La risposta breve è sì: il debito da carta revolving è un debito chirografario come gli altri e rientra, in linea di principio, nell’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 del Codice della crisi. Ma non esiste UNA risposta valida per tutti: se e come quel debito si cancella dipende da chi sei. Dipende da quanto guadagni, da chi vive con te, da come hai usato le carte, da come la finanziaria te le ha concesse e da chi, oltre a te, ha firmato.
Qualche esempio lampo. Un dipendente con 1.390 euro netti al mese e tre carte revolving può ottenere l’esdebitazione oppure no a seconda di come il giudice legge il comma 2 dell’art. 283 e di quanto spende davvero per vivere. Una pensionata con 780 euro al mese e una carta del negozio di elettrodomestici ha, in genere, una strada più lineare. Il disoccupato senza reddito è il caso tipico dell’incapiente, ma deve dimostrare di non aver alimentato le carte sapendo di non poterle pagare. L’ex artigiano che ha usato la revolving per comprare materiale deve prima capire se il suo passato d’impresa gli chiude la porta. Il coniuge che ha firmato come garante, infine, scopre che l’esdebitazione dell’altro non lo libera affatto.
In questa guida trovi le regole comuni, poi cinque profili: il lavoratore dipendente, il pensionato, il disoccupato o precario, l’ex autonomo o ex imprenditore, il coniuge, titolare di carta aggiuntiva o garante. Seguono simulazioni numeriche, casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali, la giurisprudenza e gli strumenti dello Studio.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la domanda del titolo sta all’incrocio di due materie: la procedura di esdebitazione, che passa obbligatoriamente da un Organismo di composizione della crisi, e il contratto bancario di credito revolving. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il lavoro che l’Organismo deve svolgere sulla domanda dell’incapiente. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che legge contratti, estratti conto e tassi delle carte prima di costruire la domanda.
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Le regole che valgono per chiunque abbia una revolving
Questa parte è uguale per tutti i profili: la spiego una volta sola e poi ogni sezione la richiama.
L’inquadramento in un paragrafo. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) è la strada per la persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. Si chiede una sola volta nella vita, tramite l’OCC, con un ricorso al tribunale corredato da elenco dei creditori con importi e indirizzi PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e documentazione delle entrate del debitore e del nucleo (c.3). Il giudice concede l’esdebitazione con decreto, la esclude in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (c.7), e per tre anni dal decreto i debiti tornano esigibili sulle eventuali utilità sopravvenute (c.1 e c.9). Il resto lo trovi negli articoli generali del sito: qui ci concentriamo sulla carta revolving.
Perché la revolving rientra. L’art. 278 c.7 CCII esclude dall’esdebitazione solo due gruppi di debiti: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Il debito verso l’emittente di una carta revolving nasce da un contratto di credito al consumo: non è un mantenimento, non è un illecito, non è una sanzione. Quindi non rientra in nessuna delle due esclusioni. Aggiungo un dettaglio: c’è chi discute se l’elenco dell’art. 278 c.7 si applichi davvero all’incapiente (una parte della dottrina lo esclude, Trib. Rovereto decr. 15/12/2025 lo applica), ma per la revolving la questione non cambia nulla, perché il debito da carta resta comunque fuori dalle esclusioni.
Cosa si cancella. Sono inesigibili i debiti anteriori alla domanda: capitale utilizzato, interessi, commissioni, quote assicurative addebitate sulla carta, spese di recupero. Il decreto di Trib. Milano 27/10/2025 (R.G. 15/2025), per esempio, dichiara inesigibili i debiti maturati prima della presentazione del ricorso. Non si cancella nulla di ciò che spendi con una carta dopo il deposito: un nuovo utilizzo è un debito nuovo.
Le tre condizioni che contano per chi ha una revolving.
- Incapienza. Non devi poter offrire alcuna utilità. Il c.2 fissa una presunzione: l’incapienza ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto serve al mantenimento tuo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013). Con l’assegno sociale 2026 (546,24 euro al mese, 7.101,12 euro l’anno, importo provvisorio della circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) le soglie annue sono: 1 persona 10.651,68 euro; 2 persone 16.723,14; 3 persone 21.729,43; 4 persone 26.203,13; 5 persone 30.357,29.
- Meritevolezza. Niente frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (c.7). Per chi ha una revolving è il punto più delicato, perché la carta si usa a piccoli importi, si ricarica da sola e può alimentare debito per anni.
- Prima volta. L’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta (c.1).
Il merito creditizio della finanziaria. L’OCC deve indicare nella relazione se il finanziatore, concedendo il credito, ha valutato il merito creditizio del debitore in relazione al suo reddito disponibile, al netto di quanto serve per un dignitoso tenore di vita, con una quantificazione non inferiore a quella del c.2 (art. 283 c.5). Per le revolving è un controllo che pesa: carte rilasciate alla cassa di un negozio, aumenti di fido non richiesti, seconde e terze carte concesse a chi ne aveva già. Il riferimento sostanziale è l’art. 124-bis TUB, che il D.Lgs. 212/2025 ha riscritto: le banche devono adeguarsi entro il 20/11/2026 e ai contratti già stipulati si applica il testo previgente.
I tre anni dopo il decreto. Per tre anni dal decreto, se sopravvengono utilità ulteriori rispetto alla soglia del c.2 che consentono un utile soddisfacimento dei creditori, il debito torna esigibile su quelle utilità (c.1). Il testo vigente non fissa più la percentuale del 10% che compariva nella versione previgente (insieme ai quattro anni): alcuni decreti, come Trib. Venezia decr. n. 1/2025 del 20/1/2025, la usano ancora, ma non è allineato al testo attuale. I finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono utilità: una nuova carta non ti fa perdere l’esdebitazione, ma resta un debito nuovo e pieno. Ogni anno devi depositare la dichiarazione sulle utilità sopravvenute nel termine fissato dal decreto, a pena di revoca (c.7); l’OCC vigila (c.9).
Costi e tempi della procedura. I compensi dell’OCC sono ridotti della metà (c.6). Il decreto si reclama entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (c.8). I termini corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. La sospensione dal 1° al 31 agosto vale invece, per esempio, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dalla finanziaria, che è un processo di cognizione (L. 742/1969); non vale per il pignoramento e per le opposizioni esecutive.
I garanti. Restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278 c.6). Ne parlo nel quinto profilo.
Perché la revolving è un debito “diverso” quando chiedi l’esdebitazione
Dal punto di vista giuridico il debito da carta revolving è un debito chirografario come un prestito personale. Dal punto di vista della prova, invece, ha tre caratteristiche che l’OCC e il giudice guardano con attenzione.
La prima è che si ricarica da sola. La linea di credito si ricostituisce man mano che paghi: ogni rata libera di nuovo una parte del fido, che può essere riutilizzata. Questo significa che il debito che hai oggi può essere il risultato di decine di utilizzi distribuiti negli anni, e che una parte di quegli utilizzi può essere avvenuta quando eri già in difficoltà. L’OCC deve ricostruire questa storia, perché la relazione deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni (art. 283 c.4 lett. a).
La seconda è il peso degli interessi. Con la rata minima, una quota rilevante del pagamento copre interessi e commissioni, e il capitale scende lentamente. Molti debitori arrivano alla domanda avendo pagato negli anni più di quanto hanno speso, e con un saldo ancora alto. Questo dato è utile nella relazione sulle cause: dimostra che l’aumento del debito non dipende solo dalle spese del debitore, ma dal costo del credito. Su una carta revolving, con tassi annui spesso a due cifre, il debito può crescere anche senza nuovi acquisti.
La terza è la facilità di concessione. Le carte revolving vengono spesso proposte insieme a un acquisto rateale, oppure inviate o potenziate su iniziativa dell’emittente, con aumenti di fido comunicati per lettera. È proprio qui che entra il controllo sul merito creditizio dell’art. 283 c.5: l’OCC deve dire se il finanziatore ha considerato il reddito disponibile del debitore al netto di quanto serve per una vita dignitosa. Una carta concessa a chi aveva un reddito sotto la soglia del c.2, o un fido aumentato a chi aveva già altre esposizioni, sono elementi che pesano a favore della meritevolezza del debitore. Nel piano del consumatore la legge collega espressamente alla violazione dell’art. 124-bis TUB la perdita, per il creditore, del diritto di contestare la convenienza (art. 69 c.2); nell’esdebitazione dell’incapiente il dato del c.5 non ha un effetto preclusivo scritto, ma entra nella valutazione complessiva del giudice.
