Hai firmato il mutuo in due. Magari con tuo marito o tua moglie, magari con il compagno con cui convivi, magari con un fratello, un genitore o un figlio che ti ha aiutato a ottenere il finanziamento. Oggi le rate non tornano più, oppure tornano solo per uno dei due, e ti stai chiedendo se esiste un modo per sistemare tutto insieme, senza perdere la casa e senza che uno dei due resti esposto da solo davanti alla banca.
La risposta breve è sì, in molti casi il mutuo cointestato si può gestire con una procedura familiare di sovraindebitamento, cioè con un’unica domanda presentata dai membri della stessa famiglia ai sensi dell’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Ma la risposta breve non basta, perché tra “si può” e “ce la fai” c’è una sequenza precisa di passaggi, e ognuno ha un termine, un documento e un rischio.
Per questo questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per arrivare davanti al giudice con il mutuo della prima casa ancora in piedi e con entrambi gli intestatari protetti, oppure per sapere con esattezza che cosa succede se in procedura entra uno solo di voi. Ti diremo da dove partire, cosa fare in ogni fase, cosa può andare storto e come rimediare.
Perché a scriverlo è lo Studio Monardo? Perché la procedura familiare è uno strumento del sovraindebitamento e passa obbligatoriamente da un Organismo di Composizione della Crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il percorso che il tuo piano dovrà attraversare. E poiché il cuore del problema è un contratto di mutuo, con le sue clausole di decadenza e risoluzione, entra in gioco anche il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che legge il contratto prima ancora di scrivere il piano.
📩 Il tempo che passa tra una rata saltata e la lettera di decadenza è il tempo in cui hai più margine: scrivici adesso, i riferimenti per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa pagina.
La diagnosi della tua situazione
Il primo passo è capire da quale mossa partire. Non tutti arrivano a questo articolo nello stesso punto: c’è chi ha ancora le rate in regola ma vede che fra tre mesi non ce la farà, c’è chi ha già due o tre rate arretrate, c’è chi ha ricevuto la raccomandata con cui la banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine, e c’è chi ha già il pignoramento sulla casa. Le mosse sono le stesse, ma l’ordine e l’urgenza cambiano.
Rispondi con onestà a queste quattro domande. Prendi carta e penna, o apri un foglio sul telefono, e annota la risposta accanto al numero.
Domanda 1: alla data di oggi, le rate del mutuo sono pagate tutte?
Questa è la domanda che decide quasi tutto. L’art. 67, comma 5, CCII consente al piano del consumatore di prevedere che le rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale vengano pagate alle scadenze originarie, ma solo se alla data della domanda il debitore ha adempiuto le proprie obbligazioni, oppure se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. Se sei in regola, hai la strada più lineare. Se non lo sei, devi pianificare il pagamento dell’arretrato, o almeno la richiesta di autorizzazione a pagarlo.
Domanda 2: chi siete, esattamente, tu e l’altro intestatario?
Coniugi, uniti civilmente, conviventi di fatto, parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo. È la cerchia che l’art. 66, comma 2, CCII considera “famiglia” ai fini della domanda unica. Se l’altro intestatario è un amico, un socio, un ex convivente con cui non vivi più e con cui i debiti non hanno un’origine comune, la procedura familiare non è disponibile e dovrai ragionare su due procedure separate o su una procedura individuale.
Domanda 3: vivete insieme oppure i vostri debiti hanno un’origine comune?
L’art. 66, comma 1, CCII richiede, in alternativa, la convivenza oppure l’origine comune del sovraindebitamento. Un mutuo cointestato per comprare la casa in cui vivete insieme soddisfa di solito entrambe le condizioni. Ma se vi siete separati e uno dei due vive altrove, l’origine comune del debito (il mutuo firmato insieme) può bastare: è un punto da documentare con cura.
Domanda 4: entrambi siete sovraindebitati, o lo è solo uno di voi?
Può capitare che uno dei due abbia accumulato finanziamenti, carte revolving, cessioni del quinto, e l’altro abbia solo il mutuo e uno stipendio stabile. In quel caso la domanda è se convenga davvero portare in procedura anche chi è in equilibrio, o se sia meglio che entri solo chi è in crisi, sapendo che la banca resterà libera di chiedere all’altro l’intero importo della rata, perché nel mutuo cointestato l’obbligazione è di regola solidale.
Prima di procedere, assicurati di avere anche una quinta informazione, che non è una domanda ma un dato: la data dell’ultima comunicazione ricevuta dalla banca. Se hai in mano una lettera di decadenza o di risoluzione, la mossa 2 diventa urgente, anche se le altre risposte ti indirizzerebbero altrove.
La tabella di orientamento
| Se la tua situazione è questa | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Rate in regola, ma il bilancio familiare non regge più i prestiti diversi dal mutuo | Mossa 1, poi Mossa 3 | Sei nella condizione ideale per usare l’art. 67 c.5: prima fotografa il contratto, poi decidi chi entra in procedura |
| Una o due rate arretrate, nessuna lettera della banca | Mossa 2 | Devi evitare che l’arretrato diventi decadenza o risoluzione e preparare la richiesta di autorizzazione a pagare lo scaduto |
| Lettera di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione già ricevuta | Mossa 2, con urgenza, poi Mossa 7 | La banca può passare al decreto ingiuntivo o al precetto: servono contestazione del contratto e, appena possibile, misure protettive |
| Solo uno dei due intestatari è sovraindebitato | Mossa 3, poi Mossa 5 | Devi decidere se entrare in due o in uno, e proteggere chi resta fuori |
| Vi state separando e uno vuole tenere la casa | Mossa 6 | Accollo, rinegoziazione o surroga possono cambiare chi resta obbligato prima di qualunque piano |
| Pignoramento immobiliare già notificato | Mossa 7, poi Mossa 2 | Ti servono subito la domanda e la richiesta di sospensione delle esecuzioni |
| Piano già omologato, ma una rata del mutuo rischia di saltare | Mossa 8 | L’esecuzione del piano ha regole proprie e il rischio è la revoca dell’omologazione |
| Uno dei due intestatari è un imprenditore o un professionista | Mossa 3 | La procedura familiare resta possibile, ma non con il piano del consumatore per tutti: l’art. 66 c.1 salva comunque l’art. 67 c.5 |
Non passare oltre finché non hai collocato la tua situazione in una riga di questa tabella. Se ti riconosci in due righe, parti da quella con il numero di mossa più basso, salvo che una delle due indichi un’urgenza (lettera di decadenza o pignoramento): in quel caso l’urgenza vince.
Mossa 1 — Fotografa il mutuo e la posizione di ciascun intestatario
Obiettivo della mossa: sapere, con documenti alla mano, chi è obbligato verso la banca, per quanto, con quali garanzie e in base a quali clausole la banca può chiedere tutto e subito. Senza questa fotografia ogni decisione successiva è una scommessa.
Quando va fatta
Subito, anche se le rate sono ancora in regola. Anzi: soprattutto se sono in regola, perché è il momento in cui la banca risponde volentieri alle richieste di documenti e tu hai il tempo di leggerli. Se hai già una rata arretrata, la mossa 1 va fatta in parallelo con la mossa 2, nella stessa settimana.
Come si esegue
Il primo passo è recuperare il contratto di mutuo completo, cioè l’atto notarile con il capitolato allegato (spesso chiamato “capitolato delle condizioni generali”). Se non lo trovi, chiedilo al notaio che ha stipulato o alla banca. Il contratto ti dice cose che il piano di ammortamento non dice.
Poi richiedi alla banca, per iscritto, il piano di ammortamento aggiornato e il conteggio del debito residuo con indicazione di capitale, interessi, eventuali rate scadute e interessi di mora. Hai diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni ai sensi dell’art. 119 del Testo unico bancario: usa una PEC o una raccomandata, così hai la data certa.
Ora leggi il contratto cercando cinque elementi, e annotali su un foglio:
- Chi sono le parti mutuatarie. Siete entrambi “parte mutuataria” oppure uno è mutuatario e l’altro è “terzo datore di ipoteca” o “fideiussore”? Cambia tutto. Il mutuatario risponde del debito; il terzo datore di ipoteca risponde solo con il bene ipotecato; il fideiussore risponde con tutto il patrimonio, ma con regole proprie.
- La clausola di solidarietà. Quasi tutti i contratti di mutuo cointestato prevedono che i mutuatari siano obbligati in solido e indivisibilmente. Anche dove il contratto tace, l’art. 1294 del codice civile presume la solidarietà tra condebitori, salvo che dalla legge o dal titolo risulti diversamente.
- La natura del mutuo. È un mutuo fondiario (disciplinato dagli artt. 38 e seguenti TUB) o un mutuo ipotecario ordinario? Il fondiario ha una regola speciale sulla risoluzione per ritardato pagamento, quella dell’art. 40 TUB.
