Dopo Una Composizione Negoziata Senza Accordo Si Può Accedere Al Concordato Semplificato?

La risposta breve è sì, ma a condizioni molto più strette di quelle che si sentono ripetere nei corridoi dei tribunali, nelle chat tra imprenditori e perfino in qualche convegno. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dall’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è nato nel 2021 come “uscita di sicurezza” della composizione negoziata e, proprio perché è uno strumento giovane, ritoccato più volte (da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) e ancora in via di assestamento in giurisprudenza, intorno a lui si è formata una piccola mitologia. C’è chi lo considera un concordato “facile” a cui si accede comunque; chi pensa che servano le maggioranze come nel concordato preventivo; chi lo usa per tenere aperta l’azienda; chi crede di avere mesi per decidere.

È comprensibile: le regole della crisi d’impresa sono cambiate tre volte in pochi anni, e molte informazioni che circolano fotografano norme o prassi superate. Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: una domanda depositata fuori termine, o senza i presupposti, viene dichiarata inammissibile, e nel frattempo i creditori non restano fermi.

In questa guida mettiamo alla prova sei convinzioni diffuse:

  1. “Il concordato semplificato si può chiedere anche senza passare dalla composizione negoziata.”
  2. “Per l’omologa serve il voto favorevole dei creditori.”
  3. “Con il concordato semplificato l’impresa può continuare l’attività.”
  4. “Dopo la chiusura delle trattative c’è tutto il tempo per decidere.”
  5. “L’impresa minore, sotto soglia, non può accedervi.”
  6. “Una volta omologato, il concordato semplificato garantisce la liberazione da tutti i debiti.”

Perché ne parla lo Studio Monardo? Perché il concordato semplificato non esiste senza la composizione negoziata, e la composizione negoziata ruota attorno alla figura dell’esperto indipendente: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il percorso delle trattative e il contenuto della relazione finale da cui dipende l’accesso allo strumento. A questo si aggiungono l’abilitazione di cassazionista, essenziale in una materia in cui gli ultimi chiarimenti arrivano proprio dalla Prima Sezione civile della Cassazione, e le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, decisive quando a chiedere lo strumento è un’impresa minore.

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Mito n. 1: “Il concordato semplificato si può chiedere anche senza passare dalla composizione negoziata”

Il mito

“Il concordato semplificato è un concordato liquidatorio più snello: se l’impresa è insolvente, lo si deposita direttamente in tribunale e si evitano le lungaggini della composizione negoziata.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è, ed è il nome stesso dello strumento. “Concordato” richiama il concordato preventivo, che si chiede con ricorso al tribunale senza alcun passaggio preliminare obbligatorio; “semplificato” fa pensare a una corsia preferenziale aperta a chiunque. In più, il concordato semplificato è disciplinato in un articolo (il 25-sexies) che si legge anche isolatamente, e molte sintesi divulgative ne descrivono la procedura davanti al tribunale (ricorso, ausiliario, udienza, omologa) senza soffermarsi sul “prima”.

C’è poi un equivoco di prospettiva: chi ha visto concludersi una composizione negoziata con un nulla di fatto tende a pensare che le trattative siano state una formalità, un passaggio burocratico da “spuntare”. Da qui l’idea che si possa saltare, o che basti averla aperta per poche settimane.

La realtà

In realtà la norma dice tutt’altro. Il primo comma dell’art. 25-sexies CCII, nel testo vigente letto su Brocardi (aggiornato al 12 agosto 2026), costruisce l’accesso come una conseguenza diretta della composizione negoziata: l’imprenditore può presentare la proposta solo quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziate non sono praticabili. La relazione finale è quella prevista dall’art. 17, comma 8, CCII, cioè l’atto con cui l’esperto chiude il proprio incarico.

Le condizioni, dunque, sono tre e si sommano:

  • deve esserci stata una composizione negoziata effettivamente avviata davanti a un esperto nominato;
  • l’esperto deve aver depositato la relazione finale;
  • la relazione deve dare atto che le trattative sono state corrette e in buona fede e che le soluzioni dell’art. 23 (contratto, convenzione di moratoria, accordo, accordi di ristrutturazione e così via) non sono risultate praticabili.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il controllo del tribunale su questi presupposti non è di facciata. Secondo il commento di Edotto del 13 gennaio 2026 (E. Pergolari), con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026 la Prima Sezione della Cassazione ha confermato che il tribunale verifica, fin dall’esame della proposta, anche i presupposti della composizione negoziata, attraverso i documenti indicati dagli artt. 25-sexies e 39 CCII: il concordato semplificato presuppone un percorso negoziale serio e non è utilizzabile senza un tentativo genuino di risanamento. La stessa pronuncia è segnalata da Fiscal Focus (25 marzo 2026) proprio con questo taglio: il vaglio del tribunale riguarda anche i presupposti iniziali della composizione.

Non basta, quindi, aver “aperto la pratica” in Camera di commercio. La giurisprudenza di merito, raccolta nel massimario 2025 della Camera di commercio di Pordenone-Udine, chiede che la composizione fosse percorribile fin dall’inizio: il Tribunale di Alessandria (sentenza n. 6 del 19 gennaio 2023) ha affermato che l’accesso è giustificato solo se la composizione negoziata era una strada praticabile già all’avvio, e secondo EC News (S. Mansoldo, 4 giugno 2024) il Tribunale di Torino, 4 gennaio 2024, ha richiesto la verifica che l’esperto avesse inizialmente ravvisato concrete prospettive di risanamento, per evitare un uso abusivo di uno strumento che i creditori non votano.

La prova

Oltre alla Cass. n. 623/2026, la prova più netta è nella giurisprudenza milanese riportata nel massimario Pordenone-Udine: il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 426/2024, ha dichiarato inammissibile la proposta non preceduta dalla relazione finale dell’esperto che attesti correttezza e buona fede delle trattative e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. E con la sentenza n. 236 del 20 marzo 2025 lo stesso Tribunale ha precisato che il nesso con la composizione negoziata resta necessario anche quando la domanda è depositata in forma “prenotativa”, cioè con riserva di presentare la documentazione completa in seguito.

