Quasi mai il concordato minore fallisce contro l’Agente della riscossione perché la legge non protegge il debitore: fallisce perché il debitore crede di essere protetto più di quanto lo sia davvero, e smette di sorvegliare proprio il creditore più organizzato che ha.
La risposta breve alla domanda del titolo è sì: le misure protettive che il giudice può concedere con il decreto di apertura del concordato minore, previste dall’art. 78, comma 2, lettera d) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), riguardano anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che è un creditore come gli altri e non gode di una zona franca. Ma la risposta lunga è quella che conta, perché tra “le misure valgono anche per le cartelle” e “da domani nessuno mi chiederà più nulla” c’è uno spazio enorme, ed è in quello spazio che si commettono gli errori più costosi. Pignoramenti presso terzi che continuano a trattenere somme, fermi che restano sul veicolo, ipoteche che non spariscono, avvisi di accertamento lasciati diventare definitivi, rimborsi fiscali che finiscono compensati, DURC negati: sono tutte situazioni che chi affronta un concordato minore con debiti erariali può trovarsi davanti.
Gli errori che vediamo ripetersi più spesso sono sei:
- Credere che basti depositare la domanda perché la riscossione si fermi da sola.
- Lasciare che il pignoramento presso terzi continui a trattenere somme dopo il decreto.
- Aspettarsi che fermi amministrativi e ipoteche esattoriali già iscritti spariscano automaticamente.
- Ignorare le nuove cartelle e gli avvisi di accertamento perché “tanto c’è il concordato”.
- Dare per scontato il rimborso fiscale e dimenticare la compensazione.
- Confondere la protezione dalle azioni esecutive con la regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato del Fisco).
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio tra sovraindebitamento e riscossione? Perché il tema richiede due competenze che raramente stanno nella stessa stanza. Da un lato quella sulla procedura: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il percorso del concordato minore, dal deposito della domanda al decreto di apertura fino all’omologazione. Dall’altro quella sul debito tributario: coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che legge cartelle, ruoli, avvisi e piani di rateazione con gli occhi di chi deve poi difenderli davanti al giudice.
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Errore n. 1 – Credere che basti depositare la domanda perché la riscossione si fermi da sola
L’errore
Un artigiano con 61.000 euro di cartelle e qualche debito con fornitori e banca deposita, tramite l’OCC, la domanda di concordato minore. Si sente al sicuro: “ho presentato il concordato, ora nessuno può toccarmi”. Nella domanda però non c’è un’istanza specifica di misure protettive, oppure c’è una formula generica e frettolosa. Tre settimane dopo la banca gli comunica che sul conto è arrivato un pignoramento dell’Agente della riscossione.
Perché è un errore
Il punto che sfugge quasi sempre è che, nel concordato minore, la protezione non è un effetto automatico del deposito. Secondo l’art. 78, comma 2, lettera d) CCII, è il giudice, con il decreto che dichiara aperta la procedura, a disporre su istanza del debitore e fino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva:
- il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari;
- il divieto di acquisire diritti di prelazione;
- la sospensione delle prescrizioni e l’impedimento delle decadenze;
- il divieto di pronunciare la liquidazione controllata.
Le parole decisive sono due. La prima è “su istanza”: se il debitore non chiede le misure, il giudice non le concede d’ufficio. La seconda è “decreto”: fino a quando il decreto non viene emesso, cioè nel periodo tra il deposito della domanda e la valutazione di ammissibilità, la protezione dell’art. 78 non è ancora operativa. Questo intervallo può durare settimane, e in quelle settimane l’Agente della riscossione non è obbligato a fermarsi.
C’è poi un aspetto di contenuto: le misure sono quelle che il giudice dispone, con la formulazione che usa nel decreto. Un decreto che vieta in generale “azioni esecutive e cautelari” protegge già molto, ma un decreto che menziona espressamente i procedimenti in corso dell’Agente della riscossione rende la tutela più facile da far valere con chi deve applicarla (la banca, il datore di lavoro, il cliente che deve pagare una fattura).
Le conseguenze
Chi non chiede le misure, o le chiede male, resta esposto per tutta la durata della procedura. Il concordato minore può durare mesi: c’è il termine assegnato ai creditori (non superiore a 30 giorni) per esprimere adesione o dissenso, ci sono le eventuali contestazioni, c’è la fase di omologazione. In tutto questo tempo, senza misure protettive, l’Agente della riscossione può pignorare conti, crediti e stipendi, iscrivere ipoteche e fermi, e ogni euro trattenuto è un euro sottratto al piano, che a quel punto può diventare non più fattibile. È una conseguenza seria perché il concordato minore si regge sull’equilibrio tra risorse e pagamenti: se una parte delle risorse se ne va per una singola azione esecutiva, il piano depositato non corrisponde più alla realtà.
Il caso documentato più chiaro di come funziona la protezione quando è chiesta bene è un decreto del Tribunale di Chieti del 5 settembre 2025 (R.G. n. 67/2025). In apertura di un concordato minore il giudice ha disposto, ai sensi dell’art. 78, comma 2, lettera d), che non potessero essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente, che non potessero essere acquisiti diritti di prelazione, e ha sospeso in modo espresso un pignoramento presso terzi notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel luglio 2025, con efficacia fino al passaggio in giudicato dell’omologazione. È esattamente il risultato che si ottiene quando l’istanza individua il procedimento da fermare.
Cosa fare invece
La domanda di concordato minore deve contenere un’istanza autonoma e motivata di misure protettive, che elenchi uno per uno i procedimenti dell’Agente della riscossione già avviati o minacciati (pignoramenti presso terzi con data di notifica, fermi e ipoteche già iscritti o preavvisati, intimazioni di pagamento) e spieghi perché ciascuno pregiudica la fattibilità del piano.
In concreto:
- recuperare l’estratto di ruolo aggiornato e la situazione debitoria completa dall’area riservata dell’Agente della riscossione prima del deposito;
- individuare gli atti esecutivi e cautelari in corso con data e numero;
- chiedere che il decreto contenga, oltre al divieto generale, la sospensione espressa dei procedimenti individuati;
- valutare se chiedere la nomina di un commissario giudiziale, che secondo l’art. 78, comma 2-bis CCII il giudice nomina quando è disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e la nomina è necessaria, quando è proposto un concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112, comma 2, oppure su richiesta del debitore;
- se nell’intervallo tra deposito e decreto ci sono atti imminenti, segnalarlo al giudice con urgenza, perché la tempistica conta.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le misure dell’art. 78 durano “fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”, non fino alla sentenza di primo grado. Questo significa che, se un creditore impugna l’omologazione, la protezione prosegue. Ma vale anche l’opposto: secondo l’art. 80, comma 5 CCII, se il giudice non omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive. Da quel momento l’Agente della riscossione può riprendere le azioni sospese. Chi prepara la domanda dovrebbe sapere fin dall’inizio cosa succede se il concordato non va in porto, e in particolare che, su istanza del debitore, il giudice che non omologa può aprire la liquidazione controllata: è una via d’uscita che va valutata prima, non scoperta dopo.
