Quando un fondo di private debt annuncia l’escussione delle garanzie, l’impresa raramente perde per mancanza di argomenti: perde quasi sempre per i giorni lasciati passare, per l’eccezione sbagliata sollevata davanti al giudice sbagliato, o per la protezione chiesta a metà.
La scena, ormai, è frequente. L’azienda ha chiuso qualche anno fa un finanziamento unitranche, un minibond o una linea di credito con un fondo di debito privato. Il contratto è lungo, scritto in parte in inglese, pieno di covenant finanziari, eventi di inadempimento e garanzie: pegno sulle quote, pegno sui conti, cessione dei crediti commerciali in garanzia, ipoteca sullo stabilimento, fideiussioni o garanzie a prima richiesta dei soci. Poi i margini si stringono, un covenant salta, una rata non viene pagata. Arriva la lettera del security agent: dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, richiesta di rimborso integrale, avviso che le garanzie verranno escusse.
È esattamente qui che molti compromettono la propria posizione. Gli errori che vediamo ripetersi più spesso sono sei:
- Trattare la lettera di escussione come l’apertura di una trattativa e lasciar correre termini che sono di giorni, non di mesi.
- Confondere la garanzia autonoma a prima richiesta con una fideiussione, e opporre le eccezioni sbagliate.
- Credere che le misure protettive della crisi d’impresa blocchino da sole anche l’escussione contro soci e garanti.
- Sbagliare tempi e forme della protezione: ricorso tardivo, termini ritenuti sospesi in agosto, durata non pianificata.
- Concedere al fondo nuove garanzie, pagamenti selettivi o rinunce pur di guadagnare tempo.
- Lasciare che i soci garanti si difendano da soli, senza verificare le clausole della loro garanzia e senza coordinarle con il piano della società.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il conflitto con un fondo che escute le garanzie si gioca su due tavoli contemporaneamente: quello della crisi d’impresa, dove servono gli strumenti del Codice della crisi, e quello del contenzioso finanziario e bancario, dove si discute di garanzie autonome, fideiussioni, pegni e decadenza dal termine. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno la composizione negoziata in cui di solito si chiede di fermare l’escussione; coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che legge i contratti di finanziamento e le garanzie con gli occhi di chi deve contestarli; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire l’eventuale contenzioso fino all’ultimo grado senza cambiare linea.
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Errore n. 1 – Leggere la lettera di escussione come un invito a trattare e lasciar correre i giorni
L’errore
L’amministratore riceve dal security agent una comunicazione di “acceleration” e una contestuale intimazione relativa al pegno sulle quote. La mette da parte, telefona al gestore del fondo, ottiene una risposta cordiale (“valutiamo, ci sentiamo la prossima settimana”) e si convince che l’escussione sia solo una mossa negoziale. Nel frattempo i giorni utili per opporsi scorrono.
Perché è un errore
Le garanzie tipiche del private debt sono costruite per essere escusse rapidamente e, spesso, fuori dal processo. Il pegno ordinario segue l’art. 2797 c.c.: il creditore, tramite ufficiale giudiziario, intima al debitore di pagare avvertendolo che in mancanza si procederà alla vendita; se entro cinque giorni dall’intimazione non viene proposta opposizione, o se l’opposizione è rigettata, il creditore può far vendere il bene. Cinque giorni. Non cinque settimane.
Il pegno sui crediti e la cessione dei crediti in garanzia consentono al creditore di riscuotere direttamente dai clienti dell’impresa, notificando loro la cessione o il vincolo. Il pegno non possessorio introdotto dal D.L. 59/2016 prevede a sua volta un procedimento di escussione stragiudiziale con avviso preventivo e un’opposizione da proporre in tempi brevi. E se il fondo ha strutturato le garanzie come garanzie finanziarie ai sensi del D.Lgs. 170/2004 (tipicamente pegno su conti o su strumenti finanziari), l’escussione può avvenire con vendita, appropriazione o compensazione secondo le modalità pattuite, con un regime pensato proprio per resistere anche all’apertura di procedure concorsuali.
Sul piano del credito principale, la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c. e clausole contrattuali di “acceleration”) rende esigibile l’intero debito residuo. Da lì il fondo può chiedere un decreto ingiuntivo, anche provvisoriamente esecutivo se ne ricorrono i presupposti (art. 642 c.p.c.), oppure, se ha già un titolo, notificare il precetto, che assegna solo dieci giorni per il pagamento (art. 480 c.p.c.).
Le conseguenze
La conseguenza più grave è questa: una volta che il pegno è stato venduto o le quote sono state assegnate, o che i crediti commerciali sono stati incassati dal fondo, rimettere le cose a posto diventa difficilissimo, perché l’impresa non discute più se il creditore possa escutere, ma solo, eventualmente, quanto debba restituire. Nel caso delle quote, l’escussione può cambiare il controllo della società: il fondo, o il terzo acquirente, entra al posto dei soci e decide la sorte dell’azienda.
C’è poi un effetto meno visibile. Se l’impresa intende accedere a uno strumento di regolazione della crisi o alla composizione negoziata, il patrimonio su cui costruire il piano si restringe ogni giorno che passa: un credito commerciale riscosso dal fondo è finanza che non entra nel piano di risanamento.
Cosa fare invece
Appena arriva la lettera, va ricostruita per iscritto la mappa delle scadenze: per ogni garanzia, quale procedura di escussione si applica, da quando decorrono i termini, quale strumento consente di fermarla. Lo stesso giorno vanno raccolti il contratto di finanziamento nella versione firmata, l’intercreditor agreement se esiste, gli atti di pegno, le cessioni di crediti, le garanzie dei soci e tutta la corrispondenza degli ultimi mesi, compresi waiver e lettere di standstill.
La trattativa con il fondo non va abbandonata, ma va protetta: un eventuale standstill deve essere scritto, firmato da chi ha i poteri per vincolare il fondo e il security agent, e deve indicare espressamente che l’escussione resta sospesa per un periodo determinato. Una telefonata cortese non sospende nessun termine.
In parallelo si valuta subito se ci sono i presupposti per l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive (artt. 17, 18 e 19 CCII) o per la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con misure protettive (art. 54 CCII). Sono le leve che il Codice mette a disposizione proprio per impedire che i creditori agiscano individualmente sul patrimonio mentre si costruisce una soluzione.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori. Significa che l'”acceleration” dichiarata dopo la pubblicazione dell’istanza di misure protettive, se fondata solo sui mancati pagamenti pregressi, è esposta a contestazione. Ma la norma lavora per il futuro: se la decadenza dal termine è stata dichiarata prima, la tutela deve essere cercata per altre vie. Anche per questo il calendario conta più di qualunque argomento.
