Madre E Figlio Con Debiti Dell’attività Di Famiglia Possono Fare Una Procedura Familiare?

La risposta breve è sì: madre e figlio possono presentare un’unica domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento, se i debiti nascono dalla stessa attività di famiglia oppure se vivono insieme. La risposta completa è più articolata, e proprio per questo sul tema circolano tante convinzioni sbagliate. C’è chi pensa che la procedura familiare sia riservata a marito e moglie. C’è chi crede che basti vivere sotto lo stesso tetto per fare un unico piano del consumatore. E c’è chi è convinto che, quando la madre titolare della bottega si libera dei debiti, anche il figlio che le ha fatto da garante sia automaticamente libero. Ognuna di queste idee contiene un frammento di verità, ma presa alla lettera porta fuori strada.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si deposita la domanda sbagliata, si perdono mesi, si lasciano correre pignoramenti che una scelta corretta avrebbe potuto fermare. Nel caso dei debiti di un’attività familiare l’errore è ancora più facile, perché i ruoli si confondono: la madre era titolare della ditta, il figlio lavorava in negozio e ha firmato una fideiussione, magari entrambi erano soci di una piccola SNC. Ognuno di questi ruoli cambia la procedura percorribile.

Ecco i sette miti che analizziamo, uno per uno:

  1. la procedura familiare vale solo tra coniugi;
  2. se il figlio non abita più con la madre la domanda unica è esclusa;
  3. con la procedura familiare i patrimoni si fondono in un unico calderone;
  4. il figlio semplice garante è un consumatore e può fare il piano del consumatore con la madre;
  5. se l’attività ha chiuso non resta che subire i pignoramenti;
  6. se uno dei due non ha niente la liquidazione familiare è vietata;
  7. quando la madre si libera dei debiti, il figlio garante (o il socio della SNC) è libero anche lui.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo valuta l’origine comune dei debiti, ripartisce il proprio compenso tra i familiari e redige la relazione che il giudice legge per prima. E poiché i debiti di un’attività di famiglia sono quasi sempre debiti d’impresa, con Fisco, INPS e banche in prima fila, contano anche la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario.

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Un solo paragrafo di inquadramento, perché sul sito esistono già guide generali sugli istituti. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) offre alla persona fisica sovraindebitata tre strade principali: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), il concordato minore per chi non è consumatore (artt. 74-83) e la liquidazione controllata (artt. 268-277), seguita dall’esdebitazione (artt. 278-283). L’art. 66 non crea una quarta procedura: permette ai membri della stessa famiglia di entrare in una di queste strade con un’unica domanda. Tutto quello che segue riguarda il caso concreto di una madre e di un figlio con debiti nati da un’attività di famiglia.

Mito n. 1: “La procedura familiare è roba da coniugi, madre e figlio non possono farla insieme”

IL MITO. “La procedura familiare è pensata per marito e moglie: tra madre e figlio non si può fare, ognuno deve presentare la sua domanda.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Il fondo di verità sta nella storia della norma e nella cronaca. Quando si parla di “sovraindebitamento familiare” i giornali raccontano quasi sempre di coppie: il mutuo cointestato, il prestito firmato insieme, la casa coniugale. Anche nella prassi della vecchia legge 3/2012 i casi più noti di domande congiunte riguardavano coniugi, perché la legge del 2012 non conteneva una norma espressa sulla famiglia e i tribunali ammettevano la domanda unica soprattutto quando c’erano debiti cointestati. Così si è fissata l’idea che la “famiglia” del sovraindebitamento sia la coppia. C’è poi un equivoco linguistico: molti confondono la procedura familiare con il “nucleo familiare” usato per calcolare quanto serve al mantenimento, che nella pratica coincide spesso con chi vive in casa. Se il figlio vive altrove, si pensa, non fa parte della famiglia.

LA REALTÀ. In realtà la norma dice qualcosa di molto più ampio. L’art. 66 c.2 CCII stabilisce che, oltre al coniuge, sono membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016. Madre e figlio sono parenti in linea retta di primo grado: il grado di parentela più vicino che esista. Madre e figlio rientrano quindi a pieno titolo tra i “membri della stessa famiglia” dell’art. 66, senza bisogno di alcuna interpretazione estensiva. Lo stesso vale per il padre, per i fratelli (secondo grado), per i nonni e i nipoti, per gli zii e i cugini fino al quarto grado, per la nuora o il genero (affini di primo grado).

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la parentela da sola non basta. Serve un secondo requisito, alternativo: che i familiari siano conviventi oppure che il sovraindebitamento abbia un’origine comune (art. 66 c.1). Ne parliamo nel mito successivo. Qui basta fissare il primo punto: nessuna norma limita la domanda congiunta ai coniugi, e chi rinuncia a presentarla perché “tanto non siamo sposati” o “lei è mia madre, non mia moglie” rinuncia a uno strumento che la legge gli mette a disposizione.

C’è un ulteriore aspetto pratico che conferma la portata della norma. L’art. 66 c.4 prevede che, se più membri della stessa famiglia presentano domande separate, il giudice adotti i provvedimenti necessari per coordinarle e che la competenza spetti al giudice adito per primo. Il legislatore, quindi, non solo consente la domanda unica tra madre e figlio, ma si preoccupa anche del caso in cui i due abbiano depositato due domande distinte: la regola è che le procedure vanno gestite insieme, non che si ignorano a vicenda.

LA PROVA. Il testo dell’art. 66 c.2 CCII, nella versione vigente aggiornata al D.Lgs. 136/2024, è la prova più solida. Sul piano applicativo, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 224/2025 pubblicata il 28/3/2025, ha aperto una liquidazione controllata familiare su ricorso congiunto presentato da una madre e da una figlia: il tribunale ha richiamato il rapporto di parentela previsto dal c.2 e l’origine comune del sovraindebitamento descritta nel ricorso, senza trattare la convivenza come requisito autonomo. È esattamente lo schema che interessa chi legge questo articolo: genitore e figlio, un’unica domanda, una sola procedura.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi pensa che la domanda unica sia impossibile tende a muoversi in uno di due modi, entrambi costosi. Il primo: la madre presenta da sola la sua domanda e il figlio, garante dei debiti della bottega, resta fuori, esposto alle azioni della banca che conserva intatti i suoi diritti verso di lui. Il secondo: madre e figlio presentano due domande separate, con due relazioni dell’OCC, due fascicoli, due compensi da liquidare per intero, tempi diversi e il rischio di soluzioni incoerenti tra loro. Con la domanda unica, invece, l’OCC è uno, l’istruttoria sui debiti comuni si fa una volta e il compenso dell’Organismo viene ripartito tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66 c.5). Non è un dettaglio: quando il patrimonio di uno dei due è minimo, la ripartizione proporzionale all’attivo alleggerisce proprio la posizione più debole.

