Le Somme Accantonate Dal Terzo Pignorato Vanno Restituite Dopo L’esdebitazione?

Le somme che il datore di lavoro, l’ente pensionistico o la banca hanno trattenuto e accantonato in forza di un pignoramento presso terzi tornano al debitore quando arriva l’esdebitazione, oppure restano al creditore o alla procedura? È la domanda di chi ha visto ogni mese una parte dello stipendio “congelata” in busta paga, poi ha avviato una procedura di sovraindebitamento e ora si chiede che fine faranno quei soldi. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la sorte delle somme accantonate dipende dalla strada scelta, dal momento in cui il giudice dell’esecuzione ha emesso (o non ha ancora emesso) l’ordinanza di assegnazione e dal tipo di credito per cui si procede.

Il tema sta esattamente all’incrocio tra due mondi che raramente dialogano: l’esecuzione forzata presso terzi, regolata dal codice di procedura civile, e le procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024). Lo Studio Monardo lavora proprio su questo incrocio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e quindi conosce dall’interno come l’Organismo di composizione e il liquidatore trattano le somme bloccate presso i terzi; ed è al tempo stesso avvocato cassazionista, il che consente di sostenere davanti al giudice dell’esecuzione, al tribunale della procedura e, se serve, fino in Cassazione le istanze di svincolo e le opposizioni che questa materia richiede.

L’articolo mette a confronto le strade realmente percorribili, con i loro vantaggi e i loro rovesci, senza indicarne una come sempre migliore: ciò che va soppesato è il caso concreto.

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Il punto da cui partono tutte le strade

Prima di confrontare le opzioni conviene fissare alcuni concetti comuni, gli unici davvero indispensabili per orientarsi. L’inquadramento delle procedure del CCII si può riassumere in poche righe: il debitore sovraindebitato persona fisica può chiedere la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), il concordato minore se è imprenditore minore o professionista (artt. 74-83), la liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268-277) con successiva esdebitazione (artt. 278-282), oppure, se non ha nulla da offrire, l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283). Qui interessa solo ciò che ciascuna di queste strade fa alle somme bloccate presso un terzo.

Il pignoramento presso terzi crea un vincolo, non un pagamento. Dal momento in cui riceve la notifica dell’atto di pignoramento, il terzo (datore di lavoro, INPS, banca) è soggetto agli obblighi del custode sulle somme dovute al debitore, nei limiti fissati dall’art. 546 c.p.c. In concreto il datore di lavoro trattiene ogni mese la quota pignorabile dello stipendio (entro i limiti dell’art. 545 c.p.c.) e la tiene ferma: non la versa al lavoratore, ma nemmeno al creditore. Quelle sono le “somme accantonate”. Fino all’ordinanza di assegnazione restano, giuridicamente, crediti del debitore verso il terzo, vincolati a favore del creditore procedente.

L’ordinanza di assegnazione cambia la natura delle somme. Con l’ordinanza dell’art. 553 c.p.c. il giudice dell’esecuzione assegna al creditore il credito pignorato: le somme già accantonate e, per gli stipendi, le quote future fino a concorrenza del debito. Secondo la Cassazione l’ordinanza ha efficacia traslativa immediata, mentre l’effetto satisfattivo si produce solo man mano che il terzo paga; e con essa l’espropriazione presso terzi si conclude, anche quando riguarda crediti futuri o periodici. Questa distinzione, che può sembrare da manuale, è l’elemento dirimente dell’intero confronto: somme accantonate prima dell’assegnazione e somme già assegnate seguono destini diversi.

L’esdebitazione non è un rimborso. L’art. 278 c.1 CCII definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti che comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. Non cancella retroattivamente i pagamenti già ricevuti dai creditori quando il credito era ancora esigibile. Il comma 2-bis dell’art. 282, introdotto dal correttivo, precisa inoltre che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. Il comma 7 dell’art. 278 esclude in ogni caso gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.

I termini corrono anche in agosto. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice; e la sospensione dal 1° al 31 agosto non si applica nemmeno al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.). Chi deve chiedere lo svincolo delle somme o reagire a un’ordinanza di assegnazione non può contare su una pausa estiva.

Su questa base comune si innestano tre strade, ciascuna con una logica diversa: far confluire le somme nella liquidazione controllata; liberarle attraverso l’esdebitazione dell’incapiente e un’azione davanti al giudice dell’esecuzione; decidere la loro destinazione dentro un piano del consumatore o un concordato minore omologato.

Prima strada: le somme accantonate entrano nella liquidazione controllata

In cosa consiste

Con l’apertura della liquidazione controllata, il patrimonio del debitore viene destinato ai creditori sotto la gestione di un liquidatore nominato dal tribunale (quando la domanda è del debitore, il tribunale conferma l’OCC come liquidatore, art. 270 c.2 lett. b). L’art. 270 c.5 rinvia, in quanto compatibili, agli artt. 142, 143, 150 e 151 dettati per la liquidazione giudiziale. L’art. 150, nel testo vigente, stabilisce che dal giorno dell’apertura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Le somme accantonate dal terzo pignorato e non ancora assegnate sono un credito del debitore verso il terzo: rientrano quindi nell’attivo, salvo la parte che il giudice ritiene necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia ai sensi dell’art. 268 c.4 lett. b). Il pignoramento individuale non può proseguire e il liquidatore chiede al terzo di versare le somme sul conto della procedura. Va segnalato che il rinvio dell’art. 270 c.5 non menziona l’art. 144 (inefficacia degli atti compiuti e dei pagamenti ricevuti dopo l’apertura): la conclusione sull’inefficacia dei pagamenti al creditore assegnatario successivi all’apertura si ricava quindi dal divieto dell’art. 150, dallo spossessamento e dal regime dei redditi dell’art. 268 c.4, ed è quella che i tribunali adottano nella prassi, come mostra la sentenza del Tribunale di Cremona citata più avanti.

Dopo l’esdebitazione, le somme già acquisite dalla procedura non tornano al debitore: l’art. 282 c.2-bis esclude effetti sulle operazioni liquidatorie, e le somme sono destinate al riparto. Al debitore resta ciò che il giudice ha escluso dalla liquidazione come quota per il mantenimento.

