Cosa Succede Alla Scadenza Del Piano Attestato Di Risanamento Se Gli Obiettivi Sono Raggiunti?

Il 31 dicembre dell’ultimo anno di piano, in molte imprese, non accade nulla di visibile. Nessun tribunale deposita un provvedimento, nessuna cancelleria comunica una chiusura, nessun creditore riceve un avviso. Il piano attestato di risanamento previsto dall’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) nasce fuori dalle aule e, se funziona, si esaurisce fuori dalle aule. Proprio per questo la scadenza è il momento più frainteso dell’intero percorso: l’imprenditore che ha centrato gli obiettivi tende a considerarla un traguardo definitivo, mentre per l’ordinamento è soprattutto un punto di passaggio da cui partono altri orologi.

Chi sa cosa succede dopo la scadenza, e quando, protegge il risultato raggiunto; chi pensa che il lavoro sia finito lo espone a contestazioni che possono arrivare anche anni più tardi.

La cronologia che ricostruiamo in questa guida segue il piano dal giorno in cui acquista data certa fino a cinque anni dopo l’ultimo atto esecutivo. In sintesi: la redazione e l’attestazione; l’eventuale pubblicazione nel registro delle imprese; l’esecuzione degli atti con prova scritta; le verifiche intermedie sugli scostamenti; la verifica finale alla scadenza; la stabilizzazione degli effetti civili, penali e fiscali; il rientro nella gestione ordinaria con gli obblighi di allerta; infine la “coda” revocatoria, che si chiude solo quando scadono i termini dell’art. 170 CCII.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché la sua sostanza coincide con le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il piano attestato è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Quasi sempre il piano ruota attorno a rinegoziazioni con banche e a effetti fiscali della riduzione dei debiti, terreno su cui opera lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario da lui coordinato. E quando, anni dopo, un curatore contesta gli atti compiuti in esecuzione del piano, la difesa può arrivare fino alla Corte di Cassazione, dove l’Avvocato è abilitato al patrocinio.

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La mappa temporale: otto tappe, un solo filo

Prima di entrare nel dettaglio conviene fissare il calendario complessivo. Il piano attestato non ha termini processuali in senso stretto nella sua fase fisiologica: non c’è un deposito, non c’è un’udienza, non c’è un’omologazione. I termini veri, quelli che possono cambiare l’esito, compaiono in due momenti: dentro il piano, perché è lo stesso art. 56, comma 2, lett. f), CCII a pretendere che il documento indichi i tempi delle azioni e le iniziative in caso di scostamento; e dopo il piano, quando l’eventuale apertura di una liquidazione giudiziale fa scattare i periodi sospetti dell’art. 166 e i limiti temporali dell’art. 170.

Il punto di vista di questa guida è quello dell’imprenditore che ha raggiunto gli obiettivi. Non ci occuperemo quindi del piano fallito, se non per spiegare perché le cautele adottate durante e dopo la scadenza servono proprio a evitare che un evento successivo venga letto come la prova di un fallimento originario.

La scadenza del piano non chiude le protezioni: le rende semplicemente definitive o vulnerabili, a seconda di come è stato gestito il percorso.

TappaQuandoCosa accadeNorma di riferimentoTermine o finestra da presidiareSezione
1Giorno 0Il piano acquista data certa e viene attestatoArt. 56, commi 1-3, CCII; art. 2, lett. o), CCIICoerenza tra data certa, dati e attestazioneTappa 1
2Giorno 0 + pochi giorni (facoltativo)Pubblicazione nel registro delle impreseArt. 56, comma 4, CCII; art. 88, comma 4-ter, TUIRDecidere prima delle riduzioni dei debitiTappa 2
3Dal mese 1 alla vigilia della scadenzaEsecuzione di atti, pagamenti, garanzieArt. 56, comma 5, CCII; art. 166, comma 3, lett. d), CCIIOgni atto: forma scritta e data certaTappa 3
4Scadenze intermedie del pianoMonitoraggio, scostamenti, correzioniArt. 56, comma 2, lett. f), CCIIMilestone indicate nel pianoTappa 4
5Giorno della scadenzaVerifica finale del raggiungimento degli obiettiviArt. 56, comma 1, CCII; art. 2086 c.c.Chiusura documentale entro l’approvazione del bilancioTappa 5
6Il giorno dopoStabilizzazione degli effetti civili, penali e contrattualiArtt. 166, 324 e 342 CCIIVerifica degli atti “fuori piano”Tappa 6
7Primi 12-24 mesi dopoRientro in bonis, rapporti bancari, allertaArt. 3 e art. 25-novies CCIIIndicatori di crisi e segnalazioni dei creditori pubbliciTappa 7
8Fino a 5 anni dall’attoCoda revocatoria in caso di nuova crisiArtt. 165, 166, 170 CCII; art. 2903 c.c.3 anni dall’apertura, 5 anni dall’attoTappa 8

Tappa 1 — Giorno 0: la data certa del piano e la firma dell’attestatore

Cosa succede

Tutto comincia con un documento. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza predispone un piano rivolto ai creditori e gli attribuisce data certa. Nello stesso arco temporale un professionista indipendente rilascia l’attestazione. Può sembrare strano aprire un racconto sulla scadenza partendo dall’inizio, ma è una scelta obbligata: tutto ciò che accadrà dopo il termine finale, e in particolare la tenuta delle esenzioni in caso di crisi successiva, verrà giudicato guardando a questo giorno. Il giudice che un domani dovesse valutare il piano non si chiederà se gli obiettivi sono stati raggiunti, ma se il piano, così com’era il giorno in cui è nato, appariva ragionevolmente idoneo a raggiungerli.

La norma

L’art. 56, comma 1, CCII, nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024, richiede che il piano appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria. Il comma 2 elenca il contenuto minimo: l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, attività e passività, posizione dei lavoratori; le cause e l’entità della crisi; le strategie d’intervento; l’elenco dei creditori con cui si rinegozia e di quelli estranei, con le risorse destinate a pagarli integralmente; la finanza nuova e le ragioni per cui serve; i tempi delle azioni e le iniziative da adottare in caso di scostamento; il piano industriale con i suoi effetti finanziari; l’analitica indicazione di costi, ricavi e fabbisogno finanziario, compresi i costi per sicurezza sul lavoro e tutela ambientale. Il comma 3 impone che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. I requisiti di indipendenza sono fissati dall’art. 2, comma 1, lett. o), CCII.

I termini che si attivano

Non esiste un termine di legge per redigere il piano, né un termine massimo di durata. Esiste però un orologio implicito che parte proprio oggi. La data certa è il riferimento con cui, in futuro, si misurerà se un atto è stato compiuto “in esecuzione” del piano: un atto anteriore alla data certa non potrà dirsi esecutivo di un documento che ancora non esisteva. Inoltre il piano deve indicare i tempi delle singole azioni, ed è su quella scansione che si costruiranno le verifiche intermedie della Tappa 4. L’orizzonte temporale scritto nel piano diventa il calendario vincolante su cui l’impresa sarà giudicata: una scadenza vaga oggi è una contestazione certa domani.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Questa è la finestra in cui si costruisce, in anticipo, la difesa della scadenza. L’imprenditore può pretendere che il piano indichi obiettivi misurabili, non formule generiche: livelli di indebitamento finanziario netto, rapporti tra debito e margine operativo, tempi di rientro dello scaduto verso fornitori ed erario. Può chiedere che siano previsti in modo espresso gli strumenti di monitoraggio e il soggetto incaricato di verificarli. Può verificare, prima della firma, che l’attestatore non abbia avuto rapporti professionali con l’impresa nel periodo rilevante: la Cassazione, con un’ordinanza della Prima Sezione civile commentata a fine 2025, ha affermato che anche un incarico retribuito occasionale negli anni precedenti basta a compromettere l’indipendenza. Un difetto di questo tipo non si ripara alla scadenza: resta nel fascicolo per sempre.

Ciò che invece è precluso, già da oggi, è pensare di “aggiustare” il piano a posteriori. Il piano attestato non ha una procedura di modifica disciplinata dall’art. 56 (a differenza degli accordi di ristrutturazione, per i quali l’art. 58 CCII regola la rinegoziazione e il rinnovo dell’attestazione). Se il piano andrà cambiato in modo sostanziale, servirà un nuovo documento con nuova data certa e nuova attestazione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è confondere l’attestazione con una garanzia. Molti imprenditori, e non pochi finanziatori, ritengono che la firma dell’attestatore renda il piano inattaccabile. La giurisprudenza di legittimità lo esclude da anni. Già Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719 ha chiarito che il giudice chiamato a decidere su una revocatoria deve verificare con giudizio ex ante la ragionevole possibilità di attuazione del piano; e Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018 ha precisato che la veridicità dei dati aziendali è elemento costitutivo dell’attestazione, presupposto indispensabile del giudizio di ragionevolezza. Un piano costruito su dati non verificati è un piano che non protegge, anche se poi, per circostanze fortunate, gli obiettivi vengono centrati.

