Poche materie generano tanta confusione quanto il destino delle bollette e delle spese condominiali dopo l’esdebitazione del debitore incapiente. È comprensibile: si tratta dei debiti più quotidiani che esistano, quelli che arrivano ogni due mesi nella cassetta della posta o che l’amministratore ricorda a ogni assemblea, e intorno a loro si è formato un passaparola fatto di mezze verità. C’è chi è convinto che il decreto del giudice cancelli “tutto, per sempre”, comprese le bollette che arriveranno; c’è chi, all’opposto, pensa che luce, gas e condominio siano debiti “speciali” che nessun tribunale può toccare; c’è chi ha comprato casa all’asta credendo di non dovere un euro al condominio e chi, inquilino in difficoltà, crede che l’esdebitazione lo metta al riparo dallo sfratto.
Il problema è che queste convinzioni hanno conseguenze molto concrete: una fornitura sospesa a metà inverno, un decreto ingiuntivo del condominio notificato a chi pensava di essere liberato, un acquirente che scopre di dover pagare due anni di arretrati altrui. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché si perdono i termini per contestare, si pagano somme non dovute o si smette di pagare somme che invece restano dovute.
In questa guida mettiamo alla prova, uno per uno, i miti più diffusi:
- “L’esdebitazione cancella tutte le bollette, anche quelle future.”
- “Dopo il decreto nessuno può più sospendermi la luce o il gas.”
- “Basta cambiare fornitore, o intestare il contratto a un familiare, e la vecchia morosità sparisce.”
- “Le spese condominiali sono un debito privilegiato e non si esdebitano.”
- “Dopo l’esdebitazione non devo più nulla al condominio.”
- “Chi compra all’asta la casa dell’esdebitato non paga mai gli arretrati condominiali.”
- “L’inquilino esdebitato non può più essere sfrattato per morosità.”
Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di vista di chi la vive da dentro: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera proprio all’interno degli organismi che istruiscono le domande di esdebitazione dell’incapiente e che, per tre anni dopo il decreto, vigilano sulle utilità sopravvenute. Quando il problema si sposta sul condominio, sull’asta o sulla contestazione di un decreto ingiuntivo, entra in gioco l’altra competenza certificata, quella di avvocato cassazionista, che consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Hai bollette arretrate, un condominio che ti chiede somme di anni fa o un decreto di esdebitazione da far valere? Scrivici adesso: tutti i recapiti dello studio sono riportati in fondo a questa pagina.
Mito n. 1: “L’esdebitazione cancella tutte le bollette, anche quelle che arriveranno”
Il mito
“Una volta ottenuta l’esdebitazione, il fornitore di luce, gas, acqua o telefono non può più chiedermi nulla: sono libero da ogni bolletta.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è robusto. L’esdebitazione è, per definizione, la liberazione dai debiti: l’art. 278 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) la descrive come la liberazione che comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti. Per il debitore incapiente, l’art. 283 CCII consente di ottenerla anche senza offrire nulla ai creditori, quando non esiste alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Chi legge queste parole, magari riassunte in un post o in una chat, ne ricava un’idea semplice: “liberazione dai debiti” significa “liberazione da tutti i debiti”. Si aggiunge un fattore psicologico: chi arriva all’esdebitazione ha spesso alle spalle anni di solleciti, e il decreto viene vissuto come un punto finale assoluto.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la dimensione temporale. L’esdebitazione guarda indietro, non avanti.
La realtà
In realtà la norma libera il debitore dai debiti che esistevano al momento rilevante, non da quelli che nasceranno in seguito. Le bollette relative a consumi successivi sono debiti nuovi, che nascono ogni giorno in cui la fornitura prosegue, e restano interamente dovute. Il contratto di somministrazione di energia, gas, acqua o servizi telefonici è un contratto di durata: ogni periodo di consumo genera una nuova obbligazione di pagamento. Il decreto di esdebitazione colpisce le obbligazioni già sorte, rendendole inesigibili; non può, per sua natura, colpire quelle che sorgeranno.
Dove passa, concretamente, la linea di confine? Qui serve precisione. Il Tribunale di Alessandria, con il decreto dell’11 febbraio 2026 (procedura R.G. n. 6/2025), ha dichiarato inesigibili i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso. È un dato molto importante, perché tra il deposito della domanda e il decreto possono passare mesi: nel caso di Alessandria il ricorso era stato depositato il 18 novembre 2025 e il decreto è arrivato quasi tre mesi dopo. Le bollette relative ai consumi di quei mesi “di mezzo” non sono necessariamente coperte, e il loro trattamento dipende dalla data che il singolo decreto assume come riferimento. Il primo controllo da fare, quindi, non è “ho ottenuto l’esdebitazione?”, ma “da quale data il mio decreto rende inesigibili i debiti?”.
Per le bollette c’è un’ulteriore sottigliezza: la data della fattura non coincide con la data del consumo. Una bolletta emessa a gennaio può riferirsi a consumi di ottobre-dicembre; un conguaglio emesso dopo il decreto può riguardare consumi di un anno prima. Ciò che conta, sul piano logico, è il periodo di consumo a cui la somma si riferisce, perché è in quel periodo che l’obbligazione è sorta. Un conguaglio relativo a consumi anteriori alla data di riferimento è, per questa ragione, un debito anteriore anche se la fattura porta una data successiva; un acconto relativo a consumi successivi è un debito nuovo.
Lo stesso vale per il telefono e per internet: le rate residue di un modem o di uno smartphone acquistato a rate prima della domanda, se già maturate come obbligazione, sono debiti anteriori; il canone del mese successivo al decreto, se il contratto prosegue, è un debito nuovo.
La prova
Il testo dell’art. 278 CCII parla di crediti “rimasti insoddisfatti”, formula che presuppone crediti già esistenti. L’art. 283 CCII, per l’incapiente, aggiunge un elemento rivelatore: l’obbligo di pagare il debito se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità rilevanti. Il legislatore, cioè, guarda al debito “anteriore” e lo tiene sotto osservazione per un triennio: non avrebbe alcun senso questa vigilanza se l’esdebitazione riguardasse anche i debiti futuri. Il decreto del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026 conferma in concreto il criterio, ancorando l’inesigibilità ai debiti anteriori al deposito del ricorso.
