Un’impresa Edile Individuale Può Usare La Composizione Negoziata Per Evitare I Pignoramenti?

Il titolare di un’impresa edile individuale che riceve un pignoramento sul credito verso il committente, un precetto della banca o un atto della Cassa edile si pone sempre la stessa domanda: esiste un modo per fermare tutto e trattare con calma? La risposta breve è sì: la composizione negoziata della crisi d’impresa è aperta anche all’imprenditore individuale, compreso quello che rientra nella nozione di impresa minore, e le misure protettive impediscono ai creditori di iniziare o proseguire le azioni esecutive. La risposta completa, però, è più complicata. Su questo tema conta più cosa hanno deciso i giudici che la lettera della legge. Il Codice della crisi indica gli effetti, ma sono i tribunali a dire se la protezione copre il pignoramento già notificato al committente, la casa di famiglia del titolare, la fideiussione firmata dal coniuge, il DURC che serve per entrare nei cantieri, i crediti degli operai.

In questa analisi esaminiamo le pronunce che contano davvero per chi fa costruzioni in forma individuale, dalla Cassazione ai tribunali di merito, e le traduciamo in conseguenze pratiche. La promessa è precisa: le decisioni che devi conoscere prima di depositare l’istanza, tradotte in cosa puoi ottenere, cosa resta fuori dalla protezione e quali errori fanno cadere le misure.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché la composizione negoziata è il campo dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede e che gli consente di conoscere la procedura dal lato di chi conduce le trattative. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, decisiva per l’impresa edile sotto soglia, che dopo le trattative può dover passare al concordato minore o alla liquidazione controllata. Infine, la difesa nelle esecuzioni e nei reclami è affidata a un avvocato cassazionista, che segue gli stessi orientamenti fino all’ultimo grado.

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Il quadro normativo in breve: cosa dice il Codice per l’impresa edile individuale

Basta un paragrafo per l’inquadramento generale. La composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII, come modificati dal D.Lgs. 136/2024) è un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario chiede la nomina di un esperto indipendente, che agevola le trattative con creditori e altre parti interessate per arrivare al risanamento. Il tribunale entra in gioco solo per confermare le misure protettive, per concedere misure cautelari e per autorizzare alcuni atti.

Per l’impresa edile individuale le norme da conoscere sono queste.

La soglia dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII). È “minore” l’impresa che nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve) presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. I primi due parametri guardano al triennio; quello dei debiti no. Per l’edilizia la soglia dei ricavi è il punto critico: una piccola impresa individuale con due o tre dipendenti può superare facilmente i 200.000 euro di ricavi in un anno di cantieri pieni, anche se ha un attivo modesto.

L’art. 25-quater CCII (imprese sotto soglia). Se l’impresa edile individuale è minore, l’istanza di nomina dell’esperto va presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui territorio si trova la sede dell’impresa, con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a) e da c) a h): resta fuori la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento. La dichiarazione sulle procedure pendenti riguarda la liquidazione controllata e deve attestare di non avere depositato un ricorso per concordato minore (art. 74). Il segretario generale nomina l’esperto e liquida il suo compenso (comma 7).

Gli sbocchi dopo le trattative (art. 25-quater, commi 3 e 4). L’impresa minore può concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità, un accordo con il contenuto dell’art. 62, oppure un accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5. In alternativa può proporre il concordato minore (art. 74), chiedere la liquidazione controllata (art. 268) o proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies).

Le misure protettive (artt. 18 e 19, richiamati dall’art. 25-quater, comma 5, “in quanto compatibili”). Dal giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono acquisire prelazioni non concordate, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e diritti con cui esercita l’attività. Le prescrizioni restano sospese, le decadenze non si verificano, ma i pagamenti non sono inibiti (art. 18, comma 3). Sono esclusi dalla protezione i diritti di credito dei lavoratori (art. 18, comma 1). Il ricorso al tribunale per la conferma va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione; il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni; la durata è compresa tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino a 240 giorni complessivi (art. 19).

I termini corrono anche in agosto. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice, e le esecuzioni individuali e le opposizioni esecutive non la conoscono comunque (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.). La sospensione dal 1° al 31 agosto vale invece nel giudizio civile ordinario di cognizione (per esempio l’opposizione a decreto ingiuntivo del fornitore), nel processo tributario e in quello amministrativo.

Su questo impianto i giudici si sono pronunciati soprattutto in tre direzioni: quando le misure servono davvero, cosa coprono, chi resta fuori. Vediamole.

L’orientamento consolidato: la protezione esiste, ma va chiesta, confermata e motivata

Prima regola: senza richiesta di misure protettive non c’è alcun blocco

La vicenda tipica è quella dell’impresa che deposita l’istanza di composizione negoziata confidando che basti a fermare i creditori. La Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023, secondo la massima del massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, ha chiarito che la sola domanda di accesso non impedisce l’apertura della procedura concorsuale se non è accompagnata dalla richiesta di misure protettive. Il Tribunale di Treviso, 18 luglio 2022, ha aggiunto che le misure producono effetti solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto.

Il principio, calato nella pratica, significa che il titolare dell’impresa edile deve chiedere espressamente le misure protettive nell’istanza (o con istanza successiva) e deve sapere che il blocco parte dal giorno della pubblicazione, non da quello della firma dell’istanza né dalla nomina dell’esperto. Se il pignoramento presso il committente viene notificato due giorni prima della pubblicazione, è già un’esecuzione iniziata: le misure ne impediranno la prosecuzione, ma non cancelleranno l’atto.

Seconda regola: i termini del procedimento di conferma sono rigidi

Il Tribunale di Genova, 13 marzo 2023, ha qualificato come perentorio il termine per depositare il ricorso di conferma, e il Tribunale di Trani, 21 marzo 2022, ha dichiarato l’inefficacia della protezione per deposito tardivo. Lo stesso Tribunale di Trani, 5 settembre 2022, ha precisato che chi vuole riproporre la domanda deve ripetere l’intero iter. Il testo vigente dell’art. 19, comma 1, conferma questa linea: il deposito omesso o tardivo rende le misure inefficaci.

