Un’impresa che chiede la nomina dell’esperto alla Camera di commercio mette in moto, nello stesso giorno, due orologi. Il primo è quello del Codice della crisi: accettazione dell’esperto, convocazione, trattative, eventuale proroga, relazione finale. Il secondo è quello del fisco: competenza dei costi, chiusura dell’esercizio, fatture da registrare, detrazione dell’IVA, dichiarazione dei redditi. I due orologi non battono allo stesso ritmo. Il compenso dell’esperto, ad esempio, si conosce davvero solo alla fine delle trattative, ma l’esercizio può chiudersi a metà percorso. Le fatture dei consulenti arrivano a ondate. I diritti di segreteria si pagano il primo giorno.
La risposta breve alla domanda del titolo è sì: le spese che l’impresa sostiene per la composizione negoziata sono, in linea di principio, costi deducibili dal reddito d’impresa, perché sono funzionali alla sopravvivenza e al risanamento dell’attività. Ma la risposta utile è un’altra: deducibili quando, in quale misura, con quali documenti e con quali rischi. Chi sbaglia l’esercizio di imputazione, chi registra tardi la fattura dell’esperto o chi confonde l’acconto con il costo definitivo rischia di perdere il beneficio o di prendersi una contestazione proprio mentre cerca di salvare l’azienda.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questo vale per i creditori e vale anche per il fisco.
La timeline che seguiremo, tappa per tappa, è questa: la preparazione dell’istanza; il giorno del deposito sulla piattaforma; la nomina e l’accettazione dell’esperto, con il primo acconto; l’eventuale procedimento sulle misure protettive; le trattative con advisor, attestatori e revisori; il 31 dicembre che cade in mezzo alle trattative; la liquidazione finale del compenso; gli effetti fiscali dell’accordo; lo scenario dell’insuccesso con il concordato semplificato.
Lo Studio Monardo segue questo tema dall’interno della procedura, non dall’esterno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dal lato dell’esperto come si forma il compenso, quando matura e come viene liquidato; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, in cui avvocati e commercialisti leggono insieme la stessa fattura con gli occhi del Codice della crisi e con quelli del TUIR.
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La mappa temporale: quali spese nascono in ogni fase e quando diventano deducibili
Prima di entrare nelle singole tappe, serve una visione d’insieme. Un’avvertenza di metodo: in questo articolo per “spese della composizione negoziata” intendiamo i costi sostenuti dall’impresa debitrice (società di capitali, società di persone, impresa individuale, anche sotto soglia ai sensi dell’art. 25-quater CCII). Il trattamento delle perdite dei creditori è un tema diverso, che toccheremo solo nei binari paralleli.
La regola di fondo del reddito d’impresa è sempre la stessa, ed è contenuta nell’art. 109 del TUIR (D.P.R. 917/1986): i componenti negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, quando la loro esistenza è certa e il loro ammontare è obiettivamente determinabile; per le prestazioni di servizi, la competenza si lega di regola alla data in cui la prestazione è ultimata. A questa si aggiunge il requisito dell’inerenza: il costo deve essere collegato all’attività d’impresa. Per le imprese in contabilità semplificata vale invece, in larga parte, il criterio di cassa dell’art. 66 TUIR. Sul piano IVA, la detrazione segue l’art. 19 del D.P.R. 633/1972.
La tabella che segue riassume la sequenza. Ogni riga corrisponde a una sezione di dettaglio.
| Tappa | Quando | Spese tipiche | Momento di deducibilità (regola generale) | Rischio principale |
|---|---|---|---|---|
| 1. Preparazione | Settimane prima dell’istanza | Consulenza per test pratico, situazione patrimoniale aggiornata, bozza di piano | Esercizio in cui la prestazione è ultimata (cassa per le semplificate) | Costi “generici” senza descrizione della prestazione |
| 2. Giorno 0 | Deposito sulla piattaforma | Diritti di segreteria della CCIAA | Esercizio del pagamento/ addebito | Nessuno rilevante, salvo documentazione |
| 3. Nomina e acconto | Accettazione dell’esperto e i 60 giorni successivi | Acconto fino a un terzo del compenso (art. 25-ter c.13) | L’acconto non è, da solo, un costo di competenza | Dedurre l’acconto come costo definitivo |
| 4. Misure protettive | In parallelo, se richieste | Assistenza legale, spese del procedimento | Esercizio di ultimazione della prestazione | Spese legali non distinte tra procedimenti |
| 5. Trattative | Fino a 180 giorni, più la proroga (art. 17 c.7) | Advisor, attestatore, revisore, perizie | Esercizio di ultimazione di ogni singolo incarico | Compensi sproporzionati rispetto a quello dell’esperto |
| 6. Fine esercizio | 31 dicembre durante le trattative | Fatture da ricevere, stanziamenti | Solo costi certi e determinabili | Accantonamenti generici non deducibili |
| 7. Chiusura trattative | Relazione finale, accordo | Saldo del compenso dell’esperto con maggiorazioni | Esercizio in cui il compenso diventa certo e determinabile | Imputazione all’anno sbagliato |
| 8. Dopo l’accordo | Pubblicazione nel registro imprese | Costi di esecuzione dell’accordo; effetti sulle sopravvenienze | Regime dell’art. 25-bis c.5 CCII e art. 88 c.4-ter TUIR | Confondere deducibilità dei costi e tassazione dello stralcio |
| 9. Insuccesso | Relazione finale negativa, 60 giorni per il concordato semplificato | Compenso prededucibile, nuovi costi di procedura | Restano deducibili se inerenti | Credere che il fallimento delle trattative renda i costi “inutili” e quindi indeducibili |
Due cose emergono subito dalla mappa. La prima: non esiste un unico momento fiscale della composizione negoziata, ma tanti momenti quanti sono gli incarichi e i pagamenti. La seconda: la deducibilità non dipende dall’esito. Un costo sostenuto per tentare il risanamento è inerente anche se il risanamento non riesce.
Prima del giorno 0: le spese per preparare l’istanza
Cosa succede
L’istanza di nomina dell’esperto non si improvvisa. Prima di caricarla sulla piattaforma telematica nazionale l’impresa deve raccogliere i documenti previsti dall’art. 17 c.3 CCII: bilanci degli ultimi esercizi, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, elenco dei creditori, dichiarazioni sulle procedure pendenti, certificati dei debiti fiscali e contributivi, e (per le imprese sopra soglia) un progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali. Per l’impresa minore l’art. 25-quater c.2 richiama i documenti dell’art. 17 c.3 alle lettere a), c), d), e), f), g) e h): la lettera b), cioè il progetto di piano, non è richiamata.
In questa fase l’impresa paga di solito tre tipi di spesa:
- la consulenza del commercialista o della società di consulenza che redige la situazione patrimoniale aggiornata e compila il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- l’assistenza legale per verificare l’accesso (ad esempio, che non sia pendente un’altra procedura: Cass. Sez. I n. 31856/2025, segnalata da EC News, ha ritenuto inammissibile un’istanza presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato);
- eventuali costi tecnici: perizie sul magazzino, stime di immobili o macchinari, analisi dei contratti in corso.
La norma
Sul piano fiscale non c’è una norma speciale per le spese della composizione negoziata. Valgono le regole ordinarie: art. 109 TUIR (competenza, certezza, determinabilità, inerenza) per le imprese in contabilità ordinaria; art. 66 TUIR per quelle in contabilità semplificata; art. 19 D.P.R. 633/1972 per la detrazione dell’IVA. Sul principio di inerenza, la Cassazione con l’ord. n. 8120 del 27 marzo 2025 (riportata da InvestireOggi) ha ribadito che conta il legame concreto e funzionale del costo con l’attività effettivamente svolta, non la corrispondenza formale con l’oggetto sociale, e che l’onere di dimostrarlo grava sul contribuente.
Applicata alla nostra tappa, questa regola significa che una consulenza che serve a valutare se e come l’impresa può restare sul mercato è inerente per definizione: riguarda la conservazione della fonte stessa del reddito.
I termini che si attivano
Non ci sono termini processuali in questa fase. C’è però un termine “documentale” che spesso viene sottovalutato: la situazione patrimoniale da allegare all’istanza deve essere aggiornata a non oltre sessanta giorni dal deposito. Se la preparazione si trascina, la situazione invecchia e va rifatta, con un nuovo costo. Fiscalmente, anche la seconda versione è deducibile; ma è un costo che si poteva evitare.
Sul piano fiscale, il termine che si attiva è quello dell’esercizio di competenza: se la consulenza preparatoria è ultimata a dicembre e l’istanza viene depositata a gennaio, il costo appartiene all’esercizio di dicembre, anche se la composizione negoziata “parte” nell’anno nuovo.