Cosa rischia chi ci crede
Chi ritiene di essere “libero da ogni bolletta” smette di pagare quelle nuove e, nel giro di pochi mesi, accumula una morosità che non è più coperta da nulla. Peggio: una nuova morosità, successiva al decreto, può essere il segnale di una gestione economica che i creditori o l’OCC osservano con attenzione nel triennio di vigilanza. Non è la morosità in sé a far revocare il beneficio, ma una condotta incoerente con la dichiarata impossibilità di pagare può complicare la posizione del debitore. E soprattutto, la nuova morosità segue la procedura ordinaria del fornitore: messa in mora, riduzione di potenza, sospensione.
Mito n. 2: “Dopo il decreto nessuno può più sospendermi la luce o il gas”
Il mito
“Con l’esdebitazione in mano, il fornitore non può più staccare la fornitura: il giudice mi ha protetto.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità. Un credito inesigibile non può essere preteso: il fornitore che, dopo il decreto, sospendesse la fornitura per costringere il cliente a pagare bollette relative a consumi anteriori starebbe, in sostanza, esercitando una pressione per ottenere ciò che la legge gli impedisce di esigere. Chi ha sentito questo ragionamento lo ha generalizzato: “il fornitore non può staccarmi”. Inoltre, nel linguaggio comune, il decreto viene spesso confuso con le misure protettive che in altre procedure di sovraindebitamento il giudice può concedere (come il divieto di azioni esecutive previsto, ad esempio, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore dall’art. 70 CCII). L’esdebitazione dell’incapiente, però, è un istituto diverso: non è uno scudo generale sul futuro.
La realtà
Vero, ma solo a metà: il decreto impedisce di pretendere le bollette anteriori, non impedisce al fornitore di applicare le regole ordinarie sulla morosità alle bollette nuove.
Per l’energia elettrica e il gas la disciplina della morosità è dettata dall’Autorità di regolazione (ARERA) con due testi integrati: il TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, Allegato A alla delibera 258/2015/R/com) e il TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, delibera ARG/gas 99/11 e successive modifiche). Le condizioni applicate dai venditori, che recepiscono questi testi, prevedono una sequenza precisa: il recupero può partire dopo almeno dieci giorni dalla scadenza della bolletta non pagata; la costituzione in mora è inviata per iscritto con raccomandata o PEC e assegna un termine per pagare (nelle condizioni di un operatore che abbiamo consultato, 40 giorni dalla notifica); scaduto il termine, il venditore chiede al distributore la sospensione, preceduta, quando il contatore lo consente, dalla riduzione della potenza al 15% della disponibile per 15 giorni. Se la sospensione o la riduzione avvengono senza costituzione in mora, o senza rispettare i termini, il cliente ha diritto a indennizzi automatici (30 euro in un caso, 20 euro nell’altro, secondo le condizioni consultate).
Per l’acqua la disciplina è contenuta nella delibera ARERA 311/2019/R/idr, in vigore dal 1° gennaio 2020: sollecito non prima di 10 giorni dalla scadenza, costituzione in mora non prima di 25 giorni, limitazione del flusso a 50 litri per abitante al giorno prima della sospensione quando tecnicamente possibile, divieto di disattivazione con rimozione del contatore salvo casi specifici, e utenze domestiche in disagio economico ammesse al bonus sociale idrico che non possono essere disalimentate.
Tutto questo vale per qualunque morosità, compresa quella nata dopo il decreto. Diverso è il caso della sospensione motivata esclusivamente da bollette anteriori, rese inesigibili: qui la posizione del debitore è forte, perché la costituzione in mora per un credito inesigibile è contestabile alla radice e il reclamo al fornitore deve far valere il decreto.
La prova
La prova sta nella combinazione di due testi: l’art. 278 CCII, che rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti, e le delibere ARERA citate, che disciplinano la morosità in modo generale senza esenzioni per chi è stato esdebitato. Nessuna norma del CCII attribuisce al decreto dell’art. 283 un effetto di protezione sulle forniture future. Le misure protettive esistono nel codice, ma sono legate ad altre procedure e al periodo in cui la procedura è pendente.
Cosa rischia chi ci crede
Chi confida nell’idea di essere “intoccabile” ignora la costituzione in mora relativa alle bollette nuove e si ritrova con la potenza ridotta o la fornitura sospesa, con i costi di riattivazione a proprio carico. Chi invece riceve una costituzione in mora per bollette anteriori e non reagisce perde l’occasione di contestarla in tempo con un reclamo scritto che alleghi il decreto. In entrambi i casi l’errore nasce dal non distinguere: la regola corretta è leggere ogni costituzione in mora e verificare a quale periodo di consumo si riferisce.
Mito n. 3: “Basta cambiare fornitore, o intestare il contratto a un familiare, e la vecchia morosità sparisce”
Il mito
“Se cambio gestore o faccio la voltura a nome di mio marito, le bollette non pagate restano al vecchio fornitore e nessuno me le chiederà più.”
Perché ci credono in tanti
Il mercato libero dell’energia permette di cambiare venditore con grande facilità, e per anni si è parlato di “turismo energetico”: clienti che passavano da un fornitore all’altro lasciando dietro di sé bollette non pagate, contando sul fatto che il venditore uscente non avrebbe avviato una causa per poche centinaia di euro. C’è anche un fondo di verità nella voltura: chi subentra in un’utenza non risponde, in linea di principio, dei debiti del precedente intestatario. Il passaparola ha fuso le due cose in un’unica scorciatoia.
La realtà
Cambiare fornitore non estingue il debito verso quello vecchio, e per luce e gas esiste un meccanismo specifico, il corrispettivo CMOR, che fa arrivare la vecchia morosità nella bolletta del nuovo venditore.
Il sistema indennitario, disciplinato dalla delibera ARERA 593/2017/R/com, riconosce al venditore uscente un indennizzo quando il cliente, prima di passare a un altro fornitore, è risultato moroso per le bollette relative agli ultimi mesi di fornitura. L’importo è addebitato dal nuovo venditore in bolletta con una voce dedicata, a condizione, tra l’altro, che il cliente sia stato regolarmente costituito in mora, che il credito non derivi da consumi ricostruiti per malfunzionamento del contatore e che il venditore abbia risposto agli eventuali reclami. È un meccanismo pensato proprio per neutralizzare la scorciatoia del cambio fornitore.
