Cosa Cambia Nel Concordato Minore Con Il Correttivo D.Lgs. 136/2024?

Per capire che cosa è cambiato nel concordato minore bisogna partire da una data: 28 settembre 2024. Quel giorno è entrato in vigore il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, il terzo correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Ha toccato quasi tutti gli articoli dal 74 all’83, cioè la sezione dedicata al concordato minore. Le modifiche non sono arrivate a procedure ferme. Hanno trovato domande già depositate, decreti di apertura già emessi, creditori che stavano votando, piani già in esecuzione. Per questo non basta sapere che cosa dice oggi la norma. Serve sapere quando una regola ha preso il posto di un’altra e a quale tappa della procedura si applica.

Chi sa che cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nel concordato minore il calendario si conta in giorni: i 30 giorni per il voto, i 15 giorni per integrare la domanda, i 30 giorni per il reclamo, i sei mesi oltre i quali non si può più chiedere la revoca. Il correttivo ha spostato alcune di queste tappe e ne ha aggiunte altre: il commissario giudiziale, il mutuo sulla casa che si può continuare a pagare, il voto del Fisco che il giudice può superare.

In questa ricostruzione seguiamo la procedura in ordine. Prima il testo originario del 2022. Poi l’arrivo del correttivo e la regola per le procedure in corso. Poi, una alla volta, le fasi del concordato minore: chi può accedere, quali documenti servono, il decreto di apertura, il voto, l’omologazione, l’esecuzione, la revoca. A ogni tappa diciamo che cosa c’era prima e che cosa c’è dopo.

Lo Studio Monardo segue questa materia per un motivo preciso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed è professionista fiduciario di un OCC. Il concordato minore nasce proprio dentro l’Organismo di composizione della crisi: la relazione, le comunicazioni ai creditori e la raccolta dei voti passano dall’OCC. Chi conosce il lavoro del gestore sa leggere il calendario della procedura dall’interno, non solo dall’esterno.

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La mappa del tempo: dal testo originario al nuovo calendario

Prima di entrare nelle singole tappe conviene vedere la sequenza tutta insieme. La tabella mette in fila le date legislative e le fasi della procedura. Per ciascuna indica la norma, che cosa è cambiato con il correttivo e la sezione in cui ne parliamo.

Un avvertimento di metodo. Riportiamo solo le modifiche che abbiamo riscontrato sulle note di aggiornamento del testo vigente (Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026) e sulle fonti lette. Quando una nota dice che un comma è stato “modificato” ma non spiega come, lo diciamo. Non ricostruiamo a memoria il testo precedente. In una materia che cambia così spesso è l’unico modo per non dare informazioni sbagliate.

Tappa Quando Norma Che cosa ha cambiato il D.Lgs. 136/2024 Sezione
Testo originario 15 luglio 2022 Artt. 74-83 CCII Punto di partenza, già toccato dal D.Lgs. 147/2020 (artt. 81 c.6, 82) Testo originario
Il correttivo firmato il 13 settembre 2024, in vigore dal 28 settembre 2024 D.Lgs. 136/2024, art. 56 c.4; D.L. 178/2024, art. 8 Si applica alle procedure pendenti; gli atti già compiuti restano validi Arrivo del correttivo
Accesso Giorno 0 Art. 2 c.1 lett. e); art. 74; art. 77 Nuova nozione di consumatore (“nella qualità di consumatore”); modificati i commi 2 e 3 dell’art. 74 Giorno 0: l’accesso
Documenti Giorno 0 Artt. 75 e 76 Nuovo art. 75 c.2-bis (mutuo sulla casa); art. 76 c.1 e c.2 lett. c), d), e) modificati, lett. f) e g) abrogate Giorno 0: gli allegati
Apertura Dopo il deposito Art. 78 Nuovo comma 2-bis: commissario giudiziale Il decreto di apertura
Voto Entro il termine fissato, non oltre 30 giorni Art. 79 Nessuna modifica riscontrata nelle fonti lette Il voto
Omologazione Dopo il voto Art. 80 Commi 1 e 3 modificati; cram down fiscale e contributivo L’omologazione
Esecuzione Anni del piano Art. 81 Nessuna nota di modifica del 2024 sulla pagina consultata Gli anni del piano
Revoca e conversione Fino a 6 mesi dalla relazione finale Artt. 82 e 83 Art. 82: commi 1, 3, 5 e rubrica modificati, comma 4 abrogato; art. 83: commi 1, 2, 3 e rubrica modificati Revoca e conversione

La tabella mostra una cosa importante. Il correttivo non ha cambiato solo il giorno del deposito. È intervenuto su ogni fase: sull’accesso, sugli allegati, sull’apertura, sull’omologazione e anche sulla fine della procedura. Se il calendario della tua procedura è iniziato prima del 28 settembre 2024, devi capire in quale casella ti trovavi quel giorno.

15 luglio 2022: il punto di partenza

Cosa succede

Il 15 luglio 2022 il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) entra in vigore. Il vecchio accordo di composizione della crisi della legge 3/2012 lascia il posto al concordato minore. È lo strumento per chi è sovraindebitato e non è consumatore: il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e ogni altro debitore che non può accedere alla liquidazione giudiziale.

Il meccanismo resta quello di un concordato in piccolo. Il debitore, con l’aiuto dell’OCC, propone ai creditori un piano. I creditori votano. Se si raggiunge la maggioranza, il giudice omologa. Rispetto al concordato preventivo delle imprese grandi le forme sono più leggere. Non c’è un commissario come regola. Non ci sono adunanze. Il voto si esprime per posta elettronica certificata e il silenzio vale come consenso.

La norma

La sezione III del capo II del titolo IV, artt. 74-83, regola la proposta (art. 74), la documentazione (art. 75), la relazione dell’OCC (art. 76), l’inammissibilità (art. 77), il procedimento (art. 78), la maggioranza (art. 79), l’omologazione (art. 80), l’esecuzione (art. 81), la revoca (art. 82) e la conversione in liquidazione controllata (art. 83). Per quanto non previsto, l’art. 74 rinvia alle norme sul concordato preventivo “in quanto compatibili”.

Prima ancora di entrare in vigore, il testo era già stato ritoccato. Le note di aggiornamento di Brocardi segnalano il D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147: ha modificato il comma 6 dell’art. 81 e una disposizione dell’art. 82. Il 2024 non è quindi il primo intervento sul concordato minore. È però il più ampio.

I termini che si attivano

Nel testo originario la struttura dei termini era già quella che conosciamo: un termine assegnato dal giudice ai creditori per esprimersi; un termine per le integrazioni della domanda; il reclamo contro il decreto di inammissibilità; il limite temporale per chiedere la revoca. Il correttivo ha toccato proprio alcune di queste disposizioni, come vedremo tappa per tappa.

Cosa poteva fare il debitore allora

Fra il 2022 e il settembre 2024 il debitore non consumatore aveva davanti lo stesso bivio di oggi: concordato minore o liquidazione controllata. Mancavano però alcuni strumenti. In particolare non c’era una norma, dentro il concordato minore, che permettesse alla persona fisica di continuare a pagare il mutuo sulla casa di abitazione. Quella regola esisteva solo per il consumatore, nella ristrutturazione dei debiti (art. 67 c.5). I tribunali cercavano soluzioni caso per caso. Alcuni, come vedremo, hanno ammesso accordi separati con la banca (Trib. Venezia, 6 aprile 2023; Trib. Rimini, 4 dicembre 2023; Trib. Brescia, 1 luglio 2024).

L’errore tipico di questa fase

L’errore più diffuso, ancora oggi, è usare commenti e moduli scritti fra il 2022 e il 2024 come se fossero aggiornati. Molti testi divulgativi riportano ancora il vecchio art. 2 lett. e) sulla nozione di consumatore, o non conoscono il commissario giudiziale dell’art. 78. Prima di impostare una domanda controlla sempre la data del testo che stai leggendo: se è anteriore al 28 settembre 2024, non descrive il diritto vigente.

