Composizione Negoziata Anche Se L’azienda È Già Insolvente: Si Può?

Pochi strumenti del diritto della crisi d’impresa hanno generato tanto passaparola quanto la composizione negoziata. Nata con il D.L. 118/2021 e poi trasferita negli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è stata presentata come la “via d’uscita dolce” per le imprese in difficoltà. Da lì in poi, tra convegni, articoli semplificati e consigli scambiati tra imprenditori, si sono sedimentate due narrazioni opposte e ugualmente sbagliate: da un lato chi è convinto che, una volta insolvente, l’azienda sia fuori tempo massimo e non possa più accedervi; dall’altro chi pensa che basti depositare l’istanza per congelare ogni creditore e guadagnare mesi di tranquillità.

È comprensibile crederci: la norma è cambiata più volte in pochi anni, l’ultimo intervento correttivo (D.Lgs. 136/2024) ne ha riscritto proprio il presupposto di accesso, e la giurisprudenza — Cassazione compresa, con una serie di pronunce tra fine 2025 e 2026 — ha precisato confini che il passaparola non ha ancora recepito. Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi rinuncia alla composizione credendosi “troppo insolvente” perde mesi preziosi; chi la avvia credendola uno scudo automatico rischia di vedersi aprire la liquidazione giudiziale proprio mentre pensa di essere protetto.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:

  1. “Se l’azienda è già insolvente, la composizione negoziata è preclusa.”
  2. “Basta depositare l’istanza e nessun creditore può più toccarmi.”
  3. “Durante la composizione il tribunale non può mai aprire la liquidazione giudiziale.”
  4. “La composizione negoziata va bene anche solo per liquidare con calma.”
  5. “Se le trattative falliscono, il concordato semplificato è un diritto.”
  6. “Chi è insolvente e prosegue l’attività durante le trattative si espone a revocatorie e responsabilità.”
  7. “L’esperto nominato dalla Camera di commercio è il consulente dell’impresa.”

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dall’interno, dal punto di vista di chi è chiamato a valutare se il risanamento sia “ragionevolmente perseguibile”. A questo si aggiungono la qualifica di avvocato cassazionista — rilevante perché i confini dell’istituto oggi li sta tracciando la Suprema Corte — e il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, indispensabile quando il nodo è costruire un piano credibile sui numeri.

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Mito n. 1 — “Se l’azienda è già insolvente, la composizione negoziata è preclusa”

Il mito

“La composizione negoziata serve solo a chi è in pre-crisi: se non riesci già più a pagare regolarmente i debiti, sei fuori.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste ed è anche piuttosto solido. La composizione negoziata è stata concepita come strumento di emersione anticipata: il legislatore voleva che l’imprenditore intervenisse quando i segnali di squilibrio erano ancora deboli, prima che la crisi diventasse conclamata. La formula originaria dell’art. 12 CCII, infatti, parlava soltanto di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. Leggendo quella frase in modo letterale, molti hanno concluso che chi fosse già insolvente — e dunque non più “probabilmente”, ma “certamente” in difficoltà — non rientrasse nel perimetro.

A questo si è aggiunta una comunicazione pubblica molto insistita sulla “prevenzione”, sugli “allarmi precoci”, sugli adeguati assetti organizzativi. Il messaggio arrivato agli imprenditori è stato: “muoviti prima”. Il passaparola lo ha trasformato in: “se non ti sei mosso prima, ormai è inutile”.

La realtà

In realtà la norma dice altro, e oggi lo dice in modo esplicito. Già prima del correttivo la giurisprudenza di merito aveva chiarito che l’accesso era consentito anche all’impresa insolvente, purché l’insolvenza fosse reversibile. Il Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 24 febbraio 2022, ha affermato che le misure protettive spettano a chi si trova in pre-crisi o in insolvenza reversibile, e non a chi è insolvente senza alcuna prospettiva di recupero: la reversibilità, e non l’assenza di insolvenza, è la vera condizione di ammissibilità.

Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto terzo correttivo) ha poi riscritto l’art. 12, comma 1, CCII: oggi la norma richiama espressamente lo stato di crisi e lo stato di insolvenza definiti dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b), accanto alla semplice condizione di squilibrio che li rende probabili. In altre parole, l’insolvenza non è una causa di esclusione: lo è soltanto l’insolvenza irreversibile, cioè quella per cui il risanamento non risulta ragionevolmente perseguibile.

Il presupposto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo secondo requisito, che la norma pone in modo cumulativo: non basta trovarsi in una delle situazioni di difficoltà descritte, occorre anche che il risanamento sia “ragionevolmente perseguibile”. È su questo punto — non sull’etichetta “crisi” o “insolvenza” — che si gioca l’ammissibilità.

C’è poi una conferma interna al codice che smentisce il mito in modo quasi testuale: l’art. 21 CCII, che disciplina la gestione dell’impresa durante le trattative, prevede espressamente l’ipotesi in cui nel corso della composizione emerga che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento. In quel caso l’imprenditore continua a gestire, ma deve farlo nel prevalente interesse dei creditori. Se l’insolvenza fosse di per sé incompatibile con l’istituto, questa regola non avrebbe alcun senso.

La prova

Oltre al testo dell’art. 12 CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024, la giurisprudenza di merito successiva si è mossa nella stessa direzione. Il Tribunale di Perugia, con provvedimento del 15 luglio 2024 (cron. n. 299/2024), ha spostato l’attenzione dal punto di partenza dell’impresa al punto di arrivo: ciò che conta non è quanto sia grave la situazione al momento dell’istanza, ma se il risanamento sia realisticamente raggiungibile, anche grazie ai proventi dell’attività proseguita. Dall’altro lato, la Cassazione (ord. 12 gennaio 2026, n. 623) ha chiarito che il tribunale, quando successivamente esamina un concordato semplificato, può verificare se i presupposti dell’art. 12 esistessero fin dall’inizio: il che significa che la reversibilità va dimostrata seriamente, non solo dichiarata.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto di essere “troppo insolvente” per la composizione tende a fare una di queste scelte: aspettare, sperando in una commessa risolutiva; tentare accordi informali con i singoli creditori, senza alcuna protezione; oppure rassegnarsi a strumenti più invasivi. Nel frattempo i creditori agiscono: decreti ingiuntivi, pignoramenti presso terzi sui conti, iscrizioni ipotecarie, fino al ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Ogni settimana persa riduce il margine su cui costruire un piano credibile. Il paradosso è che l’impresa che oggi è in insolvenza reversibile, se lascia passare il tempo, può trasformarsi davvero in un’impresa in insolvenza irreversibile — e a quel punto sì, il mito diventa realtà, ma per colpa dell’attesa.


