Sul compenso dell’esperto della composizione negoziata la legge c’è, ed è pure dettagliata: tredici commi dell’art. 25-ter del Codice della crisi, scaglioni percentuali, aumenti, riduzioni, un minimo e un massimo. Eppure, quando un imprenditore riceve la richiesta di pagamento e la trova più alta di quanto immaginava, oppure quando un esperto si vede contestare la parcella dopo mesi di trattative, la risposta non sta quasi mai nel testo della norma. Sta in come i tribunali hanno interpretato quel testo: che cosa entra nel calcolo e che cosa no, quando l’accordo sul compenso è valido e quando è nullo, che sorte ha quel credito se poi l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, chi decide in caso di disaccordo e davanti a quale giudice si litiga.
Questa guida raccoglie le decisioni che contano — Cassazione e giurisprudenza di merito aggiornata al 2026 — e le traduce in conseguenze pratiche per chi paga e per chi incassa. Non troverai un elenco di massime: troverai, per ogni questione, che cosa hanno deciso i giudici e che cosa cambia concretamente nel tuo caso.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia dal lato in cui la si conosce meglio, cioè dall’interno del percorso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la stessa abilitazione che qualifica il professionista di cui qui si discute il compenso, e conosce quindi dall’interno i criteri con cui quel compenso si forma, si documenta nella relazione finale e si difende o si contesta. A questo si aggiunge la qualità di avvocato cassazionista, che rileva perché le controversie sul compenso non si esauriscono davanti alla commissione camerale: sfociano in decreti ingiuntivi, opposizioni e, quando la questione è di principio, in giudizi che possono arrivare fino all’ultimo grado.
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Su quali norme si sono pronunciati i giudici: il quadro essenziale
Il compenso dell’esperto è disciplinato dall’art. 25-ter del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), introdotto dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccato in sette punti dal correttivo ter, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che è intervenuto sui commi 2, 3, 6, 8, 9, 11 e 12. Prima ancora, la materia viveva nell’art. 16 del D.L. 118/2021: una disposizione transitoria (art. 50, comma 2, del D.Lgs. 83/2022) ha stabilito che il nuovo art. 25-ter si applica alle liquidazioni disposte dopo la sua entrata in vigore, anche per l’attività svolta sotto il regime precedente.
La struttura è questa. Il comma 1 àncora il compenso all’attivo dell’impresa debitrice, con otto scaglioni percentuali: dal 4-6% fino a 100.000 euro, all’1-1,5% fino a 500.000, allo 0,50-0,80% fino a 1.000.000, allo 0,25-0,43% fino a 2.500.000, e via decrescendo fino allo scaglione delle somme oltre 1,3 miliardi. La forbice interna a ogni scaglione non è arbitraria: va riempita guardando all’opera prestata, alla sua complessità, al contributo dato nella negoziazione e alla sollecitudine con cui le trattative sono state condotte.
Il comma 9 precisa la base di calcolo: la media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, l’attivo della situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata con l’istanza; se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media si fa sui bilanci esistenti. Il comma 3 fissa i due estremi invalicabili: mai meno di 4.000 euro, mai più di 400.000.
Il comma 4 rimodula l’importo base: +25% se i creditori e le parti interessate che partecipano alle trattative sono tra ventuno e cinquanta, +35% se sono più di cinquanta, −40% se non superano i cinque, +10% in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell’esperto. Il comma 5 esclude lavoratori e rappresentanze sindacali dal conteggio delle parti ai fini degli aumenti, ma riconosce all’esperto 100 euro per ogni ora di presenza risultante dai verbali.
I commi 6 e 7 contengono l’incentivo al risultato: il compenso raddoppia quando, grazie all’opera dell’esperto — anche dopo la relazione finale, precisazione aggiunta dal correttivo ter — si concludono il contratto, la convenzione di moratoria o gli accordi indicati dall’art. 23, commi 1 e 2, lettera b); e se l’esperto sottoscrive l’accordo di cui all’art. 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore 10% sul compenso già raddoppiato.
Il comma 8 governa le chiusure precoci: se l’imprenditore non compare davanti all’esperto, o se l’esperto non prosegue perché ritiene insussistenti le prospettive di risanamento ai sensi dell’art. 17, comma 5, terzo periodo, il compenso è liquidato tra 500 e 5.000 euro. Il correttivo ter ha qui sostituito l’importo fisso di 500 euro con una forbice, tenendo conto delle dimensioni dell’impresa e della complessità della documentazione esaminata.
Restano tre regole che generano gran parte del contenzioso. Il comma 10: spetta il rimborso delle spese necessarie e documentate, ma non gli esborsi per remunerare i soggetti di cui l’esperto si è avvalso ex art. 16, comma 2. Il comma 11: in mancanza di accordo tra le parti il compenso è liquidato dalla commissione di cui all’art. 13, comma 6, a carico dell’imprenditore, e il provvedimento vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo ex art. 633, primo comma, n. 1, c.p.c. e come titolo per l’esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.; l’accordo è nullo se interviene prima di centoventi giorni dalla convocazione ex art. 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima. Il comma 12: il compenso dell’esperto è prededucibile ai sensi dell’art. 6. Il comma 13 consente, dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione, un acconto non superiore a un terzo del presumibile compenso finale.
Su questo impianto si è innestata la giurisprudenza. E ha lavorato soprattutto su un punto che la norma dà per scontato: che cosa sia, giuridicamente, la composizione negoziata.
L’orientamento consolidato: la composizione negoziata non è una procedura concorsuale, e questo decide quasi tutto
Sembra una qualificazione teorica. Non lo è: è la premessa da cui discendono la sorte del credito dell’esperto, la sorte dei crediti di tutti gli altri professionisti coinvolti e persino l’individuazione dell’autorità competente a liquidare.
