Il TFR Dei Dipendenti È Privilegiato Nel Concordato Minore?

Un piccolo imprenditore in crisi che prepara un concordato minore ha quasi sempre un debito che pesa più degli altri: il trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti e non ancora pagato. La risposta breve alla domanda del titolo è sì. Il TFR è un credito privilegiato e il concordato minore non può trattarlo come un debito qualsiasi. Il punto vero, però, è un altro: quanto deve ricevere il lavoratore, con quale grado, su quali beni e chi è davvero il creditore di quella somma.

Sul piano pratico la questione riguarda il datore di lavoro prima ancora dei dipendenti. Una proposta che sottostima il TFR, che lo colloca nel grado sbagliato o che dimentica le quote dovute al fondo pensione o al Fondo di Tesoreria INPS rischia di essere dichiarata non fattibile o di non superare la verifica di convenienza in sede di omologazione. E una proposta respinta, su istanza del debitore, porta alla liquidazione controllata.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché si colloca esattamente nel punto in cui il sovraindebitamento incontra la crisi dell’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’organismo che deve attestare il valore dei beni e la misura minima di soddisfazione dei privilegiati. È inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, competenza che pesa quando il concordato minore serve a proseguire l’attività e a gestire i rapporti con i dipendenti ancora in forza.

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Il privilegio del TFR: norme, grado e funzione nel concordato minore

Sul piano normativo il punto di partenza è l’art. 2751-bis, n. 1, c.c. La norma assiste con privilegio generale sui mobili le retribuzioni dovute ai lavoratori subordinati e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR maturato e non pagato è quindi un credito con privilegio generale mobiliare: grava su tutti i beni mobili del datore di lavoro, non su un bene specifico.

Va precisato che “privilegio generale” significa che la preferenza si esercita sull’intero patrimonio mobiliare (art. 2746 c.c.): macchinari, attrezzature, merci, crediti verso clienti, saldi di conto corrente, quote societarie. Non serve alcuna iscrizione o pubblicità. Il privilegio nasce dalla legge, in ragione della causa del credito (art. 2745 c.c.), e le parti non possono crearne di nuovi.

Il grado: dopo le sole spese di giustizia

La disciplina prevede un ordine di preferenza tra i privilegi generali mobiliari, fissato dall’art. 2777 c.c. Dopo la riforma del 1975 i crediti di lavoro dell’art. 2751-bis, n. 1, si collocano subito dopo le spese di giustizia. In concreto il TFR viene prima dei crediti dei professionisti, degli artigiani, delle cooperative, dei contributi previdenziali e dei tributi che godono di privilegio generale mobiliare. Questa posizione apicale è la ragione per cui, nella maggior parte delle piccole imprese, il TFR assorbe per primo il valore dei beni mobili.

La collocazione sussidiaria sugli immobili

Il privilegio è mobiliare, ma la legge offre una seconda strada. L’art. 2776, primo comma, c.c. stabilisce che il TFR e l’indennità di mancato preavviso, se rimangono insoddisfatti dopo l’infruttuosa esecuzione sui mobili, si collocano sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. Il secondo comma estende la collocazione agli altri crediti dell’art. 2751-bis e dell’art. 2751 e ai contributi previdenziali obbligatori, ma dopo il TFR e il preavviso.

La Corte costituzionale ha chiarito che questa norma non crea un nuovo privilegio. Deroga soltanto alla par condicio nella distribuzione di ciò che resta del prezzo degli immobili. Il TFR, sugli immobili, non scavalca quindi le ipoteche: si colloca sul residuo dopo i creditori ipotecari e prima dei chirografari.

La ratio

La ratio della norma è la tutela di un credito con funzione alimentare e previdenziale. Il TFR è retribuzione differita: il lavoratore lo ha già guadagnato mese per mese, e il datore lo ha trattenuto. Per questo l’ordinamento lo protegge con il grado più alto tra i privilegi mobiliari e con la rete di sicurezza della collocazione sussidiaria.

Come entra il privilegio nel concordato minore

Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74-83 CCII. Secondo l’art. 74 è riservato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore (impresa minore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa) e, fuori dai casi di prosecuzione dell’attività, richiede apporti esterni che aumentino in misura apprezzabile l’attivo. La proposta ha contenuto libero e può prevedere la soddisfazione anche parziale dei crediti.

Il limite decisivo è nell’art. 75, comma 2, CCII. I crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati in misura non integrale, ma mai al di sotto di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui cade la prelazione, avuto riguardo al valore di mercato attestato dall’OCC. Per il TFR questo significa due verifiche: quanto ricaverebbe il lavoratore dai mobili, e quanto dalla collocazione sussidiaria sul residuo degli immobili.