- Le clausole di decadenza e risoluzione. Cerca le parole “decadenza dal beneficio del termine”, “risoluzione”, “clausola risolutiva espressa”, “facoltà della banca di esigere l’immediato rimborso”. Annota quante rate di ritardo fanno scattare ciascuna.
- L’immobile ipotecato. È l’abitazione principale di entrambi? Di uno solo? È intestato a tutti e due o a uno solo? L’art. 67 c.5 riguarda il mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale: se la casa ipotecata non è più la tua abitazione principale, perché ti sei trasferito, la clausola potrebbe non esserti utile.
Fatto questo, fai la stessa fotografia per gli altri debiti di ciascuno dei due intestatari, separatamente: chi ha firmato quale prestito, chi ha la cessione del quinto, chi ha carte revolving. Ti servirà per la mossa 3, perché nella procedura familiare le masse attive e passive restano distinte: lo dice l’art. 66, comma 3, CCII.
La base giuridica
La solidarietà passiva è disciplinata dagli artt. 1292 e seguenti del codice civile: quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento di uno libera gli altri. L’art. 1294 c.c. presume la solidarietà tra condebitori. Nei rapporti interni, l’obbligazione si divide tra i condebitori in parti che si presumono uguali (art. 1298 c.c.), e chi ha pagato l’intero può ripetere dagli altri la loro quota (art. 1299 c.c.).
Tradotto: la banca, verso l’esterno, può chiedere tutta la rata a uno solo di voi. Tra di voi, invece, chi ha pagato più della sua parte ha diritto di farsi restituire la differenza.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la banca che non risponde o risponde con un semplice estratto del saldo. Rinnova la richiesta citando espressamente l’art. 119 TUB e indicando i documenti che vuoi. Se dopo trenta giorni non hai nulla, puoi valutare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, ma non fermare il piano per questo: per la domanda di sovraindebitamento l’OCC può lavorare anche con i dati che hai, purché tu dichiari che sono provvisori e li integri appena arrivano.
Altro imprevisto: scopri che l’altro intestatario non è mutuatario ma fideiussore, o terzo datore di ipoteca. Non è un problema, ma cambia la strategia della mossa 5, perché il fideiussore ha difese diverse e un regresso diverso.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva verifica che:
- hai in mano il contratto completo e il conteggio aggiornato del debito residuo, con distinzione tra rate a scadere e rate scadute;
- sai indicare, per ciascuno dei due intestatari, la qualifica (mutuatario, fideiussore, terzo datore) e l’elenco degli altri debiti personali;
- hai individuato, nel contratto, dopo quante rate non pagate o pagate in ritardo la banca può dichiarare la decadenza o la risoluzione.
Mossa 2 — Ferma l’arretrato prima che diventi decadenza dal beneficio del termine
Obiettivo della mossa: impedire che le rate arretrate trasformino il mutuo da debito rateale a debito esigibile per intero, perché da quel momento la clausola dell’art. 67 c.5 diventa molto più difficile da usare e la banca può agire subito, anche contro l’intestatario che non entra in procedura.
Quando va fatta
Dal primo giorno di ritardo. Il ritardo di una rata non fa cadere il mutuo, ma ogni rata che si somma riduce il tuo margine. Se hai già ricevuto la lettera di decadenza o di risoluzione, la mossa va fatta entro pochi giorni dalla ricezione, perché il passo successivo della banca è di regola la richiesta di decreto ingiuntivo o, se il contratto notarile è titolo esecutivo, la notifica del precetto.
Come si esegue
Il primo passo è distinguere i due istituti che la banca può usare, perché funzionano in modo diverso.
La decadenza dal beneficio del termine è prevista dall’art. 1186 c.c.: il creditore può esigere immediatamente la prestazione, anche se il termine era stabilito a favore del debitore, quando il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date, o non ha dato le garanzie promesse. Il contratto può ampliare i casi di decadenza, ad esempio collegandola al mancato pagamento di un certo numero di rate.
La risoluzione del contratto è invece lo scioglimento del mutuo per inadempimento. Per il mutuo fondiario, l’art. 40, comma 2, TUB stabilisce che la banca può invocare come causa di risoluzione il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, considerando ritardato il pagamento effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Ora agisci in quattro passaggi.
- Calcola l’arretrato esatto: rate scadute, interessi di mora maturati, spese. Usa il conteggio della mossa 1. Questo è il numero che servirà al giudice se chiederai l’autorizzazione a pagare lo scaduto ai sensi dell’art. 67 c.5.
- Verifica se la banca ha accettato in passato pagamenti tardivi senza contestarli. Se per mesi la banca ha incassato rate in ritardo senza dire nulla, una decadenza improvvisa può essere contestata come contraria a buona fede. Conserva gli estratti conto che mostrano le date effettive di addebito.
- Scrivi alla banca, prima che lo faccia lei, una comunicazione in cui spieghi la difficoltà temporanea, indichi che stai predisponendo con un OCC una procedura di composizione della crisi che prevede il mantenimento del mutuo prima casa e proponi un piano di rientro dell’arretrato. Non ammettere in quella lettera l’insolvenza: descrivi la situazione come una difficoltà di liquidità.
- Valuta con il tuo coobbligato chi paga cosa nei prossimi tre mesi. Se uno dei due ha uno stipendio che regge la rata, può essere la scelta più razionale che sia lui a sostenere temporaneamente l’intera rata, documentando i pagamenti per il futuro regresso.
La base giuridica
Oltre agli artt. 1186 c.c. e 40 TUB, conta il dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.). Il Tribunale di Brindisi, in una decisione del luglio 2025 commentata su dirittobancario.it, ha ritenuto non applicabile la decadenza dell’art. 1186 c.c. a un mutuo fondiario soggetto al regime speciale del TUB, ha precisato che una momentanea difficoltà non equivale a insolvenza se il debitore può pagare in un tempo ragionevole, e ha considerato abusivo, per contrasto con la buona fede oggettiva, il ricorso alla decadenza da parte di una banca che aveva di fatto tollerato i ritardi, ammettendo l’eccezione di dolo generale contro il precetto.
È una pronuncia di merito, non vincola altri giudici, ma ti indica quali fatti devi raccogliere: la storia dei pagamenti, la tolleranza della banca, la natura temporanea della difficoltà.
C’è poi un aspetto che riguarda in modo specifico il mutuo cointestato. La decadenza dal beneficio del termine dell’art. 1186 c.c. è legata alla condizione personale del debitore divenuto insolvente: se la banca la dichiara verso uno solo dei due intestatari, devi verificare nel contratto se è prevista l’estensione automatica agli altri coobbligati. La risoluzione del contratto, invece, colpisce il rapporto nel suo complesso e quindi tutti i mutuatari. Questa differenza va letta clausola per clausola: è uno dei punti in cui serve il legale.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la banca che non risponde alla tua proposta e notifica direttamente la decadenza. A quel punto non hai perso la possibilità di usare l’art. 67 c.5: la norma consente al giudice di autorizzare il pagamento del debito scaduto per capitale e interessi alla data della domanda. Ma la strada è più stretta, perché dovrai dimostrare di avere le risorse per coprire l’arretrato e le rate future, e la banca potrà sostenere che il mutuo non è più “a scadere”, essendo stato dichiarato esigibile. Su questo punto le prassi dei tribunali non sono uniformi: il legale dovrà costruire la domanda in modo che l’autorizzazione riguardi l’arretrato e la ripresa del piano di ammortamento originario.
Se ti arriva un decreto ingiuntivo, hai 40 giorni dalla notifica per fare opposizione, e questo termine è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Se ti arriva un precetto fondato sul contratto notarile, il termine per pagare è di almeno 10 giorni, trascorsi i quali la banca può pignorare.
Check di completamento
- Conosci l’importo esatto dell’arretrato e la data di ciascuna rata non pagata.
- Hai inviato alla banca una comunicazione scritta con data certa.
- Hai raccolto gli estratti conto che mostrano la storia dei pagamenti, compresi eventuali ritardi tollerati.
Mossa 3 — Decidi se entrare in procedura in due o da solo
Obiettivo della mossa: scegliere consapevolmente tra la domanda unica familiare (art. 66 CCII) e la procedura individuale di uno solo degli intestatari, sapendo cosa guadagni e cosa rischi in ciascuna delle due strade. È la decisione strategica centrale del piano.
Quando va fatta
Dopo la mossa 1 e, se hai arretrati, dopo aver avviato la mossa 2. In concreto, prima di conferire l’incarico all’OCC, perché l’Organismo deve sapere fin dall’inizio se lavora su una domanda unica o su una domanda individuale.
Come si esegue
Il primo passo è leggere con attenzione cosa dice l’art. 66 CCII, perché è breve e ogni comma conta.
- Comma 1: i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Se uno dei debitori non è un consumatore, le norme sul piano del consumatore non si applicano, fatta eccezione per l’art. 67, comma 5: la clausola sul mutuo prima casa sopravvive anche nella procedura familiare “mista”.