Quando ha senso: tre scenari concreti

  1. Stipendio pignorato da più creditori, nessuna assegnazione ancora emessa. Il datore di lavoro accantona da mesi, il giudizio presso terzi è fermo per rinvii, e le somme accantonate crescono senza soddisfare nessuno. L’apertura della liquidazione blocca le esecuzioni e porta quelle somme in un riparto ordinato, che rispetta le cause di prelazione.
  2. Debitore con un piccolo patrimonio oltre allo stipendio (un’auto, una quota di immobile, un conto). La liquidazione è necessaria comunque, e le somme accantonate diventano parte di un attivo complessivo che rende ammissibile la domanda: per la domanda del debitore persona fisica l’art. 268 c.3 richiede che l’OCC attesti la possibilità di acquisire attivo da distribuire.
  3. Assegnazione già emessa a favore di un solo creditore, che continua a ricevere ogni mese la quota. Con l’apertura le trattenute successive cessano di andare a quel creditore e vanno alla procedura, o vengono ridimensionate secondo la quota fissata dal giudice.

Come si esegue in sintesi

Il ricorso è depositato tramite l’OCC al tribunale competente (art. 27 c.2), con la documentazione sul pignoramento: atto notificato al terzo, eventuale dichiarazione del terzo, verbali di udienza, ordinanza di assegnazione se esiste, prospetti delle trattenute in busta paga. Aperta la procedura, il liquidatore comunica la sentenza al terzo pignorato e al creditore procedente, chiede il versamento delle somme accantonate sul conto della procedura e, se l’esecuzione pende, ne fa constare l’improseguibilità davanti al giudice dell’esecuzione. Il giudice della procedura indica la quota di reddito da versare e quella lasciata al debitore. L’esdebitazione opera alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1), su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, con quindici giorni ai creditori ammessi per le osservazioni e reclamo entro trenta giorni (art. 282 c.3).

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è la fine della corsa individuale: dopo l’apertura nessun creditore può proseguire il pignoramento o iniziarne di nuovi sui beni compresi nella procedura. Il secondo è la certezza della quota per vivere: il giudice fissa ciò che resta al debitore, spesso con un importo fisso più leggibile della trattenuta variabile in busta paga. Il terzo è l’esito liberatorio: decorsi tre anni dall’apertura, i debiti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili, compresi quelli dei creditori che avevano pignorato. Il quarto, meno evidente, è che le somme accantonate non vanno perse: riducono il debito complessivo e contribuiscono al riparto, abbassando il residuo che sarà poi esdebitato.

Rischi e svantaggi, onestamente

Il rovescio della medaglia è chiaro: le somme accantonate non tornano nelle tasche del debitore, se non nella misura in cui il giudice le ritenga necessarie al mantenimento. Chi spera di “recuperare” gli accantonamenti con l’esdebitazione resta deluso. Inoltre la procedura comporta lo spossessamento dei beni, la vendita competitiva di quelli liquidabili, la pubblicità della sentenza e la durata minima di fatto di tre anni prima dell’esdebitazione anticipata. L’esdebitazione, poi, non è automatica in senso assoluto: richiede le condizioni dell’art. 280 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella causazione del sovraindebitamento (art. 282 c.2). Restano fuori, per legge, i debiti dell’art. 278 c.7. Infine, per i creditori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 c.2): su questa regola la questione di legittimità costituzionale, restituita ai giudici rimettenti con l’ordinanza n. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze di Trib. Verona e Trib. Milano ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026) ed è in attesa di decisione.

Le pronunce a supporto

Il Tribunale di Cremona, con la sentenza n. 5/2025 pubblicata il 27/1/2025 di apertura di una liquidazione controllata, ha dichiarato inefficace la trattenuta in busta paga operata a favore del creditore che l’aveva ottenuta con un’assegnazione nell’esecuzione individuale, qualificandola come pagamento futuro in corso di procedura, e ha incaricato il liquidatore di attivarsi con il datore di lavoro e con il creditore per farla cessare. Nella stessa linea si colloca il Tribunale di Milano con la sentenza n. 31/2025, secondo la quale la cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme vanno sul conto della procedura. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025) ha poi chiarito che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, che conta solo nella fase dell’esdebitazione: un dato che rende questa strada accessibile anche a chi teme che la propria storia debitoria venga valutata con severità.

Il profilo ideale di questa prima strada è il debitore con più creditori, uno stipendio o una pensione pignorati, qualche bene liquidabile e somme accantonate che, da sole, non soddisfano nessuno: per lui la liquidazione trasforma un blocco sterile in un riparto ordinato, al prezzo di rinunciare a riavere gli accantonamenti.

Seconda strada: l’esdebitazione dell’incapiente e lo svincolo davanti al giudice dell’esecuzione

In cosa consiste

L’art. 283 CCII consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere l’esdebitazione una sola volta, senza liquidazione. Il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (art. 283 c.2). Resta l’obbligo di pagamento se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori (c.1 e c.9). Il testo vigente, dopo il correttivo, non contiene più la soglia del dieci per cento che figurava nella versione originaria.

Qui manca una procedura concorsuale: non c’è un liquidatore, non c’è un’apertura con divieto di azioni esecutive come quello dell’art. 150. Il pignoramento presso terzi, se pende, continua a esistere finché qualcuno non lo fa cessare. La liberazione delle somme accantonate passa dunque per un’iniziativa del debitore nell’esecuzione individuale, che fa valere il decreto di esdebitazione come fatto sopravvenuto che rende il credito inesigibile: un’istanza al giudice dell’esecuzione o, se il creditore insiste, un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.

La distinzione che decide tutto

Se al momento del decreto l’ordinanza di assegnazione non è ancora stata emessa, le somme accantonate sono ancora crediti del debitore verso il terzo, soltanto vincolati. Venuta meno l’esigibilità del credito del procedente, il vincolo perde la sua ragione e il giudice dell’esecuzione può dichiarare l’improseguibilità e disporre lo svincolo a favore del debitore. In questa ipotesi la risposta alla domanda del titolo tende a essere positiva: le somme accantonate tornano al debitore, salvo che il credito rientri tra quelli esclusi dall’esdebitazione.

