Impresa In Crisi Con La Segnalazione Dell’INPS Per Contributi Scaduti: Quale Procedura Suggerisce Uno Studio Legale?

La PEC arriva quasi sempre in una settimana già difficile. Il mittente è l’INPS. L’oggetto parla di “segnalazione” ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il testo dice che l’impresa ha contributi scaduti da oltre novanta giorni e la invita a valutare la composizione negoziata. Il titolare legge, rilegge e si pone sempre la stessa domanda: che cosa devo fare adesso, e quale procedura è quella giusta per me?

La risposta onesta è una sola: non esiste una procedura valida per tutti, perché la strada giusta dipende da chi sei. La stessa segnalazione produce effetti molto diversi su imprese diverse. Per una S.r.l. con trenta dipendenti e un sindaco è l’inizio di una fase in cui anche l’organo di controllo deve muoversi, e in cui gli strumenti più utili sono la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione con transazione contributiva o il concordato. Per un artigiano senza dipendenti la soglia scatta molto prima, a 5.000 euro, e la soluzione passa spesso per una dilazione ben costruita o, nei casi gravi, per gli strumenti del sovraindebitamento. Per l’impresa minore, che non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale, si aprono il concordato minore e la liquidazione controllata. Per il datore di lavoro che ha trattenuto le ritenute ai dipendenti senza versarle, il problema non è solo civile: c’è un profilo penale che va gestito subito. E per chi ha già ricevuto un avviso di addebito, i termini per difendersi corrono in modo diverso.

In questa guida trovi una parte comune, valida per tutti, e poi un capitolo per ciascuno di questi profili:

  1. la società con dipendenti e organo di controllo;
  2. il datore di lavoro che ha trattenuto le ritenute e non le ha versate;
  3. l’impresa senza dipendenti: artigiano, commerciante, ditta individuale;
  4. l’impresa minore sotto soglia;
  5. l’impresa il cui debito è già diventato avviso di addebito o è stato affidato all’agente della riscossione.

Perché ne parliamo noi. La segnalazione dell’INPS è uno strumento di allerta della crisi d’impresa e contiene, per legge, l’invito a valutare la composizione negoziata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la procedura alla quale la segnalazione rimanda. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenza che serve quando l’impresa è minore e la via passa per il concordato minore o la liquidazione controllata. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario permette di leggere insieme il debito contributivo, quello fiscale e quello bancario, che nelle imprese in crisi non viaggiano mai da soli.

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Le regole che valgono per ogni impresa, prima di scegliere la tua strada

Prima di entrare nel tuo profilo, conviene fissare una volta sola le regole comuni. I capitoli successivi rimandano qui.

Che cos’è la segnalazione dell’INPS

La segnalazione è prevista dall’art. 25-novies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). La norma individua quattro “creditori pubblici qualificati”: INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione. Ciascuno, quando il debito dell’impresa supera determinate soglie, deve avvisare l’imprenditore e, se esiste, il presidente del collegio sindacale.

Per l’INPS il presupposto è un ritardo di oltre novanta giorni nel versamento dei contributi previdenziali. Le soglie sono due:

  • imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati: il debito scaduto deve superare sia il 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente, sia l’importo di 15.000 euro;
  • imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati: basta superare 5.000 euro.

La comunicazione viaggia via PEC oppure, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria. L’INPS deve inviarla entro sessanta giorni dal momento in cui si verificano le condizioni o vengono superate le soglie. Per l’INPS la regola si applica ai debiti accertati dal 1° gennaio 2022.

Che cosa contiene, e che cosa non è

Secondo il comma 3 dell’art. 25-novies, la segnalazione contiene l’invito a presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi (art. 17 CCII), se ne ricorrono i presupposti. Questo è il cuore della norma: l’INPS non ti sta chiedendo di pagare con quella PEC, ti sta dicendo che il tuo debito ha raggiunto un livello che la legge considera un indizio di crisi.

La segnalazione non è un atto di riscossione e non è un titolo esecutivo: non va “impugnata”, va gestita. Non blocca nulla e non fa partire nulla da sola. Ma è un segnale documentato che l’impresa ha ricevuto un’allerta formale. Se più avanti si arriverà a una procedura concorsuale, quella PEC dirà che l’imprenditore sapeva, da una certa data, che i contributi non pagati avevano superato le soglie. E questo pesa sulla valutazione di come l’impresa ha reagito.

I doveri che la legge pone all’imprenditore

L’art. 3 CCII impone all’imprenditore di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi; l’imprenditore collettivo deve dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati (art. 2086 c.c.). In concreto: chi riceve la segnalazione deve poter dimostrare di averla letta, di averne valutato il contenuto e di aver deciso qualcosa. Restare fermi è la scelta peggiore, perché nel frattempo il debito cresce di sanzioni civili e interessi.

Gli strumenti a disposizione

Gli strumenti che entrano in gioco sono, in ordine crescente di intensità:

  • la dilazione amministrativa con l’INPS, per i debiti non ancora affidati all’agente della riscossione. Dal 21 maggio 2026, con la circolare INPS n. 60, è operativo il nuovo regolamento attuativo dell’art. 23 della L. 203/2024 e del decreto interministeriale del 24 ottobre 2025: fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 euro, fino a 60 rate per importi superiori. La domanda si presenta solo in via telematica dal Cassetto previdenziale e richiede di dichiarare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
  • la composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII), con l’esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio e, se servono, le misure protettive;
  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII), anche con omologazione forzosa quando l’adesione degli enti è determinante;
  • il concordato preventivo con trattamento dei crediti contributivi (art. 88 CCII);
  • per l’impresa minore e per l’agricola, gli strumenti del sovraindebitamento: concordato minore (artt. 74-83 CCII, con il cram down contributivo dell’art. 80 c.3) e liquidazione controllata (artt. 268 ss.).

Un punto che molti sbagliano: la transazione nella composizione negoziata riguarda le imposte

Dentro la composizione negoziata, l’art. 23 c.2-bis CCII consente di proporre all’amministrazione finanziaria il pagamento parziale o dilazionato dei tributi. Il testo riguarda le agenzie fiscali, l’agente della riscossione e, dopo il D.Lgs. 147/2026, gli enti territoriali. I contributi INPS non rientrano in quel meccanismo: per falcidiare o ristrutturare il debito contributivo serve uno strumento con omologazione, come l’accordo di ristrutturazione o il concordato, oppure, per l’impresa minore, il concordato minore. La composizione negoziata resta utilissima per trattare, guadagnare tempo con le misure protettive e preparare lo sbocco giusto; non è però il luogo in cui l’INPS accetta di ridurre il proprio credito.

Il calendario: agosto non ferma tutto allo stesso modo

Una regola valida per tutti riguarda i termini. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1 CCII): i termini della composizione negoziata, delle misure protettive, del concordato o della liquidazione corrono anche in agosto. Nel processo civile ordinario di cognizione, in quello tributario e in quello amministrativo vale invece la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Le cause di lavoro e di previdenza, come l’opposizione all’avviso di addebito davanti al giudice del lavoro, sono tradizionalmente escluse dalla sospensione (art. 3 L. 742/1969): per prudenza, conta quei termini senza togliere agosto. Lo stesso vale per il processo esecutivo e, di regola, per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi.

Le formalità con l’INPS non sono un dettaglio

Con l’INPS conta la forma degli atti. La Cassazione, con la sentenza n. 17703 del 30 giugno 2025, ha ritenuto che una manifestazione di volontà del lavoratore verso l’ente debba essere espressa con dichiarazione scritta indirizzata all’ente e che la semplice comunicazione Uniemens del datore di lavoro non possa surrogarla. Il caso riguardava l’opzione per il sistema contributivo, ma la lezione è generale: con l’INPS si comunica con atti formali, protocollati e tracciabili, non con telefonate o trasmissioni telematiche pensate per altro. Una domanda di dilazione, una contestazione, una proposta di accordo vanno sempre formalizzate.

