Dopo L’esdebitazione Di Diritto Bisogna Continuare A Versare Lo Stipendio Al Liquidatore?

Sei in liquidazione controllata da quasi tre anni. Ogni mese una parte del tuo stipendio va sul conto della procedura. Ora qualcuno ti ha detto che, passati tre anni, l’esdebitazione “opera di diritto”. La domanda è semplice: puoi smettere di versare la quota al liquidatore e, se sì, da quale giorno esatto? La risposta breve è questa: le quote di stipendio che maturano dopo l’esdebitazione non spettano più alla procedura, ma il passaggio va gestito con atti precisi, perché un bonifico sospeso nel momento sbagliato può costarti il beneficio.

Questo non è un articolo da leggere e poi archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, con le date segnate sul calendario. Ti diremo che cosa controllare nella sentenza di apertura, quando depositare l’istanza, che cosa chiedere al giudice delegato, quando avvisare il datore di lavoro, come recuperare le somme versate in più e come proteggere lo stipendio anche dopo. Ogni mossa ha un obiettivo, un termine, una base normativa, un piano B e un controllo finale. Se esegui le mosse nell’ordine, arrivi al giorno in cui la busta paga torna intera senza lasciare scoperture.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo passaggio? Perché la fine dei versamenti al liquidatore è il punto in cui si incontrano due mondi: la liquidazione controllata, con i suoi organi e i suoi decreti, e l’esdebitazione, con le sue condizioni e i suoi reclami. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro del liquidatore, i rapporti periodici al giudice e la segnalazione dei fatti rilevanti per l’esdebitazione. Ed essendo avvocato cassazionista, può seguire anche l’eventuale reclamo contro il decreto e il successivo giudizio, senza cambiare difensore né linea.

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La diagnosi della tua situazione

Il primo passo è capire in quale punto del percorso ti trovi. Le stesse parole, “esdebitazione di diritto”, possono indicare situazioni molto diverse: il triennio non è ancora scaduto, è scaduto ma nessuno ha depositato nulla, il decreto è già uscito ma il datore di lavoro continua a trattenere, oppure il decreto è stato negato. Rispondi a queste quattro domande con la sentenza di apertura e l’ultimo estratto del conto della procedura davanti.

Domanda 1: qual è la data esatta della sentenza di apertura?

Il termine di tre anni dell’art. 282 c.1 CCII decorre dall’apertura della liquidazione controllata. Non dal deposito del ricorso, non dalla nomina del liquidatore, non dal primo versamento. Cerca nella sentenza la data di deposito o di pubblicazione e annotala. Se hai più documenti (ricorso, decreto di fissazione dell’udienza, sentenza), il riferimento è la sentenza che dichiara aperta la procedura. Non passare oltre finché non hai scritto quella data sul calendario, con accanto la data del terzo anniversario.

Domanda 2: come è stata stabilita la quota da versare?

La sentenza di apertura (o un successivo provvedimento del giudice delegato) indica quanto del tuo stipendio resta a te per il mantenimento tuo e della famiglia, secondo l’art. 268 c.4 lett. b) CCII. Tutto ciò che supera quel limite va alla procedura. Verifica tre cose: se la quota è un importo fisso o una differenza tra stipendio e soglia; se comprende tredicesima, quattordicesima, premi e arretrati; se la paghi tu con bonifico o la trattiene direttamente il datore di lavoro su ordine del giudice. Queste informazioni determinano chi deve fare che cosa quando i versamenti cessano.

Domanda 3: ci sono fatti che possono mettere a rischio l’esdebitazione?

L’esdebitazione nella liquidazione controllata opera solo se ricorrono le condizioni dell’art. 280 CCII e quelle aggiuntive dell’art. 282 c.2: niente condanne definitive per i reati indicati, niente sovraindebitamento causato con colpa grave, malafede o frode, piena collaborazione con il liquidatore. Chiediti con onestà: hai saltato qualche versamento? Hai consegnato in ritardo le buste paga o la certificazione unica? Hai ricevuto un’eredità o un rimborso senza dirlo? Il liquidatore riferisce periodicamente al giudice e, se l’esdebitazione arriva prima della chiusura, nella sua segnalazione deve dare atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio (art. 282 c.1). Un comportamento non collaborativo diventa un argomento contro di te proprio nel momento decisivo.

Domanda 4: la procedura ha ancora beni da vendere o giudizi in corso?

Se il liquidatore deve ancora vendere la casa, l’auto o una quota ereditaria, o se ha promosso un’azione revocatoria, la procedura resterà aperta anche dopo l’esdebitazione. L’art. 282 c.2-bis CCII dice che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. Questo non significa che tu debba continuare a versare lo stipendio: significa che i beni già entrati nella massa continuano a essere liquidati. Distinguere le due cose è il cuore di tutto il piano.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è questa Parti dalla mossa
Mancano più di quattro mesi al terzo anniversario e non hai mai riletto la sentenza di apertura Mossa 1
Il triennio scade a breve, ma hai versamenti arretrati o documenti non consegnati Mossa 2
Il triennio scade entro due mesi e la tua posizione è in ordine Mossa 3
Il triennio è scaduto, l’istanza è depositata, ma nessuno ha detto al datore di lavoro di fermare le trattenute Mossa 4
Il giudice ha già dichiarato l’esdebitazione e devi far cessare trattenute, ordini di pagamento o cessione del quinto Mossa 5
Un creditore ha presentato osservazioni o reclamo contro l’esdebitazione Mossa 6
Hai continuato a versare per mesi dopo il triennio e vuoi sapere che fine fanno quelle somme Mossa 7
Sei già esdebitato e un creditore ti minaccia un nuovo pignoramento dello stipendio Mossa 8

Prima di procedere, assicurati di avere in mano quattro documenti: la sentenza di apertura, l’eventuale programma di liquidazione approvato dal giudice delegato, l’elenco dei tuoi versamenti (o le buste paga con le trattenute) e l’ultimo rapporto del liquidatore che ti è stato comunicato. Se ne manca uno, la prima cosa da fare è chiederlo al liquidatore per PEC.

Un ultimo punto di inquadramento, valido per tutte le mosse. La liquidazione controllata è la procedura del Codice della crisi che liquida il patrimonio del debitore sovraindebitato, compresa la parte di reddito che eccede il necessario per vivere, e la distribuisce ai creditori; dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, il debitore persona fisica meritevole ottiene l’esdebitazione, cioè l’inesigibilità dei debiti rimasti insoddisfatti (artt. 268, 272, 278 e 282 CCII). Da qui in avanti ci occupiamo solo del passaggio che ti interessa: la fine dei versamenti dello stipendio.

Una regola sui termini, da tenere a mente in ogni mossa. I procedimenti disciplinati dal Codice della crisi non conoscono la sospensione feriale: l’art. 9 c.1 CCII la esclude. Le osservazioni dei creditori, il reclamo contro il decreto di esdebitazione e il reclamo contro i decreti del giudice delegato corrono anche dal 1° al 31 agosto. Se il tuo triennio scade d’estate, i termini non si fermano.

Mossa 1 – Fissa la data del triennio e ricostruisci quanto hai versato

Obiettivo della mossa: sapere con certezza da quale giorno le quote di stipendio smettono di spettare alla procedura e quanto hai già versato fino a oggi, in modo che nessuno possa contestarti un ammanco nel momento in cui chiedi l’esdebitazione.

Quando va fatta

Almeno quattro mesi prima del terzo anniversario della sentenza di apertura. Se sei già oltre, falla subito: è la base di ogni mossa successiva. Non serve attendere nulla, perché si tratta di lavoro sui tuoi documenti.

Come si esegue

Il primo passo è leggere la sentenza di apertura cercando quattro informazioni: la data; il limite di reddito lasciato a te ai sensi dell’art. 268 c.4 lett. b) CCII; la durata indicata per i versamenti (alcune sentenze scrivono “per almeno tre anni”, altre “fino all’esdebitazione”, altre ancora “fino alla chiusura”); le modalità di pagamento (bonifico tuo o trattenuta del datore di lavoro).

Poi costruisci una tabella mese per mese, dal primo mese successivo all’apertura fino a oggi. Per ogni mese annota: stipendio netto della busta paga, importo che doveva andare alla procedura, importo effettivamente versato, data del bonifico o della trattenuta. Aggiungi una riga per tredicesima, quattordicesima, premi di produzione, conguagli fiscali, rimborsi del modello 730 e arretrati contrattuali, se la sentenza li include. Se la sentenza non dice nulla su queste voci, segnalo: è un punto da chiarire con il liquidatore nella mossa 2.

Infine confronta il totale con l’estratto del conto della procedura. Il liquidatore deposita rapporti riepilogativi periodici al giudice delegato: chiedigli per PEC copia del saldo e l’elenco dei versamenti ricevuti. Se i numeri coincidono, hai la prova della tua regolarità. Se non coincidono, saprai prima del triennio dove sta la differenza.

Accanto alla data dell’anniversario scrivi anche il giorno della settimana. Il triennio è un periodo che matura, non un termine processuale da rispettare: se il terzo anniversario cade di domenica, l’esdebitazione può operare da quel giorno, ma l’istanza la depositerai il primo giorno lavorativo utile. Annota entrambe le date.