Cosa può fare l’impresa ora
È questa la finestra migliore per impostare correttamente la documentazione fiscale di tutta la procedura. In concreto:
- chiedere ai consulenti lettere d’incarico separate e datate, con l’oggetto preciso (“predisposizione della situazione patrimoniale aggiornata ai fini dell’istanza ex art. 17 CCII”, non “consulenza aziendale”);
- concordare che la fattura descriva la prestazione con lo stesso oggetto;
- distinguere gli incarichi preparatori da quelli per le trattative, perché avranno date di ultimazione diverse;
- aprire in contabilità un centro di costo o almeno un conto dedicato alla procedura, per ritrovare ogni spesa al momento della dichiarazione.
Ciò che non è più possibile, dopo questa fase, è ricostruire a posteriori un oggetto preciso per fatture già emesse in modo generico: si può integrare la prova con le lettere d’incarico e con i documenti prodotti, ma è più faticoso.
L’errore tipico di questa fase
Il più frequente è pagare la consulenza preparatoria in nome del socio o dell’amministratore, magari perché la società ha i conti bloccati o sotto pressione. Il costo finisce fuori dal bilancio dell’impresa e la deduzione si perde. Il secondo errore è far fatturare “assistenza crisi d’impresa” a forfait per tutta la durata, senza distinguere le fasi: in caso di controllo diventa difficile dimostrare quale parte della prestazione è stata ultimata in quale esercizio.
Quanto dura realmente
La preparazione richiede, nella pratica, da due a sei settimane per una piccola impresa con contabilità in ordine, molto di più se i bilanci non sono aggiornati o se la contabilità è stata trascurata negli ultimi mesi, cosa frequente nelle aziende in difficoltà. È un tempo che dipende dall’impresa, non dalla legge.
Giorno 0: il deposito dell’istanza e i diritti di segreteria della Camera di commercio
Cosa succede
Il giorno del deposito l’impresa (o il suo legale rappresentante) carica l’istanza e gli allegati sulla piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema camerale. L’istanza viene indirizzata al segretario generale della Camera di commercio nel cui territorio si trova la sede legale. Per l’impresa sopra soglia la nomina spetta alla commissione regionale; per l’impresa sotto soglia, secondo l’art. 25-quater c.2, provvede il segretario generale a cui l’istanza è presentata.
Con il deposito l’impresa paga i diritti di segreteria. Le fonti consultate indicano un importo di 252 euro a pratica fissato dal D.M. MISE-MEF del 10 marzo 2022 (G.U. n. 127 del 1° giugno 2022); è un dato che va sempre controllato sulla piattaforma al momento del deposito, perché può essere aggiornato.
La norma
I diritti di segreteria sono il corrispettivo di un servizio amministrativo reso dalla Camera di commercio. Per l’impresa sono un costo inerente all’attività, deducibile nell’esercizio in cui è sostenuto. Non si tratta di un’imposta sul reddito (che sarebbe indeducibile), ma di un onere amministrativo legato a un procedimento che riguarda direttamente l’impresa.
Il deposito ha anche un effetto giuridico che conviene annotare nel calendario fiscale: da questo momento l’impresa entra in un percorso in cui l’esperto deve essere informato preventivamente degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative (art. 21 CCII). Ogni pagamento importante a consulenti, compreso quello di compensi elevati, va quindi valutato anche sotto questo profilo.
I termini che si attivano
Dal deposito parte il procedimento di nomina dell’esperto, con i termini brevi previsti dagli artt. 13 e 17 CCII. Per tutti i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII): i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. Un’impresa che deposita l’istanza a fine luglio non deve aspettarsi che il calendario si fermi in agosto.
Sul piano fiscale, la data del pagamento dei diritti è la data rilevante sia per le imprese in contabilità ordinaria (si tratta di un costo che matura con il servizio, contestuale) sia per quelle in semplificata (criterio di cassa).
Cosa può fare l’impresa ora
Conservare la ricevuta del pagamento e la ricevuta di deposito dell’istanza con data e ora: sono i due documenti che, in un eventuale controllo, provano insieme la natura del costo e il suo collegamento alla procedura. Conviene anche annotare nel fascicolo della procedura la data del deposito, perché da quel giorno decorrono, nella lettura prevalente, molti effetti (ad esempio, sul piano delle misure premiali dell’art. 25-bis CCII, alcune riduzioni di interessi e sanzioni si riferiscono a debiti tributari il cui termine di pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza).
L’errore tipico di questa fase
Il pagamento dei diritti con la carta personale dell’amministratore è il primo errore, banale ma frequente. Il secondo è non coordinare la data del deposito con la chiusura dell’esercizio: depositare l’istanza il 30 dicembre o il 4 gennaio non cambia nulla sul piano del Codice della crisi, ma può cambiare molto sul piano della rappresentazione in bilancio della crisi (informativa sulla continuità aziendale, fatti successivi alla chiusura) e quindi sul lavoro, e sul costo, del revisore e dei consulenti.
Quanto dura realmente
Il deposito in sé richiede poche ore, se la documentazione è pronta. I tempi della nomina, nella pratica delle Camere di commercio, sono in genere di qualche giorno; ma non c’è un dato nazionale ufficiale che possiamo riportare con sicurezza, e conviene chiedere alla Camera competente.
Dal giorno 1 al giorno 60 dall’accettazione: la nomina dell’esperto e l’acconto sul compenso
Cosa succede
L’esperto viene nominato, accetta l’incarico e convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Da questo momento il compenso dell’esperto diventa una voce che l’impresa deve pianificare, perché è interamente a suo carico.
L’art. 25-ter CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, determina il compenso con un sistema a scaglioni calcolati sull’attivo dell’impresa. Secondo il testo vigente (Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026), le percentuali sono: fino a 100.000 euro dal 4% al 6%; da 100.000,01 a 500.000 euro dall’1% all’1,5%; da 500.000,01 a 1.000.000 di euro dallo 0,5% allo 0,8%; da 1.000.000,01 a 2.500.000 euro dallo 0,25% allo 0,43%; da 2.500.000,01 a 50.000.000 di euro dallo 0,05% allo 0,1%. Il comma 9 precisa che la base di calcolo è la media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci. Il comma 3 fissa un minimo di 4.000 euro e un massimo di 400.000 euro.
Il comma 13 prevede che, dopo sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico, l’esperto possa ottenere un acconto fino a un terzo del compenso. È il primo vero esborso significativo dell’impresa verso l’esperto.
La norma
Sul piano del Codice della crisi, il compenso dell’esperto è prededucibile (art. 25-ter c.12): in caso di successiva procedura concorsuale, viene pagato prima dei creditori anteriori. La giurisprudenza di merito, raccolta nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia del 2026, ha chiarito che la prededuzione è limitata ai crediti che la legge indica espressamente: lo ha affermato Trib. Milano con decreto del 9 ottobre 2025, e in termini analoghi Trib. Milano 28 marzo 2024 ha escluso che nella composizione negoziata maturino crediti prededucibili ulteriori rispetto a quelli previsti.
Sul piano fiscale, la questione è un’altra: l’acconto è un costo dell’esercizio in cui viene pagato? La risposta, per le imprese in contabilità ordinaria, è di regola no. L’art. 109 c.2 lett. b) TUIR collega la competenza dei servizi alla data in cui la prestazione è ultimata. L’acconto pagato a metà incarico è un’anticipazione su una prestazione non ancora conclusa: in bilancio si iscrive di norma come anticipo a fornitori, e il costo matura quando la prestazione dell’esperto è completata. Per le imprese in contabilità semplificata che applicano il criterio di cassa dell’art. 66 TUIR, invece, il pagamento è il momento rilevante.
Sul piano IVA, la regola è diversa e va tenuta distinta: per le prestazioni di servizi l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo (art. 6 c.3 D.P.R. 633/1972). Quindi l’esperto emette fattura sull’acconto quando lo incassa e l’impresa può detrarre l’IVA sull’acconto già nel periodo in cui riceve e registra quella fattura, anche se ai fini delle imposte dirette il costo non è ancora di competenza.
Se l’esperto è un professionista (dottore commercialista, avvocato, consulente del lavoro), l’impresa che lo paga è di regola sostituto d’imposta e deve operare la ritenuta d’acconto sui compensi di lavoro autonomo (art. 25 D.P.R. 600/1973), salvo che l’esperto applichi un regime che la esclude, come il forfetario. La ritenuta va versata con F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento.
I termini che si attivano
- Sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico: da questo momento l’esperto può chiedere l’acconto fino a un terzo del compenso (art. 25-ter c.13). Non è un termine a carico dell’impresa, ma è una scadenza di cassa da prevedere nel piano finanziario.
- Giorno 16 del mese successivo al pagamento: versamento della ritenuta, se dovuta.
- Detrazione dell’IVA sulla fattura d’acconto: al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto (art. 19 c.1 D.P.R. 633/1972).
Anche qui: niente sospensione feriale per i termini del Codice (art. 9 c.1). Se l’esperto accetta il 9 febbraio, i sessanta giorni scadono il 10 aprile; se accettasse il 10 giugno, scadrebbero il 9 agosto, in pieno periodo feriale, senza alcuno slittamento.