Se sei una società con dipendenti e un organo di controllo

La tua situazione

Sei l’amministratore di una S.r.l. o di una S.p.A. con dipendenti. Hai un sindaco unico o un collegio sindacale, oppure un revisore. Negli ultimi mesi hai pagato stipendi e fornitori strategici e hai lasciato indietro i contributi, contando di recuperare. La PEC dell’INPS è arrivata a te e, quasi certamente, anche al presidente del collegio sindacale. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: non sei più il solo a sapere.

Cosa cambia per te

Per la tua impresa la soglia è doppia: il debito contributivo scaduto da oltre novanta giorni deve superare il 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e, insieme, 15.000 euro. Se la PEC è arrivata, l’INPS ritiene che entrambe le condizioni siano superate.

Il secondo elemento riguarda l’organo di controllo. L’art. 25-octies CCII attribuisce al collegio sindacale (o al sindaco) il dovere di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l’istanza di composizione negoziata, fissando un termine congruo (la norma indica non oltre trenta giorni) entro il quale l’organo amministrativo deve riferire sulle iniziative intraprese. Se il sindaco ha ricevuto la segnalazione dell’INPS e tu resti fermo, il sindaco deve muoversi: e la sua tempestività conta anche per la sua responsabilità. Questo significa che, nella tua impresa, la segnalazione dell’INPS mette in moto un meccanismo interno che non puoi ignorare.

Terzo elemento: la tua società, se supera i limiti dell’impresa minore, è soggetta a liquidazione giudiziale. L’INPS, come qualsiasi creditore, può chiederla; la può chiedere anche il pubblico ministero. Per te, quindi, le strade sono quelle del Codice “maggiore”:

  • composizione negoziata, con richiesta di misure protettive per bloccare le azioni dei creditori durante le trattative (artt. 18-19 CCII);
  • accordo di ristrutturazione con transazione contributiva (art. 63 CCII);
  • concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, con il trattamento del credito INPS secondo l’art. 88 CCII;
  • concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies), se la composizione negoziata non riesce e l’esperto attesta che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede.

I numeri

Facciamo un esempio. Nel 2025 la tua S.r.l. doveva all’INPS contributi per 212.400 euro. Il 30% di questa cifra è 63.720 euro. A fine settembre 2026 hai contributi scaduti da oltre novanta giorni per 71.380 euro. Entrambe le soglie sono superate: 71.380 è più di 63.720 ed è più di 15.000. La segnalazione è dovuta.

Se invece il debito scaduto fosse stato di 58.900 euro, la soglia dei 15.000 euro sarebbe stata superata, ma non quella del 30%: niente segnalazione. Attenzione però: niente segnalazione non significa niente problema. Significa solo che il sistema di allerta non è scattato.

Come scegliere, con questi numeri, tra le procedure disponibili? Il ragionamento che seguiamo è in tre passaggi.

Primo: quanto pesa il debito INPS sul totale. Se i 71.380 euro sono l’unico problema e l’impresa genera margine, una dilazione a 36 rate (circa 2.000 euro al mese più accessori) può bastare, senza aprire alcuna procedura. Se invece il debito INPS è il 10% di un indebitamento complessivo di 700.000 euro, la dilazione sposta il problema di qualche mese e consuma la liquidità che servirebbe per trattare con banche e fornitori.

Secondo: quanti creditori vanno coinvolti e chi ha il peso decisivo. Se pochi creditori (due banche, l’Erario, l’INPS) rappresentano la gran parte del debito, l’accordo di ristrutturazione è spesso lo strumento più efficiente: si tratta con chi conta, si lasciano fuori i creditori minori e si chiede l’omologazione, anche forzosa verso gli enti pubblici quando la loro adesione è determinante e ricorrono le condizioni dell’art. 63 CCII. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 e, da ultimo, il D.Lgs. 147/2026 hanno toccato proprio questa norma: le condizioni per l’omologazione forzosa vanno lette sul testo vigente al momento del deposito. Se invece i creditori sono molti e frammentati, il concordato preventivo, con le sue classi e il suo voto, gestisce meglio il consenso.

Terzo: quanto tempo serve. Se l’impresa rischia pignoramenti o un ricorso per liquidazione giudiziale, la composizione negoziata con misure protettive dà il tempo di preparare l’accordo o il concordato. Non è lo sbocco, è il ponte.

Sul calendario: contributi con scadenza 16 giugno 2026, non pagati. Il novantesimo giorno cade lunedì 14 settembre 2026; da lì il ritardo è “oltre novanta giorni”. L’INPS ha sessanta giorni per segnalare: la PEC può arrivare, indicativamente, entro metà novembre 2026.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è che la segnalazione dell’INPS diventi, a posteriori, la prova che l’organo amministrativo conosceva la crisi e non ha reagito. In caso di liquidazione giudiziale, il curatore ricostruirà la cronologia. Dalla data della PEC in poi, ogni pagamento preferenziale, ogni nuovo debito, ogni operazione straordinaria verrà letta con quella data in mente. La responsabilità degli amministratori verso la società e verso i creditori (artt. 2476 e 2486 c.c.) si gioca anche su questo.

C’è poi il DURC: con contributi non versati e senza una dilazione accolta, il documento di regolarità contributiva risulta irregolare. Per un’impresa che lavora con appalti pubblici, subappalti o che chiede finanziamenti agevolati, l’irregolarità del DURC può essere più dannosa del debito stesso.

Infine, il rischio penale delle ritenute non versate, che trattiamo nel profilo successivo perché riguarda ogni datore di lavoro.

Le mosse giuste

  1. Fotografa il debito. Scarica dal Cassetto previdenziale l’estratto delle posizioni debitorie, distinguendo contributi correnti, sanzioni civili, avvisi di addebito già emessi e somme già affidate all’agente della riscossione. Senza questa mappa ogni decisione è al buio.
  2. Coinvolgi subito il collegio sindacale. Non aspettare che sia il sindaco a scriverti: convoca il consiglio, verbalizza la ricezione della segnalazione e la decisione presa. È la miglior tutela per te e per l’organo di controllo.
  3. Fai il test pratico di risanabilità previsto per la composizione negoziata e verifica se il debito è sostenibile con una dilazione ordinaria (36 o 60 rate) oppure se serve una ristrutturazione.
  4. Se il debito INPS è solo una parte di una crisi più ampia (banche, Erario, fornitori), valuta l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. L’esperto ti aiuterà a impostare il dialogo con l’INPS e con gli altri creditori.
  5. Prepara lo sbocco finale: accordo di ristrutturazione con transazione contributiva o concordato preventivo, a seconda della struttura dei debiti e delle adesioni possibili.

Per questo profilo pesa in modo particolare la qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la competenza che riguarda esattamente la procedura a cui la PEC dell’INPS ti invita.

Giurisprudenza dedicata

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 18 giugno 2026 (numero non riportato nella fonte, EC News del 7 ottobre 2026), ha confermato l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva in cui né l’Agenzia delle entrate né l’INPS avevano aderito. Il principio: la “determinanza” dell’adesione dei creditori pubblici va valutata sul complesso dei crediti pubblici, non ente per ente; se senza Agenzia e INPS insieme la soglia non sarebbe raggiunta, il tribunale può omologare forzosamente nei confronti di entrambi, purché ricorrano le altre condizioni. Restano invece distinte, per ciascun ente, le verifiche sul trattamento minimo e sulla non deteriorità rispetto alla liquidazione. Per la tua S.r.l., che ha quasi sempre debiti sia fiscali sia contributivi, è un’indicazione importante.

Sul fronte della composizione negoziata, la Cassazione (Sez. I, n. 31856/2025, sintesi EC News del 27 gennaio 2026) ha ritenuto inammissibile un’istanza presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Lezione pratica: scegli lo strumento nel giusto ordine, perché sovrapporli può costare la procedura.

Se hai trattenuto le ritenute ai dipendenti e non le hai versate

La tua situazione

Sei un datore di lavoro, di qualunque dimensione. Ogni mese in busta paga hai trattenuto ai dipendenti la loro quota di contributi. Poi, quando i soldi non bastavano, quella quota è rimasta in cassa e non è arrivata all’INPS. Per chi è nella tua posizione, la segnalazione dell’INPS è solo la parte visibile del problema: sotto c’è un rischio penale personale.

