Tutto comincia con una rata che non si riesce a pagare. Poi arriva la seconda, poi la terza. Il commerciante o l’artigiano rinvia i contributi fissi per pagare i fornitori, il piccolo datore di lavoro trattiene la quota del dipendente ma non la versa, il professionista iscritto alla Gestione separata lascia da parte l’acconto di novembre. Dopo qualche anno, l’estratto conto dell’INPS somma contributi, sanzioni civili e interessi; dall’INAIL arrivano le richieste per i premi non pagati; gli avvisi di addebito passano all’agente della riscossione. A quel punto la domanda diventa una sola: questi debiti si possono cancellare con l’esdebitazione, oppure restano per sempre?
La risposta breve è che, nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), l’esdebitazione riguarda anche i debiti contributivi: l’art. 278 non li esclude e li tratta come gli altri debiti rimasti insoddisfatti. La risposta completa, però, è una cronologia. Conta quando il debito è nato (prima o dopo l’apertura della procedura), se l’INPS e l’INAIL si sono insinuati al passivo, in quale grado sono stati collocati, che fine hanno fatto le sanzioni civili e se dietro i contributi non versati c’è anche un reato. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire.
Questa ricostruzione segue il debito previdenziale lungo tutta la sua vita processuale. Si parte dall’accumulo, si passa per il deposito della domanda, l’apertura della liquidazione controllata o giudiziale, l’insinuazione al passivo, lo stato passivo e il riparto. Poi viene il decreto di esdebitazione, con i 30 giorni per il reclamo. Infine si vedono le conseguenze su pensione, estratto conto e DURC.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’esdebitazione è il punto di arrivo delle procedure di sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno la fase in cui si forma l’elenco dei creditori e quella in cui si discute che cosa diventa inesigibile. Quando il debito contributivo nasce da un’impresa, si aggiunge la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). Per la parte contributiva e fiscale lavora con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che coordina.
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La mappa temporale: dal primo contributo non versato al decreto che lo rende inesigibile
Prima di entrare nelle singole tappe conviene guardare l’intero percorso dall’alto. I tempi indicati sono quelli fissati dal CCII per la liquidazione controllata, cioè la procedura liquidatoria del sovraindebitato: consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo. Per l’imprenditore sopra soglia la procedura è la liquidazione giudiziale. Il calendario è simile, ma le regole dell’esdebitazione sono quelle dell’art. 281, illustrate nella sezione sui binari paralleli.
Una premessa vale per tutto il calendario. I termini corrono anche in agosto. L’art. 9, comma 1, del CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Chi conta i giorni di un reclamo “saltando” agosto, come si fa nelle cause ordinarie, sbaglia il calcolo.
| Tappa | Quando | Cosa accade ai debiti INPS e INAIL | Termine che si attiva |
|---|---|---|---|
| 1. Accumulo | Mesi o anni prima della domanda | Contributi non versati, sanzioni civili, avvisi di addebito | Prescrizione dei contributi (con effetto estintivo) |
| 2. Giorno 0 | Deposito del ricorso con l’OCC | I debiti vengono fotografati nell’elenco dei creditori | Dal deposito si sospendono gli interessi, salvo i crediti privilegiati (art. 268 c.5) |
| 3. Apertura | Sentenza di apertura della liquidazione controllata | Stop alle azioni individuali; i beni passano al liquidatore | Termine per le domande dei creditori, non oltre 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d) |
| 4. Insinuazione | Entro il termine fissato in sentenza | INPS e INAIL chiedono l’ammissione al passivo con privilegio | Termine assegnato dal tribunale |
| 5. Stato passivo | Dopo il progetto del liquidatore | Si decidono gradi, sanzioni, interessi | 15 giorni per le osservazioni; 8 giorni per il reclamo ex art. 133 (art. 273) |
| 6. Durante la procedura | Dall’apertura alla chiusura | I contributi nuovi restano fuori dal concorso | Ogni scadenza contributiva ordinaria |
| 7. Riparto | Dopo le vendite | L’ente incassa secondo il grado | 15 giorni per le osservazioni al progetto di riparto (art. 275 c.5) |
| 8. Istanza di esdebitazione | Alla chiusura o decorsi 3 anni dall’apertura | INPS e INAIL possono presentare osservazioni | 15 giorni dalla comunicazione del liquidatore (art. 282 c.1) |
| 9. Decreto | Provvedimento motivato del tribunale | I residui diventano inesigibili, salve le eccezioni | 30 giorni per il reclamo (art. 282 c.3) |
| 10. Dopo il decreto | Mesi e anni successivi | Estratto conto, pensione, DURC, nuovi avvisi | Termini dell’eventuale opposizione a nuovi atti |
Le dieci tappe che seguono corrispondono, una per una, alle righe di questa tabella. Il filo conduttore è sempre lo stesso: in ogni momento bisogna sapere che cosa si può ancora fare e che cosa, invece, non si può più recuperare.
Mesi o anni prima: il debito previdenziale si forma (e cambia natura)
Cosa succede
Il debito con l’INPS non nasce tutto insieme. Si stratifica. Per il lavoratore autonomo iscritto alle gestioni artigiani o commercianti ci sono i contributi fissi, calcolati sul reddito minimale e divisi in rate periodiche, e poi i contributi a percentuale sul reddito che eccede il minimale, versati con le scadenze delle imposte sui redditi. Per il professionista senza cassa iscritto alla Gestione separata il contributo è una percentuale del reddito professionale, versata anch’essa con acconti e saldo. Se l’impresa ha dipendenti, ogni mese il datore deve versare sia la quota a proprio carico sia quella trattenuta in busta paga al lavoratore. All’INAIL, infine, sono dovuti i premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Quando il versamento non arriva alla scadenza, il debito cresce per conto suo. Sul contributo non pagato maturano le sanzioni civili dell’art. 116 della L. 388/2000, che non richiedono alcun atto di irrogazione. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 12155 del 30 aprile 2026, hanno descritto le sanzioni civili come una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, che sorge per legge alla scadenza del termine di pagamento. Questo legame con il contributo cui si riferiscono resta anche dopo che la sanzione è stata richiesta.
Trascorso un certo tempo, l’INPS forma l’avviso di addebito. È l’atto con cui l’Istituto, dal 2011, riscuote i propri crediti (art. 30 del D.L. 78/2010): ha valore di titolo esecutivo ed è affidato all’agente della riscossione. Anche i premi INAIL non pagati finiscono nella riscossione coattiva. Da questo momento il debitore può ricevere intimazioni, pignoramenti presso terzi, fermi amministrativi.
La norma
Il debito contributivo ha natura pubblicistica. Nell’ordinanza n. 17188 del 21 giugno 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito che le obbligazioni per premi e contributi sono assimilabili a quelle tributarie: nascono dalla legge, sono destinate a enti pubblici, e la retribuzione è solo il criterio per calcolarle. La stessa ordinanza ricorda che l’inadempimento contributivo è sanzionato in modo speciale, con le sanzioni civili dell’art. 116 L. 388/2000 e, nei casi previsti, anche con sanzioni penali.
I termini che si attivano
Il termine che conta di più, in questa fase, è la prescrizione dei contributi. In materia previdenziale la prescrizione funziona in modo diverso rispetto ai debiti civili. La Cassazione (n. 6154/2024, richiamata nell’ordinanza 17188/2024) ha confermato che, una volta maturata, la prescrizione estingue il credito e non si limita a impedire di farlo valere. Inoltre le parti non possono disporne: l’ente non può incassare contributi prescritti e il debitore non può rinunciare alla prescrizione. La durata del termine e gli atti che lo interrompono vanno verificati sulla singola posizione, anno per anno. Ogni annualità prescritta è un debito che non entrerà più nel passivo.
Cosa può fare il debitore ora
Prima di qualsiasi procedura, il lavoro da fare è la ricostruzione. Bisogna chiedere l’estratto conto contributivo e la situazione debitoria all’INPS, l’estratto di ruolo o la situazione dei carichi all’agente della riscossione, la posizione assicurativa all’INAIL. Poi si confronta ogni importo con le notifiche ricevute. È la finestra in cui si individuano contributi prescritti, avvisi di addebito non notificati o notificati male, sanzioni calcolate in misura non dovuta. Sono contestazioni che costano poco ora e molto dopo, perché nel concorso la prova delle notifiche diventa un problema del creditore, ma solo se qualcuno la solleva.
È anche il momento in cui distinguere i debiti per tipologia: contributi propri dell’autonomo; contributi dei dipendenti, separando la quota a carico del datore da quella trattenuta al lavoratore; premi INAIL; sanzioni civili; interessi. Questa separazione, che sembra pedanteria contabile, decide più avanti il grado del privilegio e il trattamento nell’esdebitazione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è pagare “qualcosa” all’INPS in modo disordinato, magari con rateazioni subito abbandonate, senza sapere a quali annualità vengono imputati i versamenti. Un pagamento parziale può avere effetti sulla prescrizione e sul riconoscimento del debito. Un altro errore, più grave, è continuare a trattenere le quote dei dipendenti senza versarle: è la condotta che può avere rilievo penale (se ne parla alla tappa 6).