Distinzione da istituti affini: TFR, cessione del quinto e ristrutturazione del consumatore

Un esempio concreto aiuta. Nel piano di ristrutturazione del consumatore (art. 67 CCII) il TFR compare spesso dal lato opposto: è il TFR del debitore, ceduto in garanzia a una finanziaria con la cessione del quinto, e il piano può ristrutturare quel debito. Nel concordato minore il TFR è invece un debito del proponente verso i suoi dipendenti. Lo stesso istituto cambia completamente funzione: nel primo caso è un bene del debitore aggredito dal finanziatore, nel secondo è un credito privilegiato di terzi che la proposta deve rispettare.

Va distinto anche dal concordato preventivo. Il concordato minore rinvia alle norme del concordato preventivo solo in quanto compatibili (art. 74, comma 4, CCII). Le regole speciali che il concordato preventivo prevede per i crediti di lavoro nel piano in continuità non si trasferiscono quindi in modo automatico: la compatibilità va argomentata caso per caso.

Requisiti e termini: quando il TFR è privilegiato e quanto va pagato

In termini operativi il datore di lavoro deve verificare, credito per credito, se il TFR ha i requisiti del privilegio e quale ne sia la misura minima di soddisfazione.

1. Il rapporto deve essere di lavoro subordinato

Il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, riguarda i prestatori di lavoro subordinato. Collaboratori, amministratori senza rapporto subordinato e lavoratori autonomi seguono altri numeri dello stesso articolo o restano chirografari. Il primo controllo è quindi sulla natura del rapporto, documentata da contratto, cedolini e comunicazioni obbligatorie.

2. Il credito deve essere esigibile o maturato alla data della domanda

Il TFR diventa esigibile alla cessazione del rapporto. Per i dipendenti già cessati il credito è certo e scaduto. Per i dipendenti ancora in forza il TFR maturato fino alla domanda è un debito concorsuale non ancora esigibile, che la proposta deve comunque considerare. Le quote che maturano dopo la domanda, nel concordato in continuità, sono invece debiti della gestione corrente e vanno pagate regolarmente.

3. Occorre individuare il vero creditore

Questo è il requisito più trascurato. Il TFR maturato dal 2007 può essere rimasto in azienda, essere stato destinato a un fondo di previdenza complementare oppure, nelle imprese con almeno 50 dipendenti, dover essere versato al Fondo di Tesoreria INPS. Chi è il creditore della quota non versata? La Cassazione ha chiarito sia per il fondo pensione sia per il Fondo di Tesoreria che, in linea di massima, il credito resta del lavoratore. L’elenco dei creditori dell’art. 75, comma 1, lett. c), CCII deve rispecchiare questa ricostruzione.

4. Va misurata l’incapienza dei mobili

La collocazione sussidiaria sugli immobili presuppone che i mobili non bastino. Nell’esecuzione individuale la giurisprudenza storica richiedeva la prova dell’esecuzione mobiliare infruttuosa. Nelle procedure concorsuali l’incapienza emerge dalla stima complessiva del patrimonio. Nel concordato minore la misura è data dalla relazione dell’OCC, che attesta il valore di mercato dei beni.

5. Va confrontata la proposta con l’alternativa liquidatoria

L’offerta al TFR non può essere inferiore a quanto il lavoratore otterrebbe in liquidazione controllata. Se un lavoratore contesta la convenienza, il giudice omologa solo se il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3, CCII).

I termini della procedura che incidono sul TFR

La disciplina dell’art. 78 CCII fissa una sequenza stretta. Il giudice, se la domanda è ammissibile, apre la procedura con decreto; può concedere fino a 15 giorni per integrazioni; assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, adesione, dissenso e contestazioni. Il silenzio vale assenso (art. 79, comma 3).

Il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni. Quanto alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), il CCII contiene una disciplina propria dei termini processuali delle procedure: se una scadenza cade in agosto va verificato in concreto se la sospensione opera, senza darlo per scontato.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Integrazione della domanda (fino a 15 giorni) Provvedimento del giudice che la concede Assegnato dal giudice La domanda resta incompleta e può essere dichiarata inammissibile
Adesioni e contestazioni dei creditori (non oltre 30 giorni) Fissato nel decreto di apertura Assegnato dal giudice, con effetto di silenzio-assenso Il lavoratore che tace si considera aderente alla proposta come gli è stata trasmessa
Reclamo contro l’inammissibilità (30 giorni) Comunicazione del decreto Perentorio Il decreto diventa definitivo; piano e proposta non si modificano in sede di reclamo
Contestazione della convenienza Entro il termine per le contestazioni e fino all’udienza Legato alla fase di omologa Il giudice valuta solo il confronto con la liquidazione
Prescrizione del TFR Cessazione del rapporto Sostanziale Il credito prescritto non va inserito tra i privilegiati, ma la prescrizione va verificata con cautela (atti interruttivi, riconoscimenti)
Domanda al Fondo di garanzia INPS Presupposti fissati dalla L. 297/1982 Amministrativo Ritardi e lacune documentali ritardano o compromettono l’intervento del Fondo

Il termine più critico è quello assegnato ai creditori per esprimersi: il silenzio-assenso dei lavoratori conta, ma una contestazione motivata sulla convenienza sposta il giudizio sul confronto con la liquidazione.