Mito n. 2 — “Basta depositare l’istanza e nessun creditore può più toccarmi”

Il mito

“Appena presento la domanda di composizione negoziata scatta lo scudo: pignoramenti bloccati, banche ferme, fornitori costretti a continuare.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui c’è un fondo di verità. L’art. 18 CCII prevede che l’imprenditore possa chiedere l’applicazione di misure protettive con la stessa istanza di nomina dell’esperto o con istanza successiva, e che dal giorno della pubblicazione di questa richiesta nel registro delle imprese, insieme all’accettazione dell’esperto, i creditori interessati non possano acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività. Le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. Effetti immediati, dunque, esistono davvero.

Chi ha sentito parlare di questi effetti li ha però generalizzati: ha tolto le condizioni, ha tolto i termini, ha tolto il controllo del giudice. Ed è rimasta l’idea di un “blocco automatico”.

La realtà

In realtà lo scudo è a richiesta, provvisorio e sottoposto a un controllo giudiziale stretto. Vediamo le condizioni che il mito ignora.

Primo: le misure protettive non derivano dalla semplice istanza di nomina dell’esperto. Vanno chieste espressamente. Un’impresa che avvia la composizione senza chiedere le misure non gode di alcun effetto protettivo. La giurisprudenza lo ha affermato fin dall’inizio: il Tribunale di Palermo, già il 26 novembre 2021, ha precisato che la preclusione alla dichiarazione di fallimento scattava soltanto se l’imprenditore aveva chiesto le misure protettive, e soltanto dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese.

Secondo: dopo la pubblicazione, l’imprenditore deve depositare entro il giorno successivo il ricorso al tribunale competente per chiedere la conferma o la modifica delle misure (art. 19 CCII). Se il ricorso non viene depositato nel termine, o se il procedimento non segue i tempi di legge, gli effetti protettivi vengono meno. Molte imprese hanno scoperto a proprie spese che l'”automatismo” durava letteralmente un giorno.

Terzo: il tribunale, sentite le parti e l’esperto, conferma le misure solo se ricorrono presupposti che la giurisprudenza ha modellato su quelli cautelari. Il Tribunale di Vasto (28 dicembre 2024) ha chiarito che il fumus coincide con la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, valutata anche alla luce dell’andamento effettivo delle trattative condotte con l’esperto. Il Tribunale di Milano, con ordinanza dell’8 luglio 2026, ha distinto con cura ciò che il giudice deve verificare per confermare le misure da ciò che invece discende direttamente dalla legge.

Quarto: le misure hanno una durata fissata dal tribunale (tra 30 e 120 giorni), prorogabile, ma con un tetto complessivo di 240 giorni. Non sono una moratoria a tempo indeterminato.

Quinto: alcuni crediti sono esclusi per legge. L’art. 18 CCII esclude dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori dipendenti. E le misure possono essere richieste anche in modo selettivo, verso singoli creditori o categorie: non è detto che coprano tutti.

La correzione essenziale è questa: lo scudo esiste, ma si attiva solo su richiesta, dura pochissimo se non viene confermato dal tribunale, e viene confermato solo se il piano di risanamento è credibile.

La prova

La conferma più chiara viene dal Tribunale di Mantova, che con sentenza del 13 febbraio 2025 ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa alla quale lo stesso tribunale aveva poco prima negato la conferma delle misure protettive, rilevando l’assenza di prospettive di risanamento. L’istanza di composizione, da sola, non ha protetto nulla.

Cosa rischia chi ci crede

Chi confida nell’automatismo tende a trascurare proprio gli adempimenti che rendono effettiva la protezione: il deposito tempestivo del ricorso, la documentazione a supporto, la preparazione dell’udienza. Il risultato tipico è una protezione che si dissolve dopo pochi giorni mentre i creditori, avvisati dalla pubblicazione nel registro delle imprese, sono ancora più motivati ad agire. C’è anche un costo reputazionale: una richiesta di misure respinta segnala al mercato che il piano non ha convinto il giudice, e rende più difficili le trattative successive.


Mito n. 3 — “Durante la composizione negoziata il tribunale non può mai aprire la liquidazione giudiziale”

Il mito

“Finché la composizione è in corso sono intoccabile: nessuno può farmi ‘fallire’.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è una norma precisa: l’art. 18, comma 4, CCII stabilisce che dal giorno della pubblicazione dell’istanza di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Letto da solo, sembra un divieto assoluto. E alcune decisioni di merito lo hanno applicato con rigore: la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 4 del 29 maggio 2024, ha ritenuto che la liquidazione giudiziale non potesse essere aperta prima della revoca formale delle misure protettive, anche in presenza di ricorsi dei creditori già pendenti.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Il divieto dell’art. 18, comma 4, contiene una clausola che il passaparola cancella sistematicamente: vale salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. E soprattutto vale solo se le misure protettive sono state richieste. Senza misure, nessuna preclusione.

Ma c’è di più. La Cassazione ha chiarito, in due passaggi successivi, che il tribunale investito della domanda di liquidazione giudiziale (o, nel regime previgente, di fallimento) non è un semplice spettatore della composizione negoziata.

Con la sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856, la Suprema Corte ha stabilito che il tribunale chiamato a pronunciarsi sulla domanda di fallimento può valutare incidentalmente l’inammissibilità dell’istanza di composizione con misure protettive, nel caso di specie perché depositata mentre era ancora pendente una domanda di concordato preventivo. Se l’accesso alla composizione era precluso fin dall’origine, la “protezione” non impedisce la pronuncia.