Quanto dura realmente
Questa fase non ha una durata legale: può durare due anni o dieci. In pratica, chi arriva a una procedura di sovraindebitamento con debiti previdenziali ha spesso alle spalle diversi anni di contributi non versati. Spesso parte di quei debiti è già in mano all’agente della riscossione, parte è ancora nei sistemi dell’INPS e parte, la più recente, non è stata nemmeno richiesta.
Giorno 0: il deposito della domanda e la fotografia dei debiti previdenziali
Cosa succede
Siamo al giorno 0. Il debitore, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), deposita il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata (art. 268 CCII). In alternativa, se ci sono le condizioni, deposita una domanda di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Alla domanda è allegato l’elenco dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione. In questo elenco i debiti verso INPS e INAIL devono comparire separati per titolo e con il privilegio che, secondo il debitore e l’OCC, spetta a ciascuno.
L’OCC redige la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore. Per i debiti previdenziali questa relazione è delicata. Un lungo indebitamento verso enti pubblici è uno dei fatti che un tribunale può leggere come segno di colpa grave, e la colpa grave conta poi nell’esdebitazione. La relazione deve quindi spiegare perché i contributi non sono stati pagati: calo del fatturato, crediti non incassati, malattia, crisi del settore. Non può limitarsi a registrare il debito.
La norma
Per la liquidazione controllata il presupposto è il sovraindebitamento (art. 2, comma 1, lett. c) CCII). Quando la domanda è del debitore persona fisica, l’art. 268, comma 3, richiede che l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Se attivo non ce n’è, la strada è un’altra: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283).
Nella procedura di ristrutturazione del consumatore l’art. 68, comma 4, prevede che l’OCC, entro 7 giorni dall’incarico, ne dia notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che hanno 15 giorni per comunicare il debito accertato. Gli avvisi di addebito INPS affidati all’agente della riscossione passano così al vaglio fin dall’inizio. Nella liquidazione controllata la ricognizione è comunque necessaria, perché l’elenco dei creditori deve essere completo.
I termini che si attivano
Dal deposito della domanda si sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura della procedura. La sospensione non vale per i crediti garantiti da privilegio, come dispone l’art. 268, comma 5, che richiama le regole del codice civile sull’estensione del privilegio agli interessi. I contributi previdenziali privilegiati continuano dunque a produrre interessi, nei limiti fissati dal codice civile. I crediti chirografari, compresa la parte di sanzioni civili che non gode di privilegio, li vedono invece fermarsi.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno 0 è l’ultima occasione in cui il debitore decide da solo come presentare il proprio debito previdenziale. In concreto deve:
- indicare tutti i debiti, anche quelli non ancora richiesti con avviso di addebito (per esempio i contributi dell’ultimo anno), perché un creditore che non partecipa al concorso viene trattato peggio nell’esdebitazione;
- separare contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), altri contributi minori, premi INAIL e sanzioni, perché avranno gradi diversi;
- segnalare nella relazione dell’OCC le annualità che ritiene prescritte o non dovute, così che il liquidatore possa contestarle in sede di verifica;
- documentare le ragioni del mancato pagamento, per prevenire l’obiezione di colpa grave.
Per il consumatore c’è un’avvertenza in più. Dopo il D.Lgs. 136/2024 l’art. 2 definisce consumatore chi accede agli strumenti di regolazione per i debiti contratti in quella qualità. I contributi dovuti come artigiano, commerciante o professionista non sono debiti da consumatore. Chi ha chiuso la partita IVA e ha soprattutto debiti contributivi dell’attività passata deve quindi valutare la liquidazione controllata o, se in attività, il concordato minore.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è l’elenco “ottimista”: si inseriscono solo gli avvisi di addebito già notificati e si dimenticano i contributi più recenti o i premi INAIL. Il risultato si vede tre anni dopo, quando l’ente che non ha partecipato al concorso si presenta con un credito che l’esdebitazione copre solo in parte (art. 278, comma 2). Il secondo calendario delle simulazioni mostra quanto può costare.
Quanto dura realmente
Tra il conferimento dell’incarico all’OCC e il deposito passano di solito alcune settimane, a volte qualche mese. Il tempo dipende soprattutto dalla rapidità con cui arrivano gli estratti dell’INPS, dell’INAIL e dell’agente della riscossione e dalla completezza dei documenti del debitore.
Il giorno dell’apertura: la sentenza e lo stop alle azioni individuali
Cosa succede
Il tribunale, verificati i presupposti, dichiara aperta la liquidazione controllata con sentenza. Nomina il giudice delegato e il liquidatore e ordina la consegna dei beni. Assegna poi ai creditori un termine per presentare la domanda di ammissione al passivo. Da questo momento l’INPS e l’INAIL non possono più recuperare il credito con le proprie forze, cioè con l’avviso di addebito, il pignoramento presso terzi o il fermo dell’auto. Devono passare per il concorso, come tutti gli altri creditori.
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il patrimonio del debitore è affidato al liquidatore. Restano fuori, per l’art. 268, comma 4, i crediti impignorabili, e la parte di stipendio, pensione o reddito da lavoro che il giudice indica come necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia. Per il commerciante o l’artigiano che continua a lavorare questo è il punto pratico: una parte del suo reddito resta a lui, il resto va alla procedura.
La norma
L’art. 270, comma 2, lett. d) CCII stabilisce che il termine per le domande dei creditori non può superare i 90 giorni. L’art. 270, comma 5, richiama tra l’altro l’art. 150, che nella liquidazione giudiziale vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura. Per gli enti previdenziali, quindi, la sentenza segna la fine della riscossione individuale sui beni della procedura e l’inizio della riscossione concorsuale.
I termini che si attivano
Il termine per le domande di ammissione è fissato dalla sentenza e non può superare i 90 giorni. È un termine dei creditori, non del debitore: per l’INPS e l’INAIL decide se il loro credito entra nel concorso in modo tempestivo. Dalla data della sentenza decorrono anche i tre anni dopo i quali l’esdebitazione può operare anche se la procedura non è chiusa (art. 279 e art. 282, comma 1). Chi si segna la data della sentenza di apertura si è già segnato la data a partire dalla quale potrà chiedere l’esdebitazione.
Dalla stessa data decorrono i tre anni dell’art. 272, comma 3: la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque, per l’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura. Per il comma 3-bis i beni sopravvenuti sono acquisiti fino all’esdebitazione.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve consegnare i beni, collaborare con il liquidatore e fornire tutte le informazioni utili. Non è una formalità. L’art. 280, lett. c), richiamato dall’art. 282, comma 2, esclude l’esdebitazione per chi ostacola o rallenta la procedura o non fornisce agli organi le informazioni e i documenti necessari.
Sul fronte previdenziale la mossa utile è trasmettere subito al liquidatore la documentazione già raccolta: estratti, avvisi di addebito, relate di notifica, ricevute di pagamenti parziali. Il liquidatore esaminerà le domande dell’INPS e dell’INAIL e potrà contestare, se ne ha gli elementi, gli importi prescritti o non dovuti.
Va comunicata subito anche la sentenza di apertura all’agente della riscossione, quando ci sono pignoramenti presso terzi in corso sullo stipendio o sul conto, perché quegli atti non possono proseguire sui beni della procedura.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è credere che con la sentenza “i debiti siano congelati” in senso assoluto, anche per il futuro. Il congelamento riguarda i crediti anteriori. Il commerciante che continua a lavorare durante la procedura continua a maturare contributi, mese per mese. Quei contributi non entrano nel concorso e non saranno coperti dall’esdebitazione. Se non li paga, l’INPS potrà chiederli con gli strumenti ordinari, nei limiti in cui il reddito non è attratto alla procedura.
Quanto dura realmente
L’apertura richiede di solito da qualche settimana a qualche mese dal deposito, secondo il carico del tribunale e le eventuali integrazioni richieste. Nella pratica non sono rari i rinvii per completare la relazione dell’OCC, che la Cassazione considera requisito di ammissibilità soggetto a un controllo sostanziale del giudice. Lo ha detto l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026, che però esclude che per aprire la liquidazione controllata serva un giudizio di meritevolezza.
Entro il termine fissato in sentenza (al massimo 90 giorni): INPS e INAIL si insinuano al passivo
Cosa succede
Il calendario ora corre per i creditori. Entro il termine fissato dalla sentenza l’INPS e l’INAIL presentano al liquidatore la domanda di ammissione al passivo. Indicano l’importo, il titolo (contributi di una certa gestione e di certi periodi, sanzioni civili, interessi, premi) e il privilegio richiesto. Di regola l’INPS si insinua per tutte le posizioni: contributi propri dell’autonomo, contributi dei dipendenti, eventuali somme della Gestione separata. A queste aggiunge le sanzioni civili calcolate fino alla data di apertura e, per i crediti privilegiati, gli interessi che continuano a decorrere.