Errore n. 2 – Lasciare che il pignoramento presso terzi continui a trattenere somme dopo il decreto
L’errore
Una professionista ha un pignoramento presso terzi dell’Agente della riscossione sui compensi che le paga un cliente abituale. Ottiene il decreto di apertura del concordato minore con le misure protettive. Pensa che il cliente “lo saprà” e non fa nulla. Il cliente, che ha ricevuto l’ordine di pagamento diretto dall’Agente della riscossione, continua a versare le somme all’Agente, mese dopo mese.
Perché è un errore
Il pignoramento presso terzi della riscossione ha una caratteristica particolare: in molti casi l’Agente della riscossione non passa dal giudice dell’esecuzione, ma notifica direttamente al terzo l’ordine di pagare entro un termine le somme dovute al debitore. È la procedura semplificata che la prassi associa all’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 (norma che in questa sede non abbiamo riletto nel testo vigente e che conviene sempre verificare sulla versione aggiornata). Il terzo (banca, cliente, datore di lavoro, ente pubblico) esegue l’ordine che ha ricevuto. Non sa nulla del concordato minore, a meno che qualcuno non glielo dica, e non ha alcun interesse a rischiare di pagare due volte.
Il decreto dell’art. 78, comma 2, lettera d) vieta di “proseguire” le azioni esecutive. Ma il divieto opera nel rapporto tra giudice, debitore e creditori: perché produca effetti pratici sul terzo, il terzo deve conoscerlo. La pubblicità del decreto prevista dall’art. 78, comma 2, lettera a) (sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, registro delle imprese) non è una comunicazione personale al cliente o alla banca, che di solito non consultano quei registri.
Le conseguenze
Le somme versate dal terzo all’Agente della riscossione dopo il decreto sono, in linea di principio, pagamenti avvenuti in violazione del divieto. Ma recuperarle è un’altra storia. Chi lascia correre il pignoramento rischia di dover poi chiedere la restituzione delle somme all’Agente della riscossione, con tempi lunghi e un esito non garantito, mentre il piano, che contava su quelle entrate, nel frattempo resta scoperto. Il recupero non è disciplinato da una norma specifica del concordato minore che abbiamo potuto verificare: è un punto su cui conviene essere prudenti e muoversi prima, non dopo.
Il decreto del Tribunale di Chieti del 5 settembre 2025 citato sopra è utile anche per questo: sospende in modo espresso il pignoramento presso terzi notificato dall’Agente della riscossione indicandone la data. Un provvedimento così formulato è un documento che il terzo pignorato può leggere e capire immediatamente, senza dover interpretare formule generiche.
Cosa fare invece
Appena ottenuto il decreto, va notificato o comunicato con prova di ricezione (PEC o raccomandata) sia all’Agente della riscossione sia a ogni terzo pignorato, con una richiesta scritta di sospendere i versamenti e di accantonare, se previsto, le somme.
La sequenza operativa che suggeriamo:
- Elencare tutti i terzi che hanno ricevuto ordini di pagamento dall’Agente della riscossione (banche, clienti, datori di lavoro, enti che pagano canoni o contributi).
- Inviare a ciascuno copia del decreto con una lettera che indichi il numero di procedura, la data del decreto e la frase del dispositivo che riguarda il pignoramento.
- Inviare la stessa comunicazione all’Agente della riscossione, chiedendo di revocare o sospendere l’ordine al terzo.
- Coinvolgere l’OCC o il commissario giudiziale, se nominato, perché la comunicazione proveniente dall’organo della procedura ha spesso più peso.
- Se il terzo o l’Agente continuano, tornare dal giudice con un’istanza che documenti il mancato rispetto del divieto.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il problema non riguarda solo il pignoramento in corso, ma anche quello “maturato”: somme già trattenute dal terzo e non ancora versate all’Agente. Su queste somme accantonate la domanda giusta da porre al giudice è chi le debba ricevere e quando. Se il piano le prevede come risorsa per i creditori, va chiesto espressamente che restino vincolate alla procedura. Inoltre, nel pignoramento dello stipendio o della pensione, i limiti di pignorabilità continuano a contare per la parte di reddito che il piano lascia al debitore: è un tema da coordinare con la quota di reddito destinata al mantenimento della famiglia indicata nella domanda.
Errore n. 3 – Aspettarsi che fermi amministrativi e ipoteche esattoriali già iscritti spariscano automaticamente
L’errore
Un imprenditore minore ha un fermo amministrativo sul furgone e un’ipoteca esattoriale sul capannone. Ottenuto il decreto di apertura con le misure protettive, controlla la visura dopo un mese e trova tutto com’era. Pensa che il giudice abbia “dimenticato” qualcosa. Oppure, peggio, prova a vendere il furgone convinto che il fermo non conti più.
Perché è un errore
Il decreto dell’art. 78, comma 2, lettera d) guarda avanti: vieta di iniziare o proseguire azioni cautelari e vieta di acquisire diritti di prelazione. Non contiene, nella sintesi del testo vigente che abbiamo verificato, una regola che ordini la cancellazione delle iscrizioni già esistenti. Le due situazioni vanno quindi tenute ben distinte.
Le ipoteche esattoriali. L’ipoteca iscritta dall’Agente della riscossione è un diritto di prelazione. Dopo il decreto con le misure, l’Agente non può iscriverne di nuove sul patrimonio del debitore: è il senso del divieto di “acquisire prelazioni” (nel decreto di Chieti la formula è proprio “non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio”). Ma l’ipoteca iscritta prima resta, e resta anche la prelazione che dà all’Agente sul bene. Una cosa diversa, e tutta da verificare caso per caso, è se possano applicarsi al concordato minore le regole del concordato preventivo sulle ipoteche giudiziali iscritte a ridosso della domanda, per effetto del rinvio dell’art. 74, comma 4 CCII alle norme del concordato preventivo “in quanto compatibili”: non abbiamo trovato in questa ricerca pronunce che lo affermino per l’ipoteca esattoriale nel concordato minore, e lo segnaliamo come punto incerto.
I fermi amministrativi. Il fermo dei beni mobili registrati ha una natura giuridica discussa da anni (misura cautelare, strumento di pressione per indurre al pagamento): non abbiamo verificato in questa sede pronunce recenti che risolvano il problema con riferimento alle misure protettive del concordato minore. In pratica: un fermo nuovo, iscritto dopo il decreto, è a nostro avviso difficilmente compatibile con il divieto di azioni cautelari; un fermo già iscritto, invece, non viene cancellato dal solo decreto e continua a produrre i suoi effetti sul veicolo (che non può circolare e la cui vendita resta problematica).
