Impresa In Crisi Esclusa Da Una Gara Per Gravi Illeciti Professionali: Cosa Può Fare Uno Studio Legale?

Un’impresa in difficoltà che viene esclusa da una gara pubblica per “grave illecito professionale” raramente perde per colpa dell’illecito in sé: quasi sempre perde per come lo ha dichiarato, per quando ha reagito e per il termine che ha lasciato scorrere. L’esperienza insegna che l’esclusione, per un’impresa già sotto pressione finanziaria, non è un incidente isolato: toglie fatturato futuro, si somma alle tensioni di cassa, viene annotata e può riemergere nelle gare successive per anni. Eppure la disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, come modificato dal correttivo D.Lgs. 209/2024) offre all’operatore strumenti precisi per difendersi: il grave illecito professionale non è una causa di esclusione automatica, la stazione appaltante deve motivare in modo puntuale, l’operatore può dimostrare di aver riacquistato affidabilità e la decisione si può impugnare davanti al giudice amministrativo. Il problema è che quegli strumenti funzionano solo se usati nel momento giusto.

Questa guida raccoglie gli errori che più spesso compromettono la posizione dell’impresa in crisi, dal più grave e frequente al più sottovalutato:

  1. Dichiarare in gara solo ciò che si ritiene rilevante, tacendo il resto.
  2. Tacere o gestire male lo stato di crisi e la procedura concorsuale in corso.
  3. Arrivare alla gara senza misure di self-cleaning, o adottarle troppo tardi.
  4. Restare passivi nel contraddittorio con la stazione appaltante.
  5. Sbagliare il ricorso: termine, motivi, sospensione feriale.
  6. Sottovalutare gli effetti dell’esclusione nel tempo e sulle gare successive.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il caso dell’impresa in crisi esclusa da una gara sta all’incrocio tra due materie che raramente vengono gestite insieme: il contenzioso, che arriva fino ai gradi superiori, e la crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, quindi può seguire la controversia senza cambiare difensore quando si sale di grado, ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno gli strumenti con cui un’impresa in difficoltà può dimostrare la propria continuità e affidabilità, che sono proprio gli elementi su cui si gioca la valutazione del grave illecito professionale.

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Errore n. 1 – Dichiarare solo ciò che “conta”, tacendo il resto

L’errore

Un’impresa edile in tensione finanziaria partecipa a una gara per la manutenzione di un plesso scolastico. Due anni prima un Comune le ha risolto un contratto per ritardi nei lavori, ma l’impresa ha contestato la risoluzione in giudizio ed è convinta di avere ragione. Nel modulo di partecipazione non la indica: “tanto è sub iudice, e poi era colpa del Comune”. La stazione appaltante lo scopre dal fascicolo virtuale dell’operatore e la esclude.

Perché è un errore

Il Codice dei contratti pubblici distingue tra cause di esclusione automatica (art. 94) e cause di esclusione non automatica (art. 95). Il grave illecito professionale rientra nella seconda categoria (art. 95, comma 1, lett. e) e il suo contenuto è definito dall’art. 98. Tra le fattispecie tipizzate dall’art. 98, comma 3, ci sono proprio le significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che hanno causato la risoluzione per inadempimento, la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (lett. c), oltre alla condotta di chi fornisce, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante (lett. b).

Il principio che la giurisprudenza ha sempre ricavato da questo assetto è chiaro: l’operatore non decide da solo che cosa sia rilevante. Il Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2025, n. 5589, ha ribadito che il concorrente deve rendere noto ogni episodio della propria vita professionale potenzialmente rilevante ai fini delle cause di esclusione non automatiche, senza filtrarlo in base a una propria valutazione, e che ciò vale anche per i fatti risalenti o oggetto di contenzioso ancora pendente; il principio, nato sotto il vecchio codice, resta valido nel D.Lgs. 36/2023 alla luce dei principi di fiducia e buona fede (artt. 2 e 5). Nello stesso senso era già Cons. Stato, Sez. V, n. 3151/2024: chi omette i propri precedenti negativi giudicandoli irrilevanti sottrae alla stazione appaltante una valutazione che spetta a lei.

Le conseguenze

La conseguenza va descritta con precisione, perché è qui che molti si fanno idee sbagliate in entrambi i sensi. Da un lato, l’omissione dichiarativa non è di per sé una causa autonoma di esclusione: lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. V, 27 febbraio 2026, n. 1558, richiamando l’art. 96, comma 14, e l’art. 98, comma 5, del Codice. Dall’altro, la stessa sentenza precisa che il silenzio può essere usato dalla stazione appaltante come elemento a supporto della valutazione di gravità dell’illecito. In altre parole: la risoluzione taciuta, che dichiarata e spiegata avrebbe forse potuto essere ritenuta non decisiva, diventa più pesante proprio perché taciuta.

C’è poi il rischio più serio: se la falsità o l’omissione è tale da influenzare la decisione della stazione appaltante, l’operatore entra nella fattispecie dell’art. 98, comma 3, lett. b). Su un caso di procedimenti penali pendenti non dichiarati, il Consiglio di Stato ha ricondotto l’omissione proprio a quella lettera, collegando l’art. 5 del Codice (buona fede) agli artt. 1337 e 1338 c.c. e ricavandone un obbligo di informazione precontrattuale; le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza 30 giugno 2026, n. 22493, hanno respinto il ricorso contro quella decisione, ritenendo che l’interpretazione rientrasse nei poteri del giudice amministrativo e non costituisse uno sconfinamento nel potere legislativo.

Cosa fare invece

La regola operativa è dichiarare tutto e, insieme, spiegare tutto. Ogni episodio potenzialmente rilevante va indicato nel documento di gara unico europeo e nelle dichiarazioni integrative, accompagnato da una nota che ne chiarisca la natura, lo stato del contenzioso, le ragioni per cui l’impresa ritiene di non aver perso affidabilità e le misure adottate nel frattempo. Una risoluzione contestata in giudizio, dichiarata con allegato l’atto di citazione e le ragioni dell’impresa, si presenta alla commissione in modo completamente diverso da una risoluzione scoperta per caso.

Per l’impresa in crisi il punto è ancora più delicato, perché spesso le criticità esecutive dei contratti precedenti sono proprio il sintomo della crisi: ritardi nei pagamenti ai subappaltatori, cantieri rallentati per mancanza di liquidità, contestazioni sulle penali. Raccontarle in modo coerente, mostrando che la causa è stata individuata e affrontata, è parte della difesa.

In concreto, il lavoro preparatorio si articola in tre passaggi. Il primo è una ricognizione completa: non solo le risoluzioni formali, ma anche le penali applicate in misura significativa, le contestazioni scritte dei direttori dei lavori, le segnalazioni all’Autorità nazionale anticorruzione, i contenziosi con i subappaltatori per mancati pagamenti (che l’art. 98, comma 3, lett. d) considera autonomamente quando si tratta di grave inadempimento), le sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza o di autorità di settore. Il secondo è una qualificazione: per ogni episodio occorre chiedersi in quale lettera del comma 3 potrebbe ricadere e quale mezzo di prova del comma 6 esiste davvero, perché un fatto che non ha un mezzo di prova adeguato non può fondare l’esclusione. Il terzo è la redazione: la nota esplicativa deve essere sintetica, documentata e coerente con ciò che l’impresa ha sostenuto negli altri giudizi. Una nota che in gara definisce “marginale” un ritardo che nell’atto di citazione contro il Comune viene descritto come gravissimo per colpa dell’ente perde credibilità.