Mito n. 2: “Se il figlio non vive più con la madre, la domanda unica è esclusa”

IL MITO. “Per fare la procedura familiare bisogna abitare sotto lo stesso tetto: se mio figlio si è trasferito, non possiamo presentarla insieme.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Anche qui c’è un fondo di verità. La convivenza è effettivamente uno dei due presupposti dell’art. 66 c.1 ed è quello più facile da dimostrare: basta un certificato di stato di famiglia o di residenza. Molti professionisti, per prudenza, partono proprio da lì, e il messaggio che arriva al pubblico è che “si fa se si vive insieme”. Inoltre i documenti richiesti per le procedure di sovraindebitamento parlano spesso di “nucleo familiare” (per esempio l’art. 67 c.2 lett. e e l’art. 75 c.1 lett. e chiedono di documentare le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento), e il nucleo, nel linguaggio comune, è chi vive in casa.

LA REALTÀ. L’art. 66 c.1 CCII prevede due presupposti alternativi, non cumulativi: i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda “quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune”. La “o” della norma è decisiva: se i debiti hanno un’origine comune, la convivenza non serve. E i debiti di un’attività di famiglia sono il caso tipico di origine comune. Pensiamo alle situazioni più frequenti:

  • la madre è titolare di una ditta individuale (un negozio, un bar, una piccola impresa artigiana) e il figlio ha garantito con fideiussione il fido o il finanziamento chiesto per l’attività;
  • madre e figlio sono soci di una SNC che ha accumulato debiti con fornitori, Erario e INPS, dei quali rispondono illimitatamente;
  • il figlio ha ottenuto un prestito personale a proprio nome e ne ha versato l’importo nella cassa dell’attività della madre;
  • madre e figlio hanno cointestato un mutuo su un immobile usato per l’attività.

In tutti questi casi lo squilibrio economico di entrambi nasce dalla stessa vicenda: la crisi dell’attività di famiglia. È questo che la norma chiama “origine comune”.

Il punto delicato, che il passaparola ignora, è la prova. L’origine comune non si presume: va ricostruita e documentata. L’OCC, nella relazione allegata alla domanda, deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 68 c.2 lett. a per il consumatore; analoga valutazione è richiesta nelle altre procedure). Per una domanda congiunta madre-figlio questo significa mostrare il filo che lega i debiti dei due all’attività: i contratti di fideiussione con la data e il debitore garantito, le visure camerali della ditta o della società, gli estratti conto che mostrano dove sono finiti i soldi del prestito personale del figlio, le cartelle intestate alla ditta e quelle intestate ai soci.

Cosa succede se il figlio, oltre ai debiti legati all’attività, ha anche debiti suoi, per esempio un finanziamento per l’auto? La presenza di qualche debito estraneo non fa venir meno, di per sé, l’origine comune del sovraindebitamento, se la crisi nasce principalmente dall’attività di famiglia; ma va spiegata con onestà nella relazione. Il giudice deve poter capire perché i due si trovano nella stessa situazione. Una domanda che presenta come “comune” un sovraindebitamento che in realtà ha due storie del tutto diverse rischia di essere considerata priva del presupposto, se manca anche la convivenza.

LA PROVA. La prova sta nel testo dell’art. 66 c.1, che usa la disgiuntiva. Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 224/2025 del 28/3/2025, ha fondato la domanda congiunta di madre e figlia sull’origine comune del sovraindebitamento descritta nel ricorso, senza esaminare la convivenza come requisito autonomo. La rassegna pubblicata da EC News il 16/4/2024 ricorda inoltre che già con la vecchia disciplina alcuni tribunali (Trib. Milano 6/12/2017, Trib. Mantova 8/10/2018, Trib. Bergamo 26/9/2018) avevano valorizzato l’origine comune o la convivenza per ammettere il trattamento congiunto: l’art. 66 ha codificato quell’esperienza.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi rinuncia alla domanda unica perché il figlio vive in un’altra città sprecherà l’occasione di trattare in un solo procedimento debiti che hanno la stessa radice. Il rischio opposto è altrettanto concreto: chi conta solo sulla convivenza, senza documentare l’origine comune, può trovarsi in difficoltà se nel frattempo il figlio cambia residenza o se la convivenza è recente e appare costruita per l’occasione. La strada sicura è sempre la stessa: documentare entrambi i presupposti quando ci sono, e documentare in modo rigoroso l’origine comune quando la convivenza manca.

Mito n. 3: “Con la procedura familiare i patrimoni si fondono e si paga tutto insieme”

IL MITO. “Se facciamo la procedura insieme, i beni di mia madre e i miei finiscono in un unico calderone e i creditori di uno vengono pagati anche con i soldi dell’altro.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. È comprensibile crederci: “un’unica domanda” suona come “un unico debitore”. Chi ha sentito parlare di “procedura familiare” immagina una sorta di cassa comune in cui la pensione della madre e lo stipendio del figlio vengono sommati per pagare tutti. Il timore opposto, molto diffuso tra i figli, è speculare: “se entro nella procedura con mia madre, i suoi creditori potranno prendersi anche il mio stipendio”. Entrambe le paure nascono dalla stessa idea sbagliata, cioè che la procedura familiare unifichi i patrimoni.

LA REALTÀ. L’art. 66 c.3 CCII è lapidario: le masse attive e passive rimangono distinte. La procedura è unica, ma i patrimoni restano separati: i beni della madre servono ai creditori della madre, quelli del figlio ai creditori del figlio. In concreto:

  • l’elenco dei creditori va redatto per ciascun debitore, con le somme dovute e le cause di prelazione;
  • l’attivo di ciascuno (stipendio, pensione, immobili, auto, conti) resta destinato ai suoi creditori;
  • un creditore che vanta un credito verso entrambi (per esempio la banca che ha finanziato la ditta della madre e ha la fideiussione del figlio) partecipa a entrambe le masse, ciascuna per il titolo che ha verso quel debitore;
  • nel concordato minore il voto si esprime separatamente sulle proposte di ciascun debitore, e nella liquidazione i riparti tengono conto della separazione delle masse.

Questo ha conseguenze precise per l’attività di famiglia. Se il figlio ha garantito il fido della ditta della madre per 45.000 €, la banca si insinua nella massa della madre per l’intero credito e nella massa del figlio per l’importo garantito, e incassa da ciascuna nei limiti di quanto quella massa distribuisce. Non può pretendere di soddisfarsi sullo stipendio del figlio per i debiti della madre che il figlio non ha garantito, per esempio le forniture o le cartelle intestate alla ditta individuale.