La Cassazione ha poi chiarito che il vaglio di ammissibilità non si esaurisce nella regolarità formale. Secondo la massima Brocardi dell’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 (Cass. civ., Sez. I), il giudizio di ammissibilità include profili di legalità sostanziale; il commento pubblicato su Iusletter il 25 febbraio 2026 aggiunge che, in quel caso, la relazione finale doveva essere coerente e verificabile e che l’attestazione della buona fede non poteva essere acritica. In linea, secondo la massima Brocardi, l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 (Sez. I) ha ribadito che il tribunale verifica le condizioni di ammissibilità in rapporto alla documentazione richiesta, andando oltre la mera ritualità.

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita un ricorso ex art. 25-sexies senza aver svolto la composizione negoziata, o dopo una composizione “di comodo”, si vede dichiarare la proposta inammissibile. E secondo il commento Edotto sull’ordinanza n. 623/2026 e la massima Brocardi della sentenza n. 620/2026, il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione, neppure con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.: la partita si chiude in due gradi. Nel frattempo l’impresa ha perso settimane preziose, i creditori possono riprendere o avviare le azioni esecutive e la strada verso la liquidazione giudiziale si accorcia. Il rischio, in altre parole, non è solo “perdere un’occasione”: è arrivare alla liquidazione giudiziale con meno margini di quelli che si avevano prima.

Mito n. 2: “Per l’omologa serve il voto favorevole dei creditori”

Il mito

“Come in ogni concordato, anche nel semplificato i creditori votano: se la maggioranza dice no, la proposta salta.”

Perché ci credono in tanti

Perché in quasi tutti gli strumenti concorsuali che hanno la parola “concordato” nel nome il voto c’è. Nel concordato preventivo i creditori votano per classi; nel concordato minore, che riguarda le imprese sotto soglia, il testo vigente dell’art. 79 CCII richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con ulteriori correttivi quando un solo creditore detiene la maggioranza o quando esistono più classi. Chi conosce questi istituti tende a proiettare la stessa regola sul concordato semplificato.

Inoltre, l’art. 25-sexies consente alla proposta di prevedere la suddivisione dei creditori in classi: e le classi, nell’immaginario comune, servono proprio a votare. Il ragionamento sembra filare, ma parte da una premessa sbagliata.

La realtà

Nel concordato semplificato i creditori non votano. Il testo dell’art. 25-sexies, nella versione vigente, non prevede alcuna fase di voto: dopo il deposito del ricorso il tribunale esamina la relazione finale e il parere dell’esperto, verifica la ritualità della proposta (anche quanto alla formazione delle classi), nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., ordina la comunicazione della proposta ai creditori e fissa l’udienza di omologazione. Tra la scadenza del termine assegnato all’ausiliario per il suo parere e l’udienza devono intercorrere almeno 45 giorni; creditori e interessati possono opporsi fino a dieci giorni prima dell’udienza.

La tutela dei creditori, quindi, non passa dal voto ma da due strumenti diversi: l’opposizione e il controllo del giudice nell’omologa. Il comma 5 dell’art. 25-sexies, nel testo letto, impone al tribunale di omologare solo se verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione e, soprattutto, che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore.

Perché il legislatore ha rinunciato al voto? Secondo il commento di EC News alla decisione del Tribunale di Torino del 4 gennaio 2024, la semplificazione si giustifica con la partecipazione consapevole dei creditori alla composizione negoziata: i creditori hanno già potuto valutare le soluzioni nelle trattative, e il “no” è già stato detto lì. È proprio per questo che la serietà delle trattative viene controllata con tanto rigore (mito n. 1).

Qui entrano in gioco le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: nel concordato semplificato il giudice prende il posto del voto, e per questo la relazione finale dell’esperto e il confronto con la liquidazione giudiziale vanno impostati fin dalle trattative come il futuro fascicolo dell’omologa.

La prova

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024 (massimario Pordenone-Udine 2025), ha descritto il concordato semplificato come una figura autonoma a natura esclusivamente liquidatoria, alla quale non si applicano in via analogica le regole del concordato preventivo: non sono richiesti il voto dei creditori, soglie minime di soddisfazione per i chirografari né risorse esterne. Il Tribunale di Alessandria (sentenza n. 6 del 19 gennaio 2023) ha affermato che lo strumento prescinde dalla volontà dei creditori, e il Tribunale di Milano (sentenza n. 132 del 23 febbraio 2024) ha tratto proprio dall’assenza del voto la conseguenza che il piano non può essere di continuità.

Che il controllo giudiziale sia penetrante lo dimostra la sentenza Cass. n. 624/2026 (Sez. I). Secondo il commento Edotto del 13 gennaio 2026, la proposta riconosceva un’utilità economica solo a prededucibili e privilegiati, mentre ai chirografari offriva soltanto una maggiore rapidità rispetto alla liquidazione giudiziale: la Corte d’appello aveva revocato l’omologa e la Cassazione ha confermato che l’utilità per ciascun creditore non deve essere necessariamente economica, ma deve essere un vantaggio concreto e apprezzabile, e non può consistere nella semplice risoluzione della crisi nel minor tempo possibile. La massima Brocardi della stessa pronuncia riassume il principio negli stessi termini.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che servano le maggioranze commette due errori speculari. Il primo, dal lato dell’imprenditore: spendere energie a “raccogliere adesioni” invece di costruire un piano che regga il confronto con la liquidazione giudiziale e garantisca un’utilità a ogni creditore, che è ciò che il giudice controllerà davvero. Il secondo, dal lato del creditore: attendere una votazione che non arriverà mai e lasciar scadere il termine per l’opposizione, che va proposta fino a dieci giorni prima dell’udienza. Chi resta in silenzio aspettando il voto rischia di ritrovarsi vincolato da un concordato che non ha mai potuto contestare.