Quanto dura realmente

La redazione di un piano completo, con piano industriale, manovra finanziaria e attestazione, richiede nella prassi alcuni mesi, perché l’attestatore deve svolgere verifiche documentali sui dati contabili e sulle ipotesi. La durata del piano, invece, è definita dall’imprenditore in funzione della manovra: nella prassi si tratta per lo più di orizzonti pluriennali, calibrati sul tempo necessario perché il riequilibrio economico-finanziario si manifesti nei bilanci. La legge non fissa un limite, ma quanto più l’orizzonte è lungo, tanto più il giudizio di attendibilità delle previsioni diventa delicato.


Tappa 2 — Pochi giorni dopo: la scelta (facoltativa) della pubblicazione nel registro delle imprese

Cosa succede

Il piano esiste, è attestato, ha data certa. A questo punto la procedura entra in una fase che molti saltano senza accorgersene: la decisione se pubblicarlo o meno nel registro delle imprese. Non è un adempimento obbligatorio. È una scelta che produce conseguenze lontane nel tempo, alcune delle quali si manifesteranno proprio negli esercizi in cui le riduzioni dei debiti verranno contabilizzate e, dunque, nel periodo che culmina con la scadenza.

La norma

L’art. 56, comma 4, CCII stabilisce che il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con le parti interessate possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore. La norma civilistica si ferma qui. Le conseguenze più tangibili stanno fuori dal Codice della crisi, nel testo unico delle imposte sui redditi. L’art. 88, comma 4-ter, TUIR prevede un regime di detassazione parziale delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in esecuzione, tra l’altro, di un piano attestato pubblicato nel registro delle imprese: la sopravvenienza non concorre al reddito per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo e gli altri componenti indicati dalla norma. Sul versante dei creditori, l’art. 101, comma 5, TUIR consente la deducibilità delle perdite su crediti senza dover dimostrare gli elementi certi e precisi quando il debitore ha concluso un piano attestato iscritto nel registro. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 222 del 2024, ha ritenuto applicabile la detassazione anche al piano disciplinato dall’art. 56 CCII, pur se il TUIR richiama ancora la vecchia norma della legge fallimentare.

I termini che si attivano

La legge non fissa un termine per la pubblicazione. Tuttavia la sequenza temporale conta: il beneficio fiscale riguarda le riduzioni dei debiti “in esecuzione” di un piano pubblicato. Se lo stralcio viene contabilizzato in un esercizio in cui il piano non risulta ancora pubblicato, il rischio concreto è che quella sopravvenienza segua il regime ordinario. È una valutazione che va fatta con i commercialisti prima che le riduzioni si producano, non alla scadenza del piano, quando gli esercizi rilevanti sono ormai chiusi.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra utile per decidere sulla pubblicazione è quella che precede la conclusione degli accordi di stralcio. L’imprenditore può valutare con i propri consulenti il bilanciamento tra i benefici fiscali per sé e per i creditori e il costo reputazionale della pubblicità: un piano pubblicato è consultabile da fornitori, clienti e concorrenti. Può anche utilizzare la pubblicazione come leva negoziale, perché la deducibilità automatica delle perdite su crediti rende più agevole l’adesione di alcuni creditori. Ciò che non potrà fare, a posteriori, è recuperare retroattivamente il regime agevolato per riduzioni già intervenute in esercizi chiusi senza pubblicazione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è ragionare solo in termini di riservatezza. L’impresa sceglie di non pubblicare per non allarmare il mercato, e scopre alla scadenza, quando il piano ha funzionato e i debiti sono stati ridotti, che le sopravvenienze attive hanno generato un carico fiscale che nessuno aveva previsto nel piano finanziario. Il paradosso è evidente: un piano che raggiunge gli obiettivi industriali può vedere eroso il riequilibrio proprio dall’effetto fiscale del suo successo. Per questo le simulazioni del piano dovrebbero sempre considerare entrambe le ipotesi.

Quanto dura realmente

L’iscrizione nel registro delle imprese è un adempimento amministrativo che, una volta predisposta la documentazione, si completa in tempi brevi. Il tempo vero è quello della decisione, che deve essere presa quando il piano è ancora nella sua fase iniziale. La pubblicazione, una volta avvenuta, resta: non esiste un meccanismo di “cancellazione” alla scadenza del piano, ed è bene saperlo quando si valutano i profili reputazionali.


Tappa 3 — Dal mese 1 alla vigilia della scadenza: gli atti esecutivi e la prova scritta

Cosa succede

Il calendario ora corre. È la fase più lunga e, apparentemente, la più operativa: l’impresa firma accordi di rinegoziazione con le banche, concorda saldi e stralci con i fornitori, ottiene finanza nuova, concede garanzie, cede rami non strategici, paga secondo le nuove scadenze. Ogni singolo atto di questa fase è un potenziale bersaglio di revocatoria in caso di crisi futura, e ciascuno sarà protetto soltanto se potrà essere dimostrato, anni dopo, che è stato compiuto in esecuzione del piano e che nel piano era indicato.

La norma

L’art. 56, comma 5, CCII stabilisce che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e avere data certa. L’art. 166, comma 3, lett. d), CCII sottrae all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato e in esso indicati. La stessa disposizione precisa che l’esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore, oppure di dolo o colpa grave del debitore se il creditore ne era a conoscenza nel momento in cui l’atto è stato compiuto; e chiarisce che l’esenzione opera anche rispetto alla revocatoria ordinaria. Sul piano penale, l’art. 324 CCII esclude l’applicabilità della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione degli accordi fondati sul piano attestato.

I termini che si attivano

In questa fase non scatta alcun termine perentorio di legge nei confronti dell’impresa. Scattano però due requisiti che funzionano come termini sostanziali. Il primo: la data certa di ogni atto esecutivo deve essere successiva alla data certa del piano e coerente con la tempistica che il piano stesso prevede. Il secondo: ogni atto dovrà rientrare, anche anni dopo, nella finestra dei cinque anni dal compimento entro cui il curatore può ancora agire (art. 170 CCII), e dunque la documentazione va conservata almeno per quell’orizzonte, ben oltre la scadenza del piano.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Ogni firma apposta in questa fase è una finestra difensiva: si apre quando l’atto viene concluso e si chiude, per sempre, se l’atto non viene documentato in forma scritta con data certa. L’imprenditore può predisporre un fascicolo che colleghi ciascun atto al paragrafo del piano che lo prevede; può inserire negli accordi un richiamo espresso al piano attestato e alla sua data; può conservare le evidenze della data certa (PEC, firma digitale con marca temporale, registrazione). Può anche, prima di compiere un atto non previsto, valutare se esso richieda un aggiornamento del piano. Ciò che è precluso è l’improvvisazione: un pagamento a un creditore non indicato nel piano, per quanto utile, resta fuori dall’ombrello dell’art. 166 e dell’art. 324.

La Cassazione ha tracciato con precisione il perimetro della tutela. Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176 ha riconosciuto che l’esenzione per gli atti esecutivi del piano copre anche la revocatoria ordinaria, anticipando in via interpretativa quanto oggi è scritto nel Codice. Ma Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33618 del 2024 ha posto un onere probatorio rigoroso: quando il curatore oppone la revocatoria in sede di verifica del passivo, spetta al creditore che invoca l’esenzione produrre in giudizio il piano e la documentazione che dimostra l’esecuzione. Nel caso deciso, un piano non sottoscritto dal legale rappresentante non è bastato a salvare la garanzia ipotecaria.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è la “fiducia nella memoria aziendale”. Durante l’esecuzione tutti sanno che quel pagamento rientra nel piano, tutti ricordano la riunione con la banca, tutti conoscono l’accordo con il fornitore. Tre o quattro anni dopo, se si apre una liquidazione giudiziale, quegli interlocutori potrebbero non esserci più, le e-mail potrebbero essere andate perse con il cambio del gestionale, e l’accordo potrebbe esistere solo come bozza. L’esenzione, a quel punto, esiste in teoria ma non si riesce a dimostrare.