Le conseguenze
Chi confonde i due piani commette due errori opposti. Il primo è non accorgersi di un’iscrizione nuova, avvenuta dopo il decreto, e non contestarla: un’ipoteca o un fermo iscritti in violazione del divieto, se nessuno li contesta, restano nei registri e possono creare problemi concreti alla vendita dei beni o alla prosecuzione dell’attività prevista dal piano. Il secondo è comportarsi come se le iscrizioni anteriori non ci fossero: vendere un bene ipotecato o un veicolo sottoposto a fermo senza autorizzazione, oltre a non liberarlo dal vincolo, può essere un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, e secondo l’art. 78, comma 5 CCII gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto.
C’è poi una conseguenza sul piano: l’Agente della riscossione con ipoteca è un creditore con prelazione e, secondo l’art. 75, comma 2 CCII, i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. La Cassazione, con l’ordinanza della Prima Sezione n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha ribadito che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Un piano che tratta l’Agente come chirografario per un credito garantito da ipoteca, ignorando l’iscrizione, rischia di essere costruito su basi sbagliate.
Cosa fare invece
Bisogna fare una fotografia esatta di tutte le iscrizioni prima del deposito (visure ipotecarie e del Pubblico Registro Automobilistico), confrontarla con quella successiva al decreto e trattare in modo diverso le iscrizioni anteriori, da inserire nel piano, e quelle posteriori, da contestare.
- Visure aggiornate alla data del deposito della domanda e alla data del decreto.
- Inserimento nel piano dell’Agente come creditore ipotecario per la parte capiente, con l’attestazione dell’OCC sul valore di mercato.
- Previsione nel piano delle modalità con cui, dopo l’omologazione e l’esecuzione, si chiederà la cancellazione delle iscrizioni.
- Contestazione immediata di ogni iscrizione posteriore al decreto, prima con comunicazione all’Agente e poi, se serve, con istanza al giudice.
- Nessuna vendita o cessione di beni vincolati senza autorizzazione del giudice.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il legislatore ha scritto espressamente, all’art. 71, comma 2 CCII, che il giudice, verificata la conformità dell’atto al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e di ogni altro vincolo. Per il concordato minore la sintesi del testo che abbiamo verificato non riporta una norma identica negli artt. 74-80: in pratica le modalità di cancellazione dipendono dal contenuto del piano, dalla sentenza di omologazione e dall’applicazione, nei limiti della compatibilità, delle norme sul concordato preventivo. È un aspetto da chiarire già nella stesura del piano, non dopo l’omologazione: un piano che prevede la vendita di un immobile ipotecato dall’Agente deve dire come e quando il bene verrà liberato.
Errore n. 4 – Ignorare le nuove cartelle e gli avvisi di accertamento perché “tanto c’è il concordato”
L’errore
Un professionista con il concordato minore aperto e le misure protettive concesse riceve un avviso di accertamento per un anno d’imposta precedente. Lo mette nel cassetto: “c’è il divieto di azioni esecutive, nessuno può farmi nulla”. Due mesi dopo arriva una nuova cartella su un controllo automatizzato della dichiarazione. Anche questa finisce nel cassetto.
Perché è un errore
Le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lettera d) vietano le azioni esecutive e cautelari. La notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di una cartella di pagamento non è, secondo l’orientamento prevalente, un’azione esecutiva: è l’atto con cui l’ente impositore determina il debito e lo rende esigibile, o con cui l’Agente della riscossione porta a conoscenza del debitore il ruolo. Esiste un ampio dibattito sul rapporto tra la notifica della cartella e i divieti delle procedure concorsuali: già nel vecchio concordato preventivo un contributo pubblicato su Fiscal Focus si intitolava, significativamente, “La notifica della cartella non rientra nel divieto dell’art. 168 l.f.”; di segno almeno in parte diverso altri commenti (NT+ Diritto ha dato notizia di una pronuncia secondo cui l’istanza di ammissione al concordato preventivo preclude le azioni esecutive e cautelari anche all’Agente della riscossione). Non avendo letto direttamente quelle decisioni, non ne riportiamo gli estremi: il quadro, per il concordato minore, va considerato non pacifico.
Ciò che è chiaro è il rovescio della medaglia: l’accertamento e la notifica servono anche all’ente per determinare il credito con cui partecipare al concordato. Se il debitore non impugna, l’atto diventa definitivo secondo le regole ordinarie del processo tributario (in genere 60 giorni dalla notifica per il ricorso, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto). Le misure protettive, per quanto abbiamo potuto verificare, non sospendono i termini di impugnazione del debitore: l’art. 78 parla di sospensione delle prescrizioni e di impedimento delle decadenze, formule pensate a tutela dei creditori, non di una sospensione dei termini per ricorrere contro gli atti impositivi. Non abbiamo trovato una fonte che dica il contrario, e su un punto così delicato la prudenza impone di comportarsi come se il termine corresse.
Le conseguenze
Un avviso di accertamento non impugnato diventa definitivo. Il debito accertato entra allora nel quadro della procedura con l’importo stabilito dall’ente, comprensivo di sanzioni e interessi, e non potrà più essere contestato nel merito: chi poteva difendersi con buone ragioni si ritrova a falcidiare, nel migliore dei casi, un debito più alto del dovuto. Se il concordato non viene omologato, o se l’omologazione viene revocata, l’atto definitivo resta e la riscossione riparte su quella base.
C’è poi un problema di crediti successivi. Le misure dell’art. 78 servono a proteggere il patrimonio dalle pretese dei creditori che partecipano al concordato. I debiti fiscali che sorgono dopo il deposito della domanda (le imposte correnti dell’attività che prosegue) non sono, in linea generale, inclusi nella proposta, e la loro sorte rispetto al divieto di azioni esecutive è un punto su cui la sintesi del testo dell’art. 78 che abbiamo letto non dice nulla di espresso. Lo presentiamo come incerto: il debitore che non paga le imposte correnti, contando sulla protezione, si espone al rischio di nuove pretese che il concordato non regola.
Cosa fare invece
Ogni atto impositivo o di riscossione notificato durante la procedura va trattato come se il concordato non esistesse: si annota la data di notifica, si calcola il termine di impugnazione e si decide entro quel termine se ricorrere, aderire o prestare acquiescenza in modo consapevole.
- Annotare la data di notifica e calcolare la scadenza (ricordando che se cade di sabato o domenica slitta al lunedì, e che il periodo 1-31 agosto è sospeso).
- Valutare il merito con un professionista: un accertamento infondato va contestato anche in pendenza di concordato.
- Informare l’OCC o il commissario, perché il nuovo debito cambia l’elenco dei creditori e può incidere sulle maggioranze e sulla fattibilità.
- Verificare se l’atto riguarda un debito anteriore (che entra nel concordato) o un debito posteriore (che va pagato regolarmente).