Quanto è durato realmente

Il testo originario ha regolato il concordato minore per circa ventisei mesi, dal 15 luglio 2022 al 27 settembre 2024. Molte procedure aperte in quel periodo sono arrivate al voto o all’omologazione dopo il 28 settembre 2024. Altre erano già in esecuzione. È qui che nasce il problema del diritto transitorio, cioè di quale regola applicare alle procedure a cavallo.

13-28 settembre 2024: il correttivo arriva e diventa legge

Cosa succede

Il 13 settembre 2024 viene emanato il D.Lgs. n. 136, con disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi. Le fonti consultate indicano come data di entrata in vigore il 28 settembre 2024. Da quel giorno il testo degli artt. 74-83 è quello modificato. Per il concordato minore la disposizione di riferimento è l’art. 20 del decreto: le note di Brocardi riportano, ad esempio, l’art. 20 comma 3 per l’art. 76, il comma 6 per l’art. 82, il comma 7 per l’art. 83.

A questo punto il calendario si spezza in due. Ci sono le procedure che iniziano dopo il 28 settembre 2024: per loro vale solo il nuovo testo. E ci sono quelle già pendenti: domande depositate, decreti già emessi, voti in corso.

La norma

La regola per le procedure in corso è nell’art. 56, comma 4, del D.Lgs. 136/2024. Secondo la ricostruzione pubblicata da diritto.it, le nuove disposizioni si applicano anche alle procedure pendenti, cioè a quelle non ancora definite con un provvedimento definitivo alla data di entrata in vigore.

La formulazione originaria aveva creato un dubbio pratico. Una domanda depositata prima, secondo le regole di prima, doveva essere rifatta o integrata per adeguarla ai nuovi requisiti? Ha risposto il D.L. 29 novembre 2024, n. 178 (il cosiddetto “decreto giustizia”). Il suo art. 8 contiene una norma di interpretazione autentica: gli atti compiuti prima del 28 settembre 2024 restano validi e non devono essere rinnovati, modificati o integrati. La norma richiama espressamente la composizione negoziata, i procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione (art. 40 CCII), gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e i procedimenti di esdebitazione. Comprende anche, secondo la stessa fonte, tutti gli altri procedimenti pendenti a quella data.

Il concordato minore è uno strumento di regolazione della crisi. L’articolo di commento consultato, però, non tratta in modo specifico il sovraindebitamento. L’applicazione al singolo concordato minore pendente va quindi verificata caso per caso, guardando a quale tappa era arrivata la procedura e quale atto si vuole far valere.

I termini che si attivano

Il diritto transitorio non crea nuovi termini, ma cambia il significato di quelli già in corso. Facciamo tre esempi.

Primo: la domanda era stata depositata a luglio 2024 e il decreto di apertura era arrivato a settembre, prima del 28. Il termine per il voto assegnato in quel decreto resta valido. Gli atti compiuti restano fermi.

Secondo: la procedura arriva all’omologazione dopo il 28 settembre 2024. Il giudice decide su una procedura ancora pendente. Quindi, per l’art. 56 c.4, applica il nuovo art. 80, compreso il comma 3 sul superamento del voto contrario o mancante dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.

Terzo: un piano omologato prima del 28 settembre 2024, con sentenza ormai definitiva. Qui il concordato non è più “pendente” nel senso della norma transitoria. Restano però aperte la fase di esecuzione e l’eventuale revoca. Per quella fase serve una valutazione specifica, che le fonti consultate non risolvono in modo espresso.

Cosa può fare il debitore ora

Chi ha una procedura nata prima del correttivo dovrebbe fare subito un controllo cronologico: data del deposito, data del decreto di apertura, data del voto, data della sentenza. La finestra difensiva è riconoscere se la procedura era “pendente” il 28 settembre 2024: da questo dipende se puoi invocare le nuove regole (ad esempio il mutuo sulla casa o il cram down) senza ripartire da capo. Ed è proprio l’art. 8 del D.L. 178/2024 a evitare che gli atti già fatti vadano rifatti.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è opposto a quello della tappa precedente. Si pensa che il correttivo valga solo per le domande nuove e si rinuncia a usare strumenti che sarebbero già disponibili. Oppure, al contrario, si ritiene di dover ripresentare una domanda già depositata, perdendo mesi e rischiando di far cessare la protezione.

Quanto dura realmente

La fase transitoria non ha una scadenza. Ogni procedura pendente al 28 settembre 2024 se la porta dietro fino alla chiusura. A ottobre 2026, due anni dopo, ci sono ancora concordati minori in esecuzione nati con il testo originario. La domanda “quale regola si applica?” resta quindi attuale.

Giorno 0: la domanda e la porta d’ingresso

Cosa succede

Il giorno 0 è quello del deposito della domanda di concordato minore tramite l’OCC. Prima ancora di parlare di documenti, il giudice deve controllare che chi la presenta abbia diritto a quello strumento. Il correttivo ha inciso su tre punti dell’accesso: chi è consumatore (e quindi resta fuori), quando è ammesso un concordato minore che non prosegue l’attività, come si formano le classi.

La norma: chi è consumatore dopo il 28 settembre 2024

L’art. 74 c.1 dice che possono proporre il concordato minore i debitori sovraindebitati dell’art. 2 c.1 lett. c), esclusi i consumatori. Chi è consumatore lo dice l’art. 2 c.1 lett. e), modificato dal correttivo.

Prima del 28 settembre 2024, il testo includeva tra i consumatori anche il socio di società di persone, con riferimento ai debiti estranei a quelli sociali. Secondo la sintesi del testo vigente, oggi consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone. In più, la persona deve accedere agli strumenti di regolazione per i debiti contratti “nella qualità di consumatore”. La Relazione del Massimario n. 10/2025, ripresa nelle fonti consultate, riporta la stessa formula.

Che cosa cambia in pratica? Il criterio diventa più chiaramente funzionale. Non conta solo chi sei, ma anche per quale scopo hai contratto il debito. La Cassazione, in due pronunce richiamate dallo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026, ha detto che la qualifica di consumatore va valutata guardando alla funzione del debito: Cass. civ. 10 luglio 2025, n. 18834, e Cass. civ. 22 gennaio 2026, n. 1483. Ne segue che chi ha debiti nati dall’attività, propria o della società, deve guardare al concordato minore o alla liquidazione controllata, non al piano del consumatore.

Prima della riforma, la giurisprudenza di merito aveva già aperto il concordato minore a figure di confine. Il Trib. Salerno, 13 giugno 2023, ha ammesso il socio fideiussore anche senza attività d’impresa. Il Trib. Udine, 29 settembre 2023, ha ammesso il presidente di un’associazione sportiva, ma solo per i debiti del sodalizio.

La norma: concordato con o senza continuità

L’art. 74 c.1 consente il concordato minore quando permette di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da questo caso, il comma 2, modificato dal correttivo, lo ammette solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Il testo vigente non fissa una percentuale. Lo studio CNDCEC-FNC legge la modifica così: il requisito dell’apporto esterno ora si misura sull’aumento dell’attivo disponibile, non sulla soddisfazione dei creditori.

Questo spostamento di prospettiva ha diviso i tribunali. Da un lato il Trib. Rimini (decreto dell’8 luglio 2024, prima del correttivo) aveva dichiarato inammissibile un concordato liquidatorio con sola finanza esterna, ritenendolo un abuso dello strumento. Dall’altro, dopo la riforma, Trib. Campobasso, 14 gennaio 2025; Trib. Terni, 17 settembre 2025; e Trib. Bolzano, 12 novembre 2025, lo hanno ammesso anche con finanza esterna esclusiva. La condizione è che la finanza aumenti l’attivo e che ogni creditore riceva almeno qualcosa.

La norma: le classi

Il comma 3 dell’art. 74, anch’esso modificato, dice che la proposta indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi. Può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma e la divisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è però obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Le classi non sono uno strumento per scavalcare le prelazioni. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574, ha chiarito che la proposta deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Se non lo fa, la domanda è inammissibile, e il giudice lo rileva anche d’ufficio.