L’orientamento si è consolidato molto presto. Già il Tribunale di Pescara, con decisione del 9 maggio 2022, ha inquadrato il nuovo istituto come percorso a base volontaria, rimesso all’iniziativa dell’imprenditore, e non come procedura che si apre con un provvedimento giudiziale. Poche settimane dopo il Tribunale di Firenze, il 6 giugno 2022, ha messo a fuoco la posizione dell’esperto: un terzo che agevola le trattative fra debitore e creditori e facilita la conclusione di un accordo, senza sostituirsi all’imprenditore nella gestione. Il Tribunale di Milano, il 16 settembre 2022, ha chiuso il cerchio affermando che la composizione negoziata non può definirsi procedura concorsuale.
Il principio, calato nella pratica, significa che l’esperto non è un ausiliario del giudice e il suo compenso non segue le regole dei compensi liquidati dal tribunale. È esattamente la conclusione a cui è arrivato il Tribunale di Firenze in un provvedimento del 2024, reso su richiesta di un esperto che, dopo l’archiviazione, aveva depositato il parere previsto dall’art. 25-sexies, comma 3, per il concordato semplificato e ne chiedeva al tribunale la liquidazione: il giudice ha rigettato l’istanza osservando che l’art. 25-ter riguarda solo l’attività svolta durante la composizione negoziata, che per il parere la legge non prevede né compenso né criteri, e soprattutto che l’esperto non è nominato dal giudice e non è suo ausiliario, sicché deve rivolgersi alla commissione che lo ha designato.
La Suprema Corte aveva già fornito le coordinate sistematiche. Le Sezioni Unite, con la sentenza 31 dicembre 2021, n. 42093, hanno collocato gli strumenti di allerta e di composizione anticipata fuori dal perimetro delle procedure concorsuali in senso stretto; e la Prima Sezione civile, con la sentenza 15 maggio 2020, n. 9026, aveva escluso la natura concorsuale del piano attestato di risanamento, negando che l’assenza di controllo giudiziale necessario possa essere colmata in via interpretativa. Da qui la lettura restrittiva dell’art. 6 CCII: la prededuzione non si presume, si concede solo dove la legge la prevede.
Il passaggio più netto è recente. Il Tribunale di Milano, con decreto del 9 ottobre 2025 (Pres. De Simone, Est. Lentini), ha stabilito che la composizione negoziata è un percorso privatistico e volontario, non una procedura concorsuale, e che di conseguenza al suo interno non possono maturare crediti prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII, salvo espresse previsioni di legge; e ciò a prescindere dall’operare delle misure protettive. Nel caso deciso si trattava dei canoni di affitto d’azienda maturati durante le trattative, ai quali la prededuzione è stata negata anche se il locatore aveva subìto gli effetti delle misure protettive. Lo stesso tribunale, con la decisione del 28 marzo 2024 (Pres. Macchi, Rel. Rossetti), aveva già escluso la prededucibilità, nella successiva liquidazione giudiziale, dei crediti sorti nel corso del percorso negoziale.
La traduzione pratica è duplice e va detta senza giri di parole: il compenso dell’esperto è prededucibile perché a dirlo è una norma espressa, il comma 12 dell’art. 25-ter; i compensi degli advisor, dei consulenti e dei difensori che assistono l’imprenditore nella stessa composizione negoziata, di regola, non lo sono. Il Tribunale di Treviso, con la decisione del 14 agosto 2025 (Pres. est. Munaro), ha negato la prededuzione al credito professionale del difensore del debitore in sede di opposizione allo stato passivo; il Tribunale di Savona, con provvedimento del 5 dicembre 2023 (Pres. Di Lorenzo, Est. Ferretti), aveva riconosciuto al legale che assiste il debitore nella liquidazione controllata il solo privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c., escludendo la collocazione prededuttiva perché non prevista dall’art. 6 CCII.
Prima questione aperta: il compenso si può concordare? E quando quell’accordo non vale nulla
La questione. L’imprenditore e l’esperto si mettono d’accordo su una cifra e la mettono per iscritto. È lecito? E se lo è, fino a che punto quell’accordo vincola, considerato che l’art. 25-ter fissa criteri, percentuali, minimi e massimi?
Cosa hanno deciso i giudici e cosa dice la norma. Che la determinazione convenzionale sia ammessa lo si ricava dal testo stesso del comma 11, che apre con l’inciso «in mancanza di accordo tra le parti»: la liquidazione da parte della commissione di cui all’art. 13, comma 6, è dunque un rimedio suppletivo, non la via ordinaria. La scelta non è un’anomalia del sistema: la stessa impostazione era già stata adottata per il compenso dell’OCC nelle procedure di sovraindebitamento e per gli organismi di composizione assistita.
Il correttivo ter ha però introdotto un limite di ordine pubblico. L’accordo sul compenso è nullo se interviene prima di centoventi giorni dalla convocazione di cui all’art. 17, comma 5, a meno che le trattative si siano concluse prima. La ratio è trasparente: impedire che il compenso venga pattuito quando l’esperto ha appena iniziato e l’imprenditore è nella posizione più fragile, cioè quando la sua indipendenza — presidiata dall’art. 16 — rischia di essere condizionata da una trattativa economica in corso con la parte che lo paga.