Procedura passo-passo: come il datore di lavoro tratta il TFR nella proposta

La disciplina prevede un percorso preciso. Il datore che prepara il concordato minore deve seguirlo in quest’ordine.

Passo 1 – Ricostruire il TFR dipendente per dipendente

Chi: il datore, con il consulente del lavoro e l’OCC. Con quale atto: un prospetto analitico per ogni lavoratore. Il prospetto distingue la quota maturata fino al 31 dicembre 2006 rimasta in azienda, le quote dal 2007 rimaste in azienda, quelle destinate al fondo pensione e, se l’impresa supera la soglia, quelle dovute al Fondo di Tesoreria. Per ciascuna voce va indicato se è stata versata, accantonata o soltanto contabilizzata. La rivalutazione annuale fa parte del credito.

Passo 2 – Verificare la soglia dei 50 dipendenti

Il Fondo di Tesoreria INPS riguarda i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti (art. 1, commi 755-757, L. 296/2006). Nelle imprese minori, che per definizione hanno ricavi annui non superiori a 200.000 euro, la soglia è quasi sempre lontana. La verifica non è però una formalità: l’imprenditore agricolo e la start-up innovativa accedono al concordato minore senza i limiti dimensionali dell’impresa minore, e possono avere organici ampi, anche stagionali. Il criterio di computo dell’organico e il periodo di riferimento vanno controllati sulle istruzioni INPS.

Passo 3 – Identificare il creditore di ciascuna quota

Per la quota destinata al fondo pensione e non versata, la Cassazione (sent. n. 16266/2023) ha ritenuto che il conferimento del TFR possa assumere la forma di una delegazione di pagamento o di una cessione di credito futuro. Nel primo caso il creditore è il lavoratore; nel secondo il fondo. Per le quote dovute al Fondo di Tesoreria e non versate, la Cassazione (ord. n. 10082/2025) ha affermato che restano crediti retributivi del lavoratore. L’elenco dei creditori deve indicare il soggetto corretto e il suo domicilio digitale.

Passo 4 – Stimare i beni mobili e immobili con l’OCC

Il valore dei mobili e degli immobili è attestato dall’OCC a valore di mercato. Da quel valore vanno sottratte le spese di procedura prededucibili e, per gli immobili, i crediti ipotecari che precedono il TFR. La Cassazione (n. 6865/2025) ha precisato che il compenso del gestore, pur prededucibile, non grava sul ricavato dei beni ipotecati: è un dettaglio che cambia il residuo disponibile per la collocazione sussidiaria.

Passo 5 – Calcolare la soglia minima dovuta al TFR

La soglia è la somma di due componenti: la quota che il TFR otterrebbe dai mobili, in primo grado dopo le spese di giustizia; la quota che otterrebbe in via sussidiaria dal residuo degli immobili, prima dei chirografari. Sotto questa soglia la proposta non è omologabile, anche se i lavoratori non votano contro: il giudice verifica comunque la fattibilità e l’ammissibilità, e l’OCC deve attestare il rispetto dell’art. 75, comma 2.

Passo 6 – Rispettare l’ordine delle prelazioni

Secondo la Cassazione (n. 28574/2025) il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Non si può pagare il privilegiato di grado inferiore, per esempio il credito contributivo o tributario con privilegio mobiliare, in misura maggiore rispetto al TFR che lo precede, salvo risorse esterne o deroghe espressamente consentite. Ogni eventuale scostamento va motivato in relazione alla natura delle risorse impiegate.

Passo 7 – Decidere tempi e modalità di pagamento

La proposta può prevedere il pagamento dilazionato. La dilazione, però, riduce il valore attuale del credito: se il pagamento è spostato nel tempo, l’OCC e il giudice valutano se l’offerta complessiva resta almeno pari all’alternativa liquidatoria. Per i dipendenti ancora in forza, il piano deve chiarire come verrà pagato il TFR al momento delle future cessazioni.

Passo 8 – Gestire il voto dei lavoratori

La parte di TFR che la proposta non paga integralmente è equiparata al credito chirografario ai fini del voto (art. 79, comma 1, CCII). I lavoratori, con il loro residuo, possono quindi diventare decisivi per la maggioranza. Se la proposta suddivide i creditori in classi, la maggioranza deve formarsi anche nel maggior numero di classi.