La norma: il privilegio dei contributi
Il codice civile assegna ai contributi due privilegi distinti, con gradi diversi. Sono le norme che decidono quanto l’ente previdenziale incasserà nel riparto.
- Art. 2753 c.c. Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il grado è quello dell’art. 2778, n. 1, cioè uno dei primi. Il testo vigente (pagina Brocardi aggiornata al 29 aprile 2026) è quello introdotto dalla L. 426/1975.
- Art. 2754 c.c. Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle IVS, nonché gli accessori relativi a questi crediti e a quelli dell’articolo precedente, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Il grado è quello dell’art. 2778, n. 8.
La nota redazionale di Brocardi all’art. 2754 chiarisce che per “accessori” si intendono le somme aggiuntive dovute quando il datore non salda i contributi, cioè le sanzioni civili. Ne derivano tre conseguenze pratiche:
- i contributi IVS (la parte che finanzia la pensione) stanno al grado n. 1 dell’art. 2778;
- gli altri contributi (per esempio quelli minori dovuti per i dipendenti) e, secondo la classificazione che emergerà dallo stato passivo, i premi INAIL stanno al grado n. 8;
- le sanzioni civili sono privilegiate solo per metà, al grado n. 8; l’altra metà è chirografaria e concorre con banche e fornitori.
Il privilegio non copre tutto ciò che si chiama “previdenza”. La Cassazione ha escluso i contributi dovuti a enti privati di previdenza integrativa nati dalla contrattazione collettiva e non dalla legge: per esempio una Cassa Edile (Cass. sez. I, sent. n. 25173 del 14 dicembre 2015) o un fondo integrativo (Cass. sez. VI-1, ord. n. 3878 dell’8 febbraio 2019). Sono invece privilegiati i contributi integrativi dovuti alle casse professionali che gestiscono una previdenza obbligatoria per i propri iscritti (Cass. sez. VI-1, ord. n. 33787 del 16 novembre 2022, su INARCASSA).
Il caso del lavoratore autonomo
Gli artt. 2753 e 2754 parlano di privilegio “sui mobili del datore di lavoro”. L’artigiano o il commerciante che non ha dipendenti, però, deve i contributi per sé stesso. La giurisprudenza ha esteso il privilegio anche a questi crediti. Nella massima riportata da Brocardi, la Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 2271 del 5 marzo 1991) ha applicato il privilegio degli artt. 2754 e 2778 n. 8 ai crediti dell’Istituto per contributi e accessori dovuti da artigiani o commercianti. Un’altra massima riportata nella stessa pagina (Cass. n. 1435/1993) ha ricondotto alla nozione di datore di lavoro anche i rapporti di lavoro autonomo. La collocazione precisa dei contributi IVS degli autonomi e di quelli della Gestione separata va quindi verificata nella singola domanda dell’INPS, confrontando il grado richiesto con quello che la giurisprudenza riconosce. È uno dei punti su cui il liquidatore può proporre una collocazione diversa da quella chiesta dall’ente.
I termini che si attivano
Il termine per l’INPS e l’INAIL è quello della sentenza, mai superiore a 90 giorni. Se l’ente lo lascia scadere, può presentare una domanda tardiva, con le regole e i limiti previsti dal Codice. Se invece non partecipa affatto al concorso, si applica l’art. 278, comma 2: l’esdebitazione, verso i creditori anteriori che non hanno partecipato, opera solo per la parte che eccede la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il debitore non presenta domande, ma può fare due cose utili. Può segnalare al liquidatore, prima che sia redatto il progetto di stato passivo, gli errori della domanda dell’ente: annualità prescritte, contributi già pagati, sanzioni calcolate su periodi sbagliati, privilegio chiesto per intero sulle sanzioni civili. Può inoltre verificare che l’ente abbia ricevuto la comunicazione del liquidatore e che non ci siano crediti dimenticati. Può sembrare strano che il debitore abbia interesse a far insinuare il proprio creditore. Ma un credito previdenziale insinuato e trattato nel concorso diventa inesigibile per intero nella parte non soddisfatta, mentre un credito rimasto fuori conserva la quota corrispondente alla percentuale dei creditori di pari grado.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è non leggere la domanda dell’INPS. Le domande degli enti sono spesso generate dai sistemi informatici e comprendono tutto ciò che risulta nelle banche dati, compresi importi già sgravati, annualità coperte da prescrizione e sanzioni calcolate in misura piena. Ogni euro ammesso in privilegio al grado n. 1 è un euro sottratto a tutti gli altri creditori. Nel caso del garante, è anche un euro in più che il fideiussore potrà sentirsi chiedere (art. 278, comma 6).
Quanto dura realmente
Gli enti previdenziali presentano le domande quasi sempre a ridosso della scadenza. Non è raro che la domanda dell’INPS arrivi negli ultimi giorni del termine e che venga poi integrata.
Dal progetto di stato passivo ai 15 giorni di osservazioni: sanzioni civili, interessi e gradi
Cosa succede
Raccolte le domande, il liquidatore forma il progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati. È il momento in cui si decide, nero su bianco, quanto è dovuto all’INPS e all’INAIL e con quale grado. Il liquidatore può ammettere integralmente, ammettere in parte, escludere, o riconoscere il credito in chirografo anziché in privilegio.
La norma
L’art. 273 CCII prevede 15 giorni per le osservazioni al progetto di stato passivo. Contro lo stato passivo reso esecutivo si propone reclamo ex art. 133 entro 8 giorni, e contro la decisione sul reclamo il ricorso per cassazione entro 30 giorni. Sono termini brevi e perentori, e corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
Le sanzioni civili: accessorie, ma di che tipo?
La questione delle sanzioni civili è il punto in cui la cronologia della procedura incontra quella dell’esdebitazione. L’art. 278, comma 7, lett. b) esclude dall’esdebitazione le sanzioni penali e le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti. Se le sanzioni civili fossero sanzioni amministrative autonome, resterebbero dovute anche dopo l’esdebitazione. Se invece seguono il contributo cui si riferiscono, ne condividono la sorte.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 12155/2026 offre la chiave di lettura. Le sanzioni civili sorgono automaticamente per legge alla scadenza del contributo, conservano un vincolo funzionale con l’obbligazione cui si riferiscono e non sono assimilabili alle sanzioni amministrative o tributarie. Già le Sezioni Unite del 2015 (n. 5076 del 13 marzo 2015), richiamate nella sentenza del 2026, avevano collocato le somme aggiuntive tra le sanzioni civili. Ne deriva una lettura che a noi pare la più coerente: le sanzioni civili non sono “sanzioni amministrative pecuniarie” nel senso dell’art. 278, comma 7, e comunque sono accessorie al contributo; se il contributo diventa inesigibile, lo diventano anche loro.
Lo conferma, per analogia, il decreto del Tribunale di Torino del 9 aprile 2026 (noto da una sintesi di Eutekne, senza numero). In una liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore, ha incluso nell’esdebitazione una sanzione tributaria accessoria, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Manca, a quanto ci risulta, una pronuncia con estremi certi che dica la stessa cosa per le sanzioni civili INPS. Per questo il punto va presentato al tribunale con argomenti, non dato per scontato.
La sentenza n. 12155/2026 ha anche precisato il regime della riduzione delle sanzioni nel testo dell’art. 116 anteriore al D.L. 19/2024. Nei casi di oggettiva incertezza interpretativa si applica una sanzione ridotta, se il contributo è versato entro il termine che l’ente può fissare già durante l’incertezza. La riduzione fino agli interessi legali prevista dal comma 15 non è automatica: l’ente la gradua secondo diversi fattori, tra cui la situazione patrimoniale del debitore. In sede di stato passivo può valere la pena verificare se ci sono i presupposti per chiedere la misura ridotta. L’art. 116 è stato poi modificato dal D.L. 19/2024, e le misure vigenti vanno controllate sul testo aggiornato.
Gli interessi
Gli interessi sui crediti privilegiati continuano a decorrere dopo il deposito della domanda (art. 268, comma 5) nei limiti stabiliti dal codice civile. Quelli sui crediti chirografari si fermano. La conseguenza pratica è che nella domanda dell’INPS gli interessi dopo l’apertura vanno controllati solo sulla parte privilegiata.
Cosa può fare il debitore ora
I 15 giorni per le osservazioni sono la finestra difensiva più importante di tutta la procedura per chi ha debiti previdenziali. Lì si gioca la differenza tra un credito ammesso al grado n. 1 e lo stesso credito degradato in chirografo, tra sanzioni privilegiate per intero e sanzioni privilegiate al 50%, tra annualità prescritte escluse e annualità prescritte ammesse solo perché nessuno le ha contestate. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta le osservazioni allo stato passivo già pensando all’esdebitazione e all’eventuale ricorso per cassazione, perché un errore lasciato passare qui non si corregge più. La prescrizione, per esempio, si può eccepire in sede di verifica. Una volta che lo stato passivo è definitivo, il credito ammesso resta tale ai fini del riparto.
