Cosa Contiene Il Piano Di Risanamento Da Allegare All’istanza Di Composizione Negoziata?

Quando un imprenditore prepara l’istanza di composizione negoziata, di solito guarda il progetto di piano di risanamento come un adempimento: un file da caricare sulla piattaforma telematica insieme ai bilanci, al certificato dei debiti tributari e all’estratto della Centrale dei rischi. È un errore di prospettiva. Il progetto di piano è il primo documento che i tuoi creditori leggeranno, ed è quello su cui costruiranno tutte le loro mosse: chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.

Pensa a cosa succede dopo il deposito. La banca riceve la comunicazione dell’esperto e apre il fascicolo: confronta il piano con la Centrale dei rischi, misura quanto le chiedi di sacrificare, decide se tenere aperte le linee di credito. Il fornitore strategico si domanda se continuerà a essere pagato. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS verificano se ciò che proponi è giuridicamente possibile. Il creditore che ha già un pignoramento in corso valuta se opporsi alla conferma delle misure protettive davanti al tribunale. Ognuno di loro, in modo del tutto razionale, cerca nel tuo piano un punto debole: un dato contabile vecchio, una previsione di ricavi senza fondamento, un valore di liquidazione gonfiato, una falcidia che la legge non consente.

Questo articolo non spiega da capo la composizione negoziata. Risponde a una domanda precisa: che cosa deve esserci, concretamente, nel progetto di piano da allegare all’istanza, alla luce dell’art. 17 c.3 del Codice della crisi (CCII) vigente a ottobre 2026 e delle nuove indicazioni operative del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, e come quel contenuto ti protegge dalle contromosse dei creditori.

Lo Studio Monardo lavora proprio su questo snodo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il modo in cui l’esperto legge un progetto di piano, quali verifiche compie e quali carenze portano all’archiviazione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, necessario perché un piano di risanamento è insieme un documento giuridico e un documento economico-finanziario, e la qualifica di avvocato cassazionista per il contenzioso sulle misure protettive che spesso segue il deposito.

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Dall’altra parte del tavolo: chi legge il tuo progetto di piano e con quali interessi

Per capire cosa mettere nel piano bisogna prima capire chi lo leggerà. Nella composizione negoziata il lettore non è uno solo, e ciascuno ha una convenienza diversa.

L’esperto indipendente. Non è un tuo avversario, ma non è nemmeno il tuo consulente. L’art. 17 c.5 CCII gli impone di convocarti subito per valutare se esiste una concreta prospettiva di risanamento; se la valutazione è negativa, dispone l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi. Il progetto di piano è il materiale su cui compie questa prima verifica. Il protocollo di conduzione contenuto nella Sezione III del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026) gli chiede di controllare ragionevolezza, coerenza e correttezza delle informazioni che fornisci. Se il piano non regge, l’esperto non può “aggiustarlo” per te.

Le banche. Sono quasi sempre il creditore più esposto e il più organizzato. Dal loro punto di vista conviene trattare quando il piano mostra flussi sufficienti a servire almeno una parte del debito e un valore di recupero superiore a quello che otterrebbero escutendo le garanzie. Conviene invece irrigidirsi quando il piano è vago, perché ogni mese di trattativa senza prospettive è un mese di accantonamenti in più sul loro bilancio. La legge restringe il loro margine: l’art. 16 c.5 CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata e le trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito. “Di per sé”, appunto: se il piano dimostra che l’impresa non sta in piedi, la banca torna a valutare liberamente.

L’Erario e gli enti previdenziali. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS non trattano come una banca: possono accettare solo ciò che una norma consente. Leggono il piano chiedendosi se la proposta rientra nella transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis CCII o nelle misure premiali dell’art. 25-bis. Un piano che chiede loro qualcosa che la legge non prevede viene respinto senza trattativa.

I fornitori e i clienti strategici. Il loro interesse è la continuità: vogliono sapere se le forniture correnti saranno pagate. Leggono soprattutto il piano finanziario semestrale.

Il creditore procedente. Chi ha già avviato un pignoramento o ha un decreto ingiuntivo esecutivo è il lettore più aggressivo. Le misure protettive bloccano le sue azioni (art. 18 CCII), ma devono essere confermate dal tribunale: lui sa che la conferma passa dalla verosimiglianza del piano, e userà ogni lacuna per chiederne il rigetto o la revoca.

Il tribunale. Interviene quando chiedi la conferma delle misure protettive o misure cautelari, oppure autorizzazioni per finanziamenti e cessioni. Non giudica la fattibilità del piano nei dettagli, ma pretende che non sia pretestuoso.

La chiave di lettura di tutto l’articolo è questa: ogni sezione del progetto di piano risponde a una domanda che un creditore preciso ti farà. I dati contabili rispondono alla banca che vuole sapere da dove parti. Il test pratico risponde all’esperto che deve capire quanto sia difficile risanare. Il valore di liquidazione risponde al creditore che deve decidere se gli conviene più la tua proposta o la liquidazione. Il piano finanziario semestrale risponde al fornitore che deve decidere se continuare a consegnare. La proposta sui debiti tributari risponde all’Erario. Il piano che manca anche di una sola di queste risposte lascia una porta aperta.

Prima di vedere le mosse, un solo paragrafo di inquadramento. La composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII) è un percorso stragiudiziale e riservato in cui l’imprenditore, assistito da un esperto indipendente nominato tramite la camera di commercio, tratta con i creditori per superare uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, una crisi o un’insolvenza reversibile; l’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione, con una proroga possibile fino ad altri 180 nei casi previsti (art. 17 c.7). L’istanza si presenta sulla piattaforma telematica nazionale e va corredata dei documenti elencati nell’art. 17 c.3 CCII. Tra questi, la lettera b) richiede un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo particolareggiata prevista dall’art. 13 c.2, una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata, un piano finanziario per i sei mesi successivi e l’indicazione delle iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare. È su questo blocco documentale che si concentra tutto quello che segue.

Un’avvertenza per l’impresa minore. L’art. 25-quater c.2 CCII, per l’imprenditore sotto le soglie dell’art. 2 c.1 lett. d), richiama i documenti dell’art. 17 c.3 alle lettere a), c), d), e), f), g) e h): la lettera b), cioè il progetto di piano, non è tra i documenti obbligatori dell’istanza dell’impresa minore. Questo non significa che l’impresa minore possa fare a meno di un piano: le trattative si svolgono comunque su una proposta, e il decreto del 2026 contiene una versione semplificata della lista di controllo pensata proprio per le imprese minori (Sezione II, par. 8). Significa che il piano può arrivare dopo, ma deve arrivare.

Prima mossa: la banca confronta il piano con la Centrale dei rischi e decide sulle linee di credito

La mossa

Appena riceve la notizia dell’istanza, l’ufficio crediti problematici della banca fa tre cose: scarica la posizione aggiornata, confronta l’esposizione indicata nel tuo elenco creditori (art. 17 c.3 lett. c) con quella che risulta dalla Centrale dei rischi (che tu stesso devi allegare, con un estratto non anteriore di tre mesi, art. 17 c.3 lett. h), e legge il piano finanziario per i sei mesi successivi. Su questa base decide se mantenere gli affidamenti, ridurli o chiederti garanzie aggiuntive. Se l’esposizione è garantita dal Fondo di garanzia per le PMI o da altre garanzie pubbliche, valuta anche i tempi per l’eventuale escussione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene muoversi presto. La banca ha obblighi di vigilanza prudenziale: deve classificare correttamente il credito e accantonare. Un piano che mostra con chiarezza come verranno coperte le uscite dei prossimi sei mesi le consente di giustificare internamente il mantenimento delle linee; un piano vago la costringe, per prudenza, a ridurre l’esposizione. Quando invece il piano prevede un rientro, anche parziale, superiore a quello che otterrebbe in una liquidazione, alla banca conviene restare al tavolo: chiudere le linee significherebbe accelerare proprio lo scenario liquidatorio che le fa perdere di più.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge le impone alcune regole precise. L’accesso alla composizione negoziata e le trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito (art. 16 c.5 CCII). Se poi hai chiesto e ottenuto le misure protettive, l’art. 18 c.5 vieta ai creditori nei cui confronti esse operano, banche e intermediari compresi, di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli a tuo danno per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Il comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, aggiunge che dopo la conferma delle misure la banca non può mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo ragioni di vigilanza prudenziale che deve motivare.

