. Non sono casi reali.
Simulazione 1 – Il piano che nessuno aveva chiesto. Ipotesi: Srl di commercio al dettaglio, attivo patrimoniale 241.300 €, ricavi lordi 187.650 €, debiti complessivi 312.740 €. Tutti e tre i valori sono sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), nei tre esercizi precedenti: è impresa minore. A metà settembre 2026 l’amministratore si convince di dover allegare un piano di risanamento completo e incarica un consulente di prepararlo. Il piano richiede undici settimane. Nel frattempo, a fine ottobre, un fornitore con un credito di 38.410 € ottiene un decreto ingiuntivo, e la banca segnala lo sconfinamento in Centrale dei rischi. Quando l’istanza parte, lo squilibrio “che rende probabile la crisi” (art. 25-quater, comma 1) è diventato qualcosa di più serio, e l’esperto dovrà valutare prospettive di risanamento in un quadro peggiorato. Sequenza corretta: richiesta dei certificati a settembre, situazione aggiornata a fine ottobre, istanza a novembre con i soli documenti delle lettere a), c), d), e), f), g) e h), e preparazione degli argomenti sul risanamento da esporre all’esperto al primo incontro.
Simulazione 2 – Il calendario dei documenti. Ipotesi: ditta individuale in contabilità semplificata, non tenuta al deposito dei bilanci. Obiettivo: presentare l’istanza lunedì 30 novembre 2026.
– Lettera a): dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta, più una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima. Sessanta giorni prima del 30 novembre 2026 è il 1° ottobre 2026: una situazione riferita al 30 settembre sarebbe vecchia di 61 giorni e non andrebbe bene; una riferita al 31 ottobre sì.
– Lettere e) e g): richieste ad Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL lunedì 19 ottobre 2026. Con trenta giorni, il certificato dell’Agenzia può arrivare entro mercoledì 18 novembre; con quarantacinque giorni, quello INAIL entro giovedì 3 dicembre, cioè dopo la data dell’istanza.
– Comma 3-bis: poiché la richiesta è avvenuta più di dieci giorni prima (il limite sarebbe venerdì 20 novembre), l’imprenditore può allegare la dichiarazione sostitutiva per il certificato mancante, con la cautela vista sull’applicabilità del comma 3-bis all’impresa minore.
– Lettera h): un estratto della Centrale dei rischi richiesto il 15 settembre 2026 è ancora valido il 30 novembre, perché non anteriore di tre mesi.
Se invece l’istanza slittasse a gennaio, la situazione al 31 ottobre e l’estratto di settembre andrebbero rifatti.
Simulazione 3 – Il debito fiscale “dimenticato”. Ipotesi: impresa agricola con debiti per 296.815 €, di cui 141.380 € verso fornitori, 79.290 € verso una banca garantita da ipoteca, 48.920 € di IVA in riscossione e 27.225 € di contributi. L’imprenditore, convinto che i debiti pubblici “non c’entrino”, indica nell’elenco solo fornitori e banca: 220.670 €. I certificati delle lettere e), f) e g) mostrano però 76.145 € di debiti verso enti pubblici, pari a circa il 26% del totale. All’esperto la discrepanza salta agli occhi al primo esame; qualsiasi ipotesi di risanamento costruita sui 220.670 € è da rifare, e l’imprenditore deve spiegare perché l’elenco era incompleto. Con un elenco corretto fin dall’inizio, invece, la trattativa può partire subito su numeri veri.
Il fondo di verità
Nessuno dei miti che abbiamo esaminato è nato dal nulla. Ricomposti nel quadro normativo corretto, i frammenti veri raccontano una storia coerente.
È vero che il piano di risanamento conta: nella composizione negoziata ordinaria è un documento di ingresso (lett. b), e anche per l’impresa minore il risanamento ragionevolmente perseguibile è il presupposto dello strumento (art. 25-quater, comma 1), che l’esperto verifica al primo incontro (art. 17, comma 5). Ma per l’impresa minore il piano non va allegato all’istanza.