- Comma 2: sono membri della stessa famiglia il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, la parte di un’unione civile e i conviventi di fatto della legge 76/2016.
- Comma 3: le masse attive e passive rimangono distinte.
- Comma 4: se sono presentate più richieste da parte di membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti necessari per coordinarle; la competenza appartiene al giudice adito per primo.
- Comma 5: il compenso dell’OCC viene ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale.
Ora metti a confronto le due strade con il tuo coobbligato. Fatelo seduti allo stesso tavolo, con i numeri della mossa 1.
Strada A: domanda unica familiare. Entrate entrambi. Il mutuo cointestato compare nel passivo di entrambi, perché entrambi ne siete debitori solidali, ma la procedura è una sola, con un solo OCC, una sola relazione, un solo giudice, e costi di procedura ripartiti. Il vantaggio principale per il mutuo è che la clausola dell’art. 67 c.5 copre entrambi gli intestatari e le misure protettive (art. 70 c.4) possono proteggere il patrimonio di entrambi. Lo svantaggio è che chi era in equilibrio entra comunque in una procedura pubblica, con gli obblighi di trasparenza e i vincoli di amministrazione che ne derivano.
Strada B: procedura individuale di uno solo. Entra solo chi è sovraindebitato. Il mutuo cointestato compare nel suo passivo per l’intero, perché verso la banca ne risponde per l’intero. L’altro intestatario resta fuori: non è protetto dalle misure protettive, non beneficia dell’eventuale riduzione del debito, e la banca conserva intatto il diritto di chiedergli l’intera rata, e in caso di decadenza o risoluzione l’intero debito. Il vantaggio è che chi non è in crisi non si espone a una procedura; lo svantaggio è che diventa, di fatto, il bersaglio naturale della banca.
Il primo passo pratico, quindi, è rispondere a questa domanda: chi resta fuori è in grado di sostenere da solo l’intera rata, per tutta la durata del piano, se la banca glielo chiede? Se la risposta è no, la strada A è quasi sempre preferibile.
La base giuridica
Oltre all’art. 66 CCII, conta l’interpretazione dei tribunali sul tipo di procedura che si può chiedere in forma familiare. Il commento all’art. 66 pubblicato su Brocardi riporta un contrasto di merito: secondo il Tribunale di Lucca (27 febbraio 2024) la domanda congiunta è ammessa solo per le procedure negoziali, non per la liquidazione; secondo il Tribunale di Pesaro (12 febbraio 2024) e il Tribunale di Verona (6 ottobre 2022) è possibile anche per la liquidazione controllata; secondo il Tribunale di Bari (6 dicembre 2023) la domanda congiunta è ammissibile solo se i familiari chiedono la stessa procedura. Il correttivo del 2024 ha poi inserito nel comma 1 un riferimento espresso alla liquidazione, segno che il legislatore ha preso posizione sul punto, ma per il mutuo cointestato che vuoi salvare la strada naturale resta il piano del consumatore.
La giurisprudenza recente mostra come i tribunali applichino in concreto i due requisiti alternativi. Il Tribunale di Cosenza, Sezione I, nella procedura 118-1/2025 definita a gennaio 2026, ha trattato come procedura familiare il piano di due coniugi, chiarendo che convivenza e origine comune sono condizioni alternative e che, per effetto della separazione delle masse, ciascun coniuge soddisfa i propri debiti con il proprio patrimonio. Il Tribunale di Como, con decreto del 6 febbraio 2026 (R.G. 191-1/2025), ha ammesso la domanda di tre familiari conviventi con sovraindebitamento di origine comune e li ha autorizzati a continuare a pagare il mutuo prima casa alle scadenze contrattuali.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il disaccordo: uno dei due vuole entrare, l’altro no. Non puoi obbligare il tuo coobbligato a firmare una domanda unica. In questo caso procedi con la strada B, ma informa l’OCC che esiste un coobbligato solidale fuori procedura: la relazione dovrà tenerne conto e il piano dovrà essere scritto in modo da non creare effetti paradossali, ad esempio un mutuo pagato regolarmente da chi è in procedura e contemporaneamente richiesto per intero a chi ne è fuori.
Secondo imprevisto: l’altro intestatario è un professionista o un imprenditore. La procedura familiare resta possibile, ma per lui lo strumento non sarà il piano del consumatore. L’art. 66 c.1 salva comunque l’applicazione dell’art. 67 c.5, e per il concordato minore l’art. 75, comma 2-bis, CCII prevede una regola analoga per il mutuo sull’abitazione principale del debitore persona fisica, con l’attestazione dell’OCC che il credito sarebbe integralmente soddisfatto liquidando il bene a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori.
Check di completamento
- Avete deciso, per iscritto e con la firma di entrambi, se presentare domanda unica o individuale.
- Se la domanda è unica, avete documentato la convivenza (certificato di residenza o stato di famiglia) o l’origine comune dei debiti (il contratto di mutuo cointestato e gli altri finanziamenti comuni).
- Se la domanda è individuale, chi resta fuori ha verificato di poter sostenere l’intera rata e conosce i rischi descritti nella mossa 5.
Mossa 4 — Costruisci il piano con la clausola del mutuo prima casa
Obiettivo della mossa: scrivere una proposta di piano del consumatore che tenga fuori dalla falcidia il mutuo sull’abitazione principale, prevedendone il pagamento alle scadenze originarie ai sensi dell’art. 67, comma 5, CCII, e che regga la verifica di fattibilità del giudice. È la mossa in cui si decide se la casa resta.
Quando va fatta
Dopo la mossa 3 e insieme all’OCC, nelle settimane successive al conferimento dell’incarico. In concreto, il lavoro sul piano richiede di solito più incontri con il gestore della crisi, perché i numeri vanno controllati, le entrate documentate, le spese di mantenimento quantificate. Non c’è un termine di legge per presentare la domanda, ma c’è un termine di fatto: quello in cui la banca, se ci sono arretrati, passa alla decadenza o all’esecuzione.
Come si esegue
Il primo passo è capire cosa permette davvero l’art. 67 CCII, comma per comma, in relazione al tuo mutuo.
- Comma 1: il piano ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti.
- Comma 4: i crediti con ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC; il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione, con interessi legali.
- Comma 5: il piano può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.
Hai quindi due modi di trattare il mutuo, e devi sceglierne uno.
Modo 1, il mutuo “fuori dal piano” (comma 5). Le rate future del mutuo continuano a essere pagate esattamente come prevede il piano di ammortamento. La banca non subisce riduzioni, non vota, non perde nulla. In cambio, tu salvi la casa e destini al piano, per gli altri creditori, solo quello che resta del reddito familiare dopo la rata del mutuo e le spese di mantenimento. È la scelta tipica quando la rata è sostenibile e il problema sono gli altri debiti.
Modo 2, il mutuo “dentro il piano” (comma 4). Il credito ipotecario viene ristrutturato: ridotto, se il valore di realizzo della casa è inferiore al debito, oppure dilazionato con una moratoria fino a due anni. È la scelta quando la rata, così com’è, non è più sostenibile. Attenzione al punto chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza della Sezione I n. 11676 del 29 aprile 2026, come riportata da ItaliaOggi: la moratoria non riduce il credito ipotecario ma ne sospende il pagamento, gli interessi continuano a maturare nel biennio e il rimborso, anche rateale, deve cominciare alla scadenza della moratoria.
Ora costruisci il piano in cinque passaggi.
- Calcola il reddito netto familiare di ciascuno dei due intestatari, con le buste paga, le certificazioni uniche e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art. 67 c.2 lett. d ed e).
- Quantifica le spese di mantenimento della famiglia. La legge offre un parametro per valutare il merito creditizio: l’art. 68 c.3 CCII considera idonea una quantificazione del reddito necessario a un dignitoso tenore di vita non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Per il 2026 l’assegno sociale provvisorio è di 546,24 euro al mese, 7.101,12 euro l’anno su tredici mensilità.
- Sottrai la rata del mutuo. Se scegli il modo 1, la rata è un costo fisso del piano, come l’affitto per chi non ha casa.
- Destina il residuo agli altri creditori, con una percentuale e una durata coerenti. I creditori privilegiati vanno soddisfatti in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria; i chirografari possono essere falcidiati.
- Prepara la tabella di confronto con la liquidazione controllata, perché il giudice, se un creditore contesta la convenienza, omologa solo se il credito dell’opponente è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70 c.7 CCII). Nella liquidazione la casa verrebbe venduta e il ricavato andrebbe prima di tutto alla banca ipotecaria: spesso, per i chirografari, resta poco o nulla, e questo rende conveniente il piano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta il piano partendo dalla clausola del mutuo prima casa: prima si mette in sicurezza la rata, poi si costruisce la proposta per gli altri creditori.
