Quanto Della Tredicesima Resta Al Debitore Nella Liquidazione Controllata?

Dicembre, metà mese. Sul conto di un lavoratore dipendente arriva la tredicesima: 1.702,18 euro netti. Due mesi prima il tribunale ha aperto la sua liquidazione controllata. La domanda che si pone, e che si pongono migliaia di dipendenti nella stessa situazione, è semplice solo in apparenza: quei soldi sono suoi, sono della procedura o sono un po’ dell’uno e un po’ dell’altra? La risposta non sta scritta in un articolo di legge. Sta scritta, mese per mese, nel provvedimento con cui il giudice fissa la quota di reddito che resta al debitore. E cambia a seconda di come quel provvedimento è costruito: quota mensile su dodici mesi, quota applicata a ogni erogazione, quota annua con conguaglio.

Questa inchiesta ricostruisce un anno intero di liquidazione controllata di un dipendente, dal giorno della sentenza di apertura al primo anniversario, e poi prosegue fino all’esdebitazione e oltre. Tappa dopo tappa: la sentenza, l’istanza del liquidatore, il decreto sulla quota, la tredicesima, gli straordinari, la malattia, gli arretrati contrattuali, i rimborsi spese, il premio di produzione, la perdita del lavoro del coniuge e l’istanza di modifica, la quattordicesima, il conguaglio del 730, l’assegno unico, il TFR maturato prima e dopo l’apertura, il triennio e ciò che accade ai redditi quando la procedura non può più toccarli.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella liquidazione controllata il calendario della busta paga è il calendario della difesa.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera proprio dentro le procedure in cui si decide quanta parte dello stipendio resta al debitore. A questo si aggiunge lo staff di avvocati e commercialisti, indispensabile quando la partita si gioca su cedolini, Certificazione Unica, conguagli fiscali e TFR.

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La mappa temporale: dodici mesi di busta paga dentro la procedura

Prima di scendere nel dettaglio, conviene guardare l’intero calendario dall’alto. Le date che seguono appartengono a un’ipotesi dimostrativa costruita per questo articolo, non a un caso reale: un dipendente del settore commercio, sposato, due figli, con stipendio netto ordinario di 1.947,36 euro, tredicesima a dicembre e quattordicesima a luglio. La sentenza di apertura viene pubblicata martedì 14 ottobre 2025. Ogni data è stata controllata: nessuna scadenza cade di sabato o di domenica, e quando il calcolo porta a un giorno festivo la tappa slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Va detta subito una cosa che il lettore deve tenere a mente per tutto il percorso: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi i termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Chi conta su una pausa estiva per presentare un reclamo o un’istanza rischia di arrivare tardi.

Tappa Data nell’ipotesi Giorno della procedura Cosa succede Sezione
1 martedì 14/10/2025 0 Sentenza di apertura, nomina del liquidatore Giorno 0
2 lunedì 3/11/2025 – lunedì 17/11/2025 20 – 34 Istanza del liquidatore e decreto che fissa la quota (1.585 € al mese) Giorni 1-34
3 martedì 16/12/2025 63 Pagamento della tredicesima Giorno 63
4 lunedì 12/1/2026 – venerdì 27/3/2026 90 – 164 Scadenza delle domande dei creditori, malattia, straordinari, arretrati del rinnovo contrattuale Giorni 90-164
5 lunedì 27/4/2026 – venerdì 26/6/2026 195 – 255 Rimborso spese, perdita del lavoro del coniuge, istanza di modifica, nuovo decreto (1.790 €), premio di produzione Giorni 195-255
6 lunedì 27/7/2026 – lunedì 14/9/2026 286 – 335 Quattordicesima, conguaglio del 730, assegno unico Giorni 286-335
7 mercoledì 14/10/2026 365 Bilancio del primo anno e questione del TFR Giorno 365
8 ottobre 2026 – lunedì 16/10/2028 366 – 1098 Secondo e terzo anno, istanza di esdebitazione Verso il triennio
9 dopo il decreto di esdebitazione oltre 1098 Cosa resta dei redditi, debiti esclusi, questioni aperte Dopo l’esdebitazione

La tabella va letta tenendo presente un dato di fondo: la legge stabilisce il principio (una parte del reddito resta fuori dalla liquidazione), ma lascia al giudice il compito di tradurlo in cifre. Ecco perché lo stesso stipendio, nello stesso anno, può produrre risultati molto diversi a seconda del tribunale e del modo in cui è scritto il decreto. Le sezioni che seguono mostrano dove si annidano queste differenze e in quale momento il debitore può ancora incidere.

Giorno 0, martedì 14 ottobre 2025: la sentenza di apertura e il destino dello stipendio

Cosa succede

Il tribunale pubblica la sentenza che apre la liquidazione controllata e nomina il liquidatore. Da questo istante il patrimonio del debitore entra nel perimetro della procedura: i beni presenti e, secondo la lettura che la giurisprudenza di merito ha consolidato, anche i beni e i redditi che sopraggiungono nel corso della procedura, salvo ciò che la legge esclude. Per un dipendente senza immobili, senza auto di valore e senza risparmi, l’attivo è quasi tutto lì: nella differenza tra ciò che guadagna ogni mese e ciò che serve a lui e alla sua famiglia per vivere.

Il primo effetto pratico, spesso il più atteso, riguarda le trattenute. Se sullo stipendio gravava un pignoramento presso il datore di lavoro, la sentenza di apertura ne blocca la prosecuzione: i creditori non possono più agire individualmente, e ciò che prima finiva al singolo creditore pignorante d’ora in poi confluisce, nei limiti fissati dal giudice, nella massa da distribuire a tutti. Il Tribunale di Cremona, con la sentenza n. 42/2025 pubblicata il 12 giugno 2025, lo ha scritto in modo esplicito: le trattenute derivanti dai pignoramenti devono cessare e tutte le trattenute sullo stipendio del debitore vanno sospese fino al termine della procedura.

La norma

Il cuore della questione è l’art. 268, comma 4, CCII, che elenca ciò che non entra nella liquidazione. Il testo vigente, letto su Brocardi nella versione aggiornata al 12 agosto 2026, alla lettera b) esclude «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia». Le note di modifica della pagina riguardano i commi 2, 3 e 5: la lettera b) del comma 4 non è stata toccata dal correttivo del 2024.

La formula contiene tre elementi che accompagneranno tutta la cronologia:

  • l’oggetto: stipendi, pensioni, salari e, più in generale, ciò che il debitore guadagna con la propria attività;
  • il limite: ciò che occorre al mantenimento del debitore e della famiglia;
  • l’autore della misura: il giudice, non la legge.

Accanto alla lettera b) operano le altre esclusioni dello stesso comma: la lettera a) per i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., la lettera c) per i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli e per i beni del fondo patrimoniale con i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.), la lettera d) per le cose che la legge dichiara non pignorabili. Sull’elenco la Cassazione ha mostrato un approccio rigoroso: con la sentenza n. 28484 del 27 ottobre 2025 (Sez. I, massima riportata da Brocardi) ha escluso che beni e diritti di natura strettamente personale, nel caso un risarcimento del danno biologico, restino per ciò solo fuori dalla liquidazione. Il messaggio, per chi legge con gli occhi del dipendente, è che le esclusioni non si allargano per simpatia: ciò che non rientra nel comma 4 entra nella massa.

I termini che si attivano

La sentenza fissa ai creditori un termine per presentare le domande di partecipazione, che secondo l’art. 270, comma 2, lett. d), CCII non può superare i novanta giorni. Nell’ipotesi, il tribunale assegna il termine massimo: novanta giorni da martedì 14 ottobre 2025 portano a lunedì 12 gennaio 2026, termine per le domande dei creditori. Per il debitore questa scadenza conta poco sul piano della busta paga, ma conta molto per capire quanti creditori si divideranno le somme che usciranno dal suo stipendio.

Esiste poi un termine che il debitore spesso ignora: quello per impugnare la sentenza. In questa sede, dedicata ai redditi, basta segnalare che l’impugnazione dell’apertura è un tema diverso dalla determinazione della quota: chi è d’accordo con l’apertura ma teme di restare senza mezzi non deve impugnare la sentenza, deve lavorare sul decreto che fisserà la quota.

Cosa può fare il debitore ora

Il giorno 0 è il momento in cui il debitore ha più margine di quanto creda. Nei giorni immediatamente successivi alla sentenza si prepara il fascicolo che deciderà quanto dello stipendio resterà in famiglia: ultime buste paga, Certificazione Unica, contratto collettivo applicato (per sapere se esiste la quattordicesima e quando si paga), eventuali accordi aziendali sul premio di produzione, contratto di locazione o rate del mutuo, spese scolastiche e mediche documentate, redditi del coniuge e degli altri componenti del nucleo.

Occorre anche dire con chiarezza che cosa il debitore non può più fare: non può disporre liberamente delle somme eccedenti la quota che il giudice fisserà, non può pagare un creditore a preferenza degli altri, non può chiedere al datore di lavoro anticipi sul TFR senza che la questione passi dalla procedura.

