Chi chiude una liquidazione con debiti ancora scoperti si pone sempre la stessa domanda: quei debiti resteranno per sempre? Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) risponde con l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti che la procedura non è riuscita a pagare. Non è un condono e non è automatica in ogni caso. È un beneficio con condizioni precise, canali diversi a seconda di chi è il debitore e limiti che molti scoprono troppo tardi.
Il rischio principale è credere che l’esdebitazione cancelli tutto: non libera i garanti, non copre alcuni debiti (come gli alimenti e i risarcimenti da fatto illecito) e può essere negata a chi ha causato il dissesto con colpa grave o ha ostacolato la procedura. C’è poi un secondo rischio, meno noto: chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta, per la Cassazione, nel vecchio regime della legge fallimentare.
Questo articolo apre il blocco dedicato all’esdebitazione: spiega la nozione, chi vi accede, i tre canali previsti dal codice, le condizioni e il regime transitorio. Contiene anche un test per capire quale canale riguarda il lettore.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione verificabile. L’esdebitazione nella liquidazione controllata e quella del debitore incapiente passano dall’Organismo di Composizione della Crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno la relazione e le verifiche su cui il tribunale decide. Per l’imprenditore che passa dalla liquidazione giudiziale, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa permette di leggere l’intero percorso della crisi. Se il decreto viene impugnato, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità fino all’ultimo grado.
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Inquadramento normativo: la liberazione dai debiti nel Capo X del CCII
Sul piano normativo l’esdebitazione è disciplinata nel Capo X del Titolo V della Parte Prima del codice. La collocazione è già una mappa:
- Sezione I, disposizioni generali: artt. 278 e 279;
- Sezione I-bis, esdebitazione nella liquidazione giudiziale: artt. 280 e 281;
- Sezione II, esdebitazione nella liquidazione controllata: art. 282, a cui segue l’art. 283 sul sovraindebitato incapiente.
La definizione dell’art. 278, comma 1
Secondo l’art. 278, comma 1, l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una liquidazione giudiziale o di una liquidazione controllata. Lo stesso comma aggiunge un secondo effetto: con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.
Va precisato il significato di “inesigibilità”. Il credito non viene dichiarato inesistente: diventa non più esigibile verso il debitore esdebitato. Il creditore non può più agire contro di lui per la parte rimasta scoperta. Questa scelta tecnica spiega perché i garanti restano obbligati (art. 278, comma 6): l’obbligazione non si estingue in sé, è il debitore principale che non può più essere chiamato a pagarla.
Il secondo effetto riguarda soprattutto l’imprenditore. L’apertura della liquidazione giudiziale comporta incapacità e decadenze previste da altre norme dell’ordinamento. L’esdebitazione le fa cadere e consente il ritorno pieno nella vita economica.
La ratio: il “fresh start”
La disciplina prevede la liberazione come contropartita di una procedura concorsuale seria. Il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio, collabora con gli organi della procedura, subisce la liquidazione. In cambio, alla fine, non resta schiacciato dal debito residuo per tutta la vita. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 74 del 2026, ha richiamato il favor debitoris della legge delega e della direttiva UE 2019/1023, bilanciato con la tutela dei creditori. La Cassazione, nell’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026, ha collegato la ratio della valutazione della condotta del debitore all’obiettivo del fresh start.
Le distinzioni da istituti affini
L’esdebitazione va tenuta distinta da tre figure che spesso vengono confuse:
- La falcidia nel piano o nel concordato. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore o nel concordato minore la riduzione dei debiti deriva dal piano omologato. È il contenuto dell’accordo o del piano, non un beneficio successivo alla liquidazione.
- La prescrizione. Il debito prescritto si estingue per il decorso del tempo e l’inerzia del creditore. L’esdebitazione presuppone invece una procedura e un decreto.
- Lo stralcio negoziato. Un accordo a saldo e stralcio vale solo con il creditore che lo firma. L’esdebitazione opera verso tutti i creditori concorsuali.
Un esempio concreto. Un artigiano con debiti per 87.300 euro ottiene da una banca uno stralcio a 9.000 euro: gli altri creditori restano liberi di agire. Se invece passa da una liquidazione controllata e ottiene l’esdebitazione, la parte non pagata dal riparto diventa inesigibile verso tutti i creditori concorsuali, nei limiti che vedremo.
Chi vi accede: l’art. 278, comma 3
Secondo l’art. 278, comma 3, possono accedere all’esdebitazione tutti i debitori di cui all’art. 1, comma 1, del codice. La platea è quindi ampia: consumatori, professionisti, imprenditori di ogni dimensione, società ed enti cui il codice si applica. Ciò che cambia è il canale.
