La transazione fiscale è la proposta con cui un’impresa in crisi chiede all’Agenzia delle Entrate, all’agente della riscossione e agli enti previdenziali di accettare un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi. Non è una domanda che si compila su un modulo e si spedisce a un indirizzo qualsiasi: è un atto tecnico, che vive dentro uno strumento di regolazione della crisi (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata, procedure da sovraindebitamento) e che deve arrivare, completo, agli uffici esatti individuati dalla legge.
Il problema pratico è semplice da enunciare. Chi sbaglia destinatario, allegati o tempi non ottiene una risposta negativa motivata: ottiene, più spesso, una proposta inidonea, termini che non decorrono e un tribunale che non può omologare. Il rischio principale è perdere la finestra utile: una proposta depositata male non fa partire il termine di novanta giorni per l’adesione e, nel frattempo, la riscossione coattiva e i debiti per sanzioni e interessi continuano a pesare sul piano.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia per una ragione verificabile. La transazione fiscale è, per definizione, il punto di incontro tra diritto della crisi d’impresa e diritto tributario: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio nel percorso (la composizione negoziata) in cui oggi la legge consente l’accordo transattivo con il Fisco, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, necessario per ricostruire il debito fiscale posta per posta. Quando la crisi riguarda piccoli imprenditori o professionisti, la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC copre il canale del concordato minore, dove la falcidia dei tributi passa dall’Organismo di composizione della crisi.
📩 Hai un debito con il Fisco che non riesci più a sostenere? Contatta ora lo Studio Monardo: tutti i riferimenti per raggiungerci sono indicati in fondo a questo articolo.
Cos’è la transazione fiscale: definizione, norme e ratio
Sul piano normativo, l’espressione “transazione fiscale” non indica un istituto unico. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII) disciplina più figure, ciascuna collegata a uno strumento diverso.
La transazione fiscale è la proposta, formulata dal debitore all’interno di uno strumento di regolazione della crisi, di pagare in misura parziale o dilazionata i tributi e i relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché i contributi e i premi amministrati dagli enti previdenziali e assicurativi obbligatori.
Le sedi normative principali sono quattro.
Art. 63 CCII – accordi di ristrutturazione dei debiti. Nell’ambito delle trattative che precedono gli accordi di cui agli artt. 57 (ordinari), 60 (agevolati) e 61 (a efficacia estesa), il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi sorti fino alla data di presentazione della proposta. L’articolo è stato interamente sostituito dall’art. 16, comma 6, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo-ter), con applicazione alle proposte presentate dopo il 28 settembre 2024.
Art. 88 CCII – concordato preventivo. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante la proposta disciplinata da questa norma, può prevedere il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi. La norma regola anche il voto degli enti e l’omologazione forzosa.
Art. 23, comma 2-bis, CCII – composizione negoziata. Introdotto dal correttivo-ter, consente all’imprenditore, nel corso delle trattative, di formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione. È applicabile ai percorsi avviati con istanza depositata dopo il 28 settembre 2024.
Art. 80, comma 3, CCII – concordato minore. Per i soggetti sottoposti alle procedure da sovraindebitamento, il trattamento dei crediti tributari e contributivi segue una disciplina propria, incentrata sulla relazione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC).
La ratio comune è chiara. Il credito tributario è, in linea di principio, indisponibile: l’amministrazione non può rinunciarvi per scelta discrezionale. La transazione fiscale è una deroga tipizzata dalla legge, giustificata da un confronto oggettivo. Se la liquidazione giudiziale dell’impresa garantirebbe all’Erario meno di quanto offerto con la proposta, accettare la proposta è l’opzione che meglio tutela l’interesse pubblico. La Corte costituzionale lo aveva già affermato con la sentenza 15 luglio 2014, n. 225, qualificando la disciplina della transazione fiscale come eccezione al principio di indisponibilità, introdotta da norma di rango ordinario.
Va precisato che la transazione fiscale va distinta da istituti affini. La rateizzazione ordinaria delle cartelle (art. 19 D.P.R. 602/1973) consente solo di dilazionare, non di ridurre il capitale; è un rapporto bilaterale fuori da ogni procedura e non coinvolge gli altri creditori. Le definizioni agevolate (“rottamazioni”) sono misure generali, a domanda, con condizioni fissate per legge uguali per tutti: nessuna valutazione di convenienza sul singolo debitore. L’accertamento con adesione riguarda la determinazione del tributo, non la sua riscossione in una situazione di crisi.
Un esempio concreto rende la distinzione. Un’impresa con 214.600 € di IVA dichiarata e non versata può chiedere la rateizzazione ad AdER e pagare l’intero importo (oltre a sanzioni e interessi) in un numero di rate predefinito. Con una transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione, la stessa impresa può invece proporre, ad esempio, il 55% del capitale in sette anni, a condizione che un professionista indipendente attesti che l’Erario, in liquidazione giudiziale, otterrebbe di meno. La prima è una modalità di pagamento; la seconda è una ristrutturazione del debito sottoposta al controllo del tribunale.