Due pronunce recenti della Cassazione aiutano a inquadrare il momento. Con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 (Sez. I) la Corte ha stabilito che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore pesano nella fase successiva dell’esdebitazione. Con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026 (Sez. I, nota da sintesi) ha precisato che la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è comunque requisito di ammissibilità, sottoposto a un controllo sostanziale del giudice. Per il dipendente significa una cosa molto concreta: il modo in cui si comporterà con la busta paga nei prossimi tre anni sarà valutato quando chiederà la liberazione dai debiti.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è pensare che, cessato il pignoramento, lo stipendio torni interamente disponibile fino a quando il giudice non avrà fissato la quota. Non è così. Le somme incassate tra la sentenza e il decreto sulla quota restano esposte alla procedura per la parte che il giudice riterrà eccedente il mantenimento. Chi spende tutto lo stipendio di fine ottobre, magari per saldare un debito con un parente, si troverà a dover giustificare quella scelta davanti al liquidatore.

Quanto dura realmente

La sentenza è un atto istantaneo, ma i suoi effetti pratici sulla busta paga si producono con qualche settimana di ritardo: il tempo che il liquidatore comunichi l’apertura al datore di lavoro e che l’ufficio paghe riorganizzi il cedolino. Nell’ipotesi, la comunicazione parte lunedì 20 ottobre 2025, giorno 6. Lo stipendio di ottobre, pagato lunedì 27 ottobre 2025, arriva quando il pignoramento è già sospeso ma la quota non è ancora stata fissata. È il primo nodo della cronologia, e lo scioglierà il decreto del giudice.

Giorni 1-34, dal 15 ottobre al 17 novembre 2025: l’istanza del liquidatore e il decreto che fissa la quota

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella fase che decide il resto dell’anno. Lunedì 3 novembre 2025, giorno 20, il liquidatore deposita un’istanza al giudice delegato perché determini la quota di reddito esclusa dalla liquidazione. Allegati: le buste paga, lo stato di famiglia, il prospetto delle spese che il debitore ha documentato, i redditi del coniuge. Lunedì 17 novembre 2025, giorno 34, il giudice delegato emette il decreto: al debitore restano 1.585,00 euro al mese; l’eccedenza va versata sul conto della procedura.

Non tutti i tribunali seguono questo percorso. In alcune sedi la quota è indicata direttamente nella sentenza di apertura; in altre la sentenza rinvia a un provvedimento successivo. Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 55/2026 (decisa il 13 aprile e pubblicata il 27 aprile 2026), ha fissato la soglia nel dispositivo della sentenza di apertura: escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente fino a 1.810,00 euro mensili, a fronte di un reddito medio di 2.000,00 euro, con obbligo di versare l’eccedenza. Il Tribunale di Cremona, nella sentenza n. 42/2025, ha invece riservato a un separato provvedimento del giudice delegato l’individuazione della quota. Le linee guida sulla liquidazione controllata pubblicate sul sito del Tribunale di Spoleto, redatte dalla commissione procedure concorsuali dell’Ordine dei commercialisti di Perugia con l’OCC di Perugia e Spoleto e con la collaborazione di un giudice delegato del tribunale, indicano questa seconda via: il liquidatore chiede tempestivamente al giudice delegato di determinare la quota, dopo aver sentito il debitore.

La norma e i criteri di calcolo

La lettera b) dell’art. 268, comma 4, non contiene un numero. I tribunali cercano allora un parametro, e il più utilizzato è quello dell’art. 283, comma 2, CCII, nato per l’esdebitazione dell’incapiente: l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del D.P.C.M. 159/2013. Le linee guida di Spoleto lo indicano espressamente, aggiungendo una maggiorazione per le spese necessarie a produrre il reddito. Lo stesso documento chiede però una verifica analitica delle spese documentate (utenze, condominio, scuola, spese mediche, TARI, alimentari), l’eliminazione delle voci voluttuarie e il confronto con l’art. 545 c.p.c. e con i dati ISTAT.

Un passaggio delle linee guida merita attenzione per chi vive in una famiglia con due redditi: se il nucleo dispone di altre entrate, il contributo dei familiari va proporzionato ai redditi di ciascuno e non può essere considerato semplicisticamente al 50%. È un punto che, come si vedrà a maggio, diventa decisivo quando il reddito del coniuge cambia.

La sentenza di Trani mostra anche che il parametro dell’assegno sociale è un punto di partenza, non un tetto rigido: nella motivazione il tribunale richiama quel criterio con un importo di 887,64 euro riferito al nucleo di tre persone, ma nel dispositivo adotta la cifra di 1.810,00 euro, stimata come fabbisogno effettivo della famiglia.

Mensile o annua? Il nodo che decide la tredicesima

È qui che nasce la risposta alla domanda del titolo. Il decreto può esprimere la quota in tre modi, e ciascuno produce un esito diverso sulle mensilità aggiuntive.

  1. Quota mensile fissa su dodici mesi. Al debitore restano 1.585,00 euro per ciascun mese; tutto ciò che supera quella cifra, comprese le mensilità aggiuntive, va alla procedura. È il modello della sentenza di Trani, che prevede espressamente il versamento anche dell’integrale tredicesima e quattordicesima, e quello delle linee guida di Spoleto, secondo cui le mensilità aggiuntive possono essere acquisite interamente alla procedura perché si sottrae solo la quota fissata dal giudice.
  2. Quota applicata a ogni erogazione. La soglia vale per ogni pagamento del datore di lavoro, comprese tredicesima e quattordicesima. In questo modello il debitore trattiene fino a 1.585,00 euro anche della tredicesima.
  3. Quota annua. Il decreto fissa un importo annuo (nell’ipotesi 1.585,00 × 12 = 19.020,00 euro) e a fine periodo si confronta con il reddito effettivamente percepito: i mesi poveri vengono compensati con quelli ricchi.

Nessuna norma impone uno dei tre modelli. Il modello lo sceglie il giudice, e il debitore può incidere sulla scelta solo prima che il decreto venga emesso o, dopo, con il reclamo.

I termini che si attivano

Il decreto del giudice delegato è un provvedimento reclamabile. Secondo l’art. 124 CCII, il reclamo contro i decreti del giudice delegato va proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, e comunque non oltre novanta giorni dal deposito. Nell’ipotesi il decreto viene comunicato lunedì 17 novembre 2025: il reclamo va depositato entro giovedì 27 novembre 2025. Ricorda: nessuna sospensione estiva, nessuna proroga automatica.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra tra l’istanza del liquidatore e il decreto è la più preziosa dell’anno. Prima che il giudice decida, il debitore può depositare note e documenti che mostrino il fabbisogno reale della famiglia e chiedere espressamente come trattare le mensilità aggiuntive. Le richieste utili, da formulare con precisione, sono almeno quattro:

  • che il decreto dica in modo esplicito se la quota si applica su dodici o su tredici o quattordici mensilità;
  • che chiarisca la sorte delle voci variabili (straordinari, premi, indennità);
  • che stabilisca come trattare le somme incassate tra la sentenza e il decreto, a cominciare dallo stipendio di ottobre;
  • che fissi una data mensile di versamento dell’eccedenza compatibile con la data di pagamento dello stipendio.

Se il decreto arriva e non convince, resta il reclamo nei dieci giorni. Se invece è il presupposto a cambiare nei mesi successivi, la strada non è il reclamo ma l’istanza di modifica, che vedremo a maggio.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il silenzio. Molti debitori lasciano che il liquidatore presenti la propria istanza senza integrarla, convinti che il giudice applicherà comunque un parametro standard. Il risultato è un decreto costruito sui soli dati che il liquidatore ha potuto raccogliere: senza l’affitto pagato in nero da documentare, senza le spese mediche del figlio, senza il dettaglio dei turni che generano straordinari. Il secondo errore è non leggere il decreto alla luce del calendario del proprio contratto collettivo: chi ha la quattordicesima e non lo segnala scopre a luglio che il decreto la attribuisce per intero ai creditori.

Quanto dura realmente

Nei tribunali che rinviano al giudice delegato, tra l’apertura e il decreto sulla quota passano di norma alcune settimane; nell’ipotesi 34 giorni. Per lo stipendio di ottobre 2025, incassato il giorno 13 della procedura, il decreto stabilisce che l’eccedenza calcolata con la stessa quota (1.947,36 − 1.585,00 = 362,36 euro) venga versata insieme a quella di novembre. È una soluzione possibile, non l’unica: altri giudici decidono diversamente, ed è proprio per questo che conviene chiederlo in modo espresso.

Giorno 63, martedì 16 dicembre 2025: arriva la tredicesima

Cosa succede

Siamo al giorno 63. Il datore di lavoro paga la tredicesima: 1.702,18 euro netti, accreditati martedì 16 dicembre 2025, una settimana prima dello stipendio ordinario di dicembre, pagato martedì 23 dicembre. Due settimane prima, giovedì 27 novembre, era arrivato lo stipendio di novembre con 143,27 euro di straordinari: totale 2.090,63 euro, eccedenza versata alla procedura 505,63 euro.

Ora la domanda diventa concreta, ed è la domanda del titolo. Quanto della tredicesima resta al debitore? Dipende interamente dal modello scelto dal decreto del 17 novembre.

