Il Compenso Dell’OCC Si Paga Anche Se Si È Incapienti?

Sì, il compenso dell’Organismo di composizione della crisi si paga anche quando sei incapiente. La legge però lo riduce della metà. Questa guida non va solo letta: è un piano da seguire passo dopo passo. Hai chiesto o vuoi chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevista dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Non hai beni, il reddito copre a malapena le spese di casa e l’OCC ti ha consegnato un preventivo. Ti chiedi come puoi pagare un organismo se il motivo per cui ti rivolgi a lui è proprio che non puoi pagare nessuno.

La risposta breve è questa. Il compenso esiste e la legge non lo cancella: lo dimezza. Il resto dipende da come ti muovi. Puoi controllare che il dimezzamento sia stato applicato davvero. Puoi verificare il preventivo sui parametri del D.M. 202/2014. Puoi trattare acconti e rate, cercare chi può pagare al posto tuo, capire se il patrocinio a spese dello Stato ti aiuta (e in quale misura) e reagire se l’organismo ti chiede garanzie che non puoi dare. Alla fine di questo piano saprai quanto devi davvero, chi può pagarlo, in quanti passaggi e cosa fare se i soldi non ci sono neanche per l’acconto.

Una precisazione importante prima di cominciare. Qui parliamo solo dei costi della procedura: il compenso dell’OCC, le spese generali che l’organismo può addebitare, l’IVA e gli eventuali costi vivi. Questo piano non tratta i compensi di consulenti o legali di fiducia, che restano un rapporto separato.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno come un organismo costruisce il preventivo, come applica il D.M. 202/2014 e come il giudice liquida il compenso. Per questo può indicarti dove il preventivo ha margini e dove invece la legge non lascia spazio. Se poi il procedimento sull’esdebitazione arriva a un reclamo o a un ricorso, la sua qualifica di avvocato cassazionista assicura una sola linea difensiva in tutti i gradi.

📩 Hai già in mano il preventivo dell’OCC e non sai come sostenerlo? Scrivici adesso: i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Da dove parti: la diagnosi del tuo caso in quattro domande

Prima di procedere, assicurati di sapere in quale punto del percorso ti trovi. Le mosse di questo piano non sono tutte uguali per tutti. Chi non ha ancora contattato un organismo deve cominciare dal preventivo. Chi ha già firmato un incarico e ha un acconto scaduto deve cominciare dalla gestione dell’inadempimento. Rispondi a queste quattro domande con carta e penna, perché le risposte decidono da quale mossa partire.

Prima domanda: hai un preventivo scritto dell’OCC? Un preventivo detto a voce non basta. L’art. 14, comma 1, del D.M. 202/2014 dà la precedenza all’accordo tra l’organismo e il debitore che lo incarica. Se l’accordo manca, il compenso lo determina il giudice secondo i criteri del decreto. Questo significa che il preventivo firmato è il documento che fissa il tuo debito verso l’OCC. Se non ce l’hai, non puoi verificare nulla: non sai se la riduzione della metà è stata applicata, non sai su quale base è stato calcolato e non sai quando scade ciascun pagamento.

Seconda domanda: il preventivo dice in modo espresso che sei un incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII? Molti organismi usano moduli standard pensati per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, per il concordato minore o per la liquidazione controllata. Se il modulo non distingue la procedura dell’incapiente, rischi di ricevere un importo pieno, senza la riduzione che il comma 6 dell’art. 283 impone. Cerca nel testo una frase del tipo “compenso ridotto della metà ai sensi dell’art. 283, comma 6, CCII”. Se non c’è, segnalo.

Terza domanda: chi, oltre a te, può contribuire? Fai l’elenco senza censure: coniuge o convivente, figli maggiorenni con un reddito, genitori, fratelli, un datore di lavoro sensibile, un’associazione antiusura, una parrocchia o un ente del terzo settore, i servizi sociali del Comune. Non devi ancora chiedere nulla a nessuno: devi solo sapere se il tuo piano può contare su una mano esterna o se dovrai arrangiarti con i tuoi soli redditi.

Quarta domanda: hai già un problema di pagamento in corso? Rientrano qui un acconto non versato, una rata saltata, l’OCC che ti ha scritto di aver sospeso l’istruttoria o una richiesta di garanzia (una fideiussione, una cambiale, una delega sul conto) che non puoi o non vuoi dare. In questi casi la priorità non è ottimizzare il preventivo ma evitare che la pratica si blocchi.

Con le risposte in mano, consulta la tabella di orientamento.

Se la tua situazione è questa Parti dalla mossa
Non hai ancora un preventivo scritto Mossa 1
Hai un preventivo ma non sai se è corretto o se applica la riduzione della metà Mossa 2
Il preventivo è corretto ma non hai la somma tutta insieme Mossa 3
Non hai redditi sufficienti nemmeno per le rate Mossa 4
Il tuo reddito è molto basso e ti chiedi se paga lo Stato Mossa 5
L’OCC ti chiede una fideiussione, una cambiale o un’altra garanzia Mossa 6
Stai per depositare la domanda e qualcuno paga per te Mossa 7
Hai già saltato un pagamento o l’OCC ha bloccato la pratica Mossa 8

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se ti riconosci in più righe, parti dalla mossa con il numero più basso: le mosse sono costruite in sequenza e ognuna prepara la successiva. Se però sei nella situazione dell’ultima riga (pagamento saltato o pratica bloccata), leggi subito la mossa 8 e poi torna indietro: c’è un rischio immediato da gestire prima di tutto il resto.

Un ultimo elemento di diagnosi riguarda il presupposto stesso della procedura. Secondo l’art. 283, comma 1, CCII l’esdebitazione dell’incapiente spetta al debitore persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Si accede una sola volta nella vita. Il comma 2 aggiunge una soglia oggettiva: il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento tuo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Per il 2026 l’assegno sociale provvisorio è di 546,24 euro al mese, pari a 7.101,12 euro l’anno su tredici mensilità. Se il tuo reddito netto disponibile supera chiaramente quella soglia, prima di preoccuparti del compenso verifica con l’OCC se la procedura giusta per te è davvero quella dell’incapiente, perché un preventivo ridotto della metà non serve a nulla se la domanda viene poi dichiarata inammissibile.

Mossa 1 – Ottieni un preventivo scritto che applichi la riduzione della metà

Obiettivo della mossa: avere un documento firmato in cui l’OCC indica il compenso già dimezzato ai sensi dell’art. 283, comma 6, CCII, le spese generali, l’IVA e le scadenze di ogni pagamento.

Quando va fatta

Subito, prima di consegnare all’organismo la documentazione completa e prima di firmare qualsiasi incarico. Il preventivo va chiesto nel primo colloquio o subito dopo. Non c’è un termine di legge che ti obblighi a chiederlo entro una certa data. C’è però un termine pratico: finché non hai firmato, puoi confrontare più organismi del circondario e scegliere quello che offre le condizioni più sostenibili. Dopo la firma, cambiare organismo diventa più complicato e può farti perdere gli acconti già versati.

Come si esegue

Il primo passo è individuare l’OCC competente. Secondo l’art. 68, comma 1, CCII (richiamato anche per la domanda dell’incapiente dall’art. 283, comma 3, che parla di domanda presentata “tramite l’OCC”) la domanda passa per un organismo costituito nel circondario del tribunale competente, quello del luogo in cui hai la residenza o il centro principale dei tuoi interessi. Nello stesso circondario possono operare più organismi: quello dell’Ordine degli avvocati, quello dell’Ordine dei commercialisti, quello della Camera di commercio, organismi costituiti da enti pubblici. Ognuno ha un proprio regolamento e un proprio modo di calcolare il compenso.

Poi chiedi per iscritto, anche con una semplice e-mail o PEC, un preventivo che contenga almeno queste voci:

  1. la procedura per cui è formulato (esdebitazione del sovraindebitato incapiente, art. 283 CCII);
  2. il compenso calcolato secondo il D.M. 202/2014 e la riduzione della metà applicata, con l’importo prima e dopo il dimezzamento;
  3. l’eventuale importo minimo previsto dal regolamento dell’organismo per la procedura dell’incapiente;
  4. le spese generali forfettarie, in percentuale e in euro;
  5. le spese vive prevedibili (marche, notifiche, copie, PEC ai creditori);
  6. l’IVA;
  7. l’importo dell’acconto iniziale e la data di scadenza;
  8. il calendario dei pagamenti successivi;
  9. cosa succede se la domanda viene dichiarata inammissibile o rigettata, o se rinunci;
  10. se il compenso sarà sottoposto alla liquidazione del giudice.

Per capire se il preventivo è nella norma, conviene conoscere un regolamento reale. Un OCC camerale emiliano pubblica i propri criteri di determinazione del compenso (il documento non riporta una data). Prevede un compenso minimo ordinario di 1.900 euro oltre IVA e, per l’esdebitazione dell’incapiente, un minimo di 950 euro oltre IVA. Applica la riduzione della metà dell’art. 283, comma 6, “salvo il minimo”. Prevede un acconto di 300 euro oltre IVA al momento della domanda, ulteriori acconti fino al 60% del compenso pattuito e spese generali forfettarie del 15% dei compensi, oltre al rimborso delle spese vive documentate. Non è un modello vincolante per gli altri organismi. È però un buon termine di paragone: se il tuo preventivo per l’incapiente è vicino al doppio del minimo di un organismo pubblico che ha già applicato la riduzione, hai motivo di chiedere spiegazioni.