Se invece l’assegnazione è già stata emessa e il terzo ha pagato, le somme versate sono uscite dal patrimonio del debitore quando il credito era esigibile: non c’è base per chiederne la restituzione, perché l’esdebitazione non opera all’indietro. Sulle quote future di stipendio già assegnate ma non ancora pagate al momento del decreto, il ragionamento è più delicato: la Cassazione afferma che l’ordinanza trasferisce subito il credito ma che l’effetto satisfattivo si produce solo con i pagamenti; chi sostiene lo stop delle trattenute fa leva sull’inesigibilità sopravvenuta del credito del procedente, chi lo nega valorizza la conclusione dell’espropriazione con l’assegnazione. È un punto da affrontare con un’opposizione ben costruita, non con una richiesta informale al datore di lavoro.

Quando ha senso: tre scenari concreti

  1. Lavoratore con reddito basso, famiglia numerosa, un solo pignoramento sullo stipendio ancora senza assegnazione. Il giudizio presso terzi è stato rinviato più volte e il datore accantona. Se il reddito rientra nella soglia del c.2, l’esdebitazione dell’incapiente e la successiva istanza di svincolo possono restituire le somme bloccate.
  2. Pensionato con pensione di poco superiore al minimo, pignoramento del quinto ancora pendente: stessa logica, con l’attenzione a verificare che non esistano beni o utilità future.
  3. Debitore che ha perso il lavoro dopo il pignoramento: le trattenute si sono fermate, il datore conserva le somme accantonate fino alla cessazione del rapporto, e il debitore non ha più redditi aggredibili. L’incapienza è attuale e documentabile.

Come si esegue in sintesi

La domanda si presenta tramite l’OCC (art. 283 c.3) con l’elenco dei creditori e dei loro indirizzi PEC, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la documentazione sulle entrate del nucleo; l’OCC allega una relazione su cause dell’indebitamento, diligenza, ragioni dell’incapacità di adempiere e completezza dei documenti (c.4). Il pignoramento in corso va dichiarato con trasparenza, con i prospetti delle somme accantonate: tacerlo sarebbe un errore grave sia per la meritevolezza sia per la credibilità della relazione. Il decreto è comunicato ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 (c.8). Ottenuto il decreto, si deposita nell’esecuzione l’istanza di dichiarazione di improseguibilità e di svincolo, notificandola al creditore e al terzo; se il creditore si oppone, si procede con opposizione ex art. 615 c.p.c.

I vantaggi, motivati

Il vantaggio principale è che in questa strada le somme accantonate possono effettivamente tornare al debitore, cosa che nella liquidazione non accade. Inoltre non c’è spossessamento, non c’è vendita di beni (perché per definizione non ce ne sono di significativi), i compensi dell’OCC sono ridotti della metà (art. 283 c.6) e i tempi sono quelli di un procedimento camerale, non di una liquidazione triennale.

Rischi e svantaggi, onestamente

Il rischio più serio emerge proprio dalla presenza del pignoramento. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 13228 del 7/5/2026 (nella lettura di Iusletter del 27/5/2026), ha dichiarato inammissibile il ricorso di un debitore il cui beneficio era stato revocato in sede di reclamo perché il pignoramento dello stipendio, con assegnazione già operante, stava producendo utilità concrete per il creditore: il tribunale aveva ritenuto quell’utilità incompatibile con l’incapienza. La Corte non ha fissato una regola generale di incompatibilità tra pignoramento e art. 283, ma la decisione del merito è rimasta in piedi. Chi ha un’assegnazione che sta pagando il creditore ogni mese deve mettere in conto che proprio quelle trattenute vengano lette come la prova di un’utilità offerta ai creditori. Altri limiti: il beneficio si ottiene una sola volta; la meritevolezza è requisito espresso (c.1 e c.7); per tre anni l’OCC vigila sulle utilità sopravvenute (c.9) e il decreto indica il termine per la dichiarazione annuale; sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia esiste un contrasto, con Cass. Sez. I ord. n. 30108 del 14/11/2025 che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di rigetto. Infine, se e in che misura le esclusioni dell’art. 278 c.7 valgano anche per l’incapiente è questione aperta: la prudenza suggerisce di considerare a rischio i debiti per mantenimento e quelli da illecito extracontrattuale.

Le pronunce a supporto

Oltre a Cass. 13228/2026 e 30108/2025, contano qui le decisioni della Terza Sezione sul meccanismo dell’assegnazione: secondo Cass. n. 18123 del 23/6/2023 l’ordinanza produce un effetto traslativo immediato e un effetto satisfattivo differito; Cass. n. 11698 del 30/4/2024 afferma che l’assegnazione conclude in modo irrevocabile l’espropriazione presso terzi anche per crediti futuri o periodici, sostituendo il creditore nel rapporto. Sul versante del terzo, Cass. Sez. Lav. ord. n. 28984 del 3/11/2025 ricorda che il terzo può proporre opposizione all’esecuzione solo dopo l’assegnazione, mentre prima deve rendere la propria dichiarazione; e Cass. Sez. III ord. n. 29059 del 3/11/2025 chiarisce che una dichiarazione positiva resa per errore va corretta tempestivamente prima dell’assegnazione, altrimenti al terzo resta l’opposizione agli atti esecutivi.

Il profilo ideale di questa seconda strada è il debitore persona fisica senza beni, con un reddito entro la soglia dell’art. 283 c.2, un pignoramento ancora privo di ordinanza di assegnazione e somme accantonate che non hanno ancora soddisfatto nessuno.

Terza strada: la destinazione delle somme decisa nel piano del consumatore o nel concordato minore

In cosa consiste

Qui l’esdebitazione in senso tecnico (artt. 278-283) non entra in gioco: la liberazione dal debito residuo deriva dall’omologazione di un piano che prevede il pagamento parziale. La ragione per includerla nel confronto è pratica: è la strada in cui la sorte delle somme accantonate si decide in anticipo, per iscritto, nel piano stesso. Con il decreto di apertura il giudice, su istanza del consumatore, può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive (art. 70 c.4); nel concordato minore il decreto dell’art. 78 c.2 lett. d) dispone, su istanza, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive fino all’omologazione definitiva. Dopo l’omologa, secondo l’art. 71 c.2, il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e degli altri vincoli.

Il piano può quindi prevedere che le somme accantonate vadano a pagare i costi della procedura, che siano distribuite ai creditori secondo le classi e le prelazioni, oppure, se il piano regge senza di esse, che siano restituite al debitore. Ciò che decide è la sostenibilità complessiva della proposta e il confronto con l’alternativa liquidatoria.