La base giuridica
La base è l’art. 67 CCII, letto insieme all’art. 66 per la procedura familiare. Nel mutuo cointestato c’è un punto in più: se entrate entrambi in procedura, la rata del mutuo è un costo comune e va ripartita nel piano tra i due redditi. Siccome le masse restano distinte (art. 66 c.3), il piano deve dire con chiarezza quale parte della rata è sostenuta con il reddito di ciascuno, anche se verso la banca entrambi restate obbligati per l’intero.
Le decisioni dei tribunali mostrano che questa impostazione funziona. Il già citato decreto del Tribunale di Como del 6 febbraio 2026 ha autorizzato i debitori a continuare a pagare il mutuo per l’abitazione principale alle scadenze contrattuali, escludendolo dalla falcidia, mentre i chirografari ricevevano poco più di un terzo in cinque anni. Il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 9/2026 pubblicata il 29 gennaio 2026, ha omologato il piano di un consumatore il cui mutuo sulla casa familiare era stato firmato con la moglie come coobbligata in solido, rilevando che l’alternativa liquidatoria avrebbe colpito solo la casa a vantaggio del solo creditore ipotecario.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che i numeri non tornino: anche togliendo tutti gli altri debiti, la rata del mutuo resta troppo alta rispetto al reddito. In questo caso il modo 1 non è fattibile e devi passare al modo 2 (moratoria o riduzione), oppure alla mossa 6 (rinegoziazione o surroga per abbassare la rata prima di depositare). Non depositare un piano che sai di non poter eseguire: l’inadempimento degli obblighi del piano porta alla revoca dell’omologazione (art. 72 c.2 CCII).
Secondo imprevisto: la casa ipotecata non è l’abitazione principale di entrambi, perché uno dei due si è trasferito. Il comma 5 parla di abitazione principale: verifica con il legale se la condizione deve sussistere per il debitore che chiede il beneficio e documenta la residenza di ciascuno.
Check di completamento
- Hai scelto tra modo 1 (mutuo fuori dal piano) e modo 2 (mutuo ristrutturato), con i conti che lo giustificano.
- La proposta indica quanto ciascuno dei due intestatari destina alla rata e agli altri creditori.
- L’OCC ha visto e condiviso il confronto con l’alternativa liquidatoria.
Mossa 5 — Proteggi il coobbligato che resta fuori
Obiettivo della mossa: evitare che l’intestatario che non entra in procedura venga travolto dalla banca, che conserva verso di lui tutti i suoi diritti. È la mossa che quasi tutti dimenticano, e che decide se la soluzione regge nel tempo.
Quando va fatta
Prima del deposito della domanda individuale, e poi per tutta la durata del piano. Se avete scelto la domanda unica familiare, questa mossa riguarda solo eventuali terzi: fideiussori, genitori che hanno prestato garanzia, ex coniugi rimasti nel contratto.
Come si esegue
Il primo passo è accettare un principio scomodo: la procedura di uno non libera l’altro. Il codice della crisi lo dice espressamente in due punti. Per il concordato minore, l’art. 79, comma 5, CCII stabilisce che il concordato non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Per l’esdebitazione, l’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Per il piano del consumatore il codice non ha una norma identica, ma la regola si ricava dai principi della solidarietà passiva: la riduzione o la dilazione ottenuta da un debitore in procedura non si estende automaticamente al coobbligato che ne è fuori.
Questo significa, in pratica, tre cose.
- Se il mutuo è tenuto fuori dal piano (modo 1) e le rate vengono pagate regolarmente, la banca è soddisfatta e non ha motivo di agire contro chi è fuori. È lo scenario più tranquillo.
- Se il mutuo è ristrutturato nel piano (modo 2), con riduzione o moratoria, la banca può chiedere al coobbligato fuori procedura la differenza tra quanto riceve dal piano e quanto le spetta in base al contratto, o le rate sospese durante la moratoria.
- Se il piano fallisce e viene revocato, la banca torna ad agire su tutti e due, e il coobbligato fuori procedura è il primo esposto.
Ora proteggi chi resta fuori con questi passaggi.
- Fate un accordo scritto interno tra i due intestatari, che stabilisca chi paga la rata, in che proporzione e come si regola il rimborso tra voi. Non vincola la banca, ma regola il regresso dell’art. 1299 c.c. e previene liti future, soprattutto in caso di separazione.
- Valutate se chi resta fuori debba pagare lui la rata durante il piano, con il contributo dell’altro versato su un conto dedicato. In questo modo la banca vede un pagamento regolare e il coobbligato fuori procedura controlla il flusso.
- Prevedete nel piano una clausola sul regresso. Se il coobbligato fuori procedura paga per intero rate che, nei rapporti interni, spettavano anche all’altro, matura un credito di regresso. Il legale dovrà valutare come trattarlo nel piano, perché è un credito che nasce in parte dopo la domanda.
- Se il coobbligato fuori procedura è a sua volta in difficoltà, rivedi la mossa 3. Spesso la soluzione corretta è la domanda unica familiare, che protegge entrambi.
La base giuridica
Oltre agli artt. 79 c.5 e 278 c.6 CCII e agli artt. 1292-1299 c.c., conta un dato sulle misure protettive: l’art. 70, comma 4, CCII consente al giudice di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore. Il patrimonio protetto è quello del debitore in procedura, non quello del coobbligato che ne è fuori.
Il Tribunale di Napoli, Sezione VII, con la sentenza n. 668/2025 del 30 aprile 2025, commentata su diritto.it, ha ammesso al piano del consumatore un garante familiare di un debitore principale fallito e ha condiviso la ripartizione pro quota della garanzia solidale tra tre garanti, in coerenza con l’art. 1949 c.c. È un’indicazione utile: nel piano puoi ragionare sulla quota interna di ciascun coobbligato, purché tu sappia che verso il creditore la solidarietà resta.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la banca che, saputo del deposito, scrive al coobbligato fuori procedura chiedendogli l’intero debito. Se il mutuo è stato tenuto fuori dal piano e le rate sono regolari, la banca non ha titolo per chiedere più della rata corrente, salvo che il contratto preveda la decadenza per il solo fatto della domanda di una procedura concorsuale: verifica questa clausola nella mossa 1 e fai valutare dal legale se è opponibile.
Se invece la banca ha già dichiarato la decadenza, il coobbligato fuori procedura riceverà decreto ingiuntivo o precetto. Le sue difese sono quelle ordinarie: contestare la legittimità della decadenza, l’importo, gli interessi. Per lui i termini sono quelli del processo civile, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto dove si applica.
Check di completamento
- Esiste un accordo scritto interno tra gli intestatari su chi paga la rata e su come si regola il regresso.
- Chi resta fuori sa che la banca può chiedergli l’intera rata e ha un piano B se succede.
- Il piano depositato tiene conto dell’esistenza del coobbligato solidale.
Mossa 6 — Valuta accollo, rinegoziazione o surroga prima del deposito
Obiettivo della mossa: verificare se è possibile cambiare le condizioni del mutuo, o chi ne è obbligato, prima o insieme al piano, così da rendere la rata sostenibile o da liberare uno degli intestatari. A volte questa mossa rende superflua la procedura; più spesso la rende più solida.
Quando va fatta
Prima del deposito della domanda. Dopo il deposito, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono essere vietati senza autorizzazione del giudice (art. 70 c.4 CCII), e un accollo o una surroga sono certamente atti di straordinaria amministrazione. Se ti stai separando, la mossa va fatta contestualmente agli accordi di separazione.
Come si esegue
Hai tre strumenti, e funzionano in modo molto diverso.
L’accollo. L’art. 1273 c.c. disciplina l’accordo con cui un terzo (l’accollante) assume il debito di un altro (l’accollato). Nel mutuo cointestato, l’ipotesi tipica è quella dei coniugi che si separano: uno dei due tiene la casa e si accolla l’intero mutuo. Ma attenzione: l’accollo libera l’altro intestatario solo se la banca vi aderisce espressamente e se la liberazione è condizione espressa della stipulazione o la banca dichiara espressamente di liberarlo (art. 1273 c.2 c.c.). Senza questa adesione, l’accollo è “cumulativo”: nei rapporti interni paga chi si è accollato il debito, ma verso la banca restate obbligati entrambi in solido.
La rinegoziazione. È un accordo con la stessa banca per modificare durata, tasso o rata. Allungare la durata riduce la rata; passare da tasso variabile a fisso stabilizza la rata. La banca non è obbligata ad accettare, ma una proposta documentata, che mostri che senza rinegoziazione l’alternativa è una procedura di sovraindebitamento con possibile falcidia o moratoria, ha più possibilità di essere ascoltata.
La surroga (portabilità). Trasferisci il mutuo a un’altra banca che offre condizioni migliori, senza costi per il cliente, ai sensi dell’art. 120-quater TUB. È uno strumento potente, ma richiede che la nuova banca valuti positivamente il tuo merito creditizio: se hai già arretrati o segnalazioni in centrale rischi, è difficile che venga concessa.
C’è poi un quarto strumento da verificare: la sospensione delle rate del mutuo prima casa tramite il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Requisiti, importi e finestre di accesso cambiano nel tempo: chiedi alla tua banca, per iscritto, se il tuo mutuo è oggi ammissibile e con quali condizioni.