Modello del decreto Tredicesima netta Resta al debitore Va alla procedura
Quota mensile su 12 mesi (modello Trani / linee guida Spoleto) 1.702,18 € 0,00 € 1.702,18 €
Quota applicata a ogni erogazione 1.702,18 € 1.585,00 € 117,18 €
Quota annua con conguaglio 1.702,18 € dipende dal saldo annuo dipende dal saldo annuo

Nel primo modello la tredicesima non lascia nulla al debitore. È la conseguenza logica della quota mensile: il giudice ha già stimato che 1.585,00 euro al mese bastano per vivere dodici mesi l’anno, quindi ogni euro in più è eccedenza. Nel secondo modello la tredicesima è trattata come una tredicesima «mensilità», e la soglia si applica anche a essa. Nel terzo modello la risposta si saprà solo a fine periodo, quando si confronterà il reddito complessivo dell’anno con la quota annua.

La norma

Né l’art. 268, comma 4, lett. b), né altre disposizioni del Codice nominano la tredicesima. La mensilità aggiuntiva è retribuzione a tutti gli effetti e rientra nello «stipendio» e in «ciò che il debitore guadagna con la sua attività». La sua sorte, quindi, dipende solo dal modo in cui il giudice ha indicato i limiti del mantenimento.

Tra le fonti lette per questo articolo, due documenti con estremi certi regolano espressamente le mensilità aggiuntive. Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 55/2026, ha imposto il versamento anche dell’integrale tredicesima e quattordicesima, ove percepite. Le linee guida di Spoleto, che non sono un provvedimento giurisdizionale ma un documento di prassi condiviso con un giudice delegato, indicano che le mensilità aggiuntive possono essere acquisite interamente alla procedura. Per il modello «a ogni erogazione» e per quello annuo, nelle fonti consultate non è emerso un decreto con estremi verificati: sono soluzioni che la prassi conosce e che il debitore può chiedere, ma che non possono essere presentate come orientamento consolidato.

Perché la tredicesima non è un «regalo»

Il ragionamento che porta al modello Trani ha una sua coerenza. La tredicesima non è un reddito straordinario: è una parte della retribuzione annua che il contratto paga in un’unica soluzione invece di distribuirla su dodici mesi. Se il giudice ha fissato la quota mensile tenendo conto del fabbisogno di dodici mesi, la tredicesima non serve a coprire spese che la quota non copre già.

Il ragionamento opposto è altrettanto serio. Molte spese familiari non sono mensili: l’assicurazione dell’auto, la TARI, i libri scolastici di settembre, la caldaia da sostituire. Se il giudice ha calcolato la quota mensile senza tenerne conto, la tredicesima è l’unica riserva che consente di affrontarle. In questo caso la soluzione corretta non è rivendicare la tredicesima in sé, ma chiedere che la quota mensile venga calcolata includendo il rateo mensile di queste spese annuali, oppure che una parte delle mensilità aggiuntive resti esclusa.

I termini che si attivano

Se il decreto prevede un termine per il versamento dell’eccedenza, ad esempio entro il giorno 10 del mese successivo, la tredicesima di dicembre va versata insieme all’eccedenza dello stipendio di dicembre. Il termine fissato nel decreto non è un termine processuale, ma il suo rispetto è un indice della collaborazione del debitore: l’art. 280, lett. c), CCII, richiamato dall’art. 282 per la liquidazione controllata, subordina l’esdebitazione al fatto che il debitore non abbia ostacolato o rallentato la procedura e abbia fornito agli organi tutte le informazioni utili.

Cosa può fare il debitore ora

Se il decreto del 17 novembre non diceva nulla sulle mensilità aggiuntive, prima che la tredicesima sia spesa il debitore deve chiedere al liquidatore come trattarla e, in caso di dubbio, sollecitare un chiarimento del giudice delegato. Accantonare la tredicesima su un conto separato, in attesa della risposta, è la scelta più prudente. Se invece il decreto la attribuiva interamente alla procedura e il termine di dieci giorni per il reclamo è scaduto, il debitore non può più contestare quella scelta in sé; può però chiedere, con un’istanza motivata, che la quota venga ricalcolata tenendo conto delle spese annuali documentate. È un’istanza che guarda al futuro: non restituisce la tredicesima di dicembre 2025, ma può cambiare il trattamento di quella di dicembre 2026.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più grave è spendere la tredicesima pensando che il decreto, non nominandola, la lasci al debitore. Il silenzio del decreto, in un tribunale che applica il modello della quota mensile, non è un via libera: è un’eccedenza che il liquidatore chiederà a gennaio, quando riceverà il cedolino di dicembre. Il secondo errore è contrattare a voce con il liquidatore: ogni accordo sulla sorte delle mensilità aggiuntive deve risultare per iscritto e, se modifica il decreto, deve passare dal giudice.

Quanto dura realmente

Il liquidatore vede la tredicesima solo quando riceve il cedolino, cioè di norma tra fine dicembre e la metà di gennaio. Il confronto con il debitore si chiude in poche settimane. Ma la stessa questione si ripresenterà ogni dicembre per tutta la durata della procedura: tre tredicesime, nell’ipotesi, quelle di dicembre 2025, 2026 e 2027, mentre la tredicesima di dicembre 2028 cadrà dopo il triennio e la sua sorte dipenderà dalla data dell’esdebitazione, come si vedrà più avanti.

Giorni 90-164, dal 12 gennaio al 27 marzo 2026: creditori in fila, malattia, straordinari e arretrati contrattuali

Cosa succede

Il calendario ora corre su due binari. Sul primo si muovono i creditori: lunedì 12 gennaio 2026, giorno 90, scade il termine per le domande di partecipazione. Il liquidatore predispone il progetto di stato passivo, sul quale l’art. 273 CCII concede quindici giorni per le osservazioni; contro lo stato passivo definitivo è previsto il reclamo nelle forme dell’art. 133, entro otto giorni. Sul secondo binario si muove la busta paga, che in questi tre mesi produce tre eventi diversi.

  • Febbraio 2026: la malattia. Il debitore resta a casa per due settimane; l’integrazione contrattuale non copre tutto e lo stipendio pagato venerdì 27 febbraio 2026 scende a 1.418,62 euro netti, cioè 166,38 euro sotto la quota di 1.585,00.
  • Marzo 2026: gli straordinari. Il cedolino di venerdì 27 marzo 2026 contiene 96,80 euro di lavoro straordinario.
  • Marzo 2026: gli arretrati. Nello stesso cedolino arrivano 487,15 euro netti di arretrati per il rinnovo del contratto collettivo, riferiti a un periodo che va da prima dell’apertura fino a febbraio: secondo il prospetto dell’ufficio paghe, 312,90 euro si riferiscono ai mesi anteriori al 14 ottobre 2025 e 174,25 euro ai mesi successivi.

La norma

Per gli straordinari la soluzione è lineare. L’art. 268, comma 4, lett. b), parla di «ciò che il debitore guadagna con la sua attività»: lo straordinario è retribuzione e segue la stessa sorte dello stipendio. Se il decreto fissa una quota mensile, lo straordinario si somma allo stipendio e accresce l’eccedenza del mese. Nel cedolino di marzo: 1.947,36 + 96,80 + 174,25 (la parte di arretrati riferita al periodo successivo all’apertura) = 2.218,41 euro; eccedenza 633,41 euro.

La malattia pone il problema inverso. Con una quota mensile fissa, nel mese di febbraio il debitore non versa nulla, ma non recupera nemmeno i 166,38 euro che mancano per arrivare alla quota. Con una quota annua, quel deficit verrebbe compensato a fine periodo. È la differenza che spiega perché il modello annuo, apparentemente più complicato, può essere più equo per chi ha redditi irregolari.

Gli arretrati sono la voce più delicata. La parte che matura dopo l’apertura è reddito sopravvenuto e segue la quota. La parte riferita al periodo anteriore all’apertura è un credito retributivo che esisteva già al giorno 0, anche se non era ancora liquidato. Una lettura rigorosa la considera parte del patrimonio presente all’apertura, e quindi acquisibile; una lettura più attenta alla natura retributiva osserva che anche quel credito è «stipendio» ai sensi della lettera b) e che il giudice può tenerne conto nella misura del mantenimento. Nelle fonti lette per questo articolo non è emersa una pronuncia con estremi certi che risolva il punto: la soluzione dipende dal giudice delegato.

I termini che si attivano

Il termine delle domande dei creditori, scaduto il 12 gennaio, non riguarda direttamente il debitore, ma da esso dipende la formazione dello stato passivo e quindi la misura in cui ogni euro dell’eccedenza servirà a pagare l’uno o l’altro creditore. Le domande tardive restano possibili nei limiti della disciplina sulla liquidazione controllata, ma il debitore deve sapere che lo stato passivo è il documento che, alla fine, misurerà quanto dei suoi debiti resterà insoddisfatto e sarà coperto dall’esdebitazione. I quindici giorni per le osservazioni al progetto di stato passivo sono una finestra anche per il debitore, quando vi compaiono crediti inesistenti o già pagati.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase il debitore ha tre compiti. Il primo è trasmettere al liquidatore ogni cedolino non appena lo riceve, con una nota che separi le voci: stipendio ordinario, straordinari, indennità, arretrati con il dettaglio dei periodi. Il secondo è chiedere che la sorte degli arretrati riferiti al periodo anteriore all’apertura sia decisa dal giudice delegato e non da una valutazione unilaterale. Il terzo, se la malattia o un altro evento riduce il reddito in modo non episodico, è valutare un’istanza di modifica della quota o del modello di calcolo.