Perché allora la domanda unica conviene? Per tre ragioni pratiche. Primo: l’istruttoria sui debiti comuni (la stessa banca, le stesse cartelle, la stessa crisi) si fa una sola volta, con un solo OCC e un solo giudice. Secondo: il compenso dell’OCC è ripartito tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66 c.5), invece di essere liquidato due volte. Terzo: le soluzioni sono coordinate, per esempio con piani che hanno la stessa durata o con una sola procedura di vendita di un immobile cointestato.

Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo imposta la domanda familiare partendo dalla mappa di chi ha firmato che cosa: solo separando le due masse con precisione si capisce quale procedura è percorribile per ciascuno.

LA PROVA. Oltre al testo dell’art. 66 c.3, la rassegna di EC News del 16/4/2024 commenta il decreto del Tribunale di Verona del 13/9/2023, che ha ammesso una liquidazione controllata unitaria per cinque sovraindebitati dello stesso nucleo familiare mantenendo separate le masse attive e passive. La stessa rassegna ricorda il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16/2/2022, che ha disposto votazioni separate per ciascun debitore, e il Tribunale di Bologna del 21/12/2021, che ha regolato i riparti tenendo conto della separatezza delle masse.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi crede alla “fusione” dei patrimoni commette due errori opposti. Il figlio che teme di “pagare i debiti della madre” rinuncia alla procedura e resta esposto, da solo, alle azioni della banca per la fideiussione: il risultato è che paga comunque, ma senza alcuna protezione. La madre che spera di “appoggiarsi” allo stipendio del figlio, invece, costruisce un piano che l’OCC non potrà attestare: nella massa della madre lo stipendio del figlio non entra, a meno che il figlio non decida di mettere a disposizione risorse proprie come apporto esterno, cosa che va prevista espressamente nella proposta e che diventa un impegno vincolante. Confondere le due cose significa depositare un piano che non regge al primo controllo.

Mito n. 4: “Il figlio è un semplice garante, quindi è un consumatore e può fare il piano del consumatore con la madre”

IL MITO. “Mio figlio non ha mai avuto partita IVA: ha solo firmato la fideiussione per il negozio. È un consumatore, quindi possiamo fare insieme il piano del consumatore.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Il fondo di verità è doppio. Da un lato, è vero che il fideiussore persona fisica non diventa un imprenditore solo perché garantisce i debiti di un’impresa: la giurisprudenza europea e quella italiana valutano la sua posizione sul contratto di garanzia, non sul debito garantito. Dall’altro, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è la procedura più conosciuta e, per molti aspetti, la più favorevole: non c’è voto dei creditori, il giudice omologa se il piano è ammissibile e fattibile (art. 70 c.7), e si può tenere la casa pagando le rate del mutuo se si è in regola (art. 67 c.5). È naturale che una famiglia punti lì.

LA REALTÀ. Il mito ignora due ostacoli distinti, che si sommano.

Il primo ostacolo riguarda la madre ed è scritto nell’art. 66 c.1, secondo periodo: se uno dei debitori della domanda congiunta non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del capo, cioè le norme sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fatta salva soltanto la regola dell’art. 67 c.5 sul mutuo dell’abitazione principale. Se la madre ha debiti dell’attività che ha gestito come titolare, non è consumatrice per quei debiti, e quindi la domanda congiunta non può prendere la forma del piano del consumatore. La definizione vigente di consumatore (art. 2 c.1 lett. e CCII, come riscritta dal D.Lgs. 136/2024) è quella della persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e che accede agli strumenti di regolazione per debiti contratti nella qualità di consumatore. I debiti della bottega non sono contratti “in qualità di consumatore”, neppure dopo la chiusura.

Il secondo ostacolo riguarda il figlio. Anche se non ha mai avuto partita IVA, il figlio può non essere considerato consumatore per la fideiussione se la garanzia è collegata funzionalmente all’attività garantita. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 29746 dell’11/11/2025, ha confermato la revoca dell’omologa di un piano del consumatore presentato da una persona fisica i cui debiti derivavano in gran parte da fideiussioni prestate a favore di società poi fallite: il fideiussore non è automaticamente un professionista, ma la qualifica di consumatore va esclusa quando la garanzia si inserisce in un contesto funzionale all’attività d’impresa, con un interesse diretto o indiretto alla vita dell’impresa; l’accertamento riguarda la genesi del debito, non solo la cessazione formale delle cariche, e l’onere di provare l’assenza di collegamento grava sul debitore.

Applichiamolo all’attività di famiglia. Un figlio che lavora stabilmente nel negozio della madre, che vi ha investito i propri risparmi, che partecipa agli utili come familiare collaboratore o che è socio della società di famiglia difficilmente potrà sostenere che la sua fideiussione era estranea all’attività. Un figlio che vive in un’altra città, fa un lavoro dipendente diverso e ha firmato la garanzia una sola volta su richiesta della banca, senza alcun ruolo nell’attività, ha argomenti molto più solidi. Lo stesso atto, la fideiussione, può dare esiti opposti a seconda del ruolo concreto del figlio nell’attività di famiglia.

LA PROVA. Oltre a Cass. n. 29746/2025, letta in due commenti di diritto.it (18/12/2025 e 18/2/2026), gli stessi commenti richiamano le Sezioni Unite, ord. n. 5868/2023, secondo cui la qualità di consumatore del garante va valutata sul contratto di garanzia e caso per caso, e Cass. Sez. VI-1, ord. n. 429 del 10/1/2023, citata per gli indici del collegamento con l’impresa (partecipazione al capitale, cariche gestorie anche cessate). Sul piano europeo resta il riferimento alla Corte di Giustizia UE, 19/11/2015, causa C-74/15, che valuta la posizione del garante sul contratto di garanzia. E il secondo periodo dell’art. 66 c.1 CCII chiude la questione per la madre titolare dell’attività.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Il rischio è depositare una domanda congiunta di piano del consumatore destinata all’inammissibilità o, peggio, ottenere un’omologa poi revocata in reclamo, come nel caso deciso da Cass. 29746/2025, dopo mesi di procedura e di misure protettive che, con il diniego, perdono efficacia (art. 70 c.10). Nel frattempo le esecuzioni ripartono. Il punto, invece, è scegliere fin dall’inizio la strada coerente con la posizione della madre: il concordato minore congiunto, se l’attività prosegue o se ci sono risorse esterne (art. 74), oppure la liquidazione controllata congiunta. Se il figlio ha anche debiti personali da consumatore e una garanzia davvero estranea all’attività, si può valutare una domanda separata di piano del consumatore per lui, coordinata con quella della madre ai sensi dell’art. 66 c.4: ma è una scelta da ponderare, non un automatismo.

