Studio Medico In Crisi Con Il Leasing Di Un Macchinario Diagnostico Non Pagato: Come Interviene Uno Studio Legale?

Quasi mai uno studio medico perde il proprio ecografo, la propria TAC o il proprio mammografo perché il debito era impossibile da gestire: lo perde perché nelle settimane decisive ha fatto la mossa sbagliata, o non ne ha fatta nessuna. Il leasing di un macchinario diagnostico è un contratto con regole precise, fissate dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, commi 136-140), e quando i canoni restano insoluti quelle regole si mettono in moto con una velocità che sorprende chi è abituato a ragionare sui tempi lunghi dei rimborsi, delle convenzioni e degli incassi dai pazienti. Il macchinario non è un bene qualunque: è spesso la fonte principale del fatturato, il requisito tecnologico su cui si regge l’organizzazione dello studio, la ragione per cui i medici prescrittori inviano i pazienti. Perderlo significa fermare l’attività proprio quando servirebbe incassare per uscire dalla crisi.

L’esperienza insegna che gli errori si ripetono con una regolarità quasi meccanica. Eccoli, in ordine di gravità e di frequenza:

  1. Lasciare accumulare i canoni insoluti senza sapere quando scatta il “grave inadempimento”.
  2. Ignorare la diffida o la comunicazione di risoluzione e continuare a usare il macchinario come se nulla fosse.
  3. Accettare il conteggio della società di leasing senza pretendere la vendita a valori di mercato e la deduzione del ricavato.
  4. Firmare da soli piani di rientro, riconoscimenti di debito o nuove garanzie personali.
  5. Scegliere lo strumento della crisi sbagliato, oppure arrivarci quando il contratto è già risolto.
  6. Sbagliare i termini, confondendo la sospensione feriale del processo ordinario con i termini del Codice della crisi e dell’esecuzione.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo problema? Perché il leasing insoluto di uno studio medico sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il contratto di leasing è un contratto bancario-finanziario, e il suo conteggio va verificato dallo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina a livello nazionale. Se lo studio è organizzato come società, la difesa del contratto passa dalla composizione negoziata, che l’Avvocato conosce dall’interno come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Se invece il medico esercita come professionista, lo strumento naturale è il sovraindebitamento, materia in cui l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. E se la lite arriva in giudizio, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

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Primo errore: contare male i canoni insoluti e non sapere quando il contratto diventa risolubile

L’errore

Il titolare di un centro diagnostico ha sottoscritto un leasing per un ecografo di fascia alta con canone mensile. Dopo un trimestre di incassi rallentati dai ritardi delle convenzioni, salta un canone, poi lo recupera a metà, poi ne salta un altro, poi un terzo. Ragiona così: “Sono indietro di poco, la società mi conosce, appena arrivano i pagamenti delle prestazioni sistemo”. Non tiene un conto preciso, non sa che i canoni non pagati si sommano anche se non sono consecutivi, e non ha mai letto la clausola risolutiva del contratto.

Perché è un errore

Il leasing finanziario è oggi un contratto tipico. Il comma 136 dell’art. 1 della L. 124/2017 lo definisce come il contratto con cui una banca o un intermediario finanziario iscritto nell’albo dell’art. 106 TUB si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi e lo riceve a disposizione dietro un corrispettivo, con la possibilità a scadenza di acquistarlo a un prezzo prestabilito oppure di restituirlo. Il comma 137 fissa poi la soglia del grave inadempimento dell’utilizzatore: per i leasing immobiliari occorre il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due trimestrali, anche non consecutivi, o di un importo equivalente; per gli altri leasing, quindi anche per quello di un macchinario diagnostico, bastano quattro canoni mensili non pagati, anche non consecutivi, o un importo equivalente.

Il punto che sfugge quasi sempre è che la soglia di legge è un dato oggettivo: non dipende dalla pazienza della società di leasing né dai buoni rapporti con il funzionario. Una volta superata, il concedente può risolvere il contratto e chiedere la restituzione del bene.

C’è un secondo profilo che molti trascurano: non tutto ciò che viene chiamato “leasing” è leasing finanziario. Nel settore sanitario sono molto diffusi il noleggio operativo e le formule di locazione con servizi di manutenzione inclusi, spesso proposte direttamente dal produttore o da società che non sono intermediari finanziari. Per questi contratti la disciplina dei commi 136-140 non si applica: valgono le clausole del contratto e le regole generali del codice civile sulla risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e seguenti c.c.), con conseguenze che possono essere molto diverse.

Le conseguenze

Superata la soglia, il concedente è legittimato a far valere la risoluzione. La giurisprudenza di merito più recente lo applica con rigore. Il Tribunale di Bolzano, Sez. I civile, con la sentenza n. 61 del 22 gennaio 2026, ha affermato che la soglia del comma 137 prevale sulle pattuizioni contrattuali più favorevoli al concedente, che perdono efficacia, e che la disciplina si applica quando i presupposti della risoluzione si verificano dopo la sua entrata in vigore, anche se il contratto è anteriore. Questo è un dato da ricordare in due sensi: da un lato il contratto non può prevedere la risoluzione per un solo canone non pagato, dall’altro, raggiunta la soglia, l’utilizzatore non ha più margini per sostenere che l’inadempimento sia di scarsa importanza.

La conseguenza più grave è perdere il controllo del calendario: il medico crede di avere ancora tempo, mentre il quarto canone non pagato ha già reso risolubile il contratto e la società può chiedere la riconsegna del macchinario. Da quel momento ogni trattativa si svolge da una posizione di debolezza.

Cosa fare invece

Il primo atto di difesa è contabile, non legale. Occorre ricostruire con precisione lo stato dei pagamenti: quali canoni sono stati pagati, quali parzialmente, quali no, con quale imputazione la società ha registrato gli acconti. Va riletto il contratto per individuare la clausola risolutiva espressa, le modalità di comunicazione previste e l’eventuale periodicità trimestrale dei canoni, che impone di ragionare sull'”importo equivalente”. Va poi verificata la natura giuridica del contratto: chi è il concedente, se è iscritto all’albo dell’art. 106 TUB, se esiste un’opzione di acquisto finale, se il canone comprende servizi.

La soluzione è fermarsi prima della soglia, non dopo: quando si è al secondo o al terzo canone insoluto c’è ancora spazio per una proposta di riscadenzamento o per uno strumento di protezione, al quarto quello spazio si restringe drasticamente. Se i flussi non consentono di rientrare, è proprio in questa fase che va valutato l’accesso a uno strumento della crisi, perché le protezioni previste dal Codice della crisi funzionano bene sui contratti ancora in corso e molto meno su quelli già risolti.