Fai attenzione alla formula “salvo il minimo”. Significa che il dimezzamento si applica al compenso calcolato, ma il risultato non può scendere sotto la soglia minima fissata dal regolamento. Se il compenso pieno calcolato sulla tua posizione è basso, la riduzione della metà può essere assorbita dal minimo e il risparmio reale è inferiore a quello che ti aspettavi. Non è un abuso: è il meccanismo del regolamento. Però devi saperlo prima, non scoprirlo al momento del saldo.

La base giuridica

L’art. 283, comma 6, CCII stabilisce che i compensi dell’OCC sono ridotti della metà. La norma è breve e non ha eccezioni. Non dice da quale base parte la riduzione e non regola i minimi, ma il principio è chiaro: per la procedura dell’incapiente l’organismo non può pretendere il compenso pieno che chiederebbe per un piano del consumatore o per una liquidazione controllata.

L’art. 14, comma 1, del D.M. 202/2014 (il regolamento ministeriale sugli organismi di composizione della crisi, ancora oggi richiamato dal CCII) fa prevalere l’accordo tra organismo e debitore. In mancanza di accordo decide il giudice secondo i criteri del decreto. L’art. 71, comma 4, CCII, scritto per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, conferma che il giudice liquida il compenso dell’OCC secondo il D.M. 202/2014 “tenuto conto di eventuali accordi” con il debitore. L’art. 275, comma 3, CCII ripete lo stesso rinvio per la liquidazione controllata. Il preventivo firmato è quindi il punto di partenza di ogni calcolo.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più frequente è il preventivo “a forfait” che non spiega da dove nasce l’importo e non menziona l’art. 283. In questo caso rispondi per iscritto chiedendo il dettaglio del calcolo e l’indicazione della riduzione della metà. Se l’organismo risponde che il forfait “comprende già” la riduzione, chiedi di indicare l’importo pieno da cui è partito: senza quel dato la riduzione non è verificabile.

Il secondo imprevisto è il rifiuto di dare un preventivo prima di aver esaminato tutta la documentazione. È comprensibile, perché il compenso dipende anche dal passivo e dal numero dei creditori. Il regolamento emiliano citato prevede proprio che il preventivo iniziale si basi sulle dichiarazioni del debitore, con riserva di revisione dopo l’istruttoria del gestore. Chiedi quindi un preventivo “provvisorio” basato sui dati che dichiari, con l’impegno a comunicarti per iscritto ogni revisione prima di procedere.

Se hai chiesto preventivi a più organismi, confrontali con lo stesso metro. Non guardare solo il totale. Un preventivo più basso può nascondere un acconto iniziale più alto o una percentuale dovuta in caso di rigetto più pesante. Uno più alto può invece comprendere la vigilanza del triennio successivo, che un altro organismo fattura a parte. Usa questa griglia.

Voce da confrontare Preventivo A Preventivo B Cosa controllare
Compenso pieno di partenza Base di passivo considerata
Riduzione art. 283 c.6 Indicata in modo espresso
Minimo per l’incapiente Se assorbe la riduzione
Spese generali Percentuale e importo
Acconto iniziale Importo e scadenza
Rate successive Numero, importo, tolleranza
Quota dovuta se la domanda è inammissibile o rigettata Percentuale del preventivo
Vigilanza nel triennio Compresa o separata
Garanzie richieste Previste dal regolamento?

Compila la griglia a matita mentre parli con ciascun organismo. Le caselle vuote sono le domande che non hai ancora fatto. Un organismo che non sa rispondere su una di queste voci ti sta dando un’informazione importante sul modo in cui gestirà la tua pratica nei prossimi tre anni.

Il terzo imprevisto è un preventivo che, anche dimezzato, è fuori dalla tua portata. Non firmare per disperazione. Passa alla mossa 3 (rateazione) e alla mossa 4 (chi può pagare), e chiedi preventivi ad altri organismi dello stesso circondario.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 2 verifica che:

  • hai un preventivo scritto, datato e intestato all’organismo, che indica la procedura dell’art. 283 CCII;
  • il preventivo riporta in modo espresso la riduzione della metà o un importo minimo specifico per l’incapiente;
  • conosci l’importo dell’acconto iniziale, la sua scadenza e quanto pagherai in totale, IVA e spese generali comprese.

Mossa 2 – Verifica il preventivo con il D.M. 202/2014

Obiettivo della mossa: controllare che il compenso rispetti i criteri del D.M. 202/2014, il tetto massimo previsto dall’art. 16, comma 5, e il principio del compenso unico, prima di firmare l’incarico.

Quando va fatta

Dopo aver ricevuto il preventivo scritto e prima di firmarlo. Se l’hai già firmato, la verifica resta utile, perché il compenso finale dell’organismo, nelle procedure in cui la legge lo prevede, passa dalla liquidazione del giudice. Un preventivo fuori parametro può essere ridotto in quella sede.

Come si esegue

Procurati il testo del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, nella parte sui compensi (artt. 14-18). Sul sito del Ministero della Giustizia e sulle principali banche dati è disponibile gratis. Gli articoli da guardare sono questi.

Art. 14. Fissa il principio dell’accordo: il compenso è quello concordato con il debitore che ha incaricato l’organismo; se l’accordo manca, il giudice lo determina secondo i criteri del decreto. Per la determinazione rinvia ai criteri dei commi successivi e dell’art. 16.

Art. 15. Al comma 2 ammette espressamente acconti sul compenso finale. Gli acconti sono quindi legittimi, ma restano anticipi su un importo che si definisce alla fine.

Art. 16. Regola i parametri di calcolo, che si basano sull’attivo e sul passivo della procedura richiamando le percentuali previste per i curatori dal D.M. 30/2012. Il comma 4 riduce i compensi così determinati in misura compresa tra il 15% e il 40%. Il comma 5 fissa un tetto: compensi e spese generali, nel loro totale, non possono superare il 5% di quanto attribuito ai creditori se il passivo supera 1.000.000 di euro, o il 10% se il passivo è inferiore. Il tetto non si applica quando quanto attribuito ai creditori è inferiore a 20.000 euro.

Artt. 17 e 18. Fissano il principio dell’unicità del compenso. Se si succedono più organismi, più gestori o più liquidatori, o se la procedura si converte, il compenso resta unico e viene ripartito in proporzione all’opera svolta da ciascuno.

Ora applica questi criteri al tuo preventivo. La prima verifica riguarda la riduzione dell’art. 16, comma 4. Il regolamento emiliano già citato applica la riduzione minima del 15% e poi, per l’incapiente, la riduzione della metà dell’art. 283. Le due riduzioni hanno fonti diverse: una sta nel decreto ministeriale, l’altra nella legge. Nel preventivo devono comparire entrambe o deve essere spiegato perché una non si applica.

La seconda verifica riguarda il tetto dell’art. 16, comma 5. Nella procedura dell’incapiente ai creditori non viene attribuito nulla, quindi l’importo è sicuramente sotto i 20.000 euro. Il tetto del 5% o del 10% quindi non si applica e non può essere usato per azzerare il compenso. Lo sottolineo perché in rete circola l’idea che “se ai creditori non va niente, all’OCC non spetta niente”. Il decreto dice altro: il limite percentuale non opera sotto i 20.000 euro proprio per evitare che le procedure piccole restino senza compenso.

La terza verifica riguarda la base di calcolo. Nella procedura dell’incapiente l’attivo è pari a zero o quasi: per definizione non offri utilità ai creditori. Il compenso calcolato sui parametri del decreto si regge quindi soprattutto sul passivo e, in pratica, sui minimi dei regolamenti. Chiedi all’organismo quale passivo ha considerato. Un passivo gonfiato, per esempio perché conta due volte lo stesso debito ceduto da una banca a una società di recupero, gonfia anche il compenso.

La quarta verifica riguarda le spese generali. Il regolamento emiliano prevede un forfait del 15% dei compensi, oltre alle spese vive documentate. Se il tuo preventivo prevede percentuali più alte o voci non spiegate (“diritti di segreteria”, “spese di apertura pratica”), chiedi a quale norma o a quale articolo del regolamento interno corrispondono.

La quinta verifica riguarda il compenso unico. Se prima di arrivare all’art. 283 hai tentato un’altra procedura con lo stesso organismo, per esempio una ristrutturazione dei debiti abbandonata, gli artt. 17 e 18 del decreto escludono che tu debba pagare due compensi pieni per due pratiche: il compenso resta unico e si ripartisce in base all’attività svolta.

La base giuridica

Oltre agli articoli del decreto, la giurisprudenza di merito degli ultimi anni ha ribadito che il giudice controlla il compenso pattuito. Il Tribunale di Milano, con decreto del 29 febbraio 2024 emesso in sede di reclamo, ha confermato l’unicità del compenso. Ha anche ammesso che, quando l’accordo con il debitore va oltre i parametri, si può disapplicare l’art. 14, comma 1, del D.M. 202/2014 per la parte eccedente. Il Tribunale di Parma, con provvedimento del 24 agosto 2023, ha affermato che compensi e spese devono rispettare i limiti degli artt. 16 e 18 e che l’eventuale eccedenza va ridotta in sede di liquidazione finale. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 14 novembre 2023, ha applicato il compenso unitario per l’attività di organismo e di liquidatore, richiamando proprio gli artt. 17 e 18. Queste pronunce riguardano in gran parte la liquidazione controllata e la ristrutturazione dei debiti. Il principio vale però anche per te: l’accordo sul compenso conta, ma non è una zona franca rispetto ai parametri ministeriali.

