Come Si Calcola Il Compenso Dell’esperto Nella Composizione Negoziata Di Un’impresa Minore?

Chi gestisce una piccola impresa in difficoltà e sente parlare di composizione negoziata si fa quasi sempre la stessa domanda, prima ancora di chiedersi se funzionerà: quanto costerà l’esperto? È una domanda legittima, perché la legge mette quel costo a carico dell’imprenditore. Ma la risposta corretta non è un numero unico. Non esiste un solo compenso dell’esperto valido per tutte le imprese minori: la cifra dipende da chi sei, da quanto attivo hai in bilancio, da quanti creditori siedono al tavolo e da come finiscono le trattative.

Qualche esempio lampo, con i parametri dell’art. 25-ter del Codice della crisi che vedremo nel dettaglio. Un artigiano con un attivo medio di poche decine di migliaia di euro arriva quasi sempre al compenso minimo di legge, 4.000 euro, perché le percentuali sull’attivo darebbero meno. Una piccola srl con ventitré creditori paga invece una maggiorazione del 25%, e se l’accordo si chiude con la firma dell’esperto il compenso raddoppia e cresce di un ulteriore 10%. Un’impresa con quattro soli creditori ha diritto a una riduzione del 40%, che però deve fare i conti con il minimo. E se l’esperto, al primo incontro, non vede alcuna prospettiva di risanamento, il compenso scende in una forbice tra 500 e 5.000 euro.

In questa guida trovi sei profili, ognuno con le sue regole e i suoi numeri:

  1. l’artigiano con un attivo minimo;
  2. il commerciante;
  3. la piccola srl;
  4. l’impresa agricola;
  5. l’impresa con pochi creditori;
  6. l’impresa con molti creditori.

Prima dei profili c’è una parte comune, in cui spieghiamo una sola volta le regole che valgono per tutti; dopo i profili trovi tre simulazioni parallele, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dall’interno, dalla parte di chi siede al tavolo con l’imprenditore e con i creditori, e sa come si costruisce l’attività che poi viene valutata nella liquidazione del compenso. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che conta molto per l’impresa minore, perché le strade che si aprono a fine trattative (concordato minore, liquidazione controllata) appartengono proprio al mondo del sovraindebitamento.

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Le regole che valgono per ogni impresa minore

Questa parte riguarda tutti i profili. Qui spieghiamo le norme una volta sola; nelle sezioni successive ci limiteremo a richiamarle.

Chi è l’impresa minore e quale procedura le spetta

L’art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se dura da meno): attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro.

Per queste imprese il legislatore ha previsto una versione dedicata della composizione negoziata: l’art. 25-quater CCII, intitolato alle imprese sotto soglia, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. Il comma 1 consente all’imprenditore commerciale e agricolo che possiede i requisiti dell’impresa minore, e che si trova in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, di chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando il risanamento appare ragionevolmente perseguibile.

Il comma 2 stabilisce che l’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio nel cui territorio si trova la sede legale dell’impresa, con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). Manca la lettera b): all’impresa minore non è chiesto il progetto di piano di risanamento in fase di istanza. E il segretario generale non si limita a ricevere l’istanza: è lui a nominare l’esperto.

La norma che fissa il compenso: l’art. 25-ter

Il compenso dell’esperto è regolato dall’art. 25-ter CCII, che l’art. 25-quater, comma 5, richiama tra le norme applicabili all’impresa minore “in quanto compatibili”. Il testo che abbiamo letto su Brocardi (pagina aggiornata al 12 agosto 2026) prevede questi elementi.

La base di calcolo (comma 9). Le percentuali si applicano alla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, se mancano, all’attivo della situazione patrimoniale depositata con l’istanza. Se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media si calcola sui bilanci depositati dall’inizio.

Gli scaglioni (comma 1). Il compenso si calcola in percentuale sull’attivo, per scaglioni:

  • fino a 100.000 euro: dal 4% al 6%;
  • da 100.000,01 a 500.000 euro: dall’1% all’1,5%;
  • da 500.000,01 a 1.000.000 euro: dallo 0,5% allo 0,8%;
  • da 1.000.000,01 a 2.500.000 euro: dallo 0,25% allo 0,43%;
  • da 2.500.000,01 a 50.000.000 euro: dallo 0,05% allo 0,1%;
  • scaglioni ulteriori, con percentuali minime, per attivi da 50 milioni in su.

Per l’impresa minore, che per definizione ha un attivo annuo non superiore a 300.000 euro, contano in pratica solo i primi due scaglioni. All’interno di ciascuna forbice la percentuale si sceglie tenendo conto dell’opera prestata, della complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui l’esperto ha lavorato.

Minimo e massimo (comma 3). Il compenso complessivo non può essere inferiore a 4.000 euro né superiore a 400.000 euro. Per l’impresa minore il tetto è teorico; il minimo, invece, è decisivo.

Maggiorazioni e riduzioni legate ai creditori (comma 4). Il compenso è aumentato del 25% se i creditori e le parti interessate sono da 21 a 50, del 35% se sono più di 50; è ridotto del 40% se non superano cinque. È inoltre aumentato del 10% in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell’esperto.

Lavoratori e sindacati (comma 5). Lavoratori e rappresentanze sindacali non si contano per le maggiorazioni del 25% e del 35%. All’esperto spettano però 100 euro per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti.

Il premio per l’esito positivo (commi 6 e 7). Il compenso è aumentato del 100% se, grazie all’opera dell’esperto, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi dell’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), anche dopo la relazione finale. Se l’esperto sottoscrive l’accordo dell’art. 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore 10% sul compenso così raddoppiato.

La riduzione per esito negativo immediato (comma 8). Se l’imprenditore non compare davanti all’esperto, oppure se l’esperto non procede perché non ravvisa concrete prospettive di risanamento, il compenso è liquidato tra 500 e 5.000 euro, in deroga al minimo di 4.000.

Le spese (comma 10). Sono rimborsate le spese necessarie e documentate. Non sono rimborsati i compensi dei soggetti di cui l’esperto si avvale ai sensi dell’art. 16, comma 2.

La liquidazione, il titolo e l’accordo sul compenso (comma 11). In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione dell’art. 13, comma 6, ed è a carico dell’imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea e titolo per l’esecuzione provvisoria. L’eventuale accordo sul compenso è nullo se interviene prima di 120 giorni dalla convocazione dell’art. 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima.

La prededuzione (comma 12). Il compenso dell’esperto è prededucibile.

L’acconto (comma 13). Decorsi almeno 60 giorni dall’accettazione dell’incarico, su richiesta dell’esperto, può essere disposto un acconto non superiore a un terzo del presumibile compenso finale.

Chi liquida per l’impresa minore: il segretario generale

Qui c’è la prima vera particolarità. L’art. 25-quater, comma 7, nel testo vigente, stabilisce che il compenso dell’esperto è liquidato, ai sensi dell’art. 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato. Coerentemente, il comma 5 dello stesso articolo richiama l’art. 13 solo nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, cioè senza il comma 6 sulla commissione. Per l’impresa minore, quindi, l’interlocutore per la liquidazione non è la commissione regionale, ma la stessa figura che ha ricevuto l’istanza e nominato l’esperto.

Il percorso della liquidazione, passo per passo

Mettiamo in fila i passaggi che riguardano il compenso, dall’inizio alla fine, perché valgono per tutti i profili.

Il primo passaggio è la nomina. Il segretario generale della camera di commercio riceve l’istanza e nomina l’esperto (art. 25-quater, comma 2). Entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, l’esperto verifica la propria indipendenza, le competenze e la disponibilità di tempo, e comunica l’accettazione (art. 17, comma 4). Da quella accettazione partono due termini che incidono sul compenso: i 60 giorni dopo i quali può essere disposto l’acconto e i 180 giorni di durata ordinaria dell’incarico.

Il secondo passaggio è la convocazione. Accettato l’incarico, l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento (art. 17, comma 5). Da questa convocazione decorrono i 120 giorni prima dei quali l’accordo sul compenso è nullo, salvo conclusione anticipata delle trattative (art. 25-ter, comma 11). Se l’esperto non ravvisa prospettive, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale, che dispone l’archiviazione: è l’ipotesi della forbice ridotta tra 500 e 5.000 euro (art. 25-ter, comma 8).

Il terzo passaggio è la trattativa vera e propria, con gli incontri periodici, gli eventuali rapporti con lavoratori e sindacati (che generano il compenso orario di 100 euro) e, se richiesto, l’acconto.

Il quarto passaggio è la conclusione: un contratto, un accordo o una delle strade del comma 4 dell’art. 25-quater, oppure la chiusura senza esito. Al termine l’esperto redige la relazione finale e la comunica all’imprenditore e alle parti (art. 17, comma 8). È in questa fase che si determina quale regola del compenso si applica: compenso base, raddoppio, raddoppio più 10%.