Il dettaglio che pochi conoscono

La soglia dei quattro canoni conta i canoni non pagati anche se non consecutivi. Chi alterna mesi pagati e mesi saltati spesso è convinto di essere “in regola a metà”; in realtà la somma degli insoluti si accumula nel tempo. Allo stesso modo, un pagamento parziale non cancella il canone insoluto: lascia un residuo che, sommato ad altri residui, può raggiungere l'”importo equivalente” previsto dalla legge. In un leasing sanitario con canoni elevati, quattro mensilità possono valere diverse decine di migliaia di euro: superarle senza accorgersene è più facile di quanto si pensi, soprattutto quando i canoni sono addebitati in automatico e alcuni addebiti vengono respinti dalla banca senza che nessuno nello studio se ne accorga subito.

Secondo errore: ignorare la diffida o la risoluzione e continuare a lavorare con il macchinario

L’errore

Arriva una PEC della società di leasing. Il titolare la apre di sfuggita tra una visita e l’altra, legge “diffida”, “risoluzione”, “riconsegna del bene”, e la mette da parte con l’idea di rispondere quando avrà più tempo. Oppure la PEC finisce in una casella che nessuno controlla davvero, perché nello studio la posta certificata è gestita dalla segreteria. Il macchinario continua a lavorare, le agende sono piene, e il problema sembra rinviato.

Perché è un errore

La clausola risolutiva espressa disciplinata dall’art. 1456 c.c. consente al contraente adempiente di risolvere il contratto semplicemente dichiarando all’altra parte che intende avvalersene. Non serve una sentenza che accerti la gravità dell’inadempimento: la risoluzione si produce con la dichiarazione. Ignorare la comunicazione non la rende inefficace, e nemmeno non leggerla.

È qui che molti compromettono la propria posizione: pensano che il silenzio blocchi la procedura, mentre il silenzio la accelera, perché la società interpreta la mancata risposta come assenza di argomenti e passa al recupero del bene.

C’è un aspetto che la giurisprudenza ha chiarito e che dovrebbe togliere ogni illusione. Nella già citata sentenza n. 61 del 22 gennaio 2026, il Tribunale di Bolzano ha ritenuto che la mancata ricezione della PEC con cui il concedente comunicava di volersi avvalere della clausola risolutiva non impedisse l’accoglimento della domanda, perché la volontà di avvalersi della clausola può essere manifestata anche in giudizio. In quel caso la risoluzione è stata dichiarata con effetto dalla notifica dell’atto introduttivo, con condanna alla restituzione immediata del bene. Il Tribunale ha richiamato un principio affermato da tempo dalla Cassazione (Cass. civ. n. 3575 del 27 ottobre 1975): quando la volontà di avvalersi della clausola è espressa in giudizio, la risoluzione opera dalla domanda e non retroagisce a un momento anteriore.

Le conseguenze

Chi ignora la risoluzione si espone a una sequenza di atti giudiziari che diventano sempre più difficili da contrastare. Il concedente può chiedere un decreto ingiuntivo per la consegna del bene (l’art. 633 c.p.c. prevede l’ingiunzione anche per la consegna di una cosa mobile determinata) oppure agire in via ordinaria o d’urgenza; ottenuto il titolo, può procedere all’esecuzione per consegna (artt. 605 e seguenti c.p.c.), con l’ufficiale giudiziario che si presenta nello studio per prelevare il macchinario.

La conseguenza più seria non è solo la perdita del bene, ma il modo in cui avviene: un prelievo coattivo improvviso, con agende già fissate, pazienti da ricollocare e nessun piano per garantire la continuità delle prestazioni. A questo si aggiungono le spese di recupero, di trasporto e di conservazione del macchinario, che la legge consente al concedente di detrarre da quanto eventualmente dovuto all’utilizzatore dopo la vendita del bene (comma 138 dell’art. 1 L. 124/2017). Più il recupero è conflittuale, più queste voci crescono e più si riduce l’eventuale differenza a favore dello studio.

Nel settore sanitario c’è poi un effetto ulteriore. Un macchinario diagnostico rimosso all’improvviso può incidere sull’organizzazione autorizzata dello studio, sui requisiti tecnologici dichiarati o sui rapporti con il Servizio sanitario nazionale, se lo studio opera in convenzione o in accreditamento. Sono aspetti regolati da normative regionali che vanno verificati con il consulente sanitario, ma che rendono ancora più pericoloso lasciare che la situazione precipiti.

Cosa fare invece

Ogni comunicazione della società di leasing va letta subito, conservata con la relativa ricevuta e trasmessa al legale. La risposta corretta è una replica scritta e motivata, entro tempi brevi, che contesti ciò che è contestabile (conteggio, soglia, imputazione dei pagamenti, validità della clausola) e apra un canale di trattativa documentato. Se la risoluzione è fondata, la replica serve comunque a governare le modalità della riconsegna, a pretendere un verbale sullo stato del bene e a mettere il concedente di fronte agli obblighi di vendita a valori di mercato che la legge gli impone.

Se invece lo studio vuole conservare il macchinario, la replica deve accompagnarsi a una strategia: una proposta concreta di regolarizzazione, oppure, se i numeri non lo consentono, la valutazione immediata di uno strumento della crisi che possa bloccare le iniziative del concedente.

Il dettaglio che pochi conoscono

La data della risoluzione non è un dettaglio formale: determina quale disciplina si applica e quali strumenti restano disponibili. Come si vedrà nel quinto errore, molte protezioni del Codice della crisi riguardano i contratti ancora pendenti. Una risoluzione già perfezionata, anche solo perché la PEC è stata ricevuta e ignorata, sposta il contratto dalla categoria dei “contratti in corso” a quella dei rapporti chiusi, con un credito restitutorio del concedente. Chi risponde subito, invece, ha almeno la possibilità di discutere se la risoluzione si sia davvero prodotta e quando.

Terzo errore: accettare il conto della società di leasing senza pretendere la vendita e la deduzione del ricavato

L’errore

Dopo la risoluzione, il macchinario viene ritirato. Qualche settimana più tardi arriva un estratto conto: canoni scaduti, canoni futuri fino alla fine del contratto, interessi, penali, spese. Il totale è enorme, quasi quanto il valore originario del bene. Il titolare, sfiduciato, pensa che ormai sia andata così e che non resti che trattare una dilazione su quella cifra. Nessuno chiede che fine abbia fatto l’ecografo, a chi sia stato venduto e a quale prezzo.

Perché è un errore

Il comma 138 dell’art. 1 della L. 124/2017 regola in modo puntuale gli effetti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore. Il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ma è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato, dopo aver dedotto i canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, i canoni a scadere solo in linea capitale, il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto e le spese anticipate per il recupero, la stima e la conservazione del bene. Il comma 139 stabilisce i criteri con cui la vendita o la ricollocazione deve avvenire, ancorati ai valori di mercato.

