Quali Requisiti Servono Per Accedere Alla Composizione Negoziata Dell’impresa Sotto Soglia?

Chi guida una piccola impresa, un negozio, un laboratorio artigiano, una società di persone con pochi dipendenti, scopre spesso l’esistenza della composizione negoziata quando i conti hanno già cominciato a non tornare. La domanda che segue è sempre la stessa: “posso accedere anche io, o sono troppo piccolo, troppo indebitato, troppo in ritardo?”. Su questo tema la lettera della legge dice poco, e lo dice con formule elastiche: “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario”, “probabile crisi o insolvenza”, risanamento “ragionevolmente perseguibile”. Sono parole che, prese da sole, non consentono a nessun imprenditore di sapere se la propria istanza reggerà. A riempirle di significato sono stati i tribunali, chiamati a decidere se confermare o negare le misure protettive che bloccano le azioni dei creditori durante le trattative.

È per questo che, sui requisiti di accesso, conta più cosa hanno deciso i giudici che il testo nudo degli articoli. Un’impresa insolvente può entrare? Un ricorso per liquidazione giudiziale presentato da un fornitore chiude la porta? Un’istanza archiviata un anno fa pesa sulla nuova? Il risanamento va dimostrato con un piano completo o basta un progetto? In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per l’impresa sotto soglia che vuole tentare la strada negoziata.

La materia è esattamente quella in cui lo Studio Monardo lavora ogni giorno, e il motivo è verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla figura professionale che la legge chiama a valutare, nel primo incontro con l’imprenditore, se esistono “concrete prospettive di risanamento”. Conoscere dall’interno il giudizio che l’esperto deve formulare significa sapere quali carenze portano all’archiviazione e quali argomenti convincono il tribunale in sede di conferma delle misure. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC: per l’impresa minore, se la negoziazione non basta, le alternative previste dalla legge sono proprio il concordato minore e la liquidazione controllata.

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Il quadro normativo in breve: artt. 12, 17 e 25-quater del Codice della crisi

Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici servono tre articoli del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter).

L’art. 12: i presupposti generali. Il comma 1 consente all’imprenditore commerciale o agricolo di chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente. Il testo vigente, come riportato da Brocardi, collega la richiesta a due situazioni: quando ricorrono le condizioni di crisi o di insolvenza descritte dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b), e quando l’impresa si trova in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza. In entrambi i casi vale una condizione comune: il risanamento dell’impresa deve risultare “ragionevolmente perseguibile”. Il comma 2 descrive il compito dell’esperto, che agevola le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri interessati, anche attraverso il trasferimento dell’azienda o di rami di essa, preservando nella misura possibile i posti di lavoro. Il comma 3 esclude l’applicazione dell’art. 38 (iniziativa del pubblico ministero) alla composizione negoziata, salvo il comma 2 dello stesso art. 38 nei procedimenti relativi alle misure protettive e cautelari (art. 19) e alle autorizzazioni (art. 22).

L’art. 25-quater: la disciplina dell’impresa sotto soglia. È la norma centrale per il lettore di questo articolo. Il comma 1 si rivolge all’imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), cioè l’impresa minore definita in base a soglie dimensionali di attivo patrimoniale, ricavi lordi e indebitamento riferite ai tre esercizi precedenti. Questo imprenditore, se si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto quando il risanamento appare ragionevolmente perseguibile. Il comma 2 stabilisce che l’istanza va presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito si trova la sede legale, nelle forme dell’art. 17, comma 1, e con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a) e da c) ad h): è il segretario generale a nominare l’esperto. Il comma 3 elenca gli sbocchi delle trattative riuscite (contratto con i creditori che assicuri la continuità, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5). Il comma 4 indica le alternative se l’accordo non si trova: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) e, per la sola impresa agricola, accordo di ristrutturazione. Il comma 5 rinvia, per quanto non previsto, a un gruppo di disposizioni della disciplina generale, tra cui gli artt. 12, 17 per i commi richiamati e gli artt. da 18 a 25, in quanto compatibili. Il comma 7 affida la liquidazione del compenso dell’esperto al segretario generale che lo ha nominato, secondo l’art. 25-ter.

L’art. 17: l’istanza e le sue preclusioni. Il comma 3 elenca ciò che l’imprenditore deve caricare sulla piattaforma telematica. Tra i documenti richiesti all’impresa sotto soglia (lettere a, c-h) compaiono i bilanci degli ultimi tre esercizi o, per chi non è tenuto a depositarli, le dichiarazioni dei redditi e IVA, con una situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni; l’elenco dei creditori con i crediti scaduti e a scadere e le garanzie; la dichiarazione sostitutiva sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e sull’assenza di domande di accesso agli strumenti di regolazione (il testo richiama gli artt. 44, comma 1, lettera a), 74 e 54, comma 3); il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria presso l’Agente della riscossione, il certificato dei debiti contributivi e l’estratto della Centrale dei rischi non anteriore a tre mesi. Il comma 3-bis, introdotto nel 2024, consente di sostituire le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi, se non ancora rilasciate, con la dichiarazione di averle richieste almeno dieci giorni prima. Il comma 5 prevede che l’esperto convochi l’imprenditore per valutare l’esistenza di concrete prospettive di risanamento e che, se le esclude, il segretario generale disponga l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi. Il comma 7 fissa la durata dell’incarico in centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili di altri centottanta in presenza di determinate condizioni. Il comma 9, infine, impedisce di presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione, termine ridotto a quattro mesi, per una sola volta, se l’archiviazione è stata chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.

Il punto di contatto tra queste norme e i tribunali sono le misure protettive. L’imprenditore può chiederle con l’istanza, e il tribunale deve poi confermarle o negarle con il procedimento dell’art. 19. È lì, in quella verifica, che i giudici hanno costruito il significato concreto dei requisiti di accesso.