Un’ultima distinzione riguarda la giurisdizione. Con l’ordinanza 25 marzo 2021, n. 8504, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che le controversie sul mancato assenso dell’Agenzia alla proposta di transazione appartengono al giudice ordinario della procedura concorsuale, non al giudice tributario. La transazione fiscale è quindi un sub-procedimento interno allo strumento di regolazione della crisi, e come tale va costruita.
Requisiti e termini: condizioni di applicabilità e scadenze
La disciplina prevede requisiti soggettivi, oggettivi e documentali. Vanno esaminati uno per uno, perché ciascuno condiziona la redazione della domanda.
Requisito soggettivo. La transazione fiscale degli artt. 63 e 88 CCII è riservata al debitore che accede agli accordi di ristrutturazione o al concordato preventivo, dunque all’imprenditore commerciale non “minore”. L’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, presuppone una composizione negoziata in corso. Il consumatore, il professionista e l’imprenditore minore utilizzano invece le procedure da sovraindebitamento, con la disciplina dell’art. 80, comma 3.
Requisito oggettivo. Possono essere oggetto di proposta i tributi e i relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Monopoli) e i contributi e premi previdenziali e assicurativi obbligatori, sorti fino alla data di presentazione della proposta. Nella composizione negoziata la proposta non può riguardare i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, e non si estende ai contributi previdenziali. Per i tributi locali la disciplina resta, allo stato, separata: gli interventi di attuazione della delega fiscale ne prevedono l’estensione, che va verificata sulla base del testo vigente al momento del deposito.
Requisito di convenienza. Negli accordi di ristrutturazione l’attestazione del professionista indipendente deve riguardare anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se l’accordo è liquidatorio, oppure la sussistenza di un trattamento non deteriore, se è prevista la continuità dell’impresa (art. 63, comma 1). Nel concordato valgono parametri analoghi, calibrati sulla natura liquidatoria o in continuità del piano.
Requisito documentale. Negli accordi di ristrutturazione alla proposta va allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che la documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive (art. 63, comma 2). Nel concordato occorrono le dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici e le dichiarazioni integrative fino alla data della domanda (art. 88). Nella composizione negoziata occorrono due relazioni: l’attestazione di convenienza del professionista indipendente e la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali del revisore legale.
Condizioni del cram down negli accordi. L’omologazione nonostante la mancata adesione del Fisco o degli enti (che comprende il voto contrario) richiede, ai sensi dell’art. 63, comma 4, che l’adesione sia determinante per raggiungere le percentuali di legge e che ricorrano congiuntamente quattro condizioni: accordo non liquidatorio; altri creditori aderenti per almeno un quarto dei crediti complessivi; soddisfacimento del creditore pubblico non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; pagamento di almeno il 50% dei crediti di ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi. Se gli altri aderenti sono sotto il quarto o mancano del tutto, la soglia sale al 60% e la dilazione non può superare dieci anni (comma 5).
Cause di esclusione. Il cram down negli accordi è precluso (art. 63, comma 6) se nei cinque anni precedenti il debitore ha concluso una transazione della stessa natura poi risolta di diritto, oppure se ricorrono insieme due condizioni: debito verso Fisco ed enti pari o superiore all’80% dell’indebitamento complessivo, e debito derivante prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate o contributi in almeno cinque periodi d’imposta, o per almeno un terzo da violazioni con documentazione falsa, operazioni inesistenti, artifici o condotte fraudolente.
Quanto ai termini, va distinto tra perentori e ordinatori. Sono perentori quelli per l’opposizione all’omologazione; hanno natura di termini procedimentali, rivolti all’amministrazione, quelli per la certificazione del debito. Il termine di novanta giorni per l’adesione ha una funzione diversa: segna il momento dal quale il debitore può depositare la domanda di omologazione anche in assenza di adesione.
