Dopo L’esdebitazione Si Può Aprire Un Conto Corrente?

Chi ha chiuso una liquidazione controllata e ha ottenuto l’esdebitazione si aspetta di ripartire da zero. Poi entra in una filiale, chiede di aprire un conto per farsi accreditare lo stipendio o la pensione, e si sente rispondere che “la pratica non è stata approvata”. Nessuna spiegazione, nessun documento. A quel punto la domanda è legittima: la legge che mi ha liberato dai debiti mi garantisce anche un conto? La risposta non si trova scritta in un solo articolo. Il Codice della crisi regola l’esdebitazione, il Testo unico bancario regola il conto di base, il codice civile regola il recesso della banca. Il punto di incontro tra queste tre discipline lo hanno disegnato le decisioni: soprattutto quelle dell’Arbitro Bancario Finanziario, che negli ultimi anni ha distinto con precisione il conto corrente “ordinario”, che la banca può rifiutare, dal conto di base, che può negare solo nei casi previsti dalla legge.

In questa analisi esaminiamo le decisioni che contano: ABF dal 2023 al 2026, una sentenza di apertura di liquidazione controllata che regola in concreto il conto della procedura e lo stipendio, le ordinanze della Cassazione sul passaggio dall’apertura all’esdebitazione, le pronunce della Corte costituzionale sui creditori rimasti fuori dal concorso. La promessa è semplice: ti diciamo cosa hanno deciso i giudici e gli arbitri, e cosa significa per te quando chiedi un conto prima, durante e dopo la procedura.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché il problema sta a cavallo tra due materie che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo presidia con competenze certificate. Da un lato il sovraindebitamento: l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno la liquidazione controllata, il ruolo del liquidatore e il decreto di esdebitazione. Dall’altro il rapporto con la banca: coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che è il terreno su cui si discutono rifiuti di apertura, recessi e ricorsi all’ABF.

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Le norme su cui si sono pronunciati arbitri e giudici

Prima di leggere le decisioni serve una mappa minima delle regole. Sono quattro blocchi.

Primo blocco: il diritto al conto di base. La Direttiva 2014/92/UE sui conti di pagamento ha chiesto agli Stati membri di garantire a ogni consumatore l’accesso a un conto con funzioni essenziali. In Italia è stata attuata dal D.Lgs. 37/2017, che ha inserito nel Testo unico bancario (TUB) la Sezione III del Capo II-ter, dagli artt. 126-noviesdecies in poi. Secondo l’art. 126-noviesdecies, banche, Poste Italiane e gli altri prestatori di servizi di pagamento che si rivolgono ai consumatori devono offrire un conto di pagamento in euro con caratteristiche di base, il “conto di base”. Tutti i consumatori che soggiornano legalmente nell’Unione europea hanno diritto ad aprirlo, senza discriminazioni e indipendentemente dalla residenza; la norma vi comprende espressamente anche chi è senza fissa dimora e i richiedenti asilo.

Secondo blocco: quando la banca può dire di no. L’art. 126-vicies TUB (testo aggiornato al 19/06/2026 secondo Brocardi) stabilisce che, ferma la normativa antiriciclaggio, il prestatore può rifiutare l’apertura del conto di base solo se mancano i requisiti dell’art. 126-noviesdecies o se il consumatore è già titolare in Italia di un conto che gli consente di usare i servizi essenziali (con l’eccezione del trasferimento del conto e di chi dichiara di aver ricevuto la comunicazione di chiusura del conto). Il rifiuto va comunicato subito e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, per iscritto e senza spese, con le motivazioni, le procedure di reclamo, la possibilità di presentare un esposto alla Banca d’Italia e di ricorrere all’ABF (art. 128-bis TUB). Le motivazioni si possono omettere solo per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o antiriciclaggio. L’apertura non può essere condizionata all’acquisto di servizi accessori o di azioni della banca.

Terzo blocco: quando la banca può chiudere. Per il conto ordinario vale la libertà di recesso nei contratti a tempo indeterminato, con preavviso. Per il conto di base la regola è diversa: l’art. 126-vicies ter TUB consente il recesso della banca solo in cinque casi tassativi: a) uso intenzionale del conto per fini illeciti; b) conto inattivo e senza fondi per oltre 24 mesi consecutivi, salvo ripristino dei fondi nel preavviso; c) accesso ottenuto con informazioni errate determinanti; d) perdita del soggiorno legale nell’Unione; e) apertura successiva in Italia di un altro conto con i servizi essenziali. I motivi vanno comunicati per iscritto con almeno due mesi di preavviso, senza spese (effetto immediato solo nei casi a e c), indicando reclamo, esposto alla Banca d’Italia e ABF. In caso di incapienza la banca può sospendere i servizi fino al ripristino dei fondi.

Quarto blocco: il costo. Il D.M. 3 maggio 2018, n. 70 (G.U. n. 140 del 19/6/2018) disciplina il canone del conto di base: un solo canone annuale onnicomprensivo, che copre un numero predeterminato di operazioni. Per i consumatori con ISEE in corso di validità inferiore a 11.600 euro il conto è gratuito ed esente dall’imposta di bollo (art. 4); per i titolari di pensione fino a 18.000 euro lordi annui il conto è gratuito con il pacchetto di operazioni dell’Allegato B (art. 5). In entrambi i casi il titolare deve comunicare ogni anno, entro il 31 maggio, l’ISEE o l’importo della pensione.

