Cosa Succede Se L’istanza Di Composizione Negoziata È Incompleta?

Una domanda, cinque risposte diverse

Hai caricato l’istanza sulla piattaforma della Camera di commercio e ti accorgi che manca qualcosa. Forse il certificato dei debiti contributivi non è ancora arrivato. Forse il progetto di piano è solo una bozza di due pagine. Oppure l’elenco dei creditori non riporta le garanzie. Viene subito il dubbio: l’istanza è persa? Si riparte da zero? Qualcuno potrà usare questa carenza contro di te?

Non esiste UNA risposta a questa domanda: le conseguenze di un’istanza incompleta dipendono da chi sei e da cosa hai chiesto. Ecco qualche esempio rapido. Una società a responsabilità limitata sopra le soglie dell’impresa minore riceve dalla Camera di commercio un invito a integrare entro trenta giorni. Se non risponde, l’istanza non viene esaminata, ma potrà essere ripresentata. Una ditta individuale sotto soglia segue un canale diverso, quello del segretario generale, e per lei la regola dei trenta giorni non è richiamata in modo espresso. Un’impresa che ha già un pignoramento in corso e chiede le misure protettive rischia di più: un ricorso al tribunale depositato senza i documenti giusti, o depositato in ritardo, può far perdere la protezione dall’oggi al domani. Un’impresa con bilanci non approvati ha strumenti specifici per colmare il vuoto. E un imprenditore senza obbligo di bilancio deve allegare documenti diversi, cioè dichiarazioni dei redditi e IVA.

In questa guida trovi cinque profili:

  1. la società di capitali sopra soglia (S.r.l., S.p.A.);
  2. l’imprenditore individuale e la società di persone senza obbligo di bilancio;
  3. l’impresa sotto soglia, commerciale o agricola (art. 25-quater CCII);
  4. l’impresa con bilanci non approvati, in ritardo o avviata da poco;
  5. l’impresa sotto esecuzione che chiede subito le misure protettive.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? La composizione negoziata è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha questa qualifica. Chi la possiede conosce dall’interno ciò che l’esperto e la Camera di commercio si aspettano di trovare in un fascicolo completo. Quando poi la partita si sposta in tribunale, per la conferma delle misure protettive o per un reclamo, conta la sua qualifica di avvocato cassazionista. La terza competenza utile è quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: serve a costruire l’alternativa (concordato minore, liquidazione controllata) se la composizione negoziata non è la strada giusta.

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Le regole che valgono per ogni impresa

Prima di arrivare ai profili, serve la base comune. La spiego qui una sola volta. Le sezioni successive rimandano a questa parte.

Un solo paragrafo di inquadramento. La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024) è un percorso stragiudiziale e riservato. Un esperto indipendente, nominato tramite la Camera di commercio, facilita le trattative tra l’imprenditore e i creditori per superare lo squilibrio. Il tribunale entra in gioco solo per alcune fasi: conferma delle misure protettive, autorizzazioni, eventuale omologa o concordato semplificato. Tutto il resto di questo articolo riguarda una sola domanda: che cosa succede quando la documentazione che apre questo percorso non è completa.

Che cosa deve contenere l’istanza

L’art. 17, comma 1, CCII prevede che l’istanza di nomina dell’esperto sia presentata tramite la piattaforma telematica nazionale dell’art. 13, compilando un modello. Il contenuto del modello è stabilito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (art. 17 c.2 e art. 13 c.2). Secondo le riviste di settore, quel decreto è stato aggiornato nel 2026 con una nuova lista di controllo e un test pratico, di cui esiste anche una versione semplificata per l’impresa minore.

L’art. 17, comma 3, elenca i documenti da allegare:

  • lett. a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi oppure, per chi non è obbligato a depositarli, le dichiarazioni dei redditi e IVA, più una situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni prima;
  • lett. a-bis) (introdotta dal D.Lgs. 136/2024) se i bilanci non sono approvati, i progetti di bilancio o una situazione aggiornata;
  • lett. b) un progetto di piano di risanamento e una relazione sull’attività, con un piano finanziario per i sei mesi successivi;
  • lett. c) l’elenco dei creditori, con i crediti scaduti e a scadere e le garanzie reali e personali;
  • lett. d) una dichiarazione sostitutiva (art. 46 D.P.R. 445/2000) sulla pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale o per accertamento dello stato di insolvenza, e sul mancato deposito di domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi;
  • lett. e) il certificato unico dei debiti tributari (art. 364 c.1);
  • lett. f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • lett. g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (art. 363 c.1);
  • lett. h) un estratto della Centrale dei rischi della Banca d’Italia non anteriore di tre mesi alla presentazione.

Poi c’è una valvola di sicurezza importante, il comma 3-bis. Se i certificati delle lettere e), f) e g) non sono ancora stati rilasciati, l’imprenditore può presentare una dichiarazione sostitutiva in cui attesta di averli richiesti almeno dieci giorni prima. È la norma che salva molte istanze: il ritardo dell’ente che deve rilasciare il certificato non diventa una colpa dell’impresa, a patto che la richiesta sia partita in tempo.

I tre livelli di incompletezza

Nella pratica “incompleta” può voler dire tre cose diverse. Ognuna ha un esito diverso.

Primo livello: la carenza formale davanti alla Camera di commercio. L’art. 13, comma 7, CCII prevede che il segretario generale della Camera di commercio della sede legale trasmetta l’istanza alla commissione entro due giorni lavorativi, con una nota sintetica su volume d’affari, dipendenti e settore. Se l’istanza è incompleta, l’imprenditore è invitato a integrarla entro trenta giorni; se il termine passa inutilmente, l’istanza non è esaminata, ma può essere riproposta. Se è tutto a posto, la commissione nomina l’esperto entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento.

Secondo livello: la carenza sostanziale che emerge davanti all’esperto. Un fascicolo può avere tutti i documenti ed essere comunque vuoto. Succede con un piano che non dice nulla o con un elenco creditori che non torna con la Centrale rischi. L’art. 17, comma 5, prevede che l’esperto convochi subito l’imprenditore per valutare se c’è una concreta prospettiva di risanamento. Se non c’è, la Camera di commercio archivia l’istanza entro cinque giorni lavorativi. Qui l’effetto è più pesante: secondo l’art. 17, comma 9, dopo un’archiviazione l’imprenditore non può presentare una nuova istanza per un anno. Il termine scende a quattro mesi, una sola volta, se l’archiviazione è chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.

Terzo livello: la carenza davanti al tribunale. Se l’impresa ha chiesto le misure protettive, l’art. 19 CCII impone un ricorso al tribunale con un proprio elenco di documenti e termini molto stretti. Qui l’incompletezza può tradursi nel rigetto della conferma o, se il ricorso è depositato tardi, nella dichiarazione di inefficacia delle misure senza nemmeno un’udienza (art. 19 c.1 e c.3). Il dettaglio è nel profilo 5.

C’è infine un quarto aspetto, trasversale: l’incompletezza informativa. Non mancano documenti, ma informazioni. Le cause della crisi raccontate a metà, un valore di liquidazione che dimentica qualche voce, risposte vaghe alle contestazioni dei creditori. I tribunali lo trattano come un problema di buona fede, e la buona fede è un presupposto della protezione. Lo vedremo con un provvedimento del 2026.

Archiviazione e “non esame” non sono la stessa cosa

La distinzione conta molto. Il “non esame” dell’art. 13 c.7 deriva da una carenza documentale non sanata. La norma dice espressamente che l’istanza “può essere riproposta” e non richiama il blocco annuale. L’archiviazione dell’art. 17 c.5 e c.8 arriva invece dopo una valutazione dell’esperto, o alla fine dell’incarico, e fa scattare il comma 9. Per questo, secondo una lettura coerente con il testo, lasciare decadere il termine di trenta giorni per integrare è meno grave di un’istanza che arriva all’esperto completa sulla carta ma inconsistente nella sostanza. Detto questo, ripresentare un’istanza costa tempo, nuovi diritti di segreteria (art. 17 c.10) e, soprattutto, mesi in cui i creditori restano liberi di agire.

Tempi: niente pausa d’agosto

I termini della composizione negoziata corrono anche ad agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. I trenta giorni per integrare, il giorno successivo per il ricorso al tribunale e i venti giorni per l’iscrizione del numero di ruolo non si fermano dal 1° al 31 agosto. La sospensione della L. 742/1969 resta per il processo civile ordinario di cognizione (per esempio un’opposizione a decreto ingiuntivo), per il processo tributario e per quello amministrativo. Non vale per le esecuzioni né, di regola, per le opposizioni esecutive.