Il quinto passaggio è la liquidazione. Se imprenditore ed esperto trovano un accordo valido, il compenso è quello concordato; in mancanza, lo liquida il segretario generale applicando l’art. 25-ter (art. 25-quater, comma 7). Il provvedimento costituisce prova scritta idonea e titolo per l’esecuzione provvisoria.

Chi paga, quando, e con quale protezione per l’esperto

Chi paga. L’imprenditore, sempre: l’art. 25-ter, comma 11, mette il compenso a suo carico. Non lo pagano i creditori, né la camera di commercio. Per una società, il debito è della società; per l’imprenditore individuale, artigiano o agricolo, ricade sul suo patrimonio.

Quando si paga. Di regola alla fine, dopo la liquidazione o l’accordo. L’unica anticipazione prevista è l’acconto del comma 13: su richiesta dell’esperto, decorsi almeno 60 giorni dall’accettazione, entro il limite di un terzo del presumibile compenso finale. Il testo letto non indica espressamente chi dispone l’acconto; per l’impresa minore, la lettura coerente con il comma 7 dell’art. 25-quater è che sia lo stesso segretario generale competente a liquidare.

Con quale protezione. Due strumenti tutelano l’esperto. Il primo è il titolo: il provvedimento di liquidazione è prova scritta per il decreto ingiuntivo e consente l’esecuzione provvisoria, quindi l’esperto non deve affrontare un giudizio ordinario per essere pagato. Il secondo è la prededuzione (comma 12): se dopo la composizione negoziata si apre una procedura concorsuale o di sovraindebitamento, il credito dell’esperto si colloca prima dei crediti concorsuali. Per l’imprenditore questo significa una cosa molto pratica: il compenso dell’esperto non sparisce con la procedura successiva, ma diventa il primo costo da coprire nel piano.

Le uscite dalla trattativa, e perché contano sul compenso

L’art. 25-quater, comma 3, elenca le soluzioni concordate per l’impresa minore: a) un contratto con uno o più creditori o parti interessate, idoneo ad assicurare la continuità aziendale; b) un accordo con il contenuto dell’art. 62 (la convenzione di moratoria); c) un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5.

Il comma 4 aggiunge le strade alternative: a) il concordato minore (art. 74); b) la liquidazione controllata (art. 268); c) il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies); d) per la sola impresa agricola, l’accordo di ristrutturazione dei debiti degli artt. 57, 60 e 61.

Il raddoppio del compenso scatta solo per le soluzioni richiamate dall’art. 25-ter, comma 6: contratti, convenzioni e accordi dell’art. 23, commi 1 e 2, lettera b). Le tre soluzioni dell’art. 25-quater, comma 3, corrispondono nella sostanza a quelle dell’art. 23, comma 1 (contratto, convenzione di moratoria, accordo firmato dall’esperto); l’accordo di ristrutturazione, invece, corrisponde all’art. 23, comma 2, lettera b), ed è aperto all’impresa minore solo se agricola. Il concordato minore, la liquidazione controllata e il concordato semplificato non sono tra le ipotesi del comma 6. Questa lettura del raccordo “in quanto compatibile” tra le due norme è la nostra interpretazione, da verificare sui singoli casi, ma segue la lettera dei testi.

Due questioni aperte da tenere presenti

La prima riguarda l’ordine dei calcoli. Il comma 3 parla di compenso “complessivo” non inferiore a 4.000 euro: la lettura più aderente al testo è che il minimo valga sul risultato finale, dopo maggiorazioni e riduzioni. Esiste però anche la lettura secondo cui il minimo si applica al compenso base e le variazioni si calcolano dopo. Nelle simulazioni seguiamo la prima e segnaliamo quando la seconda cambierebbe il risultato.

La seconda riguarda i rimedi. Già per il provvedimento della commissione la dottrina segnala che il Codice non specifica come le parti possano contestarlo (ne ha dato conto Eutekne il 18 dicembre 2025); per la liquidazione del segretario generale il quadro non è più chiaro. Le pronunce pubblicate sul compenso dell’esperto sono poche e riguardano la composizione negoziata ordinaria; non abbiamo trovato pronunce specifiche sull’art. 25-quater. Quelle che citeremo, raccolte nei massimari delle camere di commercio, toccano i criteri di liquidazione, la prededuzione, la durata dell’incarico e il rapporto tra il compenso dell’esperto e quello dei consulenti dell’impresa.

Come si sceglie la percentuale dentro la forbice

Ogni scaglione ha una percentuale minima e una massima: 4%-6% per i primi 100.000 euro, 1%-1,5% per la parte successiva. Chi decide dove collocarsi? In assenza di accordo, chi liquida il compenso, cioè per l’impresa minore il segretario generale. Il comma 1 dell’art. 25-ter indica quattro criteri: l’opera prestata, la complessità, il contributo dato nella negoziazione e la sollecitudine con cui l’esperto ha condotto il suo lavoro.

In pratica, questi criteri si traducono in domande molto concrete. Quanti incontri ci sono stati e quanto sono durati? L’esperto ha dovuto ricostruire dati incompleti o ha lavorato su documenti già ordinati? Ha proposto soluzioni o si è limitato a registrare le posizioni delle parti? Ha rispettato i tempi o la procedura si è trascinata? Sono elementi che risultano dai rapporti e dalla relazione finale, ed è su quelli che si gioca la differenza tra il minimo e il massimo della forbice.

Per un’impresa minore la differenza non è trascurabile. Sui primi 100.000 euro di attivo, passare dal 4% al 6% significa 2.000 euro in più; sulla parte tra 100.000 e 300.000 euro, passare dall’1% all’1,5% vale al massimo altri 1.000 euro. In tutto, la forbice base di un’impresa minore con attivo pieno va da 6.000 a 9.000 euro: un’oscillazione di 3.000 euro prima ancora di maggiorazioni e premi.

Le spese che si rimborsano e quelle che no

Accanto al compenso, l’esperto ha diritto al rimborso delle spese necessarie e documentate (art. 25-ter, comma 10). Pensa ai viaggi per incontrare i creditori fuori sede, alle spese di comunicazione, alle copie e alle visure. Ciò che conta è la necessità e la prova documentale: una spesa non documentata non si rimborsa, una spesa non necessaria neppure.

Il comma 10 esclude invece una voce precisa: non si rimborsano i compensi dei soggetti di cui l’esperto si avvale ai sensi dell’art. 16, comma 2. Se l’esperto decide di farsi aiutare da collaboratori, il loro compenso resta a suo carico e non si aggiunge al conto dell’imprenditore. È una regola che tutela soprattutto l’impresa minore, per la quale ogni voce in più pesa molto.

Va poi considerato il compenso orario del comma 5: 100 euro per ogni ora di presenza con lavoratori e rappresentanze sindacali, risultante dai rapporti. Non è una spesa ma un’ulteriore componente del compenso, che si somma all’importo calcolato sugli scaglioni. Per l’impresa minore senza dipendenti non entra in gioco; per la piccola srl con personale può valere qualche centinaio di euro.

La durata dell’incarico e il suo effetto sul compenso

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione, non è stata individuata una soluzione adeguata; può proseguire per non oltre altri 180 giorni se lo chiedono l’imprenditore o le parti e l’esperto acconsente (art. 17, comma 7, richiamato dall’art. 25-quater, comma 5). La durata in sé non moltiplica il compenso: gli scaglioni non sono legati al tempo. Ma una procedura lunga pesa sui criteri della forbice (opera prestata, complessità) e rende più probabile la richiesta di acconto dopo i primi 60 giorni.

Se sei un artigiano con un attivo minimo

La tua situazione

Hai una bottega, un laboratorio, un piccolo furgone e qualche attrezzatura. Il tuo attivo di bilancio, tra crediti verso clienti, magazzino e beni strumentali ammortizzati, è di qualche decina di migliaia di euro. I debiti però si sono accumulati: un fornitore di materiali, la banca per il fido, qualche rata di leasing. Hai sentito che la composizione negoziata può aiutarti a rinegoziare senza passare dal tribunale, e ti chiedi se l’esperto non ti costerà più di quanto riuscirai a risparmiare.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: con un attivo così ridotto, le percentuali dell’art. 25-ter producono un importo inferiore al minimo di legge. Per l’artigiano con attivo minimo, il compenso dell’esperto si colloca quasi sempre sul minimo di 4.000 euro previsto dall’art. 25-ter, comma 3, a meno che la trattativa non si chiuda subito con esito negativo.