Cosa cambia per te

L’art. 2 c.1-bis del D.L. 463/1983 (convertito dalla L. 638/1983), come modificato dal D.Lgs. 8/2016, distingue due fasce:

  • se le ritenute previdenziali omesse superano 10.000 euro annui, il fatto è reato, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro;
  • sotto quella soglia, l’omissione è un illecito amministrativo.

La regola più importante per te è che il conteggio dei 10.000 euro si fa per anno, sommando le ritenute non versate alle scadenze che cadono in quell’anno. Le Sezioni Unite penali della Cassazione (sent. n. 10424/2018) hanno adottato il criterio di cassa: si sommano gli importi le cui scadenze di versamento cadono tra il 16 gennaio e il 16 dicembre dello stesso anno. Quindi la retribuzione di dicembre, il cui versamento scade a gennaio dell’anno dopo, conta nell’anno successivo.

La norma prevede inoltre che il datore di lavoro possa evitare le conseguenze se versa le ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione. Il perimetro esatto di questa causa di non punibilità, e il suo rapporto con la soglia, va verificato con il difensore penale sul testo vigente e sulla giurisprudenza più recente: le sintesi divulgative non sono concordi. Quello che è certo è che i tre mesi dalla contestazione sono un termine da cerchiare in rosso.

Un chiarimento sul rapporto con gli strumenti della crisi. Le misure protettive della composizione negoziata impediscono ai creditori di agire sul patrimonio dell’impresa, ma non incidono sul procedimento penale, che segue regole proprie. Allo stesso tempo, durante le misure “non sono inibiti i pagamenti” (art. 18 c.3 CCII): nulla ti impedisce, quindi, di versare le ritenute arretrate mentre tratti con gli altri creditori, purché il pagamento sia coerente con la gestione dell’impresa e venga comunicato all’esperto quando non è un atto di ordinaria amministrazione o non è coerente con le trattative (art. 21 CCII). Nel concordato, invece, i pagamenti di crediti anteriori sono soggetti alle regole della procedura e possono richiedere un’autorizzazione: è un motivo in più per sistemare le ritenute prima di depositare la domanda, se le risorse lo consentono.

Va considerata anche la posizione personale di chi firma. Il reato è dell’amministratore che aveva il dovere di versare alle scadenze, non della società. Se nel corso del tempo gli amministratori sono cambiati, ciascuno risponde per i periodi in cui era in carica. Chi subentra in una società già in ritardo deve quindi fotografare subito la situazione delle ritenute alla data del proprio insediamento.

Distingui bene, inoltre, le ritenute (la quota del lavoratore, che hai trattenuto) dai contributi a carico del datore: l’omesso versamento dei secondi genera debito, sanzioni civili e segnalazione, ma non il reato dell’art. 2 c.1-bis.

I numeri

Hai dieci dipendenti con una retribuzione lorda media di 2.150 euro. La quota a carico del lavoratore è, per la generalità dei dipendenti, intorno al 9,19% (verifica l’aliquota esatta del tuo settore con il consulente del lavoro): circa 197,60 euro a testa, 1.976 euro al mese. Se non versi le ritenute per sei mesi con scadenza nello stesso anno, l’omissione arriva a circa 11.856 euro. La soglia di 10.000 euro è superata: il fatto ha rilevanza penale. Con cinque mesi (circa 9.880 euro) resteresti nell’illecito amministrativo.

Se le scadenze omesse sono a cavallo di due anni solari, per esempio tre in un anno e tre nel successivo, l’importo si divide e ciascun anno può restare sotto soglia. È il criterio di cassa delle Sezioni Unite.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è pensare che la crisi di liquidità basti a giustificare l’omissione. Non è così. La Cassazione, con la sentenza n. 2565 del 21 gennaio 2019, ha ribadito che l’omesso versamento non è punibile solo per causa di forza maggiore: il datore deve provare di non aver potuto reperire le risorse e di aver affrontato la crisi con ogni mezzo, anche attingendo al proprio patrimonio personale. Il dolo è generico: basta la volontà di non versare. Inoltre i flussi contributivi trasmessi all’INPS, che attestano le retribuzioni corrisposte, possono provare sia la retribuzione sia il mancato versamento.

Un secondo rischio riguarda la scelta su chi pagare. Pagare gli stipendi netti e non le ritenute, mese dopo mese, costruisce proprio la situazione che la norma punisce. Un terzo rischio è temporale: il penale non aspetta la procedura concorsuale.

Le mosse giuste

  1. Separa subito le ritenute dal resto del debito: chiedi al consulente del lavoro un prospetto, anno per anno, delle sole quote trattenute e non versate.
  2. Verifica se in uno o più anni hai superato i 10.000 euro. Se sì, coinvolgi immediatamente un difensore penale, insieme al legale che segue la crisi.
  3. Dai priorità al versamento delle ritenute nella pianificazione di cassa, prima ancora dei contributi a carico dell’impresa: è la voce con il rischio personale più alto.
  4. Se ricevi la contestazione, conta i tre mesi dal giorno della notifica e organizza il pagamento entro quel termine, anche con risorse esterne.
  5. Inserisci il debito per ritenute nel piano di risanamento (composizione negoziata, accordo, concordato) sapendo che lo strumento della crisi gestisce il debito civile, ma non cancella da solo un reato già consumato.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle Sezioni Unite n. 10424/2018 e a Cass. n. 2565/2019, è utile un’indicazione proveniente dall’esdebitazione: il Tribunale di Rimini, con decreto del 5 maggio 2026 (noto da sintesi Unijuris, regime della legge fallimentare), ha ritenuto che il patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non impedisca il beneficio dell’esdebitazione in assenza di condotte fraudolente. Non è una garanzia, ma dice che il reato non chiude necessariamente la porta a una ripartenza dopo la procedura. Da segnalare con cautela anche il principio opposto: il Tribunale di Treviso, con decreto del 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris), ha considerato colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte con debito erariale prevalente, negando l’esdebitazione. Un’omissione sistematica verso gli enti pubblici, protratta nel tempo, può essere letta come colpa grave.

Se lavori da solo: artigiano, commerciante, ditta individuale senza dipendenti

La tua situazione

Hai una ditta individuale o una piccola società di persone senza dipendenti. Sei iscritto alla Gestione artigiani o commercianti, oppure lavori con la sola tua attività. I contributi fissi sul minimale e quelli a percentuale sul reddito sono arrivati insieme alle imposte, e qualcosa è saltato. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: per te la soglia della segnalazione è di soli 5.000 euro.

Cosa cambia per te

L’art. 25-novies distingue tra imprese con e senza lavoratori subordinati o parasubordinati. Per te non c’è il filtro del 30%: basta un debito contributivo scaduto da oltre novanta giorni superiore a 5.000 euro. La norma parla genericamente di “contributi previdenziali”: se ricevi la segnalazione, verifica con l’estratto del Cassetto quali partite l’INPS ha considerato, perché la composizione del debito conta per la strategia.

La regola più importante per te è che la segnalazione arriva presto, ma proprio per questo ti dà tempo: a 5.000 o 8.000 euro di debito, la dilazione amministrativa è quasi sempre lo strumento giusto. Con il nuovo regolamento INPS (circolare n. 60 del 21 maggio 2026) puoi chiedere fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 euro, presentando la domanda dal Cassetto previdenziale e dichiarando la temporanea difficoltà.

Il DURC, per te, conta quanto per le imprese più grandi, anche se in modo diverso. Se lavori come subappaltatore, se partecipi a gare o se chiedi un contributo pubblico, la regolarità contributiva ti viene chiesta comunque. Una dilazione accolta e rispettata ti consente, di regola, di tornare in regola ai fini del DURC; una dilazione chiesta e poi abbandonata ti riporta al punto di partenza, con l’aggravante di aver consumato una possibilità. La circolare INPS n. 60/2026 disciplina anche la “seconda dilazione”: prima di firmare il primo piano, chiediti se riuscirai davvero a sostenerlo.