La base giuridica

L’art. 282 c.1 CCII stabilisce che, nella liquidazione controllata, l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. L’art. 279 c.1 conferma la regola generale: il diritto all’esdebitazione matura decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura, se precedente.

L’art. 272 c.3 CCII, dopo il correttivo (D.Lgs. 136/2024), stabilisce che la procedura resta aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e comunque per tre anni dall’apertura, salvo chiusura anticipata se non può essere acquisito ulteriore attivo. Il nuovo c.3-bis precisa che nella liquidazione rientrano anche i beni che pervengono al debitore fino alla sua esdebitazione, al netto delle passività sostenute per acquistarli e conservarli. Lo stipendio che matura mese per mese è proprio un “bene sopravvenuto”: entra nella massa fino all’esdebitazione, non oltre.

Questo collegamento tra triennio e reddito era stato già indicato dalla giurisprudenza di merito prima del correttivo. Il Tribunale di Padova (sentenza del 20/10/2022, R.G. 14/2022) aveva stabilito che la quota di stipendio eccedente il necessario fosse acquisita alla procedura per almeno tre anni e che l’apprensione dovesse cessare alla data dell’esdebitazione, perché i redditi non ancora maturati a quel momento non possono essere acquisiti. In una sentenza di apertura più recente, il Tribunale di Ferrara (R.G. 90/2025, camera di consiglio del 28/1/2026) ha indicato il triennio come durata minima e insieme come limite massimo per l’incasso della quota di stipendio da parte del liquidatore.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la sentenza ambigua: “il debitore verserà mensilmente la somma eccedente 1.310 euro per la durata della procedura”. Se la procedura resta aperta per vendere un immobile, la formula letterale sembrerebbe imporre versamenti senza fine. Non è così, perché il c.3-bis dell’art. 272 limita i beni sopravvenuti al momento dell’esdebitazione, ma la formula ambigua va comunque neutralizzata con un provvedimento del giudice delegato (mossa 4). Non decidere da solo di sospendere i bonifici sulla base della tua interpretazione.

Secondo imprevisto: scopri un ammanco. Hai saltato due mesi nel 2024 per una spesa medica. Non nasconderlo: annotalo, preparane la documentazione e passa alla mossa 2, che serve proprio a sanare queste situazioni prima che il liquidatore le segnali.

Terzo imprevisto: non trovi la sentenza. La puoi chiedere alla cancelleria del tribunale o al liquidatore; per consumatori e professionisti i provvedimenti della procedura sono pubblicati anche nelle aree web previste dalla legge. Chiedila subito, perché senza la data non puoi calcolare nulla.

Check di completamento

  • Hai scritto la data della sentenza di apertura e la data del terzo anniversario, con il giorno della settimana.
  • Hai una tabella mese per mese dei versamenti dovuti ed effettuati, con il totale confrontato con il saldo comunicato dal liquidatore.
  • Sai se la quota la versi tu o la trattiene il datore di lavoro, e sai se tredicesima e altre voci sono comprese.

Mossa 2 – Metti in sicurezza le condizioni dell’esdebitazione

Obiettivo della mossa: arrivare al triennio senza nessun fatto che il liquidatore debba segnalare come ostativo e senza nessun argomento che un creditore possa usare nelle osservazioni per chiedere il diniego.

Quando va fatta

Tra il quarto e il secondo mese prima del triennio. È la finestra in cui puoi ancora sanare versamenti mancati, consegnare documenti e chiarire voci di reddito senza che la questione esploda dentro il procedimento di esdebitazione. Se sei già oltre il triennio, falla comunque prima di depositare l’istanza.

Come si esegue

Il primo passo è scrivere al liquidatore una PEC con tre contenuti: la tua tabella dei versamenti (mossa 1); la richiesta di confermare che non risultano ammanchi o, se risultano, di indicarne l’importo; la richiesta di sapere se ritiene che manchi qualche documento (certificazione unica, buste paga, dichiarazione dei redditi, estratti conto).

Se c’è un ammanco, sanalo con un versamento integrativo prima del triennio, documentando la causa del ritardo. Se non puoi versare tutto in un’unica soluzione, proponi per iscritto un piano di rientro e chiedi al liquidatore di sottoporlo al giudice delegato. Un ammanco sanato e spiegato pesa molto meno di un ammanco scoperto dal liquidatore.

Se hai ricevuto entrate straordinarie non comunicate (un rimborso fiscale, un premio, una piccola eredità, un risarcimento), comunicale ora. L’art. 272 c.3-bis le porta nella liquidazione fino all’esdebitazione: tacerle è il modo più rapido per trasformare un debitore meritevole in un debitore che ha “ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura” o non ha “fornito agli organi… tutte le informazioni utili”, secondo la formula dell’art. 280 c.1 lett. c).

Verifica anche il certificato del casellario giudiziale e lo stato dei carichi pendenti: l’art. 280 c.1 lett. a) esclude chi è stato condannato con sentenza definitiva per bancarotta fraudolenta o per determinati delitti, salvo riabilitazione, e prevede che, se il procedimento penale è in corso, il tribunale rinvii la decisione. L’art. 282 c.2 richiama inoltre i reati dell’art. 344 CCII. Se hai un procedimento penale aperto, devi saperlo prima: il rinvio della decisione può allungare il periodo in cui non sai se puoi smettere di versare.

Infine controlla le due esclusioni temporali e numeriche dell’art. 280 c.1 lett. d) ed e): non devi aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione, né per due volte in passato.

La base giuridica

L’art. 282 c.2 CCII dice che l’esdebitazione opera se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se il debitore non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati dell’art. 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L’art. 280 elenca cinque condizioni (lettere da a a e), tutte soggettive: non esiste un requisito di percentuale minima pagata ai creditori.

La Cassazione lo ha confermato: con l’ordinanza Sez. I n. 28505 del 6/11/2024 (nota da massima) ha affermato, in un caso regolato dalla legge fallimentare, che la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che il Codice della crisi ha eliminato il requisito oggettivo. Per te significa una cosa concreta: non conta quanto hai pagato in tre anni, conta come ti sei comportato.

La valutazione della condotta è spostata proprio al momento dell’esdebitazione. La Cassazione, con l’ordinanza Sez. I n. 22074 del 31/7/2025 (nota da massima), ha chiarito che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, perché negligenza e imprudenza del debitore contano nella successiva fase di esdebitazione. Nello stesso senso l’ordinanza Sez. I n. 11603 del 28/4/2026 (nota da una sintesi pubblicata su diritto.it): per aprire la procedura non serve la meritevolezza, ma la condotta del debitore viene valutata in sede di esdebitazione. In altre parole: l’ingresso nella procedura era libero; l’uscita con la liberazione dai debiti no.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più serio è un debito fiscale molto alto accumulato con omessi versamenti sistematici. Un decreto del Tribunale di Treviso del 31/3/2026 (noto da una sintesi pubblicata su Unijuris, senza numero) ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, e ha negato l’esdebitazione per mancanza di meritevolezza. Se la tua situazione somiglia, non puoi cambiare il passato, ma puoi preparare una memoria che spieghi le cause (crisi del settore, malattia, separazione) con documenti. Qui serve il legale.

Altro imprevisto: il liquidatore ti risponde che “valuterà nella relazione”. Non accontentarti: chiedi per iscritto se ritiene che ci siano fatti ostativi. Se la risposta è evasiva, la tua istanza (mossa 3) dovrà contenere una ricostruzione completa e documentata della tua collaborazione, così che il giudice abbia davanti entrambe le versioni.

Ultimo imprevisto: un creditore ti ha già scritto che si opporrà. Prepara fin da ora il fascicolo per la mossa 6: prove dei versamenti, corrispondenza con il liquidatore, documenti sulle cause dell’indebitamento.

Check di completamento

  • Il liquidatore ti ha confermato per iscritto l’assenza di ammanchi, oppure hai sanato o proposto un rientro documentato.
  • Hai comunicato tutte le entrate straordinarie ricevute dall’apertura.
  • Hai verificato casellario e carichi pendenti e sai se esistono procedimenti penali che possono portare al rinvio della decisione.

Mossa 3 – Deposita l’istanza di esdebitazione nel momento giusto

Obiettivo della mossa: far partire il procedimento di esdebitazione appena matura il triennio, in modo che il decreto arrivi il prima possibile e il periodo di incertezza sui versamenti sia il più breve possibile.

Quando va fatta

L’istanza va preparata nei due mesi che precedono il terzo anniversario e depositata appena il triennio è maturato: il primo giorno lavorativo utile dopo l’anniversario. Il testo dell’art. 282 c.1 parla di esdebitazione che opera “decorsi tre anni” dall’apertura: depositare prima è inutile e rischia di produrre una pronuncia di inammissibilità o un rinvio. Depositare molto dopo significa continuare a versare per mesi senza sapere se quelle somme ti verranno restituite (mossa 7).

Come si esegue

L’istanza è un ricorso al tribunale che ha aperto la liquidazione, nel fascicolo della procedura. Deve contenere: gli estremi della sentenza di apertura e la data in cui il triennio è maturato; la dichiarazione che ricorrono le condizioni dell’art. 280 e dell’art. 282 c.2; la ricostruzione della tua condotta durante la procedura (versamenti regolari, documenti consegnati, collaborazione con il liquidatore); la richiesta di dichiarare l’esdebitazione; e, se vuoi chiudere subito anche il problema dei versamenti, la richiesta che il tribunale (o il giudice delegato, a seconda dell’organizzazione dell’ufficio) dia atto della cessazione dell’acquisizione delle quote di stipendio dalla data del triennio (questo punto è sviluppato nella mossa 4).