L’orientamento consolidato: l’insolvenza non chiude la porta, l’irreversibilità sì

La domanda più frequente di chi è già in difficoltà seria è se l’insolvenza impedisca di accedere. L’orientamento si è consolidato nel senso che non è lo stato di insolvenza in sé a escludere la composizione negoziata, ma la sua irreversibilità. Le pronunce che hanno costruito questo principio sono numerose e coerenti.

Tribunale di Bergamo, 24 febbraio 2022. Il caso nasce da una delle prime domande di conferma delle misure protettive dopo l’entrata in vigore del D.L. 118/2021. Il tribunale ha affermato che le misure possono essere confermate soltanto se la crisi è reversibile, e che questa reversibilità costituisce una condizione di ammissibilità della domanda, non un elemento da valutare in un secondo momento. Il principio, calato nella pratica, significa che il giudice non guarda soltanto se l’impresa ha debiti scaduti, ma se esiste ancora uno spazio economico per tornare in equilibrio. Se ti trovi in questa situazione, il cuore della tua istanza non sono i debiti, ma la dimostrazione che l’impresa, liberata per qualche mese dalla pressione dei creditori, può tornare a generare cassa.

Tribunale di Bergamo, 25 maggio 2022. Lo stesso tribunale ha precisato il grado di approfondimento richiesto: in presenza di un’insolvenza reversibile il giudice verifica in via sommaria l’idoneità della proposta a superare la crisi, senza dover accertare la probabilità effettiva che l’accordo con i creditori venga raggiunto. In altre parole, non serve presentarsi con un accordo già firmato: basta una proposta credibile, la cui riuscita dipenderà dalle trattative.

Tribunale di Lecco, 2 gennaio 2023. La Corte lariana ha formulato il principio in modo ancora più netto: l’insolvenza non preclude di per sé l’accesso alla composizione negoziata; ciò che la preclude è l’assenza di ragionevoli prospettive di risanamento, che renderebbe la crisi irreversibile. Tradotto: un’impresa insolvente può chiedere l’esperto, a condizione di spiegare perché quell’insolvenza è superabile.

Tribunale di Ravenna, ordinanza del 17 marzo 2023. La vicenda è istruttiva perché mostra un caso di accoglimento. Una società aveva chiesto la composizione negoziata con misure protettive, fondando il risanamento su un piano di continuità indiretta: affitto dell’azienda e successiva cessione a uno dei maggiori creditori, con una soddisfazione minima dei creditori indicata nel 45% in due anni. Il tribunale ha ribadito che lo stato di insolvenza non è incompatibile a priori con lo strumento e ha confermato le misure, ritenendo che la situazione non fosse ancora conclamata e irreversibile. Il principio, calato nella pratica, significa che anche la continuità indiretta, cioè il passaggio dell’azienda a un terzo che la porta avanti, può soddisfare il requisito del risanamento, purché l’azienda resti viva sul mercato.

A queste decisioni il correttivo del 2024 ha dato una sponda testuale. Come visto, l’art. 12, comma 1, nella versione vigente riportata da Brocardi, richiama esplicitamente anche le condizioni di crisi e di insolvenza dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b). La legge generale, dunque, ammette oggi in modo espresso ciò che la giurisprudenza aveva già affermato: l’impresa insolvente può accedere, se il risanamento è ragionevolmente perseguibile.

C’è però un punto che riguarda specificamente l’impresa sotto soglia. L’art. 25-quater, comma 1, nella sintesi del testo vigente che abbiamo consultato, continua a descrivere il presupposto oggettivo con la sola formula dello “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza”, senza menzionare espressamente l’insolvenza già in atto. Il comma 5 rinvia però all’art. 12 in quanto compatibile. L’assunzione prudenziale è che l’impresa minore insolvente non sia esclusa, ma debba motivare con particolare cura la reversibilità della propria situazione, perché la lettura restrittiva del solo comma 1 dell’art. 25-quater potrebbe essere sostenuta da un creditore che si oppone alla conferma delle misure. Le pronunce di Bergamo, Lecco e Ravenna, che non distinguono tra imprese grandi e piccole quando affermano la compatibilità dell’insolvenza reversibile, costituiscono l’argomento principale per superare questa obiezione.

Resta da capire dove passa il confine tra insolvenza reversibile e irreversibile. I tribunali lo hanno tracciato soprattutto quando hanno negato le misure, e a quelle decisioni sono dedicate le questioni aperte che seguono.

Prima questione aperta: quando il risanamento è davvero “ragionevolmente perseguibile”?

La questione

L’imprenditore che legge la formula “risanamento ragionevolmente perseguibile” si chiede: quanto devo dimostrare? Devo avere un piano industriale completo, firmato da un professionista? Devo avere già il consenso delle banche? E che cosa succede se il mio progetto, in realtà, consiste nel chiudere l’attività pagando i creditori meglio di quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale?

Cosa hanno deciso i giudici

La giurisprudenza ha individuato due famiglie di elementi. La prima riguarda la qualità interna del progetto. Il Tribunale di Padova, 2 marzo 2023, ha affermato che la verifica del buon esito del risanamento richiede che esso non appaia manifestamente implausibile, valutando sia elementi estrinseci, come la disponibilità alle trattative di creditori rappresentativi, sia elementi intrinseci, come chiarezza, ragionevolezza e solidità delle assunzioni del piano e l’equilibrio economico-finanziario prospettico. Il tribunale ha attribuito un ruolo centrale al parere favorevole dell’esperto. Il principio, calato nella pratica, significa che il giudice non chiede la certezza del risultato, ma esclude soltanto i progetti che, già a una prima lettura, non stanno in piedi.

Il Tribunale di Piacenza, 22 dicembre 2022, ha completato il quadro dal lato dei creditori: la disponibilità a trattare di creditori rappresentativi è un indice rilevante della sostenibilità del piano, insieme alla circostanza che la prospettiva liquidatoria risulti esiziale per gran parte dei creditori e che la prosecuzione dell’attività non distrugga risorse. Il Tribunale di Sulmona, 22 novembre 2022, ha aggiunto che il dissenso di un solo creditore, anche strategico, non è di per sé ostativo se la maggioranza dei creditori si è dichiarata disponibile alle trattative.

