L’amministratore risponde personalmente dei debiti della società quando questa accede al concordato preventivo? È la domanda che si pone, quasi sempre di notte, chi firma i bilanci di una S.r.l. in difficoltà e vede avvicinarsi il momento di depositare un ricorso in tribunale. La risposta breve è che, di regola, i debiti della società restano della società: l’amministratore non ne diventa debitore solo perché ha guidato l’impresa verso una procedura concorsuale. Ma la risposta breve è anche la più pericolosa, perché accanto alla regola convivono almeno quattro canali attraverso cui il patrimonio personale può essere raggiunto: le garanzie personali firmate negli anni, l’azione risarcitoria per cattiva gestione, la responsabilità penale per i reati di bancarotta e, nelle società di persone, la responsabilità illimitata del socio che amministra.
Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il concordato preventivo è soltanto una delle strade possibili, e il grado di esposizione personale dell’amministratore cambia sensibilmente a seconda della strada scelta e del momento in cui la si imbocca. Accanto al concordato si collocano la composizione negoziata della crisi e, all’estremo opposto, la domanda di liquidazione giudiziale presentata dalla stessa società. Ciascuna ha un rovescio della medaglia che va soppesato con freddezza, numeri alla mano.
Lo Studio Monardo si occupa precisamente di questo crocevia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso di composizione negoziata, che oggi rappresenta l’alternativa più immediata al concordato. È inoltre avvocato cassazionista, e le azioni di responsabilità contro gli amministratori sono contenziosi che spesso arrivano fino all’ultimo grado; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, le due aree in cui si concentrano le fideiussioni e i debiti pubblici che più minacciano il patrimonio personale di chi amministra.
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Il quadro di partenza: chi è il debitore e chi rischia cosa
Per confrontare le opzioni con equilibrio occorre fissare pochi concetti, quelli senza i quali ogni valutazione successiva diventerebbe confusa.
La società è il debitore, l’amministratore è un terzo
Nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a. per quanto riguarda i soci non accomandatari) vige il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (artt. 2325 e 2462 c.c.). Quando una S.r.l. deposita la domanda di concordato preventivo, il “debitore” di cui parla il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) è la società, non chi la rappresenta. Le misure protettive, il divieto di azioni esecutive e cautelari, la falcidia dei crediti riguardano il patrimonio sociale. Il concordato non crea debiti personali in capo all’amministratore, ma nemmeno lo protegge: il suo patrimonio resta fuori dalla procedura in entrambi i sensi.
Questa doppia faccia è l’elemento dirimente di tutta l’analisi. Il patrimonio dell’amministratore non viene aggredito per effetto della procedura in sé; tuttavia non riceve alcuno scudo dalla procedura quando esiste un titolo autonomo che lo coinvolge.
I quattro canali di esposizione personale
Il primo canale è la garanzia personale. Fideiussioni bancarie, garanzie a prima richiesta, avalli su cambiali, lettere di patronage forti: sono obbligazioni proprie dell’amministratore, autonome rispetto al debito sociale. L’art. 117, comma 1, CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda, ma che questi conservano intatti i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. In concreto: la banca subisce la falcidia verso la società, ma può chiedere al fideiussore la differenza.
Il secondo canale è la responsabilità risarcitoria per mala gestio. Gli amministratori rispondono verso la società (artt. 2392 e 2476 c.c.), verso i creditori sociali quando il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfarli (art. 2394 c.c. e art. 2476, comma 6, c.c. per le S.r.l.) e verso il singolo socio o terzo direttamente danneggiato (art. 2395 c.c. e art. 2476, comma 7, c.c.). Si tratta di un debito risarcitorio, non della traslazione del debito sociale: l’amministratore paga il danno che ha causato, non i debiti della società in quanto tali. La differenza, sul piano pratico, può essere enorme.
Il terzo canale è la responsabilità penale. Il CCII estende i reati di bancarotta agli amministratori di società in concordato preventivo (art. 341 CCII), mentre l’art. 324 CCII prevede esenzioni per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del concordato e per quelli autorizzati dal giudice. Una condanna penale porta con sé, oltre alla pena, il risarcimento del danno in favore della procedura o dei creditori.
Il quarto canale riguarda le società di persone. Nella S.n.c. e nella S.a.s. il socio illimitatamente responsabile (che spesso è anche amministratore) risponde dei debiti sociali con il proprio patrimonio. Qui il concordato produce un effetto favorevole: salvo patto contrario, l’art. 117, comma 2, CCII estende l’efficacia del concordato della società ai soci illimitatamente responsabili.
Il criterio che governa il danno: i “netti patrimoniali”
Quando l’amministratore prosegue l’attività dopo che si è verificata una causa di scioglimento (tipicamente la perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale), l’art. 2486 c.c. limita i suoi poteri alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Dal 2019 il terzo comma dell’art. 2486 c.c. presume che il danno sia pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore cessa dalla carica (o, in caso di procedura concorsuale, alla data di apertura) e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi che sarebbero stati comunque sostenuti per la liquidazione. Se mancano le scritture contabili o sono inattendibili, il danno è liquidato nella differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
Ogni mese di gestione “ordinaria” dopo la perdita del capitale allarga potenzialmente la forbice dei netti patrimoniali, e con essa l’importo che può essere chiesto all’amministratore. È questo il motivo per cui la scelta della strada, e la sua tempestività, incide direttamente sull’esposizione personale.
La sospensione degli obblighi sul capitale
L’art. 89 CCII prevede che, dalla data del deposito della domanda di concordato (anche con riserva) e sino all’omologazione, non si applichino le norme civilistiche sulla riduzione obbligatoria del capitale per perdite e sulla riduzione al di sotto del minimo legale, e che per lo stesso periodo non operi la causa di scioglimento per perdita del capitale. Resta però ferma, per il periodo anteriore al deposito, l’applicazione dell’art. 2486 c.c. Una disposizione analoga è prevista dall’art. 20 CCII per la composizione negoziata, a partire dalla pubblicazione dell’istanza con la relativa dichiarazione dell’imprenditore.