La norma: le cause di inammissibilità

L’art. 77, su cui la pagina consultata non riporta note di modifica, elenca le cause di inammissibilità. Mancano i documenti degli artt. 75 e 76. Il debitore supera i limiti dimensionali dell’art. 2 c.1 lett. d). È già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte. Risultano atti in frode ai creditori. Cass. civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14800, ha precisato un punto: nel concordato minore non c’è un requisito autonomo di “meritevolezza”. Serve però un’informativa corretta, completa e veritiera. Se il debitore descrive in modo inattendibile le cause dell’indebitamento, questo pesa sull’ammissibilità e sull’omologazione.

I termini che si attivano

Con il deposito non decorre ancora alcun termine per i creditori. Decorre però un termine possibile per il debitore: se la domanda è incompleta, il giudice può concedere fino a 15 giorni per integrazioni (art. 78 c.1). Se invece la dichiara inammissibile, il decreto si impugna con reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione, e in quella sede piano e proposta non si possono modificare. Contro il provvedimento di inammissibilità non c’è ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., perché non ha natura decisoria (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17481/2025).

Cosa può fare il debitore ora

Prima del deposito si decidono tre cose che dopo non si cambiano più. La qualifica: consumatore o no, debito per debito. Il tipo di concordato: in continuità o con apporto esterno. La struttura delle classi. La finestra difensiva è tutta prima del giorno 0: una qualifica sbagliata o un ordine delle prelazioni non rispettato portano all’inammissibilità, e nel reclamo il piano non si può correggere.

L’errore tipico di questa fase

L’imprenditore individuale che ha già chiuso l’attività e si è cancellato dal registro delle imprese prova il concordato minore come se fosse ancora in attività. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141, ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Lo studio CNDCEC-FNC dà conto di un orientamento di merito maggioritario nello stesso senso e di alcune decisioni contrarie (Trib. Bologna, 12 ottobre 2024; Trib. Bolzano, 22 novembre 2024).

Quanto dura realmente

La scelta della porta d’ingresso non ha un termine di legge, ma occupa di solito le prime settimane del lavoro con l’OCC. Tempi medi nazionali affidabili non ne abbiamo trovati: dipendono dall’OCC, dalla completezza dei documenti e dal tribunale. Un’indicazione prudente: lo stesso CCII dà all’OCC 7 giorni per avvisare il Fisco e agli uffici 15 giorni per rispondere (art. 76 c.4). Prima che il quadro dei debiti tributari sia completo passano quindi almeno tre settimane dall’incarico.

Giorno 0, gli allegati: documenti, relazione dell’OCC e mutuo sulla casa

Cosa succede

Insieme alla domanda il debitore deposita il piano e gli allegati. L’OCC deposita la sua relazione. Qui il correttivo è intervenuto in due modi: ha riscritto parte della relazione dell’OCC e ha aggiunto all’art. 75 un comma nuovo, il 2-bis, sul mutuo ipotecario dell’abitazione principale.

La norma: i documenti dell’art. 75

L’art. 75 c.1 chiede di allegare:

  • il piano, con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti o degli ultimi esercizi;
  • una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
  • l’elenco di tutti i creditori, con le cause di prelazione, le somme dovute e il domicilio digitale;
  • gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni;
  • la documentazione su stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e della famiglia, con quanto serve al mantenimento.

Lo studio CNDCEC-FNC collega al correttivo il riferimento al domicilio digitale dei creditori. È un dettaglio che conta: il voto e le comunicazioni passano tutti per posta elettronica certificata.

L’art. 75 c.2 resta la regola sui crediti privilegiati. I crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati anche in parte, purché non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione, tenendo conto del valore di mercato dei beni attestato dall’OCC.

La novità: il comma 2-bis sul mutuo prima casa

È la modifica più attesa dalle persone fisiche. Il nuovo art. 75 c.2-bis permette alla proposta di prevedere il rimborso alle scadenze originarie delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale. Servono due condizioni sul debitore e due attestazioni dell’OCC.

Le condizioni sul debitore, persona fisica: alla data della domanda deve essere in regola con i pagamenti, oppure il giudice deve autorizzarlo a pagare il capitale e gli interessi scaduti.

Le attestazioni dell’OCC: il credito della banca sarebbe pagato per intero vendendo la casa a valore di mercato; il rimborso regolare non danneggia gli altri creditori.

Il comma 3 conserva la regola già prevista per i mutui sui beni strumentali, quando il concordato prosegue l’attività.

Prima e dopo. Prima del 28 settembre 2024 una norma così, nel concordato minore, non c’era. Chi voleva salvare la casa cercava strade indirette. Lo studio CNDCEC-FNC richiama tre decisioni anteriori alla riforma che hanno ammesso un patto “paraconcordatario” con la banca per il mutuo sulla casa: Trib. Venezia, 6 aprile 2023; Trib. Rimini, 4 dicembre 2023; Trib. Brescia, 1 luglio 2024. Oggi lo strumento è scritto nella legge, con condizioni precise. In sostanza il correttivo porta nel concordato minore la regola che l’art. 67 c.5 prevede per il consumatore.

La norma: la relazione dell’OCC (art. 76)

Le note di Brocardi indicano che l’art. 20 c.3 del D.Lgs. 136/2024 ha modificato il comma 1 e le lettere c), d) ed e) del comma 2 dell’art. 76, e ha abrogato le lettere f) e g). Il testo vigente chiede all’OCC una relazione particolareggiata su questi punti:

  • cause dell’indebitamento e diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni (lett. a);
  • ragioni per cui non riesce a pagare (lett. b);
  • eventuali atti in frode o atti impugnati dai creditori (lett. c);
  • completezza e attendibilità della documentazione, fattibilità del piano e sua convenienza rispetto alla liquidazione controllata (lett. d);
  • costi presumibili della procedura (lett. e).

L’OCC indica anche se il finanziatore ha valutato il merito creditizio del debitore (c.3). Entro 7 giorni dall’incarico avvisa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali; questi hanno 15 giorni per comunicare il debito tributario (c.4). Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, gli interessi, salvo per i crediti garantiti (c.5). Il comma 1, modificato, conferma che se nel circondario non c’è un OCC le funzioni sono affidate a un professionista o a una STP, scelti ove possibile tra gli iscritti nel registro degli organismi.

La lettera d) dice una cosa importante: la convenienza si misura confrontando il piano con la liquidazione controllata. È lo stesso confronto che il giudice farà all’omologazione se un creditore contesta (art. 80 c.3). La relazione dell’OCC diventa così il documento su cui si gioca l’esito.

I termini che si attivano

Gli allegati non hanno un termine proprio, ma fanno partire due finestre. La prima è quella delle comunicazioni fiscali: 7 giorni per l’OCC dall’incarico e 15 giorni per gli uffici. La seconda è l’eventuale termine fino a 15 giorni che il giudice concede per integrare (art. 78 c.1). Se la documentazione manca, la domanda è inammissibile (art. 77). Cass. civ. 17 luglio 2025, n. 19844, richiamata dallo studio CNDCEC-FNC, ha legato la rilevanza degli atti in frode al fatto che la carenza informativa alteri la valutazione dei creditori.

Cosa può fare il debitore ora

Se vuoi tenere la casa, la verifica va fatta prima della domanda: sei in regola con le rate alla data del deposito? Se no, serve chiedere al giudice l’autorizzazione a pagare l’arretrato. L’OCC può attestare che la banca sarebbe pagata per intero vendendo la casa? Se il mutuo residuo supera il valore di mercato, il comma 2-bis non si applica e bisogna valutare altre strade.

L’errore tipico di questa fase

Smettere di pagare il mutuo nei mesi prima della domanda per “fare cassa”, pensando di sistemare tutto nel piano. Così si perde la condizione più semplice del comma 2-bis, cioè essere in regola alla data della domanda. Resta solo la via dell’autorizzazione del giudice a pagare l’arretrato, che richiede risorse disponibili subito.

Quanto dura realmente

La raccolta della documentazione è spesso la fase più lunga prima del deposito. Bilanci, dichiarazioni di tre anni, atti di cinque anni, attestazioni sul valore della casa. La legge non le dà un termine. In concreto, il tempo dipende in gran parte dall’ordine in cui il debitore tiene i propri documenti e dalla rapidità con cui li consegna all’OCC.

