A Chi Vanno Le Somme Già Accantonate Dal Datore Di Lavoro Pignorato Prima Della Liquidazione Controllata?

Hai uno stipendio pignorato. Da qualche mese il tuo datore di lavoro trattiene ogni mese una parte della busta paga e la tiene ferma, oppure la gira al creditore che ha avviato il pignoramento. Nel frattempo hai deciso, o stai per decidere, di chiedere la liquidazione controllata dei tuoi beni. E la domanda che ti fai, che si fa l’ufficio paghe della tua azienda e che si fa il creditore, è sempre la stessa: quei soldi già trattenuti, di chi sono? Del creditore che ha pignorato per primo, della procedura che sta per aprirsi, oppure tornano a te?

Questo non è un articolo da leggere e mettere da parte. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per sapere con certezza dove finisce ogni euro accantonato e per evitare che qualcuno, tu compreso, lo perda o lo paghi due volte. La risposta non è unica: dipende da tre date (notifica del pignoramento, eventuale ordinanza di assegnazione, giorno di apertura della liquidazione) e da un fatto (se il datore ha già pagato o no). Ti mostriamo come ricostruire queste date, come leggere la tua situazione e cosa fare, entro quali termini, per ciascuno dei casi possibili.

Prima di cominciare, un chiarimento su chi ti parla. Lo Studio Monardo lavora ogni giorno proprio nel punto in cui un’esecuzione individuale incontra una procedura di sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come l’Organismo costruisce l’inventario dell’attivo, come il liquidatore recupera le somme ferme presso terzi e come il giudice fissa la quota di stipendio da lasciare al debitore. E poiché il conflitto sulle somme accantonate finisce spesso davanti al giudice dell’esecuzione o in un reclamo, conta anche che l’Avvocato sia cassazionista, in grado di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

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La diagnosi della tua situazione

L’inquadramento generale ti serve in poche righe, perché sul resto ci concentreremo sulla tua busta paga. La liquidazione controllata (artt. 268-277 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024) è la procedura con cui il debitore sovraindebitato, persona fisica o impresa minore, mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio e una parte dei redditi futuri; il tribunale la apre con sentenza, nomina un liquidatore, fissa un termine per le domande dei creditori, e da quel giorno le esecuzioni individuali si fermano, perché l’art. 270 c.5 CCII richiama, tra gli altri, l’art. 150, secondo cui dalla dichiarazione di apertura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. Dopo tre anni dall’apertura, o alla chiusura se anteriore, arriva l’esdebitazione (art. 282). Fine dell’inquadramento: da qui in poi parliamo solo delle somme trattenute dal tuo datore di lavoro.

Il primo passo è capire in quale delle situazioni tipiche ti trovi. Rispondi con calma a queste quattro domande, documenti alla mano.

Domanda 1: il giudice dell’esecuzione ha già emesso l’ordinanza di assegnazione?

Il pignoramento presso terzi si svolge in due tempi. Prima il creditore notifica l’atto di pignoramento a te e al tuo datore di lavoro (il “terzo”): da quel momento il datore diventa custode delle somme dovute a te nei limiti della quota pignorabile e non può più pagartele per intero (art. 546 c.p.c.). Poi, all’udienza o dopo la dichiarazione del terzo, il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza di assegnazione (art. 553 c.p.c.), con cui ordina al datore di versare quella quota direttamente al creditore.

Se l’ordinanza non c’è ancora, le somme trattenute sono soltanto vincolate: restano un tuo credito verso il datore, bloccato dal pignoramento. Se l’ordinanza c’è, il credito è stato assegnato al creditore, ma, come vedremo, la giurisprudenza ritiene che l’effetto satisfattivo si produca solo con il pagamento effettivo.

Domanda 2: il datore ha già pagato al creditore, oppure tiene le somme ferme?

Guarda i cedolini. Di solito compare una voce come “trattenuta pignoramento” o “quota pignorata”. Ma la voce sul cedolino ti dice solo che i soldi sono stati trattenuti, non che sono stati versati. Devi sapere se e quando il datore ha fatto i bonifici al creditore. Molti uffici paghe, finché non arriva l’ordinanza di assegnazione, accantonano le somme in un conto o in una posta contabile; dopo l’ordinanza, pagano gli arretrati e poi la quota di ogni mese.

Domanda 3: in che data è stata (o sarà) aperta la liquidazione controllata?

Conta il giorno della sentenza di apertura. Prima di quel giorno l’esecuzione individuale poteva proseguire normalmente; da quel giorno no. La domanda depositata ma non ancora decisa, da sola, non ferma il pignoramento presso terzi: per questo i tempi di preparazione della domanda con l’OCC sono decisivi.

Domanda 4: oltre al pignoramento ci sono una cessione del quinto, un TFR maturato o altri accantonamenti?

Non tutte le somme “accantonate” dal datore sono uguali. Le trattenute per pignoramento seguono le regole dell’esecuzione forzata. Le trattenute per cessione del quinto nascono da un contratto di finanziamento. Il TFR è un accantonamento di legge che diventa esigibile, di regola, alla cessazione del rapporto. Le trattenute per assegni di mantenimento hanno una disciplina propria. Ognuna ha una sorte diversa davanti alla liquidazione controllata.

La tabella di orientamento

Prima di procedere, assicurati di aver collocato la tua situazione in una delle righe della tabella. È la mappa che userai per tutto il piano.

Se la tua situazione è… Le somme già accantonate, di regola… Parti dalla mossa
Pignoramento notificato, nessuna ordinanza di assegnazione, liquidazione non ancora chiesta Restano tuo credito vincolato; se apri la liquidazione prima dell’assegnazione, entrano nell’attivo della procedura Mossa 1, poi 2 e 3
Ordinanza di assegnazione emessa, datore che paga regolarmente ogni mese, liquidazione non ancora chiesta Quanto pagato prima dell’apertura resta al creditore; quanto ancora fermo all’apertura va alla procedura Mossa 1 e Mossa 3 (tempi della domanda)
Ordinanza emessa, ma il datore ha ancora arretrati fermi presso di sé Gli arretrati non pagati alla data di apertura vanno al liquidatore Mossa 2 e Mossa 4
Liquidazione già aperta, il datore continua a pagare il creditore Pagamenti inefficaci verso la procedura: il datore rischia di pagare due volte Mossa 4 subito
Cessione del quinto in corso oltre (o al posto) del pignoramento Le trattenute cessano con l’apertura; la finanziaria si insinua al passivo Mossa 4 e Mossa 7
TFR maturato e rapporto ancora in corso Entra nella valutazione dell’attivo, ma nei limiti e con i tempi della sua esigibilità Mossa 2 e Mossa 7
Sei il creditore procedente e hai appreso dell’apertura Devi fermare l’esecuzione, restituire quanto incassato dopo l’apertura e insinuarti al passivo Mossa 6
Sei il datore di lavoro (terzo pignorato) Devi smettere di pagare il creditore dal giorno dell’apertura e versare al liquidatore Mossa 4 e Mossa 7

La regola che governa tutta la tabella è una sola: conta il momento del pagamento effettivo, non la data dell’ordinanza di assegnazione. Tutto ciò che il datore ha materialmente versato al creditore prima dell’apertura è, di regola, uscito dal tuo patrimonio; tutto ciò che è ancora fermo presso il datore il giorno dell’apertura appartiene alla massa dei creditori e lo gestisce il liquidatore.

Non passare oltre finché non hai almeno una risposta provvisoria a ciascuna delle quattro domande. Se non conosci la data dell’ordinanza o dei bonifici, la mossa 1 ti dice esattamente come recuperarla.

Se a leggere sei il datore di lavoro

Questo piano è scritto soprattutto per il lavoratore, ma l’ufficio paghe è il crocevia di tutto. Se sei il datore di lavoro (o il consulente che elabora le paghe), la tua posizione si riassume in tre regole pratiche.

Prima dell’apertura rispetti il pignoramento: trattieni la quota indicata, la custodisci e, se c’è l’ordinanza di assegnazione, la versi al creditore assegnatario alle scadenze previste. Non puoi decidere da solo di sospendere i pagamenti perché il dipendente ti dice di aver chiesto la liquidazione: finché non c’è la sentenza, l’esecuzione individuale continua.

Dal giorno dell’apertura smetti di pagare il creditore procedente e la finanziaria della cessione del quinto, e segui le istruzioni del liquidatore. Le somme che hai ancora in cassa a titolo di trattenuta, assegnate o no, le versi sul conto della procedura. Se ricevi la sentenza dopo aver già disposto un bonifico, informa subito il liquidatore e il creditore: chiedere al creditore la restituzione volontaria è quasi sempre meno costoso di un giudizio.

Per il futuro applichi il provvedimento del giudice sulla quota di stipendio che va alla procedura, che può essere diversa dal quinto applicato fino a quel momento. Conserva la corrispondenza con il liquidatore e le contabili: se tra tre anni qualcuno ti chiederà conto di un versamento, è con quei documenti che dimostrerai di aver pagato a chi dovevi.

Il motivo per cui ti conviene essere scrupoloso è semplice: secondo la giurisprudenza richiamata nella mossa 4, il pagamento al creditore dopo l’apertura non ti libera verso la procedura. Il rischio di pagare due volte la stessa somma è tuo, non del dipendente.