Mito n. 3: “Con il concordato semplificato l’impresa può continuare l’attività”

Il mito

“Il concordato semplificato è il modo per chiudere i debiti vecchi e ripartire: si paga una percentuale ai creditori e l’azienda va avanti.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è doppio. Primo: la composizione negoziata, da cui il concordato semplificato discende, è uno strumento pensato per il risanamento e per la continuità aziendale; chi ci entra spera di salvare l’impresa e fatica ad accettare che l’uscita sia liquidatoria. Secondo: l’art. 25-septies CCII prevede che il piano di liquidazione possa contenere un’offerta per il trasferimento dell’azienda o di suoi rami; l’attività, quindi, può proseguire, ma in mani diverse. Il passaparola ha fuso questi due elementi e ne ha ricavato l’idea che si possa continuare “come prima”.

La realtà

Il primo comma dell’art. 25-sexies, nel testo vigente, parla di una proposta di concordato per cessione dei beni, corredata da un piano di liquidazione. La rubrica stessa dello strumento è “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”. Non esiste un concordato semplificato in continuità diretta: il patrimonio dell’impresa va liquidato e il ricavato distribuito ai creditori secondo la proposta omologata.

L’art. 25-septies, letto su Brocardi (aggiornato al 12 agosto 2026), chiarisce come avviene la liquidazione:

  • con il decreto di omologazione il tribunale nomina un liquidatore, al quale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 114 e 115 CCII (comma 1, modificato dal D.Lgs. 136/2024);
  • se il piano comprende un’offerta da parte di un soggetto individuato per il trasferimento dell’azienda, di rami d’azienda o di specifici beni, il liquidatore, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta; alla vendita si applicano gli artt. 2919-2929 c.c. (comma 2);
  • se il piano prevede che il trasferimento avvenga prima dell’omologazione, all’offerta dà esecuzione l’ausiliario, sempre verificata l’assenza di soluzioni migliori, previa autorizzazione del tribunale (comma 3).

La continuità che si può ottenere è dunque solo indiretta: l’azienda, o un suo ramo, può essere ceduta a un terzo che la porta avanti, salvando magari posti di lavoro e rapporti commerciali. Ma l’imprenditore che ha chiesto il concordato non continua a gestirla per pagare i creditori con i flussi futuri: quello sarebbe un piano di continuità, che richiede altri strumenti (accordi dell’art. 23, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo in continuità o, per l’impresa minore, concordato minore).

La prova

Il massimario Pordenone-Udine 2025 riporta due sentenze del Tribunale di Milano molto chiare. Con la sentenza n. 132 del 23 febbraio 2024 il Tribunale ha affermato che il concordato semplificato ha natura liquidatoria e non può prevedere un piano di continuità aziendale, proprio perché i creditori non votano. Con la sentenza n. 277 del 3 aprile 2025 ha escluso anche la continuità diretta “temporanea”, cioè la prosecuzione dell’attività da parte del debitore funzionale a una successiva liquidazione, quando la proposta è di cessione dei beni. In linea, la Corte d’appello di Roma (sentenza n. 4154/2024) qualifica lo strumento come “esclusivamente liquidatorio” e la Corte d’appello di Potenza (sentenza n. 336 del 19 luglio 2024) lo descrive come un’extrema ratio, utilizzabile solo quando non vi sono altre soluzioni concordate.

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita una proposta che, sotto l’etichetta del concordato semplificato, nasconde un piano di continuità (pagamenti dilazionati con i ricavi futuri, mantenimento della gestione in capo all’imprenditore) espone la domanda a una declaratoria di inammissibilità o al rigetto dell’omologa. E c’è un rischio più sottile: l’imprenditore che crede di poter continuare non prepara per tempo la ricerca di un acquirente dell’azienda o dei rami vitali, che è spesso l’unico modo per conservare valore. Arrivare in tribunale senza un’offerta, quando il piano poteva contenerne una, significa affidarsi a vendite più lente e meno remunerative, con il rischio che il confronto con la liquidazione giudiziale diventi sfavorevole.

C’è infine un rischio legato al tempo: le trattative per cedere l’azienda vanno impostate già durante la composizione negoziata. Chi le avvia dopo la relazione finale, convinto di avere mesi davanti e di poter “intanto continuare”, scopre che il termine per depositare la proposta è di soli 60 giorni (mito n. 4).

Mito n. 4: “Dopo la chiusura delle trattative c’è tutto il tempo per decidere”

Il mito

“Chiusa la composizione negoziata, si può prendere fiato: il concordato semplificato si chiede quando si è pronti, magari dopo qualche mese.”

Perché ci credono in tanti

Perché la composizione negoziata è, per sua natura, un percorso lungo. Secondo il testo vigente dell’art. 17, comma 7, CCII l’incarico dell’esperto dura 180 giorni, prorogabili; le misure protettive possono accompagnare le trattative per mesi. Chi ha vissuto mezzo anno o più di incontri, bozze e rinvii si abitua a tempi dilatati e immagina che anche la fase successiva funzioni allo stesso ritmo.

C’è poi una confusione con altre scadenze. Il CCII prevede termini diversi per accedere ad altri strumenti dopo la composizione (si pensi alla disciplina dell’art. 40, comma 10, sulle domande successive), e nelle rassegne di giurisprudenza si leggono discussioni su deroghe e termini decadenziali che il lettore non specialista finisce per sovrapporre. Infine, molti imprenditori ignorano che la relazione finale viene comunicata e che è da quella comunicazione che parte il conto.

La realtà

Il termine è breve e preciso. Secondo il primo comma dell’art. 25-sexies, nel testo vigente letto su Brocardi, l’imprenditore può presentare la proposta nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8. Sessanta giorni di calendario, non lavorativi: in due mesi l’impresa deve preparare la proposta di cessione dei beni, il piano di liquidazione, la documentazione dell’art. 39 CCII e l’eventuale suddivisione in classi.

Il testo vigente attenua in parte la pressione: dopo il D.Lgs. 136/2024, secondo la sintesi Brocardi del comma 1, la domanda può essere presentata anche con riserva di deposito della documentazione, cioè in forma “prenotativa”. Ma attenzione: il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 236 del 20 marzo 2025 (massimario Pordenone-Udine 2025), ha precisato che anche la domanda prenotativa deve essere proposta entro i 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale e conserva il nesso necessario con la composizione negoziata. La riserva sposta in avanti il deposito dei documenti, non il termine per entrare.