Con l’ordinanza 19 giugno 2026, n. 20846, la Cassazione ha fatto un passo ulteriore: spetta al tribunale investito della domanda concorsuale valutare, anche in via incidentale, l’ammissibilità dell’istanza e l’effettiva esistenza di concrete possibilità di risanamento; si tratta di un accertamento di fatto, non censurabile in Cassazione se adeguatamente motivato. E una volta aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata viene meno e con essa perde senso anche il contenzioso sulle misure.

Infine, la Cassazione (ord. 12 febbraio 2025, n. 3634) ha escluso che la pendenza della composizione negoziata o di misure protettive obblighi il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento.

La realtà, dunque, è che la composizione negoziata preclude la liquidazione giudiziale solo finché le misure protettive sono in vita e l’accesso è ammissibile: se il tribunale revoca le misure o accerta che il risanamento non è concretamente possibile, la liquidazione può essere aperta.

La prova

Il quadro è chiuso da due pronunce di legittimità: Cass., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 e Cass., Sez. I, ord. 19 giugno 2026, n. 20846. A esse si affianca Cass., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241, che ha riconosciuto l’autonomia tra il procedimento per l’apertura del concorso e il procedimento di conferma delle misure protettive, con reclamabilità di quest’ultimo secondo le regole cautelari: due binari distinti, che non si paralizzano a vicenda.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio più serio è utilizzare la composizione come mossa difensiva all’ultimo minuto, depositata alla vigilia dell’udienza sul ricorso di un creditore, senza un piano. È esattamente lo scenario in cui i tribunali sono più attenti all’abuso. L’imprenditore si presenta convinto di aver “congelato” la procedura, e scopre invece che il giudice può valutare in via incidentale la serietà del tentativo, revocare le misure e pronunciare la liquidazione. A quel punto, oltre al danno, c’è la perdita della possibilità di scegliere lo strumento: la liquidazione arriva su iniziativa altrui, nei tempi altrui.


Mito n. 4 — “La composizione negoziata va bene anche solo per liquidare con calma”

Il mito

“Tanto l’azienda è finita: uso la composizione per vendere i beni con ordine, al riparo dai creditori, e poi chiudo.”

Perché ci credono in tanti

Ci sono due fondi di verità. Il primo: l’art. 12, comma 2, CCII prevede che la soluzione individuata con l’aiuto dell’esperto possa passare anche attraverso il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. Quindi la vendita non è di per sé estranea alla composizione. Il secondo: una parte della giurisprudenza di merito ha ammesso l’accesso anche per società già in liquidazione volontaria o che presentano un piano con componenti liquidatorie. Il Tribunale di Perugia (15 luglio 2024) ha escluso che lo stato di liquidazione precluda automaticamente l’accesso, invitando a valutare in concreto se il ricorso all’istituto sia abusivo o dilatorio.

Da qui l’idea, molto diffusa, che la composizione possa fare da “cornice protetta” per qualunque tipo di uscita, anche la semplice dismissione dei beni.

La realtà

In realtà la norma dice che l’obiettivo della composizione è il risanamento dell’impresa, e che deve risultare ragionevolmente perseguibile. Un risanamento può passare per la continuità diretta (l’imprenditore prosegue) o indiretta (l’azienda, o un ramo, prosegue in mano a un terzo acquirente). Ma la pura vendita atomistica dei cespiti, con la cessazione dell’attività, non è risanamento: è liquidazione.

La giurisprudenza più recente è netta. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza n. 6110 del 13 luglio 2026, ha negato la conferma delle misure protettive a una società già in liquidazione che aveva cessato l’attività e proponeva un piano di vendita integrale dei beni con apporto di immobili esterni: anche se potenzialmente più conveniente per i creditori, quel programma non integrava il requisito del risanamento, perché mancava qualunque prospettiva di continuità anche indiretta. Il Tribunale di Fermo (ordinanza 31 luglio 2025) ha ritenuto un piano meramente liquidatorio incompatibile con la funzione dell’istituto, qualificando la richiesta di misure come dilatoria. Il Tribunale di Isernia (24 aprile 2026) ha ribadito che accesso e misure presuppongono un piano di risanamento realistico e fattibile.

La correzione essenziale: la vendita dell’azienda o di un ramo che prosegue l’attività è compatibile con la composizione; la liquidazione dei singoli beni a impresa ferma, di regola, non lo è.

Resta uno spazio intermedio, ed è lì che si gioca la partita nei casi reali: la società formalmente in liquidazione che però conserva un complesso aziendale funzionante e cedibile, o che può revocare la causa di scioglimento. Qui la valutazione è caso per caso, e dipende dalla qualità del piano più che dall’etichetta.

La prova

Oltre alle pronunce citate, la conferma sistematica viene dall’art. 25-sexies CCII: il legislatore ha previsto uno sbocco specificamente liquidatorio — il concordato semplificato — ma lo ha collocato dopo la composizione e solo a condizione che questa sia stata condotta correttamente e che le soluzioni di risanamento si siano rivelate impraticabili. Se la composizione servisse già a liquidare, quel meccanismo sarebbe superfluo.

Cosa rischia chi ci crede

Chi imposta la composizione come veicolo di liquidazione rischia un doppio danno. Nell’immediato, il rigetto delle misure protettive, con i creditori liberi di aggredire i beni proprio mentre l’imprenditore cercava di venderli in modo ordinato. In prospettiva, la preclusione dello sbocco successivo: come vedremo nel mito n. 5, la Cassazione consente al tribunale di verificare se la composizione fosse praticabile fin dall’inizio, e un piano nato come liquidatorio è il candidato ideale a una declaratoria di inammissibilità del concordato semplificato.


Mito n. 5 — “Se le trattative falliscono, il concordato semplificato è un diritto”

Il mito

“Male che vada, dopo la composizione ho sempre il concordato semplificato: i creditori non votano, il tribunale omologa e chiudo.”

Perché ci credono in tanti

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) ha caratteristiche che lo rendono effettivamente attraente: non prevede il voto dei creditori, non richiede una percentuale minima di soddisfazione, ed è riservato a chi ha già percorso la composizione negoziata. È naturale che sia stato raccontato come la “rete di sicurezza” dell’intero percorso: se la trattativa non va in porto, c’è comunque un’uscita ordinata.