- Continuare a versare le imposte e i contributi correnti.
Su questo incrocio tra procedura e contenzioso tributario lavoriamo con un metodo preciso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto tributario, verifica ogni nuovo atto notificato in pendenza di concordato sia sotto il profilo della difesa nel merito sia sotto quello dell’impatto sul piano.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il Fisco partecipa al concordato minore per i crediti che ha, e quanto più presto li conosce tanto meglio si costruisce il piano. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 68, comma 4 CCII prevede che l’OCC, entro 7 giorni dall’incarico, ne dia notizia all’Agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, che entro 15 giorni comunicano il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. Anche nel concordato minore è prassi che l’OCC interpelli gli enti: chiedere espressamente quali accertamenti sono in corso aiuta a non avere sorprese durante la procedura. Quanto al trattamento del debito tributario nel piano, la Cassazione con la pronuncia n. 14555 del 2026 ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente. Un accertamento definitivo, quindi, non è necessariamente un debito da pagare per intero: ma è comunque un debito più alto se non lo si è contestato quando si poteva.
Errore n. 5 – Dare per scontato il rimborso fiscale e dimenticare la compensazione
L’errore
Una piccola impresa individuale ha un credito IVA chiesto a rimborso e un rimborso IRPEF in arrivo. Nel piano di concordato minore lo tratta come liquidità disponibile per pagare i creditori nel primo anno. Il rimborso però non arriva sul conto: viene trattenuto e utilizzato per ridurre i debiti iscritti a ruolo.
Perché è un errore
Nel sistema della riscossione esiste un meccanismo, previsto dall’art. 28-ter del D.P.R. 602/1973 (anche qui una norma che non abbiamo riletto nel testo vigente in questa sede), in base al quale, in sede di erogazione di un rimborso, l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario è iscritto a ruolo e, in caso affermativo, può segnalarlo all’Agente della riscossione perché il rimborso venga utilizzato, in tutto o in parte, a compensazione del debito. In termini pratici: il rimborso può non arrivare al contribuente che ha cartelle non pagate.
La domanda vera è se questo meccanismo sia bloccato dalle misure protettive del concordato minore. La risposta, onestamente, non è univoca. Da un lato la compensazione in sede di rimborso non è formalmente un’azione esecutiva né una misura cautelare, e il CCII in altre procedure riconosce la compensazione tra crediti e debiti reciproci anteriori (l’art. 155 CCII per la liquidazione giudiziale). Dall’altro lato, una compensazione “unilaterale” che soddisfa per intero l’Agente della riscossione con risorse che il piano destinava a tutti i creditori produce un effetto molto simile a un pagamento preferenziale. Non abbiamo trovato pronunce specifiche sul concordato minore: il punto va considerato incerto e affrontato in modo esplicito nella domanda e nel piano.
Un elemento utile viene dalla giurisprudenza sulle procedure concorsuali in materia di IVA. La Cassazione, con la sentenza n. 7512 del 21 marzo 2025, ha confermato (secondo quanto riferito da EC News) l’orientamento per cui nel fallimento il credito IVA maturato prima dell’apertura della procedura non si compensa con il debito IVA sorto durante la procedura: le due posizioni restano distinte e il credito anteriore può essere chiesto a rimborso. Lo stesso articolo ricorda i precedenti n. 3096/2019 e n. 14620/2019 e segnala che l’AIDC, con la norma di comportamento n. 230 del 29 maggio 2025, ha preso una posizione opposta. È un quadro che riguarda il fallimento, non il concordato minore, ma mostra bene quanto sia scivoloso il terreno della compensazione tra “prima” e “dopo” la procedura.
Le conseguenze
Chi inserisce nel piano un rimborso come risorsa certa, senza considerare la compensazione, rischia di presentare un piano che nel primo anno non riesce a pagare le rate promesse. Se il piano non viene eseguito, secondo le regole sulla revoca e sull’inadempimento il concordato può saltare, e con esso la protezione. Il danno quindi non è solo il rimborso perso: è la tenuta dell’intera procedura.
C’è poi un rischio inverso: il debitore che si accorge della compensazione e reagisce chiedendo il rimborso in modo disordinato, senza considerare i tempi e i requisiti formali, può perdere il diritto. La Cassazione, con la sentenza della Sezione tributaria n. 23273 del 28 agosto 2024, ha ricordato in un caso di fallimento che il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA alla cessazione dell’attività sorge al momento della cessazione effettiva, che l’esposizione del credito nella dichiarazione può valere come domanda di rimborso quando manifesta chiaramente la volontà di non perderlo, e che la compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale è una richiesta univoca. Sono dettagli formali che decidono se un credito c’è ancora o no.
Cosa fare invece
I rimborsi fiscali vanno censiti nella domanda come posta dell’attivo, con l’indicazione esplicita del rischio di compensazione, e il piano deve essere fattibile anche nell’ipotesi in cui quel rimborso venga trattenuto.
- Elencare tutti i crediti verso l’Erario (IVA, IRPEF, crediti d’imposta) con l’anno e lo stato della richiesta.
- Chiedere al giudice, nell’istanza di misure protettive, di precisare se la compensazione in sede di rimborso rientri nel divieto, motivando sul pregiudizio per la fattibilità.
- Costruire il piano con una variante prudente che non conti sul rimborso, o lo conti solo per la quota eccedente il debito iscritto a ruolo.
- Se la compensazione avviene, documentarla e coordinare con l’OCC l’effetto sul credito dell’Agente (che si riduce) e sulle percentuali degli altri creditori.
Il dettaglio che pochi conoscono
Una compensazione che avviene comunque non è necessariamente una perdita secca: riduce il debito iscritto a ruolo, e quindi il credito con cui l’Agente partecipa al concordato. Se il piano prevede per l’Agente una percentuale, il ricalcolo può produrre un risparmio sulle rate future. Il problema è soprattutto di cassa e di trasparenza: l’OCC e i creditori devono saperlo, perché l’elenco dei crediti e il calcolo delle maggioranze dell’art. 79 CCII cambiano. Un debitore che “nasconde” una compensazione avvenuta, anche in buona fede, rischia di presentare dati non corrispondenti al vero.
Errore n. 6 – Confondere la protezione dalle azioni esecutive con la regolarità contributiva e fiscale
L’errore
Un’impresa edile minore partecipa ad appalti e ha bisogno del DURC. Ha debiti contributivi affidati all’Agente della riscossione, inseriti nel concordato minore, e il decreto di apertura con le misure protettive. Chiede il DURC convinta che il decreto lo garantisca. Riceve un esito di irregolarità. Nel frattempo, per far quadrare i conti, ha smesso di versare i contributi correnti.
