Cosa Significa Che Il Debito È Sostenibile Secondo Il Test Pratico Della Composizione Negoziata?

Il test pratico della composizione negoziata quasi mai “boccia” un’impresa perché i numeri sono brutti: la boccia, o la illude, perché i numeri sono stati messi nelle caselle sbagliate. Il test chiede una cosa sola, in apparenza semplice: dividere il debito che l’impresa deve servire per i flussi di cassa che riesce a liberare ogni anno. Il risultato, un rapporto chiamato A/B, dice in modo indicativo quanti anni di gestione corrente servirebbero per rimborsare quel debito. Il debito è “sostenibile” quando questo rapporto resta in una fascia in cui il risanamento si può costruire con la gestione corrente e con trattative ordinarie; diventa “difficilmente sostenibile” quando servono interventi industriali profondi, stralci, conversioni del debito o la cessione dell’azienda.

Detto così sembra un’operazione da foglio di calcolo. L’esperienza insegna che è proprio qui che molti imprenditori, e talvolta anche i loro consulenti, compromettono la propria posizione: inseriscono solo una parte del debito, gonfiano il margine operativo con ricavi che non incasseranno, leggono il numero come un voto scolastico e presentano all’esperto un quadro che crolla alla prima verifica. Gli errori più frequenti, in ordine di gravità, sono questi:

  1. Calcolare il debito da servire “al ribasso”, lasciando fuori scaduto fiscale, debito finanziario o passività potenziali.
  2. Gonfiare i flussi annui con budget, ricavi straordinari o contributi solo attesi.
  3. Leggere il rapporto come un “promosso o bocciato” invece che come l’indicazione della strada da percorrere.
  4. Presentare un test scollegato dal progetto di piano, dal piano finanziario semestrale e dai certificati dei debiti.
  5. Usare la composizione negoziata per un’uscita solo liquidatoria, con flussi negativi o senza prospettiva di continuità.
  6. Sottovalutare i tempi: reclami tardivi, archiviazioni che bloccano una nuova istanza per un anno, attese che trasformano una crisi reversibile in insolvenza.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il test pratico dal lato di chi lo deve leggere e valutare quando riceve un incarico, cioè dal lato dell’esperto che decide se le prospettive di risanamento sono concrete. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per ricostruire correttamente le due voci che più spesso vengono sbagliate nel test: il debito bancario e il debito fiscale e contributivo.

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Un solo paragrafo di inquadramento, per chi arriva a questa pagina senza conoscere lo strumento. La composizione negoziata (artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) consente all’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che lo affianchi nelle trattative con i creditori, quando “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa” (art. 12 c.1). Per verificare proprio questa condizione l’art. 13 c.2 CCII mette a disposizione sulla piattaforma telematica nazionale tre strumenti: “una lista di controllo particolareggiata” per redigere il piano, “un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” e un protocollo di conduzione. I loro contenuti sono fissati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia: la versione oggi applicabile è il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026, che ha sostituito il precedente decreto del 21 marzo 2023 e ha introdotto, tra l’altro, un test semplificato per le imprese minori. Da qui in avanti l’articolo si occupa solo di una domanda: che cosa vuol dire, numeri alla mano, che il debito è sostenibile secondo quel test, e quali errori portano a una risposta sbagliata.

Primo errore: calcolare il debito da servire “al ribasso”

L’errore

Una S.r.l. che produce componenti metallici apre il gestionale, prende il totale dei debiti verso fornitori scaduti e le rate dei mutui dei prossimi due anni, sottrae la cassa e inserisce quel numero come “debito da servire”. Le cartelle e gli avvisi bonari, il debito INPS rateizzato, il capitale residuo dei leasing e il TFR dei dipendenti che andranno in pensione restano fuori, “perché tanto si pagano a rate” o “perché non sono ancora scaduti”.

Perché è un errore

Il test pratico non misura il debito “che dà fastidio oggi”: misura tutto il debito che deve essere servito con i flussi dell’impresa. Secondo le schede di sintesi del decreto dirigenziale 2026 diffuse dal sistema camerale (le tabelle comparative presentate presso la Camera di commercio di Pordenone-Udine), il numeratore A si costruisce sommando:

  • il debito scaduto di qualsiasi natura, con la sola possibilità di escludere lo scaduto commerciale fisiologico, cioè il ritardo che rientra negli usi del settore e non provoca reazioni dei fornitori;
  • il debito non scaduto che deriva da investimenti o da operazioni estranee alla gestione ordinaria, compreso quello per la sottoscrizione di capitale di partecipate;
  • il debito oggetto di riscadenziamento, moratoria o rateazione;
  • il debito finanziario nella sua interezza, compreso il capitale dei leasing finanziari;
  • gli esborsi attesi per TFR, altri fondi e passività potenziali, nella parte in cui l’importo annuo atteso supera gli accantonamenti già compresi nel margine operativo lordo normalizzato;
  • le linee di credito bancarie utilizzate di cui non è atteso il rinnovo.

Dal totale si sottraggono soltanto: cassa e disponibilità finanziarie (queste al valore di realizzo), versamenti dovuti dai soci per la sottoscrizione del capitale, crediti non derivanti dalla gestione operativa ordinaria nei limiti del valore concretamente realizzabile, impegni irrevocabili di soci o terzi a eseguire apporti di patrimonio netto, valore netto di realizzo di immobilizzazioni per le quali esistono impegni vincolanti di acquisto.

Il punto più delicato riguarda il debito finanziario: con il decreto del 2023 si consideravano solo le rate dei due anni successivi, mentre con il decreto del 2026, secondo le stesse schede, rientra l’intero debito finanziario. Chi usa ancora vecchi modelli di calcolo, o ricorda “le rate dei prossimi due anni”, oggi sottostima il numeratore in misura anche molto rilevante.

Le conseguenze

Un numeratore ridotto produce un rapporto A/B artificialmente basso. L’imprenditore si convince di essere nella fascia delle “difficoltà contenute” e costruisce il piano su una semplice moratoria. Quando l’esperto ricostruisce il debito sui certificati allegati all’istanza (certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria di Agenzia delle entrate-Riscossione, certificato INPS e INAIL, estratto della Centrale dei rischi: art. 17 c.3 lett. e-h CCII), la differenza emerge subito, e con essa la perdita di credibilità del piano. Nei casi più seri l’esperto può non ravvisare “concrete prospettive di risanamento” e comunicarlo all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi (art. 17 c.5).

Il tribunale, chiamato a confermare le misure protettive, ragiona allo stesso modo. Il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 13 febbraio 2023 (riportato nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia, edizione 2026), ha negato la conferma ritenendo l’insolvenza irreversibile e ha valorizzato, tra gli altri elementi, il mancato svolgimento del test pratico e un piano di risanamento solo embrionale. Il Tribunale di Viterbo, il 14 febbraio 2022, ha negato la conferma in presenza di un marcato squilibrio, rilevando che il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi annui era ben oltre il valore massimo indicato.