Una riduzione temporanea dello stipendio non si recupera da sola: se il decreto prevede una quota mensile fissa, il deficit dei mesi poveri resta a carico del debitore, a meno che il giudice non disponga diversamente.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è trattare gli arretrati come una somma «extra» da tenere. Il debitore vede comparire in busta paga una cifra inattesa e la considera un bonus. Ma il liquidatore, che riceve il cedolino, la vede con chiarezza, e la mancata comunicazione può essere letta come scarsa collaborazione. L’errore opposto è versare tutto senza distinguere: anche la parte di arretrati che, secondo il decreto, rientra nella quota del mese.

Quanto dura realmente

Il progetto di stato passivo arriva di solito alcune settimane dopo la scadenza delle domande. Gli eventi della busta paga, invece, non hanno durata: si ripetono. Nell’ipotesi, il riepilogo dei versamenti del trimestre è il seguente.

Mese Netto percepito Quota Versato alla procedura
Gennaio 2026 1.947,36 € 1.585,00 € 362,36 €
Febbraio 2026 (malattia) 1.418,62 € 1.585,00 € 0,00 €
Marzo 2026 (straordinari e arretrati post-apertura) 2.218,41 € 1.585,00 € 633,41 €
Arretrati riferiti al periodo anteriore al 14/10/2025 312,90 € — da decidere dal giudice delegato

Giorni 195-255, dal 27 aprile al 26 giugno 2026: rimborsi spese, il reddito che cambia e il premio di produzione

Cosa succede

Sono passati sei mesi dall’apertura. Il cedolino pagato lunedì 27 aprile 2026, giorno 195, contiene, oltre allo stipendio ordinario, 214,60 euro di rimborso delle spese di trasferta sostenute dal debitore per conto dell’azienda. Nello stesso periodo accade un fatto che pesa più di qualsiasi voce di busta paga: il coniuge, che con il suo stipendio part-time contribuiva alle spese della famiglia, perde il lavoro con effetto dal 31 marzo 2026. Lunedì 4 maggio 2026, giorno 202, il debitore deposita un’istanza di modifica della quota. Lunedì 25 maggio 2026, giorno 223, il giudice delegato emette un nuovo decreto: dal cedolino di giugno la quota sale da 1.585,00 a 1.790,00 euro. Venerdì 26 giugno 2026, giorno 255, arriva lo stipendio di giugno con 812,40 euro netti di premio di produzione.

La norma: rimborsi e premi

Il rimborso delle spese di trasferta non è un guadagno. Restituisce al lavoratore ciò che ha anticipato per l’azienda: non incrementa il suo patrimonio, lo reintegra. La lettera b) dell’art. 268, comma 4, si riferisce a ciò che il debitore «guadagna» con la sua attività; un rimborso documentato di spese effettivamente sostenute non rientra in questa nozione e non dovrebbe entrare nel calcolo dell’eccedenza. Diverso è il caso delle indennità forfettarie che non corrispondono a spese documentate: in quel caso la distinzione tra rimborso e retribuzione va verificata voce per voce. Su questo punto non è emersa, nelle fonti lette, una pronuncia con estremi certi: il debitore deve conservare le pezze giustificative e presentarle al liquidatore.

Il premio di produzione, invece, è retribuzione variabile. Che sia tassato in via ordinaria o con l’imposta sostitutiva prevista per i premi di risultato, resta un guadagno dell’attività lavorativa e segue la quota. Nel cedolino di giugno: 1.947,36 + 812,40 = 2.759,76 euro; con la nuova quota di 1.790,00, l’eccedenza versata è 969,76 euro.

La norma: l’istanza di modifica

Il Codice non contiene una disposizione intitolata «revisione della quota». La possibilità di modificarla discende dalla stessa lettera b): se il limite è ciò che occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, e se quel fabbisogno cambia, cambia anche il limite. Le linee guida di Spoleto lo dicono in modo esplicito: l’importo da riservare al debitore può subire variazioni sulla base della sua evoluzione, riducendosi ad esempio se alcuni familiari diventano economicamente indipendenti o aumentando se, venduta la casa, il debitore deve pagare un canone di locazione. Il Tribunale di Cremona, nella sentenza n. 42/2025, ha previsto la dinamica opposta: davanti a miglioramenti significativi della situazione reddituale, il liquidatore deve segnalare la necessità di un adeguamento.

La modifica, dunque, funziona nei due sensi. Il debitore la chiede quando il fabbisogno aumenta o il reddito familiare diminuisce; il liquidatore la chiede quando il reddito del debitore cresce in modo stabile o il fabbisogno si riduce.

I termini che si attivano

L’istanza di modifica non ha un termine di decadenza: può essere presentata quando il presupposto si verifica. Ma ogni mese di ritardo è un mese in cui il debitore versa sulla base di una quota non più adeguata, e la modifica, di regola, non opera per il passato. Nell’ipotesi, il coniuge perde il lavoro il 31 marzo; il debitore deposita l’istanza il 4 maggio; il decreto arriva il 25 maggio e opera dal cedolino di giugno. Aprile e maggio restano calcolati con la vecchia quota. Il nuovo decreto, a sua volta, è reclamabile da chi vi ha interesse entro dieci giorni dalla comunicazione (art. 124 CCII): comunicato lunedì 25 maggio 2026, il termine scade giovedì 4 giugno 2026.

Cosa può fare il debitore ora

Il momento per chiedere la modifica è il giorno in cui cambia il presupposto, non il giorno in cui il debitore si accorge di non arrivare a fine mese. L’istanza va corredata con la prova del cambiamento (lettera di licenziamento del coniuge, domanda di NASpI e relativo importo, nuove spese documentate) e con un prospetto del nuovo fabbisogno. È anche il momento di chiedere, se il decreto originario era silente, che il giudice chiarisca il trattamento di premi e rimborsi.

È esattamente in questa fase che serve una competenza capace di parlare sia la lingua del giudice delegato sia quella del cedolino: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta l’istanza di modifica partendo dai numeri del nucleo familiare, con il supporto dei commercialisti dello Studio.

L’errore tipico di questa fase

Il primo errore è smettere di versare l’eccedenza in attesa del nuovo decreto, ritenendo che l’istanza produca effetti dal giorno del deposito. Non è così: finché il giudice non decide, vale il decreto precedente. Il secondo errore è includere il rimborso trasferte nel calcolo dell’eccedenza, versando alla procedura somme che reintegrano spese sostenute per lavoro. Il terzo è tacere il premio di produzione, che il liquidatore vedrà comunque nel cedolino e, al più tardi, nella Certificazione Unica dell’anno successivo.

Quanto dura realmente

Nell’ipotesi, tra il deposito dell’istanza e il decreto passano tre settimane. È un tempo realistico quando l’istanza è completa e il liquidatore esprime subito il proprio parere; si allunga se il giudice chiede integrazioni. Il costo del ritardo si misura facilmente: ogni mese in cui la quota resta a 1.585,00 invece di 1.790,00 euro significa 205,00 euro in più versati alla procedura.

Giorni 286-335, dal 27 luglio al 14 settembre 2026: quattordicesima, conguaglio del 730 e assegno unico

Cosa succede

Siamo al giorno 286. Lunedì 27 luglio 2026 il datore di lavoro paga lo stipendio di luglio insieme alla quattordicesima prevista dal contratto collettivo del commercio: 1.689,54 euro netti. Nello stesso cedolino compare il conguaglio a credito del modello 730 relativo ai redditi 2025: 638,00 euro di rimborso IRPEF. In parallelo, come ogni mese, l’INPS accredita sul conto del debitore l’assegno unico per i due figli, nell’ipotesi 296,40 euro mensili. Il calendario ora corre verso l’estate, ma la procedura non si ferma: i termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti regolati dal Codice.

La quattordicesima

Per la quattordicesima valgono le stesse regole della tredicesima, con un’aggravante pratica: molti decreti non la nominano perché il giudice non sa se il contratto del debitore la prevede. La sentenza di Trani n. 55/2026 la cita insieme alla tredicesima, imponendo il versamento integrale «ove eventualmente percepite». Nell’ipotesi, con la quota mensile di 1.790,00 euro in vigore da giugno:

  • modello quota mensile: la quattordicesima va interamente alla procedura, 1.689,54 euro; dallo stipendio ordinario si versano altri 157,36 euro;
  • modello quota a ogni erogazione: la quattordicesima (1.689,54) è inferiore alla soglia (1.790,00) e resta interamente al debitore; dallo stipendio si versano 157,36 euro;
  • modello quota annua: la quattordicesima concorre al reddito complessivo e il saldo si fa a fine periodo.

È il caso in cui la differenza tra i modelli diventa più evidente: lo stesso pagamento vale 1.689,54 euro per i creditori nel primo modello e zero nel secondo.