In tema di sospensione feriale, va precisato che l’art. 9 CCII stabilisce che, salvo diversa previsione, i termini del codice non sono soggetti alla sospensione feriale. Il periodo 1-31 agosto non sposta quindi, di regola, le scadenze della procedura: chi deposita la proposta a fine giugno non può contare su un mese in più.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito della proposta presso gli uffici (accordi) | Durante le trattative, prima della domanda di omologazione | Presupposto procedimentale | Senza deposito non decorre il termine per l’adesione e non si può chiedere il cram down |
| Deposito della proposta presso gli uffici (concordato) | Contestuale al deposito della domanda in tribunale | Presupposto procedimentale | Proposta irregolare; il trattamento dei tributi non è opponibile all’ente |
| Certificazione del debito a ruolo da parte dell’agente della riscossione | 30 giorni dalla presentazione | Termine rivolto all’amministrazione | Il ritardo va documentato; il debitore lavora sui dati disponibili e ne dà conto |
| Liquidazione delle dichiarazioni e certificazione degli uffici | 30 giorni dalla presentazione | Termine rivolto all’amministrazione | Come sopra: incide sull’esattezza della base di calcolo |
| Adesione di Fisco ed enti (accordi) | 90 giorni dal deposito della proposta | Termine che condiziona la domanda di omologazione | Decorso il termine senza adesione, si può chiedere l’omologazione forzosa se ne ricorrono i presupposti |
| Proroga per proposta modificata | 60 giorni dal deposito della modifica | Estensione di legge | Depositare la domanda prima della scadenza prorogata espone a contestazioni |
| Ulteriore proroga se la modifica contiene una nuova proposta | 90 giorni aggiuntivi | Estensione di legge | Idem |
| Opposizione dell’amministrazione all’omologazione | 30 giorni dalla ricezione dell’avviso via PEC (art. 63, comma 3, e art. 48, comma 4) | Perentorio | Decadenza dall’opposizione |
| Pagamenti promessi a Fisco ed enti | 60 giorni dalle scadenze previste | Termine di tolleranza | Risoluzione di diritto della transazione (art. 63, comma 8) |
| Durata massima della dilazione nel cram down senza altri aderenti qualificati | 10 anni | Limite sostanziale | Cram down non concedibile |
| Preclusione quinquennale | 5 anni prima del deposito | Causa di esclusione | Cram down precluso se c’è stata una transazione risolta di diritto |
Come si scrive e a chi si invia: la procedura passo per passo
In termini operativi, la redazione e l’invio della domanda seguono una sequenza precisa. La sequenza cambia in parte a seconda dello strumento scelto; qui è descritta per l’accordo di ristrutturazione, con le varianti per concordato, composizione negoziata e concordato minore.
1. Scelta dello strumento. Prima di scrivere una riga occorre stabilire in quale contenitore giuridico si colloca la proposta. La scelta dipende dalla dimensione dell’impresa, dal peso del debito pubblico sul totale, dalla presenza di creditori privati disposti ad aderire, dalla continuità o meno dell’attività. Negli accordi servono adesioni pari al 60% dei crediti (30% negli accordi agevolati); nel concordato si vota per maggioranza; nella composizione negoziata non esiste cram down; nel concordato minore interviene l’OCC.
2. Ricostruzione del debito. Il debito verso ciascun ente va scomposto per tributo, annualità e stato giuridico: somme iscritte a ruolo e affidate ad AdER; accertamenti non definitivi; importi dichiarati e non versati non ancora iscritti; contributi INPS e premi INAIL. Per ciascuna voce si separano capitale, sanzioni, interessi e oneri di riscossione. Questa distinzione non è formale: le soglie del cram down (50% o 60%) si calcolano sul capitale, esclusi sanzioni e interessi.
3. Individuazione dei destinatari. È il punto su cui più spesso si sbaglia. La proposta, con la documentazione, va depositata presso gli uffici indicati dall’art. 88, comma 5, CCII, cui rinvia l’art. 63. In concreto:
| Creditore pubblico | Ufficio a cui si deposita | Chi esprime l’adesione (accordi, art. 63) |
|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | Ufficio competente in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore | Direttore della Direzione competente; se è competente una Direzione provinciale, previo parere conforme della Direzione regionale; oltre le soglie fissate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, il parere è della struttura centrale |
| Agenzia delle entrate-Riscossione | Agente della riscossione competente | Sottoscrive l’atto quanto al trattamento degli oneri di riscossione (art. 17 D.Lgs. 112/1999); rilascia la certificazione del debito a ruolo |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Ufficio che ha notificato gli atti di accertamento | Direzioni territoriali competenti, Direzione territoriale interprovinciale o Direzione centrale per gli atti da essa emessi |
| INPS | Direzione territoriale titolare della gestione dei crediti | Direttore dell’ufficio territoriale, su decisione del Direttore regionale |
| Altri enti previdenziali e assicurativi | Sede territoriale competente per la gestione del credito | Organo individuato dalle regole interne dell’ente |
La proposta va inviata a tutti i creditori pubblici coinvolti, non solo all’Agenzia delle Entrate: dimenticare l’agente della riscossione significa lasciare fuori la certificazione del debito a ruolo e la sottoscrizione sugli oneri di riscossione. In prassi l’invio avviene a mezzo PEC, con atti sottoscritti digitalmente e allegati in formato idoneo alla conservazione, conservando le ricevute di consegna: dalla data di deposito decorrono tutti i termini.