Il punto che sfugge quasi sempre è che il concedente non può tenere il bene e pretendere anche l’intero valore del contratto: il ricavato della vendita va messo a confronto con il credito, e se supera il dovuto la differenza spetta allo studio. I canoni futuri, poi, entrano nel conto solo per la quota capitale, non per gli interessi che vi sono incorporati.

Le conseguenze

Chi non contesta l’estratto conto rischia di pagare, o di vedersi chiedere in giudizio, una somma che la legge non consente. La Cassazione ha confermato questa impostazione anche nel contesto concorsuale. Con la sentenza n. 25701 del 19 settembre 2025, in un caso in cui il concedente aveva recuperato e venduto il bene a un prezzo superiore al debito residuo ma aveva comunque insinuato al passivo l’intero importo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il principio riaffermato è che il credito del concedente, in caso di risoluzione o scioglimento, va determinato tenendo conto del ricavato della vendita o della ricollocazione del bene.

Per i contratti più datati il quadro è più articolato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, hanno escluso che i commi 136-140 abbiano efficacia retroattiva: per i rapporti in corso al 29 agosto 2017 la nuova disciplina si applica se a quella data non si erano ancora verificati i presupposti della risoluzione; se invece la risoluzione era già stata attivata, resta in vigore la distinzione tradizionale tra leasing di godimento (art. 1458 c.c.) e leasing traslativo (art. 1526 c.c.). In questa scia, il Tribunale di Bologna, Sez. IV, con la sentenza n. 570 del 19 febbraio 2024, ha applicato gli artt. 1458 e 1526 c.c. a un contratto e a un inadempimento anteriori alla legge, riconoscendo al concedente la penale contrattuale al netto di quanto eventualmente ricavato dalla vendita.

La conseguenza più pesante è pagare due volte: perdere il macchinario e pagare comunque come se lo si fosse tenuto fino alla fine del contratto.

Cosa fare invece

Dopo la riconsegna, lo studio deve pretendere per iscritto informazioni puntuali: data e modalità della vendita o della ricollocazione, identità dell’acquirente quando rilevante, prezzo ottenuto, criteri di stima, documentazione delle spese di recupero e conservazione. La soluzione è trasformare l’estratto conto in un conteggio di legge: canoni scaduti, più quota capitale dei canoni futuri, più prezzo di riscatto, più spese documentate, meno ricavato della vendita a valori di mercato. Ogni voce che non rientra in questo schema, come gli interessi sui canoni a scadere o penali aggiuntive non coerenti con la disciplina, va contestata.

Se il concedente tarda a vendere o vende a un prezzo palesemente basso, va contestato il rispetto dei criteri del comma 139. In un mercato come quello delle apparecchiature diagnostiche usate, esistono operatori specializzati e quotazioni ricostruibili: una stima di parte può mostrare che il valore di mercato era superiore a quello indicato.

Il dettaglio che pochi conoscono

La deduzione del ricavato opera anche fuori dalla causa ordinaria. La stessa logica si ritrova nel Codice della crisi: l’art. 97, comma 12, CCII, per il concordato preventivo, prevede che in caso di scioglimento del leasing il concedente riprenda il bene e versi al debitore il ricavato della vendita o di altra collocazione a valori di mercato, detratti canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere in linea capitale, prezzo dell’opzione e spese; se il ricavato è inferiore, la differenza diventa un credito anteriore al concordato. E l’art. 177 CCII regola lo scioglimento del leasing nella liquidazione giudiziale. Nella liquidazione, la Cassazione (sentenze n. 21213/2017 e n. 3200/2019) ha anche escluso che i canoni scaduti prima della sentenza possano essere soddisfatti trattenendoli sul ricavato, per mancanza di reciprocità, e la prima ha negato che si possano insinuare interessi sui canoni futuri. Sono principi nati nel fallimento, ma che indicano con chiarezza quanto il ricavato del bene sia il centro del conteggio.

Quarto errore: firmare da soli piani di rientro, riconoscimenti di debito o nuove garanzie personali

L’errore

La società di leasing propone un accordo: lo studio potrà tenere il macchinario se firma subito un piano di rientro sugli arretrati. Nel testo, il titolare riconosce di dovere una somma precisa, rinuncia “a ogni contestazione sul conteggio” e, come condizione, il medico rilascia personalmente una nuova fideiussione, magari estesa anche al coniuge. Sembra un salvataggio; il titolare firma in giornata.

Perché è un errore

Un piano di rientro non è solo una dilazione. Il riconoscimento di debito, ai sensi dell’art. 1988 c.c., dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale: sarà il debitore a dover dimostrare che quella somma non era dovuta. Il riconoscimento interrompe anche la prescrizione (art. 2944 c.c.). Le clausole di rinuncia alle contestazioni, poi, cercano di chiudere in anticipo proprio le difese che, come si è visto nel terzo errore, sono spesso le più efficaci: la verifica della soglia, del conteggio e della deduzione del ricavato.

Quanto alle garanzie personali, una fideiussione rilasciata dal medico trasforma un debito dello studio, magari di una società a responsabilità limitata, in un debito che grava sul patrimonio personale e familiare.

Le conseguenze

L’effetto più grave è che il medico si ritrova esposto personalmente anche se lo studio riuscirà a risolvere la propria crisi. Il Codice della crisi lo dice in modo esplicito in più punti. Nel concordato minore restano salvi i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 79, comma 5, CCII). Nell’esdebitazione, restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6, CCII). In altre parole, lo strumento della crisi può alleggerire il debito dello studio, ma la garanzia personale firmata in un momento di panico continua a vivere.

Un piano di rientro firmato senza verifica, inoltre, rischia di fissare su un importo errato tutte le successive discussioni: se il piano salta, il concedente avrà in mano un riconoscimento di debito da usare per ottenere rapidamente un titolo.

Cosa fare invece

Ogni proposta del concedente va letta come una proposta transattiva, e come tale negoziata. La soluzione è firmare solo dopo che il debito è stato ricalcolato secondo la legge e dopo che le clausole di rinuncia, le garanzie aggiuntive e le condizioni di decadenza dal beneficio del termine sono state esaminate una per una. Spesso è possibile ottenere una dilazione senza riconoscimenti generalizzati, oppure con un riconoscimento limitato agli importi effettivamente non contestati.

In questa fase lavora lo staff in diritto bancario: il contratto di leasing va esaminato nella sua struttura finanziaria (piano dei canoni, indicizzazioni, oneri accessori, spese assicurative, condizioni di riscatto), per verificare che le somme chieste siano coerenti con quanto pattuito e con le regole sulla trasparenza bancaria.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che coordina a livello nazionale uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, imposta ogni trattativa con la società di leasing partendo dal ricalcolo del debito e non dalla proposta della controparte: prima i numeri, poi la firma.