Dopo il deposito: il decreto di apertura e il commissario giudiziale

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il giudice esamina la domanda. Se è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto. Il decreto non si può reclamare e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori. È il momento in cui il debitore ottiene, se le chiede, le misure protettive. Dal 28 settembre 2024 è anche il momento in cui può comparire una figura nuova: il commissario giudiziale.

La norma

L’art. 78 c.2 elenca che cosa fa il giudice con il decreto di apertura:

  • dispone la pubblicazione sul sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese (lett. a);
  • ordina la trascrizione se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o mobili registrati (lett. b);
  • assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per inviare all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di non adesione e le contestazioni (lett. c);
  • su istanza del debitore dispone, fino all’omologazione definitiva, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire prelazioni, la sospensione delle prescrizioni, l’impedimento delle decadenze e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata (lett. d).

L’art. 78 c.5 aggiunge che gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto.

La novità: il comma 2-bis

Il nuovo art. 78 c.2-bis dice che il giudice nomina un commissario giudiziale, che svolge le funzioni dell’OCC, in tre casi:

  1. quando è disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e la nomina è necessaria;
  2. quando è proposto un concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112 c.2;
  3. quando lo chiede il debitore.

Prima e dopo. Nel testo originario il concordato minore viveva tutto attorno all’OCC. Il commissario giudiziale era una figura del concordato preventivo. Dopo il correttivo il concordato minore può avere un commissario. Non sempre: solo nei casi indicati. Il primo caso è legato all’ampiezza della protezione. Quando il giudice ferma tutte le esecuzioni, la legge vuole un controllo più forte. Il secondo caso è legato alla struttura del piano: il richiamo all’art. 112 c.2 riguarda l’omologazione del concordato in continuità anche in presenza di classi dissenzienti. Il terzo dà al debitore la possibilità di chiederlo.

I termini che si attivano

Il decreto di apertura è il vero “giorno 1” del calendario dei creditori. Da qui decorre il termine per il voto, che il giudice fissa e che non può superare i 30 giorni. Da qui decorrono anche gli effetti delle misure protettive: valgono fino all’omologazione definitiva, non fino al voto.

Una nota sul calendario. La sospensione feriale dei termini processuali va dal 1 al 31 agosto. Se e come incida sui termini assegnati nella procedura di concordato minore è una questione da verificare caso per caso, perché i procedimenti in materia di crisi hanno regole proprie. La scelta prudente è calcolare ogni termine come se agosto non lo fermasse.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra decisiva è la richiesta delle misure protettive, che va fatta con l’istanza del debitore. Il giudice non le dispone d’ufficio. Chi ha un pignoramento in corso e un’asta fissata deve sapere che il decreto di apertura arriva dopo il deposito, non insieme. Se l’asta è troppo vicina, il decreto rischia di arrivare tardi.

Il debitore può anche chiedere la nomina del commissario. Quando conviene? Ad esempio quando il piano in continuità è complesso, o quando i creditori principali non si fidano dei numeri e un controllo in più può rendere credibile la proposta. È una scelta da pesare: il commissario aggiunge garanzie, ma anche un costo della procedura e un’altra figura con cui confrontarsi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo: per questo sa valutare quando chiedere il commissario giudiziale e quando la sola vigilanza dell’OCC è sufficiente.

Commissario e OCC: chi fa che cosa dopo il 28 settembre 2024

Il comma 2-bis dice che il commissario giudiziale svolge “le funzioni dell’OCC”. Nella pratica la sequenza resta la stessa: comunicazioni ai creditori, raccolta delle dichiarazioni di voto, relazione al giudice, vigilanza sull’esecuzione. Cambia chi le svolge. In una procedura senza commissario tutto passa dall’Organismo. In una procedura con commissario è lui il riferimento dei creditori e del giudice per quelle attività.

Per il debitore questo ha due conseguenze sul calendario. La prima: la nomina avviene con il decreto di apertura, quindi chi vuole il commissario deve chiederlo prima, nella domanda o con un’istanza. La seconda: nei casi della sospensione generale delle esecuzioni, la legge lega la nomina alla sua necessità. Non è automatica, ma il debitore che chiede una protezione molto ampia deve mettere in conto che il giudice possa ritenerla necessaria.

Nelle fonti lette non abbiamo trovato ancora pronunce che chiariscano come i tribunali applicano il comma 2-bis nel concordato minore. È uno dei punti su cui la prassi si sta formando.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che il deposito della domanda blocchi da solo le esecuzioni. Nel concordato minore il blocco arriva con il decreto, e solo se il debitore lo ha chiesto. L’altro errore è compiere, dopo l’apertura, atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione, ad esempio vendere un bene o concedere un’ipoteca. Sono inefficaci verso i creditori anteriori e mettono a rischio l’omologazione.

Quanto dura realmente

Tra deposito e decreto di apertura la legge non fissa un termine. Il tempo dipende dal carico del tribunale e dalla necessità di integrazioni: se il giudice concede i 15 giorni, il decreto arriva dopo. Non abbiamo trovato dati nazionali affidabili sui tempi medi di questa fase. Per questo nelle simulazioni ragioniamo su intervalli dichiaratamente ipotetici.

Entro 30 giorni dal decreto: il voto dei creditori

Cosa succede

Il calendario ora corre per i creditori. Ricevuta la comunicazione dall’OCC, ciascun creditore ha il termine fissato nel decreto per dire se aderisce o no e per sollevare contestazioni. Il voto si esprime con una dichiarazione all’OCC via PEC. Non c’è un’adunanza.

La norma

L’art. 79 regola le maggioranze. Nelle fonti consultate non abbiamo trovato modifiche del 2024 a questo articolo. Lo ricostruiamo perché è la tappa da cui dipende tutto il resto.

  • Maggioranza dei crediti. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
  • Creditore dominante. Se un solo creditore ha la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi.
  • Classi. Con più classi, la maggioranza dei crediti va raggiunta anche nel maggior numero di classi.
  • Privilegiati degradati. I privilegiati pagati solo in parte votano come chirografari per la parte non pagata.
  • Esclusi dal voto. Non votano e non si contano il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, le società del gruppo, i cessionari di crediti acquistati da meno di un anno prima della domanda, i creditori in conflitto d’interessi.
  • Silenzio-assenso. Il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine si considera d’accordo con la proposta, così come gli è stata trasmessa.
  • Soci e garanti. Salvo patto contrario, il concordato della società vale anche per i soci illimitatamente responsabili. Restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.

Come il correttivo incide comunque sul voto

Anche se l’art. 79 non risulta modificato, il voto si svolge in un quadro diverso. Tre esempi. Le classi obbligatorie per i creditori con garanzie di terzi (nuovo art. 74 c.3) cambiano il conteggio delle classi. Il mutuo sulla casa pagato alle scadenze originarie (art. 75 c.2-bis) toglie la banca dal gruppo dei creditori falcidiati. E il nuovo art. 80 c.3 dice che il voto contrario o mancante del Fisco e degli enti previdenziali, se determinante, non è sempre l’ultima parola.

I termini che si attivano

Il termine è perentorio per il creditore nel senso che il silenzio oltre la scadenza vale assenso. Calcolo pratico: se il decreto fissa 30 giorni e viene comunicato il 10 febbraio, il termine scade il 12 marzo; se l’ultimo giorno cade di sabato o di domenica, la prudenza suggerisce di considerare la scadenza al lunedì successivo, ma solo dopo aver verificato come è stato formulato il termine nel decreto.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase il debitore non vota, ma non è fermo. Può e deve conoscere in anticipo la mappa del voto: chi ha la maggioranza, chi è escluso, chi sono il Fisco e gli enti previdenziali e quanto pesano. Può rispondere alle contestazioni tramite l’OCC. Non può invece modificare a piacere la proposta per inseguire un creditore: ogni cambiamento sostanziale va valutato con l’OCC e con il giudice, perché i creditori hanno votato su una proposta precisa.

Il conteggio in pratica

Vediamo come si contano i voti con numeri non tondi. Ipotesi dimostrativa: crediti ammessi al voto per 158.640 €. L’amministrazione finanziaria e l’ente previdenziale insieme valgono 49.215 €. Una finanziaria vale 41.380 €. Dodici fornitori valgono in tutto 61.930 €. Il fratello del debitore ha un credito di 6.115 €.

