Dopo quante rate non pagate si diventa cattivo pagatore CRIF? È la domanda che si pone chi guarda l’estratto conto, conta le scadenze saltate e cerca di capire se è ancora in tempo per evitare che il proprio nome compaia, con un’annotazione negativa, nelle banche dati consultate da banche e finanziarie. La risposta breve esiste ed è sorprendentemente precisa: per un consumatore, nei sistemi di informazioni creditizie che raccolgono dati positivi e negativi (come quello gestito da CRIF), il primo ritardo diventa di regola visibile dopo il mancato pagamento di due rate mensili consecutive, e comunque non prima di quindici giorni dall’invio di un preavviso. Ma la risposta breve, da sola, serve a poco.
Il punto è che, arrivati a una o due rate insolute, le strade che si aprono sono diverse, e ciascuna produce effetti diversi sulla durata della segnalazione, sul rapporto con il finanziatore, sul rischio di decadenza dal beneficio del termine e, nei casi più seri, sull’intera situazione debitoria. Non esiste una scelta giusta in astratto: esiste la scelta più adatta a una determinata situazione, ed è proprio questo il punto da cui partire.
Questa guida mette a confronto, con approccio da advisor imparziale, le quattro strade realmente percorribili: regolarizzare entro la finestra concessa dal sistema, negoziare con il finanziatore, contestare una segnalazione irregolare, ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché essa si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La legittimità di una segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie è una questione di diritto bancario, che lo Studio affronta attraverso lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato; quando le rate non pagate sono il sintomo di un indebitamento non più sostenibile, entra in gioco la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; quando la contestazione arriva in giudizio, la qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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Il quadro di partenza: che cosa significa davvero “essere segnalati in CRIF”
Prima di soppesare le opzioni occorre sgombrare il campo da un equivoco lessicale. Non esiste un “registro dei cattivi pagatori” in senso tecnico. Esistono banche dati di natura diversa, ciascuna con regole proprie, nelle quali possono comparire informazioni negative sul modo in cui una persona rimborsa i propri debiti.
La prima famiglia è quella dei sistemi di informazioni creditizie privati (i cosiddetti SIC), tra cui il più noto è quello gestito da CRIF, affiancato da altri operatori. Queste banche dati sono alimentate da banche e finanziarie aderenti e sono disciplinate, sotto il profilo della protezione dei dati personali, dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante il 12 settembre 2019 in sostituzione del precedente codice deontologico del 2004.
La seconda è la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, archivio pubblico disciplinato dalla Circolare n. 139/1991, con logiche e soglie proprie. Il linguaggio comune tende a sovrapporre i due mondi, ma l’elemento dirimente, ai fini del confronto che segue, è che le regole sui tempi di visibilità del primo ritardo, sul preavviso e sui tempi di conservazione che interessano chi ha saltato qualche rata sono quelle dei SIC privati. La Centrale dei Rischi entra in scena soprattutto con la classificazione “a sofferenza”, che richiede presupposti ben più gravi del semplice ritardo.
Le soglie che fanno scattare la visibilità
Il Codice di condotta distingue due tipologie di SIC. Nei sistemi di tipo positivo e negativo (quelli che registrano anche i pagamenti regolari), i dati relativi al primo ritardo in un rapporto diventano accessibili agli altri partecipanti, per un consumatore, al verificarsi di una di queste condizioni: decorsi sessanta giorni dall’aggiornamento mensile; in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive; quando il ritardo riguarda una delle due ultime scadenze del piano. Nei sistemi di tipo solo negativo la soglia è più alta: almeno centoventi giorni dalla scadenza o quattro rate mensili non regolarizzate.
A queste soglie si aggiunge una garanzia procedurale: al verificarsi del ritardo, l’intermediario deve avvertire l’interessato dell’imminente registrazione, e i dati del primo ritardo possono essere resi visibili solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Per il credito ai consumatori lo stesso obbligo discende anche dall’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, secondo cui il finanziatore informa preventivamente il consumatore la prima volta che trasmette informazioni negative a una banca dati.
Le rate non mensili e i rapporti diversi dal consumo
Le soglie appena descritte sono costruite sul modello della rata mensile, che è quello più diffuso nel credito ai consumatori. Quando il piano prevede scadenze diverse (rate trimestrali o semestrali, come accade in alcuni finanziamenti), il riferimento alle “due rate mensili consecutive” non si applica in modo meccanico, e assume maggior peso il criterio temporale dei sessanta giorni dall’aggiornamento mensile. Per i soggetti che non sono consumatori, il Codice di condotta prevede soglie più brevi: la visibilità può scattare dopo almeno trenta giorni dall’aggiornamento mensile o in caso di mancato pagamento di una sola rata. Anche per questo, l’elemento dirimente non è soltanto il numero delle rate saltate, ma la combinazione tra qualifica del debitore, struttura del piano e data di spedizione del preavviso.
Va infine ricordato che nei SIC non compaiono solo i ritardi: vi transitano anche le richieste di finanziamento, conservate per il tempo necessario all’istruttoria e comunque entro limiti temporali ridotti. Chi, dopo aver saltato alcune rate, presenta in rapida successione più domande di prestito presso intermediari diversi nella speranza di coprire gli arretrati, può quindi aggiungere al quadro un ulteriore elemento che chi valuta il merito creditizio tende a leggere con prudenza.
Quanto dura la traccia
Il secondo parametro da tenere presente, perché cambia radicalmente il peso di ciascuna opzione, è la durata della conservazione. Il Codice di condotta prevede, in sintesi:
- 12 mesi dalla regolarizzazione, per ritardi non superiori a due rate o due mesi poi sanati;
- 24 mesi dalla regolarizzazione, per ritardi superiori a due rate o due mesi poi sanati;
- 36 mesi per gli inadempimenti non regolarizzati, decorrenti dalla scadenza contrattuale del rapporto o dall’ultimo aggiornamento, entro un limite massimo complessivo stabilito dal Codice.