A questo si aggiunge la Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito, con la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 (massima su Brocardi), che il debitore non ha un diritto pieno al rinvio della trattazione o della decisione, nemmeno quando invoca tempo per una procedura alternativa o per reclamare contro la revoca delle misure protettive: deve indicare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa. La Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026 (massima su Brocardi) ha ribadito che la riserva del tribunale non impedisce al debitore di difendersi, ad esempio con il reclamo, e che non gli spetta un rinvio automatico; nel caso deciso il termine di quindici giorni per impugnare il diniego era già scaduto.

In altre parole, se ti trovi in composizione negoziata con un’esecuzione o un’istanza di apertura di una procedura concorsuale pendente, non puoi contare sul fatto che il giudice aspetti l’esito delle trattative o del reclamo. Ogni scadenza va rispettata nel giorno esatto, perché i giudici non concedono rinvii di cortesia a chi è in composizione negoziata.

Terza regola: le misure servono al risanamento, non a una liquidazione mascherata

L’orientamento si è consolidato nel senso che la conferma richiede una prospettiva concreta di risanamento. Il Tribunale di Lecco, 2 gennaio 2023, ha affermato che l’insolvenza non impedisce l’accesso, mentre lo impedisce l’assenza di prospettive. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025, il Tribunale di Verona, 10 giugno 2025, e il Tribunale di Como, 10 luglio 2025, hanno negato la conferma a piani solo liquidatori. In senso parzialmente diverso, il Tribunale di Perugia, 15 luglio 2024, ha incluso nel risanamento anche la liquidazione che soddisfa i creditori.

Per l’impresa edile individuale il punto è decisivo. Se il titolare vuole solo prendere tempo per chiudere i cantieri, vendere l’attrezzatura e cessare l’attività, le misure rischiano di non essere confermate: la composizione negoziata protegge l’impresa che vuole continuare a lavorare, non quella che vuole sottrarsi ai pignoramenti mentre chiude. Per chi deve chiudere, gli strumenti adatti sono altri (liquidazione controllata o, dopo trattative fallite, concordato semplificato), e vanno scelti con attenzione, come vedremo.

Quarta regola: la protezione può essere mirata sui creditori che bloccano l’attività

Il Tribunale di Milano, 17 gennaio 2022, ha ammesso la conferma selettiva delle misure per i conti pignorati che bloccavano l’operatività aziendale. Il Tribunale di Torino, 17 ottobre 2023, ha precisato che la selettività dipende dalla scelta dell’imprenditore, mentre il Tribunale di Catania, 14 giugno 2022, ha negato la conferma di una selettività non motivata. Il Tribunale di Bologna, 23 settembre 2025, ha ammesso la limitazione degli effetti a specifiche categorie di creditori.

Il principio, calato nella pratica, significa che l’impresa edile può chiedere la protezione soprattutto verso la banca che ha pignorato il conto e verso il fornitore che ha pignorato il credito verso il committente, spiegando perché quelle azioni impediscono di pagare gli stipendi o di acquistare il materiale per finire il cantiere. Una richiesta motivata creditore per creditore regge meglio in udienza di una richiesta generica estesa a tutti.

Prima questione aperta: sopra o sotto soglia, e cosa succede se l’impresa è già insolvente

La questione

“Ho un’impresa edile individuale, fatturo circa 300.000 euro l’anno ma ho pochi beni. Sono un’impresa minore? E se sono già insolvente, posso ancora entrare in composizione negoziata?” Sono due dubbi diversi, ma legati: dalla risposta dipendono l’ufficio a cui presentare l’istanza, i documenti da allegare e gli sbocchi possibili.

Cosa hanno deciso i giudici

Sul canale di presentazione il Tribunale di Verona, 25 novembre 2022, ha revocato senza contraddittorio le misure protettive di un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza al segretario generale della camera di commercio invece che alla commissione competente. È un precedente severo, che per l’impresa edile ha una conseguenza diretta: sbagliare il calcolo della soglia significa sbagliare l’ufficio, e sbagliare l’ufficio può far cadere la protezione.

Sull’insolvenza, il già citato Tribunale di Lecco, 2 gennaio 2023, ha ammesso l’accesso dell’impresa insolvente quando esistono prospettive di risanamento. Il Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023, ha invece negato la conferma in presenza di un piano embrionale e di insolvenza irreversibile, e il Tribunale di Viterbo, 14 febbraio 2022, l’ha negata per uno squilibrio marcato.

Sulla preclusione per le procedure pendenti, la Cass. Sez. I n. 31856/2025 (sintesi EC News del 27 gennaio 2026) ha confermato l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. La decisione riguarda il regime del D.L. 118/2021 e un’impresa fallibile, ma il principio è coerente con l’art. 25-quater, comma 2: l’impresa minore deve dichiarare di non avere depositato un ricorso per concordato minore.

Se c’è contrasto

Il contrasto riguarda l’impresa minore già insolvente. L’art. 12, comma 1, CCII, nel testo vigente, richiama anche la crisi e l’insolvenza; l’art. 25-quater, comma 1, parla invece soltanto di squilibrio “che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza”. Una lettura letterale potrebbe escludere dall’accesso l’impresa minore già insolvente; una lettura sistematica, fondata sul rinvio dell’art. 25-quater, comma 5, all’art. 12, la ammette. Non abbiamo trovato pronunce con estremi verificati sull’art. 25-quater. L’assunzione prudenziale è questa: l’impresa edile minore già insolvente deve dimostrare nell’istanza che il risanamento è ragionevolmente perseguibile, con numeri, contratti in corso e flussi attesi, come se il presupposto fosse contestabile.