Per le società e gli enti valgono due regole specifiche:
- le condizioni dell’art. 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti (art. 278, comma 4);
- l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 278, comma 5).
I tre canali dell’esdebitazione e il test per capire quale ti riguarda
In termini operativi il codice prevede tre strade. Sono diverse per presupposti, per organo che istruisce e per condizioni.
Primo canale: dopo la liquidazione giudiziale (artt. 280 e 281)
È il canale dell’impresa non “minore” e, in generale, del debitore assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il tribunale dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti su istanza del debitore, contestualmente al decreto di chiusura oppure quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura (art. 281, commi 1 e 2). Le condizioni sono quelle dell’art. 280.
Secondo canale: dopo la liquidazione controllata (art. 282)
È il canale del sovraindebitato: consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (art. 2, comma 1, lett. c). L’esdebitazione opera a seguito della chiusura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura. È dichiarata con decreto motivato su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore (art. 282, comma 1).
Terzo canale: il debitore incapiente (art. 283)
È il canale della persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Qui non c’è una liquidazione: c’è una domanda presentata tramite l’OCC al giudice, con la relazione dell’organismo. L’accesso è consentito una sola volta (art. 283, comma 1).
Il test: quale canale riguarda la tua situazione
Il test che segue è uno strumento di orientamento. Non sostituisce l’analisi dei documenti, ma permette di capire da dove partire. Rispondi alle domande nell’ordine.
Domanda 1. Sei stato dichiarato fallito, o sei entrato in una liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, con procedura aperta prima del 15 luglio 2022?
Se sì, per la Cassazione (ordinanze nn. 14835/2025 e 30108/2025) la tua esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare o dalla L. 3/2012, non dagli artt. 278 ss. CCII. Il caso dei debiti sorti dopo il fallimento è rimasto aperto. Se no, passa alla domanda 2.
Domanda 2. Sei (o eri) un imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, oppure una società commerciale sopra le soglie dell’impresa minore?
Se sì, il tuo canale è il primo: liquidazione giudiziale ed esdebitazione ex artt. 280-281. Se sei socio illimitatamente responsabile, conta anche l’art. 278, commi 4 e 5. Se no, passa alla domanda 3.
Domanda 3. Sei consumatore, professionista, imprenditore minore o agricolo, e hai beni, crediti o redditi da cui si può ricavare qualcosa per i creditori, anche con azioni giudiziarie?
Se sì, il canale è il secondo: liquidazione controllata ed esdebitazione ex art. 282. Ricorda che, se sei tu a chiedere l’apertura come persona fisica, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo (art. 268, comma 3). Se no, passa alla domanda 4.
Domanda 4. Sei una persona fisica senza beni da liquidare e con un reddito che, dedotte le spese di produzione e il mantenimento della famiglia, non supera la soglia dell’art. 283, comma 2?
Se sì, il canale è il terzo: esdebitazione del debitore incapiente, a condizione che tu sia meritevole e non ne abbia già beneficiato. Se no, la strada potrebbe non essere l’esdebitazione diretta, ma uno strumento negoziale (piano del consumatore, concordato minore) da valutare con l’OCC.
| Situazione del debitore | Canale | Norme | Chi istruisce | Momento della liberazione |
|---|---|---|---|---|
| Imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale | Primo | artt. 280-281 | Curatore, tribunale | Chiusura o tre anni dall’apertura |
| Sovraindebitato con attivo acquisibile | Secondo | art. 282 | Liquidatore, tribunale | Chiusura o tre anni dall’apertura |
| Persona fisica senza alcuna utilità da offrire | Terzo | art. 283 | OCC, giudice | Decreto, con vigilanza triennale |
| Fallito o liquidato ex L. 3/2012 prima del 15/7/2022 | Regime previgente | l.fall. o L. 3/2012 | Secondo le vecchie regole | Secondo le vecchie regole |
Requisiti, limiti e termini
La disciplina prevede tre livelli di verifica: le condizioni soggettive, i limiti oggettivi dell’effetto liberatorio, i termini.
Le condizioni dell’art. 280
Secondo l’art. 280, comma 1, il debitore è ammesso al beneficio a condizione che:
- a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o per altri delitti compiuti in connessione con l’attività d’impresa, salvo riabilitazione. Se il procedimento penale è in corso, o vi è stata applicazione di una misura di prevenzione del D.Lgs. 159/2011, il tribunale rinvia la decisione fino all’esito;
- b) non abbia distratto l’attivo, esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e degli affari, o fatto ricorso abusivo al credito;
- c) non abbia ostacolato o rallentato la procedura e abbia fornito agli organi tutte le informazioni e i documenti utili;
- d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
- e) non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Va precisato che l’art. 280 non contiene un requisito oggettivo legato alla percentuale pagata ai creditori. La Cassazione (ord. n. 28505/2024) lo ha sottolineato confrontandolo con il vecchio art. 142 l.fall.
