Fornitori Strategici E Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Come Garantire La Continuità Legalmente

Poche materie del diritto della crisi d’impresa sono circondate da tanta disinformazione quanto il destino dei fornitori e dei contratti quando si apre una liquidazione giudiziale. Il motivo è comprensibile: per ottant’anni la parola “fallimento” ha significato, nel linguaggio comune e spesso anche nella pratica, saracinesca abbassata, magazzino sigillato, forniture interrotte da un giorno all’altro. Quella immagine è rimasta nella testa di imprenditori, direttori acquisti, responsabili crediti e consulenti, anche dopo che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha riscritto le regole e i correttivi del 2022, del 2023 e del 2024 le hanno ulteriormente affinate. Il risultato è che molte decisioni — da entrambi i lati del rapporto di fornitura — vengono prese sulla base di convinzioni che non corrispondono più al diritto vigente, e talvolta non vi hanno mai corrisposto.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata, in questa materia, è quasi sempre peggio che non agire affatto: il fornitore che stacca la fornitura confidando in una clausola inefficace si espone a responsabilità; l’imprenditore che dà per persa l’azienda rinuncia a strumenti che il Codice gli mette a disposizione; il creditore che aspetta passivamente il riparto perde la finestra per proporre un concordato che chiuderebbe la procedura in pochi mesi.

I miti che affronteremo sono otto, e sono quelli che si incontrano con maggiore frequenza nelle stanze dove si decide se un’impresa in liquidazione giudiziale continuerà a produrre o si fermerà: che i contratti si sciolgano da soli all’apertura della procedura; che la clausola “in caso di procedura concorsuale il contratto si risolve” funzioni; che il fornitore strategico possa pretendere gli arretrati come condizione per continuare; che chi fornisce dopo l’apertura rischi di non essere pagato o di subire una revocatoria; che dopo la liquidazione giudiziale non si possa più fare un concordato; che il concordato finale possa proporlo solo il debitore; che serva il consenso di tutti i creditori; che chi acquista l’azienda dal curatore si porti dietro i debiti pregressi.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la materia è esattamente quella in cui le abilitazioni dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo sono state conseguite: la gestione della crisi d’impresa e della continuità aziendale è il terreno proprio dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata per legge a verificare se un’azienda sia risanabile e a costruire con i creditori e i fornitori le condizioni perché la produzione non si fermi; la gestione dell’insolvenza conclamata e dei rapporti con gli organi della procedura è il terreno del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di un OCC; il contenzioso che da queste vicende nasce — opposizioni allo stato passivo, reclami, impugnazioni — arriva spesso fino all’ultimo grado, e qui conta essere seguiti da un avvocato cassazionista in grado di impostare fin dal primo atto una linea difendibile anche davanti alla Suprema Corte.

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Mito 1 — “Quando si apre la liquidazione giudiziale i contratti si sciolgono da soli e l’azienda si ferma”

Il mito

“Appena il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale, tutti i contratti in corso saltano automaticamente: le forniture si interrompono, le commesse si perdono, l’azienda chiude e non c’è niente da fare.”

Perché ci credono in tanti

Questa convinzione ha un fondo di verità storico robusto. Per decenni, nella pratica del fallimento, l’apertura della procedura coincideva di fatto con la cessazione dell’attività: la curatela trovava un’impresa già ferma, i fornitori avevano smesso di consegnare settimane prima, i dipendenti erano in cassa integrazione, e l’unico esito realistico era la vendita atomistica dei beni. Chi ha vissuto quel contesto ha ricavato una regola empirica — “il fallimento ferma tutto” — e l’ha scambiata per una regola giuridica.

C’è poi un secondo ingrediente: il Codice effettivamente prevede, come regola generale, che i rapporti pendenti si “sospendano”. La parola sospensione, letta in fretta, suona come interruzione definitiva. In realtà indica una cosa molto diversa, e cioè una fase di attesa in cui nessuna delle due parti può pretendere l’esecuzione finché non interviene una decisione.

La realtà

L’art. 172 CCII stabilisce che, se al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo da quel momento tutti i relativi obblighi, oppure di sciogliersi dal medesimo. La sospensione non è uno scioglimento: è una parentesi che si chiude con una scelta del curatore, e quella scelta può benissimo essere la prosecuzione.

Il contraente in bonis non è condannato ad attendere indefinitamente: può mettere in mora il curatore facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. È uno strumento di chiarezza, non una sanzione: serve al fornitore per sapere, entro un tempo definito, se deve continuare a programmare la produzione per quel cliente o riallocare le risorse.

C’è poi la situazione che qui interessa di più. Quando il tribunale autorizza la prosecuzione dell’attività d’impresa, la regola della sospensione si capovolge. Durante l’esercizio dell’impresa i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli; i crediti sorti nel corso dell’esercizio sono soddisfatti in prededuzione. L’automatismo della sospensione lascia dunque il posto al principio della continuazione dei contratti ai sensi dell’art. 211, comma 8, CCII.

L’autorizzazione può arrivare in due momenti. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale il tribunale può autorizzare il curatore a proseguire l’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori; successivamente, su proposta del curatore, provvede il giudice delegato con decreto motivato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, fissandone la durata.

La prova

Il testo dell’art. 172, comma 1, CCII è esplicito nel subordinare l’esito del contratto a una dichiarazione del curatore, e l’art. 211, comma 8, CCII capovolge espressamente la regola in caso di esercizio dell’impresa. Sul piano interpretativo, la Corte di cassazione ha chiarito con l’ordinanza Sez. I, 12 giugno 2025, n. 15713 che cosa sia davvero un contratto pendente: la nozione è circoscritta ai contratti non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, sicché lo scioglimento riguarda soltanto le porzioni non ancora eseguite, mentre le prestazioni già eseguite continuano a generare diritti che lo scioglimento non travolge. Il che significa, molto concretamente, che il fornitore che ha già consegnato non perde nulla di quello che ha maturato: cambia soltanto il modo in cui quel credito viene fatto valere.

Cosa rischia chi ci crede

Il fornitore che dà per sciolto il contratto e dirotta altrove capacità produttiva, stampi, materie prime dedicate o personale, scopre poi che il curatore è subentrato e che l’inadempimento è il suo. L’imprenditore che dà per persa l’azienda smette di cercare un affittuario o un investitore proprio nelle settimane in cui l’avviamento vale ancora qualcosa. In entrambi i casi la convinzione sbagliata produce un danno che la norma, letta per intero, avrebbe evitato.


Mito 2 — “Tanto nel contratto c’è la clausola: se apre una procedura concorsuale, il contratto si risolve”

Il mito

“Abbiamo previsto nel contratto quadro che in caso di fallimento o di qualunque procedura concorsuale il rapporto si risolve di diritto: quindi possiamo interrompere le consegne il giorno stesso della sentenza, senza bisogno di nessuna autorizzazione.”

Perché ci credono in tanti

La clausola esiste davvero, è scritta in decine di migliaia di contratti di fornitura italiani, è stata negoziata e firmata da entrambe le parti, e nel diritto comune dei contratti l’autonomia privata è un principio solidissimo. Chi la invoca non sta inventando nulla: sta applicando, sbagliando contesto, una regola generale che fuori dal diritto concorsuale funzionerebbe.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il diritto della crisi è un diritto speciale, costruito per impedire che la semplice apertura di una procedura concorsuale inneschi una reazione a catena capace di distruggere il valore residuo dell’impresa prima ancora che qualcuno possa valutarlo.