Cosa significa per te

Prima di tutto si fa il calcolo della soglia sui tre esercizi precedenti la domanda. Per l’impresa individuale in contabilità semplificata l’attivo patrimoniale va ricostruito (attrezzature, mezzi, crediti verso committenti, rimanenze di cantiere) perché non esiste un bilancio. Basta un anno con ricavi superiori a 200.000 euro o un attivo superiore a 300.000 euro per uscire dalla nozione di impresa minore. In quel caso si segue il canale ordinario (nomina dell’esperto con le regole dell’art. 13, documenti completi dell’art. 17, compreso il progetto di piano) e l’impresa resta esposta alla liquidazione giudiziale, contro la quale le misure protettive offrono il divieto di apertura dell’art. 18, comma 4.

Se invece l’impresa è minore, il canale è il segretario generale della camera di commercio e lo sbocco naturale, in caso di trattative non concluse, è il concordato minore in continuità (art. 74, comma 1), possibile solo se l’attività prosegue. Qui si innesta una pronuncia che i titolari di imprese edili dovrebbero conoscere: secondo la sintesi di Iusletter, la Cass. Sez. I n. 20141 del 16 giugno 2026 ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale già cancellato. Mai cancellare l’impresa dal registro o chiudere la partita IVA prima di aver scelto lo strumento: la cancellazione può chiudere proprio la porta del concordato minore in continuità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, verifica la soglia e lo strumento prima che l’istanza parta, perché per l’impresa edile individuale un errore in questa fase non si corregge in udienza.

Seconda questione aperta: cosa copre la protezione (crediti verso i committenti, casa del titolare, garanti)

La questione

“Il fornitore di calcestruzzo mi ha pignorato il credito verso il committente del cantiere di via X. La banca ha un’ipoteca giudiziale sulla mia casa. Mio padre ha firmato una fideiussione. Le misure protettive bloccano tutto questo?” È la domanda più concreta, e le risposte dei giudici sono differenziate.

Cosa hanno deciso i giudici sul pignoramento presso terzi dei crediti di cantiere

Per l’edilizia il pignoramento tipico è quello presso terzi sui crediti verso i committenti (stati di avanzamento lavori, saldo finale, ritenute di garanzia). Secondo la rassegna pubblicata su Diritto.it il 9 settembre 2025, il Tribunale di Milano, 26 gennaio 2022, ha affermato che la sospensione del pignoramento presso terzi lascia in vita il vincolo sulle somme: il terzo trattiene quanto deve, comprese le somme che maturano dopo, finché la misura non cessa. Il Tribunale di Arezzo, 9 agosto 2024, ha descritto l’esecuzione come “quiescente”: resta pendente, in attesa dell’esito delle trattative. Il Tribunale di Padova, 20 luglio 2022, ha sottolineato che gli obblighi di custodia del terzo restano e che l’esperto non ha poteri di disposizione delle somme.

Sul passato, il Tribunale di Milano, 4 luglio 2025 (massimario Prato-Pistoia), ha escluso che con le misure si possa ottenere il ripristino delle somme già pignorate e la cancellazione cautelare di un’ipoteca. Il Tribunale di Milano, 5 agosto 2022, ha precisato che le contestazioni sull’inizio o sulla prosecuzione di un’esecuzione spettano al giudice dell’esecuzione.

Cosa hanno deciso sulle garanzie e sui beni di terzi

Il Tribunale di Bergamo, 24 febbraio 2022, ha escluso che l’ipoteca giudiziale già iscritta diventi inefficace per effetto della procedura. Il Tribunale di Asti, 3 marzo 2022, ha invece ammesso il divieto di sfratto da un immobile di terzi utilizzato per l’attività: per l’impresa edile è il caso del capannone o del deposito attrezzi in locazione.

Sui garanti, il Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023, ha ritenuto estendibili le misure ai garanti che mettono i propri beni a disposizione del risanamento; il Tribunale di Avellino, 5 dicembre 2022, le ha ritenute non estendibili al patrimonio dei soci fideiussori.

Se c’è contrasto

Il contrasto sui garanti è reale, e la pronuncia più recente (Trib. Verona, 12 agosto 2026, che esaminiamo più avanti) va nel senso restrittivo quando i garanti non offrono il proprio patrimonio al piano. L’orientamento prevalente, e l’assunzione prudenziale, è che la fideiussione del familiare resta escutibile, salvo che il garante entri attivamente nel piano mettendo a disposizione i suoi beni.

C’è poi un punto specifico dell’impresa individuale, su cui non abbiamo trovato pronunce. L’art. 18, comma 3, protegge “il patrimonio” dell’imprenditore e i beni con cui esercita l’attività. Per una società il patrimonio è quello sociale; per l’imprenditore individuale il patrimonio è uno solo e comprende anche la casa di abitazione e il conto personale. La lettura testuale porta a ritenere protetti anche questi beni, se le misure sono richieste e confermate senza limitazioni. Il tribunale però può limitarle (art. 19, comma 4) e valuta la proporzione rispetto al pregiudizio dei creditori. Una lettura prudente è chiedere in modo esplicito la protezione anche sull’abitazione e motivarla: per esempio con il fatto che la vendita all’asta della casa toglierebbe al titolare la serenità e la garanzia necessarie a proseguire i cantieri, e che il bene ha un ruolo nel piano.

Cosa significa per te

Il pignoramento del credito verso il committente non sparisce: si congela. Il committente non paga né a te né al creditore e accantona. La strategia efficace non è “far saltare” il pignoramento, ma usare le trattative per destinare quelle somme accantonate a un accordo con il creditore procedente, liberando i pagamenti futuri. Gli autori della rassegna di Diritto.it propongono proprio di imputare le somme accantonate alla trattativa con il creditore procedente: è un’opinione dottrinale, ma nella pratica è spesso la via d’uscita. Per la casa, la protezione va chiesta e argomentata. Per la fideiussione del familiare, va valutato subito se il garante debba partecipare al piano o avviare un proprio percorso di sovraindebitamento.