La realtà

In realtà il concordato semplificato è uno sbocco condizionato, e le condizioni si sono fatte più rigorose proprio negli ultimi mesi. La norma richiede che la relazione finale dell’esperto dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono risultate praticabili; la domanda va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione di quella relazione; la proposta non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e deve assicurare un’utilità a ciascuno di essi.

Fin qui, il testo. Ma la Cassazione ha chiarito che il controllo del tribunale non è un timbro. Con l’ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31641, ha stabilito che il vaglio di ammissibilità non si ferma all’esistenza formale delle attestazioni dell’esperto, ma comprende le condizioni sostanziali dell’istituto, inclusa l’attendibilità della relazione finale. Con le tre decisioni depositate il 12 gennaio 2026 (nn. 620, 623 e 624), la Prima Sezione ha aggiunto che il tribunale può verificare se i presupposti di accesso alla composizione (art. 12 CCII) esistessero fin dall’inizio, che l’utilità promessa ai creditori deve essere concreta e non può consistere nella mera accelerazione della chiusura della crisi, e che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei propri finanziamenti non può essere spacciata per “risorsa esterna”.

La correzione essenziale: il concordato semplificato è accessibile solo se la composizione è stata un tentativo serio e leale fin dall’inizio; una composizione avviata senza reali prospettive di risanamento, o condotta senza buona fede, chiude anche questa porta.

La giurisprudenza di merito ha applicato questi principi con severità. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 ottobre 2025, ha ribadito che correttezza e buona fede delle trattative sono un presupposto indefettibile; con sentenza n. 886 del 26 novembre 2025 lo stesso Tribunale ha respinto un concordato semplificato di gruppo per difetto di buona fede e, contestualmente, ha accolto la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.

La prova

Cass., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623, secondo cui il sindacato del tribunale sull’ammissibilità della proposta si estende alla verifica, fin dall’origine, dei presupposti dell’art. 12 CCII, attraverso l’esame dei documenti allegati alla domanda. È il punto di saldatura tra questo mito e il mito n. 1: l’impresa insolvente può accedere alla composizione, ma se la sua insolvenza era irreversibile già al momento dell’istanza, il problema riemergerà — amplificato — al momento del concordato semplificato.

Cosa rischia chi ci crede

Chi imposta la composizione come “anticamera obbligata” del concordato semplificato, senza credere davvero al risanamento, costruisce l’intero percorso su un presupposto che il tribunale può smontare a posteriori. L’esito non è solo l’inammissibilità della proposta: nella prassi, il rigetto del semplificato si accompagna spesso all’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero. Il tempo speso nella composizione, a quel punto, non ha prodotto alcun vantaggio.


Mito n. 6 — “Chi è insolvente e prosegue l’attività durante le trattative si espone a revocatorie e responsabilità”

Il mito

“Se sono già insolvente e continuo a lavorare durante la composizione, ogni pagamento che faccio verrà revocato e io rischio di peggiorare la mia posizione personale.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito nasce da un timore fondato, trasferito nel contesto sbagliato. Nella disciplina generale, i pagamenti eseguiti dall’imprenditore insolvente nel periodo che precede la liquidazione giudiziale possono essere oggetto di azione revocatoria; e proseguire l’attività in stato di insolvenza, aggravando il dissesto, può generare responsabilità per gli amministratori e, nei casi più gravi, rilievi penali. Chi conosce questi rischi è portato a pensare che la composizione negoziata, in quanto procedura “morbida”, non offra alcun riparo.

La realtà

In realtà il Codice della crisi ha costruito per la composizione negoziata un regime specifico di gestione e di stabilità degli atti, pensato proprio per consentire all’impresa — anche insolvente — di proseguire.

Il punto di partenza è l’art. 21 CCII: durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria. Se è in crisi, deve gestire evitando pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria; se nel corso della composizione risulta insolvente ma con concrete prospettive di risanamento, deve gestire nel prevalente interesse dei creditori. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative vanno comunicati preventivamente per iscritto all’esperto, che può manifestare il proprio dissenso e, nei casi più gravi, farlo annotare nel registro delle imprese.

Poi c’è l’art. 24 CCII, che stabilizza gli atti compiuti durante la composizione. Gli atti e i pagamenti effettuati dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, se coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti, sono sottratti alla revocatoria fallimentare; gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 (finanziamenti prededucibili, trasferimento dell’azienda) conservano i loro effetti anche se in seguito si apre la liquidazione giudiziale.

La correzione essenziale: la composizione negoziata non espone l’imprenditore insolvente a rischi maggiori; al contrario, gli offre un perimetro di protezione — ma solo per gli atti coerenti con il risanamento e trasparenti verso l’esperto.

Vero, dunque, ma solo a metà: la protezione non è incondizionata. Gli atti incoerenti, quelli compiuti nonostante il dissenso dell’esperto, o quelli che favoriscono alcuni creditori a danno di altri senza giustificazione nel piano, restano esposti. Ed è proprio in questa zona grigia che si concentra il lavoro di assistenza.

La prova

La conferma è testuale: art. 21, comma 1, e art. 24 CCII. Sul piano sistematico, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 31 dicembre 2021, n. 42093) hanno inquadrato la composizione come istituto che non è una procedura concorsuale, ma che, con la scelta del regime protettivo e il controllo del tribunale, comporta preclusioni alle azioni di tutela del credito: un equilibrio in cui la protezione del debitore è bilanciata dai suoi doveri di correttezza.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che proseguire sia pericoloso tende a fermare l’attività o, peggio, a svuotarla informalmente: rallenta le commesse, perde clienti, lascia scadere contratti. Così facendo distrugge proprio quel valore di continuità che rendeva l’insolvenza reversibile. Oppure, all’estremo opposto, rinuncia alla composizione e prosegue fuori da qualunque cornice, dove i pagamenti non godono di alcuna stabilità. In entrambi i casi il timore produce il danno che voleva evitare.


Mito n. 7 — “L’esperto nominato dalla Camera di commercio è il consulente dell’impresa”

Il mito

“L’esperto lo pago io, quindi lavora per me: mi fa il piano, tratta con le banche al posto mio e mi difende davanti al tribunale.”