Quanto dura realmente

Coincide con la durata del piano, dunque generalmente più anni. Nella prassi gli atti esecutivi si concentrano nei primi mesi (rinegoziazioni bancarie, stralci, finanza nuova) e poi si diradano in una lunga fase di pagamenti periodici. È proprio questa seconda fase, meno “eccitante”, a generare più lacune documentali: le rate successive vengono pagate in automatico e nessuno si preoccupa di collegarle al piano.


Tappa 4 — Le scadenze intermedie: scostamenti, correzioni e il rischio del “piano parallelo”

Cosa succede

Sono passati diciotto mesi dalla data certa. Il fatturato è in linea, ma un cliente importante ha ritardato i pagamenti; oppure i costi energetici sono cresciuti oltre le ipotesi. Ogni piano incontra scostamenti, e un piano che alla fine raggiunge gli obiettivi è quasi sempre un piano che ha saputo reagire agli scostamenti intermedi. Il modo in cui questa reazione viene documentata determina se, alla scadenza, si potrà dire che gli obiettivi sono stati raggiunti “con” il piano o “nonostante” il piano.

La norma

L’art. 56, comma 2, lett. f), CCII impone che il piano indichi i tempi delle azioni, in modo da consentirne la verifica, e le iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati. Il Codice non disciplina una procedura formale di modifica del piano attestato. L’art. 58 CCII, che prevede il rinnovo dell’attestazione per le modifiche sostanziali, riguarda gli accordi di ristrutturazione. Per il piano attestato, dunque, la gestione degli scostamenti è rimessa all’impresa, sotto il presidio generale dell’art. 2086, secondo comma, c.c., che impone all’imprenditore collettivo di istituire assetti adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio.

I termini che si attivano

I termini, in questa fase, sono quelli che l’impresa si è data. Le milestone del piano (trimestrali, semestrali o annuali) funzionano come scadenze di verifica. Una milestone mancata e non affrontata con le iniziative correttive previste nel piano diventa, in caso di crisi futura, l’indizio con cui si cercherà di dimostrare che il piano era inidoneo fin dall’origine. Non esiste un termine di legge per aggiornare il piano, ma esiste un criterio di prudenza: se lo scostamento è tale da cambiare la manovra, l’aggiornamento va fatto prima di compiere gli atti che dipendono dalla nuova manovra.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra difensiva di questa tappa si apre a ogni milestone e resta aperta finché lo scostamento è gestibile con le iniziative già scritte nel piano. L’imprenditore può far redigere report periodici che confrontino dati consuntivi e previsionali; può attivare le misure correttive previste e documentare di averlo fatto; può, se lo scostamento è sostanziale, far predisporre un piano aggiornato con nuova attestazione e nuova data certa, così che gli atti successivi siano esecutivi di un documento attendibile. Può anche valutare, se la tensione diventa seria, il passaggio ad altri strumenti: gli accordi di ristrutturazione dell’art. 57 CCII o la composizione negoziata della crisi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti. Ciò che è precluso è proseguire come se nulla fosse, compiendo atti che il piano originario non prevedeva.

La giurisprudenza aiuta a capire perché questa tappa pesa sulla scadenza. Cass. civ., ord. 25 marzo 2022, n. 9743 ha escluso che la sola esistenza del piano attestato produca un’esenzione automatica, riconoscendo al giudice il potere-dovere di verificarne l’idoneità con valutazione riferita al momento in cui fu predisposto. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6508 del 3 marzo 2023 ha ribadito che il controllo del giudice è limitato ai casi di palese inadeguatezza, ma resta un controllo effettivo. Report intermedi seri, che mostrano scostamenti fisiologici gestiti con le leve previste, sono esattamente ciò che rende difficile sostenere la tesi della manifesta inettitudine.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il “piano parallelo”. L’impresa, di fronte agli scostamenti, adotta una manovra diversa (nuove cessioni, nuovi finanziamenti, nuovi stralci) senza aggiornare il documento attestato. Alla scadenza gli obiettivi numerici vengono raggiunti, ma attraverso un percorso che il piano attestato non conosceva. Il risultato è una contraddizione pericolosa: il successo è reale, ma gli atti che lo hanno prodotto non sono “in esecuzione del piano e in esso indicati”, come richiede l’art. 166, comma 3, lett. d). Sono, giuridicamente, atti ordinari compiuti da un’impresa in crisi.

Quanto dura realmente

Ogni ciclo di verifica richiede, nella prassi, alcune settimane dalla chiusura del periodo di riferimento: servono i dati contabili consolidati, l’analisi degli scostamenti, l’eventuale delibera dell’organo amministrativo. Un aggiornamento sostanziale con nuova attestazione richiede invece tempi paragonabili a quelli della redazione iniziale, sia pure ridotti dal lavoro già svolto. È un investimento di tempo che si recupera, con gli interessi, alla scadenza.


Tappa 5 — Il giorno della scadenza: la verifica finale del raggiungimento degli obiettivi

Cosa succede

Siamo al termine indicato nel piano. Supponiamo che i numeri siano quelli attesi: l’indebitamento è sceso ai livelli previsti, il margine operativo copre il servizio del debito, lo scaduto verso fornitori ed erario è stato riassorbito. È il momento che l’imprenditore aspettava da anni, e proprio per questo è il momento in cui si commette l’errore più costoso: considerarlo un punto d’arrivo che non richiede alcuna attività. In realtà la scadenza è il giorno in cui si “fotografa” il risultato, e quella fotografia, se scattata bene, diventerà la prova più forte a sostegno di tutto ciò che è stato fatto.

La norma

Il Codice della crisi non disciplina la chiusura del piano attestato. Non c’è un decreto, non c’è un deposito finale, non c’è un controllo giudiziale. L’art. 56, comma 1, CCII indica però gli obiettivi con cui confrontarsi: il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria. Il comma 2, lett. d), aggiunge un parametro spesso trascurato: il piano doveva indicare le risorse destinate al pagamento integrale dei creditori estranei. Sul versante societario, l’art. 2086, secondo comma, c.c. e l’art. 3 CCII impongono all’imprenditore assetti adeguati a rilevare lo stato di salute dell’impresa; mentre il bilancio dell’esercizio in cui cade la scadenza, da approvare nei termini ordinari dell’art. 2364 c.c., diventa il documento pubblico che attesta, di fatto, il risultato raggiunto.

I termini che si attivano

Nessun termine perentorio di legge scatta alla scadenza del piano. Scattano però tre orologi concreti. Il primo è il calendario di approvazione del bilancio dell’esercizio di chiusura, ordinariamente entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio: è lì che il riequilibrio deve emergere in modo leggibile. Il secondo è quello degli eventuali obblighi informativi contrattuali verso le banche e i creditori aderenti, che spesso prevedono la consegna di dati consuntivi entro date precise. Il terzo, più lontano, è l’orologio della coda revocatoria che vedremo alla Tappa 8. Gli obblighi informativi verso le banche previsti negli accordi hanno scadenze contrattuali precise: il loro mancato rispetto può attivare clausole di decadenza anche se gli obiettivi del piano sono stati raggiunti.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Questa è la finestra più preziosa dell’intera cronologia: si apre il giorno della scadenza e si chiude, di fatto, con l’approvazione del bilancio che rappresenta il risultato. L’imprenditore può predisporre una relazione di chiusura che confronti, voce per voce, gli obiettivi del piano e i dati consuntivi; può verificare e documentare che tutti i creditori estranei siano stati pagati integralmente; può ricostruire l’elenco completo degli atti esecutivi, collegando ciascuno al paragrafo del piano e alla prova della data certa; può chiedere all’organo di controllo, dove presente, di prendere atto della relazione; può inviare ai creditori aderenti la documentazione prevista dagli accordi. Può infine valutare con un professionista se vi siano atti compiuti fuori dal perimetro del piano, per conoscerne in anticipo l’esposizione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, imposta questa fase come una vera e propria chiusura documentale, perché è l’unico momento in cui tutte le prove sono ancora facilmente reperibili.

Ciò che è precluso, da questo giorno in poi, è rimediare con nuovi atti a lacune del piano: qualsiasi operazione successiva non potrà più dirsi esecutiva di un piano ormai giunto al suo termine.