Terza questione aperta: operai, Cassa edile, DURC, Fisco e committenti pubblici

La questione

“Ho due operai a cui devo il TFR e tre mensilità, e la Cassa edile mi ha sospeso il DURC. Senza DURC non incasso dai committenti e non entro nei cantieri pubblici. La composizione negoziata mi aiuta?” Per un’impresa edile questa è la domanda di vita o di morte.

Cosa hanno deciso i giudici

Il primo punto è normativo e non lascia margini: l’art. 18, comma 1, esclude dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Il dipendente con retribuzioni o TFR arretrati può quindi agire in via esecutiva anche durante le trattative. La giurisprudenza raccolta nel massimario di Prato-Pistoia va nella stessa direzione: il Tribunale di Roma, 24 dicembre 2021, ha affermato che le notifiche dell’istanza non riguardano i lavoratori.

Sul DURC, il Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025 (massimario Prato-Pistoia), ha ritenuto inammissibile la misura cautelare che ordina il rilascio del DURC, ammettendo invece un accertamento interinale della posizione dell’impresa. La distinzione è sottile ma importante: il giudice della composizione negoziata non si sostituisce all’ente che rilascia il documento, ma può accertare in via provvisoria una situazione su cui l’impresa fonda le proprie ragioni.

Sui debiti verso Erario e INPS, il Tribunale di Catania, 14 giugno 2022, e il Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023, hanno chiarito che la sospensione dei pagamenti dovuti all’Agenzia delle Entrate e all’INPS non è una misura protettiva ma, al più, una misura cautelare, da chiedere e motivare specificamente. Il Tribunale di Milano, 19 giugno 2025, ha aggiunto che il debitore in composizione negoziata deve adempiere le obbligazioni correnti, e ha respinto le misure cautelari per assenza di periculum.

Sui committenti pubblici, il Tribunale di La Spezia, 23 febbraio 2023, ha affermato che, in mancanza di un divieto esecutivo, la pubblica amministrazione deve pagare i propri debiti verso l’impresa: le verifiche sugli inadempimenti del beneficiario previste per i pagamenti pubblici non giustificano, da sole, la sospensione del pagamento. Il riferimento normativo indicato nella massima va controllato sul testo del provvedimento.

Se c’è contrasto

Più che un contrasto, c’è un’area grigia sul rapporto tra composizione negoziata e regolarità contributiva. Il CCII non prevede che l’accesso garantisca il DURC, e il Tribunale di Ivrea esclude un ordine di rilascio. Sulla partecipazione alle gare pubbliche e sulla prosecuzione dei contratti d’appalto durante la composizione negoziata va consultata la disciplina vigente del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e correttivo) sulle cause di esclusione legate agli strumenti di regolazione della crisi; qui non ne riportiamo il contenuto perché non lo abbiamo verificato sul testo per questo articolo. L’assunzione prudenziale è che la composizione negoziata non sana di per sé l’irregolarità contributiva: la regolarità si recupera con un accordo con INPS e Cassa edile, non con una misura del giudice.

Sul Fisco esiste una novità utile. Il D.Lgs. 147/2026 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026, secondo le fonti consultate; il testo in Gazzetta va controllato) ha esteso la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, ai tributi degli enti territoriali. L’art. 25-quater, comma 5, richiama per l’impresa minore anche l’art. 23, comma 2-bis, “in quanto compatibile”, e l’art. 25-bis sulle misure premiali, che consente la rateizzazione fino a 72 rate (120 in caso di grave difficoltà) solo per le somme non ancora iscritte a ruolo. Le cartelle già affidate all’agente della riscossione restano fuori da questa rateizzazione.

Cosa significa per te

Per un’impresa edile, il piano deve prevedere il pagamento regolare degli operai e la regolarizzazione della posizione con INPS e Cassa edile, perché quei creditori non sono bloccati e perché senza DURC l’impresa smette di incassare. La composizione negoziata ferma la banca e i fornitori, non ferma gli operai: il piano finanziario dei sei mesi deve partire dalle buste paga e dai contributi correnti. I debiti fiscali vanno distinti: quelli non ancora a ruolo possono essere rateizzati con le misure premiali; per gli altri si valuta la transazione fiscale o, dopo le trattative, il concordato minore, dove il cram down dell’art. 80, comma 3, consente l’omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione.

La pronuncia più recente e rilevante: Tribunale di Verona, 12 agosto 2026

Il contesto

La decisione più recente che abbiamo verificato è un provvedimento del Tribunale di Verona del 12 agosto 2026, commentato da EC News il 30 settembre 2026 (numero di registro non indicato nella fonte). Il caso riguardava una composizione negoziata di gruppo: le imprese chiedevano la conferma delle misure protettive e sei misure cautelari. Si trattava di sospendere i pagamenti dei finanziamenti bancari, inibire l’autotutela contrattuale delle banche, inibire l’escussione delle garanzie personali e della garanzia pubblica del Fondo di garanzia (MCC), bloccare le azioni esecutive sulle partecipazioni dei soci garanti e bloccare le segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi e nei sistemi privati.

Il primo dato è temporale: il provvedimento è del 12 agosto. Conferma in concreto che i procedimenti della composizione negoziata non si fermano in agosto, in linea con l’art. 9, comma 1, CCII e con il Tribunale di Torino, 22 agosto 2022, e il Tribunale di Brescia, 5 agosto 2022, che avevano già escluso la sospensione feriale per i termini delle misure e del procedimento.