Un secondo elemento tecnico, spesso trascurato, riguarda chi escute. Nei finanziamenti di private debt le garanzie sono quasi sempre intestate a un security agent, che agisce per conto di uno o più fondi, talvolta insieme a banche o ad altri investitori. L’intercreditor agreement stabilisce chi può decidere l’escussione, con quali maggioranze e in quale ordine si distribuiscono i proventi. Prima di contestare l’escussione va quindi verificato se la decisione è stata presa dai soggetti legittimati e secondo le maggioranze previste: una lettera firmata da un solo fondo, quando il contratto richiede il consenso della maggioranza dei finanziatori, apre un argomento concreto. Allo stesso modo, se il credito è stato ceduto o la gestione affidata a un servicer, occorre verificare la catena dei passaggi e i poteri di chi agisce.
Errore n. 2 – Trattare la garanzia autonoma come una fideiussione (e opporre le eccezioni sbagliate)
L’errore
Il socio di maggioranza ha firmato, anni fa, una “garanzia personale” a favore del fondo. Quando arriva la richiesta di pagamento, il suo legale risponde contestando la misura degli interessi, la mancata erogazione di una tranche, l’inadempimento del fondo a un obbligo informativo. Il fondo replica con poche righe: la garanzia è “a prima richiesta e senza eccezioni”, paghi e poi discuta.
Perché è un errore
La fideiussione è un contratto accessorio: il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall’incapacità (art. 1945 c.c.), e beneficia delle regole sulla decadenza del creditore che non agisce tempestivamente (art. 1957 c.c.). Il contratto autonomo di garanzia, invece, ha una causa diversa: trasferire sul garante il rischio economico del mancato adempimento. La Cassazione (Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1186), richiamando le Sezioni Unite n. 3947/2010 e la sez. III n. 22233/2014, ha ribadito che la presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di regola a qualificare il negozio come garanzia autonoma, salvo un’evidente discrasia con il resto del contratto.
Nella garanzia autonoma il garante non può opporre le eccezioni relative al rapporto principale; può opporre quelle che nascono dal contratto di garanzia stesso (Cass. civ., sez. III, n. 31956/2018, come riportata nella stessa rassegna) e, soprattutto, l’exceptio doli, cioè l’eccezione di escussione abusiva o fraudolenta.
Le conseguenze
Chi impernia la difesa sulle vicende del finanziamento rischia di vedersi respingere ogni contestazione e di dover pagare subito. Il Tribunale di Milano, sez. VI civile, con la sentenza n. 7908 del 15 ottobre 2026 (secondo il commento pubblicato da Iusletter), ha qualificato come autonome tre garanzie munite della clausola “senza eccezioni” e ha respinto le doglianze dei garanti su spese e commissioni non pattuite, commissione di disponibilità fondi e ius variandi, perché generiche o bisognose di approfondimenti contabili. La regola che ne esce è severa: contro una garanzia autonoma, le contestazioni che richiedono istruttoria non fermano l’escussione.
C’è anche una conseguenza che colpisce il garante dopo aver pagato. Secondo la stessa Cass. 1186/2020, quando la pretesa del beneficiario appare prima facie abusiva il garante ha l’onere di opporre l’exceptio doli secondo buona fede; se non lo fa, può perdere la rivalsa verso il debitore e gli resta l’azione di ripetizione dell’indebito contro il beneficiario.
Cosa fare invece
La prima operazione è qualificare correttamente la garanzia, leggendo l’intero testo e non solo l’intestazione. Una “fideiussione” con rinuncia a tutte le eccezioni e clausola di pagamento a prima richiesta può essere in realtà una garanzia autonoma; una “garanzia autonoma” che rinvia continuamente all’obbligazione principale può invece conservare tratti di accessorietà.
Se la garanzia è autonoma, la difesa va costruita sull’exceptio doli con prova pronta e liquida: documenti da cui risulti, senza bisogno di una consulenza tecnica, che il debito garantito è inesistente, già estinto o che la richiesta è palesemente fraudolenta. Esempi tipici: quietanze, bonifici di rimborso, accordi di rinegoziazione firmati dal fondo che spostano le scadenze, waiver scritti che escludono l’evento di inadempimento invocato.
Se la garanzia è una fideiussione, si recuperano invece tutte le difese sul rapporto principale e si verifica con attenzione la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. (di cui parliamo nell’errore n. 6).
In entrambi i casi, quando l’escussione è imminente e il danno sarebbe grave, si valuta un ricorso cautelare per inibire il pagamento al beneficiario o, se l’impresa è in composizione negoziata, una misura cautelare ex art. 19 CCII.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’exceptio doli non serve solo a difendersi: è anche un onere. Il garante autonomo che paga senza opporla, pur avendo in mano prove evidenti dell’abuso, si espone a contestazioni nella successiva azione di regresso verso la società. Per questo, nel momento in cui il fondo bussa ai soci, la difesa del garante e quella dell’impresa vanno coordinate: ciò che il socio paga senza contestare può diventare, poco dopo, un nuovo credito di regresso contro la società stessa, che incide sul piano di risanamento.
Errore n. 3 – Pensare che le misure protettive coprano automaticamente soci, garanti e garanzie dei terzi
L’errore
L’impresa deposita l’istanza di composizione negoziata, chiede le misure protettive e si sente al sicuro. Due settimane dopo il fondo escute il pegno sulle quote intestate ai soci e notifica il precetto al socio fideiussore. L’amministratore non capisce: “ma non eravamo protetti?”.
Perché è un errore
Le misure protettive tipiche dell’art. 18, comma 1, CCII impediscono ai creditori, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Il loro baricentro è il patrimonio dell’impresa. Le quote dei soci, i beni personali dei fideiussori, le garanzie rilasciate da terzi non rientrano automaticamente in quel perimetro.
L’estensione ai terzi è possibile, ma va chiesta e motivata, e la giurisprudenza è divisa. Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 17 aprile 2025, ha accolto l’estensione delle misure protettive anche nei confronti dei terzi garanti, osservando che le azioni del creditore possono essere rivolte insieme contro il debitore e i garanti e che la protezione richiesta era funzionale al piano, con un peso rilevante attribuito al parere favorevole dell’esperto. Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 3 marzo 2025, ha invece escluso l’estensione al semplice fideiussore, ritenendo che le misure servano a tutelare il patrimonio dell’impresa e non quello di terzi (entrambi i provvedimenti sono riportati da Iusletter).
Le conseguenze
Chi non chiede l’estensione, o la chiede senza argomentarla, può trovarsi con un’impresa formalmente protetta e soci aggrediti nel frattempo. Il rischio più grave è che la pressione sui garanti produca proprio ciò che le misure volevano evitare: i soci, per salvare il proprio patrimonio, trattano separatamente con il fondo, magari cedendo le quote o rinunciando a crediti verso la società, e il piano di risanamento perde i suoi protagonisti.