Mito n. 5: “Se l’attività di famiglia ha chiuso, non resta che subire i pignoramenti”

IL MITO. “Il negozio di mia madre ha chiuso e la ditta è stata cancellata: il concordato minore non si può più fare, quindi non c’è niente da fare se non aspettare i pignoramenti.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Il fondo di verità è reale e recente. Il concordato minore è nato soprattutto per chi vuole proseguire l’attività: l’art. 74 c.1 CCII consente al debitore non consumatore di proporlo “quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale”. E la Cassazione, Sez. I, con la pronuncia n. 20141 del 16/6/2026 (segnalata da iusletter), ha ritenuto inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato. Chi ha letto queste notizie ne ha dedotto che, chiusa la bottega, ogni strada sia sbarrata.

LA REALTÀ. Vero, ma solo a metà. La chiusura dell’attività restringe le possibilità, non le azzera. Bisogna distinguere tre situazioni.

La prima: l’attività è ancora aperta, anche se in difficoltà. Qui il concordato minore familiare è la strada naturale per la madre titolare, e il figlio garante o socio può essere inserito nella stessa domanda. L’art. 74 c.3 consente una proposta a contenuto libero, con soddisfacimento anche parziale dei crediti e suddivisione dei creditori in classi; la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, il che riguarda proprio la banca che ha la fideiussione del figlio. I crediti privilegiati, come quelli di Erario e INPS, possono essere pagati non integralmente purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (art. 75 c.2). Se l’adesione del Fisco o dell’INPS è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, il giudice può omologare anche senza il loro voto favorevole (art. 80 c.3, il cosiddetto cram down fiscale e contributivo). Sui debiti tributari, Cass. n. 14555/2026 (riportata da Fiscal Focus il 20/5/2026) ha affermato che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità.

La seconda: l’attività è cessata, ma ci sono risorse esterne. L’art. 74 c.2 consente il concordato minore anche fuori dalla continuità, se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. In una famiglia, la risorsa esterna può essere proprio il contributo di un parente che non è debitore, oppure del figlio che decide di destinare una parte del proprio reddito al piano della madre, oltre a quanto dovuto per i propri debiti. La legge non fissa una percentuale minima: conta che l’aumento sia apprezzabile e sia documentato con un impegno serio. Resta però da valutare con attenzione la pronuncia del 2026 sull’imprenditore cancellato: se la ditta individuale è già stata cancellata, il concordato minore della madre va considerato a forte rischio di inammissibilità, e la scelta prudente si sposta sulla terza strada.

La terza: l’attività è chiusa e non ci sono risorse esterne. Resta la liquidazione controllata congiunta, che dopo tre anni dall’apertura porta all’esdebitazione delle persone fisiche (art. 282 c.1). L’art. 66 c.1 la prevede espressamente come procedura familiare. Nella liquidazione il liquidatore acquisisce i beni e la parte di reddito eccedente quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia (art. 268 c.4 lett. b). Dal deposito della domanda si sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 268 c.5). E con l’apertura i creditori non possono più proseguire le esecuzioni individuali sui beni compresi nella liquidazione.

Un’ultima precisazione sui tempi. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII): i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. Lo stesso vale per le esecuzioni e le opposizioni esecutive (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.). La sospensione feriale opera invece nel giudizio civile ordinario di cognizione, nel processo tributario e in quello amministrativo: chi ha in corso un ricorso tributario contro una cartella della ditta deve tenerne conto separatamente.

LA PROVA. Il testo degli artt. 74, 75, 80 c.3 e 268 CCII. Cass. n. 20141/2026 sull’imprenditore individuale cancellato; Cass. n. 14555/2026 sulla falcidia dei crediti tributari senza transazione fiscale; il Tribunale di Roma, sez. XIV, sentenza n. 753 del 22/9/2025 (fonte NT+ Diritto), che ha omologato il concordato minore di un professionista applicando il cram down sul Fisco e la regola della priorità relativa. E la Cassazione, Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi): l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, che conta solo nella successiva fase di esdebitazione.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi “aspetta i pignoramenti” vede in pochi mesi il quinto della pensione della madre e dello stipendio del figlio trattenuto da uno o più creditori, la casa messa all’asta, le spese di ogni esecuzione aggiunte al debito. Tutto questo mentre esisteva una procedura che avrebbe fermato le azioni individuali, sospeso gli interessi chirografari e portato, in tempi definiti, alla liberazione dai debiti residui. L’attesa, in questa materia, non è mai neutra.

Mito n. 6: “Se uno dei due non ha niente, la liquidazione controllata familiare è vietata”

IL MITO. “Mia madre ha solo una pensione minima e nessun bene: con lei la liquidazione controllata non si può aprire, quindi la procedura familiare non si può fare.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Per anni è stato vero, almeno in alcuni tribunali. Dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi, una parte della giurisprudenza di merito riteneva che il ricorso congiunto fosse ammissibile solo per le procedure negoziali (piano del consumatore e concordato minore) e non per la liquidazione controllata: così il Tribunale di Lucca il 27/2/2024 e il Tribunale di Rimini il 21/4/2022, indicati da Brocardi come orientamento allora prevalente. Altri tribunali la pensavano diversamente (Trib. Verona 6/10/2022, Trib. Pesaro 12/2/2024). In più, l’art. 268 c.3 CCII stabilisce che, se è il debitore persona fisica a chiedere la liquidazione, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie. Chi non ha niente, da solo, non può chiederla: deve semmai seguire la strada dell’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283).

LA REALTÀ. Il correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha cambiato le carte in tavola. L’art. 66 c.1 vigente, terzo periodo, stabilisce che la domanda di liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più dei debitori si trovano nelle condizioni dell’art. 283 (cioè sono incapienti), purché per almeno uno di essi ricorrano i presupposti dell’art. 268 c.3, quarto periodo, cioè l’attestazione dell’OCC che c’è attivo da distribuire. La madre senza beni può quindi entrare nella liquidazione controllata familiare insieme al figlio che ha uno stipendio, a condizione che l’OCC attesti un attivo acquisibile almeno per lui. Il vecchio orientamento restrittivo, che negava la liquidazione congiunta, ha perso fondamento davanti al testo vigente.

Restano due cautele. La prima: l’attivo deve essere reale. L’OCC deve poter attestare che dalla massa del figlio, o da quella della madre se ha qualcosa, si può ricavare un’utilità effettiva per i creditori: una quota di stipendio eccedente il mantenimento, un’auto, una quota di immobile, un credito da recuperare. La seconda: le masse restano distinte (art. 66 c.3). Il fatto che il figlio abbia attivo non significa che quell’attivo vada ai creditori della madre. Significa solo che la procedura familiare può aprirsi per entrambi. Per la madre incapiente, la liquidazione congiunta diventa il percorso verso l’esdebitazione di diritto dopo tre anni (art. 282), in alternativa all’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283, che si può ottenere una sola volta e comporta l’obbligo di pagare se nei tre anni successivi al decreto sopravvengono utilità rilevanti.