La motivazione, in linguaggio piano

Il tribunale ha respinto tutte le misure cautelari. In sintesi:

  • Sospensione delle rate dei finanziamenti: non è ammessa una rimodulazione giudiziale del contratto. Il D.L. 118/2021 prevedeva in origine (art. 10, comma 2) un intervento del giudice sul contratto, ma la disciplina attuale non lo contempla.
  • Inibitoria dell’autotutela della banca: la tutela c’è già, nell’art. 18, comma 5, CCII (la banca non può revocare le linee di credito per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori); una misura in più si giustifica solo davanti a una violazione concreta, non in via preventiva.
  • Escussione delle garanzie personali: per il debitore è “neutra”, perché il garante che paga prende il posto del creditore. Inoltre i garanti non avevano offerto il proprio patrimonio al piano, e la misura avrebbe effetti irreversibili.
  • Garanzia MCC: in questo caso l’escussione non è neutra, perché il regresso del garante pubblico è privilegiato. Le disposizioni operative del Fondo consentono però alle banche di trasmettere proposte transattive, con sospensione dei termini di escussione: la misura sarebbe concedibile solo se la banca violasse la buona fede non coinvolgendo il garante pubblico.
  • Segnalazioni a sofferenza: sono obblighi di vigilanza (circolari Banca d’Italia n. 139/1991 e n. 272/2008) e il CCII non vi deroga, salvo quanto prevede l’art. 16, comma 5, sulla classificazione del credito. Inoltre mancava il periculum, perché la pubblicità della composizione negoziata rende già noto lo stato di crisi.

Cosa cambia rispetto a prima

Per l’impresa edile individuale questa pronuncia è più importante di quanto sembri. Il titolare di una piccola impresa di costruzioni ha quasi sempre un finanziamento garantito dal Fondo di garanzia, un fido di conto con la fideiussione del coniuge o di un genitore, e teme la segnalazione in Centrale Rischi che gli taglierebbe ogni linea di credito. Il Tribunale di Verona dice chiaramente che le misure cautelari non sono uno scudo generale contro le banche: servono a contrastare comportamenti concreti e scorretti, non a congelare a monte i contratti.

Rispetto alle prime applicazioni, più aperte verso le misure “di sistema”, l’orientamento del 2025-2026 appare più rigoroso: il Tribunale di Milano, 22 novembre 2023, aveva già escluso che le cautelari si sovrappongano alle misure protettive tipiche, e il Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025, aveva negato la sospensione dei finanziamenti e lo scioglimento dei contratti salvo casi eccezionali. Restano aperture: il Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025, ha ammesso la sospensione dei pagamenti e il divieto di escussione MCC in un caso specifico; il Tribunale di Padova, 9 dicembre 2024, ha concesso misure cautelari dopo la scadenza delle protettive per non vanificare le trattative; il Tribunale di Lanciano, 17 ottobre 2025, ha consentito alle cautelari di durare oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi complessivi.

La conseguenza pratica: ogni misura cautelare va chiesta con fatti specifici (quale banca, quale comportamento, quale danno imminente), e la trattativa con la banca garantita dal Fondo va impostata subito, chiedendo che coinvolga il garante pubblico.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni per l’impresa edile individuale

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare come i principi visti si applicano ai numeri.

Simulazione 1 – Impresa edile sopra soglia, credito di cantiere pignorato

Dati di partenza. Impresa edile individuale con ricavi di 412.600 € (2023), 386.900 € (2024) e 451.300 € (2025); attivo stimato 268.400 €. Debiti: banca 186.420 € (mutuo chirografario e scoperto), agente della riscossione 74.310 €, INPS 38.940 €, Cassa edile 12.870 €, fornitori 97.560 €, dipendenti 21.480 € (due mensilità e ratei). Totale 431.580 €. Il 1° ottobre 2026 (giovedì) il fornitore di calcestruzzo notifica un pignoramento presso terzi per 41.730 € sul credito di 64.300 € verso il committente del cantiere principale.

Soglia. I ricavi superano 200.000 € in tutti e tre gli anni: l’impresa non è minore. Canale ordinario, documenti completi dell’art. 17, compreso il progetto di piano; per un’impresa individuale non obbligata al bilancio, ai fini del ricorso di conferma servono le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi (art. 19, comma 2) e una situazione patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni.

Sequenza. Istanza sulla piattaforma lunedì 12 ottobre 2026 con richiesta di misure protettive; accettazione dell’esperto e pubblicazione mercoledì 21 ottobre. Ricorso di conferma depositato giovedì 22 ottobre, l’ultimo giorno utile (art. 19, comma 1; Trib. Genova 13/3/2023). Il tribunale fissa l’udienza con decreto del 29 ottobre per il 12 novembre; l’ordinanza del 19 novembre conferma le misure per 120 giorni, limitandole a banca, fornitori e agente della riscossione (Trib. Milano 17/1/2022; Trib. Bologna 23/9/2025). Il reclamo dei creditori contro l’ordinanza va proposto entro quindici giorni secondo l’art. 669-terdecies c.p.c.: dalla comunicazione del 19 novembre si arriva a venerdì 4 dicembre 2026.

Esito. Il pignoramento resta quiescente (Trib. Arezzo 9/8/2024): il committente accantona i 41.730 € e paga all’impresa solo l’eccedenza. Nelle trattative si propone al fornitore di imputare le somme accantonate a un accordo a saldo e stralcio. I dipendenti non sono bloccati (art. 18, comma 1): il piano finanziario semestrale prevede il pagamento dei 21.480 € arretrati entro dicembre. L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione, fino a lunedì 19 aprile 2027, salvo proroga; le misure non possono superare 240 giorni complessivi. Poiché l’impresa non è minore, il divieto di aprire la liquidazione giudiziale (art. 18, comma 4) è un effetto rilevante delle misure.

Simulazione 2 – Impresa edile minore, esecuzione immobiliare sulla casa del titolare

Dati di partenza. Ricavi di 168.400 € (2023), 182.900 € (2024) e 191.300 € (2025); attivo patrimoniale massimo nel triennio 214.000 €; debiti complessivi 287.650 €, tra cui 132.800 € verso una banca con ipoteca giudiziale sulla casa di abitazione del titolare, che ha avviato l’esecuzione immobiliare. L’udienza per la vendita è fissata per lunedì 30 novembre 2026.