Quanto dura l’incarico, se l’istanza va a buon fine

Una volta superato lo scoglio documentale, l’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione. Può proseguire per altri 180 giorni nei casi indicati dall’art. 17 c.7: richiesta concorde con il consenso dell’esperto, ricorsi pendenti ex artt. 19 e 22, misure protettive o cautelari in corso. Ogni settimana persa per completare un’istanza è una settimana tolta alla finestra utile per trattare con i creditori, perché nel frattempo i creditori non sono vincolati da nulla.

Prima di premere “invio”: un controllo in sette punti

Molte incompletezze si evitano con un controllo di dieci minuti prima di caricare l’istanza. Vale per tutti i profili, con gli adattamenti che vedrai nelle sezioni successive.

  1. Date. La situazione economico-patrimoniale ha meno di sessanta giorni? L’estratto della Centrale rischi ha meno di tre mesi? I certificati fiscali e contributivi sono stati chiesti almeno dieci giorni prima, se non sono ancora arrivati?
  2. Coerenza dei totali. Il totale dei debiti dell’elenco creditori coincide, con differenze spiegabili, con il passivo della situazione patrimoniale? I debiti verso l’Erario coincidono con il certificato unico? Quelli verso l’agente della riscossione con la situazione debitoria di AdER? Quelli verso le banche con la Centrale rischi?
  3. Garanzie. Per ogni creditore bancario sono indicate le garanzie reali (ipoteche, pegni) e personali (fideiussioni di soci, amministratori, familiari)?
  4. Scadenze. I crediti sono distinti tra scaduti e a scadere, come chiede la lett. c)?
  5. Piano. Il progetto di piano indica le cause della crisi, le azioni di risanamento e un piano finanziario mese per mese per sei mesi? Oppure è una descrizione generica?
  6. Dichiarazione della lett. d). Ricorsi per liquidazione giudiziale, domande di concordato o di accordi, anche rinunciate o dichiarate inammissibili: c’è tutto, ed è vero alla data di oggi?
  7. Profilo. Hai verificato le soglie dell’impresa minore in ciascuno dei tre esercizi, e quindi il canale corretto?

Se anche uno solo di questi punti non torna, l’istanza è incompleta, anche se la piattaforma ti ha fatto caricare tutto. La piattaforma controlla che le caselle siano riempite. Non controlla che il contenuto sia coerente: quel controllo lo faranno il segretario, l’esperto e, se chiedi le misure, il giudice.

Se sei una società di capitali sopra soglia

La tua situazione

Sei l’amministratore di una S.r.l. o di una S.p.A. che supera almeno una delle soglie dell’impresa minore. Hai bilanci depositati, un commercialista, forse un collegio sindacale o un revisore. La crisi si vede dai numeri: scaduti verso fornitori, rate bancarie arretrate, magari qualche avviso dell’Agenzia delle entrate. Hai caricato l’istanza, o stai per farlo, e ti manca uno dei pezzi dell’art. 17 c.3. Per chi è nella tua posizione il percorso è quello “pieno”: istanza al segretario generale, trasmissione alla commissione, nomina dell’esperto da parte della commissione.

Cosa cambia per te

Per te vale per intero l’art. 13 c.7. La carenza documentale non fa respingere subito l’istanza: fa partire un invito a integrare entro trenta giorni. È una regola che ti protegge più di quanto pensi, perché trasforma l’errore in un termine per correggerlo. Ma è anche una regola che punisce l’inerzia: se il termine passa, l’istanza non viene esaminata.

I documenti che mancano più spesso nelle società sopra soglia sono questi:

  • la situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni (lett. a). Molti allegano l’ultima situazione disponibile, che però è più vecchia;
  • il progetto di piano di risanamento con il piano finanziario a sei mesi (lett. b). Spesso si allega una relazione descrittiva senza flussi di cassa mese per mese;
  • l’elenco dei creditori completo di garanzie reali e personali (lett. c). Le fideiussioni dei soci e le ipoteche vengono spesso dimenticate;
  • la dichiarazione sostitutiva della lett. d). Va resa con attenzione, perché attesta fatti (assenza di ricorsi per liquidazione giudiziale, mancato deposito di domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi) che hanno conseguenze anche in sede di ammissibilità;
  • i certificati delle lettere e), f) e g), per cui però c’è la dichiarazione sostitutiva del comma 3-bis.

Sulla lett. d) c’è una pronuncia di legittimità che fa capire quanto sia delicata. Con Cass. Sez. I n. 31856/2025 (commentata da EC News il 27/1/2026, regime del D.L. 118/2021 e della legge fallimentare) la Corte ha confermato l’inammissibilità di un’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Ha ritenuto che il tribunale potesse verificarlo. Il messaggio per te è chiaro: la dichiarazione sulla pendenza di altre procedure non è una formalità, e un’istanza “incompleta” su questo punto può diventare un’istanza inammissibile.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. S.r.l. con debiti per 1.284.600 € e attivo di bilancio di 1.912.300 €. Istanza caricata lunedì 12 ottobre 2026.

  • La situazione patrimoniale allegata deve essere aggiornata a una data non anteriore al 13 agosto 2026 (sessanta giorni prima del 12 ottobre). Una situazione al 30 giugno 2026 non basta. Una al 31 agosto 2026 sì.
  • L’estratto della Centrale rischi deve essere non anteriore di tre mesi alla presentazione, quindi successivo al 12 luglio 2026.
  • Se i certificati di Agenzia delle entrate, AdER e INPS/INAIL sono stati chiesti il 28 settembre 2026 (quattordici giorni prima), la dichiarazione sostitutiva del comma 3-bis è utilizzabile. Se sono stati chiesti il 5 ottobre (sette giorni prima), non lo è: il requisito dei dieci giorni non è rispettato.
  • Il segretario trasmette entro due giorni lavorativi, cioè entro mercoledì 14 ottobre. Se l’invito a integrare parte quel giorno, i trenta giorni scadono venerdì 13 novembre 2026.

Come rispondere all’invito a integrare

L’invito della Camera di commercio indica di solito i documenti mancanti o irregolari. La risposta efficace non si limita a caricare il file mancante. Conviene accompagnarla con una breve nota che elenchi, per ogni rilievo, cosa è stato depositato e con quale data. Se un documento non può essere prodotto nei trenta giorni, per esempio un certificato che l’ente non rilascia, la nota deve spiegare perché e indicare la dichiarazione sostitutiva usata. L’obiettivo è che chi riceve l’integrazione possa verificare in un minuto che ogni rilievo ha avuto risposta.

Un dettaglio pratico: se tra la prima presentazione e l’integrazione passano settimane, alcuni documenti rischiano di “scadere”. La situazione patrimoniale va confrontata con la data di presentazione dell’istanza, ma se l’esperto viene nominato a distanza di un mese l’aggiornamento conviene comunque. Il primo incontro con l’esperto si fa sui numeri di oggi, non su quelli di agosto.

I rischi specifici

Per una società sopra soglia il rischio principale non è il “non esame” dell’istanza, ma arrivare davanti all’esperto con un piano vuoto e ottenere un’archiviazione che blocca una nuova istanza per un anno. C’è poi un rischio di responsabilità. Gli amministratori che lasciano decadere il termine e perdono mesi mentre il debito cresce si espongono alle contestazioni di soci, sindaci e, in un’eventuale procedura successiva, del curatore. Ultimo rischio: la dichiarazione sostitutiva della lett. d) e quella del comma 3-bis sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. Una dichiarazione non veritiera ha le conseguenze che quel decreto prevede: sul punto serve il parere di un difensore penale.