Il dato va letto con attenzione: la sospensione “ferma il cronometro” da quel momento in avanti, ma non cancella la responsabilità maturata prima. Chi ha lasciato trascorrere un anno tra la perdita del capitale e il deposito del ricorso porta con sé quell’anno.
Una distinzione da non trascurare: amministratore di diritto e amministratore di fatto
Le regole fin qui descritte non riguardano soltanto chi risulta nominato nel registro delle imprese. Chi, pur senza una carica formale, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della gestione (impartisce direttive ai dipendenti, tratta con le banche, decide i pagamenti) può essere considerato amministratore di fatto ed essere chiamato a rispondere, sia sul piano civile sia su quello penale, come l’amministratore di diritto. Il fenomeno è frequente nelle imprese familiari, dove la carica è intestata a un congiunto mentre la gestione resta nelle mani di chi ha fondato l’azienda. In queste situazioni la valutazione delle opzioni va condotta tenendo conto di entrambe le posizioni: la scelta dello strumento è formalmente dell’amministratore nominato, ma le conseguenze possono ricadere anche su chi ha governato l’impresa di fatto. È un profilo da chiarire prima di qualsiasi deposito, perché incide sulla ricostruzione delle responsabilità per il periodo anteriore.
Il dovere di attivarsi
Il quadro si completa con gli obblighi organizzativi. L’art. 2086, comma 2, c.c. e l’art. 3 CCII impongono all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e ad attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 120-bis CCII riserva in via esclusiva agli amministratori la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi, con deliberazione risultante da verbale notarile. L’iniziativa, dunque, è degli amministratori, e con essa la responsabilità della scelta e dei suoi tempi.
Opzione 1 — Il concordato preventivo (in continuità o liquidatorio)
In cosa consiste
Il concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII) è lo strumento con cui la società propone ai creditori, sulla base di un piano, una soddisfazione anche parziale dei loro crediti, attraverso la prosecuzione dell’attività (concordato in continuità aziendale, diretta o indiretta) o la liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio, per il quale è richiesto un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile e un pagamento dei chirografari non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo, art. 84, comma 4, CCII). La procedura può essere avviata anche con domanda con riserva (art. 44 CCII), per ottenere subito le misure protettive e disporre di un termine per depositare piano e proposta. Il commissario giudiziale vigila; i creditori votano; il tribunale omologa.
Quando ha senso, dal punto di vista dell’amministratore
Primo scenario: la società ha un’azienda ancora vitale, flussi di cassa positivi al netto del debito pregresso e un passivo che, se ristrutturato, diventa sostenibile. Il concordato in continuità consente di preservare il valore e, con esso, di contenere la forbice dei netti patrimoniali.
Secondo scenario: il passivo comprende una quota rilevante di debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali, per cui serve uno strumento che permetta il trattamento di tali crediti all’interno del piano, con la possibilità di omologazione anche in caso di mancata adesione dell’amministrazione alle condizioni previste dalla legge (art. 88 CCII).
Terzo scenario: alcuni creditori aggressivi hanno già avviato o minacciano pignoramenti sui beni strumentali, e occorre un ombrello protettivo immediato e opponibile a tutti, che la composizione negoziata assicura solo su richiesta e conferma del tribunale.
Il profilo ideale di questa opzione è quello di una società con un’azienda che conserva valore, un passivo eterogeneo da ristrutturare in modo vincolante anche per i dissenzienti e un amministratore che ha documentazione contabile ordinata con cui sostenere il piano davanti ai creditori e al tribunale.
Come si esegue, in sintesi
La sequenza essenziale prevede: deliberazione degli amministratori risultante da verbale notarile (art. 120-bis CCII); deposito del ricorso, eventualmente con riserva; nomina del commissario giudiziale; deposito di piano, proposta e attestazione del professionista indipendente; voto dei creditori; giudizio di omologazione; esecuzione sotto la sorveglianza del commissario (e, nel liquidatorio, con il liquidatore giudiziale).
Vantaggi motivati per l’amministratore
Il primo vantaggio è temporale: dal deposito della domanda l’art. 89 CCII sospende gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento, così che la gestione successiva non viene misurata con il metro dell’art. 2486 c.c. finché la procedura è in corso. A fronte di questo vantaggio, va ricordato che il periodo anteriore resta interamente valutabile.
Il secondo vantaggio è penale. I pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del concordato, così come quelli autorizzati dal tribunale (ad esempio i pagamenti di crediti anteriori per prestazioni essenziali ex art. 100 CCII), beneficiano dell’esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice prevista dall’art. 324 CCII. In una fase in cui ogni pagamento a un fornitore può essere letto come preferenziale, uno schema autorizzato rappresenta una protezione concreta.
Il terzo vantaggio riguarda l’azione dei creditori sociali. Secondo un orientamento della Cassazione (Cass. n. 2494/2022), l’obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori incide anche sull’azione di responsabilità che essi potrebbero esercitare contro gli amministratori ai sensi dell’art. 2394 c.c., poiché il loro credito risulta ridotto alla percentuale concordataria; la prescrizione di tale azione resta sospesa tra omologazione e risoluzione del concordato. In un’altra direzione si è espressa la giurisprudenza di merito, che ha ritenuto in pendenza di concordato inammissibile l’azione ex art. 2394 c.c. del singolo creditore, restando esperibile l’azione individuale ex art. 2395 c.c. (Trib. Bologna, Sez. Impresa, 22 marzo 2021). Il quadro, come si vede, non è lineare.
Il quarto vantaggio è per l’amministratore-socio di società di persone: l’estensione degli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili (art. 117, comma 2, CCII) significa che la falcidia giova anche al suo patrimonio, salvo patto contrario.