Se qualcosa va storto

Se l’organismo rifiuta di spiegarti il calcolo, mettilo per iscritto: “chiedo il dettaglio dei parametri del D.M. 202/2014 applicati e l’indicazione della riduzione ex art. 283, comma 6, CCII”. Un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia applica un regolamento e deve saperti indicare quale articolo usa. Se la risposta non arriva o è evasiva, valuta un altro organismo dello stesso circondario prima di firmare.

Se hai già firmato un preventivo che, a tuo avviso, è fuori parametro, non smettere di pagare per protesta: rischi di far bloccare la pratica (vedi mossa 8). Conserva le prove, paga gli acconti concordati e fai valere le tue ragioni quando il compenso arriva alla liquidazione del giudice. Se la liquidazione non è prevista, contestalo per iscritto all’organismo, segnalando le pronunce che hanno ridotto l’eccedenza.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 3 verifica che:

  • conosci la base di calcolo (passivo considerato) e le percentuali o i minimi applicati;
  • hai trovato nel preventivo sia l’eventuale riduzione dell’art. 16, comma 4, D.M. 202/2014 sia la riduzione della metà dell’art. 283, comma 6, CCII, o una spiegazione scritta del perché una delle due non c’è;
  • non ci sono voci di spesa senza una giustificazione nel regolamento dell’organismo.

Mossa 3 – Trasforma il compenso in acconti e rate sostenibili

Obiettivo della mossa: ottenere un calendario di pagamenti compatibile con il tuo reddito disponibile, con acconti iniziali bassi e saldo spostato il più avanti possibile, messo per iscritto nell’incarico.

Quando va fatta

Nello stesso momento in cui negozi il preventivo, cioè prima di firmare. Se l’incarico è già firmato con un calendario che non riesci a rispettare, la mossa va fatta prima della prossima scadenza, non dopo. Chiedere una rateazione prima di saltare un pagamento è una trattativa. Chiederla dopo è una richiesta di tolleranza, molto più debole.

Come si esegue

Il primo passo è calcolare quanto puoi davvero pagare ogni mese. Prendi il reddito netto del nucleo, togli affitto o mutuo, utenze, alimentazione, trasporti per andare al lavoro, spese mediche e scolastiche. Quello che resta è il margine. Per un incapiente il margine è per definizione molto stretto, spesso poche decine di euro. Non barare con te stesso: una rata che non riesci a sostenere ti mette nella situazione della mossa 8 nel giro di tre mesi.

Il secondo passo è conoscere le prassi. Un contributo di dottrina del 2024 sul compenso dell’OCC (Mancini, Il Caso.it, 1 maggio 2024) rileva che gli schemi di molti organismi prevedono circa il 40% del compenso prima del deposito della domanda e almeno un altro acconto prima della liquidazione finale. Lo stesso contributo propone un modello più graduale: 20% all’accettazione dell’incarico, 20% dopo l’apertura della procedura e saldo a fine procedura. Il regolamento emiliano chiede un acconto di 300 euro oltre IVA al momento della domanda e consente acconti ulteriori fino al 60% del compenso pattuito. Per un incapiente la richiesta realistica è un acconto iniziale contenuto e il resto in rate mensili piccole, con il saldo dopo il decreto del giudice.

Il terzo passo è formulare una proposta scritta. Scrivi all’organismo una lettera o una PEC con questa struttura: riepilogo del compenso già dimezzato; indicazione del margine mensile documentato (allega il prospetto entrate e uscite); proposta di acconto iniziale; proposta di rate mensili con importo e durata; impegno a domiciliare le rate con bonifico periodico; richiesta che il saldo residuo sia rimesso alla definizione della procedura. Non chiedere “uno sconto”: la riduzione della metà è già prevista dalla legge e la richiesta di un ulteriore taglio ha poche probabilità di essere accolta. Chiedi tempo, che è la cosa che un organismo può concedere più facilmente.

Il quarto passo è far inserire il calendario nell’incarico. Un accordo telefonico sulle rate non ti protegge. L’incarico firmato deve contenere il piano dei pagamenti, l’indicazione che il mancato pagamento di una rata non comporta la decadenza immediata dal beneficio del termine (o, almeno, un termine di tolleranza scritto) e la clausola su cosa accade agli acconti in caso di inammissibilità o rigetto.

La base giuridica

L’art. 15, comma 2, del D.M. 202/2014 ammette espressamente gli acconti sul compenso finale. Già la Cassazione, con la sentenza n. 34105 del 2019, aveva riconosciuto questa possibilità, chiarendo però che il giudice non può imporre il deposito preventivo di somme per le spese come condizione di accesso alla procedura. La distinzione è importante per te. L’organismo può chiedere acconti, ma il diritto di accedere alla procedura non può dipendere da versamenti tali da renderla di fatto inaccessibile.

Su questo punto c’è un precedente di merito molto utile per l’incapiente. Il Tribunale di Rovigo, con provvedimento del 25 marzo 2024, ha ritenuto che il tribunale possa nominare direttamente il gestore, in deroga alla competenza dell’organismo, quando il preventivo impone acconti non modesti prima del deposito della domanda. È un solo precedente e non va preso come regola generale, ma indica una strada: un acconto iniziale sproporzionato, rispetto alla condizione di chi per definizione non ha risorse, non è un ostacolo insuperabile.

Sul versante opposto, la giurisprudenza ha posto un limite alla pretesa di incassare tutto e subito. Il Tribunale di Forlì, con provvedimento del 13 luglio 2023, ha ritenuto inammissibile la proposta che prevedeva il pagamento integrale del compenso in corso di procedura senza la liquidazione del giudice. Il Tribunale di Nocera Inferiore, il 10 gennaio 2024, ha disposto che l’importo del compenso sia accantonato sul conto della procedura e versato solo dopo la liquidazione finale, con acconti possibili secondo lo stato di avanzamento. Il Tribunale di Bologna, il 16 aprile 2024, ha ammesso che l’organismo chieda al giudice la liquidazione di un acconto in corso di esecuzione. Il Tribunale di Avellino, il 12 aprile 2024, ha previsto somme accantonate svincolabili con acconti periodici, salvo il saldo finale secondo l’art. 71, comma 4, CCII. Sono pronunce nate nella ristrutturazione dei debiti e nel concordato minore, dove esistono rate da pagare ai creditori. Per l’incapiente, che non paga creditori, ti servono come argomento: il compenso si costruisce per tappe e il saldo arriva alla fine.

Se qualcosa va storto

Se l’organismo rifiuta qualsiasi rateazione e pretende il compenso intero prima del deposito, hai tre strade. La prima è chiedere preventivi ad altri organismi del circondario. La seconda è passare subito alla mossa 4 e cercare un contributo esterno per coprire l’acconto. La terza, da valutare con un professionista, è segnalare la situazione al tribunale richiamando il precedente di Rovigo e il principio della sentenza della Cassazione del 2019: l’accesso alla procedura non può essere subordinato a esborsi incompatibili con la condizione del richiedente.

Se l’organismo accetta le rate a voce ma poi invia un incarico con un calendario diverso, non firmare. Rispondi chiedendo la correzione e allegando la tua proposta.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 4 verifica che:

  • hai calcolato e documentato il tuo margine mensile reale;
  • hai inviato una proposta scritta di acconto e rate;
  • l’incarico che firmerai (o hai firmato) contiene il calendario dei pagamenti e la disciplina degli acconti in caso di inammissibilità, rigetto o rinuncia.

Mossa 4 – Individua chi può pagare al posto tuo

Obiettivo della mossa: trovare uno o più soggetti (familiari, terzi, enti, fondi, organismi pubblici o convenzionati) disposti a pagare in tutto o in parte il compenso dell’OCC, e organizzare il pagamento in modo che non metta a rischio la tua domanda.

Quando va fatta

Appena sai che il tuo margine mensile non basta a coprire il compenso, anche rateizzato. Questa mossa richiede tempo: un bando regionale può avere finestre di presentazione limitate, un ente del terzo settore può deliberare una volta al mese, un familiare può avere bisogno di qualche settimana per organizzarsi. Cominciala in parallelo con la mossa 3, non dopo.

Come si esegue

Familiari e conviventi. È la fonte più comune. Il codice civile consente a un terzo di pagare il debito altrui (art. 1180 c.c.): il creditore, cioè l’organismo, può rifiutare l’adempimento del terzo solo se tu gli hai manifestato la tua opposizione. Il familiare può quindi pagare direttamente l’OCC, con bonifico dal proprio conto e una causale chiara (“pagamento compenso OCC per conto di [debitore], procedura art. 283 CCII”). Ti suggerisco di farlo pagare direttamente all’organismo e di non far transitare il denaro sul tuo conto. Il motivo è pratico. Nella procedura dell’incapiente il giudice e l’OCC esaminano le tue entrate. Un accredito sul tuo conto seguito da un pagamento può essere frainteso come una risorsa nascosta o come una disponibilità che avresti dovuto destinare ai creditori. Un bonifico diretto dal familiare all’organismo, accompagnato da una dichiarazione scritta del familiare, non lascia dubbi.