Se lo studio non è in grado di sostenere neppure un piano di rientro ragionevole, firmare un accordo destinato a saltare è controproducente. In quel caso è meglio dirlo con chiarezza e valutare subito uno strumento della crisi, nel quale il debito verso il concedente possa essere trattato insieme agli altri debiti e con le protezioni previste dalla legge.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel concordato minore la presenza di garanzie prestate da terzi ha una conseguenza tecnica precisa: la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74, comma 3, CCII). Chi ha rilasciato o fatto rilasciare garanzie personali, quindi, non cambia solo la propria esposizione, ma anche la struttura della proposta che un domani lo studio dovrà presentare ai creditori. Chiedersi prima di firmare “quanto mi costerà questa garanzia se un giorno servirà un concordato minore” è la domanda che quasi nessuno si pone.

Quinto errore: scegliere lo strumento della crisi sbagliato, oppure arrivarci a contratto già risolto

L’errore

Il titolare legge che esiste una “composizione negoziata” che blocca i creditori e decide di presentare l’istanza. Ma esercita come medico libero professionista, con partita IVA individuale, e scopre che lo strumento non fa per lui. Oppure lo studio è organizzato in società, l’istanza è possibile, ma viene presentata dopo che la società di leasing ha già comunicato la risoluzione, nella convinzione che le misure protettive “facciano tornare indietro” il contratto.

Perché è un errore

Gli strumenti del Codice della crisi non sono intercambiabili, e la forma giuridica dello studio medico è il primo filtro.

La composizione negoziata è riservata all’imprenditore commerciale e agricolo: lo dice l’art. 12 CCII e lo ribadisce l’art. 25-quater per le imprese sotto soglia, che si rivolge a “l’imprenditore commerciale e agricolo” in possesso dei requisiti dell’impresa minore. Uno studio medico organizzato come società di capitali che gestisce un centro diagnostico può accedervi; il medico che esercita individualmente come professionista, di regola, no.

Il professionista ha però una strada propria: il sovraindebitamento. L’art. 2, comma 1, lett. c), CCII comprende espressamente il professionista tra i soggetti in stato di sovraindebitamento. L’art. 74 CCII consente ai debitori sovraindebitati diversi dai consumatori di proporre un concordato minore quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può disporre fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 78, comma 2, lett. d, CCII).

Per lo studio organizzato in impresa, invece, le tutele più incisive sui contratti in corso sono queste:

  • nella composizione negoziata, dalla pubblicazione dell’istanza, i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare il contratto in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII);
  • nel concordato preventivo, i contratti pendenti proseguono e sono inefficaci i patti contrari (art. 97, comma 1, CCII); il debitore può chiedere di sospendere o sciogliere il contratto se la prosecuzione non è coerente con il piano;
  • nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e nel concordato in continuità, l’art. 94-bis CCII limita le iniziative dei creditori fondate sul solo accesso alla procedura o, per i contratti essenziali e a determinate condizioni, sul mancato pagamento di crediti anteriori.

Il punto che sfugge quasi sempre è che queste tutele presuppongono un contratto ancora in corso: se la risoluzione si è già prodotta, non c’è più un contratto pendente da proteggere, ma solo un bene da restituire e un credito da regolare. La Cassazione, sezione I, con la sentenza n. 26568 del 23 novembre 2020, ha precisato che un contratto è pendente ai fini della disciplina concordataria solo se le prestazioni principali non sono state eseguite, o non compiutamente, da entrambe le parti alla data del deposito della domanda, richiamando l’art. 97 CCII come conferma di questa lettura. E le Sezioni Unite, nella sentenza n. 2061/2021, hanno escluso che la disciplina dello scioglimento del leasing nella procedura concorsuale (art. 72-quater l. fall., oggi art. 177 CCII) si applichi per analogia alle risoluzioni intervenute prima dell’apertura.

Le conseguenze

La conseguenza più grave è perdere il macchinario proprio mentre si prepara la soluzione della crisi: la procedura parte, ma il bene che doveva generare i flussi del piano non c’è più. Un piano di continuità costruito su un centro diagnostico senza il suo principale strumento di lavoro rischia di essere infattibile fin dall’inizio.

Anche l’errore opposto ha un prezzo: un’istanza inammissibile, presentata da chi non ne ha i requisiti, fa perdere settimane preziose e può lasciare il medico privo di protezione nel momento in cui la società di leasing accelera.

Cosa fare invece

La soluzione è scegliere lo strumento partendo da due domande: chi è giuridicamente il debitore (professionista, studio associato, società) e in che stato si trova il contratto (in corso, diffidato, risolto). Se il contratto è ancora in corso e lo studio è un’impresa, la composizione negoziata con richiesta di misure protettive va presentata prima che la risoluzione sia comunicata. Se il debitore è un professionista, il concordato minore va preparato con l’OCC in tempi tali da chiedere tempestivamente le misure dell’art. 78. Se la situazione è già di insolvenza conclamata e lo studio è una società sopra soglia, vanno valutati il concordato preventivo e, in ultima analisi, le regole della liquidazione giudiziale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, sceglie lo strumento sulla base della forma giuridica dello studio e dello stato del contratto, perché una protezione chiesta dalla persona sbagliata o nel momento sbagliato non protegge nulla.

Il dettaglio che pochi conoscono

Le misure protettive della composizione negoziata non sono un congelamento totale. L’art. 18, comma 5, vieta al concedente di risolvere il contratto per il solo mancato pagamento dei canoni anteriori; non gli vieta di reagire se lo studio smette di pagare anche i canoni successivi. Chi presenta l’istanza e poi non paga più nulla, contando sulla protezione, offre al concedente un nuovo inadempimento non coperto dal divieto. Inoltre, per l’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 5, richiama gli artt. 18 e 19 solo “in quanto compatibili”: la loro applicazione va verificata con attenzione caso per caso, e il piano finanziario dei mesi di trattativa deve prevedere il pagamento regolare dei canoni correnti. Il concordato minore, infine, rinvia alle norme del concordato preventivo “in quanto compatibili” (art. 74, comma 4, CCII): se e in che misura la disciplina dell’art. 97 sui contratti pendenti sia applicabile al leasing del professionista è una questione di compatibilità che va argomentata nel singolo caso.

Sesto errore: sbagliare i termini e confondere la sospensione feriale del processo con quelli della crisi e dell’esecuzione

L’errore

A metà luglio arriva allo studio un decreto ingiuntivo della società di leasing; pochi giorni dopo, in un’altra vicenda collegata, viene notificato un atto della procedura esecutiva. Il titolare ricorda vagamente che “ad agosto i tribunali sono chiusi” e conclude che può pensarci a settembre per tutto. In parallelo, la società dello studio ha appena presentato una domanda nell’ambito del Codice della crisi e anche lì si ragiona come se agosto non contasse.