Rischi e svantaggi, con onestà
Il rovescio della medaglia è significativo. Anzitutto, le fideiussioni restano integralmente in piedi: la banca garantita, sapendo che dalla società riceverà solo una percentuale, ha spesso convenienza ad attivare subito la garanzia personale. La Cassazione ha escluso, già nella vigenza dell’art. 184 l.fall., che una clausola della proposta possa estendere ai fideiussori l’effetto esdebitatorio, trattandosi di effetti fissati dalla legge e sottratti alla disponibilità delle parti. Paradossalmente, per l’amministratore-fideiussore il deposito della domanda può accelerare l’aggressione al patrimonio personale.
In secondo luogo, il concordato liquidatorio porta con sé un liquidatore giudiziale chiamato a recuperare ogni valore: l’art. 115 CCII gli attribuisce la legittimazione a esercitare, o proseguire se pendente, l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori. La Cassazione ha precisato che la legittimazione processuale del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive (Cass., Sez. I, ord. n. 11601 del 3 maggio 2025), ma entro quel perimetro le azioni di responsabilità diventano, a tutti gli effetti, un attivo da realizzare.
In terzo luogo, il concordato espone al rischio di esito negativo: inammissibilità, revoca, mancata approvazione, diniego di omologa. In tali casi segue con frequenza la liquidazione giudiziale, e il periodo sospetto per le revocatorie si calcola dalla data di deposito della domanda di concordato (Cass. n. 12148/2025). Va però ricordato che il solo fatto di aver presentato una domanda poi non andata a buon fine non genera di per sé responsabilità risarcitoria: la giurisprudenza di merito ha ancorato la responsabilità all’uso abusivo dello strumento, cioè alla domanda finalizzata unicamente a ritardare la dichiarazione di insolvenza a danno dei creditori.
Infine, l’esenzione penale è circoscritta. La Cassazione penale ha confermato la condanna per bancarotta preferenziale di un amministratore che aveva pagato fornitori dopo il rigetto dell’omologa e prima della successiva dichiarazione di fallimento (Cass. pen., Sez. V, n. 25429 del 9 luglio 2025): fuori dall’esecuzione del concordato e dalle autorizzazioni, la protezione viene meno.
Pronunce a supporto
Oltre a quelle citate, il giudizio di omologazione non accerta con efficacia di giudicato l’esistenza, l’entità e il rango dei crediti (Cass. ord. n. 26560/2024): il creditore conserva margini per contestare, e l’amministratore non può contare sull’omologa per “cristallizzare” il passivo a proprio favore nei giudizi successivi. Sul fronte della continuità aziendale, la Cassazione ha chiarito i criteri per qualificare un concordato “misto” (Cass. n. 348 dell’8 gennaio 2025), profilo decisivo perché da esso dipendono le regole applicabili e, di riflesso, la tenuta della proposta.
Opzione 2 — La composizione negoziata della crisi
In cosa consiste
La composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII, nati con il D.L. 118/2021 e poi trasfusi nel Codice) è un percorso stragiudiziale, volontario e riservato, in cui l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza chiede, attraverso la piattaforma telematica delle Camere di commercio, la nomina di un esperto indipendente. L’esperto agevola le trattative con creditori e altri interessati per individuare una soluzione: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo che produce gli effetti esentivi da revocatoria e da reati di bancarotta, oppure l’accesso a uno strumento giudiziale (accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio).
Quando ha senso, dal punto di vista dell’amministratore
Primo scenario: la crisi è emersa da poco, la perdita del capitale è recente o non ancora oltre la soglia legale, e la società ha bisogno di tempo e di un interlocutore qualificato per rinegoziare con poche controparti rilevanti (tipicamente banche e fornitori strategici).
Secondo scenario: l’amministratore è anche fideiussore delle banche e ha interesse a coinvolgerle in un tavolo dove la garanzia personale diventa oggetto di negoziazione, anziché restare fuori dal perimetro come accade nel concordato.
Terzo scenario: la società vuole evitare la pubblicità e l’impatto reputazionale di una procedura concorsuale, perché opera in un mercato in cui clienti e fornitori reagirebbero male a un deposito in tribunale.
Il profilo ideale di questa opzione è quello di un’impresa in crisi ancora reversibile, con un numero gestibile di creditori decisivi e un amministratore che si attiva ai primi segnali, quando l’accordo è ancora negoziabile e la forbice dei netti patrimoniali è contenuta.
Come si esegue, in sintesi
Istanza sulla piattaforma telematica con la documentazione prevista dall’art. 17 CCII; nomina dell’esperto; eventuale richiesta di misure protettive con conferma del tribunale (artt. 18-19 CCII); trattative, nel corso delle quali l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria ma deve informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative (art. 21 CCII); conclusione con uno degli esiti previsti dall’art. 23 CCII o archiviazione.
Vantaggi motivati per l’amministratore
La tempestività è il vantaggio principale. L’accesso alla composizione negoziata è il modo più diretto per dimostrare di aver adempiuto al dovere di attivarsi previsto dagli artt. 2086 c.c. e 3 CCII. Dalla pubblicazione dell’istanza, con la dichiarazione prevista dall’art. 20 CCII, sono sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per perdita del capitale, con effetto analogo a quello dell’art. 89 CCII nel concordato.
Sul piano penale, gli atti conclusi in esito alle trattative nelle forme indicate dalla legge beneficiano dell’esenzione di cui all’art. 324 CCII, e gli atti autorizzati dal tribunale conservano i loro effetti anche se successivamente interviene un’altra procedura (art. 24 CCII), che li sottrae anche alla revocatoria.
Sul piano negoziale, la composizione consente un’interlocuzione con le banche in cui la posizione del garante può entrare nella soluzione complessiva: rinunce, rimodulazioni o liberazioni del fideiussore sono possibili quando il creditore vi acconsente, perché qui non opera la regola legale inderogabile dell’art. 117 CCII ma l’autonomia contrattuale. Si aggiungono le misure premiali previste dall’art. 25-bis CCII sul versante degli interessi e delle sanzioni relativi ai debiti tributari sorti prima o durante le trattative.