Perché è un errore
Le misure protettive impediscono ai creditori di agire esecutivamente; non trasformano automaticamente un debito non pagato in un debito “regolare”. Il DURC è disciplinato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che all’art. 3, comma 2 elenca le situazioni in cui la regolarità sussiste nonostante un debito: tra queste, secondo quanto riferito da ItaliaOggi, la lettera b) (sospensione dei pagamenti disposta dalla legge, che la prassi applica al concordato preventivo) e la lettera f) (crediti affidati all’agente della riscossione per i quali la cartella o l’avviso siano sospesi da un provvedimento in sede giudiziaria).
Un’apertura interessante è arrivata dal Tribunale di La Spezia con l’ordinanza del 27 luglio 2026, commentata da ItaliaOggi il 29 settembre 2026. In una composizione negoziata della crisi, il tribunale ha confermato le misure protettive per 120 giorni, con divieto di azioni esecutive anche tramite pignoramento presso terzi, e ha letto in chiave sostanziale la lettera f): se la riscossione coattiva è bloccata da un provvedimento del giudice, usare il DURC come strumento di pressione sarebbe irragionevole. Ne ha tratto che, finché dura il divieto, i debiti contributivi anteriori alla pubblicazione dell’istanza non impediscono il rilascio del DURC, e ha esteso il principio al certificato di regolarità fiscale dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997. Con due condizioni chiare: che non ci siano altre irregolarità, come il mancato versamento dei contributi correnti, e che il debito rientri nel periodo coperto dalle misure.
Attenzione però: quella pronuncia riguarda la composizione negoziata, non il concordato minore. Che lo stesso ragionamento si applichi alle misure protettive dell’art. 78 CCII è un’estensione plausibile, ma non l’abbiamo trovata affermata da una pronuncia specifica sul concordato minore: va presentata come argomento, non come regola.
Le conseguenze
Chi smette di pagare i contributi correnti perde l’argomento più forte che avrebbe per ottenere il DURC. Il mancato versamento dei contributi maturati dopo l’apertura è una irregolarità autonoma, che nessuna misura protettiva copre, e che rende il DURC irregolare a prescindere da come si qualifichino i debiti anteriori. Per un’impresa che lavora con la pubblica amministrazione o in subappalto, un DURC irregolare può significare la sospensione dei pagamenti dei committenti e la perdita di commesse, cioè proprio delle entrate su cui si regge un concordato in continuità.
Lo stesso vale per il certificato di regolarità fiscale richiesto negli appalti con ritenute (art. 17-bis D.Lgs. 241/1997): un debito anteriore protetto è una cosa, un omesso versamento corrente è un’altra.
Cosa fare invece
Bisogna separare con rigore i debiti anteriori, che entrano nel concordato, dai contributi e dalle imposte correnti, che vanno pagati puntualmente, e chiedere il DURC presentando il decreto e motivando sulla lettera b) o sulla lettera f) dell’art. 3, comma 2 del D.M. 30 gennaio 2015.
- Tenere una contabilità separata dei versamenti correnti successivi al deposito.
- Allegare alla richiesta (o alla risposta all’invito a regolarizzare) il decreto di apertura con le misure protettive.
- Se l’esito resta irregolare, valutare con il professionista una richiesta al giudice della procedura di chiarire la portata delle misure o un’impugnazione nelle sedi competenti, richiamando l’ordinanza di La Spezia come argomento.
- Per il certificato fiscale dell’art. 17-bis, verificare con l’ufficio la posizione dei carichi affidati, distinguendo quelli coperti dal concordato.
Il dettaglio che pochi conoscono
La soluzione dell’ordinanza di La Spezia è costruita su un dato temporale: i debiti “anteriori alla pubblicazione dell’istanza”. Nel concordato minore il momento rilevante per la protezione è il decreto di apertura con le misure (art. 78, comma 2), mentre il momento rilevante per stabilire quali creditori sono “anteriori” ai fini degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è la pubblicità del decreto (art. 78, comma 5). Chi chiede il DURC deve avere ben chiaro quale data usare, e deve poter dimostrare di aver pagato tutto ciò che è maturato dopo.
Gli errori in cifre: tre ipotesi a confronto
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati di fantasia per mostrare l’effetto economico di ciascun errore. Non sono casi reali e non riflettono l’esito di nessuna procedura specifica: in un caso concreto i numeri dipendono dal piano, dai creditori e dalle decisioni del giudice.
Ipotesi 1 – Il pignoramento presso terzi non comunicato
Dati di partenza: professionista con debiti iscritti a ruolo per 47.860 euro; pignoramento presso terzi dell’Agente della riscossione sui compensi di un cliente che paga 3.270 euro al mese; decreto di apertura del concordato minore con misure protettive emesso lunedì 16 novembre 2026, con sospensione espressa del pignoramento; il piano prevede di destinare ai creditori 1.950 euro al mese per 48 mesi, usando in gran parte proprio i compensi di quel cliente.
- Debitore A: entro una settimana dal decreto invia copia al cliente e all’Agente della riscossione via PEC. Il cliente sospende i versamenti dalla mensilità di dicembre. Il piano parte regolarmente: nei primi tre mesi le somme destinate ai creditori sono 3 × 1.950 = 5.850 euro, tutte disponibili.
- Debitore B: non comunica nulla. Il cliente continua a versare all’Agente della riscossione per dicembre, gennaio e febbraio: 3 × 3.270 = 9.810 euro escono dal patrimonio. Il debitore non riesce a versare le prime rate del piano e deve chiedere la restituzione delle somme all’Agente, senza sapere quando (e se) le otterrà. Nel frattempo i creditori vedono un piano che non parte.
La differenza immediata è di 9.810 euro di liquidità; la differenza vera è tra un piano in esecuzione e un piano a rischio.
Ipotesi 2 – L’avviso di accertamento lasciato nel cassetto
Dati di partenza: concordato minore aperto con decreto del 16 novembre 2026; avviso di accertamento notificato martedì 17 novembre 2026 per maggiori imposte di 8.740 euro, sanzioni di 3.410 euro e interessi di 630 euro, per un totale di 12.780 euro; il contribuente ha documenti che dimostrano la deducibilità di una parte consistente dei costi contestati.
Calcolo del termine: 60 giorni dal 17 novembre 2026 portano a sabato 16 gennaio 2027; poiché la scadenza cade di sabato, slitta al primo giorno lavorativo successivo, lunedì 18 gennaio 2027. Nessuna sospensione feriale interviene, perché il periodo non comprende agosto.
- Debitore A: impugna entro il 18 gennaio 2027 e comunica il ricorso all’OCC. Nel piano il credito viene indicato come contestato. Ipotizziamo, a fini puramente dimostrativi, che in giudizio la pretesa si riduca a 4.160 euro. Se il piano prevede per i crediti tributari chirografari una percentuale del 30%, il debitore pagherà su quel credito circa 1.248 euro.
- Debitore B: non impugna. Dal 19 gennaio 2027 l’accertamento è definitivo per 12.780 euro. Con la stessa percentuale del 30% pagherà circa 3.834 euro. Se poi il concordato non dovesse essere omologato, il debito intero tornerebbe esigibile.