Perché è un errore

La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Vale per il giudizio civile ordinario di cognizione, quindi anche per l’opposizione a decreto ingiuntivo (40 giorni dalla notifica, art. 641 c.p.c.). Ma non vale per tutto.

Non si applica al processo esecutivo né, di regola, ai procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, per effetto dell’art. 3 della L. 742/1969 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario. Il termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) corre anche in agosto.

Soprattutto, non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi: l’art. 9, comma 1, CCII esclude espressamente la sospensione feriale per questi procedimenti. I termini della composizione negoziata, del concordato minore, del concordato preventivo, dei reclami e delle opposizioni previste dal Codice corrono anche dal 1° al 31 agosto.

Le conseguenze

La conseguenza più grave è la decadenza: un’opposizione agli atti esecutivi depositata a settembre per un atto notificato a luglio è tardiva, e la contestazione è perduta. Allo stesso modo, un reclamo in una procedura della crisi lasciato scadere ad agosto non si recupera.

Si pensi al reclamo contro il decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato minore: va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 78, comma 1, CCII), e in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati. Oppure all’opposizione che la controparte può proporre all’istanza di sospensione o scioglimento di un contratto pendente nel concordato preventivo: sette giorni dalla notifica (art. 97, comma 4, CCII). Sono termini brevissimi che, per l’art. 9, ignorano le ferie.

L’errore inverso è meno grave ma comunque costoso: chi non sa che l’opposizione a decreto ingiuntivo beneficia della sospensione feriale rischia di depositare un atto affrettato, preparato male, quando aveva ancora un margine per costruirlo con la documentazione completa.

Cosa fare invece

Per ogni atto ricevuto va annotata subito la data di notifica e va individuata la natura del procedimento. La soluzione è un calendario dei termini costruito atto per atto: cognizione ordinaria con sospensione dal 1° al 31 agosto; esecuzione e opposizioni esecutive senza sospensione; procedimenti del Codice della crisi senza sospensione per espressa previsione dell’art. 9, comma 1. Quando il termine cade di sabato o di domenica, slitta al primo giorno non festivo successivo.

Nel caso del leasing di uno studio medico, i fronti aperti sono spesso più d’uno: il decreto ingiuntivo per i canoni, l’ingiunzione o l’azione per la consegna del macchinario, l’eventuale precetto, l’eventuale procedura della crisi. Ognuno ha il suo regime, e confonderli è facile.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il precetto per la consegna di un bene mobile e l’esecuzione che ne segue appartengono al processo esecutivo: anche se il decreto ingiuntivo da cui derivano è stato emesso in un giudizio di cognizione, i termini dell’esecuzione non si sospendono in agosto. Chi ha ottenuto in luglio la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, o chi l’ha vista negata, deve considerare che le scadenze esecutive collegate continuano a correre anche nel mese in cui lo studio, magari, è chiuso per ferie.

Gli errori in cifre: tre simulazioni sul leasing di un macchinario diagnostico

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. I numeri sono scelti per mostrare il peso economico degli errori descritti.

Simulazione 1: accettare il conto o pretendere la deduzione del ricavato

Ipotesi: società che gestisce un centro diagnostico; leasing finanziario di un apparecchio per diagnostica per immagini; canone mensile di 3.260 €; prezzo di riscatto di 1.874 €. Il contratto viene risolto dopo quattro canoni non pagati, non consecutivi, per un totale di 13.040 €. Alla data della risoluzione restano 34 canoni a scadere.

  • Richiesta della società di leasing, non contestata: canoni scaduti 13.040 € + 34 canoni a scadere per intero (34 × 3.260 = 110.840 €) + spese 2.180 € = 126.060 €, senza alcuna deduzione.
  • Conteggio secondo il comma 138: canoni scaduti 13.040 € + canoni a scadere in sola quota capitale, ipotizzata in 96.430 € + prezzo di riscatto 1.874 € + spese documentate 2.180 € = 113.524 €. Il bene viene ricollocato a valori di mercato a 104.900 €. Differenza a carico dello studio: 8.624 €.

Lo scarto tra le due cifre è di 117.436 €. È la misura economica del terzo errore. Se il ricavato fosse stato superiore a 113.524 €, la differenza sarebbe spettata allo studio.

Simulazione 2: lo stesso mese di luglio, due termini diversi

Ipotesi: il 15 luglio 2026 (mercoledì) viene notificato allo studio un decreto ingiuntivo per canoni insoluti di 19.560 €; il 20 luglio 2026 (lunedì) viene notificato un atto della procedura esecutiva che lo studio ritiene viziato.

  • Opposizione a decreto ingiuntivo: 40 giorni con sospensione feriale. Dal 16 al 31 luglio decorrono 16 giorni; il termine si ferma dal 1° al 31 agosto e riprende il 1° settembre per i 24 giorni restanti. Scadenza: giovedì 24 settembre 2026.
  • Opposizione agli atti esecutivi: 20 giorni senza sospensione feriale. Il ventesimo giorno cade domenica 9 agosto 2026, quindi il termine slitta a lunedì 10 agosto 2026.

Chi tratta i due atti allo stesso modo e deposita entrambe le opposizioni a metà settembre è tempestivo per la prima e tardivo per la seconda: perde la possibilità di far valere il vizio dell’atto esecutivo.

Simulazione 3: la protezione chiesta prima o dopo la risoluzione

Ipotesi: società che gestisce uno studio radiologico, contratto con canone mensile di 3.260 €. A fine giugno 2026 i canoni insoluti sono tre (9.780 €): la soglia del comma 137 non è ancora raggiunta.

  • Scenario A: la società presenta l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, pubblicata il 10 settembre 2026, quando gli insoluti sono saliti a quattro ma il concedente non ha ancora comunicato la risoluzione. Da quel momento, per l’art. 18, comma 5, CCII, il concedente nei cui confronti operano le misure non può risolvere il contratto per il solo mancato pagamento dei 13.040 € di canoni anteriori. Se la società paga regolarmente i canoni successivi, il macchinario resta in uso e i suoi flussi entrano nel piano di risanamento.
  • Scenario B: la stessa istanza viene pubblicata il 10 settembre 2026, ma il concedente aveva comunicato la risoluzione con PEC del 3 settembre 2026. Il contratto non è più pendente: la società dovrà restituire il bene e potrà discutere solo il conteggio del comma 138. Il piano, se vorrà prevedere la prosecuzione dell’attività diagnostica, dovrà trovare un nuovo apparecchio.

Una settimana di differenza separa uno studio che continua a lavorare da uno che deve fermarsi.