Primo passo: togliere gli esclusi. Il fratello è parente entro il quarto grado, quindi non vota e non si conta (art. 79 c.2). La base del voto scende a 152.525 €. La maggioranza è quindi superiore a 76.262,50 €.

Secondo passo: verificare se c’è un creditore dominante. Nessun creditore da solo supera la metà, quindi non serve la doppia maggioranza per teste.

Terzo passo: contare adesioni e silenzi. Se la finanziaria aderisce e sette fornitori su dodici, per 38.410 €, non rispondono entro il termine, il silenzio vale consenso (art. 79 c.3). Adesioni e silenzi insieme fanno 79.790 €: la maggioranza c’è, anche senza il Fisco.

Cambiamo un dato. Se la finanziaria vota contro, i consensi scendono a 38.410 €. A quel punto i 49.215 € di Fisco ed enti previdenziali diventano decisivi. Con la loro adesione si arriverebbe a 87.625 €. Senza, la maggioranza manca. È proprio il caso in cui il nuovo art. 80 c.3 permette al giudice di omologare lo stesso, se la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione controllata. Se invece manca la maggioranza per altre ragioni, ad esempio perché vota contro la maggioranza dei fornitori, il cram down fiscale non serve: la norma lo lega all’adesione determinante di quei creditori pubblici.

Con le classi il conteggio si complica: la maggioranza dei crediti va raggiunta anche nel maggior numero di classi. Dopo il correttivo, se ci sono creditori con garanzie prestate da terzi, la loro classe è obbligatoria. Il numero delle classi può quindi aumentare, e con esso la soglia da superare.

L’errore tipico di questa fase

Contare sul silenzio-assenso dei grandi creditori senza verificare che l’OCC abbia inviato correttamente le comunicazioni al loro domicilio digitale. Se la comunicazione è sbagliata, il silenzio non vale come voto. L’altro errore è non considerare gli esclusi: un credito del coniuge o di una società controllata non si conta, e la maggioranza può cambiare.

Quanto dura realmente

Il voto dura quanto il termine del decreto, non più di 30 giorni. Dopo la scadenza l’OCC raccoglie le dichiarazioni, conta le maggioranze e riferisce al giudice. Questa fase, a differenza delle altre, ha una durata quasi interamente scritta nella legge.

Dopo il voto: l’omologazione e il cram down fiscale e contributivo

Cosa succede

Chiuso il voto, il giudice deve decidere. Se ci sono la maggioranza, l’ammissibilità e la fattibilità, e nessuno contesta, omologa con sentenza. Se qualcuno contesta la convenienza, deve confrontare la proposta con la liquidazione controllata. Se manca il voto favorevole del Fisco o dell’INPS e quel voto era determinante, può comunque omologare a certe condizioni. Le note riportano che il correttivo ha modificato i commi 1 e 3 dell’art. 80.

La norma

Secondo il testo vigente:

  • c.1: verificati ammissibilità, fattibilità e raggiungimento della maggioranza dell’art. 79 c.1, in assenza di contestazioni il giudice omologa con sentenza, disponendo adeguata pubblicità e, se necessario, la trascrizione;
  • c.2: con la sentenza dichiara chiusa la procedura;
  • c.3: se un creditore o altro interessato contesta la convenienza, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa se ritiene che il credito dell’opponente sia pagato in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Nello stesso comma c’è il cram down fiscale e contributivo: il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali e assistenziali obbligatori, quando la loro adesione è determinante per la maggioranza dell’art. 79 c.1 e la proposta, anche in base alla relazione dell’OCC, è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
  • c.4: il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento non può contestare la convenienza;
  • c.5: se non omologa, il giudice dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata;
  • c.6: in caso di frode l’istanza può venire anche da un creditore o dal pubblico ministero;
  • c.7: il decreto è reclamabile ai sensi dell’art. 50.

Le fonti consultate dicono che i commi 1 e 3 sono stati modificati, ma non ricostruiscono parola per parola il testo precedente. Per questo descriviamo il comma 3 com’è oggi. Il dato che conta per il debitore è che il voto del Fisco e degli enti previdenziali può essere superato se è determinante e se la proposta li tratta meglio della liquidazione.

La giurisprudenza su Fisco e concordato minore

Due pronunce aiutano a leggere questa tappa. Il Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025, ha applicato il cram down sul Fisco nel concordato minore di un avvocato e ha richiamato la regola della priorità relativa. La Cassazione, con la pronuncia n. 14555/2026, ha affrontato un tema collegato: nel concordato minore il taglio dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale. Il rinvio alle norme del concordato preventivo vale solo se compatibile, quindi l’art. 88 CCII non si applica in automatico.

Messe insieme, le due indicazioni disegnano un percorso chiaro. Il debito fiscale si può ridurre nel concordato minore senza passare dalla procedura della transazione fiscale. Se il Fisco vota contro o non vota e il suo voto è decisivo, il giudice può omologare lo stesso, purché la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione.

I termini che si attivano

La sentenza di omologa chiude la procedura (art. 80 c.2). Il decreto di diniego è reclamabile ai sensi dell’art. 50 (art. 80 c.7). Nel testo letto non c’è un termine espresso per decidere sull’omologa. Se l’omologa è negata, la finestra per chiedere la liquidazione controllata si apre con l’istanza del debitore: senza istanza il giudice dichiara solo l’inefficacia delle misure protettive.

Cosa può fare il debitore ora

Se un creditore contesta, il debitore, sentito con l’OCC, deve dimostrare che l’opponente riceve almeno quanto avrebbe dalla liquidazione. La relazione dell’OCC, con la lettera d) dell’art. 76, è la prova principale. Se il Fisco è il creditore decisivo, il debitore deve preparare dall’inizio il confronto con l’alternativa liquidatoria specificamente per i crediti tributari e contributivi.

L’errore tipico di questa fase

Costruire il piano senza calcolare il peso del Fisco e degli enti previdenziali sul totale, e scoprire solo dopo il voto che la loro astensione o il loro no sono decisivi. Il cram down non è automatico. Il giudice verifica la convenienza in concreto. Se la relazione dell’OCC non contiene un confronto serio con la liquidazione, il cram down non c’è.

Quanto dura realmente

I tempi tra la fine del voto e la sentenza dipendono dal tribunale e dalla presenza di contestazioni. Senza opposizioni la decisione è più rapida. Con opposizioni o con un cram down da motivare, servono un contraddittorio e una valutazione più ampia. Non abbiamo dati nazionali verificati sui tempi medi.

Gli anni del piano: l’esecuzione

Cosa succede

Da questo momento in poi il concordato minore non è più un procedimento davanti al giudice: è un piano da eseguire. Il debitore paga, vende, cede secondo quanto promesso. L’OCC vigila.

La norma

L’art. 81 dice che il debitore compie ogni atto necessario per eseguire il piano omologato. L’OCC vigila sull’adempimento, risolve le difficoltà e, se serve, le porta al giudice. Le vendite previste dal piano si fanno con procedure competitive, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, con stime di esperti (salvo beni di modesto valore) e adeguata pubblicità. Ogni sei mesi l’OCC riferisce per iscritto al giudice.

Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle ipoteche, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione del decreto di apertura (c.2). Pagamenti e vendite fatti in violazione del piano sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto (c.3). Terminata l’esecuzione, l’OCC deposita una relazione finale; se il piano è stato eseguito per intero e correttamente, il giudice liquida il compenso dell’OCC (c.4). Se il piano non è stato eseguito per intero, il giudice indica gli atti necessari e un termine; se non vengono compiuti nemmeno dopo una proroga chiesta dal debitore tramite l’OCC, revoca l’omologazione applicando l’art. 82 in quanto compatibile (c.5).

Prima e dopo. Sulla pagina consultata l’art. 81 riporta una sola nota di modifica: il comma 6, toccato dal D.Lgs. 147/2020. Non abbiamo trovato note di modifica del D.Lgs. 136/2024 su questo articolo. Il correttivo però incide anche qui, in modo indiretto: dove il piano prevede il mutuo sulla casa pagato alle scadenze (art. 75 c.2-bis), l’esecuzione comprende il pagamento regolare di quelle rate. Dove c’è un commissario giudiziale (art. 78 c.2-bis), è lui a svolgere le funzioni dell’OCC.