Quando ha senso: tre scenari concreti

  1. Consumatore con reddito stabile superiore alla soglia dell’incapiente, che può offrire una rata mensile sostenibile per alcuni anni: le somme accantonate diventano una “dote iniziale” del piano, utile a pagare subito il compenso dell’OCC o i creditori privilegiati.
  2. Professionista o piccolo imprenditore con un conto pignorato che blocca l’operatività: nel concordato minore il divieto di azioni esecutive e la successiva destinazione delle somme nel piano consentono di proseguire l’attività.
  3. Debitore con mutuo sull’abitazione principale in regola: il piano del consumatore può prevedere il rimborso alle scadenze delle rate del mutuo (art. 67 c.5) e destinare le somme accantonate presso il datore di lavoro agli altri creditori, evitando la liquidazione della casa.

Come si esegue in sintesi

La domanda è predisposta con l’OCC e contiene l’indicazione puntuale delle somme accantonate, del terzo che le detiene, del creditore procedente e dello stato dell’esecuzione. Si chiede contestualmente la misura dell’art. 70 c.4 (o dell’art. 78 c.2 lett. d), da depositare nell’esecuzione per ottenerne la sospensione. I creditori hanno venti giorni per le osservazioni nel piano del consumatore (art. 70 c.3) e un termine non superiore a trenta giorni per l’adesione nel concordato minore (art. 78 c.2 lett. c). Con la sentenza di omologa e l’autorizzazione dell’art. 71 c.2 il terzo versa le somme secondo il piano.

I vantaggi, motivati

È la strada che offre il maggior controllo sulla destinazione delle somme: non le subisce il debitore, le colloca dentro una proposta che il giudice omologa. Non c’è spossessamento generale, la casa e l’attività possono essere salvaguardate, e il debitore conserva la gestione del proprio patrimonio sotto la vigilanza dell’OCC. Rispetto alla liquidazione, le somme accantonate possono essere usate in modo più flessibile; rispetto all’incapiente, non c’è il rischio che il pignoramento in corso venga letto come prova di utilità, perché qui l’utilità per i creditori è proprio il cuore della proposta.

Rischi e svantaggi, onestamente

A fronte di questo vantaggio va considerato che il piano deve essere fattibile e, se contestato, deve garantire all’opponente almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione (art. 70 c.7; art. 80 c.3). Le somme accantonate, che nella liquidazione andrebbero ai creditori, difficilmente possono essere restituite per intero al debitore senza rendere il piano meno conveniente dell’alternativa liquidatoria. La sospensione delle esecuzioni non è automatica: va chiesta e il giudice la concede se l’esecuzione pregiudica la fattibilità. Se il piano non viene omologato, le misure protettive perdono efficacia (art. 70 c.10; art. 80 c.5) e il pignoramento riprende. Se dopo l’omologa il piano non è eseguito, l’omologazione può essere revocata (art. 72; art. 82). Infine, l’omologa non libera fideiussori e coobbligati: per il concordato minore lo dice l’art. 79 c.5; per il piano del consumatore è la lettura sistematica basata sull’art. 65 c.2, in mancanza di una norma espressa.

Le pronunce a supporto

Sul piano del consumatore la Cassazione, Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (nota da massima), ha precisato che il creditore colpevole dell’indebitamento, o che ha violato l’art. 124-bis TUB, può comunque contestare in sede di omologa i requisiti di legittimità del piano, pur non potendone contestare la convenienza: un elemento da considerare quando il creditore procedente è una finanziaria che ha concesso credito senza un adeguato esame del merito creditizio e potrebbe resistere alla destinazione delle somme accantonate. Per le dinamiche del pignoramento presso terzi richiamate dal piano valgono le pronunce della Terza Sezione già indicate per la seconda strada.

Il profilo ideale di questa terza strada è il debitore con un reddito che permette di offrire qualcosa di concreto ai creditori, un bene da proteggere (la casa, l’attività) e somme accantonate che conviene trasformare in risorsa del piano anziché lasciarle ferme presso il terzo.

Le tre strade alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia e importi realistici, per mostrare come gli stessi numeri di partenza producano esiti diversi a seconda della strada. Non riproducono casi seguiti dallo Studio.

Dati comuni a tutte le simulazioni. Lavoratore dipendente, nucleo di tre persone (lui, la coniuge senza reddito, un figlio minore). Stipendio netto 1.640 € su tredici mensilità, quindi 21.320 € l’anno. Debiti: 18.740 € verso una finanziaria (prestito personale), 7.910 € su una carta revolving, 13.450 € per un altro prestito, per un totale di 40.100 €, tutti chirografari. La finanziaria notifica il pignoramento presso il datore di lavoro il 14 gennaio 2025 (martedì); dal mese di febbraio il datore trattiene e accantona 328 € al mese.

Simulazione 1 – Nessuna ordinanza di assegnazione: il giudizio presso terzi è fermo per rinvii

Con la prima strada (liquidazione controllata). Il ricorso è depositato e il tribunale apre la liquidazione il 3 novembre 2025 (lunedì). In quel momento il datore di lavoro ha accantonato nove mensilità, da febbraio a ottobre: 9 × 328 = 2.952 €. La sentenza fissa in 1.470 € al mese la quota necessaria al mantenimento della famiglia; il debitore versa quindi alla procedura 170 € al mese. Il liquidatore chiede al datore il versamento dei 2.952 € sul conto della procedura e fa constare l’improseguibilità del pignoramento. In tre anni, 36 × 170 = 6.120 €, più gli accantonamenti, portano l’attivo a 9.072 €, dal quale si deducono le spese della procedura e il compenso del liquidatore liquidato secondo il D.M. 202/2014. Decorsi tre anni dall’apertura, cioè dal 3 novembre 2028 (venerdì), l’esdebitazione può essere dichiarata: il debito residuo diventa inesigibile. I 2.952 € accantonati non tornano al debitore: sono serviti a ridurre il debito.