Allega: sentenza di apertura; tabella dei versamenti con le ricevute; conferma del liquidatore sull’assenza di ammanchi (mossa 2); certificazione unica e buste paga dell’ultimo anno; certificato del casellario e dei carichi pendenti; eventuale documentazione sulle cause dell’indebitamento, se già oggetto di discussione.

L’istanza non va solo depositata: va comunicata ai creditori ammessi al passivo. Secondo l’art. 282 c.1, a questa comunicazione provvede il liquidatore, e i creditori hanno quindici giorni per presentare osservazioni. Scrivi al liquidatore lo stesso giorno del deposito, chiedendogli di eseguire la comunicazione e di trasmetterti la prova di invio. Senza quella comunicazione il termine di quindici giorni non parte e il tribunale non può decidere.

L’esdebitazione può essere dichiarata anche su segnalazione del liquidatore, senza tua istanza. Ma aspettare la segnalazione è una scelta passiva: il liquidatore ha molte procedure e i tempi possono allungarsi. Depositare tu l’istanza ti dà il controllo della data di partenza.

La base giuridica

L’art. 282 c.1 CCII prevede la dichiarazione su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale; se l’esdebitazione opera prima della chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego. Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia; per l’imprenditore è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese.

Il testo vigente supera alcune letture del periodo iniziale del Codice. Il Tribunale di Bologna (decisione del 29/9/2022, nota dalla sintesi pubblicata su Il Caso.it) riteneva che l’esdebitazione potesse essere pronunciata d’ufficio e che la procedura durasse fino al completamento della liquidazione e del riparto finale, anche oltre il triennio. Dopo il D.Lgs. 136/2024, l’art. 282 c.1 parla espressamente di istanza del debitore o segnalazione del liquidatore: non contare su una pronuncia d’ufficio, attivati tu.

Anche la Corte costituzionale ha offerto un’indicazione utile sul rapporto tra tempi della chiusura e tempi del decreto. Con la sentenza n. 74/2026, relativa all’esdebitazione nella liquidazione giudiziale (art. 281 c.1), ha dichiarato non fondata la questione “nei sensi di cui in motivazione”, chiarendo che la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione va intesa in senso logico-funzionale e non solo cronologico, e che l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. La pronuncia riguarda un’altra procedura, ma il principio di fondo vale come orientamento anche per te: ciò che conta è che la tua istanza sia tempestiva rispetto al momento in cui il diritto matura.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: il liquidatore non comunica l’istanza ai creditori per settimane. Dopo dieci giorni di silenzio, scrivi una seconda PEC e, se serve, deposita un’istanza al giudice delegato perché ordini la comunicazione. Ogni settimana persa è una settimana di versamenti in più.

Secondo imprevisto: la cancelleria ti dice che l’istanza va depositata da un difensore. La legge sull’esdebitazione nella liquidazione controllata non disciplina espressamente l’obbligo di difesa tecnica per l’istanza; le prassi dei tribunali variano. Per non perdere tempo, verifica la prassi dell’ufficio prima del triennio. Se la tua situazione presenta criticità (mossa 2), l’assistenza di un avvocato è comunque consigliabile, perché le osservazioni dei creditori e l’eventuale reclamo richiedono atti tecnici.

Terzo imprevisto: il triennio è già scaduto da mesi. Deposita l’istanza subito e passa direttamente anche alla mossa 7 per la questione delle somme versate dopo il triennio.

Check di completamento

  • L’istanza è depositata nel fascicolo della procedura, con data successiva al terzo anniversario e completa degli allegati.
  • Il liquidatore ha comunicato l’istanza ai creditori ammessi e tu hai la prova di invio, con la data da cui partono i quindici giorni.
  • Hai annotato sul calendario la scadenza delle osservazioni.

Mossa 4 – Chiedi un provvedimento espresso sulla cessazione dei versamenti

Obiettivo della mossa: ottenere un atto scritto del giudice che dica da quale data le quote di stipendio non sono più dovute alla procedura e che cosa succede alle somme versate dopo il triennio e prima del decreto. Senza questo atto, interrompere i versamenti è una scommessa.

Quando va fatta

Insieme al deposito dell’istanza di esdebitazione (mossa 3) oppure, se la sentenza di apertura è chiara e prevede già il triennio come limite, nei giorni immediatamente successivi al terzo anniversario. Non aspettare il decreto di esdebitazione: il periodo che va dal triennio al decreto può durare settimane o mesi, ed è proprio quello in cui nasce la domanda del titolo.

Come si esegue

Il primo passo è capire che cosa dice già la sentenza di apertura. Ci sono tre ipotesi.

Nella prima, la sentenza stabilisce che la quota di stipendio sia acquisita “per tre anni” o indica il triennio come limite massimo, come nella sentenza del Tribunale di Ferrara del 2026 citata nella mossa 1. In questo caso hai già un titolo: dal terzo anniversario le quote successive non sono dovute. È comunque prudente depositare una breve istanza al giudice delegato che ne prenda atto e lo comunichi al datore di lavoro, se è lui a trattenere.

Nella seconda, la sentenza dice “fino all’esdebitazione” o “fino alla chiusura”. Qui la domanda è: l’esdebitazione arriva al triennio, quando “opera”, o quando il tribunale la “dichiara” con decreto? Il testo dell’art. 282 c.1 usa entrambe le parole. Esistono due letture. Secondo la prima, l’effetto liberatorio matura per legge al triennio e il decreto si limita ad accertarlo: le quote successive non spettano alla procedura. Secondo la seconda, finché il decreto non c’è, il debitore deve continuare a versare, perché solo il decreto verifica le condizioni dell’art. 280. Non esiste, a nostra conoscenza, una pronuncia di legittimità che risolva il punto. La via prudente è chiedere al giudice delegato di disporre che le quote maturate dopo il triennio siano versate su un conto separato o accantonate dal liquidatore, senza essere distribuite ai creditori, in attesa del decreto: se l’esdebitazione è concessa, ti saranno restituite; se è negata, resteranno alla procedura.

Nella terza ipotesi, la sentenza non dice nulla sulla durata. Vale la regola dell’art. 272 c.3-bis: nella liquidazione rientrano i beni che pervengono al debitore fino alla sua esdebitazione. Anche qui serve un’istanza che chieda di fissare la data di cessazione e la sorte delle somme intermedie.

L’istanza al giudice delegato deve essere breve e precisa. Indica: la data di apertura e quella del triennio; l’importo mensile della quota; chi la versa; il deposito dell’istanza di esdebitazione (con data); la richiesta, in via principale, di dichiarare cessata l’acquisizione delle quote di stipendio maturate dopo il triennio e di ordinare al datore di lavoro di non trattenerle più; in via subordinata, di disporre l’accantonamento delle quote maturate dopo il triennio fino al decreto sull’esdebitazione, con restituzione in caso di accoglimento. Chiedi anche che il provvedimento sia comunicato al liquidatore e, se c’è un ordine di pagamento diretto, al datore di lavoro.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, lavora ogni giorno sui provvedimenti che regolano la quota di reddito nella liquidazione controllata: è da questa esperienza che nasce l’indicazione di non sospendere mai i versamenti senza un atto del giudice.

La base giuridica

Il giudice delegato approva il programma di liquidazione (art. 272 c.2 CCII) e regola, con la sentenza di apertura o con provvedimenti successivi, la quota di reddito esclusa dalla liquidazione (art. 268 c.4 lett. b). È quindi l’organo cui chiedere di stabilire quando cessa l’acquisizione dello stipendio. L’art. 272 c.3-bis fissa il limite: i beni sopravvenuti entrano nella liquidazione fino all’esdebitazione. L’art. 282 c.2-bis chiarisce che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie: la procedura può continuare per i beni già acquisiti, ma non per acquisirne di nuovi.

Il principio era stato espresso già dal Tribunale di Padova nella sentenza del 20/10/2022 (R.G. 14/2022): la dichiarazione di esdebitazione non impedisce di proseguire l’attività liquidatoria, ma la liquidazione può riguardare solo i beni già facenti parte della massa al momento dell’esdebitazione; dopo quella data il debitore non versa più le quote di reddito future. Lo stesso schema compare nella sentenza di apertura del Tribunale di Ferrara del 2026: la dichiarazione di esdebitazione non impedisce di proseguire la procedura per i beni presenti nella massa a quella data.

Contro i decreti del giudice delegato si propone reclamo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione (art. 124 CCII). Se il giudice rigetta la tua istanza sulla cessazione dei versamenti, il termine per reagire è breve e, per l’art. 9 c.1, corre anche in agosto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il giudice delegato che risponde: “si provvederà con il decreto di esdebitazione”. È una risposta legittima, ma lascia aperta la questione delle quote intermedie. In questo caso continua a versare, conserva le ricevute e chiedi che le somme versate dopo il triennio siano almeno indicate separatamente nel rendiconto del liquidatore, in modo da poterne chiedere la restituzione (mossa 7).