Cosa può fare l’impresa ora
Questa è la finestra per stimare il compenso finale e per accantonare la liquidità che servirà a pagarlo. Con i dati dei tre bilanci si può calcolare l’intervallo minimo-massimo del compenso base. Facciamo un esempio, dichiarando che si tratta della nostra lettura dell’ordine dei calcoli (il testo non lo chiarisce del tutto): un’impresa con attivo medio di 1.340.000 euro avrebbe un compenso base compreso tra circa 11.350 euro (4.000 + 4.000 + 2.500 + 850) e circa 17.460 euro (6.000 + 6.000 + 4.000 + 1.462), prima delle maggiorazioni e riduzioni del comma 4.
Il comma 4 prevede infatti: più 25% se i creditori sono da 21 a 50; più 35% oltre 50; meno 40% se sono fino a 5; più 10% in caso di vendita del complesso aziendale o se l’acquirente è stato trovato dall’esperto. Il comma 5 precisa che lavoratori e sindacati non contano ai fini delle maggiorazioni del 25% e del 35%. Le maggiorazioni dei commi 6 e 7 (più 100% se si concludono gli accordi dell’art. 23; ulteriore più 10% se l’esperto sottoscrive l’accordo dell’art. 23 c.1 lett. c) si conosceranno solo alla fine.
Ciò che l’impresa può fare subito, in concreto:
- chiedere all’esperto, già al primo incontro, il prospetto dei dati che userà per il calcolo (media dell’attivo, numero dei creditori);
- verificare il regime fiscale dell’esperto (IVA, ritenuta, contributo integrativo della cassa professionale) per stimare l’esborso lordo e l’IVA detraibile;
- registrare correttamente l’acconto come anticipo, se l’impresa è in contabilità ordinaria.
L’errore tipico di questa fase
L’errore classico è dedurre l’acconto come costo dell’esercizio in cui è pagato, quando l’impresa è in contabilità ordinaria e la prestazione dell’esperto si conclude nell’esercizio successivo. Fiscalmente è un’anticipazione della deduzione rispetto alla competenza. In un controllo, l’Agenzia può riprendere il costo nell’anno sbagliato; l’impresa può recuperarlo nell’anno giusto, ma solo se lo fa in modo ordinato (dichiarazione integrativa o, quando ammesso, deduzione nell’anno corretto), con un dispendio di tempo che un’impresa in crisi non può permettersi.
L’errore opposto, meno frequente ma più costoso, è non detrarre l’IVA sull’acconto perché “il costo non è ancora di competenza”: IVA e imposte dirette seguono regole diverse e la detrazione non aspetta la competenza del costo.
Quanto dura realmente
Il primo incontro tra esperto e imprenditore avviene nella prassi entro pochi giorni dall’accettazione. L’acconto, quando viene chiesto, matura dopo il sessantesimo giorno: nella pratica molti esperti lo chiedono alla prima verifica sull’andamento delle trattative, quindi tra il secondo e il terzo mese dall’incarico.
In parallelo, se servono: le misure protettive e le spese del procedimento in tribunale
Cosa succede
Non tutte le composizioni negoziate passano dal tribunale. Quando però l’impresa ha bisogno di bloccare le azioni esecutive e cautelari dei creditori, chiede le misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto o con un’istanza successiva; la richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese e l’impresa deve rivolgersi al tribunale per la conferma (artt. 18 e 19 CCII). Si apre così un procedimento giudiziale vero e proprio, con ricorso, udienza, eventuale istruttoria e provvedimento.
Le spese che nascono in questa tappa sono:
- l’assistenza legale per il ricorso di conferma, l’udienza e le eventuali richieste di proroga o di revoca;
- le spese di giustizia del procedimento;
- i costi tecnici per produrre in giudizio la documentazione richiesta (ad esempio aggiornamenti della situazione finanziaria);
- in alcuni casi, i costi per difendersi da un’istanza di revoca presentata da un creditore.
La norma
Le misure protettive hanno una durata iniziale e una durata massima complessiva fissate dall’art. 19 CCII e dall’art. 8 CCII; secondo le fonti consultate si tratta di 120 giorni iniziali, prorogabili fino a un massimo complessivo di 240 giorni, dato che conviene sempre verificare sul testo vigente al momento della richiesta. L’art. 18 c.1 esclude dalle misure i diritti di credito dei lavoratori e il comma 3 precisa che non sono inibiti i pagamenti: l’impresa può quindi continuare a pagare i fornitori necessari, compresi i consulenti della procedura.
Sul piano fiscale, le spese legali del procedimento sulle misure protettive sono costi inerenti: servono a proteggere il patrimonio aziendale durante le trattative. Si deducono secondo la competenza, quindi nell’esercizio in cui la singola prestazione legale è ultimata (per un procedimento che si chiude con il provvedimento del tribunale, normalmente l’esercizio del provvedimento o dell’ultima attività). Le spese di giustizia pagate direttamente dall’impresa sono costi dell’esercizio in cui sono sostenute.
I termini che si attivano
I termini del procedimento cautelare-protettivo sono stretti e sono fissati dall’art. 19 CCII; non beneficiano della sospensione feriale, perché l’art. 9 c.1 CCII la esclude per tutti i procedimenti disciplinati dal Codice. Un ricorso da depositare nella seconda settimana di agosto va depositato nella seconda settimana di agosto.
Sul piano fiscale non si attivano termini specifici. Conviene però annotare la data del provvedimento di conferma: per le imprese in contabilità ordinaria segna di norma il momento di ultimazione della prestazione legale per la fase di conferma.
Cosa può fare l’impresa ora
Separare, nella lettera d’incarico e nelle fatture del legale, l’attività per le misure protettive da quella per le trattative. È una distinzione che non costa nulla e che rende immediatamente ricostruibile il perché e il quando di ciascun costo. Se il procedimento si sviluppa su due esercizi (ricorso a novembre, proroga a marzo), la separazione per fasi consente di imputare a ciascun esercizio la parte di prestazione che vi si è conclusa.
È anche il momento di verificare se le spese legali possono essere poste, in tutto o in parte, a carico del creditore che abbia agito in modo pretestuoso: se il tribunale condanna una parte alle spese, il rimborso ottenuto dall’impresa è un componente positivo da rilevare, mentre il costo originario resta deducibile.
L’errore tipico di questa fase
Il primo errore è dimenticare che durante le misure protettive l’impresa resta libera di pagare (art. 18 c.3), e quindi lasciare insolute le fatture dei consulenti “per prudenza”, con il risultato di perdere la collaborazione proprio quando serve. Il secondo è considerare le spese legali per le misure protettive come costi “straordinari” da non dedurre: non esiste una regola di questo tipo. La straordinarietà è una qualificazione di bilancio, non una causa di indeducibilità.
Quanto dura realmente
I procedimenti di conferma delle misure protettive hanno durate molto variabili da tribunale a tribunale. Le rassegne di giurisprudenza di merito consultate (in particolare il massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia) mostrano un contenzioso concentrato nei grandi tribunali, con molte pronunce senza numero. Non disponiamo di un dato statistico affidabile sui tempi medi e preferiamo non indicarne uno.
Dal secondo al sesto mese: advisor, attestatori, revisori e la regola della proporzione
Cosa succede
È la fase centrale e, dal punto di vista dei costi, la più pesante. L’esperto convoca i creditori, si discutono le proposte, si aggiornano i numeri. L’impresa si affida spesso a più professionisti:
- un advisor finanziario per costruire e aggiornare il piano;
- un legale per le trattative con banche, fornitori e Fisco;
- se si percorre la transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23 c.2-bis CCII), un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e un revisore (o il revisore designato) per la relazione sulla completezza e veridicità dei dati;
- periti per stimare l’azienda o singoli beni, se è in gioco una cessione.
L’incarico dell’esperto dura 180 giorni, con una proroga possibile fino a ulteriori 180 giorni (art. 17 c.7 CCII nel testo vigente). È dentro questa finestra che si concentrano le fatture.
La norma
Il CCII non dice se i compensi dei consulenti dell’impresa siano deducibili: non è il suo compito. Ma contiene un principio che ha conseguenze fiscali indirette. Trib. Parma, 26 settembre 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia), ha affermato che i compensi dei consulenti dell’impresa non dovrebbero superare quello dell’esperto. È un criterio di proporzione nato per tutelare i creditori; ma un compenso del consulente molto superiore a quello dell’esperto è anche un indizio che l’Amministrazione finanziaria potrebbe valorizzare come sintomo di antieconomicità.