Se a leggere sei il creditore che ha pignorato

Anche per te le regole sono tre. Finché la liquidazione non è aperta, puoi proseguire l’esecuzione e incassare. Dal giorno dell’apertura non puoi più proseguirla né incassare dal datore: le somme ricevute dopo vanno restituite. Entro il termine fissato dalla sentenza devi presentare domanda di ammissione al passivo, indicando quanto hai già incassato: se non lo fai, resti fuori dai riparti e subisci gli effetti dell’esdebitazione nei limiti dell’art. 278 c.2 CCII. La mossa 6 è scritta anche per te.

Mossa 1 – Ricostruisci le tre date e lo stato dell’esecuzione

Obiettivo della mossa: sapere con precisione in quale fase si trova il pignoramento presso il tuo datore e quali somme sono state trattenute, versate o accantonate, mese per mese. Senza questa fotografia ogni decisione successiva è un salto nel buio.

Quando va fatta

Subito, prima ancora di firmare il mandato all’OCC. Se la liquidazione è già aperta, va fatta entro pochi giorni, perché il liquidatore deve sapere cosa chiedere al datore e al giudice dell’esecuzione. Ricorda che, nei procedimenti disciplinati dal CCII, la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII): i termini della liquidazione corrono anche dal 1° al 31 agosto. E non si sospendono in agosto neppure i termini del processo esecutivo né, di regola, quelli delle opposizioni esecutive (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario). Nessuno, insomma, ti aspetta.

Come si esegue

Verifica di avere in mano questi documenti:

  1. L’atto di pignoramento presso terzi notificato a te: contiene l’indicazione del creditore, del titolo esecutivo, dell’importo per cui si procede e del tribunale. Annota la data di notifica a te e, se risulta, la data di notifica al datore.
  2. La dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.): il tuo datore deve aver dichiarato al creditore, di solito via PEC, l’ammontare della retribuzione, la quota trattenibile, eventuali altri vincoli (cessioni del quinto, altri pignoramenti) e la quota di TFR maturata. Chiedine copia all’ufficio del personale: è un atto che ti riguarda.
  3. Il fascicolo telematico dell’esecuzione: se hai un avvocato, lo consulta direttamente; altrimenti puoi chiedere copia in cancelleria. Cerca i verbali d’udienza, eventuali rinvii e, soprattutto, l’ordinanza di assegnazione con la sua data di deposito.
  4. I cedolini paga dal mese della notifica del pignoramento a oggi: per ciascun mese segna l’importo netto, la trattenuta per pignoramento e le altre trattenute.
  5. Una dichiarazione scritta del datore sui versamenti fatti al creditore: date dei bonifici e importi. Se il datore è restio, spiega che quel prospetto serve anche a lui, perché lo protegge dal rischio di pagare due volte.

Con questi documenti costruisci una tabella mese per mese con quattro colonne: quota trattenuta, quota pagata al creditore (con data), quota ancora ferma presso il datore, note. È la base su cui l’OCC e poi il liquidatore lavoreranno.

La base giuridica

Dal giorno della notifica il terzo è soggetto agli obblighi del custode per le somme pignorate (art. 546 c.p.c.) e deve rendere la dichiarazione dell’art. 547 c.p.c. L’ordinanza di assegnazione (art. 553 c.p.c.) trasferisce al creditore il credito pignorato, ma secondo un orientamento consolidato della Cassazione questo trasferimento ha natura di cessione “pro solvendo” (o di datio in solutum condizionata al pagamento): il creditore è soddisfatto solo quando il terzo paga davvero, e fino a quel momento il debito originario non si estingue (Cass. Sez. I, sent. n. 1544 del 26/1/2006, nota da massima). È per questo che la data del bonifico è più importante della data dell’ordinanza.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più frequente è che l’ufficio paghe, soprattutto in aziende con consulente del lavoro esterno, non sappia dirti se e quando ha pagato. In quel caso chiedi gli estratti dei bonifici o le contabili, oppure fai chiedere dall’OCC, che ha un interesse istituzionale a ricostruire l’attivo. Un secondo imprevisto è un’esecuzione già estinta o dichiarata improcedibile per altre ragioni (per esempio per mancata comparizione): verifica nel fascicolo, perché in quel caso le somme accantonate andrebbero svincolate e la loro destinazione cambia.

Un terzo caso, meno raro di quanto si pensi, è la pluralità di pignoramenti: due o più creditori che hanno pignorato lo stesso stipendio, con interventi o procedure riunite. Annota per ciascuno data di notifica e stato. Il quadro si complica, ma la regola di fondo resta la stessa.

Check di completamento

  • Hai una tabella mese per mese con trattenute, pagamenti e somme ferme.
  • Conosci la data dell’ordinanza di assegnazione, oppure sai con certezza che non è stata ancora emessa.
  • Hai copia della dichiarazione del terzo, con l’indicazione di cessioni del quinto e TFR.

Mossa 2 – Quantifica le somme accantonate e separale per natura

Obiettivo della mossa: arrivare a un numero preciso per ciascuna “famiglia” di somme ferme presso il datore e indicare per ognuna la regola che la governa. Non basta sapere che “ci sono dei soldi accantonati”: serve sapere quanti, da quando e a quale titolo.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1 e comunque prima che l’OCC chiuda la relazione da allegare alla domanda. Le somme accantonate sono attivo, e la liquidazione controllata chiesta dal debitore persona fisica si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie (art. 268 c.3 CCII). Le somme ferme presso il datore possono essere proprio una parte di quell’attivo.

Come si esegue

Dividi le somme in quattro famiglie.

Famiglia A – Trattenute per pignoramento non ancora assegnate. Sono le quote trattenute dalla notifica del pignoramento fino all’ordinanza di assegnazione (o fino a oggi, se l’ordinanza non c’è). Restano un tuo credito retributivo, vincolato. Se la liquidazione si apre prima dell’assegnazione e prima del pagamento, sono beni compresi nella procedura.

Famiglia B – Trattenute assegnate ma non ancora pagate. Sono le quote coperte dall’ordinanza di assegnazione che il datore, alla data dell’apertura, non ha ancora versato: per esempio gli arretrati del periodo anteriore all’ordinanza che il datore non ha ancora bonificato, oppure la quota del mese in corso trattenuta ma non ancora pagata. Secondo l’orientamento della Cassazione formato sulla legge fallimentare, e applicato da tribunali di merito alla liquidazione controllata, anche queste vanno alla procedura.

Famiglia C – Trattenute per cessione del quinto. Il datore le versa alla finanziaria in forza di un contratto. Il Tribunale di Milano, con la sentenza di apertura n. 360/2025 pubblicata il 16/5/2025, ha disposto che il liquidatore comunichi al datore o all’ente pensionistico la cessazione di ogni trattenuta per precedente pignoramento o cessione del quinto e che la somma sia versata sul conto corrente della procedura.

Famiglia D – TFR maturato. Non è una trattenuta, ma un accantonamento che il datore fa per legge (art. 2120 c.c.) e che diventa esigibile, di regola, alla cessazione del rapporto o in caso di anticipazione. Va indicato, perché l’OCC e il liquidatore ne valutano l’acquisibilità nei limiti in cui sarebbe pignorabile.

Per ciascuna famiglia scrivi l’importo esatto al centesimo e il periodo. Esempio: famiglia A, quote di marzo, aprile, maggio e giugno 2026, 374,86 € al mese, totale 1.499,44 €.

La base giuridica

Per le famiglie A e B la regola nasce dal combinato tra il divieto di azioni esecutive individuali dalla dichiarazione di apertura (art. 150, richiamato dall’art. 270 c.5 CCII) e il principio per cui l’ordinanza di assegnazione non estingue il debito finché il terzo non paga. La Cassazione, in regime di legge fallimentare, ha affermato che il pignoramento presso terzi si attua con il pagamento al creditore assegnatario e non con l’ordinanza: se il debitore esecutato viene dichiarato fallito prima del pagamento, il terzo deve pagare al curatore, a prescindere dalla conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore (Cass. Sez. I, sent. n. 5994 del 14/3/2011, nota da massima). Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 360/2025, ha riportato questo principio alla liquidazione controllata, richiamando Cass. n. 19947 del 10/8/2017: il pagamento successivo all’apertura è impedito dal principio del concorso dei creditori, e i pignoramenti presso terzi sono inopponibili alla procedura per la regola della par condicio.

Per la famiglia D, oltre all’art. 2120 c.c., conta l’art. 268 c.4 CCII, secondo cui non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. (lett. a) e, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia, stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività (lett. b). Un contributo pubblicato su diritto.it (29/2/2024, aggiornato il 5/11/2024) segnala che nella prassi alcuni tribunali acquisiscono il TFR all’attivo “salva valutazione della sua esigibilità” e osserva che il rinvio della lett. a) all’art. 545 c.p.c. dovrebbe condurre all’acquisizione nei limiti del quinto: è una lettura dottrinale, non una regola scritta, e ti conviene conoscerla.