Le mosse giuste

  1. Leggi l’invito a integrare riga per riga e fai una tabella “documento richiesto / documento allegato / data”. In molti casi manca un solo allegato, oppure c’è ma con una data sbagliata.
  2. Rifai la situazione patrimoniale se è più vecchia di sessanta giorni, anche se il bilancio è recente. Il controllo sulla data è oggettivo.
  3. Trasforma la relazione descrittiva in un vero progetto di piano, con piano finanziario mese per mese per sei mesi, coerente con la lista di controllo dell’art. 13 c.2.
  4. Riconcilia l’elenco dei creditori con la Centrale rischi e con i certificati fiscali e contributivi. Una discrepanza è il primo segnale che l’esperto e il giudice noteranno.
  5. Rileggi la dichiarazione della lett. d) alla luce di tutte le procedure, anche quelle rinunciate o archiviate.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta l’integrazione partendo da ciò che l’esperto dovrà verificare al primo incontro: non basta riempire le caselle della piattaforma, bisogna arrivare alla convocazione con un fascicolo che regga.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla Cass. n. 31856/2025 già citata, per le società sopra soglia è utile Trib. Verona 25/11/2022 (dal massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia). Le misure protettive sono state revocate de plano perché l’istanza di un’impresa sopra soglia era stata presentata al segretario generale come se fosse sotto soglia, invece che seguire il canale della commissione. È un caso di incompletezza “di canale”: l’errore sul proprio profilo travolge la protezione.

Se sei un imprenditore individuale o una società di persone senza obbligo di bilancio

La tua situazione

Hai una ditta individuale, una S.n.c. o una S.a.s. in contabilità semplificata. Non depositi bilanci al registro delle imprese. I tuoi numeri sono nelle dichiarazioni dei redditi, nei registri IVA e nella testa del tuo commercialista. Spesso i debiti dell’impresa e quelli personali si intrecciano: il mutuo di casa con la stessa banca del fido, la carta di credito usata per pagare un fornitore. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: i documenti “standard” della composizione negoziata sono pensati per chi ha un bilancio, e tu devi ricostruire lo stesso quadro con strumenti diversi.

Cosa cambia per te

L’art. 17 c.3 lett. a) prevede espressamente che chi non è obbligato al deposito dei bilanci alleghi le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi, più la situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni. È qui che nascono le incompletezze tipiche del tuo profilo:

  • una delle tre dichiarazioni manca perché non è stata presentata, o è stata presentata tardi;
  • la situazione economico-patrimoniale “aggiornata” non esiste. In contabilità semplificata non c’è uno stato patrimoniale strutturato, e va costruito apposta;
  • l’elenco dei creditori riporta solo i fornitori e dimentica banche, finanziarie, Fisco e INPS, oppure mescola debiti personali e d’impresa senza distinguerli.

Un punto di partenza da non dimenticare: la piattaforma è accessibile agli imprenditori iscritti al registro delle imprese (art. 13 c.1). Se la tua iscrizione ha un problema (cessazione già annotata, attività mai iscritta), quella non è una carenza che si sana con un allegato.

Se la tua impresa rientra anche nelle soglie dell’impresa minore, e molte ditte individuali ci rientrano, leggi anche il profilo 3. Il canale cambia e cambiano alcuni documenti richiesti.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. S.n.c. in contabilità semplificata con ricavi 2023 di 412.800 €, 2024 di 389.150 € e 2025 di 356.400 €; debiti complessivi 618.300 €. Supera le soglie dell’impresa minore (ricavi oltre 200.000 € e debiti oltre 500.000 €), quindi segue il canale ordinario.

  • Allegati lett. a): dichiarazioni dei redditi e IVA dei periodi d’imposta 2023, 2024 e 2025, più una situazione al 30 settembre 2026 se l’istanza parte a ottobre.
  • Elenco creditori: 618.300 € così suddivisi, con crediti scaduti e a scadere e garanzie. Banche 284.700 € (con fideiussioni dei due soci); fornitori 171.900 €; Erario 96.450 €; INPS 41.250 €; leasing 24.000 €.
  • Se manca la dichiarazione IVA 2025 perché non presentata, l’invito a integrare non si risolve “allegando”: serve prima regolarizzare l’adempimento con il commercialista, e i trenta giorni dell’art. 13 c.7 possono non bastare.

La Centrale rischi e i debiti personali

Per l’imprenditore individuale l’estratto della Centrale rischi della lett. h) riguarda la persona, e quindi riporta anche finanziamenti personali: mutuo sulla casa, prestiti, garanzie prestate a familiari. Non vanno nascosti. Vanno distinti, spiegando quali debiti sono dell’impresa e quali della famiglia. Per i soci illimitatamente responsabili di S.n.c. e S.a.s. il problema è simile: i creditori sociali guardano anche ai loro patrimoni. Se l’esperto trova in Centrale rischi un’esposizione che l’elenco dei creditori non menziona, considererà l’istanza incompleta. Peggio: potrebbe dubitare della trasparenza dell’imprenditore.

Un ultimo aspetto: se i debiti personali sono la parte prevalente del problema, la composizione negoziata, pensata per risanare l’impresa, potrebbe non essere lo strumento adatto. In quel caso si valutano gli strumenti del sovraindebitamento, con un OCC.

I rischi specifici

Il rischio più alto per il tuo profilo è un elenco dei creditori che non coincide con i certificati fiscali e contributivi e con la Centrale rischi. Senza bilancio, quell’elenco è il documento su cui l’esperto ricostruisce il tuo debito. Se non torna, la credibilità dell’intero percorso crolla. C’è poi un rischio legato alle garanzie: nelle società di persone le fideiussioni dei soci e le garanzie sui beni personali sono frequenti. Dimenticarle significa presentare un quadro incompleto, e lasciare fuori dal confronto proprio i creditori più pericolosi.

Le mosse giuste

  1. Verifica subito che le tre dichiarazioni dei redditi e IVA esistano e siano state trasmesse. Se ne manca una, il problema si risolve prima con il commercialista e solo dopo sulla piattaforma.
  2. Fai costruire una situazione economico-patrimoniale vera, aggiornata a meno di sessanta giorni, con attivo, passivo e debiti per scadenza.
  3. Chiedi subito i certificati delle lettere e), f) e g): se arrivano tardi, la dichiarazione del comma 3-bis ti copre solo se la richiesta risale ad almeno dieci giorni prima dell’istanza.
  4. Separa nell’elenco i debiti dell’impresa da quelli personali e indica tutte le garanzie personali dei soci.
  5. Valuta con chi ti assiste se la composizione negoziata è lo strumento giusto, o se il tuo caso è da concordato minore o da liquidazione controllata.

Giurisprudenza dedicata

Non ho trovato pronunce specifiche sulle istanze di imprenditori senza obbligo di bilancio. Vale il principio generale espresso da Trib. Bergamo, ord. 15/2/2022 (commentata su NT+ Diritto del Sole 24 Ore il 15/3/2022, regime del D.L. 118/2021). Il tribunale ha respinto la conferma delle misure protettive per inadeguatezza della documentazione. Ha spiegato che i documenti richiesti servono al giudice per verificare la crisi, la sostenibilità del piano finanziario e la serietà dell’iniziativa. Per chi non ha un bilancio, quella verifica passa interamente dalla qualità delle dichiarazioni e della situazione aggiornata.

Se sei un’impresa sotto soglia, commerciale o agricola

La tua situazione

Sei un piccolo imprenditore: un negozio, un laboratorio artigiano, un’azienda agricola, una piccola S.r.l. Nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se dura da meno) hai avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 € e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 €. Sono le soglie dell’impresa minore dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, e vanno rispettate tutte insieme. Per te c’è una disciplina dedicata, l’art. 25-quater CCII, con un canale e documenti diversi.

Cosa cambia per te

Per il tuo profilo le regole sono più leggere, ma anche meno chiare. Vediamole.

Il canale. L’istanza va presentata al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, nelle forme dell’art. 17 c.1 (piattaforma). È lui a nominare l’esperto (art. 25-quater c.2), non la commissione.

I documenti. L’art. 25-quater c.2 richiede i documenti dell’art. 17 c.3 lettere a), c), d), e), f), g) e h). Il progetto di piano di risanamento della lett. b) non è tra i documenti richiesti per l’istanza dell’impresa sotto soglia. È la differenza più importante, perché il piano è il documento che manca più spesso. La dichiarazione della lett. d) ha un contenuto adattato: riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non avere depositato un ricorso per concordato minore (art. 74) e, per le imprese agricole, nemmeno ai sensi dell’art. 57 (accordi di ristrutturazione).

