Chi ottiene l’esdebitazione al termine di una liquidazione controllata, o come debitore incapiente, tende a pensare di essere tornato “a zero”. Non è così. La liberazione riguarda una massa di debiti precisa: quelli che la procedura ha fotografato al momento della sua apertura e che non è riuscita a pagare. Le bollette arrivate dopo, i canoni d’affitto maturati durante la procedura, le rate condominiali dell’anno in corso, le imposte sui redditi prodotti nel frattempo, il prestito chiesto per riparare l’auto: tutto questo resta fuori. Il rischio principale è proprio questo: accumulare nuovi debiti mentre la procedura è aperta, convinti che il decreto di esdebitazione li cancellerà, e ritrovarsi a fine percorso con creditori nuovi pienamente legittimati ad agire, anche con il pignoramento.
Il punto riguarda chiunque abbia in corso, o stia per chiedere, una liquidazione controllata o l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. La regola si ricava dall’art. 278 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), ma la sua applicazione ai singoli debiti non è sempre intuitiva: un conguaglio di luce fatturato dopo l’apertura può riguardare consumi precedenti; una rata di mutuo che scade durante la procedura nasce da un contratto anteriore.
Lo Studio Monardo segue questo tema dall’interno delle procedure. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: due ruoli che impongono di lavorare ogni giorno sugli elenchi dei creditori, sulla data di nascita dei singoli crediti e sul confine tra ciò che entra nel concorso e ciò che ne resta escluso. È esattamente il lavoro di classificazione che serve per capire quali debiti l’esdebitazione può davvero cancellare.
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Inquadramento normativo: quali crediti diventano inesigibili
Sul piano normativo, il punto di partenza è l’art. 278, comma 1, CCII, nel testo vigente: «L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata».
La formula contiene già la risposta alla domanda del titolo. L’esdebitazione non cancella “i debiti” in astratto: rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione, cioè i crediti che appartenevano al concorso e che il riparto non ha coperto. Un credito che nasce dopo l’apertura non partecipa al concorso, non viene soddisfatto dalla procedura e quindi non può “rimanere insoddisfatto nell’ambito” di essa. Resta un debito ordinario, esigibile secondo le regole comuni.
Il comma 2 conferma la lettura: «Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado». La norma si occupa soltanto dei creditori “per fatto o causa anteriori”. Anche quando il creditore anteriore non si è insinuato, l’effetto liberatorio lo raggiunge, sia pure in parte. Per il creditore posteriore la legge non prevede nulla: non è un creditore concorsuale e l’esdebitazione non lo riguarda.
Va precisato che la Corte di cassazione ha valorizzato proprio questo aggancio alla procedura. Nell’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, la Prima Sezione ha osservato che gli artt. 278 e seguenti riservano il beneficio ai crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una liquidazione giudiziale o controllata e che, per questo, tali norme presuppongono l’apertura e lo svolgimento di quelle procedure secondo le regole loro proprie.
La ratio
La ratio è coerente con la funzione dell’istituto. L’esdebitazione è il “premio” che segue un concorso: il debitore mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio e, per la durata prevista, la parte di reddito non necessaria al mantenimento; in cambio, ciò che il concorso non ha pagato non può più essergli chiesto. Il sacrificio dei creditori concorsuali è compensato dalla procedura. Il creditore che ha fatto credito dopo l’apertura, invece, non ha sopportato alcun sacrificio concorsuale: ha contrattato con un debitore la cui situazione era nota e pubblica. Estendere a lui la liberazione significherebbe trasformare l’esdebitazione in uno strumento per non pagare debiti nuovi.
La distinzione dai crediti prededucibili
Esiste poi una categoria intermedia: i crediti prededucibili. L’art. 6 CCII, letto su Brocardi nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, qualifica come prededucibili, tra gli altri, i crediti per spese e compensi delle prestazioni dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (lett. a) e i crediti sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata, o dopo la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, per la gestione del patrimonio e la prosecuzione dell’attività, oltre ai compensi degli organi e alle prestazioni professionali volte al buon esito dello strumento (lett. d). Il comma 2 precisa che la prededuzione opera «in caso di apertura del concorso» e resta ferma anche quando si susseguono più procedure.
La differenza con i debiti “personali” posteriori è netta. Il credito prededucibile nasce dopo l’apertura, ma nasce in funzione della procedura o per la gestione dei beni che ne fanno parte: per questo viene pagato dalla massa, con precedenza sui creditori concorsuali. Il debito personale posteriore nasce invece dalla vita quotidiana del debitore, fuori dalla gestione della procedura, e resta a suo carico.