Ora esegui così.
- Prepara un dossier con il reddito familiare, le spese, il debito residuo del mutuo e la stima del valore della casa.
- Chiedi alla banca un incontro e presenta per iscritto la proposta di rinegoziazione, o la richiesta di adesione all’accollo liberatorio.
- Fissa un termine: se entro trenta giorni la banca non risponde o risponde negativamente, procedi con il piano.
- Se ottieni la rinegoziazione, aggiorna i numeri della mossa 4 con la nuova rata: il piano sarà più sostenibile.
- Se ottieni l’accollo liberatorio, chi è stato liberato esce dal mutuo e la valutazione della mossa 3 cambia: la procedura potrebbe riguardare solo l’accollante, e il mutuo non è più cointestato.
La base giuridica
Art. 1273 c.c. per l’accollo; art. 120-quater TUB per la surroga; artt. 1175 e 1375 c.c. per il dovere di buona fede nelle trattative; art. 70 c.4 CCII per i limiti agli atti di straordinaria amministrazione dopo il deposito. Ricorda anche l’art. 69 c.2 CCII: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sulla valutazione del merito creditizio, non può opporsi all’omologa contestando la convenienza della proposta. È un argomento da tenere presente se la banca ha concesso il mutuo, o altri finanziamenti, senza una verifica seria del reddito. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1 del 3 gennaio 2025, richiamata dal Tribunale di Cosenza, ha ritenuto che il finanziatore che si limita alle dichiarazioni del richiedente senza consultare le banche dati non abbia valutato correttamente il merito creditizio.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’accollo fatto negli accordi di separazione senza coinvolgere la banca. Molti coniugi credono che, avendo scritto nell’accordo omologato “il marito si accolla il mutuo”, la moglie sia libera. Non è così: verso la banca la moglie resta coobbligata in solido, e se il marito smette di pagare la banca chiederà a lei. In questo caso la moglie ha diritto di regresso verso il marito, ma il regresso non la protegge dal pignoramento della banca. Se ti trovi in questa situazione, torna alla mossa 3: forse la soluzione è una procedura individuale dell’ex coniuge, o una procedura tua se sei tu ad essere esposta.
Check di completamento
- Hai chiesto per iscritto alla banca la rinegoziazione, o l’adesione all’accollo, e hai una risposta o un termine scaduto.
- Hai verificato l’eventuale accesso alla sospensione delle rate prima casa.
- Hai aggiornato i numeri del piano con le condizioni effettive del mutuo.
Mossa 7 — Deposita la domanda, chiedi le misure protettive e affronta la fase di omologa
Obiettivo della mossa: arrivare al decreto di apertura con le misure protettive che bloccano le azioni della banca e degli altri creditori, e poi alla sentenza di omologazione senza perdere per strada il mutuo. È la mossa in cui il piano diventa un procedimento davanti al giudice.
Quando va fatta
Quando il piano è pronto e la relazione dell’OCC è completa. Se c’è un pignoramento in corso, o un precetto già notificato, appena possibile: ogni giorno di ritardo è un giorno in cui l’esecuzione può avanzare.
Come si esegue
Il primo passo è sapere che la domanda è presentata al giudice tramite l’OCC del circondario del tribunale competente (art. 68 c.1 CCII) e che per questa procedura non è obbligatoria l’assistenza di un difensore. Detto questo, un mutuo cointestato con arretrati e un coobbligato fuori procedura sono esattamente il caso in cui il legale serve, perché le scelte delle mosse 2, 3 e 5 devono essere tradotte in istanze precise.
Alla domanda vanno allegati (art. 67 c.2): l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute e le cause di prelazione; la consistenza e la composizione del patrimonio; gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’indicazione degli stipendi, delle pensioni e delle entrate tue e del nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento. Alla domanda si allega la relazione dell’OCC (art. 68 c.2), che indica le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la completezza della documentazione e i costi presunti della procedura.
Ora segui la sequenza del procedimento previsto dall’art. 70 CCII.
- Il decreto di apertura. Se la domanda è ammissibile, il giudice dispone con decreto la pubblicazione della proposta e del piano nell’area web del tribunale o del Ministero. Può concedere fino a 15 giorni per integrazioni. Il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni dalla comunicazione.
- Le misure protettive. Con lo stesso decreto, su tua istanza, il giudice può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare l’avvio di azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio fino alla conclusione del procedimento (art. 70 c.4). Chiedile espressamente nella domanda: non sono automatiche.
- La comunicazione ai creditori. L’OCC comunica la proposta ai creditori entro 30 giorni dal decreto; i creditori hanno 20 giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni via PEC.
- La relazione dell’OCC al giudice. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, l’OCC riferisce al giudice e propone le eventuali modifiche al piano.
- La sentenza. Il giudice, verificate ammissibilità e fattibilità e risolte le contestazioni, omologa il piano con sentenza e dichiara chiusa la procedura (art. 70 c.7).
Nel mutuo cointestato, la fase delicata è il punto 3: la banca potrebbe osservare che l’arretrato non è stato pagato o che il mutuo è già stato dichiarato risolto. Prepara le risposte con il legale prima che le osservazioni arrivino.
La base giuridica
Artt. 68 e 70 CCII. Sul tipo di provvedimento e sul suo regime, la Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026 riportata nel commento Brocardi all’art. 66, ha chiarito che nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato in forma familiare la decisione sull’omologazione, sia di accoglimento sia di diniego, deve avere forma di sentenza, impugnabile con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Sapere a chi rivolgersi se l’omologa viene negata evita di perdere il termine davanti al giudice sbagliato.
Sulle contestazioni della banca è utile la Cassazione n. 20672/2025, richiamata dal Tribunale di Cosenza: distingue le contestazioni sulla convenienza economica, precluse al creditore colpevole dell’art. 69 c.2, dalle contestazioni di legalità, che tutti i creditori possono sollevare.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il diniego dell’omologazione. In questo caso il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive (art. 70 c.10) e la banca torna libera di agire. Hai il reclamo alla Corte d’appello (art. 51 CCII), da proporre nel termine di legge dalla comunicazione della sentenza: fai verificare il termine al legale il giorno stesso. Nelle procedure del codice della crisi la sospensione feriale dei termini di regola non opera, quindi non contare sul mese di agosto per guadagnare tempo.
Secondo imprevisto: la banca chiede la revoca delle misure protettive sostenendo che hai compiuto atti in frode (art. 70 c.5). Tieni ogni movimento documentato e non compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione.
Check di completamento
- Il decreto di apertura contiene le misure protettive che hai chiesto.
- L’OCC ha comunicato la proposta alla banca e hai le eventuali osservazioni.
- Hai, per ogni osservazione della banca, una risposta scritta concordata con il legale.
Mossa 8 — Esegui il piano senza far saltare il mutuo
Obiettivo della mossa: arrivare alla fine del piano con tutte le rate del mutuo pagate puntualmente e tutti i pagamenti agli altri creditori eseguiti, evitando la revoca dell’omologazione. Il piano omologato è un punto di partenza, non di arrivo.
Quando va fatta
Dal giorno dopo l’omologazione e per tutta la durata del piano, che può durare diversi anni, mentre il mutuo prosegue con il suo ammortamento anche oltre.
Come si esegue
Il primo passo è organizzare i pagamenti in modo che non dipendano dalla memoria. Il debitore compie ogni atto necessario a eseguire il piano e l’OCC vigila sull’esatto adempimento, riferendo per iscritto al giudice ogni sei mesi (art. 71 c.1 CCII).
- Apri un conto dedicato al piano, se il decreto o la sentenza lo prevedono, e imposta addebiti automatici per la rata del mutuo e per le rate del piano.
- Tieni un registro mensile dei pagamenti, con le ricevute, da trasmettere all’OCC prima di ogni relazione semestrale.
- Segnala subito all’OCC ogni cambiamento: perdita del lavoro, malattia, separazione, nascita di un figlio. Il piano può essere adeguato solo se il problema emerge in tempo.
- Nel mutuo cointestato, controlla che entrambi versino la propria quota. Se uno dei due smette, la banca non riceve la rata intera e il piano rischia di saltare per entrambi.
- Al termine, l’OCC presenta la relazione finale al giudice (art. 71 c.4).
Tieni presente una differenza che molti sottovalutano: il piano finisce, il mutuo no. Se hai usato l’art. 67 c.5, il piano di ammortamento originario prosegue anche dopo la relazione finale, magari per altri quindici o vent’anni, e la banca conserva l’ipoteca e tutti i diritti che il contratto le attribuisce. Questo significa che, chiusa la procedura, la gestione della rata torna interamente a voi due, senza più la vigilanza dell’OCC ma anche senza più la protezione del giudice. Prima della relazione finale, quindi, rifate insieme il conto della sostenibilità della rata per gli anni successivi e aggiornate l’accordo interno tra cointestatari: chi paga, in che proporzione, come si regola il regresso se uno dei due si trova di nuovo in difficoltà.