Cosa fare invece

Il debito da servire si costruisce partendo dai documenti esterni, non dal gestionale: prima si richiedono i certificati dei debiti tributari, contributivi e la situazione di Agenzia delle entrate-Riscossione (se non sono ancora arrivati, l’art. 17 c.3-bis consente di allegare una dichiarazione sostitutiva di averli chiesti almeno dieci giorni prima dell’istanza), poi l’estratto della Centrale dei rischi non anteriore a tre mesi, poi i piani di ammortamento di mutui e leasing. Solo dopo si confrontano questi dati con la contabilità. La regola pratica è semplice: ogni euro che l’impresa dovrà pagare con i propri flussi deve comparire nel numeratore, salvo le sole sottrazioni ammesse.

Il dettaglio che pochi conoscono

Lo scaduto commerciale “fisiologico” si può escludere, ma va giustificato. Se nel settore i fornitori sono pagati abitualmente a 90 giorni e l’impresa paga a 100, quel ritardo non segnala crisi; se paga a 210 giorni e due fornitori hanno già mandato diffide, non è più fisiologico. Conviene documentare l’esclusione con l’anzianità dello scaduto per fornitore: l’esperto la chiederà comunque, e averla pronta evita che l’intero calcolo sia messo in dubbio.

Secondo errore: gonfiare i flussi annui al servizio del debito

L’errore

Lo stesso imprenditore, per far “tornare” il rapporto, inserisce nel denominatore il margine operativo lordo del budget dell’anno prossimo, che prevede un aumento del fatturato del 18% grazie a un cliente “quasi acquisito”. Aggiunge una plusvalenza per la vendita di un macchinario e un contributo regionale per l’efficientamento energetico ancora in istruttoria. Imposte e investimenti di mantenimento non compaiono, perché “si vedranno dopo”.

Perché è un errore

Il denominatore B misura i flussi annui che l’impresa è in grado di destinare al debito oggi, non quelli che spera di generare. Secondo le sintesi del decreto 2026, il test si fonda sulla situazione corrente e non su dati previsionali di budget. Le componenti positive sono il margine operativo lordo (MOL) previsionale dell’esercizio in corso, normalizzato per escludere gli elementi straordinari e non ricorrenti e per tenere conto, ad anno intero, degli effetti delle ristrutturazioni già realizzate (è ammesso l’uso dei dati dell’esercizio precedente se più affidabili), oltre ai frutti annui delle immobilizzazioni finanziarie non destinate alla dismissione. Le componenti negative sono gli investimenti annui di mantenimento, le imposte sul reddito annue (escluse quelle anticipate senza effetto finanziario), gli interessi sulle linee autoliquidanti escluse dal debito da servire e i ricavi da operazioni con imprese del gruppo di cui non è probabile il regolare incasso.

Rispetto al decreto 2023, le schede segnalano che sono stati eliminati dal calcolo le sovvenzioni e i contributi attesi e gli investimenti legati a iniziative industriali solo previste. Il test, quindi, non premia più le intenzioni: considera le componenti effettivamente incassabili.

Le conseguenze

Un denominatore gonfiato ha lo stesso effetto di un numeratore ridotto: il rapporto scende e l’impresa sembra sana. Ma la conseguenza più grave è un’altra. Se il MOL dichiarato non trova riscontro nella situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni (art. 17 c.3 lett. a) e nei bilanci degli ultimi tre esercizi, il giudizio di attendibilità colpisce l’intero piano, non solo il test. Il Tribunale di Salerno (13 febbraio 2023) ha negato la conferma delle misure anche per flussi di cassa prospettici insufficienti e un rapporto costi-ricavi in disequilibrio; il Tribunale di Padova, con provvedimento del 2 marzo 2023 (commentato da EC News), ha chiesto che il risanamento non appaia manifestamente implausibile alla luce di elementi sia estrinseci sia intrinseci, cioè anche della chiarezza, ragionevolezza e solidità delle assunzioni.

C’è poi un effetto sulle trattative. Le banche ricostruiscono il MOL con i propri modelli. Se il dato dell’imprenditore è più alto di un terzo, la discussione parte con una contestazione invece che con una proposta, e il tempo dell’incarico (180 giorni dall’accettazione, prorogabili fino a ulteriori 180 nei casi dell’art. 17 c.7) si consuma sulle cifre anziché sulle soluzioni.

Cosa fare invece

Il MOL va normalizzato voce per voce e la normalizzazione va scritta. Si parte dal conto economico dell’esercizio in corso (o dal precedente, se più affidabile), si tolgono plusvalenze, sopravvenienze, rimborsi assicurativi una tantum, ricavi di commesse irripetibili; si aggiungono a regime solo i risparmi di ristrutturazioni già fatte, come la chiusura di un reparto già avvenuta. Poi si sottraggono gli investimenti necessari a mantenere la capacità produttiva (non gli investimenti di sviluppo, ma quelli senza i quali tra due anni le macchine si fermano) e le imposte che l’impresa pagherà davvero. I ricavi attesi da nuovi clienti, i contributi pubblici in istruttoria, le iniziative commerciali vanno nel piano di risanamento, dove possono essere argomentati, e non nel test.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il test pratico presuppone che l’impresa sia prospetticamente in equilibrio economico, cioè che B sia positivo. Se dopo la normalizzazione il denominatore diventa zero o negativo, il rapporto non si calcola affatto: le schede del decreto 2026 indicano per questo caso una fascia autonoma, “assenza di equilibrio a regime”, in cui servono iniziative in discontinuità (interventi sui processi, cambio del modello di business, aggregazioni, cessazione di rami, cessione). Gonfiare il MOL per “tenere in vita” il rapporto nasconde proprio l’informazione più importante: che il problema non è il debito, ma il conto economico.

Terzo errore: leggere il rapporto come un voto, “promosso o bocciato”

L’errore

Il rapporto esce a 4,2. L’imprenditore legge “oltre 3” e conclude che la composizione negoziata non fa per lui; oppure esce a 2,6 e conclude che non serve fare nulla di diverso dal chiedere ai fornitori un po’ di pazienza. In entrambi i casi il numero viene trattato come una sentenza.

Perché è un errore

Il test non ha funzione diagnostica: lo sottolinea anche la presentazione del decreto 2026 pubblicata da diritto.it, secondo cui il test serve a valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento e indica che, al crescere del rapporto tra debito e flussi, cresce la necessità di interventi industriali, finanziari o di operazioni straordinarie come la cessione dell’azienda. Le fasce di lettura, confermate dal decreto 2026 rispetto al 2023 secondo le schede camerali, sono queste:

  • fino a 3: un rapporto non superiore a 1 indica difficoltà contenute, e le difficoltà restano contenute fino a 3, salvo specificità (ad esempio un debito concentrato su pochi creditori); l’andamento corrente può bastare a definire il percorso di risanamento;
  • da 3 a 5: il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare;
  • oltre 5: il MOL positivo potrebbe non bastare e può rendersi necessaria la cessione dell’azienda o di suoi rami;
  • assenza di equilibrio a regime: servono iniziative in discontinuità;
  • radicale cambiamento del mercato o del business: la valenza indicativa del test si riduce e i flussi vanno adeguati, anche quanto al capitale circolante netto.