Con la seconda strada (incapiente). La soglia dell’art. 283 c.2 per tre componenti, calcolata con l’assegno sociale 2026 (546,24 € al mese, 7.101,12 € l’anno, importo provvisorio della circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) moltiplicato per 1,5 e per il parametro ISEE 2,04, è di 21.729,43 € annui. Il reddito di 21.320 € è sotto la soglia anche nella lettura più rigorosa, quella che confronta il reddito con la soglia senza dedurre prima le spese effettive di mantenimento; nella lettura che deduce prima le spese reali il margine è ancora più ampio. Il decreto di esdebitazione arriva il 15 giugno 2026 (lunedì) e, nell’ipotesi, viene comunicato lo stesso giorno: il termine di trenta giorni per il reclamo scade il 15 luglio 2026 (mercoledì), senza alcuna sospensione per l’estate (art. 9 c.1 CCII). Nel frattempo le trattenute sono proseguite: da febbraio 2025 a maggio 2026 sono 16 mensilità, cioè 5.248 €. Depositata l’istanza nell’esecuzione dopo la scadenza del termine di reclamo, e assumendo che le trattenute cessino con la fine di luglio, l’importo accantonato sale a 18 mensilità, 5.904 €. Se il giudice dell’esecuzione dichiara l’improseguibilità, quei 5.904 € sono svincolati a favore del debitore. Il rovescio: la finanziaria potrebbe sostenere, nel reclamo, che il pignoramento in corso dimostra l’esistenza di una quota di reddito aggredibile; la differenza rispetto al caso di Cass. 13228/2026 è che qui nessuna somma è stata ancora versata al creditore.

Con la terza strada (piano del consumatore). La domanda è depositata il 16 marzo 2026 (lunedì); con il decreto del 15 aprile 2026 (mercoledì) il giudice sospende il pignoramento ai sensi dell’art. 70 c.4. Gli accantonamenti, da febbraio 2025 a marzo 2026, sono 14 mensilità: 4.592 €. Il piano prevede che questa somma serva a pagare subito le spese della procedura e una prima quota ai creditori, più una rata di 260 € al mese per sessanta mesi (15.600 €). Il totale messo a disposizione è 20.192 €, poco più della metà dei debiti. Con l’omologa, ipotizzata per il 25 novembre 2026 (mercoledì), il giudice autorizza lo svincolo dei 4.592 € secondo il piano (art. 71 c.2). Le somme accantonate non tornano al debitore, ma sono lui e l’OCC a decidere come impiegarle.

Simulazione 2 – Ordinanza di assegnazione già emessa

Stessi dati, ma il 12 marzo 2025 (mercoledì) il giudice dell’esecuzione assegna alla finanziaria le somme accantonate e le quote future. Il datore versa subito 656 € (febbraio e marzo) e poi 328 € al mese da aprile a ottobre (2.296 €): a fine ottobre 2025 la finanziaria ha ricevuto 2.952 €.

Con la prima strada. Aperta la liquidazione il 3 novembre 2025, i 2.952 € già incassati restano alla finanziaria: erano pagamenti di un credito esigibile e l’esdebitazione futura non li travolge. Dal mese di novembre, sulla scia della sentenza di Cremona, la trattenuta a favore della finanziaria è inefficace e va interrotta. Se il datore, per inerzia, versa ancora alla finanziaria le quote di novembre e dicembre (656 €), il liquidatore ne chiede la restituzione. Sotto la legge fallimentare la Cassazione ha seguito due linee: quella maggioritaria (Cass. n. 1227 del 22/1/2016; Cass. n. 19947 del 10/8/2017) che considera inefficace il pagamento del terzo successivo al fallimento, con il rischio per il terzo di dover pagare di nuovo alla procedura e di agire poi in ripetizione verso il creditore; e quella intermedia (Cass. n. 25421 del 17/12/2015) secondo cui il pagamento estingue i debiti e solo il creditore assegnatario è tenuto a restituire. Per la liquidazione controllata la questione non risulta risolta da pronunce di legittimità verificate: è un punto da gestire con lettere tempestive al datore di lavoro, prima che il problema nasca.

Con la seconda strada. Qui la strada si fa stretta. Un pignoramento con assegnazione che versa 328 € al mese al creditore è esattamente la situazione in cui il tribunale del reclamo, nel caso deciso da Cass. 13228/2026, ha ravvisato un’utilità incompatibile con l’incapienza. Anche ottenendo il decreto, i 2.952 € già pagati non tornano indietro e la cessazione delle trattenute future va conquistata con un’opposizione all’esecuzione, in un terreno nel quale la Cassazione considera conclusa l’espropriazione con l’assegnazione (Cass. 11698/2024).

Con la terza strada. Il piano può prevedere che la finanziaria sia soddisfatta in percentuale come gli altri chirografari; il punto da soppesare è come neutralizzare l’assegnazione già operante, perché l’espropriazione presso terzi si considera conclusa con l’ordinanza e la “sospensione delle procedure esecutive” dell’art. 70 c.4 potrebbe non bastare: occorre chiedere al giudice anche le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio previste dalla stessa norma, motivando sulla fattibilità del piano.

Simulazione 3 – Il creditore procedente è l’ex coniuge per l’assegno di mantenimento

Stessi dati, ma il pignoramento è stato promosso dall’ex coniuge per 6.430 € di arretrati dell’assegno di mantenimento di un figlio di primo letto, senza assegnazione; gli accantonamenti ammontano a 1.968 € (sei mensilità). Il debito per mantenimento è escluso dall’esdebitazione (art. 278 c.7 lett. a). Nella liquidazione controllata il credito partecipa al riparto, ma il residuo resta dovuto anche dopo l’esdebitazione. Nella strada dell’incapiente, se le esclusioni dell’art. 278 c.7 si ritengono applicabili (lettura seguita, per la lett. b, da Trib. Rovereto con decreto del 15/12/2025), il decreto non rende inesigibile quel credito e non c’è base per chiedere lo svincolo; se si segue la lettura opposta, sostenuta da parte della dottrina, la questione resterebbe aperta. Nel piano del consumatore il credito può essere previsto, ma il debitore deve mettere in conto che il residuo non pagato non beneficia della liberazione. In tutte e tre le strade, quei 1.968 € con ogni probabilità finiscono all’ex coniuge.