I documenti delle carte che l’OCC ti chiederà
Accanto ai documenti generali del c.3, per ogni carta revolving servono:
- il contratto e il documento di sintesi con TAEG, tasso e commissioni;
- le comunicazioni di aumento del fido, se ci sono state;
- gli estratti conto mensili almeno degli ultimi dodici mesi, meglio di più: mostrano utilizzi e pagamenti;
- le comunicazioni periodiche annuali (rendiconti) previste dalla normativa sulla trasparenza bancaria;
- le lettere di revoca o di decadenza dal beneficio del termine, i solleciti e le lettere delle società di recupero;
- l’eventuale comunicazione di cessione del credito, con l’indicazione del cessionario e del servicer;
- la polizza assicurativa collegata, se c’è;
- i decreti ingiuntivi, precetti e atti di pignoramento già notificati.
Se non hai più il contratto, puoi chiederne copia all’emittente: l’art. 119 TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere la documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni. Chiedila per iscritto, via PEC, e conserva la ricevuta: anche il silenzio della finanziaria è un elemento da segnalare all’OCC. Più la documentazione è completa, meno spazio resta alle contestazioni della finanziaria in sede di reclamo e più rapido diventa il lavoro dell’Organismo.
Se sei un lavoratore dipendente con uno stipendio che non basta
La tua situazione
Hai un contratto di lavoro, magari a tempo indeterminato, e uno stipendio netto tra 1.100 e 1.600 euro. Hai aperto la prima carta revolving anni fa, per un acquisto a rate o perché te l’ha proposta la banca. Poi ne è arrivata una seconda, a volte una terza. Paghi la rata minima ogni mese, ma il debito non scende: quasi tutta la rata se ne va in interessi. Forse hai già una cessione del quinto, forse una delle finanziarie ha ottenuto un decreto ingiuntivo e ti ha pignorato lo stipendio.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: hai un reddito fisso, e un reddito fisso è proprio la cosa che rende difficile dimostrare di non poter offrire “alcuna utilità”.
Cosa cambia per te
Per il pensionato o il disoccupato l’incapienza è spesso evidente. Per te va costruita con i numeri. Il punto è il c.2 dell’art. 283, che si può leggere in due modi:
- lettura A, sostenuta dalla formulazione vigente citata nel decreto di Trib. Alessandria 11/2/2026 (R.G. 6/2025): dal reddito annuo si tolgono le spese di produzione del reddito (trasporti per andare al lavoro, per esempio) e le spese reali di mantenimento tuo e della famiglia; ciò che resta si confronta con la soglia (assegno sociale × 1,5 × parametro);
- lettura B, coerente con il testo previgente: la soglia è essa stessa la misura del mantenimento; se il reddito netto la supera, la differenza è potenzialmente utilità per i creditori.
Per il dipendente la regola più importante è questa: con la lettura B, quasi ogni stipendio pieno supera la soglia di una persona sola; con la lettura A, conta il bilancio reale della tua famiglia. Per questo la domanda va costruita con un bilancio familiare documentato voce per voce: affitto o mutuo, utenze, spesa alimentare, trasporti, spese mediche, figli.
Secondo profilo specifico: lo stipendio pignorato. Se una finanziaria della revolving ha già un’assegnazione sul tuo stipendio, il creditore sta ricevendo qualcosa ogni mese. Iusletter (27/5/2026) descrive Cass. I ord. 13228 del 7/5/2026 come un caso di stipendio pignorato con assegnazione che già dava utilità al creditore, con l’esdebitazione revocata in reclamo e il ricorso dichiarato inammissibile; Ecnews (4/9/2026) descrive la stessa ordinanza come un caso nato da un mutuo, con esecuzione immobiliare e pignoramento presso terzi, centrato sulla ricorribilità dei decreti. Al di là delle due letture, il segnale pratico è chiaro: se il tuo stipendio sta già pagando un creditore, devi spiegare al giudice perché questo non è un’utilità che esclude l’incapienza (per esempio perché, liberata la quota, ti resta meno della soglia di mantenimento).
Terzo profilo: la cessione del quinto. Spesso il dipendente ha, accanto alle carte, una cessione del quinto. Anche quel debito è chirografario e rientra nell’esdebitazione. La rata trattenuta in busta paga, però, riduce il reddito che percepisci: va dichiarata e spiegata, perché è un pagamento in corso a favore di un creditore.
Quarto punto: il TFR. Finché il rapporto di lavoro è in corso, il trattamento di fine rapporto accantonato non è una somma di cui disponi. Ma va indicato, perché è una prospettiva futura: se il rapporto si chiude nei tre anni successivi al decreto, il TFR liquidato può essere letto come un’utilità sopravvenuta da dichiarare. Lo stesso vale per un’anticipazione del TFR chiesta durante il triennio. Nella domanda conviene indicare l’importo maturato, l’età e la prospettiva lavorativa, così che il giudice valuti fin dall’inizio quanto quel credito pesi.
I numeri
Ipotesi: dipendente single, netto 1.390 euro per 13 mensilità = 18.070 euro l’anno. Tre carte revolving con debito residuo complessivo di 18.740 euro (7.912 + 6.305 + 4.523).
- Soglia 2026 per una persona: 10.651,68 euro.
- Lettura B: 18.070 − 10.651,68 = 7.418,32 euro l’anno “sopra soglia”. In questa lettura c’è un margine teorico che, in tre anni, varrebbe più del debito: l’incapienza è difficile da sostenere.
- Lettura A: spese di produzione documentate (abbonamento e carburante) 1.200 euro; spese reali di mantenimento (affitto 550 × 12 = 6.600, utenze 1.680, vitto e spese correnti 6.900, spese sanitarie 720) = 15.900 euro. Reddito residuo: 18.070 − 1.200 − 15.900 = 970 euro, ampiamente sotto la soglia di 10.651,68. In questa lettura il presupposto del c.2 ricorre.
La stessa busta paga, dunque, porta a risultati opposti. È il motivo per cui nel tuo caso nulla va lasciato all’improvviso: servono contratti d’affitto, bollette, ricevute, estratti conto di dodici mesi.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è che il giudice consideri lo stipendio come utilità futura e ti indirizzi verso un piano del consumatore o una liquidazione controllata invece che verso l’esdebitazione dell’incapiente. Non è un rifiuto definitivo: significa che quel reddito deve servire, almeno in parte, a pagare i creditori in un’altra procedura.
Altri rischi tipici del dipendente con revolving:
- utilizzi recenti delle carte: se negli ultimi mesi prima della domanda hai continuato a spendere con la carta, il creditore può sostenere che hai aggravato il debito sapendo di non poterlo pagare;
- carta usata per pagare un’altra carta: girare debito da una revolving all’altra è un segnale che l’OCC deve spiegare; la sola presenza di più finanziamenti, però, non basta a fondare la colpa grave (Trib. Cagliari n. 51 del 18/6/2026, nella sintesi di iusletter);
- dichiarazioni inesatte nei questionari: chi ha dichiarato redditi o impegni diversi dal vero al momento della richiesta della carta deve aspettarsi che la finanziaria lo faccia notare. Anche qui la stessa pronuncia di Cagliari ricorda che l’inesattezza non integra di per sé frode, se manca la prova di un comportamento intenzionalmente ingannevole;
- aumento di reddito nei tre anni: un passaggio di livello, una promozione, un secondo lavoro sono potenziali utilità sopravvenute da dichiarare.
Le mosse giuste
- Ricostruisci il bilancio familiare reale degli ultimi dodici mesi, con documenti. È la base della lettura A del c.2.
- Ferma l’uso delle carte. Ogni utilizzo successivo alla decisione di chiedere l’esdebitazione è debito nuovo e indebolisce la meritevolezza.