La realtà

Il Codice è netto: sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della liquidazione giudiziale. È l’art. 172, comma 6, CCII, erede diretto dell’art. 72, comma 6, della legge fallimentare. La previsione conferma il principio per cui l’apertura della procedura non giustifica la risoluzione del contratto, non essendo l’avvio della liquidazione giudiziale assimilabile a un inadempimento. La clausola non è nulla in senso tecnico, ma è priva di effetti verso la procedura: il fornitore che la invoca sta esercitando un diritto che, in quel contesto, non ha.

Non è una regola isolata nel sistema. L’ingresso in una procedura di continuità non legittima, da solo, l’interruzione di una fornitura, e le clausole che stabiliscono il contrario sono inefficaci ai sensi dell’art. 94-bis, comma 1, CCII e, nella liquidazione giudiziale, dell’art. 172, comma 6, CCII. Il legislatore ha costruito una barriera uniforme lungo tutte le procedure, con intensità diverse ma con la stessa logica di fondo.

Qui si colloca anche l’errore più frequente di chi, accortosi dell’inefficacia della clausola “ipso facto”, prova la via alternativa: attivare dopo la sentenza una clausola risolutiva espressa collegata a un inadempimento anteriore. Questa è la materia in cui un avvocato cassazionista, abituato a leggere gli atti pensando già a come reggeranno davanti alla Suprema Corte, individua immediatamente la differenza tra una risoluzione opponibile alla procedura e una risoluzione che non lo è: la distanza tra le due, come vedremo, è spesso solo la data di una raccomandata.

La prova

La Corte di cassazione, Sez. I, 11 agosto 2025, n. 23023, ha stabilito che quando la dichiarazione della parte adempiente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa interviene dopo la sentenza di apertura della procedura, essa non è opponibile alla massa dei creditori, essendosi già prodotto l’effetto della destinazione del patrimonio del debitore al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con la conseguenza che gli effetti risolutori e risarcitori sarebbero lesivi della par condicio. La Corte ha ribadito, in positivo, che il contraente in bonis può invece giovarsi della risoluzione se ha dichiarato di volersi avvalere della clausola prima dell’apertura della procedura a carico della controparte.

A questo si aggiunge un requisito spesso trascurato: la data certa. La giurisprudenza di merito ha escluso l’opponibilità alla procedura di una dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Una e-mail interna, una lettera datata a mano, un documento non registrato non bastano.

Cosa rischia chi ci crede

Il fornitore che interrompe le consegne appoggiandosi a una clausola inefficace non sta esercitando un diritto: sta inadempiendo. Se la curatela subentra, può pretendere l’esecuzione e domandare il risarcimento del danno da interruzione; se l’impresa è in esercizio provvisorio e la fornitura è insostituibile, il danno può coincidere con il valore dell’avviamento andato perduto. Chi invece si limita ad attivare correttamente la clausola prima dell’apertura — quando ne ricorrono i presupposti e con data certa — resta pienamente tutelato: la differenza tra le due posizioni non è di sostanza, è di tempestività e di prova.


Mito 3 — “Il fornitore strategico può pretendere gli arretrati come condizione per continuare a fornire, anche nella liquidazione giudiziale”

Il mito

“Sono un fornitore essenziale: senza di me l’azienda si ferma. Quindi posso dire alla curatela che riprendo a consegnare solo se mi pagano prima i 184.600 euro di fatture scadute. E comunque il Codice protegge i fornitori strategici, quindi il curatore deve pagarmi.”

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è particolarmente consistente, ed è questo che rende il mito insidioso. Il Codice della crisi contiene davvero una disciplina speciale sui contratti essenziali e sui fornitori strategici: l’art. 94-bis CCII prevede l’inefficacia delle clausole e dei comportamenti che facciano derivare la risoluzione, la modifica o la sospensione dei contratti pendenti dal solo deposito della domanda o dalla concessione delle misure protettive, e vieta ai fornitori qualificati come essenziali di sospendere o alterare le prestazioni in ragione del mancato pagamento di crediti anteriori. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi quelli relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore.

Ed esiste anche la norma speculare, quella che consente di pagare: l’articolo 100 consente, a certe condizioni, di pagare fornitori strategici per prestazioni già rese. Chi ha letto o sentito di queste disposizioni conclude, non irragionevolmente, che esista un “statuto del fornitore strategico” valido in tutte le procedure.

La realtà

Quelle norme esistono, ma appartengono al concordato preventivo in continuità aziendale e alla composizione negoziata, non alla liquidazione giudiziale: nella liquidazione giudiziale non c’è nessuna disposizione che imponga o autorizzi il curatore a pagare i crediti anteriori di un fornitore per comprarne la collaborazione. L’art. 94-bis CCII opera nel concordato in continuità e, secondo una lettura ormai autorevole, già nella fase prenotativa; l’art. 100 CCII consente al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi quando un professionista indipendente ne attesti l’essenzialità per la prosecuzione dell’attività e la funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori; l’art. 18, comma 5, CCII protegge i contratti pendenti nella composizione negoziata.

Nella liquidazione giudiziale la logica è un’altra. Il contraente in bonis è protetto dalla inefficacia delle clausole “ipso facto” e, se il curatore subentra, dall’assunzione di tutti gli obblighi contrattuali a decorrere dal subentro; se l’impresa prosegue, dalla prededuzione dei crediti che maturano nel corso dell’esercizio. Ma il credito anteriore resta un credito concorsuale, da far valere con la domanda di ammissione al passivo, e il curatore che lo pagasse al di fuori delle regole del riparto violerebbe la par condicio.

Questo non significa che il fornitore strategico sia privo di leve: significa che le sue leve sono diverse e, se usate bene, più potenti. La principale è proprio quella di cui parla questo articolo: proporre o sostenere un concordato nella liquidazione giudiziale, dove la soddisfazione dei crediti anteriori smette di essere un favore chiesto al curatore e diventa il contenuto di una proposta sottoposta al voto e all’omologazione.

Va aggiunto che la protezione dei contratti essenziali, nelle procedure dove opera, è stata interpretata in senso espansivo. Secondo il Tribunale di Milano, con provvedimento del 2 novembre 2025, il riferimento espresso al concordato in continuità aziendale non esclude l’estensione degli effetti protettivi dell’art. 94-bis CCII anche alla fase prenotativa, ove la domanda risulti adeguata e contenga una descrizione dettagliata del percorso di risanamento. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 marzo 2025, ha invece escluso che possano essere sospesi o sciolti, in concordato preventivo, i contratti con cui il proponente abbia concesso garanzie a favore di terzi. Sono decisioni che riguardano procedure diverse dalla liquidazione giudiziale, e proprio per questo vanno citate con precisione: invocarle davanti a un curatore significa esporsi a una risposta immediata sul piano dell’ambito applicativo.