Il rapporto, sempre secondo le stesse schede, fornisce indicazioni di massima su quattro aspetti: gli anni necessari per estinguere il debito, il volume del debito da ristrutturare, l’entità di eventuali stralci o conversioni in capitale, l’intensità dell’aumento dei flussi da realizzare.

Ecco allora il significato concreto di “debito sostenibile”: è sostenibile il debito che l’impresa può servire con i flussi che già produce, in un orizzonte di pochi anni, senza dover cambiare pelle. Un rapporto di 2 significa, in prima approssimazione, che con i flussi attuali il debito si estingue in circa due anni di gestione: è un debito sostenibile anche se oggi è scaduto, perché il problema è di tempi, non di dimensione. Un rapporto di 4 significa che il debito è sostenibile solo se il piano aumenta i flussi o se una parte del debito viene stralciata, riscadenziata a lungo termine o convertita. Un rapporto di 7 significa che, per come è oggi l’impresa, il debito non è sostenibile con la sola continuità e occorre ragionare su cessioni o discontinuità.

Le conseguenze

Chi legge “oltre 3” come bocciatura rinuncia a uno strumento che la legge ha costruito proprio per le situazioni difficili; e chi resta fermo spesso scivola verso l’insolvenza, dove le scelte si restringono. La giurisprudenza di merito, del resto, ha chiarito che lo stato di insolvenza non è incompatibile a priori con la composizione negoziata: conta la reversibilità della crisi (Trib. Ravenna, ordinanza del 17 marzo 2023, commentata da EC News), mentre più l’impresa si avvicina all’insolvenza, più il giudizio prognostico sul piano diventa rigoroso. Chi invece legge “sotto 3” come via libera presenta un piano debole: il Tribunale di Reggio Emilia (27 settembre 2023, massimario Prato-Pistoia) ricorda che la conferma delle misure presuppone una verifica di realizzabilità del piano, e il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (7 novembre 2024) che il giudice non si limita a un controllo documentale, ma bilancia l’interesse al superamento della crisi con quello dei creditori.

Cosa fare invece

Il rapporto va tradotto in una strategia, con tre domande: quanti anni servono con i flussi attuali; quanto debito bisogna ristrutturare (riscadenziare, stralciare, convertire) per riportare il rapporto in una fascia gestibile; di quanto devono crescere i flussi se non si vuole o non si può toccare il debito. Con un rapporto a 4,2, per esempio, il percorso può essere costruito su un riscadenziamento bancario di medio periodo, su una proposta di transazione fiscale durante le trattative (art. 23 c.2-bis CCII, esteso dal D.Lgs. 147/2026 anche ai tributi degli enti territoriali secondo le fonti che ne hanno dato notizia) e su un’iniziativa industriale documentata, come la chiusura di una linea in perdita.

Il dettaglio che pochi conoscono

La soglia “fino a 3” non è automatica: le schede del decreto avvertono che specificità come la concentrazione del debito in pochi creditori possono cambiare la lettura. Un rapporto di 2,5 con un solo creditore bancario che rappresenta il 70% del debito e che ha già revocato gli affidamenti è più fragile di un rapporto di 3,5 distribuito su cento fornitori disponibili a trattare. La composizione del debito, non solo la sua dimensione, va sempre letta insieme al numero.

Quarto errore: un test scollegato dal piano e dai documenti dell’istanza

L’errore

Il test viene compilato dal commercialista una sera, su un file proprio; il progetto di piano di risanamento viene scritto un mese dopo da un altro consulente; il piano finanziario per i sei mesi successivi viene preparato dall’amministrativa interna. I tre documenti partono da numeri diversi: il debito del test non coincide con l’elenco dei creditori, il MOL del test non coincide con quello del piano, la cassa del piano finanziario non coincide con quella sottratta nel test.

Perché è un errore

La legge costruisce un sistema unitario. L’art. 17 c.3 CCII chiede di caricare sulla piattaforma, con l’istanza, i bilanci degli ultimi tre esercizi (o le dichiarazioni fiscali per chi non deposita bilanci) e una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni; alla lett. b) “un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2”, con una relazione sintetica sull’attività in concreto esercitata, un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che si intendono adottare; alla lett. c) l’elenco dei creditori con crediti scaduti e a scadere e le garanzie. Il test, la lista di controllo e il piano provengono dallo stesso decreto dirigenziale e parlano la stessa lingua: le schede del decreto 2026 indicano che la check-list (sezione II) riprende lo schema del test, e per le imprese minori lo duplica.

Lo stesso pacchetto documentale torna se l’imprenditore chiede misure protettive: con il ricorso al tribunale, da depositare entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto (art. 19 c.1), vanno depositati tra l’altro i bilanci, la situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni, l’elenco dei creditori, il piano di risanamento e il piano finanziario per i sei mesi successivi (art. 19 c.2).

Le conseguenze

Le incoerenze sono la prima cosa che un esperto nota. Un test che non “torna” con l’elenco dei creditori trasforma il primo incontro con l’esperto, previsto dall’art. 17 c.5 per valutare la concreta prospettiva di risanamento, in una verifica dei conti invece che in una discussione sulle strategie. In sede giudiziale, la documentazione carente può portare a un termine per integrare (Trib. Milano, 28 dicembre 2021, massimario Prato-Pistoia), ma l’incoerenza sostanziale tra test e piano pesa sulla valutazione del fumus: il Tribunale di Lecco (2 gennaio 2023) ha ritenuto che l’assenza di una concreta prospettiva di superamento degli squilibri impedisca la conferma, perché è il presupposto che giustifica la compressione delle azioni dei creditori; il Tribunale di Milano (17 gennaio 2022) ha legato la conferma a una ragionevole probabilità di risanamento valutata sulle dichiarazioni motivate dell’esperto, sentito in contraddittorio con i creditori incisi.

Cosa fare invece

Test, piano, piano finanziario semestrale ed elenco dei creditori devono nascere da un’unica base dati, aggiornata alla stessa data. In pratica: si fissa una data di riferimento (per esempio la fine del mese precedente), si costruisce la situazione patrimoniale a quella data, si riconcilia il debito con i certificati e con la Centrale dei rischi, e solo dopo si compilano in sequenza il test, l’elenco dei creditori, il piano finanziario e il progetto di piano. Ogni differenza va spiegata in una nota. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce i passaggi che l’esperto compie nel primo incontro con l’imprenditore: per questo lo Studio prepara il fascicolo dell’istanza in modo che le domande dell’esperto trovino già una risposta documentata.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il test è accessibile sulla piattaforma “da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati” (art. 13 c.2) anche prima dell’istanza. Può e deve essere usato come strumento di autodiagnosi preventiva, più volte, su ipotesi diverse: con e senza un ramo d’azienda, con e senza una dismissione, con il MOL dell’anno in corso e con quello dell’anno precedente. Arrivare all’istanza dopo aver provato tre scenari permette di scegliere quello più solido e di presentarlo con i suoi limiti dichiarati, che è molto diverso dal presentare l’unico scenario che “dà un buon numero”.