Passo 9 – Depositare tramite l’OCC al tribunale competente

La domanda si deposita con l’ausilio dell’OCC presso il tribunale del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 2, CCII, richiamato dall’art. 68). Il giudice competente è individuato secondo le regole di quella norma: per l’impresa conta di regola la sede effettiva dell’attività. Alla domanda si allegano i documenti dell’art. 75, comma 1: bilanci e scritture, relazione aggiornata, elenco dei creditori con le cause di prelazione, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni.

Passo 10 – Coordinare il concordato con il Fondo di garanzia INPS

Il Fondo di garanzia (art. 2 L. 297/1982) paga il TFR al lavoratore quando il datore è insolvente e si sostituisce a lui, surrogandosi nel credito. Va precisato che il rapporto del lavoratore con l’INPS è un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di lavoro: la giurisprudenza lo ripete con costanza. Se il Fondo interviene prima dell’omologa, il creditore del TFR diventa in tutto o in parte l’INPS surrogato, con la stessa prelazione. Il piano deve prevedere questo scenario.

Dove più spesso si sbaglia

Gli errori ricorrenti sono quattro. Il primo è indicare il TFR come chirografario o come semplice debito “verso dipendenti” senza causa di prelazione. Il secondo è dimenticare la collocazione sussidiaria e misurare la soglia minima solo sui mobili. Il terzo è indicare come creditore il fondo pensione per quote che la ricostruzione contrattuale attribuisce al lavoratore, o viceversa. Il quarto è non considerare la surrogazione dell’INPS. Un elenco dei creditori sbagliato sul TFR non è un vizio formale: altera il calcolo delle maggioranze e il confronto con la liquidazione.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le ipotesi che seguono sono esempi di calcolo dimostrativi, costruiti su dati ipotetici. Non descrivono casi reali.

Esempio 1 – Impresa minore con quattro dipendenti cessati

Dati di partenza:
– TFR maturato e non pagato a quattro dipendenti cessati, comprensivo di rivalutazione: 27.418,36 €.
– Beni mobili (attrezzature, merci, crediti verso clienti) a valore di mercato attestato dall’OCC: 11.940,00 €.
– Spese di procedura prededucibili gravanti sul ricavato mobiliare: 4.380,00 €.
– Immobile strumentale a valore di mercato: 148.300,00 €.
– Mutuo ipotecario residuo sull’immobile: 131.760,00 €.
– Quota di spese di procedura imputabile all’immobile: 1.835,00 €.

Sviluppo del calcolo:
1. Netto dei mobili: 11.940,00 − 4.380,00 = 7.560,00 €. Il TFR, primo grado dopo le spese di giustizia, assorbe l’intero importo.
2. TFR residuo dopo i mobili: 27.418,36 − 7.560,00 = 19.858,36 €.
3. Residuo dell’immobile dopo l’ipoteca e le spese: 148.300,00 − 131.760,00 − 1.835,00 = 14.705,00 €.
4. Collocazione sussidiaria: il TFR residuo (19.858,36 €) concorre sul residuo dell’immobile (14.705,00 €) prima dei chirografari e prima degli altri crediti dell’art. 2776, secondo comma. Ottiene 14.705,00 €.
5. Valore liquidatorio complessivo del TFR: 7.560,00 + 14.705,00 = 22.265,00 €, pari all’81,2% del credito.

Esito: la proposta di concordato minore deve offrire ai lavoratori almeno 22.265,00 €, a valore attuale. La parte non coperta, 5.153,36 €, è equiparata al chirografo ai fini del voto e del trattamento. Se il proponente offrisse il 60% del TFR (16.451,02 €), l’OCC non potrebbe attestare il rispetto dell’art. 75, comma 2, e un lavoratore potrebbe contestare con successo la convenienza. Se l’offerta prevede il pagamento in 36 mesi, va verificato che il valore attuale dei pagamenti non scenda sotto 22.265,00 €.

Esempio 2 – Imprenditore agricolo con 51 dipendenti medi e quote previdenziali

Dati di partenza:
– Imprenditore agricolo sovraindebitato, organico medio di 51 dipendenti: la soglia del Fondo di Tesoreria va verificata sul periodo di riferimento indicato dall’INPS.
– Sette lavoratori cessati, TFR complessivo non pagato: 38.912,74 €, così composto:
– quota maturata fino al 2006 e rimasta in azienda: 12.604,18 €;
– quote dal 2007 dovute al Fondo di Tesoreria e non versate: 17.093,29 €;
– quote destinate al fondo pensione negoziale e non versate: 9.215,27 €.
– Deposito della domanda: giovedì 12 novembre 2026. Decreto di apertura: martedì 24 novembre 2026. Comunicazione dell’OCC ai creditori: venerdì 4 dicembre 2026. Termine fissato per adesioni e contestazioni: 30 giorni dalla comunicazione.