- Raccogli contratti, estratti conto e comunicazioni di aumento del fido di ciascuna carta: servono all’OCC per la relazione sul merito creditizio (c.5).
- Valuta in anticipo l’alternativa: se il tuo reddito supera la soglia anche nella lettura più favorevole, il piano del consumatore (art. 67 CCII) può prevedere la falcidia delle carte e della cessione del quinto.
- Se c’è un pignoramento in corso, fai valutare subito l’effetto dell’assegnazione sull’incapienza e, dopo il decreto, l’opposizione all’esecuzione per far valere l’inesigibilità.
«Con le carte revolving il primo controllo che facciamo non riguarda il debito, ma il modo in cui la carta è stata concessa e poi lasciata crescere: è lì che, spesso, la storia del debitore cambia lettura» — Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi e fiduciario OCC.
Giurisprudenza dedicata
Trib. Cagliari n. 51 del 18/6/2026 (sintesi iusletter, in un piano del consumatore): la colpa grave non si presume e il solo ricorso al credito non la prova; il finanziatore che non ha verificato il merito creditizio di un consumatore con reddito modesto, già inciso da cessione del quinto e pignoramento, non può contestare la convenienza della proposta. Cass. I ord. 13228 del 7/5/2026, con le due letture riportate sopra.
Se sei pensionato e la carta te l’hanno data al negozio
La tua situazione
Hai una pensione modesta, spesso tra 600 e 1.000 euro al mese. La carta revolving è arrivata quasi senza accorgertene: alla cassa di un negozio di arredamento o di elettrodomestici ti hanno proposto di pagare “a piccole rate”, e insieme al finanziamento è partita una carta con una linea di credito. Poi la carta è stata usata per la spesa, per le medicine, per aiutare un figlio. Il debito è cresciuto, gli interessi pure, e oggi ricevi solleciti e lettere di società di recupero.
Per chi è nella tua posizione, le regole proteggono più di quanto pensi: la pensione bassa e stabile è spesso la prova più semplice dell’incapienza.
Cosa cambia per te
La pensione è un reddito certo e documentato dal modello CU e dal cedolino INPS. Questo, per te, è un vantaggio: il giudice può verificare in pochi minuti che il reddito annuo è sotto la soglia del c.2. Con una pensione di 780 euro per 13 mensilità (10.140 euro l’anno), sei sotto la soglia di una persona sola (10.651,68 euro) già senza dedurre nulla. Se vivi con il coniuge, la soglia per due persone sale a 16.723,14 euro.
La regola più importante per te è che la prospettiva futura conta: una pensione non cresce, e questo rende credibile l’assenza di utilità “nemmeno in prospettiva futura” richiesta dal c.1.
Ci sono però due punti da guardare con attenzione:
- la casa: se sei proprietario dell’abitazione in cui vivi, quell’immobile è un’utilità potenziale per i creditori. L’esdebitazione dell’incapiente presuppone l’assenza di qualsiasi utilità diretta o indiretta: con una casa di proprietà libera, il giudice ti indirizzerà quasi sempre verso altre procedure;
- la nuda proprietà, le quote ereditarie, i libretti: anche una piccola quota su un immobile ereditato o un libretto postale vanno dichiarati. Non dichiararli è il modo più rapido per perdere la meritevolezza.
I numeri
Ipotesi: pensionata vedova, sola, pensione netta 780 euro × 13 = 10.140 euro l’anno; affitto di un alloggio popolare 2.280 euro l’anno; una carta revolving da negozio con debito di 6.418,37 euro e una seconda carta bancaria da 2.966,90 euro. Totale 9.385,27 euro.
- Soglia una persona: 10.651,68 euro. Il reddito (10.140) è già sotto la soglia: incapienza presunta in entrambe le letture del c.2.
- Margine teorico nei tre anni: nessuno.
- Se nei tre anni arriva un’eredità di 23.400 euro, quella somma è un’utilità sopravvenuta: va dichiarata, l’OCC la comunica ai creditori con l’autorizzazione del giudice e le finanziarie possono agire su quell’importo (c.9). Il debito di 9.385,27 euro tornerebbe esigibile su quella somma.
I rischi specifici
Il rischio principale per il pensionato è la meritevolezza legata all’uso della carta a favore di altri: se la carta è servita per finanziare un figlio o un nipote, l’OCC deve spiegare perché lo hai fatto e in che misura. Un aiuto familiare in un momento di bisogno non è, di per sé, colpa grave; un uso sistematico per pagare debiti altrui con la consapevolezza di non poter rimborsare può esserlo.
Altri rischi:
- la quattordicesima e gli arretrati: arretrati pensionistici o ricostituzioni della pensione arrivati dopo il decreto sono possibili utilità sopravvenute;
- le polizze abbinate alla carta: spesso la carta revolving è accompagnata da un’assicurazione sul credito. Se la polizza copre eventi come il decesso, conviene controllarne le condizioni: in caso di morte del titolare, può pagare il residuo;
- i figli garanti: se un figlio ha firmato come garante, l’esdebitazione del genitore non lo libera (art. 278 c.6).
Un dettaglio pratico riguarda il conto su cui arriva la pensione. Se una finanziaria della carta ha già pignorato il conto, una parte della pensione è protetta per legge, ma il pignoramento in corso ti toglie liquidità proprio mentre prepari la domanda. Anche qui, come per lo stipendio, la quota che il creditore sta incassando va considerata quando l’OCC valuta se esista un’utilità per i creditori. Dopo il decreto, l’inesigibilità del debito si fa valere nel processo esecutivo con l’opposizione all’esecuzione.
Le mosse giuste
- Recupera il contratto della carta e del finanziamento al negozio: spesso la linea revolving è stata attivata insieme all’acquisto, con una firma sola. Serve all’OCC per valutare il merito creditizio (art. 283 c.5).
- Elenca tutti i beni, anche minimi: quote ereditarie, libretti, auto vecchie. Meglio dichiarare un bene di poco valore che vederlo scoperto dopo.
- Smetti di usare la carta e fai disattivare l’addebito automatico della rata se ti lascia senza il necessario: la priorità è il mantenimento.
- Controlla la polizza abbinata, per capire cosa copre e se ha senso attivarla.
- Non firmare piani di rientro proposti per telefono dalle società di recupero prima di aver valutato la domanda: un piano firmato e poi non rispettato complica la ricostruzione.
Giurisprudenza dedicata
Trib. Venezia decr. n. 1/2025 del 20/1/2025: esdebitazione dell’incapiente concessa a una persona senza beni né risparmi, con un sostegno INPS di 343,66 euro al mese e ospitata da un terzo; il decreto prevede la dichiarazione annuale con estratto conto del conto bancario o postale. Il decreto usa ancora la formula previgente (quattro anni e 10%), non allineata al testo vigente, ma mostra quali documenti il tribunale chiede a chi vive con un reddito minimo.
Se sei disoccupato, precario o vivi di sostegni
La tua situazione
Hai perso il lavoro, o lavori a chiamata, con contratti brevi e mesi vuoti. Magari percepisci un sostegno pubblico. Le carte revolving sono state, per un periodo, l’unico modo per pagare l’affitto, le bollette, la spesa. Oggi sono bloccate, segnalate in centrale rischi, e le lettere delle finanziarie arrivano a un indirizzo dove nessuno può pagarle.
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi sull’incapienza, ma meno di quanto speri sulla meritevolezza: il giudice guarderà con attenzione come hai usato le carte quando il reddito era già sparito.
Cosa cambia per te
L’incapienza, nel tuo caso, è quasi sempre evidente: niente reddito o un reddito molto sotto la soglia del c.2. Il punto vero è un altro: per il disoccupato la regola più importante è che l’uso della carta dopo la perdita del lavoro va spiegato, perché è proprio lì che il creditore cercherà la colpa grave.
Il criterio è la colpa grave “nella formazione dell’indebitamento” (c.7). La giurisprudenza di merito sul sovraindebitamento del consumatore, ricordata da Ecnews (8/4/2025), la intende come requisito negativo: il giudice verifica l’assenza di colpa grave, malafede o frode, non la presenza di una condotta impeccabile (App. Bologna decr. 9/2/2024; Trib. Reggio Calabria decr. 25/1/2024). Trib. Cagliari n. 51/2026 parla di trascuratezza sprezzante dei propri doveri, di massima negligenza: non basta la semplice imprudenza. Usare la carta per pagare l’affitto in un mese senza stipendio è una scelta di sopravvivenza, non uno sperpero.