Che cosa deve contenere, in concreto, la chiusura documentale

La legge non descrive la relazione di chiusura, e proprio per questo conviene costruirla pensando al lettore più esigente che potrebbe incontrarla: un curatore, o un giudice, che la leggerà anni dopo senza conoscere l’impresa. La tabella che segue riassume gli elementi che, nella logica delle norme e delle pronunce esaminate, rendono la chiusura utile anche in un eventuale contenzioso.

ElementoPerché serve dopo la scadenzaCollegamento normativo o giurisprudenziale
Confronto tra obiettivi del piano e dati consuntivi, anno per annoMostra che il risultato è stato ottenuto con la manovra attestataArt. 56, commi 1 e 2, lett. f) e g), CCII
Prova del pagamento integrale dei creditori estraneiIl piano doveva indicare le risorse per soddisfarliArt. 56, comma 2, lett. d), CCII
Elenco degli atti esecutivi con richiamo al paragrafo del pianoDimostra che gli atti erano “in esecuzione del piano e in esso indicati”Art. 166, comma 3, lett. d), CCII
Prova della data certa di ciascun attoRequisito espresso per gli atti esecutiviArt. 56, comma 5, CCII
Report intermedi e verbali sulle iniziative correttiveDocumentano la gestione fisiologica degli scostamentiCass. 9743/2022; Cass. 6508/2023
Copia sottoscritta del piano e dell’attestazioneSenza di essi l’esenzione non si provaCass. 33618/2024
Evidenza dell’eventuale pubblicazione nel registro delle impreseRileva per il trattamento fiscale degli stralciArt. 56, comma 4, CCII; art. 88, comma 4-ter, TUIR
Elenco degli atti non previsti dal pianoConsente di valutarne l’esposizione in anticipoArtt. 166 e 324 CCII

Una relazione di chiusura non è un adempimento di legge, ma è il documento che consente di dimostrare, anni dopo, ciò che oggi appare ovvio a tutti. Va redatta in modo che ciascuna affermazione rinvii a un documento allegato, e va conservata con lo stesso ordine del fascicolo degli atti esecutivi: chi la leggerà non avrà a disposizione la memoria di chi l’ha scritta.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è confondere il raggiungimento dei parametri finanziari con il raggiungimento degli obiettivi del piano. Un’impresa può rispettare il rapporto tra debito e margine previsto per l’ultimo anno e, tuttavia, avere ancora posizioni aperte verso creditori estranei, oppure avere ottenuto il risultato con una manovra diversa da quella attestata. Alla scadenza bisogna chiedersi non solo “i numeri tornano?”, ma anche “tornano per le ragioni scritte nel piano?”. La seconda domanda è quella che conta davanti a un curatore.

Quanto dura realmente

La redazione di una relazione di chiusura, se il monitoraggio intermedio è stato fatto con cura, richiede alcune settimane dopo la disponibilità dei dati di chiusura dell’esercizio. Se invece il monitoraggio è stato trascurato, la ricostruzione può richiedere mesi, con il rischio che alcuni documenti non siano più recuperabili. È la dimostrazione pratica che il tempo speso nelle tappe precedenti si traduce in tempo risparmiato qui.


Tappa 6 — Il giorno dopo: che cosa si stabilizza e che cosa resta esposto

Cosa succede

Da questo momento in poi il piano non “vive” più: non ci sono atti da compiere in sua esecuzione. Gli effetti prodotti durante la sua vita, però, restano. Si tratta di capire quali effetti siano ormai consolidati e quali invece rimangano sospesi, pronti a riemergere se l’impresa dovesse incontrare una nuova crisi. È la tappa in cui l’imprenditore scopre che le protezioni non sono legate alla durata del piano, ma ai singoli atti.

La norma

Tre disposizioni governano questa fase. L’art. 166, comma 3, lett. d), CCII: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano e in esso indicati restano sottratti alla revocatoria concorsuale e ordinaria, salvi i casi di dolo o colpa grave già ricordati. L’art. 324 CCII: i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione degli accordi basati sul piano restano fuori dalla bancarotta preferenziale e dalla bancarotta semplice. L’esenzione non si estende ad altre figure, come la bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale. L’art. 342 CCII: il professionista che nelle attestazioni espone informazioni false o omette informazioni rilevanti risponde penalmente, e un’attestazione falsa travolge anche la protezione degli atti.

I termini che si attivano

La scadenza del piano non fa decorrere alcun nuovo termine di prescrizione a favore o contro l’impresa. I termini rilevanti restano ancorati a ciascun atto: per la revocatoria ordinaria, cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.); per le azioni del curatore in un’eventuale liquidazione giudiziale, tre anni dall’apertura e comunque cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170 CCII). Questo significa che gli atti compiuti nei primi mesi del piano possono essere già vicini a uscire dal rischio proprio quando il piano scade, mentre quelli compiuti nell’ultimo anno restano esposti per un orizzonte ben più lungo.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra difensiva del giorno dopo riguarda gli atti “fuori piano”: individuarli ora permette di valutarne l’esposizione quando i documenti sono ancora disponibili. L’imprenditore può far classificare gli atti compiuti durante il piano in tre gruppi: atti espressamente previsti e documentati; atti previsti ma con lacune documentali; atti non previsti. Per il secondo gruppo, può ancora recuperare prove (conferme scritte, estratti, verbali) finché gli interlocutori sono presenti. Per il terzo gruppo, può farne valutare l’eventuale rilevanza e il periodo di esposizione.

Sul versante penale, merita attenzione un filone giurisprudenziale che opera anche fuori dall’esenzione dell’art. 324. Cass. pen., Sez. V, 17 ottobre 2023, n. 42410 ha escluso il dolo specifico della bancarotta preferenziale quando il pagamento mira in via esclusiva o prevalente a salvare l’attività e il risultato di evitare il dissesto è ragionevolmente perseguibile; Cass. pen., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 4814 ha ribadito il principio; Cass. pen., Sez. VI, 19 luglio 2024, n. 29607 ha chiesto di valutare l’operazione nel suo complesso, senza parcellizzare i singoli pagamenti. Sono principi che non sostituiscono l’esenzione, ma possono diventare decisivi proprio per gli atti che il piano non prevedeva.

Contratti, garanti e posizioni che proseguono

Il giorno dopo la scadenza non riguarda solo revocatoria e bancarotta. Riguarda anche i rapporti contrattuali che il piano ha modificato. Gli accordi di rinegoziazione con le banche restano in vigore secondo le loro clausole, che spesso sopravvivono all’orizzonte del piano: covenant finanziari, obblighi di consegna dei bilanci, limiti alla distribuzione di utili, divieti di nuove garanzie. La scadenza del piano non li estingue; li estingue soltanto ciò che è scritto negli accordi.

Un tema che emerge spesso a questo punto è la posizione dei garanti, ad esempio i soci che avevano rilasciato fideiussioni. Il Codice detta una regola specifica sui coobbligati per gli accordi di ristrutturazione (art. 59 CCII), ma non per il piano attestato. Per il piano valgono dunque le regole generali del codice civile e, soprattutto, il contenuto degli accordi: la remissione del debito accordata al debitore principale libera i fideiussori ai sensi dell’art. 1239 c.c., ma un saldo e stralcio può essere strutturato in modi diversi, ad esempio come transazione con riserva espressa verso i garanti. Alla scadenza conviene verificare, accordo per accordo, se e in quale misura le garanzie personali siano ancora in essere: è una delle domande più frequenti dei soci e la risposta dipende dalla lettera dei contratti, non dalla scadenza del piano.

Anche la classificazione dei rapporti bancari va considerata nella stessa ricognizione. La regolare esecuzione degli accordi è un presupposto per il miglioramento della posizione dell’impresa presso gli intermediari, ma i tempi e i criteri di riclassificazione sono governati dalla regolamentazione di vigilanza e dalle politiche interne delle banche. Averne consapevolezza evita di pianificare investimenti post-piano contando su nuova finanza che potrebbe arrivare più tardi del previsto.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è pensare che il successo del piano “copra” retroattivamente ogni operazione del periodo. Non è così: la protezione è selettiva per definizione. Un finanziamento soci rimborsato durante il piano senza che il piano lo prevedesse, una garanzia concessa a un creditore non inserito nell’elenco, un pagamento anticipato a un fornitore strategico restano atti ordinari di un’impresa che, in quel momento, era in crisi. Il fatto che la crisi sia stata superata riduce il rischio in concreto, ma non modifica la qualificazione giuridica dell’atto.

Quanto dura realmente

In senso stretto, questa tappa dura un giorno. In senso pratico, la ricognizione degli atti richiede qualche settimana ed è opportuno completarla insieme alla relazione di chiusura della Tappa 5. Gli effetti, invece, durano quanto i termini di ciascun atto: fino a cinque anni dal compimento, secondo il calendario visto sopra.