Sviluppo:
1. Quota 2006 (12.604,18 €): credito del lavoratore, privilegio generale mobiliare, collocazione sussidiaria sugli immobili se i mobili non bastano.
2. Quote al Fondo di Tesoreria non versate (17.093,29 €): seguendo Cass. n. 10082/2025, restano crediti retributivi del lavoratore e il datore conserva la titolarità passiva. Vanno nell’elenco come crediti dei singoli dipendenti, non dell’INPS, salvo intervento o surrogazione già avvenuti.
3. Quote al fondo pensione (9.215,27 €): si esamina l’accordo di adesione e il regolamento del fondo. In assenza di una cessione del credito, secondo Cass. n. 16266/2023 la legittimazione spetta in linea di massima al lavoratore. Se emerge una cessione, il creditore è il fondo.
4. Scadenza del termine: 4 dicembre 2026 + 30 giorni = domenica 3 gennaio 2027. La scadenza slitta a lunedì 4 gennaio 2027.
5. Se entro il 4 gennaio 2027 tre lavoratori comunicano il dissenso e contestano la convenienza, il giudice dovrà verificare che il credito di ciascuno sia soddisfatto almeno quanto nella liquidazione controllata.

Esito: lo stesso TFR complessivo di 38.912,74 € si scompone in tre posizioni con un unico privilegio ma con verifiche diverse sul creditore. Un errore sulla terza voce sposta 9.215,27 € tra soggetti diversi e incide sul calcolo delle maggioranze.

Casi particolari

Il dipendente ancora in servizio nel concordato in continuità

Va precisato che il TFR maturato fino alla domanda è credito concorsuale anche se il rapporto prosegue. Il lavoratore non può pretenderlo subito, perché non è esigibile, ma la proposta deve indicarne il trattamento. La soluzione più lineare è prevedere che il TFR concorsuale sia pagato alla cessazione futura nella misura stabilita dalla proposta, mentre il TFR successivo alla domanda segue le regole ordinarie. Il punto delicato è la garanzia di fattibilità: se il piano prevede molte cessazioni ravvicinate, la liquidità deve essere sufficiente.

Il trasferimento d’azienda previsto dal piano

Se il concordato minore prevede la cessione dell’azienda, i dipendenti passano al cessionario. Cass. ord. n. 30746/2025 ha escluso l’intervento del Fondo di garanzia quando il rapporto è proseguito con il cessionario, non sottoposto a procedura, e il lavoratore ha solo rinunciato alla solidarietà del cessionario per il TFR maturato presso il cedente: il credito verso il cedente non era ancora sorto. Il piano che prevede una cessione deve quindi stabilire con chiarezza chi paga il TFR maturato prima del trasferimento, e quando.

L’imprenditore individuale con immobili personali

Nel concordato minore dell’imprenditore individuale il patrimonio è unico: rispondono anche i beni personali, compresa la casa. La collocazione sussidiaria del TFR può quindi cadere sul residuo dell’abitazione dopo il mutuo ipotecario. È un dato che molti imprenditori scoprono tardi. Il mantenimento della casa con il pagamento regolare del mutuo (art. 75, comma 2-bis, CCII) richiede che il rimborso non leda gli altri creditori: anche i lavoratori titolari della collocazione sussidiaria.

La società di persone e i soci

Il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario (art. 79, comma 4, CCII). Nella stima dell’alternativa liquidatoria si deve allora considerare anche il patrimonio dei soci? La risposta dipende dalla struttura della proposta e dalla ricostruzione dell’OCC, ma l’omissione del tema è un punto di debolezza frequente.

La quota di previdenza complementare e il Fondo di garanzia

Quando il datore non ha versato i contributi al fondo pensione, il lavoratore che non viene soddisfatto in sede concorsuale può chiedere l’intervento del Fondo di garanzia per i contributi omessi (art. 5, commi 2 e 3, D.Lgs. 80/1992), con surrogazione dell’INPS. La disciplina di questo intervento è distinta da quella del TFR ordinario e va coordinata con il piano.

Il lavoratore che ha già un decreto ingiuntivo o un pignoramento in corso

Capita spesso che uno o più ex dipendenti abbiano già ottenuto un decreto ingiuntivo per il TFR e abbiano avviato un pignoramento presso terzi sul conto dell’impresa o un pignoramento immobiliare. Il titolo esecutivo non cambia il grado del credito: il TFR resta privilegiato come quello degli altri lavoratori, senza una preferenza ulteriore derivante dal pignoramento. Sul piano procedurale, però, l’esecuzione individuale può compromettere la fattibilità del piano, perché sottrae liquidità o beni destinati alla proposta.

In termini operativi il datore può chiedere, con il decreto di apertura, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lett. d, CCII). La misura va chiesta in modo espresso e motivato. Le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e nel precetto vanno inserite nell’elenco dei creditori con la loro qualificazione, distinguendole dal capitale di TFR.