L’esperienza insegna che le imprese in difficoltà tendono a sottovalutare proprio gli episodi più recenti, quelli nati durante la crisi, perché li considerano transitori. È invece il contrario: per la stazione appaltante l’episodio recente è il più significativo, perché il tempo trascorso dalla violazione è uno dei criteri di gravità dell’art. 98, comma 4. Dichiararlo e spiegarlo, collegandolo alla crisi e alle misure adottate per superarla, è l’unico modo per evitare che venga letto come un indizio di inaffidabilità strutturale.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 98, comma 7, chiede alla stazione appaltante di tenere conto, nella valutazione, dell’eventuale impugnazione dei provvedimenti sanzionatori o giurisdizionali. La sentenza n. 1558/2026 ha letto l’ultimo periodo di quel comma come elemento di valutazione e non come causa autonoma di esclusione: la mancata impugnazione di una risoluzione contrattuale non esclude da sola, ma pesa. Il che significa che contestare tempestivamente una risoluzione ingiusta non serve solo a quel rapporto contrattuale, ma anche a tutte le gare successive, perché offre alla stazione appaltante un elemento oggettivo da considerare a favore dell’impresa.

Errore n. 2 – Tacere o gestire male lo stato di crisi e la procedura in corso

L’errore

Una società di servizi di pulizia, con debiti verso fornitori e un piano di risanamento in corso di elaborazione, deposita una domanda di accesso al concordato preventivo “con riserva” e nel frattempo continua a partecipare alle gare come se nulla fosse, senza informare la stazione appaltante e senza chiedere alcuna autorizzazione. Oppure, all’opposto, un’impresa che ha appena avviato la composizione negoziata smette di partecipare alle gare per paura di essere esclusa, rinunciando a commesse che le servirebbero proprio per sostenere il piano.

Perché è un errore

Lo stato di crisi, in sé, non è un grave illecito professionale. Le procedure concorsuali hanno nel Codice dei contratti una disciplina propria, separata da quella dell’art. 98: l’art. 94, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 prevede l’esclusione dell’operatore che si trovi in liquidazione giudiziale, in liquidazione coatta o in concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a tali procedure, ma fa salvo quanto previsto dall’art. 95 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e dall’art. 124 del Codice dei contratti. L’art. 95 CCII disciplina proprio i contratti pubblici dell’impresa in concordato: i contratti in corso proseguono, se ne ricorrono le condizioni, e la partecipazione a nuove gare dopo il deposito della domanda è subordinata all’autorizzazione del tribunale e alla relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) segue invece una logica diversa: è un percorso stragiudiziale, non una procedura concorsuale, e non compare tra le cause di esclusione dell’art. 94.

Le conseguenze

Chi tace la domanda di concordato espone l’impresa a due rischi cumulativi: l’esclusione per la causa automatica dell’art. 94, comma 5, lett. d), se non c’è l’autorizzazione richiesta, e la valutazione dell’omissione come informazione fuorviante ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b). È il caso in cui un problema gestibile, la crisi, si trasforma in un problema di integrità, l’illecito professionale, che colpisce l’impresa anche quando la crisi sarà superata. Chi invece rinuncia alle gare per eccesso di prudenza perde commesse che il piano di risanamento magari prevedeva come fonte di flussi.

Cosa fare invece

La strada corretta è coordinare la strategia di gara con lo strumento di crisi prescelto. Se l’impresa è in concordato o ha depositato la domanda, prima di partecipare va ottenuta l’autorizzazione del tribunale con la relazione del professionista indipendente prevista dall’art. 95 CCII, e la circostanza va dichiarata in gara. Se l’impresa è in composizione negoziata, occorre valutare con l’esperto quali informazioni dare alla stazione appaltante e come presentarle, perché la trasparenza sulla situazione finanziaria è anche la miglior difesa rispetto alle eventuali contestazioni sui requisiti economico-finanziari. Se l’impresa ha debiti tributari o contributivi, va verificato se rientrano tra le violazioni gravi definitivamente accertate (causa automatica, art. 94, comma 6) o tra quelle non definitivamente accertate (causa non automatica, art. 95, comma 2) e se una rateizzazione, una definizione o una transazione fiscale nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi consenta di neutralizzarle prima della scadenza per la presentazione dell’offerta.

Il tema fiscale merita un’attenzione particolare perché è quello in cui l’impresa in crisi si trova più spesso esposta. Le soglie e i criteri per stabilire quando una violazione tributaria non definitivamente accertata sia “grave” sono fissati dall’allegato II.10 al Codice dei contratti, mentre la riscossione resta disciplinata, a ottobre 2026, dal D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024 (il testo unico in materia di versamenti e riscossione, D.Lgs. 33/2025, sarà applicabile dal 1° gennaio 2027). Il punto pratico è che la regolarizzazione deve essere documentata prima della scadenza del termine per le offerte: una rateizzazione chiesta il giorno dopo non salva la partecipazione a quella gara. Per questo la verifica della posizione fiscale va fatta in anticipo, con il commercialista, e coordinata con lo strumento della crisi: in un accordo di ristrutturazione o in un concordato la transazione fiscale può ridefinire il debito, ma i suoi effetti dipendono dai tempi della procedura e dalla relativa omologazione.

Un ulteriore profilo riguarda la composizione negoziata. Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e può chiedere misure protettive; la composizione, di per sé, non è pubblica come una procedura concorsuale e non comporta lo spossessamento. Ciò non significa che vada nascosta: se la stazione appaltante chiede informazioni sulla situazione economico-finanziaria, la risposta deve essere veritiera, perché una rappresentazione fuorviante riporterebbe l’impresa dentro l’art. 98, comma 3, lett. b). La scelta di come comunicare la situazione va fatta caso per caso, con l’esperto e con il legale, bilanciando la riservatezza delle trattative con il dovere di correttezza verso l’amministrazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica: lo stabilisce l’art. 9, comma 1, CCII. Il ricorso al tribunale per l’autorizzazione a partecipare a una gara, quindi, va gestito con tempi che corrono anche ad agosto. Il ricorso al TAR contro l’esclusione segue invece le regole del processo amministrativo, dove la sospensione feriale 1-31 agosto (L. 742/1969) opera. Confondere i due regimi, nella stessa estate, è uno degli errori più costosi che un’impresa in crisi possa commettere, perché le due scadenze vanno lette con calendari diversi.

Un secondo dettaglio riguarda l’art. 124 del Codice dei contratti, richiamato dallo stesso art. 94, comma 5, lett. d): disciplina le conseguenze della procedura concorsuale dell’esecutore su un contratto già in corso, consentendo alla stazione appaltante, nei casi previsti, di interpellare gli altri partecipanti alla gara originaria per completare la prestazione. Per l’impresa in crisi con contratti in esecuzione, sapere che la stazione appaltante dispone di questa alternativa aiuta a capire perché è così importante presentarsi con un piano credibile e con l’attestazione richiesta: la prosecuzione del rapporto non è un diritto incondizionato, ma il risultato di una dimostrazione di capacità di adempiere. Anche il rapporto con le garanzie (cauzione provvisoria e definitiva) va gestito in anticipo, perché il garante, informato della crisi, può irrigidirsi proprio nel momento in cui l’impresa ha bisogno di partecipare a nuove procedure.