C’è poi una questione preliminare. L’art. 25-quater, comma 1, ammette l’imprenditore “commerciale e agricolo”. L’artigiano è imprenditore e, quando la sua attività è di produzione di beni o servizi per il mercato, rientra di norma nell’area dell’impresa commerciale in senso ampio; ma è un punto da verificare sul singolo caso, insieme ai tre requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lettera d).

Il secondo elemento che ti riguarda da vicino è il comma 8: se non ti presenti all’incontro con l’esperto, o se l’esperto non vede prospettive concrete di risanamento, il compenso scende nella forbice da 500 a 5.000 euro. È una tutela, ma anche un avvertimento: se entri nella procedura senza un minimo di progetto, rischi di sostenere un costo per un percorso che si chiude in pochi giorni.

I numeri

Ipotesi: attivo medio degli ultimi tre bilanci di 38.700 euro; creditori al tavolo: banca, due fornitori, società di leasing, un ex socio (cinque in tutto).

  • Primo scaglione (fino a 100.000 euro, 4%-6%): 38.700 × 4% = 1.548 euro; 38.700 × 6% = 2.322 euro.
  • Riduzione del 40% per non più di cinque creditori: da 928,80 a 1.393,20 euro.
  • Minimo del comma 3: il compenso complessivo non può scendere sotto 4.000 euro.
  • Risultato: 4.000 euro, più le spese documentate.

Con la lettura alternativa (minimo applicato prima della riduzione), il risultato sarebbe 4.000 × 60% = 2.400 euro. La differenza, 1.600 euro, è esattamente il motivo per cui conviene chiarire subito con l’esperto quale lettura verrà proposta al segretario generale.

Se l’accordo con la banca si chiude come contratto dell’art. 25-quater, comma 3, lettera a), il compenso raddoppia: con la lettura del minimo sul finale, 1.548 × 60% × 2 = 1.857,60 euro, che resta comunque sotto il minimo, quindi il compenso si attesta ancora a 4.000 euro; anche alla percentuale massima (1.393,20 × 2 = 2.786,40 euro) non si supera il minimo.

Se invece l’esperto, al primo incontro, archivia perché non ravvisa prospettive, la liquidazione cade tra 500 e 5.000 euro: in un caso così semplice è ragionevole attendersi la parte bassa della forbice, ma la scelta spetta a chi liquida.

Un’ultima ipotesi, frequente tra gli artigiani: l’attività è iniziata da meno di tre anni. Il comma 9 dell’art. 25-ter stabilisce che, in quel caso, la media si calcola sui bilanci depositati dall’inizio dell’attività. Se hai aperto la bottega due anni fa e hai due esercizi con attivo di 31.400 e 44.900 euro, la media è di 38.150 euro: il calcolo sugli scaglioni dà da 1.526 a 2.289 euro, e il compenso si attesta comunque sul minimo di 4.000 euro. Se non hai alcun bilancio depositato, la base è l’attivo della situazione patrimoniale che alleghi all’istanza: per questo quel documento va redatto con prudenza, senza gonfiare crediti di dubbia riscossione o beni ormai privi di valore.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è che il costo fisso dell’esperto pesi in proporzione molto più che per un’impresa più grande. Su un attivo di 38.700 euro, 4.000 euro rappresentano più del 10%. Un altro rischio è entrare nella procedura senza aver verificato i requisiti: se non sei impresa minore, o se la tua attività non rientra tra quelle ammesse, perdi tempo e risorse. Infine, il rischio documentale: se mancano i bilanci (molti artigiani in contabilità semplificata non depositano bilanci), la base di calcolo diventa l’attivo della situazione patrimoniale che depositi con l’istanza; se la redigi in modo approssimativo, potresti trovarti con una base sopravvalutata.

Le mosse giuste

  1. Prima di depositare l’istanza, ricostruisci con il tuo commercialista l’attivo degli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale aggiornata, voce per voce.
  2. Verifica che i tre requisiti dell’impresa minore siano presenti congiuntamente in tutti e tre gli esercizi.
  3. Prepara un’idea concreta di risanamento da presentare al primo incontro: senza, il rischio di archiviazione immediata è alto.
  4. Valuta se la tua situazione non sia più adatta a uno strumento di sovraindebitamento diretto, confrontando il costo dell’esperto con quello dell’OCC.
  5. Chiedi all’esperto, fin dall’inizio, come intende rendicontare le ore e le spese.

Giurisprudenza dedicata

Non risultano pronunce pubblicate sul compenso dell’esperto per l’artigiano o per l’impresa minore. Ti riguarda però da vicino il Tribunale di Parma, 26 settembre 2023 (massimario 2026 della Camera di commercio di Pistoia-Prato): i compensi pattuiti con i difensori o gli advisor dell’impresa per la composizione negoziata non possono superare quello previsto per l’esperto, perché il debitore deve tutelare anche gli interessi dei creditori; se lo superano, vanno ridotti. Per un artigiano con un attivo minimo, il cui esperto si colloca sul minimo di 4.000 euro, è un parametro di riferimento per l’intero costo della procedura.

Se sei un commerciante

La tua situazione

Hai un negozio, magari due. Vendi abbigliamento, ferramenta, alimentari o elettronica. Il magazzino pesa molto nel tuo attivo, gli affitti dei locali sono una spesa fissa importante, i fornitori ti hanno concesso dilazioni che ora non riesci a rispettare. Hai un mutuo chirografario con la banca e forse una garanzia pubblica sul finanziamento. Il tuo attivo medio supera i 100.000 euro ma resta sotto i 300.000: sei impresa minore, e la composizione negoziata ti sembra la strada per guadagnare tempo con i fornitori.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, il calcolo entra nel secondo scaglione: i primi 100.000 euro di attivo producono già tra 4.000 e 6.000 euro, e la parte eccedente si aggiunge all’1%-1,5%. Per il commerciante il minimo di 4.000 euro viene di solito superato già con il calcolo base, quindi le maggiorazioni e il raddoppio per esito positivo incidono davvero sull’importo finale.

Il numero dei creditori è il secondo fattore. Un commerciante ha spesso molti fornitori: se, contando anche le altre parti interessate, superi i venti, scatta la maggiorazione del 25%. Ricorda che dipendenti e sindacati non si contano per questa soglia (art. 25-ter, comma 5).

Il terzo fattore è l’esito. Se chiudi un contratto con i fornitori principali o una convenzione di moratoria con le banche (art. 25-quater, comma 3, lettere a e b), il compenso raddoppia. Se invece, finite le trattative, presenti una domanda di concordato minore (comma 4, lettera a), il raddoppio non scatta.

I numeri

Ipotesi: attivo medio degli ultimi tre bilanci di 146.380 euro; quattordici creditori (dieci fornitori, due banche, il locatore, la società di leasing del registratore e degli arredi).

  • Primo scaglione: 100.000 × 4%-6% = da 4.000 a 6.000 euro.
  • Secondo scaglione: 46.380 × 1%-1,5% = da 463,80 a 695,70 euro.
  • Compenso base: da 4.463,80 a 6.695,70 euro.
  • Nessuna maggiorazione o riduzione per il numero di creditori (sono tra 6 e 20).

Primo esito: le trattative si chiudono con un contratto con i fornitori, idoneo ad assicurare la continuità. Il compenso raddoppia: da 8.927,60 a 13.391,40 euro.

Secondo esito: dopo sei mesi le trattative non portano a nulla e tu presenti domanda di concordato minore. Il compenso resta quello base: da 4.463,80 a 6.695,70 euro.

L’acconto: se l’esperto lo chiede dopo 60 giorni dall’accettazione, l’importo non può superare un terzo del presumibile compenso finale. Se il presumibile compenso è stimato sul minimo della forbice base (4.463,80 euro), l’acconto massimo è di 1.487,93 euro.

Variante con più fornitori: stesso negozio, stesso attivo medio di 146.380 euro, ma al tavolo siedono ventidue creditori, perché hai coinvolto anche fornitori minori e due società di servizi. Scatta la maggiorazione del 25%: il compenso base passa da 4.463,80-6.695,70 a 5.579,75-8.369,63 euro. Se poi chiudi un contratto con i fornitori, il raddoppio porta a 11.159,50-16.739,25 euro. La differenza rispetto all’ipotesi con quattordici creditori, nell’esito positivo, va da 2.231,90 a 3.347,85 euro: è il prezzo di un tavolo più largo. A volte quel prezzo vale la pena, perché un fornitore escluso può rovinare tutto con un decreto ingiuntivo; altre volte no.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è sottovalutare quanto pesa il magazzino nella media dell’attivo. Se il magazzino è valutato in bilancio a valori ormai lontani dal realizzo, l’attivo medio è più alto di quello che il negozio vale davvero, e la base di calcolo cresce. Non è un’irregolarità: è la regola del comma 9, che guarda ai bilanci. Ma devi saperlo prima.