C’è poi il tema dei contributi a percentuale sul reddito. Per l’artigiano e il commerciante il debito INPS segue l’andamento del reddito dichiarato: un anno buono seguito da un anno difficile produce un saldo e un acconto alti proprio quando la cassa è vuota. Valuta con il commercialista se ricorrono i presupposti per ridurre gli acconti in base al reddito previsto: è una scelta tecnica che va motivata e documentata, ma può evitare che il debito si gonfi.

Il secondo punto: se sei un imprenditore individuale, sei personalmente responsabile di tutti i debiti dell’impresa con tutto il tuo patrimonio. Non c’è uno schermo societario. E se la tua impresa rientra nei limiti dell’impresa minore (art. 2 c.1 lett. d CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi precedenti), sei sottratto alla liquidazione giudiziale e hai accesso agli strumenti del sovraindebitamento, di cui parliamo nel profilo dedicato.

I numeri

Sei un artigiano. I contributi fissi sul minimale si pagano in quattro rate trimestrali. Supponi di non aver pagato le rate di febbraio e maggio 2026, per complessivi circa 2.300 euro, e il saldo e il primo acconto dei contributi a percentuale a giugno, per 3.570 euro. Totale: 5.870 euro, scaduti da oltre novanta giorni a metà settembre per la parte più recente. La soglia di 5.000 euro è superata: la segnalazione è dovuta.

Ora la dilazione: 5.870 euro più sanzioni civili e interessi di dilazione, diciamo 6.240 euro complessivi, in 36 rate fanno circa 173 euro al mese. In 24 rate circa 260 euro. Il punto non è scegliere la rata più bassa, ma quella che riesci a pagare insieme ai contributi correnti, perché i nuovi contributi continueranno a maturare.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è accumulare: contributi correnti non pagati che si sommano a quelli dilazionati, fino a far saltare il piano. La dilazione si regge solo se i versamenti correnti restano regolari. La circolare INPS n. 60/2026 tratta espressamente i requisiti di permanenza nel piano e le cause di revoca: leggile prima di firmare.

Secondo rischio: lasciare che il debito arrivi alla fase di riscossione. Quando l’INPS emette l’avviso di addebito e il credito viene affidato all’agente della riscossione, la dilazione amministrativa dell’INPS non è più disponibile e si passa alle regole dell’agente della riscossione, con interessi e oneri diversi.

Terzo rischio: la sovrapposizione con il debito fiscale. Per te il debito INPS e quello con l’Erario hanno la stessa origine (lo stesso reddito) e la stessa scadenza (giugno-luglio). Spesso la PEC dell’INPS è solo la prima di una serie.

Le mosse giuste

  1. Chiedi subito la dilazione amministrativa dal Cassetto previdenziale, prima che parta l’avviso di addebito.
  2. Programma i contributi correnti in un conto dedicato, accantonando ogni mese una quota degli incassi.
  3. Verifica i limiti dell’impresa minore: se ci rientri, sai fin da ora che, nel peggiore dei casi, le tue strade sono quelle del sovraindebitamento e non la liquidazione giudiziale.
  4. Controlla anche il debito fiscale e valuta le soluzioni in modo coordinato: una rateazione INPS sostenibile può diventare insostenibile se nello stesso mese parte quella con l’agente della riscossione.
  5. Se il debito complessivo non è più gestibile con le rate, valuta la composizione negoziata per l’impresa sotto soglia (art. 25-quater CCII) oppure il concordato minore.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo non abbiamo trovato pronunce recenti specifiche sulla segnalazione dell’INPS alle imprese senza dipendenti: lo diciamo apertamente invece di forzare citazioni. Valgono i principi visti sopra sulla forma degli atti con l’INPS (Cass. n. 17703/2025) e, per il caso di crisi più grave, quelli sugli strumenti del sovraindebitamento richiamati nel profilo dell’impresa minore. In particolare, se un giorno la crisi dovesse portarti alla liquidazione controllata, ricorda che l’accesso non dipende dalla meritevolezza (Cass. ord. n. 22074/2025), ma che la tua condotta verso gli enti verrà valutata al momento dell’esdebitazione: per questo una dilazione chiesta per tempo, anche se poi non sei riuscito a rispettarla fino in fondo, racconta una storia molto diversa da anni di silenzio. Conserva ogni domanda, ogni ricevuta e ogni comunicazione con l’INPS: sono la prova della tua diligenza.

Se la tua è un’impresa minore, sotto le soglie della liquidazione giudiziale

La tua situazione

Gestisci una piccola impresa: una S.n.c. di famiglia, una S.r.l. con pochi dipendenti, una ditta individuale, un’impresa agricola. Negli ultimi tre esercizi l’attivo non ha mai superato i 300.000 euro, i ricavi lordi sono rimasti sotto i 200.000 euro e i debiti complessivi sotto i 500.000 euro. Hai ricevuto la segnalazione dell’INPS, magari insieme a quella dell’Agenzia delle entrate. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te la liquidazione giudiziale non esiste, ma esistono strumenti specifici, spesso più adatti alle tue dimensioni.

Cosa cambia per te

L’impresa minore (art. 2 c.1 lett. d CCII) è un debitore in “sovraindebitamento” ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. c. Ciò significa che, se la crisi non si risolve con una dilazione, le strade sono tre.

La composizione negoziata per le imprese sotto soglia (art. 25-quater CCII). L’imprenditore commerciale o agricolo che rientra nei limiti dell’impresa minore e si trova in condizioni di squilibrio che rendono probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere la nomina dell’esperto al segretario generale della Camera di commercio, quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. L’istanza non richiede il progetto di piano di risanamento che è invece previsto per le imprese maggiori. All’esito delle trattative si può concludere un contratto con i creditori, un accordo con il contenuto dell’art. 62, un accordo sottoscritto anche dall’esperto; oppure si può passare al concordato minore, alla liquidazione controllata o al concordato semplificato. Le norme generali della composizione negoziata si applicano in quanto compatibili (art. 25-quater c.5).

Il concordato minore (artt. 74-83 CCII). È lo strumento che permette di trattare anche il credito INPS. La proposta ha contenuto libero, può prevedere il soddisfacimento parziale dei crediti e la suddivisione in classi; i crediti privilegiati, come quelli contributivi, possono essere pagati non integralmente purché in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione (art. 75 c.2). La proposta deve consentire la prosecuzione dell’attività o, in alternativa, prevedere l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74 c.1-2).

La regola più importante per te è il cram down contributivo dell’art. 80 c.3 CCII: il giudice omologa il concordato minore anche senza l’adesione degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione dell’OCC. Inoltre, nel concordato minore vige il silenzio-assenso: il creditore che non comunica il proprio voto all’OCC nel termine assegnato si intende consenziente (art. 79 c.3).

Una cautela sulla composizione negoziata sotto soglia: le misure protettive degli artt. 18-19 si applicano all’impresa minore solo “in quanto compatibili”. Alcuni commentatori segnalano difficoltà di coordinamento con i documenti richiesti per la conferma delle misure, a cominciare dal piano finanziario. Se il tuo problema principale è fermare un’azione esecutiva già avviata, valuta con attenzione se la protezione più solida arriva dalla composizione negoziata o dal decreto del giudice nel concordato minore, che su istanza del debitore può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva (art. 78 c.2 lett. d).

La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). È la soluzione liquidatoria quando non c’è un’attività da proseguire o risorse da apportare. Dopo tre anni dall’apertura, o prima con la chiusura, la persona fisica può ottenere l’esdebitazione (art. 282), con le eccezioni dell’art. 278 c.7.

I numeri

Una S.n.c. con tre dipendenti. Contributi dovuti nell’anno precedente: 52.300 euro. Il 30% è 15.690 euro. Debito contributivo scaduto da oltre novanta giorni: 13.900 euro. Niente segnalazione, perché 13.900 euro non supera né il 30% né i 15.000 euro.