Qui entra in gioco la giurisprudenza tributaria sull’inerenza. L’ord. Cass. n. 8120 del 27 marzo 2025 (nella sintesi di InvestireOggi) afferma che il giudizio di inerenza è qualitativo: non conta l’utilità effettiva del costo né la sua congruità rispetto al risultato, purché la spesa si inserisca nel ciclo dell’attività; l’onere di provare natura, motivazione economica e destinazione della spesa resta però al contribuente. Tradotto: un costo per la composizione negoziata non diventa indeducibile solo perché le trattative non hanno avuto successo, ma un costo sproporzionato e mal documentato espone l’impresa a una contestazione che dovrà affrontare con le prove.
Per l’IVA vale la stessa logica di inerenza: l’imposta pagata sui servizi acquistati per l’attività è detraibile ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972, salvo che l’impresa svolga operazioni esenti che limitano la detrazione (pro rata).
La transazione fiscale merita un’annotazione specifica. L’art. 23 c.2-bis, come modificato dal D.Lgs. 147/2026 (decreto del 7 agosto 2026, G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026, secondo FiscoeTasse; il testo in Gazzetta va sempre controllato), estende la proposta ai tributi degli enti territoriali. L’accordo produce effetti dal deposito in tribunale; il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza (Trib. Milano, decreto 21 maggio 2025, segnalato da iusletter). Le relazioni dell’attestatore e del revisore sono quindi documenti necessari: i loro costi sono inerenti in modo diretto e dimostrabile.
I termini che si attivano
- Durata dell’incarico dell’esperto: 180 giorni dall’accettazione, con proroga fino a ulteriori 180 giorni (art. 17 c.7 CCII). Con accettazione il 9 febbraio 2026, i 180 giorni scadrebbero sabato 8 agosto 2026 e, applicando lo slittamento al primo giorno non festivo, lunedì 10 agosto 2026. Nessuna sospensione feriale: art. 9 c.1 CCII.
- Per ciascun consulente: la data di ultimazione della singola prestazione, che determina l’esercizio di competenza. Conviene che ogni incarico abbia una data di chiusura documentata (consegna della relazione, deposito dell’attestazione, firma dell’accordo).
- Per l’IVA: la data di pagamento di ciascun corrispettivo, che fa nascere l’obbligo di fatturazione e il diritto alla detrazione.
Cosa può fare l’impresa ora
È la finestra in cui si decide quanto saranno difendibili, tra due o tre anni, le deduzioni di tutta la procedura. Le mosse concrete:
- far rilasciare a ciascun consulente una lettera d’incarico con oggetto, fasi e criteri di determinazione del compenso;
- conservare i prodotti del lavoro (piani, relazioni, verbali degli incontri con l’esperto e con i creditori): sono la prova dell’inerenza;
- confrontare il totale dei compensi dei consulenti con la stima del compenso dell’esperto, tenendo presente il criterio di Trib. Parma 26/9/2023;
- se un consulente chiede un compenso a successo legato all’esito delle trattative, definirne per iscritto il presupposto: il compenso a successo matura solo quando l’evento si verifica, e la sua competenza fiscale segue quell’evento;
- pagare con strumenti tracciabili dal conto dell’impresa, mai da conti personali.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più insidioso è l’incarico “omnibus”: un’unica lettera, un unico compenso, un’unica fattura finale per tutto il lavoro dalla preparazione alla firma dell’accordo. Se la procedura si chiude nell’esercizio successivo, l’impresa in contabilità ordinaria dedurrà tutto in quell’anno, anche la parte di lavoro svolta prima, e non potrà anticipare nulla. Al contrario, incarichi per fasi con prestazioni ultimate in date diverse permettono una distribuzione corretta del costo tra gli esercizi.
Un secondo errore è sottovalutare la ritenuta d’acconto: un’impresa in tensione di liquidità che paga il professionista ma non versa la ritenuta accumula un nuovo debito verso l’Erario, con sanzioni (il regime sanzionatorio vigente a ottobre 2026 è quello del D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024; il testo unico delle sanzioni tributarie, D.Lgs. 173/2024, sarà applicabile dal 1° gennaio 2027), e lo fa proprio durante una procedura in cui la regolarità fiscale corrente è un indice di serietà.
Quanto dura realmente
Le trattative assorbono di norma l’intero periodo dei 180 giorni e, nelle situazioni con molti creditori o con la transazione fiscale, anche parte della proroga. Trib. Bologna, n. 26 del 30 gennaio 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia), si è occupato della proroga dell’incarico: la proroga è un passaggio ordinario, non un’eccezione, e va considerata nel budget dei costi.
Il 31 dicembre cade in mezzo alle trattative: bilancio, fatture da ricevere e competenza
Cosa succede
È la tappa che quasi nessuno mette in calendario e che invece decide la sorte fiscale di molte spese. Una composizione negoziata avviata a settembre si chiude, se va bene, a marzo o aprile dell’anno dopo. Il 31 dicembre l’impresa deve chiudere l’esercizio e redigere il bilancio, con dentro una procedura in corso: consulenti che hanno lavorato ma non hanno ancora fatturato, un esperto che ha incassato forse un acconto, un compenso finale ancora ignoto.
La norma
L’art. 109 c.1 TUIR richiede, per dedurre un costo, che la sua esistenza sia certa e il suo ammontare obiettivamente determinabile. L’art. 109 c.2 lett. b) collega la competenza dei servizi alla data di ultimazione della prestazione. Gli accantonamenti, invece, sono deducibili solo nei casi previsti espressamente dalla legge (art. 107 TUIR): un generico “fondo spese per la procedura di crisi” non lo è.
Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, il principio di derivazione rafforzata dell’art. 83 TUIR dà rilievo alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni di bilancio, ma non supera le regole sugli accantonamenti e sui requisiti di certezza. Le imprese minori e quelle in contabilità semplificata seguono regole proprie: per le seconde, il criterio di cassa dell’art. 66 TUIR rende rilevante soprattutto la data del pagamento.
Applichiamo queste regole ai casi tipici del 31 dicembre:
| Situazione al 31 dicembre | Trattamento contabile tipico | Deducibilità fiscale (contabilità ordinaria) |
|---|---|---|
| Consulenza preparatoria conclusa a novembre, fattura a gennaio | Fattura da ricevere | Deducibile nell’esercizio che si chiude: prestazione ultimata e importo determinato |
| Acconto pagato all’esperto | Anticipo a fornitori | Non deducibile finché la prestazione non è ultimata |
| Compenso finale dell’esperto non ancora liquidato, trattative in corso | Eventuale stanziamento | Non deducibile: prestazione non ultimata, importo non determinato |
| Relazione dell’attestatore consegnata a dicembre, pagamento a febbraio | Fattura da ricevere | Deducibile nell’esercizio che si chiude |
| Compenso a successo di un advisor, accordo non ancora firmato | Nessuna rilevazione o fondo rischi | Non deducibile: evento non verificato |
I termini che si attivano
- Chiusura dell’esercizio: è il momento in cui ogni costo della procedura deve essere classificato come di competenza, anticipato o futuro.
- Approvazione del bilancio nei termini civilistici ordinari (di regola entro centoventi giorni dalla chiusura, salvo il maggior termine statutario nei casi ammessi).
- Dichiarazione dei redditi e IRAP nel termine ordinario dell’anno successivo.
- Detrazione IVA: le fatture ricevute e relative a operazioni effettuate nell’anno vanno registrate in tempo per esercitare la detrazione al più tardi con la dichiarazione IVA relativa a quell’anno.
Cosa può fare l’impresa ora
Prima del 31 dicembre conviene chiedere a ogni consulente e all’esperto uno stato di avanzamento scritto: cosa è stato ultimato, cosa resta da fare, quali importi sono maturati. È il documento che consente di inserire in bilancio le fatture da ricevere per le prestazioni concluse e di escludere ciò che non lo è.
Qui si colloca anche il punto più delicato del dialogo tra legale e commercialista. Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: “il compenso dell’esperto si forma nel corso delle trattative e diventa definitivo solo alla fine; chi lo tratta in bilancio come un costo già certo a metà percorso rischia di dedurre troppo presto, chi se ne dimentica rischia di non accorgersi che un acconto è già stato pagato”. Lo Studio, per questo, ricostruisce a fine esercizio la posizione di ciascun incarico con lo staff di commercialisti, partendo dagli atti della procedura e non solo dalle fatture.
Se la società è soggetta a revisione, il revisore valuterà anche la continuità aziendale alla luce della composizione negoziata in corso. Le informazioni sui costi residui della procedura, sul compenso stimato dell’esperto e sulla sua prededucibilità (art. 25-ter c.12) entrano nella nota integrativa e, indirettamente, nella valutazione del revisore.
L’errore tipico di questa fase
Il più diffuso è lo “stanziamento prudenziale” dell’intero compenso stimato dell’esperto, dedotto come se fosse un costo certo. Il secondo, speculare, è non rilevare in bilancio le prestazioni concluse e non ancora fatturate, perdendo la deduzione nell’anno di competenza. Il terzo è registrare in ritardo, ai fini IVA, le fatture ricevute a cavallo d’anno, con il rischio di superare il termine per la detrazione.