Sul versante della crisi contano invece tre norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): l’art. 268, che esclude dalla liquidazione controllata, tra l’altro, la parte di stipendio o pensione che il giudice lascia al debitore per il mantenimento suo e della famiglia (c. 4 lett. b); l’art. 270, secondo cui, se la domanda è del debitore, il tribunale conferma l’OCC come liquidatore; gli artt. 278 e 282, secondo cui l’esdebitazione comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti e opera alla chiusura della procedura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura.

Nessuna di queste norme dice espressamente “dopo l’esdebitazione hai diritto a un conto”. È il combinato di Testo unico bancario e Codice della crisi, letto dagli arbitri e dai giudici, a dare la risposta.

Il punto fermo: il conto ordinario si può rifiutare, il conto di base no

L’orientamento si è consolidato nel senso che la banca non ha un obbligo generale di contrarre, ma la disciplina del conto di base è un’eccezione a questa libertà e i motivi di rifiuto sono solo quelli previsti dalla legge. Vediamo le decisioni che hanno costruito il principio.

ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 14065 del 10 agosto 2020

È la decisione più risalente tra quelle esaminate, ma è il punto di partenza che i Collegi successivi riprendono. Secondo la sintesi pubblicata nel marzo 2026 da una rassegna divulgativa (abbiamo letto la sintesi, non il testo integrale), il Collegio ha affermato che l’intermediario conserva discrezionalità nella scelta dei clienti e può rifiutare un conto corrente ordinario, ma questa discrezionalità trova un limite nella disciplina del conto di base.

Il principio, calato nella pratica, significa che la stessa banca può legittimamente rispondere “no” alla richiesta di un conto con carnet di assegni, fido e carta di credito, ma non può rispondere “no” alla richiesta di un conto di base solo perché il cliente ha un passato difficile. Sono due contratti diversi e la domanda va formulata in modo diverso.

ABF, Collegio di Roma, decisione n. 5928 del 13 giugno 2023

Il Collegio di Roma, secondo la medesima rassegna (sintesi letta), ha collegato il limite all’autonomia della banca alla funzione del conto di base: garantire l’accesso universale ai servizi bancari essenziali. In altre parole, il conto di base non è un prodotto commerciale che la banca sceglie se vendere, ma uno strumento di inclusione finanziaria imposto dalla legge.

Per chi esce da una procedura concorsuale la ricaduta è diretta. Il motivo più frequente del rifiuto, cioè il “profilo di rischio” del cliente, ha senso per un conto che può andare in rosso o che dà accesso al credito. Non ha senso per un conto che, come vedremo, per legge non consente affidamenti né sconfinamenti.

ABF, Collegio di Torino, decisione n. 9481 del 28 agosto 2024

È la decisione più vicina al tema di questo articolo, e l’abbiamo letta per intero sul sito dell’Arbitro. La vicenda: un pensionato chiede a una banca l’apertura di un conto per ricevere la pensione, compresi arretrati per circa 50.000 euro. La banca rifiuta senza una motivazione specifica. Il ricorrente ritiene che il diniego dipenda dalla sentenza di fallimento pronunciata nei suoi confronti nel 2018, come socio illimitatamente responsabile di una società di persone. Aveva anche ottenuto e consegnato alla banca l’autorizzazione del giudice delegato. Non risultano segnalazioni, protesti o insoluti; il ricorrente dichiara di non avere altri conti in Italia.

La banca si difende con gli argomenti classici: non esiste un obbligo a contrarre, la valutazione del merito creditizio è discrezionale, e cita precedenti ABF del 2013 e del 2014. Il Collegio conferma che in generale l’obbligo a contrarre non esiste, ma richiama gli artt. 126-noviesdecies e 126-vicies TUB e afferma che il rifiuto del conto di base è legittimo solo se mancano i requisiti di legge o se il consumatore ha già un conto di pagamento in Italia, ferma la normativa antiriciclaggio. Il ricorrente era consumatore, non aveva altri conti, la banca non aveva indicato impedimenti antiriciclaggio: quindi aveva diritto al conto di base.

Due passaggi meritano attenzione. Il primo: il ricorrente aveva chiesto inizialmente un “conto corrente”, ma nel reclamo aveva manifestato la volontà di aprire un conto di base; il Collegio ha dato peso a questa manifestazione, mentre la banca aveva trattato la richiesta come conto ordinario. Il secondo: l’autorizzazione del giudice delegato è stata ritenuta idonea anche per il conto di base, che ha un’operatività ridotta (niente convenzione assegni, niente aperture di credito né sconfinamenti, art. 126-vicies semel TUB). Il Collegio ha segnalato anche la mancanza della motivazione specifica richiesta dall’art. 126-vicies, comma 2.

L’esito: ricorso accolto, accertato il diritto all’apertura del conto di base. Nessun risarcimento, perché non era stato oggetto di prova.

Il principio, calato nella pratica, significa che una procedura concorsuale, persino in corso, non è di per sé un motivo legittimo per negare il conto di base. Se lo è stato per un fallito con procedura ancora aperta, a maggior ragione non può esserlo per chi ha già ottenuto l’esdebitazione.

ABF, Collegio di Roma, decisione n. 692 del 26 gennaio 2026

Questa decisione, commentata su DirittoBancario.it il 9 aprile 2026 (abbiamo letto il commento), non entra nel merito ma insegna una regola di metodo che ogni lettore deve conoscere. Il ricorrente contestava il rifiuto di aprire un conto corrente e chiedeva di accertarne l’illegittimità. La banca aveva motivato il diniego con la chiusura di un precedente conto e la richiesta contemporanea di più conti, retail e business, con documentazione non coerente con le proprie procedure interne. Il ricorrente aveva presentato reclamo alla banca e ricorso all’ABF lo stesso giorno.