Sei mesi dopo, il debito arriva a 24.600 euro: supera sia 15.000 euro sia 15.690. La segnalazione arriva. Nel frattempo la società ha anche 41.800 euro di debiti fiscali, 63.500 euro verso una banca con garanzia ipotecaria su un capannone e 37.200 euro verso fornitori chirografari.

Proviamo a impostare un concordato minore. Il valore di liquidazione stimato dall’OCC per il capannone è di 70.000 euro; gli altri beni valgono 9.000 euro. In un’alternativa liquidatoria, dopo il creditore ipotecario, ai privilegiati generali (contributi, una parte dei tributi) resterebbe una quota limitata. Se il piano, con i flussi della prosecuzione dell’attività, offre all’INPS il 60% in 48 mesi e quella percentuale è superiore a quanto l’INPS otterrebbe dalla liquidazione, la condizione di convenienza può essere attestata dall’OCC. Se senza il voto dell’INPS e dell’Erario la maggioranza dei crediti non si raggiunge, il giudice può omologare comunque, verificati gli altri requisiti. Ogni numero, naturalmente, va costruito sulla tua situazione reale: questo è un esercizio dimostrativo.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è sottovalutare l’ordine delle prelazioni. La Cassazione (Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025) ha affermato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Il credito contributivo è assistito da privilegio generale: un piano che paga i chirografari più di quanto riceve l’INPS, senza un fondamento nelle regole sulla distribuzione, rischia di non essere omologato.

Secondo rischio: arrivare alla procedura con un comportamento che il tribunale può leggere come colpa grave. Nella liquidazione controllata l’accesso non richiede la meritevolezza, ma la condotta del debitore torna in gioco quando si chiede l’esdebitazione (art. 282 c.2). Un lungo periodo di omissioni contributive senza alcun tentativo di regolarizzazione è il tipo di comportamento che va spiegato bene nella relazione dell’OCC.

Terzo rischio: confondere l’impresa minore con il consumatore. Il socio illimitatamente responsabile di una S.n.c. non può usare la ristrutturazione del consumatore per i debiti sociali: i debiti sociali si trattano con gli strumenti dell’impresa.

Le mosse giuste

  1. Verifica con i bilanci degli ultimi tre esercizi se sei davvero impresa minore. Basta superare uno dei tre limiti in uno degli anni per cambiare percorso.
  2. Prova prima la dilazione INPS, se il debito è ancora in fase amministrativa e sostenibile.
  3. Se il debito complessivo non è sostenibile, scegli tra composizione negoziata sotto soglia e concordato minore, in base al bisogno di tempo e di protezione: la prima per trattare, il secondo per ottenere un’omologazione che vincoli anche l’INPS.
  4. Rivolgiti a un OCC del circondario del tribunale competente: per il concordato minore la domanda passa da lì, e la relazione dell’OCC è il documento su cui si gioca la convenienza.
  5. Prepara la documentazione dell’art. 75: bilanci, scritture, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, elenco dei creditori con le cause di prelazione, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. n. 28574/2025 sull’ordine delle prelazioni, il Tribunale di Roma (Sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025, fonte NT+ Diritto) ha omologato il concordato minore di un professionista applicando il cram down sul Fisco e la regola della priorità relativa: un’indicazione utile anche per il cram down contributivo, che l’art. 80 c.3 disciplina insieme a quello fiscale. Sulla liquidazione controllata, la Cassazione (Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025) ha escluso che l’apertura possa essere negata per mancanza di meritevolezza, e la Sez. I con ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it) ha precisato che la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento è requisito di ammissibilità, soggetto a controllo sostanziale del giudice.

Se il debito è già diventato avviso di addebito o è passato all’agente della riscossione

La tua situazione

La segnalazione è arrivata tardi, oppure l’hai lasciata cadere. Ora hai in mano un avviso di addebito dell’INPS, o addirittura una comunicazione dell’agente della riscossione. Forse c’è già un pignoramento presso la banca o presso i tuoi clienti. Per chi è nella tua posizione, la domanda non è più solo “quale procedura”, ma “quanto tempo ho”.

Cosa cambia per te

Dal 2011 l’INPS riscuote i contributi con l’avviso di addebito (art. 30 D.L. 78/2010), che ha valore di titolo esecutivo. Decorso il termine indicato per il pagamento, il carico viene affidato all’agente della riscossione, che può procedere con fermi, ipoteche e pignoramenti secondo le regole del D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024. Il testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) sarà applicabile dal 1° gennaio 2027: a ottobre 2026 valgono ancora le norme previgenti.

Due conseguenze pratiche:

  • la dilazione amministrativa INPS della circolare n. 60/2026 riguarda solo i debiti non ancora affidati all’agente della riscossione; per quelli affidati si chiede la rateizzazione all’agente, secondo le regole dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 nella versione riformata, che collegano il numero di rate all’importo e alla documentazione della difficoltà (verifica i parametri vigenti al momento della domanda);
  • per contestare il merito della pretesa contributiva, l’opposizione all’avviso di addebito si propone davanti al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica (art. 24 c.6 D.Lgs. 46/1999, richiamato dalla disciplina dell’avviso). Vizi formali e atti successivi seguono le regole delle opposizioni esecutive.

La regola più importante per te è che il termine di quaranta giorni per l’opposizione nel merito è stretto e, trattandosi di una controversia previdenziale, va contato senza fare affidamento sulla sospensione di agosto.

I numeri

L’avviso di addebito ti viene notificato mercoledì 4 novembre 2026. I quaranta giorni per l’opposizione scadono lunedì 14 dicembre 2026. Il termine per il pagamento indicato nell’avviso, sessanta giorni, cadrebbe domenica 3 gennaio 2027 e slitta a lunedì 4 gennaio 2027.

Supponi un avviso da 38.470 euro tra contributi, sanzioni civili e interessi. Se lo affidano all’agente e tu chiedi la rateizzazione, devi considerare che oltre alla rata matureranno gli interessi di dilazione e, se non paghi nei termini, gli oneri di riscossione. Se invece, entro il termine, inserisci quel debito in uno strumento della crisi, cambia lo scenario: con le misure protettive della composizione negoziata, se confermate dal tribunale, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’attività; con il concordato preventivo o il concordato minore il divieto opera dalla pubblicazione della domanda o dal decreto del giudice.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è il pignoramento dei conti e dei crediti verso clienti, che toglie all’impresa la liquidità con cui potrebbe ancora risanarsi. Un pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione sui crediti commerciali può bloccare in pochi giorni l’attività.

Secondo rischio: confondere i termini. L’opposizione nel merito ha il suo termine; le opposizioni agli atti esecutivi e all’esecuzione hanno i loro, e non sono sospese in agosto. Sbagliare strada processuale significa perdere il diritto di contestare.

C’è anche un rischio di coordinamento con gli strumenti della crisi. Se depositi un’istanza di composizione negoziata quando l’agente ha già pignorato un credito, le misure protettive, una volta confermate, impediscono di proseguire l’azione esecutiva sui beni dell’impresa, ma vanno chieste espressamente e confermate dal tribunale con il ricorso da depositare lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza. Le somme già assegnate al creditore prima delle misure seguono regole diverse. Il tempismo, qui, è tutto: un giorno di ritardo può significare un incasso perso.

Infine, un’osservazione sul debito già affidato: anche quando è passato all’agente della riscossione, il credito contributivo resta un credito dell’INPS ai fini degli strumenti della crisi. Nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione e nel concordato minore la proposta riguarda il credito previdenziale nel suo complesso, quale che sia la fase della riscossione in cui si trova; l’ente gestore e l’agente vanno entrambi coinvolti nelle comunicazioni. Per questo, prima di depositare qualsiasi domanda, conviene ricostruire l’intera esposizione verso gli enti, fase per fase, con gli estratti del Cassetto previdenziale e quelli dell’agente della riscossione.

Terzo rischio: credere che la prescrizione abbia già risolto tutto. I contributi si prescrivono, di regola, in cinque anni, ma la prescrizione si interrompe con gli atti dell’ente e dell’agente. Va verificata atto per atto, con le relate di notifica.