L’integrazione. Qui c’è un punto aperto, che è bene dire con chiarezza. L’art. 25-quater c.5 elenca le norme generali applicabili “in quanto compatibili”. Dell’art. 13 richiama i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, non il comma 7, che è quello dell’invito a integrare entro trenta giorni. Per l’impresa sotto soglia la legge quindi non scrive espressamente cosa succede se l’istanza è incompleta. Nella pratica è ragionevole attendersi che il segretario generale chieda comunque le integrazioni prima di nominare l’esperto. Ma non c’è un termine di legge che ti garantisca trenta giorni. Per te la regola è: presenta l’istanza già completa, perché il “paracadute” dei trenta giorni non è scritto per il tuo profilo.

Il blocco dopo l’archiviazione. L’art. 25-quater c.5 richiama invece l’art. 17 c.5 e c.9. Se l’esperto non vede prospettive di risanamento e l’istanza viene archiviata, anche per te vale il divieto di ripresentarla per un anno (quattro mesi, una sola volta, se sei tu a chiedere l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione).

Le misure protettive. Gli artt. 18 e 19 si applicano “in quanto compatibili”. Ma il ricorso dell’art. 19 c.2 lett. d) richiede il progetto di piano e il piano finanziario per i sei mesi successivi. Quindi, se chiedi le misure protettive, il piano che per l’istanza non serviva diventa necessario davanti al tribunale. Qualche commentatore (EC News) segnala proprio un problema di compatibilità su questo punto: trattalo come una cautela, non come una scorciatoia.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Ditta individuale di ristorazione. Attivo patrimoniale degli ultimi tre esercizi 187.400 €, 203.900 € e 212.300 €; ricavi 171.200 €, 182.650 € e 168.700 €; debiti 347.900 €. Tutte e tre le soglie sono rispettate in ciascun anno: è impresa minore.

  • Documenti necessari: lett. a) (dichiarazioni dei redditi e IVA e situazione aggiornata), c), d) nella versione dell’art. 25-quater, e), f), g), h). Niente progetto di piano per l’istanza.
  • Se uno solo dei tre anni avesse avuto ricavi per 214.800 €, la soglia dei 200.000 € sarebbe superata. L’impresa non sarebbe sotto soglia, l’istanza presentata al segretario come impresa minore sarebbe sbagliata nel canale e servirebbe anche il piano della lett. b).
  • Costo della procedura in caso di insuccesso: se l’imprenditore non compare o l’esperto non può procedere, il compenso dell’esperto è determinato tra 500 e 5.000 € (art. 25-ter c.8), liquidato per l’impresa minore dal segretario generale (art. 25-quater c.7) e prededucibile.

Se il segretario generale tace o chiede integrazioni senza termine

Proprio perché per il tuo profilo l’art. 13 c.7 non è richiamato, può capitare una richiesta di integrazione senza un termine preciso, oppure un silenzio prolungato dopo il deposito. In entrambi i casi conviene muoversi in modo attivo. Rispondi subito con una nota che elenchi i documenti depositati. Chiedi per iscritto (via PEC) lo stato della pratica. Se passano settimane, valuta se ripresentare l’istanza completa invece di aspettare. Il tempo passato in attesa non ti protegge: finché l’esperto non è nominato e l’eventuale istanza di misure non è pubblicata con l’accettazione, i creditori possono agire.

C’è anche il tema dei costi della procedura. Oltre al compenso dell’esperto (art. 25-ter), i costi amministrativi sono coperti dai diritti di segreteria a carico dell’impresa (art. 17 c.10, richiamato dall’art. 25-quater c.5). Un’istanza ripresentata due volte significa pagarli due volte: un motivo in più per presentarla completa al primo tentativo.

I rischi specifici

Il rischio principale del tuo profilo è sbagliare il calcolo delle soglie e presentarti dal canale sbagliato. Basta un anno con ricavi o attivo sopra limite e tutto il percorso cambia. Il secondo rischio è fare affidamento su un termine di integrazione che la legge non ti assegna espressamente. Il terzo riguarda l’accesso: l’art. 25-quater c.1 parla di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza”. L’art. 12 c.1, per le imprese ordinarie, richiama anche crisi e insolvenza già in atto. Se sei già insolvente, la tua ammissibilità è un tema discusso, e un’istanza che lo ignora è incompleta proprio nella parte che conta.

Le mosse giuste

  1. Calcola le tre soglie anno per anno, con i documenti contabili alla mano, prima di scegliere il canale.
  2. Presenta l’istanza già completa di tutti gli allegati richiesti, senza contare sui trenta giorni dell’art. 13 c.7.
  3. Se ti servono le misure protettive, prepara comunque il piano e il piano finanziario a sei mesi.
  4. Chiedi i certificati fiscali e contributivi almeno dieci giorni prima di presentare l’istanza.
  5. Valuta già ora le alternative dell’art. 25-quater c.4 (concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato, accordo di ristrutturazione per le sole imprese agricole), perché saranno le tue uscite se le trattative non funzionano.

Giurisprudenza dedicata

Non ho trovato pronunce specifiche sull’istanza incompleta dell’impresa sotto soglia. Lo dico in modo esplicito per non riempire il vuoto con decisioni che riguardano altri casi. Resta utile, a contrario, Trib. Verona 25/11/2022, già citato per le società sopra soglia: il canale riservato all’impresa minore non può essere usato da chi non ha i requisiti.

Se hai bilanci non approvati, in ritardo o un’impresa avviata da poco

La tua situazione

Sei l’amministratore di una società che non ha ancora approvato l’ultimo bilancio, perché l’assemblea non si è riunita, perché i soci litigano o perché i numeri sono così brutti che nessuno ha voluto metterli nero su bianco. Oppure la tua impresa esiste da un anno e mezzo e di bilanci approvati ne ha uno solo. In entrambi i casi la lett. a) dell’art. 17 c.3, con i suoi “ultimi tre esercizi”, sembra un muro. Qui le regole ti proteggono più di quanto speri, ma solo se usi lo strumento giusto.

Cosa cambia per te

Il D.Lgs. 136/2024 ha inserito la lett. a-bis) nell’art. 17 c.3. Se i bilanci non sono approvati, puoi allegare i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale aggiornata. La stessa soluzione c’è per il ricorso al tribunale sulle misure protettive: l’art. 19 c.2 lett. a-bis) parla di progetti di bilancio o di una situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della domanda.

Il bilancio non approvato, quindi, non rende di per sé l’istanza incompleta. La rende incompleta l’assenza di qualunque documento sostitutivo. Ricorda anche i termini ordinari del codice civile per l’approvazione: di regola entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, o entro centottanta nei casi previsti dallo statuto (art. 2364 c.c.). Un bilancio 2025 non approvato a ottobre 2026 è un ritardo che l’esperto noterà e che va spiegato nella relazione sull’attività.

Per l’impresa giovane, la legge non disciplina in modo espresso il caso di chi ha meno di tre esercizi. Una lettura coerente con lo scopo della norma porta ad allegare i bilanci (o le dichiarazioni) che esistono, la situazione aggiornata e, se l’esercizio in corso è il primo, un progetto di bilancio o una situazione infrannuale. Va dichiarato in modo trasparente che gli esercizi precedenti non esistono. Lo stesso criterio vale per le soglie dell’impresa minore, che l’art. 2 c.1 lett. d) calcola “dall’inizio dell’attività” se questa dura da meno di tre esercizi.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. S.r.l. con esercizio coincidente con l’anno solare. Bilancio 2023 approvato; bilancio 2024 approvato in ritardo a novembre 2025; bilancio 2025 non approvato. Istanza a ottobre 2026.

  • Allegati lett. a): bilanci 2023 e 2024 approvati.
  • Allegati lett. a-bis): progetto di bilancio 2025 redatto dall’organo amministrativo (perdita d’esercizio di 143.870 €, patrimonio netto negativo per 38.210 €).
  • Situazione economico-patrimoniale al 31 agosto 2026, entro i sessanta giorni dall’istanza.
  • Relazione sull’attività: deve spiegare perché il bilancio 2025 non è approvato e cosa comporta il patrimonio netto negativo. Le norme del codice civile sulla riduzione del capitale per perdite sono un tema da affrontare subito, con lo specialista societario.

Se il problema è la contabilità in ritardo

Spesso il bilancio non è approvato perché la contabilità stessa è indietro: registrazioni ferme da mesi, fatture passive non caricate, riconciliazioni bancarie mai fatte. In questo caso la lett. a-bis) non basta. Un progetto di bilancio o una situazione aggiornata costruiti su una contabilità incompleta producono numeri che l’esperto non può usare. La sequenza corretta è: prima si chiude la contabilità almeno fino a una data recente, poi si redige la situazione, poi si scrive il piano. Saltare un passaggio significa presentare un’istanza formalmente completa e sostanzialmente inaffidabile.