C’è anche il rovescio: il Tribunale di Verona, con provvedimento del 12 agosto 2026 (commentato da EC News), ha respinto la richiesta di inibire agli istituti di credito l’escussione delle garanzie personali, ritenendola “neutra” in assenza di diverse allegazioni, perché comporta solo la sostituzione del garante al creditore, e ha rilevato il rischio di effetti irreversibili per i creditori delle società del gruppo; ha inoltre osservato che l’art. 18, comma 5, CCII già tutela contro l’autotutela contrattuale, escludendo una misura cautelare preventiva e astratta.
Cosa fare invece
L’estensione a soci e garanti va chiesta in modo mirato, spiegando al Tribunale perché l’escussione contro di loro comprometterebbe il risanamento dell’impresa. Gli argomenti che i tribunali hanno valorizzato sono concreti: il socio apporta finanza esterna al piano; il garante è anche il principale fornitore o il titolare dell’immobile dove si svolge l’attività; l’escussione farebbe nascere crediti di regresso privilegiati che altererebbero il piano; le quote in pegno, se escusse, consegnerebbero al fondo il controllo della società proprio durante le trattative.
Va poi scelta correttamente la veste: l’orientamento prevalente, secondo la rassegna di EC News, qualifica l’estensione ai terzi come misura cautelare e non protettiva in senso stretto. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 22 settembre 2025, ha ritenuto cautelare la misura che estende la protezione al patrimonio del socio e ha indicato strumenti di controllo come il deposito in escrow dei proventi; il Tribunale di Vicenza, il 19 giugno 2025, ha parlato di misura cautelare atipica ai sensi dell’art. 2, lett. q), CCII per il socio accomandatario che contribuisce con finanza esterna; il Tribunale di Venezia, il 6 febbraio 2023, e il Tribunale di Mantova, il 28 giugno 2024, hanno ammesso l’estensione a garanti e soci. La differenza non è accademica: la misura protettiva decorre dalla pubblicazione, quella cautelare va concessa dal giudice.
Il dettaglio che pochi conoscono
Quando l’impresa è una società di persone, o quando ci sono soci illimitatamente responsabili, il discorso cambia. Il Tribunale di Torino, il 22 dicembre 2023, ha ammesso l’estensione del divieto di azioni esecutive e cautelari al socio illimitatamente responsabile, precisando però che nei suoi confronti non si può aprire la liquidazione giudiziale né accertare l’insolvenza; il 1° febbraio 2024 lo stesso Tribunale ha confermato le misure protettive dell’art. 54, commi 2 e 4, CCII anche sul patrimonio di ex soci che si erano impegnati a versare risorse ai creditori. Più il terzo è dentro il piano, più è difendibile la richiesta di proteggerlo. Un garante che resta fuori dal piano, invece, difficilmente otterrà protezione.
Errore n. 4 – Sbagliare tempi e forme della protezione (anche ad agosto)
L’errore
L’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive viene pubblicata il 5 agosto. L’impresa, convinta che “ad agosto i termini sono sospesi”, prepara con calma il ricorso al Tribunale per la conferma e lo deposita a settembre. Le misure, nel frattempo, hanno perso efficacia, e il fondo riprende l’escussione.
Perché è un errore
L’art. 19 CCII impone all’imprenditore che ha chiesto le misure protettive di depositare il ricorso al Tribunale per la loro conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza; il Tribunale fissa l’udienza a breve e, se conferma, stabilisce la durata delle misure (da trenta a centoventi giorni, con possibilità di proroga entro un limite complessivo). Se il ricorso non è depositato nel termine, le misure perdono efficacia. Per gli strumenti di regolazione della crisi, la protezione segue invece l’art. 54 CCII, con conferma o revoca da parte del Tribunale.
Quanto ad agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. I termini della composizione negoziata, delle misure protettive e degli strumenti di regolazione corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale della L. 742/1969 (1-31 agosto) vale nel processo civile ordinario di cognizione, nel processo tributario e in quello amministrativo, ad esempio per i quaranta giorni dell’opposizione a decreto ingiuntivo; non si applica invece al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.). Sono due regimi diversi, che nella stessa vicenda convivono.
Le conseguenze
Il ricorso tardivo fa cadere la protezione: il fondo può riprendere o avviare le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, e il tempo guadagnato con l’istanza va perso. Anche quando le misure vengono confermate, una durata non pianificata (chiesta troppo breve, o senza un calendario credibile delle trattative) espone a un nuovo rischio alla scadenza. Ricordiamo poi che la durata complessiva delle misure protettive, tra composizione negoziata e strumenti successivi, ha un limite massimo stabilito dall’art. 8 CCII: non si può contare su una protezione indefinita.
Cosa fare invece
Il ricorso per la conferma va preparato prima di pubblicare l’istanza, non dopo. Significa avere pronti, nello stesso momento, la relazione sulla situazione dell’impresa, il progetto di piano, l’elenco dei creditori con i relativi titoli e garanzie, la descrizione puntuale delle misure richieste (comprese le eventuali estensioni cautelari a soci e garanti) e la loro funzionalità alle trattative.
È qui che si colloca la competenza specifica dello Studio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno i passaggi della composizione negoziata, e lo Studio imposta istanza, ricorso e calendario delle trattative come un unico atto coordinato, misurato sui termini del Codice.
La durata va chiesta in coerenza con un calendario delle trattative realistico: quando si prevede di avere il parere dell’esperto, quando si attende la risposta del comitato investimenti del fondo, quando si prevede la sottoscrizione dell’eventuale accordo. Se le misure servono a guadagnare tempo per l’ingresso di un nuovo investitore, la tempistica dell’operazione va indicata in modo verificabile.
Se il fondo ha già un titolo e avvia l’esecuzione, i termini per l’opposizione agli atti esecutivi (venti giorni, art. 617 c.p.c.) e la tempestività dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) vanno gestiti senza contare sulla pausa estiva.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il deposito del ricorso non è l’unico termine. Il Tribunale può revocare o abbreviare le misure se queste non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (art. 19 CCII). Il fondo, cioè, può chiedere a sua volta al giudice di togliere la protezione, e lo farà appena le trattative si fermano. Per questo la protezione si mantiene con la stessa cura con cui si ottiene: aggiornamenti all’esperto, proposte documentate, risposte puntuali alle richieste di informazioni del creditore.
Errore n. 5 – Comprare tempo concedendo nuove garanzie, pagamenti selettivi o rinunce
L’errore
Il fondo propone un waiver: rinuncia a far valere il covenant violato e sospende l’escussione per novanta giorni, ma in cambio chiede un pegno aggiuntivo sul magazzino, la cessione in garanzia dei crediti verso il principale cliente, il pagamento immediato di una parte degli interessi arretrati e una rinuncia generalizzata alle contestazioni sul contratto. L’amministratore firma: “almeno così respiriamo”.