Dal confronto di questi termini emerge un dato che orienterà tutto il ragionamento: la differenza tra sanare entro la seconda rata e sanare dopo la terza vale, da sola, un anno di permanenza della segnalazione. E la differenza tra sanare e non sanare vale almeno un altro anno.
Una variabile spesso trascurata: il tipo di contratto
Il preavviso previsto dall’art. 125 TUB riguarda il credito ai consumatori. La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 14382/2021 e 13 dicembre 2021, n. 39769, ha precisato che la mancata prova del preavviso, sotto il profilo di quella norma, rende illegittima la segnalazione solo quando il finanziamento rientra nel perimetro del credito ai consumatori. Resta però fermo, per i SIC privati, l’obbligo di preavviso previsto dal Codice di condotta, che l’Arbitro Bancario Finanziario tratta come requisito di liceità della segnalazione. Il tipo di contratto (prestito personale, cessione del quinto, mutuo, leasing, finanziamento professionale) è quindi una delle prime cose da verificare prima di scegliere la strada.
Opzione 1: regolarizzare entro la finestra di tolleranza
In cosa consiste
È la strada più lineare: pagare le rate arretrate (con gli eventuali interessi di mora contrattuali) prima che il ritardo diventi visibile agli altri intermediari, oppure, se la visibilità è già scattata, il prima possibile per rientrare nel termine di conservazione più breve. La base normativa è il sistema di soglie e termini del Codice di condotta dei SIC appena descritto: il meccanismo del preavviso esiste proprio per offrire al debitore una finestra concreta per rimediare prima che l’informazione circoli.
Quando ha senso
Tre scenari rendono questa opzione particolarmente sensata. Il primo è il ritardo accidentale: una rata saltata per un cambio di conto corrente, un addebito diretto non andato a buon fine, una dimenticanza. Il secondo è la difficoltà temporanea con copertura certa: uno stipendio arrivato in ritardo, una somma in entrata con data nota, una spesa straordinaria già assorbita. Il terzo è il caso di chi ha in programma una richiesta di credito nei mesi successivi (un mutuo, un finanziamento per l’auto) e per il quale anche dodici mesi di annotazione negativa hanno un costo concreto in termini di accesso al credito.
Come si esegue, in sintesi
Il percorso passa per tre verifiche: individuare con esattezza le scadenze insolute e l’importo dovuto comprensivo di mora; controllare se e quando è stato spedito il preavviso (la data di spedizione fa decorrere i quindici giorni); effettuare il pagamento con un mezzo tracciabile e conservarne la prova, verificando poi, a distanza di uno o due aggiornamenti mensili, che la posizione risulti regolare. Chi vuole un riscontro diretto può esercitare il diritto di accesso ai propri dati presso il gestore del SIC.
I vantaggi
Il vantaggio principale è evidente: se il pagamento avviene prima che il ritardo sia reso accessibile, la segnalazione negativa di norma non raggiunge gli altri intermediari. Se invece la visibilità è già scattata, regolarizzare entro le due rate consente di collocarsi nella fascia di conservazione di dodici mesi, anziché in quella di ventiquattro. A fronte di questo vantaggio va considerato anche l’effetto sul rapporto contrattuale: il pagamento tempestivo allontana il rischio che il finanziatore dichiari la decadenza dal beneficio del termine e pretenda l’intero residuo, eventualità spesso prevista nei contratti di finanziamento dopo un certo numero di rate insolute.
Il rovescio della medaglia
L’opzione presuppone liquidità disponibile, e qui sta il suo limite. Pagare le rate arretrate sottraendo risorse destinate ad altri debiti (affitto, utenze, altre rate) può semplicemente spostare il problema, generando ritardi su un altro rapporto e quindi, nei SIC, una nuova annotazione. C’è poi un rischio più sottile: regolarizzare una posizione senza averla prima verificata significa rinunciare, di fatto, a contestare eventuali irregolarità del contratto o della segnalazione. Chi paga “per chiudere la questione” un importo che contiene oneri non dovuti ottiene la cancellazione nei tempi previsti, ma non recupera quanto versato in eccesso.
Va soppesato anche il fattore tempo: se la terza rata è già scaduta al momento del pagamento, il ritardo è ormai superiore a due rate e la conservazione sarà di ventiquattro mesi. In questa ipotesi il beneficio della regolarizzazione resta reale (ventiquattro mesi contro trentasei), ma meno netto.
Le pronunce a supporto
La giurisprudenza valorizza il dovere di aggiornamento tempestivo dei dati dopo il pagamento: la Cassazione, con l’ordinanza 9 febbraio 2024, n. 3671, ha ritenuto responsabile l’intermediario che aveva lasciato per mesi una segnalazione non aggiornata nonostante il cliente avesse adempiuto a quanto pattuito. Chi regolarizza ha quindi diritto a pretendere che la banca dati rifletta la nuova situazione nei tempi dovuti.
Profilo ideale per l’Opzione 1: chi ha un ritardo circoscritto (una o due rate), dispone della somma necessaria senza creare nuovi insoluti e non ha motivi fondati per contestare il contratto o la procedura di segnalazione.
Opzione 2: negoziare con il finanziatore
In cosa consiste
Quando pagare subito tutti gli arretrati non è realistico, la seconda strada è aprire una trattativa. Le soluzioni praticabili sono diverse per natura ed effetti: la sospensione temporanea delle rate o l’allungamento del piano (spesso previsti da iniziative di settore o da clausole contrattuali, soprattutto nei mutui); il piano di rientro degli arretrati, che affianca alle rate correnti una quota aggiuntiva mensile; il saldo e stralcio, cioè la definizione dell’intera esposizione con il pagamento di una somma inferiore al dovuto, tipicamente quando il credito è già stato dichiarato decaduto o ceduto a una società di gestione dei crediti. La base giuridica è l’autonomia contrattuale delle parti (accordo modificativo o transazione ai sensi dell’art. 1965 c.c.), mentre gli effetti sulla segnalazione restano governati dal Codice di condotta.