Un esempio concreto. Durante una liquidazione controllata, il liquidatore incarica un tecnico di redigere la perizia sull’appartamento da vendere: il compenso del tecnico è un credito sorto per la gestione del patrimonio e viene pagato dalla massa. Nello stesso periodo il debitore, che vive in affitto in un altro alloggio, non paga due mensilità al proprio locatore: quel credito è posteriore, non è prededucibile, non entra nel riparto e non sarà toccato dall’esdebitazione.
Requisiti e termini: quando un debito resta fuori
In termini operativi, per stabilire se un debito sarà coperto dall’esdebitazione occorre verificare quattro condizioni, una dopo l’altra.
1. Il fatto o la causa del credito devono essere anteriori. Il criterio non è la data della fattura né quella della scadenza, ma il momento in cui si è verificato il fatto che genera il debito (il consumo, il contratto, il presupposto dell’imposta, l’illecito). Un conguaglio emesso dopo l’apertura per consumi precedenti ha causa anteriore. Una bolletta per consumi successivi ha causa posteriore, anche se il contratto di fornitura è vecchio di anni: il contratto di somministrazione genera debiti nuovi a ogni periodo di consumo.
2. Il credito non deve rientrare nelle esclusioni dell’art. 278, comma 7. Restano comunque fuori dall’esdebitazione, anche se anteriori, gli obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a) e i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (lett. b).
3. Il debitore deve possedere le condizioni soggettive. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se il debitore non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati dell’art. 344 e se non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2). Tra le condizioni dell’art. 280 figurano il non aver fatto ricorso abusivo al credito (lett. b) e il non aver ostacolato o rallentato la procedura (lett. c): contrarre nuovi debiti mentre la procedura è aperta può incidere anche su questo giudizio.
4. Deve essere decorso il termine. L’art. 279 riconosce il diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione o alla chiusura, se antecedente; l’art. 282, comma 1, ripete la regola per la liquidazione controllata.
I termini che contano
La disciplina prevede pochi termini, ma ciascuno ha conseguenze precise. Va ricordato che l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: tutti i termini indicati qui sotto corrono anche dal 1° al 31 agosto.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Tre anni per l’esdebitazione (artt. 279 e 282 c.1) | Dall’apertura della liquidazione controllata, o chiusura se anteriore | Termine di maturazione del diritto | Prima della scadenza (e senza chiusura) l’esdebitazione non opera |
| 15 giorni per le osservazioni dei creditori (art. 282 c.1) | Dalla comunicazione dell’istanza a cura del liquidatore | Termine per i creditori ammessi | Le osservazioni tardive rischiano di non essere esaminate |
| 30 giorni per il reclamo ex art. 124 (art. 282 c.3) | Dalla comunicazione del decreto | Perentorio | Il decreto diventa definitivo: concessione o diniego non sono più contestabili |
| Tre anni di vigilanza per l’incapiente (art. 283 c.1 e c.9) | Dal decreto del giudice (c.1); dal deposito del decreto per la vigilanza OCC (c.9) | Periodo di osservazione | Le utilità ulteriori sopravvenute possono essere aggredite dai creditori |
| Dichiarazione annuale dell’incapiente (art. 283 c.7) | Termine fissato nel decreto | Stabilito dal giudice, a pena di revoca | Revoca del beneficio |
| 30 giorni per il reclamo contro il decreto sull’incapiente (art. 283 c.8) | Dalla comunicazione del decreto | Perentorio | Il decreto si consolida |
| Cinque anni tra due esdebitazioni (art. 280 lett. d) | A ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione | Condizione ostativa | Nuova esdebitazione preclusa |
Il termine più critico, per chi ha debiti posteriori, non è nella tabella: è il periodo di tre anni durante il quale la procedura è aperta. È in quella finestra che si formano i debiti nuovi, e ogni mese di ritardo nei pagamenti correnti produce un debito che sopravvivrà al decreto.
Debiti nati tra la domanda e l’apertura
Una zona grigia riguarda i debiti sorti nel periodo tra il deposito della domanda e la sentenza di apertura, che può durare settimane o mesi. Sul piano testuale, l’art. 278, comma 2, parla di creditori “per fatto o causa anteriori” e il riferimento naturale è all’apertura del concorso: un credito nato prima della sentenza di apertura ha causa anteriore, può essere insinuato e, se non soddisfatto, rientra nell’esdebitazione. Va però tenuto presente che l’art. 268, comma 5, collega già al deposito della domanda la sospensione degli interessi ai soli effetti del concorso, e che l’art. 6, lett. d), ricollega la prededuzione anche a crediti sorti “dopo la domanda” di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, nei limiti della funzione indicata dalla norma. Il periodo intermedio va quindi esaminato credito per credito: un debito personale ordinario sorto in quei mesi segue, di regola, la sorte dei crediti concorsuali; un credito sorto per la gestione del patrimonio in vista della procedura può avere un trattamento diverso. Non risultano, nelle fonti consultate, pronunce che risolvano espressamente il punto per la liquidazione controllata.