Un secondo rischio è la dispersione dei creditori: con molti fornitori piccoli, rischi di superare la soglia dei venti senza accorgertene, anche solo includendo nel tavolo creditori marginali.

Le mosse giuste

  1. Fai l’elenco completo dei creditori e delle parti interessate prima dell’istanza, e valuta con l’esperto chi coinvolgere davvero nelle trattative.
  2. Verifica la valutazione del magazzino negli ultimi tre bilanci.
  3. Punta, se possibile, a una soluzione dell’art. 25-quater, comma 3: costa di più in termini di compenso, ma è anche l’esito che ti permette di continuare l’attività.
  4. Tieni presente che l’eventuale accordo sul compenso con l’esperto non può essere concluso prima di 120 giorni dalla convocazione, salvo che le trattative finiscano prima.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Milano, sentenza n. 9567 del 5 novembre 2024 (massimario 2025 della Camera di commercio di Pordenone-Udine), ha ricordato che il compenso si determina con gli scaglioni sull’attivo e con i criteri dell’opera prestata, della complessità, del contributo nella negoziazione e della sollecitudine, dando però rilievo primario all’accordo delle parti; solo in mancanza di accordo interviene la liquidazione, e il provvedimento è prova scritta per il decreto ingiuntivo e titolo per l’esecuzione provvisoria. Per te, commerciante, significa che conviene arrivare preparato al confronto sul compenso: un accordo valido (non prima dei 120 giorni dalla convocazione, salvo chiusura anticipata) prevale sul calcolo di chi liquida.

Se guidi una piccola srl

La tua situazione

Sei l’amministratore, e spesso anche socio, di una srl con pochi dipendenti. Hai bilanci depositati regolarmente, un attivo che si avvicina ai 300.000 euro, una banca che ti ha erogato un finanziamento assistito da garanzia pubblica, fornitori, l’erario per qualche versamento saltato e un paio di clienti che non pagano. I creditori sono più di venti. La società è ancora viva: i contratti ci sono, i dipendenti lavorano, ma la cassa non basta. Hai il dovere, come amministratore, di attivarti per tempo.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma il compenso dell’esperto, per la tua impresa, tende a essere il più alto tra i profili dell’impresa minore. Hai i bilanci (quindi la base di calcolo è chiara), hai un attivo vicino al tetto e superi la soglia dei venti creditori. Per la piccola srl, la combinazione tra secondo scaglione, maggiorazione del 25% e raddoppio per l’accordo firmato dall’esperto può portare il compenso a superare i 16.000 euro anche restando sotto la soglia dell’impresa minore.

Un elemento ti riguarda in modo particolare: l’accordo dell’art. 25-quater, comma 3, lettera c), quello sottoscritto anche dall’esperto, che con la firma dà atto che il piano appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Per l’art. 25-ter, comma 7, la firma dell’esperto su questo tipo di accordo vale un ulteriore 10% sul compenso raddoppiato. È l’esito più “costoso”, ma anche quello che dà più protezione agli atti compiuti in esecuzione del piano.

Altro aspetto: con dipendenti e sindacati al tavolo, l’esperto ha diritto a 100 euro per ogni ora di presenza risultante dai rapporti (comma 5), in aggiunta al compenso.

I numeri

Ipotesi: attivo medio degli ultimi tre bilanci di 287.450 euro; ventitré creditori e parti interessate (esclusi quattro dipendenti, che non si contano); sei ore di incontri con lavoratori e sindacato risultanti dai rapporti.

  • Primo scaglione: da 4.000 a 6.000 euro.
  • Secondo scaglione: 187.450 × 1%-1,5% = da 1.874,50 a 2.811,75 euro.
  • Compenso base: da 5.874,50 a 8.811,75 euro.
  • Maggiorazione del 25% (da 21 a 50 creditori): da 7.343,13 a 11.014,69 euro.
  • Accordo dell’art. 25-quater, comma 3, lettera c), firmato dall’esperto: raddoppio (da 14.686,25 a 22.029,38 euro) e ulteriore 10% (da 16.154,88 a 24.232,31 euro).
  • Ore di presenza con lavoratori e sindacato: 6 × 100 = 600 euro.
  • Totale nell’ipotesi di accordo firmato: da 16.754,88 a 24.832,31 euro, più le spese documentate.

Una precisazione: il calcolo applica il raddoppio al compenso già maggiorato del 25%. È la lettura più lineare dei commi 4, 6 e 7, ma il testo non scioglie ogni dubbio sull’ordine: è uno dei punti da chiarire con l’esperto prima della liquidazione.

Se invece le trattative falliscono e la srl presenta domanda di concordato minore, il compenso resta da 7.343,13 a 11.014,69 euro, più le ore di presenza.

I rischi specifici

Il rischio principale per la piccola srl è perdere i requisiti dell’impresa minore senza rendersene conto, perché basta superare uno dei tre parametri in uno dei tre esercizi per uscire dall’art. 25-quater. In quel caso la composizione negoziata si svolge con le regole ordinarie, l’esperto è nominato dalla commissione e il compenso è liquidato dalla commissione (art. 25-ter, comma 11). C’è poi il rischio legato alle garanzie: se la banca può escutere una garanzia pubblica, la tua trattativa rischia di essere scavalcata.

Le mosse giuste

  1. Verifica, bilancio per bilancio, attivo, ricavi e debiti degli ultimi tre esercizi.
  2. Mappa i creditori e le parti interessate, separando dipendenti e sindacati, che non contano per le maggiorazioni.
  3. Valuta con l’esperto quale esito perseguire, considerando che l’accordo firmato dall’esperto costa di più ma protegge di più.
  4. Se c’è un finanziamento con garanzia pubblica, valuta per tempo le misure protettive o cautelari.
  5. Documenta ogni incontro: le ore con lavoratori e sindacati si pagano sulla base dei rapporti.

Lo Studio Monardo segue da vicino proprio questo passaggio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce dall’interno come si conduce una trattativa con banche, fornitori e lavoratori nella composizione negoziata.

Giurisprudenza dedicata

Per la piccola srl, che spesso si fa assistere da consulenti e advisor oltre che dall’esperto, è centrale il Tribunale di Parma, 26 settembre 2023: il compenso pattuito con difensori o advisor dell’impresa per la composizione negoziata non può eccedere quello previsto per l’esperto, e se lo eccede va ridotto, perché l’amministratore deve tutelare anche gli interessi dei creditori. Il compenso dell’esperto, quindi, non è solo un costo: è anche il metro con cui un giudice può misurare la congruità degli altri costi della procedura.

Se hai un’impresa agricola

La tua situazione

Coltivi la terra, allevi animali o trasformi i prodotti della tua azienda. Il tuo attivo è fatto di macchinari, scorte, crediti verso i consorzi e le cooperative a cui conferisci, magari di contributi da incassare. I debiti sono con il consorzio agrario, con la banca che ti ha finanziato il trattore, con i fornitori di sementi e mangimi. Le annate cattive si sono sommate. Per molto tempo l’imprenditore agricolo è stato fuori dalle procedure concorsuali tradizionali; oggi il Codice della crisi gli riconosce strumenti propri, e la composizione negoziata è uno di questi.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, l’art. 25-quater offre una possibilità che gli altri profili di impresa minore non hanno. Il comma 4, lettera d), consente alla sola impresa agricola di chiedere, al termine delle trattative, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61. E l’accordo di ristrutturazione è proprio una delle soluzioni che l’art. 25-ter, comma 6, collega al raddoppio del compenso (il richiamo all’art. 23, comma 2, lettera b). Per l’impresa agricola, a differenza delle altre imprese minori, anche l’accordo di ristrutturazione omologato concluso grazie all’opera dell’esperto può far scattare il raddoppio del compenso.

Il resto delle regole è quello comune: requisiti dell’impresa minore da possedere congiuntamente (l’art. 25-quater, comma 1, li richiede anche per l’imprenditore agricolo), istanza al segretario generale della camera di commercio, liquidazione da parte dello stesso segretario generale. C’è poi una specificità nell’istanza: l’art. 25-quater, comma 2, chiede all’impresa agricola di attestare di non aver depositato ricorso non solo ai sensi dell’art. 74 (concordato minore) ma anche dell’art. 57 (accordo di ristrutturazione).

La base di calcolo è la stessa: media dell’attivo degli ultimi tre bilanci o, in mancanza, attivo della situazione patrimoniale. Molte imprese agricole individuali non redigono un bilancio in senso civilistico: in quel caso conta la situazione patrimoniale depositata, che va redatta con cura particolare per le voci tipiche dell’agricoltura (scorte vive, anticipazioni colturali, crediti verso enti pagatori).

I numeri

Ipotesi: attivo medio di 241.900 euro; nove creditori (consorzio agrario, due banche, cinque fornitori, la società di leasing della mietitrebbia).