Va ricordato un orientamento ulteriore, segnalato da Brocardi: secondo il Tribunale di Bari (6/12/2023) il ricorso congiunto è ammissibile solo se i familiari chiedono l’accesso alla stessa procedura. In concreto, se si sceglie la liquidazione controllata familiare, entrambi devono chiederla; non si può mescolare in un’unica domanda il concordato minore della madre con la liquidazione del figlio. Chi vuole percorsi diversi deve presentare domande diverse, che il giudice coordinerà (art. 66 c.4).

LA PROVA. Il terzo periodo dell’art. 66 c.1 CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024. Il Tribunale di Milano, sentenza n. 224/2025 del 28/3/2025, ha aperto la liquidazione controllata familiare di madre e figlia riconoscendo il presupposto dell’art. 268 c.3, quarto periodo, sulla base della quota di reddito di ciascuna che poteva essere acquisita e destinata ai creditori, e ha disposto che il liquidatore trattenesse subito la quota mensile di reddito o pensione eccedente i bisogni familiari indicata nella relazione dell’OCC, in attesa della determinazione definitiva del giudice delegato. Già prima del correttivo, il Tribunale di Verona (13/9/2023) aveva ammesso una liquidazione controllata unitaria per cinque familiari con masse separate.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi resta fermo al vecchio orientamento lascia la madre incapiente fuori dalla procedura e la costringe a una strada autonoma (l’art. 283), che si può usare una sola volta e richiede un proprio procedimento, con un’altra relazione dell’OCC. Oppure, peggio, non fa nulla per lei, e la madre resta esposta ai creditori dell’attività cessata per anni, con la pensione pignorata nei limiti di legge. La liquidazione familiare consente invece di chiudere in un’unica procedura la vicenda di entrambi.

Mito n. 7: “Quando la madre si libera dei debiti, il figlio garante (o socio della SNC) è libero anche lui”

IL MITO. “Basta che mia madre, titolare dell’attività, faccia la procedura: una volta che lei è esdebitata, la banca non può più chiedere nulla neanche a me che ho firmato la fideiussione. E se siamo soci di una SNC, basta la procedura della società.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Il fondo di verità è nel principio di accessorietà della fideiussione: se il debito principale si estingue, di regola si estingue anche la garanzia. E in effetti per le società di persone il Codice prevede alcuni effetti di estensione: l’art. 79 c.4 stabilisce che, salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, e l’art. 278 c.5 che l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Da qui l’idea che la liberazione di uno liberi tutti.

LA REALTÀ. La regola, per il garante, è esattamente l’opposta. L’esdebitazione e l’omologa liberano solo chi accede alla procedura: il creditore conserva per intero i suoi diritti verso fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso. Per l’esdebitazione lo dice l’art. 278 c.6 CCII: sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. Per il concordato minore lo stabilisce l’art. 79 c.5: il concordato non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Per il piano del consumatore non c’è una norma espressa, ma la stessa conclusione si ricava dal rinvio dell’art. 65 c.2 alle norme del titolo III, in quanto compatibili, e dal principio generale dell’art. 278 c.6: è una lettura sistematica, che la prassi applica.

In pratica: se la madre ottiene l’omologa di un concordato minore che paga alla banca il 28% del suo credito, la banca può chiedere al figlio fideiussore la differenza fino al limite della garanzia. Se la madre ottiene l’esdebitazione dopo la liquidazione controllata, la banca può agire contro il figlio per l’intero importo garantito. È proprio questa la ragione per cui la procedura familiare è così importante: il figlio garante ha bisogno di una propria soluzione, e la domanda unica gliela offre nello stesso procedimento.

Quanto alla SNC, bisogna fare attenzione a tre aspetti. Primo: la società è un debitore distinto dai soci. L’art. 66 parla di “membri della stessa famiglia”, cioè di persone fisiche legate da parentela, affinità, unione civile o convivenza: la società non è un familiare. La domanda della società segue quindi un proprio binario (di regola il concordato minore o la liquidazione controllata della società, se è un’impresa minore non soggetta a liquidazione giudiziale) e va coordinata con quella dei soci. Secondo: gli effetti dell’art. 79 c.4 e dell’art. 278 c.5 riguardano la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali; le garanzie personali che madre e figlio hanno firmato a parte, come fideiussori, vanno esaminate con attenzione caso per caso, perché il titolo dell’obbligazione è diverso. Terzo: l’art. 79 c.4 fa salvo il “patto contrario”, e i debiti personali dei soci estranei alla società restano fuori da quegli effetti. Già sotto la legge 3/2012 il Tribunale di Ravenna (3/3/2021, citato nella rassegna EC News) aveva disposto la riunione della liquidazione di una società e dei suoi soci: oggi la via è quella del coordinamento tra le domande.

LA PROVA. Il testo degli artt. 278 c.6 e 79 c.5 CCII, che non lasciano margini. E l’art. 278 c.4: se il debitore è una società, le condizioni per l’esdebitazione (art. 280) devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. In una SNC di madre e figlio, quindi, anche i comportamenti personali di ciascuno contano per l’esdebitazione della società.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Il figlio che resta fuori dalla procedura convinto di essere protetto dalla madre scopre, a omologa avvenuta, che la banca gli notifica un precetto per la differenza. A quel punto deve avviare da solo una propria procedura, con tempi e costi aggiuntivi, mentre le esecuzioni sul suo stipendio sono già partite. Peggio ancora se, nel frattempo, ha fatto scelte patrimoniali avventate, come vendere l’auto o donare una quota di casa alla moglie per “metterla al sicuro”: gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni devono essere indicati nella domanda (art. 67 c.2 lett. c e art. 75 c.1 lett. d) e possono pesare sulla valutazione della sua condotta.

Il mito alla prova dei numeri

Tre simulazioni dimostrative, con dati di fantasia ma realistici. Non sono casi seguiti dallo Studio: servono a mostrare che cosa succede davvero a chi agisce credendo a uno dei miti.