Il Collegio, richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 25/2024, che qualifica il conto corrente come servizio di pagamento, ha applicato il termine di 15 giornate lavorative entro cui la banca deve rispondere ai reclami sui servizi di pagamento (Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia, sez. XI). Il ricorrente avrebbe dovuto attendere quel termine: il ricorso è stato respinto per questa ragione procedurale.

In altre parole, se ti trovi davanti a un rifiuto non devi correre all’ABF il giorno stesso: devi prima presentare reclamo scritto e lasciare alla banca il tempo che le spetta. Un ricorso prematuro brucia settimane e non porta a nulla.

Che cosa unisce queste decisioni

Messe in fila, le quattro decisioni descrivono un percorso coerente. Il conto ordinario resta nella libertà della banca (Palermo 2020, Torino 2024). Il conto di base è un’eccezione che ha una funzione di inclusione (Roma 2023). La procedura concorsuale non è tra i motivi tassativi di rifiuto e la banca deve motivare (Torino 2024). Ma il cliente deve rispettare la sequenza reclamo-attesa-ricorso (Roma 2026). L’assunzione prudenziale è chiara: chiedi espressamente il conto di base, per iscritto, e conserva la prova della richiesta.

Prima questione: la segnalazione negativa o la procedura chiusa bastano per negare il conto?

La questione

“Ho ottenuto l’esdebitazione, ma risulto ancora segnalato in Centrale Rischi o nei sistemi di informazioni creditizie, oppure la banca sa della procedura perché il decreto è pubblicato. Può usare queste informazioni per negarmi il conto?”

Cosa hanno deciso arbitri e giudici

Partiamo da un dato normativo che spesso si trascura. L’art. 282, comma 1, CCII prevede che il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista sia pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. La pubblicità serve alla certezza dei rapporti con i creditori; il risultato pratico è che la notizia della procedura è conoscibile. Questo spiega perché il problema del conto si presenta spesso proprio dopo la chiusura.

Sul conto di base, l’art. 126-vicies TUB elenca i motivi di rifiuto e non menziona né la presenza di segnalazioni negative né l’esistenza di una procedura concorsuale. La decisione ABF Torino n. 9481/2024 ha applicato questa tassatività a un caso di fallimento: il diniego non può fondarsi sulla procedura se non rientra in uno dei casi di legge. La decisione ABF Torino richiama anche l’operatività ridotta del conto di base, per cui l’argomento del “rischio di credito” perde consistenza: non c’è fido da concedere.

Sul conto ordinario, la risposta è opposta. Le decisioni ABF Palermo n. 14065/2020 e Torino n. 9481/2024 riconoscono la discrezionalità della banca nel selezionare la clientela. Per un conto con fido, carte di credito o assegni la banca può tenere conto del passato del cliente, incluse le informazioni creditizie lecitamente consultate.

Sulle segnalazioni c’è poi un tema distinto, che non riguarda il conto ma i dati. Le informazioni nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e nei sistemi privati di informazioni creditizie seguono regole proprie di conservazione e aggiornamento, sotto la vigilanza della Banca d’Italia e del Garante per la protezione dei dati personali. Nella ricerca svolta per questo articolo non abbiamo individuato provvedimenti del Garante, con estremi verificabili, che abbiano deciso specificamente sul rifiuto di aprire un conto a un debitore esdebitato: per questo non ne citiamo. Il Garante interviene sulla correttezza, sull’esattezza e sui tempi di conservazione del dato, non sull’obbligo della banca di aprire il conto, che è materia del TUB e dell’ABF.

C’è contrasto?

Sul conto di base non risultano, tra le decisioni esaminate, pronunce che abbiano ritenuto legittimo un rifiuto motivato solo con la procedura concorsuale o con una segnalazione. Il contrasto apparente nasce dai precedenti più vecchi citati dalle banche (ABF Roma nn. 6177/2013 e 8531/2014, Collegio di coordinamento n. 6182/2013, richiamati dall’intermediario nel caso di Torino), che riguardano il conto ordinario e la libertà contrattuale. L’orientamento prevalente distingue nettamente: sul conto ordinario la banca è libera, sul conto di base no.

Cosa significa per te

Se la banca ti nega un conto ordinario richiamando il tuo passato, hai pochi strumenti: puoi chiedere chiarimenti, verificare che i dati su cui si basa siano esatti e aggiornati, ma non puoi pretendere l’apertura. Se ti nega il conto di base, invece, la situazione cambia. La richiesta va formulata espressamente come “apertura di conto di base ai sensi dell’art. 126-noviesdecies TUB”, e un rifiuto fondato solo sull’esdebitazione o sulle segnalazioni non corrisponde ad alcuno dei motivi previsti dall’art. 126-vicies.

Un dettaglio operativo decisivo: il motivo legittimo più insidioso è “hai già un conto in Italia”. Se, dopo la procedura, hai ancora un conto aperto presso un’altra banca, anche se bloccato o in chiusura, la banca può rifiutare. Conviene quindi documentare la chiusura del vecchio conto o allegare la comunicazione con cui la banca ti ha annunciato il recesso: l’art. 126-vicies prevede proprio questa eccezione.

Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, il decreto di esdebitazione chiude i conti con i creditori, ma il rapporto con la banca va ricostruito con una richiesta scritta e corretta: è lì che si gioca la differenza tra un rifiuto inattaccabile e un rifiuto che l’Arbitro può dichiarare illegittimo.