Interessi e rivalutazione del TFR

Il TFR si rivaluta ogni anno secondo il meccanismo dell’art. 2120 c.c., e la rivalutazione fa parte del credito di lavoro. Diverso è il discorso degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati dopo la cessazione, che seguono le regole dei crediti di lavoro. Ai fini del concorso, il deposito della domanda sospende il corso degli interessi per i crediti chirografari, mentre per i crediti assistiti da privilegio vale la disciplina dell’art. 2749 c.c., che estende la prelazione agli interessi solo entro limiti precisi. Nel prospetto di ogni lavoratore conviene quindi separare tre voci: capitale e rivalutazione maturati fino alla cessazione, accessori fino alla domanda, accessori successivi. Ciascuna ha un trattamento potenzialmente diverso.

Il datore che ha già pagato acconti o anticipazioni

Se il datore ha corrisposto anticipazioni sul TFR in costanza di rapporto, o acconti dopo la cessazione, il credito residuo va ricalcolato con precisione. Gli acconti pagati poco prima della domanda vanno inoltre indicati con trasparenza: il giudice e l’OCC valutano la completezza della documentazione e gli atti compiuti nel periodo anteriore. Un pagamento preferenziale a un solo lavoratore, a fronte di altri rimasti scoperti, non è di per sé illecito, ma deve risultare dalla relazione e non deve alterare la par condicio tra crediti dello stesso grado nella proposta.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, imposta il trattamento del TFR partendo dalla stessa stima che l’organismo dovrà attestare, per evitare che la proposta si fermi al vaglio del giudice.

Domande frequenti

Nel concordato minore il TFR deve essere pagato al 100%?

No, non necessariamente. L’art. 75, comma 2, CCII consente di pagare i crediti privilegiati in misura non integrale, purché non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui cade la prelazione. Per il TFR si sommano il valore dei mobili, dove il lavoratore viene subito dopo le spese di giustizia, e il residuo degli immobili per la collocazione sussidiaria. Se questi valori coprono l’intero TFR, la proposta deve pagarlo per intero. Se ne coprono una parte, la soglia minima è quella parte.

Il dipendente può votare contro il concordato minore?

Sì, per la parte del TFR che la proposta non paga integralmente. Quella parte è equiparata al credito chirografario ai fini del voto (art. 79, comma 1, CCII). Il lavoratore che non risponde entro il termine assegnato si considera aderente. Chi dissente può anche contestare la convenienza: in quel caso il giudice omologa solo se il credito del lavoratore risulta soddisfatto almeno quanto nella liquidazione controllata. Un dissenso motivato è quindi più incisivo di un semplice voto contrario.

Se il datore entra in concordato minore, il Fondo di garanzia INPS paga il TFR?

Il Fondo interviene in caso di insolvenza del datore, secondo i presupposti dell’art. 2 L. 297/1982 e le istruzioni INPS. Per i datori non soggetti alla liquidazione giudiziale, come le imprese minori, i presupposti di accesso e la documentazione richiesta vanno verificati sulle istruzioni vigenti al momento della domanda, perché dipendono dalla procedura effettivamente aperta e dal suo esito. Se il Fondo paga, l’INPS subentra al lavoratore nel credito con lo stesso privilegio, e il piano deve tenerne conto.

Il TFR versato al fondo pensione è un problema del datore o del fondo?

Le quote effettivamente versate sono uscite dal patrimonio del datore e non sono più un suo debito. Le quote non versate restano un debito del datore. Secondo Cass. n. 16266/2023, chi può far valere il credito dipende dallo strumento usato per il conferimento: se è una delegazione di pagamento, la legittimazione è in linea di massima del lavoratore; se è una cessione del credito, è del fondo. Il datore deve ricostruire il meccanismo dall’accordo di adesione prima di compilare l’elenco dei creditori.

La mia impresa ha meno di 50 dipendenti: il Fondo di Tesoreria mi riguarda?

Di regola no. Il Fondo di Tesoreria INPS riguarda i datori con almeno 50 dipendenti (art. 1, commi 755-757, L. 296/2006); sotto soglia il TFR non destinato alla previdenza complementare resta in azienda. La verifica va comunque fatta sul periodo e sui criteri di computo indicati dall’INPS, soprattutto per le imprese agricole o con forte stagionalità, e per chi ha avuto organici più ampi in passato. Se la soglia è superata, le quote non versate restano crediti dei lavoratori.

Caso limite: i mobili valgono zero e l’unico immobile è gravato da ipoteca superiore al suo valore. Il TFR resta privilegiato?

Il privilegio resta, ma in liquidazione non avrebbe dove esercitarsi: i mobili non producono nulla e l’immobile, dopo l’ipoteca, non lascia residuo per la collocazione sussidiaria. In questo scenario la soglia minima dell’art. 75, comma 2, si avvicina a zero e il TFR viene trattato, per la parte incapiente, come chirografario. Resta però l’ordine delle prelazioni: se la proposta paga altri crediti con risorse del debitore, il TFR non può ricevere meno dei privilegi di grado inferiore.