La mappa degli errori

Gli errori descritti non avvengono tutti nello stesso momento. Alcuni si commettono prima che il contratto entri in crisi, altri durante la fase di recupero, altri ancora quando la lite è già in tribunale o la procedura della crisi è avviata. Conoscerne la posizione nel tempo aiuta a capire quale rimedio sia ancora disponibile. In linea generale, gli errori che riguardano la fase precedente alla risoluzione sono quelli con le conseguenze più gravi e meno reversibili, perché incidono sul destino del macchinario; quelli che riguardano il conteggio, invece, sono spesso recuperabili anche a distanza di tempo, purché non siano stati consolidati da un riconoscimento di debito o da un giudicato.

Errore Momento in cui si commette Conseguenza tipica Rimedio possibile
Contare male i canoni insoluti Prima della risoluzione Superamento della soglia del comma 137 e contratto risolubile Parziale: regolarizzazione o strumento della crisi finché il contratto è in corso
Ignorare diffida e risoluzione Alla ricezione della PEC Risoluzione efficace, ingiunzione di consegna, prelievo coattivo Parziale: contestazione della risoluzione e governo della riconsegna
Accettare il conto senza deduzione Dopo la riconsegna Pagamento di somme non dovute per legge Sì, se non c’è riconoscimento di debito o giudicato
Firmare piani di rientro e garanzie Durante la trattativa Inversione dell’onere della prova, esposizione personale Parziale: contestazione solo nei limiti del contenuto firmato
Strumento della crisi sbagliato o tardivo Prima o dopo la risoluzione Istanza inammissibile o tutela inutile su un contratto chiuso Parziale: scelta di uno strumento corretto per gli altri debiti
Errori sui termini In giudizio o in procedura Decadenza dall’opposizione o dal reclamo No, salvo casi eccezionali di rimessione in termini

La checklist preventiva

Prima di rispondere alla società di leasing, di firmare qualunque documento o di presentare un’istanza, verifica di aver compiuto ciascuna di queste azioni. È un elenco da stampare e tenere accanto al contratto.

  • [ ] Ho ricostruito l’elenco completo dei canoni pagati, parzialmente pagati e non pagati, con le date degli addebiti respinti.
  • [ ] Ho calcolato se i canoni insoluti, anche non consecutivi, raggiungono quattro mensilità o un importo equivalente (comma 137).
  • [ ] Ho verificato se il contratto è un leasing finanziario con un intermediario iscritto all’albo dell’art. 106 TUB oppure un noleggio operativo o una locazione con servizi.
  • [ ] Ho individuato la clausola risolutiva espressa e le modalità di comunicazione previste dal contratto.
  • [ ] Ho controllato la casella PEC dello studio e di tutti i soggetti coinvolti (società, medico, eventuali garanti) negli ultimi mesi.
  • [ ] Ho conservato ogni comunicazione ricevuta con le relative ricevute di consegna.
  • [ ] Ho verificato chi è giuridicamente il debitore: medico professionista, studio associato o società.
  • [ ] Ho elencato tutte le garanzie personali già rilasciate sul contratto di leasing e sugli altri finanziamenti dello studio.
  • [ ] Non ho firmato riconoscimenti di debito, rinunce a contestazioni o nuove fideiussioni senza un ricalcolo del debito.
  • [ ] Ho valutato con il legale, prima che la risoluzione sia comunicata, l’accesso allo strumento della crisi coerente con la forma giuridica dello studio.
  • [ ] Per ogni atto giudiziario ricevuto ho annotato la data di notifica e il regime del termine (cognizione, esecuzione, Codice della crisi).
  • [ ] Ho verificato con il consulente sanitario gli effetti di un’eventuale rimozione del macchinario sull’organizzazione autorizzata e sui rapporti con il Servizio sanitario.

Se anche una sola di queste caselle resta vuota, la posizione dello studio è più fragile di quanto sembri. Ognuna corrisponde a uno degli errori descritti: completarle prima di agire significa ridurre drasticamente il rischio di trovarsi senza macchinario e con un debito gonfiato.

E se l’errore l’ho già fatto?

Chi legge queste pagine dopo aver già commesso uno o più degli errori descritti non deve concludere che tutto sia perduto. Molte situazioni sono recuperabili, almeno in parte; altre no, ed è giusto dirlo con chiarezza per non sprecare tempo ed energie in iniziative inutili.

Se il contratto è stato risolto ma il macchinario è ancora nello studio, la prima via d’uscita è verificare se la risoluzione si sia davvero prodotta e quando. Occorre controllare la soglia del comma 137, il contenuto della comunicazione, la clausola contrattuale richiamata, la data di ricezione. Se la soglia non era stata raggiunta, o se il contratto prevedeva modalità di comunicazione non rispettate, la risoluzione può essere contestata. Anche quando la risoluzione è fondata, una trattativa può portare a una riconsegna concordata, con tempi compatibili con la ricollocazione dei pazienti e con un verbale sullo stato del bene che limiti le contestazioni successive.

Se il macchinario è già stato ritirato, la via d’uscita principale è il conteggio. Il concedente deve rendere conto della vendita o della ricollocazione a valori di mercato e dedurre il ricavato secondo il comma 138. Questa verifica è possibile anche a distanza di mesi, finché il debito non è stato consolidato da un giudicato. Se il concedente ha già ottenuto un decreto ingiuntivo, il termine per opporsi è di 40 giorni dalla notifica, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto; scaduto quel termine senza opposizione, il decreto diventa definitivo e il conteggio non si può più rimettere in discussione su quel punto.

Se è stato firmato un piano di rientro con riconoscimento di debito, la via d’uscita è più stretta ma non sempre chiusa. Il riconoscimento inverte l’onere della prova, ma non trasforma in dovuta una somma che non lo è: il debitore può ancora dimostrare che il rapporto fondamentale non giustificava quell’importo, anche se dovrà farlo con documenti solidi. Va analizzato il testo firmato: una rinuncia generica a contestazioni non è sempre idonea a precludere eccezioni fondate su norme imperative, ma questa valutazione va fatta clausola per clausola.

Se il medico ha già rilasciato garanzie personali, la via d’uscita passa dal suo patrimonio personale. Se il garante è a sua volta in difficoltà, può valutare gli strumenti del sovraindebitamento previsti per la propria posizione: il consumatore per i debiti contratti come tale, il professionista per quelli legati all’attività. La fideiussione non scompare con la procedura dello studio, ma può essere trattata nella procedura personale del garante.

Se è stato scelto lo strumento sbagliato, la via d’uscita è il passaggio a quello corretto, finché i tempi lo consentono. Un’istanza di composizione negoziata inammissibile perché presentata da un professionista non preclude la successiva domanda di concordato minore tramite l’OCC; un concordato minore dichiarato inammissibile può essere oggetto di reclamo entro 30 giorni, oppure si può valutare la liquidazione controllata. Il macchinario potrebbe essere già perso, ma gli altri debiti dello studio possono ancora essere regolati.