La base giuridica
Art. 71 CCII per l’esecuzione; art. 72 CCII per la revoca. Il giudice revoca l’omologazione, d’ufficio o su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, in caso di atti in frode, ma anche in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal piano o se il piano è divenuto inattuabile e non è possibile modificarlo (art. 72 c.2). La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dal deposito della relazione finale (art. 72 c.4). Se il piano non è stato integralmente eseguito, il giudice indica gli atti necessari e un termine per compierli; se non vengono compiuti, revoca l’omologazione (art. 71 c.5).
Dopo la revoca, il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore, se ricorrono le condizioni, può aprire la liquidazione controllata (art. 73 CCII). In quel caso la casa verrebbe venduta.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una rata del mutuo che salta per una spesa improvvisa. Non aspettare: paga appena possibile, avvisa l’OCC e documenta la causa. Una rata pagata con qualche giorno di ritardo e subito sanata non è la stessa cosa di un inadempimento che si protrae. Ricorda però che, se il mutuo è fondiario, la banca conta anche i ritardi ai fini dell’art. 40 TUB.
Il secondo imprevisto è la separazione durante il piano. Se uno dei due coniugi lascia la casa, la condizione di abitazione principale e la ripartizione della rata cambiano. Valuta con il legale e con l’OCC se il piano resta attuabile o se serve sottoporre la difficoltà al giudice, che l’art. 71 c.1 consente all’OCC di investire.
Check di completamento
- Ogni sei mesi l’OCC ha ricevuto il registro dei pagamenti.
- Nessuna rata del mutuo è rimasta insoluta oltre il mese.
- Alla scadenza del piano è stata depositata la relazione finale.
Il piano alla prova dei numeri
Ora metti il piano sotto pressione con i numeri. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali: partono tutte dalla stessa situazione e cambiano solo un elemento, cioè il momento in cui gli intestatari si muovono. Servono a farti vedere quanto pesa la tempestività.
Situazione di partenza comune. Due coniugi conviventi hanno un mutuo fondiario cointestato in solido sulla casa in cui vivono, con debito residuo di 118.430 euro e rata mensile di 712,40 euro, scadenza il giorno 10 di ogni mese. Lui ha altri debiti personali per 41.870 euro (due prestiti personali e una carta revolving), lei ha un prestito finalizzato per 9.315 euro. Lui guadagna 1.840 euro netti al mese, lei 1.120 euro. Hanno un figlio a carico. La casa è stimata 131.000 euro.
Simulazione 1 — Si muovono quando le rate sono ancora in regola
Lunedì 19 ottobre 2026 i coniugi, con tutte le rate pagate, conferiscono l’incarico all’OCC per una domanda unica familiare. La mossa 1 è completata in tre settimane, la mossa 6 dà esito negativo (la banca non rinegozia), la domanda viene depositata lunedì 30 novembre 2026.
Il piano prevede il mutuo fuori dalla falcidia ai sensi dell’art. 67 c.5: la rata di 712,40 euro continua a essere pagata, ripartita nel piano in proporzione ai redditi (circa 443 euro a carico di lui e 269 a carico di lei). Il reddito familiare complessivo è di 2.960 euro; tolta la rata del mutuo restano 2.247,60 euro; tolte le spese di mantenimento quantificate dall’OCC in 1.780 euro, restano 467,60 euro al mese per gli altri creditori. In 72 mesi sono 33.667,20 euro, cioè circa il 66% dei 51.185 euro di debiti diversi dal mutuo, al netto dei costi della procedura da prededurre.
Esito: la casa resta, entrambi i coniugi sono protetti dalle misure protettive, la banca del mutuo non subisce alcuna riduzione e non ha interesse a opporsi. Il confronto con la liquidazione è favorevole: vendendo la casa a 131.000 euro, tolte le spese, quasi tutto andrebbe alla banca ipotecaria e ai chirografari resterebbe molto meno.
Simulazione 2 — Si muovono con tre rate arretrate
Stessa situazione, ma i coniugi non hanno pagato le rate del 10 agosto, del 10 settembre e del 10 ottobre 2026. L’arretrato è di 2.137,20 euro, più interessi di mora stimati in 41,80 euro: totale 2.179 euro. La banca non ha ancora dichiarato la decadenza. I coniugi si muovono mercoledì 21 ottobre 2026 e scrivono alla banca il giorno stesso (mossa 2).
La domanda, depositata lunedì 30 novembre 2026, chiede al giudice l’autorizzazione a pagare il debito scaduto per capitale e interessi alla data della domanda, che nel frattempo è salito a quattro rate (si aggiunge quella del 10 novembre): 2.849,60 euro più mora. Il piano prevede il pagamento dell’arretrato in un’unica soluzione con i risparmi della moglie (3.100 euro sul conto) e la ripresa delle rate ordinarie.
Esito: se il giudice autorizza il pagamento dello scaduto, la clausola dell’art. 67 c.5 funziona come nella simulazione 1. Il prezzo pagato per il ritardo è l’uso dei risparmi e un’incertezza in più nella fase di omologa, perché la banca può contestare la fattibilità.
Simulazione 3 — Entra in procedura solo il marito
Stessa situazione della simulazione 1, ma la moglie non vuole entrare in procedura. Il marito deposita una domanda individuale. Il suo reddito da solo (1.840 euro) non consente di pagare per intero la rata di 712,40 euro più il mantenimento: il piano prevede quindi il mutuo nel piano con una moratoria di due anni dall’omologazione (art. 67 c.4).
Ma il mutuo è cointestato in solido: la moglie è fuori procedura e la banca, non ricevendo le rate durante la moratoria, le chiede l’intera rata. Lei, con 1.120 euro di stipendio, non può pagarla. Dopo sette ritardi tra il trentesimo e il centottantesimo giorno, la banca può invocare la risoluzione del mutuo fondiario ai sensi dell’art. 40 TUB nei confronti del contratto, e quindi di entrambi.
Esito: la strategia individuale, in questo scenario, sposta il problema sulla moglie e rischia di far crollare il mutuo per tutti e due. La soluzione corretta era la domanda unica (simulazione 1), oppure il mutuo fuori dal piano con il contributo della moglie a una parte della rata, regolato con accordo interno (mossa 5).
Simulazione 4 — Si muovono dopo la risoluzione
Stessa situazione, ma i coniugi non fanno nulla fino a quando, dopo dieci mesi di rate pagate in ritardo o non pagate, la banca dichiara risolto il mutuo e notifica il precetto per 121.906,15 euro (capitale residuo, rate scadute, interessi). Il precetto viene notificato martedì 10 novembre 2026; dopo il termine per adempiere la banca può pignorare la casa.
I coniugi si rivolgono all’OCC solo martedì 1° dicembre 2026, quando il pignoramento è già stato trascritto. A questo punto il mutuo non ha più “rate a scadere”: il debito è esigibile per intero. Per usare l’art. 67 c.5 dovrebbero ottenere l’autorizzazione a pagare tutto lo scaduto, ma con la risoluzione lo scaduto è l’intero debito, e non hanno le risorse. Resta il piano con il credito ipotecario soddisfatto in misura non inferiore a quanto ricaverebbe dalla vendita (art. 67 c.4), che richiede un’attestazione dell’OCC sul valore della casa, una proposta credibile e quasi certamente la contestazione della banca.
Esito: chi arriva dopo la risoluzione ha ancora uno strumento, ma deve rinunciare alla clausola più favorevole e trattare il mutuo come un credito ipotecario da ristrutturare, con margini molto più stretti. Chi si era mosso alla mossa 2, con tre rate arretrate, avrebbe avuto ancora la casa e il piano di ammortamento originario.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e da tenere sul tavolo, insieme al contratto di mutuo. Ogni riga corrisponde a una mossa: non saltarne nessuna, e rispetta l’ordine salvo le urgenze indicate nella tabella di orientamento.
Ricorda il filo logico. Prima sai cosa hai firmato (mossa 1); poi fermi l’arretrato (mossa 2); poi decidi chi entra (mossa 3); poi scrivi il piano tenendo in piedi il mutuo (mossa 4); poi metti al riparo chi resta fuori (mossa 5); poi provi a migliorare il mutuo prima di depositare (mossa 6); poi depositi e chiedi la protezione (mossa 7); infine esegui senza sbagliare (mossa 8).