Secondo punto specifico: il precario ha un reddito che va e viene. Il c.2 parla di reddito “su base annua”: per te conviene presentare la media degli ultimi tre anni, con le dichiarazioni dei redditi richieste dal c.3 lett. c), e spiegare la prospettiva futura (età, settore, salute, carichi familiari).
Terzo punto: un nuovo lavoro dopo il decreto. Trovare un’occupazione nei tre anni non ti fa perdere automaticamente l’esdebitazione: conta solo se produce utilità “ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2”, cioè un reddito che supera il mantenimento e consente un utile soddisfacimento dei creditori. Va comunque dichiarato.
Quarto punto: l’indennità di disoccupazione e i sostegni pubblici. Se percepisci un’indennità temporanea, nella domanda va indicata come entrata, ma con la sua durata: è un reddito che ha una data di fine e non descrive la tua prospettiva futura. Al contrario, se l’indennità finisce prima del deposito, conviene aggiornare la documentazione, perché il quadro reale è peggiore di quello che risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi. Anche i sostegni pubblici vanno dichiarati, senza ometterne nessuno: sono entrate del nucleo che il c.3 lett. d) chiede di documentare, e la loro omissione potrebbe essere letta come un’informazione incompleta.
I numeri
Ipotesi: disoccupato di 47 anni, solo, con lavori saltuari per 4.236 euro l’anno negli ultimi tre anni; due carte revolving con debito residuo di 11.093,58 euro e un prestito personale di 5.212,40 euro. Totale 16.305,98 euro.
- Soglia una persona: 10.651,68 euro. Reddito 4.236: incapienza presunta in entrambe le letture.
- Scenario nei tre anni: nel secondo anno trova un lavoro a 1.250 euro netti per 13 mensilità (16.250 euro l’anno). Con la lettura B l’eccedenza sulla soglia è 16.250 − 10.651,68 = 5.598,32 euro l’anno; con la lettura A conta quanto resta dopo le spese reali. In entrambi i casi la novità va dichiarata nella dichiarazione annuale e sarà l’OCC, con il giudice, a valutare se si tratta di utilità rilevante.
I rischi specifici
Il rischio principale del disoccupato è l’utilizzo della carta nei mesi immediatamente precedenti la domanda, soprattutto per prelievi di contante o spese non essenziali. Se una carta è stata usata per giochi e scommesse, l’OCC deve affrontarlo apertamente: tacerlo è peggio.
Altri rischi:
- la residenza e le PEC: la domanda richiede l’elenco dei creditori con gli indirizzi PEC (c.3 lett. a); con crediti ceduti più volte, trovare il titolare attuale è un lavoro a parte;
- il patrocinio a spese dello Stato: se ti serve un difensore in un giudizio collegato (per esempio un’opposizione a decreto ingiuntivo della finanziaria), la soglia di reddito per l’ammissione è 13.659,64 euro (decreto pubblicato in G.U. l’11/7/2025);
- l’eredità inattesa: anche qui, un’eredità nei tre anni è utilità sopravvenuta.
Le mosse giuste
- Ricostruisci la cronologia: data della perdita del lavoro, data degli ultimi utilizzi delle carte, cosa hai pagato con quegli utilizzi.
- Raccogli le prove della necessità: contratti d’affitto, bollette, spese mediche pagate con la carta.
- Individua il creditore attuale di ogni carta: molte finanziarie cedono i crediti in sofferenza a società di cartolarizzazione o li affidano a servicer.
- Prepara un racconto onesto delle cause: la relazione dell’OCC deve spiegare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata (c.4 lett. a).
- Non accettare nuove carte o prestiti “per ripartire”: non sono utilità, ma restano debiti pieni, fuori dall’esdebitazione.
Giurisprudenza dedicata
Trib. Verona 12/1/2026 (nota dalla sintesi Unijuris): l’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Trib. Torino 31/5/2023 e Trib. Santa Maria Capua Vetere 16/10/2023 (ricordati da Ecnews 8/4/2025, in materia di piano del consumatore): l’istruttoria omessa o negligente del finanziatore professionale può attenuare la colpa del consumatore quando ha contribuito in modo determinante al sovraindebitamento.
Se sei un ex autonomo, un ex professionista o hai chiuso un’impresa
La tua situazione
Per anni hai avuto una partita IVA: eri artigiano, commerciante, agente, consulente. La carta revolving era a tuo nome, da privato, ma l’hai usata anche per comprare materiale, pagare un fornitore, coprire un mese di incassi mancati. Poi l’attività si è fermata. Oggi hai chiuso la partita IVA o la tieni aperta senza fatturato, e accanto alle carte ci sono debiti con il Fisco, con l’INPS, con qualche fornitore.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: prima di parlare di carte revolving devi capire se il tuo passato d’impresa ti lascia accedere all’esdebitazione dell’incapiente e con quale regime.
Cosa cambia per te
L’art. 283 è aperto al “debitore persona fisica”, non solo al consumatore: quindi anche l’ex autonomo e l’ex imprenditore individuale possono chiederla, se non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Ma ci sono tre filtri.
Primo filtro, il più importante: se sei stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022, i debiti di quel fallimento restano fuori dall’art. 283. Cass. I ord. 30108 del 14/11/2025 ha affermato che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare per qualsiasi ragione, non può poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione debitoria; la stessa ordinanza lascia aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento. Prima ancora, Cass. I ord. 14835 del 3/6/2025 aveva chiarito che l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15/7/2022 da chi era fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare. Se la tua carta revolving è stata usata dopo il fallimento, il debito è successivo e il discorso si riapre: va ricostruito con le date degli utilizzi.
Secondo filtro: la natura delle spese pagate con la carta. Per l’incapiente non conta se il debito è “da consumatore” o “d’impresa”: conta che tu sia persona fisica meritevole e senza utilità. Ma l’uso promiscuo della carta incide sulla ricostruzione delle cause: un ex imprenditore che ha finanziato l’attività con revolving al 20% annuo deve spiegare perché lo ha fatto e se l’attività aveva ancora prospettive.
Terzo filtro: i debiti fiscali accanto alle carte. Trib. Treviso 31/3/2026 (nota dalla sintesi Unijuris, in tema di esdebitazione) ha considerato colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte con debito erariale prevalente, e ha rigettato l’esdebitazione per mancanza di meritevolezza. Per te significa che la revolving, da sola, raramente è il problema: lo diventa se fa parte di un quadro in cui per anni non hai pagato le imposte.
Un caso frequente è la carta intestata alla società (per esempio una SRL) per la quale hai firmato una garanzia personale. In questo caso il debitore principale è la società, che non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente perché non è una persona fisica; il tuo debito è quello di garante, e quel debito, se sei incapiente e meritevole, può rientrare nella tua domanda ex art. 283. La società resta debitrice: la sua sorte va valutata a parte, con gli strumenti previsti per l’impresa.
I numeri
Ipotesi: ex artigiano, partita IVA chiusa nel 2024, oggi dipendente part-time con 820 euro netti × 13 = 10.660 euro l’anno; vive con la moglie senza reddito. Debiti: revolving 14.287,60 euro; carta di un fornitore di carburante 2.940,15 euro; cartelle per 31.508,72 euro; residuo verso un fornitore 4.106,00 euro. Totale 52.842,47 euro.
- Soglia per due persone: 16.723,14 euro. Reddito 10.660: incapienza presunta in entrambe le letture.
- Peso delle carte sul totale: (14.287,60 + 2.940,15) / 52.842,47 = circa 32,6%.
- Peso del Fisco: circa 59,6%. È questa voce, più delle carte, che il giudice guarderà per la meritevolezza.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è che i debiti dell’impresa trascinino nella valutazione negativa anche quelli delle carte: la meritevolezza è una sola e riguarda tutto l’indebitamento.