Rischi e svantaggi, con onestà
A fronte di questi vantaggi, la composizione negoziata non vincola i creditori dissenzienti: senza il consenso delle controparti decisive non produce effetti verso di loro. Le misure protettive sono eventuali e temporanee, soggette a conferma del tribunale, e non sempre bastano a fermare un creditore determinato.
L’elemento dirimente, sul piano della responsabilità, è l’ultima parte dell’art. 21, comma 1, CCII: quando nel corso delle trattative risulta che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori, e in ogni caso restano ferme le responsabilità dell’imprenditore. La composizione negoziata, in altri termini, non è uno scudo: è un contesto in cui la gestione viene valutata con un metro più esigente, perché orientato alla tutela dei creditori.
Infine, l’esito negativo delle trattative lascia l’amministratore davanti alla stessa scelta di partenza, ma con qualche mese in più. Se nel frattempo la gestione non ha rispettato le regole dell’art. 21 CCII, quei mesi possono pesare nel calcolo del danno.
Pronunce a supporto
La giurisprudenza di legittimità specifica sulla composizione negoziata è ancora in formazione, e ciò va considerato come un elemento di incertezza. Restano pienamente applicabili, tuttavia, i principi generali sulla responsabilità degli amministratori, a cominciare dal criterio dei netti patrimoniali ribadito da Cass., Sez. I, ord. n. 15054 del 29 maggio 2024, che misura il danno sul periodo compreso tra la causa di scioglimento e la cessazione dalla carica o l’apertura della procedura: un periodo che la composizione negoziata, se tempestiva, contribuisce ad accorciare.
Opzione 3 — La domanda di liquidazione giudiziale in proprio
In cosa consiste
Quando l’insolvenza è conclamata e non esistono prospettive di risanamento né risorse per un concordato liquidatorio, gli amministratori possono chiedere essi stessi l’apertura della liquidazione giudiziale (artt. 37 e 121 e ss. CCII). Si tratta dell’erede del fallimento: il tribunale nomina un curatore che prende in consegna il patrimonio e lo liquida nell’interesse dei creditori.
Quando ha senso, dal punto di vista dell’amministratore
Primo scenario: la società non ha più un’azienda da salvare e prosegue solo per inerzia, accumulando debiti; ogni mese ulteriore allarga la forbice dei netti patrimoniali. Secondo scenario: mancano le condizioni economiche del concordato liquidatorio (apporto esterno e soglia minima per i chirografari). Terzo scenario: l’amministratore vuole “consegnare” la società in modo ordinato, interrompendo l’aggravamento del dissesto prima che un creditore o il pubblico ministero chieda la liquidazione in un momento ancora più compromesso.
Il profilo ideale di questa opzione è quello di una società ormai priva di continuità e di risorse, in cui l’interesse dell’amministratore coincide con quello dei creditori: fermare subito l’emorragia.
Come si esegue, in sintesi
Deliberazione degli amministratori ai sensi dell’art. 120-bis CCII, ricorso al tribunale competente con il deposito della documentazione contabile e fiscale, sentenza di apertura, nomina del curatore, accertamento del passivo, liquidazione dell’attivo, riparti.
Vantaggi motivati per l’amministratore
Il vantaggio è essenzialmente difensivo: interrompere l’aggravamento del dissesto chiude il periodo su cui si calcola il danno. La consegna tempestiva e completa delle scritture contabili consente inoltre di evitare l’applicazione del criterio residuale della differenza tra attivo e passivo, molto più gravoso dei netti patrimoniali.
Rischi e svantaggi, con onestà
Il rovescio della medaglia è evidente: il curatore è legittimato a esercitare l’azione sociale e l’azione dei creditori sociali (art. 255 CCII), e ha accesso all’intera documentazione. Nessuno strumento espone l’amministratore a un esame più sistematico della sua gestione. La prescrizione quinquennale dell’azione dei creditori decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale è diventata oggettivamente percepibile dai creditori, con una presunzione di coincidenza con l’apertura della procedura che spetta all’amministratore superare (Cass., Sez. I, ord. n. 24429 dell’8 agosto 2022; Cass., Sez. I, ord. n. 8553 del 29 marzo 2024). Per le società di persone, la liquidazione giudiziale si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII).
Va aggiunto che le fideiussioni, anche qui, restano integre: la liquidazione della società non libera il garante. Sul piano penale, nessuna esenzione: ogni pagamento preferenziale anteriore, ogni prelievo e ogni restituzione di finanziamenti all’amministratore stesso vengono esaminati. La Cassazione penale ha confermato che il rimborso a sé stesso dei propri finanziamenti, in una situazione di dissesto conclamato, integra la bancarotta preferenziale anche quando l’intento dichiarato era di sostenere l’operatività (Cass. pen. n. 17219/2025).
Pronunce a supporto
L’azione dei creditori sociali ha natura autonoma rispetto all’azione sociale, con presupposti, onere della prova e prescrizione propri (Cass. n. 13765/2007, principio costantemente richiamato dalla giurisprudenza successiva). L’azione individuale del socio o del terzo direttamente danneggiato resta a sua volta autonoma e non viene assorbita da quella esercitata dalla procedura (Cass. ord. n. 11325/2024).
Due elementi che attraversano tutte le strade
I finanziamenti erogati dall’amministratore-socio. Accade spesso che chi amministra una piccola S.r.l. ne sia anche socio e abbia versato negli anni somme a titolo di finanziamento per sostenere la liquidità. Il tema incide sulla sua posizione personale in due direzioni. Da un lato, il rimborso di tali finanziamenti è postergato rispetto agli altri creditori quando sono stati concessi in una situazione di squilibrio (art. 2467 c.c.), e, se avviene quando il dissesto è già conclamato, espone al rischio penale descritto in precedenza. Dall’altro, il CCII riconosce un trattamento più favorevole ai finanziamenti erogati dai soci in esecuzione di un concordato omologato o di un accordo di ristrutturazione, per i quali è prevista la prededuzione in misura parziale (art. 102 CCII). Va soppesato, dunque, se le risorse personali dell’amministratore-socio vengano immesse prima di qualsiasi procedura, con il rischio di vederle postergate e il loro rimborso contestato, oppure all’interno di uno strumento che ne riconosca la funzione. La differenza non è solo contabile: incide sulla probabilità di recuperare quelle somme e sull’esposizione a contestazioni.