Perché è un errore
Un’impresa già in crisi che concede nuove garanzie a un creditore preesistente, o lo paga in via preferenziale, sposta valore da tutti gli altri creditori a uno solo. Il Codice ne tiene conto in più punti. Durante le misure protettive i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore (art. 18, comma 1, CCII): la regola presuppone che l’imprenditore non conceda prelazioni con leggerezza. Gli amministratori, inoltre, hanno il dovere di istituire assetti adeguati e di attivarsi senza indugio per uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superare la crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII); nel corso della composizione negoziata l’imprenditore deve gestire l’impresa evitando pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività (art. 21 CCII).
Se poi la crisi sfocia in una procedura liquidatoria, le garanzie concesse per debiti preesistenti non scaduti e i pagamenti anomali nel periodo sospetto possono essere oggetto di azioni revocatorie. E le rinunce generalizzate alle contestazioni possono privare l’impresa e i suoi garanti proprio degli argomenti che sarebbero serviti più avanti.
Le conseguenze
Le conseguenze sono di tre ordini. La più grave è la perdita di opzioni: un’impresa che ha dato al fondo ogni attivo libero non ha più nulla da offrire a un nuovo finanziatore o a un investitore, e quindi non ha più carte per un risanamento. In secondo luogo, gli atti possono essere contestati da altri creditori o da un futuro curatore, con un esito incerto proprio per il fondo che si credeva più garantito. Infine, gli amministratori si espongono a contestazioni di responsabilità civile; per gli eventuali profili penali, la valutazione va affidata a un difensore penale, ed è un aspetto da non sottovalutare.
Cosa fare invece
Ogni concessione al fondo va decisa dentro un percorso di regolazione della crisi, non al di fuori. Se un waiver o uno standstill sono la strada migliore, si negoziano condizioni proporzionate: durata definita, nessuna nuova garanzia su attivi necessari alla continuità, nessuna rinuncia generalizzata alle contestazioni, obblighi informativi gestibili, impegno del fondo a non esercitare diritti di voto sulle quote in pegno nel periodo di sospensione.
Se il fondo pretende nuove garanzie come condizione per sostenere il risanamento, la sede corretta è un accordo inserito nella composizione negoziata, con il coinvolgimento dell’esperto, o un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII) o un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII). In quei contesti gli atti compiuti in esecuzione del piano godono di specifiche protezioni rispetto alle azioni revocatorie previste dal Codice, a condizione che il piano sia serio e correttamente attestato o omologato. Quanto alla portata di eventuali esenzioni di natura penale, va verificata sul testo della norma e con il difensore penale.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il patto con cui il creditore, in caso di inadempimento, diventa automaticamente proprietario del bene dato in garanzia è nullo per il divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.), salvo le strutture che la legge ammette espressamente, come il patto marciano nei finanziamenti bancari alle imprese (art. 48-bis TUB) e i meccanismi di appropriazione previsti per le garanzie finanziarie dal D.Lgs. 170/2004 e, a determinate condizioni, per il pegno non possessorio. Quando il fondo propone, nel waiver, il trasferimento in proprietà di un immobile o delle quote “se il piano non riesce”, va verificato con molta attenzione se la clausola rientri in uno schema consentito o se sia aggredibile. È uno dei punti in cui l’analisi del contratto, fatta prima di firmare, cambia le sorti della trattativa.
Errore n. 6 – Lasciare i soci garanti da soli, senza verificare la loro garanzia e senza coordinarla con il piano
L’errore
Il fondo, insoddisfatto dei tempi della composizione negoziata, scrive ai soci fideiussori chiedendo il pagamento. Ciascun socio si rivolge a un professionista diverso, uno firma un piano di rientro personale, un altro contesta solo la misura degli interessi, un terzo non risponde. Nessuno verifica se la garanzia contenga una deroga all’art. 1957 c.c., se il fondo abbia agito in tempo, se ci siano clausole nulle.
Perché è un errore
La posizione dei garanti è giuridicamente autonoma ma economicamente legata a quella della società. Anzitutto, gli strumenti di regolazione della crisi della società non liberano automaticamente i garanti: nel concordato preventivo omologato i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (art. 117 CCII), e regole analoghe valgono per gli accordi di ristrutturazione. Se i soci non si muovono, l’eventuale successo del piano societario può lasciarli esposti per l’intero.
In secondo luogo, ogni garanzia va letta sul testo. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24825 pubblicata il 28 agosto 2026 su rinvio pregiudiziale (secondo la sintesi di Diritto.it), hanno affrontato il tema delle fideiussioni conformi al modello ABI: il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale solo entro il suo perimetro (fideiussioni omnibus del periodo 2002-2005); fuori da esso, chi invoca la nullità deve provare l’intesa con ogni mezzo, compreso l’ordine di esibizione; e la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è nulla, mentre resta efficace la clausola “a prima richiesta”, che consente al creditore di evitare la decadenza con una semplice istanza stragiudiziale entro i termini.
Le conseguenze
La mancanza di coordinamento produce due danni. Il primo, il più grave, è che i soci pagano o si impegnano personalmente senza aver sollevato difese che avrebbero potuto ridurre o eliminare la loro esposizione, come la decadenza del creditore che non ha agito entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (art. 1957 c.c.), ove applicabile, o la nullità di singole clausole. Il secondo è che i piani di rientro personali, firmati in ordine sparso, generano crediti di regresso verso la società e possono entrare in conflitto con il piano di risanamento, sottraendo finanza che i soci avrebbero potuto apportare alla società.
Va detto con onestà che le difese sulla fideiussione hanno limiti precisi: la sentenza delle Sezioni Unite, come riportata, ha ridimensionato l’automatismo della prova privilegiata fuori dal perimetro omnibus 2002-2005, e la clausola a prima richiesta resta efficace. Non si tratta di trovare un vizio a ogni costo, ma di verificare se c’è.
Cosa fare invece
I garanti devono essere difesi in modo coordinato con la società, partendo da un’analisi clausola per clausola della loro garanzia. Le verifiche di base sono: natura della garanzia (fideiussione o garanzia autonoma, v. errore n. 2); presenza e validità della deroga all’art. 1957 c.c.; data di scadenza dell’obbligazione principale (o della decadenza dal termine dichiarata dal fondo) e data della prima istanza del creditore; importo massimo garantito (art. 1938 c.c.); eventuale conformità al modello ABI e periodo di sottoscrizione; clausole di reviviscenza e sopravvivenza; eventuale liberazione del fideiussore per credito futuro concesso senza la sua autorizzazione nonostante il peggioramento delle condizioni del debitore (art. 1956 c.c.).
Poi si decide la strategia: inserire i soci nel piano come apportatori di finanza esterna, chiedendo per loro l’estensione cautelare delle misure (v. errore n. 3); negoziare con il fondo una liberazione dei garanti contro un apporto definito; oppure, se i soci sono a loro volta in difficoltà, valutare per ciascuno gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice.