La prova

Il perimetro applicativo si legge nel testo stesso delle norme: l’art. 94-bis è collocato nel capo dedicato al concordato preventivo e opera in relazione alle misure protettive concesse ai sensi dell’art. 54, comma 2; la norma rende inefficaci le clausole che facciano derivare risoluzione, modifica o sospensione del contratto dal solo deposito della domanda o dalla concessione delle misure protettive, e vieta ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Nella liquidazione giudiziale la disciplina di riferimento è quella degli artt. 172 e 211 CCII, che non contemplano alcun obbligo di pagamento dei crediti anteriori.

Cosa rischia chi ci crede

Il fornitore che condiziona la ripresa delle consegne al pagamento degli arretrati, in una liquidazione giudiziale con esercizio dell’impresa autorizzato, sta rifiutando una prestazione che il contratto proseguito gli impone, perché i crediti che maturano durante l’esercizio sono prededucibili e dunque non c’è l’eccezione di inadempimento che immagina di poter opporre. Il curatore, dal canto suo, che cedesse alla pressione e pagasse crediti anteriori senza titolo si esporrebbe a contestazioni nel rendiconto e a responsabilità. La via corretta è un’altra: strutturare la soddisfazione di quei crediti dentro una proposta di concordato o dentro un’operazione di affitto e cessione d’azienda che renda quel fornitore parte della soluzione.


Mito 4 — “Chi continua a fornire dopo l’apertura rischia di non essere pagato, e magari si vede anche revocare gli incassi”

Il mito

“Meglio non avere più niente a che fare con un’impresa in liquidazione giudiziale: tanto i soldi non arrivano comunque, e se per caso qualcosa incassi te lo vengono a riprendere con la revocatoria.”

Perché ci credono in tanti

Anche questo mito nasce da due frammenti veri cuciti male. Il primo è che la revocatoria esiste e colpisce davvero: il curatore può agire sui pagamenti ricevuti in periodo sospetto, dovendo dimostrare la scientia decoctionis, cioè la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di chi ha ricevuto il pagamento. Il secondo è che molte procedure chiudono con riparti modesti, e l’esperienza di chi ha visto ammettere il proprio credito al chirografo per poi incassare pochi punti percentuali è un’esperienza reale.

Quello che il passaparola cancella è la distinzione fondamentale tra il prima e il dopo: tra i crediti anteriori all’apertura, che concorrono, e i crediti che nascono dopo, che seguono un regime completamente diverso.

La realtà

I crediti che sorgono durante l’esercizio dell’impresa autorizzato dal tribunale non concorrono con gli altri: sono prededucibili, cioè vanno pagati prima, con le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo. L’art. 211 CCII è esplicito: i crediti sorti nel corso dell’esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 221, comma 1, lettera a).

La regola è stata precisata dalla giurisprudenza in modo che conviene conoscere, perché incide sulle scelte negoziali del fornitore. I crediti relativi alla pendenza dell’esercizio sono sempre prededucibili; quelli successivi al termine dell’esercizio provvisorio lo sono soltanto se il curatore ha optato per il subentro nel contratto; una parte dei crediti, cioè quelli sorti dal contratto in corso di esercizio provvisorio, va pagata in prededuzione, mentre quella concernente il periodo anteriore ha natura concorsuale. In altre parole: la linea di demarcazione non è il contratto, è il momento in cui la singola prestazione è stata eseguita.

Sul fronte della revocatoria, il Codice contiene un’esenzione pensata esattamente per i rapporti commerciali ordinari: non sono soggetti a revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso. L’esenzione premia l’oggettiva meritevolezza dell’atto solutorio compiuto nei termini d’uso, esentandolo da revocatoria anche quando sussista la scientia decoctionis in capo a chi ha ricevuto il pagamento. È una protezione forte, ma ha un presupposto preciso, ed è qui che molti si illudono.

La prova

La Corte di cassazione, Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11224, ha ribadito che l’esenzione non opera in genere per tutti i pagamenti regolari e tempestivi di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, bensì soltanto per quelli che vengono effettuati nei termini d’uso. La stessa pronuncia ha ribadito che il termine triennale per l’esercizio dell’azione decorre dalla dichiarazione di fallimento. Sul versante probatorio, Cass., Sez. I, n. 27214/2025 è intervenuta sui requisiti che devono rivestire le presunzioni volte a dimostrare la scientia decoctionis in capo al convenuto, cassando con rinvio una decisione che aveva valorizzato elementi inidonei.

Sulla prededuzione, poi, va sfatata una sotto-credenza: che essa garantisca il pagamento integrale e immediato. Cass., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3187 ha chiarito che ai crediti prededucibili sorti nel corso di una precedente procedura concordataria non spetta una prededuzione privilegiata rispetto agli altri crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare, perché la disciplina è unitaria per tutti i crediti prededucibili e non contempla alcuna ipotesi di superprededuzione. La prededuzione è una posizione di vantaggio nell’ordine dei pagamenti, non una garanzia reale.

Cosa rischia chi ci crede

Il fornitore che rifiuta per principio di lavorare con una procedura rinuncia a crediti prededucibili — spesso i più sicuri che incontrerà in quell’anno — e perde un cliente che, dopo un affitto d’azienda o un concordato con assuntore, potrebbe tornare pienamente in bonis. All’opposto, il fornitore che si rassicura troppo e accetta pagamenti fuori dalle condizioni abituali — scadenze accorciate, compensazioni anomale, cessioni di credito inconsuete — perde l’esenzione “termini d’uso” proprio mentre crede di essersi messo al sicuro, e si ritrova convenuto in revocatoria per somme che aveva già contabilizzato come incassate.


Mito 5 — “Con la liquidazione giudiziale è finita: non si può più fare un concordato”

Il mito

“Il concordato si fa prima, per evitare il fallimento. Una volta che il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale la partita è chiusa: resta solo da aspettare i riparti e, se va bene, l’esdebitazione.”

Perché ci credono in tanti

L’origine del mito è quasi linguistica. Nel discorso pubblico “concordato” è sinonimo di “concordato preventivo”, cioè di procedura che si colloca prima dell’insolvenza conclamata. Il concordato che segue l’apertura della procedura liquidatoria è sempre esistito — si chiamava concordato fallimentare — ma era percepito come un istituto di nicchia, lento, riservato a situazioni particolari, e la pratica lo utilizzava poco.

C’è poi una ragione psicologica: chi arriva alla liquidazione giudiziale ci arriva quasi sempre dopo mesi o anni di tentativi falliti, e l’idea che esista ancora una via d’uscita appare, comprensibilmente, poco credibile.

La realtà

Il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi, ed è uno strumento pienamente operativo. Il Codice non solo lo ammette: lo incentiva, perché consente di chiudere in pochi mesi una procedura che altrimenti durerebbe anni, assicurando ai creditori un pagamento certo al posto di un realizzo incerto.

La formulazione della norma è chiarissima nel suo incipit: dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. È il cosiddetto concordato del “giorno dopo”: la proposta può arrivare quando la procedura è appena cominciata.

Il legislatore ha anche spiegato perché lo ha costruito così. Nella Relazione illustrativa si legge che la proposta può essere formulata anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo al fine di accelerare i tempi di chiusura, a condizione che la contabilità del debitore consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio di creditori dotato di un grado di affidabilità idoneo a farlo approvare.