La seconda famiglia di elementi riguarda le cause del rigetto. Il Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023, ha negato la conferma delle misure in un caso di insolvenza ritenuta irreversibile: flussi di cassa insufficienti, squilibrio strutturale tra costi e ricavi, piano ancora embrionale e indisponibilità di alcuni creditori. Il Tribunale di Viterbo, 14 febbraio 2022, ha negato le misure per un disequilibrio economico-finanziario così marcato da portare l’indice di difficoltà del risanamento ben oltre il valore massimo. Il Tribunale di Bergamo, 15 marzo 2022, ha escluso la conferma quando la liquidazione appare l’unico mezzo per soddisfare i creditori: in quel caso manca per definizione una ragionevole possibilità di risanamento.

Sul piano liquidatorio la posizione è netta. Il Tribunale di Livorno, 8 febbraio 2023, ha negato la conferma delle misure a un debitore che aveva ceduto l’azienda ventidue mesi prima di accedere alla composizione negoziata e proponeva una soluzione meramente liquidatoria, con l’opposizione dei principali creditori. Il Tribunale di Ferrara, 21 marzo 2022, ha precisato che per un’impresa già in stato di liquidazione volontaria il risanamento deve essere dimostrato con argomenti concreti e non tautologici; in mancanza, la conferma va rigettata.

Se c’è contrasto

Un contrasto vero e proprio non emerge; emerge piuttosto una differenza di severità sul livello di completezza del piano. Da un lato, il Tribunale di Milano, 24 febbraio 2022, ha ritenuto ammissibile un ricorso con piano industriale ancora in via di perfezionamento, e il Tribunale di Pistoia, 18 maggio 2022, ha escluso che il tribunale, in sede di conferma, debba entrare nel merito del piano, compito che spetta all’esperto. Dall’altro, il Tribunale di Bergamo, 15 febbraio 2022, ha richiesto che la domanda di conferma sia corredata da un piano finanziario per i sei mesi successivi. L’orientamento prevalente si colloca a metà: il piano può essere ancora aperto, perché le trattative servono anche a definirlo, ma deve indicare con precisione le leve del risanamento. L’assunzione prudenziale è presentarsi con un progetto che indichi numeri, azioni e tempi, anche se non ancora definitivo: è più facile ottenere la conferma con un piano incompleto ma concreto che con un documento formalmente completo ma generico.

Il Tribunale di Milano, 17 gennaio 2022, e il Tribunale di Avellino, 16 maggio 2022, hanno inquadrato il giudizio nella logica cautelare: serve il fumus, cioè la verosimile reversibilità della crisi, e serve il periculum, cioè il rischio che le azioni dei creditori compromettano le trattative, con un bilanciamento rispetto al sacrificio imposto ai creditori colpiti dalle misure. Il Tribunale di Reggio Emilia, 27 settembre 2023, ha confermato la stessa impostazione: i due requisiti sono cumulativi.

C’è un aspetto che riguarda in modo particolare l’impresa sotto soglia. L’art. 25-quater, comma 2, richiede i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a) e da c) ad h): nella sintesi del testo vigente che abbiamo letto non compare la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento con il piano finanziario per i sei mesi successivi. Questo non significa che l’impresa minore possa presentarsi senza progetto: l’esperto, con la convocazione dell’art. 17, comma 5, deve comunque valutare le concrete prospettive di risanamento, e il tribunale, se si chiedono misure protettive, applica i criteri appena visti. Per l’impresa sotto soglia l’alleggerimento documentale riguarda il caricamento dell’istanza, non il giudizio sul risanamento.

Cosa significa per te

Se la tua impresa è sotto soglia e stai pensando alla composizione negoziata, la domanda da farti non è “ho troppi debiti?”, ma “riesco a spiegare in modo credibile come l’impresa tornerà a produrre margini?”. Un ristorante che ha perso il 20% del fatturato ma conserva clientela e locali, un’officina che ha un mutuo insostenibile ma ordini in portafoglio, una ditta agricola che deve rinegoziare le scadenze con il consorzio: sono situazioni in cui il risanamento si può argomentare. Un’attività già ceduta o chiusa, che cerca soltanto di dilazionare il pagamento dei creditori, no. La composizione negoziata serve a tenere in vita un’impresa, non a gestirne la fine: se l’obiettivo reale è liquidare, la legge indica altre strade.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, il primo colloquio con l’esperto è il vero esame di ammissione: chi vi arriva con numeri coerenti e creditori già sondati parte da una posizione diversa da chi vi arriva con una richiesta di tempo.

Seconda questione aperta: si può entrare se pende un ricorso per liquidazione giudiziale o un’altra procedura?

La questione

Accade spesso che l’imprenditore pensi alla composizione negoziata proprio quando un fornitore, un dipendente o una banca ha già depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, o quando è già in corso un pignoramento. Il dubbio è se la pendenza di un’altra procedura sia un ostacolo. E, all’inverso, se l’imprenditore che ha già depositato una domanda di concordato o di accordo possa “tornare indietro” verso la negoziazione.

Cosa hanno deciso i giudici

Il punto di partenza normativo è l’art. 17, comma 3, lettera d): l’imprenditore deve dichiarare la pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale o accertamento dello stato di insolvenza, e attestare l’assenza di domande di accesso agli strumenti di regolazione (il testo richiama gli artt. 44, comma 1, lettera a), 74 e 54, comma 3). La differenza tra le due parti della dichiarazione è importante: i ricorsi di terzi vanno dichiarati, le domande proprie devono essere assenti.

La giurisprudenza ha letto questa differenza in modo coerente. Il Tribunale di Bologna, 23 giugno 2023, ha affermato che la pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale proposta da terzi non impedisce l’accesso alla composizione negoziata, perché gli effetti preclusivi riguardano soltanto le iniziative dell’imprenditore. Nello stesso senso viene richiamato il Tribunale di Torre Annunziata, 20 luglio 2023. Già il Tribunale di Milano, 26 gennaio 2022, aveva ammesso la conferma delle misure protettive in pendenza di un procedimento prefallimentare, quando l’esperto riconosceva la presenza delle condizioni per superare la crisi.