Tappa 7 — Nei primi 12-24 mesi dopo la scadenza: rientro nella gestione ordinaria e segnali d’allarme

Cosa succede

Il piano è alle spalle. L’impresa torna a negoziare con le banche senza lo schermo della manovra di risanamento, cerca nuovi affidamenti, rinnova i contratti con i fornitori, magari programma investimenti rinviati per anni. È una fase di normalità apparente in cui la memoria della crisi è ancora fresca per il mercato, mentre per l’impresa tende a sbiadire. È anche la fase in cui una nuova tensione, se non intercettata in tempo, può riaprire tutti i dossier chiusi.

La norma

L’art. 3 CCII impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e ad assumere le iniziative necessarie. Il comma 4 della stessa norma elenca segnali di allarme precisi: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare mensile delle retribuzioni; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di importo superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche e intermediari scadute da oltre sessanta giorni, o oltre il limite degli affidamenti da almeno sessanta giorni, che rappresentino almeno il cinque per cento del totale; esposizioni verso i creditori pubblici qualificati indicate dall’art. 25-novies CCII. Quest’ultima disposizione impone a INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione di segnalare all’impresa, al superamento di determinate soglie, l’esistenza di esposizioni rilevanti.

I termini che si attivano

Qui compaiono i primi termini “duri” dopo la scadenza, anche se non riguardano il piano in sé. I segnali di allarme dell’art. 3, comma 4, CCII sono costruiti su soglie temporali (30, 60, 90 giorni di scaduto): superarle significa trovarsi, per definizione normativa, davanti a un indizio di crisi che l’organo amministrativo non può ignorare. Nei rapporti bancari, inoltre, la classificazione delle posizioni che sono state oggetto di rinegoziazione segue le regole di vigilanza, che prevedono periodi di osservazione prima del ritorno a una piena classificazione in bonis: l’impresa non deve dare per scontato che la scadenza del piano coincida con il ritorno a condizioni di credito ordinarie.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra difensiva dei mesi successivi alla scadenza è la tempestività: ogni settimana guadagnata nell’intercettare una nuova tensione amplia la gamma di strumenti disponibili. L’imprenditore può mantenere il sistema di monitoraggio costruito per il piano, trasformandolo in un cruscotto permanente; può verificare con cadenza periodica la propria posizione in Centrale dei Rischi e presso i creditori pubblici; può rinegoziare con le banche le condizioni residue facendo valere i risultati documentati nella relazione di chiusura. Se emergono nuovi segnali, può accedere per tempo alla composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), agli accordi di ristrutturazione (art. 57) o a un nuovo piano attestato, senza attendere che la tensione degeneri in insolvenza.

C’è anche un profilo che riguarda i finanziatori. Cass. civ., Sez. I, ord. 30 giugno 2021, n. 18610 ha riconosciuto la legittimazione del curatore ad agire contro la banca per concessione abusiva del credito, ricordando nello stesso tempo che l’ordinamento favorisce il credito erogato all’interno degli strumenti di regolazione della crisi. Per l’impresa che esce da un piano, significa che la finanza successiva va negoziata su basi documentate: un nuovo affidamento concesso a un’impresa che ha dati solidi è un finanziamento difendibile; uno concesso “sulla fiducia” a un’impresa di nuovo in tensione lo è molto meno, per entrambe le parti.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è smontare gli strumenti di controllo appena il piano è scaduto. Il controller dedicato viene riassegnato, i report periodici vengono sospesi, il consulente che seguiva il monitoraggio non viene più coinvolto. Pochi mesi dopo un cliente rilevante entra in difficoltà, i ritardi si accumulano e l’impresa se ne accorge quando le soglie dell’art. 3 sono già superate da tempo. A quel punto la crisi successiva rischia di essere letta come prosecuzione di quella precedente, con tutte le conseguenze sulla valutazione del vecchio piano.

Quanto dura realmente

Non esiste una durata normativa di questa fase. Nella pratica, i dodici-ventiquattro mesi successivi alla scadenza sono il periodo in cui il rischio di ricaduta è più elevato e in cui i rapporti con il sistema bancario si ridefiniscono. Coincidono, non a caso, con buona parte dell’arco temporale in cui gli atti dell’ultimo anno di piano restano esposti a eventuali periodi sospetti.


Tappa 8 — Fino a cinque anni da ogni atto: la coda revocatoria in caso di nuova crisi

Cosa succede

Sono passati diciotto mesi dalla scadenza del piano. L’impresa, dopo un periodo di normalità, entra in una nuova crisi che non riesce a governare: viene depositata una domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il tribunale la accoglie. Il curatore, esaminando la storia dell’impresa, individua il piano attestato e gli atti compiuti in sua esecuzione. È lo scenario che ogni imprenditore spera di non vivere, ma è anche quello per cui tutte le tappe precedenti sono state costruite.

La norma

L’art. 166 CCII disciplina la revocatoria concorsuale. Il comma 1 riguarda gli atti cosiddetti anormali (ad esempio i pagamenti di debiti scaduti con mezzi diversi dal denaro, come la cessione di crediti in pagamento), revocabili se compiuti nell’anno anteriore al deposito della domanda cui è seguita l’apertura, salvo che l’altra parte provi di non conoscere lo stato di insolvenza; il comma 2 riguarda i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e gli atti a titolo oneroso “normali”, revocabili se compiuti nei sei mesi anteriori, con prova a carico del curatore della conoscenza dello stato di insolvenza. L’art. 165 CCII consente al curatore di esercitare anche la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c. L’art. 170 CCII fissa i limiti temporali: le azioni non possono essere promosse decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. Su tutto si innesta l’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d).

I termini che si attivano

Il calendario ora dipende da due date che l’imprenditore non controlla: il deposito della domanda e l’apertura della procedura. Il periodo sospetto si calcola a ritroso dalla data di deposito della domanda cui segue l’apertura: un anno per gli atti anormali, sei mesi per i pagamenti e gli atti normali. Il curatore decade dall’azione decorsi tre anni dall’apertura, e l’azione si prescrive comunque decorsi cinque anni dall’atto: vale il limite che scade per primo. Nei giudizi ordinari di revocatoria i termini processuali di impugnazione seguono la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto; per i procedimenti disciplinati direttamente dal Codice della crisi, come l’opposizione allo stato passivo, la sospensione feriale è invece in linea generale esclusa, e il calendario va verificato procedimento per procedimento. L’opposizione allo stato passivo si propone entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della verifica, secondo gli artt. 206 e 207 CCII.

Cosa può fare l’imprenditore ora

In questa fase la difesa degli atti spetta in primo luogo ai creditori che li hanno ricevuti, ma l’impresa (e i suoi amministratori, esposti anche sul versante penale) ha tutto l’interesse a che l’esenzione sia riconosciuta. La finestra decisiva è la produzione documentale: il piano con data certa, l’attestazione, gli atti esecutivi scritti con data certa, i report intermedi e la relazione di chiusura. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33618 del 2024 ha chiarito che chi invoca l’esenzione deve provarla producendo la documentazione; Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719 e Cass. civ., ord. 25 marzo 2022, n. 9743 hanno stabilito che il giudice valuta l’idoneità del piano con giudizio riferito al momento della sua predisposizione.

C’è un elemento che l’imprenditore che ha raggiunto gli obiettivi può far valere e che, logicamente, pesa: il giudizio è ex ante, quindi il successo del piano non è di per sé la prova della sua idoneità originaria; ma una relazione di chiusura che mostra obiettivi raggiunti secondo la manovra attestata rende molto difficile sostenere che quel piano fosse, fin dall’origine, manifestamente inidoneo. La nuova crisi, se nasce da cause sopravvenute e documentabili, va raccontata come tale.

Il metodo di calcolo, passo per passo

Per chi deve capire se un atto del piano è ancora esposto, la sequenza di verifica è sempre la stessa, e conviene applicarla atto per atto.