Perché ci credono in tanti

L’origine è intuitiva. L’istanza di nomina la presenta l’imprenditore, il compenso dell’esperto è a carico dell’impresa, e l’esperto partecipa attivamente alle trattative e alle udienze. Visto da fuori, sembra il professionista “dell’azienda”. Aggiungiamo che, nel linguaggio comune, “esperto” evoca qualcuno che si mette al servizio di chi lo chiama.

La realtà

In realtà l’art. 16 CCII configura l’esperto come figura terza rispetto a tutte le parti, tenuta a operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente, e soggetta a requisiti di indipendenza rispetto all’impresa. Il suo compito, per l’art. 12, comma 2, è agevolare le trattative, non rappresentare una delle parti. Dopo il correttivo, l’art. 17, comma 5, gli affida anche una funzione di filtro: appena accettato l’incarico, convoca l’imprenditore per valutare se esista una concreta prospettiva di risanamento; se non la ravvisa, ne dà notizia e l’istanza viene archiviata. Nella stessa norma è precisato che l’imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da propri consulenti: il che conferma che l’esperto non è uno di essi.

L’esperto, inoltre, esprime pareri sulle misure protettive, sugli atti di straordinaria amministrazione e sulle autorizzazioni; redige la relazione finale che, come abbiamo visto, condiziona l’accesso al concordato semplificato e che il tribunale può valutare nella sua attendibilità. È, a tutti gli effetti, un garante della correttezza del percorso, al servizio del risanamento — non dell’imprenditore.

Per questo lo Studio Monardo, forte della qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, affronta ogni composizione ragionando prima come ragionerebbe l’esperto: quali numeri convinceranno un terzo imparziale che il risanamento è davvero perseguibile.

La correzione essenziale: l’esperto non costruisce il piano dell’impresa e non la difende; il piano, le trattative e la difesa davanti al tribunale restano compito dell’imprenditore e dei suoi consulenti.

La prova

Art. 16 e art. 17, comma 5, CCII. A livello giurisprudenziale, Cass., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641 ha incluso l’attendibilità della relazione finale dell’esperto tra gli elementi che il tribunale valuta: una verifica che avrebbe poco senso se l’esperto fosse un semplice consulente di parte.

Cosa rischia chi ci crede

Chi delega all’esperto la costruzione del piano si presenta alla prima convocazione senza numeri solidi, senza una ricostruzione del debito, senza un’ipotesi di manovra. È esattamente lo scenario in cui l’esperto, facendo il proprio dovere, può non ravvisare prospettive di risanamento e determinare l’archiviazione. E nelle udienze sulle misure protettive, l’impresa priva di difesa tecnica autonoma si trova a subire le contestazioni dei creditori senza una replica strutturata.


I miti alla prova dei numeri: tre ipotesi dimostrative

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati ipotetici, per mostrare cosa accade davvero quando si agisce sulla base di una delle convinzioni esaminate.

Ipotesi 1 — Il mito n. 1 (insolvenza = esclusione). Una S.r.l. manifatturiera ha debiti complessivi per 1.347.800 €, di cui 412.600 € già scaduti da oltre 90 giorni verso fornitori; il margine operativo lordo resta positivo per circa 18.300 € al mese e c’è un portafoglio ordini per i successivi otto mesi. Convinto di essere “troppo insolvente”, l’amministratore non presenta l’istanza e tenta accordi informali. A febbraio un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo per 87.450 € e, dopo il precetto, pignora il conto corrente presso la banca. A maggio due fornitori depositano ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Sequenza alternativa: se a gennaio l’impresa avesse presentato istanza con richiesta di misure protettive e depositato il ricorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione, con un piano che destinava il MOL al pagamento dilazionato dei fornitori e una moratoria bancaria, il pignoramento non avrebbe potuto essere iniziato una volta pubblicata l’istanza, e i ricorsi per la liquidazione avrebbero trovato la preclusione dell’art. 18, comma 4, finché le misure fossero rimaste in vita. L’insolvenza era la stessa; è cambiato solo il tempo di reazione.

Ipotesi 2 — Il mito n. 2 (scudo automatico). Un’impresa edile presenta l’istanza con richiesta di misure protettive il 3 marzo; la richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese il 5 marzo. Convinto che la protezione sia ormai acquisita, il legale rappresentante non deposita il ricorso al tribunale per la conferma. Entro il giorno successivo alla pubblicazione il ricorso non c’è: gli effetti protettivi cessano. Il creditore che aveva avviato un pignoramento presso terzi per 63.270 € sui crediti verso un committente può proseguire. Nel frattempo la pubblicazione ha informato l’intero mercato della difficoltà: due fornitori pretendono il pagamento anticipato. Risultato netto: la visibilità della crisi senza alcuna protezione.

Ipotesi 3 — Il mito n. 4 (liquidare con calma). Una società in liquidazione volontaria da diciotto mesi, attività cessata, ha un attivo stimato di 286.450 € (un capannone e crediti commerciali) e debiti per 1.918.300 €. Il socio propone di apportare un ulteriore immobile e chiede le misure protettive per vendere tutto “in modo ordinato”. Il tribunale, rilevato che manca qualunque prosecuzione dell’attività anche indiretta, nega la conferma. Tre settimane dopo un creditore ipotecario riprende l’esecuzione sul capannone. Se la società tentasse in seguito un concordato semplificato, il tribunale potrebbe verificare che i presupposti dell’art. 12 mancavano fin dall’origine e dichiararlo inammissibile. La via corretta, in un caso del genere, andava cercata fin dall’inizio in strumenti pensati per la liquidazione, non nella composizione.


Il fondo di verità: da dove nascono i miti, e come si ricompongono

Quasi ogni mito esaminato contiene un frammento corretto, isolato dal contesto. Rimetterli al loro posto è il modo più utile per capire come funziona davvero la composizione negoziata per un’impresa già insolvente.

È vero che la composizione è nata come strumento di prevenzione, e che più presto si interviene, più ampie sono le opzioni. Ma dopo il D.Lgs. 136/2024 la norma include espressamente crisi e insolvenza, e il filtro è la reversibilità: l’impresa insolvente non è esclusa, deve solo dimostrare con numeri credibili che il risanamento è perseguibile.