Procedura passo-passo: come classificare e gestire i propri debiti
La procedura di verifica che segue non sostituisce gli atti formali della liquidazione, ma ne segue l’ordine. È il percorso che conviene compiere prima del deposito della domanda e di nuovo prima dell’istanza di esdebitazione.
Passo 1 – Fissare la data di riferimento. La data decisiva è quella della sentenza di apertura della liquidazione controllata, pronunciata dal tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2, richiamato dall’art. 268. Va annotata anche la data di deposito della domanda, per i crediti del periodo intermedio. Chi deve agire: il debitore, con l’OCC che lo assiste.
Passo 2 – Redigere l’inventario dei debiti alla data di apertura. Per ogni creditore si annotano: titolo (contratto, fattura, cartella, sentenza), periodo a cui il debito si riferisce, importo, eventuali garanzie (ipoteca, pegno, privilegio) ed eventuali garanti personali. È lo stesso elenco che l’OCC predispone per la relazione e che il liquidatore utilizza per avvisare i creditori.
Passo 3 – Separare i debiti a cavallo della data. Bollette, canoni, rate condominiali, imposte e contributi vanno “spezzati” per periodo: la quota che si riferisce a consumi, mensilità o presupposti anteriori all’apertura è concorsuale; la quota successiva è posteriore. È qui che si sbaglia più spesso: si guarda la data della fattura invece del periodo di competenza.
Passo 4 – Verificare l’insinuazione al passivo. I creditori concorsuali partecipano al concorso presentando domanda al liquidatore, che forma lo stato passivo. Il debitore non può insinuarsi al posto del creditore, ma può segnalare al liquidatore i creditori dimenticati. Il creditore anteriore che non partecipa al concorso non perde tutto, ma l’esdebitazione nei suoi confronti opera solo per la parte eccedente la percentuale ricevuta dai creditori di pari grado (art. 278, comma 2): quella percentuale il debitore la dovrà comunque pagare. Segnalare tutti i creditori fin dall’inizio è quindi nell’interesse del debitore.
Passo 5 – Organizzare il pagamento dei debiti correnti. Durante la procedura il debitore trattiene, per il mantenimento suo e della famiglia, la parte di stipendio, pensione o reddito che il giudice indica ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b); il resto va alla procedura. Con quella parte vanno pagati affitto, utenze, spese condominiali dell’abitazione in cui si vive, imposte correnti. Se la quota stabilita non basta, la soluzione non è smettere di pagare, ma chiedere al giudice di rivedere i limiti, documentando le spese reali.
Passo 6 – Evitare nuovo credito. Nuovi finanziamenti, carte revolving, acquisti a rate durante la procedura generano debiti che sopravvivono all’esdebitazione e possono essere letti come ricorso abusivo al credito o come condotta che ostacola la procedura (art. 280, lett. b e c). Prima di firmare qualsiasi finanziamento in pendenza di procedura, occorre un confronto con l’OCC e con il liquidatore.
Passo 7 – Presentare l’istanza di esdebitazione. Decorsi tre anni dall’apertura, o con la chiusura se anteriore, l’esdebitazione è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore (art. 282, comma 1). L’istanza è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni. Nell’istanza conviene dare conto della regolarità dei pagamenti correnti: è un elemento utile per dimostrare che il debitore non ha aggravato la propria posizione durante la procedura.
Passo 8 – Leggere il decreto e, se serve, reclamare. Il decreto è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che entro trenta giorni possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 (art. 282, comma 3). Per il consumatore e il professionista il decreto è pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
Passo 9 – Gestire il “dopo”. Il decreto non chiude automaticamente i rapporti con i creditori posteriori. L’esdebitazione, inoltre, non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 282, comma 2-bis): se la procedura prosegue per vendere un bene, il riparto continua. I debiti posteriori rimasti aperti vanno affrontati con gli strumenti ordinari: pagamento, accordo di rateazione, e, nei casi più gravi, una valutazione sulla possibilità di un nuovo strumento di sovraindebitamento, tenendo conto dei limiti dell’art. 280, lett. d) ed e).
Gli errori più frequenti
Il primo errore è considerare “già nella procedura” tutto ciò che si deve a un creditore che compare nell’elenco. Il gestore di luce e gas può essere creditore concorsuale per le fatture vecchie e, nello stesso tempo, creditore posteriore per quelle nuove. Il secondo errore è pensare che il pignoramento non sia possibile durante la procedura: il divieto di azioni individuali protegge i beni e i redditi compresi nella liquidazione a favore dei creditori concorsuali, ma il creditore posteriore può ottenere un titolo e, dopo la chiusura o comunque sui beni e redditi non destinati al concorso, agire. Il terzo errore è sottovalutare l’effetto dei debiti nuovi sul giudizio di meritevolezza richiesto dall’art. 282, comma 2.