C’è un secondo equivoco da correggere. I 60 giorni non sono un periodo “protetto”. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023, ha affermato che il termine di 60 giorni non costituisce un nuovo automatic stay, ma un termine finale di accesso: in quei due mesi i creditori non sono automaticamente bloccati. Gli effetti protettivi tornano a operare con la pubblicazione del ricorso: il comma 2 dell’art. 25-sexies stabilisce che il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito, e che da quella pubblicazione decorrono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII.

Sulla sospensione feriale (1-31 agosto) non conviene fare affidamento: le procedure concorsuali hanno regole proprie e prudenza vuole che il termine di 60 giorni sia calcolato senza contare su alcuna sospensione.

In pratica, i 60 giorni vanno usati come un cantiere già aperto. Conviene arrivare alla comunicazione della relazione finale avendo già in mano almeno: la situazione patrimoniale aggiornata e l’elenco dei creditori con l’indicazione delle rispettive cause di prelazione; una stima attendibile dei beni da liquidare, separando quelli gravati da ipoteca o pegno; le eventuali offerte vincolanti per l’azienda o i suoi rami; una prima simulazione di ciò che i creditori otterrebbero nella liquidazione giudiziale, perché è su quel confronto che si giocherà l’omologa. Il modo più sicuro per non perdere il termine è cominciare a prepararsi mentre l’esperto sta ancora lavorando, non quando ha chiuso il suo incarico.

La prova

Il dato testuale dell’art. 25-sexies, comma 1, è già decisivo. A esso si aggiungono la Corte d’appello di Milano n. 298/2023, sul carattere di termine finale e non di moratoria, e il Tribunale di Milano n. 236/2025, sull’applicazione del termine anche alla domanda con riserva. Il Tribunale di Mantova (ordinanza del 18 ottobre 2024, nel massimario Pordenone-Udine 2025) mostra infine che non si può “ricominciare da capo” a piacimento: la pendenza del giudizio di impugnazione del decreto sul concordato semplificato è incompatibile con l’apertura di una nuova composizione negoziata.

Cosa rischia chi ci crede

Chi lascia scadere i 60 giorni perde l’accesso al concordato semplificato per quella composizione. A quel punto le alternative si restringono: l’impresa sopra soglia rischia la liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero; l’impresa minore resta esposta a pignoramenti e, nel migliore dei casi, deve ripiegare sulla liquidazione controllata. E chi, durante i 60 giorni, si sente al riparo commette un errore ulteriore: senza un automatic stay i creditori possono agire, e un pignoramento sul conto o sul magazzino può svuotare proprio i beni che il piano di liquidazione avrebbe dovuto offrire.

Mito n. 5: “L’impresa minore, sotto soglia, non può accedere al concordato semplificato”

Il mito

“Il concordato semplificato è roba da imprese grandi, quelle che rischiano la liquidazione giudiziale; l’impresa minore ha solo il concordato minore o la liquidazione controllata.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nella struttura del CCII, che riserva all’impresa minore un binario proprio: il concordato minore (artt. 74 ss.) e la liquidazione controllata (artt. 268 ss.), strumenti del sovraindebitamento gestiti con l’Organismo di composizione della crisi. L’impresa minore, inoltre, non è soggetta alla liquidazione giudiziale, e il comma 5 dell’art. 25-sexies misura la convenienza della proposta proprio sull'”alternativa della liquidazione giudiziale”. Da qui l’idea, apparentemente logica, che lo strumento non la riguardi.

Pesa anche la storia normativa: le prime versioni della composizione negoziata per le imprese sotto soglia prevedevano canali diversi, e alcune spiegazioni ancora online descrivono un assetto che il D.Lgs. 136/2024 ha modificato.

La realtà

L’impresa minore può accedere al concordato semplificato. Lo dice espressamente l’art. 25-quater CCII, dedicato alle imprese sotto soglia, nel testo vigente aggiornato al D.Lgs. 136/2024. Il comma 4 stabilisce che, oltre ai contratti e agli accordi del comma 3, l’imprenditore può alternativamente:

  • a) proporre la domanda di concordato minore di cui all’art. 74;
  • b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’art. 268;
  • c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’art. 25-sexies;
  • d) per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61.

Il comma 5 richiama poi, tra le norme applicabili “in quanto compatibili”, proprio gli artt. 25-sexies e 25-septies, e il comma 6 prevede che gli atti autorizzati dal tribunale durante la composizione (art. 22) conservano i propri effetti anche se successivamente interviene un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio omologato.

Chi è impresa minore? Secondo l’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, l’impresa che presenta congiuntamente, nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.

Le regole d’ingresso alla composizione, però, sono diverse da quelle ordinarie. Per l’art. 25-quater, comma 1, l’impresa minore può chiedere la nomina dell’esperto quando si trova in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza e il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile. L’istanza va presentata al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h) (non è richiesto il progetto di piano della lettera b), e la dichiarazione deve attestare anche di non aver depositato un ricorso per concordato minore ex art. 74. È il segretario generale che nomina l’esperto e ne liquida il compenso (comma 7).

Resta una questione interpretativa aperta, che è giusto segnalare: per l’impresa minore la “liquidazione giudiziale” non è un’alternativa reale, e il criterio del non pregiudizio del comma 5 dovrà essere adattato, in forza della clausola di compatibilità, alla liquidazione controllata che l’impresa minore subirebbe. Non abbiamo trovato pronunce che lo affermino espressamente: è una lettura da verificare caso per caso con il tribunale competente, non una regola consolidata.