La proposta può avere i contenuti più diversi: suddivisione dei creditori in classi, trattamento differenziato, pagamento parziale dei creditori muniti di prelazione nei limiti del valore di mercato dei beni su cui grava la causa di prelazione risultante da relazione giurata di un professionista, cessione dei beni ai creditori, intervento di un terzo assuntore. Nel caso di proposta presentata da un creditore o da un terzo è possibile anche la cessione delle azioni di pertinenza della massa, cioè delle revocatorie e delle azioni di responsabilità, che vengono così immediatamente monetizzate invece di restare appese a contenziosi pluriennali.

Per l’ecosistema dei fornitori questo è il punto decisivo. Un fornitore strategico che non può ottenere il pagamento degli arretrati dal curatore può ottenerlo attraverso un concordato di cui sia promotore, parte del gruppo proponente o assuntore: il suo credito anteriore entra in una proposta che viene votata e omologata, e contestualmente l’azienda che gli serve come cliente torna a essere un soggetto operativo.

La prova

Il testo dell’art. 240, comma 1, CCII è esplicito nel consentire la proposta fin dall’apertura della procedura. L’istituto è pienamente vitale anche nella giurisprudenza di legittimità più recente: la Cassazione ha affrontato nel 2025 la legittimazione all’opposizione all’omologazione (n. 22843/2025), i patti tra proponente e creditori privilegiati (n. 13331/2025), gli effetti dell’omologazione definitiva sulla chiusura della procedura e sull’avvio della fase esecutiva (n. 13337/2025) e il trattamento fiscale del decreto di trasferimento dei beni all’assuntore (n. 5882/2025). Non sono pronunce su un istituto dormiente: sono pronunce su uno strumento che viene usato.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che considera chiusa la partita smette di cercare l’investitore, il partner industriale o il fornitore disposto a fare da assuntore proprio quando il complesso aziendale conserva ancora clienti, autorizzazioni, personale qualificato e avviamento. Dodici mesi dopo, con i macchinari fermi e le maestranze disperse, la stessa operazione non interessa più a nessuno. Il creditore che si limita ad aspettare il riparto, a sua volta, rinuncia a essere protagonista di una soluzione che avrebbe potuto costruire a propria misura.


Mito 6 — “Il concordato nella liquidazione giudiziale può proporlo solo il debitore, e comunque deve aspettare anni”

Il mito

“Il concordato dopo l’apertura è roba del fallito: serve che sia lui a proporlo, e comunque non può farlo prima di un anno. Quindi come fornitore o come investitore non posso fare nulla, posso solo aspettare.”

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da una regola vera, applicata al soggetto sbagliato. Il termine di un anno esiste davvero, ed è scritto nella legge — ma riguarda soltanto il debitore e i soggetti a lui collegati. Chi legge il secondo periodo della norma senza il primo ricava l’impressione che si tratti di uno sbarramento generale.

La realtà

Lo sbarramento temporale di un anno vale soltanto per il debitore e per le parti a lui correlate: creditori e terzi possono proporre il concordato fin dal giorno successivo all’apertura della procedura. La norma dispone infatti che la proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

La dottrina specialistica è netta nel leggerla così: l’art. 240 CCII spezza il monopolio del debitore nella proposizione del concordato e lo sbarramento temporale di un anno vale solo per il debitore e per le parti correlate, mentre nel periodo immediatamente successivo all’apertura della liquidazione giudiziale soltanto il terzo e i creditori possono presentare la proposta. Quanto al termine finale, il solo debitore è soggetto all’ulteriore termine biennale decorrente dall’esecutività dello stato passivo.

La ragione della limitazione non è punitiva ma di sistema: il legislatore ha voluto indurre l’imprenditore a cercare prima, quando ne ha la possibilità, le soluzioni concordate, anticipandole rispetto alla liquidazione giudiziale, la cui pendenza può indurre i creditori ad accettare condizioni che in altro contesto avrebbero rifiutato.

Ci sono poi due strumenti che rendono la proposta di un terzo particolarmente appetibile, e che quasi nessuno conosce fuori dagli addetti ai lavori. Il primo: il proponente che sia creditore o terzo può limitare gli impegni assunti con il concordato ai creditori anteriori tempestivi, escludendo quelli che al tempo della proposta non erano ancora ammessi né ammissibili come tardivi — e per questi ultimi continua a rispondere il debitore. Il secondo: la proposta del creditore o del terzo può includere la cessione delle azioni di pertinenza della massa. Sono due leve che riducono drasticamente l’alea dell’operazione per chi si fa avanti.

Il Correttivo-ter ha inoltre introdotto un comma 4-bis dedicato alla proposta di concordato nella liquidazione giudiziale di gruppo aperta ai sensi dell’art. 287 CCII, con applicazione delle disposizioni del concordato preventivo di gruppo in materia di voto ed effetti.

La prova

Il testo dell’art. 240, comma 1, CCII separa in modo inequivoco le due posizioni: il primo periodo riconosce a creditori e terzi la facoltà di proporre il concordato “dichiarata aperta la liquidazione giudiziale”; il periodo successivo introduce le limitazioni temporali riferendole esclusivamente al debitore, alle società cui egli partecipi e a quelle sottoposte a comune controllo. È una differenza di trattamento voluta e ribadita in sede di Relazione illustrativa.

Cosa rischia chi ci crede

Il fornitore o l’investitore che crede di dover attendere un anno lascia passare la finestra in cui l’operazione ha senso economico: l’avviamento si deteriora ogni mese, i dipendenti chiave trovano altro lavoro, le certificazioni scadono, i clienti si riallocano. Il debitore che, al contrario, non conosce i propri termini, deposita una proposta prima dello scadere dell’anno e se la vede dichiarare inammissibile, oppure si accorge troppo tardi che il termine biennale dall’esecutività dello stato passivo è decorso e che la strada si è chiusa definitivamente.


Mito 7 — “Serve il consenso di tutti i creditori: basta un dissenziente e il concordato salta”

Il mito

“Per far passare un concordato nella liquidazione giudiziale bisogna convincere tutti. E chi non risponde, non vota, non si fa vivo, va contato come contrario: con un passivo di centinaia di creditori è impossibile.”

Perché ci credono in tanti

Il mito riflette un’intuizione ragionevole — un accordo, di norma, lo fanno tutte le parti — e un’esperienza reale maturata in un’altra procedura. Nel concordato preventivo, infatti, il silenzio del creditore ha storicamente avuto significato di dissenso. Chi ha lavorato su quelle regole le trasporta, per analogia, al concordato successivo all’apertura della liquidazione giudiziale, dove però la scelta del legislatore è esattamente opposta.

La realtà

Nel concordato nella liquidazione giudiziale il concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, e il creditore che non esprime un voto contrario è considerato consenziente: il silenzio vale assenso. La disciplina dell’approvazione è contenuta nell’art. 244 CCII, che segue regole consolidate confermando il silenzio assenso per i creditori che non esprimono un voto contrario.

Quando la proposta prevede classi, alla maggioranza dei crediti si aggiunge il requisito della maggioranza delle classi. Il giudizio di omologazione, disciplinato dagli articoli 245-247 CCII, non presenta sostanziali modifiche rispetto al modello previgente, ed è impugnabile con reclamo e, successivamente, con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

Resta fermo che il creditore dissenziente non è privo di tutele: può opporsi all’omologazione e far valere in quella sede le proprie ragioni, e la giurisprudenza vigila sulla correttezza del computo delle maggioranze.