4. Redazione dell’atto. Il contenuto necessario della domanda può essere organizzato così:
- Intestazione e destinatari: gli uffici individuati al punto 3, ciascuno con indirizzo PEC istituzionale.
- Identificazione del debitore: denominazione, codice fiscale, sede, domicilio fiscale, legale rappresentante, difensore e professionisti incaricati.
- Strumento di riferimento: accordo ordinario, agevolato o a efficacia estesa; concordato liquidatorio o in continuità; composizione negoziata, con gli estremi del procedimento.
- Descrizione della crisi: cause, andamento degli ultimi esercizi, misure già adottate.
- Quadro del debito pubblico: tabella per ente, tributo, anno, stato, con separazione di capitale e accessori.
- Proposta: percentuale offerta per ciascuna categoria di credito, rispetto dei privilegi, eventuale degradazione al chirografo della parte incapiente, calendario dei pagamenti, interessi di dilazione al tasso legale, garanzie offerte.
- Comparazione con la liquidazione giudiziale: ricavato stimato dei beni, costi e tempi della procedura, riparto ipotetico secondo le cause di prelazione, percentuale che l’ente otterrebbe.
- Richiesta di adesione e indicazione del termine di legge.
- Elenco degli allegati.
- Sottoscrizione del debitore o del legale rappresentante.
5. Allegati. Negli accordi: la documentazione degli artt. 57, 60 o 61 (piano, situazione economico-patrimoniale, elenco dei creditori, attestazione del professionista indipendente comprensiva del giudizio di convenienza sui crediti pubblici) e la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000. Nel concordato: la proposta e la documentazione depositata in tribunale, le dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici e le dichiarazioni integrative. Nella composizione negoziata: l’attestazione di convenienza e la relazione del revisore sulla completezza e veridicità dei dati. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, le due relazioni richieste nella composizione negoziata devono provenire da soggetti diversi.
6. Certificazioni e istruttoria. Entro trenta giorni l’agente della riscossione trasmette la certificazione del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso; gli uffici liquidano i tributi risultanti dalle dichiarazioni, notificano gli eventuali avvisi di irregolarità e certificano il debito da accertamenti non definitivi e da ruoli vistati ma non ancora consegnati. Le certificazioni possono far emergere debiti non considerati: la proposta va allora aggiornata, con gli effetti sui termini visti in tabella.
7. Adesione o decorso del termine. Negli accordi l’adesione, espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale, equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. Deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta.
8. Domanda di omologazione. Si propone una volta ottenuta l’adesione o, in difetto, decorsi i termini. Il debitore avvisa l’amministrazione finanziaria e gli enti dell’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, con comunicazione PEC alle sedi territoriali e regionali competenti in base all’ultimo domicilio fiscale. Da quella ricezione decorrono i trenta giorni per l’opposizione.
9. Omologazione, anche forzosa. Il tribunale competente, individuato secondo le regole generali del CCII in base al centro degli interessi principali del debitore, verifica i presupposti. Se l’adesione del Fisco è mancata ed è determinante, valuta le condizioni del cram down dell’art. 63, commi 4-6.
10. Esecuzione. I pagamenti vanno rispettati con rigore. Il ritardo oltre sessanta giorni dalle scadenze risolve di diritto la transazione e, per cinque anni, preclude un nuovo cram down.
Varianti per gli altri strumenti. Nel concordato preventivo la copia della proposta va presentata agli uffici contestualmente al deposito della domanda in tribunale; dopo la nomina del commissario giudiziale, avvisi e certificazioni gli sono trasmessi. L’ente non “aderisce” ma vota, con le modalità dell’art. 88; l’omologazione forzosa opera quando il voto dell’ente è determinante e la proposta è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. Nella composizione negoziata la proposta si rivolge alle agenzie fiscali e ad AdER, l’esperto facilita la trattativa ma non attesta, e l’eventuale accordo è sottoposto a un controllo di regolarità del tribunale; il cram down non è previsto. Nel concordato minore la proposta passa per l’OCC, che ne cura la comunicazione ai creditori, e l’omologazione forzosa segue l’art. 80, comma 3.
Punti in cui più spesso si sbaglia. Il deposito presso un ufficio non competente per domicilio fiscale; l’omissione dell’agente della riscossione o dell’INPS; il calcolo delle percentuali sul debito comprensivo di sanzioni, anziché sul solo capitale; la proposta che ignora l’ordine dei privilegi; l’attestazione che dichiara la convenienza senza dimostrarla con un riparto simulato; il deposito della domanda di omologazione prima della scadenza dei novanta giorni in assenza di adesione.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come si applicano le regole. Non descrivono casi reali.