Quando ha senso
Il primo scenario tipico è quello di chi ha subito una riduzione del reddito non definitiva (cassa integrazione, fine di un contratto a termine con prospettive di ricollocazione) e ha bisogno di tempo, non di uno sconto. Il secondo è quello di chi ha accumulato più rate arretrate e non riesce a versarle in un’unica soluzione, ma è in grado di sostenere la rata ordinaria più una piccola quota. Il terzo è quello del credito già decaduto o ceduto, in cui il cessionario ha interesse a incassare subito una parte e il debitore può chiudere il rapporto con un esborso sostenibile.
Come si esegue, in sintesi
La trattativa efficace richiede una ricostruzione preliminare del debito (capitale residuo, interessi, penali, eventuali costi addebitati), una proposta sostenibile e documentata, e soprattutto un accordo scritto che disciplini espressamente anche le conseguenze sulle segnalazioni: come verrà aggiornata la posizione, in quali tempi, con quale dicitura. La dicitura non è un dettaglio: una posizione chiusa per pagamento integrale e una posizione estinta con stralcio del residuo non sono, per chi consulta la banca dati, la stessa informazione.
I vantaggi
L’accordo interrompe l’aggravarsi della situazione: evita, o disinnesca, la decadenza dal beneficio del termine, blocca l’accumulo di interessi moratori, allontana il recupero giudiziale e l’eventuale pignoramento. Nel caso del saldo e stralcio consente di chiudere il rapporto con un esborso inferiore al debito. Inoltre, se il piano di rientro viene rispettato e porta alla regolarizzazione integrale, la segnalazione segue i termini di conservazione previsti per i ritardi sanati.
I rischi e gli svantaggi
Il rovescio della medaglia è che la negoziazione, di per sé, non cancella la segnalazione già visibile. Una sospensione concordata dopo che il ritardo è stato registrato non elimina quel ritardo; un piano di rientro in corso lascia il rapporto con arretrati fino a quando non sono interamente recuperati; un saldo e stralcio, trattandosi di estinzione non integrale, di regola non beneficia dei termini brevi riservati alla piena regolarizzazione, e la traccia può restare visibile a lungo. C’è poi il rischio di sottoscrivere accordi che contengono un riconoscimento del debito nella sua interezza, precludendo contestazioni successive su interessi, costi o validità di clausole. Infine, l’accordo non conclude obbligatoriamente la vicenda: se il piano di rientro non viene rispettato, il creditore riprende piena libertà di azione, spesso con condizioni meno favorevoli di quelle di partenza.
Le pronunce a supporto
Il citato principio espresso da Cass. 9 febbraio 2024, n. 3671 è particolarmente rilevante per questa opzione, perché la vicenda riguardava proprio un accordo transattivo che prevedeva la modifica della segnalazione e un intermediario che aveva tardato a darvi esecuzione: la Corte ha qualificato il ritardo come inadempimento e riconosciuto il risarcimento liquidato in via equitativa. Ne discende che un accordo ben scritto non è solo uno strumento economico, ma anche un titolo per pretendere il corretto aggiornamento delle banche dati.
Profilo ideale per l’Opzione 2: chi ha una difficoltà reale ma gestibile, un solo o pochi finanziamenti in sofferenza e la capacità di sostenere nel tempo un impegno definito, a condizione che l’accordo sia verificato prima della firma.
Opzione 3: contestare la segnalazione
In cosa consiste
La terza strada non riguarda il pagamento, ma la legittimità della segnalazione. Una segnalazione può essere irregolare per ragioni procedurali (preavviso mai inviato, inviato a un indirizzo errato, privo di prova della spedizione o della ricezione, anticipato rispetto ai quindici giorni) o sostanziali (rate in realtà pagate, importi errati, rapporto non riferibile al segnalato, soglie di visibilità non raggiunte, credito contestato in buona fede, omesso aggiornamento dopo il pagamento). Nel caso della Centrale dei Rischi, la classificazione “a sofferenza” richiede inoltre una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, che non può ridursi al mero inadempimento.
Gli strumenti sono quattro, non alternativi tra loro in senso rigido: il reclamo all’intermediario (presupposto per gli altri rimedi stragiudiziali); il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, da proporre dopo il reclamo rimasto senza risposta o con risposta insoddisfacente, entro dodici mesi dalla sua presentazione, con un contributo di 20 euro rimborsabile in caso di accoglimento; il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, per i profili di trattamento dei dati; il ricorso al giudice ordinario, in via cautelare d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione immediata, e nel merito per l’accertamento dell’illegittimità e il risarcimento del danno.
Quando ha senso
Tre situazioni la rendono la strada da valutare per prima. La prima è la segnalazione arrivata “a sorpresa”, senza aver mai ricevuto alcun preavviso o dopo aver cambiato residenza comunicandolo al finanziatore. La seconda è la segnalazione su un debito che non torna: rate risultanti insolute ma addebitate, importi gonfiati da oneri non pattuiti, finanziamenti mai sottoscritti. La terza è la segnalazione rimasta dopo il pagamento o dopo un accordo, oltre i termini di aggiornamento.
Come si esegue, in sintesi
Il primo passo è documentale: acquisire la visura dei propri dati presso il SIC e, se rilevante, presso la Centrale dei Rischi, e chiedere all’intermediario copia del contratto e del preavviso con la prova della spedizione. La giurisprudenza di merito è netta sul fatto che chi agisce deve anzitutto produrre la visura da cui risulta la segnalazione (così, tra le altre, Trib. Napoli, ord. 17 gennaio 2024). Segue il reclamo motivato; in caso di esito negativo si sceglie tra ABF e giudice in base all’urgenza, al valore del danno lamentato e alla complessità della questione.