È vero che i bilanci servono: la lettera a) li chiede per tre esercizi. Ma approvati, non certificati; e per chi non è tenuto al deposito si usano le dichiarazioni dei redditi e IVA. Il documento davvero impegnativo è la situazione aggiornata a sessanta giorni.
È vero che la procedura è tecnica, e che un professionista può fare la differenza: ma la legge non impone di farsi assistere per presentare l’istanza, e l’esperto non è il consulente dell’imprenditore.
È vero che con il Fisco si tratta in modo diverso rispetto ai creditori privati. Ma i debiti fiscali, contributivi e assicurativi non solo vanno dichiarati: vanno documentati con i certificati delle lettere e), f) e g).
È vero che esiste un’autocertificazione: anzi, due. Ma la dichiarazione della lettera d) ha un oggetto preciso, adattato per l’impresa minore, e quella del comma 3-bis è solo un ponte in attesa dei certificati, chiesti per tempo.
È vero che le trattative si concentrano sui creditori principali. Ma l’elenco deve comprenderli tutti, con le garanzie.
È vero, infine, che in certi casi i certificati possono arrivare dopo l’istanza. Ma solo se sono stati chiesti almeno dieci giorni prima.
Il filo conduttore è uno: l’art. 25-quater ha alleggerito l’ingresso nella composizione negoziata per l’impresa minore, togliendo il documento più oneroso, ma non ha tolto la necessità di presentarsi con una fotografia completa, aggiornata e documentata della propria situazione debitoria. Il legislatore ha semplificato il “progetto”, non la “verità dei numeri”.
Mito vs realtà in tabella
La tabella che segue riassume, mito per mito, come stanno davvero le cose secondo il testo vigente del CCII. È utile tenerla a portata di mano quando si prepara l’istanza, perché permette di controllare in pochi secondi se si sta lavorando su un’informazione corretta o su un ricordo distorto. Ogni riga richiama la norma di riferimento, così da poterla verificare direttamente.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Serve il piano di risanamento | Per l’impresa minore la lett. b) dell’art. 17 c.3 è esclusa dall’art. 25-quater c.2; resta il presupposto del risanamento ragionevolmente perseguibile, verificato dall’esperto (art. 17 c.5) |
| Servono i bilanci certificati | Servono bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati; per i non obbligati, dichiarazioni dei redditi e IVA; sempre una situazione aggiornata a non oltre 60 giorni |
| Serve per forza un commercialista o un avvocato | L’istanza è presentata dall’imprenditore tramite piattaforma (art. 17 c.1); l’assistenza è opportuna, non imposta; l’esperto è terzo e nominato dal segretario generale |
| I debiti fiscali non si dichiarano | Servono certificato unico dei debiti tributari (lett. e), situazione AdER (lett. f), certificato INPS/INAIL (lett. g); Erario ed enti vanno anche nell’elenco creditori |
| Basta un’autocertificazione | Solo la lett. d) è una dichiarazione sostitutiva (adattata per l’impresa minore); il comma 3-bis è un ponte temporaneo, non un’esenzione |
| Bastano i fornitori principali | L’elenco comprende tutti i creditori, con crediti scaduti, a scadere e garanzie (lett. c) |
| I certificati si chiedono dopo | Vanno chiesti prima: il comma 3-bis richiede almeno 10 giorni di anticipo; Centrale rischi non anteriore a 3 mesi |
Le domande di verifica
Quindi è vero che l’impresa minore può presentare l’istanza senza alcun piano?
Sì, per quanto riguarda i documenti da allegare: l’art. 25-quater, comma 2, non richiama la lettera b) dell’art. 17, comma 3. Però l’esperto, convocando l’imprenditore, valuterà se esistono concrete prospettive di risanamento (art. 17, comma 5): presentarsi con idee chiare su come l’impresa può riprendersi resta indispensabile. E se si chiedono le misure protettive, la compatibilità con le regole del rito ordinario è discussa.
Quindi è vero che una ditta individuale non deve presentare bilanci?