C’è un secondo profilo da chiarire. L’art. 283, comma 1, CCII stabilisce che non sono utilità i finanziamenti in qualsiasi forma. Il contributo di un familiare per il compenso dell’OCC non è quindi un’utilità da offrire ai creditori e non rende capiente chi non lo è. Non trasformarlo però in un prestito da restituire con rate a carico del tuo reddito: un nuovo debito, anche verso un parente, peggiora la tua situazione e può far sorgere domande sulla diligenza. La soluzione più lineare è un pagamento a fondo perduto, documentato come tale.

Terzi non familiari. Lo stesso schema vale per un amico, un datore di lavoro o un conoscente. Il pagamento diretto all’organismo con causale esplicita e la dichiarazione del terzo che non chiede restituzione sono le due cautele da rispettare.

Enti del terzo settore e associazioni. Fondazioni antiusura, associazioni di consumatori, Caritas diocesane, banchi di solidarietà e altri enti a volte sostengono le persone sovraindebitate con contributi mirati o con sportelli di ascolto collegati a organismi di composizione della crisi. Chiedi espressamente se l’ente copre “il compenso dell’OCC per l’esdebitazione dell’incapiente”, perché molti enti finanziano il pagamento di debiti (che per te non ha senso) e non i costi della procedura.

Camere di commercio e fondazioni bancarie. Alcune Camere di commercio hanno firmato convenzioni con fondazioni bancarie sul contrasto all’usura e sul sovraindebitamento: in rete si trovano, per esempio, comunicati della Camera di commercio di Pisa del 2021 e della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest del luglio 2025 su convenzioni con fondazioni del territorio. Il contenuto e la copertura di queste convenzioni cambiano da territorio a territorio e da anno a anno. Prima di contarci, chiedi all’OCC camerale del tuo circondario se esiste una convenzione attiva e se copre il compenso dell’organismo per la procedura dell’art. 283.

Regioni. Alcune Regioni hanno attivato misure per chi esce dal sovraindebitamento o è a rischio usura: si trovano, per esempio, pagine della Regione Lombardia dedicate a un percorso per uscire dal sovraindebitamento e bandi della Regione Piemonte sul contrasto all’usura con delibera del 2025. Non ho verificato se queste misure coprono il compenso dell’OCC: leggi il bando o chiedi allo sportello regionale se tra le spese ammissibili rientrano i costi della procedura di composizione della crisi.

Comuni e servizi sociali. Tra gli organismi iscritti nel registro ministeriale ci sono anche organismi costituiti da enti pubblici. In alcuni territori il segretariato sociale o i servizi sociali del Comune collaborano con un organismo e possono indirizzarti verso condizioni agevolate o contributi economici una tantum. Non esiste una regola nazionale che obblighi il Comune a pagare il compenso dell’OCC. Esistono però i contributi economici straordinari previsti dai regolamenti comunali di assistenza, che in alcuni casi possono essere destinati a una spesa specifica e documentata. La richiesta va fatta all’assistente sociale con il preventivo dell’OCC in mano.

Un fondo nazionale per gli incapienti? Nel dicembre 2024 è stata presentata in Parlamento la proposta di un Fondo nazionale per l’esdebitazione degli incapienti presso il Ministero della Giustizia, con una dotazione iniziale di 500.000 euro per il 2025, destinato a coprire anche le competenze degli organismi. Secondo la fonte che ho letto (aggiornata a gennaio 2025) la misura non risultava approvata. Prima di contarci, verifica se è stata introdotta e se è operativa: a oggi non puoi costruirci sopra il tuo piano.

Come scrivere la richiesta a un ente o al Comune

La richiesta a un ente non deve essere una lettera di sfogo. Deve essere una pratica che chi la riceve può approvare in pochi minuti. Costruiscila così. In apertura indica chi sei, la composizione del nucleo familiare e il fatto che stai per presentare, tramite un organismo di composizione della crisi, la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevista dall’art. 283 CCII. Poi spiega in due righe perché è una procedura che chiude la tua situazione debitoria e non un modo per rinviarla: se il giudice concede l’esdebitazione, i debiti rimasti non sono più esigibili, salvo le utilità che dovessero sopravvenire nei tre anni successivi. Indica l’importo esatto che chiedi, il nome dell’organismo e l’IBAN su cui l’ente può pagare direttamente. Allega il preventivo firmato con la riduzione della metà in evidenza, il prospetto entrate e uscite e, se ce l’hai, l’attestazione ISEE.

Chiedi un importo preciso e non “un aiuto”. Se l’acconto è di 366 euro, chiedi 366 euro per l’acconto. Un ente approva più facilmente una spesa definita, legata a un risultato concreto, rispetto a un contributo generico. Se chiedi a più soggetti, dillo nella lettera e indica quale parte del compenso è già coperta: la trasparenza riduce il sospetto di doppi finanziamenti. Conserva una copia di ogni richiesta e di ogni risposta nel fascicolo della mossa 7.

La base giuridica

L’adempimento del terzo è regolato dall’art. 1180 c.c. L’esclusione dei finanziamenti dal novero delle utilità sopravvenute è nell’art. 283, comma 1, CCII. La disciplina degli organismi e del loro registro (che comprende organismi costituiti da enti pubblici, Camere di commercio e ordini professionali) è nel D.M. 202/2014. Il compenso dimezzato è nell’art. 283, comma 6.

Se qualcosa va storto

Se il familiare che si era impegnato a pagare si tira indietro a metà strada, non lasciare scadere le rate. Avvisa per iscritto l’organismo prima della scadenza, spiega la situazione e chiedi una rimodulazione (torna alla mossa 3). Se un ente ti nega il contributo perché “non copre spese professionali”, chiedi che la risposta sia scritta e presentala a un altro ente: alcuni regolamenti distinguono tra consulenze private e costi di una procedura prevista dalla legge, e il compenso dell’OCC rientra nella seconda categoria.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 5 verifica che:

  • hai un elenco dei soggetti contattati, con l’esito di ciascuna richiesta;
  • per ogni contributo esterno hai deciso la modalità: bonifico diretto all’OCC con causale e dichiarazione del terzo;
  • non hai trasformato il contributo in un nuovo debito a tuo carico.

Mossa 5 – Verifica se il patrocinio a spese dello Stato ti copre (e fin dove)

Obiettivo della mossa: capire se hai i requisiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato e, soprattutto, se nella tua procedura il patrocinio copre il compenso dell’OCC o solo l’eventuale difesa tecnica, così da non costruire il piano su una copertura che non esiste.

Quando va fatta

Prima di firmare l’incarico con l’organismo, insieme alla mossa 4. Se scopri che lo Stato non paga l’OCC, devi averlo saputo prima di contare su quella copertura. Se invece hai bisogno di un avvocato per un reclamo contro il decreto (vedi mossa 8), la verifica va rifatta prima di proporre il reclamo, perché in quel caso il quadro cambia.

Come si esegue

Il primo passo è la soglia di reddito. Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile conta il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall’ultima dichiarazione. La soglia fissata dal D.M. 10 maggio 2023 è di 12.838,01 euro. La soglia viene aggiornata periodicamente: in rete circolano notizie su un nuovo limite per il 2025. Prima di presentare l’istanza controlla il valore vigente sul sito del Ministero della Giustizia o presso l’Ordine degli avvocati. Molti incapienti hanno redditi sotto questa soglia, quindi il requisito economico spesso c’è. Il problema non è il reddito: è l’oggetto della copertura.

Il secondo passo è capire cosa copre il patrocinio. Il testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) è stato scritto per il processo civile, penale, amministrativo e per le procedure concorsuali del vecchio diritto fallimentare. Gli artt. 144 e 146 regolano il patrocinio nel fallimento, oggi liquidazione giudiziale. Con la sentenza n. 121 del 4 luglio 2024 la Corte costituzionale è intervenuta su queste norme con riferimento alla liquidazione controllata. Secondo il commento che ho letto (AvvocatoAndreani.it, 19 agosto 2024), la Corte ha esteso alla liquidazione controllata il regime già previsto per la liquidazione giudiziale. Lo stesso commento riporta però anche una parziale declaratoria di inammissibilità relativa all’art. 146, e ritiene probabilmente necessario un ulteriore intervento perché il compenso del gestore della crisi sia posto a carico dell’Erario. Il commento è incerto proprio sui punti che ti interessano, quindi prima di applicarlo al tuo caso fai leggere il testo integrale della sentenza.

Per te, che chiedi l’esdebitazione dell’incapiente e non la liquidazione controllata, il punto è questo. Allo stato delle fonti che ho potuto consultare, non esiste una norma che ponga in modo espresso il compenso dell’OCC a carico dello Stato nella procedura dell’art. 283 CCII. Il patrocinio, se ammesso, copre la difesa tecnica e le spese processuali del procedimento davanti al giudice. Non trasforma automaticamente l’organismo in un professionista pagato dall’Erario.

Il terzo passo è valutare se ti serve davvero un avvocato. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 68, comma 1, CCII esclude espressamente la necessità di un difensore. Anche la domanda dell’incapiente è presentata “tramite l’OCC” (art. 283, comma 3). Se la procedura fila liscia, l’avvocato può non esserci e il patrocinio non ti serve. Diventa rilevante se il giudice nega l’esdebitazione e vuoi proporre reclamo, se un creditore reclama contro il decreto che te l’ha concessa, o se nel triennio successivo sorge una contestazione sulle utilità sopravvenute.