Secondo imprevisto: il liquidatore distribuisce in un riparto parziale anche le quote versate dopo il triennio. I progetti di riparto vanno comunicati e su di essi si possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni (art. 275 c.5 CCII). Leggi ogni progetto di riparto che ricevi e, se include somme versate dopo il triennio, presenta osservazioni nel termine.

Terzo imprevisto: non hai le risorse per pagare un avvocato e la questione è controversa. Verifica se rientri nei limiti del patrocinio a spese dello Stato (soglia di reddito di 13.659,64 euro secondo il decreto pubblicato in G.U. l’11/7/2025): la valutazione va fatta con i redditi del nucleo e la domanda va presentata secondo le regole dell’ordine degli avvocati competente.

Check di completamento

  • Hai depositato l’istanza al giudice delegato con domanda principale (cessazione) e subordinata (accantonamento).
  • Hai ricevuto il provvedimento o, almeno, sai che sarà deciso con il decreto di esdebitazione.
  • Se il giudice ha rigettato, hai valutato con un legale il reclamo entro dieci giorni.

Mossa 5 – Ferma trattenute, ordini di pagamento e cessione del quinto

Obiettivo della mossa: far sì che dalla prima busta paga utile dopo il provvedimento lo stipendio ti arrivi intero, senza trattenute a favore della procedura e senza che rivivano cessioni o pignoramenti che la liquidazione aveva bloccato.

Quando va fatta

Subito dopo aver ricevuto il provvedimento del giudice delegato (mossa 4) o il decreto di esdebitazione. Le buste paga si elaborano in genere nella seconda metà del mese: se il provvedimento arriva il giorno 18, il datore di lavoro potrebbe non fare in tempo a modificare il cedolino dello stesso mese. Comunica tutto il giorno stesso.

Come si esegue

Il primo passo è distinguere chi esegue materialmente il pagamento della quota.

Se paghi tu con bonifico, la cosa è semplice: dal mese indicato nel provvedimento non disponi più il bonifico. Conserva la copia del provvedimento insieme all’ultimo bonifico eseguito e scrivi al liquidatore una PEC in cui indichi l’ultimo mese pagato e il motivo della cessazione.

Se la quota la trattiene il datore di lavoro (o l’ente pensionistico) su ordine contenuto nella sentenza di apertura, il datore continuerà a trattenere finché non riceve un ordine contrario. Invia all’ufficio del personale, per PEC o raccomandata, copia del provvedimento del giudice e una richiesta scritta di cessare la trattenuta a favore della procedura a decorrere dalla data indicata. Chiedi che il liquidatore invii una comunicazione analoga: il datore di lavoro tende a fidarsi di più dell’organo della procedura. Chiedi infine la restituzione in busta paga delle somme trattenute dopo la data di cessazione e non ancora riversate alla procedura.

Se avevi una cessione del quinto, verifica che cosa è successo all’apertura. Una sentenza del Tribunale di Milano (n. 31/2025) ha ritenuto che la cessione del quinto non sia opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme vanno sul conto della procedura. Dopo l’esdebitazione, la società finanziaria non può riprendere le trattenute per il credito anteriore rimasto insoddisfatto: quel credito è divenuto inesigibile nei tuoi confronti (art. 278 c.1). Se l’ufficio del personale riceve dalla finanziaria la richiesta di riattivare il piano di ammortamento, deve rispondere con il decreto di esdebitazione. Verifica però se il credito della finanziaria era assistito da garanzie di terzi: i coobbligati e i fideiussori non sono liberati (art. 278 c.6).

Se avevi pignoramenti presso il datore di lavoro sospesi o resi improcedibili dall’apertura, la stessa logica vale per i creditori concorsuali: dopo l’esdebitazione il loro credito non è più esigibile. Diverso è il caso dei creditori esclusi dall’esdebitazione (mossa 8).

La base giuridica

L’art. 278 c.1 CCII definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti e inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione. L’art. 272 c.3-bis limita l’acquisizione dei beni sopravvenuti al momento dell’esdebitazione. L’art. 268 c.4 lett. b) affida al giudice la determinazione della parte di reddito esclusa dalla liquidazione: cessata l’acquisizione, il limite non ha più ragione d’essere e lo stipendio torna nella tua disponibilità piena, salvo i diritti dei creditori non toccati dall’esdebitazione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’ufficio del personale che continua a trattenere “in attesa di istruzioni del liquidatore”. Ogni mese di ritardo è un importo che dovrai recuperare. Dopo il primo cedolino sbagliato, chiedi al liquidatore di scrivere direttamente al datore; se non lo fa entro una settimana, deposita un’istanza al giudice delegato perché ordini al liquidatore di comunicare la cessazione e di restituirti le somme incassate dopo la data indicata.

Secondo imprevisto: il datore di lavoro ha cambiato sede o sei passato a un nuovo datore durante la procedura. Verifica che il nuovo datore avesse ricevuto l’ordine di trattenuta; se no, eri tu a dover versare, e la mossa 1 ti dirà se lo hai fatto. Comunica la cessazione a chi effettivamente trattiene.

Terzo imprevisto: la società finanziaria, dopo l’esdebitazione, notifica una nuova richiesta di pagamento o un precetto per il residuo della cessione. Il credito anteriore è inesigibile: la difesa passa per un’opposizione all’esecuzione fondata sul decreto di esdebitazione. Ricorda che i termini delle opposizioni esecutive non si sospendono in agosto: la sospensione feriale non si applica al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.). Qui serve il legale.

Check di completamento

  • Il primo cedolino successivo alla data di cessazione non contiene più la trattenuta a favore della procedura.
  • Il liquidatore ha preso atto per iscritto della cessazione e ti ha indicato l’ultimo mese incassato.
  • La finanziaria della cessione del quinto e gli eventuali creditori pignoranti hanno ricevuto copia del decreto di esdebitazione.

Mossa 6 – Difendi l’esdebitazione da osservazioni e reclami

Obiettivo della mossa: evitare che le osservazioni di un creditore o un reclamo trasformino la fine dei versamenti in una riapertura dei debiti.

Quando va fatta

In due finestre. La prima: i quindici giorni concessi ai creditori ammessi per le osservazioni sull’istanza, che decorrono dalla comunicazione del liquidatore (art. 282 c.1). La seconda: i trenta giorni per il reclamo contro il decreto, che decorrono dalla comunicazione del provvedimento ai creditori ammessi e al debitore (art. 282 c.3). Entrambi i termini corrono anche ad agosto (art. 9 c.1 CCII).

Come si esegue

Durante i quindici giorni, chiedi al liquidatore di informarti di ogni osservazione ricevuta. Se un creditore deposita osservazioni, leggile subito e prepara una replica scritta con documenti. Le osservazioni tipiche sono tre: “il debitore ha aggravato il proprio indebitamento con colpa grave”; “il debitore non ha comunicato entrate”; “il debitore non ha versato regolarmente”. Contro la prima servono documenti sulle cause dell’indebitamento; contro la seconda, la prova delle comunicazioni fatte (mossa 2); contro la terza, la tabella dei versamenti con le ricevute (mossa 1).

Se il decreto concede l’esdebitazione, segna la data della comunicazione e conta trenta giorni. Fino alla scadenza, un creditore può proporre reclamo nelle forme dell’art. 124. Non sospendere però per questo l’esecuzione delle mosse 5 e 7: il decreto produce i suoi effetti e il reclamo non li sospende automaticamente. Conserva un fondo prudenziale pari alle quote che hai smesso di versare, almeno fino alla scadenza dei trenta giorni o all’esito del reclamo: se il reclamo fosse accolto, quelle somme potrebbero tornare a essere dovute alla procedura.

Se il decreto nega l’esdebitazione, il termine di trenta giorni vale anche per te. Il reclamo va costruito sui punti del decreto: una motivazione che si fonda su un ammanco già sanato, su un’entrata comunicata ma non registrata o su una lettura errata della colpa grave può essere contestata con documenti. Qui serve il legale.

La base giuridica

L’art. 282 c.3 CCII stabilisce che il decreto che dichiara l’esdebitazione, o quello che accerta le preclusioni del c.2, è comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, che possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 nel termine di trenta giorni. Si tratta di un termine speciale: l’art. 124 in sé prevede dieci giorni per i reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, ma per l’esdebitazione la norma speciale fissa trenta giorni.

Sull’impugnabilità in Cassazione dei provvedimenti sull’esdebitazione esiste un contrasto. L’ordinanza Cass. Sez. I n. 30108 del 14/11/2025 (letta nel testo integrale) ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di diniego dell’esdebitazione dell’incapiente emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta. L’ordinanza Cass. Sez. I n. 13228 del 7/5/2026 è indicata dalle rassegne come in contrasto sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione. Il punto riguarda in prevalenza l’esdebitazione dell’incapiente, ma è un segnale chiaro: la partita si gioca soprattutto davanti al tribunale e in sede di reclamo, non contando su un successivo ricorso.