Se qualcosa va storto

Il datore potrebbe aver mescolato le famiglie: per esempio una trattenuta unica “pignoramento e cessione” senza separazione. Chiedi un prospetto analitico; se non arriva, l’OCC lo chiede per iscritto e, aperta la procedura, il liquidatore può chiedere al giudice gli opportuni provvedimenti. Un altro inconveniente: il datore ha trattenuto più del dovuto (per esempio applicando il quinto sul lordo anziché sul netto, o cumulando pignoramento e cessione oltre i limiti). Annotalo: le somme trattenute in eccesso restano tue e la loro restituzione segue regole proprie, da verificare con chi ti assiste.

Check di completamento

  • Hai un importo preciso per ciascuna delle quattro famiglie.
  • Sai quali somme erano già state pagate al creditore e in quale data.
  • Hai consegnato il prospetto all’OCC perché lo inserisca nell’inventario dell’attivo.

Mossa 3 – Prepara con l’OCC la domanda e scegli il momento giusto per depositarla

Obiettivo della mossa: depositare la domanda di liquidazione controllata in tempo utile, con un inventario dell’attivo che indichi espressamente le somme ferme presso il datore e la loro natura. È la mossa in cui il tempo vale più del denaro: ogni mese che passa prima della sentenza di apertura, se c’è già un’ordinanza di assegnazione, è un mese in cui la quota pignorata va al singolo creditore anziché a tutti.

Quando va fatta

Il prima possibile, ma senza fretta sbagliata. Ti serve una domanda completa, perché una domanda carente fa perdere settimane in integrazioni. La finestra critica è quella tra la notifica del pignoramento e l’ordinanza di assegnazione: se riesci a ottenere l’apertura prima che il datore abbia pagato, tutte le somme accantonate entrano nella massa. Se l’ordinanza è già stata emessa, ogni mensilità pagata prima dell’apertura è, di regola, definitivamente uscita. Anche qui: i termini della procedura non si fermano in agosto (art. 9 c.1 CCII).

Come si esegue

  1. Conferisci l’incarico a un OCC costituito nel circondario del tribunale competente (art. 27 c.2 CCII, richiamato dall’art. 268 c.1). Se la domanda è tua, l’Organismo dovrà attestare che c’è attivo da distribuire (art. 268 c.3).
  2. Consegna all’OCC il prospetto della mossa 2, con la documentazione: atto di pignoramento, dichiarazione del terzo, ordinanza di assegnazione se c’è, cedolini, contabili dei bonifici.
  3. Indica nella domanda le somme accantonate come voce autonoma dell’attivo, separata dai redditi futuri. Chiedi che la sentenza contenga, se il tribunale lo ritiene, un’indicazione esplicita sulla sorte del pignoramento presso terzi: molte sentenze di apertura lo fanno. La sentenza di Milano n. 360/2025 dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento del quinto dello stipendio e stabilisce che il liquidatore trattenga da subito la quota mensile eccedente i bisogni familiari indicata dall’OCC.
  4. Fai calcolare all’OCC il fabbisogno della famiglia: composizione del nucleo, spese necessarie, redditi. Servirà al giudice per fissare la quota di stipendio esclusa dalla liquidazione (art. 268 c.4 lett. b). Nella sentenza milanese è il liquidatore a dover chiedere al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento, con un’istanza che indichi nucleo, redditi, spese e computo degli importi pignorabili secondo il codice di procedura civile.
  5. Elenca tutti i creditori, compreso quello procedente, con l’importo aggiornato al netto di quanto già incassato tramite il datore.

La base giuridica

L’art. 268 c.1 CCII consente al debitore sovraindebitato di chiedere l’apertura della liquidazione controllata con ricorso al tribunale competente. Il c.3 subordina l’apertura, se a chiederla è il debitore persona fisica, all’attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo. Il c.5 prevede che il deposito della domanda sospenda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura, salvo i crediti con ipoteca, pegno o privilegio. Per l’apertura non serve un giudizio di meritevolezza: lo ha chiarito Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (nota da massima), secondo cui la negligenza e l’imprudenza del debitore contano solo nella successiva fase di esdebitazione; conforme Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (nota da sintesi), che però considera la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza un requisito di ammissibilità, con un controllo sostanziale del giudice. Tradotto per te: il creditore che sta incassando la quota del tuo stipendio non può bloccare l’apertura dicendo che “non meriti” la procedura; ma una relazione dell’OCC superficiale può farti perdere tempo prezioso.

Se qualcosa va storto

Il caso tipico è il giudice che concede un termine per integrazioni. Nel frattempo il datore continua a pagare il creditore assegnatario, perché il deposito della domanda, da solo, non produce il divieto dell’art. 150: l’effetto decorre dalla dichiarazione di apertura. Non c’è un rimedio che fermi questi pagamenti prima dell’apertura senza un provvedimento del giudice; l’unica difesa reale è depositare una domanda completa al primo colpo. Per questo, quando c’è un’ordinanza di assegnazione in corso, lo Studio lavora con l’OCC per chiudere la documentazione in tempi stretti.

Un secondo imprevisto: il creditore procedente presenta lui stesso una domanda di liquidazione controllata contro di te (art. 268 c.2, se sei insolvente e i debiti scaduti superano 50.000 €). In quel caso il quadro delle somme accantonate non cambia, ma cambiano le tue difese: se non c’è attivo acquisibile, puoi eccepirlo entro la prima udienza con l’attestazione dell’OCC (art. 268 c.3).

Check di completamento

  • La domanda indica le somme accantonate presso il datore come voce di attivo, distinta per famiglie.
  • L’OCC ha raccolto i dati per il calcolo del mantenimento.
  • Hai un’idea realistica della data in cui il tribunale potrà decidere.

Mossa 4 – Il giorno dell’apertura: fai fermare i pagamenti e dirotta le somme al liquidatore

Obiettivo della mossa: fare in modo che, dal giorno della sentenza di apertura, il datore di lavoro non versi più nulla al creditore procedente e trasferisca al conto della procedura le somme ancora ferme presso di sé. È la mossa più delicata, perché ogni bonifico sbagliato dopo l’apertura genera un contenzioso tra datore, creditore e liquidatore.

Quando va fatta

Nei giorni immediatamente successivi alla sentenza, e comunque prima della successiva elaborazione delle paghe. Se il cedolino di ottobre si chiude il 20 e la sentenza è del giorno 8, la comunicazione al datore deve arrivare prima del 20. Non c’è un termine di legge espresso per questa comunicazione, ma c’è un termine pratico: la data del prossimo bonifico.

Come si esegue

  1. Procurati copia della sentenza di apertura appena pubblicata e verifica cosa dispone sulle esecuzioni e sullo stipendio. Molte sentenze contengono un capo specifico; quella milanese n. 360/2025 incarica il liquidatore di comunicare senza ritardo al datore di lavoro o all’ente pensionistico la cessazione di ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento o di cessione del quinto.
  2. Il liquidatore scrive al datore, di regola via PEC, allegando la sentenza: comunica l’apertura, chiede la cessazione dei pagamenti al creditore, chiede il prospetto delle somme accantonate e indica l’IBAN del conto della procedura su cui versare le somme ferme e, d’ora in poi, la quota che il giudice stabilirà.
  3. Avvisa anche tu l’ufficio del personale, consegnando copia della sentenza: non sostituisce la comunicazione del liquidatore, ma la anticipa e ti protegge da trattenute indebite nel mese successivo.
  4. Il liquidatore deposita la sentenza nel fascicolo dell’esecuzione presso terzi, perché il giudice dell’esecuzione ne prenda atto e adotti i provvedimenti conseguenti sulla procedura individuale, che non può essere proseguita.
  5. Verifica nel cedolino successivo che la trattenuta per pignoramento sia sparita e che al suo posto, se il giudice ha già fissato il limite, compaia una trattenuta a favore della procedura oppure, se il meccanismo previsto è diverso, che tu riceva lo stipendio pieno e versi tu la quota al liquidatore.

La base giuridica

L’art. 270 c.5 CCII richiama per la liquidazione controllata, in quanto compatibili, gli artt. 142 e 143 e gli artt. 150 e 151. L’art. 150, nel testo vigente letto su Brocardi (aggiornato al 12/8/2026), stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. Il principio è nato per la liquidazione giudiziale e vale nella controllata per effetto del rinvio.

Sul punto specifico del pagamento del terzo dopo l’apertura, la giurisprudenza di legittimità formata sulla legge fallimentare è costante nel ritenerlo inefficace verso la procedura, anche se l’ordinanza di assegnazione è anteriore. Una rassegna di EC News (17/4/2018) riporta in questo senso, tra le altre, Cass. n. 1227 del 22/1/2016, che ritiene irrilevante l’anteriorità dell’ordinanza rispetto al fallimento e mette al centro la par condicio, e Cass. n. 19947 del 10/8/2017, secondo cui il terzo che ha pagato al creditore deve comunque pagare al curatore, perché il debitore ha perso il potere di disporre del proprio patrimonio. Cass. Sez. I, sent. n. 19165 del 13/9/2007 (massima) aggiunge che il pagamento di somme spettanti al fallito, fatto dopo il fallimento a soggetti diversi dalla curatela, è inefficace verso tutti e indipendentemente dalla buona fede di chi paga.

Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce il momento esatto in cui questi principi si traducono in una PEC al datore di lavoro: è lì che si decide se le somme accantonate arrivano alla massa o si disperdono in un contenzioso.