Le condizioni aggiuntive dell’art. 282, comma 2
Nella liquidazione controllata alle condizioni dell’art. 280 se ne aggiungono due: il debitore non deve essere stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dell’art. 344 e non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È questo il punto in cui la condotta passata del debitore pesa davvero: per entrare nella liquidazione controllata la meritevolezza non serve, per uscirne liberi sì. Lo hanno chiarito le ordinanze della Cassazione n. 22074/2025 e n. 11603/2026.
Le condizioni del debitore incapiente
Per l’art. 283 il debitore deve essere persona fisica, meritevole, privo di qualsiasi utilità da offrire. Il giudice esclude l’esdebitazione in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (comma 7). L’accesso è consentito una sola volta. Restano esigibili i debiti se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori (comma 1). I finanziamenti non sono considerate utilità.
Primo limite: i creditori che non hanno partecipato al concorso (art. 278, comma 2)
Secondo l’art. 278, comma 2, nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. In pratica il creditore anteriore che non si è insinuato può ancora pretendere dal debitore la stessa percentuale che hanno ricevuto i creditori del suo rango.
La norma è stata contestata davanti alla Corte costituzionale. Il Tribunale di Verona (ordinanza 4 agosto 2025, r.o. 230/2025) e il Tribunale di Milano (ordinanza 22 dicembre 2025, r.o. 27/2026), entrambi in giudizi di esdebitazione dopo liquidazione controllata, hanno dubitato della sua compatibilità con gli artt. 3 e 117 Cost. e con la direttiva UE 2019/1023. Con l’ordinanza n. 104 del 2026 la Consulta non ha deciso nel merito: ha restituito gli atti perché le ordinanze non erano state notificate ai creditori, che sono parti del giudizio di esdebitazione. Dopo le notifiche, le ordinanze sono state ripubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2026: la questione è tornata davanti alla Corte ed è in attesa di decisione. Oggi la regola del comma 2 è vigente e va applicata.
Secondo limite: i garanti (art. 278, comma 6)
Restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. Il fideiussore che ha garantito il mutuo o lo scoperto resta esposto per l’intero residuo. Per liberarlo serve una sua procedura autonoma.
Terzo limite: i debiti esclusi (art. 278, comma 7)
Restano esclusi dall’esdebitazione:
- a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
La lettera b) va letta fino in fondo. Le sanzioni accessorie a debiti estinti seguono la sorte del debito principale: il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026, ha ritenuto compresa nell’esdebitazione una sanzione tributaria accessoria, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale.
La tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Tre anni per l’esdebitazione anticipata (artt. 279, 281 c.2, 282 c.1) | Apertura della liquidazione | Termine minimo | Prima del triennio si attende la chiusura |
| 15 giorni per le osservazioni dei creditori (artt. 281 c.1, 282 c.1) | Comunicazione dell’istanza da parte del curatore o del liquidatore | Termine per il contraddittorio | Il tribunale decide senza le osservazioni non depositate |
| 30 giorni per il reclamo (artt. 281 c.4, 282 c.3, 283 c.8) | Comunicazione del decreto | Perentorio (forme dell’art. 124) | Il decreto diventa non più contestabile in sede di reclamo |
| Cinque anni dalla precedente esdebitazione (art. 280 lett. d) | A ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione | Condizione ostativa | Beneficio negato |
| Tre anni di vigilanza per l’incapiente (art. 283 c.1 e c.9) | Decreto (c.1) / deposito del decreto (c.9) | Periodo di osservazione | Utilità sopravvenute aggredibili dai creditori |
| Dichiarazione annuale dell’incapiente (art. 283 c.7) | Termine fissato nel decreto | A pena di revoca | Revoca del beneficio |
Il termine più critico è quello di 30 giorni per il reclamo: è speciale rispetto ai 10 giorni dell’art. 124 e decorre dalla comunicazione del decreto. Sulla sospensione feriale va ricordato l’art. 9, comma 1, CCII: salvo diversa previsione, la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice. Chi conta i trenta giorni non deve quindi aggiungere il mese di agosto.
Procedura passo-passo
La procedura cambia a seconda del canale. Di seguito le tre sequenze, con chi agisce, davanti a quale organo e con quale atto.