Per questo, nelle imprese con contabilità arretrata, i trenta giorni dell’art. 13 c.7 vanno pianificati come un vero cantiere. Servono una settimana per le registrazioni mancanti, una per la situazione e i riscontri con banche e certificati, il resto per il piano. Se i trenta giorni non bastano, è meglio lasciar decadere l’istanza e ripresentarla completa che integrare con numeri provvisori destinati a essere smentiti: il “non esame” non comporta il blocco annuale, un’archiviazione dopo il primo incontro con l’esperto sì.

I rischi specifici

Il rischio principale del tuo profilo è che il progetto di bilancio non approvato riveli una perdita di capitale che nessuno ha ancora affrontato. L’istanza non è più “incompleta” sul piano documentale, ma l’esperto e i creditori vedranno numeri che richiedono decisioni dei soci. C’è poi il rischio di attendibilità. Un progetto di bilancio fatto in fretta per riempire la casella, e poi smentito dal bilancio approvato, mina la fiducia nel percorso. È esattamente il tipo di incompletezza informativa che i tribunali leggono come problema di buona fede.

Le mosse giuste

  1. Usa la lett. a-bis): allega il progetto di bilancio, non lasciare vuota la casella.
  2. Fai coincidere progetto di bilancio, situazione aggiornata ed elenco creditori: tre documenti che raccontano numeri diversi sono peggio di uno mancante.
  3. Spiega nella relazione perché il bilancio non è approvato e cosa intendi fare.
  4. Affronta le conseguenze societarie delle perdite con il professionista che segue la società, prima del primo incontro con l’esperto.
  5. Se l’impresa è giovane, dichiara apertamente gli esercizi mancanti e allega ciò che esiste.

Giurisprudenza dedicata

Il principio più vicino al tuo caso è quello di Trib. Milano 28/12/2021 (massimario Camera di commercio di Prato-Pistoia, regime del D.L. 118/2021). Se la documentazione allegata alla richiesta di conferma delle misure è carente, il tribunale, nel fissare l’udienza, può assegnare all’imprenditore un termine per l’ulteriore deposito. La decisione si fonda sul favore per la composizione e su un’applicazione analogica dell’art. 162 della vecchia legge fallimentare. Non è un diritto dell’imprenditore, ma uno spazio che il giudice può concedere quando la carenza è colmabile, come nel caso di un bilancio non ancora approvato.

Se sei sotto esecuzione e chiedi subito le misure protettive

La tua situazione

Un creditore ti ha pignorato il conto o il capannone, oppure una banca ha già notificato il precetto. La composizione negoziata ti interessa soprattutto per un motivo: bloccare le azioni esecutive mentre tratti. È il profilo in cui l’istanza incompleta fa più danni, e in meno tempo. Per chi è nella tua posizione, ogni carenza non è solo un ritardo: può essere il giorno in cui il pignoramento riprende a correre.

Cosa cambia per te

Le misure protettive si chiedono con l’istanza di nomina dell’esperto o con una richiesta successiva (art. 18 c.1). Producono effetto dalla pubblicazione nel registro delle imprese, insieme all’accettazione dell’esperto. Da quel momento i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. I diritti di credito dei lavoratori restano esclusi e i pagamenti non sono inibiti (art. 18 c.3).

Poi parte la parte giudiziale, l’art. 19 CCII, e lì i tempi sono strettissimi:

  • entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto devi depositare il ricorso al tribunale per la conferma o la modifica delle misure (e, se servono, per misure cautelari);
  • entro venti giorni dalla pubblicazione devi chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del ricorso;
  • il deposito omesso o tardivo del ricorso rende inefficaci le misure. Il tribunale lo dichiara con decreto motivato, senza fissare udienza (art. 19 c.3). Se passa inutilmente il termine per l’iscrizione, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro;
  • gli effetti protettivi cessano anche se il giudice non fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito. In questi casi la domanda può essere riproposta.

Il ricorso ha un suo elenco di allegati (art. 19 c.2), che non coincide con quello dell’istanza:

  • a) bilanci degli ultimi tre esercizi o dichiarazioni dei redditi e IVA; a-bis) progetti di bilancio o situazione aggiornata se i bilanci non sono approvati;
  • b) situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito;
  • c) elenco dei creditori con i primi dieci per importo e i loro indirizzi PEC o di posta ordinaria verificati;
  • d) progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo, piano finanziario per i sei mesi successivi e prospetto delle iniziative;
  • e) autocertificazione, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata;
  • f) accettazione dell’esperto con il suo indirizzo PEC.

Il testo dell’art. 19 non dice espressamente cosa succede se manca un singolo documento. Le conseguenze esplicite riguardano il deposito del ricorso, non il suo contenuto. Ma la giurisprudenza ha riempito questo spazio: la documentazione carente può portare al rigetto della conferma, oppure a un termine per integrare se il giudice lo ritiene possibile.

All’udienza il tribunale stabilisce con ordinanza la durata delle misure, tra 30 e 120 giorni (art. 19 c.4). Su istanza può prorogarle fino a un massimo complessivo di 240 giorni (c.5). Può anche revocarle o abbreviarle in qualunque momento se non servono alle trattative o sono sproporzionate (c.6). Contro l’ordinanza è ammesso reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (c.7).

I numeri

Ipotesi dimostrativa. S.r.l. con pignoramento presso terzi sul conto per 86.420 € in corso e un precetto per 212.700 € notificato da una banca. L’istanza con richiesta di misure protettive e l’accettazione dell’esperto sono pubblicate nel registro delle imprese lunedì 2 novembre 2026.

  • Ricorso al tribunale entro martedì 3 novembre 2026. Se viene depositato mercoledì 4 novembre, le misure sono inefficaci e il tribunale lo dichiara senza udienza.
  • Iscrizione del numero di ruolo generale entro venti giorni dalla pubblicazione: il termine cadrebbe domenica 22 novembre 2026 e slitta a lunedì 23 novembre.
  • Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito. Se il ricorso è depositato il 3 novembre, entro venerdì 13 novembre.
  • Durata possibile delle misure: da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 giorni complessivi.
  • Nessuna pausa in agosto, se le date cadessero in estate (art. 9 c.1 CCII).

Che cosa succede al pignoramento già in corso

Dopo la pubblicazione, il divieto dell’art. 18 c.1 riguarda sia l’inizio sia la prosecuzione delle azioni esecutive. Il pignoramento presso terzi sul conto non si estingue: resta fermo. Il giudice dell’esecuzione, informato della pubblicazione, non dovrebbe procedere all’assegnazione. Se però le misure diventano inefficaci per un ricorso tardivo, o non vengono confermate per carenze documentali, il creditore può chiedere la ripresa dell’esecuzione. E il terzo pignorato (la banca) continua a vincolare le somme. In altre parole, la carenza documentale non ti riporta alla situazione di partenza: ti riporta a un’esecuzione che ora conosce anche le tue difficoltà, perché la crisi è stata resa pubblica nel registro delle imprese.

Le misure non coprono comunque tutto. I crediti dei lavoratori restano esclusi e i pagamenti non sono inibiti. Il giudice può anche limitare la protezione a determinate iniziative o a determinati creditori (art. 19 c.4). Un ricorso completo deve quindi indicare con precisione quali azioni bloccare e perché, collegandole al piano. Una richiesta generica di “bloccare tutti” è più facile da ridimensionare.

I rischi specifici

Il rischio principale è perdere le misure protettive per un ricorso tardivo o un fascicolo inadeguato, con l’esecuzione che riparte proprio quando hai reso pubblica la crisi. Il secondo rischio è la buona fede informativa. Chi chiede di bloccare i creditori deve dire tutto, anche ciò che è scomodo. Il terzo è processuale: se la conferma viene negata, il reclamo ha termini brevi e non ti dà diritto a rinvii nelle altre procedure in corso.

Le mosse giuste

  1. Prepara il ricorso dell’art. 19 prima della pubblicazione, non dopo: il giorno successivo non lascia tempo per raccogliere documenti.
  2. Verifica una per una le PEC dei primi dieci creditori per importo. È un allegato specifico del ricorso e serve anche per le notifiche.
  3. Costruisci un piano finanziario a sei mesi credibile e coerente con la lista di controllo. Un piano “embrionale” è stato già motivo di diniego.
  4. Racconta senza zone d’ombra le cause della crisi e gli atti contestati dai creditori.
  5. Segna in calendario i termini dei venti giorni e dei dieci giorni, e prepara già il reclamo nel caso di diniego.