Chi sia legittimato a presentare le osservazioni e in quali forme va verificato sul testo dell’art. 273 e sulle comunicazioni del liquidatore. In ogni caso il debitore può e deve segnalare al liquidatore gli errori prima e durante questa fase. Il liquidatore, che ha la funzione di verificare i crediti, è il primo destinatario delle contestazioni documentate.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è rinunciare a discutere perché “tanto alla fine si esdebita tutto”. Non è così, per tre motivi. Il riparto avviene secondo lo stato passivo: un credito INPS gonfiato al grado n. 1 assorbe risorse che sarebbero andate ad altri. I fideiussori e i coobbligati non sono liberati dall’esdebitazione (art. 278, comma 6), e quanto più alto è il credito ammesso, tanto più esposto resta il garante. Infine, se la procedura viene revocata o l’esdebitazione negata, lo stato passivo resta il riferimento.
Quanto dura realmente
Tra la scadenza del termine per le domande e lo stato passivo esecutivo passano di solito alcuni mesi, secondo il numero di creditori e la presenza di contestazioni. Le domande degli enti pubblici sono spesso quelle che richiedono più tempo di verifica, perché vanno confrontate con estratti e relate di notifica.
Durante la liquidazione: i contributi che maturano dopo l’apertura (e il rischio penale delle ritenute)
Cosa succede
Sono passati sei mesi dalla sentenza di apertura. La procedura lavora sulle vendite, il debitore continua a vivere e, molto spesso, a lavorare. Il commerciante che tiene aperto il negozio, l’artigiano che continua a fare installazioni, il professionista che continua a fatturare restano iscritti alle rispettive gestioni previdenziali. Ogni contributo che scade dopo l’apertura è un debito nuovo, estraneo al concorso. L’esdebitazione non lo cancellerà, perché l’art. 278, comma 1, rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, cioè quelli che vi hanno partecipato o avrebbero potuto parteciparvi in quanto anteriori.
C’è poi il capitolo dei dipendenti. Se il debitore ha avuto lavoratori, nel passivo possono esserci anche contributi relativi alla loro retribuzione, comprese le quote trattenute in busta paga e non versate. È qui che il debito previdenziale può incrociare il diritto penale.
La norma: l’omesso versamento delle ritenute previdenziali
L’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983 (convertito dalla L. 638/1983, modificato dall’art. 23 del D.L. 48/2023) punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori. Secondo la ricostruzione della Corte costituzionale nella sentenza n. 103 del 2025 (decisa il 10 giugno 2025, depositata l’8 luglio 2025), oltre la soglia di 10.000 euro annui il fatto è punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro. Se l’importo omesso non supera 10.000 euro annui, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata sulla sanzione amministrativa minima. Ha sottolineato il particolare disvalore di una condotta che trattiene somme già parte della retribuzione e destinate a prestazioni essenziali. Le difficoltà economiche del datore, ha aggiunto, contano per l’elemento soggettivo e non per la misura della sanzione.
La legge prevede anche meccanismi di non punibilità o di regolarizzazione legati al pagamento successivo alla contestazione. Le loro condizioni e i termini vanno letti sul testo vigente e sull’atto ricevuto, senza affidarsi a formule generiche.
I termini che si attivano
In questa fase i termini sono quelli ordinari: le scadenze dei contributi correnti, mese per mese o rata per rata, e i termini degli eventuali atti sanzionatori. Se arriva una contestazione per omesso versamento di ritenute, i termini indicati nell’atto sono autonomi rispetto alla procedura e vanno rispettati comunque.
Cosa succede all’esdebitazione se c’è un reato o una sanzione
Tre piani vanno tenuti distinti, perché l’esdebitazione li tratta in modo diverso.
- Il debito contributivo (comprese le quote trattenute ai dipendenti e non versate) è un credito dell’INPS come gli altri. Se è anteriore all’apertura entra nel concorso e la parte non soddisfatta diventa inesigibile con l’esdebitazione. La Cassazione, già nel regime della legge fallimentare, aveva escluso che i debiti previdenziali fossero sottratti all’esdebitazione per la loro natura pubblicistica (Cass. n. 4844/2016, depositata l’11 marzo 2016). L’art. 278, comma 7, del CCII non li inserisce tra le esclusioni.
- La sanzione amministrativa per l’omesso versamento sotto soglia è una sanzione amministrativa pecuniaria. Il dubbio è se possa dirsi “accessoria” al debito contributivo esdebitato. A differenza delle sanzioni civili, nasce da un illecito autonomo e richiede un provvedimento che la applichi. Il rischio concreto è che sia considerata esclusa dall’esdebitazione (art. 278, comma 7, lett. b), e quindi dovuta anche dopo. Non abbiamo trovato pronunce con estremi certi sul punto.
- La sanzione penale resta fuori dall’esdebitazione per espressa previsione dell’art. 278, comma 7, lett. b). La responsabilità penale segue le proprie regole. Inoltre l’art. 280, lett. a), richiamato dall’art. 282, comma 2, esclude l’esdebitazione per chi è stato condannato con sentenza definitiva per delitti commessi in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo la riabilitazione. Se il procedimento penale è in corso, il tribunale rinvia la decisione sull’esdebitazione fino all’esito. Se un’omessa ritenuta sopra soglia possa rientrare in questa formula è una valutazione da fare sul caso concreto, ma il rischio va messo in conto prima di chiedere l’esdebitazione.
Cosa può fare il debitore ora
Durante la procedura il debitore che continua l’attività deve pagare regolarmente i contributi correnti. Non solo perché quei debiti non saranno esdebitati, ma anche perché un nuovo indebitamento previdenziale durante la liquidazione può essere letto come segno di scarsa diligenza. Per chi ha dipendenti, il versamento delle ritenute correnti è una priorità assoluta. Se ci sono contestazioni per il passato, conviene affrontarle subito con un difensore e valutare le possibilità di regolarizzazione previste dalla legge, coordinandole con il liquidatore.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è pensare che la procedura “copra” anche il presente. Il commerciante che dopo l’apertura smette di versare i contributi fissi, convinto che tutto finirà nell’esdebitazione, si ritrova a fine procedura con un debito INPS nuovo, intero, maggiorato di sanzioni civili e pienamente esigibile.
Quanto dura realmente
Questa fase coincide con la durata della liquidazione: almeno tre anni, se si attende la scadenza dell’art. 282, comma 1. In quei tre anni il commerciante paga in genere una dozzina di rate di contributi fissi, oltre ai saldi e agli acconti a percentuale.
Il DURC durante la procedura
Chi lavora con la pubblica amministrazione o con committenti che lo richiedono deve fare i conti anche con il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Non abbiamo trovato istruzioni dell’INPS aggiornate al CCII sulla regolarità contributiva del debitore in liquidazione controllata. Nel regime precedente, una rassegna del 2015 su EC News riferiva le indicazioni dell’INPS e del Ministero per concordato e fallimento: nel concordato in continuità, dopo la pubblicazione del ricorso, si richiedeva la regolarità dei versamenti correnti. Alcuni tribunali avevano escluso che l’Istituto potesse esigere il pagamento dei debiti anteriori, che il divieto concorsuale impediva di saldare, come condizione per il rilascio. Sono indicazioni di un altro sistema. Il principio pratico che se ne ricava resta però utile: la regolarità si gioca soprattutto sui contributi correnti, ed è su quelli che il debitore deve concentrarsi.
Dopo le vendite: il riparto e quanto riceve davvero l’ente previdenziale
Cosa succede
Siamo, in molte procedure, tra il primo e il secondo anno dall’apertura. Il liquidatore ha venduto i beni (l’auto, l’attrezzatura, la quota di un immobile) e ha acquisito la parte di reddito destinata ai creditori. Redige quindi il progetto di riparto: prima le spese e i compensi prededucibili, poi i creditori privilegiati in ordine di grado, infine i chirografari in proporzione.
La norma
L’art. 275 CCII prevede che il progetto di riparto sia comunicato agli interessati, che hanno 15 giorni per le osservazioni (comma 5). Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo ex art. 124 (comma 6). Il comma 6-bis, introdotto dal correttivo, richiama le norme della liquidazione giudiziale sull’ordine di distribuzione (art. 221) e sui riparti parziali (artt. 223-227, con il limite dell’80% e gli accantonamenti).
L’ordine dei privilegi è quello dell’art. 2778 c.c. I contributi IVS stanno al n. 1. Gli altri contributi e la metà privilegiata degli accessori stanno al n. 8. La metà chirografaria delle sanzioni civili concorre con banche, finanziarie e fornitori.
I termini che si attivano
Quindici giorni per osservare il progetto di riparto; poi il reclamo nelle forme dell’art. 124 contro il provvedimento del giudice delegato. Anche qui niente sospensione feriale.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore ha interesse a controllare il riparto per due ragioni. La prima riguarda i garanti: ogni euro destinato al credito garantito riduce ciò che il fideiussore potrà sentirsi chiedere. La seconda riguarda l’art. 278, comma 2: la percentuale attribuita ai creditori di ciascun grado diventa il parametro per i creditori di pari grado che non hanno partecipato al concorso. Se l’INPS ha dimenticato di insinuare una posizione, la percentuale del grado n. 1 o del grado n. 8 nel riparto dirà quanta parte di quel credito resterà dovuta dopo l’esdebitazione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è non verificare l’imputazione. Se l’INPS riceve una somma nel riparto, va controllato a quali annualità e a quali titoli viene imputata: prima i contributi IVS, poi gli altri, poi le sanzioni. Un’imputazione errata può far sembrare “pagati” contributi che nella posizione assicurativa risultano ancora scoperti, o viceversa.