Simulazione A: “Facciamo il piano del consumatore insieme” (miti 4 e 6).
Situazione di partenza: la madre, 67 anni, ha chiuso nel 2025 la ditta individuale (un bar) e l’ha cancellata dal registro delle imprese. Percepisce una pensione netta di 690 € al mese e non ha beni. Debiti della madre: banca 61.380 € (fido della ditta), fornitori 9.720 €, Erario e agente della riscossione 23.415 €, INPS 7.860 €. Il figlio, 38 anni, vive in un’altra città, lavora come dipendente con 1.640 € netti al mese; ha garantito il fido del bar fino a 45.000 € e ha un proprio finanziamento auto con residuo di 8.930 €.
Convinti che il figlio sia un consumatore e che “basti questo”, madre e figlio preparano un piano del consumatore congiunto. Sequenza reale: la madre non è consumatrice per i debiti del bar, quindi la domanda congiunta non può seguire la sezione II (art. 66 c.1, secondo periodo); il concordato minore della madre, con la ditta cancellata, è a forte rischio di inammissibilità (Cass. 20141/2026); la madre, da sola, non avrebbe attivo da distribuire. La strada corretta è la liquidazione controllata familiare: l’origine comune c’è (il fido del bar garantito dal figlio), la madre incapiente può entrare purché per il figlio l’OCC attesti un attivo (art. 66 c.1, terzo periodo).
Numeri: ipotizziamo che il giudice lasci al figlio quanto necessario al mantenimento e che la quota acquisibile sia di 380 € al mese. In tre anni: 380 × 36 = 13.680 €. Dedotte le spese della procedura, ipotizzate in 2.140 €, restano 11.540 € da distribuire nella sola massa del figlio, ai suoi creditori: la banca per la fideiussione (45.000 €) e la finanziaria dell’auto (8.930 €), in totale 53.930 €. In proporzione, alla banca vanno circa 9.629,15 € (83,44%), alla finanziaria circa 1.910,85 €. La massa della madre non distribuisce nulla. Decorsi tre anni dall’apertura, entrambi possono ottenere l’esdebitazione (art. 282), se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e non hanno causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Simulazione B: “Il voto lo decide il Fisco, e mio figlio vota a favore” (miti 3 e 5).
Situazione di partenza: la madre è titolare di un’impresa minore ancora attiva (una merceria) e il figlio vi lavora come familiare collaboratore; il figlio le ha anche prestato 12.000 € e ha garantito un finanziamento bancario. Debiti della madre: Erario 52.310 €, INPS 18.940 €, banca 49.600 € (garantita dal figlio), fornitori 15.420 €, figlio 12.000 €. La madre propone un concordato minore in continuità con un pagamento complessivo di 41.200 € in 60 mesi (circa 686,67 € al mese), con una classe per la banca garantita dal terzo.
Primo errore da evitare: contare il voto del figlio. L’art. 79 c.2 esclude dal voto e dal computo delle maggioranze i parenti fino al quarto grado: il credito di 12.000 € del figlio non vota. I crediti ammessi al voto sono quindi 136.270 €. Erario e INPS insieme valgono 71.250 €, cioè il 52,29%: se votano contro, la maggioranza dei crediti non si raggiunge. Attenzione al silenzio: nel concordato minore il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine assegnato si considera consenziente (art. 79 c.3). Se invece il Fisco vota espressamente contro, la sua adesione è determinante e il giudice può omologare comunque, se la proposta è per Fisco e INPS conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione dell’OCC (art. 80 c.3). Ipotesi: in liquidazione l’Erario ricaverebbe 9.300 €, nel concordato 17.600 €; la convenienza è documentata. Il figlio, per la sua fideiussione verso la banca, presenta nella stessa domanda la propria proposta: le masse restano distinte e la banca vota separatamente sulla proposta di ciascuno.

Simulazione C: “Ad agosto è tutto fermo” (mito 5, tempi).
Situazione di partenza: il giudice dichiara inammissibile la domanda familiare e il decreto viene comunicato venerdì 14/8/2026. Convinti che in agosto i termini siano sospesi, madre e figlio aspettano settembre per decidere. Sequenza reale: il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 70 c.1 per il piano del consumatore; art. 78 c.1 per il concordato minore). La sospensione feriale non si applica ai procedimenti del Codice (art. 9 c.1), quindi i 30 giorni scadono domenica 13/9/2026 e slittano a lunedì 14/9/2026. Chi si muove il 20 settembre ha perso il reclamo e deve ripartire da capo, con le esecuzioni che nel frattempo riprendono. Stesso schema per i creditori: se il decreto di apertura del concordato minore assegna 30 giorni per le adesioni (art. 78 c.2 lett. c) e l’OCC lo comunica giovedì 5/11/2026, il termine scade sabato 5/12/2026 e slitta a lunedì 7/12/2026.

Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento corretto, distorto dal passaparola. Ricomponiamoli nel quadro giusto.

È vero che la famiglia “classica” del sovraindebitamento è spesso la coppia: ma l’art. 66 c.2 estende la nozione ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo, alle parti dell’unione civile e ai conviventi di fatto. Madre e figlio sono il caso più vicino possibile.

È vero che la convivenza è un presupposto della domanda unica: ma è alternativo all’origine comune, e i debiti di un’attività di famiglia hanno per definizione un’origine comune, che va però dimostrata con documenti.

È vero che la domanda è unica: ma le masse attive e passive restano distinte (art. 66 c.3). L’unicità riguarda il procedimento, l’OCC, il giudice, il coordinamento e la ripartizione del compenso dell’Organismo in proporzione all’attivo (art. 66 c.5), non i patrimoni.

È vero che il fideiussore persona fisica non è automaticamente un imprenditore: ma può non essere consumatore se la garanzia è funzionalmente collegata all’attività (Cass. 29746/2025), e in ogni caso, se la madre non è consumatrice, la domanda congiunta non segue le regole del piano del consumatore (art. 66 c.1, secondo periodo), salva la regola sul mutuo della prima casa dell’art. 67 c.5.

È vero che il concordato minore è pensato per chi prosegue l’attività: ma è ammesso anche con risorse esterne apprezzabili (art. 74 c.2), e quando neppure questo è possibile resta la liquidazione controllata familiare, che porta all’esdebitazione dopo tre anni. Con una cautela seria per la ditta individuale già cancellata (Cass. 20141/2026).

È vero che chi non ha attivo non può chiedere da solo la liquidazione controllata (art. 268 c.3): ma nella procedura familiare può entrare insieme a un familiare che l’attivo ce l’ha (art. 66 c.1, terzo periodo).

È vero, infine, che la fideiussione segue il debito principale e che nelle società di persone l’esdebitazione e il concordato della società si estendono ai soci illimitatamente responsabili: ma la legge della crisi fa espressamente salvi i diritti verso fideiussori e coobbligati (artt. 278 c.6 e 79 c.5), proprio per evitare che la liberazione del debitore principale scarichi tutto sul garante o, al contrario, liberi il garante senza una sua procedura.

Il filo che lega tutti questi frammenti è uno solo: nella procedura familiare conta il ruolo concreto che ciascuno ha avuto nell’attività di famiglia. Titolare, socio, collaboratore, garante, semplice parente convivente: ogni posizione apre o chiude strade diverse. Per questo la prima domanda da farsi non è “possiamo fare la procedura insieme?”, alla quale quasi sempre si risponde sì, ma “quale procedura possiamo fare insieme, e con quali conseguenze per ciascuno?”.