La regola che tiene insieme tutto: nel mutuo cointestato la banca può sempre chiedere l’intero a ciascuno, quindi ogni scelta va fatta pensando a entrambi gli intestatari, anche a quello che non entra in procedura.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Fotografa il mutuo | Sapere chi è obbligato, per quanto e con quali clausole | Subito; richiesta documenti ex art. 119 TUB | Scegliere la strada sbagliata senza conoscere decadenza e solidarietà |
| 2. Ferma l’arretrato | Evitare decadenza e risoluzione | Dal primo giorno di ritardo; opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni (feriale 1-31 agosto) | Perdere la clausola dell’art. 67 c.5 e subire l’azione della banca su entrambi |
| 3. Scegli chi entra | Domanda unica (art. 66) o individuale | Prima dell’incarico all’OCC | Lasciare scoperto il coobbligato più debole |
| 4. Costruisci il piano | Mutuo fuori dalla falcidia (art. 67 c.5) o ristrutturato (c.4) | Durante il lavoro con l’OCC | Piano non fattibile e revoca futura |
| 5. Proteggi chi resta fuori | Accordo interno, regresso, flusso dei pagamenti | Prima del deposito e per tutto il piano | La banca agisce sull’altro intestatario |
| 6. Accollo, rinegoziazione, surroga | Rata più bassa o liberazione di un intestatario | Prima del deposito | Atti vietati senza autorizzazione dopo il deposito |
| 7. Deposito e misure protettive | Bloccare le esecuzioni e ottenere l’omologa | Il prima possibile se c’è un pignoramento; reclamo contro l’inammissibilità entro 30 giorni | Esecuzione che prosegue sulla casa |
| 8. Esecuzione | Pagare rate del mutuo e del piano senza ritardi | Per tutta la durata del piano | Revoca dell’omologazione e liquidazione controllata |
Gli scenari di deviazione
Anche il piano migliore incontra imprevisti. Questi sono i tre che si presentano più spesso nel mutuo cointestato, con il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — La banca accelera mentre stai preparando la domanda
Sei alla mossa 4, stai lavorando con l’OCC sui numeri, e la banca ti notifica un precetto o, peggio, un atto di pignoramento immobiliare. Il rischio è che, mentre il piano è ancora in costruzione, l’esecuzione arrivi alla fase di vendita.
Piano B. Il primo passo è anticipare il deposito: una domanda completa nei suoi elementi essenziali, con la richiesta di misure protettive dell’art. 70 c.4, è più utile di una domanda perfetta depositata troppo tardi. Il giudice può concedere fino a 15 giorni per integrazioni. Contemporaneamente, fai verificare dal legale se ci sono vizi nel precetto o nel pignoramento da far valere con un’opposizione: l’opposizione agli atti esecutivi ha termini brevi (20 giorni dal compimento dell’atto), mentre l’opposizione all’esecuzione che contesta il diritto della banca a procedere va proposta prima che sia disposta la vendita, salvo fatti successivi. Se il coobbligato è fuori procedura, ricordati che le misure protettive non coprono il suo patrimonio: valuta con urgenza se convertire la domanda in familiare.
Deviazione 2 — Il termine è scaduto
Hai lasciato passare i 40 giorni per opporti al decreto ingiuntivo, oppure il termine per il reclamo contro il decreto di inammissibilità, oppure il mutuo è stato risolto senza che tu contestassi nulla. Il rischio è pensare che sia tutto perduto.
Piano B. Un termine scaduto chiude una strada, non tutte. Se il decreto ingiuntivo è definitivo, la banca ha un titolo, ma la procedura di sovraindebitamento resta accessibile: il titolo esecutivo non impedisce il piano, che anzi serve proprio a regolare i crediti che hanno già un titolo. Se il mutuo è stato risolto, la clausola dell’art. 67 c.5 diventa difficilmente utilizzabile, ma resta il comma 4, con il credito ipotecario soddisfatto in misura non inferiore al valore di realizzo e la possibile moratoria. Se è stato dichiarato inammissibile il primo ricorso e il termine di reclamo è scaduto, valuta con il legale se presentare una nuova domanda che superi i motivi di inammissibilità. In ogni caso, non perdere altro tempo: calcola subito i termini ancora aperti.
Deviazione 3 — Il documento decisivo è irreperibile
Non trovi il contratto di mutuo, l’altro intestatario non ti consegna le sue buste paga, la banca non manda il conteggio del debito. Il rischio è che l’OCC non possa attestare la completezza della documentazione (art. 68 c.2 lett. c), e che la domanda venga dichiarata inammissibile.
Piano B. Per il contratto: chiedi copia autentica al notaio rogante o all’archivio notarile distrettuale, che conservano gli atti. Per i conteggi della banca: ripeti la richiesta ex art. 119 TUB per PEC e, se non arriva risposta, documenta la tua richiesta; l’OCC, una volta incaricato, può a sua volta chiedere i dati ai creditori. Per i documenti dell’altro intestatario: se non collabora, la domanda unica familiare non è praticabile e devi procedere con la domanda individuale, dichiarando nella relazione l’esistenza del coobbligato solidale e i dati che conosci (mossa 5). Le dichiarazioni dei redditi tue e del nucleo familiare possono essere recuperate anche tramite il cassetto fiscale.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 6 dopo la mossa 7?
In parte sì, ma con un limite. Dopo il decreto di apertura, se il giudice ha disposto il divieto di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, un accollo o una surroga richiedono l’autorizzazione del giudice. Una rinegoziazione che riduce la rata senza nuove garanzie è meno problematica, ma va comunque comunicata all’OCC. Il momento migliore resta prima del deposito.
Se entriamo entrambi in procedura, la banca del mutuo vota?
Nel piano del consumatore i creditori non votano: presentano osservazioni e possono contestare la convenienza in sede di omologa. Se il mutuo è tenuto fuori dalla falcidia ai sensi dell’art. 67 c.5, la banca non subisce riduzioni e di regola non ha interesse a contestare.
Il mio ex coniuge è ancora cointestatario: possiamo fare la procedura familiare anche se non viviamo più insieme?
La convivenza non è l’unico requisito: basta, in alternativa, l’origine comune del sovraindebitamento (art. 66 c.1). Ma il comma 2 indica come familiari il coniuge e i conviventi di fatto: dopo il divorzio l’ex coniuge non è più coniuge, mentre durante la separazione il vincolo coniugale permane. È un punto da verificare caso per caso con il legale.
Se il piano viene omologato, la banca può comunque chiedere l’intero mutuo al cointestatario che non è entrato?
Se il mutuo è fuori dalla falcidia e le rate sono pagate, la banca riceve quanto le spetta e non ha ragione di chiedere altro. Se il mutuo è stato ridotto o sospeso nel piano, la banca conserva verso il coobbligato fuori procedura i diritti che le derivano dal contratto: è la regola che il codice esprime per il concordato minore (art. 79 c.5) e per l’esdebitazione (art. 278 c.6).
Possiamo continuare a pagare la rata del mutuo durante la procedura, prima dell’omologa?
Sì, se la domanda prevede il mantenimento del mutuo alle scadenze originarie ai sensi dell’art. 67 c.5: è proprio quello che la norma consente. Nel decreto del Tribunale di Como del 6 febbraio 2026 i debitori sono stati autorizzati a continuare a pagare il mutuo prima casa alle scadenze contrattuali. Chiedi che l’autorizzazione risulti in modo espresso nel decreto.
Se perdo il lavoro durante il piano, perdo anche la casa?
Non automaticamente. Avvisa subito l’OCC: il piano può essere adeguato se il problema viene affrontato in tempo. Se il piano diventa inattuabile e non è possibile modificarlo, il giudice può revocare l’omologazione (art. 72 c.2). Il vero rischio è il silenzio.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Per ciascuna trovi gli estremi come riportati dalle fonti consultate, il principio riformulato in parole semplici e il motivo per cui conta nel tuo piano. Sono in gran parte decisioni di tribunali: indicano come i giudici applicano oggi le norme, ma non vincolano altri giudici, e vanno sempre lette alla luce del caso concreto.
A sostegno della mossa 2 (arretrati e decadenza)
Tribunale di Brindisi, decisione del luglio 2025 (commentata su dirittobancario.it il 19 agosto 2025).
Principio: in un mutuo fondiario soggetto al regime speciale del TUB la decadenza dell’art. 1186 c.c. non opera come nel mutuo ordinario; una difficoltà momentanea di pagamento non è insolvenza se il debitore può rimediare in tempi ragionevoli; la banca che ha tollerato per lungo tempo i ritardi e poi invoca improvvisamente la decadenza può vedersi opporre l’eccezione di dolo generale, per contrasto con la buona fede oggettiva.
Rilevanza: ti dice quali fatti raccogliere nella mossa 2, cioè la storia dei pagamenti e la tolleranza della banca, per contestare una decadenza che metterebbe fuori gioco la clausola dell’art. 67 c.5.
A sostegno della mossa 3 (procedura familiare)
Tribunale di Cosenza, Sezione I, procedura 118-1/2025 PU, provvedimento del 2026.
Principio: i coniugi possono presentare un unico piano del consumatore in forma familiare; convivenza e origine comune dei debiti sono requisiti alternativi; per effetto della separazione delle masse ciascun coniuge soddisfa i propri debiti con il proprio patrimonio, nei limiti della garanzia generale.