Il quarto passo è conoscere il dibattito, perché può cambiare. Una vecchia pronuncia del Tribunale di Torino (sez. VI, 16 novembre 2017) ammise al patrocinio un debitore in una procedura di sovraindebitamento contro il diniego provvisorio del Consiglio dell’Ordine, con un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 74 del d.P.R. 115/2002: è descritta come precedente isolato. Nel settembre 2024 il congresso dell’Associazione italiana giovani avvocati ha approvato una mozione per modificare la normativa sul patrocinio nelle procedure di sovraindebitamento. Esiste quindi una spinta a estendere la copertura, ma finché la legge o la Corte costituzionale non intervengono in modo esplicito, non puoi contarci per il compenso dell’organismo.

Chi, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC conosce il compenso dell’organismo dal lato di chi lo determina: per questo ti indichiamo di sostenerlo con acconti, rate e contributi di terzi e di riservare il patrocinio, se ne hai i requisiti, alla difesa nell’eventuale reclamo.

La base giuridica

Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile è regolato dagli artt. 74 e seguenti del d.P.R. 115/2002. La soglia di reddito è aggiornata con decreto ministeriale (l’ultimo che ho verificato è il D.M. 10 maggio 2023, con 12.838,01 euro). Gli artt. 144 e 146 dello stesso testo unico riguardano le procedure concorsuali e sono stati oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 121/2024 per la liquidazione controllata. Il compenso dell’OCC nella procedura dell’incapiente resta regolato dall’art. 283, comma 6, CCII e dal D.M. 202/2014.

Se qualcosa va storto

Se un organismo ti dice “tanto paga lo Stato”, chiedi per iscritto su quale norma si basa e quale procedura di liquidazione a carico dell’Erario intende attivare. Se la risposta non c’è, considera il compenso a tuo carico e torna alle mosse 3 e 4. Se l’istanza di patrocinio per un reclamo viene respinta in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine, puoi riproporla al giudice competente. Fatti assistere, perché in questa fase i termini corrono.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 6 verifica che:

  • conosci il tuo reddito rilevante e lo hai confrontato con la soglia vigente;
  • sai che il patrocinio, allo stato, non copre in modo espresso il compenso dell’OCC nella procedura dell’incapiente;
  • hai deciso se e quando ti servirà un avvocato (in genere solo per un eventuale reclamo).

Mossa 6 – Gestisci la richiesta di garanzie dell’OCC

Obiettivo della mossa: rispondere in modo corretto a un organismo che chiede garanzie (fideiussione di un familiare, cambiali, assegni postdatati, delega sullo stipendio, vincolo sul conto) senza bloccare la pratica e senza assumere obblighi sproporzionati.

Quando va fatta

Appena la richiesta di garanzia compare, nel preventivo, nella bozza di incarico o in una comunicazione successiva. Non firmare garanzie “per far partire la pratica” con l’idea di discuterne dopo: la garanzia firmata produce effetti indipendentemente dall’esito della procedura.

Come si esegue

Il primo passo è leggere il regolamento dell’organismo. Il regolamento emiliano già citato non prevede garanzie: disciplina acconti, saldo e percentuali dovute in caso di inammissibilità o rinuncia, ma non chiede fideiussioni né titoli di credito. Se il tuo organismo chiede una garanzia, domanda in quale articolo del regolamento è prevista. Una garanzia non prevista dal regolamento pubblicato è una richiesta negoziabile.

Il secondo passo è valutare la garanzia richiesta, tipo per tipo.

  • Fideiussione di un familiare. Il familiare si obbliga a pagare il compenso se non paghi tu. È la forma meno dannosa, perché non crea un nuovo debito a tuo carico, ma impegna il patrimonio del familiare anche se la procedura va male. Se il familiare è disposto, valuta piuttosto che paghi direttamente una parte del compenso (mossa 4): ottieni lo stesso risultato senza lasciargli un impegno aperto.
  • Cambiali o assegni postdatati. Sconsigliati. Una cambiale non pagata può essere protestata e il protesto aggrava la tua posizione, anche ai fini della valutazione di meritevolezza. Un assegno postdatato senza copertura espone a conseguenze ulteriori. Per chi è incapiente, firmare titoli di credito per pagare l’organismo della crisi è una contraddizione che il giudice potrebbe notare.
  • Delega sullo stipendio o cessione di credito. Sono strumenti che vincolano il tuo reddito futuro e rischiano di essere letti come una disponibilità che avresti potuto destinare ai creditori. Evitale.
  • Vincolo o deposito su conto. Un deposito vincolato di una somma messa a disposizione da un terzo, con svincolo a favore dell’OCC alla liquidazione del compenso, è la forma più coerente con la prassi dei tribunali, che in molte procedure dispongono l’accantonamento delle somme per il compenso e il pagamento solo dopo la liquidazione.

Il terzo passo è proporre un’alternativa scritta. Rispondi all’organismo così: “Non sono in condizione di prestare la garanzia richiesta, che non risulta prevista dal regolamento pubblicato. Propongo in alternativa un acconto di [importo] versato da [terzo] e rate mensili di [importo] con bonifico periodico; in caso di mancato pagamento di una rata mi impegno a darne avviso entro [giorni]”. Allega il prospetto del tuo margine mensile.

La base giuridica

Il D.M. 202/2014 regola acconti, criteri e limiti del compenso (artt. 14-18) ma non prevede garanzie a carico del debitore. La Cassazione, con la sentenza n. 34105/2019, ha escluso che l’accesso alla procedura possa essere condizionato dal giudice al deposito preventivo di somme. Il Tribunale di Rovigo (25 marzo 2024) ha ammesso la nomina diretta del gestore da parte del tribunale quando l’organismo impone acconti non modesti prima della domanda. Il ragionamento è lo stesso per le garanzie: un’esigenza di cautela dell’organismo è legittima, ma non può diventare un filtro che esclude dalla procedura proprio chi non ha risorse.

C’è poi un argomento di sistema. Il credito dell’organismo, nelle procedure di sovraindebitamento, gode della prededuzione. La Cassazione, con l’ordinanza della Sezione I n. 6865 del 14 marzo 2025, ha confermato che il compenso del gestore è prededucibile, precisando che non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati. Nella procedura dell’incapiente non ci sono beni da liquidare, ma la natura del credito dell’organismo resta quella di un credito della procedura, che il giudice può liquidare. L’OCC ha già tutele proprie: non ha bisogno di garanzie che ti mettono in difficoltà.

Se qualcosa va storto

Se l’organismo insiste sulla garanzia e rifiuta ogni alternativa, chiedi preventivi ad altri organismi dello stesso circondario. Se nel circondario non ci sono alternative, o tutte chiedono garanzie analoghe, valuta con un professionista una segnalazione al tribunale. L’art. 68, comma 1, CCII prevede che, se nel circondario non c’è un OCC, le funzioni siano svolte da un professionista nominato dal presidente del tribunale o da un giudice delegato. Il precedente di Rovigo ha applicato un ragionamento simile quando l’organismo pone condizioni di accesso troppo onerose.

Se hai già firmato una garanzia, non revocarla in modo unilaterale. Paga quanto previsto e rinegozia per iscritto, chiedendo la sostituzione della garanzia con un deposito vincolato.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 7 verifica che:

  • sai se la garanzia richiesta è prevista dal regolamento dell’organismo;
  • hai proposto per iscritto un’alternativa (acconto di terzi, deposito vincolato, rate);
  • non hai firmato cambiali, assegni postdatati o deleghe sullo stipendio.

Mossa 7 – Documenta i pagamenti nella domanda e preparati al triennio

Obiettivo della mossa: fare in modo che chi paga, quanto e da quale conto risulti in modo trasparente nella domanda e nella relazione dell’OCC, e organizzare la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute per i tre anni successivi al decreto.

Quando va fatta

Prima del deposito della domanda e poi ogni anno, entro il termine indicato dal decreto di esdebitazione, per tre anni.

Come si esegue

Il primo passo è preparare un fascicolo “costi della procedura”. Inserisci il preventivo firmato, l’incarico, le ricevute di ogni pagamento, le dichiarazioni dei terzi che hanno pagato per te (con l’indicazione che si tratta di contributi a fondo perduto e non di prestiti) e gli estratti conto da cui risultano i bonifici. Consegna una copia all’organismo e chiedi che la relazione dia conto di come è stato coperto il compenso.

Il motivo è questo. La domanda dell’incapiente, secondo l’art. 283, comma 3, CCII, deve essere corredata dall’elenco dei creditori, dagli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall’indicazione di stipendi, pensioni, salari ed entrate tua e del nucleo familiare. La relazione dell’OCC, secondo il comma 4, valuta tra l’altro la completezza e l’attendibilità della documentazione. Un pagamento all’organismo che non trova spiegazione nelle entrate dichiarate è un’incongruenza che può pesare sulla valutazione. Un pagamento documentato fatto da un familiare è invece un fatto neutro.

Il secondo passo è non confondere i pagamenti all’OCC con le utilità. I finanziamenti in qualsiasi forma non sono utilità sopravvenute (art. 283, comma 1). Il contributo di un familiare per il compenso non è una risorsa che avresti dovuto offrire ai creditori. Se invece paghi con risparmi che non hai dichiarato, il problema non è il compenso: è la completezza della domanda.