Il dettaglio che pochi conoscono
Quando la garanzia è a prima richiesta, la decadenza dell’art. 1957 c.c. non scatta solo perché il fondo non ha avviato una causa: secondo la sintesi della sentenza n. 24825/2026, basta un’istanza stragiudiziale nei termini. Molti garanti costruiscono la difesa su una decadenza che, con quella clausola, non si è verificata, e perdono tempo prezioso. La verifica corretta guarda insieme alla clausola e alla corrispondenza: quando è arrivata la prima richiesta scritta, chi l’ha firmata, a chi è stata spedita.
C’è poi un aspetto che riguarda il rapporto tra soci e società quando il piano va in porto. Se il socio garante paga il fondo, si surroga nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.) e può agire in regresso verso la società (art. 1950 c.c.). In un piano di risanamento quel credito non può restare un’incognita: deve essere stimato, collocato e, se possibile, oggetto di un impegno del socio a postergarlo o a convertirlo in apporto. Un piano che ignora i regressi dei garanti è un piano che il fondo e l’esperto contesteranno, perché i numeri non tornano. Viceversa, un piano che li prevede, e che magari trasforma il pagamento dei soci in finanza esterna per la società, diventa un argomento in più per chiedere al Tribunale di proteggerli.
Infine, quando i soci garanti sono persone fisiche che non riescono a far fronte alla richiesta del fondo, entrano in gioco gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi per i debitori non fallibili, compresi i soci che hanno garantito debiti d’impresa. Sono strumenti che richiedono l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi e una valutazione accurata del patrimonio personale e dei redditi: non vanno attivati per riflesso, ma inseriti in una strategia complessiva che tenga conto di ciò che accade, nello stesso periodo, alla società.
Un passo indietro: perché con un fondo di private debt gli errori costano di più
Chi ha esperienza di rapporti con le banche tende a trasferire le stesse abitudini nei rapporti con un fondo di debito privato. È qui che molti compromettono la propria posizione. Il fondo è, nella maggior parte dei casi, un organismo di investimento collettivo gestito da una società di gestione autorizzata, con un orizzonte temporale definito, obiettivi di rendimento verso i propri sottoscrittori e procedure interne di monitoraggio molto rigide. Le sue decisioni passano per comitati, non per il gestore che conosce l’imprenditore da anni.
Ne derivano tre conseguenze pratiche. La prima: il fondo non ha, di norma, le alternative di una banca commerciale (rinnovare un fido, spostare una linea, compensare con altri rapporti), e quindi tende a reagire all’inadempimento con gli strumenti contrattuali, cioè con l’escussione. La seconda: i contratti sono costruiti per un’escussione rapida, con garanzie su quote, conti e crediti che non richiedono un pignoramento classico. La terza: il fondo è spesso disposto a negoziare, ma solo su proposte documentate, con un piano, una stima del valore in continuità e in liquidazione, e un calendario credibile. La proposta vaga (“dateci tempo, ci riprenderemo”) viene quasi sempre respinta; la proposta strutturata, presentata dentro un percorso del Codice della crisi con un esperto indipendente, ha concrete possibilità di essere esaminata. Non è un caso che la composizione negoziata, con il suo esperto terzo, sia diventata la sede naturale di molte di queste trattative.
Gli errori in cifre: tre ipotesi a confronto
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia per mostrare l’effetto concreto dei tempi e delle scelte. Non descrivono casi reali dello Studio.
Ipotesi 1 – Il pegno sulle quote e i cinque giorni
Debito residuo verso il fondo dopo la decadenza dal termine: 2.374.600 €. Garanzia: pegno sul 100% delle quote della società operativa, costituito dai due soci. Il security agent fa notificare l’intimazione ex art. 2797 c.c. lunedì 2 novembre 2026. Il quinto giorno cade sabato 7 novembre: il termine slitta a lunedì 9 novembre 2026.
- Percorso A (corretto). Giovedì 5 novembre i soci propongono opposizione, chiedendo la sospensione della vendita, sulla base di un waiver scritto firmato dal fondo a giugno, che escludeva espressamente l’evento di inadempimento poi invocato. Lo stesso giorno la società pubblica l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive e chiede, con il ricorso di conferma depositato venerdì 6 novembre, l’estensione cautelare alle quote in pegno, documentando che il passaggio del controllo al fondo farebbe saltare l’ingresso di un investitore già in due diligence. La vendita non avviene finché il giudice non decide; il valore dell’azienda resta sul tavolo delle trattative.
- Percorso B (errore n. 1). I soci telefonano al fondo, ricevono una risposta interlocutoria e non fanno nulla. Dal 10 novembre il creditore può far vendere le quote. Il valore di realizzo in una vendita rapida di quote di una società in crisi è, di norma, molto inferiore al valore dell’azienda in continuità; ipotizziamo 1.120.000 €. Il fondo incassa quella somma, resta creditore per circa 1.254.600 € residui e, se il pegno era a garanzia di un debito della società, i soci hanno perso il controllo senza aver estinto il debito.
La differenza tra i due percorsi non sta nella fondatezza delle ragioni (sono le stesse), ma nei quattro giorni utilizzati o lasciati passare.
Ipotesi 2 – Agosto e il ricorso di conferma
Debito verso il fondo: 3.186.450 €. Crediti commerciali ceduti in garanzia, in scadenza nei successivi novanta giorni: 412.300 €. L’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive viene pubblicata mercoledì 5 agosto 2026.
- Percorso A (corretto). Il ricorso di conferma è già pronto e viene depositato giovedì 6 agosto 2026, cioè entro il giorno successivo alla pubblicazione, come richiede l’art. 19 CCII; i termini corrono anche in agosto per l’art. 9, comma 1, CCII. Nel ricorso la società chiede anche, come misura cautelare, che il fondo non notifichi ai clienti la cessione in garanzia per la durata delle trattative, spiegando che i 412.300 € servono a pagare stipendi e fornitori strategici. Se il Tribunale accoglie, quella liquidità resta nel ciclo aziendale.
- Percorso B (errore n. 4). La società ritiene i termini sospesi fino al 31 agosto e deposita il ricorso a settembre. Le misure protettive hanno già perso efficacia per il mancato deposito tempestivo. Il fondo notifica la cessione ai clienti e incassa direttamente; ipotizziamo che nei novanta giorni riscuota 388.940 € (il resto per contestazioni dei clienti). La società si trova senza circolante e il progetto di piano, costruito su quella liquidità, va riscritto da capo.
Ipotesi 3 – Il socio fideiussore e i quaranta giorni
Il fondo ottiene contro il socio fideiussore un decreto ingiuntivo per 750.000 € (limite massimo della fideiussione, a fronte di un debito garantito di 1.083.720 €). Il decreto è notificato lunedì 20 luglio 2026. Qui siamo in un giudizio civile ordinario di cognizione: la sospensione feriale 1-31 agosto (L. 742/1969) si applica.
- Calcolo: dal 21 al 31 luglio decorrono 11 giorni; il termine resta sospeso dal 1° al 31 agosto; dal 1° settembre decorrono i restanti 29 giorni. Il termine per l’opposizione scade martedì 29 settembre 2026.