Le mosse giuste

  1. Segna oggi i quaranta giorni dalla notifica dell’avviso e fai verificare se ci sono contestazioni di merito fondate (contributi non dovuti, calcoli errati, prescrizione).
  2. Controlla la catena delle notifiche di tutti gli atti precedenti: avvisi, intimazioni, cartelle.
  3. Se il debito è fondato e sostenibile, chiedi la rateizzazione all’agente prima che partano le azioni esecutive.
  4. Se è fondato ma non sostenibile, valuta la composizione negoziata con misure protettive o, per l’impresa minore, il concordato minore: sono gli strumenti che fermano le azioni dei singoli creditori.
  5. Se un pignoramento è già in corso, verifica subito i rimedi esecutivi e il loro coordinamento con l’eventuale strumento della crisi.

Giurisprudenza dedicata

Sul tema più delicato per questo profilo, il blocco delle azioni esecutive, la giurisprudenza di merito sulle misure protettive della composizione negoziata è ampia ma composta in gran parte da decisioni senza numero. Tra le pronunce verificate, ci limitiamo a richiamare l’App. Venezia 18 giugno 2026 vista nel primo profilo, che dimostra come un credito pubblico, anche già in riscossione, possa essere ristrutturato con un accordo omologato. Sulla forma degli atti verso l’INPS vale Cass. n. 17703/2025.

Tre imprese, tre segnalazioni, tre esiti: i numeri a confronto

Mettiamo lo stesso problema, la PEC dell’INPS sui contributi scaduti, su tre imprese diverse. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.

Ipotesi A. S.r.l. manifatturiera con 24 dipendenti e sindaco unico. Contributi dovuti nel 2025: 318.700 euro; 30% = 95.610 euro. Debito contributivo scaduto da oltre novanta giorni a ottobre 2026: 104.250 euro, di cui ritenute dei lavoratori per 29.140 euro con scadenze nel 2026. Altri debiti: Erario 187.300 euro, banche 410.000 euro, fornitori 265.800 euro.

Esito: la segnalazione è dovuta (104.250 > 95.610 e > 15.000). Le ritenute non versate superano i 10.000 euro nell’anno: c’è un profilo penale da gestire subito. Il debito complessivo (circa 967.000 euro) non è sostenibile con una sola dilazione INPS. Percorso coerente: versamento prioritario delle ritenute, istanza di composizione negoziata con misure protettive, trattative con banche e fornitori, poi un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva. Se Erario e INPS non aderiscono e la loro adesione è determinante, si può chiedere l’omologazione forzosa (art. 63 CCII), alle condizioni previste dal testo vigente.

Ipotesi B. Artigiano senza dipendenti. Debito INPS scaduto: 5.870 euro. Nessun debito bancario, debito IRPEF di 4.120 euro.

Esito: la segnalazione è dovuta (5.870 > 5.000). La soluzione è la dilazione amministrativa INPS: con circa 6.240 euro comprensivi di accessori, 36 rate da circa 173 euro. In parallelo, un piano per il debito fiscale e un accantonamento mensile per i contributi correnti. Nessuno strumento concorsuale necessario, se i flussi lo consentono.

Ipotesi C. S.n.c. con tre dipendenti, impresa minore. Debito INPS scaduto: 24.600 euro; Erario 41.800 euro; banca ipotecaria 63.500 euro; fornitori 37.200 euro. Totale 167.100 euro. Attivo: capannone stimato 70.000 euro, beni mobili 9.000 euro. L’attività produce un margine disponibile stimato di 1.950 euro al mese.

Esito: la segnalazione è dovuta (24.600 > 15.000 e > 15.690). La dilazione INPS da sola non basta: anche ottenendola, il debito fiscale e la banca assorbono il margine. Percorso coerente: concordato minore in continuità tramite OCC. In 48 mesi il margine genera circa 93.600 euro, da distribuire rispettando l’ordine delle prelazioni: banca ipotecaria nei limiti del valore del bene, poi privilegiati (INPS ed Erario per la parte privilegiata), poi chirografari. Se senza INPS ed Erario la maggioranza non si raggiunge, il giudice può omologare se l’OCC attesta la convenienza per gli enti rispetto alla liquidazione (art. 80 c.3).

Lettura d’insieme. Stessa PEC, tre strade: per A una procedura della crisi “maggiore” con un nodo penale; per B una semplice rateazione; per C uno strumento del sovraindebitamento. Chi sceglie la procedura senza aver prima collocato l’impresa nel profilo giusto sceglie quasi sempre male.

Quando appartieni a più profili insieme

Molte imprese non stanno in una sola casella. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.

La S.r.l. minore con dipendenti e ritenute non versate

È il caso più comune nelle piccole imprese. La società è sotto le soglie dell’impresa minore, quindi non rischia la liquidazione giudiziale e può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata. Ma ha dipendenti, quindi la soglia della segnalazione è quella del 30% e dei 15.000 euro; e se ha trattenuto le ritenute senza versarle oltre i 10.000 euro annui, l’amministratore ha un rischio penale personale. La procedura della società non risolve il problema penale dell’amministratore: vanno gestiti in parallelo, con priorità al versamento delle ritenute.

Il socio di S.n.c. che è anche garante della banca

Il socio illimitatamente responsabile risponde dei debiti sociali, compresi quelli contributivi, dopo l’escussione del patrimonio sociale. Se ha anche firmato una fideiussione per la banca, quel debito personale resta in piedi anche se la società ottiene un concordato minore: l’art. 79 c.5 CCII fa salvi, in linea di principio, i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Il concordato minore della società produce invece effetti per i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario (art. 79 c.4), per i debiti sociali. La strategia va quindi costruita guardando insieme la società e il patrimonio del socio.

L’impresa con debito misto: una parte in fase amministrativa, una parte già affidata

Capita spesso: i contributi più recenti sono ancora presso l’INPS, quelli più vecchi sono già diventati avvisi di addebito affidati all’agente. Per i primi puoi chiedere la dilazione INPS; per i secondi la rateizzazione all’agente. Due piani, due rate, due regole di decadenza. Se la somma delle rate non è sostenibile, è il segnale che serve uno strumento unitario della crisi, che tratti tutto il debito contributivo insieme.

L’imprenditore individuale che chiude l’attività

Chi chiude la ditta individuale con debiti INPS non smette di essere debitore. Se cessa l’attività, perde la possibilità di proporre un concordato minore in continuità; può valutare un concordato minore con apporto di risorse esterne (art. 74 c.2) o la liquidazione controllata. Attenzione al tempismo: la Cassazione, secondo quanto riportato in una sintesi iusletter (Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026), ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Prima di chiudere, quindi, conviene decidere lo strumento.

L’impresa che riceve, nello stesso periodo, più segnalazioni

È frequente che alla PEC dell’INPS si aggiungano quella dell’Agenzia delle entrate (debito IVA oltre 5.000 euro e almeno il 10% del volume d’affari dell’anno precedente, o comunque oltre 20.000 euro), quella dell’INAIL (premi scaduti oltre 5.000 euro) o quella dell’agente della riscossione (carichi scaduti oltre 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 per le società di persone, 500.000 per le altre società). Ogni segnalazione ha la sua soglia, ma il messaggio è lo stesso: la crisi è visibile a più creditori pubblici. In questo caso la risposta non può essere una somma di dilazioni separate. Serve un piano unico, perché le rate verso enti diversi si sommano e la loro sostenibilità va verificata insieme. È anche il caso in cui la valutazione congiunta dei crediti pubblici, come nella pronuncia della Corte d’appello di Venezia del 18 giugno 2026, diventa decisiva per l’accordo di ristrutturazione: il rifiuto di un ente, sommato a quello dell’altro, può aprire la strada all’omologazione forzosa anziché chiuderla.

Per l’impresa minore, la pluralità di segnalazioni ha un’ulteriore conseguenza pratica: i creditori pubblici sono spesso la maggioranza dei crediti. È proprio la situazione per cui l’art. 80 c.3 CCII prevede il cram down fiscale e contributivo nel concordato minore.