Il terzo passo riguarda il periodo successivo al decreto. Dopo il decreto legislativo 136/2024 il periodo di osservazione è di tre anni dal decreto (molte fonti divulgative riportano ancora i quattro anni del testo precedente). Il decreto che concede l’esdebitazione indica il termine entro cui devi presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (art. 283, comma 7). L’OCC vigila sulla tempestività della dichiarazione e verifica le utilità (comma 9). Il triennio di vigilanza fa parte del lavoro dell’organismo: chiedi subito se il compenso dimezzato copre anche questa fase o se è prevista una voce separata, e fallo scrivere nell’incarico.

Sulla misura delle utilità sopravvenute che fanno scattare l’obbligo di pagamento verso i creditori, le fonti non sono concordi. Molti commenti parlano del 10% dei crediti, ma questa soglia non compare nel testo vigente dei commi 1 e 9 come riportato dalle banche dati consultate. Verifica la formula esatta sul testo ufficiale prima di fare calcoli.

Il quarto passo riguarda il rapporto tra utilità sopravvenute e compenso. Parte della dottrina osserva che, nella procedura dell’incapiente, il pagamento concreto del compenso diventa possibile soprattutto se sopravvengono utilità rilevanti. Se nei tre anni ricevi un’eredità o un aumento di reddito significativo, aspettati che l’organismo chieda il saldo di quanto ancora dovuto. Tieni conto di questa ipotesi quando concordi il calendario: un saldo “alla sopravvenienza di utilità” è più sostenibile di un saldo a data fissa.

La base giuridica

Art. 283, commi 1, 3, 4, 7 e 9, CCII (contenuto della domanda, relazione dell’OCC, decreto, dichiarazione annuale, vigilanza triennale). Art. 1180 c.c. (pagamento del terzo). Sulla liquidazione del compenso nella procedura dell’incapiente la norma tace. Il contributo di dottrina già citato (Mancini, Il Caso.it, 1 maggio 2024) ritiene opportuna una liquidazione da parte del giudice per consolidare la prededuzione, anche per analogia con l’art. 71, comma 4, e con l’art. 275, comma 3, CCII.

Se qualcosa va storto

Se l’organismo non vuole indicare nella relazione come è stato coperto il compenso, allega tu alla domanda una nota sintetica con il prospetto dei pagamenti e le dichiarazioni dei terzi. Se perdi una ricevuta, chiedi all’organismo una quietanza riepilogativa: ha l’obbligo di fatturare e quindi ha traccia di ogni incasso.

Se dimentichi la dichiarazione annuale, non aspettare la scadenza successiva. Presentala subito con una nota che spiega il ritardo e contatta l’organismo. Il comma 7 prevede la revoca in caso di mancata dichiarazione e un ritardo non giustificato è un rischio concreto.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 8 verifica che:

  • il fascicolo dei costi della procedura è completo e una copia è nelle mani dell’OCC;
  • ogni pagamento fatto da terzi è accompagnato da una dichiarazione scritta del terzo;
  • hai annotato nel calendario le tre scadenze annuali della dichiarazione sulle utilità e sai se la vigilanza triennale è compresa nel compenso.

Mossa 8 – Se non riesci a pagare: evita il blocco e proteggi la domanda

Obiettivo della mossa: impedire che il mancato pagamento di un acconto o di una rata faccia perdere la procedura e, se il decreto è sfavorevole, rispettare i termini del reclamo.

Quando va fatta

Appena sai di non poter rispettare una scadenza, prima che scada. Se la scadenza è già passata, oggi stesso. Se hai ricevuto un decreto di diniego dell’esdebitazione, entro i trenta giorni dalla comunicazione previsti per il reclamo (art. 283, comma 8, CCII), da calcolare tenendo conto che la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice (art. 9, comma 1, CCII). Ad agosto i termini corrono come negli altri mesi.

Come si esegue

Prima della domanda. Se non paghi l’acconto iniziale, l’organismo può sospendere l’istruttoria. Il regolamento emiliano già citato prevede che, se la domanda non viene omologata o non viene aperta la procedura, è dovuto il 60% del preventivo accettato, al netto degli acconti, entro trenta giorni dal provvedimento di diniego. In caso di rinuncia del debitore dopo il deposito prevede una riduzione pari agli acconti versati o calcolata sull’avanzamento della pratica. Leggi le clausole del tuo incarico su questi casi. Scrivi all’organismo prima della scadenza, spiega cosa è cambiato e proponi un nuovo calendario. Se il problema è definitivo, attiva la mossa 4.

C’è un elemento a tuo favore. Lo stesso contributo di dottrina del 2024 riferisce una circolare dell’OCC emiliano del 18 novembre 2023 secondo cui la mancata accettazione del preventivo non esonera l’organismo dal dovere di assistenza. È una posizione interna di un organismo e non una regola generale, ma conferma che il rapporto con l’OCC non è un contratto commerciale qualsiasi: l’organismo svolge una funzione pubblicistica e ha doveri anche verso chi è in difficoltà.

Dopo il deposito. Se la domanda è già depositata e salti una rata, la procedura non si interrompe in automatico. Il compenso è un rapporto tra te e l’organismo, non una condizione di ammissibilità fissata dalla legge. Il rischio è che l’organismo rinunci all’incarico o che il rapporto si guasti al punto da compromettere la vigilanza nel triennio. Comunica subito, per iscritto, la difficoltà e proponi una soluzione.

Se l’organismo agisce per il recupero. Il credito dell’organismo è un credito della procedura con natura prededucibile (Cass. Sez. I ord. n. 6865/2025). Non contare sul fatto che l’esdebitazione lo cancelli: l’esdebitazione riguarda i debiti verso i creditori della procedura, mentre il compenso dell’organismo è un costo della procedura stessa. Se ricevi una richiesta di pagamento o un’ingiunzione, verifica che l’importo corrisponda al compenso dimezzato pattuito o liquidato. Contesta l’eventuale parte che ignora la riduzione dell’art. 283, comma 6, o che supera i parametri.

Se il decreto nega l’esdebitazione. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 CCII (art. 283, comma 8). Attenzione al termine: l’art. 124 da solo prevede dieci giorni per i reclami contro i decreti del giudice delegato, ma per l’incapiente vale il termine speciale di trenta giorni. Sulla possibilità di ricorrere poi in Cassazione contro il decreto che decide il reclamo c’è un contrasto nella stessa Cassazione: l’ordinanza della Sezione I n. 30108 del 14 novembre 2025 ha ritenuto non ricorribile un decreto di rigetto pronunciato ai sensi dell’art. 283, mentre l’ordinanza n. 13228 del 7 maggio 2026 ha seguito un orientamento diverso. In questa fase ti serve un difensore, e qui torna utile la verifica del patrocinio (mossa 5).

Se il compenso viene liquidato dal giudice. Nelle procedure in cui la legge lo prevede, la liquidazione del giudice tiene conto della diligenza dell’organismo (art. 71, comma 6, CCII) e degli accordi con il debitore. Se l’attività dell’organismo è stata carente, il compenso può essere ridotto. Se non è stata colpa dell’organismo, non aspettarti riduzioni.

La base giuridica

Art. 283, comma 8, CCII (reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124). Art. 9, comma 1, CCII (inapplicabilità della sospensione feriale ai procedimenti del codice). Art. 71, commi 4 e 6, CCII (liquidazione del compenso e diligenza dell’OCC, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore). Art. 275, comma 3, CCII (rinvio al D.M. 202/2014 nella liquidazione controllata). Cass. Sez. I ord. n. 6865 del 14 marzo 2025 (prededucibilità del compenso del gestore). Cass. Sez. I ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e Cass. ord. n. 13228 del 7 maggio 2026 (contrasto sulla ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione).

Se qualcosa va storto

Se l’organismo rinuncia all’incarico dopo il deposito per mancato pagamento, chiedi per iscritto quale attività è stata svolta e quale compenso pretende per quella fase. Il principio del compenso unico (artt. 17 e 18 del D.M. 202/2014) impedisce che tu paghi due compensi pieni se un altro organismo o un altro gestore subentra: il compenso resta unico e si ripartisce in base al lavoro svolto. Chiedi poi a un altro organismo del circondario di prendere in carico la pratica.

Se perdi il termine per il reclamo, il decreto diventa definitivo. Puoi ripresentare la domanda solo se il diniego non dipende da una condizione definitiva (ad esempio la mancanza di meritevolezza accertata) e se non hai già usato l’unica possibilità di esdebitazione prevista dall’art. 283, comma 1. Fai valutare il caso prima di muoverti.

Check di completamento

Hai completato il piano quando:

  • ogni difficoltà di pagamento è stata comunicata per iscritto all’organismo prima della scadenza;
  • l’importo che ti viene richiesto corrisponde al compenso dimezzato pattuito o liquidato;
  • se c’è un decreto sfavorevole, hai segnato la scadenza dei trenta giorni senza contare la pausa di agosto.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi. Non sono casi reali. Usano gli importi del regolamento emiliano citato solo come esempio e l’IVA al 22%. Il tuo organismo può applicare criteri diversi.

Situazione di partenza comune. Debitore incapiente, passivo di 38.700 euro verso sei creditori, nessun bene, reddito netto del nucleo sotto la soglia dell’art. 283, comma 2. Margine mensile documentato: 70 euro. L’OCC calcola un compenso pieno di 2.740 euro.