- Percorso A (corretto). Il socio, assistito in coordinamento con la società, propone opposizione entro il 29 settembre eccependo, sulla base della documentazione, che la garanzia contiene una deroga all’art. 1957 c.c. da valutare alla luce delle Sezioni Unite del 2026 e che la prima richiesta scritta del fondo risale a oltre sei mesi dopo la scadenza dell’obbligazione principale; verifica inoltre la presenza di una clausola a prima richiesta, che inciderebbe sulla decadenza. L’esito dipende dal testo e dalle date, ma la difesa resta aperta.
- Percorso B (errore n. 6). Il socio, isolato, firma un piano di rientro personale da 750.000 € in 36 rate, riconoscendo il debito. Ha rinunciato di fatto alle eccezioni e, pagando, matura un credito di regresso verso la società che nessuno ha previsto nel piano.
Se, invece del decreto ingiuntivo, il fondo avesse notificato un precetto fondato su un titolo già esecutivo, l’opposizione agli atti esecutivi avrebbe avuto il termine di venti giorni senza la sospensione estiva. Lo stesso mese di agosto, nella stessa vicenda, si comporta in tre modi diversi: corre per le misure del CCII, si sospende per l’opposizione a decreto ingiuntivo, non si sospende per le opposizioni esecutive.
La mappa degli errori
L’esperienza insegna che gli errori non si distribuiscono a caso: si concentrano nei primi giorni dopo la lettera di escussione e nel passaggio tra la trattativa privata e l’ingresso in un percorso del Codice della crisi. La tabella che segue riassume dove si sbaglia, cosa si perde e se esiste ancora un rimedio.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Lettera di escussione trattata come trattativa | Primi 5-10 giorni dopo intimazione o precetto | Vendita del pegno, incasso dei crediti ceduti, perdita del controllo | Parziale: azioni restitutorie o risarcitorie se l’escussione era illegittima |
| 2. Garanzia autonoma confusa con fideiussione | Prima risposta del garante | Eccezioni respinte, pagamento immediato, rischio sul regresso | Parziale: ripetizione dell’indebito se l’abuso era evidente |
| 3. Misure protettive ritenute estese ai terzi | Deposito dell’istanza e del ricorso | Escussione contro soci e garanti durante le trattative | Sì, se si chiede subito l’estensione cautelare con motivazione specifica |
| 4. Termini sbagliati (anche ad agosto) | Giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza | Perdita di efficacia delle misure protettive | Parziale: nuova istanza, misure cautelari, accesso a uno strumento di regolazione |
| 5. Nuove garanzie e pagamenti selettivi | Negoziazione di waiver e standstill | Attivi esauriti, atti contestabili, responsabilità degli amministratori | Parziale: rinegoziazione dentro un accordo o un piano |
| 6. Garanti lasciati soli | Richieste di pagamento ai soci | Eccezioni perse, regressi non previsti, conflitto con il piano | Sì, finché i termini processuali non sono scaduti |
La checklist prima di rispondere al fondo
Questa lista è pensata per essere stampata e usata il giorno stesso in cui arriva la comunicazione del fondo o del security agent. Prima di agire, verifica che:
- [ ] hai annotato la data esatta di ricezione di ogni comunicazione (PEC, raccomandata, notifica dell’ufficiale giudiziario) e hai calcolato i termini, spostando al primo giorno non festivo quelli che cadono di sabato o domenica;
- [ ] hai individuato ogni singola garanzia (pegno sulle quote, pegno su conti, cessione o pegno di crediti, ipoteca, garanzie dei soci, lettere di patronage) e, per ciascuna, la procedura di escussione applicabile;
- [ ] hai qualificato le garanzie dei soci come fideiussione o garanzia autonoma, leggendo l’intero testo e non solo il titolo;
- [ ] hai verificato se la decadenza dal beneficio del termine è stata dichiarata prima o dopo un’eventuale istanza di misure protettive;
- [ ] hai raccolto waiver, standstill, rinegoziazioni e corrispondenza da cui risulti che il fondo ha accettato o tollerato l’inadempimento contestato;
- [ ] hai controllato se le garanzie sono state costituite come garanzie finanziarie ai sensi del D.Lgs. 170/2004, perché il regime di escussione cambia;
- [ ] hai valutato con un professionista se ci sono i presupposti per la composizione negoziata con misure protettive o per uno strumento di regolazione della crisi;
- [ ] se intendi chiedere le misure protettive, hai già pronto il ricorso di conferma da depositare entro il giorno successivo alla pubblicazione, sapendo che i termini corrono anche in agosto;
- [ ] hai deciso se chiedere l’estensione cautelare delle misure a soci, garanti e quote in pegno, e hai raccolto gli elementi che la giustificano;
- [ ] non hai firmato nuove garanzie, rinunce o pagamenti preferenziali senza averne valutato gli effetti sugli altri creditori e sul piano;
- [ ] hai coordinato la posizione dei soci garanti con quella della società, con un’unica strategia;
- [ ] hai individuato chi, nel fondo, ha i poteri per firmare un eventuale standstill vincolante anche per il security agent e gli altri finanziatori.
E se l’errore l’ho già fatto?
Il punto che sfugge quasi sempre è che non tutti gli errori sono definitivi. Alcuni chiudono una porta, altri ne lasciano aperte di diverse. Conviene distinguere.
Se il termine per opporsi all’escussione del pegno è scaduto ma la vendita non è ancora avvenuta, si verifica se la vendita può ancora essere contrastata con altri strumenti: ad esempio un ricorso cautelare fondato su vizi del procedimento di escussione, o la pubblicazione di un’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive e cautelari, che impedisce di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa e consente di chiedere l’estensione ai beni dei terzi funzionali al piano. Finché il bene non è stato trasferito, una via d’uscita di solito esiste.
Se la vendita è avvenuta o i crediti sono stati incassati, il rimedio diventa successivo e patrimoniale: si verifica se l’escussione era illegittima (evento di inadempimento inesistente o rinunciato, procedura non rispettata, valore di realizzo manifestamente inadeguato rispetto ai criteri contrattuali) e si agisce per la restituzione o il risarcimento. È una strada più lunga e incerta, ma non preclusa.
Se il garante autonomo ha già pagato senza opporre l’exceptio doli, resta l’azione di ripetizione verso il beneficiario quando la pretesa era indebita, secondo i principi richiamati dalla Cass. 1186/2020. Va valutato con attenzione l’impatto sul regresso verso la società: in un piano di risanamento, quel credito di regresso deve trovare collocazione.
Se le misure protettive hanno perso efficacia per un ricorso tardivo, non è detto che la protezione sia irrecuperabile: si può valutare, a seconda dello stadio della crisi, l’accesso a uno strumento di regolazione con domanda che produce le misure protettive dell’art. 54 CCII, o la richiesta di misure cautelari. Va però tenuto presente il limite massimo complessivo di durata delle misure fissato dall’art. 8 CCII e il rischio che il Tribunale valuti negativamente un uso solo dilatorio degli strumenti.