La documentazione come prima linea di difesa. In ciascuna delle tre strade l’amministratore consegna, a un commissario, a un esperto o a un curatore, la fotografia della propria gestione. La qualità di quella fotografia condiziona tutto ciò che segue. Una contabilità aggiornata consente di applicare il criterio dei netti patrimoniali anziché quello, più gravoso, della differenza tra attivo e passivo; permette di documentare che determinati pagamenti erano funzionali alla prosecuzione dell’attività e non preferenziali; offre al giudice elementi per collocare nel tempo l’emersione della crisi, con effetti sulla prescrizione. Prima ancora di scegliere la strada, l’amministratore ha interesse a mettere in ordine i documenti che la sorreggeranno: verbali del consiglio o delle decisioni dell’amministratore unico, situazioni patrimoniali infrannuali, corrispondenza con banche e fornitori, piani di cassa. Sono gli atti con cui, eventualmente anni dopo, dovrà dimostrare di aver monitorato la situazione e di essersi attivato.
Il ruolo dell’organo di controllo. Dove esistono sindaci o un revisore, l’art. 25-octies CCII attribuisce loro il dovere di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata, fissando un termine per la risposta. Per l’amministratore la segnalazione ha un duplice significato: da un lato è un elemento che il giudice potrà considerare nel valutare la tempestività della reazione; dall’altro, la risposta motivata e l’attivazione conseguente costituiscono una traccia documentale favorevole. Ignorare la segnalazione, a fronte di questo vantaggio potenziale, è il comportamento che più difficilmente si riesce a giustificare in un successivo giudizio di responsabilità.
Le tre strade alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, costruiti per mostrare come le stesse premesse producano esposizioni personali diverse a seconda della strada scelta. Non rappresentano casi reali e non sostituiscono la valutazione del singolo fascicolo: i criteri dell’art. 2486 c.c. sono presunzioni che ammettono la prova contraria, e ogni voce va verificata sulle scritture.
Dati di partenza comuni. Una S.r.l. con capitale di 10.000 € chiude l’esercizio 2024 con un patrimonio netto negativo di 38.700 €; la causa di scioglimento per perdita del capitale risulta accertata con l’esame del progetto di bilancio il 28 marzo 2025. L’amministratore unico prosegue l’attività ordinaria. Al 30 settembre 2026 il patrimonio netto è sceso a –214.350 €. L’esposizione chirografaria verso la banca ammonta a 356.800 €, garantita da fideiussione personale dell’amministratore fino a 412.000 €. I costi che la società avrebbe comunque sostenuto per una liquidazione ordinaria sono stimati in 21.400 €.
Simulazione 1 — Il peso del calendario sul danno presunto
Ipotesi A: concordato con riserva depositato il 15 ottobre 2026. Dal deposito l’art. 89 CCII sospende la causa di scioglimento. La forbice dei netti patrimoniali va da –38.700 € a –214.350 €: 175.650 €. Detratti i costi di liquidazione (21.400 €), il danno presunto è 154.250 €.
Ipotesi B: istanza di composizione negoziata pubblicata il 15 ottobre 2026, con la dichiarazione prevista dall’art. 20 CCII. L’effetto sospensivo decorre dalla stessa data: il danno presunto resta 154.250 €, a condizione che la gestione successiva rispetti le regole dell’art. 21 CCII.
Ipotesi C: ricorso per liquidazione giudiziale in proprio depositato il 15 ottobre 2026, apertura il 10 dicembre 2026. In questo caso non opera una sospensione analoga a quella degli artt. 20 e 89 CCII, e il termine finale del calcolo è l’apertura della procedura. Se nei 56 giorni intercorsi il patrimonio netto peggiora a –231.900 €, la forbice diventa 193.200 € e il danno presunto 171.800 €.
Ipotesi D: nessuna iniziativa; un creditore ottiene l’apertura della liquidazione giudiziale nel giugno 2027. Con un patrimonio netto ipotetico di –348.600 € alla data di apertura, la forbice è di 309.900 € e il danno presunto 288.500 €.
L’esito è netto: tra l’iniziativa tempestiva e l’inerzia, nello stesso scenario, il danno presunto quasi raddoppia. Nessuna delle tre strade “azzera” i 154.250 € già maturati: li congela.
Simulazione 2 — La fideiussione bancaria nelle tre strade
Concordato preventivo con proposta ai chirografari del 23,5%. Dalla società la banca riceve 83.848 € (23,5% di 356.800 €). Per effetto dell’art. 117, comma 1, CCII conserva intatto il diritto verso il fideiussore e può chiedergli l’intero credito residuo, pari a 272.952 €, senza attendere l’esecuzione del piano. L’amministratore che paga acquisisce un diritto di regresso verso la società che, essendo riferito a un rapporto anteriore, subisce a sua volta gli effetti del concordato.
Composizione negoziata con accordo a saldo e stralcio. Ipotesi: la banca accetta il 41% (146.288 €) pagato dalla società in 36 rate e, nello stesso accordo, acconsente alla liberazione del garante. L’esposizione personale scende a zero, ma solo perché la banca lo ha accettato: senza consenso, la garanzia resta integra per l’intero.
Liquidazione giudiziale con riparto stimato ai chirografari del 6,2%. La banca riceve 22.122 € dalla procedura e può chiedere al fideiussore 334.678 €.
Simulazione 3 — L’amministratore socio di S.n.c.
Stessi tempi, ma la società è una S.n.c. con debiti sociali chirografari per 187.300 € e il socio amministratore è illimitatamente responsabile.