Quanto alla voltura, la regola esiste, ma con un limite che il passaparola cancella. Per il servizio idrico la delibera ARERA 311/2019/R/idr stabilisce che chi chiede voltura o subentro non è tenuto a pagare la morosità del precedente intestatario, salvo che vi sia una continuità giuridica o di fatto con il titolare precedente. Un familiare convivente che subentra nello stesso appartamento, mentre il moroso continua a viverci, è esattamente il caso che la regola vuole intercettare. La stessa delibera precisa poi che chi chiede una nuova attivazione dopo una sospensione o una disattivazione per morosità può essere tenuto a pagare la fattura rimasta insoluta sul precedente punto di fornitura. Per luce e gas esistono regole analoghe nelle condizioni contrattuali e nella regolazione di settore, che vanno verificate caso per caso sul testo vigente.
E dopo l’esdebitazione? Qui il quadro cambia, e in meglio. Se la vecchia morosità è anteriore alla data di riferimento del decreto, è un credito inesigibile: il venditore uscente non può pretenderla, e chi la ripropone sotto forma di CMOR o come condizione per riattivare l’utenza dovrebbe fare i conti con il decreto. Il CMOR, infatti, si riferisce a consumi anteriori al passaggio: se quei consumi sono anteriori anche al decreto, l’addebito riguarda, nella sostanza, un debito esdebitato. È una tesi che a nostro avviso ha buone basi, ma che non risulta ancora affrontata da pronunce che abbiamo potuto leggere: va quindi sostenuta con un reclamo motivato, non data per scontata.
La prova
La delibera ARERA 593/2017/R/com sul sistema indennitario e la delibera ARERA 311/2019/R/idr sulla morosità nel servizio idrico (in particolare la regola della continuità giuridica o di fatto con il precedente intestatario) smentiscono la scorciatoia. L’art. 278 CCII, applicato ai crediti anteriori, spiega perché, dopo l’esdebitazione, il problema si pone in termini diversi.
Cosa rischia chi ci crede
Chi cambia fornitore prima della domanda di esdebitazione per “lasciare” il debito al vecchio venditore se lo ritrova in bolletta con il CMOR, magari dopo aver firmato un nuovo contratto convinto di aver chiuso la partita. Chi intesta l’utenza a un familiare convivente rischia che il gestore idrico invochi la continuità di fatto. E, cosa più delicata, questi comportamenti possono essere letti dall’OCC e dal giudice come espedienti, proprio nel momento in cui si deve dimostrare la meritevolezza richiesta dall’art. 283 CCII. La strada corretta non è sfuggire al vecchio debito, ma inserirlo nell’elenco dei creditori della domanda, con importi e periodi di riferimento, in modo che il decreto lo copra senza ambiguità.
Mito n. 4: “Le spese condominiali sono un debito privilegiato e non si esdebitano”
Il mito
“Il condominio ha un credito speciale, garantito dalla casa, e il giudice dell’esdebitazione non può toccarlo.”
Perché ci credono in tanti
L’origine è un insieme di frammenti veri. L’obbligo di pagare i contributi condominiali è un’obbligazione cosiddetta propter rem, legata alla titolarità del diritto sull’immobile (la Cassazione lo ribadisce, tra le altre, con la pronuncia n. 12642/2023). L’amministratore ha a disposizione strumenti di riscossione rapidi: secondo l’art. 63, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, può ottenere senza autorizzazione dell’assemblea un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione. Il terzo comma consente di sospendere il condomino moroso da oltre un semestre dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. E il quarto comma fa “seguire” una parte del debito all’immobile, obbligando chi subentra. Da qui il passo verso “credito intoccabile” è breve.
C’è poi un equivoco che arriva dalle procedure concorsuali: si sente dire che nel fallimento e nelle procedure liquidatorie i contributi condominiali maturati durante la procedura sono pagati “in prededuzione”, cioè prima degli altri creditori. Chi lo sente estende l’idea a ogni contesto.
La realtà
Il credito condominiale per arretrati anteriori è un credito come gli altri ai fini dell’esdebitazione: non compare tra i debiti esclusi dall’art. 278, comma 7, CCII, e quindi, se anteriore, rientra nell’effetto liberatorio del decreto.
L’art. 278, comma 7, CCII esclude dall’esdebitazione due sole categorie: alla lettera a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; alla lettera b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Né le bollette né i contributi condominiali rientrano in queste categorie. Va detto con onestà che è discusso se l’elenco del comma 7 si applichi all’esdebitazione dell’incapiente: il Tribunale di Rovereto, con il decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), ha applicato all’incapiente le esclusioni della lettera b), mentre una parte della dottrina ritiene che le esclusioni non operino, perché l’art. 278 parla dei crediti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata”. Ma qualunque lettura si adotti, il risultato per bollette e condominio non cambia: non sono tra le esclusioni, quindi non c’è un argomento testuale per sottrarli.
Quanto alla prededuzione, la Cassazione ha chiarito che non si può trasferirla fuori dal suo ambito. Con la pronuncia n. 22105 del 31 luglio 2025 la Terza Sezione ha affermato che nell’espropriazione immobiliare individuale non esiste prededuzione in senso tecnico, che opera solo nelle procedure concorsuali, e che gli oneri condominiali maturati dopo il pignoramento restano crediti ordinari, salvo le spese indispensabili alla conservazione dell’immobile o delle parti comuni funzionalmente collegate, che rilevano come spese processuali. Se la prededuzione non si estende per analogia all’esecuzione individuale, a maggior ragione non può essere invocata nell’esdebitazione dell’incapiente, che non prevede alcun concorso né alcuna distribuzione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e avvocato cassazionista, verifica per ogni credito condominiale la data in cui l’obbligazione è sorta e la sua collocazione rispetto al decreto, prima di qualsiasi risposta all’amministratore.
Resta un punto da non dimenticare: l’esdebitazione rende inesigibile il credito verso il debitore, ma, secondo l’art. 278, comma 6, CCII, restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Per il condominio questo significa che, se esiste un altro obbligato solidale (il comproprietario, o chi è subentrato nell’immobile ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.), il credito può essere fatto valere verso di lui.