Se qualcosa va storto

Il datore, per prudenza o per inerzia, continua a pagare il creditore anche dopo l’apertura. Le conseguenze sono pesanti per lui: secondo l’orientamento richiamato, quel pagamento non lo libera verso la procedura e può essere costretto a versare di nuovo la stessa somma al liquidatore, salvo poi chiedere la restituzione al creditore che l’ha ricevuta. Spiegalo con garbo all’ufficio paghe: è il miglior argomento per ottenere collaborazione.

Il caso opposto: il datore, spaventato, smette di pagare anche te e congela tutto lo stipendio “in attesa di istruzioni”. Qui la tua tutela passa dal giudice delegato e dal liquidatore: la parte necessaria al mantenimento non è compresa nella liquidazione (art. 268 c.4 lett. b) e non deve restare bloccata. Fai sollecitare subito al liquidatore la comunicazione al datore della quota da versarti.

Check di completamento

  • Il datore ha ricevuto la sentenza e la comunicazione del liquidatore con l’IBAN della procedura.
  • Il primo cedolino dopo l’apertura non contiene più la trattenuta a favore del creditore procedente.
  • Le somme ferme presso il datore alla data di apertura sono state versate al liquidatore, o c’è una data certa per il versamento.

Mossa 5 – Fai fissare la quota di stipendio che resta a te e gestisci le buste paga successive

Obiettivo della mossa: ottenere dal giudice la determinazione della somma mensile necessaria al mantenimento tuo e della tua famiglia, in modo che sia chiaro quale parte dello stipendio futuro va alla procedura e quale resta a te. Le somme accantonate prima dell’apertura sono un capitolo; le buste paga successive sono un altro, e vanno governate subito.

Quando va fatta

Contestualmente all’apertura o nelle prime settimane successive. In molti tribunali la sentenza fissa già un importo provvisorio, indicato dall’OCC, che il giudice delegato conferma o ridetermina. Nella sentenza milanese n. 360/2025 l’importo provvisorio è quello indicato dal liquidatore, destinato a essere confermato o rideterminato a breve dal giudice della procedura. Non lasciare passare mesi con un importo provvisorio sbagliato: ogni mese pesa sul bilancio familiare o sull’attivo.

Come si esegue

  1. Prepara con l’OCC o il liquidatore un prospetto delle spese reali della famiglia: affitto o rata del mutuo sull’abitazione, utenze, alimentazione, trasporti per andare al lavoro, spese mediche ricorrenti, spese scolastiche dei figli, eventuale assegno di mantenimento che versi a un ex coniuge.
  2. Allega i documenti: contratto di locazione, bollette, ricevute, stato di famiglia, provvedimenti del giudice della famiglia.
  3. Fai depositare l’istanza al giudice delegato con il calcolo: stipendio netto medio, spese necessarie, eccedenza da destinare alla procedura.
  4. Ottenuto il provvedimento, comunicalo al datore tramite il liquidatore, con l’indicazione delle modalità: trattenuta diretta e bonifico al conto della procedura, oppure stipendio pieno a te e versamento da parte tua.
  5. Conserva ogni mese la prova del versamento: la regolarità dei versamenti conta quando, dopo tre anni, si arriva all’esdebitazione.

La base giuridica

L’art. 268 c.4 lett. b CCII esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia; la lett. a esclude i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. Il limite non coincide necessariamente con la regola del quinto che si applica nel pignoramento individuale (per i crediti non alimentari, l’art. 545 c.p.c. consente di pignorare stipendi e salari nella misura di un quinto): nella liquidazione controllata la quota è fissata dal giudice sulla base delle esigenze concrete. Per questo la quota che va alla procedura può essere maggiore o minore della quota che prima andava al creditore procedente.

Collegato a questo è l’art. 272 c.3 CCII, nel testo riscritto dal correttivo: la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura. Le quote di stipendio sopravvenute sono proprio questo tipo di beni.

Se qualcosa va storto

Il giudice fissa un importo che non basta a vivere. Puoi chiedere la revisione documentando le spese reali; se la decisione è un decreto del giudice delegato, il rimedio è il reclamo dell’art. 124 CCII, da proporre nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione (non oltre novanta giorni dal deposito del provvedimento). Dieci giorni: segnali in agenda la data in cui ricevi la PEC, perché il termine corre anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).

Un imprevisto diverso: cambi lavoro, perdi il posto o vai in pensione durante la procedura. Il nuovo datore o l’ente pensionistico va informato dal liquidatore; il TFR liquidato alla cessazione diventa esigibile e il liquidatore ne valuta l’acquisizione (mossa 7). Avvisa subito: il silenzio su un’entrata nuova è una delle condotte che più mettono a rischio l’esdebitazione (art. 280 c.1 lett. c, che richiede di aver fornito agli organi della procedura tutte le informazioni utili).

Check di completamento

  • C’è un provvedimento del giudice che indica la somma mensile esclusa dalla liquidazione.
  • Il datore applica quel provvedimento in busta paga, oppure tu versi regolarmente la quota alla procedura.
  • Hai un fascicolo con le prove di ogni versamento.

Mossa 6 – Gestisci il creditore procedente: insinuazione, restituzioni e spese

Obiettivo della mossa: riportare il creditore che aveva pignorato lo stipendio dentro il concorso, con il credito corretto al netto di quanto ha già incassato, ed evitare che trattenga somme ricevute dopo l’apertura. Questa mossa ti riguarda direttamente se sei il debitore, ma è scritta anche per il creditore procedente, che deve sapere cosa lo aspetta.

Quando va fatta

Entro il termine fissato dalla sentenza per le domande dei creditori, che non può essere superiore a novanta giorni (art. 270 c.2 lett. d CCII). Per il creditore è il termine da non mancare. Per te è il momento in cui verificare, insieme al liquidatore, che la domanda del creditore procedente non includa somme già incassate.

Come si esegue

Se sei il debitore:

  1. Consegna al liquidatore il prospetto della mossa 1 con gli importi già pagati dal datore al creditore e le date. Servirà per controllare la domanda di ammissione al passivo.
  2. Quando il liquidatore deposita il progetto di stato passivo, controlla la posizione del creditore procedente: il credito deve essere ridotto di tutti i pagamenti ricevuti prima dell’apertura. Hai quindici giorni per presentare osservazioni al progetto (art. 273 CCII).
  3. Se il creditore ha incassato somme dopo l’apertura, segnala la circostanza al liquidatore: quelle somme vanno restituite alla procedura.

Se sei il creditore procedente:

  1. Interrompi ogni attività esecutiva sullo stipendio dal giorno dell’apertura.
  2. Calcola il credito residuo: capitale, interessi fino al deposito della domanda di liquidazione (dopo, il loro corso è sospeso ai soli effetti del concorso, art. 268 c.5, salvo i crediti con ipoteca, pegno o privilegio), spese.
  3. Presenta la domanda di ammissione al passivo al liquidatore entro il termine, via PEC, indicando l’esecuzione presso terzi e quanto già incassato.
  4. Se hai ricevuto bonifici dal datore dopo l’apertura, preparati a restituirli: in caso contrario il liquidatore può chiederli al datore, che a sua volta si rivarrà su di te.

La base giuridica

Con l’apertura, il creditore procedente perde la posizione di vantaggio che il pignoramento gli dava: il pignoramento presso terzi non crea un diritto di prelazione, e la sua efficacia individuale si arresta per effetto del divieto dell’art. 150, richiamato dall’art. 270 c.5. Le sentenze di apertura pubblicate sui siti istituzionali dei tribunali riportano spesso, nel dispositivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni della procedura: il creditore assegnatario torna così a essere un creditore concorrente come gli altri. Nella sentenza di Milano n. 360/2025 si legge che i pignoramenti presso terzi sono inopponibili alla procedura per il principio della par condicio creditorum.

Sui crediti da far valere conta anche Cass. n. 28573/2025, segnalata da iusletter: agli effetti del concorso, nella liquidazione controllata i crediti pecuniari si considerano scaduti alla data di apertura, per applicazione analogica dell’art. 154 c.2 CCII, anche se il contratto non prevede una decadenza dal beneficio del termine. Per il creditore che si era limitato a pignorare la quota di stipendio per le rate scadute, significa che può (e deve) insinuare l’intero credito residuo.

Chi deve restituire, e a chi, le somme pagate dal terzo dopo l’apertura? Qui la giurisprudenza di legittimità formatasi sul fallimento non è stata sempre uniforme. Secondo Cass. n. 25421 del 17/12/2015, il pagamento del terzo è privo di effetti solo nel rapporto tra il fallito e il creditore, e l’unico obbligato alla restituzione al curatore è il creditore assegnatario. Le pronunce successive (Cass. n. 1227/2016 e n. 19947/2017, riportate dalla rassegna EC News) hanno invece valorizzato la perdita del potere di disporre del debitore e ammesso che il terzo debba pagare al curatore, anche se ha già pagato al creditore. Per la liquidazione controllata non abbiamo letto una pronuncia di legittimità che risolva il punto in modo specifico. In pratica il liquidatore valuta da chi recuperare; il datore ha interesse a non pagare dopo l’apertura, il creditore ha interesse a restituire spontaneamente.