I termini che si attivano

In questa fase i termini sono quelli del piano: scadenze di pagamento, vendite programmate, rate. A questi si aggiunge la relazione semestrale dell’OCC. E c’è il termine che il giudice fissa, con l’eventuale proroga, per completare gli atti mancanti (c.5): è l’ultima finestra prima della revoca.

Cosa può fare il debitore ora

Se un pagamento salta, il debitore non deve aspettare la relazione semestrale. La finestra difensiva è segnalare subito la difficoltà all’OCC, che può risolverla o portarla al giudice. Se il giudice fissa un termine per gli atti mancanti, la proroga va chiesta tramite l’OCC prima che scada.

L’errore tipico di questa fase

Vendere un bene a trattativa privata, magari a un parente, invece di seguire la procedura competitiva sotto il controllo dell’OCC. L’atto è inefficace verso i creditori e diventa un possibile motivo di revoca.

Quanto dura realmente

La legge non fissa una durata massima del piano nel concordato minore. Lo studio CNDCEC-FNC richiama il Trib. Mantova, 6 febbraio 2025, su una durata fino a cinque anni salvo motivazione, ma precisa che la decisione riguarda gli accordi di ristrutturazione. Il piano dura quanto serve a eseguirlo, e il giudice ne valuta la fattibilità anche sotto questo profilo.

Fino a sei mesi dalla relazione finale: revoca e conversione

Cosa succede

L’ultima tappa del calendario è quella che nessuno vuole raggiungere: la revoca dell’omologazione e, dopo, l’apertura della liquidazione controllata. Il correttivo è intervenuto su entrambi gli articoli. Sull’art. 82 ha modificato i commi 1, 3 e 5 e la rubrica e ha abrogato il comma 4 (art. 20 c.6 del D.Lgs. 136/2024). Sull’art. 83 ha modificato i commi 1, 2 e 3 e la rubrica (art. 20 c.7).

La norma: la revoca

Secondo il testo vigente dell’art. 82, la rubrica è “Revoca della sentenza di omologazione”.

  • c.1: il giudice revoca l’omologazione su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato quando il debitore, con dolo o colpa grave, ha aumentato o diminuito il passivo, ha sottratto o occultato una parte rilevante dell’attivo, ha simulato attività inesistenti o ha compiuto altri atti in frode ai creditori;
  • c.2: la revoca è disposta anche se il piano non è stato eseguito per intero (fatto salvo l’art. 81 c.5) o se è diventato inattuabile e non si può modificare;
  • c.3: la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla relazione finale;
  • c.4: abrogato dal D.Lgs. 136/2024;
  • c.5: il giudice, sentite le parti, decide con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51;
  • c.6: la revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Prima e dopo. Le note di modifica non riportano il testo anteriore dei commi 1, 3 e 5 né il contenuto del comma 4 abrogato. Non lo ricostruiamo. Quello che si può dire con certezza è il quadro attuale: chi può chiedere la revoca, per quali motivi, entro quale termine e con quale provvedimento il giudice decide. Il raccordo con l’art. 81 c.5 conferma la sequenza: prima il termine per gli atti mancanti, poi la revoca.

La norma: la conversione in liquidazione controllata

L’art. 83, nel testo vigente:

  • c.1: revocata l’omologazione, il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore, se ci sono i presupposti degli artt. 268 e 269, provvede ai sensi dell’art. 270;
  • c.2: se la revoca dipende da frode o da inadempimento, l’istanza può venire anche dal pubblico ministero;
  • c.3: nel caso del comma 1, il giudice concede al debitore un termine per integrare la documentazione e poi provvede ai sensi dell’art. 270.

Un punto da non confondere: l’art. 83 riguarda la revoca dell’omologazione. Il diniego di omologa ha una sua regola nell’art. 80 c.5, che prevede l’apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore.

Il parallelo con il piano del consumatore

Il correttivo ha toccato in modo simile la revoca nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. Secondo la sintesi del testo vigente, l’art. 72 ha visto modificati i commi 1, 4 e 5 e la rubrica, con l’abrogazione del comma 3. Anche lì la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dal deposito della relazione finale, e il tribunale decide con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51. Anche lì la revoca, se dipende da frode o da inadempimento, apre la strada alla liquidazione controllata su istanza del pubblico ministero (art. 73).

Il parallelo serve a una cosa pratica: le due procedure del sovraindebitamento hanno oggi una fine costruita in modo simmetrico. Stesso limite di sei mesi, stesso tipo di provvedimento, stesso reclamo, stessa porta verso la liquidazione controllata. Per il debitore significa che il calendario finale non cambia a seconda della procedura scelta. Cambiano i motivi di revoca e il contenuto del piano.

I termini che si attivano

Il termine più importante è quello dell’art. 82 c.3: sei mesi dalla relazione finale, oltre i quali la revoca non si può più chiedere. Per il debitore che ha eseguito il piano è la data in cui il calendario si chiude davvero. Contro la sentenza di revoca c’è il reclamo ai sensi dell’art. 51.

Cosa può fare il debitore ora

Se arriva un’istanza di revoca, il debitore deve verificare subito tre cose. È stata proposta entro sei mesi dalla relazione finale? Il motivo è uno di quelli dell’art. 82? Se si tratta di inadempimento, il giudice ha prima fissato il termine dell’art. 81 c.5? La difesa si gioca sul confronto fra le date e i motivi. Se la revoca è pronunciata, il debitore può valutare di chiedere lui stesso la liquidazione controllata, sapendo che il giudice gli concede un termine per integrare i documenti.

L’errore tipico di questa fase

Considerare il piano “finito” quando si paga l’ultima rata e smettere di occuparsene. La procedura si chiude davvero con la relazione finale dell’OCC e, per la revoca, con i sei mesi successivi. Un atto in frode scoperto in quel periodo può ancora portare alla revoca.

Quanto dura realmente

Dalla relazione finale passano almeno sei mesi prima che il rischio di revoca scompaia. Se la revoca arriva, la conversione in liquidazione controllata apre un altro calendario, con le sue regole e i suoi tempi.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Servono a mostrare come le stesse norme producono esiti diversi a seconda di quando il debitore si muove. Tutte le date sono state controllate: nessuna scadenza cade di sabato o di domenica.

Dati comuni. Un artigiano, persona fisica, ha debiti per 187.430 €. Di questi, 64.870 € sono il residuo del mutuo ipotecario sulla casa in cui vive, che vale sul mercato 151.000 €. 49.215 € sono debiti tributari e contributivi, 73.345 € debiti verso fornitori e una finanziaria. L’attività prosegue e produce un margine mensile di 1.640 €. Un fornitore ha già notificato un pignoramento sul conto corrente; un altro creditore ha pignorato la casa e il giudice dell’esecuzione ha fissato la vendita per martedì 15 giugno 2027.

Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste

  • Lunedì 2 novembre 2026. L’OCC riceve l’incarico. Il debitore è ancora in regola con le rate del mutuo.
  • Lunedì 9 novembre 2026. Scadono i 7 giorni dell’art. 76 c.4: l’OCC ha avvisato l’agente della riscossione e gli uffici fiscali.
  • Martedì 24 novembre 2026. Scadono i 15 giorni per le risposte degli uffici. Il quadro del debito tributario è completo.
  • Lunedì 18 gennaio 2027. Il debitore deposita la domanda di concordato minore in continuità, con istanza di misure protettive. La proposta prevede il pagamento delle rate del mutuo alle scadenze originarie (art. 75 c.2-bis): l’OCC attesta che la banca sarebbe pagata per intero vendendo la casa (151.000 € contro 64.870 €) e che il rimborso non danneggia gli altri creditori. Classi distinte per Fisco ed enti previdenziali e per i chirografari.
  • Lunedì 8 febbraio 2027. Decreto di apertura. Su istanza del debitore il giudice vieta di iniziare o proseguire le azioni esecutive, così il pignoramento sul conto e la vendita della casa si fermano, e assegna 30 giorni per il voto.
  • Mercoledì 10 marzo 2027. Scade il termine per il voto (30 giorni dall’8 febbraio). I chirografari aderiscono o tacciono (silenzio-assenso). L’amministrazione finanziaria vota contro, e il suo voto è determinante per la maggioranza dei crediti.
  • Mercoledì 21 aprile 2027. Il giudice, letta la relazione dell’OCC che confronta la proposta con la liquidazione controllata anche per i crediti tributari, valuta la convenienza ai sensi dell’art. 80 c.3. L’esito dipende da quel confronto: se la proposta è conveniente, il giudice può omologare nonostante il voto contrario del Fisco.