Le corti d’appello hanno poi chiarito il rapporto tra misure protettive e procedimento per la liquidazione giudiziale. La Corte d’Appello di Potenza, 27 dicembre 2022, ha ritenuto che il divieto di pronunciare la sentenza di apertura durante le misure protettive valga anche quando il ricorso è stato proposto da un lavoratore. La Corte d’Appello di Firenze, 21 marzo 2023, ha però precisato il limite: se l’imprenditore non ha chiesto espressamente le misure protettive, la sola presentazione dell’istanza di composizione negoziata non impedisce la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Treviso, 18 luglio 2022, ha affrontato il caso di un ricorso cautelare d’urgenza pendente contro l’imprenditore e ha ritenuto che, a fronte della domanda di misure protettive, esso vada dichiarato improcedibile e non semplicemente sospeso.

Per l’impresa sotto soglia c’è un’ulteriore preclusione, di carattere procedurale. Il Tribunale di Verona, 25 novembre 2022, ha revocato senza contraddittorio le misure protettive chieste da un’impresa che superava le soglie e che aveva presentato l’istanza al segretario generale della camera di commercio, cioè con il canale riservato all’impresa minore, invece di seguire la procedura ordinaria. Il principio, calato nella pratica, significa che la verifica dei requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lettera d), è il primo requisito di accesso: sbagliare il canale fa cadere la protezione.

Se c’è contrasto

Sul rapporto con i ricorsi di terzi non si registra un vero contrasto: l’orientamento prevalente ammette l’accesso. La divergenza riguarda piuttosto il peso del ricorso pendente nella valutazione del risanamento: un’istanza di liquidazione giudiziale già depositata, magari fondata su debiti importanti, è un indizio di difficoltà che il tribunale considera nel giudizio sulla reversibilità. L’assunzione prudenziale è chiedere sempre espressamente le misure protettive con l’istanza, quando pende un ricorso di terzi, perché la decisione della Corte d’Appello di Firenze mostra che senza quella richiesta il procedimento per la liquidazione giudiziale può proseguire.

Diverso è il caso dell’imprenditore che ha già depositato una propria domanda di accesso a uno strumento di regolazione. La dichiarazione richiesta dall’art. 17, comma 3, lettera d), riguarda l’assenza di tali domande: chi le ha presentate non può attestarla. Per l’impresa sotto soglia gli strumenti rilevanti sono soprattutto il concordato minore e la liquidazione controllata; chi ha in corso una di queste procedure, o ha già depositato la domanda, deve valutare con il proprio consulente la sorte di quella procedura prima di presentare l’istanza di composizione negoziata.

Cosa significa per te

Se un creditore ha già chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale nei tuoi confronti, la porta non è chiusa. Devi dichiarare quel ricorso nell’istanza, chiedere le misure protettive e preparare un ricorso per la conferma che spieghi perché, nonostante quel ricorso, l’impresa è risanabile. Se invece hai già scelto un’altra strada, depositando un concordato minore o una domanda con riserva, la negoziazione non può essere usata come “seconda chance” parallela. Il tempo conta: la composizione negoziata va attivata prima che le iniziative dei creditori diventino irreversibili, e prima di aver scelto altre procedure. E se la tua impresa si trova vicino alle soglie dimensionali, verifica i tre esercizi prima di scegliere il canale: è il primo controllo che il tribunale può fare.

Terza questione aperta: dopo un’istanza archiviata o misure già concesse, si può ripartire?

La questione

Il terzo dubbio riguarda chi ha già tentato. L’istanza è stata archiviata perché l’esperto non ha visto prospettive di risanamento, oppure le trattative sono durate centottanta giorni senza esito, oppure le misure protettive erano state concesse e poi sono cessate. È possibile ripresentare l’istanza? Dopo quanto tempo? E le misure protettive si possono chiedere di nuovo?

Cosa hanno deciso i giudici

Il dato normativo è l’art. 17, comma 9: dopo l’archiviazione non si può presentare una nuova istanza prima di un anno, termine che scende a quattro mesi, per una sola volta, se è stato l’imprenditore a chiedere l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. Il comma 5 dell’art. 25-quater richiama l’art. 17 per i commi da esso indicati; l’assunzione prudenziale è che il limite temporale operi anche per l’impresa sotto soglia, e che un’istanza ripresentata prima del termine esponga al rischio di essere ritenuta inammissibile.

Sul piano giurisprudenziale, le decisioni hanno distinto tra riproposizione delle domande nello stesso percorso e nuova istanza. Il Tribunale di Trani, 5 settembre 2022, ha ritenuto inammissibile la semplice riproposizione del ricorso per la conferma delle misure dopo un rigetto per ragioni di rito: occorre ripetere l’intero iter, a partire dalla richiesta di misure con l’istanza. Il Tribunale di Genova, 13 marzo 2023, ha invece ammesso che, ferma la perentorietà del termine per chiedere la conferma, la domanda possa essere riproposta, anche in via subordinata, senza una nuova iscrizione. Il Tribunale di Torino, 5 dicembre 2023, ha ammesso la riproposizione di domande cautelari non concesse in precedenza.

Il limite più rigoroso arriva però dalla durata massima della protezione. Il Tribunale di Bologna, sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025, ha escluso che un’impresa già protetta in una precedente composizione negoziata possa ottenere nuove misure per la stessa crisi, senza una discontinuità effettiva. A questa decisione, la più recente tra quelle esaminate, è dedicata la sezione successiva. Nello stesso solco, la sentenza bolognese richiama il Tribunale di Milano, 22 novembre 2023, e il Tribunale di Roma, 14 ottobre 2024, per il principio secondo cui le misure cautelari atipiche con effetti analoghi a quelle protettive sono ammesse soltanto in ipotesi eccezionali, circoscritte e temporalmente delimitate.