Il conguaglio del 730 e i rimborsi IRPEF

Il rimborso IRPEF è una restituzione di imposte trattenute in eccesso. Nell’ipotesi riguarda l’anno 2025, durante il quale il debitore ha subito ritenute per nove mesi e mezzo prima dell’apertura e per due mesi e mezzo dopo. Le possibili letture sono tre, e nessuna è stata, nelle fonti consultate, consacrata da una pronuncia con estremi certi:

  1. Credito già esistente all’apertura: il diritto al rimborso nasce dalle ritenute operate nel periodo d’imposta e, per la parte riferita ai mesi anteriori al 14 ottobre 2025, era già nel patrimonio del debitore al giorno 0; come tale entra nell’attivo.
  2. Entrata sopravvenuta: molte sentenze di apertura impongono il versamento di ogni ulteriore entrata che sopraggiunga a qualsiasi titolo durante la procedura; la sentenza di Trani usa proprio questa formula. Il rimborso rientrerebbe nella clausola generale.
  3. Componente della retribuzione: il rimborso restituisce una parte dello stipendio trattenuta a titolo di imposta; dovrebbe quindi seguire la sorte dello stipendio e rientrare nel calcolo della quota del mese in cui viene pagato.

Nel modello della quota mensile, la terza lettura e la seconda portano allo stesso risultato pratico se lo stipendio di quel mese supera già la quota: tutto il rimborso finisce alla procedura. La differenza emerge quando il decreto applica la soglia a ogni erogazione o quando il debitore chiede di destinare il rimborso a spese annuali documentate. Il conguaglio del 730 va comunicato al liquidatore insieme al cedolino in cui compare, e la sua sorte va chiesta al giudice delegato se il decreto non la regola.

Una nota pratica: il debitore resta titolare dei propri obblighi dichiarativi. La presentazione del 730 non è un atto della procedura, ma il liquidatore ha interesse a conoscerne l’esito. E il debitore che rinuncia a presentare la dichiarazione per «non far arrivare soldi ai creditori» compie una scelta che, al momento dell’esdebitazione, sarà difficile spiegare alla luce dell’art. 280, lett. c).

L’assegno unico

L’assegno unico e universale per i figli è una prestazione dell’INPS destinata a sostenere il carico familiare. È escluso dalla liquidazione? Tra le fonti lette per questo articolo non c’è un testo normativo o una pronuncia con estremi certi che lo dichiari espressamente escluso dalla liquidazione controllata. Gli argomenti per tenerlo fuori dalla massa sono comunque solidi e conviene conoscerli:

  • la lettera b) dell’art. 268, comma 4, esclude i crediti «aventi carattere alimentare e di mantenimento» nei limiti del mantenimento della famiglia, e l’assegno ha una funzione tipicamente legata al mantenimento dei figli;
  • la lettera a) dello stesso comma esclude i crediti impignorabili secondo l’art. 545 c.p.c., e la natura assistenziale e familiare della prestazione rende quanto meno discutibile la sua aggressione;
  • in ogni caso, se il giudice determina la quota tenendo conto dei bisogni dei figli, includere l’assegno nell’attivo significherebbe contare due volte la stessa esigenza.

Il punto va verificato caso per caso sul testo vigente della disciplina dell’assegno e sul decreto del giudice. La soluzione più sicura è chiedere che il decreto sulla quota dica in modo esplicito che l’assegno unico resta escluso dalla liquidazione, oppure, se il giudice lo considera reddito disponibile, che ne tenga conto aumentando la quota in misura corrispondente al fabbisogno dei figli.

Cosa può fare il debitore ora

Luglio è il mese in cui si concentrano tre entrate diverse. Il debitore deve inviare al liquidatore il cedolino di luglio con una nota che distingua quattordicesima, conguaglio fiscale e stipendio ordinario, e segnalare separatamente l’assegno unico pagato dall’INPS. Se il decreto non regola una di queste voci, la richiesta di chiarimento va depositata subito: aspettare settembre significa vivere l’estate con il dubbio di dover restituire somme già spese.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è «compensare» da soli: trattenere la quattordicesima perché a febbraio si è perso qualcosa per la malattia, o trattenere il rimborso del 730 perché a giugno si è dovuta pagare la TARI. Ogni compensazione decisa dal debitore senza un provvedimento del giudice è una violazione del decreto. Se il debitore ritiene di avere ragione, la strada è chiedere che il giudice passi al modello annuo o riconosca le spese straordinarie.

Quanto dura realmente

I conguagli fiscali dei dipendenti arrivano di norma in busta paga tra luglio e settembre, a seconda della data di presentazione del 730. Lunedì 14 settembre 2026, giorno 335, il liquidatore chiede al debitore la documentazione completa dei primi undici mesi per preparare la relazione periodica. È il momento in cui eventuali voci non comunicate vengono a galla.

Giorno 365, mercoledì 14 ottobre 2026: il bilancio del primo anno e il nodo del TFR

Cosa succede

È passato un anno dalla sentenza. Il liquidatore tira le somme dei dodici mesi da novembre 2025 a ottobre 2026. Nell’ipotesi, il reddito da lavoro percepito nel periodo, esclusi il rimborso trasferte, gli arretrati riferiti al periodo anteriore all’apertura, il conguaglio del 730 e l’assegno unico, ammonta a 27.458,02 euro. Le quote spettanti al debitore, 1.585,00 euro per sette mesi e 1.790,00 euro per cinque, sommano 20.045,00 euro.

Modello del decreto Versato alla procedura in 12 mesi Rimasto al debitore
Quota mensile su 12 mesi, mensilità aggiuntive integralmente acquisite 7.579,40 € 19.878,62 €
Quota applicata a ogni erogazione 4.304,86 € 23.153,16 €
Quota annua con conguaglio 7.413,02 € 20.045,00 €

I numeri raccontano tre cose. La prima: nel modello a ogni erogazione il debitore conserva quasi tutta la tredicesima e l’intera quattordicesima, e versa circa 3.275 euro in meno degli altri modelli. La seconda: la differenza tra quota mensile e quota annua, 166,38 euro, coincide esattamente con il deficit del mese di malattia; nel modello annuo quel mese povero viene compensato, nel modello mensile no. La terza: la scelta del modello vale, in un solo anno, più di quanto valga l’intera quattordicesima.

A queste somme vanno aggiunte, a seconda delle decisioni del giudice delegato, l’eccedenza dello stipendio di ottobre 2025 (362,36 euro), la parte degli arretrati riferita al periodo anteriore all’apertura (312,90 euro) e il conguaglio IRPEF (638,00 euro).

Il TFR maturato prima e dopo l’apertura

Proprio in questi giorni il debitore riceve un’offerta di lavoro da un’altra azienda, con uno stipendio migliore. Se si dimette, il datore di lavoro dovrà pagare il TFR. Nell’ipotesi, il fondo accantonato in azienda ammonta a 11.802,64 euro lordi, di cui 9.418,70 maturati fino al 14 ottobre 2025 e 2.383,94 maturati dopo. Le cifre sono lorde: la tassazione separata ridurrà gli importi effettivamente pagati.

Il TFR è la voce su cui le fonti mostrano più chiaramente un quadro non uniforme. Eutekne, in un articolo del 14 maggio 2025 intitolato proprio ai contrasti sulla quota di TFR da acquisire nella liquidazione controllata, dà conto di una sentenza del Tribunale di Torino del 22 aprile 2025 secondo cui il TFR è acquisibile nella misura che eccede le necessità di mantenimento del debitore e della famiglia; il testo integrale non era consultabile e il numero della sentenza non è indicato. Le linee guida di Spoleto, dal canto loro, indicano che il TFR può essere acquisito se il rapporto di lavoro cessa nel triennio di durata della procedura o se il debitore chiede un anticipo, e precisano che si applica la disciplina dell’art. 268, comma 4, e non i limiti dell’art. 545 c.p.c.

Dalla combinazione di queste fonti emergono due questioni distinte.

  • La parte maturata prima dell’apertura è un credito che esisteva già al giorno 0, anche se non era esigibile. Quando diventa esigibile nel corso della procedura, il liquidatore la rivendica come attivo; resta da stabilire se il giudice applichi comunque il filtro del mantenimento, come nella pronuncia torinese.
  • La parte maturata dopo l’apertura è reddito sopravvenuto. Anch’essa entra nell’attivo se il rapporto cessa nel triennio, ma il suo legame con la retribuzione mensile rende più naturale l’applicazione del criterio della lettera b).

Il quesito pratico, per il debitore che sta per dimettersi, è questo: cambiare lavoro durante la procedura rende esigibile il TFR, e quindi lo porta dentro la liquidazione. Non è un motivo per rinunciare a un lavoro migliore, ma è un dato da conoscere prima di firmare le dimissioni, insieme al fatto che il nuovo stipendio, se superiore, potrà giustificare una richiesta di adeguamento della quota da parte del liquidatore.

I termini che si attivano

Il primo anniversario non apre termini processuali nuovi. Ma da questo momento il calendario cambia natura: se il debitore cambia lavoro, il nuovo datore di lavoro deve ricevere la comunicazione dell’apertura e il decreto sulla quota; se il nuovo stipendio è significativamente più alto, il liquidatore può chiedere un adeguamento, come prevede la sentenza di Cremona n. 42/2025 in caso di miglioramenti significativi.