Il quadro giurisprudenziale

Questa sezione raccoglie le pronunce che definiscono il trattamento del TFR nel concordato minore. Alcune sono già state richiamate nelle sezioni precedenti. Le pronunce più risalenti sono indicate per ricostruire principi tuttora seguiti, e vanno lette come tali.

Sulla titolarità del credito di TFR

1. Cass., Sez. Lavoro, ord. 16 aprile 2025, n. 10082.
Principio: le quote di TFR maturate dal 2007 e non versate dal datore al Fondo di Tesoreria INPS restano crediti retributivi del lavoratore, certi, liquidi ed esigibili alla cessazione del rapporto. Il datore conserva la titolarità passiva dell’obbligazione e non è un semplice soggetto incaricato del pagamento. Il lavoratore può chiedere l’ammissione al passivo del datore.
Rilevanza: nell’elenco dei creditori del concordato minore queste quote vanno attribuite ai dipendenti, con il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1.

2. Cass., Sez. I civile, sent. 8 giugno 2023, n. 16266.
Principio: il conferimento del TFR alla previdenza complementare può configurarsi come delegazione di pagamento o come cessione di credito futuro, da verificare caso per caso. Nella procedura concorsuale del datore la legittimazione a far valere le quote non versate spetta in linea di massima al lavoratore, salvo che emerga una cessione del credito al fondo.
Rilevanza: determina chi è il creditore da indicare e chi esprime il voto sulle quote dirette al fondo pensione.

Sul Fondo di garanzia INPS

3. Cass., ord. 21 novembre 2025, n. 30746.
Principio: il Fondo di garanzia non interviene se il rapporto è proseguito con il cessionario dell’azienda, non sottoposto a procedura, e il lavoratore ha solo rinunciato alla solidarietà del cessionario per il TFR maturato presso il cedente; il diritto verso l’INPS nasce da un rapporto previdenziale autonomo, e gli accordi sindacali sul trasferimento non sono opponibili all’Istituto.
Rilevanza: nei concordati minori che prevedono la cessione dell’azienda, il piano deve regolare espressamente il TFR anteriore al trasferimento.

4. Cass., Sez. Lavoro, 2 dicembre 2024, n. 30835.
Principio: ribadisce l’autonomia del rapporto previdenziale tra lavoratore e Fondo di garanzia rispetto al rapporto di lavoro con il datore.
Rilevanza: gli effetti della proposta concordataria sul debito del datore non si trasferiscono automaticamente sul diritto del lavoratore verso l’INPS, che segue regole proprie.

5. Cass., Sez. Lavoro, 6 dicembre 2021, n. 38696, e Cass., Sez. Lavoro, 23 febbraio 2021, n. 4897.
Principio: nello stesso solco, affermano la distinzione tra l’obbligazione del datore e la prestazione previdenziale del Fondo.
Rilevanza: confermano un orientamento consolidato, utile per coordinare la proposta con le domande dei lavoratori all’INPS.

Sul grado e sulla collocazione sussidiaria

6. Corte costituzionale, 18 giugno 1991, n. 287.
Principio: l’art. 2776 c.c. non crea un nuovo privilegio; si limita a derogare alla par condicio nella distribuzione del residuo prezzo degli immobili.
Rilevanza: chiarisce che sugli immobili il TFR viene dopo i creditori ipotecari e prima dei chirografari, ed è la base del calcolo della soglia minima nel concordato minore.

7. Corte costituzionale, 4 luglio 2013, n. 170.
Principio: è illegittima la disciplina transitoria che applicava le nuove regole sui privilegi mobiliari anche alle procedure con stato passivo già definitivo.
Rilevanza: il grado dei privilegi dipende dalla legge vigente e dalle sue regole intertemporali; nei piani di lunga durata va verificato che la graduazione usata sia quella applicabile.

8. Cass., 19 novembre 1979, n. 6036 (orientamento storico).
Principio: all’interno dei gruppi di crediti ammessi alla collocazione sussidiaria, la distribuzione non avviene in proporzione ma secondo l’ordine dei privilegi dell’art. 2777 c.c.
Rilevanza: sul residuo degli immobili il TFR si soddisfa prima degli altri crediti ammessi alla collocazione sussidiaria.

9. Cass., 1 marzo 1968, n. 673 (orientamento storico).
Principio: il creditore privilegiato che chiede la collocazione sussidiaria deve dimostrare di essere rimasto incapiente sul patrimonio mobiliare.
Rilevanza: nel concordato minore la prova dell’incapienza si sposta sulla stima dell’OCC, che deve essere completa sul patrimonio mobiliare.

Sul concordato minore

10. Cass., Sez. I civile, 28 ottobre 2025, n. 28574.
Principio: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni.
Rilevanza: il TFR, primo dei privilegi generali mobiliari dopo le spese di giustizia, non può essere trattato peggio dei privilegi di grado inferiore.