Se qualcosa va storto

Il creditore non presenta la domanda di ammissione nel termine e continua a sperare nell’esecuzione individuale, ormai bloccata. È un errore che paga caro: non solo resta fuori dai riparti, ma l’esdebitazione, verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 c.2 CCII). Su questa regola pende una questione di legittimità costituzionale: con l’ord. n. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e di Milano, e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente.

Un altro imprevisto: il creditore chiede che le spese dell’esecuzione presso terzi siano riconosciute con prelazione. Se e in che misura queste spese possano essere privilegiate si valuta in sede di verifica dello stato passivo; non darlo per scontato né in un senso né nell’altro.

Check di completamento

  • Il creditore procedente ha presentato domanda di ammissione con l’importo corretto.
  • Le somme ricevute dopo l’apertura sono state restituite alla procedura o sono oggetto di una richiesta formale del liquidatore.
  • Hai controllato la sua posizione nel progetto di stato passivo entro i quindici giorni.

Mossa 7 – Chiudi l’esecuzione individuale, la cessione del quinto e la questione del TFR

Obiettivo della mossa: fare in modo che le procedure “parallele” che toccano lo stipendio (esecuzione presso terzi, cessione del quinto, TFR) vengano chiuse o rese inefficaci in modo ordinato, senza lasciare vincoli aperti che il datore continua ad applicare per anni. È la mossa che evita la sorpresa di trovare, a procedura chiusa, una trattenuta che nessuno ha mai fermato.

Quando va fatta

Nei primi due mesi dall’apertura per l’esecuzione e la cessione del quinto; per il TFR, quando il rapporto di lavoro cessa o quando matura un’anticipazione, e comunque entro i tre anni in cui la procedura acquisisce i beni sopravvenuti (art. 272 c.3 CCII).

Come si esegue

L’esecuzione presso terzi. Il liquidatore deposita la sentenza di apertura nel fascicolo e chiede al giudice dell’esecuzione di prendere atto che la procedura non può proseguire. Verifica che il giudice abbia adottato il provvedimento e che il vincolo sullo stipendio sia stato rimosso, e che il datore ne abbia ricevuto comunicazione. Per lo stipendio, il punto pratico è che il datore riceva un ordine chiaro su chi pagare: finché nel suo ufficio paghe resta registrato un “pignoramento attivo”, il rischio che la trattenuta riparta per errore il mese successivo è concreto.

La cessione del quinto. È un contratto, non un pignoramento, ma il risultato pratico è lo stesso: il datore trattiene e versa alla finanziaria. Secondo la sentenza del Tribunale di Milano n. 31/2025, la cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme vanno sul conto della procedura (unica pronuncia sul punto tra quelle esaminate, con testo letto). La sentenza di apertura milanese n. 360/2025 va nella stessa direzione quando incarica il liquidatore di comunicare al datore la cessazione di ogni trattenuta a titolo di cessione del quinto. La finanziaria diventa un creditore concorsuale e si insinua al passivo.

Il TFR. È una somma “accantonata” dal datore in senso proprio. Durante il rapporto, la tesi prevalente nella giurisprudenza citata nel contributo di diritto.it è che il diritto al TFR maturi alla cessazione del rapporto, che ne è condizione di esigibilità. Il datore, nella dichiarazione del terzo, deve indicare anche la quota di TFR maturata (Cass. n. 19708/2018, riportata nello stesso contributo). Nella liquidazione controllata il liquidatore lo inserisce nell’inventario, ma lo acquisisce solo se e quando diventa esigibile nel periodo di durata della procedura, e nei limiti di pignorabilità richiamati dall’art. 268 c.4 lett. a. Per i dipendenti pubblici, il Tribunale di Rimini (23/1/2024, nota dalla sintesi di diritto.it) ha ritenuto che il TFS non ancora maturato non sia un’utilità futura che impedisca l’esdebitazione dell’incapiente: è una pronuncia sull’art. 283, non sulla liquidazione controllata, ma ti dà l’idea di come i giudici ragionano sugli accantonamenti non ancora esigibili.

La base giuridica

Oltre agli artt. 150 e 270 c.5 CCII, la mossa poggia sull’art. 268 c.4 lett. a e b (crediti impignorabili e limiti di mantenimento), sull’art. 272 c.3 e c.3-bis (beni sopravvenuti fino all’esdebitazione) e sull’art. 2120 c.c. per il TFR. Per la cessione del quinto, la regola deriva dall’applicazione del principio del concorso a un credito futuro (le retribuzioni) che dopo l’apertura appartiene alla procedura nei limiti fissati dal giudice.

Se qualcosa va storto

La finanziaria contesta e chiede al datore di continuare a trattenere. Il datore si trova tra due fuochi: deve attenersi alla sentenza e alle istruzioni del liquidatore. Se insiste a pagare la finanziaria, si espone allo stesso rischio di doppio pagamento visto nella mossa 4. Il liquidatore può chiedere al giudice delegato un provvedimento esplicito da notificare al datore.

Il TFR viene liquidato durante la procedura e il datore lo paga a te per intero. Non spenderlo: comunicalo subito al liquidatore. La parte acquisibile va alla procedura; la parte necessaria al mantenimento, se il giudice lo stabilisce, resta a te. Trattenere in silenzio un TFR è il modo più rapido per compromettere l’esdebitazione (art. 280 c.1 lett. b e c).

Check di completamento

  • Il giudice dell’esecuzione ha preso atto dell’apertura e il vincolo sullo stipendio non è più applicato a favore del creditore.
  • La finanziaria non riceve più trattenute e si è insinuata al passivo.
  • Il TFR è indicato nell’inventario, con la sua posizione (maturato, esigibile o non esigibile).

Mossa 8 – Segui i riparti e preparati all’esdebitazione

Obiettivo della mossa: vedere arrivare a destinazione, nei riparti, le somme che il datore aveva accantonato e quelle versate dopo l’apertura, e costruire nel frattempo le condizioni per ottenere l’esdebitazione allo scadere dei tre anni. Le somme accantonate sono il primo “mattone” dell’attivo: il loro percorso finisce nel progetto di riparto.

Quando va fatta

Lungo tutta la procedura. Il liquidatore predispone il progetto di riparto e i creditori, e tu, avete quindici giorni per le osservazioni (art. 275 c.5 CCII); il decreto del giudice delegato è reclamabile ai sensi dell’art. 124 (art. 275 c.6), nel termine di dieci giorni. Sono possibili riparti parziali: l’art. 275 c.6-bis richiama, tra gli altri, l’art. 227, che prevede riparti parziali entro l’ottanta per cento delle somme con gli accantonamenti necessari. L’esdebitazione opera alla chiusura o, comunque, decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1).

Come si esegue

  1. Controlla che nel rendiconto del liquidatore compaiano, come voce distinta, le somme ricevute dal datore per le trattenute anteriori all’apertura.
  2. Verifica le spese prededucibili: il compenso del liquidatore e dell’OCC si liquida secondo il D.M. 202/2014 (art. 275 c.3 CCII nel testo vigente). Cass. Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025 (nota dalla sintesi iusletter) ha chiarito che il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati: nel tuo caso, se l’attivo è fatto di stipendio, non ci sono beni ipotecati su cui “scaricarlo” e la prededuzione incide sull’attivo libero.
  3. Leggi il progetto di riparto con la tabella dei crediti ammessi: il creditore procedente deve figurare con il credito ridotto di quanto già incassato prima dell’apertura.
  4. Tieni aggiornato il fascicolo dei versamenti mensili: è la prova della tua collaborazione.
  5. Allo scadere dei tre anni, presenta istanza di esdebitazione, se il liquidatore non l’ha già segnalata: il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per osservazioni; il decreto è reclamabile entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 282 c.1 e c.3).

La base giuridica

Gli artt. 275 e 282 CCII; l’art. 280, che fissa le condizioni (tra cui non aver ostacolato o rallentato la procedura e aver fornito agli organi tutte le informazioni utili, lett. c); l’art. 282 c.2, che aggiunge l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento; l’art. 282 c.2-bis, secondo cui l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione. Quest’ultimo punto ti interessa: se c’è un giudizio in corso per recuperare dal creditore o dal datore somme pagate dopo l’apertura, il suo esito andrà ai creditori anche dopo l’esdebitazione.

Ricorda infine che l’esdebitazione non libera i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 278 c.6): se un familiare ha garantito il debito per cui ti hanno pignorato lo stipendio, il creditore può rivolgersi a lui per l’intero. Restano inoltre esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari e i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278 c.7 lett. a e b). Se il pignoramento sullo stipendio era per un assegno di mantenimento, il discorso cambia radicalmente e va esaminato a parte.

Se qualcosa va storto

Il liquidatore non ha recuperato le somme accantonate dal datore, perché nessuno le ha mai chieste. Puoi sollecitarlo per iscritto e, se l’inerzia continua, segnalarla al giudice delegato. Le somme ferme presso il datore sono attivo: se restano lì, nessuno ne beneficia, e il datore resta esposto a richieste future.

Un creditore si oppone all’esdebitazione sostenendo che hai nascosto entrate. Se hai seguito il piano, hai il fascicolo dei versamenti e delle comunicazioni sul TFR e sui cambi di lavoro: è la tua difesa.