Quanto dura realmente
Le procedure con poco attivo arrivano spesso a un unico riparto finale. Quelle con un immobile possono richiedere più tempo, legato alla vendita. Non è raro che il riparto avvenga dopo il terzo anno, quando l’esdebitazione è già stata dichiarata. Per questo l’art. 282, comma 2-bis, precisa che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.
Decorsi tre anni dall’apertura: l’istanza di esdebitazione e i 15 giorni di INPS e INAIL
Cosa succede
Da questo momento in poi il tempo lavora a favore del debitore. Decorsi tre anni dalla sentenza di apertura, o prima se la procedura si chiude in anticipo, l’esdebitazione opera. Il tribunale la dichiara con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore (art. 282, comma 1). Se l’esdebitazione opera prima della chiusura, la segnalazione del liquidatore dà atto dei fatti rilevanti per concederla o negarla. L’istanza del debitore è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi al passivo. INPS e INAIL, come ogni creditore ammesso, hanno 15 giorni per presentare osservazioni.
La norma
L’art. 279, comma 1, fissa la condizione temporale: il debitore ha diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura, se antecedente. L’art. 282, comma 2, fissa le condizioni di merito:
- ricorrono le condizioni dell’art. 280: niente condanne definitive per bancarotta fraudolenta o per delitti connessi all’attività d’impresa, salvo riabilitazione; niente distrazioni, passività inesistenti o ricorso abusivo al credito; collaborazione con la procedura; nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine; non più di due esdebitazioni già ottenute;
- il debitore non è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dall’art. 344;
- il debitore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il punto critico: i debiti verso l’INPS come indice di colpa grave?
È qui che i debiti previdenziali possono tornare contro il debitore, non come debiti ma come comportamento. Un ente che ha accumulato per anni contributi non versati può sostenere, nelle osservazioni, che il debitore ha finanziato la propria attività a spese della previdenza pubblica. A suo dire, questo sarebbe un modo colpevole di determinare il sovraindebitamento.
La giurisprudenza offre indicazioni in due direzioni. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con un provvedimento dell’8 novembre 2024 (noto da una rassegna, senza numero), ha formulato già all’apertura un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione. Ha ravvisato colpa grave e malafede nello squilibrio con cui il debitore aveva assunto i debiti e nel lungo indebitamento verso enti pubblici. È però un orientamento isolato e in tensione con la Cassazione. Con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 e l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026, la Prima Sezione ha chiarito che la condotta del debitore non può impedire l’apertura della liquidazione controllata: la negligenza e l’imprudenza contano nella fase dell’esdebitazione. Con l’ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024 ha affermato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione, se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. L’art. 280, infatti, non contiene più il requisito della soddisfazione almeno parziale dei creditori.
La conseguenza per i debiti contributivi è chiara. Non è il fatto di avere debiti con l’INPS a escludere l’esdebitazione, ma il modo in cui si sono formati. Un mancato versamento dovuto a una crisi documentata è cosa diversa da una scelta sistematica di non pagare mentre si sostenevano spese non necessarie.
I termini che si attivano
Tre anni dalla sentenza di apertura: da quel giorno l’esdebitazione può essere chiesta. Se il terzo anniversario cade di sabato o di domenica, conviene depositare l’istanza dal primo giorno lavorativo. Dalla comunicazione dell’istanza ai creditori decorrono i 15 giorni per le osservazioni. Il termine dei cinque anni dell’art. 280, lett. d), si conta a ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione, non dalla domanda.
Cosa può fare il debitore ora
L’istanza di esdebitazione è il momento in cui il debitore racconta la storia dei propri debiti previdenziali al giudice, prima che lo facciano INPS e INAIL. Conviene allegare, o richiamare dalla relazione dell’OCC e dalle relazioni del liquidatore, i documenti che spiegano le cause del mancato versamento. Conviene anche mostrare che durante la procedura i contributi correnti sono stati pagati e indicare la collaborazione prestata. Se l’INPS presenta osservazioni, il debitore deve poterle contraddire con fatti, non con formule.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è aspettare. L’esdebitazione “opera” per legge, ma va dichiarata. Chi non presenta l’istanza e confida nella segnalazione del liquidatore rischia di lasciar passare mesi in cui l’INPS può continuare a considerare esigibile il debito. Peggio, chi lascia correre senza aver regolato le contestazioni penali o amministrative rischia un rinvio della decisione (art. 280, lett. a, secondo periodo).
Quanto dura realmente
Tra l’istanza e il decreto passano di solito da alcune settimane a qualche mese: 15 giorni per le osservazioni, poi i tempi del tribunale. Quando l’INPS o l’INAIL presentano osservazioni articolate i tempi si allungano, perché il tribunale deve valutarle nel decreto motivato.
Il decreto e i 30 giorni per il reclamo: che cosa diventa inesigibile
Cosa succede
Il tribunale emette il decreto motivato. Il decreto che riguarda il consumatore o il professionista è pubblicato in un’area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia; quello che riguarda l’imprenditore è iscritto nel registro delle imprese (art. 282, comma 1). Il decreto, sia quando concede l’esdebitazione sia quando accerta le preclusioni del comma 2, è comunicato ai creditori ammessi e al debitore.
La norma: l’inesigibilità e i suoi confini
L’art. 278, comma 1, definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti, che comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella procedura. Per i debiti contributivi questo significa, in concreto:
- i contributi anteriori ammessi al passivo e non pagati nel riparto non possono più essere richiesti al debitore: né con nuovi avvisi di addebito, né con la prosecuzione della riscossione, né con compensazioni su prestazioni;
- le sanzioni civili relative a quei contributi seguono la stessa sorte, secondo la lettura illustrata alla tappa 5;
- i contributi e premi INAIL anteriori seguono la stessa regola;
- restano esigibili i contributi sorti dopo l’apertura, le sanzioni penali, le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7, lett. b) e, verso i creditori che non hanno partecipato al concorso, la quota corrispondente alla percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2);
- restano salvi i diritti dell’INPS e dell’INAIL verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278, comma 6). Nelle società di persone, l’esdebitazione della società vale per i soci illimitatamente responsabili (art. 278, comma 5), che devono a loro volta avere i requisiti dell’art. 280 (art. 278, comma 4).
L’art. 278, comma 2, davanti alla Corte costituzionale
La regola del comma 2, che limita l’esdebitazione verso i creditori anteriori non insinuati, è vigente ma contestata. I Tribunali di Verona e Milano ne hanno dubitato alla luce della Direttiva UE 2019/1023. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026), ha restituito gli atti senza esaminare il merito. Ha osservato che i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e che le ordinanze andavano notificate anche a loro. La questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Per chi ha un credito INPS non insinuato, l’esito di quel giudizio può cambiare il conto finale.
I termini che si attivano
Trenta giorni per il reclamo, ai sensi dell’art. 124, dalla comunicazione del decreto (art. 282, comma 3). È un termine speciale, più lungo dei 10 giorni previsti in generale dall’art. 124 per i reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale. Il reclamo spetta ai creditori ammessi (quindi anche a INPS e INAIL) e al debitore. Il calcolo segue le regole ordinarie: se il trentesimo giorno cade di sabato o di domenica, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo. Agosto non si sospende (art. 9, comma 1, CCII).
Cosa può fare il debitore ora
Se il decreto concede l’esdebitazione, il debitore deve trasmetterlo formalmente all’INPS, all’INAIL e all’agente della riscossione, chiedendo l’annotazione dell’inesigibilità sulle posizioni debitorie e lo sgravio dei carichi relativi ai crediti concorsuali. Se il decreto la nega, la finestra per il reclamo è di 30 giorni. Su un punto la Cassazione è divisa: se il provvedimento finale sia ricorribile per cassazione. L’ordinanza n. 30108/2025 e l’ordinanza n. 13228/2026 hanno dato risposte non coincidenti, e la strategia va impostata sapendolo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è considerare chiusa la partita con il decreto. I sistemi informatici degli enti non si aggiornano da soli. Senza una comunicazione formale, l’INPS può continuare a mostrare il debito nell’estratto e l’agente della riscossione può riprendere le azioni sugli avvisi ancora in carico.
Quanto dura realmente
Il decreto diventa stabile dopo 30 giorni dalla comunicazione, se nessuno lo reclama. L’allineamento delle banche dati richiede in genere più tempo e va sollecitato.
Dopo l’esdebitazione: pensione, estratto conto contributivo e DURC
Cosa succede
Il decreto è definitivo. Il debito non c’è più, nel senso che nessuno può più esigerlo. Resta però una domanda che chi ha avuto debiti contributivi si pone subito dopo: quei contributi esdebitati contano per la pensione?