Attenzione però al rovescio della medaglia. Questi divieti riguardano i crediti anteriori. Le misure protettive non coprono i debiti che maturano dopo il deposito e, come ricorda l’art. 18 c.3, “non sono inibiti i pagamenti”: puoi e devi continuare a pagare la gestione corrente. Il Tribunale di Milano, in un’ordinanza del 19 giugno 2026 segnalata da Iusletter, ha negato le misure cautelari per il mantenimento degli affidamenti proprio perché gli insoluti successivi al deposito dimostravano che l’impresa non riusciva a far fronte alle obbligazioni correnti.

La tua contromossa

La contromossa sta nel piano finanziario semestrale. Il piano finanziario per i sei mesi successivi deve dimostrare, mese per mese, che la gestione corrente si autofinanzia o che il fabbisogno è coperto da fonti identificate: incassi da clienti con le loro scadenze reali, uscite per fornitori, personale, imposte correnti, rate dei leasing, eventuale nuova finanza. Deve indicare espressamente quali linee di credito presuppone mantenute e con quale utilizzo. Se il tuo piano finanziario regge solo con l’utilizzo pieno del fido autoliquidante, scrivilo, e spiega perché quell’utilizzo è coerente con la rotazione dei crediti commerciali: stai dando alla banca l’argomento che le serve per giustificare internamente la prosecuzione.

Nel piano devono poi comparire, in modo riconciliato, i dati della Centrale dei rischi e quelli dell’elenco dei creditori. Una differenza non spiegata tra quanto dichiari e quanto risulta alla banca è il primo segnale di inaffidabilità che l’ufficio crediti annota.

Le pronunce che ti proteggono

Sul rapporto tra protezione e gestione corrente è chiara la linea del Tribunale di Milano del 19 giugno 2025 (massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia, edizione 2026): non si possono inibire ai creditori i rimedi contrattuali per i debiti correnti non pagati, perché questo altererebbe l’equilibrio del contratto. Nella stessa direzione va l’ordinanza dello stesso Tribunale del 19 giugno 2026 già ricordata, che ha respinto anche le domande sulla segnalazione in Centrale dei rischi e sull’escussione della garanzia pubblica per mancanza di collegamento con un risanamento concretamente perseguibile. Il messaggio per chi scrive il piano è netto: la protezione copre il passato, non il presente; il piano finanziario semestrale deve dimostrare che il presente lo paghi tu.

Cosa scrivere, in pratica, in questa parte del piano

Per neutralizzare la prima mossa, il progetto di piano dovrebbe contenere almeno:

  • una situazione patrimoniale ed economica aggiornata, coerente con quella allegata ai sensi dell’art. 17 c.3 lett. a) (aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito);
  • la posizione finanziaria netta, con il dettaglio delle linee per banca (accordato, utilizzato, tipo di linea, garanzie, garanzia pubblica);
  • il prospetto mensile di cassa per sei mesi, con il saldo iniziale, gli incassi per categoria, le uscite per categoria e il saldo finale;
  • l’indicazione esplicita delle ipotesi (giorni medi di incasso, giorni medi di pagamento, stagionalità);
  • le iniziative che riducono il fabbisogno nel semestre (riduzione di costi, cessioni di beni non strategici, rinegoziazione dei canoni).

Seconda mossa: il creditore si oppone alla conferma delle misure protettive denunciando un piano “embrionale”

La mossa

Se insieme all’istanza hai chiesto l’applicazione delle misure protettive, il divieto di azioni esecutive e cautelari scatta dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, ma deve essere confermato dal tribunale con il procedimento dell’art. 19 CCII. Il creditore procedente, o la banca che vede bloccata un’esecuzione immobiliare, si costituisce in quel procedimento con un argomento quasi sempre identico: il progetto di piano allegato all’istanza è generico, non segue la lista di controllo, non contiene numeri verificabili, quindi non esiste una ragionevole prospettiva di risanamento e le misure servono solo a prendere tempo.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il creditore procedente il calcolo è semplice. Ogni mese di blocco dell’esecuzione è un mese di interessi che rischia di non recuperare e un mese in più in cui il bene pignorato può perdere valore. Opporsi alla conferma costa poco (una memoria nel procedimento camerale) e può rendere molto: se il tribunale non conferma, l’esecuzione riparte. Preferisce non opporsi quando il piano gli offre un recupero credibile e vicino, magari attraverso la vendita concordata del bene: in quel caso il suo interesse è restare dentro la trattativa, non farla saltare.

I suoi limiti

Il creditore deve fare i conti con il criterio che i tribunali applicano in questa fase. Il giudice della conferma non verifica la fattibilità del piano come farebbe in un’omologa: controlla che la prospettiva di risanamento sia verosimile e che il progetto non sia manifestamente pretestuoso. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025 (commentato su diritto.it), ha affermato che in sede di conferma non si deve accertare la fattibilità concreta del piano, ma che la proposta non sia manifestamente pretestuosa e sia sostenuta da un progetto coerente, documentato e ragionevolmente realizzabile, alla luce del parere dell’esperto. Il Tribunale di Milano, già il 17 gennaio 2022, aveva collegato la conferma a una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, sentito l’esperto; il Tribunale di Padova, il 3 giugno 2022, si è accontentato di uno squilibrio confermato dall’esperto e di una ragionevole possibilità di risanamento anche parziale.

Questo significa che il creditore non può ottenere il rigetto solo dimostrando che il piano è ancora incompleto: il decreto del 2026 conferma che per accedere basta un “progetto” di piano e che il piano vero e proprio va predisposto in tempi brevi durante la procedura.

Il punto in cui il creditore vince

Il creditore vince, invece, quando il progetto è davvero vuoto. Il Tribunale di Salerno, il 13 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha negato la conferma delle misure in un caso di insolvenza ritenuta irreversibile, in cui il piano era “assolutamente embrionale” rispetto alla lista di controllo dell’art. 13 c.2 e mancava il test pratico. Il Tribunale di Reggio Emilia, il 27 settembre 2023, ha chiesto di verificare l’effettiva realizzabilità del piano in termini di verosimiglianza, insieme al pregiudizio che deriverebbe dal mancato accoglimento. E il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il 7 novembre 2024, ha precisato che la verifica non è solo documentale: occorre che siano state avviate interlocuzioni con i creditori.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Il progetto di piano allegato all’istanza deve già seguire l’indice della lista di controllo e contenere il test pratico, anche se alcune parti sono ancora in costruzione: ciò che è provvisorio va dichiarato come tale, con i tempi di completamento. Un progetto ben costruito, anche se non definitivo, contiene:

  1. una descrizione dell’impresa e del suo modello di business, con i dati dimensionali essenziali;
  2. le cause della crisi, individuate con precisione (perdita di un cliente, aumento dei costi energetici, investimento sbagliato, sottocapitalizzazione) e non con formule generiche;
  3. la situazione contabile di partenza, affidabile e aggiornata;
  4. la strategia di intervento, cioè le iniziative industriali che intendi adottare (art. 17 c.3 lett. b) e la loro tempistica;
  5. le proiezioni economiche e finanziarie che traducono la strategia in numeri;
  6. la manovra sul debito: chi deve sacrificare cosa e in quale misura;
  7. il test pratico;
  8. il valore di liquidazione, per il confronto con l’alternativa;
  9. il piano finanziario semestrale.