Il test in sei domande per classificare un debito
Per ogni voce dell’inventario conviene rispondere, nell’ordine, a sei domande. La prima risposta che fa scattare una conseguenza chiude la classificazione.
- Il fatto che genera il debito (consumo, contratto, presupposto d’imposta, illecito) si è verificato prima della sentenza di apertura?
- Se è successivo, il debito è sorto per la gestione dei beni della procedura o per l’attività degli organi e dei professionisti della procedura (art. 6, lett. a e d)?
- Se è anteriore, rientra tra gli obblighi di mantenimento e alimentari o tra i debiti e le sanzioni dell’art. 278, comma 7, lett. b)?
- Il creditore anteriore si è insinuato al passivo?
- Il debito è assistito da ipoteca, pegno o privilegio?
- Esistono fideiussori o coobbligati?
| Esito del test | Classificazione | Chi paga | Effetto dell’esdebitazione |
|---|---|---|---|
| Fatto anteriore, creditore insinuato | Credito concorsuale | La massa, secondo il riparto | Inesigibile per la parte non soddisfatta |
| Fatto anteriore, creditore non insinuato | Credito concorsuale non partecipante | Il debitore, per la percentuale dei pari grado | Inesigibile solo oltre quella percentuale (art. 278 c.2) |
| Fatto posteriore, funzionale alla procedura | Credito prededucibile | La massa, con precedenza | Sorte del residuo non pagato discussa |
| Fatto posteriore, vita personale del debitore | Debito posteriore | Il debitore, con il reddito trattenuto | Nessuno: resta esigibile per intero |
| Debito escluso ex art. 278 c.7 | Credito escluso | Il debitore | Nessuno, anche se anteriore |
| Debito garantito da terzi | Credito concorsuale con garante | Massa, poi garante | Il garante resta obbligato (art. 278 c.6) |
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Gli esempi che seguono sono ipotesi di calcolo costruite per illustrare la regola. Non riproducono casi reali.
Esempio 1 – Liquidazione controllata con debiti a cavallo dell’apertura
Dati di partenza. Domanda depositata martedì 5 novembre 2024; sentenza di apertura lunedì 9 dicembre 2024. Alla data di apertura il debitore, consumatore, ha questi debiti:
- carta revolving: 18.730,42 €;
- prestito personale: 11.426,90 €;
- mutuo con ipoteca sulla casa, capitale residuo e rate scadute: 61.284,17 €;
- conguaglio luce fatturato il 14 gennaio 2025, riferito ai consumi dal 1° settembre al 30 novembre 2024: 412,36 €;
- rate condominiali dell’esercizio 2024 non pagate: 684,50 €.
Il conguaglio, pur emesso dopo l’apertura, riguarda consumi anteriori: ha causa anteriore ed è credito concorsuale. Totale concorsuale: 92.538,35 €.
Durante la procedura il debitore accumula invece:
- due mensilità e mezza di affitto dell’alloggio in cui si è trasferito: 2.145,00 €;
- TARI 2026: 312,00 €;
- un prestito di 3.290,00 € chiesto nel 2026 per riparare l’auto.
Totale posteriore: 5.747,00 €.
Attivo realizzato: vendita della casa 74.900,00 €, più 36 mesi di quota di reddito eccedente il mantenimento a 210,00 € al mese, cioè 7.560,00 €. Totale massa: 82.460,00 €.
Riparto. Si pagano prima i crediti prededucibili: compensi e spese della procedura per 6.218,47 € e oneri condominiali maturati sull’immobile della massa fino alla vendita per 568,90 €, in tutto 6.787,37 €. Restano 75.672,63 €. Il creditore ipotecario, nell’ipotesi, è soddisfatto per intero (61.284,17 €). Ai chirografari restano 14.388,46 €, a fronte di 31.254,18 € di crediti: percentuale del 46,04%.
Esdebitazione. Il triennio scade giovedì 9 dicembre 2027. L’istanza viene depositata venerdì 10 dicembre 2027 e comunicata lo stesso giorno ai creditori ammessi. I quindici giorni per le osservazioni scadrebbero sabato 25 dicembre 2027: il termine slitta a lunedì 27 dicembre 2027. Il decreto viene emesso e comunicato mercoledì 12 gennaio 2028; il termine per il reclamo scade venerdì 11 febbraio 2028.