Dipende dal regime contabile. Se l’imprenditore non è tenuto al deposito dei bilanci, la lettera a) gli chiede le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta. In ogni caso, deve allegare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni.
Quindi è vero che posso usare l’autocertificazione al posto del certificato dell’Agenzia delle Entrate?
Dipende, e solo temporaneamente. Il comma 3-bis dell’art. 17 lo consente se il certificato è stato richiesto almeno dieci giorni prima dell’istanza e non è ancora stato rilasciato. Per l’impresa minore il comma 3-bis non è richiamato espressamente dall’art. 25-quater: meglio chiedere i certificati con largo anticipo.
Quindi è vero che l’istanza va presentata al tribunale?
No. Per l’impresa minore l’istanza va presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui territorio si trova la sede legale, nelle forme dell’art. 17, comma 1 (piattaforma telematica). Il tribunale entra in gioco solo in alcune fasi, per esempio la conferma delle misure protettive o l’autorizzazione di determinati atti.
Quindi è vero che serve l’estratto della Centrale dei rischi anche per una piccola impresa?
Sì. La lettera h) è tra quelle richiamate dall’art. 25-quater, comma 2: l’estratto non deve essere anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
Le sentenze che smontano i miti
Una premessa di trasparenza: sull’art. 25-quater, e in particolare sui documenti richiesti all’impresa minore, non risultano pronunce specifiche nelle fonti consultate. Le decisioni che seguono riguardano la composizione negoziata in generale; le richiamiamo perché aiutano a capire come i giudici leggono la documentazione, il piano e le misure di protezione, regole che l’art. 25-quater, comma 5, rende applicabili all’impresa minore «in quanto compatibili». Per alcune pronunce di merito le fonti non riportano il numero: le indichiamo con tribunale e data.
1. Corte di Cassazione, sez. I, n. 31856/2025.
Principio (secondo il commento di EC News del 27 gennaio 2026): la Corte ha rigettato il ricorso della società debitrice. La domanda di concordato preventivo resta pendente, anche se rinunciata, finché non ne viene dichiarata l’improcedibilità; l’istanza di composizione negoziata con misure protettive presentata in quella fase, in violazione dell’art. 23, comma 2, D.L. 118/2021, era quindi inammissibile fin dall’origine e non poteva impedire la dichiarazione di fallimento. Il tribunale investito della domanda di fallimento può verificare in via incidentale l’ammissibilità di quell’istanza.
Rilevanza: smentisce il mito “basta un’autocertificazione” nella sua versione più superficiale. La dichiarazione della lettera d), che per l’impresa minore riguarda liquidazione controllata e ricorsi ex artt. 74 e 57, non è un modulo da firmare senza pensarci: se un’altra domanda è ancora pendente, l’istanza può essere inammissibile fin dall’inizio, e il giudice può accertarlo anche in un secondo momento. La pronuncia riguarda la disciplina del D.L. 118/2021 e il fallimento, ma il principio aiuta a capire il peso della dichiarazione.
2. Tribunale di Nola, decreto del 15 maggio 2025.
Principio: in sede di conferma delle misure protettive il giudice non valuta la fattibilità del piano, ma verifica che la proposta non sia manifestamente pretestuosa e che sia sostenuta da un progetto coerente e documentato, tenendo conto del parere dell’esperto.
Rilevanza: ridimensiona il mito “serve il piano”. Anche dove il piano è richiesto, il controllo iniziale è leggero; per l’impresa minore il piano non è tra i documenti dell’istanza.
3. Tribunale di Bologna, sez. IV civ., sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025.
Principio: il limite temporale delle misure di protezione riguarda la stessa crisi e non si rinnova senza una reale discontinuità; le misure cautelari atipiche non possono essere usate per aggirarlo; in assenza di avanzamento del piano, una nuova compressione dei diritti dei creditori non è proporzionata.
Rilevanza: mostra che la “verità dei numeri” pesa nel tempo. Un’impresa che si presenta con documenti incompleti o non aggiornati rischia di bruciare la protezione senza costruire nulla.