La prova

La prova è il testo di legge: l’art. 25-quater, comma 4, lettera c), CCII, che nomina testualmente il concordato semplificato tra gli sbocchi della composizione negoziata dell’impresa sotto soglia, insieme ai commi 5 e 6 dello stesso articolo. Sul piano giurisprudenziale, le decisioni lette in questa ricerca riguardano imprese sopra soglia; i principi su relazione finale, buona fede e utilità per ciascun creditore (Cass. nn. 623 e 624/2026; Trib. Milano n. 426/2024) si applicheranno però, “in quanto compatibili”, anche all’impresa minore.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che l’impresa minore non possa accedere al concordato semplificato, alla chiusura negativa della composizione negoziata sceglie automaticamente tra concordato minore e liquidazione controllata. Ma il concordato minore richiede il voto (l’art. 79 CCII esige la maggioranza dei crediti ammessi al voto), che proprio dopo trattative fallite è difficile ottenere; e la liquidazione controllata comporta lo spossessamento e la gestione da parte di un liquidatore nominato dal tribunale. Il concordato semplificato, invece, consente all’imprenditore di proporre lui stesso il piano di liquidazione, eventualmente con l’offerta di un acquirente individuato per l’azienda, senza dover raccogliere maggioranze. Scartarlo per un errore di lettura significa rinunciare a uno strumento che la legge mette espressamente a disposizione.

Mito n. 6: “Una volta omologato, il concordato semplificato garantisce la liberazione da tutti i debiti”

Il mito

“Con l’omologa i debiti che i creditori non riescono a recuperare spariscono, per sempre e per tutti: impresa, soci e garanti.”

Perché ci credono in tanti

Perché nel linguaggio comune “concordato” e “esdebitazione” sono quasi sinonimi: il concordato è percepito come l’accordo che “chiude i conti”. E c’è un fondo di verità: il comma 8 dell’art. 25-sexies, nel testo vigente, richiama tra le norme applicabili, in quanto compatibili, l’art. 117 CCII, cioè la disposizione del concordato preventivo sugli effetti dell’omologa nei confronti dei creditori. Il concordato omologato vincola i creditori anteriori: chi riceve la percentuale prevista non può pretendere oltre dal debitore concordatario.

Da qui il salto logico: se il concordato vincola i creditori, allora “libera” in modo assoluto. Ma le condizioni che il passaparola ha cancellato sono numerose.

La realtà

Vero, ma solo a metà. L’omologa non è garantita, e anche quando arriva non libera da tutto e non libera tutti.

Primo: l’omologa non è un esito scontato. Il tribunale omologa solo se verifica tutte le condizioni del comma 5 dell’art. 25-sexies: regolarità del contraddittorio e del procedimento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità del piano, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascun creditore. La Corte d’appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025, massimario Pordenone-Udine) ha precisato che l’utilità per ciascun creditore e il non pregiudizio sono requisiti che si aggiungono al rispetto dell’ordine delle prelazioni, inderogabile salvo incapienza del bene. La Cassazione, con la n. 624/2026 (commento Edotto e massima Brocardi), ha confermato la revoca di un’omologa perché ai chirografari era offerta solo la rapidità. E con la n. 620/2026, secondo il commento Edotto, ha escluso che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati nella composizione costituisca una “risorsa esterna” ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII: per esserlo deve apportare nuova ricchezza che incrementi l’attivo, mentre quella rinuncia incide solo sull’ordine di soddisfazione.

Secondo: l’omologa è impugnabile. Il decreto di omologa è immediatamente esecutivo (comma 6), ma contro di esso è ammesso reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni ai sensi dell’art. 247 e poi ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione (comma 7). La stabilità arriva solo quando il decreto non è più impugnabile.

Terzo: l’effetto vincolante riguarda i creditori e il debitore concordatario, non necessariamente i terzi. Nella disciplina del concordato preventivo richiamata dal comma 8, i creditori conservano, secondo la lettura corrente dell’art. 117 CCII, i propri diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso: la banca che ha in mano la fideiussione personale del socio o dell’amministratore potrà quindi rivolgersi a lui per la parte non soddisfatta. Il tema degli effetti verso il socio fideiussore nel concordato semplificato è, del resto, oggetto di dibattito specialistico.

Quarto: il concordato semplificato è liquidatorio. Per una società, al termine della liquidazione la conseguenza tipica è la cancellazione dal registro delle imprese; per l’imprenditore individuale, invece, l’esdebitazione della persona fisica nel sovraindebitamento è un istituto diverso, con requisiti propri di meritevolezza (si pensi all’art. 282 CCII, che nella liquidazione controllata la fa operare di diritto dopo il decreto di chiusura o comunque dopo tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e non vi è colpa grave, malafede o frode). Parlare di “esdebitazione garantita” mescola piani che la legge tiene separati.

La prova

Il comma 5 dell’art. 25-sexies (condizioni dell’omologa), i commi 6 e 7 (reclamo e ricorso per cassazione) e il comma 8 (rinvio all’art. 117 e agli altri articoli del concordato preventivo, in quanto compatibili). Sul versante giurisprudenziale: Cass. n. 624/2026 sull’utilità per ciascun creditore; Cass. n. 620/2026 sulle risorse esterne (secondo Edotto); Corte d’appello di Catania 14 febbraio 2025 sull’ordine delle prelazioni; Tribunale di Milano n. 902 del 21 novembre 2024, che elenca fattibilità, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore come verifiche necessarie per l’omologa. E, per chi teme di restare “senza giudice”, la Cassazione (ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026, massima Brocardi) ha chiarito che né l’ausiliario né il liquidatore sono contraddittori necessari nel reclamo contro l’omologa, perché non portano interessi propri: le parti del giudizio restano debitore e creditori.

Cosa rischia chi ci crede

L’amministratore o il socio che ha firmato fideiussioni e conta sull’omologa per “chiudere tutto” rischia di ricevere, dopo il concordato, la richiesta della banca per il residuo. L’imprenditore che costruisce la proposta sull’idea che il tribunale omologhi comunque rischia la revoca in appello, come è accaduto nel caso deciso da Cass. n. 624/2026. E chi non pianifica il “dopo” (cancellazione della società, posizione personale dei garanti, eventuale accesso a strumenti del sovraindebitamento per le persone fisiche) scopre a liquidazione conclusa di aver risolto solo una parte del problema.

Il mito alla prova dei numeri

Tre ipotesi dimostrative, costruite sul testo vigente dell’art. 25-sexies e sulle pronunce lette. Non sono casi reali: servono a vedere che cosa succede davvero a chi agisce credendo a uno dei miti.

Ipotesi A – “Il termine è lungo”. Una s.r.l. con debiti per 1.284.600 € chiude la composizione negoziata senza accordo. La relazione finale dell’esperto, che attesta trattative corrette e in buona fede e soluzioni non praticabili, viene comunicata il lunedì 14 settembre 2026.