Errore n. 3 – Arrivare alla gara senza self-cleaning, o adottarlo troppo tardi

L’errore

Un’impresa di impiantistica, travolta da una crisi di liquidità, ha visto il proprio legale rappresentante rinviato a giudizio per un reato connesso alla gestione di una commessa pubblica. Il nuovo amministratore, nominato dai soci, pensa che basti “cambiare faccia”: partecipa alla gara successiva, dichiara il procedimento, ma non documenta alcuna misura concreta. Le misure organizzative vengono adottate solo dopo l’esclusione, in vista del ricorso.

Perché è un errore

L’art. 96 del Codice disciplina il cosiddetto self-cleaning: l’operatore che si trova in una delle situazioni rilevanti, con l’eccezione di quelle per cui la legge lo esclude, può dimostrare di aver adottato misure sufficienti a provare la propria affidabilità. Il comma 6 indica le misure che contano (risarcimento o impegno a risarcire il danno causato, chiarimento dei fatti con collaborazione con le autorità, provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti) e precisa che la stazione appaltante, se le ritiene sufficienti e tempestivamente adottate, non esclude l’operatore; se le ritiene intempestive o insufficienti, deve comunicargliene le ragioni. Il comma 3 regola la causa verificatasi prima della presentazione dell’offerta: l’operatore deve comunicarla con l’offerta e, in alternativa, dimostrare di aver già adottato le misure oppure dimostrare l’impossibilità di adottarle prima e provvedere successivamente secondo il comma 4.

Le conseguenze

Il self-cleaning ha una finalità conservativa: serve a salvare la partecipazione di un operatore che ha cambiato pagina, non a “ripulire” a posteriori un’esclusione già pronunciata. La giurisprudenza ne ha sottolineato da tempo questa funzione (Cons. Stato n. 9782/2022) e ha riconosciuto che le misure adottate durante la procedura di gara possono essere valutate dalla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. III, 20 febbraio 2023, n. 1700), ma con un limite chiaro: la valutazione tiene conto della tempestività dell’adozione, e misure arrivate tardi possono essere legittimamente considerate inidonee. Misure confezionate solo per il ricorso, dopo l’esclusione, difficilmente cambiano l’esito di quella gara.

Cosa fare invece

Le misure di self-cleaning vanno progettate prima della gara e documentate con l’offerta. Per un’impresa in crisi, molte di esse coincidono con ciò che un buon piano di risanamento già prevede: discontinuità nella governance, revisione delle deleghe, adozione o aggiornamento del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nomina di un organismo di vigilanza, procedure per i pagamenti ai subappaltatori, accordi di pagamento con i creditori danneggiati. Presentarle in un dossier ordinato, con delibere, verbali e documenti, consente alla stazione appaltante di valutarle e obbliga l’eventuale motivazione di insufficienza a misurarsi con esse.

Le misure devono essere pertinenti al fatto contestato. È qui che molti compromettono la propria posizione: si adotta un modello organizzativo generico, magari scaricato da un modello standard, senza alcun collegamento con la causa dell’illecito. Se il problema è stato un ritardo cronico nei cantieri dovuto alla mancanza di liquidità, le misure credibili riguardano la pianificazione finanziaria delle commesse, il controllo di gestione, la verifica preventiva della sostenibilità delle offerte; se il problema è stato un mancato pagamento ai subappaltatori, le misure riguardano le procedure di pagamento e la tracciabilità; se il problema è un reato dell’ex amministratore, contano la discontinuità nella governance, la revoca delle deleghe, l’azione di responsabilità o almeno la sua valutazione, la collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Anche il risarcimento va calibrato. L’art. 96, comma 6, parla di risarcimento o impegno a risarcire: per un’impresa in crisi, che non ha la liquidità per pagare subito, un impegno formalizzato e sostenibile, eventualmente inserito nel piano di risanamento o in un accordo con il creditore danneggiato, può essere più credibile di una promessa generica. La stazione appaltante, del resto, valuta la serietà delle misure nel loro complesso: un piano di pagamento con scadenze certe, garantito da flussi previsti nel piano, dice molto più di una dichiarazione d’intenti.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il collegamento tra self-cleaning e strumenti della crisi è più stretto di quanto sembri. Un accordo con i creditori, un piano di risanamento attestato o un concordato in continuità possono contenere proprio l’impegno a risarcire il danno e le misure organizzative che l’art. 96, comma 6, richiede. Costruire il piano della crisi tenendo presente anche la sua utilità in sede di gara consente di ottenere due risultati con un unico lavoro: la ristrutturazione del debito e la prova della ritrovata affidabilità.

Errore n. 4 – Restare passivi nel contraddittorio con la stazione appaltante

L’errore

La stazione appaltante invia all’impresa una richiesta di chiarimenti su una pregressa risoluzione contrattuale e su una sanzione di un’autorità di settore. L’impresa, presa dalla gestione quotidiana della crisi, risponde con due righe generiche (“si tratta di vicende non imputabili alla scrivente”) o non risponde affatto entro il termine assegnato. Arriva l’esclusione.

Perché è un errore

L’art. 98, comma 2, consente l’esclusione per grave illecito professionale solo quando ricorrono tre condizioni insieme: elementi sufficienti a integrare l’illecito, idoneità dell’illecito a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore, adeguati mezzi di prova tra quelli elencati nel comma 6. Il comma 4 indica i criteri per valutare la gravità (bene giuridico leso, entità della lesione, tempo trascorso dalla violazione, eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell’organizzazione dell’impresa), il comma 8 impone che il provvedimento di esclusione motivi su tutte e tre le condizioni. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1558/2026, ha ribadito che la stazione appaltante deve motivare in modo approfondito sia la gravità dei fatti rientranti nel catalogo dell’art. 98 sia la loro incidenza sull’affidabilità professionale.

Le conseguenze

È proprio nel contraddittorio procedimentale che l’impresa fornisce gli elementi su cui la motivazione dovrà misurarsi. Se non li fornisce, la stazione appaltante motiva su ciò che ha, e quella motivazione diventa molto più difficile da attaccare in giudizio: il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella della stazione appaltante, ma verifica se essa sia illogica, contraddittoria, fondata su errori o su un travisamento dei fatti (principio richiamato dalla sentenza n. 1558/2026 sulla scia dell’Adunanza plenaria n. 16/2020). Un fatto favorevole che l’impresa non ha mai rappresentato difficilmente potrà essere usato per dimostrare il travisamento.

Cosa fare invece

La risposta alla richiesta di chiarimenti va trattata come il primo atto difensivo, non come una formalità. Va redatta con il supporto di un legale, entro il termine assegnato, e deve affrontare uno per uno i criteri dell’art. 98, comma 4: perché il fatto non è grave, perché non incide sull’affidabilità rispetto all’oggetto specifico di quella gara, quanto tempo è trascorso, che cosa è cambiato nell’organizzazione. Deve anche documentare le misure dell’art. 96, comma 6, e allegare gli atti di contestazione dei provvedimenti sfavorevoli.