Seconda questione: la banca può chiudere il conto di chi è entrato o uscito da una procedura?

La questione

“Avevo un conto da anni. Dopo l’apertura della liquidazione controllata, o dopo l’esdebitazione, la banca mi ha scritto che recede dal contratto. Non dice perché. È legittimo?”

Cosa hanno deciso arbitri e giudici

La risposta dipende, ancora una volta, dal tipo di conto.

Conto ordinario. La decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2035 del 9 marzo 2026, commentata su DirittoBancario.it il 31 agosto 2026 (abbiamo letto il commento), riguarda un ente del terzo settore il cui conto era stato chiuso dalla banca senza motivazione, nemmeno dopo una richiesta di chiarimenti e subito dopo un reclamo del cliente. Il Collegio ha affermato che nei contratti bancari a tempo indeterminato il recesso è libero, e pretendere una motivazione lo trasformerebbe in un recesso per giusta causa. La condotta della banca può essere valutata alla luce della buona fede, ma la violazione non si deduce dalla sola mancanza di motivazione. Il ricorso è stato respinto, anche nella parte risarcitoria, perché il danno va allegato e provato in modo specifico, senza liquidazioni equitative in assenza di elementi. Il Collegio si è richiamato a una serie di precedenti: tra gli altri ABF Milano n. 8496/2025 e Collegio di coordinamento n. 7716/2017.

Conto di base. Qui la libertà di recesso non c’è. L’art. 126-vicies ter TUB elenca cinque casi tassativi e impone la comunicazione scritta dei motivi con due mesi di preavviso, più l’indicazione di reclamo, esposto e ABF. Tra quei cinque casi non compaiono né l’apertura di una procedura concorsuale né l’esdebitazione né le segnalazioni negative. La decisione ABF Torino n. 9481/2024, che ha riconosciuto il diritto al conto di base a un soggetto con fallimento aperto, conferma che la procedura non è, di per sé, un motivo ostativo al rapporto.

C’è contrasto?

Sul conto ordinario l’orientamento ABF è stabile nel senso della libertà di recesso con preavviso, salvo abuso da dimostrare. Sul conto di base il testo è così netto che il contrasto non si pone. La zona grigia è un’altra: molti conti nati come ordinari sono stati trasformati, o potrebbero esserlo, in conti di base. L’assunzione prudenziale è questa: se la banca recede da un conto ordinario, la mossa utile non è contestare il recesso, ma chiedere subito, alla stessa banca o a un’altra, l’apertura di un conto di base, allegando la comunicazione di chiusura.

Cosa significa per te

Se il tuo conto è ordinario, una lettera di recesso con preavviso e senza motivazione è, secondo l’orientamento ABF più recente, difficilmente contestabile. Puoi però verificare che il preavviso sia stato rispettato, che le somme ti vengano restituite e che non ti siano addebitate spese indebite. Se il tuo conto è di base, la lettera deve indicare uno dei cinque motivi dell’art. 126-vicies ter: un recesso dal conto di base motivato con “rischio reputazionale”, “procedura concorsuale” o “segnalazioni” non trova appiglio nell’elenco tassativo della legge e può essere portato davanti all’ABF dopo il reclamo.

Terza questione: durante la liquidazione controllata, chi gestisce il conto e dove finisce lo stipendio?

La questione

“Il tribunale ha aperto la mia liquidazione controllata. Posso ancora usare il mio conto? Lo stipendio dove deve arrivare? E la parte che mi lasciano per vivere?”

Cosa hanno deciso i giudici

Il riferimento normativo è l’art. 268, comma 4, CCII: non entrano nella liquidazione, tra l’altro, i crediti impignorabili e gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. Il liquidatore, nelle procedure aperte su domanda del debitore, è l’OCC confermato dal tribunale (art. 270, comma 2, lett. b).

La sentenza del Tribunale di Massa del 24 settembre 2024 (R.G. 52-1/2024), pubblicata sul sito del tribunale e letta per intero, mostra come questi principi diventano istruzioni operative. Il tribunale:

  • ha ordinato al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura;
  • ha considerato rientranti nell’attivo i saldi bancari del debitore al momento dell’apertura, persino il saldo di una carta prepagata di circa 300 euro;
  • ha fissato in 760 euro mensili la somma da lasciare al debitore per il mantenimento, calcolata sul reddito netto applicando la quota di spesa del nucleo familiare;
  • ha escluso dall’attivo l’assegno unico per i figli;
  • ha disposto che il datore di lavoro versi ogni mese l’eccedenza sul conto della procedura, a partire dal mese successivo alla comunicazione del liquidatore;
  • non ha impartito ordini diretti alle banche, ma ha autorizzato il liquidatore ad accedere all’anagrafe tributaria e all’archivio dei rapporti finanziari;
  • ha richiamato il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni della procedura (artt. 150 e 276 CCII) fino alla chiusura.

Il principio, calato nella pratica, significa che durante la liquidazione esistono due flussi distinti: il conto della procedura, intestato o vincolato alla liquidazione e gestito dal liquidatore, che riceve l’eccedenza; e il conto personale del debitore, sul quale resta la quota esclusa decisa dal giudice.

Sul versante della Cassazione, due ordinanze aiutano a capire perché la banca non può trattare l’apertura della liquidazione come un giudizio negativo sulla persona. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima letta su Brocardi) ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore si valutano solo nella fase dell’esdebitazione. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi letta su diritto.it) ha confermato che per l’apertura non serve la meritevolezza, pur richiedendo una relazione dell’OCC completa su cause dell’indebitamento e diligenza, sottoposta a controllo sostanziale del giudice.