Esempio 1 – Accordo di ristrutturazione in continuità con cram down
Dati di partenza. Debito complessivo dell’impresa: 1.847.300 €. Debito verso l’Agenzia delle Entrate: 612.480 €, di cui 471.150 € di capitale e 141.330 € di sanzioni e interessi. Debito INPS: 138.940 €, di cui 109.560 € di contributi. Creditori bancari e fornitori disposti ad aderire: 520.700 €.
Prima verifica: gli altri aderenti raggiungono un quarto dei crediti? 520.700 / 1.847.300 = 28,19%. La soglia del 25% è superata: si applica il comma 4, non il comma 5.
Seconda verifica: l’adesione dell’Agenzia è determinante? Senza l’Agenzia le adesioni sono al 28,19%; con l’Agenzia (612.480 €, pari al 33,16%) si arriva al 61,35%, sopra il 60% dell’accordo ordinario. L’adesione è quindi determinante.
Terza verifica: la soglia del 50%. Per l’Agenzia: 50% di 471.150 € = 235.575 €. La proposta offre 248.310 € (52,70% del capitale) in sette rate annuali, con interessi di dilazione al tasso legale. Per l’INPS: 50% di 109.560 € = 54.780 €; la proposta offre 57.020 €. Entrambe le soglie sono rispettate.
Quarta verifica: il confronto con la liquidazione giudiziale. L’attestatore stima che, in liquidazione, l’Agenzia incasserebbe 118.900 € dopo le spese di procedura e il soddisfacimento dei privilegiati di grado anteriore. L’offerta di 248.310 € è non deteriore.
Tempi. Proposta depositata presso gli uffici via PEC il 14 aprile 2026. Certificazioni attese entro il 14 maggio 2026. Il termine di novanta giorni per l’adesione scade il 13 luglio 2026. Se l’Agenzia non aderisce, dal giorno successivo il debitore può proporre domanda di omologazione chiedendo il cram down. L’avviso PEC di iscrizione della domanda viene ricevuto dall’Agenzia il 22 luglio 2026: l’eventuale opposizione va proposta entro il 21 agosto 2026. Il fatto che il termine cada in agosto non lo sospende, perché l’art. 9 CCII esclude, salvo diversa previsione, la sospensione feriale dei termini del codice.
Esito. In presenza di un accordo non liquidatorio, attestazione coerente e nessuna causa di esclusione, il tribunale ha gli elementi per valutare l’omologazione forzosa.
Esempio 2 – Quando il cram down negli accordi è precluso
Dati di partenza. Debito complessivo: 963.270 €. Debito verso Agenzia delle Entrate e INPS: 793.540 €. Il debito tributario deriva in prevalenza da IVA dichiarata e non versata negli anni 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024.
Verifica della prima condizione dell’art. 63, comma 6, lett. b): 793.540 / 963.270 = 82,38%. È superata la soglia dell’80%.
Verifica della seconda condizione: gli omessi versamenti di imposte dichiarate riguardano cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi. La condizione è integrata.
Esito. Le due condizioni ricorrono congiuntamente: il cram down dei commi 4 e 5 non è applicabile. Un accordo di ristrutturazione potrebbe essere omologato solo con l’adesione effettiva del Fisco e dell’INPS. Il debitore deve quindi valutare con attenzione lo strumento: una proposta costruita per ottenere l’adesione spontanea (offerta superiore, garanzie, tempi brevi), oppure un diverso strumento con regole proprie sul trattamento dei crediti pubblici, da verificare caso per caso. Presentare comunque un accordo contando sull’omologazione forzosa significherebbe consumare tempo e costi di giustizia senza possibilità concreta di omologa.
Una variante utile. Se, nello stesso esempio, gli anni di omesso versamento fossero stati solo quattro (ad esempio 2019, 2021, 2023, 2024) e il debito non derivasse per almeno un terzo da condotte fraudolente, la seconda condizione non sarebbe integrata: la causa di esclusione non opererebbe, e tornerebbero applicabili i commi 4 e 5, ciascuno con le proprie soglie.
Casi particolari
Proposta rivolta al solo Erario. Può accadere che l’impresa abbia quasi esclusivamente debiti fiscali. Il correttivo-ter ha chiarito che il cram down negli accordi è possibile anche senza altri creditori aderenti, alle condizioni più rigorose del comma 5 (60% del capitale, dilazione non oltre dieci anni). La giurisprudenza, però, vigila sull’uso distorto dello strumento. Con la sentenza 17 dicembre 2024, n. 32954, la Cassazione ha chiarito che l’accordo con transazione fiscale rivolto al solo creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice. Con l’ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365, ha poi riconosciuto che, se l’accordo si risolve nella mera falcidia del debito fiscale senza una reale ristrutturazione, il giudice di merito può ravvisarne l’uso distorto.