Esito. Diventano inesigibili 16.865,72 € di crediti chirografari insoddisfatti. I 5.747,00 € di debiti posteriori restano interamente dovuti. Se poi emerge un creditore anteriore che non si era insinuato, per esempio per 1.950,00 €, l’esdebitazione nei suoi confronti opera solo oltre la percentuale del 46,04%: il debitore deve ancora 897,72 €.
Esempio 2 – Esdebitazione dell’incapiente e nuovi finanziamenti
Dati di partenza. Debitore persona fisica che vive da solo, reddito netto annuo 2025 pari a 9.874,30 €. Debiti indicati nell’elenco dei creditori allegato alla domanda (art. 283, comma 3, lett. a): 27.341,66 €. Decreto di esdebitazione emesso lunedì 17 marzo 2025.
Verifica del presupposto. Con l’assegno sociale 2025 (7.002,97 € annui) la soglia dell’art. 283, comma 2, per un nucleo di una persona è 10.504,46 € (7.002,97 × 1,5 × 1,00). Il raffronto va fatto secondo la lettura del comma 2 adottata dal tribunale: alcuni decreti confrontano con la soglia il reddito dopo aver dedotto spese di produzione e di mantenimento; altre letture usano la soglia come misura del mantenimento.
Eventi successivi. Lunedì 2 febbraio 2026 il debitore ottiene un prestito di 3.600,00 € da un familiare per spese mediche. Il prestito non è un’utilità sopravvenuta: l’art. 283, comma 1, stabilisce che non sono considerate utilità «i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati». I vecchi creditori non possono pretendere di essere pagati con quella somma. Il prestito, però, è un debito nuovo, nato dopo il decreto: non è coperto dall’esdebitazione e va restituito per intero.
Lunedì 21 giugno 2027 il debitore riceve un’eredità di 23.615,00 €. È un’utilità ulteriore sopravvenuta entro il triennio, che scade venerdì 17 marzo 2028. Il debitore deve dichiararla nella dichiarazione annuale prevista dal decreto. L’OCC, verificata l’utilità e ottenuta l’autorizzazione del giudice, la comunica ai creditori, che possono iniziare azioni esecutive e cautelari su quella somma (art. 283, comma 9).
Esito. Sul debito originario di 27.341,66 € l’esdebitazione regge, salvo la possibilità per i vecchi creditori di soddisfarsi sull’eredità. Il debito nuovo di 3.600,00 € resta integralmente esigibile. Le bollette, l’affitto e le imposte maturati dopo il 17 marzo 2025 seguono la stessa sorte: sono debiti posteriori al decreto.
Casi particolari: dove la regola generale non basta
Rate di mutuo che scadono durante la procedura
Il mutuo è un contratto anteriore all’apertura. Le rate che scadono dopo non sono debiti “nuovi”: sono la restituzione rateale di un capitale prestato prima. Il credito della banca ha quindi causa anteriore, si insinua al passivo per il capitale residuo e le rate scadute e, per la parte non soddisfatta, rientra nell’esdebitazione. Due precisazioni. L’ipoteca segue il bene: se la casa è venduta nella liquidazione, la banca si soddisfa con preferenza sul ricavato. E l’esdebitazione non libera i garanti: l’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il familiare che ha firmato la fideiussione resta esposto.
Conguagli e fatture “a cavallo”
Le fatture di luce, gas e acqua vanno lette per periodo di competenza. Un conguaglio che ricalcola consumi anteriori all’apertura ha causa anteriore, anche se arriva mesi dopo. Una bolletta che copre, per esempio, novembre e dicembre, con apertura a metà dicembre, va divisa: la quota fino all’apertura è concorsuale, quella successiva è posteriore. Conviene chiedere al fornitore il dettaglio dei consumi per data e, se necessario, una lettura del contatore alla data di apertura.
Spese condominiali
Le quote condominiali maturate prima dell’apertura sono crediti concorsuali chirografari. Le quote maturate dopo seguono due strade diverse. Se l’immobile è compreso nella liquidazione e il liquidatore lo amministra in vista della vendita, gli oneri successivi possono essere trattati come crediti per la gestione del patrimonio e pagati in prededuzione: la dottrina in materia di fallimento richiama l’art. 30 della L. 220/2012, che definisce prededucibili i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e per le innovazioni, e l’art. 63 disp. att. c.c. per l’esigibilità. Se l’immobile non è nella massa, o è un immobile in cui il debitore vive in locazione, le spese condominiali successive sono debiti personali del debitore e non sono toccate dall’esdebitazione.