  • Termine per depositare la proposta: 60 giorni dalla comunicazione → venerdì 13 novembre 2026.
  • L’amministratore, convinto di avere “qualche mese”, incarica un perito per la stima del magazzino a fine ottobre e programma il deposito per inizio dicembre.
  • Il 2 dicembre 2026 il termine è scaduto da 19 giorni: il concordato semplificato non è più accessibile per quella composizione.
  • Nel frattempo, poiché i 60 giorni non sono un automatic stay (App. Milano n. 298/2023), un creditore fornitore per 47.300 € ha pignorato presso la banca il conto corrente della società, bloccando la liquidità necessaria per le spese della procedura.

Se invece la società avesse depositato entro il 13 novembre una domanda con riserva di documentazione, come consente il testo vigente (Trib. Milano n. 236/2025), dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sarebbero decorsi gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII.

Ipotesi B – “Non serve la composizione”. Un’impresa con debiti per 612.900 € e un’unità produttiva vendibile riceve un’offerta di acquisto per 238.000 €. L’amministratore deposita direttamente un ricorso ex art. 25-sexies, senza aver chiesto la nomina dell’esperto.

  • Mancano relazione finale e parere dell’esperto, che il tribunale deve esaminare per primi (comma 3).
  • Esito prevedibile: inammissibilità (Trib. Milano n. 426/2024; Cass. n. 623/2026 secondo Edotto).
  • Reclamo respinto in corte d’appello: il decreto non è ricorribile per cassazione (Cass. n. 623/2026 secondo Edotto e Fiscal Focus; Cass. n. 620/2026 secondo la massima Brocardi).
  • Percorso corretto: istanza di composizione negoziata, nomina dell’esperto, trattative reali sulla cessione dell’unità produttiva (anche per verificare se un accordo con i creditori principali sia possibile), relazione finale e, solo in caso di esito negativo, proposta di concordato semplificato che includa l’offerta, che il liquidatore eseguirà dopo aver verificato l’assenza di soluzioni migliori sul mercato (art. 25-septies, comma 2).

Ipotesi C – “L’utilità è la rapidità”. Attivo realizzabile stimato 395.400 €; prededucibili 41.200 €; privilegiati 318.700 €; chirografari 520.800 €.

  • Proposta 1: tutto l’attivo a prededucibili e privilegiati (359.900 €), avanzo 35.500 € destinato a spese di procedura; ai chirografari nulla, ma la promessa di “chiudere in diciotto mesi anziché in cinque anni”. → Rischio concreto di diniego o di revoca dell’omologa: la sola rapidità non è un’utilità (Cass. n. 624/2026).
  • Proposta 2: con l’offerta di un terzo per il ramo d’azienda, che porta l’attivo a 421.800 € al netto delle spese, si pagano integralmente prededucibili e privilegiati e restano 19.800 € per i chirografari (circa 3,8%). → Esiste un’utilità concreta per ciascun creditore; resta da dimostrare, con la stima dell’ausiliario, che la liquidazione giudiziale non darebbe di più.

Il fondo di verità

Ogni mito di questa guida nasce da un frammento vero, staccato dal suo contesto. Rimetterli al loro posto aiuta a capire come funziona davvero lo strumento.

È vero che il concordato semplificato è più snello del concordato preventivo: non ci sono il voto, le maggioranze, le soglie minime per i chirografari e la necessità di risorse esterne (App. Roma n. 4154/2024). Ma la snellezza è il “prezzo” pagato ai creditori in cambio di un percorso precedente, la composizione negoziata, in cui hanno potuto partecipare e valutare. Per questo la serietà di quelle trattative è il primo oggetto del controllo del giudice (Cass. n. 623/2026; Cass. n. 31641/2025; Trib. Milano n. 426/2024).

È vero che i creditori non votano. Ma non sono senza voce: ricevono la proposta, possono opporsi fino a dieci giorni prima dell’udienza e beneficiano di un controllo giudiziale che, secondo la Cassazione, va oltre la forma (Cass. n. 1353/2026 e n. 31641/2025, nelle massime Brocardi). La Corte d’appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025, massimario Pordenone-Udine) ha aggiunto che il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante e che il tribunale può verificare in autonomia correttezza e buona fede delle trattative; per la stessa Corte la buona fede richiede un’effettiva interlocuzione con i creditori, informazioni complete, proposte ex art. 23, comma 1, e un confronto con la liquidazione giudiziale.

È vero che l’attività può proseguire. Ma prosegue nelle mani di chi acquista l’azienda o il ramo, attraverso l’offerta eseguita dal liquidatore o, prima dell’omologa, dall’ausiliario autorizzato dal tribunale (art. 25-septies, commi 2 e 3). La continuità diretta in capo al debitore è esclusa (Trib. Milano nn. 132/2024 e 277/2025).

È vero che, dopo il D.Lgs. 136/2024, è possibile una domanda con riserva di documentazione. Ma il termine di ingresso resta di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale (Trib. Milano n. 236/2025) e non dà alcuna protezione automatica nel frattempo (App. Milano n. 298/2023).

È vero che l’impresa minore ha un binario proprio nel sovraindebitamento. Ma la legge le apre espressamente anche il concordato semplificato (art. 25-quater, comma 4, lett. c, CCII), con istanza di composizione presentata al segretario generale della Camera di commercio.

È vero, infine, che il concordato omologato vincola i creditori. Ma solo dopo un’omologa che il tribunale concede alle condizioni rigorose del comma 5, che può essere reclamata e portata in Cassazione, e che non cancella automaticamente le garanzie prestate da terzi.

Ricomposti, questi frammenti disegnano uno strumento preciso: una liquidazione concordata, senza voto, riservata a chi ha tentato davvero il risanamento, da attivare in tempi stretti e da costruire in modo che ogni creditore ne tragga un vantaggio concreto rispetto alla liquidazione giudiziale.