Soglia. Tutti i parametri sono rispettati: impresa minore. L’istanza va al segretario generale della camera di commercio (art. 25-quater, comma 2), senza il progetto di piano tra i documenti dell’istanza, ma con la dichiarazione di non avere depositato un ricorso per concordato minore.

Sequenza. Istanza lunedì 2 novembre 2026, pubblicazione giovedì 5 novembre, ricorso di conferma venerdì 6 novembre. Nel ricorso si chiede espressamente che la protezione copra l’abitazione, perché per l’imprenditore individuale il patrimonio è unico (art. 18, comma 3) e la vendita della casa comprometterebbe la continuità. Attenzione: per la conferma l’art. 19, comma 2, richiede comunque un progetto di piano e un piano finanziario per i sei mesi successivi; il coordinamento con l’art. 25-quater, che per l’istanza esclude il piano, è dubbio, quindi conviene depositarli comunque.

Esito. Dalla pubblicazione l’esecuzione immobiliare non può proseguire; l’udienza del 30 novembre non può portare alla vendita se le misure sono confermate. L’ipoteca giudiziale resta iscritta (Trib. Bergamo 24/2/2022): la banca conserva la prelazione e lo farà valere nel piano. Se le trattative non portano a un accordo, lo sbocco previsto è il concordato minore in continuità (art. 74, comma 1), in cui il credito ipotecario può essere soddisfatto in misura non inferiore al valore di liquidazione attestato dall’OCC (art. 75, comma 2). L’impresa non deve cancellarsi nel frattempo (Cass. 20141/2026).

Costo dell’esperto (stima indicativa, art. 25-ter). Su un attivo medio di 214.000 €: dal 4% al 6% sui primi 100.000 € (da 4.000 a 6.000 €) più dall’1% all’1,5% sui restanti 114.000 € (da 1.140 a 1.710 €), cioè tra 5.140 e 7.710 €, con il minimo di legge di 4.000 €. Con non più di cinque creditori si applica una riduzione del 40%; con un numero di creditori tra 21 e 50 una maggiorazione del 25%. L’ordine di applicazione delle variazioni non è chiarito dalla norma: è una lettura indicativa. Il compenso è liquidato dal segretario generale (art. 25-quater, comma 7).

Simulazione 3 – Operai, Cassa edile e garanzia del Fondo

Dati di partenza. Impresa minore con tre dipendenti; arretrati per 23.780 € (retribuzioni e TFR di un operaio cessato); Cassa edile 9.640 €; finanziamento bancario di 78.500 € garantito all’80% dal Fondo di garanzia; fideiussione del coniuge sul fido di conto di 25.000 €. Il DURC risulta irregolare.

Cosa succede. L’operaio cessato può pignorare anche durante le trattative (art. 18, comma 1): il piano deve pagarlo subito o concordare con lui una dilazione volontaria. La misura che ordini il rilascio del DURC non è ammissibile (Trib. Ivrea 24/12/2025): occorre regolarizzare la posizione con INPS e Cassa edile per tornare a incassare. Il coniuge fideiussore resta esposto (Trib. Avellino 5/12/2022; Trib. Verona 12/8/2026), salvo che metta i suoi beni a disposizione del piano (Trib. Venezia 6/2/2023). Per la garanzia del Fondo si chiede alla banca, nelle trattative, di coinvolgere il garante pubblico con una proposta transattiva; la misura cautelare di blocco dell’escussione è concedibile solo se la banca si comporta in modo scorretto (Trib. Verona 12/8/2026).