A) Esdebitazione dopo la liquidazione giudiziale
- Apertura della liquidazione giudiziale. Il tribunale competente apre la procedura e nomina il curatore. Da questa data decorre il triennio dell’art. 281, comma 2.
- Collaborazione del debitore. Il debitore deve fornire al curatore tutte le informazioni e i documenti utili (art. 280, lett. c). Ritardi, omissioni o reticenze in questa fase diventano motivi di diniego.
- Rapporto riepilogativo. Il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo dell’art. 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio (art. 281, comma 3).
- Istanza del debitore. Il testo vigente dell’art. 281, comma 1, richiede un’istanza del debitore. È un cambiamento introdotto dal D.Lgs. 136/2024: secondo quanto riferito nella sentenza della Corte costituzionale n. 74/2026, prima del correttivo la pronuncia era d’ufficio. Le spiegazioni che parlano ancora di esdebitazione “d’ufficio” sono superate.
- Comunicazione ai creditori. Il curatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni.
- Decisione. Il tribunale, sentiti gli organi della procedura e verificate le condizioni degli artt. 278, 279 e 280, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti. Se pende un procedimento penale per i reati della lett. a), rinvia la decisione.
- Comunicazione e pubblicità. Il decreto è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti. È iscritto nel registro delle imprese.
- Reclamo. Entro 30 giorni, nelle forme dell’art. 124.
Sul momento dell’istanza la Corte costituzionale, con la sentenza n. 74/2026, ha letto la “contestualità” con il decreto di chiusura in senso logico-funzionale e non solo cronologico. L’istanza presentata subito dopo la chiusura non è inammissibile per questo solo fatto, ma la Corte non ha fissato un termine: la regola prudente resta depositarla prima o insieme alla chiusura.
B) Esdebitazione dopo la liquidazione controllata
- Apertura. Il tribunale apre la liquidazione controllata su ricorso del debitore (con la relazione dell’OCC) o del creditore, nei casi dell’art. 268. Da qui decorre il triennio.
- Durata minima. Secondo l’art. 272, comma 3, la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura. I beni sopravvenuti sono acquisiti fino all’esdebitazione (comma 3-bis).
- Istanza o segnalazione. Alla chiusura, o decorsi tre anni, il debitore presenta istanza oppure il liquidatore fa la segnalazione. Se l’esdebitazione opera prima della chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego.
- Osservazioni. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per le osservazioni.
- Decreto motivato. Il tribunale verifica le condizioni dell’art. 280 e quelle aggiuntive dell’art. 282, comma 2. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese; quello che riguarda il consumatore o il professionista è pubblicato in un’area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia.
- Reclamo. Il decreto che dichiara l’esdebitazione, o quello che accerta le preclusioni, è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo entro 30 giorni (art. 282, comma 3).
- Effetti limitati. L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni liquidatorie (art. 282, comma 2-bis).
C) Esdebitazione del debitore incapiente
- Rivolgersi all’OCC. La domanda si presenta tramite l’Organismo di Composizione della Crisi al giudice competente.
- Documenti. Secondo l’art. 283, comma 3, servono l’elenco dei creditori con importi e indirizzi PEC, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’indicazione di stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del nucleo familiare.
- Relazione dell’OCC. Riguarda le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità di adempiere, gli atti impugnati dai creditori, la completezza e l’attendibilità della documentazione (comma 4). L’OCC indica anche se il finanziatore ha valutato il merito creditizio (comma 5).
- Decreto. Il giudice valuta la meritevolezza e concede o nega l’esdebitazione. Nel decreto fissa il termine per la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute.
- Reclamo. Debitore e creditori possono proporre reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (comma 8).
- Vigilanza triennale. Per tre anni l’OCC vigila sulle dichiarazioni e verifica le utilità; se le riscontra, con autorizzazione del giudice ne informa i creditori, che possono agire in via esecutiva e cautelare (comma 9).
I compensi dell’OCC per questa procedura sono ridotti della metà (comma 6). Sul ricorso per cassazione contro i decreti dell’art. 283 la giurisprudenza non è uniforme: l’ordinanza n. 30108/2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un decreto di diniego, perché la domanda può essere riproposta; l’ordinanza n. 13228/2026 viene indicata dalle rassegne come in contrasto. Il punto va verificato caso per caso.
Dove si sbaglia più spesso
- Si confonde il reclamo di 30 giorni con quello di 10 giorni dell’art. 124 o, al contrario, si conta agosto come sospeso.