Il confronto in una tabella

La tabella riassume ciò che le sezioni precedenti hanno sviluppato. Le righe seguono i criteri che più spesso orientano la scelta; i costi indicati sono solo quelli della procedura previsti dalla legge (compensi dell’OCC o del liquidatore secondo il D.M. 202/2014, contributo unificato e spese di pubblicità, i cui importi vanno verificati presso la cancelleria del tribunale competente). Va letta tenendo presente che ogni casella dipende da un presupposto: l’esistenza o meno dell’ordinanza di assegnazione, la natura del credito procedente, il reddito del nucleo. Un’opzione che nella tabella appare più rapida può rivelarsi impraticabile se manca un requisito, e un’opzione più lunga può essere l’unica che regge davanti al giudice.

Criterio Liquidazione controllata + esdebitazione (artt. 268-282) Esdebitazione dell’incapiente (art. 283) + svincolo nell’esecuzione Piano del consumatore / concordato minore (artt. 67-83)
Sorte delle somme accantonate non assegnate Entrano nell’attivo e vanno al riparto, salvo quota per il mantenimento Possono essere svincolate a favore del debitore dopo il decreto Destinate secondo il piano omologato (art. 71 c.2)
Somme già pagate al creditore assegnatario Restano al creditore se pagate prima dell’apertura Restano al creditore Restano al creditore
Tempi Esdebitazione dopo la chiusura o decorsi tre anni dall’apertura Procedimento camerale; reclamo entro 30 giorni; poi istanza o opposizione nell’esecuzione Durata del piano (spesso pluriennale) dopo l’omologa
Complessità Media: spossessamento, programma di liquidazione, riparti Bassa sul piano documentale, alta se il creditore si oppone nell’esecuzione Alta: proposta, attestazioni dell’OCC, eventuale voto nel concordato minore
Effetti sull’esecuzione Divieto di iniziare o proseguire (art. 150 via art. 270 c.5) Nessun blocco automatico: serve l’iniziativa del debitore Sospensione o divieto su istanza (art. 70 c.4; art. 78 c.2 lett. d)
Rischi in caso di esito negativo Diniego dell’esdebitazione per le condizioni degli artt. 280 e 282 c.2 Revoca o diniego del beneficio; pignoramento che prosegue; beneficio spendibile una sola volta Inefficacia delle misure protettive, ripresa delle esecuzioni, possibile liquidazione
Reversibilità Bassa: la liquidazione aperta prosegue Media: in caso di diniego si può valutare un’altra strada Media: dal diniego di omologa si può passare alla liquidazione controllata
Costi della procedura previsti dalla legge Compenso del liquidatore (D.M. 202/2014), spese di pubblicità e di procedura Compenso dell’OCC ridotto della metà (art. 283 c.6) Compenso dell’OCC (D.M. 202/2014), spese di pubblicità

I criteri per scegliere

Nessuna delle tre strade è in assoluto preferibile. La scelta si costruisce combinando alcuni elementi concreti, ciascuno dei quali sposta il peso da una parte o dall’altra.

Primo criterio: l’ordinanza di assegnazione c’è o non c’è. Se la tua situazione presenta un pignoramento ancora pendente, con somme solo accantonate e mai versate al creditore, generalmente la strada dell’incapiente è l’unica che può davvero riportare quelle somme al debitore, a condizione che ne ricorrano i presupposti. Se invece l’assegnazione è già operante e il terzo paga ogni mese, quella stessa strada diventa più esposta al rischio di diniego o revoca, e la liquidazione controllata o il piano offrono una tutela più solida per il futuro, pur lasciando al creditore ciò che ha già incassato.

Secondo criterio: il reddito del nucleo rispetto alla soglia dell’art. 283 c.2. Il calcolo va fatto con l’assegno sociale dell’anno, il parametro della scala ISEE corretto per il nucleo anagrafico e una lettura dichiarata del comma 2 (con o senza deduzione preventiva delle spese di mantenimento). Un reddito appena sotto la soglia rende l’incapienza sostenibile ma contestabile; un reddito sopra la soglia la esclude e sposta la scelta verso il piano o la liquidazione.

Terzo criterio: l’esistenza di beni o di utilità future. Chi ha un’auto di valore, una quota di immobile, un TFR maturato o prospettive concrete di miglioramento del reddito non è, per definizione, incapiente. Per lui la liquidazione controllata o il piano sono le strade realistiche, e le somme accantonate diventano parte dell’attivo o della dote del piano.

Quarto criterio: la natura del credito per cui si procede. Se il pignoramento è promosso per mantenimento, per risarcimento da illecito extracontrattuale o per sanzioni non accessorie, l’esdebitazione non lo travolge (art. 278 c.7) e le somme accantonate, in qualunque strada, sono destinate a quel creditore. Su questo punto nessuna scelta procedurale cambia il risultato.

Quinto criterio: il bene da proteggere. Se la priorità è conservare la casa con il mutuo in regola o proseguire un’attività professionale, il piano del consumatore o il concordato minore sono gli strumenti costruiti per questo, e la destinazione delle somme accantonate si negozia dentro un progetto più ampio. Se non ci sono beni da proteggere, la liquidazione è più lineare.

A questi criteri se ne aggiunge uno trasversale: la tempistica. Ogni mese di attesa aggiunge 328 € (nell’esempio) agli accantonamenti o ai pagamenti al creditore assegnatario. Nella strada dell’incapiente una domanda presentata prima dell’assegnazione può fare la differenza tra somme svincolabili e somme già perse; nella liquidazione, un’apertura tempestiva ferma i pagamenti individuali. Nessun criterio, preso da solo, chiude il ragionamento: la scelta corretta nasce dalla loro combinazione e va verificata documenti alla mano.

“Sulle somme bloccate presso un terzo la scelta della procedura e la difesa nell’esecuzione sono un’unica strategia: chi sceglie la strada deve essere in grado di sostenerla davanti al tribunale della crisi, davanti al giudice dell’esecuzione e, se serve, in Cassazione” – Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In alcuni casi sì. Il diniego di omologa del concordato minore consente, su istanza del debitore, l’apertura della liquidazione controllata (art. 80 c.5); la revoca dell’omologazione del piano del consumatore consente di chiedere la liquidazione se ricorrono le condizioni degli artt. 268 e 269 (art. 73). Dall’incapienza respinta si può valutare la liquidazione controllata, ma tenendo conto che la domanda del debitore persona fisica richiede l’attestazione dell’OCC che c’è attivo da distribuire. Cambiare strada, però, costa tempo, e nel frattempo le trattenute continuano.