La giurisprudenza in tabella: tutte le pronunce citate

La tabella che segue riepiloga le pronunce usate nell’articolo. Avvertenze sulle fonti. Le due ordinanze e la sentenza di Cassazione sugli artt. 18 e 19 sono note dalle massime pubblicate su Brocardi. La Cass. 31856/2025 è nota dalla sintesi di EC News, la Cass. 20141/2026 da quella di Iusletter. Le pronunce di merito sono note dalle massime del massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, dalla rassegna di Diritto.it del 9 settembre 2025 e dal commento di EC News del 30 settembre 2026. Quasi tutte le decisioni di merito sono riportate senza numero: per questo indichiamo solo tribunale e data, che abbiamo controllato non cadere in giorni festivi. Nessuna delle pronunce reperite riguarda espressamente un’impresa edile, né l’art. 25-quater: i principi vanno quindi adattati al caso con prudenza.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza per l’impresa edile individuale
Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026 Rinvio e termini di impugnazione Nessun rinvio automatico; il termine di 15 giorni corre Rispettare ogni scadenza dei reclami
Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 Revoca delle misure e istruttoria Nessun diritto pieno al rinvio senza pregiudizio specifico Non contare su attese del giudice
Cass. Sez. I n. 31856/2025 Istanza con concordato pendente Inammissibile anche se il concordato è rinunciato Verificare procedure pendenti prima dell’istanza
Cass. Sez. I n. 20141 del 16/6/2026 Imprenditore individuale cancellato Concordato minore inammissibile Non cancellarsi prima di scegliere lo strumento
App. Firenze, Sez. II, 21/3/2023 Effetti della sola istanza Senza misure richieste nessun blocco Chiedere sempre le misure protettive
Trib. Treviso 18/7/2022 Decorrenza Effetti dalla pubblicazione nel registro Il pignoramento anteriore resta, si congela
Trib. Genova 13/3/2023 Termine del ricorso Termine perentorio Deposito il giorno dopo la pubblicazione
Trib. Trani 21/3/2022 Deposito tardivo Inefficacia della protezione Un giorno di ritardo fa cadere tutto
Trib. Trani 5/9/2022 Riproposizione Va ripetuto l’intero iter Nessuna scorciatoia dopo l’errore
Trib. Verona 25/11/2022 Ufficio sbagliato Revoca delle misure Calcolare bene la soglia
Trib. Lecco 2/1/2023 Insolvenza Ammessa se c’è prospettiva Dimostrare con numeri la continuità
Trib. Salerno 13/2/2023 Piano embrionale Conferma negata; sospensione pagamenti pregressi = cautelare Piano concreto fin dall’inizio
Trib. Viterbo 14/2/2022 Squilibrio marcato Conferma negata Valutare prima la sostenibilità
Trib. S. Maria C.V. 10/1/2025; Trib. Verona 10/6/2025; Trib. Como 10/7/2025 Piani liquidatori Non bastano per la conferma Chi chiude deve scegliere altri strumenti
Trib. Perugia 15/7/2024 Nozione di risanamento Comprende la liquidazione satisfattiva Spazio per cessioni parziali
Trib. Milano 17/1/2022 Conti pignorati Conferma selettiva ammessa Proteggere il conto operativo
Trib. Torino 17/10/2023; Trib. Catania 14/6/2022; Trib. Bologna 23/9/2025 Selettività Scelta dell’imprenditore, da motivare Mirare banca e fornitori aggressivi
Trib. Milano 26/1/2022 Pignoramento presso terzi Vincolo sulle somme mantenuto Il committente accantona
Trib. Arezzo 9/8/2024 Esecuzione sospesa Stato di quiescenza L’esecuzione riparte se le trattative falliscono
Trib. Padova 20/7/2022 Custodia del terzo Obblighi di custodia; esperto senza poteri sulle somme Le somme si sbloccano solo con accordo
Trib. Milano 4/7/2025 Somme già pignorate, ipoteca Niente ripristino né cancellazione cautelare Il passato non si cancella
Trib. Milano 5/8/2022 Competenza Contestazioni al giudice dell’esecuzione Coordinare composizione ed esecuzione
Trib. Bergamo 24/2/2022 Ipoteca giudiziale Non diventa inefficace La banca conserva la prelazione
Trib. Asti 3/3/2022 Sfratto Divieto ammesso su immobile di terzi usato per l’impresa Protezione del deposito in locazione
Trib. Venezia 6/2/2023; Trib. Avellino 5/12/2022 Garanti Estensione solo se il garante entra nel piano Fideiussione del familiare a rischio
Trib. Roma 24/12/2021 Lavoratori Esclusi dalle notifiche e dagli effetti Operai pagati regolarmente
Trib. Ivrea 24/12/2025 DURC Niente ordine di rilascio; accertamento interinale ammesso Regolarizzare con INPS e Cassa edile
Trib. Catania 14/6/2022 Pagamenti a Erario e INPS Sospensione solo come misura cautelare Chiederla e motivarla a parte
Trib. Milano 19/6/2025 Obbligazioni correnti Vanno adempiute; cautelari senza periculum respinte Pagare i debiti nuovi
Trib. La Spezia 23/2/2023 Committente pubblico Senza divieto esecutivo la PA paga Incassi dalla stazione appaltante
Trib. Torino 22/8/2022; Trib. Brescia 5/8/2022 Sospensione feriale Non si applica Termini che corrono in agosto
Trib. Milano 22/11/2023; Trib. Verona 11/12/2025; Trib. Vicenza 23/7/2025 Misure cautelari su contratti Ammesse solo se funzionali e motivate Niente blocco generale dei finanziamenti
Trib. Padova 9/12/2024; Trib. Lanciano 17/10/2025 Cautelari dopo le protettive Ammesse, anche oltre 240 giorni fino a 12 mesi Protezione più lunga se le trattative avanzano
Trib. Verona 12/8/2026 Garanzie, MCC, Centrale Rischi Cautelari respinte senza condotte concrete Coinvolgere subito banca e Fondo

La sintesi operativa: i principi da portare con sé

Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano regole pratiche che valgono per ogni impresa edile individuale che pensa alla composizione negoziata.

  • La composizione negoziata ferma i pignoramenti solo se chiedi le misure protettive e solo dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese.
  • Il ricorso di conferma va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione: il termine è perentorio e il ritardo fa cadere la protezione.
  • Prima dell’istanza si calcola la soglia dell’impresa minore sui tre esercizi: l’ufficio sbagliato può portare alla revoca delle misure.
  • Il pignoramento del credito verso il committente non si annulla, si congela: le somme restano accantonate presso il terzo e diventano materia di trattativa.
  • Per l’imprenditore individuale il patrimonio è unico: la protezione della casa va chiesta espressamente e motivata, ma l’ipoteca già iscritta resta.
  • Le fideiussioni dei familiari restano escutibili, salvo che il garante metta i propri beni a disposizione del piano.
  • Gli operai sono fuori dalla protezione: retribuzioni, TFR e contributi correnti vanno pagati, altrimenti il piano crolla.
  • Il DURC non si ottiene con un ordine del giudice: si recupera regolarizzando la posizione con INPS e Cassa edile.
  • La sospensione dei pagamenti a Erario e INPS è una misura cautelare autonoma, da chiedere e provare a parte.
  • Le misure cautelari contro le banche richiedono fatti concreti: niente blocchi preventivi dei finanziamenti o delle segnalazioni.
  • La composizione negoziata serve a chi vuole continuare a costruire: un piano solo liquidatorio non ottiene la conferma.
  • Non cancellare l’impresa e non chiudere la partita IVA prima di aver scelto lo strumento, perché il concordato minore richiede un imprenditore ancora attivo.
  • I termini corrono anche ad agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se ho già ricevuto il pignoramento presso terzi sul credito del cantiere, è troppo tardi?
No. Le misure protettive impediscono anche di proseguire le esecuzioni già iniziate (art. 18, comma 3). Il pignoramento resta però valido e le somme restano vincolate presso il committente (Trib. Milano 26/1/2022; Trib. Arezzo 9/8/2024). Non si recupera quanto è già stato assegnato e riscosso (Trib. Milano 4/7/2025). Per questo conviene muoversi prima dell’udienza di assegnazione.