Simulazione 1 – Chi applica le mosse 1, 2 e 3 prima di firmare. Il 19 ottobre 2026 (lunedì) il debitore chiede il preventivo scritto. Il 26 ottobre 2026 lo riceve e verifica la riduzione della metà: 2.740 : 2 = 1.370 euro, sopra il minimo di 950 euro. Spese generali al 15%: 205,50 euro. Imponibile: 1.575,50 euro. IVA al 22%: 346,61 euro. Totale: 1.922,11 euro. Acconto alla domanda: 300 euro più IVA, cioè 366 euro. Residuo: 1.556,11 euro. Il 2 novembre 2026 (lunedì) propone per iscritto 12 rate mensili da 129,68 euro. È troppo per un margine di 70 euro, quindi attiva la mossa 4: la sorella si impegna a versare direttamente all’OCC metà del residuo, 778,06 euro. Restano 778,05 euro, che il debitore paga in 10 rate da 77,81 euro, sostenibili con un piccolo taglio di spese. L’incarico firmato contiene il calendario. Esito: la domanda parte senza ritardi e il compenso è coperto senza nuovi debiti.

Simulazione 2 – Chi firma senza controllare. Stessa situazione, ma il debitore firma il 26 ottobre 2026 un preventivo costruito sul modulo del piano del consumatore, senza riduzione della metà: 2.740 euro più 15% di spese generali più IVA, cioè 3.844,22 euro. La differenza rispetto alla simulazione 1 è di 1.922,11 euro, esattamente la metà. Se se ne accorge prima del saldo, può chiedere la rettifica richiamando l’art. 283, comma 6. Se ha già pagato tutto, dovrà chiedere la restituzione dell’eccedenza o far valere la riduzione in sede di liquidazione. È un percorso possibile ma più lungo e incerto. Esito: la stessa procedura costa il doppio a chi salta la mossa 1.

Simulazione 3 – Il minimo che assorbe la riduzione. Debitore con un passivo più basso: l’OCC calcola un compenso pieno di 1.640 euro. La metà sarebbe 820 euro, ma il regolamento prevede per l’incapiente un minimo di 950 euro. Si applica quindi il minimo: 950 euro, più spese generali al 15% (142,50 euro), totale imponibile 1.092,50 euro, IVA 240,35 euro, totale 1.332,85 euro. Il debitore, che si aspettava di pagare circa 1.150 euro, scopre la differenza al momento del preventivo e non al saldo, perché ha chiesto l’indicazione separata del minimo (mossa 1, punto 3). Esito: nessuna sorpresa e calendario costruito sull’importo reale.

Simulazione 4 – Chi arriva tardi. Stessa situazione della simulazione 1, ma il debitore non paga l’acconto, non avvisa e l’organismo sospende l’istruttoria. A gennaio 2027 riprende i contatti, firma un nuovo calendario e la domanda viene depositata in primavera. Il decreto di rigetto viene comunicato il 12 aprile 2027 (lunedì). Il termine di trenta giorni per il reclamo scade il 12 maggio 2027 (mercoledì). Il debitore si attiva il 10 maggio, ma il patrocinio per il difensore non è ancora stato chiesto e i tempi si fanno strettissimi. Se fosse arrivato a quel decreto dopo aver completato la mossa 5, avrebbe avuto l’istanza pronta. Esito: chi rinvia le mosse non risparmia nulla, perde solo margine di manovra.

Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare. Se tieni a mente un solo concetto, è questo: il compenso dell’OCC per l’incapiente si paga, ma è dimezzato per legge, si può rateizzare e può essere pagato da altri. Il tuo compito è far sì che il preventivo sia giusto, il calendario sostenibile e ogni pagamento documentato.

Le mosse, in sintesi:

  1. preventivo scritto con riduzione della metà;
  2. verifica sul D.M. 202/2014;
  3. acconti e rate per iscritto;
  4. contributi di familiari, terzi, enti, convenzioni;
  5. verifica del patrocinio e dei suoi limiti;
  6. niente garanzie sproporzionate;
  7. fascicolo dei pagamenti e calendario del triennio;
  8. gestione delle difficoltà e termini del reclamo.
Mossa Obiettivo Termine Rischio se la salti
1. Preventivo scritto Compenso dimezzato ex art. 283 c.6 messo nero su bianco Prima di firmare l’incarico Pagare il compenso pieno
2. Verifica D.M. 202/2014 Rispetto di artt. 14-18, riduzione 15-40%, compenso unico Prima di firmare o, al più tardi, prima della liquidazione Voci fuori parametro, doppio compenso
3. Acconti e rate Calendario sostenibile e scritto Prima di firmare o prima della prossima scadenza Rata saltata e pratica bloccata
4. Chi paga al posto tuo Contributi esterni documentati In parallelo con la mossa 3 Compenso insostenibile, nuovi debiti
5. Patrocinio Sapere cosa copre e cosa no Prima di firmare; di nuovo prima di un reclamo Contare su una copertura che non c’è
6. Garanzie Alternative a fideiussioni e titoli di credito Appena la richiesta compare Protesti, vincoli sul reddito futuro
7. Documentazione Pagamenti trasparenti e dichiarazioni annuali Prima del deposito; ogni anno per tre anni Dubbi sulla completezza, revoca
8. Difficoltà e reclamo Evitare il blocco e rispettare i 30 giorni Prima di ogni scadenza; 30 giorni dalla comunicazione del decreto Perdita dell’incarico o del reclamo

Quando il piano devia: tre imprevisti e il piano B

Primo imprevisto: l’organismo cambia l’importo a metà strada. Dopo l’istruttoria l’OCC ti comunica che il passivo è più alto di quanto dichiarato (per esempio perché sono emersi debiti fiscali che non conoscevi) e rivede il preventivo. È una possibilità prevista da molti regolamenti: quello emiliano consente la revisione se cambiano i parametri o emergono nuove complessità. Piano B: chiedi per iscritto il nuovo calcolo con l’indicazione del passivo considerato, verifica che la riduzione della metà sia applicata anche al nuovo importo e chiedi che l’aumento sia distribuito sulle rate future senza un nuovo acconto immediato. Se l’aumento dipende da debiti che avresti dovuto dichiarare, accettalo e rimodula il calendario. Se dipende da una diversa valutazione dell’organismo su dati invariati, contestalo.

Secondo imprevisto: il terzo che doveva pagare non paga più. Il familiare perde il lavoro o cambia idea. Piano B: avvisa subito l’organismo, prima della scadenza. Riapri la mossa 4 con altri soggetti (enti del terzo settore, servizi sociali, convenzioni camerali) e chiedi intanto una sospensione temporanea delle rate. Non riempire il buco con un prestito personale: un finanziamento non è un’utilità per i creditori, ma è un nuovo debito che peggiora la tua posizione e può far sorgere dubbi sulla tua diligenza.

Terzo imprevisto: manca un documento sui pagamenti già fatti. Hai pagato l’acconto in contanti e non trovi la ricevuta, oppure il familiare ha pagato da un conto ormai chiuso. Piano B: chiedi all’organismo una quietanza riepilogativa di tutti gli incassi, con data e importo. L’organismo emette fattura per ogni pagamento, quindi la traccia esiste. Per i pagamenti del familiare, chiedi alla banca un estratto conto storico anche del conto chiuso e fai firmare al familiare una dichiarazione che ricostruisce i versamenti. Allega tutto al fascicolo della mossa 7.

Imprevisto aggiuntivo: cambia la legge mentre sei in corsa. In questa materia le regole si muovono. Il correttivo del 2024 ha già ridotto il periodo di osservazione da quattro a tre anni. In Parlamento è stata proposta l’istituzione di un fondo per gli incapienti. La Corte costituzionale è già intervenuta sul patrocinio nella liquidazione controllata. Piano B: se una novità normativa o una pronuncia della Corte costituzionale introduce una copertura pubblica del compenso dell’OCC, non interrompere i pagamenti in attesa che diventi operativa. Chiedi all’organismo, per iscritto, se e da quando la novità si applica alle procedure già avviate e se le somme che hai versato potranno essere imputate o restituite. Fino a una risposta chiara, continua a seguire il calendario concordato: è l’unico modo per non trasformare una buona notizia in una pratica sospesa.

C’è anche un imprevisto sul fronte del tribunale. Se il giudice dichiara la domanda inammissibile per un difetto documentale, il regolamento dell’organismo può prevedere una percentuale del compenso dovuta anche in quel caso (il regolamento emiliano indica il 60%). Piano B: prima di ripresentare la domanda, fatti dire per iscritto se il compenso già pagato sarà imputato alla nuova domanda. Il principio del compenso unico degli artt. 17 e 18 del D.M. 202/2014 è il tuo argomento.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 4 prima della 3? Sì, anzi conviene farle in parallelo. Se sai già che il tuo margine è vicino a zero, cerca subito chi può contribuire e presenta all’organismo una proposta di calendario che tenga conto del contributo del terzo.

Se l’OCC non applica la riduzione della metà, posso rifiutarmi di pagare? Non rifiutarti di pagare tutto: paga gli acconti dovuti sulla parte non contestata e contesta per iscritto l’importo eccedente, citando l’art. 283, comma 6, CCII. Un rifiuto totale ti espone alla sospensione della pratica. Una contestazione documentata ti lascia le ragioni intatte.

Mio figlio vuole pagare l’OCC: deve risultare da qualche parte? Sì. Fallo pagare direttamente all’organismo con bonifico e causale esplicita, e fagli firmare una breve dichiarazione in cui conferma che si tratta di un contributo a fondo perduto. Inserisci tutto nel fascicolo della mossa 7.