La prova
L’art. 278, comma 7, CCII, che contiene solo le lettere a) e b), non menziona i crediti condominiali. Cass. Sez. III n. 22105 del 31 luglio 2025 nega la prededuzione degli oneri condominiali al di fuori delle procedure concorsuali. Il decreto del Tribunale di Rovereto del 15 dicembre 2025, pur applicando all’incapiente le esclusioni della lettera b), non estende le esclusioni oltre il testo.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che il condominio sia “intoccabile” omette di indicarlo tra i creditori nella domanda all’OCC, oppure, dopo il decreto, continua a pagare arretrati che non sarebbero più esigibili, magari cedendo alla pressione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Pagare un debito inesigibile è un errore difficile da rimediare, e la sospensione dai servizi comuni per arretrati anteriori va contestata con gli strumenti giusti, non subita.
Mito n. 5: “Dopo l’esdebitazione non devo più nulla al condominio”
Il mito
“Il giudice mi ha esdebitato: le rate condominiali, vecchie e nuove, non le pago più.”
Perché ci credono in tanti
È la versione condominiale del primo mito, con un’aggravante: le spese condominiali hanno un andamento meno intuitivo delle bollette. Un preventivo approvato a settembre, rate scadenzate fino a giugno, un consuntivo approvato l’anno successivo, lavori straordinari deliberati oggi e pagati in tre anni. In questo intreccio di date è facile convincersi che tutto ciò che “riguarda il passato” sia coperto dal decreto, e che quindi, in fondo, lo sia tutto.
La realtà
Gli oneri condominiali che maturano dopo la data di riferimento del decreto restano dovuti per intero; sono esdebitati solo quelli la cui obbligazione è sorta prima. Il problema vero, allora, è stabilire quando nasce l’obbligazione condominiale, e su questo la Cassazione ha elaborato un criterio preciso, distinguendo due tipi di spese.
Per le spese di gestione ordinaria (pulizia, illuminazione delle parti comuni, compenso dell’amministratore, manutenzione ordinaria, riscaldamento centralizzato), l’obbligo nasce con il concreto svolgimento dell’attività gestionale: è il principio ribadito da Cass. Sez. II, ord. n. 21094 del 19 luglio 2023. Le quote ordinarie relative ai mesi successivi al decreto sono quindi debiti nuovi. Quelle relative ai mesi anteriori sono debiti anteriori, anche se il consuntivo che le quantifica viene approvato dopo.
Per le spese straordinarie la regola è diversa: l’obbligazione grava su chi è condomino al momento della delibera assembleare che approva l’intervento e ne determina gli elementi essenziali, anche se i lavori vengono eseguiti e pagati dopo (Cass. Sez. II n. 21094/2023; Cass. Sez. II, ord. n. 11199 del 28 aprile 2021; nello stesso senso Cass. n. 15288/2005). Una delibera meramente interlocutoria o programmatica, invece, non fa sorgere l’obbligo (Cass. n. 10235/2013).
Applicato all’esdebitazione, il criterio porta a una conseguenza che pochi si aspettano: se la delibera dei lavori straordinari è anteriore alla data di riferimento del decreto, le relative quote sono, secondo questo criterio, debiti anteriori, anche se le rate scadono dopo. Viceversa, lavori deliberati dopo il decreto generano un debito nuovo, pienamente dovuto. È un’applicazione logica dei principi della Cassazione sulla nascita dell’obbligazione condominiale; non abbiamo letto pronunce che l’abbiano affermata espressamente in materia di esdebitazione dell’incapiente, quindi va sostenuta con argomenti e non data per acquisita.
C’è poi una questione di fatto: l’incapiente, per definizione, non ha beni da cui i creditori possano ricavare qualcosa. Spesso, quindi, non è più proprietario di un appartamento in condominio (la casa è stata venduta all’asta), oppure ne è proprietario in condizioni tali da non generare alcuna utilità. Se resta proprietario e continua ad abitare l’immobile, le quote condominiali future sono spese correnti da sostenere con il reddito, e il loro mancato pagamento riapre il problema da capo.
La prova
Cass. Sez. II, ord. n. 21094 del 19 luglio 2023 e Cass. Sez. II, ord. n. 11199 del 28 aprile 2021 sulla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie; Cass. n. 10235/2013 sulle delibere programmatiche; art. 278 CCII sull’inesigibilità dei soli crediti già sorti e rimasti insoddisfatti.
Cosa rischia chi ci crede
Chi smette di pagare le quote nuove si espone, dopo un semestre di mora, alla sospensione dai servizi comuni suscettibili di godimento separato (art. 63, terzo comma, disp. att. c.c.) e a un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (art. 63, primo comma). A differenza delle quote anteriori, contro queste il decreto di esdebitazione non offre alcuna difesa. E chi, al contrario, paga le rate di lavori deliberati prima del decreto senza porsi il problema, rischia di versare somme che avrebbe potuto contestare.
Mito n. 6: “Chi compra all’asta la casa dell’esdebitato non paga mai gli arretrati condominiali”
Il mito
“Ho comprato all’asta: i debiti condominiali del vecchio proprietario sono affari suoi, tanto più se è stato esdebitato.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è doppio. Da un lato, il decreto di trasferimento ordina la cancellazione di ipoteche e pignoramenti, e molti acquirenti ne deducono che l’immobile arrivi “pulito” sotto ogni aspetto. Dall’altro, è vero che l’acquirente non risponde di tutto il passato: la responsabilità per gli arretrati altrui ha un limite temporale preciso. Il passaparola ha trasformato il limite in un’esenzione totale. E l’esdebitazione dell’ex proprietario sembra chiudere il cerchio: se il debitore originario è liberato, perché qualcuno dovrebbe ancora pagare?
La realtà
L’art. 63, quarto comma, disp. att. c.c. dispone che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Il quinto comma aggiunge che chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento. Chi compra all’asta, quindi, risponde in solido degli arretrati dell’anno in corso e di quello precedente, ma non di quelli più vecchi.
Tre precisazioni rendono la regola operativa:
- l'”anno” non è l’anno solare, ma il periodo annuale della gestione condominiale (Cass. Sez. VI-2 n. 7395 del 22 marzo 2017): se l’esercizio va da settembre ad agosto, è su quella scansione che si contano l’anno in corso e quello precedente;
- per le spese straordinarie conta la data della delibera: chi non era condomino quando la delibera è stata approvata non può essere chiamato a risponderne verso il creditore, né attraverso il vincolo dell’art. 63 né attraverso altre norme (Cass. Sez. II, ord. n. 19756 del 20 giugno 2022);
- gli accordi tra venditore e acquirente non vincolano il condominio (Cass. Sez. VI-2 n. 1847 del 25 gennaio 2018 e n. 15547 del 22 giugno 2017): possono regolare i rapporti interni, non limitare il diritto del condominio di agire verso chi la legge indica come obbligato. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 5656/2026 (riportata da Brocardi il 23 settembre 2026), ha applicato proprio questo schema a una compravendita in cui il rogito poneva a carico degli acquirenti spese straordinarie già deliberate, riducendo sensibilmente il credito preteso dal condominio verso di loro.