Anche il diritto dei creditori di partecipare al giudizio di esdebitazione è stato valorizzato dalla Corte costituzionale. Con l’ordinanza n. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, che avevano sollevato questioni sull’art. 278 c.2, osservando che i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione; le ordinanze di rimessione sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Per te questo significa che la comunicazione ai creditori non è una formalità: se manca, il decreto è più fragile.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: un creditore deposita osservazioni l’ultimo giorno e il tribunale decide il giorno dopo, senza darti modo di replicare. Se il decreto è sfavorevole e si fonda su fatti nuovi che non hai potuto contestare, il reclamo dovrà far valere anche la violazione del contraddittorio.

Secondo imprevisto: il liquidatore segnala nella sua relazione fatti negativi che non ti erano mai stati contestati. Chiedi copia della relazione appena depositata e prepara una replica documentata da depositare prima della decisione.

Terzo imprevisto: il tribunale rinvia la decisione per un procedimento penale pendente (art. 280 c.1 lett. a). In questo caso l’esdebitazione resta sospesa fino all’esito, e la questione dei versamenti va regolata con il giudice delegato (mossa 4, istanza di accantonamento). Per i profili penali il riferimento è il tuo difensore penale.

Check di completamento

  • Sono scaduti i quindici giorni per le osservazioni e hai replicato a quelle presentate.
  • Hai ricevuto il decreto e segnato la data di comunicazione con la scadenza dei trenta giorni.
  • Se il decreto è favorevole, hai un fondo prudenziale fino alla scadenza del termine di reclamo; se è sfavorevole, hai valutato il reclamo con un legale.

Mossa 7 – Recupera le somme versate dopo il triennio

Obiettivo della mossa: ottenere la restituzione delle quote di stipendio che hai versato, o che il datore di lavoro ha trattenuto, dopo la data in cui l’acquisizione alla procedura doveva cessare.

Quando va fatta

Appena il decreto di esdebitazione è stato comunicato e, se possibile, prima del successivo riparto del liquidatore. Una volta distribuite ai creditori, le somme sono molto più difficili da recuperare. Non ci sono termini specifici previsti dalla legge per questa richiesta, ma i riparti hanno i loro termini (quindici giorni per le osservazioni al progetto, art. 275 c.5), ed è entro quelli che devi agire.

Come si esegue

Il primo passo è quantificare. Prendi la tabella della mossa 1 e isola i mesi successivi alla data del triennio (o alla diversa data indicata dal giudice). Somma le quote versate o trattenute in quei mesi, comprese tredicesima e altre voci straordinarie maturate dopo quella data. Attenzione al criterio di maturazione: una tredicesima pagata a dicembre matura in parte nei mesi precedenti; se il triennio scade a novembre, la quota della tredicesima riferita ai mesi anteriori al triennio potrebbe essere considerata ancora della procedura. Presenta il calcolo in modo trasparente, indicando il criterio che hai seguito, e lascia al giudice la decisione sui casi dubbi.

Poi deposita un’istanza al giudice delegato chiedendo: che il liquidatore indichi nel rendiconto le somme incassate dopo la data di cessazione; che esse siano escluse da ogni riparto; che ti siano restituite. Se avevi ottenuto l’accantonamento (mossa 4), la richiesta è più semplice: chiedi lo svincolo a tuo favore delle somme accantonate.

Se il liquidatore ha già incluso quelle somme in un progetto di riparto, presenta osservazioni nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto (art. 275 c.5), allegando il decreto di esdebitazione e il calcolo. Il decreto del giudice delegato sul riparto è reclamabile ai sensi dell’art. 124 (art. 275 c.6): dieci giorni dalla comunicazione.

Infine, verifica il conto finale. Alla chiusura il liquidatore presenta il rendiconto: controlla che le somme versate dopo il triennio siano state restituite o comunque non distribuite.

La base giuridica

Il fondamento è sempre l’art. 272 c.3-bis CCII: i beni che pervengono al debitore entrano nella liquidazione solo fino all’esdebitazione. Ciò che matura dopo non fa parte della massa e, se è stato versato alla procedura, non spetta ai creditori. L’art. 282 c.2-bis conferma che l’esdebitazione lascia proseguire solo le operazioni liquidatorie sui beni già acquisiti.

Il Tribunale di Padova, nella sentenza del 20/10/2022 (R.G. 14/2022), ha espresso il principio con chiarezza: i redditi non ancora maturati al momento dell’esdebitazione non possono essere acquisiti. Una nota di commento pubblicata su Il Caso.it (1/10/2024), dopo il correttivo, ha osservato che la procedura può proseguire oltre i tre anni ma che, una volta ottenuta l’esdebitazione, i beni che pervengono successivamente al debitore non entrano più nella massa; la stessa nota precisa che i beni sopravvenuti comprendono anche i ratei di stipendi e pensioni.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il liquidatore che obietta: “fino al decreto le somme erano dovute”. È la seconda delle due letture descritte nella mossa 4. Se il giudice delegato aveva disposto l’accantonamento, il problema non si pone. Se non lo aveva disposto, la questione va portata davanti a lui con un’istanza motivata, spiegando che l’art. 282 c.1 fa operare l’esdebitazione “decorsi tre anni” e che il decreto accerta un effetto già maturato. Non è una tesi sicura: va presentata come tale, e il giudice potrebbe ritenere dovute le quote fino al decreto.

Secondo imprevisto: le somme sono già state distribuite. In questo caso la restituzione dai creditori è complessa e raramente conveniente per importi modesti. Valuta con il legale costi e benefici prima di intraprendere azioni.

Terzo imprevisto: il decreto è stato reclamato da un creditore. Chiedi che le somme restino accantonate fino all’esito, invece di insistere per la restituzione immediata.

Check di completamento

  • Hai un calcolo scritto delle somme versate dopo la data di cessazione, con il criterio usato per le voci straordinarie.
  • Hai depositato l’istanza di restituzione o svincolo e, se c’è un progetto di riparto, le osservazioni nel termine.
  • Il rendiconto del liquidatore indica separatamente quelle somme e la loro destinazione.

Mossa 8 – Proteggi lo stipendio dopo l’esdebitazione

Obiettivo della mossa: evitare che, finiti i versamenti al liquidatore, lo stipendio venga aggredito da creditori che l’esdebitazione non ha toccato o da nuovi debiti.

Quando va fatta

Dal giorno del decreto in poi, e in modo particolare nei primi mesi, quando i creditori ricevono la comunicazione e alcuni di loro valutano se agire.

Come si esegue

Il primo passo è fare l’elenco dei debiti che restano esigibili. Sono di quattro tipi.

Il primo tipo comprende i debiti esclusi per legge dall’art. 278 c.7 CCII: gli obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a); i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti (lett. b). Se hai arretrati di assegno per i figli o per l’ex coniuge, il creditore può agire sul tuo stipendio dopo l’esdebitazione nei limiti di pignorabilità previsti dalla legge per i crediti alimentari. Sul punto delle sanzioni accessorie, un decreto del Tribunale di Torino del 9/4/2026 (noto da una sintesi pubblicata su Eutekne, senza numero) ha ritenuto, su segnalazione del liquidatore, che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale.

Il secondo tipo comprende i crediti per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso: per loro l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (art. 278 c.2). Se un creditore non si è insinuato al passivo e i chirografari hanno ricevuto, per esempio, il 9,4%, quel creditore può pretendere da te il 9,4% del suo credito. Su questa regola è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale: dopo la restituzione degli atti con l’ord. 104/2026, le ordinanze dei Tribunali di Verona e Milano sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Fino alla decisione la regola è vigente.

Il terzo tipo riguarda i debiti dei garanti: l’art. 278 c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Se tuo padre ha firmato una fideiussione per il tuo prestito, la banca può chiedere a lui l’intero importo. È un rischio familiare da affrontare per tempo, anche valutando una procedura per il garante.

Il quarto tipo comprende i debiti nuovi, sorti dopo l’apertura della liquidazione o dopo l’esdebitazione: non sono toccati dal beneficio.

Per ciascun debito ancora esigibile, valuta se proporre un accordo stragiudiziale prima che il creditore agisca. Per i crediti esclusi dall’esdebitazione, conserva il decreto e ogni documento che ne dimostri la natura: un creditore che sostiene che il suo credito è “da fatto illecito” quando è contrattuale va contestato.

Infine, conserva per anni un fascicolo con: sentenza di apertura, decreto di esdebitazione con la prova della comunicazione, elenco dei creditori ammessi, rendiconto finale del liquidatore. Se tra cinque anni un creditore ti notifica un decreto ingiuntivo per un debito anteriore, quei documenti sono la tua difesa.

La base giuridica

Gli artt. 278 c.1, 2, 6 e 7 CCII delimitano l’effetto dell’esdebitazione. L’art. 2740 c.c. torna a operare pienamente per i debiti esclusi e per quelli nuovi: rispondi con tutti i tuoi beni presenti e futuri. Contro un decreto ingiuntivo per un debito esdebitato si propone opposizione entro quaranta giorni dalla notifica: nel giudizio civile ordinario di cognizione la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto si applica (L. 742/1969). Contro un pignoramento si propone opposizione all’esecuzione: in quel caso la sospensione feriale, di regola, non si applica.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: dopo l’esdebitazione arriva un pignoramento presso il datore di lavoro da parte di un creditore che era stato ammesso al passivo. È un’esecuzione su un credito inesigibile: serve un’opposizione all’esecuzione fondata sul decreto di esdebitazione, e serve subito.