Un buon atto di controdeduzioni, per un’impresa in crisi, segue di solito una struttura precisa. In apertura chiarisce il perimetro: quale fatto viene contestato, a quale lettera dell’art. 98, comma 3, la stazione appaltante sembra ricondurlo, quale mezzo di prova è stato acquisito. Poi affronta la qualificazione: se il fatto non rientra in alcuna fattispecie tipizzata, lo dice espressamente, ricordando che l’art. 10 del Codice impone la tassatività delle cause di esclusione. Quindi passa alla gravità, seguendo i criteri del comma 4, e all’incidenza sull’affidabilità rispetto all’oggetto della gara: un ritardo su un appalto di lavori stradali, per esempio, può avere un peso diverso in una gara per servizi di pulizia. Infine documenta il cambiamento: misure di self-cleaning, discontinuità gestionale, stato di avanzamento del percorso di risanamento.

Un aspetto spesso trascurato è l’accesso agli atti già in questa fase. Se la stazione appaltante richiama una segnalazione, una relazione del direttore dei lavori o una comunicazione di un’altra amministrazione, l’impresa ha interesse a conoscerne il contenuto esatto prima di rispondere: controdedurre su un documento che non si è letto significa rispondere alla cieca, e lasciare alla stazione appaltante la possibilità di fondare la motivazione su elementi che l’impresa non ha mai potuto contestare. Una richiesta di accesso mirata, presentata subito, consente di calibrare la risposta e, in caso di diniego, costituisce essa stessa un elemento da far valere nel successivo giudizio.

Il tono conta quanto il contenuto. La risposta polemica, che accusa l’amministrazione o il precedente committente, è raramente efficace. Funziona meglio una risposta che riconosce i fatti, ne spiega le cause, dimostra che quelle cause sono state rimosse. Per un’impresa in crisi, la crisi stessa può diventare un elemento di spiegazione, purché accompagnata dalla prova che è stata affrontata con strumenti seri e verificabili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta la memoria procedimentale già pensando al giudizio: ciò che l’impresa scrive oggi alla stazione appaltante è ciò che domani potrà essere fatto valere davanti al TAR e, se necessario, nei gradi successivi.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il grave illecito, di regola, rileva solo se commesso dall’operatore che partecipa (art. 98, comma 1), con le eccezioni delle lett. g) e h) del comma 3 che riguardano i reati dei soggetti indicati dall’art. 94, comma 3. Nei raggruppamenti e nei consorzi questo ha conseguenze precise: l’Adunanza plenaria n. 5/2021, richiamata dalla sentenza n. 1558/2026, ha affermato che il consorzio dotato di personalità giuridica è un soggetto distinto dai consorziati e deve dimostrare autonomamente i requisiti di ordine generale, così come la consorziata designata per l’esecuzione. Per un’impresa in crisi che partecipa tramite consorzio, verificare chi deve possedere il requisito e su chi ricade la contestazione è il primo passo per capire se l’esclusione colpisce il soggetto giusto.

Errore n. 5 – Sbagliare il ricorso: termine, motivi, sospensione feriale

L’errore

L’impresa riceve via PEC la comunicazione dell’esclusione. Il titolare decide di “aspettare l’aggiudicazione per vedere come va”, poi chiede un parere, poi tenta un’istanza di riesame alla stazione appaltante confidando che sospenda il termine. Quando finalmente si rivolge a un avvocato, i trenta giorni sono già passati. In un altro caso, il ricorso viene proposto in tempo ma è costruito tutto sulla tesi che la risoluzione pregressa fosse ingiusta, chiedendo in sostanza al giudice di rifare la valutazione della stazione appaltante.

Perché è un errore

Le controversie sulle procedure di affidamento di contratti pubblici seguono il rito speciale degli artt. 119 e 120 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010). Il ricorso contro l’esclusione va notificato entro trenta giorni, decorrenti, secondo l’impianto dell’art. 120 come coordinato con il nuovo Codice dei contratti, dalla comunicazione del provvedimento o dalla messa a disposizione degli atti; nel rito appalti gli altri termini processuali sono, in linea generale, dimezzati (art. 119, comma 2). L’istanza di riesame in autotutela non sospende né interrompe il termine per impugnare.

Quanto ai motivi, come visto, il sindacato del giudice sulla valutazione del grave illecito è un sindacato sulla ragionevolezza e completezza della motivazione, non una seconda valutazione di merito.

Le conseguenze

Il ricorso notificato oltre il termine è irricevibile, e l’esclusione diventa inattaccabile anche se era illegittima. Il ricorso tempestivo ma costruito come richiesta di rifare la valutazione rischia il rigetto perché il giudice non può sostituirsi alla stazione appaltante. In entrambi i casi l’impresa non perde solo quella gara: si consolida un provvedimento che altre stazioni appaltanti potranno leggere.

Cosa fare invece

Il calendario va fissato il giorno stesso in cui arriva la PEC di esclusione, individuando il dies a quo, verificando se gli atti sono stati messi integralmente a disposizione e, se necessario, presentando subito istanza di accesso. I motivi vanno costruiti sui vizi che il giudice può effettivamente rilevare: fatto non riconducibile a nessuna fattispecie dell’art. 98, comma 3 (le cause di esclusione sono tassative, art. 10 del Codice); mezzo di prova non compreso tra quelli del comma 6; motivazione che non affronta una o più delle tre condizioni del comma 2; mancata considerazione delle misure di self-cleaning o delle controdeduzioni; travisamento dei fatti; omessa valutazione della pendenza dell’impugnazione (comma 7). Quando l’aggiudicazione è imminente, va valutata la domanda cautelare.

C’è poi una scelta strategica che va fatta subito: impugnare solo l’esclusione o attendere anche l’aggiudicazione per proporre motivi aggiunti. Nel rito appalti il provvedimento di esclusione è immediatamente lesivo e va impugnato nel termine che decorre dalla sua comunicazione; l’aggiudicazione successiva, se l’impresa vuole contestarla, si attacca con motivi aggiunti nei termini propri. Aspettare l’aggiudicazione per impugnare tutto insieme è una delle ragioni più frequenti di ricorsi tardivi rispetto all’esclusione. Per un’impresa in crisi conta anche la prospettiva risarcitoria: se la stazione appaltante stipula ed esegue il contratto prima della decisione, l’annullamento dell’esclusione può non portare al subentro, e la tutela si sposta sul risarcimento per equivalente, che richiede una prova del danno (margine perduto, danno curriculare) da preparare fin dall’inizio.

Il ricorso va infine coordinato con le procedure della crisi. Se l’impresa è in concordato, la legittimazione e la gestione del contenzioso devono tenere conto del ruolo del commissario giudiziale e delle eventuali autorizzazioni; se è in composizione negoziata, l’esperto va informato, perché l’esito della gara può incidere sulla fattibilità del piano. Un ricorso ben scritto ma scollegato dalla strategia complessiva rischia di vincere una battaglia mentre si perde la continuità aziendale.