- Si aspetta passivamente la chiusura senza depositare l’istanza, contando su una pronuncia d’ufficio che il testo vigente non prevede più.
- Si tace al curatore o al liquidatore un bene, un incasso o un’operazione: è la via più diretta verso il diniego per le lett. b) e c) dell’art. 280.
- Si ritiene liberato il fideiussore. Non lo è.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo e di applicazione
Gli esempi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Non descrivono casi reali.
Esempio 1: liquidazione controllata ed esdebitazione anticipata
Dati di partenza. Debitore professionista. Liquidazione controllata aperta con decreto del 9 ottobre 2023 (lunedì). Debiti ammessi al passivo: 214.680 euro. Attivo realizzato e ripartito: un immobile e una quota del reddito. Ai chirografari è stato attribuito il 7,8%.
Sequenza.
- Il triennio dall’apertura matura il 9 ottobre 2026 (venerdì). Da quella data l’esdebitazione può operare anche se la procedura non è chiusa (art. 282, comma 1).
- Il debitore deposita l’istanza lunedì 12 ottobre 2026.
- Il liquidatore la comunica ai creditori ammessi mercoledì 14 ottobre 2026. I 15 giorni per le osservazioni scadono giovedì 29 ottobre 2026.
- Il tribunale emette il decreto motivato martedì 10 novembre 2026; la comunicazione avviene mercoledì 11 novembre 2026.
- Il termine di 30 giorni per il reclamo scade venerdì 11 dicembre 2026. Nessuna sospensione si applica (art. 9, comma 1, CCII).
Esito. Se ricorrono le condizioni degli artt. 280 e 282, comma 2, il residuo non soddisfatto diventa inesigibile. Le operazioni di liquidazione ancora in corso proseguono (comma 2-bis): se da esse deriva un ulteriore riparto, i creditori lo ricevono.
Variante sul comma 2 dell’art. 278. Un fornitore con credito anteriore di 18.640 euro non si era insinuato. Ai creditori del suo grado è andato il 7,8%. Il fornitore può ancora pretendere dal debitore 1.453,92 euro (7,8% di 18.640); i restanti 17.186,08 euro sono coperti dall’esdebitazione. Questa conclusione vale finché la regola resta in vigore: la questione di costituzionalità sollevata da Verona e Milano è di nuovo davanti alla Consulta.
Esempio 2: garante e debito escluso
Dati di partenza. Stessa procedura. La banca ha un credito chirografario di 42.370 euro, garantito da fideiussione di un familiare. Il debitore deve inoltre 6.920 euro di assegni di mantenimento arretrati per un figlio.
Calcolo.
- La banca riceve nel riparto il 7,8%: 3.304,86 euro.
- Verso il debitore esdebitato il residuo di 39.065,14 euro diventa inesigibile.
- Verso il fideiussore la banca conserva il diritto all’intero residuo di 39.065,14 euro (art. 278, comma 6).
- I 6.920 euro di mantenimento restano dovuti dal debitore: sono esclusi dall’esdebitazione (art. 278, comma 7, lett. a).
Esito. La liberazione è reale ma parziale. Prima di chiedere l’esdebitazione occorre mappare garanti e debiti esclusi, perché sono proprio queste voci a riemergere dopo il decreto. Il garante che rischia di essere escusso deve valutare per tempo una propria procedura.
Verifica rapida per l’incapiente
Ipotesi: persona sola, reddito netto annuo di 9.870 euro, nessun bene. Con l’assegno sociale 2026 (provvisorio, 7.101,12 euro annui, circolare INPS n. 153/2025) la soglia dell’art. 283, comma 2, per un componente è 10.651,68 euro (7.101,12 × 1,5 × 1,00). Il reddito è sotto la soglia. Va precisato che sulla lettura del comma 2 convivono due interpretazioni: confrontare con la soglia il reddito dopo aver dedotto le spese di produzione e il mantenimento effettivo, oppure usare la soglia come misura del mantenimento. Il calcolo va rifatto sul caso concreto e sui dati aggiornati.
Casi particolari
Chi era fallito prima del 15 luglio 2022: il regime transitorio
È il caso più delicato. Il CCII è entrato in vigore il 15 luglio 2022. L’art. 390 regola la sorte dei fallimenti pendenti, ma non menziona le procedure di esdebitazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025, ha concluso che l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare. La stessa conclusione vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Gli artt. 278 e seguenti presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata.