E l’esdebitazione dell’ex proprietario? L’esdebitazione libera il debitore, non i coobbligati: l’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. L’aggiudicatario, obbligato solidale per legge per il biennio di gestione, è un coobbligato: il condominio può quindi rivolgersi a lui per quella parte, anche se il debitore originario è stato esdebitato. Va detto per completezza che l’applicabilità all’incapiente delle disposizioni generali dell’art. 278 è oggetto di discussione (lo si è visto per il comma 7), ma anche chi ne dubita difficilmente può sostenere che l’esdebitazione di un debitore estingua l’obbligazione autonoma che la legge pone a carico di un altro soggetto. Per gli arretrati più vecchi del biennio, invece, l’aggiudicatario non risponde, e il condominio, verso l’ex proprietario esdebitato, si trova davanti a un credito inesigibile.
Resta aperta una questione delicata: l’aggiudicatario che paga il biennio può rivalersi verso l’ex proprietario? Il regresso esiste in astratto, ma verso un debitore esdebitato e incapiente la sua utilità pratica è, nella maggior parte dei casi, nulla, e la sua stessa esigibilità è discutibile. Chi compra all’asta deve quindi mettere in conto il biennio come costo reale dell’acquisto.
La prova
Il testo dell’art. 63, commi quarto e quinto, disp. att. c.c.; Cass. n. 7395/2017 sull’anno di gestione; Cass. n. 19756/2022 sulle spese straordinarie deliberate prima del subentro; Cass. n. 1847/2018 e n. 15547/2017 sull’inopponibilità dei patti interni; art. 278, comma 6, CCII sui coobbligati.
Cosa rischia chi ci crede
L’aggiudicatario che ignora l’art. 63 riceve, poco dopo il decreto di trasferimento, una richiesta dell’amministratore per due esercizi di arretrati e, se non paga, un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Chi invece paga tutto quello che gli viene chiesto, senza verificare, rischia di saldare anche esercizi più vecchi del biennio o quote straordinarie deliberate prima del suo subentro, che non gli competono.
Mito n. 7: “L’inquilino esdebitato non può più essere sfrattato per morosità”
Il mito
“Se ottengo l’esdebitazione, i canoni arretrati spariscono e il proprietario non può più mandarmi via.”
Perché ci credono in tanti
Molti incapienti vivono in affitto, e la morosità verso il locatore è spesso uno dei debiti più pesanti, insieme agli oneri accessori (le spese condominiali che il contratto pone a carico del conduttore e che il locatore anticipa all’amministratore). È vero che anche i canoni arretrati, se anteriori, rientrano tra i debiti che il decreto può rendere inesigibili: non sono tra le esclusioni dell’art. 278, comma 7, CCII. Da qui l’idea che, cancellato il debito, cada anche lo sfratto.
La realtà
L’esdebitazione rende inesigibile il credito di denaro del locatore per i canoni e gli oneri anteriori, ma non trasforma il contratto di locazione in un contratto gratuito e non impedisce al locatore di agire per i canoni successivi. I canoni che maturano dopo la data di riferimento del decreto sono debiti nuovi, pienamente esigibili, e il loro mancato pagamento consente al locatore di avviare l’intimazione di sfratto per morosità con le regole ordinarie.
Più incerta è la sorte dello sfratto fondato esclusivamente sulla morosità anteriore. Da un lato, il credito è inesigibile e il locatore non può ottenerne il pagamento; dall’altro, l’esdebitazione incide sul credito, non necessariamente sul fatto storico dell’inadempimento e sulla sua rilevanza ai fini della risoluzione del contratto. Non abbiamo letto pronunce che risolvano la questione per l’esdebitazione dell’incapiente: chi si trova in questa situazione deve sapere che il punto è controverso e che la soluzione più sicura è mantenere puntuale il pagamento dei canoni correnti dal giorno del deposito della domanda. Per gli stessi motivi va esaminata con attenzione l’eventuale pretesa del locatore di trattenere il deposito cauzionale a copertura di canoni anteriori: è un profilo che dipende dai fatti e dalla data del decreto.
Un’ultima precisazione riguarda il rapporto tra locatore e condominio: le quote condominiali dell’appartamento affittato sono un debito del proprietario verso il condominio, non dell’inquilino. Se l’inquilino non rimborsa gli oneri accessori, il locatore resta comunque tenuto verso il condominio, e l’esdebitazione dell’inquilino non lo libera.
La prova
L’art. 278 CCII, nella parte in cui rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti e fa salvi i diritti verso coobbligati e garanti (comma 6), e l’art. 283 CCII, che non contiene alcuna previsione sulla sorte dei contratti di durata in corso. Nessuna norma del codice attribuisce al decreto un effetto di sospensione o di blocco dei procedimenti di sfratto per morosità successiva.
Cosa rischia chi ci crede
L’inquilino che, contando sull’esdebitazione, smette di pagare i canoni correnti si espone a uno sfratto per morosità sul quale il decreto non ha alcun effetto, e alla perdita della casa proprio nel momento in cui il suo reddito non gli consente di trovarne un’altra. E se il garante del contratto (un familiare che ha firmato la fideiussione) viene chiamato a pagare, l’art. 278, comma 6, CCII ricorda che i suoi obblighi non vengono meno con l’esdebitazione del conduttore.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati di fantasia: non descrivono casi reali dello studio.