Cosa può fare il debitore ora

Prima delle dimissioni, il debitore dovrebbe chiedere all’ufficio paghe il prospetto del TFR con la ripartizione tra periodo anteriore e successivo all’apertura e depositare un’istanza al giudice delegato perché stabilisca la quota del TFR da lasciare al debitore. Se il passaggio al nuovo lavoro comporta un periodo senza stipendio, quella è la ragione da far valere per chiedere che una parte del TFR resti fuori dalla liquidazione. Il debitore dovrebbe anche verificare, prima di aderire a forme di previdenza complementare o di chiedere anticipi, che l’operazione sia autorizzata nel quadro della procedura.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più costoso è chiedere un anticipo del TFR durante la procedura per far fronte a una spesa familiare, senza passare dal liquidatore. Le linee guida di Spoleto considerano l’anticipo una delle ipotesi in cui il TFR diventa acquisibile: il debitore si troverebbe a dover restituire somme già spese. Il secondo errore è firmare le dimissioni e chiedere al vecchio datore di lavoro di pagare il TFR su un conto diverso da quello comunicato alla procedura.

Quanto dura realmente

Il TFR viene di norma liquidato dal datore di lavoro nelle settimane successive alla cessazione, secondo le tempistiche del contratto collettivo. La decisione del giudice delegato sulla quota da lasciare al debitore richiede un’istanza e, di solito, alcune settimane. Per questo l’istanza va depositata prima delle dimissioni, non dopo.

Dal giorno 366 al giorno 1098, da ottobre 2026 a lunedì 16 ottobre 2028: verso il triennio e l’esdebitazione

Cosa succede

Da questo momento in poi la cronologia diventa ripetitiva, ma non per questo meno rischiosa. Ogni mese lo stesso versamento, ogni dicembre la stessa questione della tredicesima, ogni luglio quella della quattordicesima e del 730. Il liquidatore procede ai riparti parziali tra i creditori, secondo l’ordine di distribuzione richiamato dall’art. 275, comma 6-bis, CCII. Nel frattempo il debitore costruisce, mese dopo mese, il curriculum di collaborazione che verrà esaminato quando chiederà la liberazione dai debiti.

La norma

Due disposizioni scandiscono questa fase. L’art. 272, comma 3, CCII, riscritto dal correttivo del 2024, stabilisce che la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura; il comma 3-bis precisa che i beni sopravvenuti sono acquisiti fino all’esdebitazione. L’art. 282, comma 1, CCII stabilisce che nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore.

Il Tribunale di Modena, con il provvedimento del 12 agosto 2024 riportato da iusletter il 4 dicembre 2024, ha tratto da queste norme una conseguenza operativa: quando occorre acquisire beni sopravvenuti, compresi crediti futuri o non ancora esigibili come le quote di stipendio, il liquidatore deve predisporre un programma di liquidazione di durata non inferiore a tre anni, perché il triennio è insieme il limite massimo di esposizione del debitore e il periodo minimo in cui i creditori possono essere soddisfatti. Il tribunale emiliano richiama, a sostegno dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024.

I termini che si attivano

Nell’ipotesi, i tre anni dall’apertura scadono il 14 ottobre 2028, che cade di sabato. Il primo giorno utile per depositare l’istanza di esdebitazione è lunedì 16 ottobre 2028, giorno 1098. Da quel momento la sequenza è dettata dall’art. 282:

  • il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo;
  • i creditori hanno quindici giorni per presentare osservazioni;
  • il tribunale decide con decreto motivato;
  • il decreto è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo nelle forme dell’art. 124 entro trenta giorni (il termine speciale dell’art. 282, comma 3, non i dieci giorni ordinari).

Per il consumatore e il professionista il decreto di esdebitazione è pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

Le condizioni

L’esdebitazione non è automatica in senso pieno. L’art. 282, comma 2, la subordina alle condizioni dell’art. 280, all’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e al fatto che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Tra le condizioni dell’art. 280 ce n’è una che riguarda direttamente la vita della busta paga durante la procedura: la lettera c) richiede che il debitore non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi tutte le informazioni utili e i documenti necessari. Ogni cedolino non trasmesso, ogni premio taciuto, ogni tredicesima spesa senza autorizzazione è un elemento che il liquidatore dovrà riportare nella segnalazione.

La giurisprudenza recente offre alcuni punti fermi. Con l’ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024 (Sez. I, massima Brocardi) la Cassazione ha chiarito che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo della soddisfazione minima dei creditori. Il Tribunale di Urbino, in una decisione del 9 dicembre 2025 nota da sintesi, ha confermato che conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. In senso più severo, il Tribunale di Treviso, il 31 marzo 2026 (anch’essa nota da sintesi), ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, respingendo la domanda.

Cosa può fare il debitore ora

Nei sei mesi che precedono il triennio il debitore deve ricostruire, con il liquidatore, il quadro completo dei versamenti: ogni mese, ogni mensilità aggiuntiva, ogni conguaglio. Se ci sono somme non versate o contestate, è il momento di regolarizzarle o di chiedere al giudice una decisione, non di sperare che passino inosservate. L’istanza di esdebitazione va preparata in anticipo, con la prova della collaborazione e delle cause del sovraindebitamento, così da poterla depositare il primo giorno utile.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è attendere la chiusura della procedura invece di chiedere l’esdebitazione allo scadere dei tre anni. L’art. 282 consente di ottenerla anteriormente alla chiusura: chi non presenta l’istanza continua, in molte prassi, a versare quote di stipendio senza che sia necessario. Il secondo errore è sottovalutare le osservazioni dei creditori: quindici giorni sono pochi, e il debitore deve essere pronto a rispondere con documenti.

Quanto dura realmente

Il decreto di esdebitazione arriva, nei tribunali più rapidi, poche settimane dopo la scadenza dei quindici giorni per le osservazioni; altrove richiede più tempo. Nell’ipotesi, il decreto viene pronunciato prima di metà dicembre 2028, e la differenza non è teorica: dalla data del decreto dipende la sorte della tredicesima di dicembre 2028.

Dopo l’esdebitazione: che cosa resta dei redditi

Cosa succede

Il tribunale dichiara l’esdebitazione. Da questo momento i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione diventano inesigibili nei confronti del debitore (art. 278, comma 1, CCII). Ma che cosa accade allo stipendio? E alla tredicesima di dicembre 2028?

La norma e i provvedimenti

Due provvedimenti di merito, noti da sintesi, rispondono in modo convergente. Il Tribunale di Verona, con la sentenza del 20 settembre 2022 commentata da ecnews il 25 ottobre 2022, ha affermato che, quando l’attivo è costituito da quote di reddito futuro, l’attività liquidatoria non può superare i tre anni dall’apertura, termine che coincide con l’esdebitazione di diritto, in linea con l’art. 21, par. 3, della Direttiva (UE) 2019/1023; dopo la dichiarazione di esdebitazione la prosecuzione è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore a quel momento. Nel caso deciso, la quota disponibile della pensione era stata acquisita alla massa man mano che maturava. Il Tribunale di Modena, nel provvedimento del 12 agosto 2024, ha aggiunto che il debitore può ottenere l’esdebitazione dopo tre anni dall’apertura anche se la liquidazione non è conclusa, e che da quel momento non possono essere acquisite nuove quote di reddito.

La legge vigente è coerente con questa lettura: l’art. 272, comma 3-bis, CCII limita l’acquisizione dei beni sopravvenuti al periodo che precede l’esdebitazione; l’art. 282, comma 2-bis, precisa che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni di liquidazione. Ciò significa che:

  • le quote di stipendio che maturano dopo il decreto di esdebitazione restano al debitore per intero;
  • i beni già acquisiti alla massa prima dell’esdebitazione continuano a essere liquidati;
  • le azioni giudiziarie già avviate dal liquidatore proseguono.

La tredicesima di dicembre 2028

Nell’ipotesi, se il decreto di esdebitazione arriva prima del pagamento della tredicesima di dicembre 2028, questa resta interamente al debitore secondo la lettura dei tribunali di Verona e Modena. Resta una zona grigia che le fonti lette non risolvono: la tredicesima matura per ratei mensili nel corso dell’anno. I ratei maturati prima dell’esdebitazione sono beni sopravvenuti acquisibili, o la mensilità segue la data di pagamento? Nessuna pronuncia con estremi certi lo chiarisce; è una questione che conviene sottoporre al giudice delegato prima del decreto di esdebitazione, chiedendo che il provvedimento stabilisca anche la sorte delle mensilità aggiuntive in corso di maturazione.

I debiti che restano

L’esdebitazione non cancella tutto. L’art. 278, comma 7, CCII esclude gli obblighi di mantenimento e alimentari e i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Per le sanzioni accessorie la soluzione è opposta: il Tribunale di Torino, con un decreto del 9 aprile 2026 noto da sintesi Eutekne, ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione ex art. 282, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Per il dipendente separato o divorziato, dunque, l’assegno di mantenimento continua a essere dovuto e può ancora essere oggetto di azioni sullo stipendio.

C’è poi il tema dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso: secondo l’art. 278, comma 2, nei loro confronti l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. La regola è vigente, ma è stata contestata davanti alla Corte costituzionale: la questione, restituita con l’ordinanza n. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze dei Tribunali di Verona e Milano ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione. Restano salvi, infine, i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6).