Secondo imprevisto: il creditore sostiene che il decreto non gli è stato comunicato. Verifica nella mossa 6 la prova della comunicazione. Se manca davvero, valuta con il legale gli effetti sul suo diritto al reclamo.

Terzo imprevisto: l’ex coniuge agisce per gli arretrati di mantenimento. È un debito escluso: puoi solo negoziare tempi e importi, o verificare l’esistenza di contestazioni sul quantum.

Check di completamento

  • Hai un elenco dei debiti ancora esigibili, distinti nei quattro tipi.
  • Hai inviato il decreto di esdebitazione ai creditori che potrebbero agire per crediti inesigibili.
  • Hai un fascicolo completo da conservare con i documenti della procedura.

Il piano alla prova dei numeri

Le quattro simulazioni che seguono partono dalla stessa situazione e cambiano solo il modo e il momento in cui il debitore esegue le mosse. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Il criterio “pro rata” usato per novembre e per la tredicesima è una delle letture possibili: la decisione finale spetta al giudice delegato.

Situazione di partenza comune. Sentenza di apertura della liquidazione controllata depositata mercoledì 22/11/2023. Stipendio netto mensile 1.874,30 €. Il giudice ha escluso dalla liquidazione 1.310,00 € al mese per il mantenimento del debitore e della famiglia (art. 268 c.4 lett. b). Quota mensile alla procedura: 564,30 €, trattenuta dal datore di lavoro su ordine contenuto nella sentenza. La sentenza comprende anche l’eccedenza della tredicesima: 392,60 € ogni dicembre. Passivo ammesso: 87.640,25 €. Nessun immobile; resta da vendere un’autovettura già acquisita alla massa. Il terzo anniversario cade domenica 22/11/2026.

Versato fino al triennio: 35 quote intere da dicembre 2023 a ottobre 2026 (19.750,50 €), la quota di novembre 2026 per i primi 22 giorni (413,82 €) e tre eccedenze di tredicesima (1.177,80 €), per un totale di 21.342,12 €. Dedotte spese e compensi prededucibili della procedura, ipotizzati in 4.180,00 €, ai creditori vanno 17.162,12 €, pari a circa il 19,58% del passivo ammesso.

Simulazione 1 – Chi esegue le mosse 3 e 4 il primo giorno utile

Il debitore prepara l’istanza a settembre e la deposita lunedì 23/11/2026, insieme all’istanza al giudice delegato per la cessazione delle trattenute (in via subordinata, accantonamento). Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori mercoledì 25/11/2026: le osservazioni scadono giovedì 10/12/2026. Il giudice delegato dispone subito l’accantonamento delle quote maturate dopo il 22/11/2026. Il tribunale dichiara l’esdebitazione con decreto di venerdì 18/12/2026, comunicato lunedì 21/12/2026: il termine per il reclamo scade mercoledì 20/1/2027.

Quote maturate dopo il triennio e accantonate: 150,48 € (ultimi 8 giorni di novembre), 564,30 € (dicembre) e 41,44 € (parte dell’eccedenza della tredicesima riferita al periodo successivo al triennio, se il giudice accoglie il criterio pro rata), totale 756,22 €. Scaduto il termine di reclamo senza impugnazioni, il debitore chiede lo svincolo e lo ottiene. Dalla busta paga di gennaio 2027 lo stipendio torna intero: 1.874,30 €. L’autovettura viene venduta dal liquidatore nel 2027, come operazione liquidatoria che prosegue nonostante l’esdebitazione (art. 282 c.2-bis), senza che al debitore sia chiesto altro.

Simulazione 2 – Chi deposita l’istanza con quasi cinque mesi di ritardo

Stessa situazione, ma il debitore non sa nulla del triennio e deposita l’istanza mercoledì 14/4/2027. Il datore di lavoro continua a trattenere fino ad aprile. Quote maturate dopo il triennio: 150,48 € di novembre, cinque mensilità da dicembre ad aprile (2.821,50 €) e 41,44 € di tredicesima, totale 3.013,42 €. Nel frattempo, a marzo 2027, il liquidatore ha eseguito un riparto parziale che ha distribuito anche le quote di dicembre e gennaio.

Il debitore chiede la restituzione. Per le somme ancora sul conto della procedura (febbraio-aprile e la frazione di novembre) può ottenere l’esclusione dal riparto finale, se il giudice condivide la lettura secondo cui l’acquisizione cessa al triennio. Per le somme già distribuite (1.128,60 € di dicembre e gennaio, più l’eventuale parte di tredicesima) il recupero è molto più difficile. Il ritardo non ha compromesso l’esdebitazione, ma è costato al debitore mesi di trattenute e una parte delle somme che avrebbe potuto riavere.

Simulazione 3 – Chi sospende le trattenute da solo

Stessa situazione, ma a novembre 2026 il debitore chiede al datore di lavoro di interrompere la trattenuta “perché ormai sono passati tre anni”, senza alcun provvedimento. Il datore, in assenza di un ordine contrario, prima rifiuta e poi, dopo una lettera del debitore, sospende. Il liquidatore riceve a dicembre un versamento in meno e, nella segnalazione per l’esdebitazione, riferisce l’interruzione unilaterale. Un creditore presenta osservazioni sostenendo che il debitore ha “ostacolato lo svolgimento della procedura” (art. 280 c.1 lett. c).

Il tribunale potrebbe comunque concedere l’esdebitazione, ritenendo il comportamento giustificato dal decorso del triennio. Ma potrebbe anche chiedere chiarimenti, rinviare o, nei casi più gravi, negarla. Il debitore ha trasformato una questione tecnica, risolvibile con un’istanza, in un argomento sulla propria condotta. Il risparmio di qualche centinaio di euro rischia di mettere in gioco l’intero beneficio.

Simulazione 4 – Chi si vede negare l’esdebitazione

Stessa situazione, ma nella procedura emerge che il debitore, negli anni precedenti, aveva accumulato debiti fiscali con omessi versamenti sistematici, e il tribunale nega l’esdebitazione per colpa grave (art. 282 c.2). Il decreto è comunicato e il debitore non propone reclamo nei trenta giorni.

Conseguenza: la procedura prosegue fino alla chiusura e, senza esdebitazione, la quota di stipendio continua a essere acquisita secondo le indicazioni del giudice delegato. Alla chiusura, i creditori riacquistano le azioni individuali per la parte non soddisfatta: in questa ipotesi circa 70.478,13 €. Se il debitore avesse presentato una memoria documentata sulle cause dell’indebitamento (mossa 2) o un reclamo motivato (mossa 6), avrebbe avuto almeno la possibilità di far valutare da un altro collegio la sua posizione.

Il piano in una pagina

Se devi ricordare una sola cosa, ricorda questa: lo stipendio che maturi dopo l’esdebitazione non appartiene più alla procedura, ma la cessazione dei versamenti va ottenuta con un atto del giudice, non decisa da te. Il piano si riduce a otto passaggi.

Prima del triennio, fissi la data dell’anniversario e ricostruisci i versamenti (mossa 1), poi sistemi ogni ammanco e comunichi ogni entrata straordinaria (mossa 2). Al triennio, depositi l’istanza di esdebitazione (mossa 3) e, nello stesso giorno, chiedi al giudice delegato di dichiarare cessata l’acquisizione delle quote o, almeno, di accantonarle (mossa 4). Ottenuto il provvedimento, fermi trattenute e ordini di pagamento e blocchi le richieste della finanziaria (mossa 5). Durante il procedimento difendi l’esdebitazione da osservazioni e reclami nei termini di quindici e trenta giorni (mossa 6). Dopo il decreto recuperi ciò che hai versato in più (mossa 7) e proteggi lo stipendio dai debiti che restano (mossa 8).

Ogni termine indicato corre anche ad agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dai procedimenti disciplinati dal Codice.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se saltata
1. Data del triennio e versamenti Sapere da quando le quote non sono più dovute e provare la regolarità Almeno 4 mesi prima del terzo anniversario Istanza in ritardo, ammanchi scoperti dal liquidatore
2. Condizioni dell’esdebitazione Eliminare fatti ostativi (artt. 280 e 282 c.2) Tra il 4° e il 2° mese prima del triennio Osservazioni dei creditori fondate, diniego
3. Istanza di esdebitazione Far partire il procedimento appena matura il triennio Primo giorno lavorativo dopo l’anniversario Mesi di trattenute inutili
4. Provvedimento sulla cessazione Atto scritto su data di cessazione e quote intermedie Con l’istanza o subito dopo il triennio; reclamo 10 giorni (art. 124) Sospensione unilaterale contestabile, quote distribuite
5. Stop a trattenute e cessione Stipendio intero dal primo cedolino utile Il giorno stesso del provvedimento Trattenute che continuano, finanziaria che riprende le rate
6. Osservazioni e reclami Difendere il decreto 15 giorni per le osservazioni; 30 giorni per il reclamo (art. 282 c.3) Esdebitazione revocata o negata senza reazione
7. Recupero delle somme Restituzione delle quote post-triennio Prima del riparto; osservazioni al riparto 15 giorni (art. 275 c.5) Somme distribuite e non più recuperabili
8. Protezione dopo il decreto Gestire debiti esclusi, non concorsuali, garanti Dal decreto in poi Nuovi pignoramenti non contrastati

Stampa questa tabella e tienila nella cartella con la sentenza di apertura.