Ipotesi A: “le bollette non le pago più”. Debitore single, reddito annuo netto di 9.874 euro, sotto la soglia di incapienza dell’art. 283, comma 2, CCII (assegno sociale 2026 di 7.101,12 euro annui, aumentato della metà, per il parametro ISEE 1 di un nucleo di una persona: 10.651,68 euro; il parametro va sempre verificato sul D.P.C.M. 159/2013). Debiti indicati nella domanda depositata giovedì 20 novembre 2025: luce 1.384,57 euro, gas 912,30 euro, telefono 287,44 euro, arretrati condominiali della casa già venduta all’asta 4.718,90 euro, per un totale di 7.303,21 euro, oltre ai debiti bancari. Decreto di esdebitazione mercoledì 11 marzo 2026, che dichiara inesigibili i debiti anteriori al deposito del ricorso. Convinto di essere “libero da ogni bolletta”, il debitore non paga le bollette di luce relative ai consumi di marzo-aprile 2026 (142,18 euro più 151,06 euro). Il venditore lo costituisce in mora con raccomandata notificata lunedì 15 giugno 2026; il termine di 40 giorni scadrebbe sabato 25 luglio e slitta a lunedì 27 luglio; tre giorni lavorativi dopo, giovedì 30 luglio, il venditore chiede la riduzione di potenza e poi la sospensione. Esito: i 7.303,21 euro anteriori restano inesigibili, ma i 293,24 euro nuovi sono dovuti per intero e la fornitura viene sospesa. Le bollette dei consumi tra il 20 novembre 2025 e l’11 marzo 2026 vanno verificate sul testo del decreto: con la data di riferimento del deposito, non sono coperte.
Ipotesi B: l’aggiudicatario. Ex proprietario esdebitato con arretrati condominiali per 9.846,25 euro su quattro esercizi (gestione 1° settembre-31 agosto). Decreto di trasferimento a un aggiudicatario nell’esercizio 2025-2026. Esercizio in corso: 2.310,40 euro; esercizio precedente: 2.205,75 euro. L’aggiudicatario risponde in solido per 4.516,15 euro (art. 63, quarto comma, disp. att. c.c.); per i restanti 5.330,10 euro il condominio può rivolgersi solo all’ex proprietario, verso il quale il credito, se anteriore alla data di riferimento del decreto di esdebitazione, è inesigibile. Se tra gli arretrati del biennio ci fosse una quota straordinaria di 1.180 euro deliberata due anni prima del subentro, l’aggiudicatario potrebbe contestarla sulla base di Cass. n. 19756/2022, scendendo a 3.336,15 euro.
Ipotesi C: lavori deliberati prima, pagati dopo. Condomina incapiente che conserva la nuda proprietà di un piccolo appartamento senza valore di realizzo apprezzabile (ipotesi da verificare con l’OCC ai fini dell’incapienza). L’assemblea delibera mercoledì 14 gennaio 2026 il rifacimento della facciata, con quota a suo carico di 3.120 euro in dodici rate dal 1° aprile 2026. Il ricorso è depositato mercoledì 3 settembre 2025 e il decreto arriva mercoledì 22 aprile 2026, con data di riferimento al deposito. Poiché la delibera è successiva al deposito, l’obbligazione è sorta dopo: i 3.120 euro sono dovuti. Se la delibera fosse stata approvata prima del 3 settembre 2025, la quota, secondo il criterio di Cass. n. 21094/2023, sarebbe un debito anteriore e quindi contestabile alla luce del decreto, anche per le rate in scadenza dopo il 2026. Le quote ordinarie da settembre 2025 in avanti, in ogni caso, restano dovute.
Il fondo di verità
Ogni mito di questa guida nasce da un frammento corretto, e ricomporre quei frammenti nel quadro giusto è il modo migliore per non cadere in errore.
È vero che l’esdebitazione dell’incapiente può riguardare bollette e spese condominiali. L’art. 283 CCII consente al debitore persona fisica meritevole, che non può offrire alcuna utilità ai creditori, di ottenere la liberazione dai debiti una sola volta, con l’obbligo di pagare se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità rilevanti (non contano come utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma). Né le bollette né gli oneri condominiali sono tra le esclusioni dell’art. 278, comma 7. Il dato vero è questo: i debiti per utenze e condominio anteriori alla data di riferimento del decreto possono essere esdebitati come qualunque altro debito ordinario. Sulla misura delle utilità sopravvenute che fanno rivivere l’obbligo di pagamento, va detto che il testo vigente dell’art. 283 va letto sulla fonte ufficiale: la soglia del 10% che si legge in molte fonti divulgative non compare nei commi 1 e 9 del testo vigente come riportato dalle banche dati consultate, e alcuni decreti di merito usano ancora la formula previgente (il Tribunale di Como, con il decreto del 28 ottobre 2025, parlava di “4 anni e 10%”, secondo il testo anteriore al D.Lgs. 136/2024).
È vero che il fornitore non può pretendere i crediti anteriori e che la sospensione per quei soli crediti è contestabile. Ma è altrettanto vero che le regole ARERA sulla morosità (TIMOE, TIMG, delibera 311/2019/R/idr per l’acqua) continuano ad applicarsi alle bollette nuove.
È vero che chi subentra in un’utenza non risponde in linea di principio dei debiti del precedente intestatario. Ma la regola cede quando c’è continuità giuridica o di fatto, e il cambio di fornitore non cancella il debito, che può tornare in bolletta come CMOR (delibera 593/2017/R/com).
È vero che l’acquirente all’asta non risponde di tutto il passato. Ma risponde dell’anno di gestione in corso e di quello precedente, e l’esdebitazione dell’ex proprietario non lo libera, perché l’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti verso i coobbligati.
È vero, infine, che i canoni arretrati anteriori dell’inquilino rientrano tra i debiti esdebitabili. Ma i canoni successivi restano dovuti, e la questione dello sfratto fondato sulla sola morosità anteriore è aperta.
C’è un ultimo frammento di verità che il passaparola trascura: il decreto non è definitivo il giorno in cui viene emesso. Secondo l’art. 283, comma 8, CCII, i creditori, compresi fornitori e condominio, possono proporre reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione, nelle forme dell’art. 124 CCII. Sulla successiva ricorribilità in Cassazione del provvedimento sul reclamo esiste un contrasto tra Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. E per i tre anni successivi il debitore deve presentare la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute nel termine fissato dal decreto, a pena di revoca (art. 283, comma 7). Chi conosce queste regole sa che l’esdebitazione è un percorso da custodire, non un traguardo da archiviare.