C’è contrasto?

Sul conto, il contrasto è più pratico che giuridico. Le sentenze di apertura non sono uniformi: alcune ordinano espressamente l’apertura del conto della procedura e disciplinano il flusso dello stipendio, altre lasciano al liquidatore l’organizzazione. La quota lasciata al debitore è stabilita caso per caso, con criteri diversi: il Tribunale di Massa ha richiamato come parametro anche la soglia dell’art. 283 (circa 1.668 euro nel caso deciso) ma non l’ha adottata, preferendo un calcolo sui costi del nucleo familiare. L’assunzione prudenziale è che conta solo ciò che è scritto nella tua sentenza di apertura: la quota esclusa, la cadenza dei versamenti e il conto su cui vanno fatti.

Cosa significa per te

Durante la liquidazione la banca presso cui hai il conto personale può essere informata dell’apertura e può bloccare temporaneamente il rapporto, in attesa di capire quali somme appartengono alla procedura. È il momento in cui serve coordinamento con il liquidatore. La sentenza di apertura e la comunicazione del liquidatore sono i documenti da consegnare alla banca per far rispettare la quota che il giudice ti ha lasciato: se la banca trattiene anche quella, ciò che chiede il debitore non è un favore, ma l’applicazione dell’art. 268, comma 4, lett. b.

Se invece non hai più un conto, perché la banca ha receduto all’apertura, la richiesta di un conto di base è possibile anche durante la procedura: la decisione ABF Torino n. 9481/2024 lo ha riconosciuto a un soggetto con fallimento aperto, dopo l’autorizzazione del giudice delegato. Nella liquidazione controllata il passaggio corrispondente è il confronto preventivo con il liquidatore e, se necessario, con il giudice delegato.

La decisione più recente: cosa resta dei vecchi debiti verso la banca dopo l’esdebitazione

Il nodo che più preoccupa chi esce da una procedura è un altro: “Se apro un conto proprio presso la banca che era mia creditrice, potrà trattenere le somme che accredito per recuperare il vecchio debito?”. La risposta passa per l’art. 278 CCII e per la vicenda più recente davanti alla Corte costituzionale.

Il contesto

L’art. 278, comma 1, CCII stabilisce che l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione. Il comma 2 aggiunge una regola meno nota: verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Il comma 6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori; il comma 7 esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.

Due tribunali, Verona (ordinanza del 4 agosto 2025, r.o. 230/2025) e Milano (ordinanza del 22 dicembre 2025, r.o. 27/2026), entrambi in giudizi di esdebitazione dopo liquidazione controllata, hanno dubitato della legittimità costituzionale del comma 2, in relazione alla Direttiva UE 2019/1023, chiedendo che l’esdebitazione operi pienamente anche verso i creditori anteriori che non si sono insinuati.

La motivazione in linguaggio piano

Con l’ordinanza n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026, G.U. n. 24 del 17/6/2026) la Corte costituzionale non ha deciso il merito. Ha restituito gli atti ai giudici rimettenti perché i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze di rimessione andavano notificate anche a loro. È un vizio di procedura, non una presa di posizione sulla regola. Le due ordinanze sono state poi ripubblicate con gli stessi numeri nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23 settembre 2026: la questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte ed è in attesa di decisione.

Nello stesso anno la Corte, con la sentenza n. 74/2026 (decisa il 23/2/2026, depositata il 12/5/2026), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 281, comma 1, CCII: la “contestualità” tra decreto di chiusura ed esdebitazione nella liquidazione giudiziale va intesa in senso logico-funzionale, sicché l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. È una pronuncia che va nella direzione di non far perdere il beneficio per ragioni puramente temporali.

Cosa cambia rispetto a prima

Per il conto corrente, la ricaduta è concreta. Se la tua vecchia banca creditrice si è insinuata al passivo, il suo credito residuo è inesigibile: non può pretenderlo, e quindi non dovrebbe poterlo recuperare trattenendo le somme che accrediti su un nuovo conto. Se invece non si è insinuata, oggi vale ancora il comma 2: l’esdebitazione la colpisce solo per la parte che eccede la percentuale pagata agli altri creditori di pari grado. Finché la Corte costituzionale non decide, la regola del comma 2 è vigente e va messa in conto prima di riaprire un rapporto con un creditore che non ha partecipato alla procedura.

C’è poi un’avvertenza sul regime applicabile. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima su Brocardi e passaggi riportati in Cass. 30108/2025) ha chiarito che chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto alla legge fallimentare anche per l’esdebitazione chiesta dopo quella data, e lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale letto) ha aggiunto che il fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per gli stessi debiti. Il caso deciso dall’ABF Torino nel 2024 riguardava proprio un fallimento del 2018: per situazioni simili, gli effetti dell’esdebitazione sui rapporti bancari vanno letti con le regole della legge fallimentare, non del Codice.

In sintesi, la decisione più recente non cambia ancora la regola, ma segnala che il perimetro dell’esdebitazione verso i creditori non concorsuali è in discussione. Per chi deve aprire un conto, oggi la scelta più prudente è non riaprirlo presso un creditore che non si è insinuato, finché la questione non è risolta.

Tre simulazioni costruite sulle decisioni

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali dello Studio. Le date sono state verificate sul calendario 2026-2027.