Se c’è contrasto

Tra Trani da un lato e Genova e Torino dall’altro si coglie una diversa apertura sulla riproposizione delle domande nello stesso procedimento. La differenza si spiega con le circostanze: a Trani si trattava di rimediare a un vizio di rito ripresentando lo stesso ricorso; a Genova e Torino di domande subordinate o non ancora esaminate. L’assunzione prudenziale è curare la domanda di misure protettive fin dall’istanza e il ricorso per la conferma fin dal primo deposito, senza contare su una seconda possibilità.

Sulla nuova istanza dopo l’archiviazione la legge fissa termini precisi, mentre sulla reiterazione della protezione per la medesima crisi la giurisprudenza più recente è restrittiva. Un orientamento favorevole a una nuova protezione per la stessa crisi, nelle fonti esaminate, non emerge.

Cosa significa per te

Se la tua istanza è stata archiviata, conta anzitutto la data dell’archiviazione e chi l’ha chiesta. Se l’hai chiesta tu entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, potrai ripresentarla dopo quattro mesi, ma solo una volta; negli altri casi dovrai attendere un anno. Nel frattempo devi lavorare su ciò che ha portato all’archiviazione: se l’esperto non ha visto concrete prospettive di risanamento, una nuova istanza identica avrà lo stesso esito. La seconda istanza ha senso solo se qualcosa è cambiato davvero: nuovi ordini, un socio che porta capitale, un debito importante ridotto, una diversa strategia industriale. Se le misure protettive erano già state concesse, l’ostacolo non è solo temporale: per la stessa crisi la protezione non si rinnova.

La pronuncia più recente e rilevante: Tribunale di Bologna, sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025

Tra le decisioni esaminate, quella del Tribunale di Bologna, sezione IV civile, n. 1780 del 19 maggio 2025, è la più recente e anche quella che incide più direttamente su un requisito di accesso spesso trascurato: la “novità” della crisi rispetto a percorsi già intrapresi.

Il contesto. Un’impresa aveva già beneficiato di misure protettive nell’ambito di una precedente composizione negoziata. Quel percorso si era concluso con accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, che però non avevano prodotto gli effetti sperati. L’impresa ha allora presentato una nuova istanza di composizione negoziata e ha chiesto la conferma di nuove misure protettive, invocando come fatto nuovo una pretesa risarcitoria avanzata da un cliente.

La motivazione in linguaggio piano. Il tribunale ha rigettato la domanda con tre passaggi. Primo: il limite massimo di dodici mesi previsto dall’art. 8 del Codice per la durata complessiva delle misure protettive si riferisce alla medesima crisi o insolvenza, e non ricomincia a decorrere per il solo fatto che sia intervenuta un’omologazione. Secondo: l’omologazione degli accordi non “azzera” il conto, perché produce effetti propri sui rapporti con i creditori che rendono superflue le misure protettive, le quali infatti cessano secondo l’art. 55, comma 3. Terzo: si può parlare di una nuova crisi solo se c’è una discontinuità effettiva, ad esempio passività diverse, un nuovo attivo o una strategia mutata; in mancanza, la nuova domanda serve soltanto a prolungare una protezione già esaurita. Il tribunale ha aggiunto che non si possono aggirare questi limiti chiedendo misure cautelari atipiche con effetti equivalenti, e ha ricordato che il provvedimento, avendo natura cautelare, non acquista efficacia di giudicato.

Il principio. Chi ha già consumato la protezione per una crisi non può riaprire lo stesso ombrello con una nuova istanza, se la crisi è sostanzialmente la stessa. La sentenza collega il ragionamento al divieto di abuso dello strumento e ai limiti fissati dalla direttiva europea sulla ristrutturazione preventiva (Direttiva UE 2019/1023).

Cosa cambia rispetto a prima. Fino a questa decisione il dibattito sulle istanze reiterate si concentrava soprattutto sui termini dell’art. 17, comma 9 (un anno o quattro mesi dall’archiviazione). La sentenza bolognese aggiunge un requisito sostanziale: anche quando i termini sono rispettati, la nuova protezione presuppone una crisi diversa. Per l’impresa sotto soglia, che spesso tenta più volte prima di trovare la soluzione, la conseguenza è chiara: la seconda istanza va costruita mettendo in evidenza, con documenti, ciò che è cambiato. Un nuovo debito di modesto importo o una contestazione di un cliente difficilmente bastano; servono elementi che modifichino il quadro patrimoniale o la strategia.

I limiti della decisione. Si tratta di una pronuncia di merito, di natura cautelare, emessa in un caso di imprenditore che aveva già concluso accordi omologati. Non è detto che lo stesso rigore sarà applicato a chi ha visto archiviare la prima istanza senza aver mai ottenuto misure protettive: in quel caso il limite dei dodici mesi non è stato consumato. Ma il criterio della discontinuità è un argomento che il creditore contrario alla conferma potrà sempre spendere. L’assunzione prudenziale è documentare la discontinuità in ogni nuova istanza, anche quando la precedente non aveva prodotto misure protettive.

I principi applicati ai casi reali

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili a vedere come i principi giurisprudenziali si applicano a situazioni-tipo. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1: la società di persone in squilibrio, con ricorso di un fornitore già depositato. Una s.n.c. che gestisce un ristorante rientra nelle soglie dell’impresa minore. Ha debiti per 287.400 €, di cui 96.300 € verso l’erario e gli enti previdenziali, 121.800 € verso una banca per un mutuo con rate arretrate, il resto verso fornitori. I ricavi dell’ultimo esercizio sono 412.600 €, in calo rispetto all’anno precedente, ma il margine operativo resta positivo se si escludono le rate del mutuo. Un fornitore con un credito di 18.750 € ha depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. L’impresa presenta l’istanza al segretario generale della camera di commercio giovedì 5 novembre 2026, dichiarando il ricorso pendente come richiede l’art. 17, comma 3, lettera d), e chiedendo espressamente le misure protettive. Alla luce del Tribunale di Bologna del 23 giugno 2023, il ricorso del terzo non preclude l’accesso; alla luce della Corte d’Appello di Firenze del 21 marzo 2023, senza la richiesta espressa di misure il procedimento per la liquidazione giudiziale potrebbe proseguire. Nel ricorso per la conferma l’impresa espone un progetto concreto: rinegoziazione del mutuo su un piano più lungo, rateazione dei debiti tributari, chiusura del servizio meno redditizio. Applicando i criteri del Tribunale di Padova del 2 marzo 2023, il giudice verificherà che il progetto non sia manifestamente implausibile e che i creditori principali, a cominciare dalla banca, siano disponibili a trattare. Se l’esperto ha accettato l’incarico lo stesso giorno, il termine ordinario di centottanta giorni dell’art. 17, comma 7, scade martedì 4 maggio 2027, salvo proroga nei casi previsti.