  • Primo scaglione: da 4.000 a 6.000 euro.
  • Secondo scaglione: 141.900 × 1%-1,5% = da 1.419 a 2.128,50 euro.
  • Compenso base: da 5.419 a 8.128,50 euro.
  • Nessuna maggiorazione o riduzione per il numero di creditori.

Primo esito: al termine delle trattative, con il consenso delle banche e del consorzio maturato al tavolo, l’impresa ottiene l’omologazione di un accordo di ristrutturazione. Il compenso raddoppia: da 10.838 a 16.257 euro.

Secondo esito: le trattative non portano a un accordo e l’impresa chiede la liquidazione controllata. Il compenso resta quello base: da 5.419 a 8.128,50 euro.

Terzo esito: le trattative portano a una convenzione di moratoria con le due banche (art. 25-quater, comma 3, lettera b). Anche qui il compenso raddoppia: da 10.838 a 16.257 euro.

Quarto esito, da conoscere: l’impresa sceglie il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-quater, comma 4, lettera c). Il concordato semplificato non è tra le soluzioni dell’art. 25-ter, comma 6, quindi il compenso resta quello base, da 5.419 a 8.128,50 euro, e diventa prededucibile nella procedura liquidatoria. Se nel corso delle trattative l’esperto ha individuato un acquirente per l’azienda agricola, si aggiunge però l’aumento del 10% del comma 4, lettera d): da 5.960,90 a 8.941,35 euro.

E se l’azienda è giovane? Un’impresa agricola costituita da due anni con attivi di 198.700 e 236.100 euro ha un attivo medio di 217.400 euro: compenso base da 5.174 a 7.761 euro. Anche per te vale il comma 9: la media si fa sui bilanci depositati dall’inizio o, se non ne hai, sulla situazione patrimoniale.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è non considerare che il raddoppio del compenso è legato proprio all’esito che ti conviene di più. Non è un paradosso: la legge premia l’esperto quando la trattativa riesce. Ma devi mettere quella cifra nel piano finanziario, perché sarà prededucibile e andrà pagata prima degli altri creditori. Un secondo rischio riguarda la stagionalità: le trattative durano fino a 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabili per non oltre altri 180 (art. 17, comma 7), e un’annata intera può passare durante la procedura, con effetti sull’attivo e sulle prospettive.

Le mosse giuste

  1. Verifica se la tua impresa redige bilanci o se la base di calcolo sarà la situazione patrimoniale.
  2. Valuta fin dall’inizio se l’esito più realistico è un accordo di ristrutturazione: è la strada che solo tu, tra le imprese minori, puoi percorrere.
  3. Prevedi nel piano la provvista per il compenso dell’esperto, in prededuzione.
  4. Programma le trattative tenendo conto delle scadenze stagionali dei conferimenti e dei contributi.

Giurisprudenza dedicata

Non risultano pronunce pubblicate sull’impresa agricola sotto soglia, né sul suo esperto. Ti è utile però il Tribunale di Bologna, sentenza n. 26 del 30 gennaio 2024 (massimario 2025 della Camera di commercio di Pordenone-Udine): l’incarico dell’esperto si proroga per legge fino a ulteriori 180 giorni quando si presentano istanze di misure protettive (art. 19) o di autorizzazione a finanziamenti prededucibili (art. 22), mentre la proroga volontaria richiede il consenso delle parti, da intendersi come i soli creditori con cui la trattativa è ancora in corso. Per te, che devi fare i conti con le stagioni, significa che la durata dell’incarico, e quindi l’opera prestata che pesa sulla forbice del compenso, può allungarsi anche senza un accordo di tutti.

Se hai pochi creditori

La tua situazione

La tua impresa ha un problema concentrato: una banca con cui hai un mutuo importante, un fornitore principale, forse il locatore dell’immobile. In tutto, quattro o cinque soggetti. Il resto dei rapporti è regolare. Ti sembra che una trattativa così ristretta non abbia bisogno di un esperto costoso, ma sai anche che da solo non riesci a far sedere la banca al tavolo.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: l’art. 25-ter, comma 4, lettera c), prevede una riduzione del 40% del compenso quando i creditori e le parti interessate non sono più di cinque. È la regola pensata per te. Per l’impresa con pochi creditori la riduzione del 40% è reale, ma il minimo di 4.000 euro del comma 3 ne limita l’effetto quando l’attivo è modesto.

Il conteggio va fatto con attenzione: la legge parla di “creditori e parti interessate”. Se al tavolo siede anche un possibile investitore o un garante, conta. I lavoratori e le rappresentanze sindacali, invece, il comma 5 li esclude espressamente solo per le maggiorazioni delle lettere a) e b), non per la riduzione della lettera c): è un dettaglio testuale che, nel dubbio, va chiarito con l’esperto e con il segretario generale.

I numeri

Ipotesi: attivo medio di 212.640 euro; quattro creditori (una banca, due fornitori, il locatore).

  • Primo scaglione: da 4.000 a 6.000 euro.
  • Secondo scaglione: 112.640 × 1%-1,5% = da 1.126,40 a 1.689,60 euro.
  • Compenso base: da 5.126,40 a 7.689,60 euro.
  • Riduzione del 40%: da 3.075,84 a 4.613,76 euro.
  • Applicazione del minimo di 4.000 euro sul compenso complessivo: da 4.000 a 4.613,76 euro.

Se le trattative si chiudono con un contratto con la banca (art. 25-quater, comma 3, lettera a), il compenso ridotto raddoppia: da 6.151,68 a 9.227,52 euro.

Con la lettura alternativa (minimo applicato sul compenso base e riduzione dopo), non cambierebbe nulla in questo caso, perché il compenso base supera già i 4.000 euro: la riduzione porterebbe comunque a 3.075,84-4.613,76 euro, e resterebbe il dubbio se applicare il minimo anche dopo. È proprio in casi come questo che conviene chiarire subito il metodo di calcolo.

Ora guarda cosa succede se il tavolo si allarga di poco. Stessa impresa, ma alle trattative partecipa anche un sesto soggetto, una società che si è detta disponibile a rilevare un ramo dell’attività. La riduzione del 40% non spetta più: il compenso torna alla forbice base di 5.126,40-7.689,60 euro, e in caso di contratto concluso raddoppia a 10.252,80-15.379,20 euro. Nell’esito positivo, l’ingresso del sesto soggetto vale da 4.101,12 a 6.151,68 euro di compenso in più. Se la partecipazione di quel soggetto è decisiva per il risanamento, il costo è giustificato; se è marginale, conviene ragionare su un tavolo separato, dopo la composizione negoziata.

Un altro punto pratico: con pochi creditori le trattative tendono a essere più rapide. Se si concludono prima dei 120 giorni dalla convocazione, l’accordo sul compenso tra te e l’esperto è valido anche prima di quel termine, perché il comma 11 fa salva proprio l’ipotesi della conclusione anticipata delle trattative.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è allargare il tavolo senza necessità, perdendo la riduzione del 40%. Basta coinvolgere un sesto soggetto, magari un creditore marginale, per tornare al compenso pieno. Il rischio opposto è escludere dal tavolo un creditore che poi agisce in via esecutiva e compromette il piano: in quel caso dovrai valutare le misure protettive, che si applicano anche all’impresa minore “in quanto compatibili”.

Le mosse giuste

  1. Definisci con precisione chi sono i creditori e le parti interessate da coinvolgere.
  2. Valuta l’impatto di ogni nuovo soggetto al tavolo sul compenso.
  3. Prepara una proposta concreta per la banca prima del primo incontro.
  4. Considera le misure protettive solo se c’è un rischio reale di azioni esecutive.

Giurisprudenza dedicata

Con pochi creditori, l’accordo sul compenso con l’esperto è più facile da raggiungere, e il Tribunale di Milano, sentenza n. 9567 del 5 novembre 2024, gli attribuisce rilievo primario: la liquidazione da parte di un terzo interviene solo se le parti non trovano un’intesa. Per l’impresa minore quel terzo è il segretario generale (art. 25-quater, comma 7). Ricorda il limite del comma 11: l’accordo concluso prima di 120 giorni dalla convocazione è nullo, salvo che le trattative si siano chiuse prima.

Se hai molti creditori

La tua situazione

La tua impresa è piccola per dimensione, ma ha rapporti con tanti soggetti: decine di fornitori, più banche, società di leasing, clienti che hanno versato acconti, magari l’erario e gli enti previdenziali. I debiti, per restare impresa minore, non superano 500.000 euro, ma sono frammentati. Ogni creditore ha i suoi tempi e le sue richieste, e una trattativa con tutti insieme ti sembra impossibile.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, il compenso dell’esperto cresce con il numero dei creditori: più 25% da 21 a 50 creditori e parti interessate, più 35% oltre 50 (art. 25-ter, comma 4, lettere a e b). Per l’impresa con molti creditori la maggiorazione è il fattore che pesa di più, e la si può evitare solo se i soggetti coinvolti sono realmente meno di quelli che si pensa: dipendenti e sindacati, per legge, non si contano.