Mito vs realtà in tabella
La tabella che segue riassume, mito per mito, la correzione essenziale. Va letta tenendo presente un criterio unico che attraversa tutti i casi: conta la data in cui l’obbligazione è sorta, confrontata con la data di riferimento del decreto di esdebitazione. Per le bollette questa data coincide con il periodo di consumo, per le spese condominiali ordinarie con lo svolgimento della gestione, per quelle straordinarie con la delibera che approva l’intervento, per i canoni con la scadenza del periodo di godimento. Tutto ciò che è sorto prima è, in linea di principio, inesigibile verso il debitore esdebitato; tutto ciò che è sorto dopo segue le regole ordinarie. Le eccezioni riguardano i coobbligati (che non sono liberati) e le categorie escluse dall’art. 278, comma 7, CCII, tra le quali non compaiono né le utenze né il condominio.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| L’esdebitazione cancella tutte le bollette, anche future | Copre solo i debiti anteriori alla data di riferimento del decreto (nel decreto di Alessandria, il deposito del ricorso); i consumi successivi sono debiti nuovi |
| Dopo il decreto nessuno può sospendermi la fornitura | Per le bollette nuove valgono TIMOE, TIMG e delibera 311/2019/R/idr; solo la sospensione per crediti anteriori è contestabile |
| Cambiare fornitore o fare la voltura cancella la morosità | Il debito resta, può tornare come CMOR; nel servizio idrico la voltura non libera se c’è continuità giuridica o di fatto |
| Il condominio ha un credito privilegiato non esdebitabile | Non è tra le esclusioni dell’art. 278 c.7; niente prededuzione fuori dalle procedure concorsuali (Cass. 22105/2025) |
| Dopo l’esdebitazione non devo più nulla al condominio | Le quote ordinarie successive e le straordinarie deliberate dopo restano dovute |
| Chi compra all’asta non paga mai gli arretrati | Risponde in solido dell’anno di gestione in corso e del precedente (art. 63 c.4 disp. att. c.c.); l’esdebitazione dell’ex proprietario non lo libera |
| L’inquilino esdebitato non può essere sfrattato | I canoni successivi restano dovuti e fondano lo sfratto; sullo sfratto per sola morosità anteriore la questione è aperta |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso inserire le bollette arretrate nella domanda di esdebitazione da incapiente?
Sì. Le utenze non sono tra i debiti esclusi dall’art. 278, comma 7, CCII. Vanno indicate nell’elenco dei creditori richiesto dall’art. 283, comma 3, CCII, con importi e indirizzi PEC, specificando il periodo di consumo a cui si riferiscono. Un elenco preciso evita discussioni successive sulla copertura del decreto.
Quindi è vero che il conguaglio arrivato dopo il decreto è sempre dovuto?
Dipende. Conta il periodo di consumo, non la data della fattura. Un conguaglio che ricalcola consumi anteriori alla data di riferimento del decreto riguarda un debito anteriore; un conguaglio su consumi successivi è dovuto. Va chiesto al fornitore il dettaglio dei periodi fatturati e, se necessario, contestato con reclamo scritto.
Quindi è vero che l’amministratore può sospendermi il riscaldamento centralizzato per gli arretrati esdebitati?
No, non per quelli. L’art. 63, terzo comma, disp. att. c.c. consente la sospensione dai servizi comuni suscettibili di godimento separato in caso di mora protratta per un semestre, ma presuppone un credito esigibile. Se la mora riguarda solo quote anteriori rese inesigibili dal decreto, la sospensione è contestabile. Se riguarda quote successive, no.
Quindi è vero che chi compra all’asta può rifiutarsi di pagare se l’ex proprietario è stato esdebitato?
No. L’aggiudicatario risponde in solido per i contributi dell’anno di gestione in corso e di quello precedente (art. 63, quarto comma, disp. att. c.c.), e l’esdebitazione del debitore non libera i coobbligati (art. 278, comma 6, CCII). Può invece contestare le quote più vecchie del biennio e quelle straordinarie deliberate prima del suo subentro (Cass. n. 19756/2022).
Quindi è vero che i creditori possono tornare a chiedermi le vecchie bollette?
Sì, ma solo in casi precisi. Se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità rilevanti, l’art. 283 CCII fa rivivere l’obbligo di pagamento, e l’OCC, con l’autorizzazione del giudice, ne informa i creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari (comma 9). Lo stesso accade, nella sostanza, se il beneficio viene revocato per la mancata dichiarazione annuale. Fuori da questi casi, il credito anteriore resta inesigibile.
Le sentenze che smontano i miti
Raccogliamo qui le pronunce e i provvedimenti richiamati nell’articolo, ciascuno collegato al mito che contribuisce a smentire o a ridimensionare. Gli estremi sono quelli riportati dalle fonti consultate; dove la fonte non indica sezione o data, li abbiamo omessi. Non abbiamo trovato, nelle fonti lette, decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario pertinenti al tema, e per questo non ne citiamo.
-
Trib. Alessandria, decreto dell’11 febbraio 2026 (procedura R.G. n. 6/2025). Concede l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII e dichiara inesigibili i debiti anteriori al deposito del ricorso, applicando il periodo di osservazione di tre anni e la dichiarazione annuale delle utilità. Smonta il mito n. 1: la liberazione ha una data di riferimento precisa e non riguarda i debiti successivi.
-
Trib. Rovereto, decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Applica all’esdebitazione dell’incapiente le esclusioni dell’art. 278, comma 7, lettera b), CCII. Rilevante per il mito n. 4: anche nella lettura più rigorosa, le esclusioni restano quelle del testo, tra le quali non figurano utenze e condominio.
-
Trib. Milano, decreto del 27 ottobre 2025. In materia di esdebitazione dell’incapiente, non indica eccezioni ai debiti coperti. Rilevante per il mito n. 4 come espressione della lettura secondo cui le esclusioni dell’art. 278, comma 7, non operano per l’incapiente; il punto resta aperto.
-
Trib. Como, decreto del 28 ottobre 2025. Utilizza ancora la formula del testo previgente (“4 anni e 10%”). Rilevante per il fondo di verità: molte informazioni in circolazione sull’obbligo di pagamento in caso di utilità sopravvenute si riferiscono al testo anteriore al D.Lgs. 136/2024.
-
Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025, e Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. Esprimono orientamenti in contrasto sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti in materia di esdebitazione, contrasto nato proprio sull’art. 283 CCII. Rilevanti per chiunque, debitore o creditore (fornitore, condominio, locatore), voglia contestare il decreto oltre il reclamo.