Altri rischi:
- l’esclusione dei debiti da sanzioni: se si applica all’incapiente l’art. 278 c.7 lett. b) (questione aperta), restano fuori le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti; le sanzioni accessorie a debiti estinti, invece, seguono il debito principale. Per le carte revolving la questione non si pone;
- le scritture contabili: se hai cancellato l’impresa senza conservare la documentazione, la ricostruzione delle cause diventa difficile;
- l’attività ancora in corso: se la partita IVA è attiva e hai prospettive di ricavo, il giudice può ritenere che ci sia un’utilità futura e indirizzarti verso il concordato minore (art. 74 CCII).
Le mosse giuste
- Verifica la tua storia concorsuale: c’è stato un fallimento o una liquidazione del patrimonio ai sensi della L. 3/2012? In che anno?
- Separa per data gli utilizzi delle carte: quelli prima e dopo un eventuale fallimento, quelli per l’impresa e quelli per la famiglia.
- Chiedi gli estratti di ruolo e la situazione debitoria all’agente della riscossione: servono per l’elenco dei creditori.
- Valuta se la partita IVA va chiusa prima della domanda, con l’aiuto del commercialista.
- Prepara la spiegazione delle cause del dissesto: crisi del settore, malattia, perdita del cliente principale.
Giurisprudenza dedicata
Cass. I ord. 30108 del 14/11/2025 e Cass. I ord. 14835 del 3/6/2025 sul debitore già fallito; Trib. Treviso 31/3/2026 sul peso dei debiti fiscali nella meritevolezza.
Se sei il coniuge, il titolare della carta aggiuntiva o il garante
La tua situazione
Il debito della carta revolving non è “tuo”, o almeno così pensavi. Sei il marito o la moglie del titolare, hai una carta aggiuntiva collegata alla sua linea di credito, oppure hai firmato una fideiussione quando tuo figlio o tuo fratello ha chiesto la carta. Ora la persona che ha il debito sta valutando l’esdebitazione dell’incapiente e tu ti chiedi cosa succede a te.
Per chi è nella tua posizione la risposta è netta: l’esdebitazione del debitore principale non ti libera.
Cosa cambia per te
La regola più importante per te è l’art. 278 c.6 CCII: sono salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La norma sta tra le disposizioni generali sull’esdebitazione e l’art. 283 non la deroga: va quindi letta come applicabile anche all’incapiente. In pratica: la finanziaria non può più chiedere nulla al debitore esdebitato, ma può chiedere a te tutto il debito originario, se sei coobbligato o garante.
Distingui però tre situazioni:
- coniuge senza firma: se non hai firmato nulla, di regola il debito della carta non è tuo; conta ciò che hai sottoscritto, e in caso di dubbio vanno verificati il contratto, il regime patrimoniale e l’uso delle somme;
- titolare di carta aggiuntiva: dipende dal contratto. In molti contratti risponde solo il titolare principale, in altri anche chi ha la carta aggiuntiva. Serve leggere la clausola;
- fideiussore o cointestatario: sei obbligato per l’intero debito e l’esdebitazione del debitore principale non ti tocca.
Se sei anche tu in difficoltà, puoi valutare una tua procedura. L’art. 66 CCII consente ai familiari conviventi, o con sovraindebitamento di origine comune, di presentare un’unica domanda per le procedure dell’art. 65 c.1, e dopo il correttivo la liquidazione controllata congiunta è ammessa anche se uno dei familiari è incapiente, purché almeno uno abbia attivo da distribuire. Se siete entrambi incapienti, ciascuno presenta la propria domanda ex art. 283 e il giudice, se le domande sono più d’una, adotta i provvedimenti di coordinamento (art. 66 c.4): è una lettura, non c’è giurisprudenza consolidata.
Cosa fare se la finanziaria ti chiede di pagare mentre la domanda del debitore principale è in corso. La richiesta è legittima: la procedura del debitore principale non ti protegge. Prima di pagare, però, conviene verificare tre cose: che il credito sia effettivamente quello garantito, con il saldo corretto; che chi chiede il pagamento sia davvero il titolare del credito, se c’è stata una cessione; che la garanzia non sia decaduta per i termini previsti dal contratto o dalla legge. Se paghi, conserva le quietanze: il tuo diritto di regresso verso il debitore principale andrà valutato alla luce del decreto di esdebitazione, che rende inesigibili i debiti anteriori. Se non puoi pagare, la tua situazione va esaminata come un caso autonomo, con le stesse regole viste per gli altri profili.
I numeri
Ipotesi: figlio titolare di carta revolving con debito di 8.734,90 euro, madre fideiussore. Il figlio ottiene l’esdebitazione dell’incapiente.
- Verso il figlio: debito inesigibile.
- Verso la madre: la finanziaria può chiedere 8.734,90 euro più gli accessori previsti dal contratto.
- Se la madre paga, il suo regresso verso il figlio incontra l’esdebitazione: il credito di regresso nasce da un rapporto anteriore e va valutato alla luce dell’inesigibilità (questione da verificare caso per caso).
I rischi specifici
Il rischio principale per te è scoprire la richiesta della finanziaria solo dopo il decreto, quando il debitore principale è già esdebitato e la strategia non è più coordinabile.
Altri rischi:
- i termini della fideiussione: le fideiussioni bancarie contengono spesso clausole che derogano all’art. 1957 c.c. (decadenza del creditore che non agisce contro il debitore entro un certo periodo): il testo del contratto va letto con un legale prima di pagare;
- la segnalazione in centrale rischi anche a tuo nome, se sei coobbligato.
Le mosse giuste
- Leggi cosa hai firmato: fideiussione, contratto di carta aggiuntiva, cointestazione.
- Coordina i tempi con il debitore principale: la sua domanda e la tua posizione vanno valutate insieme.
- Verifica la tua capienza: se hai reddito o beni, la finanziaria si rivolgerà a te.
- Valuta una tua procedura, anche familiare, se il debito supera le tue possibilità.
- Controlla le condizioni della fideiussione e i termini dell’art. 1957 c.c.
Giurisprudenza dedicata
Sugli effetti dell’esdebitazione verso i garanti non risultano pronunce di legittimità con estremi certi: la regola è quella testuale dell’art. 278 c.6. Per il caso in cui il credito della carta sia stato ceduto, Cass. I ord. 27915 del 20/10/2025 (nella sintesi di Diritto.it) ricorda che il cessionario in blocco deve provare che quel rapporto rientra nella cessione: la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta se i rapporti ceduti non sono individuabili con certezza. Vale per te come per il debitore principale, quando una società di recupero si presenta come nuova titolare del credito.
Tre redditi, tre esiti: le simulazioni a confronto
Tre ipotesi dimostrative, con la stessa domanda (esdebitazione dell’incapiente con debiti da carte revolving) e numeri diversi. Non sono casi reali.
Simulazione 1 – Dipendente single, netto 1.390 euro × 13.
Reddito annuo 18.070 euro. Debiti: tre revolving per 18.740 euro.
Soglia c.2 per una persona: 10.651,68 euro.
– Lettura B: eccedenza 7.418,32 euro l’anno. In tre anni 22.254,96 euro, più del debito: il giudice difficilmente riconoscerà l’assenza di utilità.
– Lettura A: spese di produzione 1.200 + spese di mantenimento 15.900 = 17.100 euro; residuo 970 euro, sotto la soglia.
Esito: dipende dalla lettura del tribunale. Con la B la strada più realistica è il piano del consumatore (art. 67), con una proposta che metta a disposizione una parte dello stipendio. Con la A la domanda ex art. 283 è sostenibile, purché il bilancio sia documentato.
Simulazione 2 – Pensionata sola, 780 euro × 13.
Reddito annuo 10.140 euro. Debiti: due carte per 9.385,27 euro.
Soglia per una persona: 10.651,68 euro. Il reddito è sotto la soglia di 511,68 euro senza deduzioni.
Esito: incapienza presunta in entrambe le letture. Restano da verificare beni (nessuno), meritevolezza (uso della carta per spese correnti) e merito creditizio della finanziaria (carta concessa a una pensionata con reddito sotto soglia). Se il decreto viene depositato il 14/10/2026, il triennio si chiude il 14/10/2029: entro le date fissate dal decreto vanno depositate le tre dichiarazioni annuali.