Accanto al progetto, prepara già una breve nota, da depositare nel procedimento di conferma, che riassuma lo stato delle interlocuzioni con i principali creditori: date degli incontri, richieste ricevute, documenti forniti. È la risposta diretta all’argomento “non c’è trattativa”.

«Il progetto di piano non è un allegato da spuntare: è la prima risposta alle obiezioni che i creditori porteranno davanti al tribunale. Va scritto pensando a chi lo attaccherà.» – Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa

Le pronunce che ti proteggono

Oltre ai già citati Tribunale di Nola (15 maggio 2025), Tribunale di Milano (17 gennaio 2022) e Tribunale di Padova (3 giugno 2022), è utile ricordare il Tribunale di Lecco del 2 gennaio 2023: l’insolvenza in sé non preclude l’accesso, conta la presenza di concrete prospettive di risanamento, sulla base di una prognosi positiva. E l’ordinanza del Tribunale di Brescia, R.G. 1037/2025 del 17 aprile 2025 (pubblicata da Iusletter), che ha confermato le misure per 120 giorni sulla base del parere favorevole dell’esperto e dei driver del piano (gestione temporanea dell’attività, valorizzazione degli immobili, cessione dell’azienda, rinegoziazione degli interessi di mora): un piano costruito su leve concrete e identificate, anche se non ancora tutte realizzate, è stato ritenuto sufficiente.

Terza mossa: il creditore attacca il test pratico e la sostenibilità del debito

La mossa

Il creditore più strutturato, tipicamente la banca capofila o un fondo che ha acquistato crediti deteriorati, non si limita a dire che il piano è generico. Fa i conti. Prende il debito che proponi di ristrutturare, lo confronta con i flussi annui che il piano dichiara disponibili per servirlo, e mostra all’esperto o al tribunale che il rapporto è insostenibile, oppure che i flussi sono stati sovrastimati.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista conviene dimostrare che il debito non è servibile per due ragioni opposte, a seconda della sua posizione. Se è un creditore garantito, gli conviene chiudere presto la partita e tornare a escutere la garanzia. Se è un creditore chirografario forte, gli conviene usare la debolezza dei numeri per ottenere un trattamento migliore: “i tuoi flussi non bastano per tutti, quindi o aumenti l’apporto di nuova finanza o riduci la falcidia nei miei confronti”. Preferisce non contestare i numeri quando il piano li ha già esposti in modo prudente: attaccare previsioni conservative rischia di farlo apparire come il creditore che boicotta un risanamento possibile.

Che cos’è il test pratico e cosa deve contenere

Il test pratico è la prima sezione del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026. Non serve a diagnosticare la crisi o l’insolvenza: misura il grado di difficoltà prevedibile del risanamento, confrontando l’entità del debito da ristrutturare con i flussi finanziari che l’impresa può destinare al suo servizio. Può essere svolto anche prima del piano, sulla base dell’indebitamento e dell’andamento attuale, considerando solo le iniziative già adottate. L’esito indica se basta ristrutturare il debito oppure se occorre anche ristrutturare l’azienda per rafforzare i flussi, e dà indicazioni sulla dimensione della prima e sull’intensità della seconda.

In sostanza il rapporto si costruisce così: al numeratore il debito che deve essere ristrutturato (in linea di massima, il debito scaduto e quello a medio-lungo termine, al netto delle risorse che si prevede di ricavare da cessioni di beni non strategici o da nuovi apporti); al denominatore i flussi annui che la gestione caratteristica può generare in modo ricorrente al servizio del debito, al netto degli investimenti di mantenimento e delle imposte. Il risultato indica quanti anni di flussi servirebbero per estinguere quel debito. Le fonti che hanno commentato il decreto del 2026 riportano fasce di lettura fino a 3, da 3 a 5 e oltre 5: più alto è il risultato, più aumenta la necessità di interventi industriali o finanziari, o di operazioni straordinarie come la cessione dell’azienda o di suoi rami. La formula di dettaglio va presa direttamente dalla Sezione I del decreto e dalla piattaforma telematica, che consente di calcolarlo.

I suoi limiti

Il creditore che attacca il test deve confrontarsi con alcune regole. Il test non è una soglia di ammissibilità: un risultato alto non rende inammissibile la composizione negoziata, ma richiede che il piano preveda misure di discontinuità adeguate. La check-list non contiene precetti assoluti: il decreto la descrive come una raccolta delle migliori pratiche, utilizzabile anche dall’esperto per verificare la coerenza del piano. Un creditore che sostiene che il piano va respinto “perché il test dà 5,6” sta leggendo male lo strumento: deve dimostrare che le iniziative previste non bastano a ridurre quel rapporto, e per farlo deve entrare nel merito delle ipotesi.

Detto questo, i tribunali hanno usato il test per negare la protezione nei casi di squilibrio marcato. Il Tribunale di Viterbo, il 14 febbraio 2022, ha negato la conferma in presenza di un forte squilibrio misurato proprio con l’indice di difficoltà del risanamento; il Tribunale di Bergamo, il 24 febbraio 2022, ha indicato la reversibilità della crisi come condizione necessaria per la conferma.

La tua contromossa

La contromossa è presentare il test due volte: prima con le sole iniziative già adottate, poi con l’effetto delle iniziative del piano, mostrando come ciascuna leva sposta il risultato. Così sei tu a dire all’esperto e ai creditori dove sta la difficoltà e come la affronti, prima che lo faccia la controparte. Il piano deve poi documentare le ipotesi del denominatore: un margine operativo normalizzato costruito su dati storici, una previsione dei ricavi supportata da contratti, ordini, analisi del mercato di riferimento (che il decreto del 2026 include espressamente tra gli ambiti della check-list), e una stima prudente degli investimenti necessari.

Le previsioni sui ricavi sono il terreno preferito di attacco. Un piano che prevede una crescita del fatturato del 18% nel primo anno, in un settore che cresce del 2%, senza nuovi contratti firmati, sarà demolito. Un piano che prevede una crescita più contenuta, legata a commesse già acquisite e a un recupero di marginalità documentato da preventivi di riduzione dei costi, resiste.

C’è poi la durata. Il decreto del 2026 indica un orizzonte massimo di cinque anni, salvo casi particolari in cui le previsioni siano affidabili anche oltre. Un piano che recupera la sostenibilità solo al settimo anno espone il fianco: meglio intervenire sulle leve (nuova finanza, cessioni, riduzione del perimetro) che allungare l’orizzonte.

Le pronunce che ti proteggono

Il Tribunale di Lecco (2 gennaio 2023) ti ricorda che conta la prognosi, non la fotografia: anche un’impresa insolvente può accedere se il piano dimostra concrete prospettive. Il Tribunale di Padova (3 giugno 2022) ha ammesso un risanamento anche parziale. Su questo terreno, quindi, un test pratico elevato non è una condanna, ma diventa decisivo se il piano non spiega con quali misure lo ridurrai.