Se c’è contrasto. Qui il contrasto non è tra pronunce, ma tra letture della norma, e riguarda un profilo pratico rilevantissimo: se il pagamento integrale del compenso concordato possa avvenire prima della chiusura della composizione negoziata. Chi risponde negativamente valorizza il fatto che l’esperto è pagato dall’impresa mentre sta ancora valutando le proposte, i finanziamenti prededucibili e la posizione dei creditori; chi ammette il pagamento anticipato osserva che il legislatore ha già disciplinato la fattispecie con l’acconto del comma 13, che dopo sessanta giorni consente di anticipare fino a un terzo del presumibile compenso finale. L’assunzione prudenziale è che, in pendenza di trattative, oltre il tetto di un terzo previsto per l’acconto non si debba andare, e che ogni pagamento ulteriore vada quantomeno documentato nella relazione finale, così da renderlo verificabile dalla commissione e da un eventuale curatore.
Sul versante processuale il quadro è più stabile. Il provvedimento della commissione ha natura amministrativa e serve a procurare all’esperto un titolo per la via monitoria: ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’impresa che intende contestare la liquidazione propone opposizione e il giudizio si svolge nelle forme ordinarie, con revoca del decreto e condanna all’importo ritenuto corretto se emergono vizi. Il ricorso al procedimento monitorio, peraltro, non è obbligato: nulla impedisce all’esperto di agire in via ordinaria, né all’impresa di promuovere per prima un accertamento sull’ammontare dovuto.
Cosa significa per te. Se sei l’imprenditore, la data dell’accordo è il primo elemento da verificare: un accordo firmato prima dei centoventi giorni, con trattative ancora in corso, è nullo e non ti obbliga, e la circostanza va eccepita subito, prima che il debito venga consolidato da un decreto ingiuntivo non opposto. Se sei l’esperto, la stessa regola ti protegge: un accordo prematuro non ti garantisce nulla, mentre la relazione finale ben documentata — ore, incontri, parti coinvolte, atti compiuti — è ciò su cui la commissione baserà la liquidazione.
Seconda questione aperta: la prededuzione del compenso regge fino in fondo?
La questione. La composizione negoziata fallisce, l’impresa finisce in liquidazione giudiziale o in concordato semplificato, l’esperto non è stato pagato. Il credito è davvero prededucibile? E la prededuzione sopravvive al passaggio da una procedura all’altra?
Cosa hanno deciso i giudici. Il comma 12 dell’art. 25-ter qualifica il compenso come prededucibile ai sensi dell’art. 6 CCII, e il comma 2 dell’art. 6 stabilisce che la prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali. Le decisioni di merito che hanno negato la prededuzione ad altri crediti sorti nel percorso negoziale — Milano 28 marzo 2024, Milano 9 ottobre 2025, Treviso 14 agosto 2025 — lo hanno fatto proprio argomentando a contrario: il compenso dell’esperto è l’unica ipotesi di prededuzione espressamente contemplata per quella fase, e proprio per questo le altre non possono essere ricavate in via interpretativa.
Sul versante dei compensi professionali nella crisi la Cassazione ha però mostrato che la prededuzione non è mai un salvacondotto automatico. La Prima Sezione civile, con l’ordinanza 12 luglio 2025, n. 19174, si è occupata della sorte del compenso del professionista che aveva assistito una società nel percorso verso il concordato preventivo poi non giunto a compimento, individuando i presupposti per l’ammissione al passivo del credito, i limiti dell’incarico e le responsabilità che possono derivare da condotte idonee a incidere sulla par condicio creditorum. Nella stessa direzione, il Tribunale di Vasto, con decisione del 5 febbraio 2025 (Pres. Rel. Monteleone), ha ricostruito le condizioni perché i crediti sorti prima del decreto di apertura possano dirsi prededucibili.
Se c’è contrasto. Non c’è contrasto sulla prededucibilità in sé, che ha una base testuale inequivoca. Il punto controverso è un altro, ed è economico prima che giuridico: la prededuzione garantisce il grado, non l’incasso. Quando l’attivo effettivamente liquidato è una frazione di quello contabile su cui si è calcolato il compenso — ipotesi tutt’altro che teorica, perché il comma 9 àncora il calcolo alla media dei bilanci e non al realizzo — il credito prededucibile può risultare capiente solo in parte. L’assunzione prudenziale è che la prededuzione vada fatta valere tempestivamente e per intero in sede di domanda al passivo, senza confidare che la qualificazione operi da sola: l’omessa richiesta della collocazione, o una domanda generica, espone a un’ammissione in chirografo difficile da recuperare.
Cosa significa per te. Se sei l’esperto rimasto insoddisfatto, il tuo credito ha una posizione di favore che i consulenti dell’imprenditore non hanno: usala, con una domanda che indichi il titolo normativo, alleghi il provvedimento di liquidazione della commissione o l’accordo valido, e documenti la relazione finale. Se sei l’imprenditore, sappi che quel debito non si diluisce nel concorso e non si “perde” nel passaggio alla procedura successiva: va messo a bilancio come costo certo del percorso, insieme al diritto di segreteria dovuto per l’istanza.
In questa materia è decisivo affidarsi a un professionista che conosca il percorso dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, e coordina uno staff di avvocati e commercialisti che affronta insieme il profilo concorsuale e quello contabile della quantificazione.
Terza questione aperta: quando scatta il raddoppio, e cosa resta fuori dal compenso
La questione. L’esperto sostiene di aver diritto all’aumento del 100% perché il suo lavoro ha portato a un accordo; l’imprenditore replica che il percorso si è chiuso senza risanamento. Chi ha ragione? E l’attività svolta dopo la composizione negoziata — il parere per il concordato semplificato, per esempio — va pagata a parte?