La differenza nel piano è di circa 2.586 euro, ma soprattutto il debitore B ha perso la possibilità di discutere il merito. I numeri, ripetiamo, sono ipotetici: l’esito del giudizio tributario non è prevedibile a priori.
Ipotesi 3 – Il rimborso compensato
Dati di partenza: piccola impresa con debiti iscritti a ruolo per 31.940 euro; rimborso IRPEF atteso di 2.315 euro; il piano indica il rimborso come risorsa per pagare la prima rata semestrale ai creditori chirografari, pari a 2.880 euro.
- Debitore A: nel piano indica il rimborso ma costruisce la prima rata con le entrate dell’attività, considerando il rimborso solo come eventuale. Il rimborso viene effettivamente trattenuto in compensazione: il credito dell’Agente scende a 29.625 euro, il debitore lo comunica all’OCC, la prima rata viene pagata regolarmente.
- Debitore B: conta sul rimborso per la prima rata. Il rimborso non arriva; alla scadenza mancano 2.315 euro sui 2.880 previsti (manca l’80% della rata). Il debitore è inadempiente fin dall’avvio del piano e deve chiedere di riorganizzare le scadenze, con il rischio di una contestazione dei creditori.
In tutte e tre le ipotesi il dato economico è solo una parte del costo: l’errore mette in discussione la fattibilità del piano, che è il requisito su cui il giudice si pronuncia.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non nascono tutti nello stesso momento. Alcuni si commettono prima ancora di depositare la domanda, quando si prepara l’istanza di misure protettive; altri subito dopo il decreto, nella gestione dei rapporti con i terzi; altri ancora durante tutta la procedura, ogni volta che arriva un atto nuovo o che si chiede un certificato. La tabella li colloca nel tempo e indica, con onestà, quanto sia possibile rimediare quando l’errore è già fatto. “Parziale” significa che qualcosa si può recuperare, ma non tutto, o non con certezza.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Misure protettive non chieste o chieste in modo generico | Nella domanda, prima del decreto | Agente della riscossione libero di agire per tutta la procedura | Sì, con istanza successiva (per il futuro); parziale per quanto già trattenuto |
| Pignoramento presso terzi non comunicato | Subito dopo il decreto | Somme versate all’Agente invece che destinate al piano | Parziale: restituzione da chiedere, esito non garantito |
| Fermi e ipoteche trattati come cancellati | Dopo il decreto, nella gestione dei beni | Vendite inefficaci, vincoli che restano, piano costruito male | Sì, se il piano viene integrato; contestazione delle iscrizioni posteriori |
| Avvisi e cartelle non impugnati | Durante la procedura, a ogni notifica | Debito definitivo, merito non più contestabile | No, dopo la scadenza del termine (salvi casi eccezionali come i vizi di notifica) |
| Rimborso considerato certo | Nella stesura del piano | Piano scoperto nelle prime rate | Parziale: riorganizzazione del piano, ricalcolo del credito dell’Agente |
| Contributi correnti non pagati, DURC dato per scontato | Durante la procedura | DURC irregolare, perdita di commesse | Sì, regolarizzando i correnti; parziale per gli effetti già prodotti |
La checklist preventiva
Prima di depositare la domanda di concordato minore, e poi a ogni passaggio della procedura, verifica che:
- [ ] hai scaricato l’estratto di ruolo aggiornato e la situazione debitoria completa dall’area riservata dell’Agente della riscossione, con tutte le cartelle e gli avvisi;
- [ ] hai individuato, con data e numero, ogni pignoramento presso terzi in corso (banca, datore di lavoro, clienti, enti) e ogni preavviso di fermo o di ipoteca;
- [ ] hai fatto le visure ipotecarie e al Pubblico Registro Automobilistico alla data del deposito, per sapere esattamente quali iscrizioni esistono;
- [ ] la domanda contiene un’istanza di misure protettive autonoma, motivata e specifica, che chieda anche la sospensione espressa dei procedimenti dell’Agente individuati;
- [ ] hai valutato se chiedere la nomina del commissario giudiziale ai sensi dell’art. 78, comma 2-bis CCII;
- [ ] appena emesso il decreto, lo hai comunicato con prova di ricezione all’Agente della riscossione e a ciascun terzo pignorato;
- [ ] hai censito tutti i crediti verso l’Erario (rimborsi IVA, IRPEF, crediti d’imposta) e il piano regge anche se vengono compensati;
- [ ] hai un calendario dove annoti la data di notifica di ogni nuovo atto impositivo e la relativa scadenza di impugnazione, spostata al lunedì se cade nel fine settimana e calcolata tenendo conto della sospensione dal 1° al 31 agosto;
- [ ] informi l’OCC o il commissario di ogni nuovo atto ricevuto e di ogni compensazione;
- [ ] versi con regolarità contributi e imposte correnti, e tieni la prova separata di questi pagamenti;
- [ ] non vendi, non cedi e non vincoli beni (soprattutto quelli ipotecati o sottoposti a fermo) senza l’autorizzazione del giudice;
- [ ] conosci fin dall’inizio cosa succede se il concordato non viene omologato: inefficacia delle misure protettive e possibilità, su tua istanza, di aprire la liquidazione controllata.
Questa lista è pensata per essere stampata o salvata e riletta: la maggior parte degli errori descritti si evita con controlli semplici fatti al momento giusto.
E se l’errore l’ho già fatto?
L’esperienza insegna che la reazione più dannosa, dopo un errore, è la paralisi. Quasi tutti gli errori descritti hanno un margine di recupero, purché si agisca in fretta e si distingua con lucidità ciò che si può ancora salvare da ciò che è perduto.
Se non hai chiesto le misure protettive, o le hai chieste in modo troppo generico, la prima cosa da verificare è in che fase si trova la procedura. Il testo dell’art. 78, comma 2, lettera d) collega le misure al decreto di apertura, e la prassi dei tribunali sulle istanze successive non è uniforme: non abbiamo trovato una regola espressa che ammetta o escluda un’istanza integrativa. La via d’uscita più concreta è un’istanza motivata al giudice, che documenti il pregiudizio attuale (il pignoramento in corso, l’ipoteca minacciata) e chieda di integrare o precisare il decreto. Se il giudice la accoglie, la protezione vale da quel momento in avanti; per le somme già trattenute la questione diventa di restituzione e di rapporti con il piano.
Se il pignoramento presso terzi ha continuato a trattenere somme dopo il decreto, bisogna ricostruire esattamente le date: quando è stato emesso il decreto, quando è stato comunicato al terzo, quando il terzo ha versato. Le somme versate dopo la comunicazione hanno una posizione molto più chiara di quelle versate prima. Si chiede per iscritto all’Agente della riscossione la restituzione o l’imputazione delle somme al concordato, coinvolgendo l’OCC o il commissario, e se l’Agente non risponde si porta la questione al giudice della procedura. Nel frattempo si aggiorna il piano, perché i creditori devono conoscere la situazione reale.