Quarta mossa: il creditore contesta il valore di liquidazione e la convenienza della proposta

La mossa

Ogni creditore, prima di accettare un sacrificio, fa un confronto: quanto prendo con la tua proposta, e quanto prenderei se l’impresa venisse liquidata? Se il tuo piano non contiene questo confronto, il creditore lo farà da solo, con i suoi numeri. Se lo contiene ma con valori poco credibili, il creditore li smonterà, sostenendo che la liquidazione gli renderebbe di più e che quindi non ha alcun motivo di aderire.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, il valore di liquidazione è il “pavimento” della trattativa. Più alto riesce a dimostrare quel pavimento, più forte è la sua posizione negoziale. Il creditore ipotecario, in particolare, punterà a dimostrare che il bene su cui ha garanzia vale molto anche in una vendita forzata, così da pretendere di essere soddisfatto quasi per intero e di non partecipare ad alcun sacrificio. Il chirografario ha una posizione più ambigua: quando vuole convincere gli altri creditori ad aderire, ha interesse a mostrare che in liquidazione prenderebbe pochissimo; quando vuole migliorare il proprio trattamento, sostiene il contrario. Preferisce non contestare il valore di liquidazione quando il piano lo ha costruito con criteri prudenti e verificabili, perché a quel punto la contestazione richiederebbe una perizia di parte che costa, che richiede tempo e che può essere smentita.

Cosa chiede il decreto del 2026

Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 ha reso esplicito un obbligo che prima era lasciato in larga parte alla prassi: il piano deve indicare il valore di liquidazione, per confrontare la continuità proposta con l’alternativa liquidatoria. E distingue in base alla situazione dell’impresa:

  • se l’impresa è in crisi o insolvente, occorre indicare il valore di liquidazione giudiziale;
  • se l’impresa si trova soltanto in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi (art. 12 CCII), occorre il valore di liquidazione in bonis, cioè di una dismissione ordinata dei beni e dei diritti.

Nella stima devono entrare il fattore tempo (i tempi del riparto e i tassi di attualizzazione) e la probabilità di una cessione unitaria dell’azienda. Per gli immobili vanno indicati tre valori: di mercato, di vendita rapida (quick sale) e concorsuale. Nella valutazione dei singoli beni vanno considerati i costi di smontaggio, smaltimento e bonifica. Per il magazzino, se l’attività si interrompe il valore può azzerarsi; se prosegue, si mantiene il valore della parte utilizzabile, svalutando quella obsoleta o a lenta rotazione.

I suoi limiti

Il creditore non può pretendere che il piano gli garantisca più di quanto otterrebbe in liquidazione: la soglia di confronto è quella, non il valore nominale del suo credito. E non può utilizzare il valore di mercato di un immobile come se fosse il valore di realizzo in una procedura: i tre valori richiesti dal decreto esistono proprio per rendere visibile questa differenza e togliere spazio alle stime ottimistiche, da qualunque parte provengano.

Il nodo dei piani liquidatori

C’è però un punto su cui la giurisprudenza non è uniforme, e il creditore lo conosce bene. Se il tuo progetto di piano non prevede la prosecuzione dell’attività ma solo la vendita ordinata dei beni, il creditore può sostenere che la composizione negoziata non è lo strumento giusto. Alcuni tribunali gli danno ragione: il Tribunale di Bergamo, il 15 marzo 2022, ha ritenuto che la sola prospettiva liquidatoria non consenta la conferma delle misure; il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 10 gennaio 2025, ha escluso le misure protettive per un piano che puntava soltanto a una soddisfazione parziale tramite riscossione dei crediti e alla chiusura della società; il Tribunale di Verona, il 10 giugno 2025, e il Tribunale di Como, il 10 luglio 2025, hanno ritenuto irrilevante ai fini della conferma un piano meramente liquidatorio, anche se più favorevole ai creditori della liquidazione giudiziale. Altri tribunali hanno una lettura più ampia: il Tribunale di Perugia, il 15 luglio 2024, ha ammesso l’accesso dell’impresa in liquidazione volontaria e con piano liquidatorio, leggendo la “ragionevole perseguibilità del risanamento” come comprensiva della soddisfazione dei creditori con i proventi della liquidazione. Tutte queste pronunce sono riportate in massima, senza numero, nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia del 2026.

La tua contromossa

Se il piano prevede la continuità, il valore di liquidazione deve essere costruito in modo prudente e documentato, perché è il termine di paragone che rende conveniente la tua proposta. Allega, o almeno indica come in corso con una data di consegna, le stime: una perizia o una valutazione di massima degli immobili con i tre valori, l’elenco dei macchinari con i costi di smontaggio, la valutazione del magazzino distinta per rotazione, l’analisi dei crediti commerciali con la loro esigibilità. Poi mostra, per ciascuna categoria di creditori, quanto prenderebbe in liquidazione e quanto prende con il piano, entrambi attualizzati alla stessa data.

Se invece l’unico sbocco realistico è la cessione, il piano deve essere costruito come un piano di continuità indiretta: l’obiettivo è trasferire l’azienda o un suo ramo funzionante a un terzo, con la prosecuzione dell’attività e dei rapporti di lavoro (l’art. 22 c.1 lett. d CCII, nel disciplinare le cessioni autorizzate, fa salvo l’art. 2112 c.c.). Non è una differenza di etichetta: è ciò che distingue un piano che i tribunali più rigorosi considerano estraneo alla composizione negoziata da uno che vi rientra pienamente.

E se le trattative falliscono nonostante tu abbia agito con correttezza, l’art. 25-sexies CCII ti offre una via d’uscita che dipende proprio dalla qualità del lavoro svolto: se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni non sono praticabili, puoi presentare entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione una proposta di concordato semplificato per la cessione dei beni, che non passa dal voto dei creditori. Il valore di liquidazione che hai costruito nel progetto di piano diventerà la base di quella proposta, perché il tribunale dovrà verificare che i creditori non ricevano meno di quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale.

Le pronunce che ti proteggono

Il Tribunale di Perugia (15 luglio 2024) è l’appoggio per chi deve gestire un’impresa già in liquidazione volontaria; ma, dato il contrasto con Bergamo, Santa Maria Capua Vetere, Verona e Como, la scelta più prudente è dare al piano un’anima di continuità, anche solo indiretta, e usare il valore di liquidazione come termine di paragone e non come obiettivo.

Quinta mossa: Erario e INPS respingono una proposta che la legge non consente

La mossa

L’Agenzia delle Entrate, l’Agente della riscossione e l’INPS non negoziano come una banca. Leggono la parte del piano che li riguarda e verificano una cosa sola: se la proposta rientra in uno strumento previsto dalla legge. Se non rientra, rispondono di no, e la loro risposta non è una scelta di convenienza ma un obbligo.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

L’ente pubblico non ha margine di discrezionalità sui crediti che la legge non gli consente di ridurre. Accetta una riduzione solo nei casi e con le forme previste, e solo se gli viene dimostrato che la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Preferisce aderire quando la proposta rispetta gli strumenti disponibili, è corredata dalle attestazioni richieste e offre un pagamento superiore a quello che otterrebbe in una liquidazione; per i funzionari che firmano, un fascicolo completo è anche una tutela personale.

I suoi limiti e i tuoi strumenti

Gli strumenti disponibili nel corso della composizione negoziata sono principalmente due.