E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio concreto è doppio: perdere mesi di accantonamenti, che nel frattempo vengono assegnati al creditore, oppure ottenere un decreto che viene revocato in sede di reclamo. Nel caso dell’incapiente, il beneficio si può ottenere una sola volta: un tentativo mal impostato non si recupera facilmente.

Il datore di lavoro può restituirmi le somme accantonate appena ottengo il decreto? Il terzo pignorato è custode delle somme e risponde verso il creditore: non le svincola per iniziativa propria e non deve farlo. Serve un provvedimento del giudice dell’esecuzione, o nella liquidazione l’indicazione del liquidatore e del giudice della procedura. Una consegna informale espone il terzo al rischio di pagare due volte e il debitore a contestazioni.

Le somme già versate al creditore prima della procedura possono essere chieste indietro? Di regola no: erano pagamenti di un debito esigibile, e l’esdebitazione rende inesigibile solo ciò che resta insoddisfatto. Diverso è il caso dei pagamenti ricevuti dal creditore assegnatario dopo l’apertura della liquidazione, che la procedura può reclamare, o dei pagamenti successivi a un decreto di esdebitazione divenuto efficace, che possono configurare un indebito da far valere in giudizio.

Le somme accantonate entro i limiti di legge per il mantenimento sono comunque mie? Nella liquidazione controllata è il giudice a stabilire quanto dello stipendio resta escluso dalla liquidazione (art. 268 c.4 lett. b): si può chiedere che una parte degli accantonamenti sia ricondotta a quel limite, specie se la quota fissata in sentenza è più alta della parte di stipendio lasciata libera dal pignoramento. È una richiesta da motivare con i conti della famiglia.

Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo la strada che ciascuna illumina. Per ognuna sono indicati gli estremi come riportati dalle fonti consultate, il principio riformulato e la ragione per cui pesa su questa specifica domanda. Alcune sono note da massima o da sintesi e non dal testo integrale: lo si segnala dove serve.

Sulla prima strada: le somme nella liquidazione controllata

Trib. Cremona, sentenza n. 5/2025, pubblicata il 27/1/2025. Nell’aprire una liquidazione controllata, il tribunale ha dichiarato inefficace la trattenuta in busta paga a favore del creditore che l’aveva ottenuta con un’assegnazione nell’esecuzione individuale, qualificandola come pagamento futuro in corso di procedura, e ha incaricato il liquidatore di far cessare la trattenuta con il datore di lavoro e con il creditore. Ha poi fissato un importo mensile fisso da riversare alla procedura, modificabile dal giudice delegato. È il modello operativo più chiaro di ciò che accade alle trattenute dopo l’apertura.

Trib. Milano, sentenza n. 31/2025. Secondo questa decisione la cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme vanno sul conto della procedura. Riguarda la cessione volontaria e non il pignoramento, ma conferma la logica: dopo l’apertura i flussi di reddito eccedenti il mantenimento appartengono alla procedura e non al singolo creditore.

Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (nota da massima). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata con un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore si valutano solo in sede di esdebitazione. Pesa sulla scelta perché rende la liquidazione accessibile anche a chi teme una valutazione severa della propria storia, rinviando quel giudizio al momento dell’esdebitazione.

Cass. n. 28573/2025. La Corte ha applicato alla liquidazione controllata la regola dell’art. 154 c.2 sulla scadenza dei crediti all’apertura, benché l’art. 270 c.5 non la richiami espressamente. Il dato è utile quando si discute se altre norme della liquidazione giudiziale, come quella sull’inefficacia dei pagamenti successivi all’apertura, possano operare anche nella controllata pur in assenza di un rinvio espresso.

Cass. n. 1227 del 22/1/2016 e Cass. n. 19947 del 10/8/2017 (regime della legge fallimentare). Il pagamento eseguito dal terzo al creditore assegnatario dopo il fallimento è inefficace verso la procedura anche se l’ordinanza di assegnazione è anteriore; il terzo deve pagare al curatore e, se ha pagato due volte, può agire in ripetizione verso il creditore. Sono pronunce anteriori al CCII, da usare come argomento d’analogia: illustrano il rischio per il datore di lavoro che continua a versare al creditore dopo l’apertura.

Cass. n. 25421 del 17/12/2015 (regime della legge fallimentare). Orientamento intermedio: il pagamento del terzo estingue sia il debito del terzo sia quello del debitore, ed è privo di effetti solo nel rapporto tra debitore e creditore assegnatario, che è l’unico tenuto a restituire alla procedura. Pesa perché, se seguita, sposta il rischio dal datore di lavoro al creditore che ha incassato.

Corte cost., ord. n. 104/2026. Sulla regola dell’art. 278 c.2 (creditori che non hanno partecipato al concorso) la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano per un vizio di notifica; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Riguarda direttamente il creditore procedente che non si insinua nella liquidazione confidando sulle somme accantonate.

Sulla seconda strada: l’incapiente e lo svincolo nell’esecuzione

Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026. Nella lettura di Iusletter (27/5/2026), il caso riguardava un debitore con lo stipendio pignorato e un’assegnazione già operante; il tribunale, in sede di reclamo, aveva revocato l’esdebitazione dell’incapiente perché il pignoramento produceva utilità concrete per il creditore. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non si confrontava con questa ragione della decisione, senza fissare una regola generale. È la pronuncia più vicina al tema: dice che le trattenute già pagate possono essere lette come utilità incompatibile con l’incapienza.

Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025. Ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di diniego dell’esdebitazione dell’incapiente emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta, e ha escluso l’accesso all’art. 283 per il debitore già fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare per gli stessi debiti. Pesa sulla scelta perché incide sui rimedi disponibili e sulla possibilità di ripresentare la domanda; con Cass. 13228/2026 forma un contrasto sulla ricorribilità.

Cass. n. 18123 del 23/6/2023. L’ordinanza di assegnazione ha efficacia traslativa immediata, mentre l’effetto satisfattivo è differito al pagamento del terzo. È la base del ragionamento sulle quote future di stipendio: assegnate ma non ancora pagate quando interviene il decreto di esdebitazione.

Cass. n. 11698 del 30/4/2024 e Cass. n. 15822 del 6/6/2023. L’assegnazione conclude l’espropriazione presso terzi, in modo irrevocabile anche per crediti futuri o periodici, con sostituzione del creditore nel rapporto obbligatorio. Spiega perché, dopo l’assegnazione, non basta un’istanza di improseguibilità e serve un’opposizione che faccia valere l’inesigibilità sopravvenuta.