Mito vs realtà in tabella

La tabella riassume i sette miti e la regola che li corregge, con la norma o la pronuncia di riferimento. È il promemoria da tenere sottomano prima del primo incontro con l’OCC o con il legale: se una delle convinzioni della colonna di sinistra vi sembra ancora vera, è il segnale che la strategia va verificata prima di depositare qualsiasi domanda. Le righe seguono l’ordine dei miti esaminati sopra.

Il mito Come stanno le cose
La procedura familiare vale solo tra coniugi Madre e figlio sono parenti di primo grado: rientrano tra i membri della famiglia (art. 66 c.2)
Se il figlio vive altrove, niente domanda unica Basta l’origine comune dei debiti, alternativa alla convivenza (art. 66 c.1); va documentata
I patrimoni si fondono in un unico calderone Masse attive e passive distinte (art. 66 c.3); compenso OCC ripartito in proporzione all’attivo (c.5)
Il figlio garante è consumatore, quindi piano del consumatore insieme Se la madre non è consumatrice la sezione II non si applica (art. 66 c.1); il garante con collegamento funzionale non è consumatore (Cass. 29746/2025)
Attività chiusa = solo pignoramenti Concordato minore con risorse esterne (art. 74 c.2) o liquidazione controllata familiare con esdebitazione dopo tre anni (art. 282); cautela sulla ditta cancellata (Cass. 20141/2026)
Se uno dei due non ha niente, la liquidazione familiare è vietata Ammessa con un familiare incapiente se almeno uno ha attivo attestato dall’OCC (art. 66 c.1, terzo periodo; Trib. Milano 224/2025)
Liberata la madre, è libero anche il figlio garante Restano salvi i diritti verso fideiussori e coobbligati (artt. 278 c.6 e 79 c.5): il figlio ha bisogno di una propria soluzione

Le domande di verifica

Quindi è vero che madre e figlio possono presentare un’unica domanda anche se il figlio è sposato e ha una sua famiglia?
Sì. Il matrimonio del figlio non cambia il rapporto di parentela con la madre. Conta che ci sia l’origine comune del sovraindebitamento o la convivenza (art. 66 c.1). La famiglia del figlio rileva per un altro aspetto: il calcolo di quanto gli serve per il mantenimento suo e del suo nucleo, che riduce la quota di reddito destinabile ai creditori. Anche un’eventuale nuora con debiti propri legati all’attività potrebbe entrare nella domanda, come affine di primo grado.

Quindi è vero che, se la madre era titolare della ditta, il figlio non può mai fare il piano del consumatore?
Dipende. Nella domanda congiunta con la madre non consumatrice, no: la sezione II non si applica (art. 66 c.1, secondo periodo). Ma se il figlio ha debiti da consumatore e una garanzia davvero estranea all’attività, può valutare una domanda separata di piano del consumatore, coordinata con quella della madre (art. 66 c.4). La scelta va fatta dopo aver verificato il collegamento funzionale della fideiussione con l’attività (Cass. 29746/2025), perché l’onere di provarne l’assenza è suo.

Quindi è vero che il figlio che ha prestato soldi alla madre può votare a favore del suo concordato minore?
No. L’art. 79 c.2 esclude dal voto e dal calcolo delle maggioranze i parenti e gli affini fino al quarto grado, il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto. Il credito del figlio resta nel passivo della madre e viene trattato secondo la proposta, ma non conta per raggiungere la maggioranza.

Quindi è vero che con la liquidazione controllata familiare la casa della madre va sicuramente persa?
Non sempre. Nella liquidazione il liquidatore acquisisce i beni del debitore, compresa la casa, salvo le esclusioni dell’art. 268 c.4 (per esempio i beni del fondo patrimoniale, nei limiti dell’art. 170 c.c.). Ma se la casa è l’unico bene, se è gravata da un’ipoteca che ne assorbe il valore o se un familiare non debitore è disposto a offrire risorse esterne, possono aprirsi soluzioni diverse, come un concordato minore con apporto esterno. Va valutato prima di scegliere la procedura, non dopo.

Quindi è vero che i debiti con il Fisco della ditta non si possono ridurre?
No. Nel concordato minore i crediti privilegiati, compresi quelli tributari e contributivi, possono essere soddisfatti in misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione (art. 75 c.2), il giudice può omologare anche senza il voto favorevole dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali alle condizioni dell’art. 80 c.3, e secondo Cass. n. 14555/2026 la falcidia non richiede necessariamente una transazione fiscale. Nella liquidazione controllata, i debiti tributari rimasti insoddisfatti rientrano nell’esdebitazione; restano escluse le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278 c.7 lett. b).

Le sentenze che smontano i miti

Raccogliamo qui le pronunce citate nell’articolo, ciascuna con il mito che demolisce o ridimensiona. Per trasparenza indichiamo da quale fonte abbiamo letto il principio: dove disponiamo solo di una massima o di una sintesi, lo diciamo.

  1. Tribunale di Milano, sez. II civile, sentenza n. 224/2025, pubblicata il 28/3/2025 (testo letto). Ha aperto la liquidazione controllata familiare di una madre e di una figlia su ricorso congiunto, fondandola sul rapporto di parentela dell’art. 66 c.2 e sull’origine comune del sovraindebitamento, e ha riconosciuto per ciascuna l’attivo acquisibile ai sensi dell’art. 268 c.3, quarto periodo, ordinando al liquidatore di trattenere subito la quota di reddito o pensione eccedente i bisogni familiari. Smonta i miti 1, 2 e 6.

  2. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 29746 dell’11/11/2025 (due commenti di diritto.it, 18/12/2025 e 18/2/2026). Il fideiussore persona fisica non è automaticamente un professionista, ma non è consumatore se la garanzia è funzionalmente collegata all’attività d’impresa garantita; conta la genesi del debito e l’onere di provare l’assenza del collegamento è del debitore. Confermata la revoca dell’omologa di un piano del consumatore. Smonta il mito 4.

  3. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 5868/2023 (nota dalla sintesi di diritto.it del 18/2/2026). La qualità di consumatore del garante si valuta sul contratto di garanzia e richiede una verifica caso per caso. Ridimensiona il mito 4 in entrambe le direzioni: il figlio non è automaticamente consumatore, ma neppure automaticamente escluso.

  4. Corte di Cassazione, Sez. VI-1, ord. n. 429 del 10/1/2023 (nota dalla sintesi di diritto.it del 18/2/2026). Richiamata per gli indici del collegamento tra garante e impresa, come la partecipazione al capitale e le cariche gestorie. Utile per valutare la posizione del figlio socio o collaboratore. Mito 4.

  5. Corte di Giustizia UE, 19/11/2015, causa C-74/15 (richiamata nelle stesse fonti e nella rassegna EC News del 16/4/2024). La posizione del garante si valuta sul contratto di garanzia, non sul debito garantito. È la radice europea del fondo di verità del mito 4.