È vero che le misure protettive producono effetti immediati dalla pubblicazione nel registro delle imprese: blocco delle esecuzioni e delle cautele, divieto di nuove prelazioni non concordate, sospensione delle prescrizioni. Ma quegli effetti vanno chiesti, vanno confermati dal tribunale con ricorso tempestivo, hanno una durata massima complessiva di 240 giorni e non riguardano i crediti dei lavoratori dipendenti.

È vero che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata mentre le misure sono in vita. Ma il tribunale può revocarle, e — come ha chiarito la Cassazione nel 2025 e nel 2026 — il giudice investito della domanda concorsuale può verificare incidentalmente se l’istanza di composizione fosse ammissibile e se il risanamento fosse davvero possibile.

È vero che la composizione può concludersi con il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo. Ma la cessione dell’azienda in funzionamento è una forma di continuità; la vendita dei singoli beni a impresa ferma, di regola, non lo è.

È vero che il concordato semplificato è accessibile senza voto dei creditori. Ma presuppone una composizione leale, praticabile fin dall’origine, e una proposta che dia ai creditori un’utilità concreta.

È vero che proseguire l’attività in insolvenza, fuori da ogni cornice, comporta rischi. Ma dentro la composizione il codice offre un regime di gestione e di stabilità degli atti che protegge ciò che è coerente con il risanamento.

È vero, infine, che l’esperto accompagna l’impresa per tutto il percorso. Ma lo fa da terzo imparziale, e il piano resta responsabilità dell’imprenditore e dei suoi consulenti.

Messi insieme, questi frammenti restituiscono un quadro coerente: la composizione negoziata è aperta anche all’impresa insolvente, ma è uno strumento serio, che premia chi si presenta con un progetto e punisce chi la usa come espediente dilatorio.

Reversibile o irreversibile: come si distingue in pratica

Se il vero discrimine non è “crisi o insolvenza” ma “insolvenza reversibile o irreversibile”, la domanda operativa diventa: come si misura la reversibilità? Né il codice né la giurisprudenza offrono una formula unica, ma i provvedimenti esaminati convergono su alcuni indicatori ricorrenti, che conviene conoscere prima di presentare l’istanza.

Il primo è la capacità dell’attività di generare cassa. Un’impresa che, al netto degli oneri del debito pregresso, produce un margine operativo positivo o recuperabile in tempi brevi ha qualcosa da offrire ai creditori: flussi futuri da destinare al pagamento dilazionato. Nel caso esaminato dal Tribunale di Treviso e richiamato in dottrina, ad esempio, la crisi derivava dalla riemersione di un debito concordatario dopo l’annullamento dell’omologa, mentre l’impresa conservava un MOL positivo: una situazione in cui l’insolvenza era grave sul piano patrimoniale ma recuperabile sul piano industriale.

Il secondo indicatore è la natura della crisi. Una crisi finanziaria — troppo debito a breve rispetto a un’attività sana — è per sua natura più facilmente reversibile di una crisi industriale, in cui è il modello di business a non reggere più. Nel secondo caso il risanamento passa quasi sempre per una discontinuità: cambio di management, riconversione, cessione dell’azienda o di un ramo a un soggetto capace di rilanciarla.

Il terzo è il rapporto tra il debito da ristrutturare e i flussi disponibili per servirlo. È la logica del test pratico messo a disposizione sulla piattaforma telematica nazionale: più il debito è elevato rispetto ai flussi annui liberi, più il risanamento richiede interventi incisivi (stralci, apporti di finanza esterna, operazioni straordinarie). Il test non decide da solo l’ammissibilità, ma è il primo strumento con cui l’esperto e poi il tribunale inquadrano la situazione.

Il quarto è la presenza di un valore aziendale trasferibile: contratti, clienti, commesse in corso, autorizzazioni, know-how, personale qualificato. Anche un’impresa che da sola non riuscirebbe a risanarsi può avere un’azienda appetibile per un terzo; e il trasferimento dell’azienda in funzionamento, come abbiamo visto, è una delle vie espressamente previste dall’art. 12, comma 2, CCII.

Il quinto è la disponibilità di risorse esterne reali: apporti dei soci, nuova finanza, garanzie. Qui la Cassazione (n. 620/2026) ha posto un limite importante: non tutto ciò che viene presentato come “esterno” lo è davvero, e la semplice riqualificazione di crediti già esistenti non aggiunge valore.

Infine c’è un indicatore che non compare in nessun bilancio ma pesa in ogni provvedimento: la credibilità del comportamento dell’imprenditore. Istanze presentate all’ultimo minuto, informazioni incomplete all’esperto, trattative condotte con alcuni creditori all’insaputa degli altri sono gli elementi che i tribunali leggono come segnali di uso dilatorio dello strumento.

I tempi che contano, uno per uno

Molti degli errori descritti nei miti nascono dalla sottovalutazione dei termini. Vale la pena riassumerli.

Dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di misure protettive, insieme all’accettazione dell’esperto, decorrono gli effetti provvisori. Entro il giorno successivo alla pubblicazione va depositato il ricorso al tribunale per la conferma o la modifica delle misure: è il termine più breve e il più insidioso dell’intero percorso. Il tribunale, all’esito dell’udienza, fissa la durata delle misure tra trenta e centoventi giorni; su richiesta, e se le trattative lo giustificano, può prorogarle, ma la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni.

L’incarico dell’esperto, a sua volta, ha una durata ordinaria di centottanta giorni dall’accettazione, prorogabile in presenza delle condizioni previste dalla legge. Se al termine le trattative non hanno prodotto una soluzione, l’esperto redige la relazione finale; da quando questa viene comunicata, l’imprenditore ha sessanta giorni per presentare l’eventuale domanda di concordato semplificato.

Accanto ai termini “in avanti” ci sono quelli “all’indietro”: la composizione non può essere avviata mentre pende un procedimento per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, né per un periodo successivo alla rinuncia a una simile domanda. È la ragione per cui, prima di qualunque scelta, la cronologia degli atti già compiuti va ricostruita con precisione documentale.