Cosa può fare il debitore ora

Ottenuto il decreto, il debitore deve trasmetterlo al datore di lavoro e chiedere la cessazione dei versamenti alla procedura. Se un creditore anteriore tenta un pignoramento sullo stipendio per un debito coperto dall’esdebitazione, il decreto è l’argomento con cui opporsi. Il decreto di esdebitazione va conservato per sempre, perché è la prova da opporre a chiunque bussi alla porta per un debito anteriore.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è credere che l’esdebitazione chiuda anche la procedura. Non è così: la liquidazione può proseguire per i beni già acquisiti e per i giudizi in corso. Il debitore deve continuare a collaborare con il liquidatore per ciò che riguarda quei beni, pur conservando per intero i redditi successivi.

Quanto dura realmente

Il reclamo contro il decreto di esdebitazione va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione. Sulla possibilità di ricorrere poi in Cassazione si registra un contrasto: la scheda delle pronunce già verificate segnala orientamenti non uniformi tra l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 e la decisione n. 13228 del 7 maggio 2026. Per il debitore, l’effetto pratico è che il decreto può restare esposto a contestazioni per alcuni mesi dopo la pronuncia.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sugli stessi dati della mappa temporale: stesso stipendio, stesse mensilità aggiuntive, stesso licenziamento del coniuge, stessa sentenza di apertura di martedì 14 ottobre 2025. Cambia solo il comportamento del debitore. Il decreto sulla quota, in entrambi i casi, segue il modello della quota mensile con mensilità aggiuntive integralmente acquisite.

Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste

  • Lunedì 3 novembre 2025 (giorno 20): il debitore deposita note al giudice delegato con le spese documentate e chiede che il decreto regoli tredicesima, quattordicesima, premi, rimborsi e assegno unico.
  • Lunedì 17 novembre 2025 (giorno 34): decreto con quota di 1.585,00 euro; il decreto esclude espressamente l’assegno unico e i rimborsi spese documentati.
  • Martedì 16 dicembre 2025 (giorno 63): la tredicesima (1.702,18 euro) è versata alla procedura nei termini del decreto.
  • Venerdì 27 marzo 2026 (giorno 164): il debitore trasmette il cedolino con la separazione degli arretrati; chiede al giudice di decidere sui 312,90 euro anteriori all’apertura.
  • Lunedì 27 aprile 2026 (giorno 195): trasmette la documentazione del rimborso trasferte (214,60 euro), che resta fuori dal calcolo.
  • Lunedì 4 maggio 2026 (giorno 202): istanza di modifica per il licenziamento del coniuge.
  • Lunedì 25 maggio 2026 (giorno 223): nuova quota di 1.790,00 euro dal cedolino di giugno.
  • Lunedì 27 luglio 2026 (giorno 286): comunica quattordicesima e conguaglio 730, chiede istruzioni sul rimborso IRPEF.
  • Bilancio a 12 mesi: versati 7.579,40 euro; nessuna contestazione; fascicolo di collaborazione completo.

Calendario B: il debitore che lascia correre

  • Novembre 2025: nessuna nota al giudice; il decreto del 17 novembre fissa la quota a 1.585,00 euro senza nulla dire sulle mensilità aggiuntive, sui rimborsi e sull’assegno unico.
  • Martedì 16 dicembre 2025 (giorno 63): il debitore spende la tredicesima per le spese natalizie e per restituire un prestito a un familiare.
  • Gennaio 2026: il liquidatore, ricevuto il cedolino di dicembre, chiede la restituzione di 1.702,18 euro; il debitore propone di versarli in rate, e la vicenda finisce in una relazione al giudice delegato.
  • Aprile 2026: il debitore versa l’eccedenza calcolata sul netto in busta, rimborso trasferte compreso: 214,60 euro versati senza necessità.
  • Marzo-agosto 2026: il coniuge ha perso il lavoro, ma il debitore non presenta istanza di modifica; lo fa solo lunedì 14 settembre 2026, il decreto arriva lunedì 5 ottobre 2026 e opera dal cedolino di ottobre. Da giugno a settembre versa 205,00 euro al mese più del necessario: 820,00 euro.
  • Giugno 2026: non comunica il premio di produzione; il liquidatore lo scopre dalla Certificazione Unica nella primavera successiva.
  • Bilancio a 12 mesi: 1.034,60 euro versati in più del dovuto (820,00 + 214,60), una restituzione della tredicesima ancora in corso, un premio non dichiarato e due episodi che il liquidatore dovrà riportare quando segnalerà i fatti rilevanti per l’esdebitazione.

Il confronto è istruttivo perché il calendario B non è quello di un debitore in malafede: è quello di un debitore distratto. Paga di più dove poteva pagare di meno, e paga di meno dove doveva pagare. Il risultato è peggiore su entrambi i fronti: più soldi persi e una posizione più debole davanti all’esdebitazione.

I binari paralleli: quando la cronologia cambia direzione

La cronologia descritta finora presuppone che la procedura segua il proprio corso naturale. Ma alcuni eventi spostano la timeline su un binario diverso.

Il reclamo contro il decreto sulla quota

Se il debitore propone reclamo entro i dieci giorni dell’art. 124, il calendario si sdoppia: i versamenti continuano secondo il decreto impugnato, mentre il tribunale esamina il reclamo. Se il reclamo è accolto, la nuova quota si applica dal momento indicato nel provvedimento; può accadere che il tribunale disponga anche sulle somme versate nel frattempo. Il reclamo non sospende l’obbligo di versare: chi smette di pagare in attesa della decisione si espone a contestazioni.

Il cambio di lavoro

Se il debitore cambia datore di lavoro, la cronologia ricomincia per alcuni aspetti: il nuovo datore va informato, il decreto va trasmesso, il TFR del vecchio rapporto diventa esigibile e il liquidatore può chiedere l’adeguamento della quota se il reddito migliora in modo significativo, come prevede la sentenza di Cremona n. 42/2025.

La perdita del lavoro

Se il debitore perde il lavoro, lo stipendio si trasforma in NASpI e la quota va ricalcolata: l’indennità è un’entrata sostitutiva della retribuzione e la sua sorte segue la stessa lettera b). In molti casi il nuovo reddito resterà interamente sotto la soglia del mantenimento e non produrrà eccedenze. Il TFR, come detto, diventa esigibile e richiede una decisione del giudice.

La chiusura anticipata

Le linee guida di Spoleto ricordano che la procedura può essere chiusa prima del triennio se il liquidatore attesta che non vi è ulteriore attivo da distribuire. Per un dipendente con reddito stabile superiore alla quota questa ipotesi è rara, ma diventa concreta quando il reddito scende stabilmente sotto la soglia.

La revoca o il diniego dell’esdebitazione

Se il tribunale nega l’esdebitazione per mancanza delle condizioni dell’art. 282, comma 2, il binario si interrompe nel modo peggiore: i debiti restano esigibili. Il reclamo nei trenta giorni è l’unica via, ed è una via che si percorre con le prove raccolte nei tre anni precedenti.

Il debitore già fallito o già in liquidazione del patrimonio

Un’ultima variabile riguarda chi arriva alla liquidazione controllata con una storia processuale precedente. Con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025 (Sez. I, massima Brocardi) la Cassazione ha stabilito che l’esdebitazione chiesta dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare, e che lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. In questi casi le regole descritte in questa cronologia vanno riviste alla luce del regime transitorio.

Le 5 finestre critiche

  1. Tra la sentenza di apertura e il decreto sulla quota (nell’ipotesi, giorni 0-34): è il momento in cui il debitore può far scrivere nel decreto come si trattano tredicesima, quattordicesima, premi, rimborsi, assegno unico e conguagli fiscali. Dopo, ogni chiarimento richiede un’istanza.
  2. I dieci giorni per il reclamo contro il decreto del giudice delegato (art. 124 CCII), che corrono anche in agosto. Nell’ipotesi, dal 17 al 27 novembre 2025 per il primo decreto, dal 25 maggio al 4 giugno 2026 per il secondo.
  3. Il giorno in cui cambia il reddito o il fabbisogno della famiglia: l’istanza di modifica va depositata subito, perché di regola non opera per il passato. Ogni mese di ritardo, nell’ipotesi, costa 205,00 euro.
  4. Prima di dimettersi, chiedere un anticipo del TFR o accettare un nuovo lavoro: l’istanza al giudice delegato sulla quota di TFR da lasciare al debitore va depositata prima che il TFR diventi esigibile.
  5. Allo scadere dei tre anni dall’apertura (nell’ipotesi, lunedì 16 ottobre 2028): l’istanza di esdebitazione va depositata il primo giorno utile, con la prova di tre anni di collaborazione, perché da quel decreto dipende la fine delle trattenute e la sorte della tredicesima successiva.

Le domande sul tempo

Il decreto sulla quota è arrivato tre settimane fa e non dice nulla sulla tredicesima: posso ancora fare reclamo?
Se sono passati più di dieci giorni dalla comunicazione, il reclamo ex art. 124 non è più proponibile. Resta però possibile un’istanza al giudice delegato per chiarire la sorte delle mensilità aggiuntive o per modificare la quota tenendo conto delle spese annuali documentate. Prima di spendere la tredicesima, conviene accantonarla e chiedere.

Il mio reddito è cambiato quattro mesi fa: la modifica della quota vale anche per i mesi passati?
Di regola il nuovo decreto opera dal momento in cui viene emesso o dalla data che indica. Il giudice può tenere conto del periodo pregresso, ma non è tenuto a farlo. Per questo l’istanza va presentata appena il presupposto cambia.