Mito vs realtà in tabella

La tabella riassume le sei convinzioni esaminate e la correzione che emerge dal testo vigente degli artt. 25-quater, 25-sexies e 25-septies CCII e dalle pronunce lette. Ogni riga va letta tenendo presente che lo strumento è ancora giovane: la giurisprudenza di merito è abbondante, quella di legittimità si è concentrata soprattutto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, e alcune questioni (come l’adattamento del criterio del non pregiudizio per l’impresa minore) restano aperte. Chi si trova in una delle situazioni descritte dovrebbe verificare la propria posizione sui documenti concreti: la relazione finale dell’esperto, la data della sua comunicazione, la stima dell’attivo e l’elenco dei creditori con le rispettive prelazioni.

Il mito Come stanno le cose
Si può chiedere anche senza composizione negoziata No: serve la relazione finale dell’esperto (art. 17, c. 8) che attesti trattative corrette e in buona fede e soluzioni non praticabili; il tribunale lo verifica (Cass. n. 623/2026; Trib. Milano n. 426/2024)
Serve il voto dei creditori No: non c’è voto; i creditori possono opporsi fino a 10 giorni prima dell’udienza e il giudice omologa solo se c’è utilità per ciascuno e nessun pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 25-sexies, c. 4 e 5; App. Roma n. 4154/2024)
Si può continuare l’attività Solo in modo indiretto, cedendo azienda o rami a terzi (art. 25-septies); la continuità diretta è esclusa (Trib. Milano nn. 132/2024 e 277/2025)
Il termine è lungo No: 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, anche per la domanda con riserva; nessun automatic stay nel frattempo (Trib. Milano n. 236/2025; App. Milano n. 298/2023)
L’impresa minore non può Falso: l’art. 25-quater, c. 4, lett. c, lo prevede espressamente; istanza al segretario generale della CCIAA
Garantisce l’esdebitazione Vero solo a metà: l’omologa non è scontata (Cass. n. 624/2026), è impugnabile (c. 6-7) e non elimina automaticamente le garanzie di terzi

Le domande di verifica

Quindi è vero che, se la composizione negoziata è fallita, il concordato semplificato è sempre disponibile?
No. È disponibile solo se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative sono state svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziate non sono praticabili, e se la proposta è depositata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione. Il tribunale verifica anche che la composizione fosse seria fin dall’inizio (Cass. n. 623/2026, secondo Edotto; Trib. Alessandria n. 6/2023).

Quindi è vero che un creditore non può fare nulla contro il concordato semplificato?
No. Il creditore non vota, ma può proporre opposizione all’omologazione fino a dieci giorni prima dell’udienza (art. 25-sexies, comma 4) e, contro il decreto di omologa, reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni (comma 6), con successivo ricorso per cassazione (comma 7). Gli argomenti più efficaci riguardano l’assenza di utilità per la sua categoria e il pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale (Cass. n. 624/2026).

Quindi è vero che si può depositare una domanda “vuota” per fermare i creditori?
Dipende. Il testo vigente ammette la domanda con riserva di deposito della documentazione, ma solo entro i 60 giorni e solo se a monte c’è la relazione finale con i contenuti richiesti (Trib. Milano n. 236/2025). Gli effetti protettivi decorrono dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese; prima di allora, nei 60 giorni, non opera alcuna sospensione automatica (App. Milano n. 298/2023).

Quindi è vero che il piano può prevedere classi di creditori?
Sì. Il comma 1 dell’art. 25-sexies consente la suddivisione in classi, e il comma 3 affida al tribunale la verifica della ritualità della proposta anche quanto alla loro formazione. Le classi, però, non servono a votare: servono a differenziare il trattamento, sempre nel rispetto dell’ordine delle prelazioni (App. Catania, decreto 14 febbraio 2025).

Quindi è vero che, se la corte d’appello conferma l’inammissibilità, si può sempre andare in Cassazione?
No. Secondo il commento Edotto sull’ordinanza n. 623/2026 e la massima Brocardi della sentenza n. 620/2026, il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile in Cassazione, neppure ex art. 111, comma 7, Cost., perché non ha carattere decisorio. Il ricorso per cassazione previsto dal comma 7 riguarda il decreto della corte d’appello sul reclamo contro l’omologa.

Le sentenze che smontano i miti

Le pronunce che seguono sono state lette in fonti consultate per questa guida (massime Brocardi sull’art. 25-sexies; commento Edotto del 13 gennaio 2026; Fiscal Focus del 25 marzo 2026; Iusletter del 25 febbraio 2026; EC News del 4 giugno 2024; massimario 2025 della Camera di commercio di Pordenone-Udine). Per ciascuna indichiamo il principio, riformulato, e il mito che ridimensiona.

  1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026 (Edotto, Fiscal Focus). Il controllo di ammissibilità del tribunale si estende ai presupposti della composizione negoziata, verificati sui documenti degli artt. 25-sexies e 39 CCII; il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione. Mito n. 1.

  2. Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (Edotto, che la indica come sentenza del 12 gennaio 2026; Brocardi, che la indica come ordinanza del 16 gennaio 2026). L’utilità da assicurare a ciascun creditore deve essere un vantaggio concreto e apprezzabile, anche non economico, e non coincide con la sola rapidità della soluzione. Miti n. 2 e n. 6.

  3. Cass. civ., Sez. I, n. 620/2026 (12 gennaio 2026). Secondo Edotto, la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati nella composizione non è una risorsa esterna ex art. 84, comma 4, CCII, perché non porta nuova ricchezza; secondo la massima Brocardi, il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost. Miti n. 1 e n. 6.

  4. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 (Brocardi). Il giudizio di ammissibilità va oltre la ritualità formale e comprende la verifica delle condizioni di accesso rispetto alla documentazione richiesta. Miti n. 1 e n. 2.

  5. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 (Brocardi). Ausiliario e liquidatore non sono contraddittori necessari nel reclamo contro l’omologa. Mito n. 6.

  6. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 (Brocardi; Iusletter). Il vaglio di ammissibilità include profili di legalità sostanziale; la relazione finale deve essere coerente e verificabile e l’attestazione della buona fede non può essere acritica. Mito n. 1.