In questo calendario il debitore ha usato tutte le novità del correttivo: il mutuo sulla casa, il cram down, le classi. Ha protetto il conto corrente dal giorno del decreto.

Calendario B: il debitore che lascia correre

  • Novembre 2026 – aprile 2027. Il debitore rimanda. Per fare cassa smette di pagare il mutuo da gennaio 2027.
  • Mercoledì 5 maggio 2027. La banca, dopo le rate non pagate, comunica la decadenza dal beneficio del termine. L’asta della casa, fissata per il 15 giugno, si avvicina.
  • Mercoledì 26 maggio 2027. Il debitore deposita in fretta la domanda. Non è più in regola con il mutuo: per usare l’art. 75 c.2-bis deve chiedere al giudice l’autorizzazione a pagare l’arretrato, e non ha liquidità per farlo.
  • Martedì 15 giugno 2027. Il decreto di apertura non è ancora arrivato. L’asta si tiene.
  • Mercoledì 7 luglio 2027. Arriva il decreto di apertura, con le misure protettive. Ma il bene più importante è già stato aggiudicato.

Confronto. Le norme sono le stesse. Cambia la data in cui il debitore le usa. Nel calendario A le misure protettive arrivano prima dell’asta e il mutuo è ancora in regola. Nel calendario B il debitore perde la condizione più semplice del comma 2-bis e arriva al decreto quando l’esecuzione ha già prodotto il suo effetto.

Un terzo calendario: la procedura a cavallo del correttivo

  • Mercoledì 3 luglio 2024. Deposito della domanda con il testo originario.
  • Martedì 17 settembre 2024. Decreto di apertura, con 30 giorni per il voto.
  • Sabato 28 settembre 2024. Entra in vigore il D.Lgs. 136/2024. La procedura è pendente.
  • Giovedì 17 ottobre 2024. Scade il termine per il voto. Il Fisco non aderisce e il suo voto è determinante.
  • Venerdì 29 novembre 2024. Il D.L. 178/2024 chiarisce che gli atti compiuti prima del 28 settembre restano validi: la domanda e il decreto di apertura non vanno rifatti.
  • Mercoledì 11 dicembre 2024. Il giudice decide sull’omologa. Per l’art. 56 c.4 del D.Lgs. 136/2024 applica il testo vigente dell’art. 80, compreso il comma 3.

I binari paralleli: quando la timeline cambia strada

Il calendario del concordato minore non è una linea retta. In alcuni punti il debitore, o un creditore, può cambiare binario. Il correttivo ha toccato quasi tutti questi incroci.

Primo binario: dalla domanda inammissibile al reclamo

Se il giudice dichiara inammissibile la domanda, il debitore ha 30 giorni dalla comunicazione per il reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio (artt. 737-738 c.p.c.). In quella sede piano e proposta non si possono cambiare. Contro il decreto di inammissibilità non c’è ricorso straordinario in Cassazione (Cass. n. 17481/2025). In alternativa al reclamo, il debitore può ripresentare una domanda nuova, corretta, valutando però che nel frattempo non ha protezione.

Secondo binario: dal concordato minore alla liquidazione controllata dopo il diniego

Se il giudice non omologa, dichiara inefficaci le misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80 c.5). In caso di frode l’istanza può arrivare anche da un creditore o dal pubblico ministero (c.6). È un cambio di binario che il debitore può governare: decidere se chiedere la liquidazione controllata o tentare un’altra strada dipende dal patrimonio e dalla prospettiva di esdebitazione.

Terzo binario: dalla revoca alla liquidazione controllata

Se l’omologazione è revocata, la conversione in liquidazione controllata passa dall’art. 83: istanza del debitore o di un creditore, verifica dei presupposti degli artt. 268 e 269, termine al debitore per integrare i documenti. Se la revoca dipende da frode o inadempimento, l’istanza può proporla anche il pubblico ministero.

Quarto binario: dal consumatore al concordato minore (e viceversa)

La nuova nozione di consumatore dell’art. 2 c.1 lett. e) crea un incrocio a monte. Una persona fisica con debiti in parte personali e in parte legati all’attività, propria o della società di persone di cui è socia, deve capire quali debiti ha contratto “nella qualità di consumatore”. La Cassazione chiede di guardare alla funzione del debito (Cass. n. 18834/2025 e n. 1483/2026). Lo studio CNDCEC-FNC dà conto di decisioni di merito che hanno ammesso la ristrutturazione del consumatore anche per debiti d’impresa in casi particolari (Trib. La Spezia, 5 giugno 2024; Trib. Bergamo, 20 luglio 2024; Trib. Napoli, 5 maggio 2025; Trib. Brescia, 5 gennaio 2026). Il binario giusto si sceglie prima del giorno 0, perché cambiarlo dopo significa ricominciare.

Quinto binario: il concordato liquidatorio con finanza esterna

Se l’attività non prosegue, il concordato minore resta possibile solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in modo apprezzabile l’attivo (art. 74 c.2). Una parte della giurisprudenza successiva al correttivo lo ammette anche con sola finanza esterna (Trib. Campobasso, Terni, Bolzano), mentre prima del correttivo il Trib. Rimini aveva escluso questa possibilità. Per chi ha chiuso l’attività senza cancellarsi, o ha un familiare disposto a mettere risorse, questo binario va valutato insieme alla liquidazione controllata.

Le 5 finestre critiche

  1. La qualifica, prima del giorno 0. Consumatore o no, debito per debito, alla luce della nuova lett. e) dell’art. 2. Una qualifica sbagliata porta all’inammissibilità, e nel reclamo il piano non si corregge.

  2. Il mutuo in regola alla data della domanda. Il comma 2-bis dell’art. 75 premia chi arriva alla domanda con le rate pagate. Chi smette di pagare prima perde la condizione più semplice e dipende dall’autorizzazione del giudice.

  3. L’istanza di misure protettive con la domanda. Il blocco delle esecuzioni arriva con il decreto di apertura, solo su istanza, e vale fino all’omologazione definitiva. Se c’è un’asta vicina, ogni settimana conta.

  4. La relazione dell’OCC sulla convenienza rispetto alla liquidazione controllata. Sostiene l’omologa in caso di contestazioni e rende possibile il cram down su Fisco ed enti previdenziali. Va costruita prima del voto, non dopo.

  5. I sei mesi dopo la relazione finale. Fino a quella scadenza la revoca è possibile. Il piano non è chiuso quando si paga l’ultima rata, ma quando passano sei mesi dalla relazione finale dell’OCC.

Le domande sul tempo

La mia domanda è stata depositata prima del 28 settembre 2024: devo rifarla?
No, in linea generale. L’art. 8 del D.L. 178/2024 ha chiarito che gli atti compiuti prima del 28 settembre 2024 restano validi e non vanno rinnovati, modificati o integrati. Se la procedura era pendente, le nuove disposizioni si applicano comunque per le fasi successive (art. 56 c.4 del D.Lgs. 136/2024). La verifica va fatta sulla singola procedura.

Il mio concordato è stato omologato nel 2023: posso usare il nuovo art. 75 c.2-bis sul mutuo?
Un piano già omologato con sentenza definitiva non è più una procedura “pendente” nel senso della norma transitoria. Il comma 2-bis riguarda il contenuto della proposta. Inserirlo in un piano già omologato non è una semplice applicazione della nuova legge e richiede una valutazione specifica, che le fonti consultate non risolvono.