Check di completamento

  • Le somme accantonate dal datore compaiono nel rendiconto e nel riparto.
  • I riparti sono stati approvati senza osservazioni rimaste aperte.
  • Allo scadere dei tre anni hai depositato l’istanza o il liquidatore ha fatto la segnalazione.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione e cambiano solo per la tempestività delle mosse. Per semplicità gli importi dei crediti si intendono comprensivi di interessi fino al deposito della domanda (dopo, il loro corso è sospeso ai soli effetti del concorso, art. 268 c.5 CCII) e le spese prededucibili della procedura sono stimate in modo forfettario in 3.180,00 €: nella realtà le liquida il giudice secondo il D.M. 202/2014.

Situazione di partenza comune. Dipendente con stipendio netto mensile di 1.874,30 €. Debiti chirografari complessivi per 61.948,72 €, di cui 18.637,45 € verso il creditore che ha pignorato lo stipendio. Pignoramento presso terzi notificato al datore lunedì 9 marzo 2026; dal cedolino di marzo il datore trattiene 374,86 € al mese (un quinto del netto). Prima udienza martedì 21 aprile 2026. Domanda di liquidazione controllata depositata tramite OCC martedì 15 settembre 2026; sentenza di apertura giovedì 8 ottobre 2026, con termine per le domande dei creditori fissato a giovedì 3 dicembre 2026. Il giudice fissa in 1.520,00 € la somma mensile necessaria al mantenimento: la quota che va alla procedura è quindi 354,30 € al mese, per 36 mesi, cioè 12.754,80 €.

Simulazione 1 – Ordinanza di assegnazione non ancora emessa all’apertura

L’udienza del 21 aprile è stata rinviata più volte e, all’8 ottobre, l’ordinanza di assegnazione non c’è. Il datore ha trattenuto e accantonato 7 quote (marzo-settembre): 7 × 374,86 = 2.624,02 €.

  • Queste somme sono un credito retributivo del debitore, vincolato ma non assegnato: dopo l’apertura il liquidatore le chiede al datore e le versa sul conto della procedura (mosse 2 e 4).
  • Attivo complessivo: 2.624,02 + 12.754,80 = 15.378,82 €. Al netto delle spese stimate: 12.198,82 €.
  • Percentuale di soddisfazione dei chirografari: 12.198,82 / 61.948,72 = circa 19,69%.
  • Il creditore procedente riceve nei riparti circa 3.670,05 € (19,69% di 18.637,45 €), come tutti gli altri in proporzione.

Chi apre la liquidazione prima dell’ordinanza di assegnazione porta nella massa tutte le somme già trattenute.

Simulazione 2 – Ordinanza emessa, datore che paga ogni mese, arretrati ancora fermi

L’ordinanza di assegnazione è del martedì 16 giugno 2026. Il datore paga regolarmente al creditore le quote di luglio, agosto e settembre (3 × 374,86 = 1.124,58 €), ma non ha ancora bonificato gli arretrati di marzo-giugno (4 × 374,86 = 1.499,44 €), che restano accantonati presso di lui all’8 ottobre.

  • I 1.124,58 € pagati prima dell’apertura restano al creditore: il suo credito si riduce a 17.512,87 €.
  • I 1.499,44 € ancora fermi vanno al liquidatore, perché il pagamento non è avvenuto prima dell’apertura (Cass. 5994/2011; Trib. Milano 360/2025).
  • Attivo: 1.499,44 + 12.754,80 = 14.254,24 €; al netto delle spese stimate, 11.074,24 €.
  • Passivo: 61.948,72 − 1.124,58 = 60.824,14 €. Percentuale: circa 18,21%.
  • Il creditore procedente riceve circa 3.188,57 € dai riparti, più i 1.124,58 € già incassati: in tutto circa 4.313,15 €.

Confronta con la simulazione 1: il creditore che ha incassato qualche mese prima dell’apertura conserva quel vantaggio; per gli altri creditori, ogni mese di ritardo nella domanda è una quota in meno nella massa.

Simulazione 3 – Il datore paga gli arretrati dopo l’apertura

Stessa situazione della simulazione 2. Il liquidatore manda la PEC al datore martedì 13 ottobre 2026. L’ufficio paghe, che aveva già programmato il bonifico, venerdì 23 ottobre 2026 versa comunque al creditore gli arretrati di 1.499,44 €.

  • Secondo l’orientamento richiamato (Cass. 1227/2016 e 19947/2017; Cass. 19165/2007), quel pagamento è inefficace verso la procedura.
  • Il liquidatore chiede i 1.499,44 € al datore, che rischia di pagarli due volte e deve poi recuperarli dal creditore; oppure, secondo la diversa impostazione di Cass. 25421/2015, chiede la restituzione direttamente al creditore che li ha ricevuti.
  • Se il creditore restituisce spontaneamente, il quadro torna quello della simulazione 2. Se non restituisce, si apre un contenzioso che allunga i tempi e i cui costi pesano su qualcuno.

Un bonifico partito il giorno sbagliato non sposta la proprietà delle somme: sposta solo il problema su chi l’ha fatto.

Simulazione 4 – Il debitore rinvia la domanda di un anno

Stessa situazione della simulazione 2, ma il debitore rinvia il deposito della domanda e la liquidazione si apre solo nell’ottobre 2027. Nel frattempo il datore ha pagato al creditore gli arretrati (1.499,44 €) e altre 12 quote mensili da ottobre 2026 a settembre 2027 (12 × 374,86 = 4.498,32 €).

  • Il creditore procedente ha incassato in tutto 19 quote, cioè 7.122,34 €; il suo credito residuo da insinuare è 11.515,11 €.
  • Nella massa non entra nessuna somma accantonata: tutto ciò che era stato trattenuto è già uscito.
  • Gli altri creditori, nel frattempo, hanno continuato a maturare interessi fino al deposito della domanda, e il quadro debitorio è peggiorato.

Il pignoramento presso terzi lavora ogni mese per un solo creditore; la liquidazione controllata, una volta aperta, lavora per tutti. La differenza la fa la data della sentenza.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Il piano si riduce a otto passaggi, e la loro sequenza non è casuale: le prime tre mosse servono a far entrare nella massa il maggior numero possibile di somme accantonate; la quarta e la settima servono a non perderle dopo l’apertura; la quinta protegge il tuo bilancio familiare; la sesta e l’ottava portano a termine il percorso, fino all’esdebitazione.

Tieni a mente tre regole operative.

  1. La data che conta è quella del bonifico del datore, non quella dell’ordinanza. Prima dell’apertura, ciò che è stato pagato resta al creditore; ciò che è fermo presso il datore va alla procedura.
  2. I termini della procedura non si fermano in agosto (art. 9 c.1 CCII): reclami di dieci giorni (art. 124), osservazioni di quindici giorni (artt. 273 e 275), termine per le domande fissato in sentenza (art. 270 c.2 lett. d) corrono senza interruzioni.
  3. Ogni entrata nuova va comunicata: TFR, cambi di lavoro, arretrati, rimborsi. L’esdebitazione dipende anche da questo (art. 280 c.1 lett. c).
Mossa Obiettivo Termine Rischio se la salti
1. Ricostruisci le date Sapere cosa è stato trattenuto, pagato o accantonato Subito Decisioni sbagliate su somme che non conosci
2. Quantifica e separa le somme Importi precisi per pignoramento, assegnazione, cessione, TFR Prima della relazione OCC Attivo sottostimato, attestazione OCC più debole
3. Prepara e deposita la domanda Apertura il prima possibile, con inventario completo Il prima possibile; nessuna sospensione in agosto Ogni mese di ritardo, una quota in più al solo creditore procedente
4. Ferma i pagamenti il giorno dell’apertura Somme ferme al liquidatore, nessun bonifico al creditore Prima del primo cedolino successivo Doppi pagamenti, contenzioso tra datore, creditore e procedura
5. Fai fissare la quota di mantenimento Chiarezza su quanto resta a te e quanto va alla procedura Prime settimane; reclamo in 10 giorni (art. 124) Stipendio bloccato o quota non sostenibile
6. Gestisci il creditore procedente Credito corretto e restituzione dei pagamenti post-apertura Termine domande (max 90 giorni); osservazioni in 15 giorni Credito gonfiato nello stato passivo; somme perse
7. Chiudi esecuzione, cessione e TFR Nessun vincolo residuo sullo stipendio Primi due mesi; TFR quando esigibile Trattenute che continuano per anni
8. Riparti ed esdebitazione Somme distribuite e liberazione dai debiti Osservazioni al riparto in 15 giorni; esdebitazione dopo 3 anni Esdebitazione a rischio per omissioni o inerzia

Gli scenari di deviazione

Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti quando di mezzo ci sono somme accantonate da un datore di lavoro, e il piano B per ciascuno.

Deviazione 1 – Il creditore accelera: ottiene l’assegnazione e incassa gli arretrati mentre la domanda è in preparazione

Il creditore, intuendo che stai per chiedere la liquidazione, sollecita il giudice dell’esecuzione e ottiene l’ordinanza di assegnazione; il datore paga subito tutti gli arretrati. Le somme accantonate escono così dal tuo patrimonio prima dell’apertura.