Cass. Sez. Lav., ord. n. 28984 del 3/11/2025. Il terzo pignorato può opporsi ex art. 615 c.p.c. solo dopo l’ordinanza di assegnazione; prima deve dichiarare la situazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c. Rilevante perché chiarisce il ruolo del datore di lavoro: prima dell’assegnazione parla con la dichiarazione, non con l’opposizione.

Cass. Sez. III, ord. n. 29059 del 3/11/2025. Il terzo che ha reso per errore una dichiarazione positiva deve correggerla o revocarla tempestivamente prima dell’assegnazione; se il giudice assegna comunque, gli resta l’opposizione agli atti esecutivi. Serve a valutare la posizione del terzo quando, dopo il decreto, viene chiesto di rettificare quanto dichiarato.

Trib. Rovereto, decreto del 15/12/2025. Ha applicato all’esdebitazione dell’incapiente le esclusioni della lett. b) dell’art. 278 c.7. Pesa nella simulazione sul credito di mantenimento: se le esclusioni si estendono all’incapiente, il decreto non libera le somme accantonate per quei crediti.

Sulla terza strada: le somme dentro il piano

Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (nota da massima). Il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o ha violato l’art. 124-bis TUB non può contestare la convenienza del piano del consumatore, ma può contestarne i requisiti di legittimità in sede di omologa. Va considerata quando il creditore procedente è una finanziaria che può resistere alla destinazione delle somme accantonate prevista dal piano.

Cass. Sez. III, n. 17195 del 26/6/2025. Se l’assegnazione dei canoni di locazione a scadere è anteriore al pignoramento immobiliare, i canoni, fino a concorrenza del credito, restano estranei al compendio pignorato. In un tema diverso, conferma la forza dell’assegnazione già emessa verso vincoli successivi: un elemento da soppesare quando il piano pretende di disporre di flussi già assegnati.

Cass. Sez. III, n. 28520 del 27/10/2025. Nel pignoramento del conto corrente promosso dall’agente della riscossione, il saldo attivo è soggetto all’art. 546 c.p.c. e va versato dalla banca, comprese le somme affluite dopo il pignoramento entro il termine di sessanta giorni. Illustra l’estensione degli obblighi di accantonamento del terzo, utile per quantificare le somme che il piano deve considerare quando il pignoramento riguarda un conto.

Cosa può fare lo Studio Monardo sulle somme bloccate presso il terzo

Lo Studio lavora su questa materia con un metodo che unisce la parte esecutiva e quella concorsuale, perché le somme accantonate stanno esattamente a metà tra le due. Ecco gli strumenti concreti, nell’ordine in cui di solito servono.

  1. Ricostruiamo lo stato del pignoramento: acquisiamo l’atto notificato al terzo, la dichiarazione del terzo, i verbali di udienza e l’eventuale ordinanza di assegnazione, per stabilire con precisione se le somme sono solo accantonate o già assegnate.
  2. Quantifichiamo gli accantonamenti mese per mese confrontando le buste paga, i cedolini della pensione o gli estratti del conto con le comunicazioni del terzo, e verifichiamo che le trattenute rispettino i limiti dell’art. 545 c.p.c.
  3. Calcoliamo la soglia dell’art. 283 c.2 con l’assegno sociale dell’anno, il parametro ISEE del nucleo anagrafico e le due letture del comma, per capire se la strada dell’incapiente è percorribile o esposta a contestazione.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente e piano o concordato minore con gli stessi numeri, come nelle simulazioni di questo articolo.
  5. Prepariamo con l’OCC la documentazione della domanda, indicando in modo trasparente il pignoramento in corso, il terzo, il creditore e le somme accantonate, perché la completezza è decisiva per la relazione dell’Organismo e per la meritevolezza.
  6. Chiediamo le misure protettive dell’art. 70 c.4 o dell’art. 78 c.2 lett. d) e le depositiamo nell’esecuzione, motivando sulla fattibilità del piano e sulle misure idonee a conservare il patrimonio quando l’assegnazione è già operante.
  7. Scriviamo al datore di lavoro, all’ente pensionistico o alla banca dopo l’apertura della liquidazione o dopo il decreto, perché le trattenute cessino o siano versate alla procedura senza pagamenti doppi.
  8. Depositiamo nell’esecuzione l’istanza di improseguibilità e svincolo dopo il decreto di esdebitazione e, se il creditore resiste, proponiamo l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., tenendo presente che i termini corrono anche in agosto.
  9. Difendiamo il decreto nel reclamo dei creditori entro i trenta giorni dell’art. 282 c.3 o dell’art. 283 c.8, e valutiamo i rimedi successivi alla luce del contrasto in Cassazione sulla ricorribilità.
  10. Verifichiamo la natura del credito procedente (mantenimento, risarcimento da illecito, sanzioni) per dire con franchezza quando le somme accantonate non potranno comunque tornare al debitore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione: la strada scelta oggi per le somme accantonate va difesa domani nel reclamo dei creditori, nell’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza cambiare mani e senza cambiare linea. A questo si aggiunge l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC, che consente di impostare la domanda come l’Organismo e il liquidatore la leggeranno. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sull’esecuzione e sulla procedura, i secondi sui conti del nucleo, sulle buste paga e sui calcoli della soglia.

In chiusura

La risposta alla domanda del titolo, dunque, cambia con la strada. Nella liquidazione controllata le somme accantonate servono a pagare i creditori e non tornano al debitore, salvo la quota per il mantenimento. Nell’esdebitazione dell’incapiente possono essere svincolate a suo favore, purché non siano già state assegnate e pagate e purché il credito non rientri tra quelli esclusi. Nel piano del consumatore o nel concordato minore la loro destinazione si decide nel piano. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: ogni mese di attesa sposta somme dal debitore al creditore, e un beneficio come quello dell’incapiente si può ottenere una sola volta.

Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché richiede, nello stesso fascicolo, le competenze di un Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che sa come vengono trattate le somme presso i terzi nelle procedure del CCII, e quelle di un avvocato cassazionista, che può sostenere le istanze di svincolo e le opposizioni nell’esecuzione fino all’ultimo grado di giudizio.

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