Il primo è la transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis CCII: durante le trattative l’imprenditore può proporre alle agenzie fiscali e all’Agente della riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, con esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Alla proposta vanno allegate una relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale o da un revisore designato. L’accordo produce effetti dal deposito presso il tribunale, che verifica con decreto la regolarità della documentazione e dell’accordo, ma non la sua convenienza (in questo senso un decreto del Tribunale di Milano del 21 maggio 2025, segnalato da Iusletter). L’accordo si risolve di diritto se si apre la liquidazione giudiziale o controllata, se viene accertata l’insolvenza o se i pagamenti non vengono eseguiti integralmente entro 60 giorni dalle scadenze. Il D.Lgs. 147/2026 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026) ha esteso lo strumento anche ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni; il testo in Gazzetta va comunque controllato sul caso concreto.

Il secondo sono le misure premiali dell’art. 25-bis CCII, tra cui la rateizzazione delle imposte non ancora iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili, che possono salire a 120 in caso di grave difficoltà (c.4). Le somme già affidate all’Agente della riscossione, cioè le cartelle, restano fuori da questa rateizzazione.

Il limite che il creditore pubblico fa valere più spesso è questo: la transazione dell’art. 23 c.2-bis riguarda i crediti tributari, non i contributi previdenziali. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 19 giugno 2026 segnalata da Iusletter, ha rigettato la conferma delle misure protettive e le misure cautelari chieste da un’impresa il cui piano, pur prevedendo continuità diretta, riorganizzazione industriale, riduzione dei costi e nuova finanza dal socio, contava anche sulla falcidia dei crediti previdenziali. Il principio affermato è che il piano deve essere non solo economicamente plausibile, ma anche giuridicamente sostenibile, cioè conforme agli strumenti che la legge mette a disposizione.

La tua contromossa

Nel progetto di piano, ogni sacrificio chiesto a un creditore pubblico deve essere collegato allo strumento giuridico che lo consente, con l’indicazione delle attestazioni necessarie e dei tempi per ottenerle. Concretamente:

  • separa i debiti tributari da quelli contributivi, e all’interno dei tributari distingui quelli già iscritti a ruolo da quelli ancora in fase di accertamento o liquidazione, usando il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria dell’Agente della riscossione e il certificato dei debiti contributivi che allegherai (art. 17 c.3 lett. e, f, g; se non li hai ancora ricevuti, il c.3-bis consente una dichiarazione sostitutiva di averli richiesti almeno dieci giorni prima);
  • per i tributi, indica se intendi proporre la transazione dell’art. 23 c.2-bis, la rateizzazione dell’art. 25-bis o entrambe, e calcola quanto riceverebbe l’Erario nella liquidazione;
  • per i contributi INPS, prevedi il pagamento integrale, eventualmente con le dilazioni amministrative ordinarie, oppure indica che una riduzione sarà possibile solo passando a uno strumento diverso che la consenta;
  • se ti serve la regolarità contributiva per continuare a lavorare, considera che il Tribunale di Ivrea, il 24 dicembre 2025, ha ritenuto ammissibile un accertamento interinale dei presupposti del DURC, ma lo ha fatto proprio perché il piano, “non manifestamente implausibile”, prevedeva il pagamento integrale del credito previdenziale.

Una regola pratica: se il risanamento regge solo con la falcidia dei contributi, il progetto di piano deve dichiararlo apertamente e indicare quale sbocco giuridico la renderà possibile. Nascondere il problema in una tabella significa consegnare al creditore pubblico, e a ogni altro creditore che legge, l’argomento per chiedere il rigetto delle misure.

Le pronunce che ti proteggono

Le stesse pronunce che il creditore pubblico invoca possono essere usate a tuo favore. Il Tribunale di Ivrea (24 dicembre 2025) mostra che un piano che rispetta i limiti del credito previdenziale può ottenere tutela anche su un terreno delicato come il DURC; il Tribunale di Milano (21 maggio 2025) chiarisce che, una volta raggiunto l’accordo con l’Erario, il controllo del giudice riguarda la regolarità e non la convenienza: la convenienza va quindi dimostrata nel piano e nelle attestazioni, prima.

Sesta mossa: il creditore aspetta l’archiviazione, o il passo falso nella gestione

La mossa

C’è infine il creditore che non attacca subito. Aspetta. Sa che l’incarico dell’esperto ha una durata, che le misure protettive hanno una scadenza, e che un piano debole tende a sgretolarsi nel corso delle trattative. Il suo obiettivo è arrivare al momento dell’archiviazione con l’esecuzione pronta a ripartire, o con un ricorso per la liquidazione giudiziale già scritto.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, attendere costa poco e può rendere molto: se il piano fallisce, avrà davanti un’impresa che ha consumato mesi, che non può presentare subito una nuova istanza e che ha perso credibilità con gli altri creditori. Preferisce non aspettare, e anzi sedersi al tavolo, quando il piano mostra progressi misurabili: incontri fissati, proposte inviate, offerte di acquisto raccolte, nuova finanza deliberata.

I suoi limiti

Il creditore che aspetta deve comunque rispettare le misure protettive finché sono efficaci. Ma il punto vero è un altro: i tempi della composizione negoziata giocano contro chi presenta un progetto debole. Se l’esperto, dopo la prima convocazione, ritiene che non vi siano concrete prospettive di risanamento, dispone l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi (art. 17 c.5 CCII). Se le trattative non portano a una soluzione, l’incarico si considera concluso dopo 180 giorni dall’accettazione, salvo proroga fino ad altri 180 nei casi previsti (art. 17 c.7), e l’esperto redige la relazione finale (art. 17 c.8). Dopo l’archiviazione, una nuova istanza non può essere presentata prima di un anno, termine che scende a quattro mesi se l’archiviazione è stata chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto (art. 17 c.9).

Questi termini corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice, a differenza di quanto avviene nel processo civile ordinario di cognizione, dove la sospensione va dal 1° al 31 agosto.

I passi falsi che il creditore aspetta

Il creditore paziente aspetta anche errori di gestione. Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa, ma l’art. 21 CCII gli impone di informare preventivamente per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento; l’esperto, se ritiene che l’atto pregiudichi i creditori, iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni. E se l’impresa è insolvente ma ha concrete prospettive di risanamento, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori. Un pagamento preferenziale a un fornitore “amico” o la cessione di un bene non prevista dal piano sono esattamente gli episodi che il creditore userà per sostenere che la composizione negoziata è stata usata in modo abusivo.

C’è poi un passo falso che si commette ancora prima del deposito. Tra i documenti dell’istanza c’è la dichiarazione sostitutiva sulla pendenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza, con l’attestazione di non aver depositato domande di accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi (art. 17 c.3 lett. d). La Cassazione, Sez. I, con la decisione n. 31856/2025 (commentata da EC News il 27 gennaio 2026, in un caso ancora regolato dal D.L. 118/2021), ha ritenuto inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato, riconoscendo al tribunale il potere di verificarlo. Un progetto di piano perfetto non salva un’istanza depositata nel momento sbagliato.

La tua contromossa

Il progetto di piano deve contenere un cronoprogramma delle trattative e degli adempimenti, con scadenze interne che anticipano quelle di legge. Indica entro quando sarà pronto il piano definitivo, entro quando verranno inviate le proposte ai creditori (il decreto del 2026 contiene, tra gli allegati, le indicazioni per formulare le proposte alle parti interessate), entro quando arriveranno le perizie, entro quando sarà deliberata la nuova finanza. In questo modo l’esperto può misurare i progressi, e il creditore che aspetta il fallimento delle trattative si trova davanti un percorso con tappe verificabili.

Inoltre, il piano deve elencare in anticipo gli atti di straordinaria amministrazione previsti (cessioni, nuovi finanziamenti, operazioni sul capitale) e quelli per cui chiederai l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII. Un atto che compare nel piano fin dal primo giorno e che viene comunicato all’esperto con anticipo difficilmente può essere presentato come una sorpresa ai danni dei creditori.