L’impresa agricola

L’impresa agricola è sempre esclusa dalla liquidazione giudiziale nei limiti previsti dal Codice e rientra tra i debitori in sovraindebitamento. Per la sola impresa agricola sotto soglia, l’art. 25-quater c.4 lett. d) consente, all’esito della composizione negoziata, anche di chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (artt. 57, 60 e 61 CCII). La segnalazione INPS segue le regole generali, con la distinzione tra impresa con e senza dipendenti. Per l’impresa agricola con operai stagionali, il calcolo della soglia del 30% sui contributi dell’anno precedente può risentire molto dell’andamento delle campagne: un’annata con pochi operai abbassa la base di calcolo e rende più facile superare la soglia l’anno successivo. Conviene quindi verificare il calcolo dell’INPS con il consulente del lavoro.

Il confronto tra profili in una tabella

Una sintesi per ritrovare in un colpo d’occhio la tua posizione. I valori sono quelli delle norme citate nelle sezioni precedenti; le soglie di riferimento per l’impresa minore vanno verificate sui tuoi bilanci.

Aspetto Società con dipendenti e organo di controllo Datore con ritenute non versate Impresa senza dipendenti Impresa minore Debito già in riscossione
Soglia della segnalazione INPS oltre 30% dei contributi dell’anno precedente e oltre 15.000 € come la propria categoria (con o senza dipendenti) oltre 5.000 € 30% e 15.000 € se ha dipendenti, 5.000 € se non ne ha la segnalazione può essere già superata dagli atti di riscossione
Chi riceve la PEC imprenditore e presidente del collegio sindacale imprenditore (e organo di controllo se esiste) imprenditore imprenditore (e organo di controllo se esiste) imprenditore
Rischio principale prova della conoscenza della crisi, responsabilità degli amministratori reato oltre 10.000 € annui di ritenute accumulo con i contributi correnti mancato rispetto delle prelazioni, colpa grave pignoramenti su conti e crediti
Strumento tipico composizione negoziata, accordo art. 63, concordato art. 88 versamento prioritario delle ritenute + strumento della crisi dilazione INPS fino a 36 rate concordato minore con cram down art. 80 c.3, liquidazione controllata rateizzazione all’agente o strumento della crisi con misure protettive
Termine da non perdere trenta giorni (al massimo) dalla segnalazione del sindaco all’organo amministrativo tre mesi dalla contestazione prima dell’avviso di addebito prima della cessazione o cancellazione quaranta giorni per l’opposizione di merito
Sospensione feriale esclusa nei procedimenti CCII (art. 9 c.1) non rilevante per il versamento non rilevante per la dilazione esclusa nei procedimenti CCII da non contare nelle cause previdenziali ed esecutive

Le domande che valgono per tutti

La segnalazione dell’INPS mi obbliga a presentare la composizione negoziata?

No. La segnalazione contiene un invito, non un obbligo. L’obbligo che hai è un altro: quello di attivarti per rilevare e affrontare la crisi (art. 3 CCII e, per le società, art. 2086 c.c.). La composizione negoziata è una delle risposte possibili; per un debito modesto la dilazione può bastare. Ciò che non puoi fare è non decidere nulla.

Se pago o ottengo la dilazione, la segnalazione “sparisce”?

La segnalazione resta come fatto storico: è stata inviata in una certa data. Ma la dilazione accolta o il pagamento cambiano la situazione da cui dipende: il debito non è più scaduto e non pagato, e il DURC può tornare regolare. Conserva la documentazione della dilazione e dei pagamenti insieme alla PEC: dimostra che hai reagito.

Cosa succede se durante la composizione negoziata continuo a non pagare i contributi correnti?

Le misure protettive bloccano le azioni dei creditori per i crediti anteriori, ma non autorizzano a non pagare i debiti nuovi. L’art. 18 c.3 CCII precisa che durante le misure “non sono inibiti i pagamenti”. Un’impresa che durante le trattative accumula nuovi debiti contributivi mostra all’esperto e al tribunale che il risanamento non sta funzionando. I contributi correnti vanno pagati.

Posso passare da uno strumento all’altro?

Sì, ma con attenzione all’ordine. Dalla composizione negoziata si può passare all’accordo di ristrutturazione, al concordato preventivo o al concordato semplificato (art. 25-sexies), che va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Per l’impresa minore, dalla composizione negoziata si passa al concordato minore o alla liquidazione controllata. Sovrapporre procedure, invece, può portare all’inammissibilità, come mostra Cass. n. 31856/2025.

I termini si fermano ad agosto?

Dipende dal procedimento. Nei procedimenti del Codice della crisi no: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale, quindi i termini corrono anche in agosto. Nel processo civile ordinario di cognizione, tributario e amministrativo vale la sospensione dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). Nelle cause previdenziali, nel processo esecutivo e, di regola, nelle opposizioni esecutive la sospensione non si applica.

Con chi parlo all’INPS durante le trattative?

La domanda di dilazione amministrativa si presenta in via telematica dal Cassetto previdenziale e la decide la struttura territoriale (direttori territoriali fino a 36 rate e 500.000 euro, direttori regionali o di coordinamento metropolitano oltre). Negli strumenti della crisi, invece, le comunicazioni seguono le forme della procedura: PEC agli indirizzi istituzionali, proposte scritte, documentazione completa. La circolare n. 60/2026 tratta espressamente i rapporti tra dilazione e procedure di crisi e insolvenza: prima di sovrapporre una dilazione a una procedura, va verificato come l’una incide sull’altra.

Se l’impresa cresce o si riduce durante la procedura, cambia il mio profilo?

I limiti dell’impresa minore si guardano sui tre esercizi precedenti la domanda. Se nel frattempo l’impresa supera un limite, prima di depositare una nuova domanda va rifatto il controllo. Per la segnalazione INPS conta invece la presenza o meno di lavoratori subordinati o parasubordinati: chi assume il primo dipendente passa dalla soglia dei 5.000 euro a quella doppia del 30% e dei 15.000 euro.

Le sentenze e i provvedimenti da conoscere, ordinati per profilo

Qui raccogliamo tutte le pronunce richiamate nella guida, ordinate secondo il profilo a cui servono di più. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalla fonte, il principio riformulato con parole nostre e la ragione per cui conta per chi ha ricevuto la segnalazione dell’INPS. Dove abbiamo letto solo una sintesi o una massima, lo diciamo.

Per la società con dipendenti e organo di controllo

1. Corte d’appello di Venezia, sentenza 18 giugno 2026 (numero non riportato; sintesi EC News del 7 ottobre 2026).
Principio: negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva, la determinanza dell’adesione dei creditori pubblici si valuta sull’insieme dei crediti pubblici. Se senza Agenzia delle entrate e INPS insieme la percentuale richiesta non si raggiunge, il tribunale può omologare nei confronti di entrambi, fermo restando che il trattamento minimo e la non deteriorità si verificano ente per ente.
Rilevanza: è la pronuncia più vicina al tema della guida. Dice che il “no” dell’INPS, se accompagnato da quello del Fisco, non chiude necessariamente la strada dell’accordo omologato.

2. Cassazione, Sez. I, n. 31856/2025 (sintesi EC News del 27 gennaio 2026).
Principio: l’istanza di composizione negoziata è inammissibile se è ancora pendente una domanda di concordato preventivo, anche se rinunciata; il tribunale può verificarlo.
Rilevanza: chi riceve la segnalazione e ha già tentato un concordato deve chiarire la situazione processuale prima di attivare la composizione negoziata.

3. Corte d’appello di Roma, n. 4154/2024 (richiamata nella scheda di sintesi dell’art. 25-sexies).
Principio: nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non è previsto il voto dei creditori; il controllo è affidato al tribunale.
Rilevanza: se la composizione negoziata non riesce, il concordato semplificato è uno sbocco in cui il dissenso dell’INPS non si esprime con il voto, ma con l’opposizione all’omologazione.