Se poi l’esperto individua un acquirente per l’azienda o si arriva alla vendita del complesso aziendale, c’è un ulteriore aumento del 10% (comma 4, lettera d). Con molti creditori, la vendita dell’azienda come strumento per pagarli è uno scenario frequente.

L’esito finale, nel tuo caso, è spesso una delle strade del comma 4 dell’art. 25-quater: concordato minore o liquidazione controllata. Il compenso, in quel caso, non raddoppia, ma diventa un credito prededucibile nella procedura successiva.

I numeri

Ipotesi: attivo medio di 268.300 euro; sessantaquattro creditori e parti interessate (esclusi sette dipendenti); l’esperto individua un acquirente per il ramo d’azienda principale.

  • Primo scaglione: da 4.000 a 6.000 euro.
  • Secondo scaglione: 168.300 × 1%-1,5% = da 1.683 a 2.524,50 euro.
  • Compenso base: da 5.683 a 8.524,50 euro.
  • Maggiorazione del 35% (oltre 50 creditori): da 7.672,05 a 11.508,08 euro.
  • Ulteriore 10% per l’acquirente individuato dall’esperto (sommando le due maggiorazioni sul compenso base, 45% in tutto): da 8.240,35 a 12.360,53 euro.

Una nota sul metodo: abbiamo sommato le due maggiorazioni sul compenso base. Se le si applicasse in sequenza (prima il 35%, poi il 10% sul risultato), si otterrebbe da 8.439,26 a 12.658,88 euro. Il testo non lo chiarisce: è un altro dei punti da verificare in sede di liquidazione.

Esito: le trattative portano a un concordato minore. Il compenso non raddoppia; resta da 8.240,35 a 12.360,53 euro e sarà prededucibile nella procedura di concordato minore.

Vediamo anche l’acconto e i tempi. Ipotesi: l’esperto accetta l’incarico mercoledì 10 febbraio 2027. I 60 giorni scadono domenica 11 aprile 2027, quindi la richiesta di acconto si colloca da lunedì 12 aprile 2027. Stimando il compenso finale al minimo della forbice maggiorata (8.240,35 euro), l’acconto può arrivare fino a 2.746,78 euro. È una cifra che devi avere disponibile a metà trattativa, quando la cassa è già sotto pressione: prevedila subito nel piano finanziario.

Se le trattative fossero invece arrivate a una convenzione di moratoria con le banche, il compenso maggiorato sarebbe raddoppiato: da 16.480,70 a 24.721,06 euro (sommando le due maggiorazioni). Con molti creditori, in altre parole, l’esito positivo fa salire il compenso a livelli che possono sorprendere chi pensa all’impresa minore come a una procedura “economica”.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è sottostimare il compenso dell’esperto nel piano di concordato minore o di liquidazione che segue la trattativa. Essendo prededucibile, il compenso va pagato prima dei creditori ordinari: se non lo hai previsto, il piano rischia di non reggere. Un secondo rischio è la durata: con molti creditori le trattative sono più lunghe e il rischio di proroga oltre i 180 giorni iniziali è concreto.

Le mosse giuste

  1. Censisci tutti i creditori e le parti interessate, separando dipendenti e sindacati.
  2. Prevedi il compenso dell’esperto come costo prededucibile in qualunque piano successivo.
  3. Valuta con l’esperto se la vendita dell’azienda è un esito realistico, considerando l’aumento del 10%.
  4. Organizza le trattative per gruppi omogenei di creditori, per contenere tempi e ore di lavoro.
  5. Verifica il rispetto dei limiti di reiterazione delle misure protettive.

Giurisprudenza dedicata

Per chi ha molti creditori e finisce in una procedura successiva, contano due decisioni del Tribunale di Milano lette insieme. La prima, del 28 marzo 2024 (massimario 2026 della Camera di commercio di Pistoia-Prato), afferma che durante la composizione negoziata non maturano crediti prededucibili, perché non è una procedura concorsuale ai fini dell’art. 6 CCII ma un percorso di natura essenzialmente privatistica. La seconda, il decreto del 9 ottobre 2025 (massimario 2025 della Camera di commercio di Pordenone-Udine), precisa l’eccezione: restano prededucibili i crediti che la legge qualifica espressamente come tali, come il compenso dell’esperto, in forza di norme eccezionali non estensibili per analogia. Per te significa che, nel concordato minore o nella liquidazione controllata, il compenso dell’esperto passa davanti agli altri creditori, mentre altri costi sostenuti durante le trattative non godono automaticamente dello stesso trattamento.

Stesso attivo, tre esiti diversi: il compenso in tre simulazioni

Le tre ipotesi che seguono partono dalla stessa impresa minore e cambiano solo l’andamento della trattativa. Sono esercizi dimostrativi, costruiti con i soli parametri letti nell’art. 25-ter vigente, e non casi reali.

Dati comuni. Attivo medio degli ultimi tre bilanci: 173.260 euro. Creditori e parti interessate: dodici (nessuna maggiorazione né riduzione). Accettazione dell’incarico da parte dell’esperto: martedì 3 novembre 2026. Convocazione dell’imprenditore: venerdì 6 novembre 2026.

Calcolo base:
– primo scaglione: 100.000 × 4%-6% = da 4.000 a 6.000 euro;
– secondo scaglione: 73.260 × 1%-1,5% = da 732,60 a 1.098,90 euro;
– compenso base: da 4.732,60 a 7.098,90 euro.

Simulazione 1: archiviazione dopo il primo incontro. Al primo incontro l’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento e ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale, che dispone l’archiviazione. Si applica il comma 8 dell’art. 25-ter: il compenso è liquidato tra 500 e 5.000 euro, in deroga al minimo di 4.000. L’acconto non è neppure ipotizzabile, perché non sono trascorsi 60 giorni dall’accettazione. Attenzione al dopo: dopo l’archiviazione non si può presentare una nuova istanza per un anno (art. 17, comma 9), termine ridotto a quattro mesi, una sola volta, se l’archiviazione è chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.

Simulazione 2: trattative senza accordo, poi concordato minore. Le trattative proseguono per l’intera durata. Il termine di 180 giorni dall’accettazione cade domenica 2 maggio 2027: conteggiamo prudenzialmente come primo giorno utile lunedì 3 maggio 2027. Nel frattempo l’esperto chiede l’acconto: i 60 giorni dall’accettazione scadono sabato 2 gennaio 2027, quindi la richiesta si colloca, nel primo giorno lavorativo utile, lunedì 4 gennaio 2027. L’acconto massimo, stimando il compenso finale al centro della forbice (5.915,75 euro), è di 1.971,92 euro. Nessun accordo; l’imprenditore presenta domanda di concordato minore. Il compenso resta quello base, da 4.732,60 a 7.098,90 euro, meno l’acconto già versato, e il residuo è prededucibile nel concordato minore.

Simulazione 3: accordo firmato dall’esperto. Le trattative portano a un accordo dell’art. 25-quater, comma 3, lettera c), sottoscritto da imprenditore, creditori aderenti ed esperto. Il compenso raddoppia (da 9.465,20 a 14.197,80 euro) e cresce di un ulteriore 10% (da 10.411,72 a 15.617,58 euro). Sul compenso, imprenditore ed esperto possono trovare un accordo: ma un accordo concluso prima di 120 giorni dalla convocazione è nullo, salvo che le trattative si siano concluse prima. I 120 giorni dalla convocazione del 6 novembre 2026 cadono sabato 6 marzo 2027: prudenzialmente, l’accordo sul compenso andrebbe concluso da lunedì 8 marzo 2027 in poi. Se l’accordo manca, liquida il segretario generale.

Simulazione Esito Norma applicata Compenso
1 Archiviazione al primo incontro art. 25-ter c. 8 da 500 a 5.000 €
2 Nessun accordo, poi concordato minore art. 25-ter c. 1 e 3 da 4.732,60 a 7.098,90 €
3 Accordo firmato dall’esperto art. 25-ter c. 6 e 7 da 10.411,72 a 15.617,58 €

Una nota comune alle tre simulazioni: in tutte, alle cifre indicate si aggiungono le spese necessarie e documentate, mentre restano esclusi i compensi dei collaboratori dell’esperto. La lezione delle tre simulazioni è semplice: a parità di attivo, il compenso dell’esperto può più che triplicare a seconda dell’esito, e la legge lega l’aumento ai risultati ottenuti, non al tempo trascorso.