Il dettaglio che pochi conoscono

La sospensione feriale 1-31 agosto prevista dalla L. 742/1969 si applica anche al processo amministrativo, compreso il rito appalti; secondo il codice del processo amministrativo non si applica però ai procedimenti cautelari (art. 54, comma 3, c.p.a.). Un’esclusione comunicata a fine luglio, quindi, lascia più tempo per il ricorso, ma non sospende il bisogno di tutela cautelare se la stazione appaltante procede all’aggiudicazione e alla stipula ad agosto. E, come già visto, se nella stessa estate l’impresa ha in corso un procedimento davanti al tribunale fallimentare (autorizzazione a partecipare, misure protettive, concordato), lì i termini corrono anche in agosto per effetto dell’art. 9, comma 1, CCII.

Errore n. 6 – Sottovalutare gli effetti dell’esclusione nel tempo e sulle gare successive

L’errore

Persa una gara, l’impresa archivia la vicenda: “era una sola gara, ne faremo altre”. Nelle procedure successive non dichiara l’esclusione subita, oppure la dichiara senza spiegazioni e senza aver aggiornato le misure organizzative. Nel frattempo i mesi passano e la crisi di liquidità peggiora proprio perché le commesse non arrivano.

Perché è un errore

L’art. 96, comma 10, del Codice stabilisce per quanto tempo le cause di esclusione non automatiche continuano a rilevare: per il grave illecito professionale il periodo è di tre anni, con decorrenze diverse a seconda del tipo di fatto. Il Consiglio di Stato, Sez. V, 8 giugno 2026, n. 4594, ha precisato, per i fatti di rilevanza penale (art. 96, comma 10, lett. c), n. 1), che il triennio non parte dalla data del fatto ma dall’esercizio dell’azione penale (art. 407-bis, comma 1, c.p.p.), ad esempio la richiesta di rinvio a giudizio, oppure dalla data dell’eventuale misura cautelare personale o reale se anteriore. Inoltre, per quanto visto con l’errore n. 1, i fatti potenzialmente rilevanti vanno dichiarati in ogni procedura in cui sono ancora valutabili.

Le conseguenze

L’effetto pratico è che un unico episodio può accompagnare l’impresa per tre anni, e per un’impresa in crisi tre anni senza commesse pubbliche possono significare la fine della continuità aziendale. Se poi nelle gare successive l’episodio viene taciuto, l’impresa si espone di nuovo alla valutazione dell’omissione come elemento di gravità o, nei casi più seri, come informazione fuorviante.

Cosa fare invece

Dopo un’esclusione serve una strategia di medio periodo, non solo un ricorso. Va calcolato con precisione il termine finale di rilevanza dell’episodio, secondo la decorrenza corretta; vanno adottate e documentate misure di self-cleaning che rispondano esattamente alle ragioni per cui la prima stazione appaltante le ha ritenute assenti o insufficienti; va predisposta una dichiarazione standard, completa e motivata, da usare in tutte le gare successive. Se la crisi è seria, va scelto lo strumento (composizione negoziata, accordi, concordato in continuità) che consenta di presentarsi alle gare future con un piano credibile e, se necessario, con l’autorizzazione del tribunale.

Va considerato anche l’effetto informativo dell’esclusione. Le stazioni appaltanti acquisiscono le informazioni sugli operatori attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici e il fascicolo virtuale dell’operatore economico gestiti dall’ANAC; un’esclusione, una risoluzione o una sanzione che vi compaiano saranno visibili nelle gare successive. Quando le annotazioni sono inesatte, incomplete o non più attuali, l’impresa ha interesse a chiederne la correzione o l’integrazione e, se necessario, a contestarle nelle sedi competenti. Lasciare nel fascicolo un’informazione non aggiornata significa consegnare a ogni nuova commissione un’immagine dell’impresa ferma al momento peggiore della crisi.

Infine, la strategia di medio periodo deve essere sostenibile sul piano finanziario. Un’impresa che perde una commessa importante deve rivedere le previsioni di cassa del piano di risanamento: se il piano contava su quel fatturato, occorre rimodularlo, informarne l’esperto o il commissario, valutare se le gare residue del triennio siano sufficienti a sostenere la continuità o se serva uno strumento diverso. È il punto in cui la gestione dell’esclusione e la gestione della crisi diventano un’unica attività.

Il dettaglio che pochi conoscono

La giurisprudenza ha chiarito che la mera pendenza di un procedimento penale non basta da sola a far perdere l’affidabilità: occorre verificare se i fatti contestati incidano sul rapporto fiduciario con l’amministrazione, e il rinvio a giudizio può giustificare l’esclusione soprattutto quando si accompagna all’assenza di misure di self-cleaning. Ciò significa che, per tutta la durata del triennio, le misure organizzative sono la variabile che l’impresa può ancora controllare: ogni nuova gara è un’occasione per dimostrare, con documenti, che la situazione che aveva giustificato l’esclusione è cambiata.

Gli errori in cifre

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a misurare quanto costa ciascun errore.

Ipotesi A – Il ricorso fuori termine

Gara per servizi di manutenzione del verde, valore stimato 1.384.600 € per tre anni. L’impresa, in tensione finanziaria, ha un margine operativo atteso del 7,2%, pari a circa 99.691 € nell’arco del contratto. L’esclusione per grave illecito professionale viene comunicata via PEC lunedì 5 ottobre 2026.

  • Termine di trenta giorni per notificare il ricorso al TAR: mercoledì 4 novembre 2026 (nessuna sospensione feriale in gioco, perché il termine cade interamente fuori agosto).
  • Se l’impresa notifica il ricorso il 30 ottobre, il giudice esamina nel merito la motivazione dell’esclusione; con una motivazione carente sulle tre condizioni dell’art. 98, comma 2, l’impresa ha concrete possibilità di ottenere l’annullamento e la riammissione o, se il contratto è già stato stipulato ed eseguito, di valutare la tutela risarcitoria.
  • Se l’impresa, dopo un’istanza di riesame rimasta senza risposta, notifica il ricorso lunedì 16 novembre 2026, il ricorso è tardivo: l’esclusione resta definitiva qualunque fosse il vizio, e i 99.691 € di margine atteso sono perduti senza che il giudice abbia potuto valutare le ragioni dell’impresa.

Ipotesi B – L’esclusione di fine luglio

Stessa gara, ma l’esclusione è comunicata lunedì 20 luglio 2026. Il termine di trenta giorni decorre dal 21 luglio: dal 21 al 31 luglio trascorrono 11 giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso (L. 742/1969); i restanti 19 giorni decorrono dal 1° settembre e terminano sabato 19 settembre 2026, che slitta al primo giorno non festivo, lunedì 21 settembre 2026.

Nello stesso periodo, però, l’impresa ha depositato al tribunale una domanda di concordato con riserva e deve rispettare i termini assegnati dal giudice per il deposito del piano: quei termini, ai sensi dell’art. 9, comma 1, CCII, corrono anche in agosto. Chi applica il calendario del TAR al tribunale della crisi, o viceversa, sbaglia in un caso o nell’altro: nel primo rischia di perdere le misure e la procedura, nel secondo di impugnare tardi l’esclusione. E se la stazione appaltante procede alla stipula a metà agosto, la domanda cautelare non beneficia della sospensione.