  7. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023 (Brocardi). Per la competenza territoriale si applica in via analogica la regola per cui il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito è irrilevante. Utile per tutti i miti: il tribunale competente è quello del centro degli interessi principali (comma 2).

  8. Trib. Milano, sentenza n. 426/2024 (massimario Pordenone-Udine). Inammissibile la proposta non preceduta dalla relazione finale che attesti correttezza, buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. Mito n. 1.

  9. Trib. Milano, sentenza n. 236 del 20 marzo 2025 (massimario Pordenone-Udine). Anche la domanda prenotativa richiede il nesso con la composizione e va proposta entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale; lo strumento è solo liquidatorio. Miti n. 1 e n. 4.

  10. Corte d’appello di Milano, sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023 (massimario Pordenone-Udine). Il termine di 60 giorni è un termine finale di accesso, non un nuovo automatic stay. Mito n. 4.

  11. Corte d’appello di Roma, sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024 (massimario Pordenone-Udine). Figura autonoma e solo liquidatoria: non servono voto, soglie minime per i chirografari né risorse esterne. Miti n. 2 e n. 3.

  12. Trib. Milano, sentenza n. 132 del 23 febbraio 2024 e sentenza n. 277 del 3 aprile 2025 (massimario Pordenone-Udine). Esclusa la continuità aziendale, anche diretta e temporanea in vista della successiva liquidazione. Mito n. 3.

  13. Corte d’appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025 (massimario Pordenone-Udine). Controllo non solo formale; parere dell’esperto necessario ma non vincolante; buona fede intesa come effettiva interlocuzione e confronto con la liquidazione giudiziale. Miti n. 1 e n. 2.

  14. Corte d’appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025 (massimario Pordenone-Udine). Utilità per ciascun creditore e non pregiudizio si aggiungono al rispetto dell’ordine delle prelazioni. Mito n. 6.

  15. Trib. Milano, sentenza n. 902 del 21 novembre 2024 (massimario Pordenone-Udine). Per l’omologa vanno verificati fattibilità, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore. Mito n. 6.

  16. Trib. Alessandria, sentenza n. 6 del 19 gennaio 2023 (massimario Pordenone-Udine) e Trib. Torino, 4 gennaio 2024 (EC News). Lo strumento prescinde dalla volontà dei creditori, ma l’accesso è giustificato solo se la composizione era percorribile fin dall’inizio e l’esperto aveva ravvisato concrete prospettive di risanamento. Miti n. 1 e n. 2.

  17. Corte d’appello di Potenza, sentenza n. 336 del 19 luglio 2024 (massimario Pordenone-Udine). Concordato semplificato come extrema ratio; in fase di ammissione si considera anche la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Miti n. 3 e n. 6.

  18. Trib. Mantova, ordinanza del 18 ottobre 2024 (massimario Pordenone-Udine). La pendenza dell’impugnazione del decreto sul concordato semplificato è incompatibile con una nuova composizione negoziata. Mito n. 4.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, partendo dai tuoi documenti e non dal passaparola. In concreto:

  1. Verifichiamo la relazione finale dell’esperto: controlliamo che dichiari espressamente trattative condotte secondo correttezza e buona fede e soluzioni dell’art. 23 non praticabili, e che sia coerente con i dati aziendali, come richiesto dalla Cassazione.
  2. Calcoliamo il termine di 60 giorni dalla data effettiva di comunicazione della relazione finale e impostiamo, se necessario, una domanda con riserva da depositare in tempo utile.
  3. Accertiamo i presupposti a monte: ricostruiamo l’avvio della composizione, le prospettive iniziali di risanamento e lo svolgimento delle trattative, per anticipare i rilievi del tribunale sull’ammissibilità.
  4. Redigiamo la proposta di cessione dei beni e il piano di liquidazione, con l’eventuale suddivisione in classi e la documentazione dell’art. 39 CCII, insieme ai commercialisti dello staff.
  5. Costruiamo il confronto con la liquidazione giudiziale e verifichiamo che ogni creditore riceva un’utilità concreta, evitando le proposte che la Cassazione ha ritenuto insufficienti.
  6. Valutiamo le offerte per l’azienda o i suoi rami da inserire nel piano, in vista della verifica sull’assenza di soluzioni migliori sul mercato prevista dall’art. 25-septies.
  7. Per l’impresa minore, accertiamo il possesso dei requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII e confrontiamo concordato semplificato, concordato minore e liquidazione controllata.
  8. Per il creditore, esaminiamo la proposta ricevuta e predisponiamo l’opposizione all’omologazione entro dieci giorni prima dell’udienza, o il reclamo contro il decreto di omologa.
  9. Analizziamo la posizione dei garanti (soci e amministratori fideiussori) e il “dopo” della liquidazione, compresi gli strumenti di sovraindebitamento disponibili per le persone fisiche.
  10. Seguiamo il giudizio in tutti i gradi, dal ricorso in tribunale al reclamo in corte d’appello fino al ricorso per cassazione, quando ammesso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi conosce dall’interno il ruolo dell’esperto sa quali contenuti della relazione finale il tribunale andrà a verificare e come si documentano trattative davvero condotte in buona fede. Per le imprese minori, le competenze di Gestore della crisi e fiduciario OCC permettono di confrontare il concordato semplificato con gli strumenti del sovraindebitamento senza perdere di vista nessuna alternativa.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea. E sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché un piano di liquidazione regge davanti al giudice solo se i numeri e le regole giuridiche dicono la stessa cosa.

Chiusura

Il concordato semplificato non è una scorciatoia né una formalità: è la liquidazione concordata che la legge riserva a chi ha tentato davvero il risanamento con la composizione negoziata, da chiedere entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, senza voto dei creditori ma sotto un controllo giudiziale rigoroso. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che il termine è breve, che la continuità diretta è esclusa, che l’impresa minore può accedervi e che l’omologa richiede un’utilità concreta per ogni creditore cambia le scelte da fare oggi.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera nello stesso percorso di trattative da cui dipende l’accesso al concordato semplificato, ed è avvocato cassazionista, condizione utile in un ambito definito dalle recenti pronunce della Prima Sezione civile. Le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC completano il quadro quando a chiedere lo strumento è un’impresa minore.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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