  1. Individuare la data certa dell’atto (non la data della delibera interna, non la data del bonifico di un acconto, ma la data dell’atto che ha prodotto l’effetto: pagamento, costituzione della garanzia, cessione).
  2. Qualificare l’atto: pagamento di un debito liquido ed esigibile con denaro, estinzione di un debito scaduto con mezzi anormali, garanzia per debito preesistente, atto oneroso ordinario. Dalla qualificazione dipende il periodo sospetto applicabile (un anno o sei mesi) e il riparto dell’onere della prova sulla conoscenza dello stato di insolvenza.
  3. Verificare se esiste una domanda di apertura di una procedura e, in caso positivo, calcolare a ritroso il periodo sospetto dalla data del suo deposito.
  4. Calcolare i due limiti dell’art. 170 CCII: tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e cinque anni dal compimento dell’atto; il curatore è vincolato dal primo che scade.
  5. Verificare separatamente la revocatoria ordinaria, esercitabile anche dal curatore ai sensi dell’art. 165 CCII, con il limite dei cinque anni dall’atto previsto dall’art. 2903 c.c.
  6. Controllare il collegamento con il piano: l’atto era indicato nel piano? È provato per iscritto con data certa? Ricorrono ipotesi di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore conosciute dal creditore?

Solo quando tutti e sei i passaggi danno esito favorevole l’atto può dirsi, in concreto, al riparo. Il calcolo va ripetuto per ogni operazione rilevante, perché due atti compiuti a pochi mesi di distanza possono trovarsi in situazioni opposte.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è la sottovalutazione del tempo. L’impresa pensa che, essendo passati anni dalla scadenza del piano, nulla possa più essere contestato. Ma se l’atto più recente del piano risale all’ultimo trimestre e la domanda viene depositata entro l’anno successivo, quell’atto si trova pienamente dentro il periodo sospetto; e anche gli atti più vecchi possono essere aggrediti con la revocatoria ordinaria finché non sono decorsi cinque anni. La scadenza del piano non è mai la data da cui calcolare la sicurezza: la data da cui calcolarla è quella di ciascun atto.

Quanto dura realmente

La coda revocatoria può estendersi, per ciascun atto, fino a cinque anni dal compimento. I giudizi che ne derivano, se il curatore agisce, seguono i tempi della giustizia civile ordinaria e possono attraversare più gradi, fino alla Cassazione. Per l’imprenditore la durata “reale” della tappa coincide dunque con l’orizzonte di conservazione della documentazione: almeno cinque anni dall’ultimo atto esecutivo, fermo restando l’obbligo generale di conservare le scritture contabili per dieci anni previsto dall’art. 2220 c.c.


La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono partono da dati identici e divergono solo nel modo in cui l’impresa gestisce le finestre descritte nelle tappe. Sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come le date si incastrano; non riproducono casi reali.

Dati comuni. Piano attestato con data certa 14 marzo 2022, scadenza 31 dicembre 2025. Esposizione bancaria scaduta rinegoziata: 1.284.700 €. Il 5 maggio 2022 l’impresa concede alla banca un’ipoteca a garanzia del debito rinegoziato, come previsto dal piano. Il piano prevede inoltre l’estinzione del debito verso un fornitore strategico (credito 488.500 €) mediante cessione di crediti commerciali per 312.640 €, con stralcio di 175.860 €, da eseguire entro l’ultimo anno. Gli obiettivi vengono raggiunti al 31 dicembre 2025. Successivamente sopravviene una nuova crisi: la domanda di apertura della liquidazione giudiziale viene depositata il 3 novembre 2026 e la procedura è aperta il 19 febbraio 2027.

Il calcolo dei termini, uguale per entrambi.

  • Periodo sospetto annuale (atti anormali, art. 166, comma 1): dal 3 novembre 2025 al 3 novembre 2026.
  • Periodo sospetto semestrale (atti normali, art. 166, comma 2): dal 3 maggio 2026 al 3 novembre 2026.
  • Cessione di crediti in pagamento del 18 dicembre 2025: è un mezzo anormale di estinzione e cade nel periodo annuale → astrattamente revocabile, salvo esenzione.
  • Limite per l’azione sulla cessione: tre anni dall’apertura (19 febbraio 2030) e cinque anni dall’atto (18 dicembre 2030) → vale il 19 febbraio 2030.
  • Ipoteca del 5 maggio 2022: fuori da ogni periodo sospetto concorsuale, ma aggredibile con revocatoria ordinaria ex art. 165 CCII e art. 2901 c.c. fino al 5 maggio 2027 (cinque anni dall’atto).

Calendario A — l’impresa che presidia le finestre

  • 14 marzo 2022: piano con data certa, obiettivi misurabili, attestatore verificato nei requisiti di indipendenza (Tappa 1).
  • 28 marzo 2022: pubblicazione del piano e dell’attestazione nel registro delle imprese, decisa prima degli stralci (Tappa 2).
  • 5 maggio 2022: ipoteca con atto notarile che richiama espressamente il piano e la sua data (Tappa 3).
  • Semestri 2022-2025: report di monitoraggio; uno scostamento sui costi nel 2023 viene gestito con le iniziative previste nel piano e verbalizzato (Tappa 4).
  • 18 dicembre 2025: cessione di crediti al fornitore, con contratto sottoscritto via firma digitale e richiamo al paragrafo del piano (Tappa 3).
  • 31 dicembre 2025 – 30 aprile 2026: relazione di chiusura, verifica del pagamento integrale dei creditori estranei, fascicolo degli atti esecutivi; approvazione del bilancio 2025 (Tappa 5).
  • 2026: la nuova crisi nasce dalla perdita improvvisa del principale cliente estero, documentata con la corrispondenza commerciale (Tappa 7).
  • Marzo 2027: il curatore oppone in sede di verifica del passivo la revocatoria sulla cessione e sull’ipoteca. Banca e fornitore producono piano, attestazione, atti con data certa, report e relazione di chiusura.

Esito: la documentazione consente di sostenere in modo solido l’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d). Sul piano fiscale, lo stralcio di 175.860 € era stato contabilizzato nell’esercizio 2025 in esecuzione di un piano pubblicato, con accesso al regime dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR nei limiti previsti. Il contenzioso resta possibile, ma si svolge su un terreno probatorio favorevole.

Calendario B — l’impresa che lascia correre

  • 14 marzo 2022: piano con data certa, obiettivi descritti in termini generici.
  • Nessuna pubblicazione: si preferisce la riservatezza.
  • 5 maggio 2022: ipoteca con atto notarile che non menziona il piano.
  • 2023: scostamento sui costi; l’impresa, invece di applicare le iniziative previste, vende un immobile non indicato nel piano e rimborsa un finanziamento soci. Nessun aggiornamento del piano (Tappa 4, “piano parallelo”).
  • 18 dicembre 2025: la cessione di crediti al fornitore viene formalizzata con uno scambio di e-mail; il contratto definitivo, predisposto in bozza, non viene mai firmato dal legale rappresentante.
  • 31 dicembre 2025: gli obiettivi numerici sono raggiunti; nessuna relazione di chiusura, il controller dedicato viene riassegnato ad altro incarico.
  • 2026: i ritardi verso fornitori superano le soglie dell’art. 3, comma 4, CCII per mesi senza iniziative.
  • Marzo 2027: il curatore oppone la revocatoria. Il fornitore non riesce a produrre un atto scritto con data certa; la banca produce l’ipoteca, ma non il collegamento con il piano.

Esito: sulla cessione di crediti l’esenzione è difficilmente dimostrabile, in linea con quanto affermato da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33618 del 2024; se la revocatoria viene accolta, il fornitore deve restituire il valore ricevuto (312.640 €) e può insinuarsi al passivo per il proprio credito. Sull’ipoteca il curatore ha tempo fino al 5 maggio 2027 per la revocatoria ordinaria, e la prova del collegamento con il piano è debole. Il rimborso del finanziamento soci del 2023 resta fuori dall’esenzione, con esposizione civile e, per gli amministratori, anche penale. Sul piano fiscale, lo stralcio segue il regime ordinario delle sopravvenienze attive, perché il piano non era pubblicato.

Due imprese con lo stesso risultato alla scadenza possono avere, cinque anni dopo, due destini opposti: la differenza sta tutta nel modo in cui sono state usate le finestre temporali.


I binari paralleli: come cambia la timeline

La cronologia descritta finora è quella “lineare”: piano, esecuzione, scadenza con obiettivi raggiunti, vita successiva. Nella realtà la linea si biforca spesso. Ecco come cambia il calendario nei casi più frequenti.