Simulazione 3 – Ex artigiano, part-time, con moglie a carico.
Reddito annuo 10.660 euro. Debiti: 52.842,47 euro, di cui carte per 17.227,75 euro e cartelle per 31.508,72 euro.
Soglia per due persone: 16.723,14 euro. Reddito sotto la soglia di 6.063,14 euro.
Esito: incapienza presunta. Il nodo è la meritevolezza rispetto ai debiti fiscali. Se l’omesso pagamento delle imposte è stato occasionale e legato alla crisi dell’attività, la domanda è sostenibile; se è stato sistematico, il rischio di rigetto è concreto (Trib. Treviso 31/3/2026).
Una nota sui tempi del reclamo. Ipotesi: il decreto viene comunicato il 3/8/2026. Il reclamo dei creditori (art. 283 c.8, 30 giorni, forme dell’art. 124) scade il 2/9/2026: agosto non si sospende (art. 9 c.1 CCII). Se invece la comunicazione arriva il 16/10/2026, il trentesimo giorno cade domenica 15/11/2026 e il termine slitta a lunedì 16/11/2026.
Una nota sui tassi. I tassi soglia antiusura sono fissati ogni trimestre, per categoria di operazione, dai decreti del Ministero dell’economia pubblicati in Gazzetta Ufficiale sulla base delle rilevazioni della Banca d’Italia (L. 108/1996): il confronto va fatto con il decreto del trimestre in cui il tasso è stato applicato, non con tabelle di singole banche. Se una carta ha applicato tassi oltre soglia nel periodo, il credito della finanziaria può essere contestato: questo non incide sull’esdebitazione, che cancella il debito comunque, ma incide su quanto un garante deve pagare e su eventuali azioni di restituzione.
I casi misti: quando appartieni a più profili
Dipendente con partita IVA accessoria. Lavori a tempo pieno e la sera fai qualche consulenza. Per l’incapienza conta il reddito complessivo: dipendente più autonomo. La partita IVA, anche minima, è un indizio di “prospettiva futura”: se la tieni aperta, devi spiegare perché i compensi sono marginali e non destinati a crescere. Le carte revolving usate per l’attività accessoria seguono la stessa sorte delle altre.
Pensionato garante del figlio. Hai una pensione bassa e una tua carta revolving; in più hai garantito la carta di tuo figlio. Puoi chiedere l’esdebitazione per i tuoi debiti, compreso il debito di garanzia: anche l’obbligazione del fideiussore è un debito tuo, chirografario, e rientra nell’esdebitazione se sei incapiente. Il figlio resta obbligato verso la finanziaria per il suo debito.
Disoccupato con coniuge che lavora. Il tuo reddito è zero, ma il coniuge guadagna 1.800 euro al mese. Il c.2 parla del reddito del debitore e del mantenimento suo e della famiglia, con un parametro che tiene conto del nucleo. Il reddito del coniuge non è tuo, ma conta nella valutazione delle spese di mantenimento e della prospettiva futura (il c.3 lett. d chiede le entrate del nucleo). In questo caso la domanda va costruita con molta attenzione, documentando che il reddito del coniuge copre le sue spese e quelle comuni, senza margini per i tuoi creditori.
Ex imprenditore oggi pensionato. Hai chiuso l’impresa e oggi vivi della pensione. Per l’incapienza sei nel profilo del pensionato; per la meritevolezza e per la storia concorsuale sei nel profilo dell’ex imprenditore. Se c’è stato un fallimento prima del 15/7/2022, i debiti di quel fallimento restano fuori (Cass. 30108/2025); le carte usate dopo possono rientrare.
Lavoratore che perde il lavoro durante la procedura. Hai presentato la domanda da dipendente e nel frattempo il contratto finisce. Comunica subito la variazione all’OCC: il quadro migliora dal punto di vista dell’incapienza e va aggiornata la documentazione delle entrate.
Titolare di carta che è anche garante di un’altra carta del coniuge. Hai due debiti: il tuo e la garanzia. Entrambi rientrano nella tua esdebitazione. Se anche il coniuge chiede l’esdebitazione, le due domande si coordinano; se il coniuge non la chiede, la finanziaria si rivolgerà a lui per il suo debito.
Separato o divorziato con assegno di mantenimento. Hai carte revolving e paghi (o dovresti pagare) un assegno per l’ex coniuge o per i figli. Le carte si cancellano, l’assegno no: gli obblighi di mantenimento e alimentari sono esclusi dall’esdebitazione dall’art. 278 c.7 lett. a), e anche chi ritiene che l’elenco non si applichi all’incapiente consiglia prudenza su questo punto. Nel calcolo del c.2, invece, l’assegno che versi davvero è una spesa di mantenimento della famiglia da documentare con il provvedimento del giudice e le prove dei pagamenti. Gli arretrati non pagati restano esigibili.
Debitore che ha usato le carte per il gioco. È il caso più delicato. La spesa per scommesse o giochi d’azzardo, se rilevante e ripetuta, è l’argomento principale che una finanziaria può usare per sostenere la colpa grave. Non è però una preclusione automatica: se il gioco è legato a una dipendenza documentata e curata, la valutazione della colpa cambia, perché il giudice guarda alla condotta complessiva e alla consapevolezza del debitore. In questi casi la relazione dell’OCC deve affrontare il tema apertamente, con documenti sanitari e prova del percorso di cura. Tacere gli utilizzi per il gioco, che risultano comunque dagli estratti conto, è la scelta peggiore.
In tutti i casi misti la regola pratica è la stessa: prendi il profilo più severo come base per la meritevolezza e quello più favorevole come base per l’incapienza, e documenta entrambi.
Il confronto tra profili
Messi uno accanto all’altro, i cinque profili mostrano una cosa semplice: il debito da carta revolving è lo stesso per tutti, ciò che cambia è la prova da dare. Il dipendente deve soprattutto dimostrare l’incapienza, perché ha un reddito fisso. Il pensionato ha l’incapienza quasi “documentata” dal cedolino, ma deve stare attento ai beni e agli usi della carta a favore di altri. Il disoccupato ha l’incapienza evidente e deve concentrarsi sulla meritevolezza degli ultimi utilizzi. L’ex imprenditore deve superare prima il filtro della sua storia concorsuale e il peso dei debiti fiscali. Il coniuge o il garante, infine, non ha un problema di accesso, ma un problema di effetti: l’esdebitazione altrui non lo protegge.
C’è poi un aspetto che la tabella non può mostrare: i profili non sono fissi. Nei tre anni successivi al decreto un dipendente può diventare disoccupato, un disoccupato può trovare lavoro, un lavoratore può andare in pensione. Ogni passaggio cambia il peso delle utilità sopravvenute, e quindi il contenuto della dichiarazione annuale. Chi passa da un profilo più debole a uno più forte (per esempio dalla disoccupazione a un impiego stabile) deve fare particolare attenzione: il nuovo reddito va confrontato con la soglia del c.2 e con le spese reali, e la dichiarazione deve spiegare perché, se è così, quel reddito non consente un utile soddisfacimento dei creditori delle carte. Chi passa da un profilo forte a uno debole, invece, rafforza la propria posizione, ma deve comunque documentare la variazione all’OCC.