Ho la quattordicesima a luglio: se la procedura si è aperta a giugno, la perdo tutta?
Dipende dal modello del decreto. Con la quota mensile e le mensilità aggiuntive integralmente acquisite, come nella sentenza di Trani n. 55/2026, sì. Con la quota applicata a ogni erogazione, resta al debitore fino alla soglia. La differenza si decide nel decreto, e quindi nelle settimane che lo precedono.

Quanto dura in tutto il prelievo sullo stipendio?
Le quote di reddito si acquisiscono fino all’esdebitazione, che nella liquidazione controllata può essere chiesta decorsi tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1, CCII). Le linee guida di Spoleto lo dicono in modo diretto: stipendi e pensioni non possono essere acquisiti alla procedura per oltre tre anni. Il Tribunale di Verona (2022) e il Tribunale di Modena (2024) escludono l’acquisizione di nuove quote di reddito dopo l’esdebitazione.

Mi dimetto al trentesimo mese: il TFR va tutto alla procedura?
Il TFR diventa esigibile con la cessazione del rapporto e, se la cessazione cade nel triennio, il liquidatore lo rivendica. La misura dipende dal giudice: le fonti lette registrano l’orientamento torinese che lascia al debitore la parte necessaria al mantenimento e l’indicazione delle linee guida di Spoleto che esclude l’applicazione dei limiti dell’art. 545 c.p.c. L’istanza va presentata prima delle dimissioni.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le decisioni sono ordinate secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. I principi sono riformulati; dove la pronuncia è nota solo da sintesi o massima, lo si indica.

Giorno 0 – L’apertura

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima Brocardi). Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: spiega perché il comportamento del dipendente durante i tre anni pesa al momento finale.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi). Principio: la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice, mentre la condotta del debitore rileva in sede di esdebitazione. Rilevanza: conferma la linea della n. 22074/2025.
  3. Cass. civ., Sez. I, sent. 27 ottobre 2025, n. 28484 (massima Brocardi). Principio: beni e diritti di natura strettamente personale, come il risarcimento del danno biologico, non sono per ciò solo sottratti alla liquidazione. Rilevanza: le esclusioni dell’art. 268, comma 4, non si estendono oltre il loro perimetro.

Giorni 1-34 – Il decreto sulla quota

  1. Trib. Cremona, sent. n. 42/2025, pubblicata il 12 giugno 2025 (testo integrale letto). Principio: la quota di reddito esclusa è rimessa a un separato provvedimento del giudice delegato; cessano le trattenute dei pignoramenti; in caso di miglioramenti significativi del reddito il liquidatore segnala la necessità di un adeguamento. Rilevanza: modello del rinvio al giudice delegato e base della revisione della quota.
  2. Trib. Trani, sent. n. 55/2026, decisa il 13 aprile e pubblicata il 27 aprile 2026 (testo integrale letto). Principio: esclusa dalla liquidazione la parte di reddito fino a 1.810,00 euro mensili, con versamento dell’eccedenza, dell’integrale tredicesima e quattordicesima e di ogni ulteriore entrata sopravvenuta a qualsiasi titolo. Rilevanza: è il provvedimento con estremi certi che, tra le fonti lette, regola in modo espresso le mensilità aggiuntive.

Giorno 365 – Il TFR

  1. Trib. Torino, sent. 22 aprile 2025 (numero non indicato; nota dal sommario di un articolo Eutekne del 14 maggio 2025). Principio: la quota di TFR è acquisibile nella misura che eccede il mantenimento del debitore e della famiglia. Rilevanza: orientamento favorevole all’applicazione del filtro della lettera b) anche al TFR; da verificare sul testo integrale.

Verso il triennio – La durata del prelievo

  1. Trib. Modena, 12 agosto 2024 (nota da sintesi iusletter del 4 dicembre 2024). Principio: quando l’attivo comprende redditi futuri, il programma di liquidazione deve durare almeno tre anni; l’esdebitazione può essere ottenuta dopo il triennio anche a procedura non conclusa e da quel momento non si acquisiscono nuove quote di reddito. Rilevanza: fissa l’inizio e la fine del prelievo sullo stipendio.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima Brocardi). Principio: la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non richiede una soddisfazione minima dei creditori. Rilevanza: il dipendente che ha versato poco non per questo perde la liberazione.
  3. Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 (nota da sintesi). Principio: ai fini dell’esdebitazione conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Rilevanza: conferma la n. 28505/2024 nel merito.
  4. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (nota da sintesi). Principio: l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e giustifica il rigetto. Rilevanza: mostra il limite della meritevolezza nella fase finale.

Dopo l’esdebitazione – I redditi successivi e i debiti residui

  1. Trib. Verona, sent. 20 settembre 2022 (nota da sintesi ecnews del 25 ottobre 2022). Principio: con attivo costituito da quote di reddito futuro, la liquidazione non può proseguire oltre il triennio dall’apertura; dopo l’esdebitazione la prosecuzione riguarda solo i beni già presenti nel patrimonio. Rilevanza: è la base della regola per cui le quote di stipendio successive restano al debitore.
  2. Trib. Torino, decr. 9 aprile 2026 (numero non disponibile; nota da sintesi Eutekne). Principio: la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione ex art. 282, perché si estingue con l’obbligazione principale. Rilevanza: delimita i debiti esclusi dell’art. 278, comma 7.
  3. Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026). Principio: restituzione degli atti ai tribunali rimettenti sull’art. 278, comma 2, per mancata notifica ai creditori ammessi, senza esame del merito; la questione è tornata davanti alla Corte con le ordinanze ripubblicate il 23 settembre 2026. Rilevanza: la regola sui creditori non concorsuali è vigente ma sub iudice.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima Brocardi). Principio: l’esdebitazione chiesta dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: individua i casi in cui questa cronologia non si applica.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Lo Studio interviene nel punto della cronologia in cui il debitore si trova. Se la procedura non è ancora aperta, lavoriamo sulla domanda; se è al giorno 20, lavoriamo sul decreto; se è al giorno 1000, lavoriamo sull’esdebitazione.

  1. Ricostruiamo il calendario retributivo del debitore prima dell’apertura: esaminiamo il contratto collettivo, le ultime buste paga e la Certificazione Unica per individuare mensilità aggiuntive, premi, indennità e date di pagamento.
  2. Prepariamo il prospetto del fabbisogno familiare con il criterio dell’art. 283, comma 2, e con le spese documentate, includendo il rateo mensile delle spese annuali (assicurazioni, TARI, scuola).
  3. Depositiamo note al giudice delegato prima del decreto sulla quota, chiedendo che regoli espressamente tredicesima, quattordicesima, straordinari, premi, rimborsi, assegno unico e conguagli fiscali, e che scelga il modello di calcolo più aderente al reddito del debitore.
  4. Valutiamo il decreto entro i dieci giorni dell’art. 124 e, se ne ricorrono i presupposti, predisponiamo il reclamo.
  5. Redigiamo le istanze di modifica della quota quando cambiano il reddito del debitore o del nucleo o le spese necessarie, con la documentazione del cambiamento.
  6. Separiamo voce per voce i cedolini da trasmettere al liquidatore, distinguendo rimborsi spese, arretrati riferiti al periodo anteriore all’apertura e componenti variabili.
  7. Chiediamo al giudice delegato una decisione sul TFR prima delle dimissioni o della cessazione del rapporto, con il prospetto del maturato prima e dopo l’apertura.
  8. Verifichiamo lo stato passivo e presentiamo osservazioni nei quindici giorni quando vi compaiono crediti non dovuti.
  9. Prepariamo l’istanza di esdebitazione per il primo giorno utile dopo il triennio, con la prova documentale di tre anni di collaborazione, e rispondiamo alle osservazioni dei creditori nei quindici giorni.
  10. Assistiamo il debitore dopo l’esdebitazione, opponendo il decreto ai creditori anteriori che tentino nuove azioni sullo stipendio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno il modo in cui si costruiscono la relazione, il programma di liquidazione e le istanze sulla quota di reddito, e quindi sapere quali dati il giudice delegato si aspetta di trovare. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: lo stesso difensore, la stessa linea, dal decreto sulla quota al reclamo contro il decreto di esdebitazione e, se necessario, oltre. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti leggono cedolini, conguagli fiscali e TFR, gli avvocati traducono quei numeri in istanze e reclami.

Chiusura

La domanda del titolo non ha una risposta unica, e questo è il punto. Della tredicesima può restare al debitore tutto, una parte o niente: dipende da come il giudice scrive il decreto sulla quota, e il decreto si scrive nelle prime settimane della procedura. Lo stesso vale per la quattordicesima, per i premi, per il TFR, per il conguaglio del 730. Chi interviene in quella finestra può incidere sui tre anni successivi; chi la lascia passare dovrà rincorrere ogni voce con istanze successive.

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: nella liquidazione controllata ogni mese di ritardo si misura in euro sottratti alla famiglia o in punti persi davanti all’esdebitazione.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC, cioè proprio nel sistema in cui si fissa la quota di reddito lasciata al debitore; la qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa strategia fino all’ultimo grado, e i commercialisti dello staff traducono la busta paga in numeri che il giudice può verificare.

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