Simulazione 1: richiesta di conto di base dopo l’esdebitazione, con ISEE basso

Ipotesi: decreto di esdebitazione ex art. 282 CCII già comunicato; ISEE in corso di validità di 9.870 euro; nessun altro conto aperto in Italia (il vecchio conto è stato chiuso dalla banca con lettera di recesso, che il debitore conserva). Il lunedì 2 novembre 2026 il debitore deposita in filiale una richiesta scritta di “apertura di conto di base ai sensi degli artt. 126-noviesdecies e seguenti TUB, con le condizioni dell’art. 4 del D.M. 70/2018”, allegando l’autocertificazione ISEE e la dichiarazione di non avere altri conti di base.

Sviluppo: la banca deve rispondere entro dieci giorni lavorativi (art. 126-vicies, comma 2). Contando i giorni lavorativi dal 3 novembre, il termine scade lunedì 16 novembre 2026. Se la banca rifiuta citando “procedura concorsuale pregressa”, il motivo non rientra nei casi dell’art. 126-vicies, comma 1: alla luce di ABF Torino n. 9481/2024 il rifiuto è contestabile. Il debitore presenta reclamo scritto e, secondo l’insegnamento di ABF Roma n. 692/2026, attende le 15 giornate lavorative per la risposta prima del ricorso all’ABF.

Esito economico: se il conto viene aperto, con ISEE sotto 11.600 euro il canone è zero ed è esente da imposta di bollo per le operazioni comprese nell’Allegato A del D.M. (ad esempio 36 accrediti di bonifico all’anno, compreso lo stipendio). Entro il 31 maggio di ogni anno il titolare deve comunicare il nuovo ISEE: se non lo fa, dal 1° gennaio successivo la banca può addebitare il canone ordinario.

Simulazione 2: lo stipendio durante la liquidazione controllata

Ipotesi: stipendio netto mensile di 1.684,30 euro; nella sentenza di apertura il giudice fissa la quota esclusa ex art. 268, comma 4, lett. b, in 1.120 euro mensili; il liquidatore apre il conto vincolato alla procedura, come disposto nel caso del Tribunale di Massa del 24/9/2024, e comunica la sentenza al datore di lavoro.

Sviluppo: ogni mese il datore di lavoro versa 564,30 euro (1.684,30 – 1.120) sul conto della procedura e accredita 1.120 euro sul conto personale del debitore. Su 36 mesi, cioè fino al momento in cui l’esdebitazione può operare decorsi tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1), l’attivo derivante dallo stipendio è di 20.314,80 euro. Se nel frattempo la banca del conto personale blocca l’intero accredito, il debitore consegna alla banca sentenza e comunicazione del liquidatore: la quota di 1.120 euro non appartiene alla massa.

Variante: se la tredicesima porta il netto di dicembre a 3.212,60 euro e la sentenza non dice nulla sulle mensilità aggiuntive, l’eccedenza (2.092,60 euro) va in linea di principio alla procedura, ma la soluzione dipende dalla formulazione della sentenza: va chiarita subito con il liquidatore.

Simulazione 3: recesso dal conto di base dopo l’esdebitazione

Ipotesi: conto di base aperto nel 2025; dopo l’esdebitazione la banca invia, martedì 1° dicembre 2026, una lettera di recesso “per rivalutazione del profilo di rischio del cliente”, con preavviso di due mesi.

Sviluppo: il preavviso di due mesi porta l’effetto non prima di lunedì 1° febbraio 2027. Il motivo indicato non corrisponde a nessuno dei cinque casi dell’art. 126-vicies ter, comma 2 (uso illecito, inattività per 24 mesi senza fondi, informazioni errate, perdita del soggiorno legale, altro conto aperto successivamente). Il cliente presenta reclamo entro pochi giorni, ad esempio mercoledì 9 dicembre 2026, chiedendo la revoca del recesso; trascorse le 15 giornate lavorative senza risposta soddisfacente, può ricorrere all’ABF.

Confronto: se lo stesso recesso avesse riguardato un conto ordinario, l’orientamento di ABF Milano n. 2035/2026 renderebbe difficile contestarlo per la sola mancanza di motivazione. La differenza tra le due situazioni non è il comportamento del cliente, ma il tipo di contratto firmato.

Le decisioni in una tabella

La tabella raccoglie tutte le pronunce richiamate, con l’indicazione di come le abbiamo lette. Le decisioni ABF non sono sentenze: l’Arbitro è un sistema stragiudiziale e le sue decisioni non vincolano il giudice. Hanno però un peso pratico notevole, perché gli intermediari tendono ad adeguarsi e perché formano un orientamento consultabile. Le pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale sono richiamate per ciò che incide sul rapporto con la banca: il passaggio dall’apertura all’esdebitazione e i suoi effetti sui creditori. La sentenza del Tribunale di Massa è un esempio di come un tribunale organizza il conto della procedura; altri tribunali possono adottare soluzioni diverse.