Quanto dura realmente
Questa tappa è un istante del calendario, ma la sua preparazione richiede tempo: in un’impresa in crisi, la chiusura del bilancio con una procedura in corso impegna i consulenti per settimane, ed è uno dei motivi per cui il costo complessivo della composizione negoziata va pianificato fin dall’inizio.
Alla chiusura delle trattative: la liquidazione del compenso dell’esperto e le maggiorazioni
Cosa succede
Le trattative si chiudono. Può esserci un accordo (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, accordo di ristrutturazione, piano attestato) oppure no. In ogni caso l’esperto redige la relazione finale e il suo compenso diventa determinabile.
Il compenso può essere concordato tra impresa ed esperto oppure, in mancanza di accordo, liquidato dalla commissione (per l’impresa sotto soglia, dal segretario generale della Camera di commercio che ha nominato l’esperto, art. 25-quater c.7). L’art. 25-ter c.11, nella sintesi consultata, prevede che in mancanza di accordo provveda la commissione e che un accordo sul compenso concluso prima di 120 giorni dalla convocazione sia nullo; è un passaggio che conviene sempre rileggere sul testo vigente.
Su questa tappa c’è la pronuncia più utile per l’impresa: Trib. Milano, n. 9567 del 5 novembre 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha chiarito i criteri di calcolo, ha dato prevalenza all’accordo tra le parti e ha riconosciuto alla liquidazione il valore di prova scritta ai fini del decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) e di titolo per la provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.). Per l’impresa significa che il compenso liquidato non è una cifra da discutere a tempo indeterminato: è un debito certo, che l’esperto può riscuotere rapidamente.
La norma
Ai fini fiscali, il momento della liquidazione o dell’accordo sul compenso è quello in cui la prestazione è ultimata e il compenso diventa certo nell’esistenza e determinato nell’ammontare. Per l’impresa in contabilità ordinaria, il compenso dell’esperto, comprese le maggiorazioni, si deduce di regola nell’esercizio in cui le trattative si chiudono e il compenso è liquidato o concordato, al netto dell’acconto già pagato, che a quel punto si chiude contro il costo. Per l’impresa in semplificata, rileva il pagamento.
Le maggiorazioni dei commi 6 e 7 dell’art. 25-ter (più 100% se si concludono gli accordi dell’art. 23 c.1 e c.2 lett. b; ulteriore più 10% se l’esperto sottoscrive l’accordo dell’art. 23 c.1 lett. c) sono parte del compenso: non c’è alcuna ragione per trattarle diversamente. Il comma 10 prevede il rimborso delle spese documentate dell’esperto: se l’esperto le riaddebita in fattura, sono anch’esse costi dell’impresa; se si tratta di anticipazioni in nome e per conto dell’impresa, documentate, restano escluse dalla base imponibile IVA (art. 15 D.P.R. 633/1972).
Il comma 8 prevede un compenso tra 500 e 5.000 euro quando l’imprenditore non compare o l’esperto non procede. Anche questo è un costo deducibile per l’impresa: è il costo di una procedura che l’impresa ha attivato, anche se non è andata avanti.
I termini che si attivano
- La data della liquidazione o dell’accordo sul compenso: segna l’esercizio di competenza del costo per l’impresa in contabilità ordinaria.
- Il pagamento: fa sorgere l’obbligo di fattura dell’esperto (art. 6 c.3 D.P.R. 633/1972) e il diritto alla detrazione dell’IVA per l’impresa.
- Il giorno 16 del mese successivo al pagamento: versamento della ritenuta d’acconto, se dovuta.
- Se l’impresa non paga: la liquidazione può essere usata come prova scritta per un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (Trib. Milano 9567/2024). Nell’eventuale opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio ordinario di cognizione, la sospensione feriale 1-31 agosto (L. 742/1969) si applica ai termini processuali.
Cosa può fare l’impresa ora
Controllare il calcolo prima che diventi definitivo. L’impresa ha interesse a verificare la base di calcolo (media dell’attivo degli ultimi tre bilanci, c.9), il numero dei creditori rilevante per le maggiorazioni (escludendo lavoratori e sindacati, c.5) e il presupposto delle maggiorazioni dei commi 6 e 7. Riprendiamo l’esempio: compenso base stimato 14.000 euro per un attivo medio di 1.340.000 euro; 27 creditori rilevanti, quindi più 25% (3.500 euro); accordo dell’art. 23 c.1 concluso, quindi più 100% (14.000 euro, nella lettura che applica le maggiorazioni sulla base). Totale 31.500 euro, oltre IVA ed eventuale contributo della cassa professionale. Con un’aliquota IRES del 24%, la deduzione vale 7.560 euro di minore imposta; ai fini IRAP, per le società di capitali, il costo per servizi riduce il valore della produzione e, con l’aliquota ordinaria del 3,9%, vale circa 1.228 euro (le aliquote regionali possono variare).
Queste cifre spiegano perché l’imputazione all’esercizio giusto non è un tecnicismo: per un’impresa in perdita, ad esempio, una deduzione anticipata in un anno senza imponibile può tradursi solo in una maggiore perdita fiscale riportabile, mentre nell’anno dell’accordo potrebbe servire proprio a compensare componenti positivi.
L’errore tipico di questa fase
Pagare il saldo senza chiudere contabilmente l’acconto, con il risultato di dedurre due volte la stessa somma (l’acconto nell’anno precedente e il saldo lordo nell’anno della chiusura). Oppure, all’opposto, dimenticare l’acconto già pagato e versato a un esercizio precedente, perdendone la deduzione. Un controllo di riconciliazione tra fatture dell’esperto, pagamenti e liquidazione chiude il problema in mezz’ora.
Quanto dura realmente
Quando c’è accordo tra impresa ed esperto, la definizione del compenso è rapida. Quando non c’è, la liquidazione da parte della commissione o del segretario generale richiede tempi amministrativi variabili, che non siamo in grado di quantificare con dati ufficiali. Nel frattempo, a fine esercizio, il compenso non ancora determinato non si deduce.
Dopo l’accordo: la pubblicazione nel registro imprese, le sopravvenienze attive e le misure premiali
Cosa succede
Se le trattative si chiudono con un contratto o un accordo, alcuni di questi vengono pubblicati nel registro delle imprese. Da qui nascono gli effetti fiscali più rilevanti della composizione negoziata, che però riguardano non i costi ma i proventi: lo stralcio dei debiti genera, in contabilità, una sopravvenienza attiva.
È importante tenere distinti i due piani. La deducibilità delle spese della procedura e la tassazione della riduzione dei debiti sono due questioni diverse, che si incrociano solo perché finiscono nella stessa dichiarazione.
La norma
L’art. 25-bis c.5 CCII richiama l’art. 88 c.4-ter TUIR per i contratti e gli accordi conclusi nella composizione negoziata, dal momento della loro pubblicazione nel registro delle imprese. Secondo EC News (articolo del 9 gennaio 2026), il D.Lgs. n. 186/2025, art. 8 (G.U. n. 288/2025), ha dettato un’interpretazione autentica dell’art. 88 c.4-ter, in vigore dal 13 dicembre 2025 e applicabile agli istituti omologati da quella data, senza rimborsi per le imposte già versate in base alle letture precedenti. Per la composizione negoziata, la stessa fonte riferisce che il regime dell’art. 25-bis c.5 resta invariato: si applica dalla pubblicazione nel registro delle imprese ai contratti e agli accordi con i creditori, compresi gli accordi di ristrutturazione sottoscritti nella composizione negoziata.
Per gli strumenti in continuità richiamati dall’interpretazione autentica (accordi di ristrutturazione omologati, piano attestato pubblicato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato minore in continuità), la riduzione dei debiti è tassata solo per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo, gli interessi passivi indeducibili riportabili e le eccedenze ACE. È qui che l’incrocio con le spese della procedura diventa concreto: le spese della composizione negoziata, se correttamente dedotte, contribuiscono a formare la perdita di periodo e quindi ad ampliare la “capienza” che neutralizza la sopravvenienza. Imputarle all’esercizio sbagliato può ridurre questa capienza proprio nell’anno in cui serve. Il dettaglio dei meccanismi va verificato caso per caso sul testo vigente dell’art. 88 c.4-ter e con il commercialista.
Sul fronte della prassi, l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 179 del 7 luglio 2025 (riportata da Edotto) ha riferito il richiamo dell’art. 25-bis c.5 ai soli accordi conclusi nella composizione negoziata; con la risposta n. 178 della stessa data ha negato il beneficio dell’art. 86 c.5 TUIR sulla plusvalenza da cessione d’azienda perché l’accordo non era omologato né approvato da un giudice.