L’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 ha aggiunto un principio di diritto: il debitore incapiente già fallito che non ha ottenuto, per qualsiasi ragione, l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall. non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 per l’esposizione debitoria già riferita al fallimento. Chi non ha chiesto l’esdebitazione a suo tempo non può recuperarla passando dall’art. 283 per gli stessi debiti. La Corte ha lasciato aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento. Una rassegna specializzata ha segnalato un decreto di merito del 2026 che se ne discosterebbe, ma il testo disponibile non consente di ricostruirne il principio: chi si trova in questa situazione deve far analizzare la composizione dei debiti, separando quelli anteriori e quelli successivi al fallimento.
Il socio illimitatamente responsabile
Per la società l’art. 278, comma 4, sposta la verifica delle condizioni dell’art. 280 sui soci illimitatamente responsabili e sui legali rappresentanti. Il comma 5 estende l’esdebitazione della società ai soci illimitatamente responsabili. Non risulta ancora giurisprudenza verificata, in regime CCII, sul socio di SNC o sull’accomandatario. In regime di legge fallimentare la Cassazione (ord. n. 15359/2023) aveva affermato che, nel fallimento del socio, tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società e che le cause ostative sono tassative. Oggi quel precedente serve come argomento di analogia, non come regola diretta.
L’incapiente e i debiti esclusi del comma 7
Non è chiaro se le esclusioni dell’art. 278, comma 7, operino anche per l’esdebitazione dell’incapiente. A favore dell’applicazione: l’art. 278 è nelle disposizioni generali del Capo X e l’art. 283 non lo deroga; il Tribunale di Rovereto, con decreto del 15 dicembre 2025, ha applicato all’incapiente le esclusioni della lett. b). Contro: il comma 1 dell’art. 278 parla di crediti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata”, e l’incapiente non passa da una liquidazione; la Cassazione nell’ordinanza n. 30108/2025 ha osservato incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione. In termini operativi la scelta prudente è considerare a rischio mantenimento, alimenti, risarcimenti da illecito e sanzioni non accessorie.
Il giudizio prognostico sulla colpa grave
Il Tribunale di Ascoli Piceno (provvedimento dell’8 novembre 2024, riportato da una rassegna specializzata senza numero) ha espresso già all’apertura della liquidazione controllata un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione, valorizzando lo squilibrio nell’assunzione dei debiti e un indebitamento prolungato verso enti pubblici. Va però letto alla luce delle ordinanze della Cassazione n. 22074/2025 e n. 11603/2026: l’accesso alla liquidazione non richiede meritevolezza, e la condotta conta nella fase dell’esdebitazione. Il debitore deve quindi aspettarsi che le stesse circostanze vengano rivalutate alla fine.
Le formule vecchie nei decreti
Alcuni decreti sull’incapiente emessi dopo il correttivo hanno usato ancora la formula previgente “quattro anni e 10%”. È il caso del Tribunale di Venezia, decreto n. 1/2025 del 20 gennaio 2025. Il testo vigente dell’art. 283 parla di tre anni e non contiene più la soglia del 10%. Chi ha un decreto con la formula vecchia deve verificare con l’OCC quale periodo di osservazione gli viene effettivamente applicato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, verifica in questi casi limite la documentazione su cui il tribunale costruirà il giudizio di meritevolezza.
Domande frequenti
L’esdebitazione cancella anche i debiti con il Fisco?
L’esdebitazione rende inesigibili i crediti concorsuali rimasti insoddisfatti, senza escludere in via generale quelli tributari. L’art. 278, comma 7, lett. b), esclude però le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Se la sanzione è accessoria a un tributo che viene meno con l’esdebitazione, segue la stessa sorte: lo ha ritenuto il Tribunale di Torino con decreto del 9 aprile 2026. Una sanzione autonoma, invece, resta dovuta. Occorre esaminare ogni voce del debito tributario.
Posso ottenere l’esdebitazione anche se i creditori non hanno ricevuto niente?
Nella liquidazione giudiziale e in quella controllata l’art. 280 non pone una percentuale minima di soddisfacimento. La Cassazione (ord. n. 28505/2024) ha chiarito che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude il beneficio, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Contano quindi la condotta e la collaborazione, non l’importo pagato. Per chi non ha alcun attivo da liquidare la strada tipica è l’esdebitazione dell’incapiente, con i suoi requisiti di meritevolezza.
Mio padre ha firmato la fideiussione: con la mia esdebitazione è libero anche lui?
No. L’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La banca può chiedere al garante tutto ciò che non ha ricevuto dalla procedura. Il garante che non è in grado di pagare deve valutare una propria procedura di sovraindebitamento o un accordo con il creditore. Conviene affrontare il problema prima del decreto, non dopo l’arrivo della lettera di messa in mora.