Concordato con proposta del 31%. La società paga 58.063 €. Salvo patto contrario, l’art. 117, comma 2, CCII estende l’effetto esdebitatorio al socio: per i restanti 129.237 € i creditori sociali anteriori non possono rivolgersi al suo patrimonio a titolo di responsabilità illimitata. Se però il socio ha firmato anche una fideiussione distinta, ad esempio per 64.500 €, si apre una questione su cui la giurisprudenza di merito non è uniforme e che va valutata caso per caso.
Liquidazione giudiziale. L’apertura si estende al socio illimitatamente responsabile (art. 256 CCII): il suo patrimonio personale entra in una procedura propria, con la possibilità di accedere successivamente all’esdebitazione alle condizioni di legge.
Composizione negoziata. Nessuna estensione legale: la posizione del socio dipende interamente da ciò che i creditori accettano di sottoscrivere.
Il confronto in tabella
La tabella mette in fila le differenze emerse, senza alcuna pretesa di indicare una strada “migliore” in astratto. Ogni riga va letta tenendo presenti i dati del singolo caso: una riga favorevole a un’opzione può diventare irrilevante se, ad esempio, l’amministratore non ha prestato garanzie personali o se la società è una S.r.l. senza soci illimitatamente responsabili.
Quanto ai costi, si indicano soltanto quelli previsti dalla legge per accedere agli strumenti, non gli onorari professionali. Va soppesato anche il fattore tempo: la composizione negoziata ha durata tendenzialmente breve ma esito incerto; il concordato richiede mesi ma produce effetti vincolanti; la liquidazione giudiziale è rapida nell’apertura e lunga nella chiusura.
| Criterio | Concordato preventivo | Composizione negoziata | Liquidazione giudiziale in proprio |
|---|---|---|---|
| Tempi di accesso | Rapidi con domanda con riserva; mesi per l’omologa | Rapidi; trattative di regola contenute in alcuni mesi | Rapidi per il deposito; lunga la procedura |
| Complessità | Elevata: piano, attestazione, voto, omologa | Media: documentazione, trattative con l’esperto | Contenuta per l’amministratore; elevata per la procedura |
| Effetti sui creditori dissenzienti | Vincolanti dopo l’omologa | Nessuno senza consenso | Concorso obbligatorio |
| Sospensione obblighi sul capitale | Sì, dal deposito (art. 89 CCII) | Sì, dalla pubblicazione dell’istanza con dichiarazione (art. 20 CCII) | Non prevista in modo analogo |
| Fideiussioni dell’amministratore | Restano integre (art. 117 CCII) | Negoziabili con il consenso del creditore | Restano integre |
| Soci illimitatamente responsabili | Esdebitazione estesa, salvo patto contrario | Nessuna estensione legale | Procedura estesa al socio |
| Azioni di responsabilità | Esercitabili; nel liquidatorio dal liquidatore giudiziale | Restano ferme le responsabilità (art. 21 CCII) | Esercitate dal curatore (art. 255 CCII) |
| Profilo penale | Esenzione per atti esecutivi e autorizzati (art. 324 CCII) | Esenzione per gli esiti indicati dalla legge (art. 324 CCII) | Nessuna esenzione per atti anteriori |
| Rischi in caso di esito negativo | Possibile liquidazione giudiziale; periodo sospetto dal deposito | Ritorno al punto di partenza con mesi trascorsi | — |
| Effetti sulle esecuzioni | Misure protettive verso la società | Misure protettive eventuali, da confermare | Divieto di azioni esecutive individuali |
| Reversibilità | Rinuncia o conversione possibili entro limiti | Massima: il percorso è volontario | Minima |
| Costi previsti dalla legge | Contributo e diritti per il deposito del ricorso; compenso del commissario | Diritti di segreteria della piattaforma; compenso dell’esperto secondo i parametri dell’art. 25-ter CCII | Contributo e diritti per il deposito; spese di procedura a carico della massa |
I criteri per scegliere
Non esiste una regola che indichi la strada giusta per tutti, ma esistono criteri che, applicati con onestà alla situazione concreta, riducono l’area dell’errore. Li si presenta in forma condizionale, perché ciascuno pesa diversamente a seconda degli altri.
Primo criterio: da quanto tempo esiste la causa di scioglimento. Se la perdita del capitale è recente e la forbice dei netti patrimoniali è ancora contenuta, la composizione negoziata consente di fermare il cronometro senza i costi e la pubblicità di una procedura. Se invece la perdita risale a molti mesi prima, l’elemento dirimente diventa la rapidità dell’effetto sospensivo, che una domanda di concordato con riserva assicura dal giorno del deposito; chi ha lasciato trascorrere troppo tempo, e non ha prospettive di risanamento, deve soppesare anche la liquidazione in proprio come modo per evitare che il danno continui a crescere.
Secondo criterio: quanto pesano le garanzie personali. Se l’amministratore è fideiussore per importi rilevanti, il concordato tutela la società ma non lui, e anzi può spingere la banca ad attivare subito la garanzia. In questi casi la possibilità di negoziare con il creditore garantito, che la composizione negoziata offre, va valutata con particolare attenzione, sapendo che il risultato dipende dal consenso della banca. Se invece l’amministratore non ha prestato garanzie, questo criterio perde peso.
Terzo criterio: chi sono i creditori decisivi. Se il passivo è concentrato su poche controparti disposte a trattare, un accordo negoziato può bastare. Se è frammentato tra decine di fornitori, Erario ed enti previdenziali, servono gli effetti vincolanti di uno strumento omologato.
Quarto criterio: lo stato delle scritture contabili. Se la contabilità è ordinata e aggiornata, l’amministratore può difendersi efficacemente sul criterio dei netti patrimoniali e sostenere un piano credibile. Se è lacunosa, il rischio di vedersi applicare il criterio residuale della differenza tra attivo e passivo aumenta in qualsiasi strada, e la priorità diventa ricostruirla prima di qualunque deposito.