Attenzione però a non ribaltare il mito nel suo opposto. Il silenzio-assenso non trasforma il concordato in un automatismo: la proposta deve superare il vaglio di ammissibilità, ottenere il parere del curatore e del comitato dei creditori, rispettare la graduazione dei crediti privilegiati e, nel giudizio di omologazione, reggere alle opposizioni. È un procedimento tecnico, in cui ogni passaggio produce un provvedimento impugnabile, e dove l’esito finale può dipendere da questioni che si decidono in Cassazione.

La prova

Sul rigore del computo del voto è intervenuta di recente la Suprema Corte: con la pronuncia n. 22843/2025 ha affermato che il creditore che abbia visto illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente ha diritto a proporre opposizione all’omologazione. È la conferma che il sistema del silenzio-assenso non comprime il diritto di chi vuole opporsi: lo incanala.

Sul contenuto della proposta, Cass. n. 13331/2025 ha ammesso che il patto concluso tra il proponente e il creditore ipotecario, che preveda il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario, possa derogare al regime ordinario. Sull’esito, Cass. n. 13337/2025 ha chiarito che l’intervenuta definitiva omologazione e la predisposizione da parte del curatore del conto di gestione comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva.

Cosa rischia chi ci crede

Il proponente che crede di dover convincere il cento per cento dei creditori abbandona prima di cominciare, o costruisce una proposta sovradimensionata — e quindi antieconomica — per comprare un consenso che la legge non gli chiede. Il creditore contrario, specularmente, che pensa di poter bloccare tutto standosene zitto, si risveglia a concordato omologato: non avendo espresso voto contrario, è stato computato tra i consenzienti, e la finestra per opporsi si è chiusa.


Mito 8 — “Chi compra l’azienda dal curatore si porta dietro i debiti: per questo nessuno la compra”

Il mito

“Comprare un’azienda da una procedura è pericolosissimo: per l’articolo 2560 del codice civile il cessionario risponde in solido di tutti i debiti che risultano dai libri contabili. Quindi la continuità non è vendibile e il fornitore che vorrebbe rilevare il cliente se ne tiene alla larga.”

Perché ci credono in tanti

La regola invocata esiste e, fuori dalle procedure concorsuali, è ferrea: in tema di cessione di azienda il regime dell’art. 2560, comma 2, c.c. prevede che dei debiti relativi all’azienda ceduta risponda anche l’acquirente allorché risultino dai libri contabili obbligatori, e l’iscrizione nei libri si configura come elemento costitutivo della responsabilità, senza che possa essere surrogata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria. È una norma che ha generato, negli anni, un riflesso condizionato nei consulenti: azienda ceduta uguale debiti che seguono.

Il punto che il passaparola ha perso è che il Codice della crisi contiene una deroga espressa, pensata proprio per rendere vendibili i complessi aziendali delle imprese insolventi.

La realtà

Nella liquidazione giudiziale l’art. 214, comma 3, CCII stabilisce che, salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento. È un regime speciale che consente la cessione dell’azienda libera da vincoli e responsabilità pregresse, salvo espressa previsione contrattuale contraria. La stessa logica percorre le altre procedure: nel concordato preventivo l’art. 118, comma 8, CCII dispone che, in deroga all’art. 2560 c.c., l’acquirente dell’azienda non risponde dei debiti pregressi; nella composizione negoziata l’art. 22 CCII consente all’acquirente dell’azienda o di un ramo di beneficiare dell’esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti anteriori al trasferimento risultanti dai libri contabili obbligatori.

Il Codice completa il quadro con due cautele che è bene conoscere: la cessione dei crediti relativi alle aziende cedute ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, e il pagamento del prezzo può avvenire mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente soltanto se non viene alterata la graduazione dei crediti.

Restano fuori dall’esenzione due aree. La prima sono i rapporti di lavoro: l’esenzione dalla responsabilità dell’acquirente non può riguardare i debiti derivanti dal rapporto di lavoro ancora in corso, e il tribunale deve comunque verificare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. La seconda riguarda i profili fiscali, dove operano discipline speciali che vanno verificate caso per caso.

Diverso ancora è l’affitto d’azienda, che nella liquidazione giudiziale è lo strumento con cui più spesso si preserva la continuità in attesa della vendita: i debiti sorti prima dell’affitto restano in capo al concedente e l’affittuario non vi subentra, salvo quanto previsto dalla disciplina dei rapporti di lavoro. Esercizio dell’impresa e affitto temporaneo d’azienda rappresentano strumenti che ben possono essere previsti e coesistere all’interno della stessa procedura.

La prova

L’art. 214, comma 3, CCII contiene la deroga in termini espressi. Sul piano civilistico la Cassazione ha peraltro già ridotto l’ambito dell’art. 2560 c.c., precisando che esso non trova applicazione con riferimento ai debiti ricollegabili a posizioni contrattuali non ancora definite, nelle quali il cessionario subentra per effetto della disciplina del trasferimento d’azienda: in caso di cessione, dei debiti per prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, mentre l’alienante risponde soltanto dei debiti residuati da contratti in cui il terzo contraente abbia già adempiuto la propria prestazione prima della cessione.

Si aggiunga, sul versante fiscale dell’operazione concordataria, che Cass. n. 5882/2025 ha escluso l’assoggettamento a imposta di registro del decreto di trasferimento dei beni emesso dal giudice delegato in esecuzione di un concordato omologato con terzo assuntore.

Cosa rischia chi ci crede

Il fornitore che rinuncia a rilevare l’azienda del proprio cliente per paura di un rischio che la legge ha già neutralizzato perde una fornitura, un canale distributivo o una competenza produttiva che poi dovrà ricostruirsi altrove. Specularmente, chi acquista senza farsi assistere e firma un contratto con una “diversa convenzione” — magari inserita come clausola di stile — si assume volontariamente i debiti che la norma gli avrebbe risparmiato: l’esenzione, infatti, è derogabile per accordo, e basta una riga per perderla.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare che cosa produce, in concreto, agire sulla base di una convinzione sbagliata.

Prima simulazione — il fornitore che stacca appoggiandosi alla clausola

Liquidazione giudiziale aperta con sentenza del 17 febbraio 2026; nella stessa sentenza il tribunale autorizza la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa per il ramo produttivo. Un fornitore di componenti vanta crediti anteriori per 184.600 euro. Il contratto quadro contiene la clausola che prevede la risoluzione di diritto in caso di apertura di procedura concorsuale. Il 20 febbraio il fornitore comunica la risoluzione e sospende le consegne.

Sviluppo: la clausola è inefficace ai sensi dell’art. 172, comma 6, CCII; poiché l’impresa è in esercizio, il contratto prosegue ai sensi dell’art. 211, comma 8, CCII salvo diversa determinazione del curatore. La curatela intima l’adempimento il 24 febbraio. Il fornitore persiste. Il 9 marzo la linea si ferma per mancanza del componente, che richiede ventidue settimane per la riqualifica di un fornitore alternativo.