La norma e i suoi limiti
L’esdebitazione agisce sul lato del debito: rende inesigibile il credito dell’ente. Non trasforma in versato ciò che non è stato versato. Per il lavoratore autonomo (artigiani, commercianti, Gestione separata) l’accredito dei periodi ai fini della pensione dipende di regola dall’effettivo pagamento dei contributi. I periodi rimasti scoperti, e poi coperti dall’esdebitazione, rischiano quindi di restare vuoti nell’estratto conto. Su questo punto non abbiamo trovato una pronuncia di legittimità con estremi certi che regoli il rapporto tra esdebitazione e accredito dei contributi. Il tema va verificato sulla singola posizione con l’INPS.
Per i dipendenti del debitore il discorso è diverso. Il loro diritto alla pensione è tutelato da principi propri (l’art. 2116 c.c. sull’automaticità delle prestazioni) entro i limiti della prescrizione. La posizione del lavoratore non dipende quindi soltanto da ciò che il datore ha pagato o dall’esdebitazione del datore.
La sentenza della Cassazione n. 6154/2024 sulla prescrizione suggerisce un’ulteriore cautela. Se i contributi prescritti non possono essere versati, perché la prescrizione estingue il credito e non è disponibile, non si può dare per scontato che contributi resi inesigibili possano essere pagati “volontariamente” in un secondo momento per recuperare il periodo. Prima di qualsiasi scelta conviene presentare all’INPS una richiesta formale e scritta.
Il DURC dopo il decreto
Per chi continua l’attività, il DURC dopo l’esdebitazione dipende da due elementi. Il primo è che la posizione dell’INPS e dell’INAIL registri l’inesigibilità dei debiti concorsuali. Il secondo è che i contributi correnti, sorti dopo l’apertura, siano pagati. Un debito inesigibile non dovrebbe essere considerato un’irregolarità. Ma finché il decreto non è stato acquisito dalle sedi, i controlli automatici possono restituire un esito negativo, e allora bisogna attivarsi con la sede competente. Il DURC si recupera con due cose: l’acquisizione formale del decreto da parte delle sedi e la puntualità sui versamenti correnti.
Cosa può fare il debitore ora
- Scaricare l’estratto conto contributivo e verificare quali periodi risultano scoperti.
- Chiedere all’INPS, per iscritto, se e come quei periodi possono essere coperti: versamenti volontari per il futuro, riscatti dove previsti, eventuale versamento dei contributi esdebitati.
- Controllare che non arrivino nuovi avvisi di addebito per crediti concorsuali e, se arrivano, opporsi nei termini brevi indicati nell’atto, producendo il decreto.
- Tenere in regola i contributi correnti, sia per il DURC sia per non ricadere in un nuovo sovraindebitamento: l’art. 280, lett. d) ed e) limita il numero e la frequenza delle esdebitazioni.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è scoprire il problema della pensione solo al momento della domanda di pensione, quando i periodi scoperti sono ormai lontani e le possibilità di intervento si sono ridotte.
Quanto dura realmente
Gli effetti dell’esdebitazione sono permanenti. I suoi riflessi sull’estratto conto, invece, vanno controllati periodicamente, almeno una volta l’anno nei primi anni.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono dagli stessi numeri e dalla stessa data di apertura. Cambia soltanto il comportamento del debitore alle finestre decisive. Le date sono state controllate: nessuna scadenza cade di sabato o di domenica, e quando il calcolo vi cadeva è stata spostata al lunedì.
Dati comuni. Titolare di una ditta individuale nel commercio, iscritto alla gestione commercianti, con un dipendente part-time fino al 2022. Debiti anteriori all’apertura:
| Voce | Importo | Grado |
|---|---|---|
| Contributi IVS gestione commercianti 2019-2022 | 14.873,60 € | art. 2778 n. 1 |
| Contributi IVS del dipendente 2021-2022 (di cui ritenute trattenute 1.662,30 €) | 5.640,00 € | art. 2778 n. 1 |
| Altri contributi del dipendente | 778,00 € | art. 2778 n. 8 |
| Premi INAIL 2021-2022 | 917,50 € | art. 2778 n. 8 (da verificare) |
| Sanzioni civili INPS (commercianti 3.912,40 € + dipendente 1.204,70 €) e INAIL (143,20 €) | 5.260,30 € | 50% n. 8, 50% chirografo |
| Banche e finanziarie | 47.260,00 € | chirografo |
| Fornitori | 12.815,00 € | chirografo |
Attivo distribuibile dopo le spese prededucibili: 25.250,00 €.
Primo calendario: il debitore che agisce alle finestre giuste
- Martedì 10 gennaio 2023. Incarico all’OCC. Il debitore consegna estratti INPS, INAIL e dell’agente della riscossione, compresi i contributi del dipendente non ancora richiesti con avviso di addebito.
- Martedì 14 marzo 2023. Deposito del ricorso per liquidazione controllata. L’elenco dei creditori separa contributi IVS, altri contributi, premi e sanzioni.
- Mercoledì 17 maggio 2023. Sentenza di apertura. Termine per le domande fissato in 75 giorni (entro il limite di 90).
- Lunedì 31 luglio 2023. Scadenza del termine per le domande. INPS e INAIL si sono insinuati per tutte le posizioni.
- Mercoledì 20 settembre 2023. Progetto di stato passivo. Il debitore aveva segnalato che l’INPS chiedeva il privilegio per l’intero importo delle sanzioni. Il liquidatore le ammette per il 50% al grado n. 8 e per il 50% in chirografo.
- Giovedì 5 ottobre 2023. Scadenza dei 15 giorni per le osservazioni. Nessuna ulteriore contestazione.
- Martedì 24 ottobre 2023. Stato passivo esecutivo.
- Dal 2023 al 2026. Il debitore continua l’attività e paga regolarmente i contributi correnti.
- Riparto. Grado n. 1: 20.513,60 € pagati per intero. Grado n. 8: 778,00 + 917,50 + 2.630,15 = 4.325,65 € pagati per intero. Residuo per i chirografari: 410,75 € su 62.705,15 €, pari a circa lo 0,66%.
- Domenica 17 maggio 2026. Compiono tre anni dall’apertura. Lunedì 18 maggio 2026 il debitore deposita l’istanza di esdebitazione con la documentazione sulle cause del mancato versamento.
- Mercoledì 20 maggio 2026. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi. Giovedì 4 giugno 2026 scadono i 15 giorni per le osservazioni: l’INPS non ne presenta.
- Giovedì 25 giugno 2026. Decreto di esdebitazione, comunicato venerdì 26 giugno 2026. Il trentesimo giorno cade domenica 26 luglio 2026: il termine per il reclamo scade lunedì 27 luglio 2026.
- Esito. Diventano inesigibili circa 2.613 € di sanzioni civili chirografarie residue e circa 59.680 € di debiti bancari e verso fornitori. Tutti i contributi sono stati pagati nel riparto e risultano accreditati. Il debitore trasmette il decreto a INPS, INAIL e agente della riscossione per lo sgravio delle sanzioni residue.
In questa ipotesi i contributi IVS sono stati soddisfatti per intero grazie al grado n. 1. L’esdebitazione ha lavorato soprattutto sulle sanzioni e sui debiti chirografari. È lo scenario più favorevole anche per la pensione, perché i periodi risultano coperti.
Secondo calendario: il debitore che lascia correre
Stessi numeri, stessa sentenza del 17 maggio 2023. Ma l’elenco dei creditori riporta solo gli avvisi di addebito già notificati. I contributi del dipendente (5.640,00 € IVS, 778,00 € altri contributi, 1.204,70 € di sanzioni) non compaiono, e l’INPS non si insinua per quella posizione. Dopo l’apertura il debitore smette di pagare i contributi fissi correnti.
- Martedì 13 febbraio 2024. L’INPS notifica un avviso di addebito per i contributi del dipendente. Il debitore non lo segnala al liquidatore.
- Riparto. Grado n. 1: 14.873,60 € pagati per intero. Grado n. 8: 917,50 + 2.027,80 = 2.945,30 € pagati per intero. Residuo per i chirografari: 7.431,10 € su 62.102,80 €, pari a circa l’11,97%.
- Lunedì 18 maggio 2026. Istanza di esdebitazione. Il 4 giugno l’INPS presenta osservazioni: segnala i contributi correnti non versati dal 2023 e la posizione del dipendente.
- Giovedì 2 luglio 2026. Decreto di esdebitazione, comunicato venerdì 3 luglio 2026. Il trentesimo giorno cade domenica 2 agosto 2026: la scadenza per il reclamo è lunedì 3 agosto 2026, in pieno periodo estivo. Agosto non sospende nulla.