I vantaggi
Se la segnalazione è irregolare, questa è l’unica opzione che può portare alla cancellazione integrale del dato, anziché alla semplice attesa del termine di conservazione. L’ABF offre una sede snella e poco onerosa, con un orientamento consolidato sul preavviso: il Collegio di Coordinamento, con la decisione 10 maggio 2023, n. 4519, ha affrontato la natura del preavviso nei SIC, e con la decisione 15 maggio 2023, n. 4632, ne ha delimitato l’ambito rispetto ai finanziamenti non riconducibili al credito ai consumatori. Il Collegio di Torino, con la decisione 29 gennaio 2025, n. 1101, ha escluso che l’obbligo possa dirsi assolto con la sola messa a disposizione del documento nell’area riservata dell’home banking. Il ricorso d’urgenza, a sua volta, consente di ottenere tempi rapidi quando la segnalazione sta bloccando un’operazione concreta: Trib. Marsala, ord. 25 febbraio 2025, ha ordinato la cancellazione immediata di una segnalazione priva dei presupposti.
I rischi e gli svantaggi
L’elemento dirimente è la fondatezza della contestazione. Una segnalazione legittima non si cancella con un reclamo ben scritto: se il preavviso è stato regolarmente spedito e le rate non sono state pagate, la contestazione rischia di consumare tempo che avrebbe potuto essere impiegato per regolarizzare o negoziare. Inoltre, la cancellazione e il risarcimento sono domande distinte: la Cassazione è costante nel ritenere che il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa, ma va allegato e provato, anche per presunzioni (Cass. 16 aprile 2018, n. 9385; Cass. 8 gennaio 2019, n. 207; Cass. n. 11732/2024; Cass. 13 novembre 2024, n. 29252). Chi punta al risarcimento deve quindi documentare dinieghi di credito, revoche di affidamenti, occasioni perdute. Infine, sul piano della Centrale dei Rischi, parte della giurisprudenza di merito ritiene che il preavviso non sia di per sé presupposto di legittimità della segnalazione (Trib. Lanciano, ord. 14 luglio 2025), sicché la contestazione va costruita anche sui presupposti sostanziali.
Da non trascurare: contestare la segnalazione non sospende l’obbligo di pagare le rate, se dovute. Chi smette di pagare “in attesa dell’esito” rischia di trasformare un vizio procedurale in una posizione realmente inadempiente, con nuove segnalazioni del tutto legittime.
Profilo ideale per l’Opzione 3: chi ha elementi concreti per ritenere irregolare la segnalazione (preavviso assente o non provato, dati errati, mancato aggiornamento) e può documentarli, tenendo separata la questione del debito da quella della sua rappresentazione nelle banche dati.
Opzione 4: le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
In cosa consiste
Quando le rate non pagate non sono un incidente ma il sintomo di un indebitamento complessivo che il reddito non riesce più a sostenere, le prime tre opzioni possono rivelarsi insufficienti: si regolarizza un finanziamento e se ne scopre un altro, si negozia con un creditore e gli altri procedono. La quarta strada è il ricorso agli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che dal 15 luglio 2022 ha raccolto l’eredità della L. 3/2012: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore per professionisti, piccoli imprenditori e altri soggetti non fallibili, la liquidazione controllata e, nei casi di totale incapienza, l’esdebitazione del debitore incapiente. Le procedure passano attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e il vaglio del tribunale.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello del consumatore con più finanziamenti contemporaneamente in ritardo e un reddito che, al netto delle spese essenziali, non copre la somma delle rate. Il secondo è quello del piccolo imprenditore o professionista con debiti misti, anche verso fornitori. Il terzo è quello di chi ha già subito o rischia a breve azioni esecutive, per il quale la protezione del patrimonio diventa la priorità rispetto alla tutela della reputazione creditizia.
Come si esegue, in sintesi
La procedura richiede la ricostruzione completa di attivo e passivo, la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore, la proposta ai creditori e il deposito in tribunale. Una distinzione va tenuta ben presente: la Cassazione (Cass. 30 agosto 2023, n. 22699) ha ribadito che la ristrutturazione riservata al consumatore può comprendere solo debiti contratti per esigenze estranee all’attività professionale o imprenditoriale, sicché chi ha debiti misti deve orientarsi verso il concordato minore.
I vantaggi
È l’unica opzione che affronta l’intera esposizione in un unico contesto, con effetti vincolanti per i creditori al ricorrere dei presupposti di legge, possibilità di misure protettive rispetto alle azioni esecutive e, al termine, la prospettiva dell’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. A fronte di questo vantaggio, il debitore ottiene anche un orizzonte temporale definito, invece di una successione di trattative separate.
Il rovescio della medaglia
Va detto con franchezza che questa strada non è pensata per “ripulire” la posizione nelle banche dati. Le informazioni sugli inadempimenti pregressi continuano a essere trattate secondo le regole dei SIC e della Centrale dei Rischi, e l’effetto sull’accesso futuro al credito non è immediato. La procedura è più complessa e lunga delle altre, richiede trasparenza patrimoniale totale, comporta i costi dell’OCC e le spese di giustizia previste dalla legge, e implica il rischio di inammissibilità se la documentazione è incompleta o se emergono profili di colpa grave nella formazione del debito. Non è quindi l’opzione giusta per chi ha un solo finanziamento in ritardo e una difficoltà temporanea.
Profilo ideale per l’Opzione 4: chi ha un indebitamento plurimo e strutturalmente superiore alla propria capacità di rimborso, per cui la priorità non è più la rapidità della cancellazione, ma la sostenibilità complessiva del futuro.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, costruiti per mostrare come le stesse premesse producano esiti diversi a seconda della strada scelta. Non rappresentano casi reali.
Simulazione A: un prestito personale, due rate saltate
Dati di partenza. Prestito personale al consumo di 18.740 €, piano di 60 rate mensili da 387,60 € con scadenza il giorno 5. Il debitore non paga la rata del 5 maggio 2026 né quella del 5 giugno 2026. L’intermediario spedisce il preavviso di segnalazione il 12 giugno 2026. Interessi di mora maturati sulle due rate: 9,84 €. Totale arretrato: 785,04 €.
Con l’Opzione 1, pagamento il 24 giugno 2026. Il pagamento avviene dopo la seconda rata insoluta ma prima che siano decorsi quindici giorni dalla spedizione del preavviso (il termine cade il 27 giugno). Il primo ritardo, di regola, non viene reso accessibile agli altri partecipanti: la posizione torna regolare senza annotazione negativa visibile.