Le pronunce che ti proteggono

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (7 novembre 2024) ha chiesto prova dell’avvio di interlocuzioni con i creditori: un cronoprogramma rispettato e documentato è esattamente quella prova. Il Tribunale di Brescia (ordinanza R.G. 1037/2025 del 17 aprile 2025) ha esteso la protezione anche ai terzi garanti coobbligati, sulla base del parere favorevole dell’esperto e della funzionalità delle misure alla manovra di risanamento, e ha richiamato l’esperto agli obblighi informativi dell’art. 19 c.6: la protezione è più ampia quando il piano è più chiaro.

La partita giocata: tre simulazioni sul contenuto del piano

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali.

Simulazione 1: il test pratico che cambia la strategia

Ipotesi: S.r.l. del settore metalmeccanico, debito complessivo di 1.873.400 €, così composto: banche 742.900 € (di cui mutuo ipotecario sul capannone 512.600 €), Erario 318.600 €, INPS 96.300 €, fornitori 611.200 €, altri creditori 104.400 €. Una banca ha avviato un’esecuzione immobiliare sul capannone.

Istanza depositata martedì 3 novembre 2026, con richiesta di misure protettive. L’esperto accetta giovedì 5 novembre 2026; prima convocazione martedì 10 novembre 2026. Senza proroghe, l’incarico si chiude dopo 180 giorni dall’accettazione, cioè martedì 4 maggio 2027.

Test pratico con le sole iniziative già adottate: debito da ristrutturare stimato in 1.612.800 € (il debito complessivo meno 260.600 € di debiti commerciali correnti, pagati nei termini ordinari); flussi annui al servizio del debito 287.300 €. Risultato: 1.612.800 / 287.300 = 5,61. Siamo nella fascia più alta: la sola ristrutturazione del debito non basta.

Il progetto di piano prevede allora la cessione di un ramo d’azienda non strategico (lavorazioni conto terzi) con un introito stimato di 410.000 €, documentato da una manifestazione di interesse. Nuovo test: (1.612.800 − 410.000) / 287.300 = 1.202.800 / 287.300 = 4,19. Il risultato scende nella fascia intermedia. La banca procedente, che si era opposta alla conferma sostenendo che il debito non era sostenibile, si trova davanti un piano che ha già misurato la difficoltà e indicato la leva per ridurla. A quel punto, per la controparte, la convenienza di proseguire l’opposizione diminuisce: il suo argomento principale è stato anticipato.

Simulazione 2: il piano finanziario semestrale che tiene aperte le linee

Stessa impresa. Saldo di cassa iniziale (1° novembre 2026): 38.700 €. Incassi medi mensili previsti: 214.300 €, ricostruiti sulla base del portafoglio ordini e dei tempi medi di incasso degli ultimi dodici mesi. Uscite correnti medie mensili: 203.900 €. A dicembre si aggiunge la tredicesima per 41.600 €.

Andamento: fine novembre 38.700 + 214.300 − 203.900 = 49.100 €; fine dicembre 49.100 + 214.300 − 203.900 − 41.600 = 17.900 €. Il saldo resta positivo, ma il margine è sottile: il piano indica che a dicembre l’impresa utilizzerà fino a 60.000 € della linea autoliquidante su fatture, coerente con i crediti commerciali in portafoglio. La banca legge un’ipotesi precisa e verificabile, non una generica richiesta di “mantenimento degli affidamenti”. Dopo la conferma delle misure, se la banca mantenesse la sospensione della linea senza motivare ragioni di vigilanza prudenziale, si porrebbe in contrasto con l’art. 18 c.5-bis CCII.

Se invece il piano finanziario avesse previsto un saldo negativo a dicembre senza indicare la copertura, l’impresa avrebbe accumulato insoluti correnti: esattamente la situazione in cui il Tribunale di Milano (ordinanza del 19 giugno 2026) ha negato le misure cautelari sugli affidamenti.

Simulazione 3: il valore di liquidazione che rende conveniente la proposta

Stessa impresa. Il progetto di piano indica per il capannone tre valori: mercato 1.150.000 €, vendita rapida 890.000 €, concorsuale 720.000 €. Macchinari: 214.000 €, meno costi di smontaggio stimati in 31.500 €, quindi 182.500 €. Magazzino: valore contabile 186.400 €, ma in caso di interruzione dell’attività realizzabile per 37.300 €. Crediti commerciali: 402.800 €, con un realizzo stimato del 70%, cioè 281.960 €.

Attivo realizzabile in liquidazione giudiziale: 720.000 + 182.500 + 37.300 + 281.960 = 1.221.760 €. Meno spese e crediti prededucibili della procedura stimati in 148.300 €: restano 1.073.460 €. Alla banca ipotecaria vanno 512.600 € (coperti dal valore concorsuale del capannone); restano 560.860 €. I privilegiati (Erario 318.600 € e INPS 96.300 €, in tutto 414.900 €) assorbono una parte: restano 145.960 €. I chirografari (residuo bancario 230.300 €, fornitori 611.200 €, altri 104.400 €, in tutto 945.900 €) otterrebbero circa il 15,4%, e solo dopo i tempi del riparto.

Il piano di continuità offre ai chirografari il 38% in cinque rate annuali del 7,6%. Attualizzando al 6% annuo, il valore oggi è di circa il 32%. Il confronto, esposto per categoria di creditori, mostra che aderire conviene. Un fornitore che sostenesse che in liquidazione otterrebbe di più dovrebbe dimostrare che il capannone si vende al valore di mercato in una procedura concorsuale: è proprio l’argomento che i tre valori del decreto del 2026 neutralizzano.

Quando ai creditori conviene davvero trattare

La composizione negoziata è una trattativa, e le trattative hanno momenti. Conoscere quando la convenienza della controparte si sposta è ciò che permette di usare il piano non solo come difesa, ma come leva.

Il primo momento favorevole è subito dopo la conferma delle misure protettive. Fino a quel punto il creditore procedente spera di far ripartire l’esecuzione; dopo la conferma sa che, per un periodo, non potrà agire, e che la sua alternativa è attendere. Se il piano gli offre in quel momento una soluzione concreta, per esempio la vendita concordata del bene con il ricavato destinato a lui in misura superiore al valore concorsuale, la sua convenienza si sposta verso l’accordo. È il momento in cui conviene inviare le prime proposte formali.

Il secondo momento è quando il valore di liquidazione è documentato. Finché il valore di liquidazione è solo affermato, ogni creditore può sostenere di essere in una posizione migliore. Quando arrivano le perizie, i margini di contestazione si restringono. Per il chirografario che vede nero su bianco il 15% in liquidazione contro il 32% attualizzato della proposta, la scelta diventa quasi aritmetica.

Il terzo momento è quando entra nuova finanza. Un socio che delibera un aumento di capitale, un investitore che firma un impegno, una banca che concede un finanziamento autorizzato dal tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII: ogni nuova risorsa riduce il rischio per i creditori esistenti e rende più credibile il piano. Dal punto di vista della banca, è anche il momento in cui conviene rinegoziare, perché la presenza di nuova finanza migliora le prospettive di recupero del credito già erogato.

Il quarto momento è la vicinanza della scadenza dell’incarico. Anche per i creditori la scadenza dei 180 giorni è un rischio. Se le trattative falliscono, si aprono scenari (concordato semplificato, liquidazione giudiziale) in cui i tempi si allungano e i recuperi si riducono. Un creditore razionale, davanti a un piano solido, tende ad accordarsi prima della scadenza piuttosto che rischiare una procedura più lunga.