4. Tribunale di Milano, ordinanza del 15 luglio 2025.
Principio: è stato ammesso l’accesso alla composizione negoziata di un fondo di investimento tramite la SGR che lo rappresenta e lo gestisce, con ammissibilità delle misure protettive richieste.
Rilevanza: sul mito “serve per forza un professionista”, ricorda che il tema è chi sia il soggetto legittimato a presentare l’istanza, non quale professionista la firmi.
5. Tribunale di Vicenza, provvedimento del 23 luglio 2025.
Principio: nella composizione negoziata può essere concessa una misura cautelare atipica che vieta temporaneamente alla banca creditrice di escutere una garanzia MCC.
Rilevanza: smonta il mito “bastano i fornitori principali”. Garanzie e posizioni bancarie, che la lettera c) impone di indicare, possono diventare il centro della tutela.
6. Tribunale di Milano, 22 novembre 2023.
Principio: le misure cautelari atipiche con effetti analoghi a quelli protettivi sono ammissibili solo in ipotesi eccezionali, circoscritte e temporalmente delimitate.
Rilevanza: completa il quadro del punto 5. Le tutele esistono, ma non si ottengono “a scatola chiusa”: servono dati completi e verificabili.
7. Tribunale di Roma, 14 ottobre 2024.
Principio: conferma l’orientamento restrittivo sulle misure atipiche, ammesse solo in casi eccezionali e per un tempo limitato.
Rilevanza: anche qui il messaggio è che un’istanza documentata male difficilmente regge davanti al giudice quando si chiedono protezioni.
Le pronunce che seguono sono tratte dal Massimario della composizione negoziata della Camera di commercio di Pistoia-Prato (5ª edizione, maggio 2026). Alcune sono anteriori al 2023: le riportiamo perché sono tra le poche che riguardano direttamente la completezza dei documenti e della domanda.
8. Tribunale di Milano, 28 dicembre 2021.
Principio: se la documentazione allegata alla richiesta di conferma delle misure protettive è carente, il tribunale, nel fissare l’udienza, può assegnare all’imprenditore un termine per integrarla, applicando per analogia l’art. 162, comma 1, della legge fallimentare.
Rilevanza: ridimensiona sia il mito “basta un’autocertificazione” sia quello “i documenti si portano dopo”. La carenza documentale è un problema reale, tanto che serve un termine per sanarla; il termine, però, dipende dal giudice e non è un diritto dell’imprenditore.
9. Tribunale di Milano, 24 febbraio 2022.
Principio: è inammissibile una richiesta generica di misure “che l’esperto dovesse ritenere necessarie”: le misure e i creditori nei cui confronti operano devono essere indicati con precisione.
Rilevanza: rafforza la smentita del mito “bastano i fornitori principali”. Senza un elenco dei creditori completo e preciso (lettera c) non si possono nemmeno individuare i destinatari delle protezioni.
10. Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023.
Principio: è stata negata la conferma delle misure protettive davanti a un piano di risanamento “assolutamente embrionale” rispetto alla lista di controllo dell’art. 13, comma 2, e a una descrizione generica delle azioni previste.
Rilevanza: è il “fondo di verità” del mito n. 1. Nella composizione negoziata ordinaria il piano è richiesto e viene valutato; per l’impresa minore non va allegato all’istanza, ma se si chiedono le misure protettive al tribunale la serietà del progetto torna a contare.
11. Tribunale di Catania, 14 giugno 2022.
Principio: la sospensione dei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS non rientra tra le misure protettive tipiche; può essere chiesta, eventualmente, come misura cautelare.
Rilevanza: smentisce il mito “i debiti fiscali non si dichiarano”. Erario ed enti previdenziali sono creditori a pieno titolo nella composizione negoziata, e i loro crediti, documentati dai certificati delle lettere e), f) e g), sono al centro delle richieste di tutela.
12. Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025.
Principio: è ammissibile la misura cautelare che accerta in via interinale i presupposti per il rilascio del DURC, se il piano non è manifestamente implausibile e prevede il pagamento integrale del credito previdenziale; è invece inammissibile l’ordine diretto all’ente di rilasciare il DURC.