Esito: il credito anteriore di 184.600 euro resta comunque un credito concorsuale da insinuare al passivo — il fornitore non ha guadagnato nulla sul punto; le forniture che avrebbe eseguito durante l’esercizio, stimate in 62.300 euro, sarebbero state prededucibili e le ha perse; ed è esposto alla pretesa risarcitoria della curatela per il fermo produttivo. La convinzione sbagliata gli è costata l’unica parte del rapporto che era sicura.

Seconda simulazione — i “termini d’uso” che si credono garantiti

Impresa poi dichiarata insolvente con sentenza del 5 maggio 2026. Nei dodici mesi precedenti un fornitore di servizi ha incassato pagamenti per 47.800 euro, sempre a 60 giorni data fattura fine mese, come da prassi decennale del rapporto. Negli ultimi quattro mesi, però, avendo fiutato la difficoltà, ha preteso e ottenuto il pagamento anticipato a 7 giorni di tre fatture per complessivi 21.400 euro, oltre alla cessione di un credito verso un cliente del debitore per 9.600 euro.

Sviluppo: sui pagamenti eseguiti a 60 giorni opera l’esenzione dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, e l’esenzione copre anche l’ipotesi in cui il fornitore conoscesse lo stato di insolvenza. Sui 21.400 euro incassati a 7 giorni l’esenzione non opera, perché il parametro è proprio la conformità ai termini d’uso del rapporto; la cessione del credito di 9.600 euro integra un mezzo anormale di pagamento, con il regime probatorio più severo che ne consegue.

Esito: il fornitore è convenuto in revocatoria per 31.000 euro, cioè esattamente per gli importi che credeva di aver messo al sicuro accelerando, mentre i 47.800 euro incassati “normalmente” restano al riparo. Chi aveva ragione di preoccuparsi ha agito nel modo che ha creato il rischio.

Terza simulazione — il concordato che nessuno aveva valutato

Liquidazione giudiziale aperta il 14 marzo 2025; stato passivo reso esecutivo il 7 novembre 2025. Passivo: prededuzioni stimate 212.400 euro, privilegiati 612.700 euro, chirografari 2.845.000 euro. Realizzo atteso dalla liquidazione atomistica dei beni, al netto dei tempi: 743.900 euro.

Scenario A, liquidazione: dopo le prededuzioni restano 531.500 euro, che coprono i privilegiati all’86,7 per cento; ai chirografari non arriva nulla; la chiusura è attesa non prima di tre anni.

Scenario B, concordato proposto da un fornitore strategico come assuntore: l’assuntore acquisisce l’azienda in esercizio e le azioni di pertinenza della massa e si impegna a pagare integralmente prededuzioni e privilegiati e a corrispondere ai chirografari il 9,2 per cento, pari a 261.740 euro, per un impegno complessivo di 1.086.840 euro. Il voto si svolge secondo l’art. 244 CCII: su 2.845.000 euro di crediti chirografari ammessi, votano contro 712.000 euro, votano a favore 1.034.000 euro, i restanti 1.099.000 euro non si esprimono e sono computati come consenzienti.

Esito: la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta; il concordato è omologato; i chirografari incassano in mesi ciò che nello scenario A non avrebbero mai incassato; l’assuntore ottiene l’azienda senza rispondere dei debiti pregressi ai sensi dell’art. 214, comma 3, CCII e recupera un cliente che era anche il suo mercato.

Nota sui termini, che in questa simulazione fanno la differenza: il fornitore-assuntore, in quanto terzo, poteva presentare la proposta fin dal giorno successivo al 14 marzo 2025; il debitore, invece, avrebbe potuto farlo soltanto dal 15 marzo 2026 e non oltre il 7 novembre 2027. Chi non conosce questa asimmetria aspetta un anno per niente.


Il fondo di verità

Nessuno dei miti che abbiamo esaminato è nato dal nulla: ciascuno conserva un frammento esatto, staccato dal suo contesto. Ricomporli serve più di qualunque elenco di smentite.

È vero che nella liquidazione giudiziale i contratti pendenti si sospendono: il frammento perduto è che la sospensione è una parentesi che si chiude con la scelta del curatore, e che quando l’esercizio dell’impresa è autorizzato la regola si capovolge nella prosecuzione.

È vero che le parti possono pattuire la risoluzione di diritto del contratto: il frammento perduto è che il diritto concorsuale priva di effetti, verso la procedura, le clausole collegate all’apertura della liquidazione giudiziale, e che una clausola risolutiva espressa fondata su un inadempimento anteriore va attivata prima della sentenza e con data certa, perché dopo non è più opponibile alla massa.

È vero che il Codice protegge in modo speciale i fornitori strategici: il frammento perduto è l’ambito applicativo. Quella protezione vive nel concordato in continuità e nella composizione negoziata, non nella liquidazione giudiziale, dove la leva del fornitore essenziale non è la pretesa di pagamento degli arretrati ma la partecipazione attiva alla soluzione concordataria.

È vero che la revocatoria colpisce i pagamenti ricevuti in periodo sospetto: il frammento perduto è l’esenzione per i pagamenti nei termini d’uso e, soprattutto, il fatto che a perderla sia proprio chi altera le condizioni abituali per tutelarsi.

È vero che la prededuzione è una posizione privilegiata: il frammento perduto è che si tratta di un ordine di pagamento e non di una garanzia, che non esistono superprededuzioni fra crediti di procedure consecutive e che la collocazione dipende dal momento in cui la prestazione è stata eseguita.

È vero che il debitore deve attendere un anno per proporre il concordato: il frammento perduto è che quel termine riguarda soltanto lui e le parti correlate, mentre creditori e terzi possono muoversi subito.

È vero che un concordato ha bisogno del consenso dei creditori: il frammento perduto è che la legge lo misura con una maggioranza di crediti ammessi al voto e considera consenziente chi non esprime voto contrario.

È vero, infine, che l’acquirente di un’azienda risponde dei debiti risultanti dai libri contabili: il frammento perduto è la deroga espressa che il Codice della crisi ha introdotto per le aziende cedute nell’ambito delle procedure, deroga che però può essere persa con una diversa convenzione contrattuale.


Mito e realtà a confronto

La tabella che segue riassume in forma sintetica il percorso fatto. Va letta come mappa di orientamento, non come sostituto della verifica sul caso concreto: nella materia della crisi d’impresa ogni regola convive con eccezioni che dipendono dal tipo di contratto, dalla procedura in corso e dal momento in cui si interviene.