Quinto errore: usare la composizione negoziata per un’uscita solo liquidatoria

L’errore

L’imprenditore sa che l’attività non ha futuro: il cliente principale è andato via, il margine è negativo da due anni. Vuole però fermare un pignoramento sul conto corrente e guadagnare qualche mese per incassare i crediti, pagare quello che si riesce e chiudere la società. Compila il test con un MOL “di speranza”, presenta l’istanza e chiede le misure protettive.

Perché è un errore

L’art. 12 c.1 CCII lega l’accesso alla ragionevole perseguibilità del “risanamento dell’impresa”, e il test, come visto, presuppone un equilibrio economico prospettico. Le misure protettive comprimono i diritti dei creditori (art. 18) e il tribunale le conferma solo se servono al buon esito delle trattative verso una soluzione di risanamento. Un piano che prevede solo di incassare e chiudere non è il risanamento che lo strumento presuppone, almeno nell’orientamento prevalente.

Le conseguenze

Su questo punto la giurisprudenza di merito è fitta. Il Tribunale di Verona (10 giugno 2025) ha negato la conferma delle misure perché un piano solo liquidatorio non basta, nemmeno se più conveniente per i creditori della liquidazione giudiziale; nello stesso senso è richiamato Trib. Como, 10 luglio 2025. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (10 gennaio 2025) ha escluso le misure per un piano che puntava solo a riscuotere crediti e chiudere la società. Il Tribunale di Livorno (8 febbraio 2023, commentato da EC News) ha ritenuto la scelta meramente liquidatoria estranea alla composizione negoziata, anche alla luce della contrarietà dei creditori; il Tribunale di Bergamo (15 marzo 2022) ha negato la conferma quando la liquidazione era l’unico mezzo per soddisfare i creditori, e già il 24 febbraio 2022 aveva indicato la reversibilità della crisi come condizione necessaria. C’è poi il profilo della correttezza: il Tribunale di Milano (10 febbraio 2025) ha ritenuto contrario a correttezza e buona fede l’impegno di soci e garanti che si traduce in condotte non coerenti con il risanamento.

Va detto per onestà che esiste un orientamento diverso: il Tribunale di Perugia (15 luglio 2024) ha ritenuto che la ragionevole perseguibilità del risanamento possa comprendere anche la soddisfazione dei creditori con i proventi della liquidazione, ammettendo l’accesso di un’impresa in liquidazione volontaria con piano liquidatorio. È però un orientamento minoritario, su cui non conviene costruire una strategia senza valutare il tribunale competente.

Cosa fare invece

Se il test, onestamente compilato, mostra flussi negativi senza prospettiva di recupero, la strada va scelta subito tra gli strumenti adatti alla liquidazione o alla continuità indiretta, invece di forzare la composizione negoziata. Le alternative dipendono dalla dimensione: per l’impresa sopra soglia, la cessione dell’azienda o di rami all’interno della composizione stessa (che il test, nella fascia oltre 5, contempla espressamente) o gli strumenti di regolazione della crisi; per l’impresa minore, l’art. 25-quater c.4 elenca il concordato minore (art. 74), la liquidazione controllata (art. 268) e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies), che presuppone però trattative svolte con correttezza e buona fede secondo la relazione finale dell’esperto. È la continuità indiretta, non la chiusura, a rendere compatibile una cessione con la composizione: nel caso deciso dal Tribunale di Ravenna il 17 marzo 2023 il piano prevedeva affitto e poi cessione dell’azienda a uno dei maggiori creditori, con un soddisfacimento minimo del 45% in due anni.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il concordato semplificato dell’art. 25-sexies si può proporre solo entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, e solo se l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni non sono praticabili. Un test truccato per entrare nella composizione rischia di compromettere proprio quella dichiarazione, e quindi di chiudere anche l’uscita liquidatoria più rapida che il Codice offre a chi ha davvero tentato il risanamento.

Sesto errore: sottovalutare i tempi

L’errore

Il tribunale nega la conferma delle misure protettive. L’imprenditore aspetta qualche settimana per “ragionarci”, poi chiede un rinvio dell’udienza prefallimentare in attesa di impugnare. Oppure, dopo un’archiviazione, decide di “ripresentare l’istanza con numeri migliori” il mese successivo. Oppure, semplicemente, rimanda il test di un anno perché “il bilancio non è ancora chiuso”, mentre il rapporto A/B sale di trimestre in trimestre.

Perché è un errore

La composizione negoziata ha tempi stretti e non conosce pause estive: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice, quindi i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. Il ricorso per la conferma delle misure va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto; il deposito omesso o tardivo rende inefficaci le misure (art. 19 c.1). Il tribunale fissa l’udienza con decreto entro dieci giorni dal deposito; le misure durano tra 30 e 120 giorni e, con le proroghe, non oltre 240 giorni complessivi (art. 19 c.4 e c.5). Dopo un’archiviazione, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno; se l’archiviazione è chiesta entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, il termine si riduce, una sola volta, a quattro mesi (art. 17 c.9).

Le conseguenze

La Corte di cassazione ha chiarito che il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria prefallimentare per impugnare la revoca delle misure protettive: il rifiuto del termine non è di per sé viziato se non è indicato un concreto pregiudizio al diritto di difesa (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025, nota da massima Brocardi). Con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 (Sez. I, anch’essa nota da massima Brocardi) la Corte ha precisato che, quando il tribunale si è riservato sull’istanza di fallimento dopo il diniego della conferma, il debitore resta libero di proporre reclamo, ma non ha diritto a un rinvio; nel caso concreto il termine di 15 giorni per il reclamo contro il diniego (art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19) era già scaduto. Sono pronunce rese in regime di legge fallimentare, ma il principio sul rapporto tra tempi della composizione e tempi della procedura concorsuale resta utile.

Sul piano sostanziale, il ritardo ha un costo che il test rende visibile: ogni trimestre di attesa aumenta lo scaduto (numeratore) e spesso riduce il MOL (denominatore), spingendo il rapporto da una fascia all’altra. E più l’impresa si avvicina all’insolvenza, più il giudizio sul piano si fa rigoroso.