Giurisprudenza dedicata

Trib. Trani 21/3/2022 (massimario Prato-Pistoia, regime D.L. 118/2021): il deposito tardivo del ricorso comporta il rigetto senza udienza della domanda di conferma, la declaratoria di inefficacia della protezione e l’ordine di cancellazione dal registro delle imprese. Trib. Trani 5/9/2022: dopo un rigetto in rito per tardività, non basta ripresentare il solo ricorso, bisogna ripercorrere da capo l’intero iter, amministrativo e giudiziale. Trib. Salerno 13/2/2023: diniego della conferma motivato anche da un piano “assolutamente embrionale” rispetto alla lista di controllo. Trib. Brescia, ord. 1/7/2026 (Sez. IV, in sede di reclamo, commentata da Iusletter il 2/9/2026): la buona fede informativa è un prerequisito della protezione. Il rigetto è stato confermato per cause della crisi rappresentate in modo incompleto, valore di liquidazione che non considerava le possibili azioni di responsabilità, piano generico e risposte non specifiche alle contestazioni dei creditori.

Tre istanze, tre esiti: i numeri a confronto

Tre simulazioni parallele, con lo stesso problema (un’istanza incompleta) applicato a tre profili. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.

Simulazione A: S.r.l. sopra soglia, certificati in ritardo e situazione vecchia

  • Debiti 1.284.600 €; attivo 1.912.300 €. Istanza caricata lunedì 12 ottobre 2026.
  • Allegati carenti: situazione patrimoniale al 30 giugno 2026 (oltre i sessanta giorni: la data minima è il 13 agosto 2026); certificato INPS non ancora rilasciato, richiesto il 28 settembre; estratto Centrale rischi del 2 ottobre 2026 (regolare).
  • Mercoledì 14 ottobre il segretario trasmette e parte l’invito a integrare. Scadenza dei trenta giorni: venerdì 13 novembre 2026.
  • Integrazione depositata lunedì 9 novembre: situazione al 30 settembre 2026 più dichiarazione sostitutiva del comma 3-bis (richiesta risalente a quattordici giorni prima dell’istanza, quindi oltre i dieci richiesti).
  • Esito: istanza completa entro il termine; la commissione nomina l’esperto entro cinque giorni lavorativi. Se l’integrazione fosse arrivata lunedì 16 novembre, l’istanza non sarebbe stata esaminata. Si sarebbe potuta ripresentare, ma con un mese perso e nuovi diritti di segreteria.

Simulazione B: ditta individuale sotto soglia, una dichiarazione IVA mancante

  • Attivo 212.300 €, ricavi 168.700 €, debiti 347.900 € (dati dell’ultimo anno; soglie rispettate in tutti e tre gli esercizi). Istanza al segretario generale lunedì 19 ottobre 2026.
  • Allegati carenti: dichiarazione IVA 2024 mai trasmessa. Non serve il progetto di piano.
  • Il segretario chiede l’integrazione. Nessun termine di trenta giorni è scritto per l’impresa sotto soglia: la durata la decide di fatto la Camera di commercio.
  • L’imprenditore deve prima regolarizzare l’adempimento con il commercialista (presentazione tardiva e relative sanzioni secondo la disciplina tributaria vigente), poi allegare la dichiarazione.
  • Esito: se l’integrazione arriva in tempi ragionevoli, l’esperto viene nominato. Se l’imprenditore chiede anche le misure protettive, prima della pubblicazione deve avere pronto un piano finanziario a sei mesi per il ricorso al tribunale, anche se per l’istanza non serviva.

Simulazione C: S.r.l. sotto esecuzione, ricorso incompleto

  • Pignoramento presso terzi per 86.420 €; precetto bancario per 212.700 €; debiti totali 934.150 €. Pubblicazione di istanza e accettazione lunedì 2 novembre 2026.
  • Ricorso depositato martedì 3 novembre, nei termini, ma senza PEC verificate dei primi dieci creditori e con un piano finanziario di una sola pagina senza flussi mensili.
  • Il tribunale fissa l’udienza entro venerdì 13 novembre. Alla luce della giurisprudenza ricordata, gli scenari sono due. Il giudice può concedere un termine per integrare (sulla linea di Trib. Milano 28/12/2021). Oppure può negare la conferma per inadeguatezza della documentazione (sulla linea di Trib. Bergamo 15/2/2022 e Trib. Salerno 13/2/2023).
  • Iscrizione del numero di ruolo entro lunedì 23 novembre (il ventesimo giorno cade di domenica).
  • Esito: con un’integrazione rapida e un piano finanziario vero, la conferma resta possibile per un periodo da 30 a 120 giorni. Se la conferma è negata, il creditore procedente può riprendere l’esecuzione, e il reclamo va proposto nel termine dell’art. 669-terdecies c.p.c.

Quanto costa, in tempo e in costi della procedura, ripartire da capo

Nelle tre simulazioni il costo di un errore non si misura solo in documenti da rifare. Ecco le voci, limitandoci ai costi della procedura previsti dalla legge.

  • Diritti di segreteria della Camera di commercio (art. 17 c.10): si pagano a ogni presentazione. Un’istanza non esaminata e poi ripresentata li fa pagare due volte.
  • Compenso dell’esperto (art. 25-ter): se l’esperto è stato nominato e l’imprenditore non compare, o l’esperto non può procedere, il compenso è determinato tra 500 e 5.000 € (c.8). Se le trattative proseguono, il compenso si calcola a scaglioni sull’attivo, con un minimo di 4.000 €, ed è prededucibile.
  • Tempo: nella Simulazione A un’integrazione tardiva di tre giorni costa almeno un mese. Nella Simulazione C un ricorso depositato con un giorno di ritardo, sulla linea di Trib. Trani 5/9/2022, costa l’intero iter da ripercorrere, mentre il pignoramento sul conto torna a correre.

In tutti e tre i casi, il costo più alto non è quello che si paga alla Camera di commercio o all’esperto, ma il tempo in cui i creditori restano liberi di agire. Per questo la completezza dell’istanza va curata prima, non dopo.

Il filo comune delle tre simulazioni: la stessa carenza pesa in modo diverso a seconda del profilo. Per la S.r.l. sopra soglia è un problema di calendario. Per la ditta sotto soglia è un problema di adempimenti a monte. Per l’impresa sotto esecuzione è un problema di protezione del patrimonio.

Quando ti riconosci in due profili

Molte imprese non stanno in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.

Ditta individuale sotto soglia che chiede le misure protettive. È il caso più comune nelle piccole imprese. Per l’istanza vale l’art. 25-quater: canale del segretario generale, niente progetto di piano, dichiarazioni dei redditi e IVA al posto dei bilanci. Per il ricorso al tribunale valgono gli artt. 18 e 19 “in quanto compatibili”, e il ricorso richiede piano, piano finanziario e autocertificazione di risanabilità. Il risultato pratico: chi vuole la protezione deve preparare gli stessi documenti di un’impresa ordinaria, solo con un giorno di tempo per depositarli.

S.r.l. sopra soglia con bilancio non approvato e pignoramento in corso. Le lettere a-bis) dell’art. 17 c.3 e dell’art. 19 c.2 permettono di sostituire il bilancio con un progetto o una situazione aggiornata. Ma per il ricorso la situazione deve essere aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito: se tra istanza e ricorso passano settimane, va rifatta. E il progetto di bilancio, se mostra perdite importanti, deve essere coerente con il piano. Un giudice che vede un patrimonio netto negativo senza un piano che lo affronti ha ragioni concrete per dubitare della risanabilità.

Impresa agricola sotto soglia. Rientra nell’art. 25-quater, che nomina espressamente l’imprenditore agricolo. La dichiarazione della lett. d) deve attestare anche il mancato deposito di un ricorso per accordo di ristrutturazione (art. 57). Tra le uscite previste dall’art. 25-quater c.4 c’è l’accordo di ristrutturazione omologato, riservato alla sola impresa agricola. Le regole sull’integrazione sono quelle dell’impresa minore: nessun termine di trenta giorni scritto.