Il mitoCome stanno le cose
Con l’apertura della liquidazione giudiziale i contratti si sciolgono da soliI contratti pendenti restano sospesi fino alla scelta del curatore (art. 172 CCII); se l’esercizio dell’impresa è autorizzato, i contratti proseguono (art. 211, comma 8, CCII)
La clausola che risolve il contratto in caso di procedura concorsuale funzionaÈ inefficace (art. 172, comma 6, CCII); e la clausola risolutiva espressa attivata dopo la sentenza non è opponibile alla massa (Cass. n. 23023/2025)
Il fornitore strategico può pretendere gli arretrati per continuare a fornireLa tutela dei contratti essenziali (artt. 94-bis e 100 CCII) opera nel concordato in continuità, non nella liquidazione giudiziale: lì i crediti anteriori restano concorsuali
Chi fornisce dopo l’apertura rischia di non essere pagatoI crediti sorti durante l’esercizio dell’impresa sono prededucibili (art. 211 CCII); la prededuzione è però un ordine di pagamento, non una garanzia (Cass. n. 3187/2025)
Gli incassi dal cliente poi insolvente sono comunque revocabiliI pagamenti di beni e servizi nei termini d’uso sono esenti; l’esenzione si perde se si alterano le condizioni abituali (Cass. n. 11224/2025)
Dopo la liquidazione giudiziale non si può più fare un concordatoIl concordato nella liquidazione giudiziale è pienamente operativo (artt. 240 ss. CCII) e può essere proposto fin dall’apertura
Solo il debitore può proporlo, e deve attendere un annoIl termine annuale vale solo per debitore e parti correlate; creditori e terzi possono proporre subito
Serve il consenso di tutti i creditoriDecide la maggioranza dei crediti ammessi al voto; chi non esprime voto contrario è considerato consenziente (art. 244 CCII)
Chi compra l’azienda dal curatore eredita i debitiÈ esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori, salva diversa convenzione (art. 214, comma 3, CCII), con l’eccezione dei rapporti di lavoro in corso

Le domande di verifica

“Quindi è vero che il curatore può sciogliersi da qualunque contratto quando vuole?”

Dipende. La facoltà di scioglimento esiste ed è ampia, ma incontra limiti precisi: non è ammessa nei contratti ad effetti reali se il trasferimento del diritto è già avvenuto; è esclusa per i rapporti che il Codice sottrae alla regola generale con discipline speciali; e lo scioglimento non travolge i diritti derivanti dalle prestazioni già eseguite, come ha chiarito la Cassazione nel 2025. Inoltre il contraente in bonis non è disarmato: può mettere in mora il curatore e ottenere dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

“Quindi è vero che se il curatore si scioglie dal contratto posso chiedergli i danni?”

No. Trattandosi dell’esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge, se il contratto viene sciolto l’altro contraente non ha diritto al risarcimento del danno, ma può insinuarsi al passivo per il credito conseguente al mancato adempimento. È una delle differenze più nette fra scioglimento concorsuale e risoluzione per inadempimento, e confonderle porta a impostare domande destinate al rigetto.

“Quindi è vero che come fornitore posso proporre io un concordato per rientrare dei miei crediti?”

Sì, ed è spesso la mossa più efficace. Creditori e terzi possono proporre il concordato fin dall’apertura della procedura; la proposta può prevedere l’intervento di un assuntore, la suddivisione in classi, il pagamento parziale dei privilegiati nei limiti del valore dei beni gravati e, se proviene da un creditore o da un terzo, anche la cessione delle azioni di pertinenza della massa e la limitazione degli impegni ai creditori anteriori tempestivi.

“Quindi è vero che se non voto il mio credito viene cancellato senza che io dica nulla?”

Vero solo a metà. Il silenzio è computato come assenso alla proposta, ma non comporta la perdita del credito accertato: il creditore riceve il trattamento previsto dal concordato omologato per la classe cui appartiene. Chi vuole contestare deve esprimere voto contrario e, se del caso, proporre opposizione all’omologazione; la Cassazione ha ribadito nel 2025 che il creditore il cui voto contrario sia stato illegittimamente escluso dal computo conserva il diritto di opporsi.

“Quindi è vero che comprando l’azienda da una procedura si prendono anche i debiti verso i dipendenti?”

Dipende, ed è l’area più delicata. L’esenzione dalla responsabilità per i debiti anteriori non copre i debiti derivanti dai rapporti di lavoro ancora in corso, per i quali operano le regole proprie del trasferimento d’azienda; il tribunale deve inoltre verificare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. È il punto su cui conviene far lavorare insieme un avvocato e un commercialista prima di firmare qualunque cosa.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali che sorreggono le smentite contenute in questo articolo, ciascuno agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in forma sintetica.

1. Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2025, n. 23023 — Clausola risolutiva espressa e apertura della procedura. La dichiarazione con cui il contraente in bonis manifesta la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, se interviene dopo la sentenza di apertura, non è opponibile alla massa, perché il patrimonio è già vincolato al soddisfacimento paritario dei creditori. Rilevanza: smonta il mito n. 2 e indica la data come elemento decisivo.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 giugno 2025, n. 15713 — Nozione di contratto pendente ed effetti dello scioglimento. È pendente solo il contratto non compiutamente eseguito da entrambe le parti; lo scioglimento incide sulle porzioni non eseguite e non cancella i diritti nati dalle prestazioni già rese. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 1 e rassicura il fornitore che ha già consegnato.

3. Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11224 — Esenzione da revocatoria dei pagamenti nei termini d’uso. L’esenzione non copre genericamente tutti i pagamenti regolari e tempestivi, ma soltanto quelli effettuati nei termini d’uso del rapporto; la pronuncia si occupa anche della decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione. Rilevanza: è la chiave del mito n. 4.

4. Cass. civ., Sez. I, n. 27214/2025 — Prova della scientia decoctionis. Precisa i requisiti che devono avere le presunzioni utilizzate per dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del convenuto in revocatoria. Rilevanza: definisce il perimetro del rischio effettivo del fornitore.

5. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3187 — Niente superprededuzione. Ai crediti prededucibili sorti in una precedente procedura concordataria non spetta una collocazione privilegiata rispetto agli altri crediti prededucibili della successiva procedura: la disciplina è unitaria. Rilevanza: corregge l’idea che la prededuzione equivalga a pagamento certo e integrale.

6. Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307 — Limiti temporali della prededuzione. I crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità, nella fase esecutiva, non sono prededucibili nella procedura successiva, non essendo funzionali alla prima procedura. Rilevanza: mostra quanto conti il momento in cui il credito nasce.

7. Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652 — Atti “legalmente compiuti”. La prededucibilità dei crediti derivati da atti posti in essere dall’imprenditore durante la procedura dipende dalla verifica che quegli atti siano stati legalmente compiuti. Rilevanza: ricorda al fornitore che la regolarità autorizzativa dell’operazione lo riguarda da vicino.

8. Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2025, nn. 6059 e 6061 — Prededuzione non automatica. Il credito del professionista incaricato per l’accesso alla procedura non è prededucibile de plano per il solo fatto di essere sorto in funzione di essa. Rilevanza: conferma che la prededuzione richiede sempre un accertamento, mai una presunzione.

9. Cass. civ., n. 22843/2025 — Voto escluso e opposizione all’omologazione. Il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze può proporre opposizione all’omologazione. Rilevanza: temperamento essenziale del mito n. 7 sul silenzio-assenso.

10. Cass. civ., n. 13331/2025 — Patti con il creditore ipotecario. L’accordo tra proponente e creditore ipotecario che preveda il degrado al chirografo di parte del credito può derogare al regime ordinario. Rilevanza: amplia lo spazio negoziale di chi costruisce la proposta.

11. Cass. civ., n. 13337/2025 — Effetti dell’omologazione. L’omologazione definitiva e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore determinano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva. Rilevanza: misura la rapidità reale del concordato rispetto alla liquidazione.

12. Cass. civ., n. 5882/2025 — Trasferimento all’assuntore e imposta di registro. Il decreto del giudice delegato che trasferisce i beni in esecuzione del concordato omologato con terzo assuntore non è assoggettato a imposta di registro. Rilevanza: incide direttamente sulla convenienza dell’operazione per chi si propone come assuntore.