Un’ultima avvertenza riguarda i documenti. L’istanza va corredata, tra l’altro, dei bilanci degli ultimi esercizi, di una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, dell’elenco dei creditori con i rispettivi crediti scaduti e a scadere, e di un progetto di piano di risanamento con le iniziative che l’imprenditore intende adottare. Per un’impresa insolvente, raccogliere questa documentazione in modo ordinato richiede spesso più tempo del previsto: conviene avviare il lavoro prima ancora di decidere se presentare l’istanza.

Il messaggio complessivo è semplice: la composizione negoziata concede tempo, ma lo concede a scadenze rigide. Per l’impresa già insolvente, che parte con margini ridotti, ogni giorno perso nella preparazione è un giorno sottratto alla fase protetta.


Mito vs realtà: il quadro in una tabella

Per chi vuole una verifica rapida, ecco le sette convinzioni affiancate a come stanno davvero le cose secondo la norma vigente e la giurisprudenza più recente. La colonna di destra non è una semplificazione: ciascuna riga rinvia ai paragrafi precedenti, dove sono indicate le condizioni e le pronunce di riferimento.

Il mitoCome stanno le cose
L’impresa già insolvente non può accedere alla composizionePuò accedere se l’insolvenza è reversibile e il risanamento è ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII dopo il D.Lgs. 136/2024)
Basta l’istanza per bloccare tutti i creditoriLe misure vanno chieste, confermate dal tribunale con ricorso tempestivo, durano al massimo 240 giorni e non coprono i crediti di lavoro
Durante la composizione non si può aprire la liquidazione giudizialeIl divieto vale solo con misure protettive in vita; il tribunale può revocarle e valutare incidentalmente l’ammissibilità (Cass. 31856/2025, 20846/2026)
La composizione serve anche per liquidare con calmaServe al risanamento, anche tramite cessione dell’azienda; il piano puramente liquidatorio è di regola respinto
Il concordato semplificato è sempre disponibile dopoRichiede buona fede, praticabilità originaria della composizione e utilità concreta per i creditori (Cass. 31641/2025, 620-623-624/2026)
Chi prosegue in insolvenza subirà revocatorieGli atti coerenti con le trattative e quelli autorizzati sono stabilizzati (artt. 21, 22, 24 CCII)
L’esperto è il consulente dell’impresaÈ terzo e imparziale; l’impresa deve avere propri consulenti (artt. 16 e 17 CCII)

Le domande di verifica: “quindi è vero che…?”

Quindi è vero che posso presentare l’istanza anche se ho già pignoramenti in corso? Sì, e anzi è uno dei casi in cui la composizione è più utile. Le misure protettive, una volta pubblicate e poi confermate dal tribunale, impediscono di iniziare o proseguire le azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa e sui beni con cui viene esercitata l’attività. Occorre però muoversi con precisione sui termini del ricorso di conferma, perché un errore procedurale fa cessare la protezione.

Quindi è vero che, se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale, è troppo tardi? Dipende. La pendenza del ricorso di un creditore non preclude di per sé l’accesso alla composizione: la Corte d’Appello di Trieste (sent. n. 4 del 29 maggio 2024) lo ha affermato espressamente. Ma il tribunale investito della domanda concorsuale può valutare incidentalmente l’ammissibilità dell’istanza e l’effettiva possibilità di risanamento (Cass. n. 20846/2026). Un’istanza depositata alla vigilia dell’udienza senza un piano ha poche possibilità di reggere.

Quindi è vero che la banca mi revocherà i fidi appena entro in composizione? No, non automaticamente. Il codice stabilisce che l’accesso alla composizione non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari. Restano salve le decisioni imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale, che la banca deve però motivare. Gestire la comunicazione con gli istituti di credito fin dal primo giorno è parte integrante del percorso.

Quindi è vero che i dipendenti restano fuori dallo scudo? Sì. I diritti di credito dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive. È un elemento che il piano deve considerare in modo esplicito, perché le retribuzioni correnti e gli arretrati incidono direttamente sulla sostenibilità dei flussi durante le trattative.

Quindi è vero che, se avevo depositato un concordato con riserva e ci ho rinunciato, posso passare subito alla composizione? Dipende, e spesso no. Il codice impedisce di presentare l’istanza di composizione mentre pende un procedimento per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, e per un certo periodo dopo la rinuncia. La Cassazione (sent. n. 31856/2025) ha confermato che un’istanza depositata in pendenza di una domanda di concordato è inammissibile fin dall’origine, e che la sua pendenza si protrae fino alla pronuncia di improcedibilità. Prima di cambiare strumento, va verificata con esattezza la cronologia.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati nell’articolo, ciascuno collegato al mito che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi.

1. Cass., Sez. Unite, 31 dicembre 2021, n. 42093. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma la scelta del regime protettivo e il controllo del tribunale introducono preclusioni alle azioni dei creditori. Rilevanza: mito n. 6 e n. 7 — spiega perché la protezione del debitore è bilanciata da doveri di correttezza e da un controllo terzo.

2. Cass., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza della composizione o di misure protettive non obbliga il giudice a rinviare l’udienza sulla dichiarazione di fallimento. Rilevanza: mito n. 3 — la composizione non paralizza automaticamente il procedimento concorsuale.

3. Cass., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Il giudizio di ammissibilità del concordato semplificato non è solo formale: include le condizioni sostanziali e l’attendibilità della relazione finale dell’esperto. Rilevanza: miti n. 5 e n. 7.

4. Cass., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Il tribunale della domanda di fallimento può valutare incidentalmente l’inammissibilità dell’istanza di composizione con misure protettive depositata mentre pendeva una domanda di concordato preventivo. Rilevanza: mito n. 3 e domanda di verifica sul concordato con riserva.

5. Cass., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Il procedimento per l’apertura del concorso e quello di conferma delle misure protettive sono autonomi; il secondo segue il regime di reclamo cautelare. Rilevanza: mito n. 3 — due binari che non si bloccano a vicenda.