Ipotesi 2: l’impresa individuale insolvente con progetto liquidatorio. Un commerciante al dettaglio ha chiuso il negozio a gennaio 2026 e ceduto le rimanenze. Ha debiti per 168.750 € e nessun ricavo corrente; un creditore ha avviato un pignoramento. Il titolare vorrebbe usare la composizione negoziata per “prendere tempo” e vendere un immobile. Alla luce del Tribunale di Livorno dell’8 febbraio 2023 e del Tribunale di Bergamo del 15 marzo 2022, un progetto che non prevede la permanenza dell’impresa sul mercato non soddisfa il requisito del risanamento ragionevolmente perseguibile, anche se promette ai creditori più di una liquidazione giudiziale. L’esperto, nel primo incontro dell’art. 17, comma 5, rischia di non ravvisare concrete prospettive di risanamento, con archiviazione entro cinque giorni lavorativi. In questo scenario la strada coerente con la legge è quella indicata dall’art. 25-quater, comma 4: liquidazione controllata o, se esistono risorse per una proposta ai creditori, concordato minore. Scegliere fin dall’inizio lo strumento giusto evita di perdere mesi e di consumare il tempo utile per difendere il patrimonio.

Ipotesi 3: l’istanza archiviata e il calcolo dei termini. Un’impresa artigiana sotto soglia ottiene l’accettazione dell’esperto lunedì 2 marzo 2026. Dopo il primo incontro, il titolare si rende conto che il progetto deve essere rifatto con un nuovo socio e martedì 21 aprile 2026 chiede l’archiviazione, quindi entro due mesi dall’accettazione. Il segretario generale dispone l’archiviazione lunedì 27 aprile 2026. In base all’art. 17, comma 9, la nuova istanza potrà essere presentata, per una sola volta, dopo quattro mesi: non prima di giovedì 27 agosto 2026. Se invece la richiesta di archiviazione fosse arrivata dopo il 2 maggio 2026, o se l’archiviazione fosse stata disposta per mancanza di prospettive, il termine sarebbe stato di un anno, cioè non prima di martedì 27 aprile 2027. Alla luce del Tribunale di Bologna n. 1780 del 19 maggio 2025, nella nuova istanza l’impresa dovrà mostrare la discontinuità: l’ingresso del socio, il conferimento di capitale, il nuovo piano commerciale. Se nella prima istanza non erano state chieste né ottenute misure protettive, il limite di durata dell’art. 8 non è stato consumato; resta comunque prudente documentare con precisione ciò che è cambiato.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Gli estremi sono riportati come indicati nelle fonti consultate: per la maggior parte delle decisioni di merito le rassegne indicano tribunale e data ma non il numero del provvedimento, e in quei casi il numero è omesso. Prima di citare una di queste decisioni in un atto, è necessario reperirne il testo integrale.