Proposte presentate prima del 28 settembre 2024. Il regime transitorio conta. Con l’ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918, la Cassazione ha affermato che, nel regime anteriore al correttivo-ter, il cram down negli accordi presupponeva comunque un accordo con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficiente a raggiungere le percentuali. Chi ha una proposta depositata sotto il vecchio testo deve quindi verificare quale disciplina si applica ratione temporis.
Debitore con condotte fiscali pregresse contestate. L’Agenzia spesso motiva il dissenso richiamando omissioni o irregolarità passate. Nel concordato preventivo, la Cassazione (ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723) ha escluso che il tribunale possa aggiungere un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore: il controllo verte sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Con l’ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866, la Corte ha inoltre affermato che, ai fini dell’omologazione forzosa, le ragioni del voto contrario dell’ente non sono decisive, contando la sola valutazione di convenienza. Negli accordi restano invece operative le cause di esclusione oggettive dell’art. 63, comma 6.
Piccolo imprenditore o professionista. Chi non è assoggettabile a liquidazione giudiziale non usa gli artt. 63 e 88 ma il concordato minore. Con la sentenza 16 maggio 2026, n. 14555, la Cassazione ha stabilito che in questa procedura la falcidia dei crediti tributari e previdenziali non richiede una proposta di transazione fiscale ex art. 88: vale la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, con il necessario intervento dell’OCC, e non si applica il parere conforme della Direzione regionale previsto per il concordato preventivo. Qui la domanda non si scrive “all’Agenzia”: si costruisce con l’OCC e si rivolge a tutti i creditori attraverso l’Organismo.
IVA e tributi europei. Per lungo tempo si è ritenuto che l’IVA non fosse falcidiabile. La Corte di giustizia UE (7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti) ha ammesso il pagamento parziale dell’IVA nel concordato, purché un esperto indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe di più in caso di liquidazione. Nella composizione negoziata, invece, la proposta non può riguardare i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea: la loro individuazione va verificata con attenzione prima di redigere l’atto.
In tutti questi casi il nodo non è la forma della domanda ma la tenuta della strategia davanti al tribunale e, se necessario, nei gradi successivi. Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, “la proposta al Fisco va scritta pensando già a come dovrà essere difesa in udienza di omologazione e, se serve, davanti alla Corte di Cassazione”.
Domande frequenti
Posso inviare la domanda di transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate senza avviare nessuna procedura? No. La transazione fiscale esiste solo dentro uno strumento previsto dal Codice della crisi: accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata o procedure da sovraindebitamento. Una proposta “libera” di saldo e stralcio indirizzata all’ufficio non produce gli effetti di legge: l’amministrazione non ha il potere di accettare riduzioni del capitale fuori da questi percorsi. Fuori dalle procedure restano disponibili la rateizzazione delle cartelle e le eventuali definizioni agevolate previste per legge, che però non riducono il debito in base alla situazione specifica dell’impresa.
A quale ufficio dell’Agenzia delle Entrate devo mandare la proposta? All’ufficio competente in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, insieme all’agente della riscossione e agli altri uffici interessati (Dogane, INPS, altri enti). Per l’Agenzia delle Entrate l’adesione viene espressa dal Direttore della Direzione competente; se si tratta di una Direzione provinciale occorre il parere conforme della Direzione regionale e, oltre certe soglie di falcidia fissate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, il parere della struttura centrale. Depositare presso un ufficio sbagliato può ritardare l’istruttoria e rendere incerta la decorrenza dei termini.
Quanto tempo ha il Fisco per rispondere? Negli accordi di ristrutturazione l’adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Se la proposta viene modificata il termine si allunga di sessanta giorni dal deposito della modifica, e di ulteriori novanta se la modifica contiene una proposta nuova. Il silenzio non vale come adesione: decorso il termine, il debitore può chiedere al tribunale l’omologazione, anche forzosa se ricorrono i presupposti. Nella composizione negoziata non ci sono termini rigidi, ma la proposta va presentata con anticipo sufficiente per consentire l’istruttoria.
Il Fisco può bloccare tutto votando contro? Non sempre. Negli accordi e nel concordato il tribunale può omologare anche contro il voto o in mancanza di adesione dell’ente, se l’adesione è determinante e il trattamento offerto è conveniente, o non deteriore, rispetto alla liquidazione giudiziale; negli accordi servono anche le soglie minime del 50% o del 60% sul capitale. Il cram down non esiste invece nella composizione negoziata e, negli accordi, è precluso nelle ipotesi dell’art. 63, comma 6, ad esempio debito pubblico pari o superiore all’80% del totale derivante da omessi versamenti in almeno cinque anni.
Posso includere nella transazione anche i contributi INPS? Sì negli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo e nel concordato minore, dove contributi e premi previdenziali e assicurativi obbligatori rientrano nella proposta. La proposta va depositata anche presso la Direzione territoriale INPS titolare della gestione dei crediti. No, invece, nell’accordo transattivo della composizione negoziata: l’art. 23, comma 2-bis, riguarda le agenzie fiscali e l’agente della riscossione, non gli enti previdenziali.