Rilevanza: mostra perché il certificato dei debiti contributivi (lettera g) non è un adempimento formale. La posizione verso l’INPS condiziona anche la possibilità di continuare a lavorare, e il giudice la valuta sui numeri.
A queste pronunce si affiancano, come “prove” testuali che chiudono la questione, le norme lette nel testo vigente: l’art. 25-quater, comma 2, CCII, che elenca le lettere a), c), d), e), f), g) e h) dell’art. 17, comma 3, escludendo la lettera b); l’art. 17, comma 3, lettere a)-h), e comma 3-bis; l’art. 25-quater, comma 5, con il rinvio alle norme generali «in quanto compatibili». Chi cerca altra giurisprudenza può consultare i massimari sulla composizione negoziata curati dalle camere di commercio, ricordando che molte pronunce di merito circolano senza numero e che la verifica degli estremi va sempre fatta sul testo integrale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e trasformiamo la lista dell’art. 25-quater in una pratica completa. Ecco che cosa facciamo, concretamente:
- Verifichiamo i requisiti di impresa minore, confrontando attivo, ricavi lordi e debiti dei tre esercizi con le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), per accertare che lo strumento giusto sia davvero l’art. 25-quater.
- Ricostruiamo la checklist delle lettere a), c), d), e), f), g) e h) sulla tua impresa specifica, indicando cosa c’è già e cosa manca.
- Prepariamo il calendario delle richieste: certificato unico dell’Agenzia delle Entrate, situazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, certificati INPS e INAIL, estratto della Centrale dei rischi, con date compatibili con i sessanta giorni e i tre mesi.
- Controlliamo la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata insieme ai commercialisti dello staff, verificandone la coerenza con bilanci o dichiarazioni fiscali.
- Costruiamo l’elenco completo dei creditori, con crediti scaduti e a scadere, ipoteche, pegni, fideiussioni e garanzie pubbliche.
- Confrontiamo l’elenco con i certificati, per far emergere prima dell’esperto le discrepanze tra quanto risulta all’impresa e quanto risulta a Fisco, enti previdenziali e banche.
- Redigiamo con te la dichiarazione della lettera d) nella versione adattata per l’impresa minore e valutiamo se e come utilizzare la dichiarazione del comma 3-bis.
- Prepariamo gli argomenti sul risanamento da esporre all’esperto al primo incontro, anche se il piano non va allegato.
- Valutiamo le misure protettive e, se si arriva davanti al tribunale, curiamo la fase giudiziale.
- Individuiamo le strade alternative dell’art. 25-quater, commi 3 e 4 (contratto, accordo, concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato) se le trattative non portano a un accordo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il lavoro dell’esperto significa sapere quali documenti servono per valutare in fretta le prospettive di risanamento e dove, di solito, un’istanza mostra i suoi punti deboli. A questa si affiancano le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC, decisive per l’impresa minore quando la strada diventa il concordato minore o la liquidazione controllata.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino, se necessario, alla Cassazione: chi imposta la pratica segue anche le eventuali fasi giudiziali. E il lavoro è condiviso da avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso, perché i documenti dell’art. 17 sono, insieme, atti giuridici e numeri contabili.
Chiusura
Sulla composizione negoziata dell’impresa minore la legge è più semplice di quanto racconti il passaparola su un punto, il piano, e più esigente su un altro, la completezza dei documenti. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che il piano non va allegato evita di perdere mesi; sapere che i debiti fiscali vanno certificati e che i certificati vanno chiesti per tempo evita di presentare un’istanza zoppa.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è quella dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura che l’Avv. Monardo ricopre e che lavora proprio su questi documenti. E perché, per l’impresa minore, l’uscita alternativa porta agli strumenti del sovraindebitamento, dove operano le sue qualifiche di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC.
📩 Prima di caricare l’istanza sulla piattaforma, scrivici: i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo sono riportati al termine di questa pagina.