Con l’Opzione 1, pagamento il 20 luglio 2026. Nel frattempo è scaduta anche la rata del 5 luglio: gli arretrati salgono a tre rate (1.162,80 € più mora) e il ritardo, ormai visibile, è superiore a due rate. La traccia resta per 24 mesi dalla regolarizzazione, quindi indicativamente fino a luglio 2028.
Con l’Opzione 2, piano di rientro concordato a luglio. Il debitore paga la rata corrente e 129,40 € al mese in più per sei mesi, fino a gennaio 2027. Il ritardo è già visibile e resta tale fino al completo recupero; con la regolarizzazione a gennaio 2027 decorrono 24 mesi (ritardo superiore a due rate), quindi fino a gennaio 2029 circa. Il vantaggio è che la decadenza dal beneficio del termine viene evitata.
Con l’Opzione 3. Se il preavviso del 12 giugno risultasse spedito a un indirizzo diverso da quello comunicato dal debitore mesi prima, e l’intermediario non fosse in grado di provarne la corretta spedizione, la segnalazione sarebbe contestabile. Il debitore paga comunque gli arretrati e propone reclamo; in caso di esito negativo può rivolgersi all’ABF chiedendo la cancellazione del dato. Esito possibile: cancellazione, anziché conservazione per 12 o 24 mesi. Esito alternativo, se il preavviso risulta regolare: nessun beneficio, e il tempo impiegato non ha ridotto la durata della traccia.
Simulazione B: finanziamento decaduto e ceduto
Dati di partenza. Lo stesso prestito, dopo otto rate insolute consecutive, viene dichiarato decaduto a febbraio 2027 con richiesta dell’intero residuo di 14.212,35 €. Il credito è poi ceduto a una società di gestione.
Con l’Opzione 1. Pagare l’intero residuo richiede 14.212,35 € più interessi e spese. Se il debitore ne dispone, la posizione viene regolarizzata e la traccia (ritardo superiore a due rate) resta per 24 mesi dalla regolarizzazione.
Con l’Opzione 2, saldo e stralcio. Il cessionario accetta 9.860 € in un’unica soluzione, pari a circa il 69% del residuo. Risparmio nominale: 4.352,35 €. La posizione viene chiusa, ma trattandosi di estinzione non integrale la segnalazione non gode dei termini previsti per la regolarizzazione piena: occorre verificare con attenzione la dicitura con cui il rapporto viene aggiornato e il termine di conservazione applicato.
Con l’Opzione 3. Se la cessione non è documentata rispetto a quello specifico credito, o se le somme richieste includono oneri non previsti dal contratto, la contestazione può incidere sull’importo e, in caso di segnalazioni effettuate dal cessionario senza i presupposti, sulla loro legittimità. Non incide invece sull’esistenza del debito principale se questo è regolarmente dovuto.
Simulazione C: indebitamento plurimo
Dati di partenza. Oltre al prestito di 18.740 €, lo stesso debitore ha una carta revolving con 6.215,70 € di utilizzo, un finanziamento auto con residuo di 11.846,20 € e uno scoperto di conto di 4.525,10 €: esposizione complessiva di 41.327 € circa (considerando il residuo del prestito). Reddito netto mensile: 1.480 €; spese essenziali documentate: 1.090 €; margine disponibile: 390 €. La somma delle rate correnti supera i 1.100 € mensili.
Con l’Opzione 1. Regolarizzare un finanziamento significa non pagare gli altri: in pochi mesi si generano ritardi su più rapporti, ciascuno con la sua segnalazione.
Con l’Opzione 2. Negoziare separatamente con quattro creditori richiede di convincere ciascuno ad accettare una quota del margine di 390 €; basta un rifiuto perché il piano complessivo salti.
Con l’Opzione 4. Una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore potrebbe destinare ai creditori una quota del margine disponibile per un periodo definito, sotto il controllo dell’OCC e del tribunale, con la prospettiva dell’esdebitazione per il residuo al ricorrere dei presupposti. Le segnalazioni pregresse non vengono cancellate per effetto della procedura, ma si interrompe la spirale di nuovi inadempimenti.
Il confronto in tabella
La tabella seguente sintetizza gli elementi emersi nelle sezioni precedenti. È uno strumento di orientamento, non una graduatoria: ogni riga va letta alla luce della situazione concreta. Quanto ai costi, sono indicati solo quelli previsti dalla legge per l’accesso agli strumenti di tutela; non vi rientrano le somme dovute ai creditori, che dipendono dal singolo rapporto. Due avvertenze di lettura: la colonna “effetti sulla segnalazione” indica l’effetto tipico, non garantito, perché molto dipende dal momento in cui l’opzione viene attivata; la riga “reversibilità” misura quanto sia agevole cambiare strada dopo averla imboccata, un parametro spesso sottovalutato ma decisivo quando le informazioni disponibili all’inizio sono incomplete.