Si nota subito che la gran parte delle decisioni si colloca tra il 2022 e il 2023, cioè nel periodo in cui lo strumento è stato introdotto e i tribunali ne hanno fissato i presupposti. Le pronunce più recenti, come quelle di Milano del novembre 2023, di Roma dell’ottobre 2024 e soprattutto di Bologna del maggio 2025, si concentrano su un tema diverso: i limiti all’uso ripetuto della protezione. È il segno di una giurisprudenza che, dopo aver aperto la porta anche alle imprese insolventi, ora sorveglia che lo strumento non venga usato in modo dilatorio. Le decisioni non distinguono tra imprese grandi e imprese sotto soglia, salvo il caso di Verona sul canale di presentazione: i principi sul risanamento si applicano quindi anche all’impresa minore, per effetto del rinvio dell’art. 25-quater, comma 5.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Trib. Bergamo, 24 febbraio 2022 Reversibilità della crisi La reversibilità è condizione di ammissibilità della conferma L’istanza deve spiegare perché la crisi è superabile
Trib. Bergamo, 25 maggio 2022 Intensità del controllo Verifica sommaria dell’idoneità della proposta, non della probabilità dell’accordo Non serve un accordo già firmato
Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 Impresa insolvente L’insolvenza non preclude l’accesso; lo preclude l’assenza di prospettive Anche l’impresa insolvente può tentare
Trib. Ravenna, ord. 17 marzo 2023 Continuità indiretta Insolvenza non conclamata e irreversibile compatibile con le misure Affitto e cessione d’azienda possono bastare
Trib. Padova, 2 marzo 2023 Ragionevole perseguibilità Il risanamento non deve essere manifestamente implausibile Contano piano, assunzioni e disponibilità dei creditori
Trib. Piacenza, 22 dicembre 2022 Ruolo dei creditori Rileva la disponibilità a trattare di creditori rappresentativi Sondare i creditori prima dell’istanza
Trib. Sulmona, 22 novembre 2022 Dissenso di un creditore Un solo creditore contrario non è ostativo se la maggioranza tratta Il veto isolato non blocca
Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 Insolvenza irreversibile Flussi insufficienti e piano embrionale escludono le misure Servono numeri, non intenzioni
Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022 Squilibrio marcato Indice di difficoltà del risanamento oltre il valore massimo esclude la conferma Gli indicatori di sostenibilità pesano sul giudizio
Trib. Bergamo, 15 marzo 2022 Liquidazione come unica via Se solo la liquidazione soddisfa i creditori manca il risanamento La negoziazione non serve a liquidare
Trib. Bergamo, 15 febbraio 2022 Contenuto della domanda Serve un piano finanziario per i sei mesi successivi Allegare sempre le previsioni di cassa
Trib. Ferrara, 21 marzo 2022 Impresa in liquidazione Il risanamento va dimostrato con argomenti concreti La società in liquidazione deve provare di più
Trib. Livorno, 8 febbraio 2023 Progetto liquidatorio Cessione pregressa e soluzione liquidatoria escludono le misure Azienda già ceduta: altra strada
Trib. Milano, 17 gennaio 2022 Bilanciamento Conferma con ragionevole probabilità di risanamento, bilanciando i creditori incisi Motivare il sacrificio chiesto ai creditori
Trib. Milano, 24 febbraio 2022 Piano in perfezionamento Ammissibile il ricorso con piano non ancora definitivo Il piano può maturare nelle trattative
Trib. Pistoia, 18 maggio 2022 Limiti del giudice Il tribunale non valuta il merito del piano Il giudizio di merito spetta all’esperto
Trib. Avellino, 16 maggio 2022 Fumus e periculum Requisiti cumulativi per la conferma Provare anche il rischio delle azioni esecutive
Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023 Fumus e periculum Conferma della stessa impostazione Orientamento stabile
Trib. Milano, 26 gennaio 2022 Procedimento prefallimentare pendente Conferma possibile se l’esperto vede condizioni di superamento Il ricorso del creditore non chiude la porta
Trib. Bologna, 23 giugno 2023 Ricorso di terzi Preclusive solo le iniziative dell’imprenditore Dichiarare il ricorso e procedere
Trib. Torre Annunziata, 20 luglio 2023 Ricorso di terzi Nello stesso senso di Bologna 2023 Conferma l’orientamento
App. Potenza, 27 dicembre 2022 Ricorso del lavoratore Il divieto di apertura vale anche per l’istanza del lavoratore Protezione estesa a ogni ricorrente
App. Firenze, 21 marzo 2023 Assenza di misure Senza misure richieste, la liquidazione giudiziale può essere aperta Chiedere sempre le misure
Trib. Treviso, 18 luglio 2022 Cautelare pendente Il ricorso ex art. 700 c.p.c. diventa improcedibile Le misure incidono sui procedimenti in corso
Trib. Verona, 25 novembre 2022 Canale sotto soglia Impresa soprasoglia con istanza al segretario: revoca delle misure Verificare le soglie prima di depositare
Trib. Trani, 5 settembre 2022 Riproposizione del ricorso Dopo rigetto in rito occorre ripetere l’iter Curare il primo deposito
Trib. Genova, 13 marzo 2023 Riproposizione della domanda Possibile anche in via subordinata, senza nuova iscrizione Margini di recupero nello stesso percorso
Trib. Torino, 5 dicembre 2023 Domande cautelari Ammessa la riproposizione di domande non concesse Riproporre con nuovi elementi
Trib. Milano, 22 novembre 2023 Cautelari atipiche Ammesse solo in ipotesi eccezionali e delimitate Non sostituiscono le misure protettive
Trib. Roma, 14 ottobre 2024 Cautelari atipiche Stesso orientamento restrittivo Conferma del limite
Trib. Bologna, sent. n. 1780, 19 maggio 2025 Nuova istanza per la stessa crisi Il limite di dodici mesi non si rinnova senza discontinuità Documentare il cambiamento

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce si ricavano alcune regole pratiche per l’impresa sotto soglia che vuole accedere alla composizione negoziata.

  • Verifica per prima cosa di essere davvero impresa minore, sui dati dei tre esercizi richiesti dall’art. 2, comma 1, lettera d): il Tribunale di Verona ha revocato le misure a un’impresa che aveva sbagliato canale.
  • Lo squilibrio basta per accedere, non serve aspettare l’insolvenza: la composizione negoziata nasce proprio per intervenire quando la crisi è soltanto probabile.
  • L’insolvenza non esclude l’accesso, l’irreversibilità sì: è il filo che unisce Bergamo 2022, Lecco 2023 e Ravenna 2023.
  • Il risanamento deve riguardare l’impresa, non soltanto i creditori: un progetto meramente liquidatorio non soddisfa il requisito, anche se promette ai creditori più della liquidazione giudiziale (Livorno 2023, Bergamo 15 marzo 2022).
  • La continuità indiretta è ammessa: affitto e cessione dell’azienda a un terzo possono integrare il risanamento (Ravenna 2023).
  • Il piano può essere ancora aperto, ma deve essere concreto: numeri, azioni, tempi, previsioni di cassa (Milano 24 febbraio 2022, Bergamo 15 febbraio 2022, Padova 2023).
  • La disponibilità dei creditori rappresentativi pesa quanto il piano: sondarli prima dell’istanza è parte della preparazione (Piacenza 2022, Sulmona 2022).
  • Il ricorso di un creditore per la liquidazione giudiziale non chiude la porta, ma va dichiarato e affrontato chiedendo espressamente le misure protettive (Bologna 2023, Firenze 2023).
  • Una propria domanda di accesso a uno strumento di regolazione già depositata è incompatibile con la dichiarazione richiesta dall’art. 17, comma 3, lettera d).
  • Dopo l’archiviazione vale il termine di un anno, o di quattro mesi una sola volta se l’archiviazione è stata chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.
  • La protezione per la stessa crisi non si rinnova: serve una discontinuità documentata (Bologna n. 1780/2025).
  • Le misure cautelari atipiche non sono una scorciatoia per superare i limiti delle misure protettive (Milano 2023, Roma 2024).

Le domande sul “quindi in pratica?”