Rilevanza: conferma che il mutuo cointestato può essere gestito in una procedura unica, ma che il piano deve indicare con chiarezza le risorse di ciascun coniuge.
Tribunale di Como, Sezione I civile, decreto del 6 febbraio 2026, R.G. 191-1/2025.
Principio: tre familiari conviventi con sovraindebitamento di origine comune sono ammessi alla domanda unica e, ai sensi dell’art. 67 c.5, autorizzati a continuare a pagare il mutuo sull’abitazione principale alle scadenze contrattuali, con misure protettive sul patrimonio.
Rilevanza: è il modello della strada A: procedura familiare, mutuo fuori dalla falcidia, altri creditori soddisfatti in percentuale.
Tribunale di Lucca, 27 febbraio 2024 (richiamato nel commento Brocardi all’art. 66 CCII).
Principio: la domanda congiunta familiare sarebbe ammissibile solo per le procedure negoziali, non per la liquidazione.
Rilevanza: per il mutuo cointestato che vuoi salvare la procedura negoziale è comunque la strada naturale; l’orientamento ti ricorda che la scelta dello strumento va fatta prima.
Tribunale di Pesaro, 12 febbraio 2024, e Tribunale di Verona, 6 ottobre 2022 (richiamati nel commento Brocardi all’art. 66 CCII).
Principio: la domanda familiare è ammissibile anche per la liquidazione controllata.
Rilevanza: se il piano fallisce, la famiglia può valutare una soluzione liquidatoria congiunta; il correttivo del 2024 ha inserito nell’art. 66 c.1 un riferimento espresso alla liquidazione.
Tribunale di Bari, 6 dicembre 2023 (richiamato nel commento Brocardi all’art. 66 CCII).
Principio: la domanda congiunta presuppone che i familiari chiedano la stessa procedura.
Rilevanza: se uno dei due intestatari è un consumatore e l’altro un professionista, la costruzione della domanda va studiata con cura, tenendo conto che l’art. 66 c.1 fa salva l’applicazione dell’art. 67 c.5.
A sostegno della mossa 4 (il mutuo nel piano)
Cassazione, Sezione I, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026 (come riportata da ItaliaOggi del 18 luglio 2026).
Principio: la moratoria fino a due anni prevista dall’art. 67 c.4 non riduce il credito ipotecario ma ne differisce il pagamento; nel biennio gli interessi continuano a maturare e alla scadenza deve iniziare il rimborso, anche in forma rateale.
Rilevanza: se scegli di mettere il mutuo dentro il piano con una moratoria, devi calcolare gli interessi del biennio e prevedere da subito come riprenderanno i pagamenti.
Tribunale di Massa, sentenza n. 9/2026, pubblicata il 29 gennaio 2026.
Principio: omologato il piano di un consumatore, unico percettore di reddito, il cui mutuo sulla casa familiare era stato sottoscritto con la moglie coobbligata in solido; l’alternativa liquidatoria avrebbe potuto colpire solo la casa, con beneficio per il solo creditore ipotecario.
Rilevanza: mostra un caso di procedura individuale con coobbligato solidale fuori procedura e conferma l’importanza del confronto con la liquidazione nella mossa 4.
A sostegno della mossa 5 (il coobbligato fuori procedura)
Tribunale di Napoli, Sezione VII civile, sentenza n. 668/2025 del 30 aprile 2025 (commentata su diritto.it).
Principio: un garante familiare può accedere al piano del consumatore anche se il debitore principale è un imprenditore fallito; è legittima la ripartizione pro quota della garanzia solidale tra più garanti, in coerenza con l’art. 1949 c.c.
Rilevanza: nel mutuo cointestato puoi impostare il piano sulla tua quota interna, ma devi sapere che verso la banca la solidarietà resta.
A sostegno delle mosse 6 e 7 (merito creditizio e contestazioni della banca)
Tribunale di Napoli, sentenza n. 1 del 3 gennaio 2025 (richiamata dal Tribunale di Cosenza nella procedura 118-1/2025).
Principio: il finanziatore che si basa solo sulle dichiarazioni del richiedente, senza consultare le banche dati, non ha valutato correttamente il merito creditizio ai sensi dell’art. 124-bis TUB.
Rilevanza: se gli altri finanziamenti sono stati concessi senza verifiche serie, quei creditori rischiano di non poter contestare la convenienza del piano (art. 69 c.2 CCII).
Cassazione n. 20672/2025 (richiamata dal Tribunale di Cosenza).
Principio: il creditore che ha colpevolmente determinato il sovraindebitamento non può contestare la convenienza economica del piano, ma può sollevare contestazioni di legalità.
Rilevanza: nella mossa 7 ti aiuta a classificare le osservazioni della banca e a rispondere in modo mirato.
Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 41 del 19 giugno 2025 (richiamata dal Tribunale di Cosenza).
Principio: il sovraindebitamento è di regola un fenomeno progressivo, che può dipendere da fattori non imputabili al debitore.
Rilevanza: nella relazione dell’OCC aiuta a descrivere come un mutuo sostenibile sia diventato insostenibile per eventi successivi (perdita del lavoro, malattia, separazione).
A sostegno della mossa 7 (omologa e reclamo)
Cassazione, Sezione I, ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026 (riportata nel commento Brocardi all’art. 66 CCII).
Principio: nel piano del consumatore in forma familiare la decisione sull’omologazione, di accoglimento o di diniego, ha forma di sentenza ed è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII.
Rilevanza: se l’omologa viene negata, sai che il reclamo va alla Corte d’appello e non al tribunale: un errore sull’ufficio può costarti il termine.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Un mutuo cointestato in crisi mette insieme tre materie: il contratto bancario, la procedura di sovraindebitamento e, spesso, il diritto di famiglia. Lo Studio le affronta con un’unica strategia. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Leggiamo il contratto di mutuo e il capitolato individuando la clausola di solidarietà, la natura fondiaria o ordinaria del mutuo e le clausole di decadenza e risoluzione, con il numero esatto di rate che le fanno scattare.
- Prepariamo e inviamo le richieste documentali ex art. 119 TUB alla banca, per ottenere piano di ammortamento, conteggio del debito residuo e storia dei pagamenti.
- Verifichiamo la legittimità della decadenza o della risoluzione già dichiarate, confrontando le date degli addebiti con le clausole del contratto e con l’art. 40 TUB.
- Valutiamo con entrambi gli intestatari se presentare la domanda unica familiare ai sensi dell’art. 66 CCII o una domanda individuale, mettendo per iscritto vantaggi e rischi per ciascuno.
- Costruiamo, insieme all’OCC, la proposta di piano con il mutuo prima casa fuori dalla falcidia ai sensi dell’art. 67 c.5, o ristrutturato ai sensi del comma 4, e il confronto con l’alternativa liquidatoria.
- Redigiamo l’istanza di autorizzazione a pagare lo scaduto quando alla data della domanda ci sono rate arretrate.
- Chiediamo le misure protettive dell’art. 70 c.4 e, se c’è un pignoramento, la sospensione dell’esecuzione sulla casa.
- Scriviamo l’accordo interno tra cointestatari su ripartizione della rata e regresso, e valutiamo accollo, rinegoziazione o surroga prima del deposito.
- Rispondiamo alle osservazioni della banca e degli altri creditori in fase di omologa, distinguendo contestazioni di convenienza e di legalità.
- Assistiamo nell’esecuzione del piano e nelle eventuali impugnazioni, dal reclamo alla Corte d’appello fino al giudizio di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un mutuo cointestato da gestire con una procedura familiare la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come l’Organismo valuta la documentazione, come redige la relazione e come il giudice legge la proposta, e quindi preparare fin dall’inizio un piano che regga quelle verifiche. Quando invece uno dei familiari è un imprenditore o un professionista, la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di coordinare la sua posizione con quella del consumatore nella stessa famiglia.
Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, spese e sostenibilità della rata; gli avvocati traducono quei numeri in istanze, contestazioni e piano. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, perché lo stesso difensore cassazionista segue la pratica anche se il caso arriva in Corte d’appello o in Cassazione. Non promettiamo l’esito: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida per entrambi gli intestatari.
Chiusura
Il mutuo cointestato si può gestire con una procedura familiare, e spesso è la soluzione migliore, perché protegge entrambi gli intestatari e consente di tenere in piedi la rata della prima casa. Ma funziona solo se le mosse vengono fatte nell’ordine giusto e nei tempi giusti: fotografare il contratto, fermare l’arretrato, scegliere chi entra, costruire il piano con l’art. 67 c.5, proteggere chi resta fuori, migliorare il mutuo prima del deposito, ottenere le misure protettive, eseguire senza ritardi.
Ogni rata pagata in tempo e ogni mossa fatta prima della decadenza è un pezzo di casa che resta tuo; ogni settimana rimandata è una possibilità in meno di usare la clausola sul mutuo prima casa.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario che legge il contratto di mutuo prima ancora di scrivere il piano. Sono le due competenze che un mutuo cointestato in difficoltà richiede insieme.
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