Le misure premiali dell’art. 25-bis prevedono anche, per i debiti tributari, riduzioni di interessi e sanzioni e la rateizzazione: il comma 4 prevede la rateizzazione fino a 72 rate (120 in caso di grave difficoltà) per le sole somme non ancora iscritte a ruolo. Sul piano dei costi, gli interessi dovuti sulle rate seguono le regole ordinarie di deducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR per i soggetti IRES), mentre le sanzioni tributarie restano indeducibili, come regola generale.
I termini che si attivano
- Data di pubblicazione del contratto o dell’accordo nel registro imprese: da qui decorrono gli effetti dell’art. 25-bis c.5 CCII.
- Esercizio in cui la sopravvenienza si rileva: è lo stesso in cui l’impresa deve verificare la capienza di perdite, interessi ed eccedenze.
- Scadenze delle rate, se l’impresa ha ottenuto la rateizzazione dell’art. 25-bis c.4.
Cosa può fare l’impresa ora
Simulare l’effetto fiscale dell’accordo prima di firmarlo, includendo nel calcolo le spese della procedura dell’esercizio. Il risultato può orientare anche la data della firma e della pubblicazione: un accordo pubblicato il 28 dicembre o il 5 gennaio cade in esercizi diversi, con perdite e costi diversi. Non è un’operazione di ingegneria fiscale, ma la semplice coerenza tra calendario della procedura e calendario dell’esercizio.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che “la composizione negoziata è esente da imposte” e non verificare quale regime si applica all’accordo concreto. Oppure non pubblicare l’accordo che può essere pubblicato, rinunciando agli effetti che decorrono proprio dalla pubblicazione.
Quanto dura realmente
Tra la firma e la pubblicazione passano, nella prassi, pochi giorni, il tempo degli adempimenti presso il registro delle imprese. Gli effetti fiscali si esauriscono invece con la dichiarazione dell’anno, ma restano controllabili per tutta la durata del termine di accertamento.
Se le trattative non riescono: archiviazione, concordato semplificato e sorte delle spese
Cosa succede
Non tutte le composizioni negoziate si chiudono con un accordo. Se l’esperto conclude che non ci sono prospettive di risanamento o che le trattative non hanno portato a una soluzione, redige la relazione finale e la procedura si archivia. L’impresa può però avere davanti altre strade: tra queste, se l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23 non sono praticabili, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies CCII; per l’impresa minore, l’art. 25-quater c.4 apre anche al concordato minore e alla liquidazione controllata.
La norma
Secondo l’art. 25-sexies c.1, la proposta di concordato semplificato va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Nel concordato semplificato non c’è voto dei creditori (App. Roma n. 4154/2024): il tribunale omologa se ricorrono i requisiti di legge.
Sul piano delle spese, tre punti:
- il compenso dell’esperto resta un debito prededucibile (art. 25-ter c.12) e, se non è ancora stato pagato, verrà soddisfatto con priorità nella procedura successiva; la prededuzione, però, è limitata ai crediti previsti dalla legge (Trib. Milano, decreto 9 ottobre 2025);
- le spese già sostenute per la composizione negoziata restano deducibili: l’inerenza si valuta al momento della spesa e non dipende dal risultato (Cass. ord. n. 8120/2025, nella sintesi letta, esclude che conti l’utilità effettiva del costo);
- le nuove spese per il concordato semplificato o per la liquidazione si sommano alle precedenti e seguono, per l’impresa, le regole del reddito d’impresa finché l’impresa esiste come soggetto che produce reddito; nelle procedure liquidatorie il quadro fiscale cambia e va verificato con il commercialista e con il liquidatore.
Per le sopravvenienze, il quadro è cambiato di recente. La risposta AdE n. 179/2025 aveva escluso l’applicazione dell’art. 88 c.4-ter al concordato semplificato, con tassazione integrale delle sopravvenienze da esdebitazione. Secondo EC News, l’interpretazione autentica del D.Lgs. 186/2025 stabilisce invece che nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (come nel concordato nella liquidazione giudiziale e nel concordato minore liquidatorio) le riduzioni dei debiti non costituiscono sopravvenienze attive, per gli istituti omologati dal 13 dicembre 2025. Per le perdite su crediti dei creditori (art. 101 c.5 TUIR) nel concordato semplificato, la stessa fonte segnala che resta un’incertezza.
I termini che si attivano
- Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per proporre il concordato semplificato (art. 25-sexies c.1 CCII): è un termine che non si sospende in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice. Con relazione comunicata lunedì 10 agosto 2026, il termine scade venerdì 9 ottobre 2026.
- Reclamo contro il decreto di omologa del concordato semplificato: in corte d’appello entro trenta giorni (dato da verificare sul testo vigente), anch’esso senza sospensione feriale.
Cosa può fare l’impresa ora
Chiudere subito la contabilità della composizione negoziata: rilevare tutti i costi di competenza, pagare o stanziare correttamente il compenso dell’esperto, registrare le fatture ricevute. Una procedura successiva parte con numeri più puliti, e il liquidatore o il commissario troveranno un quadro ricostruibile.
L’errore tipico di questa fase
Credere che le spese di una composizione negoziata “fallita” siano indeducibili perché non hanno prodotto un risultato. Non è così: l’inerenza è qualitativa. L’errore opposto è far sostenere all’impresa, dopo l’archiviazione, spese che riguardano in realtà la posizione personale dei soci o dell’amministratore (ad esempio la difesa da azioni di responsabilità): quelle non sono costi dell’impresa.
Quanto dura realmente
Dalla relazione finale alla proposta di concordato semplificato passano al massimo sessanta giorni; il procedimento di omologa ha poi tempi propri, con l’udienza fissata almeno quarantacinque giorni dopo secondo l’art. 25-sexies c.4. Nel complesso, tra l’istanza di composizione negoziata e l’omologa di un concordato semplificato possono trascorrere ben più di dodici mesi: abbastanza perché la procedura attraversi due chiusure d’esercizio.
La stessa procedura, due calendari: l’impresa che imputa al momento giusto e quella che lascia correre
Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Stessa impresa, stessa procedura, stesse spese; cambia solo il modo in cui le spese vengono gestite nel tempo.
Dati comuni. S.r.l. in contabilità ordinaria, esercizio coincidente con l’anno solare. Attivo medio degli ultimi tre bilanci: 1.340.000 euro. Creditori rilevanti ai fini dell’art. 25-ter c.4: 27. Istanza depositata lunedì 2 febbraio 2026; esperto nominato venerdì 6 febbraio; accettazione lunedì 9 febbraio 2026. Spese della procedura:
- consulenza preparatoria (situazione patrimoniale e test pratico): 6.180 euro più IVA, prestazione ultimata il 23 gennaio 2026;
- diritti di segreteria pagati al deposito;
- assistenza legale per le misure protettive: 8.740 euro più IVA, prestazione ultimata con il provvedimento di conferma a marzo 2026;
- advisor per il piano: 12.360 euro più IVA, relazione consegnata a giugno 2026;
- compenso dell’esperto: 31.500 euro più IVA (stima dell’esempio, con maggiorazioni del 25% e del 100%), acconto di 4.000 euro pagato venerdì 10 aprile 2026, cioè al sessantesimo giorno dall’accettazione;
- accordo con i creditori firmato martedì 21 luglio 2026, pubblicato nel registro imprese venerdì 24 luglio 2026.
Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste
| Data | Evento | Gestione |
|---|---|---|
| 23/1/2026 | Consulenza preparatoria ultimata | Lettera d’incarico specifica; costo di competenza 2026 |
| 2/2/2026 | Deposito istanza, pagamento diritti | Pagamento dal conto della società; ricevute archiviate |
| 9/2/2026 | Accettazione dell’esperto | Prospetto di calcolo del compenso richiesto all’esperto |
| marzo 2026 | Conferma delle misure protettive | Fattura del legale riferita alla sola fase delle misure |
| 10/4/2026 | Acconto di 4.000 euro all’esperto | Registrato come anticipo; IVA sull’acconto detratta nella liquidazione del periodo; ritenuta versata entro il 16/5 (che nel 2026 cade di sabato: si versa lunedì 18/5) |
| giugno 2026 | Relazione dell’advisor consegnata | Costo di competenza 2026 |
| 21/7/2026 | Firma dell’accordo | Liquidazione concordata del compenso: 31.500 euro; acconto chiuso contro il costo |
| 24/7/2026 | Pubblicazione nel registro imprese | Da qui gli effetti dell’art. 25-bis c.5 |
| 31/12/2026 | Chiusura dell’esercizio | Tutti i costi della procedura (circa 58.780 euro più diritti) dedotti nel 2026, anno in cui si rileva anche la sopravvenienza; verifica della capienza |
| 30/4/2027 | Termine della dichiarazione IVA 2027 per l’anno 2026 | Tutte le fatture registrate e l’IVA detratta |
| 2/11/2027 | Termine della dichiarazione dei redditi (il 31/10/2027 è domenica e il 1/11 è festivo) | Dichiarazione coerente con il bilancio |
Esito: le deduzioni si concentrano correttamente nel 2026; il costo della procedura concorre alla perdita di periodo e quindi alla capienza rilevante per il regime delle sopravvenienze; l’IVA, circa 12.900 euro sulle prestazioni professionali, è detratta nei periodi corretti.