La tabella riassume gli aspetti chiave. Le soglie sono quelle del c.2 calcolate con l’assegno sociale 2026 (importo provvisorio); le due letture del c.2 sono spiegate nelle regole comuni.
| Aspetto | Dipendente | Pensionato | Disoccupato / precario | Ex autonomo / ex imprenditore | Coniuge, carta aggiuntiva, garante |
|---|---|---|---|---|---|
| Incapienza (c.2) | Da costruire: dipende dalla lettura A o B | Spesso evidente (reddito stabile e basso) | Quasi sempre evidente | Spesso evidente, se l’attività è chiusa | Dipende dalla propria situazione |
| Soglia di riferimento (2026) | 10.651,68 € (1 persona) | 10.651,68 € / 16.723,14 € (1-2 persone) | 10.651,68 € (1 persona) | 16.723,14 € (2 persone) negli esempi | Come per il proprio nucleo |
| Meritevolezza: punto critico | Utilizzi recenti, carta usata per pagare altre carte | Uso della carta a favore di familiari | Utilizzi dopo la perdita del lavoro | Debiti fiscali, uso promiscuo, scritture | Non rileva per l’esdebitazione altrui |
| Ostacoli specifici | Stipendio pignorato, cessione del quinto | Casa di proprietà, quote ereditarie | Creditori ceduti, indirizzi PEC | Fallimento prima del 15/7/2022 (Cass. 30108/2025) | Art. 278 c.6: resta obbligato |
| Utilità sopravvenute tipiche (3 anni) | Aumenti, secondo lavoro | Eredità, arretrati | Nuovo lavoro | Ripresa dell’attività | — |
| Alternativa se l’art. 283 non basta | Piano del consumatore (art. 67) | Liquidazione controllata se ci sono beni | Di norma nessuna necessaria | Concordato minore o liquidazione controllata | Propria procedura, anche familiare (art. 66) |
| Termine di reclamo sul decreto | 30 giorni (c.8), anche in agosto | 30 giorni, anche in agosto | 30 giorni, anche in agosto | 30 giorni, anche in agosto | — |
Le domande che valgono per tutti
Cosa succede alla carta dopo il decreto?
La carta, di regola, è già bloccata o revocata dall’emittente quando arrivi alla domanda. Il decreto rende inesigibile il debito, non obbliga la finanziaria a riattivare la linea. Se la carta è ancora attiva, smetti di usarla dal momento in cui decidi di presentare la domanda: ogni utilizzo successivo è un debito nuovo, fuori dall’esdebitazione, e può essere letto come una condotta incoerente con la richiesta.
E la segnalazione nelle banche dati del credito?
L’esdebitazione non cancella automaticamente le segnalazioni nei sistemi di informazioni creditizie: i tempi di conservazione dei dati seguono le regole del codice di condotta di settore, che vanno verificate caso per caso. È utile chiedere alla finanziaria l’aggiornamento della posizione dopo il decreto e conservare copia del provvedimento da esibire in caso di nuove richieste.
Posso avere un’altra carta durante i tre anni?
La legge non te lo vieta, e i finanziamenti “in qualsiasi forma erogati” non sono utilità sopravvenute (c.1). Ma una nuova revolving è un debito nuovo, pieno, che non beneficia dell’esdebitazione già concessa e che non potrai far cancellare una seconda volta con la stessa procedura: l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta. Riflettici con attenzione.
Ho dimenticato una carta nell’elenco dei creditori. Che succede?
L’elenco deve essere completo (c.3 lett. a). Un’omissione involontaria va corretta subito, comunicandola all’OCC. Un’omissione voluta può essere letta come frode e mettere a rischio il decreto. Sugli effetti dell’esdebitazione verso i creditori che non hanno partecipato, l’art. 278 c.2 prevede, nelle procedure di liquidazione, che l’esdebitazione operi verso di loro solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado; la norma è stata contestata davanti alla Corte costituzionale: con l’ord. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Se e come questa regola si applichi all’incapiente, dove un concorso vero e proprio non c’è, è un punto non risolto: la strada sicura è non dimenticare nessuno.
La finanziaria ha ceduto il credito: a chi lo indico?
Indica il creditore attuale, se lo conosci, e anche l’emittente originario, con le comunicazioni ricevute. Le carte revolving in sofferenza vengono spesso cedute a società di cartolarizzazione e gestite da servicer. Se una società si presenta come cessionaria in blocco, deve provare che il tuo rapporto rientra nella cessione (Cass. I ord. 27915 del 20/10/2025, sintesi Diritto.it).
Cosa succede se perdo il lavoro, o ne trovo uno, durante la procedura o nei tre anni?
Prima del decreto, ogni variazione delle entrate va comunicata all’OCC perché la relazione resti attendibile. Dopo il decreto, il nuovo reddito entra nella dichiarazione annuale: conta solo se produce utilità ulteriori rispetto al c.2 che consentano un utile soddisfacimento dei creditori. Perdere il lavoro non peggiora la tua posizione.
C’è un decreto ingiuntivo della finanziaria: devo opporlo?
Il decreto ingiuntivo e l’esdebitazione sono due piani diversi. L’opposizione al decreto ingiuntivo (40 giorni dalla notifica) è un giudizio di cognizione in cui vale la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto; ha senso se ci sono contestazioni sul credito, per esempio su tassi, commissioni o polizze. Se invece l’esdebitazione è vicina e il credito non è contestabile, la scelta va ponderata. Dopo il decreto di esdebitazione, se la finanziaria procede con un pignoramento, l’inesigibilità si fa valere con l’opposizione all’esecuzione: nel processo esecutivo la sospensione feriale non si applica.
La finanziaria può opporsi al decreto?
Sì. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (c.8). Gli argomenti che le finanziarie usano più spesso contro chi ha debiti da carte sono tre: la colpa grave (utilizzi continui quando il debitore sapeva di non poter pagare), l’esistenza di utilità non dichiarate (un reddito più alto, un bene, un conto), le dichiarazioni inesatte rese al momento della richiesta della carta. La difesa si prepara prima, nella domanda: una relazione dell’OCC completa e documentata rende molto più difficile il reclamo.
Gli interessi continuano a correre mentre aspetto il decreto?
Per il piano del consumatore e per la liquidazione controllata la legge prevede che il deposito della domanda sospenda, ai soli effetti del concorso, gli interessi sui crediti chirografari (artt. 68 c.5 e 268 c.5). Nell’art. 283 non c’è una norma analoga, perché non c’è un concorso. Nella pratica il problema si ridimensiona: il decreto rende inesigibili i debiti anteriori alla domanda, e con loro gli accessori. Resta il fatto che, se la domanda viene respinta, la finanziaria potrà chiedere anche gli interessi maturati nel frattempo.
Quanto dura la procedura?
La legge non fissa un termine per il decreto. I tempi dipendono dalla raccolta dei documenti, dal lavoro dell’OCC (che, ad esempio, deve sentire gli enti fiscali) e dal carico del tribunale. Dopo il decreto ci sono i 30 giorni per il reclamo (c.8) e poi i tre anni di osservazione.
Il decreto si può impugnare in Cassazione?
Sul punto c’è un contrasto: Cass. I ord. 30108 del 14/11/2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di diniego emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta; Cass. I ord. 13228 del 7/5/2026 è indicata dalle rassegne come in contrasto. Per il debitore la conseguenza pratica è che conviene curare al massimo la domanda in primo grado e il reclamo.
La giurisprudenza profilo per profilo
Le pronunce che seguono sono state lette in testo integrale, in massima o in sintesi (indicato per ciascuna). Nessuna riguarda espressamente le carte revolving: la giurisprudenza edita sull’art. 283 non distingue ancora per tipo di debito. Per questo la loro rilevanza va letta per analogia sui profili.
Regole comuni a tutti i profili
- Trib. Alessandria, decreto 11/2/2026 (R.G. 6/2025) – noto da sintesi. Riporta la formulazione vigente del c.2: il reddito si confronta con la soglia dopo aver dedotto spese di produzione e spese reali di mantenimento. Rilevanza: è la base della lettura A, decisiva per il dipendente con revolving.
- Trib. Milano, decreto 23/2/2026 – noto in sintesi. Calcola la soglia per un nucleo di quattro persone in 25.840,95 euro con l’assegno sociale 2025. Rilevanza: conferma il metodo di calcolo (assegno sociale × 1,5 × parametro ISEE) che usiamo nelle simulazioni.
- Trib. Rovereto, decreto 15/12/2025 (R.G. 1/2025) – noto in sintesi. Applica all’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: anche se il punto è controverso, la revolving resta fuori dalle esclusioni e quindi si cancella in entrambe le letture.
- Cass. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 – testo integrale. Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’incapiente per la stessa esposizione; il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile. Rilevanza: per tutti, sul tema della ricorribilità; per l’ex imprenditore, sul limite dei debiti del fallimento.
- Cass. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 – nota da due sintesi con letture diverse (iusletter e Ecnews). Secondo iusletter riguarda uno stipendio pignorato con assegnazione che già dava utilità al creditore; secondo Ecnews il principio riguarda la ricorribilità dei decreti. Rilevanza: per tutti sul piano processuale; per il dipendente con pignoramento in corso sul piano sostanziale.