- Martedì 15 settembre 2026. L’INPS notifica un nuovo avviso di addebito. Ecco cosa contiene, in applicazione dell’art. 278, comma 2:
- contributi IVS del dipendente: 5.640,00 €. I creditori di pari grado (n. 1) hanno ricevuto il 100%, quindi nulla di questo credito è esdebitato;
- altri contributi del dipendente: 778,00 €, anch’essi di grado (n. 8) soddisfatto al 100%, quindi interamente dovuti;
- sanzioni civili del dipendente: la metà privilegiata (602,35 €) è interamente dovuta; della metà chirografaria resta dovuto l’11,97%, circa 72,08 €, mentre circa 530,27 € sono esdebitati;
- contributi correnti 2023-2026 non pagati, nell’ipotesi 12.906,80 €, più le sanzioni civili: interamente dovuti, perché posteriori all’apertura.
- Esito. Dopo tre anni di procedura e un decreto di esdebitazione, restano esigibili circa 7.092 € di debiti anteriori e oltre 12.900 € di contributi nuovi. A questi si aggiunge il rischio di una sanzione amministrativa per le ritenute non versate sul dipendente (1.662,30 €): da una volta e mezza a quattro volte l’importo, cioè tra 2.493,45 € e 6.649,20 €. Non è certo che l’esdebitazione la copra.
I due calendari partono dallo stesso giorno e dagli stessi debiti. Il secondo debitore ha ottenuto l’esdebitazione, ma si ritrova con un debito previdenziale di oltre 20.000 €. La differenza non sta nella legge, ma in tre finestre lasciate passare: l’elenco completo dei creditori, il controllo dell’insinuazione e il pagamento dei contributi correnti.
I binari paralleli: come cambia il calendario con un altro strumento
La liquidazione controllata non è l’unica strada. A seconda della situazione, il calendario dei debiti previdenziali si sposta su binari diversi.
Il concordato minore: pagare in parte, con l’INPS che vota
L’imprenditore minore o il professionista che vuole continuare l’attività può proporre un concordato minore (art. 74). L’art. 75, comma 2, consente di soddisfare non integralmente i crediti privilegiati, quindi anche quelli dell’INPS ai gradi n. 1 e n. 8. La condizione è che ricevano non meno di quanto otterrebbero in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. La Cassazione (sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025, secondo la rassegna di Edotto) ha precisato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni.
Il calendario è diverso: il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per comunicare all’OCC l’adesione o il dissenso (art. 78, comma 2, lett. c); il silenzio vale assenso (art. 79, comma 3). Se l’INPS dissente, l’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare anche senza l’adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Occorre che l’adesione sia determinante per la maggioranza e che la proposta sia per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Nel concordato minore il debito previdenziale non si esdebita: si ristruttura. Ciò che il piano prevede di pagare va pagato, e la parte falcidiata è regolata dall’omologazione.
L’esdebitazione del debitore incapiente
Chi non ha nulla da offrire, nemmeno in prospettiva, può chiedere tramite l’OCC l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283). Si ottiene una sola volta e riguarda anche i debiti contributivi. Il calendario è più corto, perché non c’è liquidazione. Il prezzo è una vigilanza di tre anni dal decreto: se sopravvengono utilità ulteriori che consentono l’utile soddisfacimento dei creditori, l’OCC, autorizzato dal giudice, lo comunica ai creditori, che possono agire su quelle utilità (art. 283, commi 1 e 9). Per l’INPS e l’INAIL questo significa che il triennio successivo al decreto resta “aperto”. Nell’incapiente la meritevolezza è requisito espresso: la colpa grave nella formazione dei debiti, compresi quelli previdenziali, preclude il beneficio (art. 283, comma 7). Se le esclusioni dell’art. 278, comma 7, si applichino anche qui è una questione discussa. Il Tribunale di Rovereto (decreto del 15 dicembre 2025) ha applicato all’incapiente le esclusioni della lett. b). Il Tribunale di Milano (decreto del 27 ottobre 2025) non ha indicato eccezioni. Nessuna pronuncia risolve il punto: conviene considerare a rischio le sanzioni amministrative non accessorie.
Una precisazione temporale per chi ha alle spalle un fallimento. La Cassazione, con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha escluso che il debitore già fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, possa chiedere quella dell’incapiente per gli stessi debiti. Gli eventuali debiti contributivi sorti dopo il fallimento restano una questione aperta.
La liquidazione giudiziale dell’imprenditore sopra soglia
Per l’imprenditore che supera le soglie dell’impresa minore la procedura è la liquidazione giudiziale. L’esdebitazione è dichiarata dal tribunale su istanza del debitore insieme al decreto di chiusura, o decorsi tre anni dall’apertura. I creditori hanno 15 giorni per le osservazioni e il reclamo va proposto entro 30 giorni (art. 281). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026), ha chiarito che la “contestualità” con il decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale. L’istanza depositata subito dopo la chiusura può quindi essere decisa con un decreto successivo. Per i debiti INPS e INAIL valgono le stesse regole di grado e di inesigibilità viste sopra.
Il debitore con procedure anteriori al 15 luglio 2022
Se il fallimento o la liquidazione del patrimonio sono stati aperti prima del 15 luglio 2022, l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare o dalla L. 3/2012, anche se l’istanza è successiva (Cass. sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025). Per i debiti previdenziali la differenza non è secondaria. Nel vecchio regime la Cassazione aveva già incluso i contributi nell’esdebitazione (Cass. n. 4844/2016), ma i requisiti erano diversi.
Le 5 finestre critiche
- Il giorno 0: l’elenco completo dei creditori previdenziali. Ogni contributo anteriore, anche non ancora richiesto, deve comparire, separato per titolo e grado. Un credito INPS che resta fuori dal concorso sopravvive all’esdebitazione per la percentuale del suo grado, che per i contributi IVS è spesso il 100%.
- Il termine per le domande: il controllo dell’insinuazione di INPS e INAIL. Il debitore ha interesse a che l’ente si insinui, e si insinui per l’importo giusto. È la finestra in cui segnalare al liquidatore annualità prescritte, pagamenti non considerati e privilegi chiesti per intero sulle sanzioni.
- I 15 giorni per le osservazioni allo stato passivo. Qui si decide se le sanzioni civili sono privilegiate per intero o per metà, se i contributi stanno al grado n. 1 o al n. 8, se le annualità prescritte restano fuori. Dopo, il reclamo ha 8 giorni.
- Ogni scadenza contributiva durante la procedura. I contributi correnti non sono esdebitabili. Pagarli tiene in vita il DURC e la credibilità del debitore, e quindi la sua meritevolezza.
- I tre anni dall’apertura e i 30 giorni dal decreto. Il terzo anniversario apre l’istanza; i 15 giorni delle osservazioni chiedono documenti pronti; i 30 giorni del reclamo corrono anche in agosto. Dopo il decreto si apre l’ultima finestra: comunicarlo agli enti e verificare l’estratto conto.
Le domande sul tempo
Ho debiti INPS di dieci anni fa: entrano ancora nella procedura?
Entrano se non sono prescritti. La prescrizione dei contributi estingue il credito e non può essere rinunciata (Cass. n. 6154/2024). Le annualità prescritte vanno contestate quando l’INPS si insinua al passivo, entro i 15 giorni per le osservazioni allo stato passivo. Dopo, è molto più difficile.
Sono passati tre anni dall’apertura e la procedura non è chiusa: posso già chiedere l’esdebitazione dei contributi?
Sì. L’art. 282, comma 1, la fa operare decorsi tre anni dall’apertura anche se la liquidazione è ancora in corso. L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (comma 2-bis): i beni ancora da vendere saranno venduti e distribuiti.
Ho ricevuto il decreto il 3 luglio: entro quando l’INPS può fare reclamo?
Entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 282, comma 3). Se il trentesimo giorno cade di domenica, la scadenza slitta al lunedì. La sospensione feriale non si applica: un decreto comunicato all’inizio di luglio diventa stabile all’inizio di agosto, non a settembre.
Ho continuato a lavorare durante la liquidazione e non ho pagato i contributi del 2024: saranno esdebitati?
No. Sono debiti sorti dopo l’apertura e non fanno parte del concorso. Restano dovuti per intero, con le sanzioni civili. Conviene regolarizzarli prima dell’istanza di esdebitazione, anche per evitare che l’INPS li usi nelle osservazioni come prova di scarsa diligenza.
Dopo l’esdebitazione, quanto tempo ho per controllare la mia posizione INPS?
Non c’è un termine di legge, ma c’è un’urgenza pratica. Se arrivano nuovi avvisi di addebito per debiti concorsuali, i termini per opporsi sono brevi e decorrono dalla notifica. L’estratto conto contributivo va controllato subito dopo il decreto e poi almeno una volta l’anno.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. I principi sono riformulati.
Tappa 1, la natura del debito
- Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 17188 del 21 giugno 2024. Le obbligazioni per contributi e premi sono assimilabili a quelle tributarie: nascono dalla legge e finanziano enti pubblici, mentre la retribuzione è solo la base di calcolo. L’inadempimento ha un regime sanzionatorio speciale. Rilevanza: spiega perché l’INPS tenta spesso di trattare i propri crediti come “intoccabili”, e perché nel CCII non lo sono.