Quando la tua impresa sta in più profili insieme

La realtà raramente rispetta le categorie. Ecco come si combinano le regole quando appartieni a più profili.

L’artigiano con molti creditori. Hai un attivo minimo ma decine di fornitori. Le regole si sommano: il calcolo sugli scaglioni ti porterebbe sotto il minimo, la maggiorazione del 25% o del 35% si applica comunque, ma il risultato può restare inferiore a 4.000 euro. Esempio: attivo medio 52.800 euro, trentuno creditori. Calcolo base: da 2.112 a 3.168 euro; più 25%: da 2.640 a 3.960 euro; con il minimo sul compenso complessivo, il risultato è 4.000 euro. Per te, quindi, la maggiorazione conta poco; conta molto di più il raddoppio, se arrivi a un accordo: da 5.280 a 7.920 euro.

L’impresa agricola con pochi creditori. Hai la riduzione del 40% e insieme la possibilità esclusiva dell’accordo di ristrutturazione. Esempio: attivo medio 186.400 euro, quattro creditori. Compenso base da 4.864 a 7.296 euro; ridotto del 40%, da 2.918,40 a 4.377,60 euro, con il minimo, da 4.000 a 4.377,60 euro. Con l’accordo di ristrutturazione omologato, il compenso ridotto raddoppia: da 5.836,80 a 8.755,20 euro.

La piccola srl che supera una soglia. Se la srl, in uno dei tre esercizi, ha superato i 300.000 euro di attivo o i 200.000 euro di ricavi o i 500.000 euro di debiti, non è impresa minore. Passa alla composizione negoziata ordinaria: istanza tramite piattaforma, esperto nominato dalla commissione, compenso liquidato dalla commissione ai sensi dell’art. 25-ter, comma 11. Gli scaglioni sono gli stessi, ma l’attivo più alto entra nel terzo scaglione e il procedimento di liquidazione cambia soggetto.

Il commerciante con un concordato già pendente. È una situazione delicata. La Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 31856/2025 (commentata da EC News il 27 gennaio 2026), ha ritenuto che il giudice chiamato a decidere sul fallimento debba verificare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive presentata mentre era pendente un concordato preventivo; il concordato resta pendente, anche se rinunciato, fino alla dichiarazione di improcedibilità, e l’istanza depositata in quel periodo non produce la protezione sperata. La decisione riguarda la disciplina del D.L. 118/2021, ma il messaggio vale anche oggi: se sei in questa situazione, prima di sostenere il costo dell’esperto devi verificare se la composizione negoziata è davvero accessibile.

Il commerciante con dipendenti e sindacato al tavolo. Hai un negozio con cinque commessi e la trattativa tocca anche una riduzione dell’orario. Le ore con lavoratori e rappresentanze sindacali si aggiungono al compenso: con un attivo medio di 146.380 euro, quattordici creditori e nove ore di incontri con il personale, il compenso base di 4.463,80-6.695,70 euro cresce di 900 euro, arrivando a 5.363,80-7.595,70 euro. I dipendenti, però, non si contano per la soglia dei venti creditori: anche con cinque commessi coinvolti, la maggiorazione del 25% non scatta.

L’impresa che fa parte di un gruppo. L’art. 25-ter, comma 2, prevede che, in caso di composizione unitaria della crisi del gruppo (art. 25), il compenso tenga conto della percentuale sull’attivo della singola impresa istante. L’art. 25-quater, comma 5, richiama anche l’art. 25 tra le norme compatibili: per due piccole imprese collegate, quindi, il calcolo si fa impresa per impresa.

L’impresa che ha già un consulente e prende anche l’esperto. Molte imprese minori, soprattutto piccole srl e commercianti, si fanno assistere da un proprio consulente oltre all’esperto nominato dal segretario generale. I due costi si sommano, ma non sono indipendenti: secondo il Tribunale di Parma, 26 settembre 2023, il compenso pattuito con i difensori o gli advisor dell’impresa per la composizione negoziata non può superare quello previsto per l’esperto. Con un esperto liquidato, per esempio, tra 4.463,80 e 6.695,70 euro, è questo l’ordine di grandezza che un giudice può considerare congruo per il consulente dell’impresa nella stessa procedura.

I sei profili a confronto

La tabella riassume le regole che cambiano davvero da un profilo all’altro. I valori sono quelli delle ipotesi usate nelle sezioni precedenti; le norme sono quelle dell’art. 25-ter e dell’art. 25-quater vigenti. Ricorda che la scelta della percentuale all’interno di ogni forbice spetta, in mancanza di accordo, al segretario generale, tenendo conto dell’opera prestata, della complessità, del contributo nella negoziazione e della sollecitudine.

Aspetto Artigiano attivo minimo Commerciante Piccola srl Impresa agricola Pochi creditori Molti creditori
Attivo medio ipotizzato 38.700 € 146.380 € 287.450 € 241.900 € 212.640 € 268.300 €
Scaglioni applicati solo il primo primo e secondo primo e secondo primo e secondo primo e secondo primo e secondo
Compenso base 1.548-2.322 € 4.463,80-6.695,70 € 5.874,50-8.811,75 € 5.419-8.128,50 € 5.126,40-7.689,60 € 5.683-8.524,50 €
Variazione creditori -40% (5 creditori) nessuna +25% nessuna -40% +35% (+10% acquirente)
Minimo di 4.000 € decisivo superato superato superato in parte decisivo superato
Esito che raddoppia contratto o accordo (minimo comunque prevalente) contratto con i fornitori accordo firmato dall’esperto (+10%) anche accordo di ristrutturazione contratto con la banca non nell’ipotesi (concordato minore)
Compenso nell’ipotesi finale 4.000 € 8.927,60-13.391,40 € 16.754,88-24.832,31 € (con ore) 10.838-16.257 € 4.000-4.613,76 € 8.240,35-12.360,53 €
Rischio principale peso del costo fisso magazzino sopravvalutato perdita dei requisiti provvista in prededuzione allargare il tavolo prededuzione nel piano

Le domande che si pongono tutti

Chi paga l’esperto e quando? Paga l’imprenditore: l’art. 25-ter, comma 11, mette il compenso a suo carico. Il pagamento avviene di regola al termine dell’incarico, dopo la liquidazione o dopo l’accordo sul compenso. Durante la procedura può essere disposto un acconto, ma solo dopo almeno 60 giorni dall’accettazione dell’incarico e per non più di un terzo del presumibile compenso finale (comma 13).

Cosa succede se non pago? Il provvedimento di liquidazione costituisce prova scritta idonea e titolo per l’esecuzione provvisoria (comma 11). In pratica l’esperto può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e procedere al recupero. Se nel frattempo si apre una procedura successiva, il suo credito è prededucibile (comma 12).

Che cosa significa prededuzione per me? Significa che, se dopo la composizione negoziata entri in un concordato minore, in una liquidazione controllata o in un concordato semplificato, il compenso dell’esperto va soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori concorsuali. Nel piano, quindi, va previsto come costo da coprire per primo.

Posso accordarmi con l’esperto sul compenso? Sì, ma l’accordo è nullo se interviene prima di 120 giorni dalla convocazione, salvo che le trattative si concludano prima. In mancanza di accordo, per l’impresa minore liquida il segretario generale della camera di commercio che ha nominato l’esperto (art. 25-quater, comma 7).

Se cambio esperto durante la procedura, cosa cambia? La durata dell’incarico, in caso di sostituzione, decorre comunque dall’accettazione del primo esperto (art. 17, comma 7). Come vada ripartito il compenso tra i due esperti non è regolato espressamente dal testo letto: è un punto da chiarire con il segretario generale.

Cosa succede se durante la procedura l’impresa perde i requisiti dell’impresa minore? I requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), si riferiscono ai tre esercizi antecedenti: la verifica si fa al momento dell’istanza, sulla base dei bilanci già chiusi. Il testo letto non disciplina in modo espresso il caso in cui, durante le trattative, si chiuda un nuovo esercizio oltre soglia. È un’ipotesi da gestire con il segretario generale e con l’esperto, perché incide su chi liquida il compenso.

Il compenso cambia se le trattative vengono prorogate? Non direttamente: gli scaglioni dipendono dall’attivo, non dalla durata. La proroga (fino a ulteriori 180 giorni, art. 17, comma 7) può però incidere sulla scelta della percentuale dentro la forbice, perché aumentano l’opera prestata e la complessità, e sulle ore di presenza con lavoratori e sindacati, che si pagano a 100 euro l’una.