Quando invece la preclusione è definitiva? Quando un termine perentorio è scaduto: un’opposizione agli atti esecutivi non proposta entro 20 giorni, un decreto ingiuntivo non opposto entro 40, un reclamo non proposto nei termini del Codice della crisi. In questi casi resta solo la rimessione in termini, che l’art. 153 c.p.c. ammette per la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile: un’ipotesi eccezionale, da valutare con estrema prudenza e mai da considerare un piano B. Il messaggio, per chi teme di aver sbagliato, è semplice: prima si interviene, più vie restano aperte.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

Ho lasciato passare quattro canoni senza pagare: il contratto è già risolto?

Non automaticamente. Il superamento della soglia del comma 137 rende il contratto risolubile, ma la risoluzione si produce quando il concedente dichiara di avvalersi della clausola risolutiva o la chiede al giudice. Se non è ancora arrivata alcuna comunicazione, c’è un margine: è il momento di regolarizzare o di valutare subito uno strumento della crisi coerente con la forma dello studio. Se la comunicazione è arrivata, il margine si riduce, ma la risoluzione va comunque verificata nei suoi presupposti.

La PEC di risoluzione è finita in una casella che nessuno controllava: posso dire di non averla ricevuta?

È una difesa debole. Il Tribunale di Bolzano, nella sentenza n. 61/2026, ha ritenuto che la mancata ricezione della PEC non impedisse la risoluzione, perché la volontà di avvalersi della clausola può essere espressa anche in giudizio, con effetto dalla notifica dell’atto. La data della ricezione può incidere sul momento della risoluzione, ma difficilmente la evita.

Mi hanno già ritirato l’ecografo e chiedono tutti i canoni fino alla fine: devo pagarli?

Non nella misura indicata, se il contratto rientra nella disciplina della L. 124/2017. Il concedente deve dedurre il ricavato della vendita a valori di mercato e può chiedere i canoni futuri solo in linea capitale. Per i contratti risolti prima del 29 agosto 2017 valgono le regole precedenti, secondo le Sezioni Unite n. 2061/2021.

Ho firmato un piano di rientro con riconoscimento del debito: ho perso ogni difesa?

No, ma la posizione è più difficile. Toccherà a te dimostrare che la somma riconosciuta non era dovuta, con i documenti del contratto e un conteggio fondato sulla legge. Se il piano è sostenibile, a volte conviene rispettarlo e rinegoziare; se non lo è, va valutato uno strumento della crisi.

Sono un medico libero professionista: posso usare la composizione negoziata?

Di regola no, perché la composizione negoziata è riservata all’imprenditore commerciale e agricolo. Puoi invece accedere al concordato minore, che consente la prosecuzione dell’attività professionale, o alla liquidazione controllata. Se lo studio è organizzato in società, la valutazione cambia.

Il mio è un noleggio operativo con manutenzione inclusa, non un leasing: valgono le stesse regole?

Non necessariamente. La disciplina dei commi 136-140 riguarda il leasing finanziario concesso da banche o intermediari iscritti all’albo dell’art. 106 TUB. Un noleggio operativo stipulato con il produttore o con una società di servizi segue le clausole del contratto e le regole generali del codice civile sulla risoluzione per inadempimento. Questo significa che la soglia dei quattro canoni e il meccanismo di deduzione del ricavato non si applicano in automatico: bisogna leggere il contratto, verificare le clausole penali e valutare se siano riducibili dal giudice. Per questo la prima verifica è sempre la qualificazione del contratto.

La società di leasing mi propone di subentrare un collega nel contratto: conviene?

Può essere una soluzione utile, perché evita la risoluzione e la perdita di valore del bene. Ma il subentro va regolato per iscritto, con il consenso del concedente, chiarendo chi risponde degli arretrati e se le garanzie già rilasciate si estinguono o restano in piedi. Un subentro informale, senza liberazione del cedente, può lasciare il medico esposto per debiti che non controlla più.

Ad agosto lo studio era chiuso e ho ricevuto un atto di pignoramento: il termine si è sospeso?

No. I termini del processo esecutivo e, di regola, quelli delle opposizioni esecutive non si sospendono in agosto. Se il termine è scaduto, va verificato subito se esistano vizi rilevabili in altro modo o i presupposti, eccezionali, di una rimessione in termini.

Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi ha sbagliato

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette e sono riportate con gli estremi indicati dalle fonti stesse. Per ognuna è indicato il principio, riformulato, e il collegamento con gli errori descritti.

1. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021.
Principio: i commi 136-140 dell’art. 1 della L. 124/2017 non hanno efficacia retroattiva; per i rapporti in corso al 29 agosto 2017 la nuova disciplina si applica se a quella data non si erano verificati i presupposti della risoluzione, altrimenti restano gli artt. 1458 e 1526 c.c.; la norma fallimentare sullo scioglimento del leasing non si applica per analogia alle risoluzioni anteriori alla procedura.
Rilevanza: chi discute il conteggio deve prima stabilire quale disciplina si applica; chi entra in procedura dopo la risoluzione non può contare sulle regole dello scioglimento concorsuale (terzo e quinto errore).

2. Cass. civ., Sez. III, ordinanza interlocutoria n. 5022 del 25 febbraio 2020.
Principio: ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dell’applicabilità della nuova disciplina ai rapporti anteriori, in relazione alla certezza del diritto e all’affidamento.
Rilevanza: documenta il contrasto da cui è nata la decisione del 2021; spiega perché i contratti più datati richiedono un’analisi separata.

3. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 8470 del 5 maggio 2020.
Principio: in assenza di una disciplina transitoria, la legge sul leasing regola i contratti successivi alla sua entrata in vigore e non i rapporti già esauriti.
Rilevanza: conferma che per i contratti risolti prima del 2017 il conteggio segue regole diverse.

4. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 8980 del 29 marzo 2019.
Principio: aveva inaugurato l’orientamento secondo cui la disciplina unitaria della novella aveva superato la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con applicazione analogica della norma fallimentare.
Rilevanza: orientamento poi non accolto dalle Sezioni Unite; utile per capire perché, sui contratti anteriori, non si può dare per scontato il meccanismo del comma 138.

5. Cass. civ., sentenza n. 25701 del 19 settembre 2025.
Principio: in caso di risoluzione o scioglimento, il credito del concedente va determinato tenendo conto del ricavato della vendita o della ricollocazione del bene; inammissibile il ricorso di chi, dopo aver venduto il bene a un prezzo superiore al debito residuo, pretendeva l’intero importo.
Rilevanza: è la pronuncia più recente a sostegno della contestazione del conteggio (terzo errore).

6. Cass. civ., sentenza n. 21213/2017.
Principio: nella procedura concorsuale i canoni scaduti prima della sentenza non possono essere soddisfatti trattenendoli sul ricavato del bene, per mancanza di reciprocità, e non si possono insinuare interessi sui canoni futuri.
Rilevanza: limita le pretese del concedente quando lo studio organizzato in società entra in liquidazione.