Caso limite: ho già fatto una transazione fiscale tre anni fa e non l’ho rispettata. Posso ripresentarla? Si può formulare una nuova proposta, ma negli accordi di ristrutturazione il cram down è escluso se nei cinque anni precedenti il deposito il debitore ha concluso una transazione della stessa natura poi risolta di diritto (salvo l’ipotesi dell’art. 58). La preclusione colpisce anche chi prosegue l’attività di quel soggetto tramite fusione, scissione, cessione o affitto d’azienda. In questa situazione l’omologazione passa soltanto dall’adesione effettiva del Fisco, e la proposta deve essere costruita per ottenerla.
Il quadro giurisprudenziale
Il quadro che segue raccoglie le pronunce di riferimento sulla transazione fiscale, alcune già anticipate nelle sezioni precedenti. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza pratica per chi deve scrivere e inviare la domanda.
1. Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 2014, n. 225. Principio: la disciplina della transazione fiscale costituisce un’eccezione al principio di indisponibilità del credito tributario, che il legislatore può introdurre con norma di rango ordinario. Rilevanza: fonda la legittimità dell’istituto e spiega perché la proposta deve restare dentro i confini tracciati dalla legge. Ogni requisito omesso è una deroga non autorizzata.
2. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti. Principio: il diritto dell’Unione non impedisce il pagamento parziale del credito IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Rilevanza: consente di includere l’IVA nella proposta, purché la comparazione con lo scenario liquidatorio sia documentata in modo rigoroso.
3. Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 25 marzo 2021, n. 8504. Principio: le controversie sul mancato assenso dell’Agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari spettano alla giurisdizione del giudice ordinario della procedura concorsuale. Rilevanza: il diniego non si impugna davanti al giudice tributario; la tutela del debitore si gioca nel procedimento di omologazione.
4. Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 22 novembre 2021, n. 35954. Principio: conferma la natura endoconcorsuale della transazione fiscale e l’attribuzione al giudice ordinario delle controversie sul diniego. Rilevanza: consolida l’orientamento delle Sezioni Unite e orienta la scelta della sede in cui far valere le ragioni del debitore.
5. Cassazione, sez. I, sentenza 17 dicembre 2024, n. 32954. Principio: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto al solo creditore erariale resta soggetto al sindacato di merito del giudice concorsuale. Rilevanza: chi costruisce un accordo con il solo Fisco deve aspettarsi un controllo approfondito sulla sua reale funzione di ristrutturazione.
6. Cassazione, sez. I, ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: si è occupata di quali regole del concordato preventivo possano essere estese al concordato minore. Rilevanza: prepara il terreno alla pronuncia n. 14555/2026 e ricorda che le norme del concordato preventivo non si trasferiscono automaticamente alle procedure da sovraindebitamento.
7. Cassazione, sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: se l’accordo di ristrutturazione è sostanzialmente diretto alla sola falcidia del debito fiscale, senza una reale ristrutturazione dell’esposizione verso gli altri creditori, il giudice di merito può ravvisare un uso distorto dello strumento; si tratta di un accertamento di fatto. Rilevanza: la proposta deve dimostrare una funzione di risanamento effettiva, non essere un veicolo per ridurre il solo debito tributario.
8. Cassazione, sez. I, ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866. Principio: nel concordato preventivo il cram down fiscale non è un procedimento autonomo ma una regola che opera nella fase di approvazione; quando il voto negativo dell’ente è determinante, le ragioni del dissenso non sono decisive e il giudice verifica la convenienza della proposta. Rilevanza: la domanda deve concentrare la propria forza argomentativa sulla comparazione con la liquidazione giudiziale.
9. Cassazione, sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il cram down negli accordi richiedeva un accordo con creditori diversi da quelli pubblici, anche se non sufficiente a raggiungere le percentuali di legge. Rilevanza: impone di verificare la data di presentazione della proposta e la disciplina applicabile ratione temporis.
10. Cassazione, sez. I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: nel concordato preventivo con cram down fiscale il controllo del tribunale è limitato alla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; non è consentito un autonomo giudizio di meritevolezza fondato su pregresse condotte distrattive o violazioni fiscali. Rilevanza: le contestazioni dell’Agenzia sul comportamento passato del debitore non bastano, da sole, a impedire l’omologazione forzosa del concordato.
11. Cassazione, sez. I, sentenza 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: nel concordato minore l’omologazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria non richiede una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII; si applica la procedura autonoma e semplificata dell’art. 80, comma 3, con l’intervento dell’OCC, incompatibile con le modalità di voto dell’art. 88, comma 6. Rilevanza: per piccoli imprenditori e professionisti cambia destinatario e forma della proposta, che passa attraverso l’Organismo di composizione della crisi.