Società di persone sopra soglia con soci garanti. Il canale è quello ordinario, ma l’elenco dei creditori deve indicare le garanzie personali dei soci (lett. c). Se i creditori agiscono anche contro i garanti, un tribunale ha esteso le misure protettive ai terzi garanti: Trib. Brescia, ord. 17/4/2025 (R.G. 1037/2025, letta per intero su Iusletter). Le misure sono state confermate per 120 giorni ed estese ai garanti per la coobbligazione solidale sulle stesse posizioni e per le esecuzioni che colpivano insieme società e garanti. In quel caso è bastato un “progetto di piano”, non il piano definitivo. È la conferma che, all’inizio, la legge chiede un progetto serio, non un piano già chiuso.

Impresa in liquidazione volontaria. Non è un profilo a sé, ma una variante frequente. L’accesso non è precluso dallo stato di liquidazione purché sia configurabile una ragionevole perseguibilità del risanamento (Trib. Perugia 15/7/2024, massimario Prato-Pistoia). Per questa impresa l’istanza è “completa” solo se spiega come una società in liquidazione possa risanarsi o trasferire l’azienda in continuità.

Il confronto tra profili

La tabella mette in fila le differenze viste finora. Quando la norma non dice nulla, lo indico invece di colmare il vuoto.

Aspetto S.r.l./S.p.A. sopra soglia Individuale o soc. persone senza bilancio Impresa sotto soglia (art. 25-quater) Bilanci non approvati / impresa giovane Sotto esecuzione con misure protettive
A chi va l’istanza Segretario generale → commissione (art. 13 c.7) Come la colonna a sinistra, se sopra soglia Segretario generale, che nomina l’esperto (art. 25-quater c.2) Secondo la dimensione Istanza alla CCIAA + ricorso al tribunale (art. 19)
Documento contabile base Bilanci approvati ultimi 3 esercizi Dichiarazioni redditi e IVA Lett. a) (bilanci o dichiarazioni) Progetti di bilancio o situazione (lett. a-bis) Art. 19 c.2 lett. a), a-bis), b)
Progetto di piano Sì (lett. b) Sì, se sopra soglia No per l’istanza Sì, se sopra soglia Sì, con piano finanziario a 6 mesi (art. 19 c.2 lett. d)
Termine per integrare 30 giorni (art. 13 c.7) 30 giorni, se sopra soglia Non scritto (c.7 non richiamato) Secondo la dimensione Eventuale termine assegnato dal giudice
Effetto della carenza non sanata Istanza non esaminata, riproponibile Idem Non disciplinato espressamente Idem secondo canale Rigetto della conferma; inefficacia se il ricorso è tardivo
Blocco dopo archiviazione 1 anno / 4 mesi (art. 17 c.9) Idem Idem (richiamato) Idem Idem; più cancellazione dal registro
Rischio principale Piano vuoto → archiviazione Elenco creditori non riconciliato Errore nel calcolo delle soglie Perdite emerse dal progetto Perdita della protezione
Feriale Esclusa (art. 9 c.1) Esclusa Esclusa Esclusa Esclusa

Le domande che si pongono tutti

Se l’istanza non viene esaminata, posso ripresentarla subito?

Per l’art. 13 c.7 l’istanza non esaminata per carenze “può essere riproposta”, e la norma non richiama il blocco annuale dell’art. 17 c.9, che riguarda l’archiviazione. Secondo una lettura aderente al testo puoi quindi ripresentarla appena hai completato i documenti. Attenzione però: le date di aggiornamento (sessanta giorni per la situazione patrimoniale, tre mesi per la Centrale rischi, dieci giorni per la richiesta dei certificati) si ricalcolano sulla nuova data di presentazione.

L’esperto può chiedermi altri documenti dopo la nomina?

Sì, nei fatti. L’art. 17 c.5 gli affida la valutazione della concreta prospettiva di risanamento fin dal primo incontro, e per farla ha bisogno di dati. Inoltre il giudice delle misure protettive può chiedere all’esperto una relazione su requisiti di accesso, situazione economico-finanziaria e prospettive di risanamento (Trib. Avellino 27/1/2022, massimario Prato-Pistoia). Un fascicolo completo sulla piattaforma ma lacunoso sulle informazioni emerge comunque in quel momento.

Le misure protettive partono anche se l’istanza è incompleta?

Le misure producono effetto dalla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto (Trib. Brescia 2/12/2021, massimario Prato-Pistoia). Se l’istanza è incompleta e non viene esaminata, l’esperto non viene nominato, non c’è accettazione da pubblicare e quindi non c’è protezione. Nel frattempo i creditori restano liberi di agire.

Sono già insolvente: la mia istanza è “incompleta” per definizione?

No. Per le imprese ordinarie l’art. 12 c.1 richiama anche lo stato di insolvenza. In giurisprudenza l’accesso non è precluso dall’insolvenza in sé, ma dalla mancanza di ragionevoli prospettive di risanamento che la rendano irreversibile (Trib. Lecco 2/1/2023). In una linea simile, Trib. Bergamo 24/2/2022 ha considerato la reversibilità della crisi o dell’insolvenza una condizione per le misure. Un’istanza di impresa insolvente deve però spiegare in modo specifico perché il risanamento è ancora possibile. Per l’impresa sotto soglia il tema è aperto, come visto nel profilo 3.

Se la crisi peggiora mentre integro, cosa succede?

Il termine di trenta giorni non sospende nulla: i creditori possono agire e un ricorso per liquidazione giudiziale può essere presentato. In quel caso la dichiarazione della lett. d) va aggiornata. Una dichiarazione resa quando non c’erano ricorsi, e non più vera al momento dell’integrazione, rende l’istanza incompleta nel punto più delicato. Se il quadro è cambiato, conviene valutare con chi ti assiste se restare nella composizione negoziata o passare a uno strumento giudiziale.

Un creditore può usare la mia istanza incompleta contro di me?

La composizione negoziata è riservata, ma non del tutto invisibile. Se hai chiesto le misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Poi c’è il ricorso al tribunale, che va notificato ai creditori interessati. Da quel momento i creditori conoscono la tua situazione e possono contestare nel procedimento dell’art. 19 la completezza dei documenti e delle informazioni. Possono anche chiedere in qualunque momento la revoca o l’abbreviazione delle misure (art. 19 c.6). Le contestazioni dei creditori sono state proprio uno degli elementi valutati da Trib. Brescia nell’ordinanza del 1/7/2026.

Senza richiesta di misure, invece, la fase davanti alla Camera di commercio non è pubblica, e l’invito a integrare resta tra te e la Camera. In ogni caso, l’accesso alla composizione negoziata e le trattative non sono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né ragione per classificare diversamente il credito (art. 16 c.5). La banca resta però libera di valutare le informazioni che riceve. Un quadro incompleto o incoerente non aiuta il dialogo.

Posso ritirare l’istanza e ripresentarla meglio preparata?

È una scelta da valutare con attenzione. Se l’istanza è stata già esaminata e l’esperto ha accettato, il ritiro porta all’archiviazione, con il blocco dell’art. 17 c.9. Il blocco però scende a quattro mesi, una sola volta, se è l’imprenditore a chiedere l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. È una via d’uscita pensata proprio per chi si accorge presto di essere partito senza un fascicolo adeguato. Dopo i due mesi il blocco torna a un anno. Se invece l’istanza non è stata ancora esaminata perché incompleta, il problema non si pone negli stessi termini: si integra o si ripresenta. In ogni caso, se erano state pubblicate le misure protettive, l’archiviazione è iscritta nel registro delle imprese (art. 17 c.8) e la protezione cessa.

Le pronunce, profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono tratte da fonti lette in questa ricerca. Per ciascuna indico la fonte e se ho letto il testo integrale o solo una massima o sintesi. Molte decisioni di merito risalgono al 2021-2022, cioè al regime del D.L. 118/2021, e il massimario le riporta senza numero. I principi restano utili perché le regole sui documenti e sui termini sono passate nel CCII, ma vanno letti tenendo conto del testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024.