Lavoratore dipendente
- Trib. Cagliari, n. 51 del 18/6/2026 – nota dalla sintesi iusletter (testo integrale non letto). La colpa grave non si presume e richiede una trascuratezza sprezzante dei propri doveri; il ricorso al credito, da solo, non la dimostra; le inesattezze nel questionario di finanziamento non sono di per sé frode; il finanziatore che non ha verificato il merito creditizio di un consumatore già gravato da cessione del quinto e pignoramento non può contestare la convenienza della proposta. Rilevanza: è la pronuncia più vicina al dipendente con più carte, anche se resa in un piano del consumatore.
- Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 – nota da massima Brocardi. Il creditore che ha causato o aggravato l’indebitamento, o ha violato l’art. 124-bis TUB, può opporsi all’omologa del piano del consumatore per contestarne la legittimità, ma non la convenienza. Rilevanza: per il dipendente che, superando la soglia, deve passare al piano del consumatore.
Pensionato
- Trib. Venezia, decreto n. 1/2025 del 20/1/2025 – letto in testo. Esdebitazione concessa a una persona senza beni né risparmi, con un sostegno INPS di 343,66 euro al mese; dichiarazione annuale accompagnata dall’estratto conto. Usa ancora la formula previgente (quattro anni e 10%), oggi superata. Rilevanza: mostra la documentazione che il tribunale chiede a chi vive di un reddito minimo e stabile.
- Trib. Milano, decreto 27/10/2025 (R.G. 15/2025) – letto in testo. Riconosciuta la meritevolezza di un debitore con reddito interamente assorbito dalle spese familiari; dichiarazioni annuali sulle utilità sopravvenute fissate al 30 ottobre di ciascuno dei tre anni successivi; inesigibili i debiti maturati prima del ricorso. Rilevanza: esempio concreto del triennio e degli obblighi che seguono il decreto, utile per ogni profilo a reddito fisso.
Disoccupato o precario
- Trib. Verona, 12/1/2026 – nota dalla sintesi Unijuris. L’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Rilevanza: per chi non ha mezzi, chiarisce che la domanda non richiede un difensore, ma che i creditori delle carte devono poter interloquire.
- Trib. Torino, 31/5/2023, e Trib. Santa Maria Capua Vetere, 16/10/2023 – note dalla rassegna Ecnews dell’8/4/2025 (piano del consumatore). L’istruttoria omessa o negligente del finanziatore professionale può attenuare la colpa del consumatore quando ha contribuito in modo determinante al sovraindebitamento. Rilevanza: per chi ha ricevuto carte senza alcun reddito dimostrato.
- App. Bologna, decreto 9/2/2024, e Trib. Reggio Calabria, decreto 25/1/2024 – note dalla stessa rassegna Ecnews. Il giudizio sul consumatore riguarda i requisiti negativi (assenza di colpa grave, malafede o frode). Rilevanza: aiuta a impostare la meritevolezza del disoccupato in termini di “assenza di colpa grave” e non di condotta irreprensibile.
Ex autonomo, ex professionista, ex imprenditore
- Cass. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 – nota da massima Brocardi e dai passi riportati in Cass. 30108/2025. Chi era fallito prima del 15/7/2022 resta soggetto alla legge fallimentare per l’esdebitazione anche se la chiede dopo; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: decide se le carte di un ex imprenditore possono entrare nell’art. 283.
- Trib. Treviso, 31/3/2026 – nota dalla sintesi Unijuris. L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è colpa grave e giustifica il rigetto dell’esdebitazione. Rilevanza: per chi ha carte revolving accanto a molte cartelle.
- Cass. I, ord. n. 14800 del 18/5/2026 – nota da massima Brocardi (concordato minore). Una rappresentazione inattendibile delle cause dell’indebitamento è un vizio rilevante, anche in assenza delle cause ostative dell’art. 69, e le valutazioni dell’OCC non ne esonerano il debitore. Rilevanza: per analogia, ricorda all’ex imprenditore che la ricostruzione delle cause va fatta con documenti, non con dichiarazioni generiche.
Coniuge, titolare di carta aggiuntiva, garante
- Cass. I, ord. n. 27915 del 20/10/2025 – nota dalla sintesi di Diritto.it. Il cessionario in blocco deve provare l’inclusione del credito nella cessione; la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta se i rapporti non sono individuabili con certezza. Rilevanza: per il garante chiamato a pagare da una società che si dichiara cessionaria della carta, e per ogni debitore che deve indicare il creditore attuale.
Cosa può fare lo Studio Monardo per chi ha debiti da carte revolving
Ecco cosa fa concretamente lo Studio, profilo per profilo, quando una persona arriva con una o più carte revolving e chiede se può accedere all’esdebitazione dell’incapiente.
- Ricostruiamo la mappa delle carte. Per ogni carta individuiamo emittente, creditore attuale, eventuale cessionario, saldo, data dell’ultimo utilizzo e dell’ultimo pagamento, partendo da contratti, estratti conto e solleciti.
- Calcoliamo la soglia del c.2 nelle due letture. Per i dipendenti predisponiamo il bilancio familiare documentato voce per voce, perché è lì che si gioca l’incapienza; per i pensionati verifichiamo cedolini e CU.
- Verifichiamo il merito creditizio. Esaminiamo le condizioni in cui ogni carta è stata concessa o il fido aumentato, per fornire all’OCC gli elementi della valutazione richiesta dall’art. 283 c.5 e dall’art. 124-bis TUB.
- Controlliamo tassi, commissioni e polizze. Lo staff confronta i costi applicati con le soglie antiusura del periodo e con le condizioni del contratto: è un controllo utile soprattutto per i garanti e quando la finanziaria agisce in giudizio.
- Prepariamo la ricostruzione delle cause. Per i disoccupati ricostruiamo la cronologia tra perdita del reddito e utilizzi; per gli ex imprenditori separiamo le spese d’impresa da quelle familiari e verifichiamo la storia concorsuale.
- Raccogliamo e ordiniamo i documenti del c.3: elenco dei creditori con PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del nucleo.
- Valutiamo l’alternativa quando l’incapienza non regge: piano del consumatore per il dipendente sopra soglia, concordato minore per chi ha ancora un’attività, liquidazione controllata per chi ha beni.
- Gestiamo i giudizi collegati: opposizioni a decreto ingiuntivo, opposizioni all’esecuzione dopo il decreto, contestazioni sulla titolarità del credito ceduto.
- Seguiamo il triennio: promemoria per le dichiarazioni annuali, valutazione delle utilità sopravvenute, gestione dei rapporti con l’OCC.
- Coordiniamo la posizione dei garanti e dei familiari, valutando quando serve una procedura propria o una domanda coordinata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi ha debiti da carte revolving, la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo significa sapere quali documenti servono per la relazione sulle cause, sulla diligenza e sul merito creditizio, e come presentarli perché siano verificabili. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi e debiti fiscali, gli avvocati curano domanda, reclami e giudizi collegati. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore. Lo Studio non promette risultati: si impegna ad analizzare ogni carta, a verificare ogni documento e a costruire la domanda più solida possibile per il tuo profilo.
In chiusura: prima il profilo, poi le regole
Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le TUE regole. Il debito della carta revolving, di per sé, si cancella con l’esdebitazione dell’incapiente: non è tra i debiti esclusi dall’art. 278 c.7. Ma la strada passa per due prove che cambiano da persona a persona: l’assenza di qualsiasi utilità, misurata con il c.2 dell’art. 283, e la meritevolezza, cioè l’assenza di frode, dolo o colpa grave nel modo in cui le carte sono state usate. Il dipendente deve lavorare sui numeri, il pensionato sui beni, il disoccupato sulla cronologia, l’ex imprenditore sulla storia concorsuale, il garante sulla propria esposizione.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché unisce le due competenze che la domanda richiede: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che conosce la procedura dell’art. 283 dal lato dell’Organismo, e quella del coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario, che legge i contratti delle carte, i tassi e le condizioni di concessione.
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