7. Cass. civ., sentenza n. 3200/2019.
Principio: conferma che i canoni scaduti prima della sentenza non si compensano con il ricavato del bene.
Rilevanza: rafforza la verifica delle voci inserite nel conteggio del concedente.

8. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 26568 del 23 novembre 2020.
Principio: un contratto è pendente ai fini della disciplina concordataria solo se le prestazioni principali non sono state eseguite, o non compiutamente, da entrambe le parti alla data della domanda; il credito indennitario del contraente in caso di scioglimento è concorsuale e va accertato in un ordinario giudizio di cognizione. La Corte richiama l’art. 97 CCII a conferma.
Rilevanza: spiega perché la protezione dei contratti in corso va chiesta prima che il rapporto si chiuda (quinto errore).

9. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 65 del 7 gennaio 1993.
Principio: prima della L. 124/2017 si distingueva tra leasing di godimento, cui si applicava l’art. 1458 c.c. senza restituzione dei canoni, e leasing traslativo, cui si applicava l’art. 1526 c.c. con restituzione dei canoni salvo equo compenso e risarcimento.
Rilevanza: è la base della disciplina che continua a valere per le risoluzioni anteriori al 2017.

10. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 8687 del 29 aprile 2015.
Principio: la distinzione tra leasing di godimento e traslativo sopravviveva anche dopo l’introduzione della norma fallimentare sullo scioglimento.
Rilevanza: conferma che, per i contratti più datati, il primo passo è qualificare il leasing.

11. Trib. Bologna, Sez. IV, sentenza n. 570 del 19 febbraio 2024.
Principio: a contratto e inadempimento anteriori alla L. 124/2017 si applicano gli artt. 1458 e 1526 c.c. e non la procedura di vendita dei commi 138-139; il concedente può chiedere la penale contrattuale, dedotto quanto ricavato dalla vendita.
Rilevanza: mostra che anche nel regime previgente il ricavato del bene incide sul dovuto (terzo errore).

12. Trib. Bolzano, Sez. I civile, sentenza n. 61 del 22 gennaio 2026.
Principio: la soglia del comma 137 prevale sulle pattuizioni contrattuali più lievi; la disciplina si applica quando i presupposti della risoluzione si verificano dopo la sua entrata in vigore, anche per contratti anteriori; la mancata ricezione della PEC non impedisce la risoluzione, perché la volontà di avvalersi della clausola può essere espressa in giudizio, con effetto dalla notifica dell’atto.
Rilevanza: documenta le conseguenze del primo e del secondo errore.

13. Cass. civ., sentenza n. 3575 del 27 ottobre 1975 (richiamata dal Tribunale di Bolzano).
Principio: se la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è manifestata in giudizio, la risoluzione opera dalla domanda e non retroagisce.
Rilevanza: chiarisce che il silenzio dell’utilizzatore non evita la risoluzione, ne sposta soltanto la data.

Cosa può fare lo Studio Monardo per lo studio medico con il leasing in sofferenza

Il lavoro dello Studio segue una logica doppia: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando si è già consumato, verificare che cosa sia ancora recuperabile.

  1. Ricostruiamo lo stato dei pagamenti del leasing, canone per canone, e verifichiamo se e quando è stata raggiunta la soglia di quattro canoni mensili o dell’importo equivalente prevista dal comma 137.
  2. Qualifichiamo il contratto: verifichiamo se il concedente è un intermediario iscritto all’albo dell’art. 106 TUB, se si tratta di leasing finanziario o di noleggio operativo, se il contratto è anteriore o successivo al 29 agosto 2017 e quale disciplina si applica.
  3. Analizziamo ogni comunicazione ricevuta (diffida, dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, richiesta di riconsegna) e predisponiamo una replica scritta motivata, che contesti ciò che è contestabile e apra una trattativa documentata.
  4. Ricalcoliamo il debito secondo il comma 138: canoni scaduti, quota capitale dei canoni a scadere, prezzo di riscatto, spese documentate, meno il ricavato della vendita a valori di mercato; pretendiamo dal concedente la documentazione della vendita e, se necessario, contestiamo il rispetto dei criteri del comma 139.
  5. Esaminiamo con lo staff bancario la struttura finanziaria del contratto: piano dei canoni, indicizzazioni, oneri accessori, condizioni di riscatto, coerenza delle somme richieste con il pattuito.
  6. Negoziamo con la società di leasing eventuali piani di rientro, esaminando clausola per clausola riconoscimenti di debito, rinunce e garanzie richieste prima che vengano firmati.
  7. Scegliamo lo strumento della crisi in base alla forma giuridica dello studio: composizione negoziata con misure protettive per la società, concordato minore tramite OCC per il professionista, concordato preventivo o altri strumenti quando la situazione lo richiede, con attenzione allo stato del contratto di leasing.
  8. Costruiamo il calendario dei termini di ogni fronte aperto, distinguendo cognizione ordinaria (con sospensione dal 1° al 31 agosto), esecuzione e procedimenti del Codice della crisi (senza sospensione, art. 9, comma 1, CCII).
  9. Quando un termine è già scaduto, verifichiamo se esistano vizi rilevabili in altro modo, contestazioni ancora proponibili sul conteggio o, in casi eccezionali, i presupposti di una rimessione in termini.
  10. Valutiamo la posizione dei garanti e, se il medico garante è a sua volta in difficoltà, gli strumenti del sovraindebitamento disponibili per la sua posizione personale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista ha un peso particolare quando l’errore va riparato nei gradi successivi del giudizio: la stessa linea difensiva impostata nella prima risposta alla società di leasing può essere portata, senza cambiare difensore, fino al giudizio di legittimità, dove si discutono proprio le questioni di diritto, come la disciplina applicabile ai contratti anteriori al 2017 o i criteri di determinazione del credito del concedente. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di tenere insieme la difesa del contratto, il ricalcolo del debito e la tenuta economica dello studio medico.

Prima che il macchinario lasci lo studio

Il leasing insoluto di un macchinario diagnostico non è soltanto una questione di debito: è una questione di continuità dell’attività sanitaria. Quasi tutti gli errori che abbiamo descritto si possono evitare con poche mosse fatte al momento giusto: contare i canoni, rispondere alle comunicazioni, pretendere il conteggio di legge, non firmare al buio, scegliere lo strumento corretto, rispettare i termini.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo intreccio di problemi perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono ciascuno dei suoi passaggi: il contratto bancario-finanziario, verificato dallo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario; la crisi dello studio organizzato in impresa, affrontata con la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; la crisi del medico professionista, gestita con la competenza di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; il contenzioso, seguito fino in Cassazione da un avvocato cassazionista.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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