Pronuncia Questione Principio in una riga Rilevanza pratica
ABF Palermo, n. 14065 del 10/8/2020 (sintesi) Rifiuto di apertura La libertà di scegliere i clienti trova un limite nel conto di base Distinguere conto ordinario e conto di base
ABF Roma, n. 5928 del 13/6/2023 (sintesi) Funzione del conto di base Il conto di base garantisce l’accesso universale ai servizi essenziali Il “profilo di rischio” non basta
ABF Torino, n. 9481 del 28/8/2024 (testo integrale) Rifiuto a soggetto fallito Rifiuto legittimo solo per i motivi di legge; serve motivazione specifica La procedura non è motivo ostativo
ABF Coll. coordinamento, n. 25/2024 (richiamata) Natura del conto corrente Il conto corrente è servizio di pagamento Termine di 15 giornate lavorative per il reclamo
ABF Roma, n. 692 del 26/1/2026 (commento) Ricorso prematuro Il ricorso va presentato dopo il termine di risposta al reclamo Rispettare la sequenza reclamo-attesa-ricorso
ABF Milano, n. 2035 del 9/3/2026 (commento) Recesso da conto ordinario Recesso libero; la mancanza di motivazione non prova la mala fede Contestare è difficile: chiedere il conto di base
ABF Milano, n. 8496/2025 e Coll. coord. n. 7716/2017 (richiamate nella 2035/2026) Recesso ad nutum Precedenti sulla libertà di recesso Orientamento stabile
Trib. Massa, sent. 24/9/2024, R.G. 52-1/2024 (testo integrale) Conto e stipendio in liquidazione controllata Conto vincolato alla procedura; quota esclusa fissata dal giudice Due conti, due flussi
Cass. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima) Apertura della liquidazione La meritevolezza si valuta solo in sede di esdebitazione La procedura non è un giudizio sulla persona
Cass. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi) Apertura della liquidazione Niente meritevolezza, ma relazione OCC completa e controllata Preparare bene la domanda
Cass. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima) Regime dei falliti ante 15/7/2022 Resta applicabile la legge fallimentare Verificare il regime prima di tutto
Cass. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale) Fallito e incapiente Niente art. 283 CCII per i debiti del fallimento Scegliere la strada giusta
Corte cost., sent. n. 74/2026 Tempi dell’esdebitazione (art. 281) Contestualità in senso logico-funzionale Il beneficio non si perde per un giorno
Corte cost., ord. n. 104/2026 e G.U. 23/9/2026 Creditori non concorsuali (art. 278 c.2) Atti restituiti per vizio di notifica; questione tornata alla Corte Cautela con il creditore non insinuato

I principi da portare con sé

Raccogliamo in un elenco i principi pratici che emergono da tutte le decisioni esaminate.

  • Il conto ordinario non è un diritto: la banca può rifiutarlo e può recedere con preavviso anche senza motivazione (ABF Palermo 14065/2020; ABF Milano 2035/2026).
  • Il conto di base è un diritto del consumatore che soggiorna legalmente nell’Unione, e il rifiuto è ammesso solo nei casi dell’art. 126-vicies TUB (ABF Torino 9481/2024; ABF Roma 5928/2023).
  • Né la procedura concorsuale né l’esdebitazione né le segnalazioni negative compaiono tra i motivi di rifiuto o di recesso dal conto di base.
  • Il rifiuto del conto di base va comunicato per iscritto entro dieci giorni lavorativi, con le motivazioni e l’indicazione di reclamo, esposto e ABF.
  • Il recesso dal conto di base richiede uno dei cinque motivi tassativi e due mesi di preavviso, salvo uso illecito o informazioni errate.
  • Prima del ricorso all’ABF serve il reclamo e l’attesa delle 15 giornate lavorative (ABF Roma 692/2026, richiamando il Collegio di coordinamento 25/2024).
  • Con ISEE sotto 11.600 euro, o pensione fino a 18.000 euro lordi annui, il conto di base è gratuito, ma ogni anno, entro il 31 maggio, vanno comunicati ISEE o pensione (D.M. 70/2018).
  • Durante la liquidazione controllata il conto della procedura è gestito dal liquidatore, mentre la quota di stipendio fissata dal giudice resta al debitore (art. 268, comma 4, lett. b; Trib. Massa 24/9/2024).
  • La condotta passata del debitore pesa sull’esdebitazione, non sull’apertura della liquidazione (Cass. 22074/2025; Cass. 11603/2026).
  • Dopo l’esdebitazione i crediti dei creditori concorsuali sono inesigibili; verso i creditori non insinuati vale ancora l’art. 278, comma 2, in attesa della Corte costituzionale.
  • Chi era fallito prima del 15 luglio 2022 deve leggere gli effetti dell’esdebitazione con la legge fallimentare (Cass. 14835/2025; Cass. 30108/2025).

Le domande sul “quindi in pratica?”

Ho ottenuto l’esdebitazione: posso pretendere che una banca mi apra un conto corrente?
Puoi pretendere il conto di base, non un conto ordinario. La differenza l’hanno tracciata, tra le altre, le decisioni ABF Palermo n. 14065/2020 e Torino n. 9481/2024: la banca è libera di scegliere a chi offrire il conto ordinario, ma il conto di base lo può negare solo se mancano i requisiti di legge, se hai già un conto in Italia o per ragioni antiriciclaggio. La richiesta va quindi fatta per iscritto, indicando espressamente che si tratta di conto di base.

La banca mi ha detto di no a voce. Cosa faccio?
Chiedi che il rifiuto sia messo per iscritto. L’art. 126-vicies TUB impone la comunicazione scritta, gratuita, entro dieci giorni lavorativi, con le motivazioni. Senza un documento non puoi presentare un reclamo efficace né un ricorso all’ABF. Ricorda poi la lezione di ABF Roma n. 692/2026: dopo il reclamo devi attendere il termine di risposta della banca prima di rivolgerti all’Arbitro.