Cosa hanno deciso i giudici. Sul raddoppio la norma è più precisa di quanto si creda: il comma 6 non premia genericamente il “successo”, ma la conclusione del contratto idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, della convenzione di moratoria o degli accordi di ristrutturazione richiamati dall’art. 23, comma 2, lettera b). Il correttivo ter ha esteso il beneficio anche al caso in cui questi esiti si realizzino dopo la relazione finale, purché grazie all’opera dell’esperto: una precisazione utile, perché nella prassi l’accordo si perfeziona spesso a incarico formalmente concluso. La Relazione illustrativa al correttivo ha peraltro chiarito che la composizione negoziata non va letta come strumento che ha esito positivo solo se sfocia in una determinata soluzione, essendo stato valorizzato il principio di alternatività tra i percorsi dell’art. 23.
Restano fuori dal raddoppio gli sbocchi puramente liquidatori. Il Tribunale di Bolzano, con decisione del novembre 2025, ha dichiarato inammissibile una proposta che non prevedeva il risanamento dell’impresa e aveva natura meramente liquidatoria: il segnale è coerente con la funzione incentivante della norma, perché se l’epilogo è la cessazione dell’attività non si è realizzato nessuno degli esiti tipizzati dall’art. 23 ai quali il comma 6 àncora l’aumento.
Sul secondo profilo — l’attività ulteriore — il già citato provvedimento del Tribunale di Firenze del 2024 è la decisione più chiara: il parere reso ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, non trova nell’art. 25-ter né una previsione di compenso né criteri di calcolo, e la competenza a liquidare resta comunque della commissione. L’esperto, in quel caso, aveva concordato il compenso con l’imprenditore subito dopo l’archiviazione, senza poter prevedere la successiva domanda di concordato semplificato, e si era trovato a svolgere analisi nuove e complesse senza copertura.
Se c’è contrasto. Il contrasto vero riguarda il metodo di calcolo delle percentuali del comma 1: se cioè l’aliquota dello scaglione più alto si applichi all’intero attivo oppure se il compenso vada costruito sommando le quote di ciascuno scaglione, come avviene per le tabelle dei compensi degli organi delle procedure concorsuali. La lettura per scaglioni progressivi è quella prevalente nella prassi, perché evita salti irragionevoli in corrispondenza delle soglie ed è coerente con la struttura tabellare della norma. L’assunzione prudenziale, in assenza di un arresto di legittimità sul punto, è di calcolare per scaglioni progressivi e di esplicitare il metodo nella relazione finale o nell’accordo, così che la commissione possa verificarlo e l’imprenditore non scopra il criterio solo quando riceve la richiesta di pagamento.
Cosa significa per te. Se hai in corso trattative che possono chiudersi con un accordo dopo la relazione finale, il raddoppio non è perduto: è espressamente previsto, ma va documentato il nesso tra l’opera dell’esperto e l’esito raggiunto. E se ti viene chiesto un compenso per attività estranee al perimetro dell’art. 25-ter — pareri, supplementi di istruttoria, assistenza in procedure successive — hai un argomento serio per contestare la voce, o quantomeno per pretendere che la quantificazione passi dalla commissione e non da una richiesta diretta.
Un profilo che la giurisprudenza sta ancora costruendo: gruppi di imprese, imprese minori e perimetro delle spese
Tre situazioni ricorrenti restano ai margini del filone giurisprudenziale principale, pur incidendo pesantemente sull’importo finale. Vale la pena metterle a fuoco, perché è qui che nascono la maggior parte delle contestazioni non ancora “coperte” da un precedente.
La composizione negoziata di gruppo. Il comma 2 dell’art. 25-ter, nella versione risultante dal correttivo ter, stabilisce che quando la composizione è condotta in modo unitario ai sensi dell’art. 25 per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l’istanza ex art. 17, il compenso dell’esperto designato si determina tenendo conto della percentuale sull’ammontare dell’attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo. La formulazione, che il correttivo ha ritoccato proprio per chiarire il criterio, produce un effetto che va compreso bene: non si somma l’attivo consolidato del gruppo per applicarvi una sola aliquota, ma si procede impresa per impresa. La differenza è tutt’altro che teorica. Applicare l’aliquota degli scaglioni bassi — sensibilmente più alta in percentuale — a ciascuna società separatamente conduce a un risultato diverso, e normalmente più favorevole all’esperto, rispetto al calcolo su un attivo aggregato che ricadrebbe negli scaglioni superiori, dove le percentuali crollano. Resta fermo, sull’esito complessivo, il tetto del comma 3: quale che sia il numero delle imprese coinvolte, il compenso non può superare 400.000 euro. Sul punto la giurisprudenza edita è ancora scarsa, e proprio per questo conviene che il metodo di calcolo sia esplicitato nell’accordo o nella richiesta alla commissione, anziché emergere solo quando la somma è già stata comunicata all’imprenditore.
Le imprese sotto soglia. Per le imprese di minori dimensioni la nomina non passa dalla commissione regionale ma dal segretario generale della Camera di commercio, e l’attivo è per definizione contenuto: in moltissimi casi l’applicazione degli scaglioni condurrebbe a importi inferiori al minimo legale, con la conseguenza che il pavimento di 4.000 euro previsto dal comma 3 diventa, di fatto, la misura ordinaria del compenso. È una constatazione che l’imprenditore piccolo deve mettere in conto sin dall’inizio: il costo del percorso non scende proporzionalmente alla dimensione dell’azienda. La sola attenuazione praticabile è quella del comma 4, lettera c), cioè la riduzione del 40% quando le parti partecipanti alle trattative non superano cinque, riduzione che però non può portare l’importo sotto il minimo — salvo il caso, diverso, della chiusura precoce del comma 8, dove la soglia dei 4.000 euro non opera affatto e la forbice scende a 500-5.000 euro.