Se fermi o ipoteche sono stati iscritti dopo il decreto, la contestazione è possibile e va fatta subito: prima con una richiesta di cancellazione all’Agente, motivata con il divieto di azioni cautelari e di acquisizione di prelazioni, poi, se necessario, con istanza al giudice. Se invece hai venduto un bene vincolato senza autorizzazione, la strada è una richiesta di autorizzazione successiva o di regolarizzazione, sapendo che l’atto può essere inefficace verso i creditori anteriori.
Se un avviso di accertamento o una cartella sono diventati definitivi, il merito del debito, di regola, non è più discutibile. Restano però alcune verifiche: se la notifica era viziata (indirizzo sbagliato, PEC non valida, notifica a soggetto diverso), il termine potrebbe non essere mai iniziato a decorrere; se il credito è prescritto o decaduto per ragioni anteriori, l’eccezione può essere fatta valere in altre forme. E soprattutto il debito definitivo non è per forza un debito da pagare per intero: entra nel concordato e, secondo la Cassazione n. 14555 del 2026, può essere falcidiato anche senza una transazione fiscale vera e propria. Dove la notifica era regolare e il termine è scaduto, la preclusione è definitiva: va detto con chiarezza.
Se il rimborso è stato compensato, il primo passo è documentare la compensazione e ricalcolare il credito dell’Agente, che si è ridotto. Se il piano non regge più nelle prime scadenze, va valutata con l’OCC una riorganizzazione dei pagamenti, prima che maturi un inadempimento. Ricordiamo che secondo la disciplina della revoca il problema nasce quando il piano diventa inattuabile e non è possibile modificarlo: muoversi presto aumenta le possibilità di trovare una soluzione.
Se il DURC è stato negato, la priorità assoluta è regolarizzare i contributi correnti, se non sono stati pagati: senza questo passaggio nessun argomento giuridico regge. Poi si ripresenta la richiesta allegando il decreto e motivando sulla base del D.M. 30 gennaio 2015 e dell’ordinanza del Tribunale di La Spezia del 27 luglio 2026, con la consapevolezza che quest’ultima riguarda la composizione negoziata e che la sua estensione al concordato minore non è ancora consolidata.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho depositato la domanda un mese fa e l’Agente mi ha pignorato il conto: il pignoramento è illegittimo?”
Dipende da quando è stato emesso il decreto e da cosa dice. Se il pignoramento è stato fatto prima del decreto con le misure protettive, non viola il divieto dell’art. 78, perché il divieto non era ancora operativo. Se è stato fatto dopo, e il decreto vieta di iniziare azioni esecutive, è contestabile. In entrambi i casi la mossa giusta è chiedere al giudice la sospensione espressa di quel procedimento.
“Mi è arrivata una cartella nuova durante il concordato: devo impugnarla o posso ignorarla?”
Non ignorarla. La notifica di una cartella, secondo l’orientamento prevalente, non è un’azione esecutiva vietata, e i termini per impugnarla, per quanto abbiamo potuto verificare, non sono sospesi dalle misure protettive. Valuta entro il termine se ci sono motivi per contestarla e informa l’OCC.
“Avevo una rateazione con l’Agente della riscossione: devo continuare a pagarla?”
È uno dei punti più delicati e non ha una risposta valida per tutti. Continuare a pagare un creditore anteriore mentre il concordato è in corso può alterare la parità di trattamento tra i creditori; interrompere i pagamenti può far decadere la rateazione, con effetti se il concordato non viene omologato. La scelta va fatta con il professionista e con l’OCC prima del deposito, e possibilmente esplicitata nel piano.
“Il fermo sull’auto mi impedisce di lavorare: le misure protettive lo tolgono?”
Il decreto, di per sé, non cancella un fermo già iscritto. Si può però chiedere al giudice di valutare la situazione, soprattutto se il veicolo è strumentale all’attività che il piano prevede di proseguire, e si può trattare con l’Agente della riscossione. La natura giuridica del fermo e il suo rapporto con le misure protettive restano un punto non pacifico.
“Ho smesso di pagare i contributi correnti per pagare le rate del piano: è un problema?”
Sì, ed è il più facile da correggere se ti muovi subito. I contributi correnti non sono coperti dalle misure protettive e la loro omissione rende il DURC irregolare a prescindere dal concordato. Regolarizzali prima possibile e tieni la prova dei versamenti.
“Se il concordato non viene omologato, perdo tutto?”
Perdi la protezione: secondo l’art. 80, comma 5 CCII il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive. Ma su tua istanza può aprire la liquidazione controllata, che ha una propria disciplina e può portare all’esdebitazione. Non è la fine, è un cambio di strada da preparare in anticipo.
Gli errori davanti ai giudici: le decisioni da conoscere
Su questo tema, lo diciamo con franchezza, la giurisprudenza edita specifica è ancora scarsa: non abbiamo trovato in questa ricerca pronunce della Cassazione che affrontino direttamente il rapporto tra le misure protettive dell’art. 78 CCII e l’Agente della riscossione. Abbiamo preferito riportare solo le decisioni che abbiamo potuto leggere o verificare in fonti attendibili, invece di riempire l’elenco. Per ciascuna indichiamo cosa ci insegna sugli errori descritti.
1. Tribunale di Chieti, decreto del 5 settembre 2025, R.G. n. 67/2025.
Cosa ha deciso: aprendo un concordato minore ai sensi dell’art. 78, comma 1 CCII, il giudice ha disposto le misure della lettera d) del comma 2 (divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, divieto di acquisire prelazioni) e ha sospeso in modo espresso un pignoramento presso terzi notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con efficacia fino al passaggio in giudicato dell’omologazione; ha inoltre vietato atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione.
Rilevanza: è la dimostrazione pratica che le misure protettive del concordato minore riguardano anche l’Agente della riscossione e che un’istanza ben costruita ottiene la sospensione mirata del singolo procedimento (errori n. 1 e n. 2). Il decreto non contiene riferimenti a fermi, ipoteche già iscritte o compensazioni: conferma che queste situazioni vanno chieste e trattate a parte (errori n. 3 e n. 5).
2. Tribunale di La Spezia, ordinanza del 27 luglio 2026 (commentata da ItaliaOggi il 29 settembre 2026).
Cosa ha deciso: in una composizione negoziata, confermate le misure protettive per 120 giorni con divieto di azioni esecutive anche tramite pignoramento presso terzi, il tribunale ha ritenuto che i debiti contributivi anteriori alla pubblicazione dell’istanza non impediscano il rilascio del DURC finché dura il divieto, leggendo in chiave sostanziale l’art. 3, comma 2, lettera f) del D.M. 30 gennaio 2015, ed ha esteso il principio al certificato di regolarità fiscale dell’art. 17-bis D.Lgs. 241/1997, a condizione che non vi siano altre irregolarità, come l’omesso versamento dei contributi correnti.