Cosa fare invece

Il test va fatto appena compaiono i primi segnali, senza aspettare il bilancio approvato: l’art. 17 c.3 lett. a-bis consente di usare progetti di bilancio o una situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni. I termini processuali vanno calendarizzati il giorno stesso della pubblicazione dell’istanza; il reclamo contro un diniego va preparato in parallelo all’udienza, non dopo. E prima di chiedere un’archiviazione volontaria conviene valutare la finestra dei due mesi, che riduce a quattro mesi il blocco per la nuova istanza.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione, non è stata individuata una soluzione; può proseguire per non oltre altri 180 giorni su richiesta delle parti con il consenso dell’esperto, quando l’imprenditore ha adito il tribunale o quando sono in vigore misure protettive o cautelari (art. 17 c.7). In caso di sostituzione dell’esperto il termine decorre comunque dall’accettazione del primo esperto nominato: cambiare esperto non “azzera” il tempo.

Quanto costano gli errori: tre simulazioni sul rapporto A/B

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici per mostrare come cambia il risultato del test. Non sono casi reali dello Studio. Le voci seguono le sintesi del decreto dirigenziale 2026 descritte sopra.

Simulazione 1: il test fatto correttamente

Ipotesi: S.r.l. manifatturiera, 23 dipendenti, data di riferimento 30 settembre 2026.

Debito da servire (A):

  • debito scaduto verso fornitori oltre la soglia fisiologica: 187.430 €
  • debito tributario scaduto (IVA e ritenute): 93.610 €
  • debito contributivo scaduto: 38.270 €
  • rateazione con Agenzia delle entrate-Riscossione, residuo: 64.880 €
  • debito finanziario intero (mutui e capitale residuo dei leasing): 712.540 €
  • esborsi attesi per TFR di dipendenti in uscita, oltre gli accantonamenti già nel MOL: 22.150 €
  • meno cassa: 47.620 €
  • meno un rimborso assicurativo già liquidato e non ancora incassato (credito non operativo realizzabile): 18.300 €

A = 1.052.960 €.

Flussi annui (B):

  • MOL normalizzato dell’esercizio in corso: 284.700 €
  • meno investimenti di mantenimento: 46.300 €
  • meno imposte sul reddito annue: 31.900 €

B = 206.500 €.

Rapporto A/B = 1.052.960 / 206.500 = 5,10. Siamo appena sopra la soglia di 5: secondo la lettura del test, il MOL positivo potrebbe non bastare e va valutata anche la cessione dell’azienda o di rami. Ma il numero dice anche altro: per tornare a 5 basterebbero 4.092 € di flussi annui in più (B dovrebbe arrivare a 210.592 €) oppure 20.460 € di debito in meno; per scendere a 3, invece, servirebbero flussi per 350.987 € l’anno oppure una riduzione del debito da servire di 433.460 € (stralci, conversioni, apporti irrevocabili). L’imprenditore che legge così il test ha davanti una mappa: un’iniziativa industriale modesta lo riporta nella fascia intermedia, mentre per arrivare a difficoltà contenute serve un intervento importante sul debito, probabilmente con una proposta di transazione fiscale sui 93.610 € di tributi e un riscadenziamento dei mutui.

Simulazione 2: lo stesso test con gli errori più comuni

Stessa impresa, stessa data, ma il calcolo segue le abitudini sbagliate descritte nel primo e nel secondo errore:

  • nel debito finanziario si inseriscono solo le rate dei due anni successivi (2 × 118.400 € = 236.800 €) invece dell’intero debito;
  • si dimenticano gli esborsi per TFR;
  • si sottraggono 150.000 € di un nuovo finanziamento bancario “promesso” ma non deliberato;
  • come MOL si prende il dato di budget (341.200 €), che comprende una plusvalenza di 39.800 € e un contributo regionale atteso di 16.700 €;
  • si omettono le imposte.

A errato = 319.310 + 64.880 + 236.800 − 47.620 − 18.300 − 150.000 = 405.070 €.
B errato = 341.200 − 46.300 = 294.900 €.
Rapporto = 1,37.

Il risultato sembra dire “difficoltà contenute”. La differenza tra 1,37 e 5,10 non è una sfumatura: è la differenza tra un piano costruito su una moratoria di qualche mese e un piano che deve affrontare stralci, cessione di rami o nuove risorse. Il costo dell’errore non è il numero sbagliato in sé, ma i mesi di incarico spesi a difendere un piano che non può reggere, e la credibilità persa con banche ed erario quando l’esperto ricostruisce il calcolo. E con 180 giorni di incarico ordinario, ogni mese perso pesa.

Simulazione 3: impresa minore con il test semplificato

Ipotesi: ditta individuale nel settore dell’impiantistica, sotto le soglie dell’art. 2 c.1 lett. d) CCII (dato da verificare sul caso concreto, insieme ai tre esercizi di riferimento). Secondo le schede del decreto 2026, il test semplificato per le imprese minori considera:

Debito da servire (A):

  • debito scaduto verso qualsiasi creditore: 61.740 €
  • rate del primo anno successivo di debiti rateizzati, mutui e finanziamenti: 18.360 €
  • meno giacenza sui conti correnti: 4.215 €

A = 75.885 €.

Flussi annui (B):

  • risultato della gestione economica dell’anno precedente: 14.920 €
  • più ammortamenti dell’anno precedente: 6.380 €
  • più oneri straordinari dell’anno precedente: 2.150 €
  • meno proventi straordinari dell’anno precedente: 3.700 €

B = 19.750 €.

Rapporto = 3,84: fascia intermedia, il risanamento dipende dalle iniziative che l’imprenditore riesce a mettere in campo. Per rientrare sotto 3 servirebbe una riduzione del debito da servire di 16.635 € oppure un aumento dei flussi a 25.295 € l’anno. Qui l’errore tipico è opposto a quello della simulazione 2: il titolare usa il test ordinario, inserisce l’intero debito finanziario anziché le sole rate del primo anno, ottiene un rapporto ben più alto e rinuncia in partenza, mentre per la sua dimensione esiste uno strumento calibrato. Per l’impresa minore, poi, l’istanza si presenta al segretario generale della Camera di commercio, con i documenti dell’art. 17 c.3 lett. a) e da c) a h) (art. 25-quater c.2): il progetto di piano della lett. b) non è richiesto nell’elenco, ma la coerenza tra test e documenti resta decisiva.

Una simulazione sui tempi

Ipotesi: istanza pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto martedì 3 novembre 2026. Il ricorso per la conferma delle misure protettive va depositato entro mercoledì 4 novembre 2026 (art. 19 c.1). Se il tribunale nega la conferma con ordinanza comunicata mercoledì 9 dicembre 2026, il reclamo di 15 giorni previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. scade giovedì 24 dicembre 2026. Se l’incarico viene archiviato martedì 24 novembre 2026, una nuova istanza non potrà essere presentata prima di mercoledì 24 novembre 2027; se l’archiviazione è stata chiesta entro due mesi dall’accettazione, il blocco si riduce a quattro mesi, cioè fino a mercoledì 24 marzo 2027. Nessuno di questi termini si ferma in agosto (art. 9 c.1 CCII).