Il perimetro delle spese rimborsabili. Il comma 10 riconosce il rimborso delle spese necessarie per l’adempimento dell’incarico, a condizione che siano documentate, ma esclude espressamente gli esborsi sostenuti per remunerare i soggetti di cui l’esperto si è avvalso ai sensi dell’art. 16, comma 2 — i professionisti dotati di specifiche competenze e il revisore legale che l’esperto può affiancarsi. È una regola che sposta un rischio economico preciso sulle spalle dell’esperto: se per valutare un piano industriale complesso ha bisogno di un tecnico del settore, quel costo non torna indietro come rimborso e deve essere considerato all’interno del compenso professionale. Nella pratica questo significa che la scelta di avvalersi di collaboratori esterni va fatta con consapevolezza, e che una richiesta di rimborso costruita su quelle voci è destinata a essere contestata con successo dall’imprenditore. La distinzione, del resto, è coerente con l’impostazione emersa dal precedente fiorentino del 2024: l’art. 25-ter remunera l’attività personale dell’esperto nella composizione negoziata, non tutto ciò che gravita attorno a quel percorso.
Un’ultima annotazione riguarda il coordinamento tra le due grandezze che il comma 1 mette insieme. Gli scaglioni fotografano la dimensione dell’impresa; i quattro criteri qualitativi — opera prestata, complessità, contributo dato nella negoziazione, sollecitudine — servono a scegliere il punto della forbice. Sono criteri che presuppongono un riscontro documentale, e il riscontro sta nella relazione finale e nei verbali degli incontri. Un fascicolo povero di documentazione penalizza l’esperto che chiede il massimo dello scaglione tanto quanto penalizza l’imprenditore che vorrebbe dimostrare di aver ricevuto poco: quando manca la traccia dell’attività, la commissione tende inevitabilmente ad assestarsi su valori intermedi.
La decisione più recente: quando la continuità dell’impresa entra nel giudizio sul percorso
La pronuncia più significativa dell’ultimo anno non riguarda direttamente il compenso, ma incide sul presupposto da cui il compenso dipende: la possibilità che la composizione negoziata arrivi a un esito utile.
Il Tribunale di Ivrea, Sezione procedure concorsuali, con provvedimento del 25 maggio 2026 (Giudice Federica Lorenzatti), si è occupato di un’impresa che lavorava prevalentemente con committenti pubblici e che, avviata la composizione negoziata, aveva visto scadere il proprio DURC senza ottenerne il rinnovo. Senza Documento unico di regolarità contributiva e senza Documento unico di regolarità fiscale, quell’impresa era di fatto esclusa dai pagamenti e dalle gare: la continuità aziendale si sarebbe interrotta prima ancora che le trattative potessero produrre qualcosa.
Il tribunale ha ammesso, nell’ambito dell’art. 19 CCII, una misura cautelare atipica di natura meramente accertativa: il giudice può verificare in via interinale la sussistenza dei presupposti per il rilascio del DURC e del DURF, senza però sostituirsi a INPS e Agenzia delle Entrate con un ordine diretto di rilascio. La condizione è la ricorrenza congiunta di fumus boni iuris — che richiede, ai sensi dell’art. 12, comma 1, CCII, che l’impresa si trovi in condizioni di squilibrio tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, con concrete prospettive di risanamento — e di periculum in mora, inteso come pericolo che la mancata concessione comprometta l’esito delle trattative.
Cosa cambia rispetto a prima. Fino a quel momento la giurisprudenza si era mossa in ordine sparso tra chi negava qualunque intervento sul rilascio dei documenti di regolarità, ritenendolo estraneo al perimetro delle misure cautelari, e chi si spingeva verso ordini diretti agli enti. Ivrea individua una via intermedia e sostenibile: il giudice accerta, gli enti provvedono. La linea si inserisce in un movimento più ampio della giurisprudenza di merito del 2026, che ha riconosciuto alle misure cautelari nella crisi una funzione autonoma rispetto alle protettive — così il Tribunale di Nola con il provvedimento del 25 marzo 2026 — e che continua a interrogarsi sui rapporti tra protezione del patrimonio ed esecuzioni esattoriali, con decisioni del Tribunale di Napoli del 20 luglio 2026 e del Tribunale di Vicenza del 22 luglio 2026.
L’effetto sul compenso è indiretto ma concreto. Un’impresa che resta operativa ha più probabilità di chiudere un contratto o un accordo di ristrutturazione, cioè proprio gli esiti che attivano il raddoppio del comma 6; e ha più probabilità di generare la liquidità con cui pagare l’esperto senza trasformare quel credito in una posta prededucibile da far valere in liquidazione giudiziale. È la ragione per cui, nella pratica, la difesa della continuità e la gestione del costo del percorso non sono due problemi separati.
Sullo sfondo, nello stesso 2026, è cambiato anche il contesto operativo: il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato il 1° giugno 2026, ha aggiornato il documento guida sulla composizione negoziata intervenendo su test pratico, check list, protocollo di conduzione e formazione degli esperti, mentre il CNDCEC ha avviato a gennaio 2026 la consultazione sui principi di comportamento dell’esperto e ha chiarito, con il Pronto Ordini n. 52/2026 del 2 luglio 2026, i requisiti per l’iscrizione negli elenchi.
I principi alla prova dei numeri: tre esercizi di calcolo
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sui criteri di legge e sugli orientamenti sopra richiamati. Non descrivono casi reali e non costituiscono una previsione dell’esito di una specifica vicenda.