Imposte e contributi maturati durante la procedura
Le imposte sui redditi prodotti durante la procedura, la TARI dell’alloggio in cui si vive, i contributi previdenziali del professionista che continua l’attività: sono tutti debiti con presupposto posteriore all’apertura. Restano esigibili e possono essere riscossi con gli strumenti ordinari. Vale anche per le sanzioni: l’art. 278, comma 7, lett. b), esclude comunque dall’esdebitazione le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti; per le sanzioni accessorie a debiti concorsuali estinti il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (noto da una sintesi Eutekne, senza numero), ha ritenuto che seguano l’estinzione dell’obbligazione principale.
Crediti prededucibili non interamente pagati dalla massa
Il compenso dell’OCC e quello del liquidatore sono prededucibili (art. 6, lett. a e d) e vengono pagati dalla massa prima dei creditori concorsuali. Se la massa non basta, si pone il problema della sorte del residuo dopo l’esdebitazione. Una lettura valorizza la lettera dell’art. 278, comma 1: il credito prededucibile è comunque un credito trattato “nell’ambito” della procedura e, se rimasto insoddisfatto, diventa inesigibile. Un’altra lettura osserva che l’art. 278, comma 2, guarda ai crediti “per fatto o causa anteriori” e che il credito prededucibile, nato dopo l’apertura, non è concorsuale in senso stretto. Non risultano pronunce con estremi certi che abbiano risolto il punto nella liquidazione controllata; nella prassi i compensi sono di regola liquidati dal giudice delegato e pagati con il rendiconto.
L’incapiente che aveva già un fallimento alle spalle
La Cassazione, con l’ordinanza n. 30108/2025, ha escluso che il debitore già fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, possa chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione debitoria del fallimento. La stessa ordinanza ha però precisato che è «altra questione, estranea alla fattispecie» quella che potrà porsi, «con conclusioni potenzialmente diverse», quando l’incapiente invochi il beneficio per un’esposizione debitoria maturata successivamente al fallimento. È proprio il caso dei debiti nati dopo una procedura: la Corte non lo ha deciso e lo ha lasciato espressamente aperto.
Lo Studio Monardo affronta questi casi con le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: la separazione tra debiti concorsuali, prededucibili e posteriori è il lavoro che questi ruoli richiedono ogni giorno.
Esclusioni dell’art. 278, comma 7, e incapiente
Resta controverso se le esclusioni dell’art. 278, comma 7 (mantenimento, alimenti, risarcimento da illecito extracontrattuale, sanzioni non accessorie), operino anche per l’incapiente. A favore della risposta positiva si osserva che l’art. 278 è collocato tra le disposizioni generali del Capo X e che l’art. 283 non lo deroga; il Tribunale di Rovereto, con decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), ha applicato all’incapiente le esclusioni della lett. b). In senso contrario si osserva che il comma 1 dell’art. 278 parla dei crediti insoddisfatti nella liquidazione e che l’art. 283 non contiene un proprio elenco. In via prudenziale, i debiti delle lett. a) e b) vanno considerati a rischio.
Domande frequenti
Dopo l’esdebitazione posso essere pignorato per le bollette arrivate durante la procedura?
Sì, se le bollette riguardano consumi successivi all’apertura. Sono debiti posteriori: non partecipano al concorso, non vengono pagati dalla procedura e non diventano inesigibili con il decreto. Il fornitore può ottenere un titolo e agire con gli strumenti ordinari, compreso il pignoramento dello stipendio nei limiti di legge. Diverso il caso del conguaglio riferito a consumi anteriori: quella parte ha causa anteriore e segue la sorte dei crediti concorsuali. Conviene sempre chiedere il dettaglio dei periodi fatturati.
Ho chiesto un prestito durante la liquidazione controllata: sarà cancellato?
No. Il prestito nasce dopo l’apertura, quindi è un debito posteriore e resta esigibile per intero. C’è anche un secondo profilo: contrarre nuovi debiti mentre la procedura è aperta può essere valutato dal tribunale quando decide sull’esdebitazione, perché l’art. 280 richiede che il debitore non abbia fatto ricorso abusivo al credito e non abbia ostacolato la procedura, e l’art. 282, comma 2, esclude il beneficio in caso di colpa grave, malafede o frode. Prima di firmare un finanziamento è prudente confrontarsi con l’OCC e il liquidatore.
Ho dimenticato un creditore vecchio nell’elenco: il suo credito resta intero?
No, ma non sparisce del tutto. L’art. 278, comma 2, prevede che verso i creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione operi solo per la parte che eccede la percentuale ottenuta dai creditori dello stesso grado. Se i chirografari hanno ricevuto il 30%, quel creditore potrà chiedere il 30% del proprio credito. La regola è stata sottoposta alla Corte costituzionale: dopo la restituzione degli atti con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, la questione è tornata davanti alla Corte ed è in attesa di decisione.
Le rate del mutuo che scadono durante la procedura sono debiti nuovi?