Con l’ISEE basso il conto è davvero gratuito?
Sì, secondo l’art. 4 del D.M. 70/2018 il conto di base è gratuito ed esente da bollo con ISEE in corso di validità inferiore a 11.600 euro, per le operazioni comprese nel pacchetto dell’Allegato A. Le operazioni in più si pagano, entro i criteri dell’art. 3 del decreto. Entro il 31 maggio di ogni anno devi presentare l’ISEE aggiornato. Se la soglia o le condizioni venissero modificate, vale il testo vigente: conviene verificarlo al momento della richiesta.

Durante la liquidazione controllata posso tenere il mio conto?
In linea di principio il conto personale serve a ricevere la quota che il giudice ti lascia per il mantenimento (art. 268, comma 4, lett. b). Le somme che superano quella quota, e i saldi presenti all’apertura, appartengono alla procedura: nel caso del Tribunale di Massa del 24/9/2024 il liquidatore ha aperto un conto vincolato e il datore di lavoro vi versava l’eccedenza. Ogni operazione importante va concordata con il liquidatore.

Dopo l’esdebitazione posso riaprire il conto presso la banca che era mia creditrice?
Puoi, ma con attenzione. Se quella banca era ammessa al passivo, il suo credito residuo è inesigibile. Se non si era insinuata, l’esdebitazione la riguarda solo per la parte eccedente la percentuale pagata ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2): una regola oggi sottoposta di nuovo alla Corte costituzionale dopo l’ord. n. 104/2026, ma ancora in vigore. In questi casi è più prudente scegliere un’altra banca.

Ci sono termini da rispettare anche in agosto?
Sì. Contro il decreto sull’esdebitazione il reclamo si propone entro trenta giorni (art. 282, comma 3, CCII) e l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti regolati dal Codice: quei termini corrono anche in agosto. Per i reclami alla banca e i ricorsi all’ABF valgono invece i termini delle disposizioni della Banca d’Italia, che si contano in giornate lavorative.

Come lavora lo Studio Monardo sul conto dopo la procedura

Applichiamo gli orientamenti visti al tuo caso concreto, documento per documento. Ecco cosa facciamo.

  1. Ricostruiamo la tua posizione procedurale: verifichiamo se la tua procedura è regolata dal CCII, dalla legge fallimentare o dalla L. 3/2012 (Cass. 14835/2025 e 30108/2025), perché da questo dipendono gli effetti dell’esdebitazione sui rapporti bancari.
  2. Leggiamo il decreto di esdebitazione e l’elenco dei creditori ammessi, individuando le banche il cui credito è inesigibile e quelle rimaste fuori dal concorso, per le quali vale l’art. 278, comma 2.
  3. Redigiamo la richiesta di apertura del conto di base ai sensi degli artt. 126-noviesdecies e seguenti TUB, con le dichiarazioni richieste e, se ricorrono i presupposti, la domanda di gratuità ex D.M. 70/2018.
  4. Esaminiamo la lettera di rifiuto o di recesso confrontando il motivo indicato con l’elenco tassativo degli artt. 126-vicies e 126-vicies ter TUB, e verificando termini, forma e informazioni obbligatorie.
  5. Prepariamo il reclamo scritto alla banca e ne monitoriamo i termini di risposta, per evitare l’inammissibilità di un ricorso prematuro (ABF Roma 692/2026).
  6. Redigiamo e depositiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, richiamando le decisioni pertinenti e chiedendo l’accertamento del diritto al conto di base, come nel caso deciso da ABF Torino 9481/2024.
  7. Durante la liquidazione controllata ci coordiniamo con il liquidatore perché la banca rispetti la quota esclusa fissata in sentenza ex art. 268, comma 4, lett. b, e perché il flusso dello stipendio sul conto della procedura sia corretto.
  8. Verifichiamo le segnalazioni in Centrale Rischi e nei sistemi di informazioni creditizie, chiedendo l’aggiornamento dei dati non più esatti dopo l’esdebitazione e, se necessario, attivando gli strumenti di tutela previsti per i dati personali.
  9. Valutiamo le azioni giudiziali quando la via stragiudiziale non basta, inclusa la tutela contro trattenute o compensazioni su crediti divenuti inesigibili.
  10. Seguiamo il contenzioso in ogni grado, con la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un’analisi costruita sulle decisioni, la competenza che pesa di più è quella di avvocato cassazionista: gli orientamenti che abbiamo esaminato si difendono con coerenza in ogni sede, dall’ABF al tribunale fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa strategia. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di leggere la sentenza di apertura, il programma di liquidazione e il decreto di esdebitazione con l’occhio di chi conosce la procedura dall’interno. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sui rapporti con la banca e sul contenzioso, i secondi sui conteggi della quota esclusa, sull’ISEE e sulla documentazione reddituale.

In chiusura

Le decisioni esaminate convergono su un punto: dopo l’esdebitazione un conto si può aprire, ma il diritto riguarda il conto di base, e va esercitato con una richiesta scritta e corretta. Il conto ordinario resta nella libertà della banca; il conto di base può essere rifiutato o chiuso solo nei casi che la legge elenca, e la procedura concorsuale non è tra questi. Durante la liquidazione, la quota di stipendio fissata dal giudice resta tua e va difesa con i documenti della procedura. Dopo l’esdebitazione, è prudente evitare i creditori che non hanno partecipato al concorso, finché la Corte costituzionale non si pronuncerà sull’art. 278, comma 2.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio su questo incrocio perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce la liquidazione controllata e l’esdebitazione dall’interno, e coordina uno staff nazionale in diritto bancario che si confronta ogni giorno con rifiuti, recessi e ricorsi all’ABF. Da avvocato cassazionista, segue la questione fino all’ultimo grado di giudizio, se serve.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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