Accanto a ogni riga annota tre date concrete del tuo caso: quella in cui la mossa va iniziata, quella entro cui va completata e quella in cui hai ricevuto la prova che è stata eseguita (la ricevuta di deposito, la PEC del liquidatore, il cedolino senza trattenuta). Quando tutte e tre le colonne sono compilate per tutte le otto mosse, il passaggio dalla liquidazione all’esdebitazione è concluso e lo stipendio è di nuovo interamente tuo, con i soli limiti che derivano dai debiti rimasti fuori dal beneficio.

Gli scenari di deviazione

Anche un piano eseguito bene può incontrare imprevisti. Questi sono i tre più frequenti nel passaggio dalla liquidazione all’esdebitazione, con il piano B per ciascuno.

Scenario A – Un creditore accelera e pignora lo stipendio appena passa il triennio

Il creditore sa che la procedura dura tre anni e, il mese successivo all’anniversario, notifica un pignoramento presso il tuo datore di lavoro, sostenendo che “la liquidazione è finita”. In realtà la procedura è ancora aperta (art. 272 c.3: resta aperta fino al completamento delle operazioni) e, se l’esdebitazione è dichiarata, il suo credito anteriore è inesigibile (art. 278 c.1).

Il piano B ha tre passaggi. Primo: informa subito il liquidatore e il giudice delegato del pignoramento, perché un’azione esecutiva individuale su un credito concorsuale durante la procedura incide sulla massa. Secondo: comunica al datore di lavoro (terzo pignorato) che è pendente la liquidazione controllata e che è stata depositata l’istanza di esdebitazione, allegando i documenti. Terzo: proponi opposizione all’esecuzione appena il decreto di esdebitazione è emesso, o anche prima, facendo valere la pendenza della procedura. I termini delle opposizioni esecutive non si sospendono in agosto. Qui serve il legale, senza attese.

Variante: il creditore non era stato ammesso al passivo. In questo caso, se il decreto viene emesso, il creditore può pretendere solo la percentuale pagata ai creditori di pari grado (art. 278 c.2). Con i numeri delle simulazioni, un credito chirografario non insinuato di 6.300 € potrebbe pretendere circa 1.233,70 € (il 19,58%). Il pignoramento per l’intero va contestato per la parte eccedente. La regola, però, è sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, con la questione di nuovo pendente dopo la ripubblicazione delle ordinanze nella G.U. del 23/9/2026: tienine conto nella strategia.

Scenario B – Un termine è scaduto

Il caso più frequente è il reclamo contro il provvedimento del giudice delegato che ha rigettato la tua istanza di cessazione (mossa 4): dieci giorni dalla comunicazione (art. 124), lasciati scadere. Il piano B è depositare una nuova istanza fondata su elementi nuovi: il più forte è il decreto di esdebitazione, quando arriva. Un provvedimento sulla gestione della quota di reddito è per sua natura legato alla situazione del momento: cambiata la situazione con l’esdebitazione, la richiesta può essere riproposta. È una lettura prudente, non una regola scritta: la valutazione spetta al giudice.

Più grave è la scadenza del termine di trenta giorni per il reclamo contro un decreto che nega l’esdebitazione (art. 282 c.3). Il decreto si consolida. Le strade residue dipendono dal motivo del diniego e vanno valutate con il legale: un diniego per un procedimento penale pendente è diverso da un diniego per colpa grave. Sulla possibilità di riproporre la domanda, la Cassazione (ord. n. 30108/2025) ha ragionato su un caso specifico di decreto emesso senza contraddittorio nell’esdebitazione dell’incapiente: non estendere quel principio al tuo caso senza un’analisi puntuale.

Terzo caso: i quindici giorni per le osservazioni sul progetto di riparto (art. 275 c.5) sono scaduti e il riparto ha distribuito anche le quote versate dopo il triennio. Il piano B è il reclamo contro il decreto del giudice delegato che approva il riparto (art. 275 c.6, nelle forme dell’art. 124), se ancora nei dieci giorni; altrimenti resta solo la verifica, con il legale, di eventuali azioni di restituzione, da ponderare in base agli importi.

Scenario C – Un documento è irreperibile

Non trovi la sentenza di apertura, le buste paga di un anno o le ricevute dei bonifici. Il piano B è ricostruire da fonti esterne. La sentenza si richiede alla cancelleria della sezione che gestisce la procedura o al liquidatore. Le buste paga si richiedono all’ufficio del personale, che deve conservarle; la certificazione unica di ogni anno riporta comunque il reddito complessivo. I bonifici si ricostruiscono con gli estratti conto della banca, che puoi chiedere anche per gli anni passati. Le trattenute del datore di lavoro risultano dai cedolini e, in mancanza, dalla dichiarazione del datore stesso sui versamenti eseguiti alla procedura.

Il documento davvero insostituibile è la prova della comunicazione dell’istanza ai creditori: senza di essa il termine di quindici giorni non parte. Se il liquidatore non riesce a fornirla, chiedi che la comunicazione venga ripetuta: perdi qualche giorno, ma metti al sicuro il decreto.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 4 prima della mossa 3?

Sì, se la sentenza di apertura indica già il triennio come limite dei versamenti: in quel caso puoi chiedere al giudice delegato di prenderne atto appena matura il terzo anniversario, anche prima di depositare l’istanza di esdebitazione. Se invece la sentenza dice “fino all’esdebitazione” o non dice nulla, è meglio depositare le due istanze insieme, perché il giudice delegato vorrà sapere che il procedimento di esdebitazione è avviato.

Il giorno del terzo anniversario cade di domenica: da quando smetto di versare?

Il triennio matura il giorno dell’anniversario, che sia festivo o no: non è un termine per compiere un atto, ma un periodo che si compie. L’istanza la depositerai il primo giorno lavorativo utile. Per la quota del mese in cui cade l’anniversario, il criterio (intera, pro rata, nessuna) va indicato nell’istanza e deciso dal giudice: nelle simulazioni abbiamo usato il pro rata come ipotesi.

Se la procedura resta aperta per vendere la casa, devo continuare a versare lo stipendio?

Secondo il testo vigente, no: l’art. 272 c.3-bis limita i beni sopravvenuti al momento dell’esdebitazione, e l’art. 282 c.2-bis lascia proseguire solo le operazioni liquidatorie sui beni già acquisiti. La casa, entrata nella massa all’apertura, viene venduta; lo stipendio che maturi dopo l’esdebitazione resta a te. Serve comunque un provvedimento che lo dica, per evitare contestazioni.

Il decreto di esdebitazione è stato reclamato: riprendo i versamenti?

Non automaticamente. Il reclamo non sospende di per sé gli effetti del decreto. Prudenza vuole però che tu tenga da parte le somme che non versi più, fino all’esito del reclamo. Se il giudice delegato ha disposto un accantonamento, segui quel provvedimento.

Ho ricevuto un’eredità due mesi dopo il triennio, ma prima del decreto: va alla procedura?

Dipende da quando si considera avvenuta l’esdebitazione. Se si segue la lettura secondo cui l’effetto matura al triennio, l’eredità è successiva e resta fuori. Se si segue la lettura che guarda al decreto, rientra nella massa. È proprio il caso in cui conviene comunicare subito l’evento al liquidatore e chiedere al giudice delegato di decidere, eventualmente con accantonamento: tacere l’eredità è la scelta peggiore, perché espone a una contestazione sulla collaborazione (art. 280 c.1 lett. c).

Sono pensionato: cambia qualcosa rispetto allo stipendio?

La logica è la stessa: anche i ratei di pensione sono beni sopravvenuti che entrano nella liquidazione, nei limiti fissati dal giudice, fino all’esdebitazione (art. 272 c.3-bis e art. 268 c.4 lett. b). Cambia solo il soggetto a cui comunicare la cessazione: non l’ufficio del personale, ma l’ente che eroga la pensione. Gli enti previdenziali hanno tempi di lavorazione propri: invia la richiesta con il provvedimento del giudice appena lo ricevi e chiedi una conferma scritta della data dalla quale la trattenuta cessa. Se l’ente continua a trattenere per uno o due mesi, quelle somme rientrano nella mossa 7.

Ho redditi variabili da lavoro autonomo: come si calcola l’ultima quota?

Se sei un professionista o un lavoratore autonomo, la sentenza di apertura avrà fissato un criterio diverso dallo stipendio fisso: per esempio il versamento dell’eccedenza rispetto a una soglia mensile calcolata sugli incassi, oppure un versamento periodico con conguaglio annuale. In questo caso il punto critico è il conguaglio: gli incassi relativi a prestazioni svolte prima del triennio ma pagati dopo appartengono alla procedura o a te? Il criterio più coerente con l’art. 272 c.3-bis guarda al momento in cui il bene “perviene” al debitore, ma una prestazione eseguita prima del triennio e fatturata dopo può essere letta in modi diversi. Presenta al giudice delegato un prospetto che distingua le prestazioni per data di esecuzione, data di fattura e data di incasso, e chiedi di fissare il criterio. Fai lo stesso con i rimborsi fiscali dell’anno in cui cade il triennio: il commercialista deve indicare quale parte del rimborso si riferisce ai mesi anteriori.