| Criterio | Opzione 1 – Regolarizzare | Opzione 2 – Negoziare | Opzione 3 – Contestare | Opzione 4 – Sovraindebitamento |
|---|---|---|---|---|
| Tempi | Immediati (giorni) | Settimane per l’accordo, mesi per l’esecuzione | Mesi (reclamo e ABF); tempi brevi per il ricorso d’urgenza | Mesi per l’omologazione, anni per l’esecuzione del piano |
| Complessità | Bassa | Media | Media o alta, a seconda della sede | Alta |
| Rischi in caso di esito negativo | Pagamento di somme forse contestabili | Riconoscimento del debito; ripresa delle azioni se il piano salta | Tempo perso; possibile condanna alle spese in giudizio | Inammissibilità o rigetto; esposizione ai creditori |
| Effetti sulla segnalazione | Nessuna visibilità se tempestiva; altrimenti 12 o 24 mesi | Traccia di norma permanente fino alla regolarizzazione; stralcio con termini più lunghi | Possibile cancellazione integrale se la segnalazione è irregolare | Nessuna cancellazione automatica delle segnalazioni pregresse |
| Effetti sul debito e sulle azioni del creditore | Rapporto riportato in bonis | Evita o disinnesca decadenza e recupero | Nessuno sul debito dovuto | Misure protettive e prospettiva di esdebitazione |
| Reversibilità | Irreversibile (il pagamento è fatto) | Parziale: si può rinegoziare | Alta: non preclude le altre strade | Bassa: la procedura vincola |
| Costi di giustizia previsti dalla legge | Nessuno | Nessuno | ABF 20 € rimborsabili; reclamo al Garante senza contributo; contributo unificato in giudizio secondo gli scaglioni di legge | Spese di procedura e compenso dell’OCC secondo la disciplina di legge |
I criteri per scegliere
Nessuna delle quattro strade è preferibile in sé. Il ragionamento corretto è condizionale: dipende da alcuni elementi che, messi in fila, orientano la scelta in modo abbastanza nitido.
Primo criterio: il numero di rate insolute e il momento in cui ci si trova. Se la situazione presenta una sola rata saltata, o due con il preavviso ricevuto da meno di quindici giorni, generalmente la regolarizzazione tempestiva offre un rapporto tra sforzo e risultato difficilmente eguagliabile. Se invece la terza rata è già scaduta, il beneficio si riduce e diventa più ragionevole valutare anche le altre strade, soprattutto se la liquidità è scarsa.
Secondo criterio: la regolarità della segnalazione. Se ci sono elementi concreti di irregolarità (preavviso assente, indirizzo sbagliato, rate risultanti insolute ma pagate, aggiornamento omesso dopo un accordo), la contestazione merita di essere valutata per prima, perché è l’unica che può condurre alla cancellazione e perché, come emerge dalla tabella, non preclude le altre strade. Se al contrario la procedura è stata rispettata, insistere sulla contestazione rischia di sottrarre tempo prezioso.
Terzo criterio: la natura della difficoltà economica. Una difficoltà temporanea con prospettiva di recupero si concilia con la regolarizzazione o con un accordo di sospensione o rientro. Una difficoltà strutturale, in cui il reddito non copre stabilmente le rate, rende fragili le soluzioni parziali e sposta il baricentro verso la composizione della crisi.
Quarto criterio: il numero di creditori e il tipo di debiti. Con un solo finanziamento in ritardo, la negoziazione diretta è gestibile. Con più creditori, il rischio che un singolo rifiuto faccia saltare l’equilibrio è concreto, e le procedure collettive acquistano un peso diverso. La presenza di debiti professionali accanto a quelli personali, come ricordato dalla Cassazione, incide anche sulla procedura concretamente accessibile.
Quinto criterio: l’orizzonte temporale delle esigenze di credito. Chi prevede di chiedere un mutuo entro un anno attribuisce, legittimamente, un valore molto alto alla durata della traccia, e quindi alla tempestività o alla contestazione fondata. Chi non ha esigenze di credito a breve e affronta invece il rischio di un pignoramento dovrebbe dare priorità alla sostenibilità complessiva, anche a costo di una segnalazione più lunga.
Questi criteri, spesso, non puntano tutti nella stessa direzione. Un debitore può avere una segnalazione irregolare e, allo stesso tempo, un indebitamento strutturale: in questo caso le opzioni non si escludono, ma vanno sequenziate. Contestare la segnalazione irregolare e, in parallelo, impostare una soluzione complessiva del debito è una combinazione frequente e coerente. Allo stesso modo, una regolarizzazione tempestiva può convivere con un reclamo motivato quando il pagamento serve a fermare l’aggravamento ma restano dubbi sulla correttezza della procedura seguita dall’intermediario. L’elemento dirimente, in tutti i casi, è evitare scelte che si neutralizzano a vicenda: sottoscrivere un riconoscimento integrale del debito mentre si contestano gli oneri addebitati, o sospendere i pagamenti in attesa di un esito che potrebbe non arrivare, sono esempi di passi che indeboliscono la posizione complessiva anziché rafforzarla.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario: una combinazione che consente di valutare nello stesso momento la legittimità della segnalazione e la sostenibilità dell’intero debito.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà percorso?
Dipende da quale strada si è imboccata. La contestazione è la più reversibile: un reclamo o un ricorso all’ABF non impediscono di negoziare o di pagare. La negoziazione lo è in parte, ma un accordo firmato con riconoscimento integrale del debito può limitare le contestazioni successive. La regolarizzazione è irreversibile per definizione. La procedura di sovraindebitamento, una volta avviata, vincola il debitore a un percorso definito, anche se in alcuni casi è possibile modificare la proposta prima dell’omologazione.
E se scelgo la strada sbagliata?
Il costo dell’errore varia molto. Pagare quando si poteva contestare significa, nella peggiore delle ipotesi, subire la traccia per i termini previsti dal Codice. Contestare senza fondamento significa aver perso mesi durante i quali la situazione può essersi aggravata. Firmare un accordo insostenibile significa ritrovarsi, pochi mesi dopo, con il creditore libero di agire e meno margini di trattativa. È per questo che la verifica preliminare della documentazione vale più di qualunque scelta presa d’impulso.
Se pago tutto, la segnalazione sparisce subito?
No, a meno che il pagamento avvenga prima che il ritardo diventi visibile. Se la visibilità è già scattata, la regolarizzazione fa decorrere i termini di conservazione (12 o 24 mesi, a seconda dell’entità del ritardo), durante i quali il dato resta consultabile con l’indicazione dell’avvenuta regolarizzazione. Ciò che il debitore può pretendere è che l’aggiornamento sia tempestivo.
Non ho mai ricevuto il preavviso: la segnalazione è automaticamente illegittima?
Non automaticamente. Occorre verificare il tipo di contratto (la tutela dell’art. 125 TUB riguarda il credito ai consumatori), la banca dati coinvolta (SIC privato o Centrale dei Rischi) e la prova che l’intermediario è in grado di fornire circa la spedizione e il recapito. Il mancato ricordo della lettera non equivale alla sua mancata spedizione; per contro, una comunicazione inviata a un indirizzo superato o solo caricata nell’area riservata online può non essere sufficiente.