Voce Simulazione 1 (corretta) Simulazione 2 (con errori) Simulazione 3 (impresa minore)
Debito da servire A 1.052.960 € 405.070 € 75.885 €
Flussi annui B 206.500 € 294.900 € 19.750 €
Rapporto A/B 5,10 1,37 3,84
Fascia di lettura oltre 5 fino a 3 (apparente) da 3 a 5
Strada indicata cessione o forte intervento sul debito moratoria (sbagliata) iniziative industriali

Perché lo stesso bilancio dà un numero diverso con il decreto 2026

Molti imprenditori hanno compilato il test negli anni scorsi e si aspettano di ritrovare lo stesso risultato. Non è così, e il motivo non è che l’impresa sia peggiorata, ma che le regole di calcolo sono cambiate. Secondo le tabelle comparative 2023-2026 presentate dal sistema camerale, le modifiche che spostano di più il rapporto sono quattro.

La prima riguarda il debito finanziario, che oggi entra per intero e non più per le sole rate dei due anni successivi: per un’impresa con mutui a lungo termine il numeratore può crescere di diverse volte. La seconda riguarda le sottrazioni dal debito: i finanziamenti e i conferimenti solo previsti non si deducono più, e restano deducibili solo gli impegni irrevocabili, i versamenti dovuti dai soci, i crediti non operativi realizzabili e le dismissioni con impegni vincolanti. È stata eliminata anche la clausola che consentiva una riduzione figurativa del debito per gli stralci attesi. La terza riguarda i flussi: sono usciti dal calcolo sovvenzioni e contributi attesi e gli investimenti di iniziative industriali solo previste, ed è caduta la condizione che chiedeva un flusso positivo “a decorrere almeno dal secondo anno”. La quarta riguarda le voci nuove, che possono aumentare il debito (esborsi per fondi e passività potenziali) o ridurre i flussi (interessi sulle linee autoliquidanti escluse e ricavi infragruppo di incasso incerto), ma anche migliorarli (frutti delle immobilizzazioni finanziarie non destinate alla dismissione).

In concreto: un’impresa che nel 2024 aveva ottenuto un rapporto di 2,8 contando le rate di due anni e un finanziamento “in arrivo” può oggi trovarsi sopra 4 senza che nulla sia cambiato nei conti. Questo non significa che il suo debito sia diventato insostenibile, ma che il test misura oggi in modo più prudente lo stesso debito. Il rischio è doppio: chi si fida del vecchio calcolo arriva all’istanza con un’aspettativa sbagliata; chi scopre il nuovo numero all’ultimo momento è tentato di “aggiustarlo”. In entrambi i casi la risposta corretta è la stessa: rifare il calcolo con lo schema vigente, spiegare la differenza e adeguare la strategia alla fascia effettiva.

Una cautela finale riguarda le fonti. Il testo integrale del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026 ed è disponibile sulla piattaforma camerale: le voci descritte in questo articolo seguono le sintesi tecniche diffuse dal sistema camerale e dalla stampa specializzata, e prima di compilare il test sul caso concreto conviene sempre confrontarle con le istruzioni presenti sulla piattaforma, che sono lo strumento operativo effettivamente usato dall’esperto. La differenza tra impresa minore e impresa ordinaria, in particolare, va verificata sui requisiti dell’art. 2 c.1 lett. d) CCII riferiti ai tre esercizi antecedenti, perché da essa dipende quale dei due schemi di test si applica.

La mappa degli errori

La tabella riassume in quale momento si commette ciascun errore, che cosa produce e se è possibile rimediare. Il rimedio è “sì” quando si può correggere senza perdite apprezzabili, “parziale” quando si corregge ma con un costo (tempo, credibilità, una fase da ripetere), “no” quando la preclusione è definitiva per quel percorso.

Errore Momento in cui si commette Conseguenza Rimedio possibile
Debito da servire al ribasso Compilazione del test, prima dell’istanza Rapporto falsamente basso, piano sottodimensionato, possibile archiviazione Sì prima dell’istanza; parziale dopo
Flussi annui gonfiati Compilazione del test e del piano Piano inattendibile, contestazioni di banche ed erario Sì prima dell’istanza; parziale dopo
Rapporto letto come voto Scelta della strategia Rinuncia allo strumento o piano debole Sì, se i tempi lo consentono
Test scollegato dai documenti Preparazione dell’istanza e del ricorso ex art. 19 Primo incontro con l’esperto compromesso, rischio sulle misure Parziale (integrazioni)
Uso solo liquidatorio Scelta dello strumento Misure non confermate o revocate, trattative chiuse Parziale (altri strumenti)
Tempi sottovalutati Dopo il diniego, dopo l’archiviazione, nell’attesa Reclamo tardivo, blocco di un anno, aggravamento No per il reclamo scaduto; parziale per il resto

Prima di caricare l’istanza: la checklist del test pratico

Questa lista può essere stampata e usata come controllo finale. Ogni voce è un’azione, non un principio.

  • [ ] Ho fissato un’unica data di riferimento per test, situazione patrimoniale, elenco dei creditori e piano finanziario semestrale.
  • [ ] Ho richiesto il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria di Agenzia delle entrate-Riscossione e il certificato dei debiti contributivi e assicurativi (o ho la prova di averli chiesti almeno dieci giorni prima dell’istanza).
  • [ ] Ho scaricato l’estratto della Centrale dei rischi, non anteriore a tre mesi, e l’ho confrontato con la contabilità.
  • [ ] Nel debito da servire ho inserito tutto lo scaduto, di qualsiasi natura, e ho escluso solo lo scaduto commerciale fisiologico documentato.
  • [ ] Ho inserito l’intero debito finanziario, compreso il capitale residuo dei leasing finanziari (salvo che io utilizzi legittimamente il test semplificato per l’impresa minore).
  • [ ] Ho considerato TFR, fondi e passività potenziali per la parte che supera gli accantonamenti già compresi nel MOL.
  • [ ] Ho sottratto solo cassa, crediti non operativi realizzabili, versamenti dovuti dai soci, impegni irrevocabili di apporto e dismissioni con impegni vincolanti: niente finanziamenti solo promessi.
  • [ ] Ho normalizzato il MOL eliminando plusvalenze, sopravvenienze, contributi solo attesi e ricavi irripetibili, e ho scritto la normalizzazione in una nota.
  • [ ] Ho sottratto investimenti di mantenimento e imposte che l’impresa pagherà davvero.
  • [ ] Se B è zero o negativo, ho preso atto che il test segnala “assenza di equilibrio a regime” e ho valutato strumenti diversi o iniziative in discontinuità.
  • [ ] Ho tradotto il rapporto in tre numeri: anni di rimborso, debito da ristrutturare per scendere di fascia, aumento dei flussi necessario.
  • [ ] Ho calendarizzato i termini: ricorso per le misure entro il giorno successivo alla pubblicazione, reclamo di 15 giorni, durata delle misure, 180 giorni dell’incarico, ricordando che in agosto i termini non si sospendono.

E se l’errore l’ho già fatto?