Quinto criterio: la forma giuridica della società. Se si tratta di una società di persone, l’estensione dell’effetto esdebitatorio del concordato ai soci illimitatamente responsabili è un vantaggio che nessun’altra strada garantisce per legge; nelle società di capitali questo criterio non opera.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, «la domanda giusta non è quale procedura protegga l’amministratore, perché nessuna lo fa del tutto, ma quale riduca davvero il perimetro della sua esposizione nel caso concreto».
Le domande di chi è ancora indeciso
Posso iniziare con la composizione negoziata e poi passare al concordato? Sì. La composizione negoziata può sfociare nella domanda di un concordato, di un accordo di ristrutturazione o di un piano soggetto a omologazione. Va però considerato che i mesi trascorsi nelle trattative non sono neutri: se la gestione non ha rispettato l’art. 21 CCII, potrebbero essere valutati in un’eventuale azione di responsabilità.
E se scelgo il concordato e poi non viene omologato? La conseguenza più frequente è l’apertura della liquidazione giudiziale, con un periodo sospetto per le revocatorie che decorre dal deposito della domanda di concordato. La domanda non riuscita, di per sé, non è fonte di responsabilità; lo diventa se lo strumento è stato usato in modo abusivo, solo per rinviare l’insolvenza.
Dimettermi da amministratore mi mette al riparo? Non per il passato. Le dimissioni fissano il termine finale del periodo di gestione su cui si calcola il danno, ma non cancellano la responsabilità per quanto accaduto prima. Lasciare la società senza aver attivato alcuno strumento, d’altra parte, può essere a sua volta valutato come violazione del dovere di attivarsi.
I debiti tributari della società diventano miei? Nelle società di capitali, di regola, no: i debiti fiscali restano della società. Esistono però ipotesi specifiche in cui la legge chiama a rispondere amministratori e liquidatori (ad esempio quando, in fase di liquidazione, vengono pagati altri creditori prima delle imposte), e il mancato versamento di ritenute o IVA oltre le soglie di legge ha rilievo penale. È un profilo da esaminare a parte, con l’apporto di un commercialista.
Il concordato blocca la banca che vuole escutere la mia fideiussione? No. Le misure protettive riguardano il patrimonio della società. Il creditore garantito conserva i suoi diritti verso il fideiussore, che resta esposto per l’intero, salvo accordo con la banca.
Gli amministratori senza deleghe rischiano quanto l’amministratore delegato? Non nella stessa misura. La Cassazione ha chiarito che gli amministratori privi di deleghe non rispondono per una generica omissione di vigilanza, ma per non aver adempiuto al dovere di agire informati e di intervenire di fronte a segnali di allarme percepibili (Cass. ord. n. 15054/2024). In un consiglio di amministrazione la posizione di ciascuno va quindi ricostruita separatamente: chi ha chiesto informazioni, sollecitato l’attivazione di uno strumento o manifestato dissenso a verbale si trova in una situazione diversa da chi è rimasto inerte.
Il concordato chiude anche le azioni che i creditori hanno già avviato contro di me personalmente? No, se si tratta di azioni fondate su un titolo autonomo: l’escussione di una fideiussione, un’azione individuale per danno diretto ex art. 2395 c.c., un procedimento penale. Il concordato produce i suoi effetti sui crediti verso la società; il discorso è diverso, come illustrato, per l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., su cui la falcidia concordataria può incidere secondo l’orientamento richiamato. Distinguere con precisione il fondamento di ciascuna pretesa è il primo passo per capire quale sia davvero esposta agli effetti della procedura.
Le pronunce che orientano la scelta
Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che contribuiscono a illuminare. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione al singolo caso occorre sempre leggere il provvedimento per esteso.
Sul concordato preventivo
Cass. civ. n. 2494/2022. In questa decisione la Corte ha collegato l’obbligatorietà del concordato omologato per i creditori anteriori all’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., ritenendola preclusa per la parte di credito eccedente la percentuale concordataria e sospesa la relativa prescrizione tra omologa e risoluzione. Rilevanza: è il punto di contatto più diretto tra concordato e responsabilità personale verso i creditori.
Trib. Bologna, Sez. specializzata in materia di impresa, 22 marzo 2021. Il giudice di merito ha ritenuto inammissibile, in pendenza di concordato, l’azione ex art. 2394 c.c. del singolo creditore, ammettendo invece l’azione individuale ex art. 2395 c.c. Rilevanza: distingue il danno alla generalità dei creditori da quello diretto al singolo.
Cass., Sez. I, ord. n. 11601 del 3 maggio 2025. Nel concordato con cessione dei beni, il liquidatore agisce come mandatario dei creditori e la sua legittimazione processuale resta limitata ai rapporti sorti in funzione della liquidazione. Rilevanza: delimita chi può agire, e su cosa, nel concordato liquidatorio.
Cass. ord. n. 26560/2024. L’omologazione non ha efficacia di giudicato su esistenza, misura e rango dei crediti. Rilevanza: l’omologa non chiude le contestazioni sul passivo che possono riflettersi nei giudizi successivi.
Cass. n. 348 dell’8 gennaio 2025. La Corte ha delineato i criteri per accertare la continuità aziendale nel concordato “misto”. Rilevanza: dalla qualificazione dipendono regole e soglie applicabili alla proposta.
Cass. n. 21336/2024. Nel concordato liquidatorio la soglia minima di soddisfazione dei chirografari è inderogabile. Rilevanza: indica quando il concordato liquidatorio non è praticabile e la scelta si sposta su altre strade.
Cass. n. 12148/2025. Nella consecuzione tra concordato e procedura successiva, il periodo sospetto per la revocatoria decorre dal deposito della domanda di concordato. Rilevanza: misura il rischio di un concordato non riuscito.
Cass. civ., Sez. I, n. 35960 del 7 dicembre 2022. Dopo l’omologa, la prescrizione dei crediti anteriori non decorre finché perdura la temporanea inesigibilità legata all’esecuzione del concordato. Rilevanza: incide sui tempi entro cui i creditori possono far valere le loro pretese.