  6. Corte di Cassazione, Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 (segnalata da iusletter, sintesi). Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Ridimensiona il mito 5: la chiusura della ditta pesa davvero, ma non chiude la strada della liquidazione controllata familiare.

  7. Corte di Cassazione, n. 14555/2026 (Fiscal Focus, 20/5/2026, sintesi). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la proposta di transazione fiscale, perché il rinvio al concordato preventivo opera nei limiti della compatibilità. Rilevante per i debiti fiscali della ditta di famiglia (mito 5 e domande di verifica).

  8. Tribunale di Roma, sez. XIV, sentenza n. 753 del 22/9/2025 (fonte NT+ Diritto, sintesi). Concordato minore di un professionista omologato con cram down sul Fisco e applicazione della regola della priorità relativa. Mostra che il voto contrario dell’amministrazione finanziaria non è un ostacolo insuperabile (mito 5, simulazione B).

  9. Corte di Cassazione, Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, che rileva solo in sede di esdebitazione. Importante per la madre che teme di essere esclusa per gli errori di gestione dell’attività (miti 5 e 6).

  10. Corte di Cassazione, Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 (massima Brocardi, artt. 66 e 70). Dopo il D.Lgs. 136/2024 il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore, sia di accoglimento sia di rigetto, ha forma di sentenza e il reclamo contro il diniego va proposto alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51. Massimata proprio sotto l’art. 66: indica dove e come si impugna l’esito della procedura, anche familiare. Rilevante per chi crede che “se va male, si ricomincia” (simulazione C).

  11. Tribunale di Verona, decreto del 13/9/2023 (rassegna EC News del 16/4/2024). Ammessa una liquidazione controllata unitaria per cinque sovraindebitati dello stesso nucleo familiare, con masse attive e passive separate. Smonta i miti 3 e 6.

  12. Tribunale di Lucca, 27/2/2024, e Tribunale di Rimini, 21/4/2022 (spiegazione Brocardi all’art. 66). Orientamento restrittivo: ricorso congiunto ammesso solo per le procedure negoziali. È l’origine del mito 6, oggi superata dal terzo periodo dell’art. 66 c.1 introdotto dal correttivo.

  13. Tribunale di Verona, 6/10/2022, e Tribunale di Pesaro, 12/2/2024 (spiegazione Brocardi all’art. 66). Orientamento favorevole alla liquidazione controllata familiare già prima del correttivo. Mito 6.

  14. Tribunale di Bari, 6/12/2023 (spiegazione Brocardi all’art. 66). Il ricorso congiunto è ammissibile se i familiari chiedono l’accesso alla stessa procedura. Precisa il perimetro della domanda unica: non si mescolano procedure diverse nello stesso ricorso (mito 6).

  15. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 16/2/2022, e Tribunale di Bologna, 21/12/2021 (rassegna EC News del 16/4/2024). Votazioni separate per ciascun debitore e riparti che tengono conto della separatezza delle masse. Smontano il mito 3.

  16. Tribunale di Ravenna, 3/3/2021 (rassegna EC News del 16/4/2024, regime L. 3/2012). Riunione della liquidazione di una società e dei suoi soci. Precedente storico utile per capire il coordinamento tra la procedura della SNC di famiglia e quelle dei soci (mito 7).

Sui temi specifici di questo articolo non abbiamo letto pronunce di legittimità sull’effetto dell’omologa o dell’esdebitazione verso i familiari garanti: per il mito 7 la prova è il testo degli artt. 278 c.6 e 79 c.5 CCII.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che vi hanno raccontato, partendo dai documenti e non dalle impressioni. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa dei ruoli nell’attività di famiglia: chi era titolare, chi socio, chi collaboratore, chi garante, con visure camerali, contratti di fideiussione e atti costitutivi. È da qui che si capisce se la madre e il figlio sono consumatori o no.
  2. Verifichiamo l’origine comune del sovraindebitamento e la documentiamo per l’OCC: estratti conto, contratti di finanziamento, destinazione delle somme, cartelle intestate alla ditta e ai soci.
  3. Accertiamo la qualifica del figlio garante alla luce del collegamento funzionale con l’attività, raccogliendo gli elementi che lo escludono o che lo confermano, prima di scegliere la procedura.
  4. Scegliamo la procedura coerente con entrambe le posizioni: concordato minore familiare, liquidazione controllata familiare, oppure domande separate coordinate ai sensi dell’art. 66 c.4.
  5. Separiamo le masse attive e passive di ciascun familiare, redigendo elenchi dei creditori distinti con cause di prelazione e importi, come richiede l’art. 66 c.3.
  6. Calcoliamo la convenienza per Fisco e INPS rispetto all’alternativa liquidatoria, con il supporto dei commercialisti dello staff, per sostenere il cram down dell’art. 80 c.3 quando il loro voto è determinante.
  7. Chiediamo le misure protettive per fermare le esecuzioni in corso su pensione, stipendio e immobili, e contestiamo i pignoramenti che proseguono in violazione dei divieti.
  8. Controlliamo i termini dei decreti e dei reclami, ricordando che nei procedimenti del Codice la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1).
  9. Assistiamo nella fase di esecuzione del piano o della liquidazione, nei rapporti con l’OCC e con il liquidatore, fino all’istanza di esdebitazione.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, dal reclamo alla Corte d’appello fino al ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una domanda familiare madre-figlio pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere i criteri con cui l’Organismo valuta l’origine comune dei debiti, attesta l’attivo acquisibile e ripartisce il proprio compenso tra i familiari, e quindi preparare una domanda che risponda in anticipo alle domande che l’OCC e il giudice porranno. La qualifica di Esperto Negoziatore entra in gioco quando l’attività di famiglia è ancora aperta e si valuta se salvarla. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. E sullo stesso fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi per la procedura e le impugnazioni, i secondi per i debiti fiscali e contributivi della ditta, i bilanci e le dichiarazioni dei tre anni precedenti richiesti dagli artt. 67 c.2 e 75 c.1.

In chiusura

L’informazione corretta è la prima difesa. Madre e figlio con debiti dell’attività di famiglia possono quasi sempre presentare un’unica domanda, perché sono parenti di primo grado e i loro debiti hanno un’origine comune. Ma l’unica domanda non è un unico patrimonio, non trasforma in consumatore chi ha gestito o sostenuto l’attività e non libera il figlio garante quando si libera la madre. La procedura giusta dipende dai ruoli: titolare, socio, collaboratore, garante.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, lavora ogni giorno sulle domande che l’Organismo deve istruire e attestare, e perché la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, insieme allo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, permette di affrontare i debiti dell’attività di famiglia, verso banche, Fisco e INPS, nello stesso progetto che riguarda le persone.

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