Il punto che sfugge quasi sempre è che, nella composizione negoziata, molti errori sul test sono ancora correggibili, perché il test non è un atto processuale con una preclusione: è uno strumento di lavoro che accompagna le trattative. Distinguere ciò che si recupera da ciò che è definitivo è il primo passo.

Se l’istanza è stata presentata con un test sbagliato ma l’incarico è in corso, la via d’uscita è la correzione trasparente. Si ricalcola il test con la base dati corretta, si spiega all’esperto la differenza e si adegua il piano. L’esperto ha il compito di valutare la concreta prospettiva di risanamento (art. 17 c.5): un imprenditore che corregge da sé un errore mostra la correttezza e la buona fede che il Codice richiede alle parti, e che saranno valutate anche nella relazione finale. Più tardi si corregge, più il costo sale; ma un piano rifatto al secondo incontro vale molto più di un piano difeso fino all’ultimo e smentito dai creditori.

Se le misure protettive non sono state confermate, c’è il reclamo, ma entro 15 giorni. Il termine richiamato dalle massime della Cassazione è quello dell’art. 669-terdecies c.p.c. Il reclamo non è una semplice riproposizione: deve spiegare perché il giudizio sulla ragionevole perseguibilità del risanamento è sbagliato, e spesso il modo più efficace è presentare un test ricostruito e coerente. Se il termine è scaduto, il reclamo è perso: le due pronunce della Cassazione ricordate sopra mostrano che non si può contare su un rinvio dell’udienza concorsuale per recuperare il tempo. Restano però l’incarico dell’esperto, che può proseguire anche senza misure, e la possibilità di chiedere misure cautelari specifiche se ne ricorrono i presupposti.

Se l’incarico è stato archiviato, il blocco di un anno è definitivo, ma non blocca tutto. L’art. 17 c.9 impedisce una nuova istanza di composizione negoziata prima di un anno (quattro mesi, una sola volta, se l’archiviazione è stata chiesta entro due mesi dall’accettazione). Non impedisce, invece, di accedere agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice. Per l’impresa minore l’art. 25-quater c.4 indica concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato (se la relazione finale lo consente) e, per l’impresa agricola, l’accordo di ristrutturazione. Per l’impresa sopra soglia restano gli strumenti ordinari. L’anno di attesa può anche essere usato per fare ciò che il test aveva mostrato: ridurre costi, cedere un ramo, ottenere apporti irrevocabili, e ripresentarsi con un rapporto diverso.

Se il test è stato manipolato consapevolmente, il problema cambia natura. Dichiarazioni non veritiere nell’istanza o nei documenti caricati espongono a responsabilità che vanno oltre la composizione negoziata. In questo caso la priorità è un confronto immediato con un difensore, anche penale, prima di qualunque altra mossa.

Se l’errore è stato aspettare, la via d’uscita è smettere di aspettare. Un rapporto che è passato da 3 a 6 nel corso di un anno non chiude la porta della composizione: la giurisprudenza di merito ammette anche l’impresa insolvente quando la crisi è reversibile, come ha ritenuto il Tribunale di Ravenna nel 2023, e il decreto 2026, secondo le sintesi pubblicate, conferma che l’insolvenza non esclude di per sé l’accesso se ci sono concrete prospettive, anche attraverso la cessione dell’azienda. Cambia però la strada: oltre 5, il percorso passa più probabilmente per una cessione o per un intervento pesante sul debito.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho inserito solo le rate dei prossimi due anni dei mutui, come si faceva prima: devo rifare tutto?”
Sì, il calcolo va rifatto, ma non necessariamente l’istanza. Con il decreto del 2026 il debito finanziario entra per intero, secondo le schede comparative pubblicate dal sistema camerale. Se l’incarico è in corso, consegnate all’esperto il test aggiornato con una nota che spiega la differenza. Se usate legittimamente il test semplificato per l’impresa minore, invece, contano le rate del primo anno.

“Il mio rapporto è 6: la composizione negoziata è preclusa?”
No. La fascia oltre 5 non vieta l’accesso: segnala che il margine positivo potrebbe non bastare e che può essere necessaria la cessione dell’azienda o di rami. Il risanamento, in quel caso, può passare per una continuità indiretta. Quello che non regge, di regola, è un piano che con un rapporto di 6 propone solo una dilazione.

“Il MOL dell’anno scorso era migliore di quello di quest’anno: posso usarlo?”
Il test parte dal MOL previsionale dell’esercizio in corso, normalizzato; i dati dell’esercizio precedente si possono usare se sono più affidabili, non perché sono più favorevoli. Se scegliete l’anno precedente, spiegate perché è più rappresentativo (per esempio, un evento straordinario che ha falsato l’anno in corso).

“La banca mi ha promesso un nuovo finanziamento: posso sottrarlo dal debito?”
No, se è solo promesso. Secondo le sintesi del decreto 2026 non rilevano più i finanziamenti e conferimenti meramente previsti: contano gli impegni irrevocabili di apporto di patrimonio netto e la cassa effettiva. Il nuovo finanziamento, se arriva, va nel piano come risorsa da documentare.

“Ho lasciato passare i 15 giorni per il reclamo contro il diniego delle misure: è finita?”
Per il reclamo sì, il termine è perso. Non è finita la composizione: l’incarico dell’esperto può proseguire e le trattative possono continuare anche senza misure protettive. Conviene verificare subito se esistono le condizioni per chiedere misure cautelari mirate e, soprattutto, rafforzare il piano.

“Sono un’impresa minore e ho usato il test ordinario: ho sbagliato?”
Non è un errore che invalida l’istanza, ma può darvi un’immagine distorta. Il test semplificato è stato introdotto proprio per misurare in modo proporzionato le imprese più piccole. Rifate il calcolo con lo schema semplificato e confrontate i due risultati con l’esperto.

Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi li ha commessi

Le pronunce che seguono sono quelle lette e verificate per questo articolo. Le pronunce di merito sulla composizione negoziata sono quasi tutte prive di numero e sono riportate con tribunale e data, come compaiono nelle fonti; per ciascuna è indicata la fonte consultata. Il principio è riformulato con parole nostre.

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026 (massima Brocardi, art. 19 CCII). Errore: lasciar scadere il reclamo contro il diniego delle misure confidando in un rinvio. Principio: dopo il diniego della conferma, il debitore può reclamare, ma non ha diritto a un rinvio dell’udienza sull’istanza di fallimento; nel caso, il termine di 15 giorni dell’art. 669-terdecies c.p.c. era scaduto. Rilevanza: i tempi del reclamo vanno rispettati senza contare su dilazioni.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 (massima Brocardi, art. 19 CCII). Errore: chiedere tempo nell’istruttoria concorsuale per impugnare la revoca delle misure. Principio: il rifiuto del termine non è di per sé illegittimo se il debitore non indica un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Rilevanza: la strategia processuale va preparata prima, non chiesta in udienza.

  3. Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Errore: non svolgere il test pratico e presentare un piano embrionale. Principio: conferma negata per insolvenza ritenuta irreversibile, flussi prospettici insufficienti e rapporto costi-ricavi in disequilibrio. Rilevanza: il test non è un adempimento facoltativo da trascurare.