Rilevanza: è l’argomento più forte oggi disponibile per chi, nel concordato minore, si vede negare il DURC (errore n. 6). Va usato come argomento per analogia, non come regola, perché riguarda un’altra procedura.
3. Cassazione, n. 14555 del 2026.
Cosa ha deciso: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale; il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente.
Rilevanza: spiega perché un debito tributario, anche definitivo, non è per forza da pagare per intero nel concordato minore, e perché contestare per tempo gli accertamenti incide sulla base di calcolo della percentuale (errore n. 4 e paragrafo sui rimedi).
4. Cassazione, Sezione Prima, ordinanza n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Cosa ha deciso: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Rilevanza: l’Agente della riscossione con ipoteca o con privilegio non può essere trattato nel piano come se la prelazione non esistesse; la fotografia delle iscrizioni al momento del deposito è quindi decisiva (errore n. 3).
5. Cassazione, n. 7512 del 21 marzo 2025 (come riferita da EC News).
Cosa ha deciso: ha confermato l’orientamento secondo cui, nel fallimento, il credito IVA maturato prima dell’apertura della procedura non è compensabile con il debito IVA sorto durante la procedura, perché le due posizioni restano distinte, e il credito anteriore può essere chiesto a rimborso.
Rilevanza: mostra quanto la distinzione tra “prima” e “dopo” la procedura pesi sui crediti e debiti fiscali e quanto sia rischioso dare per scontato l’esito di una compensazione (errore n. 5), pur riguardando una procedura diversa dal concordato minore.
6. Cassazione, n. 3096 del 2019, e Cassazione, n. 14620 del 2019 (richiamate da EC News).
Cosa hanno deciso: sono i precedenti dell’orientamento poi confermato nel 2025 sul divieto di compensazione tra credito IVA anteriore e debito IVA della procedura.
Rilevanza: indicano che l’orientamento è stabile da anni nella giurisprudenza di legittimità sul fallimento; sul concordato minore la questione resta da verificare (errore n. 5).
7. Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 23273 del 28 agosto 2024.
Cosa ha deciso: in un caso di fallimento senza esercizio provvisorio, il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA alla cessazione dell’attività sorge con la cessazione effettiva; l’esposizione del credito in dichiarazione per compensazione o detrazione può valere come domanda di rimborso quando manifesta la volontà di non perdere il credito; la compilazione del quadro VX è richiesta univoca; si applica la prescrizione decennale.
Rilevanza: insegna che i crediti fiscali del debitore in crisi si conservano o si perdono anche per dettagli formali della dichiarazione; chi conta su un rimborso nel piano deve verificarne lo stato con precisione (errore n. 5 e ipotesi 3).
Oltre a queste decisioni, in questa ricerca abbiamo incontrato contributi che riferiscono orientamenti opposti sulla notifica della cartella in pendenza di concordato preventivo (Fiscal Focus: “La notifica della cartella non rientra nel divieto dell’art. 168 l.f.”; NT+ Diritto: l’istanza di ammissione preclude le azioni esecutive e cautelari anche all’Agente della riscossione). Non avendo letto direttamente le pronunce commentate, non ne riportiamo gli estremi: le citiamo solo per segnalare che il tema è discusso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro, su questo tema, ha due direzioni: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già accaduto, verificare cosa si può ancora recuperare. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo l’intera posizione verso l’Agente della riscossione prima del deposito: estratto di ruolo, cartelle, avvisi, rateazioni, definizioni agevolate, pignoramenti, fermi e ipoteche, con date e numeri. È la base senza la quale l’istanza di misure protettive resta generica.
- Redigiamo l’istanza di misure protettive in modo specifico, indicando uno per uno i procedimenti dell’Agente da sospendere e motivando sul pregiudizio per la fattibilità del piano, e valutiamo la richiesta di nomina del commissario giudiziale.
- Comunichiamo il decreto all’Agente della riscossione e a ogni terzo pignorato con prova di ricezione, e seguiamo la sospensione effettiva dei versamenti.
- Verifichiamo le iscrizioni ipotecarie e i fermi alla data del deposito e del decreto, contestiamo quelle posteriori e costruiamo nel piano il trattamento dei crediti con prelazione nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
- Esaminiamo ogni atto impositivo notificato durante la procedura, calcoliamo il termine di impugnazione e, quando ci sono motivi fondati, predisponiamo la difesa nel processo tributario, coordinandola con il concordato.
- Censiamo i crediti fiscali del debitore (rimborsi IVA e IRPEF, crediti d’imposta), ne verifichiamo lo stato formale e costruiamo un piano che regga anche in caso di compensazione.
- Separiamo con lo staff contabile debiti anteriori e versamenti correnti, perché il debitore possa dimostrare la propria regolarità attuale e chiedere DURC e certificato di regolarità fiscale con argomenti solidi.
- Quando il termine è scaduto o l’errore è già avvenuto, verifichiamo vizi di notifica, prescrizioni, decadenze e possibilità di restituzione delle somme trattenute, e portiamo le questioni davanti al giudice della procedura.
- Prepariamo fin dall’inizio l’alternativa in caso di mancata omologazione, valutando con il debitore se e quando chiedere la liquidazione controllata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione di avvocato cassazionista consente allo Studio di seguire la stessa linea difensiva in tutti i gradi: quando un errore commesso nella procedura o nel contenzioso tributario deve essere riparato con un reclamo, un appello o un ricorso per cassazione, il difensore resta lo stesso, dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, senza perdere memoria del caso. Accanto a questo, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC permette di dialogare con l’organismo e con il giudice conoscendone dall’interno metodi e tempi.
Su ogni pratica lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff multidisciplinare: i primi sulla procedura e sul contenzioso, i secondi su ruoli, dichiarazioni, rimborsi e regolarità contributiva.
In chiusura
Le misure protettive del concordato minore valgono anche per le cartelle e per l’Agente della riscossione, ma non sono una bacchetta magica: vanno chieste con precisione, fatte conoscere a chi deve rispettarle, coordinate con fermi e ipoteche già iscritti, affiancate dalla difesa contro i nuovi atti impositivi e dalla regolarità sui pagamenti correnti. Il punto che sfugge quasi sempre è che la protezione funziona tanto meglio quanto più il debitore resta vigile.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché unisce le due competenze che servono: quella sulla procedura di sovraindebitamento, che deriva dalla qualifica dell’Avv. Monardo di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, e quella sul debito tributario e sulla riscossione, che deriva dal coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario e bancario. A questo si aggiunge la possibilità, da cassazionista, di difendere le scelte fatte fino all’ultimo grado.
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