-
Cass. Sez. III n. 22105 del 31 luglio 2025. Esclude la prededuzione in senso tecnico nell’espropriazione immobiliare individuale e qualifica gli oneri condominiali maturati dopo il pignoramento come crediti ordinari, salvo le spese indispensabili alla conservazione dell’immobile. Smonta il mito n. 4: il credito condominiale non ha uno statuto speciale fuori dalle procedure concorsuali.
-
Cass. Sez. II, ord. n. 21094 del 19 luglio 2023. Per le spese di gestione ordinaria l’obbligo sorge con lo svolgimento dell’attività gestoria; per le straordinarie grava su chi è condomino al momento dell’approvazione. Decisiva per il mito n. 5: è il criterio per collocare ogni quota prima o dopo il decreto.
-
Cass. Sez. II, ord. n. 11199 del 28 aprile 2021. I costi dei lavori straordinari deliberati prima della vendita gravano sul venditore; l’acquirente può rivalersi, e il patto contrario non è opponibile al condominio. Rilevante per i miti n. 5 e n. 6.
-
Cass. Sez. II, ord. n. 19756 del 20 giugno 2022. Chi non era condomino alla data della delibera non può essere chiamato a risponderne verso il creditore, né in base all’art. 63 disp. att. c.c. né in base ad altre norme. Ridimensiona la pretesa verso l’aggiudicatario nel mito n. 6.
-
Cass. Sez. VI-2 n. 7395 del 22 marzo 2017. L'”anno in corso” dell’art. 63, quarto comma, disp. att. c.c. è l’anno di gestione condominiale, non l’anno solare. Indispensabile per calcolare il biennio dell’aggiudicatario nel mito n. 6.
-
Cass. Sez. VI-2 n. 1847 del 25 gennaio 2018 e n. 15547 del 22 giugno 2017. Rileva la data della delibera di spesa e gli accordi tra venditore e acquirente non vincolano il condominio. Rilevanti per il mito n. 6, quando il rogito o le condizioni di vendita sembrano “trasferire” gli arretrati.
-
Trib. Bologna, sentenza n. 5656/2026. In una compravendita con spese straordinarie già deliberate poste a carico degli acquirenti dal rogito, ha ricondotto l’obbligazione alla data della delibera e ridotto sensibilmente il credito del condominio verso gli acquirenti. Conferma, in una decisione recente, i principi richiamati nel mito n. 6.
-
Cass. n. 10235/2013 e Cass. n. 15288/2005. La delibera meramente programmatica non fa sorgere l’obbligo; quella che autorizza la spesa lo fa sorgere anche se i lavori sono eseguiti dopo. Rilevanti per il mito n. 5 nella collocazione temporale delle quote straordinarie.
-
Cass. n. 12642/2023. L’obbligo di contribuzione condominiale è un’obbligazione propter rem, legata alla titolarità del diritto reale. Spiega il fondo di verità del mito n. 4, senza tuttavia attribuire al credito un trattamento speciale ai fini dell’esdebitazione.
Accanto alle pronunce, tre decisioni regolatorie ARERA chiudono le questioni sulle utenze: la delibera 311/2019/R/idr (morosità nel servizio idrico, regola della continuità giuridica o di fatto nella voltura, utenze non disalimentabili), la delibera 258/2015/R/com con il TIMOE e la delibera ARG/gas 99/11 con il TIMG (procedura di costituzione in mora e sospensione per luce e gas), e la delibera 593/2017/R/com (sistema indennitario e corrispettivo CMOR). Smontano i miti n. 2 e n. 3.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, partendo dai documenti e non dalle impressioni. Questi sono gli strumenti concreti che mettiamo in campo:
- Ricostruiamo l’elenco dei creditori per la domanda all’OCC, indicando per ogni fornitore e per il condominio importi, periodi di consumo o di gestione e indirizzi PEC, come richiesto dall’art. 283, comma 3, CCII.
- Accertiamo la data di riferimento del decreto e classifichiamo ogni bolletta, conguaglio e quota condominiale come anteriore o successiva.
- Verifichiamo le costituzioni in mora dei fornitori confrontandole con il TIMOE, il TIMG o la delibera 311/2019/R/idr, e redigiamo il reclamo scritto quando la mora riguarda crediti inesigibili.
- Contestiamo i corrispettivi CMOR relativi a consumi anteriori al decreto, con reclamo motivato al venditore.
- Analizziamo le delibere assembleari per stabilire, secondo i criteri della Cassazione, quando sono sorte le obbligazioni per spese straordinarie.
- Rispondiamo all’amministratore e contestiamo la sospensione dai servizi comuni disposta per arretrati anteriori al decreto.
- Calcoliamo il biennio dell’aggiudicatario sull’anno di gestione effettivo e contestiamo le quote che non gli competono.
- Proponiamo opposizione ai decreti ingiuntivi del condominio o dei fornitori fondati su crediti esdebitati.
- Assistiamo nel reclamo contro il decreto di esdebitazione o nella difesa dal reclamo dei creditori, e valutiamo il successivo ricorso alla luce del contrasto in Cassazione.
- Organizziamo la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute nel triennio, per non perdere il beneficio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la competenza di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: è l’organismo di composizione della crisi a redigere la relazione che accompagna la domanda dell’incapiente e a vigilare per tre anni sulle utilità sopravvenute, e conoscerne dall’interno metodo e controlli permette di costruire una domanda completa, in cui ogni bolletta e ogni quota condominiale è collocata nel tempo con precisione. Quando la partita si sposta sul condominio o sull’asta, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, dalla ricostruzione dei redditi ai fini della soglia di incapienza fino al contenzioso.
Chiusura
Bollette e spese condominiali arretrate possono rientrare nell’esdebitazione dell’incapiente, ma solo quando sono debiti anteriori alla data di riferimento del decreto; quelle che maturano dopo restano dovute, il fornitore conserva le sue regole sulla morosità, l’aggiudicatario risponde del biennio di gestione e i coobbligati non vengono liberati. L’informazione corretta è la prima difesa: permette di pagare ciò che si deve e di contestare ciò che non si deve più.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia perché unisce le due competenze che essa richiede: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che serve a costruire e custodire l’esdebitazione, e quella di avvocato cassazionista, che serve a difenderla davanti a fornitori, condomini e locatori in ogni grado di giudizio.
📩 Prima di pagare un arretrato che forse non devi più, o di ignorarne uno che invece devi, contatta lo studio: i riferimenti completi li trovi al termine di questo articolo.