  4. Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Errore: chiedere le misure con un rapporto debito/flussi fuori scala. Principio: conferma negata per marcato squilibrio, con indice ben oltre il valore massimo. Rilevanza: il rapporto A/B entra direttamente nella valutazione del giudice.

  5. Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Errore: assenza di una prospettiva concreta di superamento degli squilibri. Principio: senza quella prospettiva non si giustifica la compressione delle azioni dei creditori. Rilevanza: la sostenibilità del debito è il presupposto delle misure.

  6. Trib. Verona, 10 giugno 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, che richiama nello stesso senso Trib. Como, 10 luglio 2025). Errore: piano solo liquidatorio. Principio: serve un piano che prospetti il risanamento con indicazioni concrete sulla prosecuzione; non basta la maggiore convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: un test con flussi negativi non si “salva” con la convenienza.

  7. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Errore: usare le misure per riscuotere crediti e chiudere la società. Principio: un piano di soddisfazione parziale seguito dalla chiusura non consente l’operatività delle misure. Rilevanza: conferma dell’orientamento contrario all’uso liquidatorio.

  8. Trib. Livorno, 8 febbraio 2023 (commento EC News del 23/5/2023). Errore: scelta meramente liquidatoria con creditori contrari. Principio: la scelta liquidatoria è estranea allo strumento e, unita all’opposizione dei creditori, fa venir meno la ragionevole perseguibilità. Rilevanza: anche l’atteggiamento dei creditori pesa sul giudizio.

  9. Trib. Milano, 10 febbraio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Errore: impegni di soci e garanti incoerenti con il risanamento. Principio: violano il dovere di correttezza e buona fede le condotte non coerenti con l’obiettivo dichiarato. Rilevanza: i numeri del test devono corrispondere a comportamenti coerenti.

  10. Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Errore: dare per scontata la conferma con un piano non verificabile. Principio: servono realizzabilità del piano e pregiudizio alle trattative in caso di diniego. Rilevanza: anche un rapporto basso va sostenuto da un piano realizzabile.

  11. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Errore: non avviare un vero confronto con i creditori. Principio: il giudice non si limita al controllo documentale e bilancia l’interesse al risanamento con quello dei creditori. Rilevanza: il test è il punto di partenza delle trattative, non il loro sostituto.

  12. Trib. Ravenna, ord. 17 marzo 2023 (commento EC News del 23/5/2023). Caso opposto: impresa insolvente ma con crisi reversibile, piano embrionale ma con assunzioni credibili e continuità indiretta. Principio: l’insolvenza non è incompatibile a priori; conta la reversibilità, con giudizio più rigoroso quanto più ci si avvicina all’insolvenza. Rilevanza: un rapporto alto non è una condanna se la strada è quella giusta.

  13. Trib. Padova, 2 marzo 2023 (commento EC News del 23/5/2023). Principio: il risanamento non deve apparire manifestamente implausibile, valutato con elementi estrinseci (disponibilità dei creditori, assenza di iniziative esecutive) e intrinseci (solidità delle assunzioni). Rilevanza: la qualità delle assunzioni del test conta quanto il risultato.

  14. Trib. Perugia, 15 luglio 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Orientamento minoritario: la ragionevole perseguibilità può comprendere la soddisfazione dei creditori con la liquidazione, anche per un’impresa in liquidazione volontaria. Rilevanza: mostra che la lettura non è uniforme e che il tribunale competente va considerato.

  15. Trib. Milano, 28 dicembre 2021 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Errore: documentazione carente con il ricorso per la conferma. Principio: il tribunale deve assegnare un termine per integrarla. Rilevanza: la carenza documentale si può sanare, l’incoerenza tra test e piano molto meno.

Cosa può fare lo Studio Monardo sul test pratico

Lo Studio lavora sul test con un doppio obiettivo: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare che cosa si può ancora recuperare.

  1. Ricostruiamo il debito da servire sui documenti esterni: certificato unico dei debiti tributari, situazione di Agenzia delle entrate-Riscossione, certificati INPS e INAIL, Centrale dei rischi, piani di ammortamento di mutui e leasing, confrontandoli con la contabilità.
  2. Normalizziamo il MOL con lo staff di commercialisti, separando componenti ricorrenti e straordinarie e scrivendo la nota di normalizzazione che l’esperto chiederà.
  3. Calcoliamo il test su più scenari (con e senza dismissioni, con il dato dell’anno in corso e del precedente, test ordinario e semplificato per l’impresa minore) e indichiamo quale è il più solido e perché.
  4. Traduciamo il rapporto A/B in una strategia: anni di rimborso, debito da ristrutturare per cambiare fascia, aumento dei flussi necessario, possibili interventi su banche ed erario.
  5. Allineiamo test, progetto di piano, piano finanziario semestrale ed elenco dei creditori su un’unica data di riferimento, prima del caricamento sulla piattaforma.
  6. Valutiamo la proposta di transazione fiscale durante le trattative (art. 23 c.2-bis CCII) e il riscadenziamento del debito bancario, con lo staff di diritto tributario e bancario.
  7. Prepariamo il ricorso per la conferma delle misure protettive nei termini dell’art. 19 e calendarizziamo da subito udienza, durata delle misure e termine per l’eventuale reclamo.
  8. Quando il termine è ancora aperto, predisponiamo il reclamo contro il diniego o la revoca, costruito su un test ricostruito e coerente; quando è scaduto, verifichiamo se esistono le condizioni per misure cautelari mirate.
  9. Dopo un’archiviazione, verifichiamo gli strumenti ancora disponibili: per l’impresa minore concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato; per le altre imprese gli strumenti di regolazione della crisi.
  10. Seguiamo il caso in continuità, dall’analisi del test fino agli eventuali gradi di impugnazione, con la stessa linea e lo stesso difensore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul test pratico pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore: significa conoscere i criteri con cui l’esperto valuta la “concreta prospettiva di risanamento” e preparare il fascicolo in modo che risponda a quelle domande. La qualifica di cassazionista garantisce che, se un errore va riparato nei gradi successivi, la strategia resti la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sui profili giuridici delle misure e delle trattative, i secondi sui numeri del test e del piano.

Prima che il numero diventi una sentenza

Un debito è sostenibile, secondo il test pratico, quando i flussi che l’impresa già produce bastano a servirlo in un orizzonte breve senza trasformare l’azienda; il rapporto A/B dice quanto si è lontani da quella condizione e quale strada serve per tornarci. Il numero, però, vale solo se è stato calcolato con il debito intero, con un MOL normalizzato e con documenti coerenti. Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario: proprio le competenze necessarie per ricostruire il debito verso banche ed erario e per leggere il test come lo legge chi deve valutarlo.

📩 Prima di caricare il test o se temi di averlo già sbagliato, scrivici oggi: i recapiti per raggiungere lo Studio sono riportati alla fine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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