Ipotesi C – Il self-cleaning arrivato tardi

Impresa con 23 dipendenti, debiti scaduti per 418.300 €, un precedente contratto risolto per inadempimento nel 2025. Partecipa a una gara del valore di 742.900 €.

  • Scenario corretto: prima della scadenza per l’offerta l’impresa approva il nuovo modello organizzativo, sostituisce il direttore tecnico responsabile dei ritardi, sottoscrive con il Comune danneggiato un accordo per il pagamento di 37.450 € di penali in rate mensili e allega tutto alla dichiarazione. La stazione appaltante deve confrontarsi con queste misure; se le ritiene insufficienti deve spiegarne le ragioni (art. 96, comma 6), e una motivazione che le ignori è attaccabile.
  • Scenario errato: le stesse misure vengono adottate tre settimane dopo l’esclusione, per sostenere il ricorso. Il giudice valuta la legittimità del provvedimento con riferimento agli elementi disponibili quando è stato adottato: le misure tardive possono servire per le gare future, ma per questa gara difficilmente cambiano l’esito. A parità di costi sostenuti per adottarle, il beneficio sulla commessa da 742.900 € è perduto.

Ipotesi D – Il triennio calcolato male

L’ex legale rappresentante dell’impresa ha commesso il fatto contestato nel marzo 2022; la richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata il 14 settembre 2023, senza misure cautelari precedenti. L’impresa partecipa a una gara con scadenza delle offerte a ottobre 2026.

  • Calcolo errato: il triennio decorre dal fatto (marzo 2022) ed è scaduto nel marzo 2025; l’impresa non dichiara nulla.
  • Calcolo corretto secondo Cons. Stato n. 4594/2026: il triennio decorre dall’esercizio dell’azione penale (14 settembre 2023) e termina a settembre 2026; per la gara di ottobre 2026 il fatto, in questa ipotesi, non rileva più come causa di esclusione. Se però l’offerta fosse scaduta ad agosto 2026, il fatto sarebbe stato ancora rilevante e andava dichiarato con le misure di self-cleaning. La stessa vicenda, a distanza di due mesi, cambia completamente il contenuto della dichiarazione dovuta: per questo il calcolo va fatto gara per gara, sulla decorrenza corretta.

La mappa degli errori

Ogni errore si commette in un momento preciso della vita della gara, e il rimedio disponibile dipende quasi sempre da quanto tempo è passato. La tabella aiuta a collocare la propria situazione: se l’errore è stato commesso in fase di dichiarazione, spesso c’è ancora margine nel contraddittorio; se è stato commesso nella fase di impugnazione, il margine si riduce drasticamente. L’ultima colonna indica se e in che misura è ancora possibile rimediare, ma va letta come orientamento: la risposta concreta dipende dagli atti. Si noti che quasi tutti i rimedi sono “parziali”: raramente un errore è irreparabile in assoluto, ma quasi sempre il suo costo cresce con il passare dei giorni.

Errore Momento in cui si commette Conseguenza tipica Rimedio possibile
Dichiarazione selettiva dei precedenti Presentazione dell’offerta L’omissione pesa nella valutazione di gravità; nei casi seri integra l’art. 98, c. 3, lett. b) Parziale: chiarimenti nel contraddittorio, motivazione da contestare in giudizio
Crisi o procedura taciuta, autorizzazione mancante Prima della gara / deposito domanda di concordato Esclusione ex art. 94, c. 5, lett. d) e possibile illecito per informazione fuorviante Parziale: per le gare future, autorizzazione ex art. 95 CCII
Self-cleaning assente o tardivo Prima dell’offerta Misure ritenute intempestive o insufficienti Parziale: utili per le gare successive
Passività nel contraddittorio Fase di verifica dei requisiti Motivazione difficile da attaccare per travisamento Parziale: ricorso sui vizi di motivazione
Ricorso tardivo o mal impostato Dopo la comunicazione dell’esclusione Irricevibilità o rigetto No, se il termine è scaduto
Effetti nel tempo sottovalutati Gare successive Nuove esclusioni per tre anni Sì: dichiarazioni complete, misure aggiornate, strumenti della crisi

La checklist preventiva

Prima di partecipare a una gara, o non appena arriva una contestazione, verifica che:

  • [ ] Hai raccolto l’elenco completo degli episodi degli ultimi anni potenzialmente rilevanti: risoluzioni, penali significative, sanzioni di autorità, contenziosi con subappaltatori, procedimenti penali a carico dei soggetti indicati dall’art. 94, comma 3.
  • [ ] Ogni episodio è dichiarato nel DGUE e accompagnato da una nota che ne spiega natura, stato e ragioni dell’impresa.
  • [ ] Hai controllato che le risoluzioni e le sanzioni ritenute ingiuste siano state contestate nei termini, e conservi la prova dell’impugnazione.
  • [ ] Hai verificato se l’impresa si trova, o sta per trovarsi, in una procedura che rientra nell’art. 94, comma 5, lett. d), e se serve l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 95 CCII.
  • [ ] Hai verificato la situazione dei debiti tributari e contributivi e se una rateizzazione, una definizione o una transazione fiscale in corso consente di regolarizzarla prima della scadenza dell’offerta.
  • [ ] Hai documentato le misure di self-cleaning già adottate: delibere, modello organizzativo, sostituzioni di personale, accordi di risarcimento.
  • [ ] Hai coordinato la strategia di gara con l’eventuale percorso di composizione negoziata o con il piano di risanamento.
  • [ ] Hai annotato in un calendario condiviso i termini per rispondere alle richieste di chiarimenti della stazione appaltante.
  • [ ] Al ricevimento dell’esclusione, hai fissato il giorno stesso la scadenza dei trenta giorni per il ricorso, tenendo conto dell’eventuale sospensione feriale 1-31 agosto.
  • [ ] Hai presentato subito istanza di accesso agli atti, se non ti sono stati messi integralmente a disposizione.
  • [ ] Hai separato il calendario del processo amministrativo da quello dei procedimenti davanti al tribunale della crisi, dove i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
  • [ ] Hai calcolato fino a quando l’episodio resterà rilevante ai sensi dell’art. 96, comma 10, con la decorrenza corretta.

E se l’errore l’ho già fatto?

Il punto che sfugge quasi sempre è che “errore commesso” non significa “partita chiusa”: dipende da quale errore e da quando.

Se l’errore è nella dichiarazione e la gara è ancora in corso, la prima via d’uscita è il contraddittorio. Se la stazione appaltante chiede chiarimenti, o comunica le ragioni per cui intende escludere, l’impresa può integrare le informazioni, spiegare il fatto non dichiarato, documentare le misure adottate. La sentenza n. 1558/2026 ricorda che l’omissione non è di per sé causa autonoma di esclusione: un’omissione spiegata in modo convincente, accompagnata da elementi sulla non gravità del fatto, può ancora non portare all’esclusione.

Se l’esclusione è già stata disposta ma il termine per il ricorso non è scaduto, la via d’uscita è l’impugnazione. Non tutto è perduto neppure se le dichiarazioni erano incomplete: il ricorso può far valere i vizi della motivazione, la riconducibilità del fatto a una fattispecie tipizzata, l’adeguatezza dei mezzi di prova, la mancata considerazione dei criteri dell’art. 98, comma 4, o della pendenza dell’impugnazione dei provvedimenti sfavorevoli. Se l’aggiudicazione è vicina, la domanda cautelare può evitare che il contratto venga stipulato ed eseguito prima della decisione.