Se sono state concesse garanzie o pagamenti preferenziali, si possono rinegoziare dentro un accordo di ristrutturazione o un piano attestato, oppure, in caso di procedura liquidatoria successiva, saranno gli organi della procedura a valutarne la revocabilità. In questo caso la priorità è non aggravare: niente ulteriori concessioni fuori da un percorso controllato.
Se il socio ha firmato un riconoscimento di debito o un piano di rientro personale, le eccezioni non sono necessariamente perse tutte: va verificato il contenuto dell’atto, se si tratta di una vera transazione o di una semplice dilazione, e se restano contestabili profili di nullità della garanzia originaria.
Le preclusioni davvero definitive sono quelle processuali: un decreto ingiuntivo non opposto nei quaranta giorni diventa definitivo, salvo i casi eccezionali di opposizione tardiva previsti dall’art. 650 c.p.c.; un atto esecutivo non opposto nei venti giorni dell’art. 617 c.p.c. non è più contestabile per vizi formali; una sentenza non impugnata passa in giudicato. È lì che il tempo, una volta perso, non si recupera.
Un’ultima avvertenza riguarda il modo di affrontare il rimedio. Chi ha già commesso un errore tende a cercare un gesto riparatore immediato, magari una lettera durissima al fondo o una causa avviata in fretta. L’esperienza insegna che il rimedio funziona meglio quando parte da una ricostruzione completa: che cosa è stato escusso, con quale procedura, in quale data, a quale valore, e quali garanzie restano ancora aperte. Solo così si capisce se conviene contestare, negoziare o portare tutto dentro uno strumento della crisi, senza aggiungere un secondo errore al primo.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
Ho ricevuto l’intimazione sul pegno delle quote una settimana fa e non ho fatto nulla: è finita?
Non necessariamente. Il termine di cinque giorni per l’opposizione ex art. 2797 c.c. è probabilmente scaduto, ma finché la vendita non è avvenuta si valutano altre strade: vizi dell’intimazione, inesistenza dell’inadempimento, e soprattutto l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di estensione cautelare alle quote. Bisogna muoversi oggi, non domani.
Ho chiesto le misure protettive e il fondo ha comunque scritto ai miei soci fideiussori: può farlo?
Sì, se le misure non sono state estese a loro. Le misure dell’art. 18 CCII riguardano il patrimonio dell’impresa. L’estensione ai garanti è possibile ma va chiesta e motivata; alcuni tribunali l’hanno concessa (Brescia, 17 aprile 2025), altri l’hanno negata per il semplice fideiussore (Brindisi, 3 marzo 2025). Se non l’avete chiesta, si può valutare di farlo ora.
La garanzia che ho firmato dice “a prima richiesta”: posso ancora difendermi?
Sì, ma la difesa è più stretta. Se si tratta di una garanzia autonoma, si può opporre l’escussione abusiva solo con prova pronta e liquida (documenti che dimostrino da soli che il debito non c’è o è estinto). Se, leggendo tutto il testo, emerge che si tratta di una fideiussione, si recuperano le eccezioni del debitore principale.
Il fondo dice che la decadenza dall’art. 1957 c.c. non vale perché ho rinunciato: è vero?
Dipende dal testo e dalle date. Secondo la sintesi della sentenza delle Sezioni Unite n. 24825/2026, la deroga all’art. 1957 c.c. nei modelli ABI è nulla, ma la clausola a prima richiesta resta efficace e consente al creditore di evitare la decadenza con una semplice richiesta stragiudiziale nei termini. Va quindi verificato se e quando il fondo ha scritto.
Ad agosto lo studio del fondo è chiuso: posso aspettare settembre per depositare il ricorso di conferma delle misure protettive?
No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza anche in agosto. La sospensione 1-31 agosto vale per altri giudizi, ad esempio l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Ho già dato al fondo un pegno in più per ottenere un waiver: ho fatto un danno irreparabile?
Non necessariamente irreparabile, ma va affrontato. Il nuovo pegno si valuta all’interno di un piano o di un accordo; se il piano lo giustifica, può reggere, altrimenti potrà essere rinegoziato o, in caso di procedura successiva, contestato. L’importante è non ripetere l’errore con ulteriori concessioni.
Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi ha sbagliato strada
Raccogliamo qui le pronunce citate nell’articolo, lette in rassegne e commenti di questa ricerca, con l’indicazione di cosa insegnano a chi deve difendersi dall’escussione di un fondo di private debt.
- Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 24825 pubblicata il 28 agosto 2026 (fonte: sintesi Diritto.it). Cosa è successo a chi contava sull’automatismo della nullità ABI: fuori dal perimetro delle fideiussioni omnibus 2002-2005 il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 non basta da solo, e l’intesa va provata con ogni mezzo; la deroga all’art. 1957 c.c. è nulla, ma la clausola a prima richiesta sopravvive e consente al creditore di evitare la decadenza con un’istanza stragiudiziale. Rilevanza: decisiva per i soci fideiussori del fondo.
- Cass. civ., Sez. Un., n. 41994/2021, richiamata dalla sentenza n. 24825/2026 (fonte: sintesi Diritto.it). Principio: è il precedente sulla nullità parziale delle fideiussioni conformi al modello ABI, da cui le Sezioni Unite del 2026 sono partite. Rilevanza: inquadra la nullità come parziale, limitata alle clausole riprodotte dallo schema, e non dell’intera garanzia.
- Cass. n. 30383/2024, n. 1170/2025 e n. 8669/2025, citate come orientamento restrittivo, e Cass. n. 35290/2022 e n. 27243/2024, citate come orientamento più estensivo (fonte: sintesi Diritto.it). Principio: il contrasto riguardava l’estensione dell’accertamento antitrust alle fideiussioni specifiche e fuori periodo. Rilevanza: spiega perché, fino alle Sezioni Unite, le difese dei garanti hanno avuto esiti diversi.
- Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1186 (fonte: commento EC News). Cosa è successo a chi ha qualificato male la garanzia: la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” indica di regola una garanzia autonoma; il garante non può opporre le eccezioni del rapporto principale, salvo l’exceptio doli, che ha anzi l’onere di sollevare quando la pretesa è prima facie abusiva, pena la perdita della rivalsa. Rilevanza: è la base per la difesa del socio garante autonomo.
- Cass. Sez. Un. n. 3947/2010 e Cass. Sez. III n. 22233/2014, richiamate da Cass. 1186/2020 (fonte: commento EC News). Principio: la clausola a prima richiesta e senza eccezioni è, di norma, sufficiente a qualificare il negozio come garanzia autonoma, salvo evidente discrasia con il resto del contratto. Rilevanza: impone di leggere l’intero testo prima di scegliere le eccezioni.