No. Derivano da un contratto anteriore all’apertura e costituiscono un unico credito con causa anteriore. La banca si insinua per capitale residuo e rate scadute; per la parte non soddisfatta il credito rientra nell’esdebitazione. Restano però l’ipoteca sul bene e la responsabilità di eventuali fideiussori, che l’art. 278, comma 6, fa salvi.
Il compenso dell’OCC lo devo pagare io dopo l’esdebitazione?
Il compenso dell’OCC è un credito prededucibile (art. 6, lett. a) e viene pagato dalla massa prima degli altri creditori. Se la massa è sufficiente, il problema non si pone. Se resta un residuo, la sua sorte dopo l’esdebitazione è discussa e non risultano pronunce con estremi certi che l’abbiano risolta. Conviene verificarlo con l’OCC già al momento dell’incarico, sulla base del preventivo sottoscritto.
Sono incapiente e dopo il decreto ho fatto nuovi debiti: posso chiedere una seconda esdebitazione?
È un caso limite. L’esdebitazione dell’incapiente si ottiene «solo per una volta» (art. 283, comma 1), quindi una seconda domanda come incapiente è preclusa. I debiti nati dopo il decreto restano esigibili. Restano astrattamente percorribili altri strumenti di sovraindebitamento, ma con i limiti dell’art. 280, lett. d) ed e): nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine e non più di due esdebitazioni complessive. La Cassazione, nell’ord. 30108/2025, ha lasciato aperto il tema dei debiti sorti dopo una precedente procedura.
Il quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza 2023-2026 non contiene, per quanto risulta dalle fonti consultate, una pronuncia di legittimità che affronti in modo diretto la sorte dei debiti posteriori all’apertura della liquidazione controllata. Il quadro si ricostruisce attraverso decisioni che fissano il perimetro dell’esdebitazione, la nozione di prededuzione e il ruolo della condotta del debitore.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore già fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente per i debiti del fallimento. La Corte afferma che gli artt. 278 e seguenti presuppongono una liquidazione e lascia aperto il caso dei debiti maturati dopo il fallimento. Rilevanza: è il principale appiglio testuale per sostenere che l’esdebitazione riguarda i crediti del concorso e per segnalare che la sorte dei debiti successivi è questione non decisa.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (letta nella massima Brocardi e nei passaggi riportati dalla n. 30108/2025). Chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto alla legge fallimentare anche per l’esdebitazione chiesta dopo; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: conferma il legame tra esdebitazione e procedura da cui deriva.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1469 (nota da sintesi Unijuris). I falliti restano regolati dalla legge fallimentare; il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto UE solo a certe condizioni. Rilevanza: chi viene da un fallimento non può spostare nel CCII i debiti di quella procedura.
4. Cass. civ., Sez. I, sent. 2 gennaio 2024, n. 4 (massima su Brocardi, art. 6). La prededuzione delle prestazioni professionali richiede una valutazione ex ante, da parte del giudice di merito, della loro funzionalità. Rilevanza: il criterio funzionale distingue il credito sorto “in funzione” della procedura, pagato dalla massa, dal debito personale posteriore.
5. Cass. civ., ord. n. 26620/2025 (nota da sintesi iusletter, che non ne riporta sezione e data). Ha riconosciuto natura concorsuale all’accordo di ristrutturazione e applicato la prededuzione dei crediti sorti in funzione delle procedure concorsuali secondo il regime temporale vigente. Rilevanza: la prededuzione dipende dal collegamento del credito con una procedura, non dalla sola data di nascita.
6. Trib. Rovigo, 2 settembre 2025 (nota da commento EC News, senza numero). Se il gestore della crisi è confermato liquidatore, il suo compenso è liquidato dal giudice delegato dopo il rendiconto e pagato dalla massa senza insinuazione; se il liquidatore è diverso, il compenso resta prededucibile ma va insinuato. Rilevanza: mostra come i crediti nati dalla procedura vengano pagati dalla massa e non dal debitore personalmente.
7. Trib. Napoli, 22 marzo 2023, n. 38/2023 (nota dallo stesso commento EC News). Dà prevalenza all’accordo tra debitore e gestore nella liquidazione del compenso. Rilevanza: il preventivo sottoscritto con l’OCC è il documento da cui partire per capire quale credito prededucibile graverà sulla massa.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza contano nella fase di esdebitazione. Rilevanza: la condotta tenuta durante la procedura, compreso l’accumulo di debiti nuovi, si valuta proprio al momento dell’esdebitazione.
9. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità; la condotta del debitore pesa in sede di esdebitazione. Rilevanza: conferma la lettura precedente.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima Brocardi). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: ciò che conta è la condotta, non la percentuale pagata.