Per il datore che ha trattenuto le ritenute e non le ha versate

4. Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 10424/2018 (sintesi EC News del 12 aprile 2018).
Principio: per verificare la soglia annua dei 10.000 euro si applica il criterio di cassa, sommando le ritenute non versate alle scadenze che cadono nello stesso anno, tra il 16 gennaio e il 16 dicembre.
Rilevanza: è la regola con cui si calcola se l’omissione è reato o illecito amministrativo. Cambia la strategia di pagamento prioritario.

5. Cassazione, sentenza n. 2565 del 21 gennaio 2019 (sintesi Edotto del 22 gennaio 2019).
Principio: la crisi di liquidità non esclude il reato, salvo causa di forza maggiore; il datore deve dimostrare di non aver potuto reperire le risorse con ogni mezzo, anche personale. Il dolo è generico.
Rilevanza: smentisce l’idea, molto diffusa, che “non avevo i soldi” basti a difendersi.

6. Tribunale di Rimini, decreto 5 maggio 2026 (senza numero; sintesi Unijuris; regime della legge fallimentare).
Principio: il patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non preclude l’esdebitazione se non ci sono condotte fraudolente.
Rilevanza: mostra che il reato, pur grave, non esclude automaticamente la ripartenza dopo la procedura. Va letto con prudenza perché riguarda il vecchio regime.

7. Tribunale di Treviso, decreto 31 marzo 2026 (senza numero; sintesi Unijuris).
Principio: l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e impedisce l’esdebitazione.
Rilevanza: riguarda il Fisco, ma l’argomento si estende facilmente ai debiti contributivi: omissioni sistematiche verso enti pubblici possono essere lette come colpa grave.

Per l’impresa senza dipendenti e per chiunque dialoghi con l’INPS

8. Cassazione, sentenza n. 17703 del 30 giugno 2025 (sezione non indicata; rassegna “Sintesi” n. 7/2025 dei Consulenti del lavoro di Milano).
Principio: la manifestazione di volontà del lavoratore verso l’ente previdenziale va espressa con dichiarazione scritta indirizzata all’ente; la comunicazione Uniemens del datore non la sostituisce.
Rilevanza: riguarda un caso diverso (opzione per il sistema contributivo), ma conferma che con l’INPS gli atti formali contano. Domande di dilazione e proposte vanno sempre formalizzate e tracciate.

Per l’impresa minore

9. Cassazione, Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 (fonte Edotto).
Principio: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Rilevanza: il credito INPS è privilegiato; un piano che lo scavalca rischia il diniego di omologazione.

10. Tribunale di Roma, Sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025 (fonte NT+ Diritto).
Principio: omologazione di un concordato minore con cram down sul Fisco, applicando la regola della priorità relativa.
Rilevanza: l’art. 80 c.3 CCII disciplina insieme il cram down fiscale e quello contributivo; la pronuncia mostra come il tribunale ragiona sulla convenienza per il creditore pubblico dissenziente.

11. Cassazione, Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima Brocardi).
Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase dell’esdebitazione.
Rilevanza: per l’impresa minore con debiti INPS non gestibili, la liquidazione controllata resta accessibile anche se la storia delle omissioni non è “pulita”.

12. Cassazione, Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it del 20 maggio 2026).
Principio: la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore è requisito di ammissibilità della liquidazione controllata, con controllo sostanziale del giudice.
Rilevanza: la relazione dell’OCC è il luogo in cui va spiegato perché i contributi non sono stati pagati.

13. Cassazione, Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026 (sintesi iusletter).
Principio: è inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato.
Rilevanza: chi pensa di chiudere la ditta per “fermare” l’INPS rischia di perdere lo strumento più adatto.

Per l’impresa che usa la composizione negoziata anche per il debito fiscale

14. Tribunale di Milano, decreto 21 maggio 2025 (sintesi iusletter).
Principio: nella transazione fiscale conclusa durante la composizione negoziata (art. 23 c.2-bis CCII) il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza; non ci sono omologazione né cram down.
Rilevanza: aiuta a capire perché, per i contributi INPS, la composizione negoziata da sola non basta e serve uno sbocco con omologazione.

Un’avvertenza finale. Abbiamo cercato pronunce recenti specificamente dedicate alla segnalazione dell’art. 25-novies e non ne abbiamo trovate con estremi verificabili: preferiamo dirlo piuttosto che citare decisioni incerte.

Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo

Quando un’impresa riceve la segnalazione dell’INPS, lo Studio lavora con un metodo preciso. Ecco gli strumenti, con quello che facciamo concretamente.

  1. Analizziamo la PEC e il Cassetto previdenziale. Verifichiamo se le soglie dell’art. 25-novies sono state calcolate correttamente, quali periodi sono compresi e quali partite sono già diventate avvisi di addebito o carichi affidati all’agente.
  2. Collochiamo l’impresa nel profilo giusto. Esaminiamo i bilanci degli ultimi tre esercizi per stabilire se l’impresa è minore, e quindi se le strade sono quelle del sovraindebitamento o quelle della crisi “maggiore”.
  3. Per i datori di lavoro isoliamo le ritenute. Ricostruiamo, anno per anno con il criterio di cassa, le ritenute trattenute e non versate e coordiniamo la strategia con il difensore penale.
  4. Per le società con organo di controllo prepariamo la risposta dell’organo amministrativo. Redigiamo la documentazione con cui l’amministratore riferisce al collegio sindacale sulle iniziative intraprese.
  5. Per i debiti sostenibili impostiamo la dilazione. Prepariamo la domanda di dilazione INPS o la richiesta di rateizzazione all’agente, verificando che le rate siano compatibili con i contributi correnti.
  6. Per le crisi più ampie costruiamo l’istanza di composizione negoziata. Prepariamo la documentazione dell’art. 17 (o dell’art. 25-quater per l’impresa sotto soglia) e, se servono, il ricorso per la conferma delle misure protettive.
  7. Costruiamo la transazione contributiva. Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato impostiamo la proposta all’INPS e, con i commercialisti dello staff, il confronto con l’alternativa liquidatoria necessario per la convenienza e per l’eventuale omologazione forzosa.
  8. Per l’impresa minore lavoriamo con l’OCC sul concordato minore. Prepariamo la documentazione dell’art. 75, la proposta con il rispetto dell’ordine delle prelazioni e gli elementi per il cram down dell’art. 80 c.3.
  9. Per i debiti già in riscossione verifichiamo atti e notifiche. Controlliamo avvisi di addebito, relate e prescrizione, e valutiamo l’opposizione di merito nei quaranta giorni o i rimedi esecutivi.
  10. Seguiamo il caso fino all’ultimo grado. Reclami, opposizioni all’omologazione e ricorsi in Cassazione restano nelle mani dello stesso difensore e della stessa strategia.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per le imprese che ricevono la segnalazione dell’INPS pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la PEC invita proprio alla composizione negoziata, e conoscere quella procedura dall’interno significa sapere quali documenti servono, come si imposta il dialogo con i creditori pubblici e quali sbocchi sono realistici. Per le imprese minori diventano centrali le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC; per tutti, la qualifica di cassazionista garantisce continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: il debito contributivo, quello fiscale e quello bancario vengono letti in un unico piano.

Prima capisci chi sei, poi scegli la procedura

La segnalazione dell’INPS non è una condanna e non è un semplice promemoria. È il momento in cui la legge ti chiede di decidere. Il primo passo è capire il tuo profilo: società con organo di controllo, datore con ritenute non versate, impresa senza dipendenti, impresa minore, debito già in riscossione. Il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle di un’altra impresa. Una rateazione può bastare all’artigiano e rovinare la S.r.l. che ha bisogno di una ristrutturazione; un concordato minore può salvare la S.n.c. e non essere nemmeno disponibile per la società più grande.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa scelta, perché la segnalazione dell’INPS rinvia alla composizione negoziata e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Quando la strada passa per il sovraindebitamento, entrano in gioco le sue qualifiche di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC; quando la partita arriva in giudizio, quella di avvocato cassazionista. Non promettiamo risultati: analizziamo la tua posizione, verifichiamo i numeri e costruiamo la strategia più adatta al tuo profilo.

📩 Non lasciare che la PEC dell’INPS resti senza risposta: scrivici oggi stesso, i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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