Per tutti i profili

  1. Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026 (massima Brocardi, art. 19). Dopo il diniego della conferma delle misure, la riserva sull’istanza di fallimento impedisce al tribunale altre attività in quel procedimento, ma non impedisce al debitore di difendersi, per esempio con il reclamo. Il debitore però non ha diritto a un rinvio, e il termine di quindici giorni per impugnare il diniego (art. 669-terdecies c.p.c.) era già scaduto. Rilevanza: chi si vede negare la protezione per carenze documentali deve reclamare subito.
  2. Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 (massima Brocardi, art. 19). Il diniego di un termine nell’istruttoria prefallimentare non è viziato in sé se il debitore non indica un pregiudizio specifico al diritto di difesa: non c’è un diritto pieno al rinvio, nemmeno per cercare soluzioni alternative o reclamare contro la revoca delle misure. Rilevanza: l’istanza incompleta non “congela” la procedura di insolvenza.
  3. Trib. Brescia, Sez. IV, ord. 1/7/2026 (in sede di reclamo; sintesi Iusletter del 2/9/2026). La buona fede informativa è un presupposto della protezione. Il giudice verifica coerenza e completezza del parere dell’esperto rispetto ai documenti, e l’imprenditore deve rappresentare la propria situazione senza zone d’ombra. Rilevanza: l’incompletezza delle informazioni pesa quanto quella dei documenti.

Società di capitali sopra soglia

  1. Cass. Sez. I n. 31856/2025 (sintesi EC News del 27/1/2026). È inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata con un concordato preventivo ancora pendente, anche se rinunciato, e il tribunale può verificarlo (regime D.L. 118/2021 e legge fallimentare). Rilevanza: la dichiarazione della lett. d) va resa con precisione.
  2. Trib. Verona 25/11/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Revoca de plano delle misure per un’istanza di impresa sopra soglia presentata al segretario generale invece che al canale della commissione. Rilevanza: l’errore sul proprio profilo travolge la protezione.

Imprenditori senza bilancio e impresa sotto soglia

  1. Trib. Bergamo, ord. 15/2/2022 (sintesi NT+ Diritto del 15/3/2022). Rigetto della conferma delle misure per documentazione inadeguata: i documenti servono a verificare crisi, sostenibilità del piano finanziario e serietà dell’iniziativa. Rilevanza: chi ricostruisce i numeri senza bilancio deve farlo con documenti affidabili.

Per l’impresa sotto soglia (art. 25-quater) non ho trovato pronunce specifiche sull’istanza incompleta.

Bilanci non approvati e documentazione da completare

  1. Trib. Milano 28/12/2021 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Con documentazione carente, il tribunale, nel fissare l’udienza, può assegnare un termine per ulteriori depositi, per favorire la composizione e in applicazione analogica dell’art. 162 l. fall. Rilevanza: una carenza colmabile può essere sanata in corso di procedimento, se il giudice lo consente.
  2. Trib. Brescia, ord. 17/4/2025, R.G. 1037/2025 (testo integrale su Iusletter). Misure confermate per 120 giorni ed estese ai terzi garanti sulla base di un progetto di piano, non di un piano definitivo. Rilevanza: all’inizio basta un progetto serio, non un piano chiuso.

Imprese sotto esecuzione con misure protettive

  1. Trib. Trani 21/3/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Il tardivo deposito del ricorso comporta il rigetto senza udienza, l’inefficacia della protezione e la cancellazione dal registro. Rilevanza: il termine del giorno successivo non perdona.
  2. Trib. Trani 5/9/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Dopo un rigetto in rito per tardività, va ripercorso ex novo l’intero iter amministrativo e giudiziale. Rilevanza: l’errore costa l’intero percorso, non solo il ricorso.
  3. Trib. Salerno 13/2/2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Diniego della conferma motivato anche da un piano “assolutamente embrionale” rispetto alla lista di controllo. Rilevanza: un piano presente ma vuoto equivale a un piano mancante.
  4. Trib. Brescia 2/12/2021 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Le misure producono effetto solo dalla pubblicazione congiunta dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Rilevanza: senza istanza esaminata non c’è protezione.
  5. Trib. Avellino 27/1/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Nel decreto di fissazione dell’udienza il giudice può chiedere all’esperto una relazione su requisiti, situazione e prospettive. Rilevanza: le lacune emergono anche attraverso l’esperto.

Requisiti di accesso (casi misti)

  1. Trib. Lecco 2/1/2023 e Trib. Bergamo 24/2/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). L’insolvenza in sé non preclude l’accesso; conta la reversibilità della crisi e la ragionevole prospettiva di risanamento. Rilevanza: l’istanza dell’impresa insolvente deve dimostrarla.
  2. Trib. Perugia 15/7/2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). L’impresa in liquidazione volontaria può accedere se il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Rilevanza: l’istanza deve spiegare come.

Il lavoro dello Studio Monardo su un’istanza incompleta

Quando un’impresa arriva con un’istanza incompleta, un invito a integrare o un ricorso per le misure protettive da preparare in ventiquattro ore, lo Studio lavora con strumenti precisi. Eccoli, declinati per profilo dove serve.

  1. Verifichiamo il profilo dell’impresa prima di ogni altra cosa: calcoliamo anno per anno attivo, ricavi e debiti rispetto alle soglie dell’art. 2 c.1 lett. d), per stabilire se il canale corretto è la commissione o il segretario generale.
  2. Confrontiamo l’invito a integrare con gli allegati caricati, documento per documento e data per data (sessanta giorni, tre mesi, dieci giorni), e indichiamo esattamente cosa manca entro i trenta giorni dell’art. 13 c.7.
  3. Per le società di capitali rivediamo il progetto di piano e il piano finanziario a sei mesi secondo la lista di controllo dell’art. 13 c.2, perché l’istanza non arrivi all’esperto completa sulla carta e vuota nella sostanza.
  4. Per gli imprenditori senza bilancio ricostruiamo con i commercialisti dello staff la situazione economico-patrimoniale e riconciliamo l’elenco creditori con certificati fiscali, contributivi e Centrale rischi.
  5. Per le imprese sotto soglia controlliamo i documenti dell’art. 25-quater c.2 e la dichiarazione adattata della lett. d), compresa l’attestazione sugli artt. 74 e, per le agricole, 57.
  6. Per i bilanci non approvati predisponiamo l’allegazione della lett. a-bis) e segnaliamo le conseguenze societarie delle perdite che il progetto di bilancio rende visibili.
  7. Per chi è sotto esecuzione prepariamo il ricorso dell’art. 19 prima della pubblicazione, con gli allegati del comma 2 e le PEC verificate dei primi dieci creditori, e teniamo il calendario dei termini del giorno successivo, dei dieci e dei venti giorni.
  8. Rileggiamo le dichiarazioni sostitutive (lett. d e comma 3-bis) perché attestino fatti veri e aggiornati, e per i profili penali rinviamo al difensore penale.
  9. Se la conferma viene negata, valutiamo e redigiamo il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. nei termini, con la stessa linea difensiva seguita fin dall’inizio.
  10. Se la composizione negoziata non è percorribile, costruiamo l’alternativa: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato o accordo di ristrutturazione per l’impresa agricola.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Chi conosce il ruolo dell’esperto dall’interno sa quali carenze bloccano la nomina, quali portano all’archiviazione e quali possono essere colmate in corsa. Per le piccole imprese e per i sovraindebitati si aggiungono la qualifica di Gestore della crisi e il rapporto fiduciario con un OCC, utili quando la via d’uscita è il concordato minore o la liquidazione controllata.

Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti sui numeri (situazioni, piani finanziari, riconciliazioni), gli avvocati sulle dichiarazioni, sui ricorsi e sui termini. E la strategia resta la stessa dall’istanza alla Camera di commercio fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire il fascicolo più solido possibile per il tuo profilo.

Prima il tuo profilo, poi le tue regole

Un’istanza incompleta non è di per sé un’istanza persa. Ma le conseguenze cambiano molto da un’impresa all’altra. Per una S.r.l. sopra soglia è un termine di trenta giorni da rispettare. Per un’impresa sotto soglia è un’integrazione senza un termine scritto. Per chi è sotto esecuzione può essere la perdita della protezione in un giorno. Il primo passo è capire con certezza qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le TUE regole, senza fidarti di quelle pensate per altri. E ricorda che i termini corrono anche ad agosto (art. 9 c.1 CCII).

Lo Studio Monardo segue questo tema perché unisce le qualifiche che servono in tutte le sue fasi. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 serve a leggere l’istanza con gli occhi di chi la riceve. Quella di avvocato cassazionista serve per difendere le misure protettive in tribunale e nei gradi successivi. Le qualifiche di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC servono a costruire l’alternativa quando la composizione negoziata non basta.

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