6. Cass., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623. Il tribunale che esamina il concordato semplificato può verificare se i presupposti dell’art. 12 CCII sussistessero fin dall’inizio della composizione. Rilevanza: miti n. 1 e n. 5 — l’insolvenza è ammessa, ma la reversibilità va dimostrata davvero.

7. Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione non costituisce risorsa esterna ai fini della proposta. Rilevanza: mito n. 5 — non basta riqualificare crediti esistenti per costruire un’utilità.

8. Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624. La proposta di concordato semplificato deve garantire ai creditori un’utilità concreta, che non può ridursi alla mera accelerazione della chiusura della crisi. Rilevanza: mito n. 5.

9. Cass., Sez. I, ord. 19 giugno 2026, n. 20846. Spetta al tribunale investito della domanda di liquidazione valutare, anche incidentalmente, l’ammissibilità della composizione e la concreta possibilità di risanamento; aperta la liquidazione, la composizione viene meno. Rilevanza: mito n. 3.

10. Trib. Bergamo, 24 febbraio 2022. Le misure protettive spettano all’impresa in pre-crisi o in insolvenza reversibile, non all’insolvente senza prospettive. Rilevanza: mito n. 1 — il primo riconoscimento esplicito che l’insolvenza reversibile è ammessa.

11. Trib. Perugia, 15 luglio 2024 (cron. n. 299/2024). Lo stato di liquidazione non preclude automaticamente l’accesso; conta se il risanamento sia realisticamente raggiungibile e se il ricorso all’istituto sia o meno dilatorio. Rilevanza: miti n. 1 e n. 4.

12. C. App. Trieste, 29 maggio 2024, n. 4. La pendenza di ricorsi dei creditori non impedisce l’accesso alla composizione, e la liquidazione non può essere aperta prima della revoca formale delle misure. Rilevanza: mito n. 3 e domande di verifica.

13. Trib. Vasto, 28 dicembre 2024. La conferma delle misure richiede fumus (ragionevole probabilità di risanamento, anche alla luce dell’andamento delle trattative) e periculum. Rilevanza: mito n. 2.

14. Trib. Mantova, 13 febbraio 2025. Negata la conferma delle misure per assenza di prospettive di risanamento, il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. Rilevanza: mito n. 2.

15. Trib. Fermo, ord. 31 luglio 2025 e Trib. Lecce, ord. 13 luglio 2026, n. 6110. Negate le misure protettive a piani puramente liquidatori privi di qualunque continuità, anche indiretta. Rilevanza: mito n. 4.

16. Trib. Milano, 30 ottobre 2025 e 26 novembre 2025, n. 886. Correttezza e buona fede delle trattative sono presupposto indefettibile del concordato semplificato; in loro assenza la proposta è respinta e può aprirsi la liquidazione giudiziale. Rilevanza: mito n. 5.


Cosa può fare lo Studio Monardo: separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato

Quando un’impresa è già insolvente, il primo lavoro è distinguere i fatti dalle convinzioni. Ecco cosa fa concretamente lo Studio.

  1. Verifichiamo la reversibilità dell’insolvenza analizzando, insieme ai commercialisti dello staff, i flussi di cassa prospettici, il margine operativo e il test pratico previsto dalla piattaforma telematica nazionale.
  2. Ricostruiamo l’intera posizione debitoria: esecuzioni pendenti, ricorsi per liquidazione giudiziale già notificati, iscrizioni ipotecarie, scadenze imminenti, per individuare le urgenze che decidono i tempi dell’istanza.
  3. Accertiamo l’assenza di cause ostative all’accesso, come la pendenza o la recente rinuncia a domande di strumenti di regolazione della crisi, per evitare istanze inammissibili fin dall’origine.
  4. Predisponiamo l’istanza e la documentazione richieste dall’art. 17 CCII, con un piano di risanamento argomentato, pronto per la prima convocazione dell’esperto.
  5. Calibriamo le misure protettive — generali o selettive — e depositiamo nei termini il ricorso di conferma al tribunale, preparando l’udienza e il contraddittorio con i creditori.
  6. Contestiamo le iniziative dei creditori incompatibili con le misure, facendo valere il divieto di azioni esecutive e la preclusione dell’art. 18, comma 4, CCII nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale.
  7. Conduciamo le trattative con banche, fornitori e controparti strategiche, strutturando l’esito più adatto tra quelli previsti dall’art. 23 CCII.
  8. Chiediamo al tribunale le autorizzazioni ai finanziamenti prededucibili o al trasferimento dell’azienda, così da stabilizzare gli atti essenziali al risanamento.
  9. Valutiamo con rigore l’eventuale concordato semplificato, verificando prima di proporlo buona fede delle trattative, praticabilità originaria e utilità concreta per i creditori.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli: reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e, dove la legge lo consente, ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere i criteri con cui un esperto terzo valuta la “ragionevole perseguibilità” del risanamento, e quindi costruire il piano dell’impresa in modo che regga proprio a quello sguardo imparziale. Resta fermo che, nel momento in cui assiste l’impresa, lo Studio agisce come suo consulente e difensore, mai come esperto della stessa composizione.

Poiché i confini della composizione negoziata oggi li traccia la Cassazione, conta anche la continuità della strategia: lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale al tribunale, fino al giudizio di legittimità, senza cambi di linea. E conta lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: il piano di risanamento è insieme un documento giuridico e un documento economico, e deve reggere su entrambi i piani.


In chiusura: prima dei miti, i fatti

La domanda del titolo ha una risposta chiara: sì, la composizione negoziata è accessibile anche all’impresa già insolvente, purché l’insolvenza sia reversibile e il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Tutto il resto — lo scudo automatico, l’intoccabilità, la liquidazione “con calma”, il concordato semplificato come diritto acquisito — appartiene al passaparola, e la giurisprudenza del 2025-2026 lo ha smentito punto per punto. L’informazione corretta è la prima difesa: permette di scegliere lo strumento giusto quando si è ancora in tempo per sceglierlo.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce dall’interno i criteri con cui viene valutata la perseguibilità del risanamento; perché, da cassazionista, può seguire la linea difensiva fino all’ultimo grado; e perché coordina uno staff di avvocati e commercialisti in grado di tradurre la situazione dell’impresa in un piano sostenibile.

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