11. Cass., Sez. I civile, 14 marzo 2025, n. 6865.
Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati.
Rilevanza: incide sul residuo degli immobili disponibile per la collocazione sussidiaria del TFR, e quindi sulla soglia minima dovuta ai lavoratori.

12. Trib. Roma, Sez. XIV, 22 settembre 2025, n. 753.
Principio: in un concordato minore di un professionista il tribunale ha omologato superando il dissenso del Fisco (cram down) e ha applicato la regola della priorità relativa.
Rilevanza: mostra come la giurisprudenza di merito stia costruendo i criteri di distribuzione del valore nel concordato minore; l’applicazione ai crediti di lavoro va valutata con prudenza, alla luce dell’ordine delle prelazioni affermato dalla Cassazione.

Le norme di riferimento

Il quadro normativo che questa giurisprudenza interpreta comprende: artt. 2745, 2746, 2751-bis, n. 1, 2776 e 2777 c.c.; art. 2 L. 297/1982 (Fondo di garanzia del TFR); art. 5 D.Lgs. 80/1992 (contributi di previdenza complementare omessi); art. 1, commi 755-757, L. 296/2006 (Fondo di Tesoreria); D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare); artt. 74, 75, 78, 79 e 80 CCII nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il datore che prepara il concordato minore

Lo Studio lavora sul TFR come su una variabile centrale della proposta, non come su una voce dell’elenco dei creditori. Gli strumenti sono concreti.

  1. Ricostruiamo il TFR dipendente per dipendente, separando la quota fino al 2006, le quote successive rimaste in azienda, quelle dirette al fondo pensione e quelle eventualmente dovute al Fondo di Tesoreria.
  2. Verifichiamo la soglia dei 50 dipendenti sui dati dell’organico e sui criteri INPS, con particolare attenzione alle imprese agricole e stagionali.
  3. Esaminiamo gli accordi di adesione alla previdenza complementare per stabilire se il conferimento è una delegazione o una cessione, e quindi chi è il creditore da indicare.
  4. Calcoliamo la soglia minima di soddisfazione del TFR sommando il valore dei mobili e la collocazione sussidiaria sul residuo degli immobili, sulla base delle stime condivise con l’OCC.
  5. Controlliamo l’ordine delle prelazioni dell’intera proposta, per evitare che crediti di grado inferiore ricevano più del TFR con risorse del debitore.
  6. Predisponiamo l’elenco dei creditori con causa di prelazione, importi e domicilio digitale corretti, come richiede l’art. 75 CCII.
  7. Simuliamo le maggioranze considerando il residuo chirografario dei lavoratori, le eventuali classi e gli effetti del silenzio-assenso.
  8. Coordiniamo il piano con il Fondo di garanzia INPS, prevedendo la surrogazione dell’Istituto e le sue conseguenze sul voto e sui pagamenti.
  9. Regoliamo il TFR nei piani con cessione d’azienda, indicando chi paga le quote anteriori al trasferimento e in quali tempi.
  10. Gestiamo le contestazioni dei lavoratori in sede di omologa e, se la proposta viene respinta o impugnata, seguiamo i reclami e i gradi successivi con la stessa linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel concordato minore pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: il trattamento del TFR passa per la stima e l’attestazione dell’organismo, e conoscerne i criteri consente di costruire una proposta verificabile. La qualifica di Esperto Negoziatore conta quando il concordato serve a proseguire l’attività e a mantenere i posti di lavoro.

La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la proposta, l’omologa, i reclami e l’impugnazione finale, senza cambi di linea.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i calcoli sul TFR, sulla rivalutazione e sulle quote previdenziali vengono verificati insieme alla strategia giuridica.

In sintesi operativa

Il TFR maturato e non pagato è privilegiato anche nel concordato minore. Gode di privilegio generale sui mobili, nel grado più alto dopo le spese di giustizia, e della collocazione sussidiaria sul residuo degli immobili. La proposta può pagarlo in parte, ma mai sotto il valore che il lavoratore otterrebbe dalla liquidazione. Le quote non versate al fondo pensione o al Fondo di Tesoreria restano, di regola, crediti dei lavoratori, e il Fondo di garanzia INPS può subentrare nel credito.

Per il datore la diagnosi parte da tre domande: quanto vale il TFR, chi ne è il creditore, quanto riceverebbe in liquidazione. Sbagliare una sola risposta può far cadere la proposta.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce le competenze che il tema richiede: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi lavora sugli stessi criteri di stima e attestazione che decidono il trattamento dei privilegiati; come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa conosce i problemi dell’impresa che vuole continuare a lavorare con i propri dipendenti.

📩 Prima di depositare la proposta, fai controllare il trattamento del TFR dei tuoi dipendenti: tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono al termine di questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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