Calendario B: l’impresa che lascia correre
| Data | Evento | Gestione |
|---|---|---|
| 23/1/2026 | Consulenza preparatoria ultimata | Fattura “consulenza aziendale”, pagata dal conto personale dell’amministratore |
| 2/2/2026 | Deposito istanza | Diritti pagati con la carta personale |
| 10/4/2026 | Acconto all’esperto | Pagato ma non versata la ritenuta per mancanza di liquidità |
| marzo-giugno 2026 | Legale e advisor | Unica fattura cumulativa del legale prevista a fine procedura |
| 21/7/2026 | Accordo | Saldo del compenso pagato a settembre; fattura dell’esperto smarrita, registrata solo a maggio 2027 |
| 31/12/2026 | Bilancio | Costi della consulenza preparatoria e dei diritti fuori bilancio; fattura cumulativa del legale non stanziata |
| 30/4/2027 | Dichiarazione IVA | IVA sulla fattura del saldo dell’esperto non detratta in tempo |
Esito: la deduzione della consulenza preparatoria e dei diritti è persa (la spesa non risulta sostenuta dall’impresa); la deduzione delle spese legali slitta all’esercizio di emissione della fattura cumulativa, con il rischio di contestazione per competenza; l’IVA sul saldo dell’esperto (6.050 euro sul saldo di 27.500 euro, con aliquota del 22%) rischia di non essere più detraibile; la ritenuta non versata genera un nuovo debito tributario con sanzioni e interessi. E tutto questo accade nello stesso esercizio in cui l’impresa deve verificare la capienza per la sopravvenienza da stralcio.
La differenza tra i due calendari non sta nell’importo delle spese, identico, ma in una decina di gesti amministrativi fatti nel giorno giusto. Le deduzioni della composizione negoziata non si perdono per la legge: si perdono per il calendario.
I binari paralleli: come cambia la timeline se cambia il soggetto o lo strumento
L’impresa minore sotto soglia
Per l’impresa che rientra nei requisiti dell’art. 2 c.1 lett. d) CCII (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi antecedenti, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro), l’art. 25-quater rende la procedura più leggera: istanza al segretario generale, nessun progetto di piano tra gli allegati, compenso liquidato dal segretario generale (c.7). Le regole fiscali di deducibilità non cambiano, ma cambia spesso il regime contabile: molte imprese minori sono in contabilità semplificata, e allora il momento decisivo è il pagamento (art. 66 TUIR), non l’ultimazione della prestazione. Per l’impresa in semplificata, rinviare il pagamento del saldo dell’esperto all’anno successivo sposta anche la deduzione.
Se le trattative non riescono, l’impresa minore può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata (art. 25-quater c.4). In quest’ultimo caso il compenso dell’esperto, prededucibile, concorre con gli altri crediti prededucibili. Per analogia di ragionamento, è utile ricordare che Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025 (iusletter), a proposito del compenso del gestore della crisi, ha affermato che la prededuzione non si traduce automaticamente in un diritto a essere pagati sul ricavato dei beni ipotecati: la prededuzione non è un “lasciapassare” su tutto l’attivo.
L’impresa individuale e la società di persone
Per l’imprenditore individuale le spese della composizione negoziata sono costi dell’impresa, deducibili nel reddito d’impresa che confluisce nell’IRPEF dell’imprenditore. Il punto critico è la separazione tra spese dell’impresa e spese personali: l’assistenza per la posizione personale (ad esempio per garanzie prestate a titolo privato) non è un costo dell’impresa. Per le società di persone il reddito, e quindi l’effetto della deduzione, si imputa ai soci per trasparenza: una deduzione persa riduce la perdita o aumenta il reddito che i soci si ritrovano in dichiarazione.
La transazione fiscale nella composizione negoziata
Se l’impresa attiva la transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis, si aggiungono due costi necessari: la relazione del professionista indipendente sulla convenienza e quella del revisore sulla completezza e veridicità dei dati. Si aggiunge anche un passaggio giudiziale (il deposito dell’accordo in tribunale e la verifica di regolarità, Trib. Milano decr. 21/5/2025). La timeline si allunga, ma la logica fiscale resta la stessa: ogni relazione è un servizio ultimato alla data di consegna.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e gli altri sbocchi
Se dalla composizione negoziata l’impresa passa a uno strumento con omologa (accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), le spese della composizione negoziata restano costi dell’esercizio in cui sono maturate, mentre le spese del nuovo strumento si aggiungono. Sul piano delle sopravvenienze, EC News segnala che, per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, la norma interpretativa richiama solo il regime parziale e presuppone la continuità, mentre Trib. Milano 24 ottobre 2024 ha ammesso anche finalità liquidatorie: un punto ancora da seguire.
La contestazione dell’Agenzia delle Entrate
Se, anni dopo, l’Agenzia contesta la deduzione di un costo della procedura (per competenza o per inerenza), si apre un binario completamente diverso: quello del contenzioso tributario. A ottobre 2026 si applicano ancora il D.Lgs. 546/1992 per il processo e il D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, per le sanzioni; i testi unici della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) e delle sanzioni (D.Lgs. 173/2024) saranno applicabili dal 1° gennaio 2027. A differenza dei procedimenti del CCII, nel processo tributario la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica (L. 742/1969): il termine per impugnare un avviso notificato a luglio si allunga di trentuno giorni. Il fascicolo documentale costruito durante la procedura (lettere d’incarico, relazioni, verbali) è la difesa principale.
Il lato dei creditori
Per completezza: i creditori che subiscono lo stralcio si chiedono a loro volta se la perdita sia deducibile. L’art. 101 c.5 TUIR elenca i casi in cui le perdite su crediti sono deducibili “in ogni caso” (procedure concorsuali, accordo omologato, piano attestato e procedure estere equivalenti); secondo EC News il D.Lgs. 186/2025 non lo ha modificato. Per i contratti conclusi nella composizione negoziata, la deducibilità della perdita del creditore va quindi valutata caso per caso. È un tema che incide sulle trattative: un creditore che non sa come dedurre la perdita è un creditore più rigido.
Le 5 finestre critiche
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Prima del deposito: impostare lettere d’incarico separate per fase, con oggetto preciso, e pagare tutto dal conto dell’impresa. È la finestra che decide la prova dell’inerenza per l’intera procedura.
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Al sessantesimo giorno dall’accettazione dell’esperto: registrare l’eventuale acconto come anticipo (in contabilità ordinaria), detrarre l’IVA sulla fattura d’acconto e versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo. È il primo momento in cui IVA e imposte dirette prendono strade diverse.
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Prima del 31 dicembre, se le trattative sono in corso: chiedere a esperto e consulenti uno stato di avanzamento scritto, stanziare solo le prestazioni ultimate, non dedurre stime del compenso finale. È la finestra in cui nascono quasi tutti gli errori di competenza.
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Alla chiusura delle trattative: verificare il calcolo del compenso dell’esperto (base, creditori rilevanti, maggiorazioni) prima dell’accordo o della liquidazione, poi chiudere l’acconto contro il costo. Una liquidazione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo (Trib. Milano 9567/2024): dopo, discutere è più difficile.
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Prima della firma e della pubblicazione dell’accordo: simulare l’effetto fiscale dell’esercizio, includendo i costi della procedura e la capienza di perdite, interessi ed eccedenze ACE rispetto alla sopravvenienza. La data della pubblicazione nel registro imprese è anche una data fiscale.
Le domande sul tempo
Ho pagato l’acconto all’esperto a novembre e le trattative finiranno a marzo: posso dedurlo quest’anno?
Se l’impresa è in contabilità ordinaria, di regola no: l’acconto è un’anticipazione su una prestazione non ultimata, e il costo matura quando la prestazione si conclude (art. 109 c.2 lett. b TUIR). L’IVA sull’acconto, invece, si detrae già sulla fattura emessa al pagamento. Se l’impresa è in semplificata con criterio di cassa, il pagamento di novembre è il momento rilevante.
Le trattative sono state archiviate dopo quattro mesi: le spese sostenute sono ancora deducibili?
Sì, se sono inerenti e documentate. L’inerenza è un giudizio qualitativo che non dipende dal risultato ottenuto (Cass. ord. 8120/2025). Il costo di un tentativo di risanamento non riuscito resta un costo dell’impresa.
La relazione finale mi è stata comunicata il 3 agosto: il termine per il concordato semplificato si ferma durante le ferie?
No. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: i sessanta giorni dell’art. 25-sexies c.1 corrono anche dal 1° al 31 agosto. In quel caso il termine scadrebbe venerdì 2 ottobre.
Ho ricevuto la fattura del saldo dell’esperto con un anno di ritardo: posso ancora detrarre l’IVA?