Ipotesi 1 — Piccola impresa, poche parti, accordo raggiunto. Attivo medio degli ultimi tre bilanci: 783.000 euro. Calcolo per scaglioni progressivi: sui primi 100.000 euro, aliquota 4-6% → da 4.000 a 6.000 euro; sui successivi 400.000 euro, aliquota 1-1,5% → da 4.000 a 6.000 euro; sui residui 283.000 euro, aliquota 0,50-0,80% → da 1.415 a 2.264 euro. Totale grezzo: tra 9.415 e 14.264 euro. Considerata la complessità media e la buona sollecitudine delle trattative, la commissione si colloca a metà forbice: 11.800 euro. Alle trattative hanno partecipato quattro creditori, dunque non più di cinque: si applica la riduzione del 40% prevista dal comma 4, lettera c) → 7.080 euro, importo comunque superiore al minimo di 4.000. Se al termine viene concluso con due fornitori il contratto idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, scatta il raddoppio del comma 6 → 14.160 euro, oltre al rimborso delle spese documentate.
Ipotesi 2 — Media impresa, molti creditori, cessione dell’azienda. Attivo medio: 3.240.000 euro. Per scaglioni: 100.000 × 4-6% → 4.000-6.000; 400.000 × 1-1,5% → 4.000-6.000; 500.000 × 0,50-0,80% → 2.500-4.000; 1.500.000 × 0,25-0,43% → 3.750-6.450; 740.000 × 0,05-0,10% → 370-740. Totale grezzo: tra 14.620 e 23.190 euro; valorizzazione intermedia: 18.900 euro. Alle trattative hanno partecipato ventotto tra creditori e parti interessate (i quattordici dipendenti e le rappresentanze sindacali non si contano, per effetto del comma 5): aumento del 25%. L’acquirente del complesso aziendale è stato individuato dall’esperto: ulteriore 10%. L’importo del comma 1 viene così rideterminato a 18.900 × 1,35 = 25.515 euro. Se il percorso si chiude con un accordo di ristrutturazione dei debiti fra quelli richiamati dall’art. 23, comma 2, lettera b), il comma 6 porta il compenso a 51.030 euro. Vanno inoltre riconosciuti 100 euro per ciascuna delle sei ore di presenza documentate negli incontri con i sindacati: 600 euro. Restano esclusi dal rimborso gli esborsi sostenuti per remunerare il revisore di cui l’esperto si è avvalso ex art. 16, comma 2.
Ipotesi 3 — Chiusura precoce e questione dell’accordo prematuro. Impresa con attivo di 1.850.000 euro. L’esperto accetta l’incarico, esamina una documentazione voluminosa e, non ravvisando concrete prospettive di risanamento, non procede ai sensi dell’art. 17, comma 5, terzo periodo. Non si applicano gli scaglioni né il minimo di 4.000 euro: opera la deroga del comma 8, con liquidazione tra 500 e 5.000 euro; tenuto conto delle dimensioni e della complessità delle carte esaminate, la commissione liquida 2.800 euro, oltre a 140 euro di spese documentate. Variante: la convocazione delle parti era avvenuta il 12 marzo e imprenditore ed esperto avevano sottoscritto un accordo sul compenso il 20 maggio, con trattative ancora in corso. Poiché i centoventi giorni dalla convocazione scadevano il 10 luglio, quell’accordo è nullo ai sensi del comma 11 e l’imprenditore può eccepirne l’invalidità. Ulteriore variante: se le trattative fossero proseguite e, decorsi sessanta giorni dall’accettazione, l’esperto avesse chiesto un acconto a fronte di un presumibile compenso finale di 18.000 euro, l’anticipo non avrebbe potuto superare 6.000 euro.
La giurisprudenza in tabella
Il quadro complessivo delle decisioni richiamate in questa guida, con l’indicazione della questione affrontata e della ricaduta pratica sul tema del compenso. Le pronunce sono ordinate per data e comprendono sia gli arresti di legittimità che forniscono le coordinate sistematiche, sia le decisioni di merito che hanno affrontato i profili applicativi.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in sintesi | Rilevanza per il compenso |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2020, n. 9026 | Natura del piano attestato di risanamento | Gli strumenti privi di controllo giudiziale necessario non sono procedure concorsuali | Fonda la lettura restrittiva delle prededuzioni nei percorsi stragiudiziali |
| Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093 | Perimetro delle procedure concorsuali e degli strumenti di allerta | Gli strumenti di emersione anticipata restano fuori dal concorso in senso stretto | Spiega perché la prededuzione dell’esperto ha bisogno di una norma espressa |
| Trib. Pescara, 9 maggio 2022 | Natura della composizione negoziata | Percorso volontario a iniziativa dell’imprenditore | Il compenso nasce da un rapporto non giudiziale |
| Trib. Firenze, 6 giugno 2022 | Ruolo dell’esperto | Terzo che agevola le trattative senza gestire l’impresa | Delimita l’attività remunerata dall’art. 25-ter |
| Trib. Milano, 16 settembre 2022 | Qualificazione dell’istituto | La composizione negoziata non è procedura concorsuale | Premessa dell’esclusione delle prededuzioni non tipizzate |
| Trib. Savona, 9 febbraio 2023 | Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili | Ammissibilità e durata della misura autorizzatoria | La nuova finanza autorizzata può coprire i costi del percorso |
| Trib. Savona, 5 dicembre 2023 (Pres. Di Lorenzo, Est. Ferretti) | Compenso del legale del debitore | Spetta il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., non la prededuzione | Segna la differenza tra esperto e altri professionisti |