La composizione negoziata mi protegge anche dalla Cassa edile e dai dipendenti?
Dai dipendenti no: i loro crediti sono esclusi per legge (art. 18, comma 1). La Cassa edile non rientra in questa esclusione, ma il problema vero è il DURC, che nessun giudice della composizione può ordinare di rilasciare (Trib. Ivrea 24/12/2025). La regolarizzazione va trattata direttamente.

Posso usare la composizione negoziata solo per guadagnare tempo e chiudere l’attività?
È la strada più rischiosa. I tribunali negano la conferma ai piani solo liquidatori (Trib. Verona 10/6/2025; Trib. Como 10/7/2025). Se l’attività non ha futuro, è meglio valutare subito la liquidazione controllata o, alla fine di trattative condotte correttamente, il concordato semplificato. In ogni caso non bisogna cancellare l’impresa prima della scelta (Cass. 20141/2026).

Se il tribunale non decide in tempo o rinvia, sono comunque protetto?
Le misure cessano se il ricorso non è depositato nei termini o se il giudice non fissa l’udienza entro dieci giorni (art. 19, commi 1 e 3). La Cassazione esclude un diritto pieno al rinvio (Cass. ord. 3634/2025) e ricorda che il termine di quindici giorni per il reclamo corre (Cass. 241/2026). Serve un controllo quotidiano delle scadenze.

Mio padre ha garantito il fido: rischia la casa anche se io sono in composizione negoziata?
Sì, salvo che entri nel piano mettendo i suoi beni a disposizione (Trib. Venezia 6/2/2023). In caso contrario la giurisprudenza prevalente nega l’estensione delle misure ai garanti (Trib. Avellino 5/12/2022; Trib. Verona 12/8/2026). Se anche il garante è in difficoltà, va valutato per lui un percorso di sovraindebitamento.

Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti dei giudici applicati al tuo fascicolo

Lo Studio applica gli orientamenti visti al caso concreto della tua impresa edile, con un metodo che parte dai documenti e arriva, se serve, fino in Cassazione.

  1. Verifichiamo la soglia dell’impresa minore sui tre esercizi precedenti, ricostruendo attivo, ricavi lordi e debiti dalle dichiarazioni dei redditi e IVA, dai registri e dai contratti d’appalto, per indicarti il canale corretto (segretario generale della camera di commercio o procedura ordinaria).
  2. Controlliamo le preclusioni prima dell’istanza: procedure pendenti, ricorsi per concordato minore o liquidazione controllata già depositati, stato di iscrizione dell’impresa nel registro, alla luce della Cass. 31856/2025 e della Cass. 20141/2026.
  3. Mappiamo le azioni esecutive in corso: pignoramenti presso committenti e banche, esecuzioni immobiliari sulla casa, ipoteche giudiziali, sfratti dal deposito, con le date di notifica e delle udienze, per stabilire cosa le misure possono fermare e cosa no.
  4. Prepariamo l’istanza e la richiesta di misure protettive mirate, motivate creditore per creditore, compresa la protezione dell’abitazione del titolare quando ha un ruolo nel piano.
  5. Depositiamo il ricorso di conferma nei termini, con le dichiarazioni dei redditi e IVA del triennio, la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori, il progetto di piano e il piano finanziario semestrale costruito partendo da stipendi e contributi correnti.
  6. Valutiamo e chiediamo le misure cautelari solo quando ci sono fatti concreti: condotte scorrette della banca, rischio di escussione della garanzia pubblica senza coinvolgimento del Fondo, blocchi dei pagamenti delle stazioni appaltanti.
  7. Interveniamo nell’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione per far valere l’improseguibilità e la quiescenza del pignoramento, e trattiamo con il creditore procedente la destinazione delle somme accantonate dal committente.
  8. Impostiamo la trattativa con INPS, Cassa edile e Fisco: regolarizzazione contributiva per tornare al DURC, rateizzazione delle somme non iscritte a ruolo con le misure premiali, valutazione della transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis.
  9. Prepariamo lo sbocco successivo quando l’accordo non si chiude: concordato minore in continuità, liquidazione controllata o concordato semplificato, con un percorso coerente con quanto emerso nelle trattative.
  10. Proponiamo e resistiamo ai reclami contro le ordinanze sulle misure e, se necessario, portiamo le questioni fino alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un’analisi giurisprudenziale la leva che pesa di più è quella di avvocato cassazionista. Gli orientamenti che abbiamo visto (sui termini, sui rinvii, sulla cancellazione dell’impresa, sulle misure verso i garanti) nascono in gran parte da reclami e ricorsi. Difenderli fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata al momento dell’istanza evita che la linea cambi a metà strada. Accanto a questo, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di impostare l’istanza e la trattativa sapendo cosa l’esperto si aspetta di trovare. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: i primi seguono misure, esecuzioni e reclami, i secondi ricostruiscono soglie, situazione patrimoniale e piano finanziario.

Chiusura

Un’impresa edile individuale può usare la composizione negoziata per fermare i pignoramenti, ma la protezione non è automatica, non è totale e non dura per sempre. Bisogna chiederla, confermarla nei termini, motivarla sui creditori che bloccano davvero i cantieri, e accompagnarla con un piano che paghi operai e contributi correnti. I giudici hanno tracciato confini chiari: il pignoramento del credito di cantiere si congela ma non sparisce, l’ipoteca resta, i garanti restano esposti, il DURC non si ottiene per ordinanza.

Lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia perché unisce le competenze che il tema richiede. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato conosce dall’interno la composizione negoziata. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, segue lo sbocco dell’impresa minore verso il concordato minore o la liquidazione controllata. Come avvocato cassazionista, difende le scelte fatte fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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