Il momento sfavorevole, invece, è quello in cui il piano mostra una crepa. Un insoluto corrente, un dato contabile corretto in corsa, una previsione di ricavi smentita dai fatti: in questi momenti la convenienza del creditore si sposta verso l’irrigidimento. Per questo il progetto di piano deve essere prudente fin dall’inizio: un piano che “sorprende in positivo” rafforza la tua posizione; un piano che delude la indebolisce, anche se resta tecnicamente realizzabile.

Quanto alle forme dell’accordo, l’art. 23 CCII prevede diversi esiti, dal contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità all’accordo sottoscritto anche dall’esperto, fino al passaggio ad altri strumenti di regolazione della crisi. Per l’impresa minore, l’art. 25-quater c.3 e c.4 prevede un elenco proprio: contratto idoneo ad assicurare la continuità, accordo con il contenuto dell’art. 62, accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato. Il progetto di piano dovrebbe indicare fin dall’inizio quale esito si persegue e quale è l’alternativa se la prima strada si chiude.

La partita in tabella: contenuto del piano, mossa del creditore, contromossa

La tabella che segue collega ogni mossa tipica della controparte al vincolo che la limita, alla sezione del progetto di piano che la neutralizza e alla finestra in cui conviene giocare la contromossa. Va letta come una lista di controllo “difensiva”, complementare a quella ministeriale: la lista del decreto ti dice cosa deve contenere il piano, questa ti dice chi attaccherà ciascuna parte se manca.

Mossa del creditore Vincolo che lo limita Contenuto del piano che la neutralizza Finestra utile
La banca sospende o riduce le linee di credito Art. 16 c.5 e art. 18 c.5 e 5-bis CCII Piano finanziario semestrale mensile, con linee presupposte e riconciliazione con la Centrale dei rischi Prima del deposito e subito dopo la conferma
Il creditore procedente si oppone alla conferma per piano “embrionale” Criterio della non pretestuosità (Trib. Nola 15/5/2025) Progetto che segue l’indice della lista di controllo, con test pratico e parti provvisorie dichiarate Fin dal deposito e nel procedimento dell’art. 19
Il creditore contesta la sostenibilità del debito Il test non è soglia di ammissibilità; la check-list non contiene precetti assoluti Test pratico in doppia versione, ipotesi documentate su flussi e ricavi, durata massima cinque anni Alla prima convocazione dell’esperto
Il creditore contesta il valore di liquidazione Confronto con l’alternativa liquidatoria (decreto 23/4/2026) Tre valori per gli immobili, costi di smontaggio, magazzino per rotazione, confronto attualizzato Prima dell’invio delle proposte
Erario e INPS respingono la proposta Art. 23 c.2-bis solo per i tributi; art. 25-bis c.4 solo per somme non iscritte a ruolo Separazione tra tributi e contributi, strumento giuridico per ogni falcidia, attestazioni previste Prima di formulare la proposta all’Erario
Il creditore attende l’archiviazione o un passo falso Art. 17 c.5, c.7, c.9; art. 21; art. 9 c.1 (nessuna sospensione feriale) Cronoprogramma delle trattative, elenco degli atti straordinari, autorizzazioni da chiedere Per tutta la durata dell’incarico

Le domande di chi deve preparare il piano

Devo allegare all’istanza un piano di risanamento definitivo?

No, basta un progetto di piano. Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 chiarisce che per l’accesso è sufficiente un progetto, e che il piano vero e proprio va predisposto in tempi brevi durante la procedura. Ma il progetto deve seguire la lista di controllo: un documento “embrionale”, senza test pratico, ha portato al rigetto della conferma delle misure protettive (Trib. Salerno, 13 febbraio 2023).

Sono un’impresa minore: devo allegare il progetto di piano?

No, la lettera b) dell’art. 17 c.3 non è tra i documenti richiesti dall’art. 25-quater c.2 CCII. Devi comunque arrivare alle trattative con una proposta, e il decreto del 2026 contiene una versione semplificata della lista di controllo per le imprese minori. Se chiedi misure protettive, avere almeno un piano finanziario e una proposta ti mette in una posizione più solida.

Il test pratico dà un risultato alto: l’istanza sarà respinta?

Non automaticamente. Il test misura la difficoltà del risanamento, non l’ammissibilità. Un risultato alto richiede che il piano preveda interventi di discontinuità adeguati: cessioni, nuova finanza, riorganizzazione. Senza queste misure, però, i tribunali hanno negato la protezione in presenza di squilibri marcati (Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022).

Posso proporre nel piano la riduzione dei contributi INPS?

Non con la transazione dell’art. 23 c.2-bis CCII, che riguarda i tributi. Un piano che conta sulla falcidia dei contributi senza indicare uno strumento che la consenta rischia di essere ritenuto giuridicamente insostenibile, come ha deciso il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 19 giugno 2026.

Il piano può prevedere solo la vendita dei beni?

È rischioso. Alcuni tribunali lo hanno ammesso (Trib. Perugia, 15 luglio 2024), altri hanno negato la conferma delle misure per piani meramente liquidatori (Trib. Verona, 10 giugno 2025; Trib. Como, 10 luglio 2025). Se lo sbocco è la cessione, è più solido costruire il piano come continuità indiretta, con il trasferimento dell’azienda funzionante.

Se presento l’istanza a fine luglio, i termini si fermano ad agosto?

No. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: i cinque giorni lavorativi per l’archiviazione, i 180 giorni dell’incarico e i termini del procedimento di conferma delle misure corrono anche ad agosto. Il cronoprogramma del piano deve tenerne conto.

I paletti fissati dai giudici, mossa per mossa

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette per questo articolo. Quasi tutte quelle di merito sono riportate in massima, senza numero, nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia (5ª edizione, maggio 2026); per le altre è indicata la fonte. Si tratta in larga parte di decisioni di merito: la Cassazione non si è ancora pronunciata in modo diretto sul contenuto minimo del progetto di piano.

Contro la mossa sulle linee di credito e sulla gestione corrente

  • Trib. Milano, 19 giugno 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Le misure non possono impedire ai creditori di esercitare i rimedi contrattuali per i debiti correnti non pagati. Rilevanza: il piano finanziario semestrale deve dimostrare che la gestione corrente viene pagata.
  • Trib. Milano, ordinanza 19 giugno 2026 (Iusletter, 22 luglio 2026). Gli insoluti successivi al deposito escludono il mantenimento forzoso degli affidamenti; respinte anche le domande su Centrale dei rischi, garanzia pubblica e compensazione per mancanza di strumentalità rispetto a un risanamento concretamente perseguibile. Rilevanza: collega direttamente la tutela verso le banche alla tenuta del piano.

Contro l’opposizione alla conferma per piano generico

  • Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025 (diritto.it, 23 maggio 2025). In sede di conferma non si accerta la fattibilità concreta del piano, ma che la proposta non sia manifestamente pretestuosa e sia sorretta da un progetto coerente, documentato e ragionevolmente realizzabile. Rilevanza: fissa il livello di prova che il progetto deve raggiungere.
  • Trib. Milano, 17 gennaio 2022 (massimario). La conferma richiede una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, sentito l’esperto. Rilevanza: il parere dell’esperto, costruito sul progetto di piano, è decisivo.
  • Trib. Padova, 3 giugno 2022 (massimario). Basta uno squilibrio confermato dall’esperto e una ragionevole possibilità di risanamento, anche parziale. Rilevanza: un piano non definitivo può bastare.
  • Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023 (massimario). Occorre verificare la realizzabilità del piano in termini di verosimiglianza e il pregiudizio derivante dal mancato accoglimento. Rilevanza: il piano deve spiegare anche cosa accadrebbe senza protezione.
  • Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 (massimario). Conferma negata per insolvenza ritenuta irreversibile e piano “assolutamente embrionale” rispetto alla lista di controllo, senza test pratico. Rilevanza: è il precedente che il creditore userà contro un progetto vuoto.
  • Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024 (massimario). La verifica non è solo documentale: servono interlocuzioni avviate con i creditori. Rilevanza: il piano va accompagnato dalla prova delle trattative.
  • Trib. Brescia, ordinanza R.G. 1037/2025 del 17 aprile 2025 (testo pubblicato da Iusletter). Misure confermate per 120 giorni, ed estese a terzi garanti coobbligati, sulla base del parere favorevole dell’esperto e di driver concreti del piano. Rilevanza: mostra quale grado di concretezza è stato ritenuto sufficiente.