Il compenso dell’esperto è l’unico costo della procedura? È il costo principale, ma non l’unico. Vanno considerate le spese necessarie e documentate che l’esperto può chiedere a rimborso (art. 25-ter, comma 10) e, per chi ha personale, le ore di presenza con lavoratori e sindacati. Se poi la trattativa sfocia in uno strumento successivo, come il concordato minore o la liquidazione controllata, a quel punto si aggiungono i costi propri di quella procedura, che sono diversi e vanno valutati a parte. Inoltre, se chiedi misure protettive o cautelari al tribunale, sostieni le spese del relativo procedimento. Un piano serio mette in fila tutte queste voci prima di depositare l’istanza, con il compenso dell’esperto in testa, perché è l’unico che la legge colloca in prededuzione già nel testo dell’art. 25-ter.

Posso contestare la liquidazione? Il Codice non indica in modo chiaro il rimedio contro il provvedimento di liquidazione; la questione è segnalata come aperta già per la commissione. Per l’impresa minore e il segretario generale vale lo stesso dubbio: conviene esporre le proprie osservazioni prima della liquidazione, documentando opera prestata, esito ed elementi che incidono sulla scelta della percentuale.

Le pronunce da conoscere, ordinate per profilo

Una premessa onesta: le pronunce pubblicate sul compenso dell’esperto sono poche, riguardano la composizione negoziata ordinaria e nessuna, nelle fonti consultate, applica l’art. 25-quater alle imprese sotto soglia. Le abbiamo lette nei massimari della composizione negoziata curati dalle camere di commercio (Pordenone-Udine, edizione novembre 2025; Pistoia-Prato, quinta edizione, maggio 2026) e in un commento di EC News. Per ciascuna indichiamo il principio, riformulato, e il motivo per cui conta per il tuo profilo.

Per il commerciante e per chi ha pochi creditori: come si determina e chi liquida.

  1. Tribunale di Milano, sentenza n. 9567 del 5 novembre 2024. Il compenso dell’esperto si calcola in percentuale sull’attivo, per scaglioni, tenendo conto di opera prestata, complessità, contributo nella negoziazione e sollecitudine; l’accordo tra le parti ha però rilievo primario, e solo se manca interviene la liquidazione da parte dell’organo che ha nominato l’esperto, con un provvedimento che è prova scritta ai sensi dell’art. 633 c.p.c. e titolo per l’esecuzione provvisoria ai sensi dell’art. 642 c.p.c. Rilevanza: per l’impresa minore l’organo che liquida è il segretario generale (art. 25-quater, comma 7), e il mancato pagamento espone a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Per l’artigiano e la piccola srl: il compenso dell’esperto come metro degli altri costi.

  1. Tribunale di Parma, 26 settembre 2023. Il compenso concordato con difensori o advisor dell’impresa per la composizione negoziata non può superare quello previsto per l’esperto; se lo supera va ridotto, perché il debitore ha il dovere di tutelare anche gli interessi dei creditori. Rilevanza: per l’impresa minore, dove l’esperto si colloca spesso tra 4.000 e 9.000 euro di compenso base, è un limite di congruità per tutti i costi di assistenza della procedura.

Per l’impresa agricola e per le trattative lunghe: la durata dell’incarico.

  1. Tribunale di Bologna, sentenza n. 26 del 30 gennaio 2024. L’incarico dell’esperto si proroga per legge fino a ulteriori 180 giorni se si presentano istanze ai sensi degli artt. 19 o 22, con una durata che non dipende da quella delle misure protettive; la proroga volontaria richiede invece il consenso delle parti con cui la trattativa è ancora aperta, esclusi i creditori che hanno già raggiunto un accordo o hanno espresso un dissenso definitivo. Rilevanza: una procedura più lunga aumenta l’opera prestata, che pesa sulla scelta della percentuale dentro la forbice, e rende più probabile la richiesta di acconto.

Per chi ha molti creditori e per chi passa a una procedura successiva: la prededuzione.

  1. Tribunale di Milano, 28 marzo 2024. Durante la composizione negoziata non possono maturare crediti prededucibili, perché non si tratta di una procedura concorsuale ai fini dell’art. 6 CCII, ma di un percorso di regolazione della crisi di natura essenzialmente privatistica. Rilevanza: i costi delle trattative non entrano automaticamente in prededuzione nella procedura successiva.

  2. Tribunale di Milano, decreto del 9 ottobre 2025. Conferma che nella composizione negoziata, in linea di principio, non maturano crediti prededucibili, salvo quelli che la legge qualifica espressamente come tali, come il compenso dell’esperto, in forza di disposizioni eccezionali che non si applicano per analogia. Rilevanza: è la lettura giurisprudenziale dell’art. 25-ter, comma 12; nel concordato minore o nella liquidazione controllata il compenso dell’esperto va pagato con precedenza, e va previsto nel piano.

Per i casi misti: prima di sostenere il costo, verifica l’accesso.

  1. Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 31856/2025. Il giudice investito della domanda di fallimento deve verificare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive depositata in pendenza di un concordato preventivo; il concordato resta pendente, anche se rinunciato, fino alla dichiarazione di improcedibilità (ricorso rigettato, secondo il commento di EC News del 27 gennaio 2026). Rilevanza: un’istanza inammissibile espone l’impresa al costo dell’esperto senza la protezione che cercava.

Per tutti i profili: la norma resta la fonte principale.

Nessuna di queste decisioni scioglie i due dubbi più pratici dell’impresa minore: l’ordine dei calcoli tra minimo, maggiorazioni e raddoppio, e il rimedio contro la liquidazione, che la dottrina ha segnalato come incerto già per la commissione (Eutekne, 18 dicembre 2025). Il riferimento resta il testo vigente dell’art. 25-ter e dell’art. 25-quater, comma 7. Quando saranno pubblicate decisioni sulle liquidazioni del segretario generale, saranno queste a dare risposte definitive.

Il lavoro dello Studio Monardo, profilo per profilo

Ecco cosa facciamo concretamente quando un’impresa minore valuta la composizione negoziata e vuole capire quanto costerà l’esperto.

  1. Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore: controlliamo attivo, ricavi e debiti in ciascuno dei tre esercizi, per stabilire se l’istanza va al segretario generale (art. 25-quater) o segue le regole ordinarie.
  2. Ricostruiamo la base di calcolo: per le srl partiamo dai bilanci depositati; per artigiani e imprese agricole senza bilancio redigiamo con il commercialista la situazione patrimoniale, voce per voce.
  3. Calcoliamo in anticipo la forbice del compenso: applichiamo gli scaglioni, le maggiorazioni, le riduzioni e il minimo, mostrando le diverse letture possibili dell’ordine dei calcoli.
  4. Censiamo creditori e parti interessate: per chi ha pochi creditori verifichiamo la riduzione del 40%; per chi ne ha molti separiamo dipendenti e sindacati, che non si contano per le maggiorazioni.
  5. Prepariamo l’istanza e i documenti dell’art. 17, comma 3, nelle lettere richieste dall’art. 25-quater, comma 2, con le attestazioni sugli artt. 74 e, per le imprese agricole, 57.
  6. Affianchiamo l’imprenditore nelle trattative con banche, fornitori e lavoratori, documentando gli incontri.
  7. Inseriamo il compenso dell’esperto nel piano: lo prevediamo come costo prededucibile in un eventuale concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato.
  8. Esaminiamo la proposta di liquidazione: verifichiamo che le percentuali scelte siano coerenti con l’opera prestata e che le maggiorazioni siano corrette.
  9. Valutiamo le strade del comma 4 dell’art. 25-quater quando la trattativa non porta a un accordo, confrontandone i costi.
  10. Gestiamo le misure protettive e cautelari quando servono, anche verso la singola banca garantita.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per gli imprenditori, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno i passaggi della composizione negoziata, dalla convocazione alla relazione finale, e sapere quali attività vengono poi considerate nella liquidazione del compenso. Per l’impresa minore conta altrettanto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC, perché concordato minore e liquidazione controllata sono le strade che si aprono quando la trattativa non basta.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono l’attivo e i bilanci, gli avvocati costruiscono la strategia e conducono il confronto con i creditori. E c’è continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, Cassazione compresa, con lo stesso difensore e la stessa linea.

Prima il tuo profilo, poi i tuoi numeri

Il primo passo è capire in quale profilo rientra la tua impresa; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te. Il compenso dell’esperto, nella composizione negoziata dell’impresa minore, non è un costo misterioso: lo fissano l’art. 25-ter e l’art. 25-quater, comma 7, con scaglioni, minimo, maggiorazioni, riduzioni e un liquidatore preciso, il segretario generale della camera di commercio. Ma gli stessi parametri danno risultati molto diversi all’artigiano e alla piccola srl, all’impresa agricola e a quella con molti creditori.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce la composizione negoziata dalla parte di chi conduce le trattative. In più, la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC gli consente di seguire l’impresa minore anche nelle procedure che possono seguire, dove il compenso dell’esperto entra in prededuzione.

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