Piano B. Non puoi bloccare un’esecuzione legittima solo perché stai per chiedere la liquidazione: il divieto dell’art. 150 opera dall’apertura. Quello che puoi fare è accelerare la mossa 3, chiedendo all’OCC di chiudere la relazione in tempi stretti e depositando una domanda completa. Una volta aperta la procedura, quanto il creditore ha incassato prima resta, di regola, a lui, e il suo credito si riduce di pari importo. Verifica comunque con chi ti assiste se nel tuo caso ci sono profili che il liquidatore possa valutare (per esempio pagamenti superiori al dovuto, errori di calcolo del quinto, somme pagate su un titolo poi caducato): sono situazioni diverse dal semplice pagamento in esecuzione e vanno esaminate sui documenti.

Deviazione 2 – Il termine è scaduto: il reclamo sul mantenimento o le osservazioni al passivo non sono stati presentati in tempo

È successo ad agosto: la PEC con il decreto sul mantenimento è arrivata il 10 agosto e tu hai pensato che i termini fossero sospesi. Non lo sono: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice, e il reclamo dell’art. 124 andava proposto entro dieci giorni.

Piano B. Il decreto sul mantenimento non è una sentenza definitiva sulla tua vita: se cambiano le circostanze (spese nuove, figli, malattia, riduzione dello stipendio), puoi chiedere al giudice delegato una nuova determinazione, documentando il fatto nuovo. Per lo stato passivo il discorso è più rigido: le osservazioni al progetto vanno presentate entro quindici giorni (art. 273) e il reclamo ex art. 133 entro otto; se li hai mancati, l’errore sul credito del procedente rischia di consolidarsi. Per questo, nella mossa 6, il controllo del progetto di stato passivo va fatto appena arriva la comunicazione.

Deviazione 3 – Il documento è irreperibile: il datore non sa dire cosa ha pagato, o è cessato

Il datore è una piccola impresa che nel frattempo ha cambiato consulente del lavoro, oppure ha chiuso l’attività. Nessuno sa dire con certezza quante quote sono state trattenute e quante pagate.

Piano B. Ricostruisci il dato dal lato del creditore e dal lato tuo. Il creditore procedente, nella domanda di ammissione al passivo, deve indicare quanto ha incassato: il liquidatore può chiederglielo. I tuoi cedolini mostrano le trattenute; i tuoi estratti conto mostrano quanto hai effettivamente ricevuto. Dalla differenza si ricava la cifra trattenuta; dal confronto con quanto dichiara il creditore si ricava quanto è rimasto presso il datore. Se il datore è in una procedura concorsuale a sua volta, il tuo credito per le somme trattenute e non pagate a nessuno (né al creditore né alla procedura) diventa, per la liquidazione, un credito da far valere nella procedura del datore: lo fa il liquidatore, che rappresenta la massa.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 4 prima della mossa 3, cioè chiedere al datore di smettere di pagare il creditore prima che la liquidazione sia aperta?
No. Prima dell’apertura il datore deve rispettare il pignoramento e l’eventuale ordinanza di assegnazione: se smettesse di pagare senza un provvedimento del giudice, si esporrebbe alle conseguenze dell’inadempimento verso il creditore assegnatario. La mossa 4 presuppone la sentenza di apertura.

Le somme accantonate tornano a me, visto che sono stipendio?
Di regola no. Sono la quota pignorabile, già sottratta alla tua disponibilità dal pignoramento: con l’apertura passano alla procedura, a beneficio di tutti i creditori. La parte di stipendio necessaria al mantenimento è quella che il giudice fissa per il futuro (art. 268 c.4 lett. b). Se le trattenute sono state fatte in misura eccedente quanto consentito, la parte in eccesso è un’altra questione e va esaminata sui cedolini.

Il creditore che ha già incassato prima dell’apertura deve restituire?
Di regola no, per quanto incassato prima dell’apertura in esecuzione dell’ordinanza: quelle somme hanno estinto il debito nella misura corrispondente. Deve restituire quanto incassato dopo l’apertura. Ogni altra ipotesi di recupero va valutata caso per caso dal liquidatore, sui documenti.

Il datore di lavoro rischia qualcosa se continua a pagare il creditore dopo l’apertura?
Sì: secondo l’orientamento consolidato in regime fallimentare e applicato in sede di liquidazione controllata dal Tribunale di Milano, quel pagamento non lo libera verso la procedura e può essere chiamato a versare di nuovo la stessa somma al liquidatore, salvo rivalsa sul creditore.

Cosa succede alla cessione del quinto?
Secondo le sentenze del Tribunale di Milano richiamate nel piano (n. 31/2025 e n. 360/2025), le trattenute cessano e le somme vanno sul conto della procedura; la finanziaria si insinua al passivo. Verifica cosa dispone la sentenza di apertura del tuo tribunale.

E il TFR accantonato?
Va dichiarato all’OCC e al liquidatore. Durante il rapporto non è di regola esigibile; se diventa esigibile nei tre anni di durata della procedura, il liquidatore ne valuta l’acquisizione nei limiti di pignorabilità (art. 268 c.4 lett. a), e il giudice può tenere conto delle tue esigenze di mantenimento.

Ci sono due creditori che hanno pignorato lo stesso stipendio: cambia qualcosa?
La regola di fondo non cambia: per ciascuna esecuzione conta se e quando il datore ha pagato. Le somme ferme presso il datore all’apertura vanno alla procedura, qualunque sia il creditore a cui erano destinate; ciascun creditore si insinua al passivo per il proprio residuo. Il lavoro di ricostruzione della mossa 1, però, raddoppia: serve una tabella per ogni esecuzione, con le date di notifica, le eventuali ordinanze e i pagamenti.

Se la liquidazione l’ha chiesta il creditore, e non io, le somme accantonate seguono le stesse regole?
Sì. Ciò che conta è la sentenza di apertura, non chi l’ha chiesta. Se però sei una persona fisica e non c’è attivo acquisibile, puoi eccepirlo entro la prima udienza con l’attestazione dell’OCC e i documenti dell’art. 283 c.3; se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni (art. 268 c.3). Le somme accantonate presso il datore, se ci sono, entrano nella valutazione dell’attivo e possono rendere più difficile quell’eccezione.

La sentenza di apertura del mio tribunale non dice nulla sul pignoramento presso terzi: le regole valgono lo stesso?
Sì, perché il divieto di proseguire le esecuzioni individuali discende dalla legge (artt. 150 e 270 c.5 CCII), non dalla singola sentenza. Il fatto che la sentenza non lo ripeta rende però più probabile che il datore, per prudenza, chieda istruzioni: è il momento in cui la comunicazione del liquidatore (mossa 4) diventa indispensabile, ed eventualmente un provvedimento esplicito del giudice delegato da trasmettere all’ufficio paghe.

Agosto ferma i termini?
No. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice. Nemmeno il processo esecutivo e, di regola, le opposizioni esecutive si sospendono in agosto (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.). La sospensione dal 1° al 31 agosto vale invece, per esempio, nel giudizio civile ordinario di cognizione, nel processo tributario e in quello amministrativo.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Qui trovi, organizzati per mossa, i riferimenti giurisprudenziali su cui poggia il piano. Per ciascuno indichiamo gli estremi come riportati dalla fonte consultata, il principio riformulato con parole nostre e il motivo per cui conta nel tuo caso. Una precisazione onesta: sul tema specifico delle somme accantonate dal terzo pignorato, la Cassazione si è pronunciata soprattutto in regime di legge fallimentare (art. 44 l.fall.); per la liquidazione controllata i principi sono stati applicati da tribunali di merito attraverso il rinvio dell’art. 270 c.5 CCII all’art. 150. Non abbiamo trovato, tra le fonti lette, una pronuncia di legittimità che decida espressamente il caso nella liquidazione controllata.

A sostegno delle mosse 1 e 2 (natura dell’ordinanza di assegnazione e momento decisivo)

1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1544 del 26/1/2006 (nota da massima, Brocardi, art. 44 l.fall.).
Principio: l’ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi produce una cessione pro solvendo, o una datio in solutum condizionata al pagamento; l’effetto satisfattivo si ha con la riscossione effettiva, ed è a quel momento che si valuta l’inefficacia in caso di fallimento sopravvenuto, anche se l’assegnazione è anteriore.
Rilevanza: è la ragione per cui, nella mossa 1, la data del bonifico conta più della data dell’ordinanza.

2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5994 del 14/3/2011 (nota da massima, Brocardi, art. 44 l.fall.; citata anche nella rassegna EC News del 17/4/2018).
Principio: il pignoramento presso terzi si realizza con il pagamento al creditore assegnatario, non con l’ordinanza; se il debitore esecutato fallisce prima del pagamento, il terzo deve pagare al curatore, e la conoscenza o meno dell’insolvenza da parte del creditore è irrilevante.
Rilevanza: fonda la classificazione delle “famiglie” A e B nella mossa 2: le somme ferme presso il datore alla data di apertura vanno alla procedura.

3. Cass. n. 19708/2018 (riportata nel contributo pubblicato su diritto.it il 29/2/2024; data non indicata dalla fonte).
Principio: nella dichiarazione del terzo il datore di lavoro pignorato deve indicare anche la quota di TFR maturata.
Rilevanza: la dichiarazione del terzo è il documento da cui ricavare, nella mossa 2, anche la consistenza del TFR accantonato.