Contro l’attacco alla sostenibilità del debito

  • Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022 (massimario). Conferma negata per marcato squilibrio misurato con l’indice di difficoltà del risanamento. Rilevanza: il test pratico entra nella valutazione del giudice.
  • Trib. Bergamo, 24 febbraio 2022 (massimario). La reversibilità della crisi è condizione necessaria per la conferma. Rilevanza: il piano deve dimostrare come la crisi diventa reversibile.
  • Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 (massimario). L’insolvenza in sé non preclude l’accesso; conta la prognosi positiva sulle prospettive di risanamento. Rilevanza: la difesa si gioca sulle proiezioni, non sulla fotografia di partenza.

Contro la contestazione sul valore di liquidazione e sui piani liquidatori

  • Trib. Perugia, 15 luglio 2024 (massimario). Accesso ammesso per impresa in liquidazione volontaria e con piano liquidatorio, con lettura ampia della perseguibilità del risanamento. Rilevanza: orientamento favorevole, ma minoritario.
  • Trib. Bergamo, 15 marzo 2022; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025; Trib. Verona, 10 giugno 2025; Trib. Como, 10 luglio 2025 (massimario). La sola prospettiva liquidatoria, o un piano finalizzato alla chiusura della società, non giustifica la conferma delle misure. Rilevanza: se lo sbocco è la cessione, il piano va costruito come continuità indiretta.

Contro il rifiuto dei creditori pubblici

  • Trib. Milano, ordinanza 19 giugno 2026 (Iusletter). Il piano deve essere giuridicamente sostenibile: la falcidia dei contributi previdenziali non rientra nell’art. 23 c.2-bis. Rilevanza: ogni sacrificio chiesto all’ente pubblico va collegato a uno strumento di legge.
  • Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 (massimario). Ammissibile un accertamento interinale dei presupposti del DURC se il piano, non manifestamente implausibile, prevede il pagamento integrale del credito previdenziale. Rilevanza: il rispetto dei limiti apre spazi di tutela.
  • Trib. Milano, decreto 21 maggio 2025 (segnalato da Iusletter). Sull’accordo di transazione fiscale il giudice verifica regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza. Rilevanza: la convenienza va dimostrata nel piano e nelle attestazioni, prima.

Contro il creditore che aspetta il passo falso

  • Cass. Sez. I, n. 31856/2025 (EC News, 27 gennaio 2026; regime D.L. 118/2021). Inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata con un concordato preventivo ancora pendente, anche se rinunciato. Rilevanza: la dichiarazione dell’art. 17 c.3 lett. d) va verificata prima del deposito.

Cosa può fare lo Studio Monardo sul tuo progetto di piano

Giochiamo la partita insieme a te, leggendo il progetto di piano con gli occhi dei creditori prima che lo facciano loro. In concreto:

  1. Verifichiamo i presupposti dell’istanza prima del deposito: soglie dell’impresa minore, assenza di procedure pendenti, contenuto della dichiarazione dell’art. 17 c.3 lett. d), completezza dei documenti delle lettere da a) a h).
  2. Costruiamo l’indice del progetto di piano sulla lista di controllo del decreto del 23 aprile 2026, dichiarando in modo trasparente le parti provvisorie e i tempi di completamento.
  3. Calcoliamo con i commercialisti dello staff il test pratico in doppia versione, prima e dopo le iniziative del piano, documentando le ipotesi sui flussi e sui ricavi.
  4. Redigiamo il piano finanziario semestrale mese per mese, riconciliando la Centrale dei rischi con l’elenco dei creditori e indicando le linee di credito presupposte.
  5. Impostiamo il valore di liquidazione secondo le indicazioni del decreto (tre valori per gli immobili, costi di smontaggio e bonifica, magazzino per rotazione) e il confronto attualizzato per categoria di creditori.
  6. Separiamo i debiti verso Erario ed enti previdenziali e colleghiamo ogni proposta allo strumento che la consente: transazione dell’art. 23 c.2-bis, misure premiali dell’art. 25-bis, eventuale passaggio ad altri strumenti.
  7. Prepariamo il ricorso per la conferma delle misure protettive e la nota sullo stato delle trattative, e rispondiamo alle opposizioni dei creditori nel procedimento dell’art. 19.
  8. Predisponiamo il cronoprogramma delle trattative e l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione da comunicare all’esperto o da sottoporre all’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 22.
  9. Apriamo il tavolo con banche, fornitori ed enti nei momenti in cui la loro convenienza si sposta verso l’accordo, formulando le proposte secondo le indicazioni allegate al decreto.
  10. Prepariamo l’alternativa se le trattative si chiudono senza esito: concordato semplificato entro 60 giorni dalla relazione finale (art. 25-sexies), accordi di ristrutturazione o, per l’impresa minore, concordato minore e liquidazione controllata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: significa conoscere il punto di vista di chi riceve il progetto di piano, le verifiche del protocollo di conduzione e le ragioni per cui un’istanza viene archiviata o accompagnata verso un accordo. Nel ruolo di consulente dell’impresa, questa conoscenza serve a costruire un piano che regga alle domande dell’esperto e dei creditori. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia: lo stesso difensore che ha impostato il piano segue il procedimento di conferma delle misure, gli eventuali reclami e, se necessario, il contenzioso fino all’ultimo grado, senza cambi di linea. Le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC diventano decisive quando l’impresa minore deve passare dal tavolo della composizione negoziata al concordato minore o alla liquidazione controllata.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: il piano di risanamento è un documento in cui diritto e numeri non si possono separare, e la convenienza del creditore è una questione di bilancio quanto di diritto.

Chiusura

Il progetto di piano allegato all’istanza di composizione negoziata deve contenere, in sintesi: la situazione contabile aggiornata, le cause della crisi, le iniziative industriali, le proiezioni economiche e finanziarie, la manovra sul debito, il test pratico, il valore di liquidazione, il piano finanziario dei sei mesi successivi e il percorso giuridico per ogni sacrificio chiesto ai creditori pubblici. Ognuna di queste parti risponde a una mossa precisa della controparte. Nella composizione negoziata non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e porta al tavolo un piano capace di rispondere alle obiezioni prima che vengano sollevate.

Lo Studio Monardo segue questo terreno perché le competenze certificate dell’Avvocato coincidono con i suoi snodi: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la costruzione del piano e delle trattative, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per il confronto con banche ed Erario, la qualifica di cassazionista per la difesa delle misure protettive in tribunale, le competenze di Gestore della crisi e fiduciario OCC per l’impresa minore.

📩 Prima di depositare l’istanza, fai leggere il tuo progetto di piano a chi conosce le mosse dei creditori: contatta subito lo Studio Monardo, i nostri recapiti sono riportati al termine di questa pagina.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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