Il Comune può pagare il compenso? Non c’è una regola nazionale che lo preveda. Puoi però chiedere all’assistente sociale se il regolamento comunale consente un contributo economico straordinario per questa spesa specifica, presentando il preventivo dell’OCC. Chiedi anche se il Comune collabora con un organismo che applica condizioni agevolate.

Il patrocinio a spese dello Stato copre l’OCC? Allo stato delle fonti consultate, non in modo espresso per la procedura dell’incapiente. La Corte costituzionale con la sentenza n. 121/2024 è intervenuta sulla liquidazione controllata, e il dibattito sull’estensione è aperto. Il patrocinio resta utile per la difesa nel reclamo, se ne hai i requisiti di reddito.

Posso cambiare organismo dopo aver firmato? Puoi farlo, ma valuta prima il costo. Gli acconti già versati remunerano l’attività svolta fino a quel momento e difficilmente ti saranno restituiti per intero. Il principio del compenso unico (artt. 17 e 18 del D.M. 202/2014) ti tutela dal pagare due compensi pieni, perché il compenso complessivo si ripartisce tra chi ha lavorato in proporzione all’opera svolta. Chiedi al nuovo organismo di tenere conto dell’attività già fatta e al vecchio di indicarti per iscritto cosa considera maturato.

Se ottengo l’esdebitazione, il compenso dell’OCC ancora da pagare viene cancellato? Non contarci. Il compenso dell’organismo è un costo della procedura con natura prededucibile, non un debito anteriore verso i creditori. Concorda un calendario che arrivi fino in fondo, magari con il saldo legato alle eventuali utilità sopravvenute nel triennio.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Gli estremi sono quelli riportati dalle fonti consultate. Le date sono indicate solo quando la fonte le riporta, e i principi sono riformulati.

A sostegno delle mosse 2 e 8 (parametri, compenso unico, liquidazione del giudice)

  1. Trib. Milano, decreto 29 febbraio 2024 (reclamo). Principio: il compenso dell’OCC confluisce in un compenso unico liquidato dal giudice. Se l’accordo con il debitore va oltre i parametri, si può disapplicare l’art. 14, comma 1, del D.M. 202/2014 per la parte eccedente. Rilevanza: l’accordo sul compenso non sfugge al controllo sui parametri.
  2. Trib. Parma, 24 agosto 2023. Principio: compensi e spese devono rispettare i limiti degli artt. 16 e 18 del D.M. 202/2014 e l’eccedenza va ridotta in sede di liquidazione finale. Rilevanza: un preventivo sopra parametro può essere ricondotto nei limiti.
  3. Trib. Milano, 14 novembre 2023. Principio: l’attività di organismo e quella di liquidatore danno luogo a un compenso unitario ai sensi degli artt. 17 e 18. Rilevanza: se cambi procedura o organismo, non paghi due volte.
  4. Trib. Torino, 7 maggio 2024. Principio: nella liquidazione controllata il compenso dell’OCC si determina alla fine, insieme a quello del liquidatore, anche se il liquidatore è un soggetto diverso dal gestore. Rilevanza: il compenso dell’organismo è sottoposto a una valutazione complessiva finale.
  5. Trib. Arezzo, 8 maggio 2024. Principio: il compenso dell’OCC non va ammesso allo stato passivo ma è liquidato dal giudice delegato insieme a quello del liquidatore, all’approvazione del rendiconto. Rilevanza: conferma il ruolo del giudice nella definizione del compenso.

A sostegno delle mosse 3 e 6 (acconti, accantonamenti, condizioni di accesso)

  1. Cass. n. 34105/2019. Principio: gli acconti sul compenso finale sono ammessi, ma il giudice non può imporre come condizione di accesso il deposito preventivo di somme per le spese. Rilevanza: l’accesso alla procedura non può dipendere da esborsi che la rendono inaccessibile.
  2. Trib. Rovigo, 25 marzo 2024. Principio: il tribunale può nominare direttamente il gestore, in deroga alla competenza dell’organismo, se il preventivo impone acconti non modesti prima della domanda. Rilevanza: argomento utile contro acconti o garanzie sproporzionati per chi è incapiente.
  3. Trib. Forlì, 13 luglio 2023. Principio: è inammissibile la proposta che prevede il pagamento integrale del compenso in corso di procedura senza liquidazione del giudice. Rilevanza: il compenso si paga per tappe, non tutto e subito.
  4. Trib. Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024. Principio: l’importo del compenso va accantonato e versato dopo la liquidazione finale, con acconti possibili secondo l’avanzamento. Rilevanza: sostiene la proposta di deposito vincolato in alternativa alle garanzie.
  5. Trib. Bologna, 16 aprile 2024. Principio: l’organismo può chiedere al giudice la liquidazione di un acconto in corso di esecuzione. Rilevanza: gli acconti esistono, ma passano dal controllo giudiziale.
  6. Trib. Avellino, 12 aprile 2024. Principio: le somme accantonate per il compenso sono svincolabili con acconti periodici, salvo il saldo finale secondo l’art. 71, comma 4, CCII. Rilevanza: modello di pagamento graduale.

A sostegno delle mosse 5, 6 e 8 (natura del credito, patrocinio, reclamo)

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 6865 del 14 marzo 2025. Principio: il compenso del gestore nelle procedure di sovraindebitamento è prededucibile, ma non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: l’organismo ha già una tutela propria del suo credito, che rende meno giustificate garanzie aggiuntive a carico del debitore.
  2. Corte cost., sent. n. 121 del 4 luglio 2024. Principio (come riportato dal commento consultato): estensione alla liquidazione controllata delle regole sul patrocinio a spese dello Stato previste per la liquidazione giudiziale, con profili di inammissibilità sull’art. 146 del d.P.R. 115/2002. Rilevanza: segna la direzione del dibattito ma non copre in modo espresso il compenso dell’OCC nella procedura dell’incapiente.
  3. Trib. Torino, sez. VI, 16 novembre 2017. Principio: ammissione al patrocinio di un debitore in procedura di sovraindebitamento, contro il diniego provvisorio dell’Ordine, con lettura costituzionalmente orientata dell’art. 74 del d.P.R. 115/2002. Rilevanza: precedente isolato, utile solo come argomento.
  4. Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025, e Cass. ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. Principio: orientamenti in contrasto sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione; la prima ha dichiarato non ricorribile un decreto di rigetto ai sensi dell’art. 283. Rilevanza: se il reclamo va male, il passaggio successivo è incerto e va valutato da un cassazionista.

Come lo Studio Monardo ti affianca sul compenso dell’OCC

Lo Studio non sostituisce l’organismo e non decide il compenso: lo verifica e ti aiuta a renderlo sostenibile. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Esaminiamo il preventivo dell’OCC riga per riga e controlliamo che la riduzione della metà dell’art. 283, comma 6, CCII sia applicata e indicata in modo espresso.
  2. Confrontiamo il calcolo con gli artt. 14-18 del D.M. 202/2014: base di passivo, riduzione dal 15 al 40%, spese generali, compenso unico in caso di successione di organismi o procedure.
  3. Redigiamo la proposta scritta di acconti e rate da inviare all’organismo, con il prospetto del tuo margine mensile documentato.
  4. Prepariamo le dichiarazioni dei terzi che pagano per te e indichiamo la modalità di pagamento più trasparente, da inserire nel fascicolo della domanda.
  5. Verifichiamo i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato e ti indichiamo con chiarezza cosa copre e cosa non copre nella tua procedura.
  6. Rispondiamo per iscritto alle richieste di garanzie non previste dal regolamento dell’organismo, proponendo alternative come il deposito vincolato.
  7. Controlliamo la domanda e la documentazione richieste dall’art. 283, comma 3, CCII prima del deposito, perché un difetto documentale non ti costi una seconda istruttoria.
  8. Calendarizziamo le dichiarazioni annuali sulle utilità sopravvenute del triennio e i termini di ogni eventuale reclamo.
  9. Proponiamo reclamo contro il decreto sfavorevole entro i trenta giorni e valutiamo l’eventuale ricorso per cassazione alla luce del contrasto aperto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema conta soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC. Chi lavora come gestore conosce i regolamenti degli organismi, il modo in cui si costruisce un preventivo e i punti in cui il D.M. 202/2014 lascia margini. Sa quindi distinguere un compenso legittimo, anche se pesante, da una richiesta che va contestata. Se la procedura arriva al reclamo o al ricorso, la qualifica di cassazionista garantisce che la strategia resti la stessa dall’analisi del preventivo fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, passivo e margine mensile, gli avvocati verificano preventivo, domanda e termini.

Ultimo passaggio: dal dubbio al primo pagamento

Il compenso dell’OCC si paga anche se sei incapiente. La legge però lo dimezza, il decreto ministeriale ne fissa i criteri, gli acconti si possono distribuire nel tempo e altri possono pagare per te. Quello che non puoi permetterti è affrontare il preventivo senza controllarlo, firmare garanzie che ti espongono o lasciar scadere una rata senza avvisare. Ogni pagamento concordato per iscritto è un passo verso l’esdebitazione; ogni scadenza ignorata è un ostacolo che metti da solo sulla tua strada.

Lo Studio Monardo ti affianca in questo percorso perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Conosce quindi come gli organismi determinano e liquidano il compenso. In più, come cassazionista, può seguire senza cambi di linea anche l’eventuale reclamo contro il decreto.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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