Quanto tempo hanno i creditori per votare?
Il termine lo fissa il giudice nel decreto di apertura e non può superare i 30 giorni (art. 78 c.2 lett. c). Chi tace oltre la scadenza si considera d’accordo (art. 79 c.3).

Il Fisco ha votato no dopo il 28 settembre 2024, in una procedura aperta prima: il giudice può superare il voto?
Se la procedura era pendente, si applica il testo vigente dell’art. 80 c.3. Il giudice può omologare senza l’adesione del Fisco se quel voto è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata.

Sono passati quattro mesi dalla relazione finale: un creditore può ancora chiedere la revoca?
Sì, se il motivo rientra nell’art. 82. Il limite è di sei mesi dalla relazione finale (art. 82 c.3). Dopo sei mesi la domanda di revoca non può più essere proposta.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalle fonti lette, il principio riformulato e il motivo per cui conta qui.

Accesso e nozione di consumatore (giorno 0)

  1. Cass. civ. 10 luglio 2025, n. 18834. La qualifica di consumatore si valuta in base alla funzione del debito, non alla sola identità del debitore. Rilevanza: è la chiave di lettura della nuova lett. e) dell’art. 2, che lega l’accesso ai debiti contratti “nella qualità di consumatore”.

  2. Cass. civ. 22 gennaio 2026, n. 1483. Conferma l’approccio funzionale alla qualifica di consumatore. Rilevanza: consolida il criterio che decide se il debitore va al piano del consumatore o al concordato minore.

  3. Trib. Salerno, 13 giugno 2023. Il socio fideiussore può accedere al concordato minore anche senza svolgere attività d’impresa. Rilevanza: precedente anteriore al correttivo, utile per capire come si collocano oggi i debiti di garanzia rispetto alla nuova nozione di consumatore.

  4. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. È inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. Rilevanza: chiarisce chi resta fuori dalla porta d’ingresso dell’art. 74.

Apporto di risorse esterne (art. 74 c.2)

  1. Trib. Rimini, decreto 8 luglio 2024. Prima del correttivo, è stato ritenuto inammissibile un concordato liquidatorio fondato solo su finanza esterna, considerato un abuso dello strumento. Rilevanza: rappresenta il “prima” della timeline.

  2. Trib. Campobasso, 14 gennaio 2025; Trib. Terni, 17 settembre 2025; Trib. Bolzano, 12 novembre 2025. Dopo il correttivo, il concordato liquidatorio è ammissibile anche con sola finanza esterna, se questa aumenta l’attivo e ogni creditore riceve almeno una parte. Rilevanza: rappresentano il “dopo”, in linea con la lettura dello studio CNDCEC-FNC del nuovo comma 2.

Mutuo sulla casa (art. 75 c.2-bis)

  1. Trib. Venezia, 6 aprile 2023; Trib. Rimini, 4 dicembre 2023; Trib. Brescia, 1 luglio 2024. Prima della riforma è stato ammesso un patto “paraconcordatario” con la banca per il mutuo sulla casa. Rilevanza: mostrano il vuoto che il nuovo comma 2-bis ha colmato con una regola espressa.

Documenti e informativa (artt. 75-77)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14800. Nel concordato minore non c’è un requisito autonomo di meritevolezza, ma l’informativa deve essere corretta, completa e veritiera; una rappresentazione inattendibile delle cause dell’indebitamento pesa su ammissibilità e omologa. Rilevanza: spiega il peso della relazione dell’OCC, riscritta dal correttivo nell’art. 76.

  2. Cass. civ. 17 luglio 2025, n. 19844. Gli atti in frode rilevano quando la carenza informativa altera la valutazione dei creditori. Rilevanza: collegata alla nuova lett. c) dell’art. 76 sugli atti in frode.

Classi e prelazioni

  1. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione; le classi non possono alterarlo; la violazione rende la domanda inammissibile, anche d’ufficio. Rilevanza: pone il limite alla libertà di classare i creditori, ora obbligatoria per chi ha garanzie di terzi.

Inammissibilità e impugnazioni

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17481/2025. Il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non ha natura decisoria e non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; lo sono invece i provvedimenti resi sul reclamo contro omologa o diniego. Rilevanza: definisce il binario del reclamo contro l’inammissibilità.

Omologazione e Fisco (art. 80)

  1. Trib. Roma, sez. XIV, 22 settembre 2025, n. 753. Cram down sul Fisco nel concordato minore di un avvocato, con richiamo alla regola della priorità relativa. Rilevanza: applicazione concreta del comma 3 dell’art. 80 nel testo vigente.

  2. Cass. n. 14555/2026. Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale; il rinvio al concordato preventivo vale nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica in automatico. Rilevanza: chiarisce come si arriva al voto del Fisco senza la procedura della transazione fiscale.

Costi della procedura

  1. Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865. Il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sulla costruzione del piano e sui calcoli di convenienza rispetto alla liquidazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei prima del deposito, impostiamo la porta d’ingresso. Se la procedura è aperta, lavoriamo sul voto e sull’omologa. Se il piano è in esecuzione, presidiamo le scadenze fino alla relazione finale e ai sei mesi successivi.

  1. Ricostruiamo la cronologia della tua procedura rispetto al 28 settembre 2024: data del deposito, del decreto, del voto, della sentenza, per stabilire se era pendente e quali nuove regole si applicano.
  2. Verifichiamo la qualifica debito per debito alla luce della nuova lett. e) dell’art. 2, per indirizzarti al concordato minore o al piano del consumatore.
  3. Valutiamo il tipo di concordato: in continuità, oppure liquidatorio con apporto esterno, alla luce del nuovo art. 74 c.2 e della giurisprudenza successiva.
  4. Costruiamo le classi rispettando l’ordine delle prelazioni e l’obbligo di classe per i creditori con garanzie di terzi.
  5. Verifichiamo le condizioni dell’art. 75 c.2-bis per il mutuo sulla casa: regolarità delle rate alla data della domanda, eventuale istanza di autorizzazione a pagare l’arretrato, rapporto tra valore di mercato e debito residuo.
  6. Lavoriamo con l’OCC sulla relazione dell’art. 76, in particolare sul confronto con la liquidazione controllata, che serve all’omologa e al cram down.
  7. Predisponiamo l’istanza di misure protettive e valutiamo se chiedere la nomina del commissario giudiziale ai sensi dell’art. 78 c.2-bis.
  8. Mappiamo il voto: maggioranze, esclusi, peso del Fisco e degli enti previdenziali, per sapere prima del termine se il cram down potrà servire.
  9. Presidiamo l’esecuzione e la revoca: scadenze del piano, termini dell’art. 81 c.5, sei mesi dell’art. 82 c.3, reclami ai sensi degli artt. 50 e 51.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa soprattutto l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al ruolo di fiduciario di un OCC. Il concordato minore è una procedura in cui l’OCC raccoglie i documenti, scrive la relazione, comunica con i creditori, conta i voti e vigila sull’esecuzione. Conoscere quel lavoro dall’interno permette di preparare la domanda pensando già alle domande che l’Organismo e il giudice faranno.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la procedura, i reclami e gli eventuali ricorsi, con la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti sui bilanci, le dichiarazioni e il confronto con la liquidazione; gli avvocati sulla struttura della proposta, sulle classi e sul contraddittorio con i creditori, in particolare con il Fisco.

Chiusura

Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha cambiato il concordato minore in quasi ogni sua tappa. La nozione di consumatore all’ingresso. L’apporto esterno e le classi nella proposta. Il mutuo sulla casa e la relazione dell’OCC negli allegati. Il commissario giudiziale all’apertura. Il cram down su Fisco ed enti previdenziali all’omologa. La revoca e la conversione alla fine. Dal 28 settembre 2024 queste regole valgono anche per le procedure pendenti, e gli atti già compiuti restano validi.

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Le nuove regole aiutano chi arriva alla finestra giusta: con il mutuo in regola, con l’istanza di protezione pronta, con una relazione che regge il confronto con la liquidazione.

Lo Studio Monardo segue il concordato minore perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Sono le competenze che servono a leggere il calendario della procedura nello stesso modo in cui lo leggono l’Organismo e il giudice.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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