Se il termine per il ricorso è scaduto, l’esclusione da quella gara è, nella generalità dei casi, definitiva. Resta però aperta la partita più importante, quella delle gare successive. Qui i rimedi sono concreti: adottare le misure di self-cleaning che erano mancate, preparare una dichiarazione completa e motivata, calcolare quando l’episodio cesserà di rilevare. Un’esclusione non impugnata pesa, ma non impedisce di dimostrare nelle gare successive che le cause sono state rimosse.

Se l’errore riguarda la procedura concorsuale (per esempio la partecipazione senza autorizzazione dopo il deposito della domanda di concordato), la via d’uscita è regolarizzare la posizione per il futuro: chiedere l’autorizzazione al tribunale per le gare successive, con la relazione del professionista indipendente, e chiarire alla stazione appaltante la sequenza dei fatti. Per i contratti già in corso, l’art. 95 CCII ne regola la prosecuzione nel concordato.

Se il ricorso al TAR è stato respinto, resta l’appello al Consiglio di Stato, nei termini del rito appalti. La Cassazione, invece, può essere investita solo per motivi inerenti alla giurisdizione: l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 22493/2026 conferma che un eventuale errore interpretativo del giudice amministrativo sulla riconducibilità di un fatto all’art. 98 non costituisce, di per sé, invasione del potere legislativo. Il grado d’appello, quindi, è spesso l’ultima vera occasione per discutere il merito della motivazione, e va preparato con questa consapevolezza.

Se l’errore è un self-cleaning mancato, la via d’uscita è trasformare l’esclusione in un’occasione di riorganizzazione documentata. La motivazione del provvedimento è, paradossalmente, la guida più utile: indica che cosa la stazione appaltante ha ritenuto mancante. Se ha rilevato l’assenza di discontinuità gestionale, la risposta è una modifica della governance; se ha rilevato l’assenza di risarcimento, la risposta è un accordo con il danneggiato; se ha rilevato la tardività, la risposta è adottare le misure ora, con largo anticipo rispetto alle gare successive. Le misure adottate dopo un’esclusione non salvano quella gara, ma sono pienamente valutabili nelle procedure che verranno, e la stazione appaltante che le ignorasse dovrebbe spiegarne le ragioni.

Se l’errore è un calcolo sbagliato del triennio, conviene rifare il conto subito, sulla decorrenza indicata dalla giurisprudenza più recente, e rivedere tutte le dichiarazioni rese nelle gare in corso. Se in una gara ancora aperta è stata omessa un’informazione ancora rilevante, l’impresa ha interesse a integrarla spontaneamente prima che sia la stazione appaltante a scoprirla: l’integrazione spontanea non cancella l’omissione, ma ne riduce molto il peso nella valutazione di gravità, perché dimostra quella buona fede che il Codice pone tra i suoi principi.

Ci sono infine casi in cui la preclusione è davvero definitiva: l’esclusione non impugnata, seguita da una stipula ed esecuzione del contratto con un altro operatore, non può essere rimessa in discussione per quella gara. In questi casi lo sforzo va concentrato tutto sul futuro e, se la crisi lo richiede, sullo strumento di regolazione che consenta all’impresa di arrivarci.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Non ho dichiarato una vecchia risoluzione contrattuale perché era in contenzioso: mi escluderanno di sicuro?”

No, non di sicuro. L’omissione non è una causa autonoma di esclusione, ma può essere usata per valutare la gravità dell’illecito. Se la stazione appaltante apre il contraddittorio, è il momento di spiegare il fatto, documentare la contestazione in corso e le misure adottate. Diverso il caso in cui l’omissione sia stata tale da influenzare la decisione, che può integrare l’art. 98, comma 3, lett. b): lì la difesa è più difficile.

“Ho ricevuto l’esclusione a fine luglio: i trenta giorni corrono ad agosto?”

Per il ricorso al TAR no: si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Attenzione però alla tutela cautelare, per la quale la sospensione non opera, e ai procedimenti davanti al tribunale della crisi, dove l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione e i termini corrono anche in agosto.

“Ho chiesto alla stazione appaltante di riesaminare l’esclusione: posso aspettare la risposta?”

Non conviene. L’istanza di riesame non sospende il termine per il ricorso. Se la stazione appaltante risponde dopo la scadenza, o conferma l’esclusione, il termine per impugnare il provvedimento originario potrebbe essere già scaduto. Riesame e ricorso possono viaggiare in parallelo.

“Sono in composizione negoziata: devo smettere di partecipare alle gare?”

No. La composizione negoziata non compare tra le procedure che l’art. 94, comma 5, lett. d), indica come causa di esclusione. Occorre però valutare con l’esperto e con il legale come rappresentare la situazione finanziaria e come coordinare la partecipazione alle gare con il piano. Se il percorso sfocia in un concordato, varranno le regole dell’art. 95 CCII.

“Il mio ex amministratore è stato rinviato a giudizio: per quanto tempo questa vicenda mi seguirà?”

Per i fatti di rilevanza penale il periodo di rilevanza è di tre anni e, secondo il Consiglio di Stato n. 4594/2026, decorre dall’esercizio dell’azione penale (ad esempio la richiesta di rinvio a giudizio) o dall’eventuale misura cautelare anteriore, non dalla data del fatto. Nel frattempo la pendenza del processo non basta da sola a escluderti: contano l’incidenza dei fatti sull’affidabilità e le misure che hai adottato, come la sostituzione dell’amministratore e la revisione dell’organizzazione.

“Sono in concordato: i contratti pubblici che ho in corso si risolvono automaticamente?”

L’art. 95 CCII disciplina la prosecuzione dei contratti pubblici dell’impresa in concordato, a determinate condizioni e con l’attestazione di un professionista indipendente. Non c’è dunque un effetto automatico di risoluzione per il solo deposito della domanda, ma la posizione va gestita con il commissario giudiziale e con la stazione appaltante, documentando la capacità di adempiere.

“Il TAR mi ha dato torto: posso ricorrere in Cassazione?”

Contro le sentenze del giudice amministrativo il ricorso in Cassazione è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione. La via ordinaria per riesaminare il merito è l’appello al Consiglio di Stato, da proporre nei termini ridotti del rito appalti.

Gli errori davanti ai giudici

Che cosa è successo, nelle pronunce più recenti, a chi ha commesso gli errori descritti? Ecco le decisioni che abbiamo verificato, con il principio riformulato e la ragione per cui contano per un’impresa in crisi.

1. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 febbraio 2026, n. 1558. Il grave illecito professionale è una causa di esclusione non automatica: la valutazione spetta alla stazione appaltante e può essere censurata solo per illogicità, contraddittorietà, errori o travisamento dei fatti; la motivazione deve però essere approfondita sia sulla gravità sia sull’incidenza sull’affidabilità. L’omessa dichiarazione non è causa autonoma di esclusione, ma può sostenere la valutazione di gravità. Rilevanza: definisce insieme i limiti del ricorso (errore n. 5) e il peso delle omissioni (errore n. 1).

2. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 30 giugno 2026, n. 22493. Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso contro una decisione del Consiglio di Stato che aveva ricondotto all’art. 98, comma 3, lett. b), l’omessa dichiarazione di procedimenti penali pendenti, ritenendo che quell’interpretazione rientrasse nei poteri del giudice amministrativo. Rilevanza: chi tace un fatto rilevante non può contare sulla Cassazione per rimettere in discussione la qualificazione; il merito si gioca davanti al giudice amministrativo.

3. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 giugno 2026, n. 4594. Il triennio di rilevanza dei fatti penalmente rilevanti (art. 96, comma 10, lett. c), n. 1) decorre dall’esercizio dell’azione penale o dall’eventuale misura cautelare anteriore, non dalla commissione del fatto. Rilevanza: chi calcola il triennio dalla data del fatto rischia di omettere dichiarazioni ancora dovute (errore n. 6).

4. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2025, n. 5589. L’operatore deve dichiarare ogni episodio della propria vita professionale potenzialmente rilevante per le cause di esclusione non automatiche, compresi i fatti risalenti o oggetto di contenzioso pendente; il principio resta valido nel nuovo Codice alla luce dei principi di fiducia e buona fede. Rilevanza: è la risposta diretta all’errore n. 1, tipico dell’impresa che ha avuto contestazioni durante la crisi.

5. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3151/2024. L’operatore non può giudicare da sé irrilevanti i propri precedenti negativi e ometterli, perché così sottrae la valutazione alla stazione appaltante. Rilevanza: conferma che la selezione autonoma dei fatti da dichiarare è un errore e non una scelta difensiva.

6. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 16/2020. È il precedente richiamato dalla sentenza n. 1558/2026 per affermare la natura discrezionale della valutazione sull’illecito professionale e i limiti del sindacato del giudice. Rilevanza: spiega perché il ricorso deve colpire i vizi della motivazione e non chiedere una nuova valutazione di merito.

7. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 5/2021. Il consorzio dotato di personalità giuridica è soggetto distinto dai consorziati e deve dimostrare autonomamente i requisiti di ordine generale, come la consorziata designata per l’esecuzione (principio richiamato dalla sentenza n. 1558/2026). Rilevanza: per l’impresa in crisi che partecipa tramite consorzio, individua su chi deve essere verificato il requisito.

8. Consiglio di Stato, Sez. III, 20 febbraio 2023, n. 1700. Le misure di self-cleaning adottate nel corso della procedura di gara possono essere valutate dalla stazione appaltante. Rilevanza: insieme al riferimento dell’art. 96, comma 6, alla tempestività, mostra che le misure contano, ma il momento in cui vengono adottate pesa sul giudizio (errore n. 3).

9. Consiglio di Stato, n. 9782/2022. Ha sottolineato la finalità conservativa del self-cleaning, che serve a mantenere in gara l’operatore che ha riacquistato affidabilità. Rilevanza: per un’impresa in crisi il self-cleaning è uno strumento di continuità, da costruire insieme al piano di risanamento, non un rimedio da invocare dopo l’esclusione.

Accanto alle pronunce, è utile ricordare il quadro normativo su cui si fondano: artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (come modificati dal D.Lgs. 209/2024), artt. 119 e 120 c.p.a. per il rito, art. 95 CCII per l’impresa in concordato e art. 9, comma 1, CCII per l’esclusione della sospensione feriale nei procedimenti del Codice della crisi.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro dello Studio si muove su due piani: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare che cosa si può ancora recuperare.

  1. Ricostruiamo il “fascicolo reputazionale” dell’impresa prima della gara: raccogliamo risoluzioni, penali, sanzioni, contenziosi e procedimenti a carico dei soggetti rilevanti e li confrontiamo con le fattispecie dell’art. 98, comma 3.
  2. Redigiamo le dichiarazioni di gara e le note esplicative: per ogni episodio indichiamo natura, stato del contenzioso e ragioni dell’impresa, così da evitare omissioni che pesino sulla valutazione di gravità.
  3. Progettiamo e documentiamo le misure di self-cleaning previste dall’art. 96, comma 6, coordinandole con il piano di risanamento: governance, modello organizzativo, sostituzioni, accordi di risarcimento.
  4. Coordiniamo gara e strumento della crisi: verifichiamo se serve l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 95 CCII e predisponiamo il ricorso, oppure valutiamo la compatibilità della partecipazione con il percorso di composizione negoziata.
  5. Con i commercialisti dello staff verifichiamo la posizione tributaria e contributiva, distinguendo tra violazioni definitivamente accertate e non, e valutiamo rateizzazioni, definizioni o transazione fiscale prima della scadenza dell’offerta.
  6. Scriviamo le controdeduzioni nel contraddittorio procedimentale, affrontando uno per uno i criteri dell’art. 98, comma 4, e allegando i documenti che la motivazione dovrà considerare.
  7. Quando arriva l’esclusione, fissiamo il calendario lo stesso giorno: dies a quo, termine di trenta giorni, sospensione feriale se applicabile, istanza di accesso agli atti, valutazione della domanda cautelare.
  8. Quando il termine è ancora aperto, costruiamo il ricorso sui vizi rilevabili: tassatività delle fattispecie, mezzi di prova, motivazione sulle tre condizioni dell’art. 98, comma 2, travisamento dei fatti.
  9. Quando il termine è scaduto, verifichiamo se e come rimediare per il futuro: calcoliamo il periodo di rilevanza ai sensi dell’art. 96, comma 10, e predisponiamo una dichiarazione standard e misure aggiornate per le gare successive.
  10. Seguiamo l’appello e gli eventuali gradi ulteriori con la stessa linea difensiva, senza cambi di difensore e senza dover ricostruire da capo la strategia.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione di cassazionista conta qui più di ogni altra, perché un errore commesso in gara si ripara spesso nei gradi successivi: la stessa mano che scrive le controdeduzioni alla stazione appaltante imposta il ricorso al TAR, segue l’appello al Consiglio di Stato e valuta, nei limiti in cui è ammesso, il ricorso per motivi di giurisdizione. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa permette di leggere l’esclusione dentro il quadro della crisi, collegando self-cleaning, piano di risanamento e strumenti del CCII. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo, dalla verifica dei debiti fiscali alla redazione del ricorso, con una strategia unica dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio.

Chiusura

Un’esclusione per grave illecito professionale, per un’impresa in crisi, non è mai solo una gara persa: è un episodio che si somma alla tensione finanziaria, resta rilevante per anni e condiziona le commesse future. Gli errori che la rendono definitiva sono quasi sempre gli stessi: dichiarazioni selettive, crisi taciuta o gestita male, self-cleaning tardivo, passività nel contraddittorio, termini sbagliati, effetti a lungo termine sottovalutati. Ognuno ha un correttivo preciso, a condizione di intervenire in tempo.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio di materie perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono entrambi i lati del problema: la qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della difesa dal procedimento di gara fino ai gradi superiori, quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di trasformare il percorso di risanamento in prova di affidabilità davanti alle stazioni appaltanti, e lo staff di avvocati e commercialisti gestisce insieme il versante processuale e quello fiscale.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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