La mia impresa ha già debiti scaduti con l’erario e con la banca: sono troppo in ritardo?
Non necessariamente. Le pronunce di Lecco del 2 gennaio 2023 e di Ravenna del 17 marzo 2023 hanno chiarito che anche l’insolvenza è compatibile con la composizione negoziata, se è reversibile, e l’art. 12 vigente richiama espressamente le condizioni di crisi e di insolvenza. Il punto è dimostrare che l’impresa, con le misure giuste, può tornare a reggersi. Se i debiti scaduti derivano da un calo temporaneo di ricavi o da un finanziamento mal strutturato, l’argomento è sostenibile; se derivano da un’attività che non produce più margini, lo è molto meno.

Un fornitore ha chiesto il mio fallimento: posso ancora chiedere l’esperto?
Sì. Il Tribunale di Bologna del 23 giugno 2023 ha affermato che il ricorso di un terzo per la liquidazione giudiziale non preclude l’accesso, perché le preclusioni riguardano le iniziative dell’imprenditore. Devi però dichiarare il ricorso nell’istanza e chiedere espressamente le misure protettive: la Corte d’Appello di Firenze del 21 marzo 2023 ha ritenuto che, senza quella richiesta, la liquidazione giudiziale possa essere aperta.

Voglio chiudere l’attività ma pagare i creditori meglio che in un fallimento: la composizione negoziata fa per me?
In linea di massima no. Le decisioni di Livorno dell’8 febbraio 2023 e di Bergamo del 15 marzo 2022 escludono la conferma delle misure quando il progetto è meramente liquidatorio. Per l’impresa sotto soglia l’art. 25-quater, comma 4, indica gli strumenti alternativi: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato. La scelta tra questi va fatta valutando patrimonio, garanzie e prospettive di esdebitazione.

Il mio piano non è ancora completo: devo aspettare di averlo definito?
No, ma deve essere concreto. Il Tribunale di Milano del 24 febbraio 2022 ha ammesso un ricorso con piano in perfezionamento, e il Tribunale di Pistoia del 18 maggio 2022 ha escluso che il giudice valuti il merito del piano. Al tempo stesso, il Tribunale di Bergamo del 15 febbraio 2022 ha richiesto un piano finanziario per i sei mesi successivi. La via prudente è presentarsi con le previsioni di cassa e con le leve del risanamento già individuate, lasciando alle trattative la definizione dei dettagli.

La mia prima istanza è stata archiviata: posso ripresentarla subito con qualche correzione?
No. L’art. 17, comma 9, impone di attendere un anno, oppure quattro mesi, per una sola volta, se l’archiviazione è stata chiesta da te entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. E la nuova istanza deve mostrare un cambiamento reale: il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025 ha negato nuove misure in assenza di discontinuità rispetto alla crisi precedente.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua impresa sotto soglia

Gli orientamenti esaminati diventano utili solo se applicati con metodo al singolo fascicolo. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio quando un’impresa minore valuta la composizione negoziata.

  1. Verifichiamo i requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lettera d), sui bilanci o sulle dichiarazioni dei tre esercizi, per individuare il canale corretto ed evitare il rischio di revoca delle misure visto a Verona.
  2. Analizziamo lo squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario con i commercialisti dello staff, distinguendo tra crisi probabile, crisi in atto e insolvenza, e misurando la reversibilità con i criteri usati dai tribunali.
  3. Costruiamo il progetto di risanamento con previsioni di cassa, azioni concrete e tempi, in modo che superi il vaglio di non manifesta implausibilità affermato dal Tribunale di Padova.
  4. Sondiamo i creditori principali prima dell’istanza, a cominciare da banche ed enti, per raccogliere la disponibilità alle trattative che la giurisprudenza considera decisiva.
  5. Predisponiamo l’istanza e i documenti richiesti dall’art. 17, comma 3, nelle lettere richiamate dall’art. 25-quater, comma 2, compresa la dichiarazione sulla pendenza di ricorsi e sull’assenza di domande di accesso agli strumenti.
  6. Redigiamo la domanda di misure protettive e il ricorso per la conferma, argomentando fumus e periculum alla luce delle pronunce più recenti.
  7. Ci difendiamo nel procedimento per la liquidazione giudiziale eventualmente pendente, coordinandolo con le misure protettive secondo l’orientamento di Bologna e della Corte d’Appello di Firenze.
  8. Calcoliamo i termini dopo un’archiviazione e documentiamo la discontinuità richiesta per una nuova istanza, tenendo conto della sentenza bolognese del 2025.
  9. Valutiamo l’alternativa del concordato minore o della liquidazione controllata quando il risanamento non è perseguibile, per non perdere tempo prezioso.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli sulle misure con i rimedi previsti e, nei giudizi che lo consentono, seguiamo la controversia fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista consente di difendere gli orientamenti visti fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia: le questioni sui requisiti di accesso, sul rapporto con la liquidazione giudiziale e sui limiti della protezione nascono nel procedimento cautelare, ma possono riemergere nei giudizi successivi, ed è utile che chi ha impostato la linea iniziale la porti avanti in ogni grado. La qualifica di Esperto Negoziatore permette di leggere l’istanza con gli occhi di chi deve valutarla, mentre quella di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consente di passare senza interruzioni al concordato minore o alla liquidazione controllata se la negoziazione non è percorribile.

Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi curano istanza, ricorsi e difese, i secondi la situazione patrimoniale, il piano finanziario e il test di sostenibilità. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità.

Prima di depositare l’istanza

I requisiti di accesso alla composizione negoziata per l’impresa sotto soglia non si esauriscono nelle formule degli artt. 12 e 25-quater: i tribunali hanno chiarito che conta la reversibilità della crisi, la concretezza del progetto, la disponibilità dei creditori, la scelta del canale giusto e la novità della crisi rispetto ai tentativi già fatti. Ogni istanza mal preparata consuma tempo e, spesso, la protezione di cui l’impresa avrebbe bisogno.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché vi convergono le competenze certificate dell’Avvocato: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce il giudizio che l’esperto deve formulare sulle prospettive di risanamento, come Gestore della crisi e fiduciario OCC conosce gli strumenti alternativi riservati all’impresa minore, e come cassazionista può sostenere la linea difensiva in ogni grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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