A sostegno della mossa 3 (apertura della procedura)

4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (nota da massima, Brocardi, art. 280).
Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore rilevano solo nella fase dell’esdebitazione.
Rilevanza: il creditore procedente che sta incassando la quota dello stipendio non può opporsi all’apertura sostenendo che il debitore non la “merita”.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (nota da sintesi, diritto.it 20/5/2026).
Principio: per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, con un controllo sostanziale del giudice.
Rilevanza: una relazione dell’OCC incompleta rallenta l’apertura, e ogni mese di ritardo, se c’è un’assegnazione in corso, sposta somme dalla massa al singolo creditore.

A sostegno della mossa 4 (stop ai pagamenti dal giorno dell’apertura)

6. Trib. Milano, Sez. II civile e crisi d’impresa, sent. n. 360/2025, pubblicata il 16/5/2025 (sentenza di apertura di liquidazione controllata, testo letto per intero sul sito del Tribunale).
Principio: dalla data del provvedimento i pignoramenti presso terzi sono inopponibili alla procedura per il principio della par condicio; il pagamento del terzo al creditore dopo l’ordinanza di assegnazione, se successivo all’apertura, è impedito dal principio del concorso; il pignoramento del quinto dello stipendio è dichiarato inopponibile; il liquidatore comunica al datore o all’ente pensionistico la cessazione di ogni trattenuta per pignoramento o cessione del quinto, e la quota eccedente il mantenimento va sul conto della procedura.
Rilevanza: è la pronuncia più vicina al caso del titolo: applica alla liquidazione controllata la regola della legge fallimentare e indica in concreto cosa deve fare il liquidatore con il datore.

7. Cass. civ., n. 19947 del 10/8/2017 (richiamata dal Trib. Milano n. 360/2025 e riportata nella rassegna EC News del 17/4/2018).
Principio: l’ordinanza di assegnazione è una cessione pro solvendo o una datio in solutum; il terzo che, dopo il fallimento del debitore, ha pagato il creditore deve comunque pagare al curatore, perché il debitore ha perso il potere di disporre del proprio patrimonio; la duplicità dell’esborso è una conseguenza che il terzo deve sopportare.
Rilevanza: è il principio che, nella mossa 4, rende urgente la comunicazione al datore.

8. Cass. civ., n. 1227 del 22/1/2016 (riportata nella rassegna EC News del 17/4/2018).
Principio: i pagamenti del terzo successivi al fallimento sono inefficaci, ed è irrilevante che l’ordinanza di assegnazione sia anteriore; centrale è la par condicio creditorum.
Rilevanza: conferma che l’anteriorità dell’ordinanza non mette al riparo il creditore procedente.

9. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19165 del 13/9/2007 (nota da massima, Brocardi, art. 44 l.fall.).
Principio: il pagamento di somme spettanti al fallito eseguito dopo il fallimento a soggetti diversi dalla curatela è inefficace verso tutti, indipendentemente dalla buona fede di chi paga.
Rilevanza: il datore che paga per errore dopo l’apertura non può invocare la propria buona fede.

A sostegno della mossa 6 (creditore procedente e restituzioni)

10. Cass. civ., n. 25421 del 17/12/2015 (riportata nella rassegna EC News del 17/4/2018).
Principio: il pagamento del terzo estingue il suo debito verso l’esecutato e il debito di questo verso l’assegnatario; se successivo al fallimento è privo di effetti solo nel rapporto tra fallito e creditore, e l’unico obbligato alla restituzione al curatore è il creditore assegnatario.
Rilevanza: è l’orientamento più favorevole al datore, poi contraddetto dalle pronunce del 2016 e 2017; spiega perché, nella mossa 6, chi debba restituire non è una domanda con una sola risposta.

11. Cass. n. 28573/2025 (segnalata da iusletter).
Principio: nella liquidazione controllata, agli effetti del concorso, i crediti pecuniari si considerano scaduti alla data di apertura, per applicazione analogica dell’art. 154 c.2 CCII, anche senza previa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Rilevanza: il creditore che pignorava lo stipendio per le rate scadute insinua l’intero residuo, al netto di quanto incassato.

12. Cass. civ., n. 22914 del 19/8/2024 (su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia).
Principio: il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata.
Rilevanza: per contrasto: è l’eccezione al divieto dell’art. 150, e riguarda solo il credito fondiario sui beni ipotecati. Il creditore che ha pignorato lo stipendio non ne beneficia.

A sostegno della mossa 7 (cessione del quinto e TFR)

13. Trib. Milano, sent. n. 31/2025 (sentenza di merito; unica pronuncia esaminata sul punto).
Principio: la cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata; le trattenute cessano e le somme confluiscono sul conto della procedura.
Rilevanza: estende alla cessione del quinto la stessa logica del pignoramento presso terzi.

14. Trib. Rimini, 23/1/2024 (nota dalla sintesi pubblicata su diritto.it; numero non indicato).
Principio: il TFS di un dipendente pubblico non ancora maturato non è un’utilità futura che impedisca l’esdebitazione dell’incapiente; può rilevare come sopravvenienza se il rapporto cessa.
Rilevanza: per analogia, mostra come i giudici trattano gli accantonamenti di fine rapporto non ancora esigibili.

A sostegno della mossa 8 (riparti ed esdebitazione)

15. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025 (nota da sintesi iusletter).
Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non va posto a carico del ricavato dei beni ipotecati.
Rilevanza: nella liquidazione alimentata dallo stipendio e dalle somme accantonate, la prededuzione incide sull’attivo libero: è la ragione per cui, nelle simulazioni, abbiamo sottratto le spese prima di calcolare la percentuale.

16. Corte cost., ord. n. 104/2026 (G.U. n. 24 del 17/6/2026).
Principio: la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e di Milano sulla questione dell’art. 278 c.2 CCII (esdebitazione verso i creditori che non hanno partecipato al concorso), senza esaminare il merito; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026, e la questione è quindi di nuovo pendente.
Rilevanza: riguarda il creditore procedente che, confidando nell’esecuzione individuale, non si insinua al passivo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Le somme accantonate da un datore di lavoro sono spesso piccole cifre mese per mese, ma diventano decisive quando si sommano e quando si incrociano con le date di una procedura. Ecco cosa facciamo, concretamente, in questo tipo di casi.

  1. Ricostruiamo la cronologia dell’esecuzione presso terzi: esaminiamo l’atto di pignoramento, la dichiarazione del terzo, i verbali d’udienza e l’ordinanza di assegnazione, e la confrontiamo con i cedolini e con le contabili dei bonifici.
  2. Quantifichiamo le somme accantonate per “famiglie”: trattenute non assegnate, assegnate ma non pagate, cessione del quinto, TFR, con importi al centesimo e periodi.
  3. Prepariamo con l’OCC la domanda di liquidazione controllata, curando che l’inventario dell’attivo indichi espressamente le somme ferme presso il datore e i dati per il calcolo del mantenimento.
  4. Programmiamo i tempi del deposito in funzione dello stato dell’esecuzione individuale, per ridurre il numero di quote che escono dalla massa prima dell’apertura.
  5. Redigiamo le comunicazioni al datore di lavoro e all’ufficio paghe, allegando la sentenza e spiegando gli effetti del divieto di pagare il creditore dopo l’apertura.
  6. Assistiamo il debitore davanti al giudice dell’esecuzione perché la procedura individuale non prosegua e il vincolo sullo stipendio non resti applicato a favore del creditore.
  7. Prepariamo l’istanza per la determinazione della quota di mantenimento con il prospetto documentato delle spese familiari e, se il decreto non è sostenibile, valutiamo il reclamo nei dieci giorni dell’art. 124.
  8. Controlliamo lo stato passivo e i riparti, verificando che il credito del procedente sia ridotto di quanto già incassato e che le somme ricevute dopo l’apertura siano restituite.
  9. Gestiamo cessione del quinto e TFR, verificando cosa dispone la sentenza e cosa comunica il datore, e segnalando al liquidatore ogni entrata sopravvenuta.
  10. Costruiamo il fascicolo per l’esdebitazione fin dal primo mese, con le prove dei versamenti e delle comunicazioni, per presentare l’istanza allo scadere dei tre anni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un caso come questo pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo che attesta l’attivo, la prassi con cui il liquidatore chiede al datore le somme ferme e il modo in cui il giudice fissa la quota di mantenimento. Quando poi il conflitto tra datore, creditore e procedura sfocia in un giudizio, la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. E poiché la ricostruzione di cedolini, trattenute, contributi e TFR è anche un lavoro contabile, avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida sui documenti del tuo caso.

Chiusura

Le somme che il tuo datore di lavoro ha trattenuto non sono “perse” né “salvate” per definizione: la loro destinazione dipende da quando è stata emessa l’ordinanza di assegnazione, da quando il datore ha pagato e da quando il tribunale ha aperto la liquidazione. Quanto è uscito prima dell’apertura resta, di regola, al creditore che l’ha incassato; quanto è ancora fermo presso il datore va alla procedura e a tutti i creditori; quanto è pagato dopo l’apertura è inefficace e torna indietro.

Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è una quota di stipendio che esce dalla massa e non rientra più.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio tra esecuzione individuale e sovraindebitamento perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e quindi conosce dall’interno i passaggi con cui l’attivo, comprese le somme ferme presso terzi, entra nella procedura; ed è cassazionista, per seguire senza cambi di difensore anche il contenzioso che nasce quando un bonifico parte il giorno sbagliato.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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