Primo binario: obiettivi raggiunti in anticipo

Accade che il riequilibrio si realizzi prima del termine, ad esempio grazie a una cessione di ramo d’azienda a condizioni migliori del previsto. Da questo momento in poi la domanda è: il piano va considerato concluso o prosegue fino alla scadenza formale? La legge non dà una risposta espressa. La scelta prudente è documentare il raggiungimento anticipato con una relazione di chiusura anticipata e smettere di compiere atti “in esecuzione” di un piano ormai esaurito nella sua funzione. Gli atti successivi andranno valutati come atti ordinari di un’impresa risanata, e questo, se il risanamento è reale, è un vantaggio: un’impresa in bonis non compie atti in periodo di crisi. Il calendario delle Tappe 6-8 si anticipa di conseguenza.

Secondo binario: gli accordi proseguono oltre la scadenza del piano

È il caso più comune e più sottovalutato. Il piano scade nel 2025, ma il mutuo rinegoziato con la banca prevede rate fino al 2031. I pagamenti di quelle rate successivi alla scadenza sono ancora “in esecuzione del piano”? Il tema è interpretativo e non ha una soluzione giurisprudenziale consolidata. La prudenza suggerisce che il piano indichi espressamente i flussi di rimborso anche oltre il proprio orizzonte, e che la relazione di chiusura li richiami. Nella pratica, peraltro, rate pagate regolarmente da un’impresa in bonis sono raramente al centro di contestazioni; il problema si pone se la nuova crisi arriva mentre quelle rate sono ancora in corso.

Terzo binario: una nuova tensione dopo la scadenza

Se nei mesi successivi emergono segnali di crisi, la timeline non riparte da zero ma si innesta su quella precedente. L’impresa può accedere alla composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), che consente di negoziare con l’ausilio di un esperto indipendente e, a determinate condizioni, di chiedere misure protettive; può predisporre accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII), soggetti a omologazione; può ricorrere al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII); può anche predisporre un nuovo piano attestato, che la legge non esclude. In ciascuno di questi casi è essenziale che la narrazione della nuova crisi distingua le cause sopravvenute da quelle originarie: è ciò che protegge, a ritroso, il vecchio piano.

Quarto binario: l’apertura della liquidazione giudiziale

È lo scenario della Tappa 8. La timeline si trasforma da cronologia di impresa a cronologia processuale: domanda, apertura, verifica del passivo, eventuali eccezioni o azioni revocatorie del curatore, opposizioni allo stato passivo, giudizi di merito, possibile ricorso per cassazione. Da questo momento in poi ogni termine processuale diventa decisivo, e la documentazione costruita durante e alla scadenza del piano è la base di ogni difesa. È anche il binario in cui il profilo penale degli amministratori va gestito in parallelo con quello civile, perché l’esenzione dell’art. 324 CCII opera solo per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano.

Quinto binario: la contestazione del creditore aderente

Meno frequente, ma possibile: alla scadenza un creditore che aveva aderito agli accordi sostiene che l’impresa non abbia rispettato gli impegni (ad esempio covenant finanziari o obblighi informativi) e pretende il ripristino delle condizioni originarie. Qui la timeline è contrattuale: dipende dalle clausole degli accordi, dalle eventuali clausole risolutive e dai termini di diffida. Anche in questo caso la relazione di chiusura e la prova degli adempimenti informativi sono il primo strumento di difesa.


Le 5 finestre critiche

Ricapitolando la cronologia, i momenti in cui agire o non agire cambia l’esito sono cinque.

  1. Il giorno 0: obiettivi misurabili e attestatore davvero indipendente. Tutto ciò che si giudicherà dopo la scadenza sarà giudicato con gli occhi di questo giorno. Un piano vago o un attestatore privo dei requisiti non si correggono a posteriori.
  2. Prima degli stralci: la decisione sulla pubblicazione nel registro delle imprese. È la scelta che determina il trattamento fiscale delle riduzioni dei debiti per l’impresa e la deducibilità delle perdite per i creditori. Fatta tardi, perde gran parte della sua utilità.
  3. A ogni atto esecutivo: forma scritta, data certa, richiamo al piano. L’esenzione dall’azione revocatoria e dalla bancarotta preferenziale esiste solo per gli atti che si riesce a dimostrare come esecutivi del piano e in esso indicati.
  4. Dalla scadenza all’approvazione del bilancio: la relazione di chiusura. È l’unico momento in cui tutte le prove sono ancora a portata di mano e in cui si può verificare il pagamento integrale dei creditori estranei e la coerenza tra risultato e manovra attestata.
  5. Nei mesi successivi alla scadenza: la sorveglianza sui segnali d’allarme dell’art. 3 CCII. Intercettare subito una nuova tensione consente di scegliere lo strumento adatto e di raccontare la nuova crisi come fatto sopravvenuto, proteggendo a ritroso il piano concluso.

Le domande sul tempo

Il piano è scaduto da due anni: il curatore può ancora contestare gli atti?

Dipende dalla data di ciascun atto e da quando viene depositata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Per la revocatoria concorsuale il periodo sospetto si calcola a ritroso dal deposito (un anno o sei mesi); per la revocatoria ordinaria il limite è di cinque anni dall’atto. Il curatore deve comunque agire entro tre anni dall’apertura e non oltre cinque anni dal compimento dell’atto. Un atto dell’ultimo trimestre di piano, quindi, può essere ancora pienamente esposto a due anni dalla scadenza.

Alla scadenza devo comunicare qualcosa a qualcuno?

La legge non prevede alcun deposito o comunicazione di chiusura del piano attestato. Possono però esistere obblighi contrattuali verso le banche e i creditori aderenti, previsti negli accordi, con scadenze precise. Al di là degli obblighi, è opportuno che l’organo amministrativo prenda atto formalmente del raggiungimento degli obiettivi e che la documentazione sia conservata in modo ordinato.

Se gli obiettivi sono stati raggiunti un anno prima, gli atti dell’ultimo anno sono ancora protetti?

Gli atti compiuti dopo il raggiungimento degli obiettivi sono protetti solo se erano previsti dal piano e compiuti in sua esecuzione. Atti nuovi, non previsti, compiuti da un’impresa ormai risanata seguono le regole ordinarie; ma, se il risanamento è effettivo, il rischio revocatorio è in concreto ridotto, perché presuppone lo stato di insolvenza e, in alcuni casi, la sua conoscenza da parte del creditore.

Per quanto tempo devo conservare la documentazione del piano?

Almeno per cinque anni dall’ultimo atto esecutivo, cioè per tutto l’arco in cui un’azione revocatoria resta astrattamente possibile. In ogni caso le scritture contabili e la corrispondenza rilevante vanno conservate per dieci anni ai sensi dell’art. 2220 c.c. Conviene conservare insieme piano, attestazione, prova della data certa, atti esecutivi, report intermedi e relazione di chiusura.

Dopo la scadenza posso predisporre un nuovo piano attestato?

La legge non lo esclude. Un nuovo piano, con nuova data certa e nuova attestazione, può essere lo strumento adatto per affrontare una tensione successiva senza ricorrere a strumenti soggetti a omologazione. È però essenziale che il nuovo documento spieghi perché la crisi è sopravvenuta, per non indebolire la tenuta del piano precedente.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della cronologia cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.

Tappa 1 — La nascita del piano e l’attestazione

Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. Principio: la presenza di un piano attestato non garantisce da sola l’esenzione da revocatoria; il giudice deve verificare, ragionando ex ante, che il piano avesse una ragionevole possibilità di attuazione, escludendo l’esenzione solo in caso di inidoneità assoluta e manifesta. Rilevanza: è il criterio con cui, dopo la scadenza, verrà giudicato il piano in caso di nuova crisi; spiega perché la qualità del documento iniziale conta più del risultato finale.

Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018. Principio: la verifica sulla veridicità dei dati aziendali è parte essenziale dell’attestazione e condizione per giudicare ragionevole il piano; il giudice deve valutare l’idoneità del piano al risanamento. Rilevanza: un piano che raggiunge gli obiettivi partendo da dati non verificati resta esposto; la qualità dei controlli dell’attestatore protegge gli atti anche dopo la scadenza.

Tappa 2 — La pubblicazione e i riflessi fiscali

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 222 del 2024. Principio: il regime di detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti previsto dall’art. 88, comma 4-ter, TUIR si applica anche al piano attestato disciplinato dall’art. 56 CCII, purché pubblicato nel registro delle imprese. Rilevanza: non è una pronuncia giurisdizionale, ma è il riferimento di prassi che rende decisiva la scelta sulla pubblicazione per il carico fiscale dell’esercizio in cui lo stralcio si realizza.