Una volta avviata una procedura di sovraindebitamento, posso tornare a chiedere prestiti?
La procedura non cancella automaticamente le informazioni sugli inadempimenti pregressi, che seguono i propri termini di conservazione. Nell’immediato, quindi, l’accesso al credito resta difficile. L’obiettivo della procedura è un altro: chiudere la stagione dell’indebitamento insostenibile e ricostruire, al termine, una posizione su basi nuove.
Le pronunce che orientano la scelta
Le decisioni che seguono sono raggruppate in base all’opzione che contribuiscono a chiarire. I principi sono riformulati in sintesi e vanno sempre letti alla luce della vicenda concreta decisa.
Pronunce rilevanti per la regolarizzazione e la negoziazione (Opzioni 1 e 2)
Cass. civ., ord. 9 febbraio 2024, n. 3671. Principio: l’intermediario che, dopo l’adempimento del cliente o l’esecuzione di un accordo transattivo, ritarda senza giustificazione l’aggiornamento della segnalazione, risponde dei danni, liquidabili anche in via equitativa in base alla durata dell’indebita permanenza. Rilevanza: chi regolarizza o chiude un accordo ha diritto a un aggiornamento tempestivo; è un argomento da valorizzare nella stesura dell’accordo e da far valere se l’aggiornamento non arriva.
Codice di condotta per i SIC, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 settembre 2019. Pur non trattandosi di una pronuncia giurisdizionale, è il provvedimento che fissa soglie di visibilità, obbligo di preavviso e termini di conservazione, e costituisce il parametro con cui ABF e giudici valutano la legittimità delle segnalazioni nei SIC privati. Rilevanza: determina concretamente il valore di ciascuna opzione in termini di durata della traccia.
Pronunce rilevanti per la contestazione: il preavviso (Opzione 3)
Cass. civ., ord. n. 14382/2021. Principio: sotto il profilo dell’art. 125 TUB, l’onere di preavviso al debitore segnalato per la prima volta rileva ai fini della legittimità solo per le operazioni di credito ai consumatori. Rilevanza: prima di contestare per omesso preavviso occorre qualificare correttamente il contratto.
Cass. civ., sez. I, ord. 13 dicembre 2021, n. 39769. Principio: richiamando il precedente del 2021, la Corte ha confermato che dalla mancata prova del perfezionamento dell’avviso non discende l’illegittimità della segnalazione relativa a finanziamenti estranei al credito ai consumatori. Rilevanza: consolida il perimetro della tutela e orienta la costruzione della contestazione verso i presupposti sostanziali quando il contratto non è di consumo.
ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 10 maggio 2023, n. 4519. Principio: il Collegio ha preso posizione sulla funzione del preavviso nei sistemi di informazioni creditizie privati, riconoscendogli un ruolo di garanzia procedurale per il segnalato. Rilevanza: rappresenta il riferimento dell’orientamento arbitrale in materia ed è il punto di partenza di un ricorso all’ABF fondato sull’omesso preavviso.
ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 15 maggio 2023, n. 4632. Principio: nel valutare segnalazioni senza preavviso a carico di una persona fisica che aveva stipulato un finanziamento per la propria attività professionale, il Collegio ha recepito il perimetro tracciato dalla Cassazione quanto all’art. 125 TUB. Rilevanza: chiarisce che professionisti e piccoli imprenditori devono impostare la contestazione in modo diverso rispetto al consumatore.
ABF, Collegio di Torino, decisione 6 settembre 2023, n. 8797. Principio: la segnalazione nei SIC deve rispettare i requisiti di legittimità previsti dall’ordinamento, tra cui il preavviso richiesto dalla disciplina di settore. Rilevanza: conferma la linea arbitrale secondo cui il vizio procedurale può condurre alla cancellazione.
ABF, Collegio di Torino, decisione 29 gennaio 2025, n. 1101. Principio: l’omissione del preavviso rende illegittima la segnalazione nel SIC, e l’obbligo non si considera adempiuto con il semplice caricamento della comunicazione nell’area riservata dell’home banking. Rilevanza: particolarmente utile quando l’intermediario sostiene di aver “messo a disposizione” il preavviso senza provarne l’effettiva comunicazione.
Trib. Lanciano, ord. 14 luglio 2025. Principio: nella Centrale dei Rischi il preavviso previsto dall’art. 125 TUB e dalla Circolare n. 139/1991 non è qualificato come presupposto formale di legittimità della segnalazione, a differenza di quanto previsto dal Codice di condotta per i SIC privati. Rilevanza: segnala che la contestazione di una segnalazione in Centrale dei Rischi non può reggersi solo sul preavviso.
Pronunce rilevanti per la contestazione: i presupposti sostanziali (Opzione 3)
Cass. civ., sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593. Principio: la classificazione a sofferenza in Centrale dei Rischi non può discendere dal solo inadempimento (nella specie, canoni di leasing non pagati), ma richiede l’accertamento di una situazione patrimoniale deficitaria o di una grave e non transitoria difficoltà economica, assimilabile all’insolvenza anche se non accertata giudizialmente. Rilevanza: chi ha “solo” qualche rata insoluta non può, per ciò solo, essere classificato come debitore in sofferenza.
Trib. Marsala, ord. 25 febbraio 2025. Principio: accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. con ordine di cancellazione immediata di una segnalazione in Centrale dei Rischi effettuata senza i necessari presupposti, ritenuto sussistente il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. Rilevanza: mostra la praticabilità della tutela cautelare quando la segnalazione blocca operazioni concrete.
Trib. Avellino, ord. 23 maggio 2025. Principio: la concessione al cliente, da parte della stessa banca, di strumenti per rientrare dall’esposizione è incompatibile con la contemporanea classificazione della posizione come sofferenza; ordinata la correzione delle segnalazioni in Centrale dei Rischi e nel SIC. Rilevanza: collega direttamente la negoziazione (Opzione 2) alla contestazione (Opzione 3).