13. Cass. civ., n. 13479/2025 — Chiusura e contenziosi pendenti. La pendenza di un giudizio revocatorio non osta alla chiusura della procedura. Rilevanza: elimina un ostacolo spesso invocato contro le soluzioni rapide.

14. Cass. civ., n. 22274/2017 — Esercizio provvisorio e contratti di somministrazione. Nei rapporti di durata proseguiti durante l’esercizio provvisorio la prededucibilità dei crediti anteriori dipende dalla scelta del curatore al termine dell’esercizio, mentre i crediti maturati in pendenza dell’esercizio sono sempre prededucibili. Rilevanza: è il principio operativo che governa la posizione del fornitore continuativo.

15. Tribunale di Milano, provvedimento 2 novembre 2025 — Contratti essenziali e fase prenotativa. Gli effetti protettivi previsti per i contratti essenziali nel concordato in continuità possono operare già sulla domanda con riserva adeguatamente articolata. Rilevanza: delimita, per contrasto, l’ambito in cui quella tutela non opera, cioè la liquidazione giudiziale.

16. Tribunale di Roma, ordinanza 1° aprile 2025 — Inibitoria al fornitore strategico. In sede cautelare è stato inibito a un fornitore energetico strategico di sospendere o risolvere il contratto con l’impresa in crisi. Rilevanza: mostra quale sia la sede corretta per far valere l’essenzialità della fornitura.

17. Tribunale di Roma, 26 marzo 2025 — Contratti di garanzia. Esclusa la possibilità di sospendere o sciogliere i contratti con cui il proponente abbia concesso garanzie in favore di terzi. Rilevanza: segna un limite alla discrezionalità sui rapporti pendenti.

18. Tribunale di Arezzo, decreto 9 dicembre 2024 — Misure atipiche sui contratti non essenziali. Riconosciuto lo spazio per misure cautelari atipiche a protezione di rapporti contrattuali non qualificabili come essenziali. Rilevanza: indica una via residuale quando la tutela tipica non è invocabile.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il nostro lavoro, in questa materia, consiste nel separare ciò che è vero da ciò che vi hanno raccontato, e nel tradurre la differenza in atti depositati nei termini. In concreto:

1. Ricostruiamo la mappa dei contratti pendenti, documento per documento, distinguendo i rapporti non compiutamente eseguiti da entrambe le parti da quelli già esauriti, perché solo i primi rientrano nella disciplina dell’art. 172 CCII e solo su di essi si gioca la scelta del curatore.

2. Verifichiamo l’efficacia delle clausole risolutive inserite nei contratti di fornitura, accertando se siano collegate all’apertura della procedura — e quindi inefficaci — o a un inadempimento anteriore, e in questo secondo caso controlliamo data e forma della dichiarazione di avvalersene.

3. Redigiamo e notifichiamo l’atto di messa in mora del curatore, chiedendo al giudice delegato la fissazione del termine non superiore a sessanta giorni, quando l’incertezza sulla sorte del contratto sta danneggiando la programmazione dell’impresa cliente.

4. Predisponiamo le istanze per l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa e per l’affitto d’azienda, costruendo la documentazione che dimostra l’assenza di pregiudizio per i creditori, e seguiamo l’interlocuzione con curatore, comitato dei creditori e giudice delegato.

5. Qualifichiamo i crediti come prededucibili o concorsuali separando, prestazione per prestazione, ciò che è maturato prima dell’apertura, durante l’esercizio dell’impresa e dopo l’eventuale subentro, e depositiamo le domande di ammissione al passivo con la collocazione corretta.

6. Difendiamo il fornitore convenuto in revocatoria, ricostruendo i termini d’uso del rapporto con estratti conto, scadenziari e storico delle condizioni, e contestando le presunzioni con cui si tenta di dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza.

7. Costruiamo la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, calcolando la convenienza rispetto allo scenario liquidatorio, strutturando classi e trattamenti, verificando il valore dei beni gravati da prelazione e, quando il proponente è un creditore o un terzo, valutando la cessione delle azioni di massa e il patto di limitazione degli impegni ai creditori tempestivi.

8. Assistiamo l’assuntore nell’acquisizione dell’azienda, negoziando il contratto in modo che non vi siano “diverse convenzioni” capaci di far rientrare dalla finestra i debiti pregressi che l’art. 214, comma 3, CCII tiene fuori dalla porta, e presidiando i profili giuslavoristici e fiscali con i commercialisti dello studio.

9. Gestiamo il voto e l’omologazione, dalla verifica del computo delle maggioranze alle opposizioni, fino al reclamo e, se necessario, al ricorso per cassazione nei trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

10. Interveniamo prima, quando si può, verificando se la situazione consenta ancora un percorso di composizione negoziata o di concordato in continuità, dove la tutela dei contratti essenziali e dei fornitori strategici è molto più intensa che nella liquidazione giudiziale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che il legislatore ha costruito proprio per valutare la risanabilità di un’azienda e per tenere al tavolo, nello stesso momento, banche, fornitori strategici e debitore. Chi ha svolto quel ruolo sa dall’interno come ragiona un fornitore essenziale, quali garanzie chiede per restare, e quale struttura deve avere una proposta perché il suo voto arrivi. Accanto a questa, l’abilitazione di avvocato cassazionista assicura la continuità della strategia fino all’ultimo grado: la stessa linea difensiva impostata nell’istanza al giudice delegato regge nel reclamo e, se serve, nel ricorso per cassazione, senza cambi di difensore e senza riscritture dell’impianto a metà percorso.

Lo studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: la qualificazione di un credito come prededucibile, la convenienza di una proposta concordataria rispetto allo scenario liquidatorio e i profili fiscali di una cessione d’azienda non sono questioni che si possano trattare separatamente, e la nostra organizzazione è costruita per non trattarle così. Il nostro impegno è di mezzi: analizziamo, verifichiamo, costruiamo la strategia e la difendiamo in ogni grado.


In chiusura

In questa materia l’informazione corretta è la prima difesa. Non perché basti sapere per vincere, ma perché quasi tutti gli errori gravi che abbiamo visto — la fornitura interrotta sulla base di una clausola inefficace, gli incassi accelerati che fanno perdere l’esenzione da revocatoria, l’anno di attesa che non riguardava chi lo stava aspettando, il concordato mai valutato — sono errori commessi con convinzione, da persone che credevano di sapere.

Lo Studio Monardo si occupa di fornitori strategici e di continuità nella liquidazione giudiziale perché è esattamente il terreno delle abilitazioni certificate dell’Avvocato: la crisi d’impresa e il negoziato con i creditori sono il mestiere dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la gestione dell’insolvenza e il rapporto con gli organi delle procedure è il mestiere del Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di un OCC; il contenzioso che nasce dall’ammissione al passivo, dal voto e dall’omologazione arriva spesso davanti alla Suprema Corte, e lì serve un avvocato cassazionista che abbia scritto il primo atto già pensando all’ultimo. Lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario completa il quadro sui profili finanziari e fiscali dell’operazione.

📩 Non lasciare che a decidere sia una convinzione sbagliata: se stai valutando se continuare a fornire, se proporre un concordato o se rilevare l’azienda di un cliente insolvente, scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa guida.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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