| Trib. Firenze, provv. 2024 | Compenso per il parere ex art. 25-sexies, c. 3 | L’esperto non è ausiliario del giudice; competente è la commissione | L’attività extra non si liquida in tribunale |
| Trib. Milano, 28 marzo 2024 (Pres. Macchi, Rel. Rossetti) | Crediti sorti durante il percorso negoziale | Non prededucibili nella successiva liquidazione giudiziale | Conferma l’eccezionalità della regola del comma 12 |
| C. App. Roma, 28 gennaio 2025 (Pres. Pinto, Rel. Giani) | Limiti di accesso ex art. 25-quinquies | L’istanza di liquidazione giudiziale del creditore non preclude l’accesso | Tutela la prosecuzione del percorso e quindi il suo esito |
| Trib. Vasto, 5 febbraio 2025 (Pres. Rel. Monteleone) | Crediti anteriori al decreto di apertura | Presupposti perché siano prededucibili | Criteri applicabili anche al credito dell’esperto insoddisfatto |
| Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2025, n. 19174 | Compenso del professionista nella crisi | Presupposti di ammissione al passivo e limiti dell’incarico | La collocazione del credito non è mai automatica |
| Trib. Roma, provv. 8 agosto 2025, n. 1649 | Natura dell’archiviazione ex art. 18 CCII | Atto amministrativo, non giurisdizionale | Coerente con la competenza della commissione sul compenso |
| Trib. Treviso, 14 agosto 2025 (Pres. est. Munaro) | Credito del difensore del debitore | Prededuzione esclusa in sede di opposizione allo stato passivo | Il favore di legge riguarda solo l’esperto |
| Trib. Milano, 9 ottobre 2025 (Pres. De Simone, Est. Lentini) | Prededuzione dei crediti maturati nel percorso | Nessuna prededuzione senza previsione espressa, misure protettive irrilevanti | È l’arresto più netto sul punto |
| Trib. Bolzano, novembre 2025 | Proposta puramente liquidatoria | Inammissibile se non prevede risanamento | Incide sulla ricorrenza degli esiti che raddoppiano il compenso |
| Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 (Giud. Lorenzatti) | Conferma delle misure protettive | Necessario il riscontro di fumus e periculum | Il perimetro della protezione condiziona la durata del percorso |
| Trib. Nola, provv. 25 marzo 2026 | Misure cautelari nella crisi | Funzione autonoma rispetto alle misure protettive | Amplia gli strumenti di tutela della continuità |
| Trib. Ivrea, 25 maggio 2026 (Giud. Lorenzatti) | Misure cautelari per DURC e DURF | Accertamento interinale dei presupposti, senza ordine diretto agli enti | Difende la continuità e quindi la possibilità di un esito positivo |
La sintesi operativa: i principi da portare a casa
- Il compenso non si “concorda e basta”: si concorda entro i criteri dell’art. 25-ter, e solo dopo centoventi giorni dalla convocazione, salvo che le trattative si siano già concluse. Prima di quel termine l’accordo è nullo.
- La base di calcolo non è l’attivo che ti aspetti di realizzare, ma la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci (o la situazione patrimoniale depositata, o i bilanci esistenti se l’attività è più recente).
- Il metodo per scaglioni progressivi va dichiarato, perché sulla scelta del criterio si gioca una differenza di migliaia di euro e la trasparenza previene il contenzioso.
- Gli aumenti e le riduzioni del comma 4 si applicano all’importo base, e il numero delle parti va contato escludendo lavoratori e sindacati, ai quali corrisponde però il compenso orario di 100 euro per le presenze verbalizzate.
- Il raddoppio del comma 6 premia esiti tipizzati, non il “buon andamento” generico: contratto biennale di continuità, convenzione di moratoria, accordi richiamati dall’art. 23, comma 2, lettera b), anche se conclusi dopo la relazione finale.
- Il minimo di 4.000 euro non opera nelle chiusure precoci del comma 8, dove la forbice è 500-5.000 euro.
- La prededuzione del compenso esiste perché la prevede il comma 12, e permane nelle procedure successive; per gli altri professionisti dell’imprenditore, di regola, non c’è.
- Prededuzione non significa incasso garantito: se l’attivo realizzato è molto inferiore a quello contabile, il credito può risultare capiente solo in parte.
- In mancanza di accordo decide la commissione dell’art. 13, comma 6, e il suo provvedimento apre la via monitoria: il terreno del contenzioso è quindi l’opposizione a decreto ingiuntivo, con i relativi costi di giustizia previsti dalla legge.
- L’attività estranea al perimetro dell’art. 25-ter — a partire dal parere per il concordato semplificato — non si liquida in tribunale, perché l’esperto non è ausiliario del giudice.
Quindi, in pratica?
Chi paga l’esperto, e può il costo ricadere sui creditori? Paga l’imprenditore: lo dice espressamente il comma 11 dell’art. 25-ter. I creditori non contribuiscono al compenso; ne subiscono l’effetto solo in via indiretta, se l’impresa entra in una procedura concorsuale e il credito viene soddisfatto in prededuzione ai sensi del comma 12 e dell’art. 6 CCII.
Se non riesco a pagare durante le trattative, che succede? L’obbligazione resta e matura. In presenza di nuova finanza autorizzata dal tribunale una parte delle risorse può essere destinata ai costi del percorso — il Tribunale di Savona, con il provvedimento del 9 febbraio 2023, si era occupato proprio dell’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nella composizione negoziata. In assenza di liquidità, il credito dell’esperto seguirà la sorte prededuttiva descritta sopra.