Cass. pen., Sez. V, n. 25429 del 9 luglio 2025. È stata confermata la condanna per pagamenti preferenziali eseguiti al di fuori dell’esecuzione del concordato. Rilevanza: chiarisce i confini dell’esenzione penale.
Sulla composizione negoziata e sulla tempestività
Cass., Sez. I, ord. n. 15054 del 29 maggio 2024. Il danno da prosecuzione della gestione dopo la causa di scioglimento può essere liquidato con il criterio dei netti patrimoniali, misurato fino alla cessazione dalla carica o all’apertura della procedura; gli amministratori senza deleghe rispondono in base al dovere di agire informati. Rilevanza: rende evidente il valore economico dell’iniziativa tempestiva.
Sulla liquidazione giudiziale e sulle azioni della procedura
Cass., Sez. I, ord. n. 24429 dell’8 agosto 2022. L’azione dei creditori sociali, anche se promossa dalla procedura, si prescrive in cinque anni dalla oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimoniale, presunta coincidente con l’apertura della procedura salvo prova contraria dell’amministratore. Rilevanza: sposta sull’amministratore l’onere di dimostrare una data anteriore.
Cass., Sez. I, ord. n. 8553 del 29 marzo 2024. Conferma il medesimo principio e il riparto dell’onere probatorio. Rilevanza: consolida l’orientamento, rendendo difficile difendersi sulla sola prescrizione.
Cass. n. 13765/2007. L’azione dei creditori sociali è autonoma rispetto a quella della società, per presupposti, prova e prescrizione. Rilevanza: principio richiamato anche nelle decisioni di merito sul concordato.
Cass. ord. n. 11325/2024. L’azione individuale del socio o del terzo direttamente danneggiato non viene assorbita da quella della procedura. Rilevanza: l’amministratore può essere chiamato a rispondere su più fronti.
Cass. pen. n. 17219/2025. Il rimborso dei propri finanziamenti da parte dell’amministratore in una situazione di dissesto integra la bancarotta preferenziale, anche se motivato dall’intento di sostenere l’impresa. Rilevanza: riguarda una condotta frequente nella fase che precede qualunque procedura.
Trib. Venezia, Sez. specializzata in materia di impresa, 29 dicembre 2024. Nella liquidazione controllata non è prevista una legittimazione del liquidatore analoga a quella del curatore, e l’azione dei creditori sociali resta esperibile. Rilevanza: per le imprese minori, cambia chi può agire contro l’amministratore.
Cosa può fare lo Studio Monardo per l’amministratore davanti a questo bivio
Quando la scelta riguarda insieme la società e il patrimonio personale di chi la amministra, servono strumenti precisi, non rassicurazioni generiche. Questo è ciò che lo Studio fa concretamente:
- Ricostruiamo la data della causa di scioglimento esaminando bilanci, situazioni infrannuali e verbali, per stabilire da quando decorre il periodo rilevante ai fini dell’art. 2486 c.c.
- Calcoliamo la forbice dei netti patrimoniali alle diverse date possibili di deposito, con i commercialisti dello staff, per quantificare l’esposizione presunta in ciascuna strada.
- Censiamo tutte le garanzie personali (fideiussioni, avalli, patronage), ne verifichiamo validità, limiti e clausole, e stimiamo l’esposizione residua dopo la falcidia o il riparto.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando concordato, composizione negoziata e liquidazione in proprio sui dati reali.
- Seguiamo il percorso di composizione negoziata, predisponendo l’istanza e la documentazione dell’art. 17 CCII e impostando le trattative con le banche anche sulla posizione del garante.
- Predisponiamo la domanda di concordato, anche con riserva, coordinando piano e proposta e verificando che i pagamenti in corso di procedura siano coperti da autorizzazione o esecuzione del piano.
- Esaminiamo i pagamenti e i prelievi degli ultimi anni per individuare in anticipo le operazioni esposte a contestazioni di bancarotta o a revocatoria.
- Difendiamo l’amministratore nelle azioni di responsabilità promosse da liquidatore, curatore, società o creditori, contestando dies a quo della prescrizione, nesso causale e quantificazione del danno.
- Coordiniamo i profili bancari e tributari collegati, dalle segnalazioni alla Centrale Rischi alle posizioni fiscali della società.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una scelta di questo tipo pesa soprattutto la continuità di strategia fino in Cassazione. La decisione presa oggi, quale strumento attivare e in quale momento, sarà con buona probabilità esaminata anni dopo in un giudizio di responsabilità che può arrivare all’ultimo grado. Avere lo stesso difensore, avvocato cassazionista, dalla prima analisi fino al giudizio di legittimità significa che la linea scelta all’inizio viene difesa senza cambiare mani né impostazione. Le altre abilitazioni completano il quadro: la qualifica di Esperto Negoziatore per la composizione negoziata, quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC per le imprese minori e per la posizione personale dell’amministratore-fideiussore che si trovi in sovraindebitamento.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i numeri delle simulazioni e gli argomenti giuridici nascono dallo stesso tavolo, non da professionisti che si parlano a distanza.
Chiusura
L’amministratore non diventa debitore dei debiti sociali per il solo fatto che la società accede al concordato preventivo. Ma la procedura non lo mette nemmeno al riparo: le garanzie personali restano, la gestione degli ultimi mesi viene misurata, i pagamenti vengono esaminati. La scelta tra concordato, composizione negoziata e liquidazione in proprio dipende dal caso concreto, e sbagliarla, o compierla troppo tardi, costa tempo, patrimonio e diritti difensivi che non si recuperano.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo terreno perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno lo strumento che oggi rappresenta la principale alternativa al concordato; perché, da avvocato cassazionista, può seguire le azioni di responsabilità fino all’ultimo grado; e perché coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, le due materie in cui si annidano le fideiussioni e i debiti pubblici che più espongono chi amministra.
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