La detrazione va esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto (art. 19 c.1 D.P.R. 633/1972), e il diritto sorge con l’esigibilità, cioè con il pagamento, purché si sia in possesso della fattura. Se il termine è scaduto, le strade per recuperare la detrazione esistono ma sono più onerose: conviene verificare subito con il commercialista.
Quanto dura in tutto, dal punto di vista fiscale, una composizione negoziata?
La procedura dura fino a 180 giorni più l’eventuale proroga; ma le sue conseguenze fiscali restano aperte fino alla scadenza dei termini di accertamento per l’esercizio in cui i costi sono stati dedotti e la sopravvenienza rilevata. Per questo il fascicolo documentale va conservato ben oltre la chiusura della procedura.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. La maggior parte della giurisprudenza di merito sulla composizione negoziata è pubblicata in massima nei massimari delle Camere di commercio: dove la fonte non riporta il numero, lo indichiamo. Non risultano, a quanto abbiamo potuto verificare, pronunce di legittimità specifiche sulla deducibilità fiscale delle spese della composizione negoziata: il tema si risolve applicando le regole generali del reddito d’impresa, e le pronunce che seguono servono a chiarire i presupposti civilistici (prededuzione, liquidazione, proporzione dei compensi) da cui quelle regole dipendono.
Tappa 1 – Preparazione e accesso
- Cass. Sez. I n. 31856/2025 (segnalata da EC News, 27/1/2026). Principio: è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato; il tribunale può verificarlo. Rilevanza: prima di sostenere i costi preparatori conviene verificare l’accesso; spese per un’istanza inammissibile restano costi dell’impresa, ma sono spese evitabili.
Tappa 3 – Compenso dell’esperto e prededuzione
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Trib. Milano, decreto 9 ottobre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, in massima). Principio: nella composizione negoziata sono prededucibili solo i crediti indicati dalla legge, come il compenso dell’esperto. Rilevanza: il compenso dell’esperto ha una tutela forte che l’impresa deve considerare nel piano finanziario.
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Trib. Milano, 28 marzo 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, in massima). Principio: durante la composizione negoziata non maturano crediti prededucibili ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge. Rilevanza: i consulenti dell’impresa non hanno di per sé un credito prededucibile; è un elemento da considerare negli accordi sui loro compensi e nella gestione dei pagamenti.
Tappa 5 – Trattative e consulenti
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Trib. Parma, 26 settembre 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, in massima). Principio: i compensi dei consulenti dell’impresa non dovrebbero superare quello dell’esperto. Rilevanza: criterio di proporzione che aiuta anche a prevenire contestazioni di antieconomicità sul piano fiscale.
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Trib. Bologna, n. 26 del 30 gennaio 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, in massima). Principio: riguarda la proroga dell’incarico dell’esperto. Rilevanza: la proroga è un passaggio da prevedere nel budget dei costi e può spostare la chiusura delle trattative nell’esercizio successivo.
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Trib. Milano, decreto 21 maggio 2025 (iusletter). Principio: nella transazione fiscale della composizione negoziata il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza. Rilevanza: le relazioni dell’attestatore e del revisore sono documenti necessari e il loro costo è inerente in modo diretto.
Tappe 5 e 9 – Inerenza dei costi
- Cass. ord. n. 8120 del 27 marzo 2025 (sintesi InvestireOggi, 9/5/2025; la fonte non indica la sezione). Principio: la deducibilità dipende dal legame concreto e funzionale del costo con l’attività svolta, con un giudizio qualitativo che prescinde dall’utilità effettiva e dalla congruità; l’onere della prova spetta al contribuente. Rilevanza: le spese di una composizione negoziata non riuscita restano deducibili, ma vanno documentate.
Tappa 7 – Liquidazione del compenso
- Trib. Milano, n. 9567 del 5 novembre 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, in massima). Principio: fissa i criteri di calcolo del compenso dell’esperto, dà prevalenza all’accordo tra le parti e riconosce alla liquidazione valore di prova scritta per il decreto ingiuntivo e di titolo per la provvisoria esecuzione. Rilevanza: la liquidazione rende il compenso certo e determinato, cioè deducibile nell’esercizio in cui avviene.
Tappa 8 – Dopo l’accordo
- Trib. Milano, 24 ottobre 2024 (riportato da EC News, 9/1/2026). Principio: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione può avere anche finalità liquidatorie. Rilevanza: incide sul regime delle sopravvenienze quando dalla composizione negoziata si passa a questo strumento.
Tappa 9 – Insuccesso e procedure successive
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App. Roma, n. 4154/2024 (massima Brocardi). Principio: nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non c’è voto dei creditori. Rilevanza: la procedura successiva ha una timeline e costi propri, diversi da quelli di un concordato ordinario.
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Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025 (iusletter). Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non va posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: per l’impresa minore che passa alla liquidazione controllata, la prededuzione dei compensi professionali non equivale a un diritto su tutto l’attivo.
Prassi dell’Agenzia delle Entrate (non giurisprudenza, ma utile per la tappa 8): risposte n. 178 e n. 179 del 7 luglio 2025 (Edotto), rispettivamente sull’esclusione del beneficio dell’art. 86 c.5 TUIR per la cessione d’azienda in un accordo non omologato e sull’ambito dell’art. 25-bis c.5 CCII; la seconda, per il concordato semplificato, va letta oggi alla luce dell’interpretazione autentica del D.Lgs. 186/2025.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Interveniamo nel punto del calendario in cui l’impresa si trova. Se sei prima del deposito, impostiamo la procedura; se sei a metà delle trattative, mettiamo ordine nei costi già sostenuti; se le trattative sono finite, chiudiamo i conti e prepariamo i passi successivi.
- Verifichiamo l’accesso alla composizione negoziata prima che l’impresa sostenga i costi preparatori: procedure pendenti, requisiti dell’impresa minore, documenti dell’art. 17 c.3 o dell’art. 25-quater c.2.
- Redigiamo con lo staff di commercialisti lo schema degli incarichi per fasi, con lettere d’incarico e oggetti delle prestazioni coerenti con le date di ultimazione, così che ogni costo abbia il suo esercizio di competenza.
- Calcoliamo in anticipo l’intervallo del compenso dell’esperto sulla base dei tre bilanci, del numero dei creditori rilevanti e delle maggiorazioni possibili, per inserirlo nel piano finanziario.
- Controlliamo la gestione dell’acconto: registrazione come anticipo, detrazione dell’IVA, ritenuta e versamento nei termini.
- Assistiamo l’impresa nel procedimento sulle misure protettive davanti al tribunale, separando anche documentalmente questa fase dalle trattative.
- Prepariamo la chiusura dell’esercizio in corso di procedura: stato di avanzamento scritto di ogni incarico, elenco delle prestazioni ultimate da stanziare, esclusione delle stime non deducibili.
- Verifichiamo il calcolo della liquidazione finale del compenso prima dell’accordo o della liquidazione da parte della commissione o del segretario generale.
- Simuliamo con i commercialisti l’effetto fiscale dell’accordo (art. 25-bis c.5 CCII e art. 88 c.4-ter TUIR), includendo i costi della procedura nella verifica della capienza.
- Se le trattative non riescono, valutiamo nei sessanta giorni gli sbocchi successivi (concordato semplificato, concordato minore, liquidazione controllata) e la sorte dei crediti prededucibili.
- Costruiamo il fascicolo difensivo (incarichi, relazioni, verbali, pagamenti) per un eventuale controllo fiscale e lo usiamo, se serve, nel contenzioso tributario.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: chi conosce la composizione negoziata dal lato dell’esperto sa come si forma il compenso, quando l’esperto lo chiede, quali dati usa per calcolarlo e in quale momento diventa definitivo. È esattamente l’informazione che serve all’impresa per collocare ogni spesa nell’esercizio corretto. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente poi di tradurre gli atti della procedura in scritture contabili e dichiarazioni coerenti.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: se una deduzione viene contestata, chi ha costruito la documentazione durante la procedura è lo stesso che la difende, fino alla Cassazione. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, senza passaggi di consegne tra professionisti che non si parlano.
Il tempo, ancora una volta
Le spese della composizione negoziata sono deducibili: su questo la risposta è chiara. Ciò che non è affatto scontato è che l’impresa riesca a dedurle davvero, nell’esercizio giusto e con i documenti giusti. Tra il deposito dell’istanza e la pubblicazione dell’accordo passano mesi, spesso a cavallo di due esercizi, e ogni tappa porta con sé una scelta amministrativa che, fatta in ritardo, costa imposta o detrazione.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: nella composizione negoziata lo è due volte, perché scandisce sia le trattative con i creditori sia la vita fiscale dell’impresa.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio: l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Per questo può leggere ogni fase della procedura con la stessa attenzione al Codice della crisi e al TUIR, e intervenire nella tappa in cui l’impresa si trova oggi.
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