- Cass. civ. n. 6154/2024 (richiamata nell’ord. 17188/2024). In materia previdenziale la prescrizione maturata estingue il credito e non è disponibile dalle parti. Rilevanza: le annualità prescritte vanno espulse dal passivo, e non si può dare per scontato il versamento volontario di contributi non più dovuti.
Tappe 4 e 5, privilegio e stato passivo
- Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 33787 del 16 novembre 2022. I contributi integrativi dovuti a una cassa professionale che gestisce una previdenza obbligatoria godono del privilegio degli artt. 2753 e 2754 c.c. Rilevanza: per i professionisti iscritti a casse il privilegio non riguarda solo l’INPS.
- Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 3878 dell’8 febbraio 2019. I contributi a enti privati di previdenza integrativa nati dalla contrattazione collettiva non sono privilegiati: il credito è chirografario. Rilevanza: consente di contestare privilegi chiesti senza titolo.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 25173 del 14 dicembre 2015. Stesso principio per i contributi alla Cassa Edile dovuti per contratto collettivo. Rilevanza: per l’artigiano edile, separa i contributi INPS privilegiati da quelli contrattuali.
- Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 2271 del 5 marzo 1991 (massima Brocardi). Il privilegio degli artt. 2754 e 2778 n. 8 si estende ai contributi e accessori dovuti da artigiani e commercianti. Rilevanza: è la base per collocare in privilegio i debiti dell’autonomo che non ha dipendenti. Va verificato caso per caso il grado delle singole voci.
- Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 12155 del 30 aprile 2026. Le sanzioni civili dell’art. 116 L. 388/2000 sorgono automaticamente alla scadenza del contributo, conservano il vincolo funzionale con l’obbligazione principale e non sono assimilabili alle sanzioni amministrative o tributarie. La riduzione del comma 15 va graduata dall’ente. Rilevanza: è l’argomento principale per sostenere che le sanzioni civili seguono il contributo nell’esdebitazione.
- Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 5076 del 13 marzo 2015 (richiamata dalla n. 12155/2026). Le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento appartengono alla categoria delle sanzioni civili. Rilevanza: conferma la natura civile, e non amministrativa, degli accessori contributivi.
Tappa 6, durante la procedura
- Corte costituzionale, sent. n. 103/2025 (decisa il 10 giugno 2025, depositata l’8 luglio 2025). Non è fondata la questione sulla sanzione amministrativa minima per l’omesso versamento di ritenute previdenziali sotto i 10.000 euro annui. La condotta ha un particolare disvalore e le difficoltà economiche contano per l’elemento soggettivo. Rilevanza: sanzione e reato hanno una vita autonoma rispetto al debito contributivo esdebitato.
Tappa 8, istanza e condizioni
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025. La meritevolezza non condiziona l’apertura della liquidazione controllata; negligenza e imprudenza si valutano in sede di esdebitazione. Rilevanza: i debiti previdenziali accumulati non impediscono di entrare nella procedura, ma vanno spiegati al momento dell’istanza.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026. La relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice, ma la condotta del debitore conta nell’esdebitazione. Rilevanza: la relazione dell’OCC deve spiegare i contributi non versati.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024. La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione, salvo condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; il requisito oggettivo non c’è più nell’art. 280. Rilevanza: anche chi paga poco all’INPS nel riparto può essere esdebitato.
- Trib. Ascoli Piceno, 8 novembre 2024 (senza numero, da rassegna). Giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione per colpa grave e malafede, legate anche a un lungo indebitamento verso enti pubblici. Rilevanza: orientamento isolato e in tensione con la Cassazione, ma mostra l’argomento che l’INPS può usare.
Tappa 9, il decreto e i suoi limiti
- Cass. civ., n. 4844/2016 (depositata l’11 marzo 2016). Nel regime della legge fallimentare l’esdebitazione si estende ai debiti previdenziali, strettamente collegati all’esercizio dell’impresa; la loro natura pubblicistica non basta a escluderli. Rilevanza: è il precedente storico che il CCII ha reso testuale, non inserendo i contributi tra le esclusioni dell’art. 278, comma 7.
- Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (senza numero, sintesi Eutekne). In una liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché viene meno con l’obbligazione principale. Rilevanza: argomento per analogia sulle sanzioni civili INPS e INAIL.
- Corte costituzionale, ord. n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026). Restituzione degli atti ai Tribunali di Verona e Milano sull’art. 278, comma 2, per omessa notifica ai creditori ammessi; le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026. Rilevanza: decide la sorte dei crediti INPS non insinuati.
Binari paralleli
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025. L’istanza di esdebitazione di chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolata dalla legge fallimentare (e lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio). Rilevanza: individua le regole applicabili ai debiti contributivi delle vecchie procedure.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione non può chiedere quella dell’incapiente per gli stessi debiti. Rilevanza: chiude una strada per i debiti contributivi già inclusi in un fallimento.
- Corte costituzionale, sent. n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026). Nella liquidazione giudiziale la contestualità tra esdebitazione e chiusura è logico-funzionale. Rilevanza: per l’imprenditore sopra soglia, l’istanza depositata subito dopo la chiusura non è tardiva.
- Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 (rassegna Edotto). Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Rilevanza: l’INPS al grado n. 1 non può essere trattato peggio dei creditori di grado inferiore.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo nella tappa in cui ti trovi. Se sei ancora prima della domanda, lavoriamo sulla ricostruzione; se la procedura è aperta, sul passivo; se sono passati tre anni, sull’istanza; se il decreto è già arrivato, sui suoi effetti.
- Ricostruiamo la posizione previdenziale. Confrontiamo l’estratto conto INPS, la posizione INAIL e i carichi dell’agente della riscossione con le notifiche ricevute, anno per anno e gestione per gestione.
- Individuiamo i contributi prescritti e gli atti viziati. Verifichiamo le relate di notifica degli avvisi di addebito e gli atti interruttivi, e segnaliamo le annualità da contestare.
- Separiamo i debiti per titolo e grado. Distinguiamo contributi IVS, altri contributi, premi INAIL, sanzioni civili e interessi, indicando per ciascuna voce il privilegio degli artt. 2753, 2754 e 2778 c.c.
- Scegliamo lo strumento. Valutiamo con te liquidazione controllata, concordato minore, esdebitazione dell’incapiente o, per l’impresa, la composizione negoziata, in base al peso dei debiti contributivi e alla prosecuzione dell’attività.
- Prepariamo con l’OCC l’elenco dei creditori e la documentazione sulle cause. Raccogliamo i documenti che spiegano il mancato versamento, per prevenire l’obiezione di colpa grave.
- Esaminiamo le domande di INPS e INAIL. Le confrontiamo con la nostra ricostruzione e prepariamo le contestazioni da sottoporre al liquidatore e le osservazioni al progetto di stato passivo nei 15 giorni.
- Coordiniamo il fronte penale e sanzionatorio. Se ci sono ritenute non versate, valutiamo con il difensore penale le possibilità di regolarizzazione e l’impatto sull’art. 280, lett. a).
- Calendarizziamo l’istanza di esdebitazione. Fissiamo la data dei tre anni, depositiamo l’istanza e replichiamo alle osservazioni degli enti entro i tempi della procedura.
- Gestiamo il reclamo e i gradi successivi. Se il decreto è negativo o è reclamato dall’INPS, impostiamo il reclamo nei 30 giorni e valutiamo il ricorso per cassazione, tenendo conto del contrasto sulla ricorribilità.
- Facciamo valere il decreto. Lo trasmettiamo a INPS, INAIL e agente della riscossione, chiediamo lo sgravio dei crediti concorsuali e ci opponiamo agli avvisi di addebito emessi nonostante l’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC. L’esdebitazione dei debiti contributivi si costruisce nelle prime fasi: nell’elenco dei creditori, nella relazione sulle cause, nella verifica del passivo. Chi conosce il lavoro dell’OCC dall’interno sa quali documenti servono perché, tre anni dopo, il tribunale possa dichiarare inesigibili i debiti verso l’INPS e l’INAIL.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue lo stato passivo, l’istanza, l’eventuale reclamo e il ricorso. Non si riparte da zero a ogni fase. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono le posizioni contributive e fiscali, gli avvocati costruiscono le contestazioni e gli atti.
Chiusura
La risposta alla domanda del titolo è sì: nel Codice della crisi i debiti con l’INPS e l’INAIL rientrano nell’esdebitazione, con le loro sanzioni civili. Ma l’esdebitazione arriva alla fine di un calendario, e quel calendario premia chi lo conosce. I contributi anteriori vanno portati tutti nel concorso. I privilegi e le sanzioni vanno discussi nei 15 giorni giusti. I contributi correnti vanno pagati. L’istanza va depositata quando scattano i tre anni e il decreto va fatto valere davanti agli enti. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche quella che si spreca più facilmente.
Lo Studio Monardo segue questi percorsi perché l’esdebitazione è il punto di arrivo delle procedure di sovraindebitamento. L’Avv. Monardo vi opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC, con lo staff di avvocati e commercialisti per la parte contributiva. Da avvocato cassazionista garantisce la continuità della difesa fino all’ultimo grado.
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