Posso contestare la liquidazione fatta dalla commissione? Sì, ma non impugnandola come si impugna una sentenza: il provvedimento ha natura amministrativa e serve a procurare all’esperto un titolo monitorio. La contestazione si fa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, dove il giudice può accertare vizi formali o di merito, revocare il decreto e condannare all’importo ritenuto corretto. La natura non giurisdizionale degli atti camerali della composizione negoziata è stata affermata anche dal Tribunale di Roma con il provvedimento dell’8 agosto 2025, n. 1649, a proposito dell’archiviazione.
Il mio commercialista che mi ha assistito nella composizione negoziata è prededucibile come l’esperto? Di regola no. È la conclusione, tra le altre, del Tribunale di Milano nelle decisioni del 28 marzo 2024 e del 9 ottobre 2025 e del Tribunale di Treviso del 14 agosto 2025: la prededuzione riguarda il compenso dell’esperto perché una norma espressa la prevede, e non si estende in via interpretativa agli altri professionisti.
Se le trattative durano meno del previsto, il compenso si riduce? Non automaticamente. La durata non è uno dei parametri del comma 4, che guarda al numero delle parti e alla cessione dell’azienda. Incide però sulla scelta all’interno della forbice percentuale del comma 1, dove rilevano l’opera effettivamente prestata e la sua complessità: un percorso breve e semplice si colloca ragionevolmente verso il minimo dello scaglione, un percorso breve ma intenso no. La sollecitudine, anzi, è espressamente valorizzata come criterio a favore dell’esperto.
L’esperto può chiedere un anticipo? Sì, dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico e nel limite di un terzo del presumibile compenso finale, tenuto conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata: lo prevede il comma 13.
Come lo Studio Monardo interviene sul compenso dell’esperto
Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al singolo fascicolo, dal lato dell’impresa che deve verificare quanto le viene chiesto o dal lato dell’esperto che deve vedersi riconosciuto quanto ha maturato. In concreto:
- Ricostruiamo la base di calcolo partendo dai bilanci degli ultimi tre esercizi o dalla situazione patrimoniale depositata con l’istanza, verificando che l’attivo utilizzato sia quello corretto ai sensi del comma 9 e non un valore diverso.
- Rifacciamo il computo per scaglioni e confrontiamo il risultato con l’importo richiesto, isolando le differenze imputabili al metodo di calcolo da quelle imputabili alla collocazione dentro la forbice percentuale.
- Verifichiamo aumenti e riduzioni del comma 4 contando le parti effettivamente partecipanti alle trattative sulla base dei verbali, ed escludendo lavoratori e rappresentanze sindacali come impone il comma 5.
- Controlliamo la data dell’accordo sul compenso rispetto ai centoventi giorni dalla convocazione ex art. 17, comma 5, ed eccepiamo la nullità prevista dal comma 11 quando il patto è prematuro.
- Esaminiamo la relazione finale per accertare se ricorrano gli esiti che attivano il raddoppio del comma 6 o l’ulteriore incremento del comma 7, e documentiamo il nesso tra l’opera dell’esperto e l’accordo raggiunto.
- Distinguiamo l’attività compresa nel perimetro dell’art. 25-ter da quella ulteriore, contestando le voci relative a pareri o supplementi che, secondo il precedente fiorentino, non trovano titolo in quella disposizione.
- Predisponiamo o contrastiamo il ricorso monitorio, curando l’opposizione al decreto ingiuntivo quando la liquidazione della commissione presenta vizi di calcolo o di motivazione.
- Redigiamo la domanda di ammissione al passivo in prededuzione per l’esperto rimasto insoddisfatto, allegando titolo, provvedimento di liquidazione e documentazione dell’attività, e la contestiamo quando la collocazione richiesta eccede il perimetro normativo.
- Impostiamo la strategia sulla continuità, perché la difesa del DURC, dei rapporti con la pubblica amministrazione e della liquidità incide direttamente sulla possibilità di chiudere il percorso con un esito utile e di pagare i costi che ha generato.
- Coordiniamo il profilo legale e quello contabile con uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, perché una controversia sul compenso è insieme una questione di diritto concorsuale e un problema di numeri.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Quest’ultima abilitazione è quella che pesa di più su questa materia: significa conoscere dall’interno i criteri con cui il compenso si forma, come si documenta l’attività nella relazione finale e come la commissione legge quei dati. E la qualità di cassazionista assicura che la stessa linea difensiva regga in ogni sede: gli orientamenti esaminati in questa guida si difendono davanti alla commissione, in opposizione a decreto ingiuntivo, in sede di verifica del passivo e, se necessario, fino in Cassazione — con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza passaggi di consegne che disperdono il lavoro fatto.
In conclusione
Il compenso dell’esperto non è una tariffa da leggere in tabella: è il risultato di una base di calcolo da ricostruire, di un metodo da dichiarare, di aumenti e riduzioni da verificare sui verbali, di un termine di centoventi giorni che decide la validità dell’accordo e di una collocazione prededuttiva che va fatta valere nel modo giusto e nel momento giusto. Sono tutti punti su cui, come si è visto, i giudici hanno già preso posizione.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio qui: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la qualifica che identifica la figura di cui si discute il compenso, ed è avvocato cassazionista, il che consente di portare la stessa impostazione difensiva dalla commissione camerale fino all’ultimo grado di giudizio; accanto a queste competenze operano la qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC, oltre al coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che affronta insieme il lato giuridico e quello contabile della quantificazione. Non promettiamo esiti: analizziamo il calcolo, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia più solida che il tuo caso consente.
📩 Non lasciare che una contestazione sul compenso si consolidi in un decreto ingiuntivo non opposto o in un’ammissione al passivo sbagliata: contattaci ora, tutti i riferimenti dello Studio si trovano in fondo a questa pagina.