Tappa 3 — Gli atti esecutivi e la loro prova

Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176. Principio: l’esenzione riconosciuta agli atti, ai pagamenti e alle garanzie compiuti in esecuzione di un piano attestato si estende anche alla revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c. Rilevanza: dopo la scadenza, il rischio più lungo per gli atti dei primi anni di piano è proprio la revocatoria ordinaria; questa pronuncia, oggi confermata dal testo dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII, ne definisce la copertura.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33618 del 2024. Principio: quando il curatore oppone la revocatoria in sede di verifica del passivo, il creditore che invoca l’esenzione deve provarne i presupposti producendo il piano attestato e la documentazione che collega l’atto alla sua esecuzione; un piano non sottoscritto non è sufficiente. Rilevanza: è la pronuncia che trasforma la relazione di chiusura e il fascicolo degli atti in uno strumento di difesa concreto, da conservare ben oltre la scadenza.

Tappa 4 — Le verifiche intermedie e il controllo del giudice

Cass. civ., ord. 25 marzo 2022, n. 9743. Principio: l’esenzione non discende automaticamente dall’esistenza del piano attestato; il giudice conserva il potere-dovere di verificarne l’idoneità con valutazione riferita al momento della predisposizione. Rilevanza: report intermedi che mostrano scostamenti gestiti con le leve previste aiutano a dimostrare che il piano era idoneo fin dall’origine.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6508 del 3 marzo 2023. Principio: il sindacato del giudice sull’idoneità del piano è effettivo ma circoscritto ai casi di palese inadeguatezza, da valutare con giudizio ex ante. Rilevanza: delimita lo spazio della contestazione del curatore e rende evidente l’importanza di un piano coerente e documentato in ogni fase.

Tappa 6 — Gli atti fuori piano e il versante penale

Cass. pen., Sez. V, 17 ottobre 2023, n. 42410. Principio: non sussiste il dolo specifico della bancarotta preferenziale se il pagamento è diretto, in via esclusiva o prevalente, a salvaguardare l’attività d’impresa e l’obiettivo di evitare il dissesto è ragionevolmente perseguibile. Rilevanza: offre un argomento difensivo per gli atti non coperti dall’esenzione dell’art. 324 CCII perché non previsti dal piano.

Cass. pen., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 4814. Principio: conferma che i pagamenti con finalità di salvataggio, in presenza di una prospettiva ragionevole di evitare il dissesto, sono incompatibili con il dolo della bancarotta preferenziale. Rilevanza: consolida il principio precedente, utile nella ricognizione degli atti compiuti durante il piano ma fuori dal suo perimetro.

Cass. pen., Sez. VI, 19 luglio 2024, n. 29607. Principio: in tema di bancarotta preferenziale, quando il pagamento non avviene in una situazione di imminente insolvenza, l’operazione va considerata nel suo insieme e non per singoli frammenti. Rilevanza: favorisce una lettura unitaria delle operazioni collegate alla manovra di risanamento, anche quando non tutte sono state formalmente inserite nel piano.

Tappa 7 — La finanza dopo il piano

Cass. civ., Sez. I, ord. 30 giugno 2021, n. 18610. Principio: il curatore è legittimato ad agire nei confronti della banca per concessione abusiva del credito; nel ricostruire il sistema, la Corte richiama il favore dell’ordinamento per il credito erogato nell’ambito degli strumenti di soluzione della crisi, tra cui il piano attestato. Rilevanza: nei mesi successivi alla scadenza, i nuovi finanziamenti vanno negoziati su basi documentate, perché fuori dal perimetro del piano la protezione del finanziatore non opera allo stesso modo.

Tappa 8 — La coda revocatoria

Per la fase della nuova crisi tornano centrali i principi di Cass. 13719/2016, Cass. 9743/2022 e Cass. 33618/2024 già illustrati: valutazione ex ante dell’idoneità del piano, controllo effettivo del giudice, onere probatorio a carico di chi invoca l’esenzione. La combinazione di questi tre principi è la ragione per cui le Tappe 5 e 6 vanno curate con attenzione anche quando gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui si trova l’impresa. Se il piano è ancora in corso, lavoriamo sulla documentazione degli atti; se è appena scaduto, costruiamo la chiusura; se sono passati anni ed è arrivata una nuova crisi, difendiamo gli effetti del piano nelle sedi in cui vengono contestati.

  1. Verifica di coerenza del piano originario. Se il piano è ancora in esecuzione o appena scaduto, esaminiamo il documento, l’attestazione e la data certa, controllando che gli obiettivi siano misurabili e che i requisiti di indipendenza dell’attestatore siano documentati.
  2. Ricognizione e classificazione degli atti esecutivi. Alla scadenza, ricostruiamo l’elenco completo degli atti, pagamenti e garanzie, collegando ciascuno al paragrafo del piano e alla prova della data certa, e isoliamo gli atti “fuori piano”.
  3. Recupero delle prove mancanti. Per gli atti con lacune documentali, individuiamo e acquisiamo le evidenze ancora disponibili (conferme scritte, PEC, verbali, estratti) prima che gli interlocutori e i sistemi informativi cambino.
  4. Impostazione della relazione di chiusura. Insieme ai commercialisti dello staff, impostiamo il confronto tra obiettivi e dati consuntivi, verifichiamo il pagamento integrale dei creditori estranei e raccogliamo il fascicolo destinato alla conservazione.
  5. Calendario personalizzato dei termini revocatori. Calcoliamo, atto per atto, fino a quando ciascuna operazione resta esposta a revocatoria ordinaria o concorsuale, così che l’impresa sappia con precisione quando il rischio si esaurisce.
  6. Analisi dei rapporti bancari successivi. Esaminiamo gli accordi con le banche, gli obblighi informativi e i covenant che proseguono oltre la scadenza, e assistiamo l’impresa nella rinegoziazione delle condizioni residue sulla base dei risultati documentati.
  7. Verifica dei riflessi fiscali dello stralcio. Con lo staff tributario verifichiamo il trattamento delle sopravvenienze attive e l’incidenza della pubblicazione del piano nel registro delle imprese.
  8. Presidio dei segnali d’allarme dopo la scadenza. Impostiamo con l’impresa un sistema di monitoraggio degli indicatori dell’art. 3 CCII e, se emergono nuove tensioni, valutiamo tempestivamente composizione negoziata, accordi di ristrutturazione o un nuovo piano.
  9. Difesa in caso di liquidazione giudiziale. Se si apre una procedura, costruiamo la difesa degli atti esecutivi del piano in sede di verifica del passivo, di opposizione e nei giudizi revocatori, coordinando i profili civili con quelli penali degli amministratori.
  10. Continuità fino all’ultimo grado. Seguiamo il contenzioso nei gradi di merito e, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione, senza cambi di difensore e di linea.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un tema come la scadenza del piano attestato, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è quella che più direttamente orienta il lavoro dello Studio: significa conoscere dall’interno gli strumenti di regolazione della crisi e la logica con cui si valuta la sostenibilità di un risanamento, e dunque saper riconoscere, già alla scadenza, i punti che un curatore potrebbe contestare anni dopo. Se una nuova tensione emerge dopo la chiusura del piano, questa competenza consente di valutare subito il percorso della composizione negoziata.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la chiusura documentale del piano è lo stesso professionista che, se necessario, ne difende gli effetti in giudizio, fino all’ultimo grado grazie all’abilitazione di cassazionista.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso: avvocati e commercialisti esaminano insieme piano, bilanci, accordi bancari ed effetti fiscali, perché alla scadenza di un piano attestato i profili giuridici e quelli contabili non si possono separare.


Il tempo che resta dopo la scadenza

Il piano attestato di risanamento che raggiunge gli obiettivi è una delle storie di successo più silenziose del diritto della crisi d’impresa: nessun tribunale lo celebra, nessun provvedimento lo chiude. Proprio questo silenzio induce a pensare che, arrivati alla scadenza, non resti nulla da fare. La cronologia che abbiamo ricostruito dice il contrario: gli effetti del piano vivono atto per atto, e ogni atto ha il suo calendario, che può estendersi fino a cinque anni.

Il tempo è la risorsa più preziosa dell’imprenditore che esce da un piano, e anche la più sprecata: le settimane che seguono la scadenza valgono più degli anni che verranno.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché coincide con le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente gli strumenti di regolazione della crisi a cui appartiene il piano attestato; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario presidia i rapporti con le banche e gli effetti fiscali dello stralcio; l’abilitazione di cassazionista garantisce che la difesa degli atti del piano possa proseguire, con la stessa linea, fino all’ultimo grado di giudizio.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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