Ho dimenticato di insinuare un creditore: cosa succede?
Il problema non è del debitore che “dimentica”, perché è il creditore a dover partecipare al concorso. Se un creditore anteriore non ha partecipato, l’esdebitazione opera verso di lui solo per la parte eccedente la percentuale data ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2). Il creditore può quindi pretendere quella percentuale. La regola è stata portata davanti alla Corte costituzionale, che con l’ordinanza n. 104/2026 ha restituito gli atti senza decidere nel merito; le ordinanze sono state ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026 e la questione attende ora la decisione.
Sono fallito nel 2019 e non ho mai chiesto l’esdebitazione: posso farlo oggi con il nuovo codice?
Per la Cassazione no, almeno per i debiti legati al fallimento. L’ordinanza n. 14835/2025 ha stabilito che a chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 si applica la legge fallimentare. L’ordinanza n. 30108/2025 ha escluso che il fallito non esdebitato possa ricorrere all’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti. Resta aperta la questione dei debiti sorti dopo il fallimento, che va esaminata con i documenti alla mano.
Quante volte si può ottenere l’esdebitazione?
Nei canali della liquidazione giudiziale e controllata il limite è di due volte (art. 280, lett. e), con un intervallo di almeno cinque anni calcolato a ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione (lett. d). Per l’incapiente il limite è più stretto: una sola volta (art. 283, comma 1). Chi ha già ottenuto l’esdebitazione come incapiente deve quindi pianificare con molta attenzione ogni futura difficoltà.
Il quadro giurisprudenziale
Di seguito i riferimenti raccolti per questo articolo, con il principio riformulato e la rilevanza per il tema. Alcuni sono già stati anticipati nelle sezioni precedenti.
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Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026). Questione sollevata dal Tribunale di Arezzo sull’art. 281, comma 1. La Corte l’ha dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione: la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione è logico-funzionale, quindi l’istanza presentata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. Rilevanza: chiarisce il momento dell’istanza nel primo canale e invita il legislatore a fissare un termine.
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Corte costituzionale, ordinanza n. 104 del 2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026). Riunite le questioni sull’art. 278, comma 2, sollevate dal Tribunale di Verona (ord. 4 agosto 2025, r.o. 230/2025) e dal Tribunale di Milano (ord. 22 dicembre 2025, r.o. 27/2026). Restituzione degli atti: i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze andavano notificate anche a loro. Rilevanza: la regola sui creditori non concorsuali resta in vigore, ma la questione è ancora aperta.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. L’istanza di esdebitazione di chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolata dalla legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non si occupa delle procedure di esdebitazione; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: è la pronuncia cardine del regime transitorio.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il fallito incapiente che non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall. non può chiedere quella dell’art. 283 CCII per i debiti riferiti al fallimento; il ricorso straordinario contro il decreto di diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile, perché la domanda può essere riproposta. Rilevanza: chiude la “seconda chance” per i vecchi falliti e lascia aperto il caso dei debiti successivi.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228. Indicata dalle rassegne come in contrasto con la n. 30108/2025 sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione dell’incapiente. Le fonti ne descrivono il caso in modo non uniforme. Rilevanza: segnala che la via del ricorso per cassazione va valutata caso per caso.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore contano nella fase dell’esdebitazione (artt. 280 e 282, comma 2). Rilevanza: colloca la valutazione della condotta nel momento della liberazione.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Conferma che la liquidazione controllata non richiede meritevolezza per l’accesso, ma che la relazione dell’OCC deve indicare in modo chiaro, completo e attendibile le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, con controllo sostanziale del giudice; la condotta del debitore torna rilevante in sede di esdebitazione. Rilevanza: la relazione redatta all’inizio pesa anche sulla decisione finale.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. In un caso regolato dalla legge fallimentare, la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non prevede più un requisito oggettivo. Rilevanza: chiarisce che nel CCII non serve una percentuale minima pagata ai creditori.
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Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359. In regime di legge fallimentare, per il socio di SNC fallito in estensione: cause ostative tassative, creditori sociali compresi tra quelli concorsuali del socio, requisito del soddisfacimento parziale letto in chiave di favor debitoris. Rilevanza: argomento di analogia per i soci illimitatamente responsabili.
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Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026. In una liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria è stata ritenuta compresa nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278, comma 7, lett. b). Il numero del provvedimento non è indicato nella fonte. Rilevanza: delimita il perimetro dei debiti esclusi.
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Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Ha applicato all’esdebitazione dell’incapiente le esclusioni della lett. b) dell’art. 278, comma 7. Rilevanza: è un argomento a favore dell’estensione dei debiti esclusi al terzo canale, su una questione che nessuna pronuncia ha ancora risolto.