11. Corte cost., ord. 11 giugno 2026, n. 104. Le questioni sull’art. 278, comma 2, sollevate da Trib. Verona (r.o. 230/2025) e Trib. Milano (r.o. 27/2026) sono state restituite ai giudici rimettenti perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi. Le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026: la questione è di nuovo davanti alla Corte ed è in attesa di decisione. Rilevanza: riguarda i creditori anteriori non insinuati, cioè il confine “interno” dell’esdebitazione.
12. Trib. Rovereto, decr. 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Ha applicato all’incapiente le esclusioni dell’art. 278, comma 7, lett. b). Rilevanza: chi pensa di liberarsi, come incapiente, di sanzioni o risarcimenti deve considerarli a rischio.
13. Trib. Torino, decr. 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne, senza numero). La sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione della liquidazione controllata perché segue l’estinzione dell’obbligazione principale. Rilevanza: distingue le sanzioni legate a debiti concorsuali da quelle per violazioni posteriori.
Sul piano della ricorribilità, va infine segnalato che sul decreto pronunciato ai sensi dell’art. 283 si registra un contrasto tra l’ord. n. 30108/2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un diniego emesso senza contraddittorio, e Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228, che le fonti descrivono in modo non uniforme. Più risalente, ma utile per i redditi futuri, è Trib. Verona, 20 settembre 2022 (noto da commento EC News): l’acquisizione dei redditi futuri non può superare il triennio dell’esdebitazione di diritto.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Per chi ha una procedura aperta, o sta per aprirla, lo Studio interviene sui punti in cui la distinzione tra debiti anteriori e posteriori produce conseguenze concrete.
- Ricostruiamo la data di nascita di ogni debito: per ciascun creditore individuiamo il fatto o la causa del credito (consumo, contratto, presupposto d’imposta) e lo collochiamo prima o dopo la domanda e l’apertura.
- Scomponiamo le fatture e le cartelle “a cavallo”: chiediamo ai fornitori il dettaglio dei periodi di consumo e separiamo la quota concorsuale da quella posteriore.
- Verifichiamo l’elenco dei creditori depositato con la domanda, per evitare che un creditore anteriore resti fuori dal concorso e conservi la percentuale dell’art. 278, comma 2.
- Controlliamo lo stato passivo formato dal liquidatore e predisponiamo le osservazioni del debitore sui crediti che non dovrebbero esservi inclusi o che vi mancano.
- Esaminiamo la qualificazione dei crediti prededucibili, a partire dal preventivo dell’OCC e dai crediti sorti per la gestione dei beni, per capire cosa graverà sulla massa.
- Predisponiamo l’istanza di adeguamento della quota di mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b), quando le spese correnti documentate superano i limiti fissati dal giudice.
- Prepariamo l’istanza di esdebitazione ai sensi dell’art. 282, documentando la regolarità dei pagamenti correnti e la condotta tenuta durante la procedura.
- Rispondiamo alle osservazioni dei creditori e, se il decreto lo richiede, proponiamo reclamo entro il termine di trenta giorni.
- Assistiamo l’incapiente nel triennio: impostiamo le dichiarazioni annuali sulle utilità e verifichiamo, con l’OCC, quali entrate siano utilità ulteriori e quali, come i finanziamenti, non lo siano.
- Gestiamo i debiti posteriori rimasti aperti, con proposte di rateazione ai creditori nuovi e, se ne ricorrono le condizioni, la valutazione di un nuovo strumento di sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita al ruolo di fiduciario di un OCC: sono le funzioni che, nelle procedure, si occupano dell’elenco dei creditori, della relazione sulle cause dell’indebitamento e della verifica delle utilità sopravvenute. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa linea, quando il decreto di esdebitazione o di diniego deve essere impugnato. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono i periodi d’imposta e i debiti contributivi, gli avvocati ne traggono le conseguenze nella procedura.
Chiusura
L’esdebitazione non vale per i debiti contratti dopo l’apertura della procedura. L’art. 278 CCII la riferisce ai crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della liquidazione e ai creditori per fatto o causa anteriori: bollette, affitti, spese condominiali, imposte e prestiti nati durante la procedura restano dovuti. I crediti sorti in funzione della procedura sono pagati dalla massa in prededuzione; i debiti con causa anteriore, come le rate di mutuo e i conguagli per consumi precedenti, entrano invece nel concorso. Per l’incapiente, i finanziamenti successivi non sono utilità per i vecchi creditori, ma restano debiti nuovi.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC: classificare i crediti, verificare lo stato passivo e seguire il debitore fino al decreto sono attività che rientrano direttamente in queste funzioni. La continuità garantita dall’abilitazione in Cassazione permette di seguire anche l’eventuale reclamo e le fasi successive.
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