Trib. Napoli, ord. 17 gennaio 2024. Principio: chi lamenta l’illegittimità della segnalazione deve innanzitutto produrre la visura da cui essa risulta; in mancanza, il giudice non può verificare la fondatezza della domanda cautelare. Rilevanza: la contestazione parte sempre dalla documentazione.
Pronunce rilevanti per il risarcimento del danno (Opzione 3)
Cass. civ., sez. I, ord. 16 aprile 2018, n. 9385. Principio: il danno all’onore e alla reputazione derivante da un’erronea segnalazione non è risarcibile come pregiudizio automatico, ma deve essere provato, anche mediante presunzioni. Rilevanza: la sola illegittimità non basta per ottenere un risarcimento.
Cass. civ., sez. I, ord. 8 gennaio 2019, n. 207. Principio: anche il danno patrimoniale, sotto forma di danno emergente e lucro cessante, derivante da segnalazione illegittima deve essere dimostrato da chi ne chiede il ristoro. Rilevanza: occorre documentare dinieghi di finanziamento e perdite economiche.
Cass. civ., ord. n. 11732/2024. Principio: riconosciuta l’illegittimità della segnalazione, la Corte ha escluso il risarcimento in assenza di prova specifica del pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale. Rilevanza: conferma la necessità di separare la domanda di cancellazione da quella risarcitoria e di preparare quest’ultima con un impianto probatorio adeguato.
Cass. civ., ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Principio: nel giudizio risarcitorio da segnalazione illegittima l’onere della prova segue le regole ordinarie dell’illecito; il danno patrimoniale può essere provato anche per presunzioni, ad esempio attraverso il peggioramento dell’affidabilità commerciale di un imprenditore. Rilevanza: apre alla prova presuntiva, ma sempre a partire da fatti concreti allegati.
Pronunce rilevanti per le procedure di sovraindebitamento (Opzione 4)
Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2023, n. 22699. Principio: il piano di ristrutturazione riservato al consumatore può riguardare solo i debiti contratti per esigenze personali o familiari; se la proposta comprende passività professionali o imprenditoriali, è inammissibile in quella forma. Rilevanza: la scelta della procedura dipende dalla natura dei debiti, e un errore di qualificazione può compromettere l’intero percorso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
La scelta tra regolarizzare, negoziare, contestare o avviare una procedura di composizione della crisi non si esaurisce in una valutazione iniziale: va eseguita correttamente e, se necessario, difesa. Questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo.
- Ricostruiamo la posizione nelle banche dati: acquisiamo e leggiamo le visure dei sistemi di informazioni creditizie e della Centrale dei Rischi, individuando per ciascun rapporto data del primo ritardo, numero di rate insolute e termine di conservazione applicabile.
- Verifichiamo il preavviso: chiediamo all’intermediario copia della comunicazione e della prova di spedizione, confrontiamo date e indirizzi con quelli comunicati dal cliente e con i quindici giorni previsti dal Codice di condotta.
- Qualifichiamo il contratto: accertiamo se il finanziamento rientra nel credito ai consumatori, perché da questo dipende il perimetro della tutela prevista dall’art. 125 TUB.
- Analizziamo il debito: esaminiamo contratto e piano di ammortamento per individuare oneri, interessi o penali contestabili prima di qualunque pagamento o accordo.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico: mettiamo a confronto regolarizzazione, negoziazione, contestazione e procedura di sovraindebitamento sulla base dei documenti, indicando rischi ed effetti di ciascuna.
- Redigiamo reclami e ricorsi all’ABF: predisponiamo il reclamo motivato all’intermediario e, in caso di esito negativo, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
- Promuoviamo la tutela giudiziale: proponiamo ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione e, nel merito, l’azione di accertamento e risarcimento, costruendo la prova del danno.
- Negoziamo e scriviamo gli accordi: conduciamo la trattativa con banche, finanziarie e cessionari e curiamo che l’accordo disciplini espressamente l’aggiornamento delle segnalazioni, evitando riconoscimenti del debito non necessari.
- Impostiamo la procedura di sovraindebitamento: ricostruiamo attivo e passivo, verifichiamo quale procedura è accessibile in base alla natura dei debiti e seguiamo il deposito e il rapporto con l’OCC.
- Monitoriamo l’aggiornamento successivo: controlliamo che, dopo il pagamento, l’accordo o la decisione, le banche dati riflettano la nuova situazione nei tempi dovuti, e interveniamo in caso contrario.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema in cui la scelta iniziale condiziona tutto ciò che viene dopo, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la linea impostata oggi, con il reclamo o con il ricorso cautelare, è la stessa che verrà sostenuta in appello e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza cambiare difensore e senza dover ricostruire da capo le ragioni della scelta. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono inoltre di valutare con cognizione di causa quando le rate non pagate sono il segnale di un indebitamento da affrontare nel suo complesso.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: gli aspetti giuridici della segnalazione e del contratto vengono esaminati in parallelo con la ricostruzione contabile del debito e con l’analisi della sostenibilità del reddito, così che la strada scelta sia coerente sia sul piano del diritto sia su quello dei numeri.
In chiusura: la domanda giusta non è solo “quante rate”
Due rate mensili consecutive e quindici giorni dal preavviso: questa è, per un consumatore, la soglia oltre la quale il primo ritardo diventa di regola visibile nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo. Ma, come emerge dal confronto, sapere quando scatta la segnalazione è solo il primo passo. Le quattro strade disponibili producono effetti molto diversi sulla durata della traccia, sul debito e sulla possibilità di cambiare direzione in seguito. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e diritti che a volte non si recuperano più.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo tipo di valutazione perché la materia richiede competenze che nell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo sono certificate e complementari: il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario per verificare contratti e segnalazioni; la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario OCC quando il problema è l’intera esposizione; la qualifica di cassazionista per difendere la scelta in ogni grado di giudizio.
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