Prassi amministrativa di riferimento. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 16 luglio 2026, n. 5/E, articolata in più parti, contiene nella Parte I chiarimenti sulla composizione negoziata e sull’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, tra cui la necessità che le due relazioni allegate siano firmate da soggetti diversi. Non è fonte normativa e non vincola il giudice, ma orienta l’istruttoria degli uffici ed è quindi utile conoscerla prima di redigere la proposta.
Letto nel suo insieme, il quadro mostra due linee convergenti. Da un lato la giurisprudenza del 2026 ha rafforzato la centralità del giudizio oggettivo di convenienza, ridimensionando il peso del dissenso motivato dell’amministrazione. Dall’altro ha ribadito che lo strumento non può essere piegato a finalità puramente abbattitive del debito fiscale. Per chi scrive la domanda, la conseguenza è pratica: la comparazione con la liquidazione giudiziale e la dimostrazione di una reale ristrutturazione sono il cuore dell’atto, non un allegato di contorno.
Cosa può fare lo Studio Monardo
La domanda di transazione fiscale richiede, nello stesso momento, competenza concorsuale, tributaria e processuale. Lo Studio Monardo interviene con strumenti concreti:
- Ricostruiamo il debito verso Fisco ed enti posta per posta, estraendo estratti di ruolo, cartelle, avvisi di accertamento e posizioni contributive, e separando capitale, sanzioni, interessi e oneri di riscossione per il calcolo corretto delle soglie di legge.
- Verifichiamo prescrizioni, decadenze e vizi di notifica delle cartelle e degli atti, per escludere dalla proposta le somme che non sono più dovute.
- Individuiamo lo strumento adatto (accordo ordinario, agevolato o esteso, concordato preventivo, composizione negoziata, concordato minore) confrontando per ciascuno requisiti, soglie e cause di esclusione.
- Controlliamo in anticipo le cause di esclusione del cram down dell’art. 63, comma 6, calcolando l’incidenza del debito pubblico e ricostruendo gli anni di omesso versamento.
- Redigiamo la proposta di transazione con la struttura richiesta dalla legge: quadro del debito, trattamento per categoria, piano dei pagamenti, garanzie, comparazione con la liquidazione giudiziale.
- Individuiamo gli uffici destinatari e curiamo il deposito via PEC presso Agenzia delle Entrate, agente della riscossione, Dogane, INPS e altri enti, conservando le prove di consegna da cui decorrono i termini.
- Coordiniamo il lavoro con l’attestatore e il revisore, verificando che attestazione di convenienza e relazione sui dati siano coerenti con la proposta e con gli orientamenti più recenti della Cassazione.
- Monitoriamo certificazioni e termini, aggiornando la proposta quando le certificazioni degli uffici fanno emergere nuove partite e calcolando le proroghe di legge.
- Predisponiamo la domanda di omologazione e l’avviso PEC agli enti, e difendiamo il debitore nel giudizio di omologazione e nelle eventuali opposizioni dell’amministrazione.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli davanti alla Corte d’Appello e, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per la transazione fiscale pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno la composizione negoziata consente di valutare se l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, sia la strada giusta oppure se convenga orientarsi verso uno strumento con omologazione forzosa. A questa si affianca la qualifica di avvocato cassazionista, che garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, dalla redazione della proposta al giudizio di legittimità, senza passaggi di mano nei momenti in cui i termini sono più stretti.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono il debito, lo scenario liquidatorio e i flussi del piano; gli avvocati costruiscono la proposta, ne curano il deposito e la difendono in giudizio. Per ditte individuali e professionisti, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di impostare correttamente il percorso del concordato minore.
Chiusura
La domanda di transazione fiscale si scrive partendo dallo strumento, non dal modulo: prima si sceglie il contenitore giuridico, poi si ricostruisce il debito separando capitale e accessori, poi si costruisce la comparazione con la liquidazione giudiziale. Si invia a tutti gli uffici competenti, individuati in base al domicilio fiscale e alla titolarità dei crediti, con allegati completi e prova della data di deposito. Da quella data decorrono i novanta giorni che aprono la strada all’omologazione, anche forzosa quando la legge lo consente. Le cause di esclusione e il regime transitorio vanno verificati prima, non dopo il deposito.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché la transazione fiscale si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Monardo: la crisi d’impresa, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la ricostruzione tributaria, grazie allo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; il sovraindebitamento, come Gestore della crisi e fiduciario OCC; la difesa nei gradi di giudizio, come avvocato cassazionista.
📩 Stai valutando una proposta al Fisco o hai già ricevuto un diniego? Scrivici oggi stesso: analizzeremo la tua posizione e verificheremo lo strumento più adatto. I contatti dello studio sono riportati al termine di questa pagina.