Il liquidatore mi chiede di continuare a versare “per prudenza”: devo obbedire?

Il liquidatore è un organo della procedura e le sue richieste vanno prese sul serio, ma non può da solo prolungare l’acquisizione oltre quanto stabilito dalla sentenza e dalla legge. La risposta corretta non è il rifiuto, ma l’istanza al giudice delegato (mossa 4): continui a versare, chiedi che le somme siano accantonate e che il giudice decida. In questo modo eviti ogni contestazione sulla tua collaborazione e, se il giudice ti dà ragione, recuperi quanto versato.

Dopo l’esdebitazione il datore di lavoro può trattenere qualcosa?

Per la procedura, no, dalla data indicata nel provvedimento. Per altri titoli, sì: un pignoramento per arretrati di mantenimento (debito escluso dall’art. 278 c.7 lett. a), una nuova cessione del quinto sottoscritta dopo l’esdebitazione, un pignoramento per debiti nuovi. Le trattenute per crediti anteriori esdebitati vanno contestate.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Di seguito le pronunce citate nel piano, raggruppate per la mossa che sostengono. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalle fonti consultate, il principio in parole nostre e la ragione per cui conta nel tuo caso. Dove la fonte riporta solo una sintesi o una massima, lo diciamo.

A sostegno delle mosse 1, 4 e 7 (fine dell’acquisizione dello stipendio)

  1. Trib. Padova, Sez. I civ., sentenza del 20/10/2022, R.G. 14/2022 (testo letto). Il reddito da lavoro eccedente il necessario entra nella procedura per almeno tre anni; l’apprensione cessa alla data dell’esdebitazione, perché i redditi non ancora maturati in quel momento non possono essere acquisiti; la procedura può proseguire solo per i beni già presenti nella massa. Rilevanza: è la pronuncia che risponde più direttamente alla domanda del titolo, anticipando la regola poi scritta nell’art. 272 c.3-bis.

  2. Trib. Ferrara, sentenza di apertura, R.G. 90/2025, camera di consiglio del 28/1/2026 (testo letto, in parte di difficile lettura). Il triennio è indicato come durata minima della procedura e come limite massimo per l’incasso della quota di stipendio; la dichiarazione di esdebitazione non impedisce di proseguire la procedura per i beni presenti nella massa a quella data. Rilevanza: mostra come un tribunale, dopo il correttivo, scrive già nella sentenza di apertura la fine dei versamenti: è il primo documento da rileggere (mossa 1).

  3. Trib. Bologna, decisione del 29/9/2022 (nota da sintesi pubblicata su Il Caso.it). Riteneva possibile la pronuncia d’ufficio dell’esdebitazione e una durata della procedura fino al riparto finale, anche oltre il triennio. Rilevanza: è l’orientamento superato dal testo vigente dell’art. 282 c.1 (istanza o segnalazione): spiega perché oggi devi attivarti tu (mossa 3).

A sostegno della mossa 2 (condizioni dell’esdebitazione)

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (nota da massima). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; il Codice della crisi ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: conta la condotta, non quanto hai pagato.

  2. Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (nota da massima). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza: la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Rilevanza: il momento del giudizio sulla tua condotta è proprio quello in cui chiedi di smettere di versare.

  3. Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (nota da sintesi pubblicata su diritto.it). Conferma che per aprire la procedura non serve la meritevolezza, che la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità e che la condotta pesa in sede di esdebitazione. Rilevanza: rafforza l’importanza della mossa 2.

  4. Trib. Treviso, decreto del 31/3/2026 (noto da sintesi pubblicata su Unijuris, senza numero). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è stato ritenuto colpa grave, con rigetto dell’esdebitazione. Rilevanza: indica il tipo di storia debitoria che richiede una memoria difensiva preparata in anticipo.

A sostegno della mossa 3 (tempi dell’istanza e del decreto)

  1. Corte cost., sent. n. 74/2026 (decisa il 23/2/2026, depositata il 12/5/2026). In tema di esdebitazione nella liquidazione giudiziale (art. 281 c.1), la contestualità con il decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale: l’istanza depositata subito dopo può essere decisa con decreto successivo. Rilevanza: per analogia, sostiene l’importanza di un’istanza tempestiva rispetto al momento in cui il diritto matura.

A sostegno della mossa 5 (cessione del quinto e trattenute)

  1. Trib. Milano, sentenza n. 31/2025. La cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme vanno alla procedura. Rilevanza: chiarisce perché, dopo l’esdebitazione, la finanziaria non può riprendere le trattenute per il credito anteriore. È, allo stato, l’unica pronuncia letta sul punto.

A sostegno della mossa 6 (osservazioni e reclami)

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale letto). In un caso di esdebitazione dell’incapiente, il ricorso straordinario contro un decreto di diniego emesso senza contraddittorio è stato dichiarato inammissibile, perché la domanda può essere riproposta. Rilevanza: insegna a non contare sul ricorso per cassazione e a concentrare le energie sul procedimento e sul reclamo.

  2. Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026. È indicata dalle rassegne come in contrasto con la precedente sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione; le fonti ne descrivono il caso in modo non uniforme. Rilevanza: conferma che la ricorribilità è questione aperta.

  3. Corte cost., ord. n. 104/2026. Restituzione degli atti ai Tribunali di Verona e Milano sulla questione dell’art. 278 c.2, perché i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze andavano notificate anche a loro; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: la comunicazione dell’istanza ai creditori è essenziale per la solidità del decreto; la regola sui creditori non concorsuali (mossa 8) è sotto esame.

A sostegno della mossa 8 (debiti che restano)

  1. Trib. Torino, decreto del 9/4/2026 (noto da sintesi pubblicata su Eutekne, senza numero). Su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria è stata ritenuta compresa nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: aiuta a distinguere le sanzioni che restano esigibili da quelle che cadono con il debito principale.

Un’avvertenza di metodo: non risultano, nelle fonti consultate, pronunce di Cassazione che stabiliscano se le quote di stipendio maturate tra il triennio e il decreto spettino alla procedura o al debitore. Il piano tiene conto di questa incertezza con la richiesta di accantonamento (mossa 4).

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando il triennio si avvicina, lo Studio Monardo lavora sul tuo fascicolo con strumenti precisi:

  1. Rileggiamo la sentenza di apertura e il programma di liquidazione per individuare la clausola sulla durata dei versamenti e la data esatta del triennio.
  2. Ricostruiamo mese per mese i versamenti dalle buste paga, dagli estratti conto e dai rapporti del liquidatore, e li confrontiamo con il saldo della procedura.
  3. Verifichiamo le condizioni degli artt. 280 e 282 c.2 CCII e, se emergono ammanchi o entrate non comunicate, prepariamo la regolarizzazione documentata da proporre al liquidatore e al giudice delegato.
  4. Redigiamo e depositiamo l’istanza di esdebitazione il primo giorno utile dopo il triennio, con tutti gli allegati, e controlliamo che il liquidatore la comunichi ai creditori.
  5. Predisponiamo l’istanza al giudice delegato per la cessazione dell’acquisizione delle quote di stipendio e, in subordine, per il loro accantonamento.
  6. Scriviamo al datore di lavoro, all’ente pensionistico e alla società della cessione del quinto per far cessare le trattenute dalla data indicata e chiedere la restituzione di quelle eccedenti.
  7. Replichiamo alle osservazioni dei creditori entro i quindici giorni e, se serve, proponiamo o contrastiamo il reclamo nei trenta giorni dell’art. 282 c.3.
  8. Controlliamo i progetti di riparto e il rendiconto del liquidatore per escludere le somme versate dopo il triennio e chiederne lo svincolo.
  9. Mappiamo i debiti che restano esigibili (esclusi dall’art. 278 c.7, creditori non concorsuali, garanti, debiti nuovi) e impostiamo la difesa contro eventuali pignoramenti sullo stipendio.
  10. Proponiamo le opposizioni all’esecuzione contro i creditori che agiscono per crediti divenuti inesigibili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno il lavoro del liquidatore, i tempi delle segnalazioni, la struttura dei rapporti periodici e dei riparti, e quindi sapere quali atti chiedere e quando. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’istanza al tribunale fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, tredicesime, conguagli e debiti fiscali; gli avvocati traducono quei numeri in istanze, osservazioni e reclami. Non promettiamo l’esito: ci impegniamo a eseguire ogni mossa nei termini e con i documenti giusti.

Chiusura

La domanda del titolo ha una risposta chiara nel principio e delicata nell’esecuzione. Lo stipendio che maturi dopo l’esdebitazione è tuo, ma il giorno in cui smetti di versarlo lo deve fissare un atto del giudice, non la tua impazienza. Chi prepara le mosse prima del triennio, deposita l’istanza il primo giorno utile e chiede subito un provvedimento sulla cessazione esce dalla procedura con la busta paga intera e senza contestazioni. Chi aspetta, o sospende da solo, rischia mesi di trattenute inutili o, peggio, un argomento contro la propria esdebitazione. Ogni mossa eseguita nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.

Lo Studio Monardo segue questo passaggio perché nasce esattamente dalle competenze certificate dell’Avvocato: come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC conosce la liquidazione controllata dalla parte degli organi della procedura; come cassazionista può difendere il decreto di esdebitazione in ogni grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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