- Cass. civ., Sez. III, n. 31956/2018, richiamata da Cass. 1186/2020 (fonte: commento EC News). Principio: il garante autonomo può opporre al beneficiario le eccezioni fondate sul contratto di garanzia. Rilevanza: anche nella garanzia autonoma, il testo della garanzia può offrire difese proprie.
- Trib. Milano, Sez. VI civile, 15 ottobre 2026, n. 7908 (fonte: commento Iusletter). Cosa è successo a chi ha opposto contestazioni generiche: le doglianze su spese, commissioni e ius variandi, non provate in modo liquido, non hanno impedito l’escussione di tre garanzie autonome; serve una prova pronta e documentale dell’inesistenza o estinzione del debito. Rilevanza: fissa il livello di prova richiesto contro un’escussione a prima richiesta.
- Trib. Brescia, 17 aprile 2025 (fonti: Iusletter ed EC News). Principio: in composizione negoziata le misure protettive possono essere estese ai terzi garanti quando sono funzionali al piano, con peso rilevante del parere favorevole dell’esperto. Rilevanza: modello per chiedere la protezione dei soci fideiussori.
- Trib. Brindisi, 3 marzo 2025 (fonte: Iusletter). Cosa è successo a chi ha chiesto protezione per il semplice fideiussore: estensione negata, perché le misure tutelano il patrimonio dell’impresa e non quello dei terzi. Rilevanza: dimostra che la richiesta va argomentata sul legame tra garante e piano.
- Trib. Verona, 12 agosto 2026 (fonte: commento EC News). Cosa è successo a chi ha chiesto un’inibitoria generica: rigettata la richiesta di inibire alle banche l’escussione delle garanzie personali, ritenuta “neutra” in assenza di allegazioni specifiche; l’art. 18, comma 5, CCII già tutela dall’autotutela contrattuale, quindi non serve una misura preventiva e astratta. Rilevanza: la domanda cautelare deve indicare il pregiudizio concreto per il piano.
- Trib. Bologna, 22 settembre 2025 (fonte: rassegna EC News). Principio: l’estensione della protezione al patrimonio del socio ha natura cautelare; l’esperto vigila contro gli abusi, anche con strumenti come il deposito in escrow dei proventi. Rilevanza: indica come rendere accettabile al Tribunale (e al fondo) la protezione dei terzi.
- Trib. Vicenza, 19 giugno 2025 (fonte: rassegna EC News). Principio: il divieto di azioni può riguardare il patrimonio del socio accomandatario che apporta finanza esterna al piano, come misura cautelare atipica ai sensi dell’art. 2, lett. q), CCII. Rilevanza: il contributo al piano è la chiave dell’estensione.
- Trib. Torino, 22 dicembre 2023, e Trib. Torino, 1° febbraio 2024 (fonte: rassegna EC News). Principio: il divieto di azioni esecutive e cautelari può estendersi al socio illimitatamente responsabile, senza però aprire nei suoi confronti la liquidazione giudiziale; le misure dell’art. 54, commi 2 e 4, CCII possono essere confermate anche sul patrimonio di ex soci impegnati a versare risorse ai creditori. Rilevanza: utile quando il fondo aggredisce soci e ex soci che finanziano il piano.
- Trib. Venezia, 6 febbraio 2023, e Trib. Mantova, 28 giugno 2024 (fonte: rassegna EC News). Principio: in composizione negoziata è stata ammessa l’estensione delle misure protettive e cautelari a garanti e soci. Rilevanza: confermano che l’orientamento favorevole all’estensione non è isolato.
Cosa può fare lo Studio Monardo quando il fondo escute le garanzie
Lo Studio lavora su due fronti contemporaneamente: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando un termine è già scaduto, verificare quali rimedi restano aperti. In concreto:
- Ricostruiamo il calendario delle scadenze nelle prime ore: per ogni garanzia individuiamo la procedura di escussione, il termine di opposizione e il primo giorno utile, tenendo distinti i termini del CCII (che corrono anche in agosto) da quelli processuali soggetti alla sospensione feriale.
- Leggiamo il contratto di finanziamento e le garanzie clausola per clausola: eventi di inadempimento, covenant, waiver, intercreditor, poteri del security agent, per verificare se l’escussione è fondata e se la decadenza dal termine è stata dichiarata correttamente.
- Qualifichiamo le garanzie dei soci come fideiussione o garanzia autonoma e costruiamo le eccezioni coerenti; quando la garanzia è autonoma, raccogliamo la prova documentale necessaria per l’exceptio doli.
- Prepariamo insieme istanza di composizione negoziata e ricorso di conferma delle misure protettive, così che il ricorso possa essere depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione, con la durata delle misure calibrata sul calendario delle trattative.
- Chiediamo, quando è giustificata, l’estensione cautelare delle misure a soci, garanti e quote in pegno, documentando il legame tra quei patrimoni e il piano di risanamento.
- Proponiamo le opposizioni necessarie (all’intimazione sul pegno, al decreto ingiuntivo, al precetto, agli atti esecutivi) e le istanze di sospensione, coordinandole con il percorso della crisi.
- Negoziamo con il fondo standstill e waiver scritti e proporzionati, evitando nuove garanzie su attivi strategici, pagamenti preferenziali e rinunce generalizzate.
- Valutiamo l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi più adatti (accordi di ristrutturazione, piano attestato, concordato preventivo) quando la composizione negoziata non basta.
- Difendiamo i soci garanti in coordinamento con la società, verificando art. 1957 c.c., modello ABI, limiti di importo e regressi, e valutando per i soci in difficoltà gli strumenti del sovraindebitamento.
- Quando l’escussione è già avvenuta, verifichiamo se esistono i presupposti per azioni di restituzione, ripetizione o risarcimento, e per opposizioni tardive nei casi in cui la legge le consente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione al patrocinio in Cassazione pesa in modo particolare quando l’errore va riparato nei gradi successivi: la difesa impostata davanti al Tribunale (sulla qualificazione della garanzia, sulla decadenza ex art. 1957 c.c., sulla legittimità dell’escussione) può essere seguita in appello e fino al giudizio di legittimità dallo stesso difensore, con la stessa linea e senza dispersione di argomenti. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, consente di tenere insieme la lettura giuridica del contratto e quella economica del piano: covenant, flussi di cassa, valore dell’azienda in continuità e in liquidazione.
Chiusura
Quando un fondo di private debt chiede l’escussione delle garanzie, la differenza la fanno i tempi, la corretta qualificazione delle garanzie e la capacità di portare il conflitto dentro gli strumenti del Codice della crisi senza lasciare scoperti i soci. Non esistono soluzioni garantite: esistono errori evitabili e rimedi da attivare nel momento giusto.
Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia perché richiede proprio le competenze certificate dell’Avvocato: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per impostare composizione negoziata e misure protettive; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, per contestare contratti di finanziamento e garanzie; l’abilitazione di avvocato cassazionista, per seguire il contenzioso fino all’ultimo grado.
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