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Trib. Ascoli Piceno, 8 novembre 2024. Riportato senza numero da una rassegna specializzata: già all’apertura della liquidazione controllata ha espresso un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione per colpa grave e malafede, valorizzando lo squilibrio nell’assunzione dei debiti e il lungo indebitamento verso enti pubblici. Rilevanza: mostra quali condotte i tribunali considerano ai fini dell’art. 282, comma 2.
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Trib. Venezia, Sez. I civ., decreto 20 gennaio 2025, n. 1/2025. Ha concesso l’esdebitazione a un debitore incapiente, ritenendolo meritevole perché il sovraindebitamento derivava da eventi negativi dell’attività e da gravi problemi di salute; il dispositivo riporta ancora la formula previgente “quattro anni e 10%”. Rilevanza: esempio concreto di valutazione della meritevolezza e della necessità di confrontare i decreti con il testo vigente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
L’esdebitazione si decide sulla documentazione e sulla condotta del debitore lungo tutta la procedura. Lo Studio interviene con strumenti precisi:
- Individuiamo il canale corretto: verifichiamo se il debitore è assoggettabile a liquidazione giudiziale o è sovraindebitato, se ha attivo acquisibile o è incapiente, e se la sua posizione ricade nel regime transitorio della legge fallimentare.
- Ricostruiamo la data di apertura e i debiti anteriori: separiamo i debiti riferibili a un vecchio fallimento da quelli successivi, alla luce delle ordinanze n. 14835/2025 e n. 30108/2025.
- Mappiamo garanti e debiti esclusi: elenchiamo fideiussori, coobbligati, debiti di mantenimento, risarcimenti e sanzioni, distinguendo quelle accessorie da quelle autonome.
- Verifichiamo le condizioni ostative: controlliamo i certificati penali, le precedenti esdebitazioni, i tempi della lett. d) e il limite delle due volte.
- Prepariamo il debitore alla collaborazione con curatore e liquidatore: organizziamo documenti e informazioni da fornire, per prevenire le contestazioni delle lett. b) e c) dell’art. 280.
- Redigiamo e depositiamo l’istanza di esdebitazione nel momento giusto, alla chiusura o allo scadere del triennio, senza affidarci a pronunce d’ufficio che il testo vigente non prevede.
- Replichiamo alle osservazioni dei creditori depositate nei 15 giorni, con memorie mirate sulla meritevolezza e sull’assenza di colpa grave.
- Costruiamo con l’OCC la domanda dell’incapiente: calcoliamo la soglia del comma 2 sul nucleo reale, raccogliamo i documenti del comma 3, impostiamo le dichiarazioni annuali per il triennio.
- Proponiamo o resistiamo al reclamo entro i 30 giorni e valutiamo il ricorso per cassazione, tenendo conto del contrasto sulla ricorribilità dei decreti.
- Valutiamo una procedura autonoma per il garante esposto al residuo dopo l’esdebitazione del debitore principale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista assicura che la stessa linea difensiva costruita al momento dell’istanza venga seguita dallo stesso difensore nel reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione. In una materia in cui la Cassazione e la Corte costituzionale sono intervenute più volte tra il 2025 e il 2026, e in cui la ricorribilità dei decreti è controversa, questa continuità evita di cambiare impostazione a metà strada. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di impostare fin dall’inizio la relazione e la documentazione su cui il tribunale valuterà la meritevolezza.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, debiti tributari e sanzioni accessorie; gli avvocati curano istanza, osservazioni e impugnazioni.
Chiusura
L’esdebitazione è la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti dopo una liquidazione giudiziale o controllata, oppure, per l’incapiente, dopo il decreto del giudice con vigilanza triennale. Opera solo se il debitore ha collaborato e non ha causato il dissesto con condotte gravi. Non libera i garanti e lascia fuori mantenimento, alimenti, risarcimenti da illecito e sanzioni non accessorie. Chi era fallito prima del 15 luglio 2022 resta, per la Cassazione, nel regime della legge fallimentare.
Lo Studio Monardo tratta questa materia perché l’esdebitazione nella liquidazione controllata e quella dell’incapiente passano dall’OCC: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Per l’imprenditore in liquidazione giudiziale interviene la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa; per i reclami e i ricorsi, quella di avvocato cassazionista.
📩 Prima di depositare l’istanza o di lasciar scadere i 30 giorni per il reclamo, contatta lo Studio Monardo: telefono, e-mail e modulo sono indicati al termine di questo articolo.
